Indice 
Testi approvati
Mercoledì 8 luglio 2015 - Strasburgo
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
 Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***
 Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***
 Cooperazione scientifica e tecnologica con l'India: rinnovo dell'accordo ***
 Cooperazione scientifica e tecnologica con le Isole Fær Øer: Orizzonte 2020 ***
 Governo societario: impegno a lungo termine degli azionisti e trasparenza ***I
 Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I
 Marittimi ***I
 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Svizzera: Orizzonte 2020 e attività ITER ***
 Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finlandia
 Bilancio 2016: mandato per il trilogo
 Iniziativa a favore dell'occupazione verde: sfruttare le potenzialità occupazionali dell'economia verde
 Elusione ed evasione fiscale quali sfide nei paesi in via di sviluppo

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))
P8_TA(2015)0252A8-0175/2015

Il Parlamento europeo,

–  viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013(1) e declassificate e pubblicate dal Consiglio il 9 ottobre 2014,

–  visti gli articoli da 168 a 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, il principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2,

–  vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA del 26 marzo 2014(2),

–  vista la dichiarazione congiunta resa il 20 marzo 2015 dal commissario Cecilia Malmström e dal rappresentante statunitense per il commercio, Michael Froman, in merito all'esclusione dei servizi pubblici dagli accordi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP, del 20 marzo 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP del 21 novembre 2014(3),

–  vista la dichiarazione congiunta del 16 novembre 2014 del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, del Primo ministro britannico, David Cameron, del Cancelliere tedesco, Angela Merkel, del Presidente francese, François Hollande, del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, e del Primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, in seguito alla riunione svoltasi al margine del vertice del G20 a Brisbane, in Australia(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014(5),

–  visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla prossima Commissione e intitolati "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico(6),

–  viste la comunicazione della Commissione alla Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla trasparenza nei negoziati TTIP (C(2014)9052)(7), le decisioni della Commissione del 25 novembre 2014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9051), nonché alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9048), le sentenze e le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) sull'accesso ai documenti delle istituzioni e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) riguardante la Commissione europea e relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (trasparenza),

–  vista la dichiarazione congiunta del Consiglio per l'energia UE-USA del 3 dicembre 2014(8),

–   visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare ("dall'azienda agricola alla tavola"), stabilito nel 2004(9),

–  vista la relazione della Commissione del 13 gennaio 2015 in merito alla consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito del TTIP (SWD(2015)0003),

–  viste le proposte di testi dell'UE presentate per la discussione con gli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati sul TTIP, in particolare quelle che la Commissione ha declassificato e pubblicato, tra cui i documenti sulla posizione dell'UE dal titolo "TTIP regulatory issues - engineering industries"(10), "Test-case on functional equivalence: Proposed methodology for automotive regulatory equivalence"(11) e "Trade and sustainable development chapter /labour and environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP"(12), e le proposte di testi riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio (TBT)(13), le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)(14), le dogane e la facilitazione degli scambi(15), le piccole e medie imprese (PMI)(16), le eventuali disposizioni in materia di concorrenza(17), le eventuali disposizioni in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi o privilegi(18), le eventuali disposizioni in materia di sovvenzioni(19), e la composizione delle controversie(20), nonché le disposizioni iniziali in materia di cooperazione regolamentare(21),

–  visti il parere del Comitato delle regioni sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (ECOS-V-063), approvato durante la 110a sessione plenaria (11-13 febbraio 2015), e il parere del Comitato economico e sociale dal titolo "Le relazioni commerciali transatlantiche e il parere del Comitato economico e sociale europeo su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA", del 4 giugno 2014,

–  vista la relazione iniziale definitiva del 28 aprile 2014 elaborata da ECORYS per la Commissione dal titolo "Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati riguardanti un accordo globale su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America"(22),

–  vista la relazione 2015 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2015)0127),(23)

–  vista la "Valutazione dettagliata della valutazione d'impatto della Commissione europea sul partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti", pubblicata nell'aprile 2014 dal CEPS per il Parlamento,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti(24), del 23 maggio 2013 sui negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti(25) e del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013(26),

–  visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0175/2015),

A.  considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti sono motori fondamentali dell'occupazione e della crescita economica, che non richiedono investimenti pubblici;

B.   considerando che il PIL dell'UE dipende in larga misura dagli scambi commerciali e dalle esportazioni e beneficia del commercio e degli investimenti basati su norme; che un accordo ambizioso ed equilibrato con gli Stati Uniti dovrebbe favorire la reindustrializzazione dell'Europa e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare del 15-20% il PIL dell'UE generato dal settore industriale entro il 2020, attraverso il rafforzamento degli scambi transatlantici sia di beni che di servizi; che un siffatto accordo è potenzialmente in grado di creare opportunità soprattutto per le PMI, le microimprese di cui alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), i poli aziendali e le reti di imprese, che risentono sproporzionatamente degli ostacoli non tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, in quanto queste ultime hanno economie di scala che consentono loro di accedere più facilmente ai mercati su entrambe le sponde dell'Atlantico; che un accordo tra i due principali blocchi economici del mondo è potenzialmente in grado di creare standard, norme e regole che saranno adottati a livello globale, un fatto di cui beneficerebbero anche i paesi terzi e che permetterebbe di evitare un'ulteriore frammentazione del commercio mondiale; che la mancata negoziazione di un accordo permetterebbe invece ad altri paesi terzi con norme e valori differenti di assumere tale ruolo;

C.  considerando che nove Stati membri dell'Unione europea hanno già sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e che il TTIP potrà ispirarsi alle buone pratiche e rispondere meglio alle difficoltà incontrate da tali paesi;

D.  considerando che le recenti crisi alle frontiere dell'UE e gli sviluppi a livello mondiale dimostrano la necessità di investire in una governance globale e in un sistema fondato su norme e valori;

E.  considerando che è indispensabile, vista la crescente interconnessione dei mercati globali che i responsabili politici determinino e promuovano le modalità di interazione di tali mercati; che l'adeguatezza delle norme commerciali e l'eliminazione degli ostacoli superflui sono fondamentali per creare valore aggiunto, pur mantenendo e sviluppando una base industriale forte, concorrenziale e diversificata in Europa;

F.  considerando che i tentativi dell'UE di far fronte alle sfide del cambiamento climatico, della protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori hanno comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE, come pure prezzi elevati dell'elettricità e delle materie prime energetiche – aspetti che, se non affrontati nel TTIP, potrebbero accelerare il processo di delocalizzazione, deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, minacciando così la reindustrializzazione dell'UE e gli obiettivi occupazionali, il che impedirebbe altresì il conseguimento degli stessi obiettivi strategici che la regolamentazione dell'Unione mira a realizzare;

G.   considerando che un accordo commerciale ben definito potrebbe contribuire a trarre vantaggio dalla globalizzazione; che un accordo commerciale solido e ambizioso non dovrebbe soltanto concentrarsi sulla riduzione dei dazi e degli ONT, ma costituire altresì uno strumento a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un siffatto accordo rappresenta l'occasione per creare un quadro rafforzando la regolamentazione affinché risponda agli standard più rigorosi, conformemente ai nostri valori condivisi, evitando in tal modo il dumping sociale e ambientale e garantendo un elevato grado di protezione dei consumatori, alla luce dell'obiettivo condiviso di assicurare la libera concorrenza in condizioni di parità;

H.  considerando che, sebbene norme rigorose comuni siano nell'interesse dei consumatori, andrebbe rilevato che la convergenza ha anche senso dal punto di vista aziendale, dal momento che i maggiori costi imputabili a norme più rigorose possono essere compensati da maggiori economie di scala in un mercato potenziale di 850 milioni di consumatori;

I.   considerando che precedenti accordi commerciali hanno comportato benefici di rilievo per l'economia europea; che il reale impatto del TTIP sulle economie dell'Unione europea e degli Stati Uniti è difficile da valutare e prevedere mentre i negoziati sono ancora in corso e che dagli studi in materia emergono risultati contrastanti; che il TTIP non risolverà di per sé i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione e le cause ad essi sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale elemento di una più ampia strategia europea intesa a creare posti di lavoro e a generare crescita; che le aspettative suscitate dal TTIP dovrebbero essere commisurate al livello di ambizione che raggiungeranno i negoziati;

J.  considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;

K.  considerando l'importanza che riveste per l'agricoltura europea la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;

L.   considerando che i flussi di scambi e investimenti non sono fini a se stessi e che il benessere dei cittadini, dei lavoratori e dei consumatori, così come il potenziamento delle opportunità per le imprese quali motori della crescita e dell'occupazione, sono i parametri di riferimento di un accordo commerciale; che il TTIP dovrebbe essere considerato il modello di buon accordo commerciale che soddisfi tali requisiti, affinché funga da base per futuri negoziati con altri partner commerciali;

M.   considerando la necessità di un determinato grado di riservatezza nell'ambito dei negoziati per poter ottenere un risultato di elevata qualità; che il limitato grado di trasparenza che ha caratterizzato i negoziati finora ha comportato un deficit di controllo democratico sul processo negoziale;

N.  considerando che il Presidente Juncker ha chiaramente ribadito nei suoi orientamenti politici di auspicare un accordo commerciale ragionevole ed equilibrato con gli Stati Uniti e che – benché l'UE e gli USA possano compiere significativi passi avanti nel riconoscimento reciproco delle norme di produzione e nella definizione di norme transatlantiche – l'Unione non intende sacrificare le proprie norme in materia di sicurezza (alimentare), sanità, salute animale, modello sociale, ambiente e protezione dei dati, né la propria diversità culturale; che la sicurezza alimentare, la protezione dei dati personali dei cittadini europei e i servizi d'interesse generale dell'Unione non sono negoziabili a meno che lo scopo della negoziazione non sia quello di conseguire un grado di tutela superiore;

O.  considerando che è importante garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;

P.  considerando che il Presidente Juncker ha inoltre chiaramente affermato nei suoi orientamenti politici di non voler accettare che la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri sia limitata dai regimi speciali sulle controversie con gli investitori; che, con la disponibilità dei risultati della consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è in corso una riflessione – che tenga conto degli apporti critici e costruttivi – all'interno delle tre istituzioni, parallelamente al dialogo con la società civile e le imprese, sul modo migliore per garantire la tutela degli investimenti e la parità di trattamento degli investitori, pur assicurando il diritto degli Stati di regolamentare;

Q.  considerando che il Parlamento appoggia pienamente la decisione del Consiglio di declassificare le direttive di negoziato e l'iniziativa della Commissione a favore della trasparenza; che il vivace dibattito suscitato in Europa dal TTIP ha evidenziato la necessità che i negoziati in materia siano condotti in maniera più trasparente e inclusiva, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei e comunicando pubblicamente i risultati dei negoziati;

R.  considerando che i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea sono in corso dal luglio 2013 ma che ad oggi non è stato approvato alcun testo comune;

S.  considerando che il TTIP dovrebbe essere un accordo misto che richiede la ratifica del Parlamento europeo e dei 28 Stati membri;

1.  ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti siano partner strategici chiave; sottolinea che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto recente più significativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenzia che la conclusione positiva di questo accordo riveste una particolare importanza politica;

