Nomina di un membro della Corte dei conti - Bettina Michelle Jakobsen
232k
58k
Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta nomina di Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0122/2015 – 2015/0803(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0122/2015),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0198/2015),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 17 giugno 2015, a un'audizione della candidata a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Michelle Jakobsen membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (testo codificato) (COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0049),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0203/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (testo codificato) (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0605),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0171/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0202/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)
Possibilità di pesca nelle acque UE per i pescherecci battenti bandiera del Venezuela al largo delle coste della Guyana francese ***
238k
60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),
– visto il progetto di dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0043/2015),
– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0195/2015),
1. dà la sua approvazione all'approvazione della dichiarazione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica bolivariana del Venezuela.
Bilancio rettificativo n. 3/2015: eccedenza dell'esercizio 2014
245k
66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1) del Consiglio, in particolare l'articolo 41,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014(2),
– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015, adottato in via definitiva il 28 aprile 2015(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(5),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(6),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(7),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0160),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (09765/2015),
– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0219/2015),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 mira a iscrivere nel bilancio 2015 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2014, che ammonta a 1.435 milioni di EUR;
B. considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono un risultato positivo sul lato delle entrate pari a 1.183 milioni di EUR, una sottoesecuzione delle spese pari a 142 milioni di EUR e differenze di cambio pari a 110 milioni di EUR;
C. considerando che, sul lato delle entrate, le due component principali sono gli interessi di mora e le ammende (634 milioni di EUR) e un risultato positivo sul versante delle risorse proprie (479 milioni di EUR);
D. considerando che, sul lato delle spese, il livello di sottoesecuzione degli stanziamenti per la Sezione III è particolarmente basso, con 29 milioni di EUR per i riporti del 2014 e 6 milioni di EUR per quelli del 2013, mentre per le altre istituzioni è aumentato, raggiungendo 101 milioni di EUR;
E. considerando che il bassissimo tasso di sottoesecuzione della sezione III sta a sottolineare la carenza permanente di stanziamenti di pagamento, che rimarrà una delle problematiche principali dell'attuazione del bilancio 2015;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2015, presentato dalla Commissione, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2014, per un importo pari a 1.435 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario e della posizione del Consiglio al riguardo;
2. ricorda che, nel quadro dei negoziati sul bilancio 2015, il Consiglio ha insistito sul trasferimento dei pagamenti relativi alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nei progetti di bilancio rettificativo nn. 5/2014 e 7/2014 al bilancio 2015 per un importo complessivo pari a 126,7 milioni di EUR;
3. ritiene che, vista l'eccedenza presentata nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, quei due progetti di bilancio rettificativo per l'esercizio 2014, che coprono in totale 7 casi FSUE, avrebbero potuto essere facilmente finanziati a titolo del bilancio 2014;
4. si rammarica in generale della tendenza del Consiglio a non onorare i propri impegni, nei confronti dei paesi bisognosi che soddisfano le condizioni per la mobilitazione del FSUE, scegliendo di sottrarre fondi ad altri programmi invece di mobilitare risorse aggiuntive, come disposto dagli strumenti speciali; si compiace tuttavia del fatto che il Consiglio non abbia seguito tale approccio per il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;
5. rammenta che la Commissione, insieme al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, ha presentato il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 legato alla mobilitazione del FSUE per la Romania, la Bulgaria e l'Italia per un importo complessivo di 66,5 milioni di EUR;
6. ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 ridurrà la quota dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione di un importo pari a 1 435 milioni di EUR e pertanto compenserà ampiamente il loro contributo al finanziamento del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; sottolinea quindi che i due fascicoli seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico;
7. sottolinea la sua volontà di adottare quanto prima entrambi i progetti di bilancio rettificativo nn. 3/2015 e 4/2015 quali presentati dalla Commissione;
8. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015;
9. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia
245k
66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia (09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1), in particolare l'articolo 41,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014(2),
– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 definitivamente adottato il 28 aprile 2015(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4) (regolamento QFP),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(5),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(6),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(7),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0161),
– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia), adottata dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0162),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento europeo nello stesso giorno (09767/2015),
– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0220/2015),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 66 505 850 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione a due inondazioni avvenute in Romania nella primavera e nell'estate 2014, oggetto di domande di aiuto per un ammontare di 8 495 950 EUR, alle inondazioni avvenute in Bulgaria nei mesi di luglio e agosto 2014, oggetto di domande di aiuto per un importo di 1 983 600 EUR, e alle inondazioni avvenute in Italia nei mesi di ottobre e novembre 2014, oggetto di domande di aiuto per un ammontare di 56 026 300 EUR;
B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2015;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 quale presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;
2. sottolinea l'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria a titolo del FSUE a favore dei paesi colpiti da queste calamità naturali, tenendo conto del fatto che l'FSUE dimostra solidarietà alle popolazioni delle regioni colpite da calamità;
3. ricorda che nel quadro dei negoziati sul bilancio 2015 il Consiglio ha insistito sul trasferimento dei pagamenti relativi alla mobilitazione del FSUE nei progetti di bilancio rettificativo nn. 5/2014 e 7/2014 al bilancio 2015 per un importo totale pari a 126,7 milioni di EUR;
4. ritiene che, vista l'eccedenza presentata nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, quei due progetti di bilancio rettificativo per l'esercizio 2014, che coprono in totale 7 casi FSUE, avrebbero potuto essere facilmente finanziati a titolo del bilancio 2014, tenendo conto del fatto che l'FSUE è inteso a fornire una risposta rapida, efficiente e flessibile a queste situazioni di emergenza;
5. si rammarica in generale della tendenza del Consiglio a non onorare i propri impegni, nei confronti dei paesi colpiti da gravi catastrofi che soddisfano quindi le condizioni per la mobilitazione del FSUE, scegliendo di sottrarre fondi ad altri programmi invece di mobilitare risorse aggiuntive come disposto dagli strumenti speciali; si compiace tuttavia del fatto che il Consiglio non abbia seguito tale approccio per il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;
6. sottolinea in particolare che l'attuale situazione critica per quanto riguarda i pagamenti esclude l'opzione di utilizzare fonti di finanziamento diverse da quella proposta dalla Commissione come indicato nel progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; ricorda che il FSUE è uno strumento speciale per cui i relativi stanziamenti devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei corrispondenti massimali del Quadro finanziario pluriennale;
7. ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 ridurrà la quota dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione di un importo pari a 1 435 milioni di EUR e pertanto compenserà ampiamente il loro contributo al finanziamento del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; sottolinea quindi che i due fascicoli seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico;
8. sottolinea la sua volontà di adottare quanto prima i progetti di bilancio rettificativo quali presentati dalla Commissione;
9. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;
10. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) (COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 10,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 11,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0211/2015),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1180/UE)
– vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto(1),
– visto il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo(2),
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa" (COM(2008)0886),
– visto il Libro bianco della Commissione del 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile(4),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Towards a roadmap for delivering EU-wide multimodal travel information, planning and ticketing services" (Verso una tabella di marcia per la fornitura di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali a livello UE), (SWD(2014)0194),
– visto il piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)0490),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– visto il parere del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0183/2015),
A. considerando che, nonostante gli sforzi già profusi, non è stato ancora conseguito l'obiettivo 22 del Libro bianco del 2011(5), inteso a garantire spostamenti multimodali fluidi da porta a porta utilizzando sistemi intelligenti, di dimensione multimodale e interoperabile, per la ricerca degli orari, le informazioni, le prenotazioni online e la vendita dei biglietti;
B. considerando che la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire il trasporto individuale, e che, siccome la creazione a livello dell'Unione di servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio non sarà di per sé sufficiente a migliorare l'integrazione dei modi di trasporto, ogni singolo modo di trasporto deve aumentare la propria efficienza, sostenibilità e facilità d'uso e che al processo contribuiranno in modo significativo, tra l'altro, l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, in quanto assicurerà parità di accesso alle infrastrutture anche ai piccoli operatori, alle PMI e alle start-up, l'adozione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e della strategia sulle vie navigabili europee, nonché l'attuazione del Cielo unico europeo e dei progetti prioritari di RTE-T;
C. considerando che, nonostante la Commissione definisca l'emissione di biglietti integrati come una combinazione di diversi metodi di trasporto in un unico biglietto, tale definizione non è sempre condivisa dalle imprese e alcuni fornitori di servizi mirano unicamente a fornire biglietti interoperabili, il che ostacola ulteriori sviluppi nel settore;
1. sottolinea che i servizi d'informazione, di pianificazione in base a un approccio integrato transfrontaliero e di biglietteria per quanto riguarda i viaggi multimodali a livello dell'Unione, in particolare i viaggi di lunga distanza, rappresentano parte della risposta alle importanti sfide poste dal settore europeo dei trasporti – come quelle concernenti la sostenibilità, la multimodalità, il miglioramento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, l'efficienza, la redditività, la creazione di posti di lavoro di qualità e la mobilità del lavoro – e apportano pertanto vantaggi in egual misura alla società, all'economia, all'ambiente, alla coesione sociale e al settore del turismo;
2. sottolinea che i servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali integrati a livello dell'Unione forniscono alle imprese europee, in particolare alle PMI e alle start-up, opportunità di innovazione apportando quindi un contributo importante alla competitività globale del mercato unico europeo e al completamento di uno spazio unico europeo dei trasporti;
3. sottolinea che la mobilità dei cittadini all'interno dell'Unione è un presupposto indispensabile per l'esercizio delle libertà fondamentali e che pertanto i cittadini dovrebbero avere la possibilità di ottenere informazioni esaustive, accurate e neutrali sia sugli orari che sulla disponibilità dei collegamenti di trasporto multimodali e transfrontalieri nel quadro di spostamenti facilitati "da porta a porta" senza soluzione di continuità con elevati standard di confortevolezza, e di prenotare e acquistare i biglietti per tali collegamenti per via elettronica; plaude agli incentivi volti a incoraggiare i viaggiatori a combinare diverse modalità di trasporto disponibili; osserva che nella maggior parte degli Stati membri non esiste ancora la possibilità di acquistare biglietti per viaggi nazionali e transfrontalieri nell'UE mediante Internet o applicazioni mobili; ritiene che il geoblocco non dovrebbe essere consentito;
4. sottolinea l'importanza per gli utenti di ottenere un unico biglietto per ogni viaggio multimodale e ritiene che un accesso equo e paritario ai dati sul traffico e sugli spostamenti multimodali, ossia la messa a disposizione dei viaggiatori di informazioni complete, facilmente accessibili, neutrali, affidabili e in tempo reale, sia un presupposto indispensabile dei sistemi integrati di biglietteria, e sottolinea che è fondamentale che le misure a tal fine, onde garantire l'equità delle stesse, siano accompagnate dall'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto e da informazioni sulle prestazioni ambientali dei vari modi;
5. osserva che i consumatori dovrebbero ricevere sempre informazioni trasparenti sui prezzi; sottolinea pertanto che i sistemi di prenotazione e pagamento dovrebbero indicare chiaramente il prezzo totale del biglietto per ciascun viaggio selezionato, inclusi gli elementi obbligatori come imposte e oneri; pone in rilievo l'importanza di disporre di piattaforme informatiche innovative che riducano le spese complessive di prenotazione e di transazione nonché di consentire una varietà di opzioni di pagamento per l'acquisto di biglietti di viaggio; invita l'UE e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per limitare gli oneri associati all'utilizzo delle carte di credito o altre forme ragionevoli di pagamento per i servizi di trasporto pubblico;
6. sottolinea che l'incompatibilità e l'incoerenza dei livelli di dati nonché l'eterogeneità e l'assenza di interoperabilità tra i formati di dati e i protocolli di scambio di dati minano l'esistenza di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali integrati nell'UE e creano costi aggiuntivi; invita la Commissione ad assicurare che qualsiasi azione normativa stia al passo con i rapidi sviluppi nel settore dei trasporti e non crei un onere superfluo;
7. si compiace degli sforzi del settore pubblico e privato intesi a creare servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio, unitamente agli standard aperti e alle interfacce necessari, ma osserva che molti di questi servizi coprono soltanto regioni o paesi specifici e sono solo raramente multimodali; invita pertanto, quale primo passo, i prestatori di servizi di trasporto e di servizi di pianificazione di itinerari a sfruttare le sinergie esistenti e a concentrarsi maggiormente sulla fornitura di soluzioni di biglietteria su misura per i servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio di dimensione multimodale e transfrontaliera, prestando particolare attenzione alla lingua in cui sono offerti tali servizi, tenendo in considerazione l'utilizzo delle lingue minoritarie e combinando il trasporto di lunga percorrenza con il trasporto locale, incluso il "primo e ultimo miglio", ad esempio perfezionando i diversi sistemi per rafforzarne l'interoperabilità e consentire la comunicazione tra di essi; invita la Commissione a utilizzare i corridoi della rete transeuropea di trasporto quale progetto pilota per l'identificazione dei flussi di passeggeri e delle potenzialità per i servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali;
8. invita la Commissione a elaborare una banca dati di buone pratiche relative a progetti messi in atto a livello locale, regionale o nazionale, le quali fungano da base per l'attuazione di tali progetti in tutta l'UE;
9. sottolinea che la semplicità e la comodità di acquisto offerte dai sistemi di biglietteria integrati multimodali attirerà un maggior numero di passeggeri verso il trasporto collettivo, determinando un aumento della loro soddisfazione e apportando vantaggi alle aziende di detto settore;
10. chiede alla Commissione, per quanto riguarda i servizi di biglietteria integrati multimodali, di adottare le misure necessarie per creare un quadro chiaro, sostenendo e facilitando gli sforzi in atto delle parti interessate e delle autorità competenti, gli accordi già stipulati e il carattere innovativo dei prodotti e dei servizi offerti e, qualora entro il 2020 non si registri alcun progresso significativo nella creazione di sistemi di biglietteria integrati transfrontalieri multimodali e interoperabili, invita la Commissione, sulla base dei progressi già compiuti e delle iniziative volontarie già introdotte, a prendere provvedimenti legislativi attraverso l'introduzione di norme minime e di un calendario;
11. sottolinea il ruolo attivo e la responsabilità degli enti locali e regionali riguardo al "primo e ultimo miglio" nei viaggi; ritiene pertanto fondamentale che tali enti siano coinvolti tanto nell'attuazione delle singole misure e nel relativo monitoraggio, quanto nell'assicurare che il sistema nel suo complesso funzioni in modo efficace; alla luce di quanto sopra esposto, invita le autorità competenti negli Stati membri a:
—
introdurre entro il 2020, in stretta collaborazione con i rappresentanti del settore dei trasporti, sistemi nazionali di informazione aggiornati sugli orari e sulle tariffe in base a interfacce aperte in cui convergano i dati di viaggio dei trasporti pubblici regionali e urbani gestiti da aziende pubbliche e private, e continuare ad aggiornare regolarmente tali sistemi,
—
garantire che entro il 2020 tutti i mezzi di trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi intelligenti per la trasmissione delle informazioni in tempo reale sulla posizione del veicolo di trasporto e che tale requisito rappresenti una delle specifiche nei bandi di gara,
—
prevedere entro il 2024 la creazione, sulla base di interfacce aperte, di una rete transfrontaliera di sistemi nazionali di informazione sugli orari e le tariffe, che fornisca informazioni in tempo reale sugli orari delle aziende pubbliche di trasporto locale e sia resa accessibile agli operatori, ai fornitori di servizi di pianificazione di itinerari e ai consumatori;
12. concorda con la Commissione sul fatto che, per realizzare servizi di informazione, pianificazione degli itinerari di viaggio e biglietteria relativi a spostamenti multimodali in tutta l'Unione, è indispensabile che tutti i fornitori di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria, incluse le PMI e le start-up, possano avere un accesso equo, aperto e paritario a dati completi e in tempo reale sul traffico e gli spostamenti multimodali, e invita la Commissione a presentare una proposta affinché tutti i fornitori siano tenuti a mettere a disposizione, a condizioni eque e paritarie, tutte le informazioni necessarie per la messa in atto di servizi più completi, dando quindi ai viaggiatori una scelta autentica e accessibile tra i collegamenti più sostenibili, economicamente più convenienti o più veloci, senza compromettere gli interessi commerciali delle parti interessate;
