Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0141),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0083/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1° giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0174/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 2015/1146)
Parere del 22.4.2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
La strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini dopo il 2015
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (2014/2152(INI))
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e il documento finale della conferenza di revisione di Pechino +20,
– visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo(2),
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(3),
– vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo(4),
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(5),
– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio(6),
– vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE(7),
– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(8),
– vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(9),
– viste la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(10), e la sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 1° marzo 2011 nella causa Test-Achats (C-236/09)(11),
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011(12),
– vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2010, dal titolo "Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne" (COM(2010)0078),
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo "Sostenere la crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" (COM(2011)0567),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 16 settembre 2013, sulla revisione intermedia della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015) (SWD(2013)0339),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, dell'8 marzo 2010, relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2010-2015) (SWD(2010)0265),
– viste le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 19 e 20 giugno 2014,
– visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo da titolo "Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action" (Studio sulla valutazione della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 quale contributo al raggiungimento degli obiettivi della piattaforma d'azione di Pechino), pubblicato nel 2014,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: An EU-wide survey: Main results" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea - Risultati principali), pubblicata nel marzo 2014,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States" (Discriminazione e condizioni di vita delle donne rom in 11 Stati membri dell'UE), pubblicata nell'ottobre 2014,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data" (Essere trans nell'UE - Analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT nell'UE), pubblicata nel dicembre 2014,
– viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino: lotta per la parità, lo sviluppo e la pace(13), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino +10)(14) e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne(15),
– viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009(16), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010(17), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011(18), nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(19),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(20),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea(21),
– viste le sue risoluzioni del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria(22) e del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna(23),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(24),
– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(25),
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure(26),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(27),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2014(28),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0163/2015),
A. considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'Unione, emblematico e profondamente radicato nella società europea, imprescindibile per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima, che dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita reale;
B. considerando che l'Unione ha storicamente compiuto passi importanti nei confronti del potenziamento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, ma che negli ultimi decenni si è assistito a un rallentamento in tutta l'Unione dell'azione politica e della riforma per quanto concerne l'uguaglianza di genere; che la precedente strategia della Commissione è stata eccessivamente debole e non si è tradotta in misure sufficienti a favore dell'uguaglianza di genere; che la strategia successiva dovrà dare nuovo slancio e realizzare azioni concrete per rafforzare i diritti delle donne e promuovere l'uguaglianza di genere;
C. considerando che con la precedente strategia della Commissione sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi stabiliti, ma non la completa parità di genere; che spesso in tale strategia mancavano riferimenti all'interazione tra le diverse forme di discriminazione, come pure la definizione di obiettivi precisi e di misure di valutazione efficaci, mentre l'integrazione della dimensione di genere ha continuato a essere applicata soltanto in misura limitata;
D. considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'Unione sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'Unione si è assunta il compito specifico di inserirla in tutte le sue attività; che l'uguaglianza di genere è un obiettivo strategico imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, come quello riguardante la partecipazione al mercato del lavoro perseguito nel quadro della strategia Europa 2020, ed è altresì una fondamentale risorsa economica per favorire una crescita economica equa e inclusiva; che la riduzione delle disparità a livello professionale è un obiettivo non soltanto in termini di parità di trattamento, ma anche di efficienza e fluidità del mercato del lavoro;
E. considerando che il divario a livello di istruzione, occupazione, salute e discriminazione tra i rom e la società in generale continua a essere profondo e che la situazione delle donne rom nell'Unione è addirittura peggiorata a causa delle forme multiple di discriminazione basate sia sull'etnia che sul sesso;
F. considerando che la situazione economica e politica in Europa può solo essere migliorata, mentre le conseguenze del cambiamento demografico possono essere fermate se si sfruttano il talento e le potenzialità di tutte le donne e di tutti gli uomini;
G. considerando che non si può continuare a restare ancorati a modelli economici ridondanti e non sostenibili dal punto di vista ambientale, che seguono una ripartizione del lavoro basata sul genere obsoleta e superata grazie all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro; che è necessario elaborare un modello nuovo e socialmente sostenibile basato sulla conoscenza e sull'innovazione, che integri l'intera gamma delle competenze femminili nel tessuto produttivo, anche mettendo in discussione talune norme settoriali e i fattori che attribuiscono a uomini e donne incarichi diversi, che ripristini l'equilibrio delle responsabilità tra uomini e donne nella sfera pubblica e privata e concili la vita personale con quella professionale sia dei lavoratori che delle lavoratrici;
H. considerando che fornire accesso a servizi a costi contenuti e di qualità per la cura dell'infanzia e per l'assistenza ad anziani e ad altre persone a carico è essenziale per assicurare l'equa partecipazione degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione;
I. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario e che i suoi obiettivi e la sua completa attuazione risultano più attuali che mai;
J. considerando che la violenza contro le donne, sia essa fisica, sessuale o psicologica, rappresenta un grande ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne e continua a essere la più diffusa violazione dei diritti umani che colpisce tutti i livelli della società, ma è anche uno dei reati meno denunciati; che, nonostante le misure adottate per contrastarla, secondo l'indagine condotta dalla FRA nel marzo 2014, il 55% delle donne ha subito nel corso della sua vita una o più forme di molestie sessuali, mentre il 33% delle donne subisce violenze fisiche e/o sessuali fin dai 15 anni di età; che una vita priva di violenze è una condizione essenziale per la piena partecipazione alla società ed è necessario introdurre misure rigorose per combattere la violenza contro le donne;
K. considerando che la prostituzione forzata è una forma di violenza che colpisce soprattutto le donne più vulnerabili, è legata principalmente alle reti della criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani ed è un ostacolo alla parità tra donne e uomini;
L. considerando che le donne, a causa delle strutture tradizionali e dei disincentivi fiscali, hanno finito per costituire una fonte di reddito secondaria, status che si traduce in segregazione verticale e orizzontale sul mercato del lavoro, periodi di interruzione dell'attività professionale e disparità retributiva fondata sul genere; che inoltre il lavoro domestico, di cura e di assistenza ai bambini, agli anziani e ad altre persone a carico non remunerato è svolto molto più spesso dalle donne, alle quali resta pertanto meno tempo a disposizione per intraprendere un'attività lavorativa retribuita, il che a sua volta porta a percepire una pensione considerevolmente più bassa – ragion per cui la conciliazione tra vita professionale e familiare (anche per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020) dovrebbe continuare a essere sostenuta da provvedimenti concreti, prevedendo in particolare un maggiore coinvolgimento degli uomini;
M. considerando che il tasso di occupazione femminile è pari al 63% o al 53,5% se l'occupazione è misurata in termini di posizioni equivalenti a tempo pieno(29); che il divario retributivo di genere si attesta al 16,4%, mentre quello pensionistico di genere ammonta mediamente al 39%; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non sempre si traduce in ruoli di influenza, posizioni di potere e ruoli decisionali, che sono ricoperti prevalentemente dagli uomini, il che limita la possibilità delle donne di esercitare influenza ed è segno di deficit democratico nel processo decisionale, dato che le donne costituiscono metà della popolazione; che la promozione dell'uguaglianza di genere va oltre il divieto di discriminazione sulla base del genere e che le misure positive a favore delle donne si sono dimostrate fondamentali per il pieno inserimento di queste ultime nel mercato del lavoro, nel processo decisionale politico ed economico e nella società in generale; che l'esclusione delle donne dalle posizioni di potere e dagli organi decisionali si ripercuote negativamente sulla loro capacità di influenzare sia il loro stesso sviluppo e la loro stessa emancipazione che lo sviluppo della società;
N. considerando le quote di genere e le liste chiuse nel processo decisionale politico si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;
O. considerando che la mancata promozione di politiche finalizzate all'equilibrio tra vita professionale e privata, l'insufficiente promozione di un orario di lavoro flessibile, specialmente per gli uomini, nonché il basso tasso di utilizzo del congedo parentale e di paternità rappresentano ostacoli considerevoli per l'indipendenza economica delle donne e per l'equa divisione delle responsabilità familiari e domestiche;
P. considerando che la povertà in Europa ha troppo spesso il volto di una donna, tra cui in particolare quello di madri single, donne con disabilità, donne giovani e meno giovani, donne migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, le quali sono tutte colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, situazione inasprita ulteriormente dalla crisi e da specifiche misure di austerità, che non dovrebbero giustificare un minore impegno a favore dell'uguaglianza, nonché da lavori precari e a tempo parziale, dalla riduzione di salari e pensioni, dalla difficoltà di accedere ai servizi sociali e sanitari di base e dal fatto che sono soprattutto i posti di lavoro nel settore pubblico e i servizi nel campo dell'assistenza a essere soggetti a tagli, situazione che rende la prospettiva dell'uguaglianza di genere ancora più importante;
Q. considerando che le donne delle zone rurali sono maggiormente colpite dalle discriminazioni multiple e dagli stereotipi di genere rispetto a quelle delle zone urbane e che il tasso di occupazione delle prime è molto più basso rispetto a quello delle donne che vivono nelle città; che le zone rurali risentono dell'assenza di opportunità di lavoro di elevata qualità; che, inoltre, molte donne non risultano essere mai attive nel mercato del lavoro ufficiale e pertanto non sono né iscritte ai centri per l'impiego né prese in considerazione nelle statistiche sulla disoccupazione, con conseguenti problemi finanziari e giuridici specifici per quanto riguarda l'accesso ai congedi di maternità e di malattia, l'acquisizione di diritti pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale, nonché difficoltà in caso di divorzio;
R. considerando che i tradizionali ruoli e stereotipi di genere influenzano ancora profondamente la ripartizione dei compiti in famiglia, nell'istruzione, nella carriera professionale, nel lavoro e nella società in generale;
S. considerando che gli stereotipi di genere e le strutture tradizionali incidono negativamente sulla salute e sull'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, i quali sono diritti umani fondamentali e pertanto non dovrebbero mai essere limitati; che il diritto a esercitare il controllo sul proprio corpo e il diritto all'autodeterminazione sono condizioni imprescindibili per l'uguaglianza universale;
T. considerando che nel mondo una coppia su sei ha problemi di infertilità di qualche tipo; che la Commissione dovrebbe proporre una nuova analisi comparativa della fecondazione medicalmente assistita nell'UE visto che lo studio del 2008 (SANCO/2008/C6/051), che all'epoca aveva messo in luce le significative disuguaglianze nell'accesso alle cure per la fertilità, risulta ormai datato;
U. considerando che esistono ancora istituti di istruzione che applicano la segregazione dei sessi e che spesso i materiali didattici contengono stereotipi che contribuiscono a perpetuare la separazione dei ruoli tradizionali attribuiti a ragazze e ragazzi, il che si ripercuote negativamente sulle loro possibilità di scelta; che tali modelli vengono ulteriormente rafforzati soprattutto dalle rappresentazioni e dall'immagine delle donne diffuse dai mezzi di comunicazione, dal materiale disponibile su Internet e dalla pubblicità;
