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Procedura : 2014/2211(INI)
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Ciclo del documento : A8-0309/2015

Testi presentati :

A8-0309/2015

Discussioni :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

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PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
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P8_TA(2015)0460

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Mercoledì 16 dicembre 2015 - Strasburgo
Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni
P8_TA(2015)0460A8-0309/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sullo sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli di base (2014/2211(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 147, 173, 174, 192 e 345,

–  visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2),

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica(3), che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–   vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)(4),

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(5),

–  vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(6), in particolare l'articolo 1 e i considerando corrispondenti,

–  visti la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE(7) del Consiglio e i vari regolamenti di attuazione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo pacchetto "Unione dell'energia" (COM(2015)0080),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014 dal titolo "Strategia europea di sicurezza energetica" (COM(2014)0330),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 dal titolo "Piano d'azione per l'industria siderurgica competitiva e sostenibile in Europa" (COM(2013)0407) e le dichiarazioni di situazione attuale del "gruppo ad alto livello" collegate ad essa,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 dal titolo "Reindustrializzare l'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità"(8)

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(9),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro in materia di politiche dell'energia e del clima all'orizzonte del 2030,

–  vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the steel industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica),

–  vista la relazione del 31 ottobre 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the aluminium industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde" (SWD(2012)0092),

–  visto l'accordo dell'OMC altrimenti denominato "GATT 94", in particolare l'articolo XX,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0309/2015),

A.  considerando che i metalli di base sono costituiti da:

   acciai ordinari, acciai speciali, acciai inossidabili, acciai ad alta resistenza, superleghe;
   metalli non ferrosi il cui prezzo di riferimento è stabilito dalla borsa dei metalli di Londra (LME), vale a dire l'alluminio, il rame, lo stagno, il nichel, il piombo e lo zinco;
   leghe metalliche come il cobalto, il molibdeno, il magnesio, il titanio;
   terre rare;

che provengono tutti da un processo di produzione primario che integra le miniere e la trasformazione metallurgica attraverso metallurgia termica o idrometallurgia; considerando che l'origine secondaria della produzione è il risultato di un processo di recupero e di riciclo;

B.  considerando che il settore europeo dell'acciaio riveste una notevole importanza storica per l'integrazione europea e rappresenta la base del valore aggiunto industriale e delle catene di creazione del valore in Europa; considerando che il settore dei metalli di base svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'intera economia, sia a livello tecnologico sia nel superamento delle difficoltà di fornitura; considerando che il settore dell'acciaio, con la riduzione di più di 40 milioni di tonnellate di capacità di produzione di acciaio a partire dal 2008 e la perdita di oltre 60 000 posti di lavoro diretti e di 100 000 posti di lavoro indiretti, attraversa la più grave crisi della sua storia in tempo di pace, generatrice di una maggiore dipendenza dei settori manifatturieri industriali dalle importazioni da paesi terzi e di perdita di know-how industriali con ricadute immediate su milioni di posti di lavoro; considerando che la sovraccapacità globale è stimata tra i 300 e i 400 milioni di tonnellate, principalmente in Cina;

C.  considerando che l'industria dei metalli di base affronta un calo significativo della domanda e una forte concorrenza globale, principalmente dei paesi terzi che non dispongono degli stessi standard elevati e norme rigorose dell'Europa;

D.  considerando che i prezzi dell'energia in Europa sono più alti rispetto a quelli in altre economie, principalmente a causa dell'insufficiente integrazione del mercato dell'energia, dell'aumento delle imposte, dei prelievi e dei costi di rete e limitano notevolmente la competitività dell'industria europea dei metalli di base nel mercato mondiale;

E.  considerando che l'industria europea dei metalli di base affronta un'importante rilocalizzazione degli investimenti verso paesi terzi, principalmente dettata dai prezzi dell'energia e dal costo delle emissioni di carbonio relativamente elevati;

F.  considerando che le chiusure, una per una, delle elettrolisi europee che lavorano metalli quali alluminio, rame e magnesio dimostrano che l'Europa sta vivendo un momento di forte deindustrializzazione nei confronti di questo settore, non a causa di una diminuzione della domanda europea, ma dovuta soprattutto all'aumento e alla maggiore volatilità del prezzo dell'elettricità in alcuni Stati membri e al dumping da parte di paesi terzi;

