Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali (2015/2981(RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici(1),
– vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(2), in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che i prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili,
– vista la Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b),
– vista la decisione della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 25 marzo 2015 nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli),
– visto il regolamento di esecuzione della CBE, in particolare l'articolo 26, a norma del quale la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche,
– vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso "Convenzione UPOV del 1991"),
– visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(3) (in appresso "regolamento (CE) n. 2100/94"), in particolare l'articolo 15, lettere c) e d),
– visto l'accordo del Consiglio relativo a un tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013(4) (in appresso "accordo TUB"), in particolare l'articolo 27, lettera c),
– visto l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, compreso il commercio di prodotti contraffatti, (TRIPS), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, il quale stabilisce che i membri possono escludere dalla brevettabilità i procedimenti essenzialmente biologici,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'accesso al materiale biologico delle piante avente caratteristiche vegetali è essenziale per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove varietà, al fine di garantire la sicurezza alimentare a livello globale, far fronte ai cambiamenti climatici e impedire i monopoli nel settore della selezione vegetale, fornendo al contempo maggiori opportunità alle PMI;
B. considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono uno strumento importante per salvaguardare gli incentivi economici volti a sviluppare nuovi prodotti vegetali e garantire la competitività;
C. considerando che i brevetti relativi a prodotti derivanti da metodi di selezione convenzionali o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale possono compromettere l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;
D. considerando che i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità;
E. considerando che la selezione vegetale è un processo innovativo, che è stato praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole sin dalla nascita dell'agricoltura, e che le varietà e i metodi di riproduzione non brevettati sono importanti per la diversità genetica;
F. considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica, ma che, come indicato ai considerando 52 e 53, non era intenzione del legislatore consentire la brevettabilità dei prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
G. considerando che per numerose domande relative a prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici si è attualmente in attesa di una decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e che, pertanto, occorre chiarire con urgenza il campo di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare dell'articolo 4;
H. considerando che la direttiva 98/44/CE riconosce implicitamente la libertà di utilizzare a fini sperimentali il materiale coperto da brevetto, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);
I. considerando che l'esenzione a favore dei costitutori prevista dall'articolo 27, lettera c), dell'accordo TUB sarà applicabile solamente ai brevetti rilasciati nel quadro del sistema brevettuale unitario e non si applicherà automaticamente ai brevetti nazionali nell'UE, e che ciò creerà condizioni non uniformi per quanto riguarda la possibilità di selezione con materiali ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici coperti da brevetto;
J. considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione UPOV del 1991 e il regime dell'UE basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio stabiliscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di una privativa per i ritrovati vegetali non può impedire ad altri di utilizzare il vegetale protetto in altre attività di selezione;
1. esprime preoccupazione per il fatto che la recente decisione della commissione allargata di ricorso dell'UEB nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli) potrebbe comportare un aumento del numero di brevetti rilasciati dall'UEB per caratteristiche naturali che sono introdotte in nuove varietà mediante procedimenti essenzialmente biologici quali l'incrocio e la selezione;
2. invita la Commissione a chiarire con urgenza l'ambito di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare l'articolo 4, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto di brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici e di precisare che è consentita la selezione con materiale biologico coperto da brevetto;
3. invita la Commissione a trasmettere all'UEB i prossimi chiarimenti riguardanti la brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, affinché possano essere utilizzati come strumento complementare d'interpretazione;
4. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'Unione europea tuteli l'accesso garantito al materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici e il suo utilizzo per ottenere varietà vegetali, al fine di evitare, se del caso, che vi siano interferenze con le pratiche che garantiscono l'esenzione per i costitutori;
5. invita la Commissione, nell'ambito dei colloqui multilaterali sull'armonizzazione del diritto brevettuale, a impegnarsi a favore dell'esclusione dalla brevettabilità per i procedimenti essenzialmente biologici;
6. invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto dall'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Ufficio europeo dei brevetti.