V. considerando che oggi i transgender sono frequentemente vittime di discriminazione, molestie e violenze nell'UE a causa della loro identità o espressione di genere;
W. considerando che l'Unione ha una responsabilità e funge anche da modello per quanto concerne l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, che dovrebbero diventare un elemento fondamentale delle sue azioni esterne; che l'uguaglianza di genere, la lotta contro la violenza basata sul genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo internazionali e per il successo delle politiche dell'UE in materia di affari esteri, cooperazione allo sviluppo e commercio internazionale; che le donne non solo sono più vulnerabili agli effetti dell'energia, dell'ambiente e del cambiamento climatico, ma sono anche attori efficienti rispetto alle strategie di mitigazione e adattamento, nonché motore per un modello di crescita equo e sostenibile;
X. considerando che i meccanismi istituzionali costituiscono una base necessaria per la realizzazione dell'uguaglianza di genere; che tale uguaglianza deve anche essere considerata un importante aspetto trasversale di tutti i settori politici dell'UE e degli Stati membri, assieme ai concetti di integrazione della dimensione di genere, bilancio di genere e valutazione d'impatto di genere;
Y. considerando che i dati disaggregati per genere costituiscono uno strumento essenziale per realizzare un reale progresso e valutare efficacemente i risultati;
Z. considerando che negli ultimi anni i movimenti contrari all'uguaglianza di genere hanno ottenuto consensi pubblici in vari Stati membri e hanno tentato di rafforzare i tradizionali ruoli di genere, mettendo in discussione i successi raggiunti finora in materia di uguaglianza di genere;
AA. considerando che le sfide in atto e l'esperienza acquisita hanno dimostrato che la mancanza di coerenza strategica fra i vari settori ha impedito di realizzare l'uguaglianza di genere in passato, e che è necessario destinare risorse adeguate e giungere a un coordinamento, una diffusione e una promozione migliori dei diritti delle donne, alla luce delle diverse realtà;
Raccomandazioni generali
1. invita la Commissione a elaborare e adottare una nuova strategia specifica per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in Europa, che miri a creare pari opportunità e si basi sui settori prioritari della strategia precedente, nell'ottica di porre fine a tutte le forme di discriminazione a cui le donne sono esposte nel mercato del lavoro per quanto riguarda retribuzioni, pensioni, processo decisionale, accesso a beni e servizi e conciliazione tra vita familiare e professionale, come pure a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, nonché al fine di eliminare le strutture e le pratiche discriminatorie connesse al genere; sottolinea che la nuova strategia per i diritti delle donne e la parità di genere deve tenere debitamente conto delle forme multiple e intersettoriali di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che trovano origine in fattori comuni ma hanno conseguenze diverse sulle donne, e prevedere azioni specifiche per rafforzare i diritti di diversi gruppi di donne, tra cui le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le donne anziane, le madri sole e le LGBTI;
2. invita inoltre la Commissione a mettere a punto misure volte a eliminare le discriminazioni nei confronti di tutte le donne nella loro diversità, nel quadro di una strategia più ampia contro la discriminazione e di una tabella di marcia specifica e particolare per le persone LGTBI; a tale proposito, esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che, dalla sua approvazione da parte del Parlamento europeo ad aprile 2009, risulta bloccata;
3. deplora che la strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015 non affronti in modo specifico la questione della disabilità, nonostante il fatto che le donne disabili si trovino spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e siano maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale; invita pertanto la Commissione a rispondere alle esigenze delle donne con disabilità per assicurare una loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro; si rammarica in questo contesto che la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 non comprenda nemmeno una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere;
4. invita la Commissione a coinvolgere in maniera strutturata la società civile e le parti sociali nell'elaborazione e nella valutazione continua della strategia;
5. chiede agli Stati membri di rafforzare e far rispettare il pieno esercizio della contrattazione collettiva nei settori privato e pubblico, quale strumento indispensabile per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, la lotta alle discriminazioni salariali e la promozione dell'uguaglianza;
6. invita la Commissione, nel valutare l'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, a tenere conto dei casi di discriminazione;
7. invita la Commissione a chiarire il ruolo che auspica sia svolto dall'UE nel mondo e in cooperazione con gli Stati membri, incluse le rispettive autorità competenti, per quanto riguarda la promozione della parità di genere, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, e a perseguire tali obiettivi sia attraverso il concetto di integrazione della dimensione di genere in tutti i settori, sia attraverso singole misure mirate e concrete; sottolinea che è necessario integrare la prospettiva di genere e la lotta contro la violenza di genere nella politica esterna, nella politica di cooperazione allo sviluppo e nella politica di commercio internazionale dell'UE, assicurando al contempo le risorse umane e gli strumenti finanziari necessari;
8. si rammarica ancora una volta del fatto che la strategia Europa 2020 non includa una soddisfacente prospettiva di genere e, pertanto, invita la Commissione e il Consiglio a provvedere all'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutti i programmi e in tutte le azioni e le iniziative intraprese nel quadro di detta strategia e a introdurre nella strategia un pilastro specifico per la parità tra donne e uomini, a considerare gli obiettivi della futura strategia come una componente del semestre europeo e a includere una prospettiva di genere nelle raccomandazioni specifiche per paese e nell'analisi annuale della crescita;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili e disaggregati per genere e indicatori della parità di genere in tutti gli ambiti strategici e a tutti i livelli di governance, basandosi sul lavoro svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, nell'ottica di valutare la concezione e l'applicazione delle strategie per l'uguaglianza di genere nell'Unione e negli Stati membri, aggiornare dette strategie e valutare l'applicazione dell'integrazione delle tematiche di genere in tutte le pertinenti politiche nazionali e dell'UE e, ove possibile, a disaggregare ulteriormente tali dati sulla base dell'origine razziale o etnica, della religione o del credo e della disabilità, al fine di consentire un'analisi intersettoriale per tutti gli ambiti strategici, documentando così le forme multiple di discriminazione di cui sono vittima determinati gruppi di donne; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare valutazioni d'impatto delle politiche degli Stati membri sul genere, specialmente nell'ambito di proposte di riforma del lavoro e delle pensioni;
10. invita la Commissione a elaborare la strategia sotto forma di piano d'azione concreto, con una chiara definizione delle parti interessate responsabili, garantendo che tenga conto in particolare delle specifiche raccomandazioni formulate in appresso per quanto riguarda i seguenti settori: violenza nei confronti delle donne; lavoro e orari; partecipazione delle donne ai processi di gestione e decisione; risorse finanziarie; salute; sapere, istruzione e mezzi di comunicazione; situazione a livello globale; meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere; sottolinea la necessità di proporre, laddove applicabile e rispettando appieno le competenze dell'UE, soluzioni legislative per rafforzare il quadro giuridico per la parità tra donne e uomini;
Violenza nei confronti delle donne e violenza di genere
11. ribadisce il suo appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di statistiche e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;
12. chiede alla Commissione di includere nella futura strategia una definizione di violenza di genere conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima una strategia globale in materia di violenza contro donne e ragazze e violenza di genere che contenga un atto legislativo vincolante; invita il Consiglio ad attivare la "clausola passerella" e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
13. invita la Commissione a valutare la possibilità che l'Unione aderisca alla Convenzione di Istanbul e ad avviare tale procedura quanto prima, nonché a promuovere, attraverso la nuova strategia, la ratifica della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri e ad adoperarsi attivamente per combattere la violenza contro le donne e le ragazze; chiede agli Stati membri di firmare e ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul;
14. invita nuovamente la Commissione a dichiarare il 2016 Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, un anno durante il quale occorre dare priorità alla promozione di strategie lungimiranti ed efficaci per ridurre significativamente la violenza contro donne e ragazze;
15. invita l'UE a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di campagne e strategie contro le molestie quotidiane ai danni delle donne nei luoghi pubblici e a garantire lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi Stati membri;
16. ritiene che sia assolutamente necessario continuare a monitorare il recepimento e l'attuazione della direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, del regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e della direttiva sull'ordine di protezione europeo fino al 2015 e oltre;
17. chiede alla Commissione di includere nella strategia campagne di "tolleranza zero" e di appoggiare gli Stati membri nel sensibilizzare maggiormente la società alla problematica della violenza contro le donne e nella promozione di campagne di sensibilizzazione annuali sulle cause della violenza e degli abusi, nonché sulla prevenzione, l'accesso alla giustizia e il sostegno alle vittime; sottolinea l'importanza di includere l'intera società, in particolare gli uomini e, più specificamente, i ragazzi, nella lotta alla violenza contro le donne; esorta altresì la Commissione a dare seguito alle sue iniziative nell'ambito della lotta alle mutilazioni genitali femminili;
18. sottolinea che, per combattere in modo efficace la violenza contro le donne e l'impunità, occorre cambiare l'atteggiamento nei confronti di donne e ragazze nella società, laddove troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro confronti è troppo spesso tollerata o sottovalutata; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nelle loro azioni finalizzate a prevenire e combattere la violenza nelle sue molteplici forme e cause e a proteggere le donne vittime di abusi, nonché ad adottare da un lato misure specifiche per ciascuno dei diversi aspetti, come un maggiore appoggio ai centri di accoglienza delle donne e alle organizzazioni di sostegno alle donne vittime della violenza di genere, e dall'altro misure preventive, come la lotta agli stereotipi di genere e ai comportamenti socio-culturali discriminatori già in tenera età e l'imposizione di pene agli aggressori;
19. rileva che la femminilizzazione della povertà può avere come conseguenza un aumento della tratta delle donne, dello sfruttamento sessuale e della prostituzione forzata, nonché una maggiore dipendenza finanziaria delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare i motivi che spingono le donne a prostituirsi e le modalità per scoraggiare la domanda; sottolinea l'importanza di programmi per l'abbandono della prostituzione;
20. sottolinea l'importanza di una formazione sistematica del personale qualificato incaricato dell'assistenza alle donne vittima di violenza fisica, sessuale o psicologica; ritiene che tale formazione sia indispensabile per gli operatori di prima e di seconda linea, compresi i servizi sociali di emergenza e i servizi in ambito medico, della protezione civile e del mantenimento dell'ordine;
21. invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani ed esorta la Commissione a valutarne e monitorarne l'attuazione e a identificare le migliori pratiche che gli Stati membri dovrebbero condividere nell'ottica dell'adozione di una nuova strategia di lotta alla tratta degli esseri umani una volta che quella attuale giungerà a scadenza nel 2016, garantendo che tale nuova strategia includa una prospettiva di genere e conferisca priorità ai diritti delle vittime della tratta, prevedendo un pilastro specifico dedicato alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale e prestando particolare attenzione ai nuovi metodi delle tratta che si stanno sviluppando in seguito alla soppressione di altri metodi più consolidati, nonché ad assicurare che tutte le politiche, i bilanci e i risultati degli Stati membri legati all'elaborazione della strategia siano trasparenti e accessibili;
22. invita la Commissione ad assistere gli Stati membri garantendo che le vittime di atti persecutori (stalking), quando si spostano da uno Stato membro all'altro, possano beneficiare della tutela prevista dalle attuali misure quali l'ordine di protezione europeo, il regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva dell'UE sulle vittime, nonché a valutare ulteriori misure per migliorare la protezione delle vittime di stalking, considerando che i dati indicano che il 18% delle donne nell'UE è stato vittima di stalking dall'età di 15 anni e che una vittima su cinque ha affermato che tali comportamenti abusivi sono durati due o più anni(30);
23. invita la Commissione ad assistere le autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi programmi d'azione in materia di parità di genere e a prestare particolare attenzione alle nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze quali le molestie on-line (cyber harassment), le persecuzioni on-line (cyber stalking)(31) e il bullismo online (cyber bullying), nonché a realizzare valutazioni continue; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di una stretta cooperazione con la società civile, al fine di individuare i settori problematici in una fase precoce e contrastarli in modo più efficace.
24. invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri consentano il pieno riconoscimento giuridico del genere preferito da una persona, inclusi il cambio del nome di battesimo, del numero di previdenza sociale e di altri indicatori del genere sui documenti di identità;
25. esorta nuovamente la Commissione a istituire quanto prima, presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un osservatorio europeo della violenza contro le donne, diretto da un coordinatore europeo in materia di prevenzione della violenza contro donne e ragazze;
Lavoro e orari
26. invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella nuova strategia, alle diverse possibilità di conciliazione tra vita familiare e professionale; deplora a tal riguardo la situazione di stallo in cui si trovano i negoziati per l'adozione della direttiva sulla tutela della maternità, ribadendo la sua piena disponibilità a cooperare; nel frattempo, invita gli Stati membri a garantire la protezione dei diritti relativi alla maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e a proteggere donne e uomini con responsabilità familiari da ingiusto licenziamento;
27. richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante i finanziamenti disponibili a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno operato tagli di bilancio che si stanno ripercuotendo sulla disponibilità, sulla qualità e sui costi dei servizi di assistenza all'infanzia, pregiudicando così la conciliazione tra vita familiare e professionale, con conseguenze negative in particolare per le donne; esorta la Commissione a monitorare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e a continuare a sostenere gli Stati membri nella creazione di strutture per l'infanzia di elevata qualità, a prezzi accessibili e con orari di apertura adeguati, nonché a sviluppare successivamente nuovi obiettivi nel campo delle strutture di custodia dei bambini; sottolinea in questo contesto l'importanza di aumentare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità dei servizi di cura e assistenza a prezzi accessibili per bambini, anziani e persone che necessitano di cure speciali, inclusa l'assistenza delle persone a carico, garantendo che la disponibilità di detti servizi sia compatibile con gli orari di lavoro a tempo pieno sia delle donne che degli uomini; osserva che il miglioramento dei servizi di asili nido e scuola materna dipende non solo dalle politiche pubbliche necessarie, ma anche da incentivi alle imprese affinché propongano simili soluzioni;
28. sottolinea l'importanza di modalità di lavoro flessibili per la conciliazione tra vita familiare e professionale per le donne e gli uomini, purché il lavoratore compia la sua scelta liberamente, e incarica la Commissione di incentivare e coordinare lo scambio delle migliori pratiche; sottolinea in questo contesto la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'equa suddivisione dei lavori domestici e dei compiti di assistenza e cura, di migliorare gli investimenti nelle infrastrutture di assistenza, di incoraggiare la partecipazione degli uomini e di introdurre un congedo di paternità di almeno 10 giorni, nonché di garantire la possibilità per entrambi i genitori di usufruire di un congedo parentale, ma prevedendo forti incentivi per i padri, come un congedo parentale non trasferibile; sottolinea che il congedo parentale paritario arreca benefici a tutti i componenti di una famiglia e può fungere da incentivo per ridurre la discriminazione a esso associata;
29. invita ad adottare i provvedimenti necessari per favorire maggiori tassi di occupazione tra le donne, come servizi di custodia dei bambini e di assistenza a prezzi accessibili, adeguati regimi di congedo di maternità, di paternità e parentale, nonché la flessibilità dell'orario e del luogo di lavoro; sottolinea l'importanza di condizioni di lavoro buone e sicure per la conciliazione tra vita professionale e privata per le donne e gli uomini e invita la Commissione a incentivare e coordinare il rafforzamento dei diritti dei lavoratori per una maggiore uguaglianza di genere; pone in evidenza che il miglioramento dell'equilibrio tra vita familiare, privata e professionale è un elemento importante per la ripresa economica, la demografia sostenibile e il benessere personale e sociale e osserva che la partecipazione paritaria di uomini e donne al mercato del lavoro potrebbe accrescere significativamente il potenziale economico dell'Unione, confermando al contempo la sua natura equa e inclusiva; segnala che, secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030; precisa che, sebbene il lavoro a tempo parziale, svolto prevalentemente da donne, può agevolare la conciliazione tra vita familiare e professionale, è altrettanto vero che esso comporta minori possibilità di carriera, retribuzioni e pensioni più basse, sottoutilizzo del capitale umano e, pertanto, minore crescita economica e prosperità;
30. sottolinea l'importanza di invitare l'EIGE a una raccolta di dati esaurienti suddivisi per genere relativamente alla ripartizione del tempo dedicato al lavoro domestico e ai compiti di assistenza e cura e al tempo libero, con l'obiettivo di effettuare valutazioni periodiche;
31. raccomanda, dal momento che la composizione e la definizione delle famiglie si evolve nel tempo, che le normative in ambito familiare e lavorativo siano rese più complete per quanto concerne le famiglie monoparentali e genitorialità LGBT;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la voce delle donne nel dialogo sociale e la rappresentanza delle donne nei sindacati in tutti i settori;
33. esorta la Commissione, nel quadro della strategia, a incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro al fine di rafforzare i diritti di coloro che si occupano di lavori domestici e assistenza in Europa;
34. invita la Commissione a sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella creazione di incentivi per i datori di lavoro affinché trasformino il lavoro informale in lavoro regolare; mette in evidenza gli elevati livelli di lavoro non dichiarato ravvisabili soprattutto nei settori con una prevalenza di lavoro femminile, come il lavoro domestico presso privati; esorta gli Stati membri a contrastare il lavoro precario e il lavoro non dichiarato delle donne in quanto fenomeno che contribuisce alla piena deregolamentazione delle strutture retributive delle lavoratrici determinando un aumento della povertà femminile, in particolare in età avanzata, con un impatto negativo sulla sicurezza sociale delle donne e sui livelli di PIL dell'UE, nonché a garantire un'adeguata protezione sociale a tutti i lavoratori; chiede la rapida creazione di una piattaforma europea nell'ottica di evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficace;
35. sottolinea che la femminilizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui l'interruzione di carriera delle donne, il divario retributivo (16,4 %) e pensionistico (39 %) tra uomini e donne, le disuguaglianze di genere nella progressione di carriera, il fatto che le donne siano spesso impiegate con contratti atipici (ad esempio il part-time forzato, i contratti interinali o "a zero ore"), la mancanza di uno status previdenziale per le persone che assistono il coniuge che svolge una libera professione e la povertà delle famiglie monoparentali con una donna come capofamiglia; sottolinea che una riduzione dei livelli di povertà per 20 milioni di persone entro il 2020 può essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà e alla discriminazione basate sull'integrazione della dimensione di genere, programmi d'azione che dedichino particolare attenzione alle donne svantaggiate e siano sostenuti da azioni dirette a contrastare la povertà femminile, nonché il miglioramento delle condizioni lavorative nei settori caratterizzati da redditi bassi, in cui le donne sono sovrarappresentate; sottolinea che la discriminazione multipla che le donne si trovano a dover affrontare sulla base della disabilità, dell'origine etnica e razziale, dello status socioeconomico, dell'identità di genere e di altri fattori contribuisce alla femminilizzazione della povertà; evidenzia l'importanza di monitorare gli effetti di genere che l'imposizione fiscale e i modelli di orario lavorativo hanno sulle donne e sulle famiglie;
36. si attende che la Commissione adotti tutte le misure a sua disposizione per garantire la piena attuazione delle direttive dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne, anche ad opera delle parti sociali che partecipano ai negoziati sugli accordi collettivi, nonché per favorire il dialogo con le parti sociali onde valutare questioni come la trasparenza retributiva e le condizioni per i contratti di lavoro a orario parziale o a tempo determinato per le donne, incoraggiando altresì la partecipazione femminile ai settori "verdi" e innovativi; sottolinea che le pensioni sono un fattore importante nel determinare l'indipendenza economica dei loro beneficiari e che i divari pensionistici rispecchiano gli svantaggi accumulati di una carriera trascorsa in un mercato del lavoro discriminatorio sul piano del genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare opportune misure volte a ridurre il divario pensionistico legato al genere, conseguenza diretta dell'analogo divario retributivo, nonché a valutare l'impatto dei sistemi pensionistici sulle donne, con particolare attenzione ai contratti a tempo parziale e atipici;
37. sottolinea l'importanza di sensibilizzare al concetto di titolarità condivisa a livello di Unione europea al fine di assicurare il pieno riconoscimento dei diritti delle donne nel settore agricolo; esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla promozione di una strategia in grado di comportare la creazione di posti di lavoro per le donne delle zone rurali e, implicitamente, di garantire pensioni dignitose per le donne nell'UE che vivono in condizioni precarie, e chiede un sostegno per gli sforzi politici intesi a rafforzare il ruolo delle donne nell'agricoltura e per la loro rappresentanza adeguata in tutti i forum politici, economici e sociali del settore agricolo;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli ostacoli socioeconomici incontrati dalle donne in circostanze specifiche, come ad esempio nelle zone rurali, nei settori a prevalenza maschile, in età avanzata, nonché dalle donne con disabilità; sottolinea che la maggiore precarizzazione dell'occupazione femminile rispetto a quella maschile, precarizzazione aggravatasi in ragione della crisi, continua a essere una costante ed esprime preoccupazione circa il numero e la percentuale di donne vittime della povertà lavorativa; ritiene che per favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro occorrono soluzioni politiche multidimensionali, che integrino l'apprendimento permanente, la lotta al lavoro precario e la promozione del lavoro con diritti e prassi differenziate di organizzazione del lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare una prospettiva di genere in tutti i programmi per la creazione di occupazione, creando posti di lavoro di elevata qualità conformemente all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;
39. sottolinea che la crescita economica e la competitività dell'Unione dipendono dalla riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne (che rappresentano il 60 % dei laureati in Europa) e la loro partecipazione e posizione sul mercato del lavoro; evidenzia la necessità di contrastare tutti i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale, come la segregazione che limita l'occupazione femminile a certi settori ed esclude le donne dai livelli più elevati della gerarchia aziendale; pone in risalto che la vigente legislazione, caratterizzata da azioni positive in particolare nel settore pubblico di alcuni Stati membri, ha migliorato la parità di genere a livello di primo impiego ma che è necessario estenderla a tutti i livelli di carriera;
Partecipazione ai processi decisionali e imprenditoria femminile
40. precisa che l'aumento di gran lunga maggiore della proporzione di donne nei consigli di amministrazione è stato registrato nei paesi che hanno già adottato una legislazione di quote obbligatorie e che negli Stati membri in cui non sono state adottate misure vincolanti le imprese sono ancora ben lungi dall'aver conseguito un equilibrio di genere accettabile; sottolinea la necessità di favorire procedure trasparenti nella nomina delle donne a membri non esecutivi dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa; incoraggia i settori pubblico e privato a prevedere regimi volontari per la promozione delle donne a posizioni dirigenziali; invita la Commissione a includere nella strategia provvedimenti concreti per promuovere la parità di rappresentanza di donne e uomini nelle posizioni dirigenziali e a sostenere il Consiglio durante i negoziati per l'adozione della direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere negli organi non esecutivi; invita il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla presente proposta di direttiva;
41. invita la Commissione a creare incentivi per gli Stati membri affinché garantiscano una più equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nei consigli comunali e regionali, così come nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo, e sottolinea al riguardo l'importanza di liste elettorali paritarie guidate di volta in volta da un uomo e da una donna; sottolinea l'importanza delle quote per rafforzare la presenza femminile nei processi decisionali politici; invita tutte le istituzioni dell'UE ad adottare misure interne per rafforzare l'uguaglianza nell'ambito dei propri organi decisionali, proponendo candidati sia femminili che maschili per incarichi di alto livello nell'UE; ritiene che l'uguaglianza debba costituire un obbligo per la Commissione e che la nomina della Commissione sulla base dell'uguaglianza sia un importante indicatore del futuro lavoro in materia;
42. richiama l'attenzione sull'attuale squilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali nella politica, nell'amministrazione e in economia e sul fatto che gli ostacoli alla partecipazione femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazione in base al sesso e comportamenti stereotipati che tendono a persistere in seno alle imprese, alla politica e alla società; fa notare che, pur rappresentando il 60 % dei nuovi laureati, le donne sono sottorappresentate in settori come la scienza e la ricerca; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare le donne alle possibilità di formazione in tale ambito e di garantire loro le stesse opportunità che hanno gli uomini di accedere alla professione e di farvi carriera; rileva che il percorso professionale delle donne non presenta in generale progressi significativi; invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le donne affinché intraprendano carriere professionali brillanti, anche mediante azioni positive quali programmi di networking e di tutoraggio, nonché creando condizioni adeguate e garantendo le stesse opportunità degli uomini a tutte le età in termini di formazione, avanzamento, riqualificazione e aggiornamento; sottolinea l'importanza delle politiche destinate a garantire la parità di genere sul lavoro, che riconoscano le possibili vulnerabilità delle donne nelle professioni dirigenziali, e la necessità che la Commissione promuova politiche contro le molestie sul luogo di lavoro(32);
43. sottolinea che, pur rappresentando il 52% della popolazione totale europea, le donne sono soltanto un terzo dei lavoratori autonomi o di coloro che fanno impresa nell'UE; pone l'accento sull'importanza dei programmi di sostegno per le donne nel mondo dell'impresa e per quelle nel mondo scientifico e accademico ed esorta l'UE a sostenere in maniera più concreta tali programmi; invita la Commissione a condurre analisi e formulare proposte sul modo in cui le donne possono essere incentivate a fare impresa; sottolinea che le potenziali imprenditrici, scienziate e docenti universitarie devono essere a conoscenza dei programmai di sostegno e delle possibilità di finanziamento; invita gli Stati membri a favorire misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici e a incoraggiare l'imprenditorialità femminile, ad agevolare l'accesso al credito e a ridurre la burocrazia e altri ostacoli alle nuove imprese create da donne;
Risorse finanziarie