G.  considerando che le leghe di metalli quali l'acciaio, l'alluminio, lo zinco, il titanio e il rame (comprese le lamiere zincate) definiti "di base" nella presente risoluzione, sono materiali fondamentali per l'industria elettrotecnica, per la costruzione di macchinari, dispositivi e veicoli a motore, nonché per l'edilizia; considerando che l'industria europea dei metalli di base dovrebbe essere considerata uno strumento strategico per la competitività europea, in particolare per altri settori industriali e per lo sviluppo di nuove infrastrutture e di quelle esistenti;

H.  considerando che dovrebbe essere prioritario affrontare la questione della competitività e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che occorre evitare eventuali misure protezionistiche;

I.  considerando che dal 2009 il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE ha registrato un aumento delle eccedenze di quote e dei crediti internazionali rispetto alle emissioni che ha notevolmente indebolito il segnale di prezzo del carbonio; considerando che in futuro quando le autorizzazioni di emissione dell'ETS diventeranno più care, potrebbe verificarsi uno choc concorrenziale; considerando che, se non saranno compiuti sforzi analoghi a livello internazionale o nazionale, segnatamente attraverso l'introduzione di un mercato del carbonio simile a quello dell'UE, vari settori e impianti industriali nell'UE perderanno competitività internazionale il che, in certa misura, potrebbe dar luogo a una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; considerando che esistono ancora notevoli potenzialità di risparmio energetico nell'industria dei metalli di base che potrebbero essere sfruttate in modo efficace attraverso investimenti privati e regimi di sostegno per la modernizzazione degli impianti;

J.  considerando che l'industria europea dei metalli di base è alle prese con una corsa contro il tempo per riconquistare la propria competitività a livello mondiale e la propria capacità di investire in Europa e quindi per rispondere alle sfide sociali e ambientali che essa deve sormontare rimanendo il riferimento mondiale in materia di responsabilità sociale e ambientale delle aziende; considerando che, in conseguenza della sovraccapacità a livello globale nonché dei sussidi sleali e del dumping da parte dei paesi terzi, il mercato europeo dei metalli di base è sottoposto a pressioni ancora maggiori; considerando che l'innovazione della produzione ha un effetto positivo sulla crescita dell'occupazione in tutte le fasi del ciclo economico delle industrie; considerando d'altronde che numerose imprese hanno intrapreso strategie incentrate sui rendimenti finanziari a breve termine a danno dell'innovazione, degli investimenti in R&S, dell'occupazione e dell'aggiornamento delle competenze; considerando che il coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di innovazione e di definizione delle strategie rappresenta la migliore garanzia di successo economico; considerando che anche un commercio equo di prodotti in acciaio può funzionare solo se sono rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme ambientali;

K.  considerando che la valorizzazione dei metalli secondari (ottenuti da un processo di recupero e di riciclo) è imperativa in un'economia industrializzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse e deve essere sviluppata nel quadro di un'economia circolare competitiva e sostenibile, ma che essa non sarà in alcun modo sufficiente, in termini sia qualitativi che quantitativi, per coprire appieno il fabbisogno di metalli di base delle economie europee; considerando che la bilancia del commercio del rottame dell'UE è positiva e che dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi per incentivare il riciclaggio dei rottami in Europa; considerando che l'industria dei metalli di base, le sue materie prime e i fornitori ausiliari dovrebbero essere trattati in maniera globale e integrale;