13. sottolinea che, conformemente alla politica sulla concorrenza dell'UE, spetta alla Commissione individuare e contrastare ogni rischio potenziale di monopolizzazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di informazione e di biglietti multimodali; aggiunge che la Commissione dovrà altresì garantire che la quota destinata alla remunerazione del servizio di biglietteria elettronica non assuma proporzioni tali da penalizzare le aziende che effettuano il trasporto di passeggeri;
14. chiede l'istituzione di una piattaforma per il dialogo che coinvolga tutti i rappresentanti del settore dei trasporti e le autorità competenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, allo scopo di identificare soluzioni adeguate per la progressiva introduzione in tutta l'Unione di sistemi di biglietteria elettronica interoperabili, tenendo conto dell'intero ciclo di viaggio, dalla pianificazione dell'itinerario all'acquisto dei biglietti, e di individuare e affrontare i problemi di distribuzione proporzionata dei proventi della vendita dei biglietti e di ripartizione degli oneri in caso di controversie tra le parti; ritiene che tali soluzioni dovrebbero essere sviluppate dal mercato senza imporre ai gestori e ai passeggeri costi sproporzionati; invita la Commissione a promuovere con vigore, attraverso il cofinanziamento dell'UE, le sinergie in tale ambito tra le reti di telecomunicazione e di trasporto transeuropee;
15. sottolinea che i diritti dei passeggeri europei sono limitati nella misura in cui si applicano separatamente a ciascun singolo contratto di trasporto, ma, quando un viaggio prevede tratte transfrontaliere o trasporto multimodale, i diritti dei passeggeri non possono essere garantiti in modo consueto ed esorta pertanto la Commissione ad accogliere la richiesta del Parlamento, contenuta nella risoluzione sulla tabella di marcia del 2011(6), relativa a una Carta dei diritti del passeggero che valga per tutte le modalità di trasporto, e a presentare entro la fine del 2017 una proposta in tal senso, contenente una sezione distinta sui viaggi multimodali, con una tutela chiara e trasparente dei diritti dei passeggeri nel contesto multimodale tenendo conto della specificità di ogni modalità di trasporto, e sull'emissione di biglietti multimodali integrati;
16. sottolinea l'importanza cruciale, in termini di mobilità sociale e in considerazione del cambiamento demografico in Europa, della parità di accesso senza ostacoli ai trasporti per tutti e in particolare per le persone vulnerabili, e chiede che sia prestata maggiore attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nonché alle particolari necessità delle persone anziane per quanto attiene all'accesso alle informazioni prima e nel corso del viaggio, all'acquisto dei biglietti e ai sistemi di prenotazione e pagamento, inclusa la possibilità di prenotare spazi per sedie a rotelle; accoglie con favore la tabella di marcia della Commissione relativa all'atto europeo sull'accessibilità e le opportunità offerte dall'azione legislativa volta ad eliminare le barriere economiche e sociali per i disabili; esorta la Commissione a considerare la problematica delle barriere nei trasporti nel quadro degli sforzi intesi a migliorare l'accessibilità;
17. sottolinea l'importanza di salvaguardare diversi modelli di definizione dei prezzi e diverse opzioni di pagamento (bonus, sconti, ecc.), in modo da garantire che determinati gruppi sociali (disoccupati, pensionati, studenti, famiglie numerose, persone con basso reddito e altri gruppi sociali svantaggiati) possano beneficiare di sistemi di emissione di biglietti multimodali nell'UE;
18. osserva che i sistemi d'informazione sui trasporti multimodali dovrebbero essere di facile utilizzo e quindi integrati da cartine e dati geografici aggiornati;
19. chiede di continuare a sostenere gli operatori che propongono soluzioni innovative, non solo mantenendo ma anche ampliando le relative opportunità di finanziamento dell'Unione, quali, ad esempio, il programma di innovazione 4 di Shift2Rail nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, accanto ai fondi strutturali; esorta in tal senso la Banca europea per gli investimenti a utilizzare in modo adeguato il fondo europeo per gli investimenti strategici;
20. invita la Commissione a pubblicare un elenco di facile consultazione con una valutazione regolare dei progetti cofinanziati dall'UE per l'emissione di biglietti multimodali integrati;
21. sottolinea il ruolo imprescindibile del sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), e in particolare del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, ai fini della raccolta di dati dinamici, grazie ai quali il viaggiatore, sia prima della partenza sia durante il viaggio, può ottenere informazioni su eventuali perturbazioni del traffico e soluzioni di viaggio alternative; sottolinea che i benefici dei sistemi satellitari devono sempre essere bilanciati da adeguate disposizioni in materia di protezione dei dati;
22. rileva la necessità di ridurre le situazioni di congestione e di inquinamento atmosferico nelle aree urbane e chiede l'introduzione di incentivi per incoraggiare l'utilizzo di modi di trasporto sostenibili in Europa fornendo, nell'ambito dei servizi di informazione e di pianificazione degli itinerari di viaggio, informazioni sui vari servizi di mobilità, quali sistemi di car sharing, car pooling, park-and-ride, servizi di noleggio di biciclette e piste ciclabili e pedonali;
23. accoglie con favore la crescente disponibilità di sistemi elettronici di biglietteria integrati nelle città e in altre aree urbane, come le tecnologie di carte a microcircuito digitali inclusive e il relativo utilizzo nelle diverse modalità di trasporto nonché per viaggi transfrontalieri, ma sottolinea che le soluzioni tecniche dovrebbero essere lasciate al mercato e non essere imposte a livello europeo;
24. rileva che la presenza di adeguati collegamenti di rete permanenti è uno dei presupposti essenziali per creare un sistema intelligente che consenta di fornire ai passeggeri informazioni dinamiche sulla situazione del traffico in tempo reale; invita pertanto la Commissione a dare la priorità ad azioni volte a facilitare, promuovere e sostenere un'ampia disponibilità di infrastrutture digitali ad alta velocità gratuite o a costi ridotti, su tutti i modi di trasporto e in tutti i punti di interscambio, mediante il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020, il FEIS e altre opportunità pertinenti di finanziamento;
25. sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sollecita l'osservanza della direttiva 95/46/CE e chiede di definire condizioni chiare per l'uso e la diffusione dei dati, soprattutto di quelli a carattere personale, che dovrebbero essere trattati e utilizzati solo in forma resa anonima e unicamente per facilitare l'emissione di biglietti intermodali; sottolinea che dovrebbe essere possibile acquistare e pagare i biglietti mediante applicazioni mobili e Internet senza necessità di registrarsi nel sistema;
26. sottolinea l'importanza della pianificazione dei viaggi, dell'accessibilità delle informazioni multimodali e della chiarezza e trasparenza nella vendita dei biglietti, anche attraverso piattaforme digitali ed elettroniche, nonché la necessità di migliorare l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici nei viaggi all'estero nell'UE e di incoraggiare l'ammodernamento dei servizi di trasporto sostenibili, al fine di attrarre turisti europei ed extraeuropei, considerando che tali servizi facilitano l'intera procedura di pianificazione dell'itinerario; evidenzia altresì i potenziali effetti positivi di un sistema di biglietteria integrato in termini di migliori collegamenti in tutte le regioni, soprattutto nel caso delle aree più remote, come le regioni ultraperiferiche;
27. sottolinea l'esigenza di una maggiore e migliore promozione e visibilità degli oltre cento servizi di pianificazione di itinerari di viaggio di dimensione multimodale già disponibili nelle città, nelle regioni e a livello nazionale nell'UE e invita a compiere sforzi per promuovere l'interconnessione di tali servizi;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72).
Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015: Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
248k
69k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 41,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014(2),
– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 definitivamente adottato il 28 aprile 2015(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4) (regolamento QFP),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(5),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(6),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato dalla Commissione il 13 gennaio 2015 (COM(2015)0011),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottata dal Consiglio il 26 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento lo stesso giorno (09876/2015 – C8-0172/2015),
– visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici(7),
– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0221/2015),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 ha lo scopo di apportare le modifiche necessarie alla nomenclatura di bilancio, in linea con l'accordo legislativo sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e di provvedere alla necessaria riassegnazione di 1 360 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di 10 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento;
B. considerando che, per alimentare il fondo di garanzia dell'Unione nel 2015, è stato riassegnato un importo totale pari a 1 350 milioni di EUR in stanziamenti di impegno dalle linee di bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa (790 milioni di EUR), di Orizzonte 2020 (70 milioni di EUR) e di ITER (490 milioni di EUR);
C. considerando che la Commissione intende compensare la riduzione degli stanziamenti ITER aumentandoli in maniera equivalente nel periodo 2018-2020;
D. considerando che la dotazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, pari a 10 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e ad altrettanti in stanziamenti di pagamento, proviene integralmente da riassegnazioni dalla linea di bilancio relativa a ITER (08 04 01 02);
E. considerando che tutti gli stanziamenti d'impegno e di pagamento supplementari per l'attuazione del FEIS derivano interamente da riassegnazioni, lasciando quindi immutato, nel bilancio 2015, l'importo globale degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;
2. plaude al fatto che sia stato possibile giungere rapidamente a un accordo sul FEIS grazie alla determinazione di tutte le istituzioni a garantirne quanto prima l'operatività; osserva che l'esito dei negoziati è migliore della proposta originaria della Commissione, ma deplora le ripercussioni negative su Orizzonte 2020 e sul Meccanismo per collegare l'Europa;
3. ribadisce il ruolo del bilancio dell'Unione nel creare valore aggiunto mettendo in comune risorse e garantendo un elevato livello di sinergia tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e il FEIS, rafforzando nel contempo l'effetto moltiplicatore dei contributi dell'Unione; è favorevole alla mobilizzazione di fonti supplementari di finanziamento privato e pubblico per finanziare gli investimenti in obiettivi di portata europea, in particolare per affrontare sfide transfrontaliere in settori quali l'energia, l'ambiente e le infrastrutture di trasporto;
4. si compiace del fatto che un importo supplementare di 1 miliardo di EUR rispetto alla proposta iniziale della Commissione sarà finanziato tramite il margine globale del QFP per gli impegni, derivante dai margini disponibili nei bilanci 2014 e 2015, il che riduce le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e da Orizzonte 2020; ricorda che, a norma dell'articolo 14 del regolamento QFP, le risorse all'interno del margine globale del QFP per gli impegni saranno rese disponibili solo a partire dal 2016;
5. deplora tuttavia, in linea generale, le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e da Orizzonte 2020, poiché si tratta di programmi fondamentali per l'occupazione e la crescita in Europa; intende pertanto porvi rimedio nelle prossime procedure annuali di bilancio;
6. sottolinea che gli investimenti nel settore della ricerca e dei trasporti sono essenziali al fine di rafforzare il ruolo e lo scopo del bilancio dell'Unione di stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione e di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; ricorda, a tale riguardo, che Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) sono programmi chiave nell'ambito della sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione";
7. conferma la propria volontà di approvare il bilancio rettificativo n. 1/2015 quale modificato dal Consiglio in linea con l'accordo legislativo sul FEIS, dato il suo interesse a che il FEIS divenga operativo quanto prima possibile;
8. approva pertanto la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015;
9. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2015 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015: rispondere alle pressioni migratorie
252k
70k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Rispondere alle pressioni migratorie (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1), in particolare l'articolo 41,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014(2),
– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato in via definitiva il 28 aprile 2015(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4) (regolamento QFP),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(5),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(6),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 adottato dalla Commissione il 13 maggio 2015 (COM(2015)0241),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento nello stesso giorno (09768/2015 – C8-0163/2015),
– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo(7),
– vista la Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),
– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0212/2015),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 mira a rafforzare le risorse dell'Unione destinate alla gestione della migrazione e dei flussi di profughi in seguito alle recenti tragedie nel Mediterraneo e all'aumento dell'entità dei flussi migratori;
B. considerando che l'aumento degli stanziamenti d'impegno è pari a 75 722 000 EUR;
C. considerando che l'aumento degli stanziamenti di pagamento, pari a 69 652 000 EUR, è completamente riassegnato dal programma Galileo, lasciando invariato il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento del bilancio 2015;
D. considerando che l'incremento proposto per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) ammonta complessivamente a 26,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, in parte derivanti da stanziamenti supplementari del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 e in parte da una riassegnazione all'interno del capitolo 18 02 (Sicurezza interna) dovuta alla chiusura di vecchi fascicoli nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne;
E. considerando che l'onere finanziario legato all'emergenza è ricaduto finora principalmente sui bilanci nazionali degli Stati costieri meridionali dell'Unione;
F. considerando che, alla luce delle previsioni macroeconomiche a medio termine e delle opposte tendenze demografiche all'interno dell'Unione e nelle zone limitrofe, in particolare nell'Africa occidentale e centrale, l'aumento della migrazione verso l'Europa non può essere considerato un fenomeno temporaneo;
G. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 è volto ad aumentare anche il livello dell'organico di 3 agenzie, vale a dire 16 posti supplementari per FRONTEX, 4 posti per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e 3 posti per l'Ufficio europeo di polizia (Europol);
H. considerando che una mancata gestione efficace e tempestiva dei flussi migratori potrebbe comportare costi notevoli in altri settori politici;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;
2. accoglie con favore la volontà di tutte le istituzioni di aumentare gli stanziamenti di bilancio relativi alla migrazione e all'asilo, data l'evidente e urgente necessità;
3. ricorda che, nella sua lettura del bilancio 2015 a ottobre 2014, il Parlamento aveva già chiesto stanziamenti sostanzialmente più elevati per queste linee di bilancio e personale supplementare per le agenzie in questione;
4. si rammarica tuttavia per l'importo limitato degli aumenti proposti nel progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015, che non corrispondono alle esigenze effettive, in considerazione del deterioramento attuale e, probabilmente, futuro della crisi nel Mediterraneo, del rischio crescente di un aumento di profughi dall'Ucraina e della necessità di affrontare le sfide migratorie in generale; sottolinea tuttavia la necessità di controlli rigorosi della destinazione di tali fondi e, di conseguenza, di maggiore trasparenza nell'ambito delle procedure di appalto e subappalto, tenendo conto delle numerose indagini relative ai diversi abusi rilevati negli Stati membri;
5. si rammarica per le divergenze emerse tra gli Stati membri in seno al Consiglio in relazione alla proposta della Commissione contenuta nell'agenda europea sulla migrazione; ricorda che, data la natura del fenomeno migratorio, l'emergenza può essere gestita in modo più efficace a livello di Unione;
6. ritiene che le agenzie pertinenti non dovrebbero essere soggette alla riduzione o alla riorganizzazione del personale; osserva che tali agenzie devono assegnare il personale in modo adeguato al fine di soddisfare le loro crescenti responsabilità;
7. sottolinea che, dato l'elevato numero di sbarchi sulle coste meridionali dell'Unione, il ruolo crescente che l'EASO deve svolgere nella gestione dell'asilo e la chiara richiesta di sostegno per fronteggiare le condizioni di accoglienza, la proposta di aumentare il personale dell'EASO di sole 4 unità è chiaramente insufficiente; chiede pertanto un'assegnazione di personale e un bilancio adeguati per l'EASO nel 2016 onde consentirgli di svolgere con efficacia i propri compiti e le proprie attività;
8. ritiene che l'incidenza sul bilancio e i compiti aggiuntivi nei confronti di Europol derivanti dalle misure presentate nel quadro dell'agenda dell'UE sulla migrazione e dell'agenda dell'UE sulla sicurezza, dovrebbero essere esaminati nel dettaglio dalla Commissione, onde consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adeguare opportunamente le esigenze di Europol in termini di risorse umane e finanziarie; pone l'accento sul ruolo svolto da Europol nel sostegno transfrontaliero agli Stati membri e nello scambio di informazioni; evidenzia la necessità di assicurare un bilancio e un livello di organico adeguati per Europol nel 2016, affinché sia in grado di svolgere con efficacia i propri compiti e le proprie attività;
9. chiede alla Commissione di svolgere, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, una valutazione quanto più precisa possibile delle esigenze del Fondo asilo, migrazione e integrazione fino al 2020; chiede altresì alla Commissione di presentare una proposta per aumentare opportunamente i finanziamenti e, se del caso, adeguarne la ripartizione tra i diversi programmi e mezzi di attuazione del Fondo, a seguito della revisione delle prospettive finanziarie;
10. esprime il proposito di modificare la nomenclatura di bilancio per il Fondo asilo, migrazione e integrazione ai fini della trasparenza e di un migliore controllo della ripartizione degli stanziamenti annuali tra i programmi e i mezzi di attuazione del Fondo, secondo quanto indicato nel regolamento (UE) n. 516/2014(8);
11. osserva altresì che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 non prevede stanziamenti di pagamento globali supplementari nel bilancio 2015, ma si limita ancora una volta alla riassegnazione di risorse già esistenti;
12. insiste sul fatto che la riassegnazione dal programma Galileo deve essere debitamente compensata nel bilancio 2016;
13. esprime comunque la propria disponibilità ad adottare quanto prima il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 quale presentato dalla Commissione, data l'urgenza della situazione;
14. approva pertanto la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015;
15. incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 5/2015 è definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.
a)b)c)Conformemente al regolamento (UE) n. 516/2014, le risorse globali assegnate al Fondo asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 137 milioni di EUR. Tale importo è suddiviso come segue:2 392 milioni di EUR per programmi nazionali (articolo 19);360 milioni di EUR per azioni specifiche elencate nell'allegato II (articolo 16), i programmi di reinsediamento (articolo 17), i trasferimenti (articolo 18);385 milioni di EUR per le azioni dell'Unione (articolo 20), l'assistenza emergenziale (articolo 21), la rete europea sulle migrazioni (articolo 22), l'assistenza tecnica (articolo 23).L'attuale nomenclatura di bilancio non corrisponde in alcun modo a tali dotazioni.
Prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE - Bilancio dell'attuazione del pacchetto latte
271k
107k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE ‒ revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario (2014/2146(INI))
– visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1),
– visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(2),
– vista la relazione della Commissione del 13 giugno 2014 dal titolo "Evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "pacchetto latte"" (COM(2014)0354),
– vista la relazione della Commissione del dicembre 2014 sulle "Prospettive per i mercati agricoli e i redditi agricoli nell'UE nel periodo 2014-2024",
– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente le regioni ultraperiferiche dell'UE,
– vista la relazione della Commissione, del 10 dicembre 2012, dal titolo "Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'estinzione graduale del regime delle quote latte – seconda relazione sull'"atterraggio morbido"" (COM(2012)0741),
– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza delle quote latte(3),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?(4),
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla crisi nel settore lattiero-caseario dell'UE(5),
– vista la comunicazione della Commissione, del 15 luglio 2014, dal titolo "Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese" (COM(2014)0472),
– visto il regolamento (CE) n. 247/2006(6) recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione,
– visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari(7),
– vista la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, presentata dalla Commissione il 13 gennaio 2015 (COM(2015)0010),
– visto il progetto di parere del Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro del settore lattiero-caseario",
– visto il memorandum d'intesa per la cooperazione nello sviluppo agricolo e rurale nell'Unione europea tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti, firmato il 23 marzo 2015,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0187/2015),
A. considerando che il "pacchetto latte" è entrato in vigore il 3 ottobre 2012 ed è applicabile fino al 30 giugno 2020;
B. considerando che, come stabilito nella revisione intermedia della PAC del 2003, le quote latte arriveranno a scadenza il 31 marzo 2015;
C. considerando l'importanza e l'attualità delle misure contenute nella risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione dopo la scomparsa delle quote latte;
D. considerando che il mercato lattiero-caseario globale è sempre più volatile, con il prezzo più alto dall'inizio delle rilevazioni registrato a gennaio 2014, poi seguito da consistenti cali dei prezzi per il resto del 2014; che l'allevamento e i fattori di produzione utilizzati nella produzione lattiero-casearia sono particolarmente vulnerabili alle sfide della volatilità e che, conseguentemente, i prezzi franco azienda sono inferiori ai costi di produzione;
E. considerando che l'agricoltura sostenibile quale fonte di prodotti alimentari di alta qualità può essere garantita solo se i produttori ricevono adeguati prezzi franco azienda che coprano tutti i costi di una produzione sostenibile;
F. considerando che il divieto imposto dalla Russia sui prodotti lattiero-caseari europei ad agosto 2014 ha avuto un impatto negativo sul mercato interno dell'UE e ha quindi messo in luce la necessità di essere pronti ad applicare misure di mercato connesse alle crisi, indipendentemente dalla loro natura, e l'importanza di garantire la diversificazione dei mercati delle esportazioni per i prodotti dell'Unione, in particolare dato che, secondo le previsioni, la domanda globale di prodotti lattiero-caseari dovrebbe aumentare, e di assicurare al contempo un mercato interno stabile e solvibile;
G. considerando che il pacchetto latte ha introdotto per gli Stati membri la possibilità di prevedere contratti obbligatori per aiutare i produttori e i trasformatori a pianificare i volumi di produzione e per rafforzare la strutturazione delle filiere in vista della fine delle quote latte, e che ad oggi pochi Stati membri si sono avvalsi di tale prerogativa;
H. considerando che il pacchetto latte ha imposto agli Stati membri di riconoscere le organizzazioni e le associazioni di produttori e il ruolo fondamentale tuttora svolto dalle cooperative, tenendo conto della necessità di migliorare la concentrazione dell'offerta per incrementare il potere negoziale dei produttori;
I. considerando che nell'aprile 2014 è stato istituito un Osservatorio per il mercato del latte allo scopo di migliorare il monitoraggio del settore lattiero-caseario sia per la Commissione che per l'industria e che è necessario rafforzarne le funzioni al fine di creare all'interno del settore un meccanismo efficiente di allerta in caso di crisi per le aziende lattiero-casearie di dimensioni e ubicazione geografica diverse e con metodi diversi di produzione e distribuzione;
J. considerando che l'attuale rete di sicurezza è troppo bassa per garantire protezione in caso di caduta dei prezzi del latte;
K. considerando che uno dei principali obiettivi della Politica agricola comune (PAC) è lo sviluppo territoriale equilibrato dal punto di vista economico, sociale e ambientale; che tale obiettivo presuppone che l'agricoltura continui a essere produttiva e sostenibile nelle zone svantaggiate, remote o montane e nelle regioni ultraperiferiche;
L. considerando che la fine delle quote avrà un considerevole impatto negativo sulle regioni ultraperiferiche, in particolare sulle Azzorre, dove la produzione lattiero-casearia rappresenta la principale attività economica e costituisce circa il 46% dell'economia regionale;
M. considerando che, per un numero consistente di aziende lattiero-casearie ubicate in zone svantaggiate, insulari, remote e montane o in regioni ultraperiferiche, i costi di produzione, raccolta e immissione sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari al di fuori della loro zona di produzione sono molto più alti che in altre zone e che tali aziende non possono sfruttare in egual misura le opportunità di crescita offerte dall'abolizione delle quote a causa dei vincoli naturali di tali regioni; che, per i suddetti motivi, tali produttori potrebbero essere minacciati da una maggiore concentrazione della produzione nelle zone caratterizzate da una posizione economica migliore all'interno dell'Unione;
N. considerando che le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie sui volumi di latte consegnati saranno applicabili a partire dal 1° aprile 2015;
O. considerando che il rinnovamento generazionale, la modernizzazione e gli investimenti sono essenziali per un settore lattiero-caseario europeo funzionante e sostenibile;
P. considerando che il latte e, in particolare, i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), prodotti in tutta l'UE, contribuiscono in maniera significativa al successo dell'industria agroalimentare dell'UE e alla prosperità delle economie rurali dove predominano aziende a conduzione familiare di piccole e medie dimensioni e dove la produzione lattiero-casearia estensiva deve essere mantenuta, fornisce le materie prime per un vasto numero di trasformatori nel settore privato e cooperativo, mantiene la diversità del patrimonio agroalimentare europeo e svolge un ruolo chiave nella configurazione territoriale e ambientale dell'Europa e nella sua dimensione sociale, con un effetto moltiplicatore su altri settori di attività quali il turismo;
Q. considerando che allevatori e produttori di latte di alcuni Stati membri hanno subito pesanti sanzioni per aver superato il limite previsto dalle quote latte negli ultimi due anni del regime;
1. ricorda che l'obiettivo del pacchetto latte è la creazione di un settore lattiero-caseario redditizio, sostenibile e competitivo nel territorio dell'Unione, dotato di strumenti di risposta che consentano una compensazione equa dei produttori lattiero-caseari; sottolinea che gli aspetti identificati nel pacchetto latte rappresentano ancora un ostacolo a un mercato del latte sostenibile, competitivo ed equo e a un giusto reddito per i produttori;
2. ricorda il ruolo importante della produzione lattiero-casearia in termini di gestione dei terreni, occupazione rurale e sviluppo economico, ambientale e sociale di molte regioni agricole europee;
3. sottolinea che i produttori lattiero-caseari, in particolare le piccole aziende agricole, sono particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito e ai rischi, a causa degli elevati costi del capitale, della deperibilità della produzione, della volatilità dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nonché dei costi dell'energia e dei fattori di produzione, e che il raggiungimento di un tenore di vita sostenibile grazie alla produzione lattiero-casearia rappresenta una sfida costante, essendo i costi di produzione spesso vicini o superiori ai prezzi franco azienda;
4. sottolinea che i produttori europei devono far fronte a costi elevati a causa del prezzo dei fattori di produzione, ivi compresi, tra gli altri, gli alimenti per il bestiame, e che, come conseguenza delle severe norme europee in materia di benessere degli animali e sicurezza alimentare, la loro competitività è limitata rispetto ai paesi terzi;
Impatto dell'embargo russo e crisi attuale del settore lattiero-caseario
5. esorta la Commissione a riflettere sulle cause della crisi e sulle misure da attuare per prevenirne altre in futuro, secondo quanto indicato agli articoli 219, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
6. esorta la Commissione a far fronte, con ulteriori misure di mercato mirate, alla crisi in cui versano attualmente i mercati lattiero-caseari nazionali, causata dalla pressione al ribasso sui prezzi derivante dalla mancanza di adeguati strumenti in caso di crisi, da una flessione della domanda mondiale, dalla volatilità globale dei prezzi e dall'embargo russo, riconoscendo nel contempo i primi passi finora compiuti per rispondere alle conseguenze dell'embargo russo;
7. sottolinea che l'eccedenza di prodotti lattiero-caseari in alcuni Stati membri dotati di tradizionali rapporti commerciali con la Russia crea notevoli squilibri sui mercati nazionali, il che porta a un drastico calo dei prezzi, facendo così perdere competitività ai produttori nazionali; esorta al riguardo la Commissione ad analizzare questa nuova situazione e ad agire in via prioritaria;
8. ricorda che la crisi del settore lattiero-caseario del 2009 si è verificata in presenza della struttura basata sulle quote e a causa del malfunzionamento della catena di valore dei prodotti lattiero-caseari, con una conseguente pressione al ribasso dei prezzi pagati ai produttori; ricorda alla Commissione che il ritardo registrato nel rispondere alla crisi ha costretto molti produttori ad abbandonare l'attività ed esprime preoccupazione riguardo alla capacità della Commissione di reagire con sollecitudine ed efficacia alle crisi del mercato; sottolinea il fatto che la diminuzione dei prezzi all'origine che ha interessato gli allevatori non ha trovato riscontro nei prezzi al consumo, il che dimostra il forte squilibrio esistente tra i vari operatori della filiera lattiero-casearia;
9. deplora che il Consiglio abbia respinto la richiesta del Parlamento il cui obiettivo era concedere, in caso di gravi crisi, sovvenzioni agli agricoltori che riducono volontariamente la loro produzione; sottolinea l'importanza di riaprire il dibattito su questo strumento di gestione della crisi;
10. sottolinea che l'abolizione delle quote potrebbe portare a un'ulteriore concentrazione della produzione di latte a vantaggio delle aziende lattiero-casearie più grandi e a scapito di quelle più piccole, senza garanzie di efficienza o di reddito;
Sfide e opportunità per il settore lattiero-caseario
11. osserva che le prospettive di medio e lungo termine per il settore lattiero-caseario, sia sul mercato nazionale che su quello globale, restano instabili e sono caratterizzate una domanda altalenante, ma allo stesso tempo sottolinea che, nel lungo termine, tale settore, in quanto componente chiave dell'industria agroalimentare, presenta un forte potenziale di crescita, creazione di posti di lavoro e sviluppo nelle zone rurali e che il nuovo piano di investimenti dovrebbe concentrarsi anche su tale potenziale;
12. sottolinea l'importanza di incoraggiare la ricerca e l'innovazione per permettere a tutti i produttori e i trasformatori di adeguare i loro strumenti e le loro tecniche di produzione per soddisfare le aspettative economiche, ambientali e sociali;
13. sottolinea il ruolo importante che il rinnovamento generazionale svolge per il futuro del settore del latte e le notevoli opportunità che la produzione lattiero-casearia offre ai giovani produttori;
14. invita la Commissione a prevedere nuove opportunità di finanziamento per gli Stati membri, anche grazie all'aiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), mediante le quali l'industria lattiero-casearia verrà riformata; ritiene che il sostegno finanziario, ad esempio i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e il capitale di investimento, sia essenziale congiuntamente alle risorse messe a disposizione dalla BEI per intervenire a livello di fondi strutturali e di investimento europei, in particolare in sinergia con lo sviluppo rurale; ritiene che in tal modo si potrebbe produrre un effetto moltiplicatore in termini di crescita e di reddito nonché facilitare l'accesso al credito per i produttori lattiero-caseari; accoglie con favore, a tale proposito, le possibilità di finanziamento concesse ai produttori del settore lattiero-caseario dal nuovo fondo della BEI, che concede tassi di interesse minori per facilitare gli investimenti e la modernizzazione in azienda, offrendo nel contempo opportunità di finanziamento ai giovani produttori per far crescere la propria attività; sottolinea inoltre la natura complementare del finanziamento attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, che contribuirebbe allo sviluppo del settore lattiero-caseario, attirando capitali privati per responsabilizzare le spese e aumentare l'efficienza degli investimenti;
15. constata che l'elevata volatilità dei prezzi e le crisi ricorrenti, incompatibili con investimenti importanti negli allevamenti e con la creazione di nuove imprese di produzione, rappresentano le principali sfide per il settore lattiero-caseario; esorta pertanto la Commissione a valutare misure volte a mitigare i rischi derivanti da una maggiore esposizione al mercato mondiale, a monitorare con maggiore attenzione il corretto funzionamento del mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a elaborare un piano di azione che illustri come intende mitigare tali rischi;
Mantenere un settore lattiero-caseario sostenibile nelle zone svantaggiate, montane e insulari e nelle regioni ultraperiferiche
16. si impegna a mantenere la produzione di latte poiché il settore lattiero-caseario apporta un importante contributo socioeconomico allo sviluppo agricolo e rurale in tutta l'UE e sottolinea la sua particolare importanza nelle zone svantaggiate, montane e insulari e nelle regioni ultraperiferiche, dove l'allevamento è spesso l'unica attività agricola praticabile; sostiene inoltre che per tali regioni il settore lattiero-caseario è responsabile della coesione sociale, economica e territoriale, della sussistenza di molte famiglie, dell'organizzazione, l'occupazione e la protezione del territorio e della conservazione delle pratiche culturali e tradizionali nonché della creazione in una base importante per il turismo, dato che la produzione lattiero-casearia ha segnato per secoli il paesaggio culturale in tali regioni; sottolinea il fatto che in tali regioni l'abbandono della produzione di latte corrisponde all'abbandono dell'agricoltura;
17. sottolinea che è essenziale creare un meccanismo di transizione nelle regioni ultraperiferiche tra l'eliminazione delle quote e la liberalizzazione dei mercati che consenta di tutelare i produttori e il settore in tali regioni;
18. chiede che le misure della rete di sicurezza siano attivate come indicatori specifici delle attività e delle imprese del settore lattiero-caseario nelle zone montane, date le differenze tra la produzione delle zone lattiero-casearie montane e di altre zone;
19. si rammarica degli scarsi livelli di attuazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone montane, insulari e svantaggiate delle misure del pacchetto latte e sottolinea che è indispensabile far sì che le aziende lattiero-casearie restino imprese redditizie e competitive in tutti i territori dell'Unione; ritiene, a tale proposito, che tali zone debbano ricevere una particolare attenzione ed essere l'oggetto di studi specifici da parte della Commissione e degli Stati membri e che debba essere incoraggiato l'utilizzo delle filiere corte, dando preferenza alla produzione locale in questi casi specifici, al fine di garantire la continuità della produzione in tali regioni e scongiurare l'abbandono del settore; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare e rafforzare i sistemi di distribuzione di latte nelle scuole, favorendo le filiere corte e rendendo così possibile la distribuzione della produzione in tali regioni; sottolinea che in tali zone i costi di produzione sono generalmente vicini o superiori ai prezzi franco azienda e reputa che l'attuale incertezza della filiera pregiudichi in particolare tali zone, che sono caratterizzate da maggiori vincoli e da minori opportunità di economia di scala; ricorda che i produttori in tali zone dipendono direttamente ed esclusivamente da un numero ridotto di fornitori di fattori di produzione e di acquirenti per la loro produzione agricola a causa del loro isolamento geografico; sottolinea che il sostegno all'istituzione di organizzazioni dei produttori e alle loro attività dovrebbe rispecchiare meglio le circostanze di tali regioni; sottolinea che è necessario condurre politiche ambiziose per sostenere tali regioni attraverso le politiche di sviluppo rurale, il piano di investimenti e la promozione e il perfezionamento degli aiuti della PAC, come previsto dall'ultima riforma; invita quindi la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad attuare tali misure in modo da consentire la conservazione della produzione di latte in tali regioni; invita la Commissione a monitorare attentamente l'evoluzione della produzione di latte in tali zone e a valutare l'impatto economico della fine delle quote latte sulle aziende lattiero-casearie; ritiene necessario stanziare risorse aggiuntive a favore del programma POSEI allo scopo di aiutare i produttori del settore lattiero-caseario ad adattarsi agli effetti prodotti dalla deregolamentazione dei mercati e di metterli in condizione di mantenere un'attività redditizia e competitiva rispetto al resto dello spazio europeo;
20. sottolinea l'importanza di avvalersi dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012; invita la Commissione a sostenere tale indicazione mediante la produzione delle vendite;
21. sottolinea l'importanza dei bovini di razza montana autoctona nella produzione lattiero-casearia delle zone montane; invita la Commissione ad adottare misure intese a promuovere maggiormente tali razze bovine di montagna;
Volatilità dei prezzi e fine delle quote latte
22. è del parere che la politica dell'Unione relativa al settore lattiero-caseario dopo la scadenza delle quote latte dovrà disporre di mezzi per cogliere tutte le opportunità di espansione dell'economia dell'UE, allo scopo di rendere la produzione lattiero-casearia attrattiva per gli agricoltori, e ritiene che ogni futuro provvedimento dovrà puntare a rafforzarne la competitività e la stabilità per facilitare la crescita sostenibile e l'innovazione nel settore agricolo e la qualità della vita nelle zone rurali;
