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Procedura : 2015/3010(RSP)
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Ciclo del documento : B8-1345/2015

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B8-1345/2015

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PV 16/12/2015 - 11.6

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P8_TA(2015)0455

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Mercoledì 16 dicembre 2015 - Strasburgo
Elenco delle specie esotiche invasive
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041932/01),

–  visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

–  visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione adotterà, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("elenco dell'Unione") sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulle specie esotiche invasive") e che tali atti di esecuzione saranno adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

B.  considerando che tali progetti di atti di esecuzione devono essere presentati al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sulle specie esotiche invasive entro il 2 gennaio 2016 ed entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

C.  considerando che l'elenco dell'Unione sarà vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

D.  considerando che le specie esotiche invasive sono numerose e che pertanto è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale;

E.  considerando che una specie esotica invasiva dovrebbe essere considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure applicabili in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali;

F.  considerando che durante i negoziati informali di trilogo è stata riconosciuta l'importanza fondamentale di garantire che l'identificazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale rimanga proporzionata e dia preminenza alle specie la cui inclusione nell'elenco dell'Unione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi;

G.  considerando che i criteri per l'inclusione nell'elenco dell'Unione sono lo strumento fondamentale di applicazione del regolamento sulle specie esotiche invasive;

H.  considerando che i criteri per l'inclusione nell'elenco dell'Unione dovrebbero garantire che vi figurino le potenziali specie esotiche invasive che producono gli effetti negativi più significativi, al fine di assicurare un uso efficace delle risorse;

I.  considerando che, secondo il considerando 13 del regolamento sulle specie esotiche invasive, è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali effettuare la valutazione dei rischi per garantire la conformità con la normativa dei pertinenti accordi dell'OMC e assicurare l'applicazione coerente del regolamento;

J.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, al considerando 32, indica che, al fine di tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione degli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi;

K.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, al summenzionato considerando, indica inoltre che è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio;

L.  considerando che il Parlamento non è stato adeguatamente informato riguardo alla definizione degli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi e che la trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento non è stata contestuale, tempestiva e appropriata;

M.  considerando che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 del regolamento sulle specie esotiche invasive per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento, e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), e che tale descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana e sull'economica o che potrebbero causare tali effetti;

N.  considerando che la Commissione non ha seguito le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle specie esotiche invasive, non ha precisato ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento e non ha fornito una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), inclusa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi;

O.  considerando che la Commissione non ha garantito che la metodologia da utilizzare nella valutazione dei rischi sia applicata nello stesso modo in tutti gli Stati membri nel proporre di includere una specie nell'elenco dell'Unione e che non è possibile garantire che gli Stati membri ricorrano allo stesso tipo di prove e applichino le medesime norme generali;

P.  considerando che le ragioni alla base dell'inserimento di una specie nel progetto di elenco dell'Unione si non si fondano su criteri scientifici, bensì su criteri politici;

Q.  considerando che l'inserimento delle specie nell'elenco non è basato su una valutazione dei rischi e una metodologia standardizzate bensì sulla volontà politica degli Stati membri;

R.  considerando che il progetto di elenco dell'Unione non affronta in maniera esaustiva il problema delle specie esotiche invasive in modo da proteggere la biodiversità autoctona e i servizi ecosistemici e minimizzare gli effetti sulla salute umana o sull'economia che tali specie potrebbero avere;

S.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, in quanto apposito strumento legislativo dell'UE, potrebbe rispondere alle sfide restanti nell'ambito della perdita di biodiversità, garantire risultati e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia sulla biodiversità, a condizione che sia correttamente attuato e sostenuto dalle autorità locali e dal vasto pubblico;

T.  considerando che il primo elenco della Commissione è stato criticato da varie autorità nazionali competenti, dalle parti interessate e dall'opinione pubblica, tanto che adesso dubitano seriamente della futura efficacia del regolamento sulle specie esotiche invasive, in particolare in ragione del fatto che molte delle specie esotiche invasive più problematiche non figurano nell'elenco mentre vi sono state inserite altre specie non suscettibili di causare effetti negativi significativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia o per le quali le misure da adottare comporterebbero costi sproporzionati;

U.  considerando che il primo elenco trascura specie che rientrano tra le specie esotiche invasive più nocive in Europa; che alcune piante terrestri e specie di mammiferi non sono state inserite nell'elenco sebbene siano soddisfatti i criteri pertinenti e sia disponibile una solida valutazione dei rischi; che non figurano nell'elenco alcune specie di mammiferi rientranti tra le specie esotiche che si sono diffuse più rapidamente in Europa negli ultimi anni, così come alcune specie vegetali dalla rapida e diffusa espansione che causano effetti negativi significativi e comprovati sulla salute umana;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014;

2.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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