L.  considerando che ciò è particolarmente vero per la transizione energetica, mentre i metalli di base come le terre rare sono al centro delle nuove tecnologie necessarie al suo sviluppo; considerando che l'Unione europea è ancora notevolmente dipendente dalle importazioni di metalli per la produzione delle attrezzature di produzione di energia da fonti rinnovabili che offrono reali opportunità al settore, segnatamente per sormontare le possibili difficoltà di approvvigionamento; considerando che gli investimenti in energie rinnovabili e in efficienza energetica rappresentano un fattore importante degli investimenti nei prodotti industriali, compresi il rame, l'alluminio e l'acciaio; considerando che politiche europee ambiziose in materia di energie rinnovabili e risparmi energetici potrebbero trainare la domanda futura di metalli di base in Europa e, in particolare, fornire un'opportunità per creare prodotti con elevato valore aggiunto; considerando le carenze a livello di responsabilità ambientale delle imprese e che determinati siti industriali sono in palese violazione della normativa europea e altri siti sono abbandonati e costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente; considerando che le norme ambientali e i principi dell'economia circolare dovrebbero essere alla base degli investimenti effettuati nel campo dello sviluppo e dell'innovazione nel settore dell'industria dei metalli di base in Europa; considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione indica che la decarbonizzazione del settore energetico e uno scenario che preveda un elevato utilizzo delle energie rinnovabili rappresentano soluzioni meno costose rispetto alla continuazione delle politiche attuali e che nel tempo i prezzi dell'energia derivante da fonti nucleari e combustibili fossili continueranno ad aumentare, mentre il costo delle energie rinnovabili diminuirà;

M.  considerando che il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento sulle raccomandazioni alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (2014/2228(INI)) ha sottolineato l'importanza di un capitolo sull'energia e al contempo ha sottolineato lo svantaggio delle industrie dell'UE ad alta intensità di energia e la necessità di salvaguardarne la competitività;

N.  considerando che solo una politica per l'innovazione ambiziosa, che permetta di offrire prodotti di elevata qualità, efficienti nel consumo energetico e innovativi (per esempio acciai ad alta resistenza ma flessibili) e di sviluppare nuovi processi produttivi, consentirà all'UE di affermarsi di fronte a una concorrenza globale sempre più dura; considerando che il 65% della spesa delle imprese per la R&S è attribuito all'industria manifatturiera e che il rafforzamento della nostra base industriale è pertanto essenziale per mantenere competenze e know-how nell'Unione;

O.  considerando che l'industria europea dei metalli di base sta perdendo la sua competitività, anche a causa degli elevati oneri normativi e amministrativi;

P.  considerando che l'obiettivo del pacchetto "Unione dell'energia" consiste nel creare un mercato dell'energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili al fine di rafforzare la competitività globale dell'economia europea, riducendo e armonizzando i prezzi dell'energia in Europa e tra gli Stati membri;

Q.  considerando che il riconoscimento dello stato di economia di mercato a economie statali o ad altre economie non di mercato senza riferimento al loro effettivo funzionamento minerebbe gli strumenti di difesa commerciale e avrebbe un pesante impatto in termini di competitività e di occupazione sulle industrie europee dei metalli di base, aggravando le conseguenze della guerra dei prezzi condotta dal principale produttore di acciaio al mondo, e della sua notoria sovracapacità;

R.  considerando che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in questo settore sono fondamentali per l'industria europea e che la chiusura degli impianti spesso genera una perdita irreversibile di tecnologia e know-how e la dequalificazione della manodopera industriale;

L'importanza dei metalli di base per l'industria europea

1.  sottolinea l'importanza che riveste l'industria dei metalli di base per tutta una serie di filiere a valle, tra cui quelle automobilistica e aeronautica, la produzione energetica, l'edilizia o, ancora, il settore degli imballaggi;

2.  ritiene che l'Europa, già fortemente dipendente per quanto riguarda le materie prime, non possa permettersi di lasciare che si crei una nuova dipendenza nei metalli di base, che avrebbe un impatto molto negativo sulle già citate filiere a valle;

3.  segnala che nella siderurgia, l'UE è in una situazione di insufficiente capacità di produzione di prodotti piatti in acciaio a causa delle chiusure massicce di questi ultimi anni e di una ripresa della domanda;

4.  sottolinea che la domanda di metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame è in crescita costante nonostante la crisi;

La necessità di un intervento immediato contro i cambiamenti climatici e gli elevati prezzi dell'energia

5.  sottolinea che una riconfigurazione dell'attuale ETS costituisce una delle questioni più urgenti al fine di garantire la competitività dell'industria dei metalli di base; rileva che la Commissione ha formulato proposte che porteranno alla riforma dell'ETS per il quarto periodo 2021-2030 e chiede ai colegislatori, in tale contesto, di assicurare che la riforma comprenda la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e promuova l'innovazione industriale e l'attivizzazione dei rendimenti che tale riforma dovrebbe garantire e che nel contempo prenda in considerazione l'affiancamento all'ETS di altri strumenti e strategie innovative per la riduzione effettiva delle emissioni; invita la Commissione, nel quadro del riesame dell'ETS, a premiare gli operatori dei comparti energivori che hanno ottenuto i risultati migliori in termini di produzione a basse emissioni;