23. prende atto della decisione di dilazionare in tre anni il pagamento degli ultimi importi a carico dei produttori nel quadro del regime delle quote; rileva tuttavia che nell'ultimo anno delle quote latte l'applicazione del prelievo supplementare ha privato il settore lattiero-caseario di considerevoli risorse e raccomanda pertanto che tali entrate restino nel bilancio della PAC per rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario;
24. invita la Commissione a presentare uno o più strumenti normativi che consentano di prevenire e gestire efficacemente le nuove crisi nel settore lattiero-caseario, in particolare facilitando l'organizzazione della produzione di latte in termini di gestione dell'offerta; invita a tal fine la Commissione ad avviare un dialogo formale con tutte le parti interessate del settore;
25. ritiene che l'aumento della concorrenza debba essere usato come strumento al servizio dell'equilibrio territoriale e di una remunerazione più equilibrata dei produttori nella catena di valore lattiero-casearia;
Attuazione del pacchetto latte
26. sottolinea che l'attuazione del pacchetto latte è ancora in una fase iniziale; esprime tuttavia delusione per i bassi livelli di attuazione dei contratti obbligatori ed esorta pertanto a estenderli a tutti gli Stati membri; invita la Commissione a condurre un'analisi approfondita degli ostacoli all'attuazione del pacchetto latte e delle misure che garantirebbero un uso ottimale degli strumenti messi a disposizione degli Stati membri;
27. deplora che il pacchetto latte non sia stato considerato una priorità nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2015 e invita la Commissione a introdurre con urgenza tale priorità;
28. esprime rammarico per il fatto che, nella relazione, non è chiaro se la Commissione sia soddisfatta dell'attuazione del nuovo strumento normativo, e che la Commissione non quantifica quante nuove organizzazioni di produttori, quanti Stati membri partecipanti o quante contrattazioni collettive si possono attendere; osserva che non è chiaro nemmeno l'effetto dei nuovi strumenti sui prezzi del latte; chiede, in tale contesto, un elenco preciso degli effetti sui prezzi del latte e un censimento accurato delle organizzazioni di produttori aderenti;
29. raccomanda che la Commissione adotti obiettivi chiari per quanto concerne le organizzazioni dei produttori, i contratti e le contrattazioni collettive;
30. ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che "per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera";
31. prende atto che il modello di contratto non è stato ancora attuato come previsto, perché i produttori di latte continuano a essere in una posizione di mercato debole, i contratti non contengono norme minime e le cooperative ne risultano escluse;
32. sottolinea che il consolidamento e il miglioramento dei rapporti contrattuali, con l'allargamento all'intero settore e in particolare alla grande distribuzione, contribuiscono a garantire un'equa distribuzione dei proventi lungo la filiera, consentendo un maggiore valore aggiunto, oltre a rafforzare la responsabilità delle parti interessate di tenere conto della situazione del mercato e di rispondere di conseguenza; sottolinea l'importanza della formazione e dell'istruzione in materia di gestione dei rischi come parte integrante del programma agricolo, affinché i produttori facciano fronte alla volatilità e utilizzino in modo efficace gli strumenti di gestione dei rischi a loro disposizione;
33. sottolinea il rischio che l'industria in un qualsiasi Stato membro possa imporre clausole sleali nei contratti in modo da compensare l'obiettivo della stabilità nelle consegne, necessario per mantenere la redditività delle aziende lattiero-casearie;
34. constata che il settore potrebbe approfondire ulteriormente le potenzialità offerte dai contratti della filiera integrata a più lungo termine, dai contratti a termine e dai contratti a margine fisso, nonché la possibilità di "bloccare" un prezzo del latte basato sul costo di produzione per un determinato periodo di tempo; ritiene che l'opzione di ricorrere a nuovi strumenti nei rapporti contrattuali dovrebbe essere disponibile, così come strumenti di mediazione contrattuale;
Ruolo delle organizzazioni di produttori
35. sottolinea il ruolo importante che le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni svolgono nell'aumentare il potere negoziale e l'influenza dei produttori nella filiera, nonché nella ricerca e nell'innovazione, e lamenta i limitati sforzi compiuti per la creazione di OP, in particolare nei nuovi Stati membri; ritiene che le norme per il riconoscimento delle OP debbano essere rafforzate per aumentare in modo più efficace l'influenza dei produttori nella negoziazione dei contratti; sottolinea che le OP possono beneficiare dell'assistenza finanziaria nel quadro del secondo pilastro e sollecita ulteriori incentivi a livello di UE e Stati membri, ad esempio mettendo a disposizione informazioni aggiuntive e riducendo l'onere amministrativo a carico delle parti interessate che desiderino creare OP, aderirvi e partecipare in diversi modi alle loro attività, nonché realizzare attività di sensibilizzazione tra i produttori sulle OP quale strumento che contribuisce a eliminare gli squilibri della filiera; ritiene necessario migliorare la capacità di regolamentazione e organizzazione del mercato da parte delle OP;
36. difende la necessità di migliorare le disposizioni del pacchetto latte al fine, principalmente, di creare organizzazioni di produttori che abbiano una maggiore capacità di gestione e di negoziazione sul mercato;
37. osserva che si potrebbe promuovere la creazione di OP fornendo un sostegno politico proattivo per incoraggiare i produttori a considerare dette organizzazioni strumenti adeguati;
38. sottolinea l'importanza di facilitare lo scambio di informazioni e la concertazione tra i produttori e le organizzazioni di produttori per consentire loro di tenere conto delle evoluzioni del mercato e di anticipare le crisi;
39. insiste sulla necessità che le organizzazioni di produttori abbiano una dimensione adeguata e mantengano un vincolo giuridico con la produzione dei produttori aderenti, dal momento che le OP puramente rappresentative non sono realmente in grado di assicurare il rispetto delle condizioni di qualità e quantità negoziate nei contratti e non hanno interesse ad agire in qualità di interlocutori seri dinanzi all'industria;
40. chiede un maggiore sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori indipendenti attraverso attività d'informazione più ampie e un supporto all'attività di gestione, in modo da incoraggiare gli agricoltori a percepirle come strumenti efficaci e ad aderirvi;
41. invita la Commissione a promuovere gli strumenti di gestione interprofessionali previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati;
42. sottolinea il ruolo delle cooperative nel garantire la stabilità a lungo termine ai loro soci; chiede alla Commissione di agevolare la condivisione delle migliori pratiche;
43. prende atto dell'importanza di istituire organizzazioni interprofessionali per garantire la trasparenza e la condivisione delle migliori pratiche;
44. ricorda alla Commissione l'importanza della trasparenza lungo tutta la filiera affinché il settore incoraggi le parti interessate a rispondere ai segnali del mercato; constata l'accresciuta importanza di disporre di informazioni accurate e tempestive nel mercato dopo la scadenza del regime delle quote;
Rafforzare l'Osservatorio sul mercato del latte
45. si compiace dell'istituzione dell'Osservatorio sul mercato del latte e sottolinea la sua importanza per la divulgazione e l'analisi dei dati di mercato, e chiede che a tale Osservatorio sia assegnato un ruolo più incisivo; raccomanda la definizione di un indice di mercato che comprenda le tendenze delle quotazioni dei prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di produzione; raccomanda alla Commissione di adottare le misure necessarie a garantire che l'Osservatorio sul mercato del latte sia nelle condizioni, da un lato, di produrre dati precisi e in tempo reale e, dall'altro lato, di trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate allerte più rapide e più frequenti, di anticipare le situazioni di crisi e di fornire raccomandazioni strategiche sulla base di analisi di mercato e strumenti predittivi, qualora l'indice di mercato scenda sotto un determinato livello e la situazione del mercato lo richieda; ritiene che le informazioni fornite dall'Osservatorio dovrebbero includere aggiornamenti sulle tendenze del mercato e dei prezzi, dati relativi ai costi di produzione e le interazioni tra la produzione di carne bovina e di latte, il consumo, lo stato delle scorte, i prezzi e gli scambi di latte importato o esportato a livello europeo; osserva che è altresì utile integrare in tali informazioni un monitoraggio dei costi di produzione e dei mercati internazionali al fine di identificare le loro tendenze e cogliere le opportunità di esportazione; sottolinea che i dati dovrebbero essere di facile accesso e utilizzo per tutte le parti interessate;
46. sottolinea l'importanza che gli Stati membri forniscano all'Osservatorio sul mercato del latte le informazioni pertinenti e che l'Osservatorio pubblichi i dati che riceve mensilmente in maniera tempestiva a beneficio di tutte le parti interessate, e raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione ulteriori misure per garantire che tali informazioni siano ricevute per tempo; invita la Commissione a precisare le regole di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri al fine di garantire che le informazioni siano comparabili a livello europeo;
47. invita la Commissione a creare strutture specifiche adeguatamente attrezzate per la raccolta dei dati relativi a tutti i settori agricoli;
Misure della PAC e settore lattiero-caseario
48. constata che, nel quadro del primo pilastro, il sostegno accoppiato volontario è uno strumento disponibile per fornire assistenza al settore lattiero-caseario, mentre il secondo pilastro prevede che i produttori possano avvalersi di servizi di consulenza a sostegno delle decisioni commerciali e di una sana gestione finanziaria e che, se necessario, gli Stati membri possano ricorrere a misure di assicurazione come lo strumento di stabilizzazione del reddito, nonché decidere di raggruppare e concentrare sul settore misure di sviluppo rurale, ottenendo maggiori aiuti;
49. invita il settore a valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di assicurazione in presenza di un mercato forte per frenare la volatilità del prezzo del latte ed evitare perdite di reddito per le aziende lattiero-casearie europee; sottolinea la necessità di esaminare la possibilità di inserire nel primo pilastro della PAC strumenti finalizzati alla gestione dei rischi, come i programmi basati sulla protezione dei margini;
50. sottolinea che, nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno optato per una convergenza interna lenta e incompleta, favorendo ancora una volta l'agricoltura di pianura che opera in condizioni favorevoli;
51. difende la necessità di rivedere i requisiti per l'attivazione del meccanismo di stabilizzazione del reddito disponibile nell'ambito dello sviluppo rurale, in quanto ritiene eccessivo esigere perdite minime del 30% per accedere agli aiuti dell'Unione;
Potenziale del settore lattiero-caseario dell'UE nel mercato mondiale
52. sottolinea che, secondo le previsioni, la domanda globale di prodotti lattiero-caseari crescerà del 2% all'anno, con conseguenti opportunità per i prodotti di origine europea, ma sottolinea che tali opportunità di esportazione devono essere controbilanciate da un mercato interno stabile, che rappresenti oltre il 90% del mercato dei prodotti lattiero-caseari in Europa; constata tuttavia che il mercato è sempre più dominato da prodotti lattiero-caseari secchi;
53. sottolinea che l'UE rimane il primo importatore agricolo a livello mondiale e che la crescita della produzione di latte destinata alle esportazioni dipende dall'importazione di mangimi e foraggi;
54. sottolinea che i negoziati commerciali bilaterali possono offrire opportunità strategiche al settore lattiero-caseario dell'UE; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi maggiormente per l'apertura di nuovi sbocchi di mercato nei paesi terzi e per l'abolizione delle barriere commerciali; esorta inoltre la Commissione a tenere in debito conto la questione della "denominazione d'origine protetta" (DOP), dell'"indicazione geografica protetta" (IGP) e delle "specialità tradizionali garantite" (STG) nei negoziati commerciali, a condizione che siano tutelati e valorizzati gli standard europei di qualità e di sicurezza nella produzione e nell'offerta ai consumatori;
55. sottolinea la continua necessità di identificare e sviluppare nuovi mercati, incrementare la quota di mercato globale dell'UE, garantire un accesso equo per gli esportatori dell'Unione e stimolare la crescita sostenibile delle esportazioni; invita al riguardo la Commissione ad adottare le misure necessarie e a partecipare più attivamente all'identificazione di nuovi mercati di esportazione; ritiene che si debbano esplorare opportunità per il futuro attraverso il miglioramento delle relazioni commerciali con i paesi terzi e la dinamizzazione dell'industria lattiero-casearia, e sottolinea l'importanza di conoscere l'andamento dei consumi in questi mercati al fine di generare una capacità di risposta rapida ai cambiamenti futuri;
56. osserva inoltre che le imprese dell'UE fanno fronte alla concorrenza di alcuni potenti esportatori globali, ivi compresa Nuova Zelanda, Stati Uniti e Australia, che storicamente hanno avuto accesso ai mercati asiatici e che esercitano un'influenza decisiva sul prezzo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato globale;
Sistemi di promozione e di qualità
57. sottolinea che il settore lattiero-caseario potrebbe beneficiare di maggiori iniziative promozionali sui mercati nazionali e dei paesi terzi nel quadro delle nuove misure promozionali, ed esorta i produttori a partecipare alle nuove campagne dopo l'entrata in vigore nel 2016 della nuova normativa in materia di promozione, tenendo conto che è previsto un aumento del sostegno finanziario dell'UE;
58. sottolinea la necessità che il maggiore potenziale del settore in termini di creazione di valore non risieda soltanto nella produzione di prodotti non lavorati e ritiene che occorra avvalersi appieno delle misure di ricerca per sviluppare prodotti lattiero-caseari innovativi e di alto valore nei mercati a elevato potenziale di crescita, come i prodotti nutrizionali medicinali e i prodotti nutrizionali destinati a lattanti, anziani e sportivi;
59. osserva che il partenariato europeo per l'innovazione su "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI-AGRI) nel quadro del programma Orizzonte 2020 può sostenere progetti innovativi che contribuiscano a un settore lattiero-caseario sostenibile e altamente produttivo, al fine di rispondere alla domanda globale di prodotti lattiero-caseari di alto valore;
60. sottolinea l'importanza di rafforzare il sistema di aiuti per la distribuzione del latte nelle scuole, incoraggiando la partecipazione delle OP e privilegiando i prodotti lattiero-caseari locali e le filiere corte, al fine di contribuire a promuovere abitudini alimentari sane tra i consumatori europei;
61. constata che la partecipazione del settore ai regimi di "denominazione d'origine protetta" (DOP), "indicazione geografica protetta" (IGP) e "specialità tradizionali garantite" (STG) non è stata significativa né altrettanto intensa in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a semplificare l'accesso a tali regimi e i requisiti amministrativi per la loro approvazione per i piccoli produttori e le piccole imprese, a ridurre gli oneri amministrativi legati alla presentazione delle domande, mantenendoli come parametri di riferimento indiscussi della qualità dei prodotti europei sui mercati delle esportazioni dell'Unione, e a promuovere in modo mirato le attività di commercializzazione di tali prodotti;
62. invita la Commissione a semplificare le norme relative alla regolamentazione dell'offerta di formaggio a "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta", in particolare per quanto riguarda le condizioni minime richieste per l'approvazione di tali regimi;
63. esorta la Commissione a pubblicare quanto prima la relazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in merito a un'analisi di impatto sull'introduzione dell'indicazione obbligatoria del paese di origine o luogo di provenienza del latte e dei prodotti lattiero-caseari; deplora che l'esecutivo dell'Unione non abbia ancora elaborato detta relazione, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2014;
Gestione del rischio nel settore lattiero-caseario
64. sottolinea che le attuali misure della "rete di sicurezza", come l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non rappresentano da sole strumenti sufficienti per far fronte alla persistente volatilità o a una crisi del settore del latte; aggiunge che i prezzi di intervento sono troppo bassi, non hanno più alcuna relazione con i prezzi correnti di mercato e si sono dimostrati inefficaci nel garantire prezzi franco azienda adeguati e stabili a lungo termine;
65. ricorda alla Commissione il suo obbligo ai sensi dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non solo di far fronte alle effettive turbative del mercato, ma anche di adottare un'azione immediata per evitarle, anche quando l'azione eviterebbe che tali minacce si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato;
66. invita la Commissione a collaborare con le parti interessate del settore e ad applicare disposizioni di sicurezza più reattive e realistiche, sulla base delle raccomandazioni dell'Osservatorio sul mercato del latte, che garantiscano la sicurezza durante le crisi nelle quali una diminuzione sostanziale dei prezzi del latte e il simultaneo aumento sostanziale dei prezzi dei prodotti di base hanno un forte impatto sul margine di guadagno dei produttori; chiede che l'intervento sia aggiornato per riflettere i costi di produzione e che sia adeguato ai cambiamenti del mercato;
67. invita la Commissione ad attuare disposizioni di sicurezza più reattive e realistiche, e chiede che il prezzo di intervento rifletta meglio i costi di produzione e i prezzi di mercato reali e che sia adeguato ai cambiamenti del mercato; chiede pertanto alla Commissione di adeguare immediatamente i prezzi di intervento; riconosce inoltre che le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere ripristinate temporaneamente nel caso di una crisi di mercato basata su criteri oggettivi;
68. invita la Commissione a collaborare con le parti interessate per stabilire indicatori relativi ai costi di produzione che tengano conto dei costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, delle retribuzioni, dell'affitto e di altri costi di produzione essenziali, e a rivedere di conseguenza i prezzi di riferimento; invita inoltre la Commissione a collaborare con le parti interessate per definire un indice di mercato che comprenda la tendenza delle quotazioni dei prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di produzione;
69. sottolinea che l'attuale esperienza dell'embargo russo dimostra che è auspicabile disporre di linee guida, discusse tra gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento, che fungano da guida per l'attivazione di misure;
70. sottolinea l'importanza di uno strumento più reattivo e realistico in caso di crisi e raccomanda alla Commissione, insieme al Parlamento in qualità di colegislatore, di esaminare con il settore la possibilità di ricorrere a strumenti di gestione del rischio, per esempio i mercati a termine, al fine di sfruttare la volatilità del settore per incrementarne la competitività; ritiene che sia altresì necessario studiare nuovi strumenti di stabilizzazione del reddito, come le assicurazioni del reddito, o attuare un programma di protezione dei margini dei prodotti lattiero-caseari;
71. invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e con gli operatori del settore lattiero-caseario, a sviluppare strumenti di tutela efficaci e adeguati contro le forti e brusche diminuzioni del prezzo del latte;