2.  rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:

   a) per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contesto più ampio:
   i) garantire che negoziati trasparenti sul TTIP sfocino in un accordo ambizioso, globale, equilibrato e di alto livello sul commercio e gli investimenti, che promuova una crescita sostenibile con vantaggi condivisi tra i diversi Stati membri e vantaggi reciproci per i partner negoziali, rafforzi la competitività internazionale e offra nuove possibilità per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, favorisca la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i cittadini europei e giovi direttamente ai consumatori europei; il contenuto e l'attuazione dell'accordo sono più importanti del ritmo con cui avanzano i negoziati;
   ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul TTIP vertano su tre settori principali – miglioramento ambizioso del reciproco accesso al mercato (di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici a tutti i livelli di governo), riduzione degli ostacoli non tariffari e maggiore compatibilità dei regimi normativi, nonché sviluppo di regole condivise per affrontare sfide e opportunità comuni del commercio globale – è altresì importante includere tutti questi settori in un pacchetto globale; il TTIP dovrebbe essere ambizioso e vincolante per tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, comportare una vera apertura durevole del mercato su base reciproca e agevolazioni commerciali sul terreno e prestare particolare attenzione alle misure strutturali per conseguire una maggiore cooperazione transatlantica, tutelando nel contempo gli standard normativi e la protezione dei consumatori ed evitando il dumping sociale, fiscale e ambientale;
   iii) tenere presente l'importanza strategica dei rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in particolare, anche come occasione per promuovere i principi e i valori, ancorati in un quadro fondato su norme, che le due parti condividono e a cui tengono, e definire strategie e visioni comuni riguardo al commercio mondiale, agli investimenti e ai problemi legati agli scambi, quali standard, norme e regolamentazioni rigorosi, in modo da sviluppare una più ampia visione transatlantica e un insieme comune di obiettivi strategici; tener presente che, date le dimensioni del mercato transatlantico, il TTIP costituisce un'opportunità per plasmare e regolamentare l'assetto commerciale internazionale in modo da assicurare che entrambi i blocchi prosperino in un mondo interconnesso;
   iv) garantire che un accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino per negoziati commerciali di maggiore portata e non vanifichi o contrasti il processo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi positivi nell'ambito di tale organizzazione; gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dovrebbero essere considerati in generale una scelta di ripiego e non devono impedire gli sforzi volti a conseguire miglioramenti significativi a livello multilaterale; il TTIP deve garantire sinergie con altri accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione;
   v) tenere presente che il TFUE definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e valutare quindi le implicazioni dell'accordo finale riconoscendo sia le opportunità, quali le agevolazioni di accesso al mercato grazie a norme transatlantiche comuni, che i rischi, come ad esempio la diversione degli scambi dai paesi in via di sviluppo a causa di un'erosione delle preferenze tariffarie;
   vi) assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;
   b) per quanto riguarda l'accesso al mercato:
   i) garantire che le offerte di accesso ai mercati nei diversi settori siano reciproche, ugualmente ambiziose e riflettano le aspettative di entrambe le parti, e che vi sia un equilibrio tra le diverse proposte ivi afferenti;
   ii) puntare all'abolizione di tutti i dazi doganali, pur nel contestuale rispetto della possibilità che esistano diversi prodotti agricoli e industriali sensibili per entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati elenchi esaustivi durante il processo negoziale; tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento al riguardo, prevedere, per i prodotti più sensibili, idonei periodi di transizione e quote nonché, in alcuni casi, la loro esclusione, tenendo conto del fatto che spesso tali prodotti hanno costi di produzione maggiori nell'Unione a causa delle norme UE;
   iii) includere nell'accordo una clausola di salvaguardia, come chiaramente stabilito nel mandato negoziale, che possa essere invocata qualora l'aumento delle importazioni di un particolare prodotto rischi di nuocere gravemente alla produzione interna, con particolare riferimento alla produzione alimentare e ai settori chimico, delle materie prime e dell'acciaio ad alta intensità energetica e suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO2;
   iv) tenere presente, essendo l'UE il principale blocco commerciale al mondo, che esistono importanti interessi offensivi per l'Unione nel settore dei servizi altamente specializzati, ad esempio nel campo dell'ingegneria e altri servizi professionali, quali telecomunicazioni, servizi finanziari e trasporti;
   v) potenziare l'accesso al mercato dei servizi secondo l'approccio basato su un "elenco ibrido", ricorrendo a "elenchi positivi" per l'accesso al mercato, in virtù dei quali si indicano esplicitamente i servizi che saranno aperti alle società straniere e si escludono i nuovi servizi, garantendo nel contempo che le eventuali clausole "standstill" e "ratchet" si applichino soltanto a disposizioni non discriminatorie e prevedano sufficiente flessibilità sia per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale che per tenere conto dell'emergere di nuovi servizi innovativi in futuro, e utilizzando l'approccio basato su un "elenco negativo" per il trattamento nazionale;
   vi) i negoziati dovrebbero affrontare in maniera adeguata ed eliminare le attuali restrizioni statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo di proprietà di imprese europee, dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law, anche in termini di restrizioni relative al capitale riguardanti la proprietà straniera delle compagnie aeree, che ostacolano gravemente l'accesso al mercato per le imprese dell'UE e l'innovazione negli Stati Uniti stessi;
   vii) basarsi sulla dichiarazione congiunta che riflette il chiaro impegno dei negoziatori a escludere dall'ambito di applicazione del TTIP gli attuali e futuri servizi di interesse generale, nonché i servizi di interesse economico generale (inclusi, a titolo non esaustivo, acqua, sanità, servizi sociali, previdenza sociale e istruzione), onde garantire che le autorità nazionali, e se del caso locali, conservino la piena capacità di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi provvedimento in materia di allestimento, organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi pubblici, come previsto dai trattati e nel mandato negoziale dell'UE; tale esclusione dovrebbe applicarsi a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi;
   viii) compiere ogni sforzo per garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare mediante la creazione di un quadro giuridico con gli Stati federali dotati di poteri regolamentari in materia, per permettere ai professionisti dell'UE e statunitensi di esercitare sulle due sponde dell'Atlantico e agevolare la mobilità di investitori, professionisti, lavoratori e tecnici altamente qualificati tra l'UE e gli USA nei settori contemplati dal TTIP;
   ix) tenere presente che le agevolazioni in materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono un elemento chiave per trarre vantaggio dall'accordo TTIP e intensificare, nel quadro dei negoziati, la pressione politica sugli Stati Uniti al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazione alcuna per quanto riguarda il loro accesso agli Stati Uniti;
   x) combinare i negoziati sull'accesso al mercato per i servizi finanziari con la convergenza della normativa finanziaria ai massimi livelli, onde favorire l'introduzione e la compatibilità delle disposizioni necessarie a rafforzare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata tutela dei consumatori di beni e servizi finanziari e sostenere gli sforzi di cooperazione in corso presso altri consessi internazionali, quali ad esempio il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria; garantire che tali sforzi di cooperazione non limitino la sovranità dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di regolamentazione e vigilanza, compresa la loro facoltà di vietare attività e prodotti finanziari;
   xi) instaurare una cooperazione rafforzata tra l'UE, gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, onde definire standard globali più rigorosi contro la criminalità finanziaria e fiscale e la corruzione;
   xii) garantire che l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali non sia compromesso dalla liberalizzazione dei flussi di dati, in particolare nel settore del commercio elettronico e dei servizi finanziari, riconoscendo la rilevanza dei flussi di dati quale asse portante del commercio transatlantico e dell'economia digitale; inserire nell'accordo, quale fattore chiave, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP; negoziare le disposizioni che riguardano il flusso dei dati personali soltanto se su entrambe le sponde dell'Atlantico è garantita e rispettata la piena applicazione delle norme sulla protezione dei dati e cooperare con gli Stati Uniti al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme di protezione dei dati parimenti rigorose a livello mondiale;
   xiii) ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo definitivo sul TTIP potrebbe essere a rischio fintantoché gli Stati Uniti non cesseranno del tutto le attività di sorveglianza indiscriminata di massa e non si troverà una soluzione adeguata alla questione del diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come indicato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014(27);
   xiv) provvedere affinché sia celermente e pienamente ristabilita la fiducia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, compromessa dagli scandali della sorveglianza di massa;
   xv) inserire un capitolo ambizioso sulla concorrenza, che garantisca la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza, in particolare nel mondo digitale; garantire che le imprese private possano competere in modo leale con le imprese statali o a controllo statale; garantire che le sovvenzioni statali a favore delle imprese private siano regolamentate e soggette a un sistema di controllo trasparente;
   xvi) chiedere una concorrenza aperta nell'economia digitale – che, pur essendo globale per natura, è basata principalmente nell'UE e negli USA – e lo sviluppo di tale economia; sottolineare, nell'ambito dei negoziati, la necessità che l'economia digitale sia al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;
   xvii) tenere presente, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i servizi di telecomunicazione, la particolare importanza che il TTIP garantisca parità di condizioni, assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo per i fornitori di servizi statunitensi di rispettare tutti i pertinenti standard di settore e sulla sicurezza dei prodotti, nonché i diritti dei consumatori quando prestano servizi in Europa o a clienti europei;
   xviii) assicurare tramite una clausola generale giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, nel pieno rispetto della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che le parti si riservino il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale e linguistica, conformemente ai pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libertà e il pluralismo dei media, indipendentemente dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzata, tenendo presente che il mandato conferito alla Commissione dagli Stati membri esclude esplicitamente i servizi audiovisivi;
   xix) precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e stampa;
   xx) confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;
   xxi) assicurare, tramite una clausola generale, il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla prestazione di tutti i servizi in ambito culturale e dell'istruzione gestiti senza scopo di lucro e/o che beneficiano, entro certa misura, di finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e garantire che i prestatori di servizi stranieri finanziati con fondi privati soddisfino i medesimi requisiti in materia di qualità e di accreditamento dei prestatori di servizi nazionali;
   xxii) dato l'enorme interesse da parte delle imprese europee, soprattutto le PMI, ad accedere in maniera non discriminatoria agli appalti pubblici negli Stati Uniti, a livello sia federale che sub-federale, ad esempio per servizi di costruzione, genio civile, infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché beni e servizi, adottare un approccio ambizioso in relazione al capitolo sugli appalti pubblici, pur assicurando la conformità del capitolo alle nuove direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, con l'obiettivo di ovviare, sulla base del principio di reciprocità, alla grave disparità attualmente esistente nel grado di apertura dei due mercati degli appalti pubblici sulle due sponde dell'Atlantico, aprendo in modo significativo il mercato statunitense (ancora regolamentato dal Buy American Act del 1933) a livello sia federale che sub-federale, sulla base degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ed eliminando le restrizioni attualmente vigenti negli USA a livello federale, statale e locale; istituire inoltre meccanismi per garantire che gli impegni assunti dalle autorità federali statunitensi saranno onorati a tutti i livelli politici e amministrativi;
   xxiii) assicurare, allo scopo di creare requisiti procedurali aperti, non discriminatori e prevedibili che garantiscano parità di accesso per le imprese statunitensi e dell'Unione, in particolare le PMI, quando partecipano ad appalti pubblici, che gli Stati Uniti rafforzino la trasparenza del processo di aggiudicazione in vigore sul loro territorio;
   xxiv) promuovere la cooperazione UE-USA a livello internazionale onde incentivare standard di sostenibilità comuni per gli appalti pubblici a tutti i livelli di governo (federale e sub-federale), anche nel contesto dell'attuazione dell'accordo sugli appalti pubblici, riveduto di recente nonché l'adozione e l'osservanza delle norme di responsabilità sociale da parte delle imprese, in base alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;
   xxv) garantire che i singoli Stati federali siano coinvolti nei negoziati per ottenere risultati significativi quanto all'apertura degli appalti pubblici statunitensi alle imprese dell'Unione europea;
   xxvi) prestare attenzione, in tema di appalti pubblici, alla natura delicata dei settori della difesa e della sicurezza e tenere conto degli obiettivi fissati dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio "Difesa" del 2013 per promuovere la creazione di un mercato europeo della sicurezza e della difesa e una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB);
   xxvii) assicurare che i negoziati sulle norme di origine siano intesi ad avvicinare le posizioni dell'UE e degli USA e a stabilire norme efficaci in materia di origine, impedendo in tal modo che le norme di origine siano pregiudicate da altri accordi; considerare i negoziati un'occasione per convergere su standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti; tenuto conto della conclusione dei negoziati sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e il Canada e del potenziale rafforzamento dell'accordo di libero scambio UE-Messico, occorrerà tenere in considerazione l'eventualità e l'entità del cumulo; tenere presente, tuttavia, che l'obiettivo del TTIP consiste nel facilitare gli scambi di prodotti realmente fabbricati negli USA e nell'UE e non di autorizzare le importazioni da paesi terzi, ragion per cui occorrerà prendere in considerazione, caso per caso, l'esclusione di taluni prodotti e andrebbe prevista l'esclusione di qualsiasi tipo di cumulo per i settori sensibili;
   xxviii) garantire che il TTIP sia un accordo aperto e valutare il modo in cui partner preziosi, che sono interessati ai negoziati TTIP in ragione di accordi di unione doganale con l'UE o gli USA, possono essere informati in modo più attivo in merito agli sviluppi;
   c) per quanto riguarda la cooperazione normativa, la coerenza normativa e gli ostacoli non tariffari:
   i) garantire che il capitolo sulla cooperazione normativa incoraggi un ambiente economico trasparente, efficace e propizio alla concorrenza mediante l'identificazione e la prevenzione dei potenziali futuri ostacoli non tariffari al commercio, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI, nonché l'agevolazione degli scambi commerciali e degli investimenti, sviluppando e assicurando contestualmente il livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza, conformemente al principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, dei consumatori, della normativa in materia di lavoro, ambiente e benessere degli animali nonché della diversità culturale esistente nell'UE; sostenere, rispettando appieno l'autonomia regolamentare, l'instaurazione di un dialogo e di una cooperazione strutturati tra le autorità di regolamentazione, nel modo più trasparente possibile e coinvolgendo i soggetti interessati; inserire discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini di costi e maggiormente compatibili per le merci e i servizi; i negoziatori di entrambe le parti devono individuare ed essere estremamente chiari circa le procedure e gli standard tecnici che sono fondamentali e su cui non possono esservi compromessi, quelli che possono formare l'oggetto di un approccio comune, che sono i settori in cui è auspicabile il riconoscimento reciproco basato su rigorosi standard comuni e un solido sistema di vigilanza del mercato, e quelli per i quali è possibile semplicemente migliorare lo scambio di informazioni, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di diversi anni di colloqui in una serie di forum, tra cui il Consiglio economico transatlantico e il Forum di alto livello sulla cooperazione normativa; assicurare parimenti che l'accordo non influisca negativamente su standard non ancora stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione (quadro) vigente (ad esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino); garantire che qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito;