44. richiama l'attenzione sul persistente divario retributivo di genere che è rimasto pressoché immutato negli ultimi anni; sottolinea che tale divario retributivo deriva dall'insufficiente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla segregazione verticale e orizzontale e dal fatto che i settori in cui le donne sono sovrarappresentate presentano spesso retribuzioni inferiori; invita la Commissione a monitorare l'attuazione della direttiva 2006/54/CE e a presentare provvedimenti specifici, legislativi e non legislativi, che tengano conto delle differenze retributive strutturali al fine di garantire trasparenza retributiva e a imporre sanzioni, riducendo in tal modo il divario retributivo legato al genere, nonché a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti in tal senso; incoraggia gli Stati membri a riconoscere le potenzialità insite nella recente direttiva sugli appalti pubblici quale strumento per promuovere e rafforzare la politica di integrazione della dimensione di genere, prendendo in considerazione la possibilità di stabilire requisiti basati sulla legislazione nazionale vigente in materia di parità di trattamento e uguaglianza di genere, quali prerequisiti per gli appalti pubblici, se del caso; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare se le clausole sociali negli appalti pubblici possano essere utilizzate come strumento potenziale per rafforzare le politiche di inclusione sociale; riconosce che tale idea può essere sviluppata soltanto nel quadro del rispetto del diritto dell'UE in materia di concorrenza;
45. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi e dei cambiamenti demografici nelle dimensioni e nella composizione dei nuclei familiari in sede di definizione delle loro politiche di bilancio, dei regimi di previdenza sociale e dei servizi pubblici;
46. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella lotta alla povertà, che colpisce soprattutto le madri sole e che si è ulteriormente aggravata a causa della crisi, traducendosi in una maggiore emarginazione sociale;
47. invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a utilizzare maggiormente i Fondi strutturali per investire nei servizi pubblici per l'infanzia e nell'assistenza agli anziani, quale strategia di base per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
48. ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente efficace per affrontare il divario retributivo legato al genere e per raggiungere l'obiettivo della parità di genere in materia di occupazione; esorta la Commissione a rivedere quanto prima la presente direttiva;
49. ritiene che le politiche e gli strumenti per la lotta alla disoccupazione giovanile, quali la Garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, debbano rispondere alle esigenze specifiche dei ragazzi e delle ragazze per permettere loro di entrare nel mercato lavoro; osserva che il tasso di giovani donne né occupate né iscritte a corsi di istruzione o formazione (NEET) è superiore a quello degli uomini; chiede altresì la raccolta di dati disaggregati per genere nell'ambito della disoccupazione giovanile, in modo che possano essere messe a punto politiche mirate basate su dati concreti;
50. invita la Commissione a orientare più chiaramente tanto il pacchetto di investimenti deciso nel 2014, quanto la Garanzia per i giovani verso le esigenze particolari e la situazione specifica delle ragazze e delle donne;
51. sottolinea l'importanza dello scambio di esempi di prassi e iniziative eccellenti al fine di contrastare la tendenza alla dequalificazione delle donne, sviluppandone le competenze o fornire loro una formazione che consenta il reinserimento nel mondo del lavoro dopo essersi dedicate esclusivamente alla cura dei figli e di altre persone a carico; sottolinea inoltre l'importanza di migliorare e agevolare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, onde evitare il sottoutilizzo delle competenze di donne altamente qualificate, il che si verifica abitualmente tra le donne immigrate;
Salute
52. chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nel garantire servizi di qualità elevata, geograficamente ben ripartiti e agilmente accessibili nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, dell'interruzione di gravidanza e della contraccezione sicure e legali, nonché dell'assistenza sanitaria in generale;
53. esorta la Commissione europea a inserire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua prossima strategia sanitaria dell'UE, al fine di garantire l'uguaglianza di genere e integrare le politiche nazionali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;
54. invita gli Stati membri a concentrarsi sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sulle relative metodologie preventive, nonché sulla prevenzione e la ricerca finalizzate a migliorare la diagnosi precoce di malattie, quali i tumori femminili (al seno, al collo dell'utero e alle ovaie) mediante controlli/check-up (ginecologici) regolari;
55. rinnova l'invito alla Commissione e all'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11), nonché a garantire che la diversità di genere nell'infanzia non sia patologizzata;
56. invita la Commissione, riconoscendo l'importanza dei diritti sessuali e riproduttivi, a creare modelli di prassi eccellenti di educazione sessuale per i giovani di tutta Europa;
57. sottolinea la necessità che la Commissione proceda a un audit di genere al fine di garantire che le politiche sanitarie dell'Unione e la ricerca finanziata da quest'ultima si incentrino sempre di più sullo stato di salute e la diagnosi sanitaria delle donne;
58. sottolinea l'importanza di avviare campagne di sensibilizzazione sui sintomi delle malattie specifiche di genere nonché sui ruoli di genere e gli stereotipi che si ripercuotono sulla salute, e invita la Commissione a sostenere finanziariamente i programmi di ricerca che tengano conto delle questioni di genere;
59. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a promuovere il sostegno (medico) e a porre fine alla discriminazione nell'accesso al trattamento di fertilità e alla riproduzione assistita; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di sostenere l'adozione;
60. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per l'attuazione di programmi di educazione sessuale nelle scuole e a garantire consulenza e possibilità di contraccezione ai giovani;
Sapere, istruzione e media
61. invita la Commissione a creare incentivi per una formazione competente all'utilizzo critico dei media negli Stati membri, che metta in discussione gli stereotipi e le strutture tradizionali, nonché a condividere esempi di prassi eccellenti per verificare la presenza di rappresentazioni stereotipate nei materiali didattici sinora utilizzati; invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere programmi di sensibilizzazione in merito agli stereotipi, al sessismo e ai ruoli di genere tradizionali nell'istruzione e sui media, nonché a condurre campagne per la promozione di modelli di ruolo femminili e maschili positivi; sottolinea in questo contesto che la lotta al bullismo e ai pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI nelle scuole, sia degli studenti, sia dei genitori o degli insegnanti, deve figurare tra gli sforzi dell'UE per combattere gli stereotipi di genere; sottolinea a tale riguardo l'importanza di una formazione pedagogica attenta alle questioni di genere per gli insegnanti, affinché questi ultimi possano trasmettere chiaramente quali sono i benefici derivanti dalla parità e da una società variegata;
62. invita gli Stati membri, e in particolare le loro autorità di regolamentazione dei media, a esaminare lo spazio dedicato alle donne, in termini sia quantitativi che qualitativi, e a promuovere un'immagine equilibrata e non stereotipata della donna, che ne rispetti la dignità, la pluralità dei ruoli e l'identità, nonché a garantire che i media audiovisivi commerciali non veicolino la discriminazione sessuale né diano un'immagine vessatoria della donna, con particolare riferimento ai media basati su Internet che sono spesso mirati alle donne e alle ragazze; sottolinea la necessità che gli Stati membri promuovano un maggiore accesso delle donne alle opportunità di lavoro nel mondo dei media e, in particolare, alle strutture decisionali; invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri rispetto alla necessità che gli organi di informazione pubblici e legittimi fungano da modello nel presentare la diversità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi con maggiore convinzione per porre fine agli stereotipi sessisti veicolati dai media e richiama l'attenzione sulle misure importanti contenute nella relazione del Parlamento sull'eliminazione degli stereotipi di genere, approvata nel 2013;
63. sottolinea il ruolo determinante svolto dall'istruzione e dall'emancipazione nel combattere gli stereotipi di genere e nel porre fine alle discriminazioni basate sul genere, nonché l'impatto positivo sia per le donne sia per la società e l'economia in generale; sottolinea l'estrema importanza di inculcare tali valori fin dalla tenera età e di condurre campagne di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e a livello dei media, sottolineando il ruolo degli uomini nella promozione della parità, nell'equa suddivisione delle responsabilità familiari e nel conseguimento di un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;
64. sottolinea che la parità di genere dovrebbe essere un criterio da rispettare in tutti i programmi culturali, di istruzione e di ricerca, finanziati dall'UE e chiede alla Commissione di inserire un settore specifico della ricerca di genere nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
65. incarica la Commissione di condurre uno studio sull'incidenza quotidiana della rappresentazione dei generi nell'opinione pubblica, nei media e negli istituti di istruzione, incentrandosi in particolare sul bullismo nelle scuole, sull'incitamento all'odio e sulla violenza di genere;
66. invita la Commissione a sostenere campagne e iniziative per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla società, che siano rivolte in particolare alle donne e alle migranti;
Situazione a livello mondiale
67. invita la Commissione a garantire che la cooperazione europea allo sviluppo persegua un approccio fondato sui diritti umani, in particolare evidenziando l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile, la lotta a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e l'eliminazione del lavoro minorile; sottolinea che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale e pone in evidenza il diritto di accesso su base volontaria ai servizi di pianificazione familiare, tra cui l'assistenza all'aborto sicuro e legale, l'informazione e l'educazione per ridurre la mortalità materna e infantile ed eliminare tutte le forme di violenza di genere, comprese le pratiche della mutilazione genitale femminile, dei matrimoni di minori e di quelli precoci e forzati, del genericidio, della sterilizzazione forzata e dello stupro coniugale;
68. sottolinea l'assoluta necessità di integrare la dimensione di genere in tutti gli aspetti della programmazione per la sicurezza alimentare, dal momento che in Africa l'agricoltura è praticata per l'80 % dalle donne;
69. invita la Commissione ad adoperarsi, nell'ambito delle politiche di allargamento e di vicinato, nonché nei settori della cooperazione allo sviluppo e delle relazioni commerciali e diplomatiche, a favore dell'introduzione di una norma che definisca i diritti delle donne come diritti umani e che ne renda obbligatorio il rispetto e parte dei dialoghi strutturati in tutti i partenariati e negoziati bilaterali dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di una cooperazione partecipativa con tutte le parti interessate, e in particolare con le organizzazioni per i diritti delle donne e della società civile e le associazioni dei governi locali e regionali, nel quadro della cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a riconoscere che, dando priorità alle ragazze nello sviluppo globale, si offre un quadro per garantire il rispetto, la promozione e l'adempimento dei diritti umani delle ragazze e chiede di porre la "Dichiarazione delle ragazze" e i suoi obiettivi al centro della strategia dell'UE per la parità di genere dopo il 2015; sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione nelle comunità in cui vengono praticate le violazioni dei diritti umani basate sul genere;
70. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto un piano d'azione basato sulle risoluzioni n. 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; rammenta alla comunità internazionale le necessarie garanzie per le donne e le ragazze, in particolare la protezione contro lo stupro utilizzato come arma di guerra e la prostituzione forzata; condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra; sottolinea la necessità di fare di più per garantire il rispetto del diritto internazionale, la protezione delle vittime, l'accesso al sostegno medico e psicologico per le donne e le ragazze vittime di abusi nei conflitti;
71. sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati;
72. sottolinea l'importanza di politiche attente alle questioni di genere in materia di asilo e migrazione, del riconoscimento del rischio di mutilazione genitale quale motivo di asilo, nonché dell'elaborazione delle relative linee guida e del coordinamento degli esempi di prassi eccellenti; sottolinea al riguardo l'assoluta necessità di prevedere un diritto di soggiorno individuale, in assenza del quale si creerebbe uno squilibrio di poteri, con particolare riferimento alle donne migranti nei casi di violenza domestica; invita la Commissione a valutare e individuare azioni specifiche che possano garantire il rafforzamento e il pieno rispetto dei diritti delle donne richiedenti asilo nel corso dell'intera procedura di asilo;
73. invita la Commissione a raccogliere dati specifici per genere ai fini di una valutazione dell'impatto sulle donne delle politiche in materia di clima, ambiente ed energia;
74. precisa che, sebbene nelle missioni di gestione delle crisi militari e civili in cui interviene l'Unione europea partecipino consulenti di genere, resta da incrementare la partecipazione delle donne nelle operazioni e missioni, a tutti i livelli decisionali, e ai negoziati sui processi di pace e di ricostruzione; insiste sulla necessità di una strategia dedicata in materia di diritti delle donne e delle ragazze e parità di genere per ciascuna missione; ritiene inoltre che uno specifico capitolo sulla parità di genere debba essere saldamente ancorato nel prossimo piano d'azione sui diritti umani del SEAE; sottolinea a tale proposito l'importanza di una collaborazione continuativa e intensa tra la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il SEAE;
Meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere
75. invita la Commissione a promuovere il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di genere e alla valutazione dell'impatto di genere in tutti i settori e per ciascuna proposta legislativa, a ogni livello di governance, contribuendo in tal modo al conseguimento di obiettivi specifici in materia di parità; invita la Corte dei conti a integrare la dimensione di genere anche nella valutazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; chiede agli Stati membri a introdurre analogamente la dimensione di genere nel loro bilancio per analizzare i programmi e le politiche governativi, i loro effetti sull'attribuzione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne;
76. invita inoltre la Commissione a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, le organizzazioni per i diritti della donna e le parti sociali;
77. sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento degli organismi nazionali per l'uguaglianza di genere e antidiscriminazione; invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali per la gestione dei reclami riguardo all'attuazione delle direttive in materia di parità di genere; invita a tale proposito anche la Commissione ad appoggiare l'attuazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale e la continuità delle ONG, in particolare le organizzazioni per i diritti della donna e altre organizzazioni che si occupano di questioni relative all'uguaglianza di genere, tramite un sostegno finanziario adeguato e prevedibile; chiede inoltre alla Commissione di continuare a sostenere finanziariamente il programma Daphne e di non limitarne la visibilità, in modo da consentire soprattutto alle organizzazioni per i diritti delle donne che operano sul terreno negli Stati membri di portare avanti il loro impegno contro la violenza nei confronti delle donne;
78. evidenzia l'importanza della cooperazione tra Commissione e Parlamento e propone pertanto che il Commissario alla giustizia, ai consumatori e alla parità di genere riferisca ogni anno, in forma orale e scritta, alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia – sia dal punto di vista della Commissione che da quello degli Stati membri, adottando un approccio specifico per paese nella presentazione di relazioni, con informazioni specifiche su ciascuno Stato membro;
79. invita la Commissione a collaborare con il Parlamento e il Consiglio e a convocare un vertice annuale dell'UE sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, al fine di verificare i progressi compiuti e rinnovare gli impegni;
o o o
80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
"Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE". Principali risultati – Relazione a cura della FRA, pag. 96.
Diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (2014/2206(INI))
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 1° luglio 2014 intitolata "Commercio, crescita e proprietà intellettuale – Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi" (COM(2014)0389),
– viste la strategia della Commissione di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi(1) e la sua valutazione indipendente del novembre 2010,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 2,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 marzo 2014,
– vista la relazione del 2008 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata "L'impatto economico della contraffazione e della pirateria", aggiornata nel 2009,
– vista la relazione del 2009 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata "La pirateria dal contenuto digitale",
– visto lo studio congiunto del 2013 dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UEB/UAMI) dal titolo "Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE",
– visto il documento di lavoro del 2010 sulla politica commerciale, a cura dell'OCSE, dal titolo "Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries" (Integrazione politica al rafforzamento dei DPI nei paesi in via di sviluppo),
– visto lo studio del 2013 dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e dell'Organizzazione mondiale della sanità, dal titolo "Promoting Access to Medical Technologies and Innovation" (Promuovere l'accesso alle tecnologie e all'innovazione in campo medico),
– visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi),
– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(3),
– visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica(4),
– visto il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali(5),
– visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(6),
– visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla verifica del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio(7),
– visti l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001 durante la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio,
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci(8),
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale(9),
– vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno(10),
– vista la relazione della Commissione del 31 luglio 2014 sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale — Risultati alle frontiere dell'Unione europea 2013(11),
– vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017(12),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0161/2015),
A. considerando che la competitività dell'UE si è basata, e lo sarà sempre di più, sulla creatività e sull'innovazione, e che la "crescita intelligente" – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione – è una delle tre priorità della strategia Europa 2020;
B. considerando che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) concorrono allo sviluppo dell'innovazione e della creatività, che la loro protezione è una sfida centrale per la competitività dell'Europa e che, pertanto, l'Unione deve dotarsi di una strategia più ambiziosa in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei suoi partner commerciali;
C. considerando che è essenziale promuovere il rafforzamento dei collegamenti tra istruzione, imprese, ricerca e innovazione, e proprietà intellettuale; che le procedure per combattere le violazioni dei DPI sono dispendiose in termini economici e di tempo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), compresi i singoli titolari dei diritti;
D. considerando che l'UE e gli Stati membri, in quanto aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio, sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in forza del quale si impegnano ad adottare e attuare standard minimi per misure efficaci contro tutte le violazioni dei DPI;
E. considerando che il dibattito sui DPI dovrebbe partire da una riflessione qualificata sulle esperienze pregresse e sulle future tendenze tecnologiche, mantenendo al contempo la coerenza tra aspetti interni ed esterni, distinguendo, ove del caso, tra ambienti fisici e digitali, tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate, comprese le PMI e le associazioni dei consumatori e puntando a garantire una piena trasparenza degli interessi e un'opportuna legittimità nella ricerca di un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in gioco;
F. considerando che la contraffazione non è più circoscritta ai prodotti di lusso, ma interessa anche beni di uso corrente quali giocattoli, medicinali, cosmetici e prodotti alimentari, che, se contraffatti, possono provocare lesioni o presentare un grave rischio per la salute dei consumatori;
G. considerando che, nel 2013, le autorità doganali nell'UE hanno sequestrato quasi 36 milioni di articoli per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale e che il valore dei beni intercettati superava i 760 milioni di EUR;
H. considerando che il 72% della totalità dei sequestri eseguiti nel 2013 ha riguardato spedizioni di piccole partite; che i medicinali (19% dei precitati sequestri e 10% dei sequestri complessivi) hanno rappresentato per il quarto anno consecutivo la categoria più interessata;
I. considerando che è necessario combattere le violazioni dei DPI al fine di: ridurre i rischi che queste violazioni possono comportare per la salute e la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente; proteggere la creazione di valore nell'UE e nei paesi terzi; evitare conseguenze economiche e sociali alle imprese e ai creatori dell'UE; nonché scongiurare le minacce alla diversità culturale in Europa e nei paesi terzi; che la lotta contro la criminalità organizzata che trae profitto dal commercio di merci contraffatte e piratate richiede un'attenzione specifica;
J. considerando che un quadro giuridico completo in materia di DPI deve accompagnarsi a un'applicazione efficace di tali diritti, con riferimento, se del caso, a misure di attuazione e penalità, garantendo al contempo che le misure di applicazione dei DPI non gravino eccessivamente sugli scambi legittimi;
K. considerando che uno degli elementi centrali della tutela della proprietà intellettuale consiste nella corretta applicazione delle leggi e degli impegni internazionali in essere, ivi compresa la regolamentazione in materia di sanzioni;
Osservazioni generali
1. apprezza l'impostazione seguita dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'invito a garantire un equilibrio tra interessi divergenti;
2. ritiene che il dibattito su un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli degli utilizzatori finali sia articolato ed estremamente complesso e che tutte le parti abbiano interessi economici; reputa che la Commissione dovrebbe analizzare in che modo sia possibile avviare un dibattito pubblico informato e trasparente sulla tutela e il rispetto della PI e quali siano le conseguenze per i consumatori; è d'avviso che l'invito a rafforzare la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito sui DPI debba essere accompagnato da provvedimenti volti a garantire trasparenza e legittimità per tutti i partecipanti; considera la comunicazione mancante di una valutazione che tenga conto sia della strategia del 2004 per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi sia del respingimento dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);
3. sottolinea che i mezzi e il metodo da impiegare per conseguire i risultati specificati nella comunicazione non sono indicati con sufficiente chiarezza, in particolare per quanto riguarda le risorse da utilizzare e la loro provenienza, in considerazione, tra l'altro, delle risorse limitate messe a disposizione per sostenere i titolari dei diritti europei che esportano in mercati terzi o che vi si stabiliscono;
4. ritiene che non vi sia una chiara indicazione del coordinamento tra politiche interne ed esterne in materia di tutela dei DPI e sottolinea l'importanza di un miglioramento interno su questo fronte; riconosce che la coerenza tra le politiche interne e quelle esterne non fa venire meno la necessità di un approccio personalizzato, che tenga presenti i fatti e le circostanze specifiche del mercato terzo in questione;
5. sottolinea che la tutela dei DPI deve essere considerata un primo passo – necessario ma non sufficiente – verso l'accesso al mercato di un paese terzo e che la possibilità di esercitare effettivamente diritti di PI riconosciuti è subordinata ad una tutela sostanziale, ivi compresa un'applicazione e dei mezzi di ricorso efficaci nel paese interessato;
6. sottolinea che la natura commerciale di numerose violazioni dei DPI e il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata in questo tipo di violazione sono diventati un problema di primaria importanza; deplora che la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) non disponga ancora di un protocollo sulla lotta alla contraffazione e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare notevolmente i loro sforzi in tal senso;
7. apprezza e sottoscrive l'obiettivo di assicurare una maggiore coerenza tra la politica in materia di tutela e rispetto dei DPI e le altre politiche, nonché tra la Commissione e gli Stati membri nel perseguimento di tale scopo; ritiene che la tutela dei DPI e un adeguato contrasto delle relative violazioni possano contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale nonché allo sviluppo di un mercato digitale equo, sostenibile, proiettato al futuro e propizio all'innovazione;
8. sostiene la Commissione nella sua opera di identificazione delle priorità geografiche a partire dalle sue relazioni semestrali sulla tutela e il rispetto dei DPI nei paesi terzi;
9. ritiene che la strategia non accordi la debita importanza alla distinzione tra la contraffazione fisica di marchi e brevetti, da un lato, e, dall'altro, le violazioni dei diritti di autore, in particolare nell'ambiente digitale; osserva che, di fronte a uno sviluppo sempre più rapido della digitalizzazione, la questione relativa alla tutela e al rispetto dei DPI nel mondo digitale assumerà una crescente importanza a livello mondiale;
10. ritiene che la strategia debba essere più adattata all'ambiente digitale e prevedere una stretta collaborazione con le autorità doganali e quelle di vigilanza del mercato nell'ottica di garantire la coerenza orizzontale;
11. sottolinea che le indicazioni geografiche (e la relativa tutela) sono importanti tanto quanto altre tipologie di proprietà intellettuale, nella misura in cui garantiscono la tracciabilità dei prodotti di consumo e salvaguardano le competenze e conoscenze dei produttori;
12. ritiene che la Commissione debba garantire il riconoscimento e la protezione effettiva delle indicazioni geografiche in sede di negoziazione di accordi di libero scambio con Stati terzi, in particolare nei negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);
13. ritiene che l'accordo TRIPS debba essere attuato ove opportuno in modo equilibrato ed efficace e che le eventuali flessibilità previste dalla sua formulazione dovrebbero rispettare pienamente il principio fondamentale di trattamento non discriminatorio di tutti i settori della tecnologia, di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo; ritiene che occorra altresì tener conto della dichiarazione di Doha, sottolineando nel contempo che il rafforzamento della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non va solamente a vantaggio dei paesi dell'UE, ma aiuta anche i paesi in via di sviluppo a creare e a sviluppare i quadri nazionali necessari per incoraggiare e tutelare l'innovazione e la ricerca, aspetto che riveste una crescente importanza nel progresso di tali paesi nella catena del valore commerciale internazionale;
Rispetto delle norme e sensibilizzazione dell'opinione pubblica
14. sottolinea la necessità di un dibattito pubblico informato, equilibrato e più trasparente sul rispetto delle norme, con la partecipazione di tutte le parti interessate e bilanciando interessi pubblici e privati;
15. riconosce la necessità di sensibilizzare i consumatori sui danni economici, all'innovazione e alla creatività nonché, talvolta, sui pericoli per la salute e la sicurezza derivanti dall'acquisto o dall'acquisizione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale; evidenzia che un'attuazione più rigorosa non basterà, da sola, a risolvere le preoccupazioni attuali e future riguardanti la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e che dovrebbe essere complementare rispetto a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori; sottolinea il ruolo del settore imprenditoriale al riguardo;
16. ritiene che sia chiaro che è necessario indurre nei cittadini un atteggiamento di difesa dei DPI; prende atto, a tale riguardo, dell'attività dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che include campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'impatto delle violazioni dei DPI a livello commerciale;
Internet e i DPI
17. accoglie con favore il protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2011, dai titolari dei diritti e dalle piattaforme Internet in uno sforzo congiunto di ridurre le vendite di merci contraffatte attraverso piattaforme di commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a instaurare un dialogo strutturato con le piattaforme online al fine di determinare le modalità per meglio identificare e contrastare le vendite di merci contraffatte;
18. osserva che il problema delle violazioni dei DPI si è propagato negli ultimi anni a seguito della digitalizzazione e del crescente numero di piattaforme di vendita online, attraverso le quali le merci contraffatte sono vendute e distribuite in tutto il mondo senza mezzi di controllo effettivi; chiede, a tale riguardo, una riflessione più approfondita in vista dell'adozione di strumenti più efficaci per il controllo della vendita online di prodotti fisici;
19. ritiene che la formulazione della strategia relativamente alla promozione dell'efficace tutela delle indicazioni geografiche in Internet debba essere più specifica onde proporre obiettivi concreti;
20. invita la Commissione a collaborare con l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) al fine di istituire un meccanismo di tutela delle indicazioni geografiche in Internet;
21. ritiene che le responsabilità degli intermediari debbano essere valutate attentamente; avrebbe preferito, a tale riguardo, una strategia più sofisticata, pur riconoscendo che tale questione dev'essere oggetto di una discussione separata;
Sviluppo ed economie emergenti