Pratiche commerciali sleali nella filiera lattiero-casearia
72. sottolinea che i produttori lattiero-caseari, in particolare i piccoli produttori, sono particolarmente vulnerabili agli squilibri della filiera, dovuti in particolare a una domanda altalenante, all'aumento dei costi di produzione e alla diminuzione dei prezzi franco azienda, ma anche alle priorità economiche di ciascuno Stato membro; ritiene che la pressione al ribasso sui prezzi esercitata dai dettaglianti di marche proprie e l'utilizzo persistente di latte liquido come "prodotto civetta" da parte dei dettaglianti compromettano il lavoro e gli investimenti dei produttori del settore lattiero-caseario e svalutino il prodotto finale per il consumatore; difende la necessità di introdurre codici di buone pratiche tra i vari operatori della filiera alimentare; sottolinea la necessità di individuare meccanismi che tutelino efficacemente i produttori dall'abuso dell'industria e dei distributori e dalla loro posizione dominante nel mercato al dettaglio; chiede inoltre alla Commissione di presentare quanto prima una proposta sul contenimento delle pratiche commerciali sleali e di valutare la possibilità di un approccio settoriale al diritto della concorrenza e alle pratiche commerciali sleali;
73. ritiene che le pratiche commerciali sleali limitino gravemente la capacità della filiera di investire e di adeguarsi e ritiene necessario contrastarle a livello di UE e degli Stati membri;
74. osserva che i produttori lattiero-caseari si troveranno in una posizione ancora più debole senza un programma di crisi, mentre l'industria del latte e i grandi gruppi di imprese del settore alimentare acquisiranno maggiore potere;
75. chiede una maggiore partecipazione dei produttori lattiero-caseari e delle loro organizzazioni ai meccanismi di gestione della filiera alimentare e ai relativi gruppi e iniziative;
o o o
76. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Impatto esterno della politica dell'UE in materia di scambi commerciali e investimenti sulle iniziative pubblico-private
276k
100k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (2014/2233(INI))
– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione(1),
– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(2)
– vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE(3),
– visti i rispettivi pareri della commissione per il commercio internazionale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895), e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897),
– viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato" (COM(2009)0615), "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo" (COM(2014)0263), "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010)2020), "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612), "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173) e "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),
– viste la sue risoluzioni del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020(4), del 6 febbraio 2013 sulla strategia di responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(5)e del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni(6),
– vista la relazione del 2010 dell'EIM per la Commissione dal titolo "Internationalisation of European SMEs",
– visti il paragrafo 5 della comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491), i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'8 dicembre 2009 e il paragrafo 46 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20),
– visti le raccomandazioni dell'OCSE del maggio 2012 sui principi di governance pubblica dei partenariati pubblico-privati(7), la convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornati nel maggio 2011(8),
– viste le pertinenti convenzioni dell'OIL,
– visto il manuale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 2008, sulla promozione della buona governance nei partenariati pubblico-privati (Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships)(9),
– visti la guida legislativa del 2001(10) della Commissione dell'ONU per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI) sui progetti infrastrutturali con finanziamenti privati, e i documenti presentati al convegno internazionale della CNUDCI sui partenariati pubblico-privati tenutosi a Vienna il 2 e 3 maggio 2013,
– vista la relazione CAF del 2010 intitolata "Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España",
– vista la "Guida di riferimento sui partenariati pubblico-privati: versione 2.0" del luglio 2014 realizzata dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB), dal Gruppo della Banca mondiale e dalla Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)(11),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0182/2015),
A. considerando che le società e le strutture economiche dei paesi e il loro dinamismo traggono beneficio da ambienti che consentono l'interazione tra il settore pubblico e quello privato e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tra gli altri modelli attraverso iniziative e imprese congiunte;
B. considerando che, sebbene i partenariati pubblico-privati (PPP) siano uno strumento utilizzato nelle politiche governative a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, non vi è per essi alcuna definizione riconosciuta sul piano internazionale né esiste un quadro regolamentare globale; considerando che, nella pratica, i partenariati pubblico-privati sono intesi come uno spettro ampio e diversificato di relazioni cooperative tra attori della sfera pubblica (governi, agenzie e organismi internazionali o una combinazione di questi soggetti) e attori privati (imprese o organismi senza scopo di lucro) e in genere comportano la fornitura, da parte del settore privato, di infrastrutture o beni solitamente messi a disposizione dai governi;
C. considerando che i PPP sono importanti quale strumento di crescita economica, innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro sia nel mercato unico che all'esterno e rivestono un ruolo strategico nell'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture energetiche, idriche, stradali e digitali; considerando che le imprese dell'UE sono ben preparate per competere e far funzionare tali accordi;
D. considerando che gli accordi di partenariato pubblico-privato possono assumere forme diverse e la legislazione sul mercato unico stabilisce norme procedurali rigorose; considerando che tale normativa è stata riveduta e consolidata nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici, nella direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e nella guida sui partenariati pubblico-privati istituzionalizzati;
E. considerando che i partenariati pubblico-privati per la messa a disposizione di infrastrutture, beni e servizi di base sono caratterizzati da una certa complessità tecnica;
F. considerando che la crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni su tutti i paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo fin dal 2007, con ricadute sulle politiche di bilancio e sull'accesso degli organismi sia istituzionali che privati, segnatamente PMI, ai fondi necessari per la realizzazione dei progetti, colpendo lo sviluppo infrastrutturale e altri progetti a intensità di capitale e l'erogazione dei servizi di base;
G. considerando che un numero crescente di governi, viste le ristrettezze di bilancio aggravate dalla crisi economica e dal debito pubblico, ricorre a soluzioni innovative, come i PPP che, sviluppati in maniera adeguata, possono contribuire a ottimizzare i costi, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e garantire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche nei tempi previsti, grazie ad un opportuno coinvolgimento degli attori pubblici e privati;
H. considerando che gli effetti positivi dei PPP sono dovuti alla migliore realizzazione dei progetti, al buon rapporto costi-benefici, alla possibilità di finanziamento a lungo termine dei costi, allo stimolo all'innovazione e alla ricerca nonché a un ambiente di gestione più flessibile e specializzato;
I. considerando che la liberalizzazione del commercio e degli investimenti non è fine a se stessa, ma rappresenta uno strumento che dovrebbe creare ricchezza e contribuire a migliorare la qualità della vita della popolazione mondiale e che, in questo senso, esiste la possibilità di sviluppare politiche innovative, oltre a nuovi strumenti, come quelli finanziari di nuova ideazione, e a una rete di accordi di libero scambio utili ai governi dei paesi terzi per garantire la fornitura di infrastrutture, beni e servizi di interesse generale, fornendo nel contempo, o aprendo la via, a un'ulteriore partecipazione delle imprese dell'UE a progetti di investimento all'estero che vedono la collaborazione di imprese private ed organismi pubblici;
J. considerando che i PPP sono caratterizzati da un lungo ciclo di vita che talvolta si estende da 10 a 30 anni e che il ciclo di vita dei PPP dovrebbe essere importante e coerente con gli obiettivi perseguiti in termini di lavoro, beni e servizi da fornire senza distorcere in modo artificioso la concorrenza o creare costi più elevati e oneri inutili per le amministrazioni pubbliche e i contribuenti;
K. considerando che la politica commerciale dell'Unione europea non deve incoraggiare né frenare la decisione sovrana di utilizzare o meno un partenariato pubblico-privato, ma che, una volta adottata la decisione, il dovere dell'Unione consiste nel conseguire il migliore accesso delle imprese europee, grandi, medie, piccole e microimprese, ai mercati degli appalti nello Stato partner, apportando valore aggiunto alla comunità locale, in linea con i principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza politica;
L. considerando che è possibile che il settore privato sottovaluti l'infrastruttura sociale e la copertura che essa fornisce, i notevoli costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura, la posizione di alcuni settori in qualità di monopoli naturali o la loro importanza strategica dimostrano che in molti casi l'aperta concorrenza e la privatizzazione non sono l'opzione politica più adatta quando deve prevalere l'interesse pubblico;
M. considerando quindi che lo scopo dei partenariati pubblico-privati è di combinare gli aspetti migliori di entrambe le sfere, ovvero l'erogazione di servizi e infrastrutture di interesse generale ma attraverso una maggiore partecipazione del settore privato piuttosto che mediante processi di privatizzazione;
N. considerando che molti paesi emergenti e in via di sviluppo devono far fronte a uno squilibrio tra il dinamismo delle imprese private e la scarsa affidabilità dell'infrastruttura pubblica; considerando che tali lacune (che sono lampanti in paesi come l'India o il Brasile) hanno compromesso la crescita potenziale, limitando le capacità di esportazione/importazione o interferendo con le linee di produzione a causa dell'assenza di infrastrutture portuali adeguate, di carenze nel trasporto interno (reti ferroviarie, reti commerciali o autostrade) o dell'insufficienza delle unità di produzione energetica o delle reti di distribuzione dell'energia; che tali lacune hanno un impatto negativo anche sul benessere delle persone (a causa della scarsità di reti fognarie e di distribuzione dell'acqua); che i partenariati pubblico-privati consentono soluzioni integrate attraverso le quali un partner o un consorzio fornisce la "struttura" (servizi di costruzione, progettazione e architettura), il "finanziamento" (iniezione di fondi privati, almeno per prefinanziare un progetto) e la "gestione" (servizi di manutenzione, vigilanza e amministrazione);
O. considerando che le organizzazioni intergovernative hanno utilizzato i partenariati pubblico-privati anche per versare aiuti ai paesi meno sviluppati attraverso partnership attivate nel settore dello sviluppo e della cooperazione: la Banca mondiale, le banche regionali per la ricostruzione, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per nominarne alcune, hanno fatto ricorso ai partenariati pubblico-privati per attuare le loro azioni; considerando che, in termini di concentrazione geografica, Stati Uniti, Australia, Giappone, Malaysia, Singapore, Emirati Arabi Uniti e altri paesi asiatici e dell'America latina (guidati dal Cile) hanno esperienze di partenariati pubblico-privati; considerando che anche i paesi dell'OCSE (Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) dispongono di una legislazione pertinente in materia; considerando che il Regno Unito ha il programma più sviluppato in termini di partenariati pubblico-privati (con la Private Finance Initiative che risponde per circa il 20% degli investimenti pubblici); che l'UE occupa una posizione di leadership nel mercato delle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati, poiché vi si concentra più del 45% del valore nominale dei partenariati pubblico-privati;
P. considerando che i partenariati pubblico-privati sono stati utilizzati nel contesto dei fondi strutturali, dell'allargamento, delle reti transeuropee, delle iniziative tecnologiche congiunte, di Europa 2020, della ricerca e sviluppo (fabbriche del futuro, edifici a efficienza energetica, iniziativa per i veicoli verdi, industria dei processi sostenibili, fotonica, robotica, calcolo ad alte prestazioni e reti G5), dell'apprendimento elettronico, di progetti di ricerca con le università e in altri programmi nel settore della salute (come l'iniziativa sui medicinali innovativi); considerando che la Banca europea per gli investimenti e il centro di consulenza per i partenariati pubblico-privati hanno attuato progetti nell'UE, nei paesi vicini e oltre; che l'UE ha dato il suo contribuito anche attraverso il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; che il fondo europeo per gli investimenti strategici mira a sostenere alcuni partenariati pubblico-privati nell'UE cui possono partecipare imprese provenienti dai partner commerciali;
Q. considerando che l'UE ha finora lasciato i propri mercati di appalti pubblici ampiamente aperti alla concorrenza internazionale ed è dotata di norme miranti a migliorare la concorrenza leale ed effettiva all'interno del mercato unico e a offrire condizioni omogenee agli investitori internazionali; che nell'UE non vi sono discriminazioni sulla base della proprietà o del controllo da parte di soggetti stranieri e che le società estere possono stabilirsi localmente per partecipare ai partenariati pubblico-privati;
R. considerando che gli accordi di libero scambio dell'UE contemplano disposizioni che favoriscono la partecipazione delle imprese ai partenariati pubblico-privati attraverso l'accesso al mercato e la costituzione anticipata; che il trattamento e le possibilità disponibili per paesi quali Corea, Colombia/Perù, America centrale, Singapore e Canada (e Vietnam e Giappone) sono definiti in modo diverso e specifico; che occorre un approccio relativamente flessibile riguardo alle negoziazioni con le diverse parti; che l'obiettivo deve essere sempre quello di contribuire a uno sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile, alla democrazia e al buon governo, al rispetto dei diritti umani e alla promozione degli standard di protezione riconosciuti a livello internazionale, ivi compresa la creazione di posti di lavoro dignitosi; che, a livello multilaterale, l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) prevedono anche una serie di obblighi, come peraltro possono fare altri strumenti multilaterali come l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA); considerando quindi che l'ambiente nell'UE sta diventando più competitivo;
Contesto
1. sottolinea la necessità di stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi, la competitività e la produttività all'interno dell'UE e in paesi terzi attraverso politiche innovative e nuovi strumenti diretti a promuovere il dinamismo degli attori economici per rilanciare la crescita sostenibile, anche attraverso investimenti esterni al mercato unico; ritiene che i PPP potrebbero essere - come una delle diverse opzioni - una potenziale fonte di crescita per le imprese dell'UE e, allo stesso tempo, essere utili per i paesi terzi nostri partner, in quanto tali PPP potrebbero fornire infrastrutture, beni e servizi di interesse generale;
2. ricorda che i PPP dovrebbero apportare un elevato valore aggiunto ai cittadini e ai consumatori, garantire servizi e/o beni di qualità e fornire concreti vantaggi sul piano competitivo ed economico per le amministrazioni pubbliche, sia a livello statale che locale, evitando nel contempo di creare oneri aggiuntivi o perdite per il settore pubblico;
3. esorta la Commissione a promuovere una definizione di partenariato pubblico-privato riconosciuta a livello internazionale, come relazione di lungo periodo tra promotore pubblico e investitori privati per la fornitura di servizi pubblici e infrastrutture di qualità e accessibili, rispettando condizioni chiaramente definite nei contratti, facilmente valutabili mediante indicatori di controllo in grado di garantire una retribuzione giusta e adeguata se si rispettano le condizioni del contratto;
4. nota che sia le PMI che le imprese più grandi possono fornire conoscenze, esperienze e buone prassi, nonché reti uniche costruite nel settore privato, coinvolgendo le autorità pubbliche nei paesi al di fuori dell'UE, contribuendo in modo efficace ad attuare politiche di sviluppo sostenibile; ritiene che le PMI possano realizzare nel modo migliore il loro potenziale se si creano reti e si attivano a livello globale e si inseriscono nei mercati extra-europei, anche attraverso i partenariati pubblico-privati; chiede, a tale riguardo, alla Commissione di promuovere e favorire la formazione di consorzi e altre forme di cooperazione tra grandi imprese e PMI, al fine di facilitare l'accesso di queste ultime ai progetti PPP;
5. sottolinea che lo sviluppo dei PPP deve tener conto, in particolare, delle sfide per le PMI con sede nell'UE che competono sui mercati internazionali nell'ambito di PPP e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto, equo e reciproco soprattutto nei settori dell'erogazione di servizi, come previsto dalla direttiva 2014/25/UE; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti;
Sfide
6. trova deplorevole che, finora, l'UE abbia mantenuto i suoi mercati degli appalti pubblici estremamente aperti alla concorrenza internazionale, mentre le società statunitensi devono ancora affrontare ostacoli considerevoli all'estero; invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali dell'UE contemplino strumenti intesi a permettere alle nostre imprese che operano all'estero, in particolare alle PMI, di competere alle stesse condizioni con le imprese nazionali estere; chiede inoltre una regolamentazione chiara e un accesso semplice alle informazioni relative ai criteri di gara e di aggiudicazione, eliminando tutte le barriere commerciali discriminatorie e ingiustificate nel settore degli appalti, dei servizi o degli investimenti pubblici (come la discriminazione fiscale, gli ostacoli normativi all'istituzione di succursali o filiali e le restrizioni sull'accesso ai finanziamenti); invita i nostri paesi partner ad applicare i principi di amministrazione aperta al fine di garantire la trasparenza ed evitare conflitti di interesse, e ad utilizzare la pratica PPP con cautela, tenendo conto non solo delle analisi costo-benefici e della fattibilità dei progetti, ma anche della capacità finanziaria e tecnica delle autorità pubbliche di monitorare le fornitura di servizi o infrastrutture in linea con l'interesse pubblico generale;