6.  prende atto della realizzazione della riserva stabilizzatrice del mercato nel 2019 e sta esaminando le proposte della Commissione in materia di riforma strutturale post-2020 dell'ETS, che saranno oggetto di un esame specifico e dedicato in Parlamento;

7.  chiede che le industrie ad alta intensità di energia continuino a impegnarsi per ottimizzare le misure di riciclo e per ridurre le emissioni di CO2 al fine di garantire una competitività industriale futura e conseguire gli obiettivi vincolanti di riduzione fissati dall'UE; sottolinea, in tale contesto, che la competitività industriale, l'efficienza delle risorse e la riduzione delle emissioni sono obiettivi complementari, poiché, se la produzione europea diventa carbo-vertueuse, la conservazione delle sue quote sul mercato europeo e mondiale costituisce uno strumento efficace per contribuire a una riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra di origine industriale; aggiunge che ciò varrebbe anche per la produzione importata, che soddisfa le stesse norme in materia di efficienza energetica e di emissioni, analoghe a quelle dei beni prodotti nell'UE; sottolinea che anche le imprese con sede nei paesi terzi che sono integrate nella catena di creazione del valore devono operare anche nel rispetto degli obiettivi climatici ed energetici fissati dall'UE e devono, in particolare, tener in considerazione i progressi nell'efficienza energetica;

L'adeguamento alle frontiere per il carbonio: una misura temporanea e flessibile della dimensione internazionale conforme all'OMC

8.  insiste sul fatto che, sin dalla creazione del comitato negoziale intergovernativo che ha preparato la Convenzione di Rio del 1992, l'Unione europea mira a negoziare con i paesi terzi, un accordo internazionale per la protezione contro il cambiamento climatico, finora però senza successo, nonostante l'urgenza crescente evidenziata da un consenso scientifico pressoché unanime; chiede che l'UE continui a far da guida ed evidenzia l'esigenza fondamentale di garantire la conclusione di un accordo globale vincolante in occasione della Convenzione di Parigi con il pieno impegno di tutte le parti ad evitare in modo efficace pericolosi cambiamenti climatici; sottolinea che tali negoziati devono portare alla conclusione di un accordo giuridicamente vincolante con obiettivi in tutti i settori dell'economia per tutte le parti, rispettando l'obiettivo concordato di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C; sottolinea che un accordo internazionale globale garantirà parità di condizioni per l'industria e ridurrà il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dall'UE;

9.  sottolinea che un'azione internazionale in materia climatica è il modo migliore per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; sottolinea che un accordo internazionale ambizioso sulla lotta contro il cambiamento climatico che crei condizioni omogenee affinché i paesi siano pronti a cooperare a livello multilaterale e istituiscano un regime ambientale globale coerente per ridurre le emissioni di carbonio, rappresenterebbe la migliore soluzione in materia di gestione delle emissioni globali; sottolinea che tale accordo permetterebbe una situazione di concorrenza leale per tutti i produttori di metalli di base e renderebbe inutili le riflessioni sull'adeguamento alle frontiere inutile purché la sua attuazione sia soggetta un controllo efficace e agli adeguamenti che si rendano necessari; sottolinea che tale accordo internazionale deve necessariamente prevedere impegni affidabili dei paesi che sono i principali responsabili delle emissioni; ricorda inoltre la necessità, per livellare la concorrenza, di rispettare le norme in campo sociale e ambientale;

10.  osserva che, tenendo conto ad un tempo delle importazioni e delle esportazioni, il dispositivo di adeguamento alle frontiere per il carbonio integra nella regolamentazione europea un modello di riduzione delle emissioni che comprende anche un approccio territoriale incentrato sul consumo e che tale approccio dal basso verso l'alto ha il vantaggio di essere valido come soluzione universale nel rispetto della valutazione insindacabile di ciascuno Stato del livello di ambizione della propria politica climatica, fatta salva un'attenta valutazione d'impatto delle conseguenze; invita la Commissione a fare in modo che i futuri accordi commerciali prevedano maggiori opportunità di esportazione e un sensibile miglioramento delle possibilità di accesso ai mercati per i prodotti ottenuti utilizzando metalli di base europei; ribadisce che la Commissione deve inserire negli accordi di libero scambio regionali, a livello bilaterale e multilaterale, un divieto delle pratiche distorsive nel settore delle materie prime (doppia tariffazione, restrizioni alle esportazioni);