22. invita la Commissione a contribuire alla creazione di un contesto di convergenza tra gli interessi degli Stati membri e quelli dei paesi terzi e in cui vi sia un interesse reciproco a creare quadri di tutela con standard elevati associati a mezzi di ricorso efficaci per colmare le lacune nella tutela dei DPI; rileva la necessità di operare una chiara distinzione tra le circostanze dei diversi "paesi in via di sviluppo" e le questioni commerciali implicate, tenendo in considerazione le specificità dei singoli paesi in via di sviluppo;
23. valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione nel sostenere, caso per caso, i paesi in via di sviluppo che intendono migliorare i loro regimi di DPI, e invita la Commissione a proseguire e intensificare tali sforzi continuando a prestare l'assistenza tecnica adeguata, sotto forma di programmi di sensibilizzazione, assistenza sul piano legislativo e formazione dei funzionari, tenendo conto dei livelli di sviluppo di ciascun paese;
Accesso ai medicinali
24. concorda con l'invito a fornire una risposta su più fronti al problema complesso e multidimensionale della relazione tra i DPI e l'accesso universale a medicinali a prezzi contenuti, sottolineando, a tale riguardo, l'importanza di un approccio ai DPI incentrato sul paziente nel settore farmaceutico;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere un dialogo costruttivo sull'accesso ai medicinali che coinvolga tutti i pertinenti soggetti interessati e a individuare soluzioni onde facilitare l'accesso ai medicinali per le popolazioni degli Stati più poveri, che non hanno i mezzi per beneficiare dei trattamenti di ultima generazione;
26. reputa che, fermo restando l'imperativo di tutelare gli interessi e la competitività delle aziende farmaceutiche dell'UE preservandone la capacità di innovare, e tenendo in considerazione il fatto che alcune imprese dell'UE offrono la possibilità di accedere ai farmaci attraverso programmi di assistenza e prezzi scontati o graduati, sia necessario rendere i prezzi dei medicinali accessibili alle persone del paese in cui sono commercializzati, da cui deriva la necessità di appoggiare il ricorso alle cosiddette flessibilità previste dall'accordo TRIPS e riconosciute come essenziali nella dichiarazione di Doha, e tenere altresì conto delle distorsioni del mercato generate dalla rivendita di medicinali nei paesi terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per assicurare che le azioni alle frontiere intese a bloccare l'importazione di medicinali contraffatti non abbiano un impatto negativo sul transito dei medicinali generici;
27. sottolinea che le imprese devono essere incoraggiate a collaborare meglio nel proprio ambiente competitivo e a cooperare con le autorità pubbliche allo scopo di garantire un accesso migliore e più ampio ai medicinali negli Stati membri e nei paesi terzi; invita la Commissione a valutare l'opportunità di sostenere meccanismi innovativi quali i pool di brevetti per incentivare la ricerca in parallelo alla produzione di generici;
28. ritiene che l'Unione debba partecipare al più ampio dibattito sul tema del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel mondo, comprese le strategie volte a rafforzare i sistemi sanitari;
29. invita la Commissione a promuovere l'accelerazione delle esportazioni di medicinali generici o biosimilari prodotti nell'UE non appena cessino di avere tutela brevettuale nei paesi terzi;
Fornire dati migliori
30. ritiene che alcuni dei dati statistici citati nella comunicazione siano stati ottenuti con una metodologia controversa e già oggetto di critiche, e che debbano essere migliorati onde riflettere meglio la situazione effettiva in relazione alla centralità dei DPI, la relativa tutela e osservanza, nel contesto dell'economia dell'UE, non solo per divulgare e perfezionare l'attuale politica, ma anche per sostenere il principio di una procedura politica basata sulla comprova;
31. concorda con le motivazioni che hanno indotto la Commissione a istituire l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e chiede che tale struttura sia dotata di risorse dedicate;
32. evidenzia che l'Osservatorio deve essere onnicomprensivo nella sua composizione e non deve replicare organismi già esistenti;
33. invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'Osservatorio mantenga la propria indipendenza, onde garantire che la sua attività non sia inficiata da ingerenze reali o percepite;
La legislazione dell'UE e la cooperazione all'interno dell'Unione
34. riconosce che politiche interne migliori e debitamente armonizzate in materia di DPI potrebbero giovare agli sforzi volti a perfezionare gli standard di tutela e rispetto dei DPI a livello mondiale;
35. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri ai fini della ratifica del trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine nonché di altri accordi internazionali inerenti ai DPI;
36. sollecita la Commissione ad adottare ulteriori iniziative in linea con l'esito della consultazione pubblica sul Libro verde "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa" (COM(2014)0469) in ordine a una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione ai prodotti non agricoli;
La tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi
37. sostiene l'impegno della Commissione ad assegnare priorità alla promozione di una migliore tutela e attuazione dei DPI in seno all'OMC e in ogni altra sede internazionale e ad aprire in tal modo nuovi mercati per le esportazioni europee o migliorare gli attuali accessi ai mercati;
38. osserva che la concessione dello status di economia di mercato sotto il profilo degli strumenti di difesa commerciale è subordinata, tra gli altri criteri, alla protezione della proprietà intellettuale nel paese in questione;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare meglio i DPI in tutte le organizzazioni multilaterali competenti per la materia (Organizzazione mondiale del commercio, Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e ad adoperarsi affinché nel sistema dell'OMC siano inclusi gli accordi internazionali in materia di DPI che non ne sono ancora parte, come il trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e l'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine;
40. ritiene che nei negoziati per gli accordi bilaterali di libero scambio debba essere riservata debita attenzione ai capitoli sulla proprietà intellettuale e che le parti negoziali debbano riconoscere che la libertà d'impresa deve presupporre il rispetto dei DPI e l'osservanza del quadro legislativo vigente; si compiace del lavoro svolto finora dalla Commissione per integrare proficuamente i capitoli sulla protezione e l'attuazione dei diritti i proprietà intellettuale negli accordi bilaterali di libero scambio;
41. ritiene che la ratifica dei trattati dell'OMPI summenzionati ai fini dell'inserimento nel sistema OMC debba essere prevista negli accordi bilaterali di libero scambio conclusi dall'Unione;
42. appoggia l'iniziativa della Commissione di istituire dialoghi e gruppi di lavoro sulla proprietà intellettuale con paesi prioritari con cui non sono in corso negoziati completi, allo scopo di ottenere e potenziare specifici impegni a favore della tutela e del rispetto della proprietà intellettuale; sottolinea l'esigenza di iscrivere i DPI nell'ordine del giorno delle riunioni politiche di massimo livello in caso di mancanza di progressi a livello dei dialoghi sulla proprietà intellettuale e delle riunioni tra agenzie;
43. sottolinea che la cooperazione in materia di DPI tra l'Unione e altri blocchi regionali deve essere potenziata laddove possibile;
44. invita la Commissione ad avvalersi con maggiore regolarità dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie, compreso l'Organo di conciliazione dell'OMC, in presenza di violazioni dei diritti degli operatori economici dell'Unione, tra cui anche tutti i detentori di diritti di proprietà intellettuale;
45. chiede alla Commissione di incoraggiare i paesi terzi ad applicare il reciproco riconoscimento del diritto ad esercitare degli esperti giuridici specializzati in materia di proprietà intellettuale;
46. invita la Commissione e gli Stati membri a una maggiore cooperazione doganale all'interno dell'Unione e con i paesi terzi ai fini del sequestro di merci contraffatte e a semplificare le procedure doganali;
47. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare più strettamente con i paesi terzi sulle questioni riguardanti i diritti d'autore e la concessione di licenze;
48. è convinto che una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale e un'applicazione efficace delle regole inerenti agli stessi negli Stati membri spronerebbero fortemente gli investitori dell'Unione europea e di altre regioni agli investimenti, alla condivisione delle nuove competenze tecnologiche e alla modernizzazione delle tecnologie esistenti;
Assistenza nei paesi terzi e priorità geografiche
49. rileva che alcuni Stati membri hanno, all'interno delle proprie delegazioni nei paesi più importanti, degli addetti alla proprietà intellettuale e ritiene che un maggiore coordinamento e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri potrebbero offrire nuove opportunità per la realizzazione di obiettivi condivisi di protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi;
50. ritiene che, nei paesi terzi in cui le violazioni dei DPI sono più comuni, gli operatori economici e i consumatori dell'UE debbano essere protetti in maniera specifica mediante un numero interno dell'helpdesk DPI;
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51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 su "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea" (2014/2151(INI))
– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(1) ("direttiva sul rispetto dei DPI"),
– visto l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale(2),
– visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio,
– vista la relazione dell'UAMI e dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) presentata nel settembre 2013 e intitolata "Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union" (Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata ""Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa" (COM(2008)0394),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 settembre 2009, intitolata "Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno" (COM(2009)0467),
– visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 dicembre 2010, intitolata "Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" (COM(2010)0779) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna(3),
– vista la sintesi della Commissione delle risposte alla consultazione pubblica sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in ambito civile – Consultazione pubblica sull'efficienza dei procedimenti e sull'accessibilità degli strumenti del luglio 2013(4),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 1° luglio 2014, intitolata "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea" (COM(2014)0392),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 1° luglio 2014, intitolata "Commercio, crescita e proprietà intellettuale – Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi" (COM(2014)0389),
– visto il piano della Commissione sulla creazione di un mercato unico digitale nell'UE e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 su un mercato unico digitale competitivo(5),
– viste le conclusioni del Consiglio del 4 e 5 dicembre 2014 sul rispetto dei DPI(6),
– vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017(7),
– vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno(8),
– vista la lettera della commissione giuridica in data 24 marzo 2011 sulla relazione relativa all'applicazione della direttiva 2004/48/CE,
– visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che sancisce che ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0169/2015),
A. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea pongono particolare rilievo sulla proprietà intellettuale, rispettivamente agli articoli 118 e 17;
B. considerando che i diritti di proprietà intellettuale rappresentano una delle forze trainanti dell'innovazione e della creatività e contribuiscono in modo determinante alla competitività, all'occupazione e alla diversità culturale; che l'autenticità dei prodotti non dovrebbe essere sempre confusa con la sicurezza dei prodotti e con questioni relative alla qualità dei prodotti e che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo fondamentale nel garantire la salute e la sicurezza dei consumatori; che le entrate derivanti dalla contraffazione contribuiscono generalmente ad alimentare l'economia sommersa e la criminalità organizzata;
C. considerando che l'UE deve far fronte a un numero elevato di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e che il volume e il valore finanziario di tali violazioni sono allarmanti, come indicato dalla Commissione nella relazione sull'applicazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2010)0779); che tali cifre illustrano anche il valore aggiunto dei DPI per l'economia europea nella competizione mondiale;
D. considerando che le violazioni dei DPI, ivi inclusa la contraffazione, disincentivano la crescita, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la creatività;
E. considerando che le violazioni del diritto di proprietà intellettuale costituiscono un danno morale ed economico per le imprese europee e comportano gravi perdite economiche e fiscali per gli Stati;
F. considerando che un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una condizione necessaria per lo sviluppo dell'economia digitale e del mercato unico digitale;
G. considerando che lo sviluppo sempre più rapido del commercio elettronico e delle attività online ha cambiato il modo in cui dovrebbe essere considerato il rispetto dei DPI nel contesto digitale, in particolare perché consente nuove opportunità di violazione dei medesimi anche in virtù di nuovi comportamenti sociali degli utenti;
H. considerando che il Parlamento osserva con preoccupazione che la relazione dell'UAMI sottolinea l'esistenza di una significativa minoranza di europei che mostra un certo livello di tolleranza all'idea che le violazioni dei DPI possano essere considerate accettabili(9); che manca una conoscenza adeguata dell'importanza sociale e culturale dei DPI e delle azioni considerate violazioni di tali diritti e che vi è una mancanza di consapevolezza, in particolare tra i giovani europei, in merito alle possibili conseguenze delle violazioni dei DPI per l'economia e la società dell'UE e la sicurezza generale dei cittadini; che è necessario e possibile lanciare appropriate campagne di sensibilizzazione e di informazione;