7. riconosce che le sfide legate ai PPP si possono superare attraverso i principi di buona governance, come la trasparenza e la chiarezza delle regole, in cui sono fondamentali le seguenti tematiche: aggiudicazione, attuazione e valutazione dei progetti sin dalle fasi iniziali; il modello e la definizione del trasferimento dei rischi (segnatamente la valutazione dell'efficacia rispetto ai costi nel medio e nel lungo periodo); la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni della società civile; la lotta contro la corruzione e la frode; la capacità finanziaria e tecnica dell'amministrazione responsabile di un'adeguata pianificazione e monitoraggio dell'attuazione dei contratti; e il rafforzamento della certezza giuridica, in un contesto che garantisca l'esercizio del legittimo potere da parte delle autorità pubbliche. invita la Commissione e gli Stati membri (fondamentali a tale proposito) a promuovere tali principi e le relative migliori pratiche al di là dei nostri confini;
8. ricorda che i partenariati pubblico-privati sono caratterizzati da un elevato valore e da una certa complessità tecnica nonché dall'impegno a lungo termine delle parti; rileva che essi richiedono, di conseguenza, livelli adeguati di flessibilità e di garanzie procedurali per assicurare la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento;
9. ricorda che esistono rischi intrinsechi nei progetti infrastrutturali (in particolare in quelli riguardanti l'edilizia, l'ambiente, le telecomunicazioni e le reti dell'energia) e che lo Stato, attraverso i PPP, trasferisce parte del rischio al contraente privato affinché entrambi possano raccogliere i frutti ma anche condividere i rischi e le responsabilità di tali progetti; sottolinea inoltre che un'adeguata ripartizione dei rischi è essenziale per ridurre i costi di un progetto e garantirne la positiva attuazione e fattibilità;
10. ricorda che la prestazione al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'UE, di servizi di elevata qualità, accessibili ed efficienti rispetto ai costi è una condizione fondamentale per garantire la buona attuazione e la sostenibilità dei PPP; ribadisce che la complessità della scelta di modelli e contratti si ripercuote sull'evoluzione di un progetto; mette in guardia rispetto al fatto che, in alcune fasi, i PPP sono stati utilizzati solo per conseguire l'obiettivo di rispettare formalmente gli obiettivi in materia di deficit pubblico; sottolinea la necessità di un quadro istituzionale adeguato che combini impegno politico, buona governance e una legislazione di base efficace per garantire che i PPP offrano una migliore qualità ed un'ampia copertura di servizi ai cittadini; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un'adeguata valutazione del profilo e delle esperienze passate delle imprese coinvolte per determinare la qualità dei servizi che hanno fornito e se la loro condotta commerciale sia stata responsabile;
Coinvolgere il settore privato nello sviluppo
11. sottolinea che le politiche UE in materia di commercio, investimenti e sviluppo sono interconnesse e che l'articolo 208 del trattato di Lisbona sancisce il principio della coerenza della politica per lo sviluppo, prevedendo che gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di garantire che le politiche dell'UE in materia di investimenti siano orientate a scelte finanziarie che includano una reale valutazione dell'impatto sociale;
12. sottolinea il potenziale crescente dei PPP, come una tra le varie opzioni disponibili, nel promuovere soluzioni innovative e mobilitare finanziamenti privati e risorse interne a lungo termine per realizzare obiettivi di sviluppo, dato che occorrono investimenti imponenti nei paesi in via di sviluppo - in termini di infrastrutture, fornitura di acqua ed energia - che il settore pubblico non sarà in grado di fornire da solo e che per la maggior parte beneficerebbero di un coinvolgimento del settore privato; ritiene che i partenariati pubblico-privati possano inoltre generare innovazione nelle tecnologie e nei modelli d'impresa, e sviluppare meccanismi di responsabilità del settore privato; sottolinea, tuttavia, casi in cui la partecipazione del settore privato nei PPP in alcuni paesi in via di sviluppo non ha dato i risultati sperati; osserva che, di conseguenza, è necessario un apporto di assistenza tecnica per rafforzare il quadro giuridico e istituzionale in cui i PPP sono sviluppati, in particolare per quanto riguarda la capacità di valutare, pianificare e controllare l'esecuzione di tali progetti in modo corretto e di fornire la possibilità per i partner pubblici di esigere un risarcimento da parte delle aziende private in caso di inadempimento contrattuale;
13. osserva che i partenariati pubblico-privati occupano un posto di primo piano tra le priorità per lo sviluppo e che vengono promossi sempre più spesso come un modo per colmare le carenze nel finanziamento di infrastrutture sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo;
14. esorta la Commissione, in seguito alla volontà da essa espressa di estendere notevolmente il ricorso al finanziamento combinato nei prossimi anni, ad attuare le raccomandazioni formulate nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, in particolare in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie;
15. invita gli organismi dell'UE a incoraggiare le imprese dell'Unione a partecipare ai partenariati pubblico-privati nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno sviluppati, per lavorare nel rispetto del principio della coerenza politica, in linea con gli orientamenti esistenti dell'OCSE per le multinazionali, al fine di tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione ad incoraggiare investimenti sostenibili, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, dando la priorità allo sviluppo a lungo termine delle economie nazionali in particolare e a promuovere progetti incentrati, per esempio, sulla protezione dell'ambiente, sulla riduzione della povertà, sull'istruzione, sulla gestione dei rifiuti o sull'utilizzo delle energie rinnovabili;
16. sottolinea che, nel settore degli aiuti allo sviluppo, i partenariati pubblico-privati sono uno strumento efficace per utilizzare i fondi europei e sostenere, al contempo, le priorità dell'UE e la coerenza con le altre politiche; chiede un maggiore coinvolgimento e maggiori investimenti della Commissione nei partenariati pubblico-privati per lo sviluppo e di utilizzare tali partenariati quali veicoli per consentire di ampliare il limitato bilancio per lo sviluppo dell'Unione;
17. sottolinea che gli investimenti e i fondi privati possono probabilmente costituire il principale motore della crescita sostenibile, che dovrebbe attestarsi al 5% circa nei paesi in via di sviluppo nei prossimi anni; riconosce che tali fondi privati possono contribuire a sostenere le economie e le imprese locali e a garantire posti di lavoro dignitosi, conducendo in tal modo all'eliminazione della povertà, a condizione che gli investimenti esteri diretti siano adeguatamente regolamentati e subordinati a miglioramenti concreti nelle economie dei paesi partner, ad esempio mediante il trasferimento delle tecnologie e opportunità di formazione indirizzate alla forza lavoro locale; ritiene che, in tali circostanze, i PPP potrebbero favorire i PMS dato che lo sproporzionato rischio d'investimento non incentiva sufficientemente gli investimenti privati; sottolinea che i futuri PPP nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo dopo il 2015 dovrebbero prefiggersi la riduzione della povertà e altri obiettivi di sviluppo sostenibile e dovrebbero essere coerenti ai piani nazionali di sviluppo dei paesi partner;
18. osserva che partenariati pubblico/privato adeguatamente strutturati e attuati in modo efficiente possono comportare numerosi benefici tra cui l'innovazione, una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse nonché una garanzia e un controllo della qualità più elevati; nota inoltre che i PPP nei paesi in via di sviluppo devono essere valutati sulla base della loro capacità di ottenere risultati connessi allo sviluppo e che occorre un'equa distribuzione dell'onere di rischio tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia che i PPP nei paesi in via di sviluppo sono stati finora incentrati principalmente sui settori dell'energia e delle telecomunicazioni, mentre l'impegno privato nelle infrastrutture sociali costituisce ancora una rarità; sostiene pertanto quei PPP che si prefiggono principalmente il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile;
19. chiede che sia aumentata l'assistenza tecnica, comprese la formazione del personale locale e la condivisione delle tecnologie, fornita ai governi dei paesi partner, per incrementare la loro capacità di rivendicare la titolarità dei PPP e assumersi le proprie responsabilità nella gestione dei progetti dei PPP, aiutandoli tra l'altro ad istituire sistemi bancari e amministrazioni fiscali in grado di garantire la governance finanziaria e la gestione dei fondi pubblici e privati; sottolinea che le esperienze passate insegnano che i contratti di PPP risultanti da una negoziazione insoddisfacente possono, in alcuni casi, aggravare l'indebitamento di uno Stato e chiede di istituire il quadro normativo sui finanziamenti responsabili; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fornire ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica e consulenza su come preparare e attuare le norme dell'UE nei loro mercati;
20. sostiene fermamente una diffusione e un'attuazione efficaci e globali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE ed evidenzia la necessità di adottare tutti i provvedimenti politici e legislativi necessari per colmare le lacune esistenti nell'efficace attuazione dei principi guida dell'ONU, anche nel settore dell'accesso alla giustizia;
21. sottolinea che le agenzie per lo sviluppo devono garantire che i finanziamenti pubblici allo sviluppo siano utilizzati per sostenere le reti economiche locali nei paesi in via di sviluppo e non siano dirottati per promuovere imprese private e multinazionali dei paesi donatori; sottolinea in particolare che i PPP dovrebbero mirare a rafforzare le capacità delle microimprese e delle piccole e medie imprese nazionali;
22. ricorda che l'Unione europea è impegnata a favore della promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni; chiede pertanto di integrare la dimensione di genere nella pianificazione e nella realizzazione dei PPP, utilizzando ad esempio dati e analisi disaggregati per genere ai fini di investimenti mirati e fissando nei contratti indicatori essenziali di rendimento per i benefici a favore delle donne; chiede, in tale contesto, un sostegno maggiore alle PMI locali, e in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato;
Potenziali strumenti per permettere alle imprese dell'UE di partecipare ai partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE
23. invita la Commissione a impegnarsi per ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai mercati degli appalti pubblici sul piano internazionale presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati bilaterali in corso con paesi terzi nel quadro di un approccio positivo e di reciprocità che consenta la concorrenza internazionale, per correggere gli squilibri a livello di apertura dei mercati di appalti pubblici tra l'UE e altri partner commerciali; chiede alla Commissione di intervenire per eliminare le barriere amministrative, procedurali e tecniche che impediscono alle aziende dell'UE di partecipare a PPP stranieri;
24. invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati relativi ad accordi commerciali e di investimento con altri paesi, a sostenere l'eliminazione delle barriere per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, nell'accesso ai PPP in tali paesi e a sostenere la mobilità dei professionisti dell'UE in tali Stati affinché possano competere in condizioni di parità con le imprese nazionali e le imprese provenienti da paesi terzi;
25. invita la Commissione a monitorare le imprese UE all'estero, a trarre conclusioni in merito a esperienze positive, modelli da seguire e buone pratiche al fine dell'elaborazione di linee guida, e a considerare la possibilità di creare centri o osservatori di documentazione virtuale per facilitare l'accesso delle aziende dell'UE, segnatamente le PMI, alle informazioni in materia di opportunità di PPP; invita la Commissione ad incoraggiare la creazione di piattaforme e reti di facile utilizzo al fine di promuovere un dialogo strutturato tra parti interessate e fornire assistenza tecnica riguardo al quadro giuridico e alle sfide attese chiede alla Commissione di intraprendere uno studio sugli effetti degli accordi di libero scambio dell'Unione e la loro attuazione sull'accesso ai partenariati pubblico-privati da parte delle imprese dell'UE; ritiene che tale studio possa fornire un'indicazione degli effetti concreti degli ALS nel settore dei PPP e permettere l'individuazione delle barriere che non sono state ancora affrontate;
26. invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di norme contabili chiare e globali a livello internazionale, per ridurre le incertezze connesse ai partenariati pubblico-privati promuovendo al tempo stesso sane politiche di bilancio e la sostenibilità dei progetti;
27. invita la Commissione a provvedere a che anche gli organismi sostenuti dall'UE, quali l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) e la Rete Enterprise Europe (EEN), possano avere accesso alle informazioni relative alle modalità di adesione ai PPP negli Stati esterni all'UE e di promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese ai PPP nei paesi terzi, e scambiarle con le PMI;
28. sottolinea che per attirare i finanziamenti transfrontalieri del settore privato nei partenariati pubblico-privati è essenziale fornire garanzie sufficienti che tali investimenti a lungo termine beneficeranno di un ambiente chiaro, stabile e sicuro, con una buona governance, certezza giuridica, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e una risoluzione efficace delle controversie; invita la Commissione e il Consiglio a lavorare insieme a tal fine nelle sedi internazionali competenti e nelle istituzioni finanziarie internazionali, per garantire che il quadro giuridico necessario in questo settore esista e sia trasparente, democratico, efficace ed economicamente efficiente;
Partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE: nuove opportunità di occupazione e crescita per le imprese dell'UE
29. è convinto che una maggiore partecipazione delle imprese dell'UE a partenariati pubblico-privati internazionali su grande scala potrebbe portare vantaggi sostanziali in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, produttività, competitività, capacità tecnologiche e sviluppo dell'innovazione nell'UE; ricorda che lo studio della Commissione del 2010 su "Internationalisation of European SME" mette in evidenza il nesso positivo tra l'internazionalizzazione e l'innovazione in termini di prodotti, servizi e processi;
30. sottolinea che il lavoro in questo settore deve tenere conto, in particolare, delle sfide che le PMI con sede nell'UE affrontano per competere sui mercati internazionali nel quadro dei partenariati pubblico-privati e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto ed equo; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti; ritiene che le PMI dovrebbero essere incoraggiate a partecipare in qualità di subappaltatori o di membri di consorzi per la partecipazione agli appalti;
31. ricorda i traguardi raggiunti nell'UE attraverso i PPP nello sviluppo delle infrastrutture così come nei settori all'avanguardia della tecnologia, della ricerca, dell'apprendimento elettronico e di altri settori ad alto valore aggiunto, e incoraggia la Commissione a individuare i progetti che hanno raccolto i risultati migliori nell'UE e a promuovere la partecipazione di tutti i tipi di imprese dell'UE, in particolare delle PMI, a queste iniziative all'estero;
o o o
32. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.
– vista la relazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo successivamente alla riforma del 2007 (COM(2014)0112),
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2014 sulla summenzionata relazione della Commissione,
– visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli(1),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sul futuro del settore orticolo in Europa – strategie per la crescita(2),
– visto lo studio intitolato "The EU fruit and vegetables sector: Overview and post 2013 CAP perspective" ("Il settore ortofrutticolo dell'UE: panoramica e prospettive della PAC dopo il 2013"), elaborato sotto l'egida del Parlamento europeo nel 2011,
– visti i due studi intitolati "Towards new rules for the EU's fruit and vegetables sector" ("Verso nuove regole per il settore ortofrutticolo dell'UE"), effettuati rispettivamente dall'Assemblée des Régions Européennes Légumières et Horticoles (AREFLH) e dall'università di Wageningen per un seminario svolto dal Parlamento europeo il 22 gennaio 2015,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese" (COM(2014)0472),
– visto lo studio intitolato "Comparative analysis of risk management tools supported by 2014 (US) Farm Bill and the CAP 2014-2020" (Analisi comparativa degli strumenti di gestione dei rischi con il sostegno del Farm Bill statunitense del 2014 e della PAC 2014-2020), svolto sotto l'egida del Parlamento europeo nel 2014,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0170/2015),
A. considerando che, sin dagli anni Novanta, la politica dell'Unione per il settore ortofrutticolo è stata incentrata sul rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori (OP);
B. considerando che la riforma del 2007 mirava a rafforzare le organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo mettendo a loro disposizione una gamma più ampia di strumenti per consentire, fra l'altro, la prevenzione e la gestione dei rischi di mercato, nonché rafforzando e concentrando l'offerta, migliorando la qualità e la competitività, adeguando l'offerta affinché tenesse conto del mercato e fornendo supporto tecnico per una produzione ecologica;
C. considerando che, diversamente dalle aziende commerciali private, le OP sono soggette a una serie di vincoli quale ad esempio l'uso limitato degli investimenti correlati alla struttura delle entrate o alla necessità di vendere;
D. considerando l'importanza di sostenere il settore ortofrutticolo in tutto il territorio dell'Unione, vista la sua importanza in termini di valore aggiunto e di occupazione e visti i suoi benefici in termini di salute attraverso regimi dietetici sani ed equilibrati;
E. considerando che il sostegno dell'Unione alle OP e alle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) è volto a rafforzare la competitività del settore, sostenere l'innovazione, accrescere la produttività, potenziare la promozione, migliorare la posizione contrattuale degli agricoltori e ripristinare l'equilibrio nella filiera alimentare, integrando nel contempo anche gli interessi ambientali nella produzione e nella commercializzazione della frutta e verdura e accordando la debita considerazione alla situazione dei singoli produttori;
F. considerando che sono stati creati incentivi per incoraggiare le fusioni tra le OP e tra le AOP, nonché la cooperazione transnazionale, al fine di sviluppare il potere contrattuale delle OP all'interno della catena distributiva;
G. considerando che, a livello dell'UE, la maggior parte dei produttori del settore ortofrutticolo è rappresentata da piccole o medie imprese;
H. considerando che, stando a uno studio del 2011 sul regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli (F&V) realizzato per il Parlamento europeo, le OP dovrebbero essere incoraggiate poiché "azioni collettive a livello dei produttori e un coordinamento efficace all'interno della catena sembrano essere condizioni preliminari per qualsiasi strategia di successo nel far fronte al calo dei prezzi alla produzione";
I. considerando che le OP e le AOP del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio per finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri;
J. considerando che i fondi di cui trattasi sono finanziati mediante contributi degli aderenti o dell'organizzazione stessa e mediante l'aiuto finanziario dell'UE e che il cofinanziamento rafforza l'impegno da parte dei beneficiari e contribuisce a garantire che facciano buon uso dell'assistenza e che essa abbia un effetto moltiplicatore;