   ii) fondare i negoziati riguardanti le misure SPS e TBT sui principi fondamentali degli accordi multilaterali su SPS e TBT e tutelare le norme e le procedure SPS europee; puntare anzitutto all'eliminazione o alla significativa riduzione delle misure SPS eccessivamente onerose, comprese le relative procedure per l'importazione; garantire in particolare che le approvazioni preventive, i protocolli obbligatori o le ispezioni di presdoganamento non siano applicati come misure permanenti per l'importazione; conseguire una maggiore trasparenza e apertura, il riconoscimento reciproco delle norme equivalenti, lo scambio delle migliori prassi, il rafforzamento del dialogo tra le autorità di regolamentazione e i soggetti interessati e il potenziamento della cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione; garantire che, nei negoziati sulle misure SPS e TBT, non vengano compromessi in alcun modo gli elevati standard che sono stati definiti per tutelare la sicurezza alimentare e la vita o la salute umana, animale o vegetale nell'UE;
   iii) riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio nel caso dei servizi sanitari pubblici, gli OGM, l'impiego di ormoni nel settore bovino, il regolamento REACH e la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo di allevamento, e chiede quindi che non siano condotti negoziati in proposito;
   iv) esortare la controparte statunitense a revocare il divieto di importazione delle carni bovine provenienti dall'Unione;
   v) per quanto riguarda il capitolo sulla cooperazione normativa orizzontale, promuovere la cooperazione normativa bilaterale al fine di evitare inutili divergenze, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a vantaggio della competitività e della scelta dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; ottenere ciò mediante un maggiore scambio di informazioni e migliorare l'adozione e l'attuazione di strumenti internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base di esperienze precedenti di successo quali, ad esempio, gli standard ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di norme in materia di sicurezza dei veicoli sulla base di un livello equivalente verificato di protezione sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo; assicurare che la valutazione d'impatto preliminare di ciascun atto normativo valuti, oltre all'incidenza su commercio e investimenti, anche l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; promuovere la compatibilità normativa senza compromettere gli obiettivi legittimi di regolamentazione e di politica nonché le competenze dei legislatori dell'Unione e statunitensi;
   vi) perseguire il fine di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio;
   vii) affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello massimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;
   viii) definire chiaramente, nell'ambito della futura cooperazione normativa, quali misure riguardino gli ostacoli tecnici al commercio e le formalità amministrative duplicate o superflue e quali misure siano legate a norme e regolamentazioni fondamentali o a procedure finalizzate ad un obiettivo di politica pubblica;
   ix) osservare scrupolosamente i sistemi di regolamentazione vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle procedure di regolamentazione dell'UE in sede di definizione del quadro per la futura cooperazione, assicurando nel contempo il massimo grado di trasparenza e restando vigilanti circa la partecipazione equilibrata dei soggetti interessati nel quadro delle consultazioni previste per l'elaborazione di una proposta di regolamentazione, senza rallentare il processo legislativo europeo; specificare il ruolo, la composizione e lo statuto giuridico dell'organismo di cooperazione normativa, tenendo conto del fatto che qualsiasi applicazione diretta e obbligatoria delle sue raccomandazioni costituirebbe una violazione delle procedure legislative stabilite nei trattati; controllare inoltre che sia fatta salva la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di legiferare nei rispettivi ambiti di competenza, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali e ambientali;
   d) per quanto riguarda le norme:
   i) abbinare i negoziati sull'accesso al mercato e la cooperazione normativa alla definizione di norme e principi ambiziosi, tenendo conto del fatto che ogni pilastro presenta aspetti delicati specifici, su questioni quali, tra l'altro, sviluppo sostenibile, energia, PMI, investimenti e imprese statali;
   ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia vincolante e applicabile, nonché finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; le disposizioni devono mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali; un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile deve includere altresì norme sulla responsabilità sociale delle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e un dialogo chiaramente strutturato con la società civile;
   iii) assicurare che le norme lavorative e ambientali non siano circoscritte al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma che figurino parimenti in altri ambiti dell'accordo, quali gli investimenti, gli scambi di servizi, la cooperazione normativa e gli appalti pubblici;
   iv) garantire che le norme lavorative e ambientali abbiano efficacia esecutiva, basandosi sull'esperienza positiva degli accordi di libero scambio vigenti conclusi dall'UE e dagli Stati Uniti e sulla legislazione nazionale; assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro siano soggetti a un controllo efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile, nonché alla procedura generale di risoluzione delle controversie applicabile all'intero accordo;
   v) garantire, nel pieno rispetto della legislazione nazionale, che i dipendenti di società transatlantiche, registrate ai sensi del diritto degli Stati membri dell'UE, abbiano accesso all'informazione e alla consultazione conformemente alla direttiva sul comitato aziendale europeo;
   vi) assicurare che il monitoraggio delle incidenze economiche, occupazionali, sociali e ambientali del TTIP sia realizzato anche tramite un'attenta e oggettiva valutazione d'impatto ex ante della sostenibilità degli scambi commerciali, nel pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla valutazione d'impatto della sostenibilità, coinvolgendo in modo chiaro e strutturato tutti i soggetti interessati, ivi compresa la società civile; chiedere alla Commissione di eseguire studi di impatto approfonditi e comparativi per ciascuno Stato membro come pure una valutazione della competitività dei settori dell'Unione rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, allo scopo di effettuare proiezioni su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori interessati in ciascuno Stato membro, con la possibilità che i costi di adeguamento siano in parte coperti dai finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri;
   vii) mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico all'energia, incluse le materie prime industriali; garantire che, in sede di negoziato, le due parti esaminino il modo in cui agevolare le esportazioni di energia, di modo che il TTIP abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle esportazioni di carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio, tra i due partner commerciali, allo scopo di creare un mercato energetico competitivo, trasparente e non discriminatorio favorendo in tal modo la diversificazione delle fonti energetiche, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento e consentendo una diminuzione dei prezzi dell'energia; sottolineare che tale capitolo sull'energia deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi;  adoperarsi affinché la cooperazione tra UE e Stati Uniti metta fine alle esenzioni fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli impegni assunti dai leader del G-20 per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;
   viii) assicurare che un eventuale accordo non venga a ledere il diritto di entrambe le parti di gestire e regolamentare la prospezione, lo sfruttamento e la produzione di fonti di energia ma che, una volta deciso lo sfruttamento, si applichi il principio di non discriminazione; tenere presente che nulla nell'accordo dovrebbe compromettere le legittime decisioni democratiche non discriminatorie per quanto riguarda la produzione di energia, in conformità del principio di precauzione; assicurare che anche l'accesso alle materie prime e all'energia sia garantito su base non discriminatoria alle società dell'UE e degli Stati Uniti, e che le norme di qualità per i prodotti energetici siano rispettate, ivi comprese quelle per i prodotti energetici in relazione alla loro incidenza sulle emissioni di CO2, come quelle sancite dalla direttiva sulla qualità dei carburanti;
   ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo e la promozione di beni e servizi ecologici, anche agevolandone lo sviluppo, e ne semplifichi l'esportazione e l'importazione, sfruttando in tal modo le enormi possibilità di fruire dei vantaggi economici e ambientali dell'economia transatlantica e integrando i negoziati multilaterali in corso in merito all'accordo sui beni ecologici, allo scopo di contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale e alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia verde;
   x) garantire che il TTIP funga da forum per la definizione di norme di sostenibilità comuni, ambiziose e vincolanti per la produzione di energia e l'efficienza energetica, tenendo sempre in considerazione e rispettando le norme esistenti in materia sia nell'UE che negli USA, come ad esempio le direttive dell'Unione in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, nonché vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e di promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio ed ecocompatibili;
   xi) garantire che il TTIP contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare mediante la cooperazione tra le due parti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
   xii) assicurare che il TTIP includa un capitolo specifico per le PMI basato sull'impegno comune delle due parti negoziali e punti a creare nuove possibilità negli Stati Uniti per le PMI europee (comprese le microimprese), sulla base delle esperienze maturate e raccolte dalle PMI esportatrici, eliminando ad esempio il doppio requisito di certificazione, istituendo un sistema d'informazione via web sulle diverse regolamentazioni e sulle migliori prassi, facilitando l'accesso a regimi di sostegno per le PMI, introducendo una "corsia preferenziale" alle frontiere o eliminando determinati picchi tariffari che sussistono tutt'oggi; il TTIP dovrebbe introdurre meccanismi che consentano alle due parti di collaborare per agevolare la partecipazione delle PMI al commercio e agli investimenti transatlantici, ad esempio mediante la creazione, alla quale contribuiscano ampiamente i soggetti interessati delle PMI, di uno "sportello unico" per tali imprese, che fornisca loro le informazioni specifiche di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;
   xiii) garantire che il TTIP contenga un capitolo generale sugli investimenti, tra cui disposizioni in materia sia di accesso al mercato che di tutela degli investimenti, riconoscendo che l'accesso al capitale può stimolare l'occupazione e la crescita; il capitolo sugli investimenti dovrebbe puntare a garantire un trattamento non discriminatorio per la costituzione di imprese europee e statunitensi sul territorio delle due parti, pur tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici; esso dovrebbe mirare a rafforzare l'Europa in quanto destinazione di investimenti, aumentare la fiducia nei confronti degli investimenti dell'UE negli Stati Uniti nonché trattare gli obblighi e le responsabilità degli investitori facendo riferimento, tra l'altro, ai principi dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
   xiv) assicurare che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti siano limitate a disposizioni post-stabilimento e siano incentrate sul trattamento nazionale, sul trattamento della nazione più favorita, sul trattamento giusto ed equo e sulla protezione dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a una compensazione rapida, adeguata ed efficace; gli standard di protezione e le definizioni di investitore e investimento dovrebbero avere una formulazione giuridica precisa e tutelare il diritto di regolamentazione nell'interesse pubblico, chiarire il significato di esproprio indiretto e impedire ricorsi infondati e inconsistenti; la libera circolazione dei capitali dovrebbe essere conforme alle disposizioni del trattato UE e includere misure prudenziali non limitate nel tempo in caso di crisi finanziarie;
   xv) garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e che beneficino al contempo degli stessi diritti degli investitori nazionali, e sostituire il sistema ISDS con un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai principi e al controllo democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di interesse pubblico;
   xvi) garantire che il TTIP preveda un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) nonché settori ben definiti degli stessi, tra cui il riconoscimento e una maggiore tutela delle indicazioni geografiche, e preveda un equo ed efficace grado di tutela senza ostacolare la necessità dell'UE di riformare il proprio regime dei diritti d'autore, assicurando al contempo il giusto equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, con particolare riferimento all'esigenza di mantenere l'accesso a farmaci a prezzi contenuti mediante il continuo sostegno alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS;
   xvii) attribuire estrema importanza al fatto che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei brevetti tramite gli attuali organi internazionali; mette pertanto in guardia dal tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi di grazia;
   xviii) assicurare che il capitolo relativo ai DPI non contenga disposizioni in materia di responsabilità degli intermediari Internet o di sanzioni penali per imporre il rispetto delle norme, dal momento che sono state respinte in precedenza dal Parlamento, ivi compresa la proposta di trattato ACTA;
   xix) garantire il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica delle indicazioni geografiche dell'Unione nonché misure volte ad affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti; garantire l'etichettatura, la tracciabilità e l'origine autentica di tali prodotti per i consumatori così come la tutela del know-how dei produttori, in quanto elementi essenziali di un accordo equilibrato;
   e) per quanto riguarda la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:
   i) proseguire gli attuali sforzi tesi a incrementare la trasparenza dei negoziati, rendendo accessibile al pubblico un numero maggiore di proposte negoziali, e attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo, in particolare quelle relative alle norme sull'accesso del pubblico ai documenti;
   ii) tradurre tali sforzi in materia di trasparenza in risultati pratici significativi, anche tramite la conclusione di intese con gli Stati Uniti per migliorare la trasparenza, compreso l'accesso dei deputati al Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali, tra cui i testi consolidati, mantenendo al contempo la dovuta riservatezza, in modo da permettere ai deputati al Parlamento europeo e agli Stati membri di intavolare dibattiti costruttivi con i soggetti interessati e con il pubblico; assicurare che entrambe le parti negoziali giustifichino eventuali rifiuti di divulgare una proposta negoziale;
   iii) promuovere un dialogo ancora più intenso con gli Stati membri, sui quali incombe la responsabilità del mandato negoziale con cui la Commissione europea ha avviato i negoziati con gli USA, ai fini di un loro attivo coinvolgimento nel comunicare meglio la portata e i possibili benefici dell'accordo per i cittadini europei, secondo l'impegno adottato nelle conclusioni del Consiglio del 20 marzo 2015, e per garantire un ampio e concreto dibattito pubblico sul TTIP in Europa, nell'intento di esaminare le effettive preoccupazioni riguardo all'accordo;
   iv) rafforzare il dialogo continuo e trasparente con un'ampia gamma di soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; incoraggiare tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente e a presentare iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;
   v) incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere i parlamenti nazionali conformemente ai loro obblighi costituzionali, fornire tutto il sostegno necessario affinché gli Stati membri assolvano tale compito e rafforzare il dialogo con i parlamenti nazionali allo scopo di tenerli adeguatamente informati in merito ai negoziati in corso;
   vi) approfondire la stretta cooperazione e mirare a un dialogo ancora più intenso e strutturato con il Parlamento, che continuerà a seguire da vicino i negoziati e a dialogare, dal canto suo, con la Commissione, gli Stati membri e il Congresso e il governo degli Stati Uniti, nonché con i soggetti interessati di entrambe le sponde dell'Atlantico, onde garantire risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di altri paesi;
   vii) assicurare che il TTIP e la sua futura attuazione siano accompagnati da un intensificarsi della cooperazione parlamentare transatlantica, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del Dialogo transatlantico dei legislatori e mettendo a frutto tale esperienza, per ottenere in futuro un quadro politico consolidato e più ampio al fine di sviluppare approcci comuni, rafforzare il partenariato strategico e migliorare la cooperazione globale fra UE e Stati Uniti;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al Congresso degli Stati Uniti.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf.
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.
(5) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/it/pdf.
(6) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.
(7) http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm.
(9) http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf.
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf.
(12) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf.
(13) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf.
(14) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf.
(15) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf.
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf.
(17) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf.
(18) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf.
(19) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf.
(20) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf.
(21) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf.
(22) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf.
(23) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf.
(24) GU C 68 E del 7.3.2014, pag.53.
(25) Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
(26) Testi approvati, P8_TA(2015)0009.
(27) Testi approvati, P7_TA(2014)0230.


Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***
PDF 235kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05548/2014 – C8-0127/2014 – 2013/0386(NLE))
P8_TA(2015)0253A8-0188/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05548/2014),

–  visto il progetto di protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05547/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0127/2014),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0188/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.


Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***
PDF 231kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))
P8_TA(2015)0254A8-0189/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06682/2014),

–  visto il progetto di protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06681/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0098/2014),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0189/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Serbia.


Cooperazione scientifica e tecnologica con l'India: rinnovo dell'accordo ***
PDF 234kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))
P8_TA(2015)0255A8-0179/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (05872/2015),

–  vista la decisione del Consiglio 2002/648/CE del 25 giugno 2002 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India(1),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0074/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0179/2015),

1.  dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.

(1) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.


Cooperazione scientifica e tecnologica con le Isole Fær Øer: Orizzonte 2020 ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 (2014-2020) (05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))
P8_TA(2015)0256A8-0180/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05660/2015),

–  visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 (2014-2020) (14014/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0057/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0180/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Fær Øer.


Governo societario: impegno a lungo termine degli azionisti e trasparenza ***I
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Testo
Testo consolidato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvatiel'8 luglio 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))(1)
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015
alla proposta della Commissione
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015
---------------------------------------------------------
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015

DIRETTIVA (UE) 2015/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario e la direttiva 2004/109/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

(2)  Anche se non possiedono le società, che sono entità giuridiche distinte al di fuori del loro pieno controllo, gli azionisti svolgono un ruolo importante nel governo delle stesse. La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, l'attuale livello di controllo e l'impegno nelle società partecipate da parte degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi è spesso inadeguato e rivolge un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine, il che conduce a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

(2 bis)  Un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle imprese è una delle leve che può contribuire a un miglioramento dei risultati, finanziari e non finanziari, di queste ultime. Ciononostante, dal momento che i diritti degli azionisti non sono l'unico fattore a lungo termine di cui si deve tenere conto nel governo societario, è opportuno che siano accompagnati da misure supplementari tese a garantire un maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in particolare i dipendenti, le autorità locali e la società civile.

(3)  Nel piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative in materia di governo societario, in particolare per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori.

(4)  Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere il diritto di identificare i propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. Al fine di accrescere la trasparenza e migliorare il dialogo, la presente direttiva dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti. [Em. 29]

(5)  L'esercizio effettivo dei propri diritti da parte degli azionisti dipende in larga misura dall'efficienza della catena di intermediari che si occupano della tenuta dei conti titoli per gli azionisti, in particolare in un contesto transfrontaliero. La presente direttiva intende migliorare la trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari attraverso la catena di detenzione azionaria per agevolare l'esercizio dei diritti dell'azionista.

(6)  In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti nel momento in cui quest'ultimi intendono esercitare i loro diritti direttamente o mediante delega ad un terzo. Quando gli azionisti non intendono esercitare direttamente i propri diritti e delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione degli azionisti e nel loro interesse.

(7)  Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe stabilire un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i costi dei servizi forniti dagli intermediari. Al fine di eliminare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a livello nazionale, qualsiasi differenza fra i costi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe essere debitamente giustificata e rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti dagli intermediari per la prestazione di tali servizi. Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei costi per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

(8)  Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce un elemento rilevante del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra diversi organi e diversi portatori di interesse. Un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, dovrebbe essere considerato un elemento della massima importanza nello sviluppo di un quadro europeo equilibrato sul governo societario.

(9)  Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono spesso azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano adeguatamente nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano frequentemente pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che mette a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine delle società e conduce, tra le altre numerose conseguenze negative, a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine delle società ▌.

(10)  Spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, la politica di impegno, la relativa attuazione e i risultati. La pubblicazione di tali informazioni influirebbe positivamente sulla consapevolezza degli investitori, consentirebbe ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, faciliterebbe il dialogo tra le società e i loro azionisti, potenzierebbe l'impegno degli azionisti e rafforzerebbe l'obbligo delle società di rendere conto ai portatori di interesse e alla società civile.

(11)  Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, compresi i loro rischi ambientali e sociali, di dialogo con esse e con i rispettivi portatori di interesse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati ed essere trasmessa ai clienti degli investitori istituzionali. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

(12)  Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento ▌è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

(13)  I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare pubblicamente in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Inoltre dovrebbero comunicare pubblicamente la rotazione del portafoglio, eventuali decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata ▌e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Ulteriori informazioni dovrebbero essere comunicate dai gestori di attivi direttamente agli investitori istituzionali, incluse le informazioni sulla composizione del portafoglio, sui costi di rotazione del portafoglio, sui conflitti di interesse emersi e su come siano stati affrontati. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

(14)  Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire, al meglio delle loro capacità, che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero adottare e seguire un codice di condotta. Le deroghe a detto codice dovrebbero essere dichiarate e spiegate, unitamente a qualsiasi altra soluzione alternativa adottata. I consulenti in materia di voto dovrebbero riferire annualmente in merito all'applicazione del loro codice di condotta. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

(15)  Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato, fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e tenendo conto delle differenze nelle strutture dei consigli di amministrazione adottate dalle imprese nei diversi Stati membri. I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri finanziari e non, inclusi i fattori ambientali, sociali e di governo.

(15 bis)  La politica retributiva per gli amministratori delle società dovrebbe altresì contribuire alla crescita a lungo termine della società stessa, in modo da corrispondere a una pratica di governo societario più efficace e da non essere legata, interamente o in larga misura, agli obiettivi di investimento a breve termine.

(16)  Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di votarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori secondo la politica di remunerazione votata dagli azionisti. La politica retributiva votata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio. [Em. 30]

(17)  Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, ove necessario, la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. [Em. 31]

(17 bis)  Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi imprese e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia e promuovere l'impegno nelle imprese degli azionisti e di altri cittadini dell'Unione. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.

(18)  Al fine di fornire ai portatori di interesse, agli azionisti e alla società civile un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013(6).

(18 bis)  Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni dei dipendenti. Pertanto, le disposizioni in materia di retribuzione dovrebbero far salvi il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE), i principi generali del diritto nazionale sui contratti e sul lavoro nonché, se del caso, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi conformemente alle leggi e alle consuetudini nazionali.

(18 ter)  Le disposizioni in materia di retribuzioni dovrebbero inoltre far salve, se del caso, le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza come stabilito dalla legislazione nazionale.

(19)  Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società▌, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi delle società. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi delle società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza. Le operazioni rilevanti con parti correlate dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le joint venture e uno o più membri del gruppo, a condizione che tali membri del gruppo o joint venture siano interamente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse confronti dei membri o delle joint venture, come pure le operazioni concluse nell'ambito dell'attività corrente e a condizioni di mercato normali.

(20)  In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995(7), è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, compresi indirizzo completo, numero di telefono e, se pertinente, indirizzo e-mail, numero di azioni detenute e diritti di voto. Tali informazioni dovrebbero essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti, dall'impegno degli azionisti e dal dialogo tra la società e l'azionista.

(21)  Al fine di garantire un'applicazione uniforme degli articoli relativi all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti specifici relativi alla trasmissione delle informazioni sull'identità degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni tra la società e gli azionisti, all'agevolazione, da parte dell'intermediario, dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla presentazione standardizzata della relazione sulle retribuzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)  Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.

(23)  Poiché, in considerazione del carattere internazionale del mercato azionario dell'Unione, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione individuale rischia di condurre a regolamentazioni diverse che potrebbero compromettere o ostacolare il funzionamento del mercato interno, e possono dunque, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1)  l'articolo 1 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:"

"Inoltre, stabilisce obblighi specifici per facilitare l'impegno degli azionisti a lungo termine, inclusa l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista. Crea altresì trasparenza sulle politiche di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi e sulle attività dei consulenti in materia di voto e stabilisce determinati obblighi per quanto riguarda le retribuzioni degli amministratori e le operazioni con parti correlate.";

"

a bis)  dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:"

“3 bis. Le imprese di cui al paragrafo 3 non sono in nessun caso esentate dalle disposizioni di cui al capo I ter.";

"

b)  dopo il paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:"

3 ter Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni. Esso si applica altresì ai consulenti in materia di voto.";

"

b bis)  dopo il paragrafo 3 ter è inserito il paragrafo seguente: "

"3 quater. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni stabilite dalla legislazione settoriale dell'UE che disciplina forme specifiche di società quotate o enti. Le disposizioni della legislazione settoriale dell'UE prevalgono sulla presente direttiva laddove gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione settoriale dell'UE. Qualora la presente direttiva preveda norme più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite nella legislazione settoriale dell'UE, tali disposizioni si applicano in combinato disposto con le disposizioni della presente direttiva.";

"

2)  all'articolo 2, sono aggiunte le lettere seguenti da d) a j quater):"

“d) "intermediario": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;

   d bis) "grande impresa": un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;
   d ter) "grande gruppo": un gruppo che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
   e) "intermediario di un paese terzo": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale al di fuori dell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;
   f) "investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e attività di riassicurazione che coprono obblighi di assicurazione nel ramo vita non escluse ai sensi degli articoli 3, 4, 9, 10, 11 o 12 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;
   g) "gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13); oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
   h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni rilevanti tra cui strategia, risultati finanziari e non, rischio, struttura del capitale, risorse umane, impatto sociale e ambientale e governo societario, mediante un dialogo con le società e i rispettivi portatori di interesse su tali questioni e l'esercizio dei diritti di voto e di altri diritti associati alle azioni;
   i) "consulente in materia di voto": una persona giuridica che fornisce, a titolo professionale, raccomandazioni agli azionisti riguardanti l'esercizio dei loro diritti di voto;
   l) "amministratore":
   i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;
   gli amministratori delegati e i vice-amministratori delegati che non siano membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di una società ;
   j) "parte correlata": ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).";
   j bis) "attivi": il valore totale delle attività presentate nello stato patrimoniale consolidato della società elaborato conformemente ai principi internazionali di informativa finanziaria;
   j ter) "portatore di interesse": ogni individuo, gruppo, organizzazione o comunità locale influenzati dalle attività e dal rendimento di una società, o aventi comunque un interesse, nei medesimi;
   j quater) "informazioni riguardanti l'identità degli azionisti": le informazioni che consentono di stabilire l'identità di un'azionista, che includano almeno:
   i nomi e i recapiti degli azionisti (compresi indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e, se sono persone giuridiche, il loro identificatore unico o, qualora quest'ultimo non sia disponibile, altri dati identificativi,
   il numero delle azioni detenute e i diritti di voto a queste associati.";

"

2 bis)  all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"Gli Stati membri possono includere nella definizione di amministratore di cui alla lettera l) del primo paragrafo, ai fini della presente direttiva, altri individui che ricoprono posizioni simili."