I. considerando che è necessario potenziare le iniziative contro il commercio illecito di beni contraffatti, e che nessuno dovrebbe lucrare sulle violazioni dei DPI;
J. considerando che l'applicazione della legge da parte delle autorità di contrasto è essenziale per quanto concerne la prevedibilità della legge e che l'individuazione di strumenti efficaci, proporzionati e dissuasivi per garantire il rispetto dei DPI a livello transfrontaliero è di fondamentale importanza;
K. considerando che le violazioni dei DPI hanno un impatto particolare sulle PMI, compresi i servizi da impresa a impresa, e possono causare la perdita di mercati e il fallimento;
L. considerando che per garantire il rispetto dei DPI è fondamentale prendere in considerazione gli aspetti internazionali poiché le violazioni di tali diritti costituiscono un fenomeno globale;
M. considerando che negli interventi politici contro le violazioni dei DPI occorre considerare sia le violazioni online che quelle offline;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2014 che presenta un piano d'azione sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; sostiene l'approccio seguitovi per il rispetto dei DPI, basato su azioni preventive e su strumenti strategici che mirano a privare i trasgressori su scala commerciale dei flussi di entrate e rendono più difficoltosa l'immissione in commercio di beni contraffatti;
2. sottolinea che la responsabilità principale per il rispetto dei DPI incombe alle autorità pubbliche degli Stati membri;
3. sottolinea che l'obiettivo principale del piano d'azione dovrebbe essere quello di garantire l'effettivo rispetto dei DPI sulla base di dati probanti, fondamentale nello stimolare l'innovazione, la creatività, la competitività, la crescita e la diversità culturale; rileva che le misure adottate per il rispetto dei DPI dovrebbero fondarsi su dati precisi e affidabili;
4. sottolinea che, in un momento di crisi finanziaria, in cui gli aiuti finanziari destinati al settore culturale subiscono pesanti tagli, i DPI sono spesso una fonte di reddito fondamentale per i creatori; sottolinea pertanto che la salvaguardia di una remunerazione equa per i creatori dovrebbe essere un aspetto fondamentale del piano d'azione UE;
5. è del parere che, nell'interesse dell'innovazione, della creatività e della competitività, è fondamentale che le misure per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale siano trasparenti e che il pubblico e tutti gli altri soggetti interessati dispongano di informazioni complete;
6. riconosce che il rispetto dei DPI non è soltanto un fattore propulsivo per l'occupazione e la crescita nell'Unione, ma è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato unico, soprattutto in considerazione di elementi quali la quota di PIL dell'UE, l'occupazione e la gamma di settori industriali che utilizzano i DPI e ne traggono beneficio, e svolge un ruolo chiave nello stimolare l'innovazione, la creatività, la competitività e la diversità culturale;
7. sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale rappresentano una garanzia per la creatività, l'innovazione e la competitività delle industrie culturali e creative in particolare, ma anche di altri settori industriali, come ha sottolineato la Commissione nella sua comunicazione dal titolo "Per una rinascita industriale europea"; invita la Commissione a continuare a tenere conto dei DPI in quanto fattori di competitività dell'economia europea;
8. sottolinea che i DPI non sono soltanto i diritti d'autore, ma anche i marchi e i brevetti, tra gli altri, e che ciascuno di essi è fondamentale per il valore dei beni e dei servizi europei;
9. rileva che, secondo la Commissione, i settori culturali e creativi, spesso ampiamente basati sui DPI, rappresentano già fino al 4,5% del PIL e 8,5 milioni di posti di lavoro nell'UE e, oltre a essere essenziali per la diversità culturale, contribuiscono anche in modo significativo allo sviluppo sociale ed economico;
Partecipazione di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento online e offline
10. ritiene che tutti i soggetti della catena di approvvigionamento abbiano un ruolo da svolgere nella lotta contro le violazioni dei DPI e che dovrebbero essere coinvolti in tale processo; sottolinea che, sia nel contesto online che in quello offline, è opportuno sviluppare un approccio che coinvolga tutti i soggetti; ritiene che, per ottenere un risultato proficuo, i diritti fondamentali debbano essere equilibrati poiché le misure che hanno un impatto sui diritti fondamentali non possono essere adottate volontariamente dagli operatori, bensì necessitano di una base legale e di una supervisione giudiziaria;
11. ricorda che il coinvolgimento di attori online nella lotta alle violazioni dei DPI deve avvenire conformemente ai principi della direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico") e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
12. osserva che i beni fisici contraffatti e che violano i DPI sono sempre più spesso oggetto di compravendita nei mercati online, dove le autorità degli Stati membri hanno una limitata capacità di controllo delle vendite; sottolinea la necessità di coinvolgere i titolari delle piattaforme commerciali in tutte le azioni volte a garantire il rispetto dei DPI, anche in quelle finalizzate all'eliminazione delle merci contraffatte e all'espulsione dei venditori di merci contraffatte dai loro siti;
13. mette in rilievo l'importanza di assicurare l'applicazione della dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento, ivi compresa quella del comparto digitale, coinvolgendo tutti i principali attori e operatori, come i creatori, gli artisti, i titolari dei diritti, i produttori, gli intermediari, i prestatori di servizi internet, le piattaforme di vendita online, gli utenti finali e le autorità pubbliche;
14. ritiene che l'applicazione della dovuta diligenza nell'intera catena di approvvigionamento come pure il rafforzamento della vigilanza di mercato e della condivisione delle informazioni tra autorità doganali migliorerebbe il contesto imprenditoriale e contribuirebbe a prevenire l'ingresso dei prodotti e dei servizi contraffatti sul mercato; sottolinea che il rapporto costi-benefici e l'efficacia di qualsiasi regime di audit qualitativo dovrebbero essere accuratamente valutati prima di essere definiti come obiettivi e che, a tale proposito, dovrebbe essere seriamente considerata la concessione di un sostegno alle PMI;
15. prende atto, inoltre, delle proposte concernenti la consultazione inclusiva delle parti interessate per quanto concerne l'applicazione del dovere di diligenza dell'UE all'interno della catena di approvvigionamento e ai fornitori di servizi di pagamento, onde impedire le violazioni dei DPI, e chiede che l'esito delle consultazioni e il regime volontario del dovere di diligenza dell'UE siano presentati al Parlamento su base annuale e non biennale;
16. invita la Commissione a rendere trasparenti e tempestive tutte le consultazioni delle parti interessate, garantendo che l'esito delle consultazioni sia esaminato sotto il profilo qualitativo e quantitativo e sia condiviso con le parti interessate, anche con il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE;
17. sottolinea l'importanza degli accordi settoriali e dei manuali di buona pratica per la lotta alle violazioni dei DPI; invita gli operatori del settore a scambiarsi informazioni sulle piattaforme che consentono l'accesso a contenuti che violano i DPI e ad adottare provvedimenti coordinati e proporzionati, come la rimozione previo avvertimento, per ridurre i profitti ottenuti da tali contenuti o piattaforme; osserva che tali provvedimenti non dovrebbero includere il blocco non giudiziario di siti internet;
18. ricorda che le piattaforme cyberlocker rappresentano uno dei fulcri principali delle violazioni dei DPI, da cui traggono indirettamente profitto grazie alla pubblicità e/o agli abbonamenti;
19. accoglie con favore l'approccio di privare i trasgressori dei DPI delle loro entrate mediante accordi tra i titolari dei diritti e i loro partner; sostiene l'elaborazione di protocolli d'intesa quali misure non vincolanti per lottare contro la contraffazione e la pirateria e appoggia l'idea di sviluppare ulteriormente tali misure tra le parti interessate; raccomanda alla Commissione, a tal proposito, di condurre uno studio sul modo in cui tali operazioni di contraffazione finanziano le loro attività mediante finanziamenti incrociati (vendendo prodotti contraffatti e offrendo contenuti illegali);
20. rammenta l'esistenza, da maggio 2011, di un memorandum d'intesa volontario sulla vendita di merci contraffatte via internet e invita la Commissione a valutare i risultati dell'applicazione di tale memorandum e a presentare una relazione al Parlamento;
21. ritiene che la Commissione debba considerare anche l'efficacia delle iniziative esistenti e delle possibili attività future per quanto concerne il ruolo degli intermediari nell'affrontare le violazioni dei DPI;
22. osserva che anche, e soprattutto, nei settori culturali e creativi dovrebbe essere promossa la collaborazione, anche sotto forma di impegno volontario, tra i titolari dei diritti, gli autori, i gestori delle piattaforme, gli intermediari e gli utenti finali, onde individuare tempestivamente eventuali violazioni dei diritti; sottolinea che la Commissione dovrebbe verificare in tempi brevi l'efficacia di tale impegno volontario e che potrebbero eventualmente essere necessarie ulteriori misure legislative;
23. sottolinea che, nei settori culturali e creativi, occorre coinvolgere nel dialogo i prestatori di servizi di pagamento, onde ridurre i profitti ottenuti dalle violazioni dei DPI online;
24. ricorda l'implicazione della criminalità organizzata nelle attività internazionali che violano i DPI; rammenta, inoltre, che è molto importante dare una risposta europea coordinata, consolidando le misure di audit in atto e applicando al contempo il principio "follow the money", onde tutelare gli interessi dei consumatori e l'integrità della catena di approvvigionamento;
Consapevolezza e informazione dei consumatori
25. plaude all'approccio seguito dalla Commissione che prevede l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate; ritiene fondamentale che tutti comprendano le conseguenze concrete della violazione dei DPI sulla società nel suo complesso e sui singoli consumatori e cittadini; è del parere che i consumatori dovrebbero essere meglio informati sul contenuto dei DPI e su cosa si possa o non si possa fare con beni e contenuti protetti; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le azioni di sensibilizzazione indirizzate a pubblici specifici e ai pertinenti mercati;
26. raccomanda il lancio di una campagna informativa di più ampia portata relativa alla piattaforma per i titolari di DPI e le autorità incaricate dell'applicazione e del contrasto, affinché i titolari dei diritti abbiano un ruolo più attivo nella difesa dei loro diritti in tutta l'Unione europea tramite la banca dati anticontraffazione Enforcement integrata nella rete sicura della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale; chiede una maggiore e più rapida integrazione con le autorità di polizia e altre dogane nel mondo per garantire un migliore rispetto dei DPI;
27. insiste sull'esigenza di rivolgersi in maniera più specifica alle giovani generazioni attraverso campagne di sensibilizzazione adeguate, tenendo conto che, come risulta da un recente studio sulla percezione della proprietà intellettuale, è proprio da queste generazioni che i DPI sono rimessi in discussione al massimo grado;
28. sottolinea l'importanza di iniziative che mirino a valutare e a seguire l'evoluzione della conoscenza, della comprensione e della percezione che i giovani hanno della proprietà intellettuale, così da poter capire meglio le loro esigenze e definire le azioni più adeguate da attuare;
29. accoglie con favore, in particolare, gli sforzi profusi dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale situato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), volti a sensibilizzare i consumatori per quanto concerne i vantaggi di scegliere prodotti rispettosi dei DPI e intesi ad agevolare l'accesso a tali prodotti;
30. ritiene, nel contempo, che i consumatori debbano essere in grado di identificare meglio le offerte che violano i diritti di proprietà intellettuale in modo da poter decidere di non procedere a un dato acquisto; deplora che il piano d'azione della Commissione non includa alcun intervento mirante a migliorare la capacità dei consumatori di identificare i beni e i contenuti contraffatti; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare ulteriormente lo sviluppo di strumenti e orientamenti specifici e a procedere a un esame basato su dati probanti e all'eventuale sviluppo di un sistema armonizzato di procedure di notifica/ritiro dei beni e dei contenuti illegali, affinché consumatori e imprese possano agire quando sono vittime di un inganno nello stesso modo in cui intervengono per segnalare contenuti sgradevoli, sulla base delle esperienze acquisite dalla Commissione e dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle migliori prassi;
31. osserva che il sistema di notifica e di rimozione, un URL per volta, dei contenuti che violano i DPI, presenta dei limiti pratici dovuti alla rapidità con cui sono rimessi a disposizione i contenuti in questione; invita, pertanto, gli operatori del settore ad avviare una riflessione su come il sistema di notifica e di rimozione possa essere reso più efficace a lungo termine;
32. osserva che tutti gli attori coinvolti nella catena di distribuzione dovrebbero cooperare alla messa a punto di campagne informative che forniscano ai consumatori informazioni in materia di diritti e doveri, beneficiando al contempo di un agevole accesso e utilizzo dei contenuti creativi;
33. ritiene che una maggiore trasparenza e una migliore informazione siano concretamente conseguibili solo con la collaborazione dei maggiori attori di internet che veicolano contenuti protetti dai DPI, e che pertanto sia opportuno far partecipare tali soggetti a questa volontà di trasparenza e di circolazione delle informazioni;
34. ribadisce la necessità di coordinare le iniziative e le campagne in tutti gli Stati membri onde evitare una duplicazione dei lavori e garantire coerenza ed efficienza;
35. chiede alle autorità degli Stati membri di garantire che i beni in violazione dei DPI, che comportano un rischio per la sicurezza, siano inclusi nelle notifiche RAPEX, indipendentemente dal fatto che tali beni siano venduti legalmente o illegalmente nello Stato membro in questione;
Sviluppo di nuovi modelli commerciali