11.  sottolinea che qualsiasi misura applicabile agli scambi deve rispettare gli accordi commerciali internazionali; sostiene che gli obiettivi della politica climatica di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e dei vegetali, come la conservazione di risorse naturali esauribili, se applicati in maniera non discriminatoria e come come restrizione surrettizia, corrispondono alle eccezioni di cui all'articolo XX del GATT; rileva che il cambiamento climatico, data la sua natura globale, dovrebbe essere oggetto di attenzione giuridica; ritiene che un'atmosfera a basso tenore di carbonio (aria pulita) sia già considerata una risorsa naturale che può essere esaurita e dovrebbe pertanto essere considerata un bene pubblico; precisa peraltro che non è possibile attuare misure di ritorsione in seguito all'adeguamento alle frontiere per il carbonio senza violare le regole del commercio internazionale e senza incorrere nel rischio di una condanna; rammenta che non si tratta in alcun caso di proteggere le industrie europee, ma di porle su un piano di parità rispetto alle loro concorrenti all'estero;

12.  fa presente che sarebbe auspicabile prevedere una parziale riassegnazione dei proventi delle aste a iniziative di protezione ambientale e a misure di lotta contro il cambiamento climatico come, ad esempio, il Fondo verde previsto dagli accordi di Cancún e altri strumenti internazionali di finanziamento a favore del clima;

13.  ritiene che le norme concordate sul calcolo del tenore di carbonio e delle emissioni del ciclo di vita dei prodotti aumentano la trasparenza e possono agevolare la promozione della produzione e del consumo sostenibili, anche nell'industria dei metalli;

La compensazione delle emissioni indirette

14.  si rammarica del fatto che, dal regime di compensazione basato sugli aiuti di Stato per i costi indiretti, sia scaturito un nuovo fattore di concorrenza sleale sul mercato unico dell'UE tra i produttori nei settori ad alta intensità di energia, alcuni dei quali beneficiano del sostegno finanziario delle loro autorità pubbliche; chiede con insistenza che tale compensazione sia armonizzata e, se giustificato, sia concessa a livello europeo al fine di assicurare parità di condizioni con i concorrenti globali e tra produttori europei e garantire un'efficace protezione dalle delocalizzazioni del carbonio; rileva che ciò è vero soprattutto per i sei metalli non ferrosi che vengono scambiati a prezzi determinati da domanda e offerta globali, stabiliti in gran parte della borsa valori di Londra; comprende, pertanto, che i produttori di metalli di base subiscono i prezzi e non sono in grado di trasferire l'aumento dei costi ai loro clienti; ne deduce che è indispensabile mantenere le compensazioni sulle emissioni indirette; fa riferimento all'accordo relativo alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato secondo il quale: "Nel perseguimento dell'obiettivo di garantire condizioni paritarie, tale revisione dovrebbe altresì includere misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione"(11); si richiama a tal riguardo al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(12), nonché agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita la Commissione a verificare l'impatto dei vari regimi di sostegno dell'energia sui prezzi al dettaglio dell'energia che influenzano indirettamente la competitività delle industrie ad alta intensità di energia nei singoli Stati membri;

15.  ritiene che l'impatto differenziato del carbonio sul prezzo dell'energia elettrica imputabile al mix energetico di ciascun fornitore sia un fattore di competitività che corrisponde tra l'altro alla scelta di ogni Stato sovrano; accoglie con favore la proposta della Commissione sull'Unione europea dell'energia; ritiene che un mercato interno dell'energia ben funzionante che garantisca una fornitura di energia sicura e sostenibile e assicuri adeguate interconnessioni degli Stati membri contribuirà a ridurre i prezzi dell'energia per l'industria e i consumatori europei; ritiene che il sistema di scambio delle emissioni (ETS) sia una misura armonizzata dell'UE volta a ridurre le emissioni industriali e che, pertanto, i suoi impatti debbano essere affrontati mediante un sistema armonizzato;