"

2 ter)  dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 2 bis

Protezione dei dati

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato conformemente alle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.";

"

3)  dopo l'articolo 3, sono aggiunti i capi seguenti:"

"CAPO I BIS

Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti

Articolo 3 bis

Identificazione degli azionisti

1.   Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti, tenendo in considerazione i sistemi nazionali esistenti.

2.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società è trasmessa da un intermediario all'altro senza indugio. L'intermediario in possesso delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti le trasmette direttamente alla società.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositari centrali di titoli siano gli intermediari responsabili della raccolta delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti e della trasmissione delle stesse direttamente alla società.

3.   Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che le informazioni riguardanti la loro identità possono essere trattate a norma del presente articolo e, se del caso, che le informazioni sono effettivamente state trasmesse alla società. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, dell'impegno e del dialogo tra la società e gli azionisti su questioni che riguardano la società stessa. Le società sono, ad ogni modo, autorizzate a fornire a terzi una panoramica della struttura della partecipazione azionaria della società divulgando le diverse categorie di azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche siano in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti. Gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti trasmesse loro conformemente al presente articolo più a lungo di quanto necessario e, in ogni caso, per un periodo superiore a 24 mesi dopo che la società o gli intermediari hanno appreso che la persona interessata ha cessato di essere un'azionista.

4.   Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica alla società le informazioni relative all'identità degli azionisti ai sensi del paragrafo 2 non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

5.   Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta, compresi i formati sicuri da utilizzare, e i termini da rispettare. [Em. 24]

Articolo 3 ter

Trasmissione delle informazioni

1.  Gli Stati membri assicurano che, se una società non comunica direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano rese disponibili tramite il sito web della società e siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, almeno nei seguenti casi:

   (a) le informazioni sono necessarie affinché l'azionista possa esercitare un diritto conferito dalle azioni;
   (b) le informazioni sono destinate a tutti gli azionisti detentori di azioni della stessa categoria.

2.  Gli Stati membri prescrivono alle società quotate di fornire e trasmettere all'intermediario le informazioni connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, in conformità del paragrafo 1, in maniera standardizzata e tempestiva.

3.  Gli Stati membri impongono all'intermediario di trasmettere alla società, senza indugio e conformemente alle istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni ricevute dagli azionisti connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni.

4.  Se una catena di detenzione comprende più intermediari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono trasmesse tempestivamente da un intermediario all'altro.

5.  Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare, compresi i formati sicuri da utilizzare.

Articolo 3 quater

Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista

1.  Gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno uno dei seguenti elementi:

   a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo delegato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
   b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.

2.  Gli Stati membri assicurano che le imprese rendano pubblici, sul loro sito web, i processi verbali delle assemblee e i risultati delle votazioni. Gli Stati membri assicurano che le società confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto quando i voti sono espressi con mezzi elettronici. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

3.  Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.

Articolo 3 quinquies

Trasparenza in materia di costi

1.  Gli Stati membri possono consentire agli intermediari di addebitare costi per il servizio da fornire da parte delle società a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

2.  Qualora gli intermediari siano autorizzati ad addebitare costi a norma del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che gli intermediari rendano pubblici, separatamente per ciascun servizio, i costi dei servizi di cui al presente capitolo.

Gli Stati membri assicurano che i costi che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori, ragionevoli e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente laddove debitamente giustificata e deve rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione dei servizi.

Articolo 3 sexies

Intermediari di paesi terzi

Il presente capo si applica agli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione.

CAPO I TER

TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DEI GESTORI DI ATTIVI E DEI CONSULENTI IN MATERIA DI VOTO

Articolo 3 septies

Politica di impegno

1.   Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:

   a) integrano l'impegno degli azionisti nella strategia di investimento;
   b) controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari e la riduzione dei rischi sociali e ambientali;
   c) dialogano con le società partecipate;
   d) esercitano i diritti di voto;
   e) utilizzano i servizi forniti dai consulenti in materia di voto;
   f) collaborano con altri azionisti;
   f bis) dialogano e cooperano con altri portatori di interesse della società partecipata.

2.   Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

   a) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;
   b) un amministratore dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi è anche amministratore della società partecipata;
   c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi di un ente pensionistico aziendale o professionale investe in una società che versa contributi a tale ente;
   d) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi è affiliato ad una società le cui azioni sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società. Gli investitori istituzionali forniscono tali informazioni ai loro clienti su base annua.

Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubblico se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società.

4.   Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 25]

Articolo 3 octies

Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi

1.   Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate gratuitamente almeno sul sito internet della società e sono inviate annualmente ai clienti della società insieme alle informazioni relative alla loro politica di impegno.

2.  Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi con riguardo ai seguenti aspetti:

   a) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle sue passività;
   b) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sui risultati a medio e lungo termine della società, compresi i risultati non finanziari, e a impegnarsi nella società al fine di migliorarne i risultati e retribuire gli investimenti;
   c) il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi, e in particolare se, e con quali modalità, la valutazione tiene conto dei risultati assoluti a lungo termine invece che dei risultati relativi a un indice di riferimento o ad altri gestori di attivi con strategie d'investimento analoghe;
   d) in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;
   e) l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;
   f) la durata dell'accordo con il gestore degli attivi.

Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui alle lettere da a) a f), l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 26]

Articolo 3 nonies

Trasparenza dei gestori di attivi

1.  Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi, come specificato ai paragrafi 2 e 2 bis, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno al pubblico tutte le informazioni seguenti:

   a) se adotta o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;

   b) il livello di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per calcolarlo e, se del caso, il motivo del superamento del livello obiettivo;

   c) se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo quali e in che modo sono stati affrontati;
   d) se fa ricorso o no a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e in caso affermativo secondo quali modalità;
   e) il modo in cui la strategia di investimento e la sua attuazione contribuiscono complessivamente al rendimento a medio e lungo termine degli attivi di un investitore istituzionale.

2 bis.  Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, tutte le informazioni seguenti:

   a) la composizione del portafoglio e la spiegazione relativa a qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nel portafoglio durante il periodo precedente;
   b) i costi di rotazione del portafoglio;
   c) la politica di concessione di titoli in prestito e la relativa attuazione.

3.  Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet del gestore di attivi. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 bis sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

3 bis.  Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un gestore di attivi possa avere la facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la divulgazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora tali parti riguardino sviluppi imminenti o questioni in corso di trattativa la cui divulgazione potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla posizione commerciale del gestore di attivi.

Articolo 3 decies

Trasparenza dei consulenti in materia di voto

1.  Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire per quanto in loro potere che le loro ricerche e raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione, nonché elaborate nell'esclusivo interesse dei propri clienti.

1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto facciano riferimento al codice di condotta da essi applicato. Qualora si discostino da una o più raccomandazioni enunciate nel codice di condotta, essi lo dichiarano e ne spiegano le ragioni, indicando anche eventuali misure alternative adottate. Tali informazioni, unitamente al riferimento al codice di condotta da essi applicato, sono pubblicate sul sito internet del consulente in materia di voto.

I consulenti in materia di voto riferiscono annualmente in merito all'applicazione del codice di condotta. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto pubblichino su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro ricerche e raccomandazioni di voto:

   a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
   b) le principali fonti di informazione utilizzate;
   c) se e in che modo tengono conto delle condizioni del mercato nazionale, giuridiche, regolamentari ▌nonché delle condizioni specifiche delle società;
   c bis) le caratteristiche essenziali delle ricerche condotte e delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
   d) se comunicano o intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche e raccomandazioni di voto e con i loro portatori di interesse e, in caso affermativo, la portata e la natura del dialogo o delle comunicazioni;
   d bis) la politica relativa alla prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interesse;
   e) il numero totale e le qualifiche dei dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto;
   f) il numero complessivo di raccomandazioni di voto fornite nel corso dell'ultimo anno.

Tali informazioni sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla pubblicazione.

3.  Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti ▌qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della ricerca e della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale."

"

4)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

“Articolo 9 bis

Diritto di voto sulla politica retributiva

1.   Gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica retributiva degli amministratori e che la sottopongano alla votazione vincolante dell'assemblea degli azionisti. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva votata dall'assemblea degli azionisti. Eventuali modifiche a tale politica sono sottoposte al voto dell'assemblea degli azionisti e, in ogni caso, tale politica è sottoposta all'approvazione dell'assemblea almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell'assemblea degli azionisti sulla politica retributiva sia di natura consultiva.

Nei casi in cui in precedenza non sia stata attuata alcuna politica retributiva e gli azionisti respingano il progetto di politica loro proposto, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti.

Qualora vi sia una politica retributiva esistente e gli azionisti respingano il progetto di politica loro sottoposto a norma del primo comma, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica esistente.

2.   La politica è chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

3.   La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i bonus e tutti i benefici in qualsiasi forma.

La politica indica la proporzione relativa adeguata delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.

Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei programmi e dei risultati raggiunti in materia di responsabilità sociale d'impresa, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Gli Stati membri provvedono affinché il valore delle azioni non concorra in misura prevalente ai criteri basati sui risultati finanziari.

Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione basata sulle azioni non rappresenti la componente più rilevante della remunerazione variabile degli amministratori. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente comma, a condizione che la politica retributiva spieghi in modo chiaro e articolato in che modo tale deroga contribuisce agli interessi ed alla sostenibilità a lungo termine della società.

La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile, le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto, nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato. Laddove il diritto nazionale consenta alle società di stipulare accordi con gli amministratori senza un contratto, la politica riporta le principali condizioni degli accordi con gli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile, le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione, nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato.

La politica specifica le procedure seguite dalla società per la determinazione della remunerazione degli amministratori, tra cui il ruolo ed il funzionamento del comitato per le remunerazioni.

La politica spiega il processo decisionale specifico per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei voti e dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi, come minimo, nei tre anni consecutivi precedenti.

4.   Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio e gratuitamente sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità. [Em. 27 rev]

Articolo 9 ter

Informazioni da inserire nella relazione sulle retribuzioni e diritto di voto sulla relazione

1.  Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, conformemente alla politica retributiva di cui all'articolo 9 bis, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

   a) la remunerazione complessiva concessa, versata o dovuta, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari;
   b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori esecutivi negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento dei risultati generali della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti nello stesso periodo;
   c) qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società, o a loro dovuta, da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;
   d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;
   e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;
   f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

2.   Gli Stati membri assicurano che, nel trattamento dei dati dell'amministratore, il diritto alla vita privata delle persone fisiche sia tutelato in conformità della direttiva 95/46/CE.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano esprimere un voto di natura consultiva sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società, se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

3 bis.  Le disposizioni in materia di remunerazione di cui al presente articolo e all'articolo 9 bis sono applicate fatti salvi i sistemi nazionali di formazione delle retribuzioni dei dipendenti nonché, ove applicabili, le disposizioni nazionali sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione.

