Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2015/3037(RSO))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata da 283 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(1),
— visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo(2),
— vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(3),
— vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa(4), e le relative procedure d'infrazione in corso,
— visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri(5),
— vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(6), che chiede un'indagine approfondita riguardo al ruolo e alla responsabilità della Commissione e delle autorità degli Stati membri, tra l'altro alla luce dei problemi identificati dal Centro comune di ricerca della Commissione nella sua relazione del 2011,
— visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda le emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (D042120),
— visto il parere espresso il 28 ottobre 2015 dal Comitato tecnico – Veicoli a motore (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/EC,
– visto l'articolo 198 del suo regolamento,
1. decide di costituire una commissione d'inchiesta per esaminare le denunce di infrazione della legislazione dell'Unione e di cattiva amministrazione nell'applicazione della stessa in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione;
2. decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
—
indagare sul denunciato inadempimento da parte della Commissione dell'obbligo, ad essa incombente in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, di verificare i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni e di adattarli, se non sono più adeguati o non riflettono più le emissioni reali, per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada, malgrado le informazioni relative a gravi e persistenti superamenti dei valori limite di emissione nell'uso normale dei veicoli, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, tra cui le relazioni 2011 e 2013 del Centro comune di ricerca della Commissione e le ricerche dell'International Council on Clean Transportation (ICCT) messe a disposizione a maggio 2014;
—
indagare sulla denunciata mancata adozione, da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri, di misure appropriate ed efficaci per sorvegliare e rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto dell'uso di impianti di manipolazione stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;
—
indagare sulla denunciata omissione, da parte della Commissione, della tempestiva introduzione di prove che riflettano le condizioni reali di guida e dell'adozione di misure volte a impedire l'uso di meccanismi di manipolazione, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007;
—
indagare sulla denunciata mancata fissazione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili ai costruttori per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007, tra cui l'uso di impianti di manipolazione, il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni e la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;
—
indagare sulla denunciata mancata adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme sulle sanzioni applicabili per le violazioni del regolamento (CE) n. 715/2007, come prescrive l'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento;
—
raccogliere e analizzare informazioni per appurare se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di meccanismi di manipolazione prima dell'avviso di violazione emesso dall'Environmental Protection Agency (agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti d'America il 18 settembre 2015;
—
raccogliere e analizzare informazioni in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2007/46/CE, in particolare per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4;
—
raccogliere e analizzare informazioni per appurare se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di impianti di manipolazione per le prove delle emissioni di CO2;
—
presentare le eventuali proposte che riterrà opportune al riguardo;
3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà una relazione intermedia entro un termine di 6 mesi dall'inizio dei suoi lavori e presenterà la sua relazione finale entro un termine di 12 mesi dall'inizio dei suoi lavori;
4. decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 45 membri;
5. incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.