Il sostegno agli investimenti nella produzione di metalli a basse emissioni di carbonio

16.  chiede con insistenza che siano assegnate quote gratuite agli impianti più efficienti nel settore della rilocalizzazione delle emissioni in funzione dei programmi di investimento in nuove attrezzature, in R&S (compresi la cattura, lo stoccaggio e l'uso di carbonio) e formazione dei lavoratori il più presto possibile e in ogni caso a partire dal 2018 e durante la quarta fase che copre il periodo 2021-2030, al fine di rispettare standard elevati in materia di tutela del clima e dell'ambiente e diritti dei lavoratori; insiste sull'assoluta necessità di investimenti in ricerca e sviluppo perché l'Europa rimanga un polo di eccellenza nella produzione dei metalli di base; ricorda che le industrie che investono sono quelle che resistono meglio alla crisi; chiede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati per finanziare l'azione a favore del clima all'interno dell'UE e nei paesi in via di sviluppo, anche per gli investimenti a favore dei progetti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica nei settori industriali; sostiene i piani previsti dal quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima volti a creare uno strumento (NER400) per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili innovative e l'innovazione a basso tenore di carbonio nei settori industriali, secondo quanto previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014; propone che i progetti pilota e di dimostrazione in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio facciano parte dei programmi di finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio promossi dalla Commissione europea sul modello del NER 300 e del futuro NER 400, con la condivisione del rischio finanziario tra il finanziatore e il gestore; ricorda l'importanza degli investimenti pubblici e, nel contesto europeo, dei fondi di Orizzonte 2020, nel migliorare l'efficienza ambientale ed energetica dell'industria dei metalli di base, ivi compreso il conseguimento di una riduzione delle emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020; ritiene che la formazione dei lavoratori alle tecnologie e alle pratiche a basso consumo di carbonio nell'industria sia un investimento strategico che occorre integrare pienamente nei programmi di finanziamento della transizione verso un'economia a basso consumo di carbonio promossa dalla Commissione;

Contabilità e trasparenza finanziarie

17.  propone che le quote di CO2 siano divulgate in occasione della pubblicazione dei bilanci annuali delle imprese e che l'Unione europea favorisca la ripresa dei lavori su una norma contabile internazionale;

18.  sottolinea l'importanza della trasparenza nell'uso dei proventi dell'assegnazione da parte degli Stati membri; fa riferimento, a tale riguardo, all'obbligo degli Stati membri di informare la Commissione in merito all'uso dei proventi dell'ETS; sottolinea che una maggiore trasparenza consentirebbe ai cittadini di comprendere come siano utilizzati i proventi dell'ETS da parte delle amministrazioni nazionali;

19.  sottolinea che gli impianti e le imprese devono rispettare tutti i requisiti giuridici in materia di responsabilità sociale e rendicontazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace delle norme ambientali e garantire che le autorità competenti e le parti interessate, ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti; sottolinea il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale stabilito dalla Convenzione di Aarhus e recepito dalla legislazione UE e nazionale, fra cui la direttiva 2003/87/CE; propone che qualsiasi impianto classificato soggetto all'ETS trasmetta ogni anno informazioni complete che integrano la lotta al cambiamento climatico e il rispetto delle direttive dell'UE in materia di ambiente, sicurezza e igiene sul lavoro e siano accessibili ai rappresentanti dei lavoratori nonché ai rappresentanti della società civile provenienti dalla popolazione locale nell'area circostante all'impianto;

La questione dei contratti per la fornitura di elettricità

20.  evidenzia l'importanza per la competitività del settore europeo dei metalli di base di concludere contratti a lungo termine, a determinate condizioni che la Commissione dovrà chiarire, che devono però essere compatibili con un ritorno degli investimenti che non può essere inferiore a quindici anni nel caso delle industrie a forte capitalizzazione; ricorda la necessità che le industrie garantiscano la sicurezza dei loro investimenti attraverso prezzi prevedibili e un chiaro quadro giuridico; sottolinea che alle aste di energia elettrica annuali si dovrebbe preferire la stabilità dei contratti di fornitura di energia a lungo termine; esprime preoccupazione per le regolamentazioni del mercato che consentono, in taluni Stati membri, un divario strutturale tra i prezzi dell'energia elettrica e i costi di generazione; invita la Commissione a lottare contro gli utili a cascata degli oligopoli privati nel mercato dell'energia;