4.   Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 28]

Articolo 9 quater

Diritto di voto sulle operazioni con parti correlate

1.  Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate▌ siano annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione ▌che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza, fornendo una spiegazione delle considerazioni su cui si basa la valutazione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare la correttezza economica dell'operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza.

Gli Stati membri definiscono norme specifiche in merito alla relazione da adottare a norma del primo comma, compreso il soggetto incaricato di fornire le relazioni tra quelli indicati di seguito:

   un terzo indipendente;
   l'organo di sorveglianza della società; o
   un comitato di amministratori indipendenti

2.  Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società, conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza.

Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti abbiano diritto di voto in merito alle operazioni rilevanti approvate dall'organo amministrativo o di vigilanza della società.

L'intenzione è di impedire che le parti correlate traggano vantaggio da una particolare posizione e di tutelare debitamente gli interessi della società.

2 bis.  Gli Stati membri assicurano che le parti correlate e i loro rappresentanti siano esclusi dalla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 e dalle votazioni e decisioni che vengono adottate a norma del paragrafo 2. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, quest'ultimo è escluso da qualsiasi votazione riguardante l'operazione. Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda garanzie adeguate che si applicano nel corso della procedura di votazione per tutelare gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata di approvare l'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono parti correlate o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso di un qualunque periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio e che non sono state assoggettate agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 siano aggregate ai fini dell'applicazione di tali paragrafi.

4.  Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

   le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo o di joint venture, a condizione che i membri del gruppo o delle joint venture siano interamente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse in tali membri o nelle joint venture;
   operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a condizioni di mercato normali.

4 bis.  Gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti con le parti correlate. Le operazioni rilevanti con le parti correlate sono definite tenendo conto:

   a) dell'influenza che le informazioni sull'operazione potrebbero avere sulle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di approvazione;
   b) dell'incidenza dell'operazione sui risultati, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato e la posizione della parte correlata;
   c) dei rischi che scaturiscono dall'operazione per la società e per i suoi azionisti di minoranza.

Nel definire le operazioni rilevanti con le parti correlate, gli Stati membri possono stabilire uno o più rapporti quantitativi basati sull'impatto dell'operazione sulle entrate, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società oppure tenere conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.

"

5)  dopo l'articolo 14, è inserito il capo seguente:"

"CAPO II BIS

ATTI DELEGATI E SANZIONI

Articolo 14 bis

Esercizio dei poteri delegati

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dall'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal …*.

3.  La delega di poteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 3 quater, paragrafo 3 e all'articolo 9 ter può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il [data di recepimento] ▌e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.".

"

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

-1) all'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:"

"(17) "ruling fiscale": qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica concernente una situazione od operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti artificiali infragruppo di utili."

"

-1 bis) all'articolo 18, il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 2:"

'2 bis. Nelle note ai bilanci, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano anche, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

   a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;
   b) fatturato;
   c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
   d) valore delle attività e costo annuale del mantenimento delle stesse;
   e) vendite e acquisti;
   f) utile o perdita al lordo d'imposta;
   g) imposte sull'utile o sulla perdita;
   h) contributi pubblici ricevuti;
   i) le società madri forniscono un elenco delle controllate che operano in ciascuno Stato membro o paese terzo, unitamente alle informazioni pertinenti.";

"

-1 ter) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "

'3. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 bis non si applichino ai bilanci annuali di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nelle note ai bilanci consolidati.";

"

-1 quater) è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 18 bis

Obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese

1.  Nelle note ai bilanci, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le grandi imprese comunicano pubblicamente gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui la grande impresa in questione ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 49, il formato e il contenuto della pubblicazione.

2.  Le imprese che nel corso dell'esercizio occupano in media su base consolidata un numero di dipendenti non superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE.";

"

1)  l'articolo 20 è così modificato:

a)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"

"(h) la relazione sulle retribuzioni definita all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.";

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h).";

"

(c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

“4. Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h) salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.".

"

Articolo 2 bis

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15) è così modificata:

1)  all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"

"(r) "ruling fiscale": qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica per una situazione o operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti infragruppo artificiali di utili.";

"

2)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 16 bis

Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1.  Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di pubblicare ogni anno, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui ha una controllata, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

   a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;
   b) fatturato;
   c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
   d) utile o perdita al lordo d'imposta;
   e) imposte sull'utile o sulla perdita;
   f) contributi pubblici ricevuti.

2.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio annuale o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione.";

"Articolo 16 ter

Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1.  Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di comunicare ogni anno, su base consolidata per l'esercizio, gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui l'emittente ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, il formato e il contenuto della pubblicazione.

2.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato ai bilanci annuali o, se del caso, ai bilanci consolidati dell'emittente in questione.";

"

3)  all'articolo 27, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:"

"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 bis.".

"

Articolo 3

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro [18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0158/2015).
(2) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo▌.
(3) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 87.
(4) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(5) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(6) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(9) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(12) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(15) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I
PDF 236kWORD 61k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0020),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0016/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 maggio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare l'energia (A8-0029/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

P8_TC1-COD(2014)0011


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2015/1814)

(1) GU C 424 del 26.11.2014, pag. 46.


Marittimi ***I
PDF 237kWORD 62k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))
P8_TA(2015)0259A8-0127/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0798),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0409/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 maggio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la pesca (A8-0127/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

P8_TC1-COD(2013)0390


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/1794/)

(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35.
(2) GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50.


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Svizzera: Orizzonte 2020 e attività ITER ***
PDF 240kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER (05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))
P8_TA(2015)0260A8-0181/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05662/2015),

–  visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER (15369/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), paragrafo 7, e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0056/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0181/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
PDF 510kWORD 192k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE))
P8_TA(2015)0261A8-0205/2015