36. ritiene che, in taluni settori, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito alle offerte legali e l'offerta a volte difficilmente accessibile o costosa di prodotti e contenuti che non violano i DPI possa rendere difficile dissuadere i consumatori dall'acquisto o dall'utilizzo di beni e contenuti illegali; è del parere che in tale ambito debbano essere compiuti maggiori progressi e ribadisce la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri di esercitare pressioni maggiori sull'industria affinché sviluppi in tutti gli Stati membri offerte legali che siano diversificate e attrattive, affinché i cittadini consumatori possano avere davvero la libertà di acquistare merci legali o di utilizzare contenuti legali;
37. sottolinea la necessità di un approccio più olistico, inteso a soddisfare la domanda da parte dei consumatori estendendo la disponibilità e il consumo di offerte legali, innovative ed economicamente sostenibili, sulla base di modelli commerciali adeguati alla realtà di internet che consentano di eliminare gli ostacoli, creando un vero mercato unico digitale europeo e assicurando al contempo un equilibrio tra i diritti dei consumatori e la protezione degli innovatori e dei creatori;
38. è del parere che una possibilità per rafforzare la tutela dei DPI possa consistere nello sviluppo di modelli commerciali innovativi; sottolinea altresì che a tale proposito per taluni settori dell'industria si debba riconsiderare un miglioramento e un costante adeguamento alla continua evoluzione delle tecnologie;
Enfasi sulle PMI
39. sottolinea l'importanza di migliorare i procedimenti per la tutela civile della proprietà intellettuale a favore delle PMI e dei singoli creatori, che svolgono un ruolo fondamentale nei settori culturali e creativi, ma spesso non dispongono delle capacità necessarie per far valere i propri diritti a causa della complessità, dei costi e della durata dei procedimenti;
40. accoglie con favore l'intenzione espressa della Commissione di sostenere le PMI facendo rispettare i loro DPI tramite il miglioramento degli strumenti accessibili per il ricorso civile al fine di contrastare meglio gli abusi di mercato da parte di concorrenti di maggiori dimensioni e, in particolare, di valutare ulteriormente le necessità delle PMI per i futuri interventi dell'UE;
41. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2014 su un piano d'azione dell'UE e più precisamente l'azione 4, volta a migliorare i procedimenti per la tutela civile dei DPI, in particolare per quanto riguarda le controversie di modesta entità, e a vagliare i possibili interventi in questo settore;
42. sottolinea che strutture chiare e gestibili per il rispetto dei DPI sono essenziali per le PMI;
43. invita la Commissione a garantire che ogni misura adottata abbia un impatto limitato sulle PMI in termini di oneri e costi imposti; invita in particolare la Commissione a valutare ulteriormente le possibili modalità di partecipazione delle PMI ai regimi di audit qualitativi e a identificare le misure specifiche che potrebbero essere adottate a favore delle PMI a tale fine;
44. insiste sulla necessità di tenere conto delle PMI nell'elaborazione della legislazione e ribadisce che il principio "pensare anzitutto in piccolo" dovrebbe essere sempre applicato;
45. sottolinea l'importanza dell'accesso alla giustizia e dell'efficacia in termini di costi dei procedimenti giudiziari, in particolare per le PMI, e chiede che siano posti in essere servizi di intermediazione e altri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra imprese nell'ambito dei DPI;
46. insiste sull'importanza di iniziare a effettuare con regolarità un'analisi dei fattori che spingono le PMI a fare o a non fare ricorso ai DPI, in modo da comprendere dove sia possibile apportare miglioramenti, sia che si tratti di PMI innovative o di PMI che riscontrano problemi, segnatamente in termini di esercizio dei relativi DPI;
47. attende con interesse di ricevere informazioni in merito alle iniziative nazionali esistenti volte ad affrontare il rispetto sotto il profilo civile dei DPI per quanto concerne le PMI entro la fine del 2015; accoglie positivamente il prossimo Libro verde sulla necessità di una futura azione dell'Unione basata sulle migliori prassi, osservate nel quadro dei sistemi finanziati a livello nazionale intesi ad aiutare le PMI a far valere i loro DPI;
Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
48. esprime soddisfazione per lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale quale supporto utile alla riflessione dei decisori politici e quale strumento di raccolta e scambio di informazioni e dati su tutte le forme di violazione dei DPI;
49. sottolinea che il compito dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), consistente nell'ottenere dalle imprese dati che attestino le violazioni dei DPI e nel generare dati e analisi affidabili circa l'impatto reale delle violazioni sugli operatori economici, dovrebbe far parte del piano d'azione in dieci punti e costituire la base per ulteriori azioni nei diversi settori maggiormente interessati; invita la Commissione, a tale proposito, a migliorare la banca dati dello strumento di supporto all'intelligence anticontraffazione (ACIST), sviluppata dall'UAMI, onde fornire informazioni sui contraffattori e garantire che le amministrazioni aggiudicatrici non acquistino prodotti contraffatti;
50. sottolinea che al fine di pervenire a un'applicazione significativa dei DPI è necessario che siano disponibili e accessibili tutte le informazioni riguardo al tipo di diritto di proprietà intellettuale (ad esempio brevetto, marchio, diritto d'autore) pertinente in una data situazione, allo status della sua validità e all'identità dei titolari, anche sotto forma di metadati in caso di file digitali;
51. invita la Commissione a utilizzare appieno i dati raccolti dall'Osservatorio e i risultati delle sue attività per trarre conclusioni e proporre soluzioni volte a migliorare il rispetto dei DPI di cui possano avvalersi i legislatori; invita la Commissione a riferire periodicamente in materia al Parlamento;
52. constata che è fondamentale l'attività formativa per quanto riguarda lo sviluppo a livello nazionale del rispetto dei DPI settoriali, e tale ruolo sarà svolto dall'Osservatorio, che contribuirà a istruire le autorità degli Stati membri agevolando lo scambio delle migliori prassi, in particolare attraverso la promozione di campagne proficue e digitalmente accessibili e il loro coordinamento con le agenzie e gli organismi pertinenti;
Gruppo di esperti della Commissione sul rispetto dei DPI
53. accoglie con favore l'istituzione all'interno della Commissione di un gruppo di esperti sul rispetto dei DPI e chiede che il Parlamento e, ove necessario, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, siano maggiormente coinvolti nei lavori del gruppo e che siano in particolare chiamati a inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo;
Evoluzione del quadro giuridico
54. accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva sul rispetto dei DPI(10), osservando tuttavia che in certi ambiti si possono trarre soltanto conclusioni parziali, a causa del tardo recepimento della direttiva in alcuni Stati membri; invita la Commissione a fornire un'ulteriore analisi dell'impatto della direttiva, in particolare sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva e come chiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 settembre 2010; ricorda tuttavia che la Commissione europea ha identificato taluni altri aspetti legati all'applicazione dei DPI, per esempio il ruolo degli intermediari nella lotta contro le violazioni, strumento che potrebbe rivelarsi efficace anche per contrastare gli abusi;
55. osserva che, stando alla relazione della Commissione, la direttiva sul rispetto dei DPI per alcuni aspetti non è in linea con l'era digitale né sufficiente per combattere le violazioni commesse online; invita la Commissione a elaborare una valutazione dettagliata dei limiti dell'attuale quadro legislativo per quanto riguarda le attività online e, se del caso, presentare proposte per adeguare il quadro normativo dell'UE all'ambiente internet; insiste affinché queste eventuali proposte siano oggetto di uno studio dettagliato che ne analizzi gli impatti;
56. prende atto dell'osservazione che interpretazioni divergenti di alcuni disposizioni della direttiva hanno portato a differenze nella sua applicazione da parte degli Stati membri e invita la Commissione ad agire per correggere i problemi identificati nella relazione, anche mediante un ulteriore chiarimento della direttiva;
57. ribadisce la richiesta di una strategia per i DPI che includa un quadro giuridico globale per lottare contro le violazioni dei DPI, adattato all'ambiente online, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, di un equo processo, della proporzionalità e della protezione dei dati; ritiene che la tutela giuridica delle nuove creazioni sia estremamente necessaria, in quanto incoraggia gli investimenti e porta ad altre innovazioni;
58. sottolinea che la normativa connessa ai DPI deve riflettere l'evoluzione dell'era digitale, tenendo conto del contesto online e dei vari canali di distribuzione e garantendo un approccio equilibrato che rappresenti gli interessi di tutte le parti coinvolte e in particolare dei consumatori e il loro diritto di accesso ai contenuti, promuovendo nel contempo gli artisti, gli autori e l'innovazione in Europa;
59. ribadisce che è necessario un quadro moderno in materia di diritti d'autore che favorisca la competitività e sia orientato al consumatore, oltre a promuovere la creatività e l'innovazione assicurando che inventori e creatori possano operare in un ambiente sicuro e adeguato;
60. sottolinea che le industrie culturali e creative dell'Unione europea sono un motore per lo sviluppo sociale ed economico nonché per la creazione di posti di lavoro in Europa, e ricorda al contempo che anche i creatori, i progettisti e le istituzioni che fanno affidamento sulle eccezioni e sulle limitazioni al diritto d'autore apportano un contributo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro; evidenzia che qualsiasi iniziativa legislativa intesa a modernizzare il diritto d'autore deve basarsi su prove indipendenti concernenti l'impatto sulla crescita e l'occupazione (in particolare per quanto riguarda le PMI nei settori culturali e creativi), l'accesso alle conoscenze e alla cultura nonché i possibili costi e benefici;
Catene di approvvigionamento internazionali e ruolo delle dogane e della cooperazione internazionale
61. insiste sull'importanza del ruolo svolto dalle autorità doganali e dalla cooperazione internazionale nel settore doganale nella lotta contro le violazioni dei DPI negli scambi transfrontalieri e sottolinea la necessità di sostenere e di agevolare la cooperazione tra le dogane, chiarendo le norme operative, segnatamente affinché tale cooperazione permetta la concreta attuazione del controllo dei beni in transito sul territorio dell'UE;
62. invita la Commissione a tenere conto, nell'attuazione del piano d'azione per il rispetto dei DPI, delle pertinenti iniziative, in particolare il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI e la strategia per la protezione e il rispetto dei DPI nei paesi terzi;
63. invita a rafforzare la vigilanza di mercato, la gestione del rischio e la condivisione delle informazioni tra autorità doganali sulle questioni sollevate dalle dogane nel contesto del rispetto dei DPI, ad esempio per quanto riguarda lo stoccaggio e la distruzione dei beni contraffatti;
64. sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione, dello scambio di informazioni e di una formazione adeguata delle autorità doganali, di vigilanza dei mercati e delle autorità giudiziarie;
Varie
65. sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle autorità pubbliche a tutti i livelli, anche a livello locale, regionale e nazionale, attraverso l'approvvigionamento e gli acquisti, e plaude al proposito della Commissione di sviluppare, promuovere e pubblicare una guida sulle migliori prassi per impedire che le autorità pubbliche a qualsiasi livello acquistino prodotti contraffatti;
66. accoglie con favore il Libro verde proposto dalla Commissione e relativo alla consultazione delle parti interessate circa l'impatto dei sistemi di rifiuto di addebito e di altri sistemi analoghi allo scopo di combattere le violazioni dei DPI su scala commerciale e valutare la necessità di adottare più azioni concrete in questo ambito, sia nel contesto online che offline; ritiene che l'introduzione di un diritto di "rifiuto di addebito" a livello europeo per tutti gli acquisti inconsapevoli di beni contraffatti sarebbe un vantaggio per i consumatori e incoraggerebbe i commercianti a verificare le merci prima di metterle in vendita;
67. appoggia l'enfasi con cui il piano d'azione sottolinea quanto siano importanti la collaborazione con gli Stati membri, la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi, nonché le attività di coordinamento per quanto concerne l'applicazione transfrontaliera;
68. sottolinea che, al fine di stimolare l'innovazione e la competitività in settori basati sulla conoscenza nell'Unione, in modo compatibile con i DPI, occorre promuovere la ricerca aperta e la condivisione delle conoscenze, elementi indicati come essenziali anche dalle strategie "Europa globale" ed "Europa 2020";
69. mette in rilievo la necessità di sistemi di indagine precisi che consentano di porre rapidamente fine alle attività di violazione dei DPI su scala commerciale;
70. osserva che il reddito generato dall'utilizzo di DPI rappresenta un'importante fonte di finanziamento esterno per i progetti di ricerca e, quindi, un motore per l'innovazione e lo sviluppo, nonché per la collaborazione tra università e imprese;
71. sollecita una rapida attuazione del piano d'azione, in modo che le misure necessarie per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare nei settori culturali e creativi, possano essere, ove necessario, tempestivamente adeguate;
72. invita la Commissione a valutare l'attuazione di ciascuna delle azioni presentate nel piano d'azione e a riferire in merito al Parlamento al più tardi entro il luglio 2016;
o o o
73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
"Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States" (Analisi dell'applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri) (SEC(2010)1589).
Cfr.relazione dell'UAMI "European Citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour" (Cittadinanza europea e proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento), novembre 2013.