21.  esprime preoccupazione per le regolamentazioni del mercato che consentono un divario strutturale tra i prezzi dell'energia elettrica e i costi di generazione;

Il trasferimento di competenze

22.  chiede che sia organizzato il trasferimento di competenze tra generazioni di lavoratori in tutte le fabbriche che hanno un'insoddisfacente struttura piramidale dell'età per tutti i posti di produzione ad alta qualificazione; è favorevole alla promozione delle competenze dei giovani lavoratori nelle imprese attraverso una politica strutturale di apprendistato che garantisca lo sviluppo delle competenze collettive dei lavoratori; sottolinea l'importanza delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori del settore dei metalli di base; chiede l'attuazione di politiche occupazionali e industriali attive in grado di garantire che dette conoscenze siano sviluppate e riconosciute come una risorsa importante dell'industria europea dei metalli di base; chiede che si prenda in considerazione il mantenimento di know-how industriali e di una manodopera qualificata nel valutare la redditività della produzione in un determinato impianto;

Approvvigionamento di materie prime

23.  chiede l'avvio di un'azione diplomatica europea sulle materie prime destinate alla metallurgia che sia basi su partenariati strategici di condivisione del valore aggiunto tra i paesi europei e i paesi produttori di materie prime allo scopo di favorire lo sviluppo dell'occupazione qualificata lungo l'intera catena di valore; chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato siderurgico che possa fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio a livello europeo e mondiale, distinguendo tra componenti strutturali e ciclici dello sviluppo dei mercati in questione; ritiene che il monitoraggio dei mercati primari e secondari dei metalli di base potrebbe offrire validi contributi alle azioni correttive e proattive che sono inevitabili in virtù della natura ciclica di tali industrie siderurgiche; accoglie con favore la relazione della Rete europea di competenze in materia di terre rare (European Rare Earths Competency Network (ERECON)(13); invita la Commissione a proseguire le sue azioni nell'ambito dell'ERECON al fine di sviluppare una catena di approvvigionamento delle terre rare diversificata e sostenibile per l'Europa e, in particolare, attuare le raccomandazioni strategiche e fornire sostegno a soluzioni di sostituzione e a un maggiore riciclaggio;

Misure europee di protezione degli scambi in materia di metalli di base: prevenzione anziché cura tardiva

24.  esorta il Consiglio a concludere la revisione dei due regolamenti sugli strumenti di difesa commerciale (TDI), al fine di semplificare, rafforzare e accelerare questi strumenti, garantendo che essi non siano indeboliti; propone una fase d'indagine preliminare pari al massimo a un mese per un primo esame delle denunce antidumping e antisovvenzioni che, sulla base dei primi elementi, potrà emettere misure preventive di correzione seguite da un'indagine approfondita; deplora che la proposta legislativa sull'ammodernamento dei TDI sia bloccata al Consiglio, sebbene il Parlamento abbia espresso un forte sostegno a favore di misure più rigorose contro le importazioni sleali da paesi terzi; invita il Consiglio ad approvare rapidamente l'ammodernamento dei (TDI) onde permettere finalmente di rispondere in modo adeguato alle pratiche sleali e proteggere il mercato europeo dal dumping, garantendo quindi parità di condizioni e l'ottimizzazione delle opportunità che scaturiscono dalla transizione energetica;

25.  si prefigge obiettivi di avanzamento rapido in materia di riciclo delle terre rare e dei metalli critici utilizzati nell'Unione;

26.  sottolinea che gli acciai inossidabili e l'alluminio come la totalità dei metalli di base sono oggetto di una concorrenza globale; ritiene urgente che, nella sua analisi e nei suoi raffronti, la Commissione europea adotti come mercato geografico di riferimento il mercato mondiale e non limiti le proprie indagini al solo mercato interno; chiede che, prima delle decisioni adottate dalla DG Concorrenza della Commissione, sia realizzato uno studio d'impatto sulle capacità di produzione che tenga conto, tra l'altro, degli impianti e dei posti di lavoro e che le sue conclusioni siano integrate nella comunicazione finale trasmessa alle parti interessate; chiede una revisione della politica di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di agevolare l'intervento pubblico inteso a mantenere la coesione sociale e regionale, migliorare le norme ambientali e risolvere problemi di sanità pubblica;