K. considerando che il sostegno finanziario nell'ambito della precedente politica agricola comune (PAC) per gli investimenti delle OP di recente istituzione nel settore ortofrutticolo, terminato con la riforma del 2013, è stato di fondamentale importanza, in particolare negli Stati membri dell'Europa centrale, orientale e meridionale, nei territori d'oltremare e nelle isole;
L. prendendo atto dei seguenti elementi:
a)
l'aumento del tasso di organizzazione, con la percentuale del valore complessivo di prodotti ortofrutticoli UE commercializzati da OP e AOP che nel 2010 è salita al 43% (nel 2004 era del 34%);
b)
la maggiore attrattiva delle OP, con la percentuale dei produttori di ortofrutticoli che sono soci di OP in aumento dal 10,4% nel 2004 a 16,5% nel 2010; nonché
c)
la maggiore attrattiva delle AOP, come dimostrato dal rapido aumento del numero di AOP unitamente all'aumento sostanziale del numero e della percentuale di OP aderenti a tali associazioni;
M. considerando che, per l'Unione nel suo insieme, questi sono valori medi che riflettono situazioni molto divergenti fra gli Stati membri, o persino notevolmente diverse all'interno dello stesso Stato membro; che tali situazioni, le quali riflettono punti di partenza diversi nella spinta verso la creazione di OP, sono imputabili a una serie di motivi quali ad esempio fattori storici basati sul maggiore o minore livello di disponibilità dimostrata dagli agricoltori a costituire delle OP, la struttura delle aziende agricole, le diverse condizioni di mercato e i diversi ostacoli amministrativi, l'inadeguatezza del sostegno attualmente concesso e, non ultimo, il fatto che in numerosi Stati membri il settore in questione è dominato dai piccoli produttori;
N. considerando che la consultazione pubblica sulle opzioni politiche e sulla relativa valutazione d'impatto, condotta dalla Commissione dal 4 giugno al 9 settembre 2012 nell'ambito della revisione del regime dell'UE per il settore ortofrutticolo, ha rivelato che la maggioranza dei soggetti consultati è a favore della prosecuzione del regime, pur apportando alcune modifiche specifiche;
O. considerando che le regioni in cui i produttori hanno raggiunto i livelli più alti di competitività, redditività, internazionalizzazione, qualità e sostenibilità ambientale sono quelle in cui il tasso di organizzazione della produzione è più elevato;
P. considerando che il tasso di organizzazione fra produttori rimane mediamente basso e, in taluni Stati membri, considerevolmente inferiore alla media dell'UE, sebbene questa affermazione di carattere generale sia soggetta a precisazioni in base al grado di modernizzazione della produzione e della commercializzazione di ciascuna zona; che la sospensione e la revoca del riconoscimento delle OP, fattori che generano incertezza fra i produttori, contribuiscono al loro basso tasso di organizzazione;
Q. considerando che, nonostante l'aiuto finanziario nazionale (regolamento (UE) n. 1308/2013) abbia rappresentato un importante strumento finanziario in termini di concentrazione dell'offerta produttiva, occorre accrescerne l'efficacia;
R. considerando che il ruolo svolto dalle OP nell'apertura di nuovi mercati, nella promozione del consumo o negli investimenti nel settore dell'innovazione ha effetti molto positivi sul settore ortofrutticolo nel suo insieme;
S. considerando che nell'UE il settore ortofrutticolo rappresenta il 18% del valore totale della produzione agricola, utilizza solo il 3% della superficie coltivata e vale oltre 50 miliardi di euro;
T. considerando che la filiera del settore ortofrutticolo vanta un fatturato stimato di oltre 120 miliardi di euro, impiega circa 550 000 dipendenti e agisce come un moltiplicatore economico a livello europeo, stimolando sia la domanda che la creazione di valore aggiunto in altri settori economici;
U. considerando che fra il 2003 e il 2010 la superficie agricola totale dell'UE destinata alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli è scesa del 6%, un segnale che gli agricoltori sono passati ad altre colture o, in molti casi, hanno abbandonato l'attività; che, stando allo studio dell'AREFLH del 2015, il calo è stato più marcato nell'Europa meridionale rispetto all'Europa settentrionale;
V. considerando che il volume della produzione di prodotti ortofrutticoli è anch'esso diminuito negli ultimi anni, mentre il suo valore tende a rimanere stabile in termini reali e ha raggiunto 48,25 miliardi di euro nel 2012, sebbene non sia stato in grado di offrire prezzi di produzione franco azienda conformi ai costi di produzione e alle retribuzioni;
W. considerando che il divario dei consumi rappresenta un problema fondamentale per il settore ortofrutticolo, con una perdita di produzione negli ultimi anni; ricordando i dati di Freshfel Europe, secondo cui il consumo di frutta e verdura fresca nell'UE a 28 era pari a 387 grammi al giorno pro capite nel 2012, con un decremento dell'8,7% rispetto alla media del periodo 2007-2011; considerando che tale calo sembra riflettere tendenze a lungo termine verso un aumento del consumo di alimenti trasformati, ma anche l'impatto della crisi economica;
X. considerando che 22 milioni di bambini sono in sovrappeso nell'Unione europea, mentre gli adolescenti consumano in media solo dal 30 al 50% della dose giornaliera raccomandata di frutta e verdura;
Y. considerando che l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) raccomanda un consumo giornaliero minimo di 400 grammi di prodotti ortofrutticoli per la prevenzione di malattie croniche come le malattie cardiache, il cancro, il diabete e l'obesità, quest'ultima soprattutto nei bambini; che finora soltanto quattro Stati membri dell'UE hanno messo in pratica tale raccomandazione;
Z. considerando che nel 2012 l'UE ha registrato un deficit commerciale nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in gran parte dovuto al fatto che le importazioni di frutta superano ampiamente le esportazioni a causa dei costi elevati di produzione;
AA. considerando che lo studio dell'AREFLH del 2015 sottolinea che il mercato dell'UE è relativamente aperto alle importazioni, mentre le esportazioni europee trovano nei partner commerciali notevoli ostacoli tariffari e non tariffari, i quali impediscono la diversificazione delle esportazioni; che, nonostante le importazioni dai paesi terzi esercitino una concorrenza diretta nei confronti dei prodotti simili europei, la loro coltivazione non è soggetta, in taluni casi, alle stesse norme ambientali, sociali e di sicurezza alimentare;
AB. considerando che nel settore dei prodotti ortofrutticoli le crisi di mercato sono frequenti, poiché anche piccole eccedenze di produzione possono causare drastici cali dei prezzi alla produzione; che i prodotti ortofrutticoli sono in gran parte deperibili e devono pertanto essere venduti rapidamente, cosa che pone gli agricoltori di questo settore in una posizione negoziale strutturalmente debole nei confronti dei principali dettaglianti e trasformatori;
AC. considerando che la crisi causata dall'embargo russo ha avuto e avrà anche in futuro notevoli ripercussioni negative sul settore dei prodotti ortofrutticoli e che i produttori hanno subito le perdite più ingenti; che va sottolineata l'importanza di OP forti, organizzate in modo tale da essere in grado di affrontare insieme situazioni inaspettate e avverse, con il sostegno di strumenti unionali adeguati e adattati alla gravità di ciascuna crisi o, se del caso, mediante l'attivazione delle misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;
AD. considerando che la relazione della Commissione riconosce che gli strumenti di prevenzione delle crisi del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli sono stati poco utilizzati successivamente alla riforma del 2007 e si sono rivelati insufficienti a mitigare le conseguenze di crisi gravi come quella provocata dal batterio E. coli o quella attuale, generata dall'embargo russo; che nella maggior parte dei casi, a eccezione del ritiro dal mercato, tali strumenti sono difficili da applicare sul piano amministrativo a causa della poca chiarezza delle normative in materia;
AE. considerando che il programma "Frutta nelle scuole", nel quale sono utilizzate frutta e verdura locali e stagionali, ha riscosso un grande interesse ed è stato un successo;
AF. considerando che la possibilità di rendere ammissibili all'aiuto finanziario dell'UE il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi ha rappresentato, nell'ambito dei programmi operativi, un importante strumento per gestire l'incertezza dei mercati;
AG. considerando che la relazione della Commissione individua come punti deboli del regime attuale applicabile ai prodotti ortofrutticoli la complessità delle norme e la mancanza di certezza giuridica; che il commissario Hogan si è impegnato a migliorare il regime nel corso del primo anno del suo mandato, tenendo conto delle differenze culturali e dei contrasti fra le realtà di mercato dei vari Stati membri, nonché della necessità di rafforzare la competitività e la forza innovativa del settore;
AH. considerando che lo studio dell'università di Wageningen conclude che le interpretazioni divergenti dei provvedimenti di attuazione dell'UE hanno creato un clima di incertezza giuridica per le amministrazioni nazionali e le OP con un conseguente aumento degli oneri amministrativi e il timore di assumere rischi, il che agisce come deterrente per la creazione di OP;
AI. considerando che, per il funzionamento del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, sono essenziali procedure di audit chiare e prevedibili; che è opportuno evitare la sovrapposizione di audit consecutivi e che gli audit di follow-up non dovrebbero essere condotti prima che la liquidazione dei conti abbia adottato una decisione definitiva su un audit precedente, in modo da assicurare che gli Stati membri non debbano effettuare rettifiche superiori al necessario;
AJ. considerando che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli tiene già in considerazione una serie di elementi contenuti nella comunicazione della Commissione europea e che è opportuno stabilizzare la regolamentazione vigente nell'Unione europea;
AK. considerando che la proporzionalità dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella riduzione dell'incertezza giuridica all'interno del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, garantendo che le OP nel loro insieme non siano compromesse dalle violazioni dei singoli trasgressori;
AL. considerando che le OP incontrano spesso difficoltà a trovare e a formare manager dotati delle competenze necessarie per svolgere attività commerciali nel contesto competitivo del settore agroalimentare; che, in base alla relazione della Commissione, i costi sostenuti dalle OP per azioni di formazione e servizi di consulenza sono stati poco elevati;
AM. considerando che la popolazione agricola dell'UE a 28 sta invecchiando rapidamente e che in media vi è soltanto un agricoltore sotto i 35 anni per ogni nove agricoltori di età superiore ai 55 anni;
1. accoglie con favore la relazione della Commissione, la quale fornisce un quadro equilibrato dell'evoluzione del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli successivamente alla riforma del 2007, conferma la validità della struttura organizzativa di base per il settore in questione e individua le aree in cui sono stati compiuti progressi, come l'aumento della concentrazione di OP, il quale migliora il posizionamento del settore nella filiera alimentare, ma fa anche riferimento nel contempo ai problemi perduranti;
2. ritiene che il sostegno debba compensare le ripercussioni negative – dal punto di vista del mercato – derivanti dai vincoli imposti alle OP;
3. accoglie con favore le misure del regime dell'UE applicabile ai prodotti ortofrutticoli intese ad accentuare l'orientamento al mercato tra i coltivatori dell'Unione, incoraggiare l'innovazione, promuovere il settore ortofrutticolo, accrescere la competitività degli agricoltori nonché migliorare la commercializzazione, la qualità dei prodotti e gli aspetti ambientali della produzione, mediante il sostegno alle OP e alle AOP e il riconoscimento delle organizzazioni intersettoriali e promuovendo altresì la formazione di poli di aggregazione che generino nuovi flussi di reddito da far confluire in nuovi investimenti;
4. accoglie con favore il fatto che la nuova PAC abbia mantenuto il regime applicabile agli ortofrutticoli, pur riconoscendo che gli strumenti esistenti non sono sempre stati efficaci, come ammesso dalla Commissione nel suo documento di consultazione pubblica sulla revisione del regime dell'Unione applicabile agli ortofrutticoli intitolato "A Review of the EU Regime for the Fruit and Vegetables Sector", e quindi sostiene l'attività del gruppo di Newcastle volta al miglioramento del regime applicabile agli ortofrutticoli, che dovrebbe tenere conto delle peculiarità dello statuto delle cooperative nei diversi Stati membri, in modo da non limitare la creazione di nuove OP, rispettando comunque il fatto che i coltivatori possono scegliere di rimanere al di fuori del sistema delle OP;
5. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, che si ripercuotono sul rendimento dei produttori, fanno diminuire i redditi e minacciano l'efficienza e la sostenibilità del settore; ritiene che le pratiche commerciali sleali e la pressione esercitata dalle grandi catene di distribuzione sui produttori, associati o meno, costituiscano il principale problema da affrontare per garantire un reddito dignitoso ai produttori di ortofrutticoli; segnala che la loro vulnerabilità è aggravata dal fatto che si tratta di prodotti deperibili; è del parere che i problemi citati, come l'abbandono delle terre o l'invecchiamento della popolazione degli agricoltori attivi, siano destinati a scomparire solo quando i benefici della produzione saranno sufficienti da garantire il futuro della professione e attrarre forza lavoro giovane;
6. invita la Commissione a definire chiare norme dell'UE che disciplinino i principi di buone prassi nella filiera alimentare, onde garantire un'interpretazione comune delle norme in materia di pratiche commerciali sleali;
7. invita la Commissione a promuovere misure finalizzate a incoraggiare la commercializzazione diretta dei prodotti delle OP; considera la vendita diretta un'alternativa alla grande distribuzione e ai valori che essa sottende riguardo al rapporto con il cibo, l'agricoltura e l'ambiente; ritiene che i prezzi della vendita diretta si mantengano inferiori a quelli della grande distribuzione proprio per l'eliminazione degli intermediari e dei costi legati alla logistica; è del parere che l'accorciamento della filiera, a tal riguardo, garantisca un giusto compenso agli agricoltori e permetta di combattere le pratiche commerciali sleali;
8. osserva che molti Stati membri hanno introdotto misure per lottare contro le pratiche commerciali sleali e chiede una risposta coordinata a livello dell'UE per rafforzare il funzionamento del mercato interno dei prodotti agricoli;
9. sottolinea l'importanza del mantenimento di standard di qualità europei per i prodotti ortofrutticoli freschi al fine di garantire una qualità elevata e omogenea all'interno della filiera, a beneficio del consumatore finale;
10. esorta la Commissione a chiarire come intende applicare l'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in modo da favorire una maggiore certezza del diritto su come raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 TFUE rispettando rigorosamente, nel contempo, l'articolo 101 TFUE in materia di concorrenza;
11. rileva che il livello di organizzazione del settore, misurato dalla quota del valore totale della produzione di prodotti ortofrutticoli commercializzata dalle OP, ha registrato negli ultimi anni un costante aumento nell'insieme dell'Unione europea, ma che tale aumento può essere attribuito solo ad alcuni degli Stati membri;
12. sottolinea che, nonostante tale aumento, il livello di organizzazione fra i produttori rimane mediamente basso e, in taluni Stati membri, notevolmente inferiore alla media dell'UE e che è estremamente importante affrontare questo problema per il futuro regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, non ultimo al fine di attenuare i notevoli squilibri regionali; evidenzia inoltre che il basso livello di organizzazione non è agevolato dalla complessità delle regole delle OP, che ha determinato la sospensione e la revoca del riconoscimento delle OP in alcuni Stati membri; invita pertanto la Commissione a invertire questa tendenza, semplificando le norme del regime in modo da aumentare l'attrattiva dell'adesione alle OP;
13. sottolinea la necessità di migliorare il tasso di organizzazione nel settore, tenendo presente che esso è nettamente superiore nelle regioni in cui la produzione e la commercializzazione sono più modernizzate e orientate verso l'esportazione, mentre è più debole nei paesi che per molti anni non hanno avuto l'opportunità di utilizzare i fondi operativi;
14. reputa che sia indispensabile prendere in considerazione l'istituzione di strumenti di gestione delle crisi e che le esperienze di successo di alcune OP in materia debbano poter essere chiaramente identificabili, in modo da poterle riprodurre ovunque sia possibile; invita, a tale riguardo, la Commissione a facilitare la conoscenza e le competenze di tali OP pilota nel settore;
15. ricorda che le OP sono strumenti al servizio dei produttori per aiutarli a organizzarsi collettivamente sul mercato in modo da difendere il proprio reddito, e che sono inoltre particolarmente utili nelle zone di produzione che effettuano la spedizione dei prodotti verso zone di consumo, ma che sono poco utilizzate da alcuni produttori o per determinati mercati locali o di nicchia;
16. sottolinea, in tale contesto, che è importante aumentare il livello generale del sostegno alle OP e fornire incentivi più efficaci sia per fondere le OP esistenti in AOP che per crearne di nuove in ambito sia nazionale che internazionale, invitando nel contempo a monitorare gli investimenti degli aiuti concessi alla creazione di nuove OP onde garantire che tali aiuti siano effettivamente investiti in modo tale da aumentare il reddito dei produttori associati;
17. deplora il fatto che in alcuni Stati membri il livello di organizzazione in OP sia molto basso e raccomanda agli Stati membri di insistere in via prioritaria sulla promozione delle associazioni di produttori; invita la Commissione ad analizzare le peculiarità degli Stati membri con un basso livello di organizzazione dei produttori;
18. invita la Commissione, in tale contesto, a ripristinare il sostegno finanziario per gli investimenti diretti alle OP di recente istituzione nel settore ortofrutticolo; ritiene che, senza tale sostegno, sia estremamente difficile per le organizzazioni istituite ottenere il riconoscimento statale necessario per il loro funzionamento; osserva pertanto che il sostegno rappresenta uno degli strumenti più efficaci per lo sviluppo delle organizzazioni e l'aumento del tasso di organizzazione;
19. invita la Commissione, nell'ambito della semplificazione della PAC, a rafforzare ulteriormente l'efficacia delle organizzazioni di produttori in termini di concentrazione dell'offerta produttiva, soprattutto in riferimento alla centralità del loro ruolo commerciale all'interno della filiera ortofrutticola;
20. ritiene che sia essenziale prevedere vantaggi per le OP che decidono di accettare giovani soci; sottolinea che le OP possono rappresentare un'opportunità per promuovere il rinnovo generazionale nel settore agricolo;
21. chiede alla Commissione di garantire un'attuazione rapida e armonizzata delle disposizioni riguardanti, da un lato, i prodotti ortofrutticoli e, dall'altro, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali quali definite nel regolamento (UE) n. 1308/2013;
22. ribadisce la sua viva preoccupazione per il fatto che attualmente solo il 7,5% degli agricoltori dell'UE ha meno di 35 anni e ritiene che OP ben funzionanti e attraenti per i giovani possano contribuire a invertire questa tendenza demografica insostenibile;