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0098),

–  visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0075/2015),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0205/2015),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
(1)   Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo,
(1)   Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adoperarsi per sviluppare una strategia efficace e coordinata a favore dell'occupazione, volta a contrastare i gravi effetti della disoccupazione, per la promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, sociali e ambientali, in particolare attraverso una mirata promozione della formazione nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica e attraverso l'adeguamento dei sistemi di istruzione, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. È opportuno effettuare sforzi specifici per incrementare il tasso di occupazione dei lavoratori con livelli di istruzione o di competenze molto bassi e di coloro che non sono in grado di acquisire rapidamente una formazione o competenze, nonché per ridurre la disoccupazione su larga scala e a lungo termine, che è in costante crescita, con un'attenzione particolare per le regioni che registrano ritardi. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una priorità e una questione di interesse comune, e in sede di Consiglio coordinano le loro azioni al riguardo. L'Unione dovrebbe accompagnare tali sforzi con proposte politiche volte a conseguire gli obiettivi del trattato e a garantire un mercato del lavoro inclusivo e integrato, nonché condizioni di lavoro dignitose in tutta l'Unione, compresi salari adeguati ottenuti anche mediante la contrattazione collettiva.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Eurostat stima che a gennaio 2015 i disoccupati nell’Unione ammontavano a 23 815 000, di cui ben 18 059 000 nella zona euro.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)  Ad oggi risulta necessario stabilire indicatori certi della condizione di povertà nella quale si trovano molti cittadini dell'Unione, rispetto ai precedenti dati contenuti nella decisione 2010/707/UE del Consiglio1 bis, che indicavano la necessità di sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione.
____________
1 bis Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati Membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 2
(2)   L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni nonché garantire parità di accesso ai diritti fondamentali e promuovere la giustizia e la protezione sociali. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.
(2)   L'Unione deve combattere l'esclusione sociale, tutte le forme di povertà e le discriminazioni, nonché garantire parità di accesso ai diritti fondamentali e promuovere la giustizia e la protezione sociali. Tale obiettivo generale non dovrebbe essere compromesso dagli effetti collaterali di altre politiche o atti legislativi. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e delle sue azioni, l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione e formazione.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 4
(4)   Gli Stati membri dovrebbero considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune e coordinarle nell'ambito del Consiglio. Il Consiglio dovrebbe adottare orientamenti in materia di occupazione e indirizzi di massima per le politiche economiche per indirizzare le politiche degli Stati membri e dell'Unione.
(4)   Gli Stati membri dovrebbero considerare le loro politiche economiche, così come le loro politiche sociali, una questione di interesse comune e coordinarle nell’ambito del Consiglio. Il Consiglio dovrebbe adottare orientamenti in materia di occupazione e indirizzi di massima per le politiche economiche per indirizzare le politiche degli Stati membri e dell'Unione.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Per garantire un processo decisionale più democratico riguardo agli orientamenti integrati, che interessano i cittadini e i mercati del lavoro in tutta l'Unione, è importante che gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche siano decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli orientamenti integrati devono consentire agli Stati membri di adottare in via prioritaria modelli economici sostenibili e integrati a livello unionale, nazionale e locale.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)   Conformemente alle disposizioni del trattato, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche macrostrutturali. Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza economica e di bilancio multilaterale integrata. La razionalizzazione e il rafforzamento del semestre europeo come indicato dalla Commissione nella sua analisi annuale della crescita 2015 ne migliorerà ulteriormente il funzionamento.
(5)   Conformemente al trattato, l'Unione ha sviluppato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche macrostrutturali che hanno un forte impatto sulla situazione sociale e occupazionale dell'Unione. Tali politiche possono determinare in alcune zone dell'Unione una tendenza alla stagnazione e deflazione, che potrebbe sfavorire la crescita e l'occupazione. A tale proposito, è indispensabile tenere conto dei nuovi indicatori sociali e degli shock asimmetrici che alcuni Stati Membri hanno subito a causa della crisi economica e finanziaria. Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro complessivo per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali, e dovrebbe essere maggiormente orientato al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. La razionalizzazione e il rafforzamento del semestre europeo come indicato dalla Commissione nella sua analisi annuale della crescita 2015 potrebbe migliorarne ulteriormente il funzionamento, ma tale strumento non ha ancora migliorato la situazione economica negli Stati membri più colpiti dalla crisi.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Secondo l'Osservatorio sociale europeo, forme di sostegno al reddito e di protezione sociale esistono già in 26 Stati membri dell'Unione1 bis. Il commissario responsabile per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha dichiarato che "se potesse decidere di ciò che si fa in tutti gli Stati membri dell'Unione, ci sarebbe un reddito minimo in tutti i paesi europei".
____________
1 bis http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Non sussiste competenza legislativa a livello di Unione per la creazione di un quadro normativo per un salario minimo europeo.
Emendamento 47
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)   La crisi economica e finanziaria ha rivelato e messo in evidenza importanti carenze nell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ha sottolineato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Portare l'Unione in uno stato di crescita forte, sostenibile e inclusiva e di creazione di posti di lavoro è la sfida più importante da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione politica coordinata e ambiziosa a livello sia di Unione sia nazionale, in linea con le disposizioni del trattato e della governance economica dell'Unione. Tali azioni dovrebbero comprendere il rilancio degli investimenti, un rinnovato impegno per le riforme strutturali e la dimostrazione della responsabilità di bilancio, combinando misure relative alla domanda e all'offerta.
(6)   La crisi economica e finanziaria ha rivelato e messo in evidenza gravi carenze nelle economie degli Stati membri e nei meccanismi di coordinamento dell'Unione. Ha sottolineato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Portare l'Unione in uno stato di crescita forte, sostenibile e inclusiva e di creazione di posti di lavoro, eliminando quindi le grandi sacche di disoccupazione che si sono formate in certe parti del suo territorio, è la sfida più importante da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione politica determinata, coordinata, ambiziosa, ma soprattutto efficace, a livello sia di Unione sia nazionale, in linea con le disposizioni del trattato e della governance economica dell'Unione. Tali azioni dovrebbero comprendere il rilancio degli investimenti, soprattutto di quelli che mirano allo sviluppo di piccole e medie imprese, microimprese, start-up innovative e aziende che promuovono l'occupazione verde, nonché un rinnovato impegno per le riforme strutturali e la dimostrazione della responsabilità di bilancio, combinando misure relative alla domanda e all'offerta. Tali azioni dovrebbero comprendere anche la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo, basato sui diritti e accompagnato da un'adeguata protezione sociale. Dovrebbero inoltre includere misure di protezione sociale, come il reddito minimo garantito, da introdurre conformemente alle prassi nazionali, allo scopo di combattere la povertà estrema e l'esclusione sociale.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)   Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'impatto sociale della crisi e mirare a costruire una società coesa in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di previdenza sociale nonché l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i benefici della crescita economica siano estesi a tutti i cittadini e a tutte le regioni.
(7)   Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero anche affrontare l'impatto sociale della crisi fornendo dati più affidabili sulla povertà assoluta e mirare a costruire una società inclusiva e più giusta in cui i cittadini siano messi in grado di anticipare e gestire i cambiamenti e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. E' opportuno garantire un accesso non discriminatorio e opportunità per tutti nonché la sostanziale riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, garantendo in particolare un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale adeguati, nonché l'eliminazione delle barriere amministrative superflue e degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quelli che riguardano le persone disabili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i benefici della crescita economica siano estesi a tutti i cittadini e a tutti gli enti locali e regionali. Il quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali chiave nell'ambito della relazione comune sull'occupazione costituisce uno strumento particolarmente utile al riguardo in quanto contribuisce alla tempestiva individuazione dei problemi e delle divergenze principali in ambito occupazionale e sociale e all'identificazione degli ambiti nei quali una risposta politica è maggiormente necessaria. Tuttavia, le future edizioni del quadro di valutazione dovrebbero includere anche dati disaggregati per genere.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  La Corte dei Conti europea ha individuato tre rischi potenziali per l'attuazione della Garanzia per i giovani: l'adeguatezza del finanziamento complessivo, come viene definita un’offerta qualitativamente valida e il modo in cui la Commissione monitora i risultati del sistema e li comunica.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  La decisione 2010/707/UE del Consiglio elencava i seguenti obiettivi: portare il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75% entro il 2020; ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10%; aumentare ad almeno il 40% la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente; promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà con lo scopo di sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione. La realizzazione della strategia Europa 2020 in ambito occupazionale e sociale resta un obiettivo fondamentale della politica degli Stati membri in materia di occupazione.
________________
1 bis Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 8
(8)   L'azione in linea con gli orientamenti è un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli orientamenti costituiscono una raccolta integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare per assicurare le ricadute positive di riforme strutturali coordinate, un'adeguata combinazione globale di politiche economiche e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia Europa 2020.
(8)   L'azione in linea con gli orientamenti è un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, obiettivi che non sono ancora stati conseguiti. I risultati della consultazione pubblica del 2014 sulla strategia Europa 2020 hanno mostrato chiaramente che gli obiettivi in materia di occupazione, povertà, esclusione sociale e istruzione della strategia sono tuttora estremamente pertinenti, sono egualmente importanti, interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Gli orientamenti costituiscono una raccolta integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare per assicurare le ricadute positive di riforme coordinate volte a ridurre le disuguaglianze e ad aumentare il benessere dei cittadini, un'adeguata combinazione globale di politiche economiche e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia Europa 2020.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)   Sebbene tali orientamenti siano destinati agli Stati membri e all'Unione, essi dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali e in stretta collaborazione con i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.
(9)   Nell'elaborare e attuare le politiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire una governance efficace. Sebbene tali orientamenti siano destinati agli Stati membri e all'Unione, essi dovrebbero essere attuati, monitorati e valutati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)   Gli indirizzi di massima per le politiche economiche orientano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme, tenendo conto dell'interdipendenza. Sono conformi al patto di stabilità e crescita e dovrebbero essere la base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri,
(10)   Gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione orientano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme e dovrebbero essere la base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Data la stretta interdipendenza delle economie e dei mercati del lavoro degli Stati membri, nell'adottare le raccomandazioni specifiche per paese il Consiglio dovrebbe tenere conto della situazione nei paesi vicini e nei paesi con i quali lo Stato membro in questione ha evidenti legami a a seguito di una tendenza di migrazione dei lavoratori o di qualsiasi altro indicatore pertinente. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe disporre di statistiche e dati precisi e aggiornati qualora fosse necessario adeguare le raccomandazioni specifiche per paese.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 5 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro, ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese di assumere personale, promuovere l'imprenditorialità e in particolare sostenere la creazione e la crescita di piccole imprese per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini. Dovrebbero inoltre promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale.
Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero affrontare in modo efficace e tempestivo il gravissimo problema della disoccupazione, oltre ad agevolare e investire nella creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità, garantire l'accessibilità per i gruppi a rischio, ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese di assumere personale in tutti i livelli di competenza e in tutti i settori del mercato del lavoro, riducendo al contempo la burocrazia nel rispetto delle norme sociali e del lavoro, promuovere l'imprenditorialità giovanile e in particolare sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente, tra gli altri elementi, i posti di lavoro nel settore verde, bianco e blu, così come l'economia sociale, e favorire l'innovazione sociale.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 5 – comma 2
La pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti d'imposizione meno nocive per l'occupazione e la crescita, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a spese che potenzino la crescita. Le riduzioni delle imposte sul lavoro dovrebbero riguardare elementi pertinenti della pressione fiscale e mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane da esso.
La pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altri settori, il cui assoggettamento ad imposta sarebbe meno nocivo per l'occupazione e la crescita, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a spese destinate agli investimenti pubblici, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. Le riduzioni delle imposte sul lavoro dovrebbero riguardare elementi pertinenti della pressione fiscale, mirare a contrastare la discriminazione e a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e per quelle più lontane dal mercato del lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 5 – comma 3
Gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, dovrebbero incoraggiare meccanismi di fissazione dei salari che consentano di adeguarli all'andamento della produttività. A tal proposito si dovrebbe tener conto delle differenze di competenze e delle condizioni dei mercati del lavoro locali nonché delle divergenze di prestazioni economiche tra le regioni, i settori e le imprese. Nel fissare i salari minimi gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero tenere conto delle ripercussioni sulla povertà dei lavoratori, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività.
Le politiche intese a garantire che i salari rappresentino un reddito di sussistenza adeguato rimangono importanti per creare occupazione e ridurre la povertà nell'Unione. Pertanto, gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, dovrebbero rispettare e incoraggiare meccanismi di determinazione dei salari che consentano di adeguare i salari reali all'andamento della produttività e contribuiscano a correggere le precedenti divergenze senza alimentare pressioni deflazionistiche. Tali meccanismi dovrebbero garantire risorse sufficienti per soddisfare le necessità di base, tenendo conto degli indicatori sulla povertà specifici per ogni Stato membro. A tal proposito si dovrebbero opportunamente valutare le differenze di competenze e condizioni dei mercati del lavoro locali, allo scopo di garantire in tutta l’Unione un salario che permetta una vita dignitosa. Nel fissare i salari minimi conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantirne l'adeguatezza e tenere conto delle ripercussioni sulla povertà dei lavoratori, sul reddito delle famiglie, sulla domanda aggregata, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 5 – comma 3 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero ridurre la burocrazia allo scopo di sgravare da oneri le piccole e medie imprese, dal momento che queste ultime contribuiscono notevolmente alla creazione di posti di lavoro.
Emendamento 22
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze e competenze pertinenti. Dovrebbero effettuare i necessari investimenti in sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone nel contempo l'efficacia e l'efficienza per innalzare il livello di competenza della forza lavoro e consentirle di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. Dovrebbero intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti gli adulti e per realizzare strategie di invecchiamento attivo per consentire l'allungamento della vita lavorativa.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere una produttività sostenibile e occupazioni di qualità mediante un'adeguata offerta di conoscenze e competenze pertinenti, rese fruibili e accessibili a tutti. Essi dovrebbero prestare particolare attenzione all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e a quelli di trasporto che sono o saranno confrontati, nel medio termine, con una carenza di personale. Gli Stati membri dovrebbero effettuare investimenti efficaci in sistemi di istruzione di elevata qualità e inclusivi sin dalla giovane età e in sistemi di formazione professionale, migliorandone nel contempo l'efficacia e l'efficienza per accrescere il know-how e il livello di competenza della forza lavoro, aumentando al tempo stesso la diversità delle sue competenze, e per consentire a quest'ultima di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. A tal fine, è opportuno tenere presente il fatto che le cosiddette "competenze trasversali", come la comunicazione, stanno diventando sempre più importanti per numerose professioni.
Emendamento 23