27.  si dichiara a favore della creazione di comitati locali di informazione e di concertazione per la prevenzione dei rischi industriali, comprendenti l'insieme delle parti interessate aventi un potere di controllo e di allarme; evidenzia la competenza riconosciuta dei rappresentanti dei lavoratori nelle scelte strategiche e nell'assunzione di decisioni in seno all'azienda;

Il ruolo dei metalli di base nell'economia circolare

28.  sottolinea in tale contesto l'impatto positivo dei metalli secondari, che contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di energia e di materie prime; invita pertanto la Commissione ad agevolare lo sviluppo e il funzionamento dei mercati dei metalli secondari; incoraggia l'attuazione di un'economia circolare su ogni sito di produzione dei metalli di base per coniugare la valorizzazione dei sottoprodotti e dei metalli riciclati allo scopo di rafforzarne la competitività; chiede l'introduzione dell'obbligo di attuare un'economia circolare su ogni sito di produzione di metalli di base per coniugare la valorizzazione dei sottoprodotti e dei metalli riciclati con lo scopo di accrescerne la competitività; si prefigge obiettivi di avanzamento rapido del riciclo delle terre rare e dei metalli critici utilizzati nell'Unione; chiede lo sviluppo di stretti legami tra il settore del riciclaggio dei metalli di base e altre industrie al fine di rafforzare la dimensione e la resilienza della base industriale, in particolare nelle regioni interessate dalla deindustrializzazione; sottolinea in questo contesto il grande potenziale della sostituzione dei prodotti e dei materiali e l'aumento dell'utilizzo dei rottami metallici tra l'altro nella produzione dell'acciaio e dell'alluminio; sottolinea che la maggior parte dei metalli di base può essere riciclata molte volte per una frazione dell'energia utilizzata per la produzione primaria; esprime preoccupazione per la grande perdita di energia per l'Europa causata dall'esportazione legale e illegale di alluminio e rame verso paesi come Cina e India, paesi che invece hanno introdotto divieti alle esportazioni di alluminio; ritiene che rigorose norme ambientali e i principi dell'economia circolare dovrebbero essere fondamentali per gli investimenti effettuati nel campo dello sviluppo e dell'innovazione nel settore dell'industria dei metalli di base in Europa; chiede alla Commissione di elaborare incentivi economici per il riciclaggio di metalli, comprese le materie prime essenziali attualmente non redditizie, come le terre rare, di esaminare in che modo sia possibile sostenere i mercati dei materiali riciclati, ad esempio mediante certificati ecologici per tali materiali, obblighi in materia di progettazione ecocompatibile e incentivi fiscali, e di garantire che la politica di coesione e i bilanci del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) contribuiscano anch'essi a promuovere il riciclaggio e l'efficienza delle risorse; ritiene che la legislazione in materia di rifiuti debba essere migliorata per sostenere il funzionamento del mercato dei rottami metallici dell'UE mediante, ad esempio, una revisione della direttiva sui veicoli fuori uso e di altre normative sui rifiuti; suggerisce l'adozione di misure per fissare obiettivi di raccolta, rafforzare la responsabilità del produttore ed estendere il campo di applicazione della legislazione sui veicoli fuori uso ad esempio ad autocarri, autobus e motocicli; sottolinea la necessità di personale qualificato e competente per far fronte alla transizione verso prodotti e processi produttivi più sostenibili e chiede una strategia europea in materia di formazione e istruzione a sostegno delle imprese, degli istituti di ricerca e delle parti sociali negli sforzi destinati ad esaminare congiuntamente il fabbisogno di competenze per la sostenibilità ambientale;

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29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(4) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(5) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(6) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(7) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
(9) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.
(10) Testi approvati, P8_TA(2014)0104.
(11) Si veda il considerando 9 della decisione (UE) 2015/1814 (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(12) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(13) http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm

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