23. evidenzia la necessità di fornire incentivi per innalzare il livello di ricerca e di innovazione nelle OP; ritiene che una maggiore innovazione consentirà alle OP di diventare più competitive e di affrontare i batteri killer che danneggiano l'agricoltura europea;
24. sottolinea la necessità di aiutare le OP a rafforzare le esportazioni e a partecipare alla ricerca di nuovi mercati esteri;
25. ritiene necessario rendere più attraenti le organizzazioni di produttori riducendo la burocrazia e potenziando il sostegno concesso a questi gruppi dall'Unione europea, come pure apportando miglioramenti ai meccanismi di gestione delle crisi;
26. esorta la Commissione, nella sua prossima revisione dell'attuazione della normativa e come parte della sua agenda di "semplificazione", ad accrescere la certezza giuridica per le amministrazioni nazionali, le OP e le AOP e a ridurre l'onere amministrativo loro imposto; sottolinea che la revisione non dovrebbe modificare l'architettura di base del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli o ledere gli interessi o i guadagni dei produttori del settore;
27. osserva con preoccupazione che le regole delle OP lasciano ampia libertà interpretativa ai revisori della Commissione, il che determina un grado elevato di incertezza e può esporre gli Stati membri al rischio di mancata compensazione e di controllo giurisdizionale; sottolinea altresì che le procedure di audit e le rettifiche finanziarie devono essere svolte in maniera più tempestiva ed entro un termine concordato per l'audit;
28. chiede alla Commissione di ridurre considerevolmente il periodo di trattamento durante il quale sono eseguiti i controlli di conformità;
29. chiede alla Commissione, anche ai fini di una maggiore certezza giuridica del sistema, di razionalizzare i controlli e di incentrarli sulla revisione dell'effettiva attuazione di ciascuna azione o misura approvata nell'ambito del programma operativo nonché del costo assegnato alle stesse, definendo chiaramente l'oggetto e il responsabile dei controlli;
30. chiede alla Commissione di applicare il principio di proporzionalità in relazione alle sanzioni e di assicurare che gli audit siano conclusi entro un termine fissato, in modo da accrescere la certezza giuridica per le OP e i relativi soci;
31. sottolinea che le condizioni per presentare domanda al fine di beneficiare del regime di assistenza e le motivazioni giustificative sono eccessive e imprecise, nonché soggette a molteplici controlli da parte di una serie di organi amministrativi che spesso non sono coerenti né precisi e fanno sì che alcuni tipi di partner abbandonino il regime e che alcune OP decidano di non presentare programmi operativi; reputa fondamentale, in tale contesto, chiarire la legislazione europea sul riconoscimento delle OP al fine di garantire la certezza giuridica del regime ed evitare l'incertezza fra i produttori;
32. esorta la Commissione a chiarire le norme relative all'istituzione di (associazioni di) OP transnazionali e, in particolare, le norme relative alla responsabilità e all'affidabilità, al fine di creare certezza giuridica per le amministrazioni nazionali e le OP interessate;
33. chiede che i compiti delle organizzazioni interprofessionali siano ampliati soprattutto nei settori generici della comunicazione e dell'informazione e nel settore dell'educazione, segnatamente alimentare, del cittadino consumatore;
34. sottolinea il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nel migliorare il dialogo all'interno di una filiera;
35. è preoccupato per il fatto che le OP di dimensioni maggiori (circa il 18% di tutte le OP, con un fatturato superiore a 20 milioni di euro) sono destinatarie di circa il 70% dell'aiuto finanziario dell'UE;
36. ritiene che ridurre la complessità, anche nelle norme relative alla creazione di nuove OP in un contesto nazionale e internazionale, debba essere il primo passo per aumentarne l'attrattiva per gli agricoltori, senza che ciò comporti una svalutazione della struttura delle OP a scapito della loro capacità di operare in modo efficace nel mercato; chiede alla Commissione di identificare misure aggiuntive per aumentare l'attrattiva delle OP, in particolare negli Stati membri con un basso livello di organizzazione;
37. invita la Commissione ad applicare scrupolosamente il principio di proporzionalità, assicurando che gli errori individuali non debbano essere compensati dalla totalità dei soci di una OP;
38. ritiene che la semplificazione della procedura di riconoscimento non debba avvenire a detrimento delle normative nazionali che certificano le condizioni imposte alle OP di prodotti ortofrutticoli, come quelle applicate alle cooperative;
39. invita la Commissione, in sede di revisione del regime applicabile agli ortofrutticoli, a ridurre l'onere amministrativo per le OP abolendo le valutazioni intermedie svolte dalle autorità nazionali; osserva che tali valutazioni spesso duplicano le domande rivolte alle autorità nazionali nella relazione annuale e non apportano alcun vantaggio evidente; invita inoltre la Commissione, nel quadro del suo obiettivo di snellire la burocrazia, a ridurre la quantità di informazioni richieste alle autorità nazionali e alle OP nelle relazioni annuali, nonché ad assicurare che siano raccolti solo i dati effettivamente utilizzati dalla Commissione per monitorare l'efficacia del regime;
40. esorta la Commissione a riesaminare il regolamento delegato (UE) n. 499/2014, dell'11 marzo 2014, che ha introdotto controlli più complessi sulle OP, comprese sanzioni sproporzionate in caso di inosservanza dei complessi criteri di riconoscimento; sottolinea la necessità di proporzionalità in relazione alle sanzioni, se l'obiettivo è incoraggiare i nuovi coltivatori ad aderire al regime ed evitare che i soci esistenti riconsiderino la loro partecipazione;
41. ritiene che la competitività delle OP dipenda ampiamente dalla loro gestione; esorta la Commissione a sviluppare le azioni esistenti o a metterne a punto di nuove, comprese misure di formazione e iniziative finalizzate allo scambio di buone pratiche che possano migliorare la gestione delle OP e la loro posizione concorrenziale nella filiera alimentare, nonché a garantire un ruolo rafforzato per i comportamenti orientati al mercato all'interno delle OP; sottolinea che le OP dovrebbero essere gestite da persone con competenze di marketing e capaci di affrontare situazioni di crisi nel settore agricolo;
42. raccomanda alla Commissione di concentrarsi sui modelli di produzione e di distribuzione integrati nel quadro delle OP e invita le autorità locali e regionali a fornire un supporto logistico e di vendita dei prodotti delle OP nelle regioni;
43. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per consentire alle organizzazioni di produttori di svolgere appieno il loro ruolo di strumenti finalizzati a migliorare i redditi dei produttori;
44. invita la Commissione a considerare la possibilità di estendere le disposizioni relative al finanziamento di misure di prevenzione e gestione delle crisi (ammissibilità all'aiuto finanziario del rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti) anche per il raggiungimento degli altri obiettivi perseguiti dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni;
45. esorta la Commissione a sviluppare azioni che prevedano il trasferimento di "know how" amministrativo e strutturale riguardante le modalità con cui sono organizzate le OP, dagli Stati membri con un livello elevato di OP agli Stati membri con un livello basso di OP;
46. osserva che occorre perseguire rigorosamente e incessantemente pratiche rispettose dell'ambiente e che occorre, dunque, incoraggiare la continuità del loro finanziamento da un programma operativo all'altro, nonché ampliare il campo di intervento per includervi i produttori i cui appezzamenti sono attigui a quelli utilizzati dai soci di un'organizzazione di produttori;
47. ritiene che le AOP possano svolgere un ruolo importante per aumentare il potere contrattuale degli agricoltori e sollecita la Commissione a rafforzare gli incentivi per la costituzione di AOP a livello sia nazionale che europeo e il potenziamento della loro capacità di agire a livello giuridico e a contemplare la possibilità di farvi rientrare anche i produttori che non sono soci di OP, in modo da prevedere un ruolo più importante per loro in futuro; sottolinea che le AOP sono in grado non soltanto di realizzare un'effettiva concentrazione e valorizzazione dell'offerta ma anche di manifestare una maggiore efficienza nella gestione degli interventi, grazie al ruolo di coordinamento che esse sono chiamate a svolgere sul piano operativo;
48. ritiene necessario incoraggiare le organizzazioni interprofessionali al fine di garantire una migliore organizzazione della filiera ortofrutticola; è del parere che esse possano svolgere un ruolo importante in termini di creazione e di condivisione di valore aggiunto tra i diversi anelli della filiera, nonché con riferimento alla qualità, alla valorizzazione sostenibile della produzione e alla gestione del mercato e delle crisi;
49. ritiene che le AOP possano svolgere un ruolo importante nell'anticipazione e nella gestione delle crisi a breve termine; sottolinea i benefici derivanti dalla possibilità di consentire, su base volontaria, l'adesione a tali associazioni da parte dei produttori che non sono soci di OP, in modo da rendere ancor più efficaci le azioni collettive dei produttori;
50. sottolinea l'importanza di garantire che la struttura ed il funzionamento delle OP e delle AOP siano basati su principi di indipendenza e democrazia, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra produttori e combattere le pratiche commerciali sleali e i comportamenti opportunistici;
51. è fermamente convinto che i metodi impiegati dai paesi terzi per la produzione di merci destinate all'esportazione verso l'UE debbano fornire ai consumatori europei le stesse garanzie, in termini di salute, sicurezza alimentare, benessere animale, sviluppo sostenibile e norme sociali minime, che sono richieste ai produttori dell'UE; ritiene che ciò comporti il fatto che l'UE, negli accordi firmati con i paesi terzi, deve attenersi a un criterio di reale reciprocità in termini di accesso al mercato e di rispetto delle regole di produzione in vigore per i produttori dell'UE;
52. pone l'accento sulla necessità di semplificare per i produttori l'accesso ai mercati dei paesi terzi; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per sostenere gli esportatori di prodotti ortofrutticoli a superare il numero crescente di ostacoli non tariffari, quali ad esempio talune norme fitosanitarie vigenti nei paesi terzi, che rendono difficili, se non impossibili, le esportazioni dell'UE;
53. ritiene che, al fine di conseguire una concorrenza più equa con le importazioni verso il mercato unionale e la reciprocità nei requisiti fitosanitari, l'UE debba rafforzare il regime di controlli delle importazioni per equipararlo a quello applicato dalla maggior parte dei suoi partner commerciali;
54. accoglie con favore le nuove regolamentazioni orizzontali concernenti la promozione dei prodotti agricoli approvate di recente, nonché l'obiettivo di aumentare i fondi destinati alla ricerca di nuovi mercati principalmente nei paesi terzi ed esorta la Commissione a continuare a lavorare per migliorare lo strumento di promozione negli anni a venire;
55. sollecita la Commissione a intensificare gli sforzi nei negoziati commerciali con i paesi terzi per conseguire l'eliminazione degli ostacoli tariffari e fitosanitari imposti alle produzioni europee, consentendo così l'apertura di nuovi mercati per i prodotti ortofrutticoli dell'Unione;
56. esorta la Commissione a identificare le ragioni del livello minimo di utilizzo degli strumenti di prevenzione e di gestione delle crisi (soltanto il 16% delle OP ha utilizzato questa risorsa, che rappresentava soltanto il 2,8% del totale degli aiuti), essendo tali strumenti idonei unicamente a far fronte alle crisi stagionali meno profonde, e a esaminare come la situazione possa essere migliorata, tenendo in considerazione gli esempi di buone pratiche e l'esperienza maturata dalle OP esistenti;
57. chiede alla Commissione di ricorrere sempre alla preferenza per i prodotti locali come prima misura di gestione delle crisi, in modo da promuovere e tutelare il mercato unico europeo e il consumo dei prodotti europei; propone che la Commissione si occupi da vicino degli strumenti di gestione del rischio, che rappresentano misure assolutamente necessarie per garantire la produzione agricola delle OP;
58. sollecita la Commissione a concepire un meccanismo più coordinato per il ritiro dal mercato nelle situazioni di crisi, in modo da evitare che le crisi del mercato si trasformino in turbative gravi e protratte, causando notevoli perdite di reddito ai produttori di prodotti ortofrutticoli;
59. sottolinea che il ricorso ai meccanismi di ritiro si è rivelato limitato e ritiene che occorra rivedere le misure di gestione delle crisi aumentando la quota di sostegno finanziario dell'UE, adeguando i prezzi del ritiro, tenendo conto dei costi di produzione, aumentando i volumi che possono essere ritirati e migliorando il sostegno, in termini di trasporto e imballaggio, alla distribuzione gratuita di frutta e verdura con l'obiettivo di offrire la flessibilità necessaria ad adeguare il sostegno alle caratteristiche e alla gravità di ciascuna crisi;
60. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di rendere i contributi ai fondi comuni ammissibili come strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, onde fornire una migliore protezione agli agricoltori nell'eventualità di crisi del mercato che provochino cali sostanziali del reddito, ma ritiene che tali fondi non debbano mai essere imputati dalla Commissione alla voce di bilancio riservata all'agricoltura e allo sviluppo rurale quando la crisi sia generata da questioni estranee al settore, come nel caso dell'embargo russo; è del parere che, in tali casi, la Commissione debba ricercare altre voci di bilancio da destinare all'attenuazione degli effetti negativi sul settore dei prodotti ortofrutticoli;
61. ritiene che ai produttori non debba essere addebitato il costo delle crisi provocate da circostanze estranee al settore agricolo, come l'embargo russo sulle esportazioni dell'Unione europea, che ha colpito duramente numerosi produttori europei di ortofrutticoli arrivando addirittura a peggiorare le situazioni di crisi del mercato, come quella sperimentata dal settore della frutta con nocciolo; chiede che, in tali circostanze, le misure unionali di sostegno siano prorogate per il tempo necessario fino al completo ripristino della normale situazione del mercato;
62. sottolinea che, grazie ai loro programmi operativi, le OP possono offrire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi ambientali e al miglioramento delle norme di sicurezza alimentare; accoglie con favore gli obiettivi ambientali del regime, ma invita la Commissione a consentire alle OP di adattare i programmi operativi in base al loro livello di maturità, nonché di orientare i loro fondi verso una gamma più ampia di misure volte ad aumentare la competitività globale del settore; sottolinea che una maggiore attenzione a misure finalizzate all'innovazione e al valore aggiunto ha il maggiore potenziale di migliorare i redditi dei produttori e accrescere pertanto l'attrattiva dell'adesione alle OP;
63. esorta la Commissione a rafforzare il regime di aiuti esistente per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, data l'importanza di promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata fin dalla tenera età, avvicinando nel contempo i giovani consumatori ai produttori locali;
64. ritiene indispensabile migliorare l'efficacia delle vigenti norme dell'UE in materia di protezione delle piante dall'introduzione di organismi nocivi provenienti dall'esterno dell'Unione; segnala che, con il moltiplicarsi degli scambi, la presenza nell'UE di siffatti organismi diventa sempre più diffusa, e che ciò avviene molto spesso a scapito del settore ortofrutticolo;
65. ritiene che le organizzazioni di produttori, come accade in altri settori (quali ad esempio la coltivazione delle olive), possano assumere una funzione di garanzia e coordinamento della complementarietà e della coerenza tra i vari regimi di sostegno dell'UE, assicurando così una maggiore trasparenza del sistema per evitare i casi di doppio finanziamento;
66. esorta la Commissione a formulare orientamenti o norme in materia di politica agricola che chiariscano le condizioni in base alle quali alle OP può essere temporaneamente concessa una deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in virtù dell'articolo 222 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che offre alle OP la possibilità di adottare misure al fine di stabilizzare il settore durante i periodi di grave squilibrio dei mercati;
67. sottolinea l'importanza delle filiere corte e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo dei mercati locali per la distribuzione di frutta e verdura;
68. sollecita la Commissione a intensificare la ricerca e il monitoraggio in relazione alle minacce che incombono sulla produzione di frutta e verdura nell'Unione mediante specie invasive, quale ad esempio il moscerino dei piccoli frutti;
69. deplora le seguenti carenze individuate nella definizione di alcune strategie nazionali: una quantità di obiettivi troppo elevata, la mancanza di precisi traguardi predefiniti per i vari obiettivi e, in particolare, l'efficacia operativa molto scarsa degli strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, in relazione soprattutto a misure di assicurazione del raccolto, attività di promozione, comunicazione e ritiro dei prodotti, innanzitutto perché essi devono essere finanziati a scapito di altre misure strutturali e gli aiuti ai ritiri sono in molti casi insufficienti, ma anche a causa della notevole quantità di burocrazia coinvolta; deplora il fatto che tali strumenti possono far fronte unicamente a singole crisi del mercato, ma sono insufficienti per gestire crisi di grandi dimensioni come quella attuale, causata dall'embargo russo;
70. ritiene necessario stabilire misure preventive per aiutare le OP a comprendere e calcolare correttamente, nonché utilizzare, determinati indicatori di rendimento predefiniti e sottolinea che in molti casi vi è un numero eccessivo di indicatori di rendimento, cosa che rende la procedura estremamente difficile sia per le OP che per l'amministrazione; ritiene che, in tale contesto, sarebbe molto più utile disporre di indicatori in quantità minore, ma più significativi;
71. ritiene che incoraggiare sane abitudini alimentari vada di pari passo con una maggiore comprensione dell'agricoltura e delle modalità di produzione alimentare e sostiene, in tale contesto, l'obiettivo di rafforzare la dimensione educativa dei programmi "frutta, verdura e latte nelle scuole"; chiede inoltre l'adozione, quanto prima, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il programma di sostegno della distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della partecipazione delle OP al programma a favore del consumo di frutta nelle scuole come modalità per incoraggiare una filiera corta e il consumo da parte dei bambini di frutta e verdura locali e stagionali;
72. ritiene che la chiave per analizzare la situazione del settore della produzione ortofrutticola risieda nell'evoluzione del reddito degli agricoltori del settore e chiede quindi alla Commissione di intraprendere uno studio incentrato su questo punto, per poter stabilire se le misure adottate, come ad esempio il rafforzamento delle OP, siano state realmente efficaci;
73. chiede alla Commissione di elaborare un piano urgente di inserimento lavorativo dei giovani nel settore agricolo per evitare l'invecchiamento della professione e il conseguente abbandono delle terre e della produzione;
74. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.