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, anche introducendo appositi corsi facoltativi e incoraggiando la creazione di imprese di studenti nelle scuole medie superiori e nelle università. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, dovrebbero intensificare gli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, garantire una transizione fluida dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, migliorare l'accesso ed eliminare gli ostacoli a un'istruzione di qualità per tutti gli adulti, con particolare riferimento ai gruppi ad alto rischio e alle loro necessità, riqualificando le competenze laddove la perdita di lavoro e i cambiamenti nel mercato del lavoro rendano necessario il loro reinserimento attivo. Gli Stati membri dovrebbero contemporaneamente attuare strategie di invecchiamento attivo per consentire una vita lavorativa sana fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 1 ter (nuovo)
Nel garantire il necessario livello di competenze richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione e nel sostenere programmi di istruzione e formazione, oltre a quelli per l'apprendimento degli adulti, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che sono altresì necessari lavori poco qualificati e che le opportunità di lavoro sono migliori per i soggetti altamente qualificati rispetto alle persone mediamente o scarsamente qualificate.
Emendamento 25
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 1 quater (nuovo)
L'accesso a costi ragionevoli all'istruzione e all'assistenza di qualità per la prima infanzia dovrebbe costituire una priorità per politiche e investimenti di vasto respiro, unitamente a misure di sostegno e conciliazione familiari e parentali, intese ad aiutare i genitori a trovare il giusto equilibrio tra vita lavorativa e familiare, contribuendo in tal modo a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a migliorare le possibilità dei giovani sul mercato del lavoro.
Emendamento 26
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 2
Si dovrebbe contrastare il tasso elevato di disoccupazione e prevenire la disoccupazione a lungo termine. Il numero di disoccupati a lunga durata dovrebbe essere nettamente ridotto mediante strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente, compreso un sostegno attivo specifico ai disoccupati di lunga durata affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile deve essere affrontata in modo complessivo, anche dotando le istituzioni competenti di mezzi necessari a mettere in atto pienamente e con coerenza i piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani.
Sarebbe opportuno risolvere efficacemente e rapidamente, nonché prevenire, il problema della disoccupazione, in particolare quella a lungo termine e il tasso elevato di disoccupazione regionale, tramite una combinazione di interventi sul versante della domanda e dell'offerta. Il numero di disoccupati di lungo periodo e il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze, nonché dell'obsolescenza delle stesse, sono questioni che dovrebbero essere affrontate mediante strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente, compreso un sostegno attivo personalizzato, basato sulle necessità, e opportune forme di protezione sociale per i disoccupati di lungo periodo affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro in modo consapevole e responsabile. La disoccupazione giovanile deve essere affrontata in modo complessivo grazie a una strategia generale a favore dell'occupazione dei giovani. Ciò implica investimenti in settori in grado di creare posti di lavoro di qualità per i giovani dotando gli attori competenti, quali i servizi di sostegno ai giovani, gli erogatori d'istruzione e formazione, le organizzazioni giovanili e i servizi pubblici per l'impiego, di mezzi necessari a mettere in atto pienamente e con coerenza i piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani, garantendo altresì un rapido utilizzo delle risorse disponibili da parte degli Stati membri. Dovrebbe inoltre essere facilitato l'accesso ai finanziamenti per coloro che decidono di intraprendere un'attività imprenditoriale, attraverso un’informazione più efficace, una riduzione dell'eccessiva burocrazia e la possibilità di convertire sussidi di disoccupazione di diversi mesi in una sovvenzione iniziale per l'avvio di un'impresa, previa presentazione di un piano aziendale e in conformità della normativa nazionale.
Emendamento 27
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle disparità regionali e locali in sede di elaborazione ed esecuzione delle misure di lotta alla disoccupazione nonché collaborare con i servizi locali per l'impiego.
Emendamento 28
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 3
Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento e per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce. Gli Stati membri dovrebbero migliorare il livello di istruzione e considerare i sistemi di istruzione duale, dovrebbero potenziare la formazione professionale e, al tempo stesso, aumentare le opportunità per il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione scolastica.
Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce e per promuovere un'istruzione onnicomprensiva e di alta qualità sin dai livelli scolastici inferiori . Ciò richiede sistemi di istruzione flessibili con una particolare attenzione alla pratica. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero migliorare la qualità del livello di istruzione, rendendola accessibile a tutti, istituire e migliorare i sistemi di istruzione duale, in modo che siano adattati alle esigenze degli stessi, potenziando la formazione professionale e i quadri esistenti quali Europass garantendo al contempo, ove necessario, l'opportuna riqualificazione delle competenze e il riconoscimento di quelle acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione. È opportuno rafforzare i nessi tra il mondo dell'istruzione e il mercato del lavoro, garantendo al contempo che l'istruzione sia sufficientemente ampia da fornire alle persone una solida base ai fini dell'occupabilità durante l'intero arco della vita.
Emendamento 29
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 3 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero adattare meglio i sistemi di formazione al mercato del lavoro onde agevolare il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. In particolare nel contesto della digitalizzazione, così come in termini di nuove tecnologie, i posti di lavoro verdi e il settore sanitario costituiscono aspetti fondamentali.
Emendamento 30
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 4
Dovrebbero essere ridotti gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i disabili e i migranti regolari. Deve essere garantita la parità di genere nel mercato del lavoro, compresa la parità di retribuzione e occorre garantire l'accesso a costi ragionevoli a un'istruzione e un'assistenza di qualità per la prima infanzia.
Occorre ridurre ulteriormente la discriminazione nel mercato del lavoro e in relazione all’accesso al medesimo, in particolare per i gruppi che subiscono discriminazioni o esclusione, come le donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le persone con disabilità e i migranti regolari. Deve essere garantita la parità di genere nel mercato del lavoro, inclusa la parità di retribuzione, e occorre garantire l'accesso a costi ragionevoli a un'istruzione e un'assistenza di elevata qualità per la prima infanzia nonché la flessibilità necessaria per impedire l'esclusione di coloro che interrompono la loro carriera a causa di responsabilità familiari, come ad esempio le persone che prestano assistenza in ambito familiare. In tal senso, gli Stati membri dovrebbero sbloccare la direttiva concernente la presenza di donne nei consigli delle società.
Emendamento 31
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 4 bis (nuovo)
È opportuno tenere presente, a tal riguardo, il fatto che le percentuali di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET) sono più elevate fra le ragazze rispetto ai ragazzi e che il fenomeno dei NEET è dovuto innanzitutto a un incremento della disoccupazione giovanile, ma anche all'inattività connessa alla mancanza di istruzione.
Emendamento 32
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 6 – comma 5
Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e il sostegno offerto dagli altri fondi dell'Unione al fine di migliorare l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la pubblica amministrazione.
Gli Stati membri dovrebbero sfruttare in modo completo, efficace ed efficiente, il Fondo sociale europeo e il sostegno offerto dagli altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà, migliorare l'occupazione di qualità, l'inclusione sociale, l'istruzione, la pubblica amministrazione e i servizi pubblici. È opportuno mobilitare anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici e le relative piattaforme d'investimento per garantire che siano creati posti di lavoro di qualità e che i lavoratori dispongano delle competenze necessarie per la transizione dell'Unione verso un modello di crescita sostenibile.
Emendamento 33
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero ridurre la segmentazione del mercato del lavoro. Le norme in materia di protezione dell'occupazione e le istituzioni ad essa preposte dovrebbero offrire un ambiente appropriato all'assunzione, offrendo nel contempo adeguati livelli di protezione ai lavoratori e a coloro che cercano un impiego o sono assunti con contratti a tempo determinato o con contratti a progetto. Dovrebbe essere garantita un'occupazione di qualità in termini di sicurezza socioeconomica, opportunità di istruzione e formazione, condizioni lavorative (inclusa la salute e la sicurezza) ed equilibrio tra vita professionale e vita privata.
Gli Stati membri dovrebbero ridurre la segmentazione del mercato del lavoro affrontando la questione dell'occupazione precaria, la sottoccupazione, il lavoro non dichiarato e i contratti a zero ore. Le norme in materia di protezione dell'occupazione e le istituzioni ad essa preposte dovrebbero offrire un ambiente appropriato all'assunzione, offrendo nel contempo adeguati livelli di protezione ai lavoratori e a coloro che cercano un impiego o sono assunti con contratti a tempo determinato, a tempo parziale ovvero atipici o con contratti a progetto, coinvolgendo in modo attivo le parti sociali e favorendo la contrattazione collettiva. Dovrebbe essere garantita a tutti un'occupazione di qualità in termini di sicurezza socioeconomica, durata, salari adeguati, diritti sul lavoro, condizioni lavorative dignitose (inclusa la salute e la sicurezza), protezione sociale, parità di genere, opportunità di istruzione e formazione. Pertanto è necessario promuovere l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il reintegro dei disoccupati di lungo periodo e un equilibrio tra vita professionale e vita privata fornendo servizi di assistenza a prezzi accessibili e ammodernando l'organizzazione del lavoro. Dovrebbe essere favorita nell'Unione una convergenza verso standard più elevati per quanto concerne le condizioni lavorative.
Emendamento 34
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1 bis (nuovo)
L'accesso al mercato del lavoro dovrebbe favorire l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro sostenibili in tutti i settori, compresa l'occupazione verde, l'assistenza e l'innovazione sociale, al fine di valorizzare il più possibile le competenze delle persone, favorirne lo sviluppo lungo tutto l'arco della vita e promuovere le innovazioni che traggono origine dall’iniziativa dei lavoratori.
Emendamento 35
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere a fondo i parlamenti nazionali e le parti sociali nella concezione e nell'attuazione di riforme e politiche pertinenti, in linea con le prassi nazionali, sostenendo al contempo il miglioramento del funzionamento e dell'efficacia del dialogo sociale a livello nazionale.
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere maggiormente i parlamenti nazionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli enti regionali e locali nella concezione e nell'attuazione di riforme e politiche pertinenti, in linea con il principio di partenariato e le prassi nazionali, sostenendo al contempo il miglioramento del funzionamento e dell'efficacia del dialogo sociale a livello nazionale, soprattutto nei paesi che presentano importanti problemi di svalutazione salariale causati dalla recente deregolamentazione dei mercati del lavoro e dalla debolezza della contrattazione collettiva.
Emendamento 36
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3
Gli Stati membri dovrebbero rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e l'interazione con misure passive. Tali politiche dovrebbero essere volte a migliorare la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e a sostenere transizioni sostenibili nel mercato del lavoro mediante servizi pubblici per l'impiego che offrano sostegno personalizzato e attuino sistemi di misurazione delle prestazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di protezione sociale consentano a chi può partecipare al mercato del lavoro di entrare effettivamente nella vita attiva con responsabilità, proteggano chi (temporaneamente) è escluso dai mercati del lavoro e/o non è in grado di parteciparvi, e preparino le persone a rischi potenziali, investendo nel capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti e porre in essere misure efficaci contro la discriminazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire norme di qualità di base delle politiche attive del mercato del lavoro, potenziandone gli obiettivi, la portata, l’ambito di applicazione e l'interazione con misure di sostegno, quali le misure in materia di previdenza sociale. Tali politiche dovrebbero essere volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro, a rafforzare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale e a sostenere transizioni sostenibili nel mercato del lavoro mediante servizi pubblici per l'impiego altamente qualificati che offrano sostegno personalizzato e attuino sistemi di misurazione delle prestazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di protezione sociale consentano effettivamente a coloro che possono partecipare al mercato del lavoro di accedervi, proteggano coloro che sono (temporaneamente) esclusi dal mercato del lavoro e/o non sono in grado di parteciparvi, e preparino le persone a rischi potenziali e al mutamento delle condizioni economiche e sociali, investendo nel capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero introdurre, come una delle possibili misure per la riduzione della povertà e conformemente alle prassi nazionali, un reddito minimo commisurato alla loro specifica situazione socioeconomica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi e aperti a tutti, nonché porre in essere misure efficaci contro la discriminazione.
Emendamento 37
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4
Dovrebbe essere garantita la mobilità dei lavoratori con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo, anche rafforzando la trasferibilità delle pensioni e il riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero allo stesso tempo premunirsi contro gli abusi delle norme vigenti.
Dovrebbe essere garantita la mobilità dei lavoratori come diritto fondamentale e frutto di una libera scelta, con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo, anche rafforzando la trasferibilità delle pensioni e la sicurezza sociale, nonché l'effettivo riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e l'eliminazione degli ostacoli burocratici e di altro tipo attualmente esistenti. Gli Stati membri dovrebbero allo stesso tempo far fronte alle barriere linguistiche, migliorando i sistemi di formazione in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi in maniera adeguata della rete EURES per incoraggiare la mobilità dei lavoratori. Sarebbe opportuno promuovere investimenti nelle regioni che registrano deflussi di manodopera al fine di arginare la fuga di cervelli e incoraggiare il ritorno dei lavoratori migranti.
Emendamento 38
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 bis (nuovo) – titolo
Migliorare la qualità e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione a tutti i livelli
Emendamento 39
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 bis (nuovo)
L'accesso a servizi di assistenza e a un'istruzione della prima infanzia di qualità e a prezzi ragionevoli dovrebbe costituire una priorità per gli Stati membri, in quanto si tratta di importanti misure di sostegno per gli attori del mercato del lavoro e contribuiscono ad aumentare il tasso globale di occupazione, sostenendo nel contempo le persone nell'affrontare le loro responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero elaborare politiche globali e realizzare gli investimenti necessari per migliorare le misure di sostegno alle famiglie e ai genitori, così come le misure intese ad aiutare i genitori a conciliare la vita professionale e quella familiare, in modo da contribuire a prevenire l'abbandono scolastico precoce e aumentare le possibilità dei giovani nel mercato del lavoro.
Emendamento 40
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – titolo
Garantire l'equità, combattere la povertà e promuovere le pari opportunità
Garantire la giustizia sociale, combattere la povertà e promuovere le pari opportunità
Emendamento 41
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i sistemi di protezione sociale per assicurare una protezione efficace, efficiente e di adeguato livello in tutte le fasi della vita di un individuo, garantendo l'equità e affrontando le disuguaglianze. Sono necessarie politiche sociali semplificate e meglio mirate, integrate da servizi di assistenza all'infanzia e un'istruzione di qualità a costi ragionevoli, da servizi di formazione e orientamento professionale, da servizi di assistenza abitativa e da un'assistenza sanitaria accessibile, dall'accesso a servizi di base, quali un conto bancario e Internet, nonché dall'adozione di misure intese a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a combattere l'esclusione sociale.
Gli Stati membri, in cooperazione con gli enti regionali e locali, dovrebbero migliorare i sistemi di protezione sociale garantendo norme minime per offrire una protezione efficace, efficiente e sostenibile in tutte le fasi della vita di un individuo, assicurando un'esistenza dignitosa, solidarietà, accesso alla protezione sociale, pieno rispetto dei diritti sociali ed equità, affrontando le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione al fine di eliminare la povertà, con particolare attenzione verso chi è escluso dal mercato dal lavoro e verso i gruppi più vulnerabili. Sono necessarie politiche sociali semplificate, più mirate e più ambiziose, che includano servizi di assistenza all'infanzia e istruzione di qualità a costi ragionevoli, servizi di formazione e orientamento professionale efficaci, servizi di assistenza abitativa nonché un'assistenza sanitaria di elevata qualità e accessibile a tutti, l'accesso a servizi di base, quali conti bancari e Internet, nonché misure intese a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a combattere la povertà estrema, l'esclusione sociale e, più in generale, tutte le forme di povertà. Occorre in particolare, affrontare con decisione la povertà infantile.
Emendamento 42
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2
A tale scopo si dovrebbe usare in modo complementare una serie di strumenti, tra cui servizi che permettano di attivare il lavoro e di sostegno al reddito mirati a esigenze individuali. I sistemi di protezione sociale dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare la presa in carico di tutte le persone aventi diritto, sostenere gli investimenti in capitale umano e contribuire a evitare la povertà, a ridurla e a proteggere contro di essa.
A tale scopo si dovrebbe usare in modo complementare una serie di strumenti, tra cui servizi che permettano di attivare il lavoro e di sostegno al reddito mirati a esigenze individuali. A tal proposito spetta a ciascuno Stato membro fissare livelli di reddito minimo, conformemente alle prassi nazionali, commisurati alla specifica situazione socioeconomica dello Stato membro in questione. I sistemi di protezione sociale dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare l'accesso e la gestione di tutte le persone in modo non discriminatorio, sostenere gli investimenti in capitale umano e contribuire a prevenire e ridurre la povertà, nonché a proteggere dalla stessa, dall'esclusione sociale e da altri rischi quali la perdita della salute o del posto di lavoro. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai bambini che si trovano in condizioni di povertà a causa della disoccupazione di lungo periodo dei genitori.
Emendamento 43
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 3
Si dovrebbe procedere alla riforma dei sistemi pensionistici per garantirne la sostenibilità e l'adeguatezza per donne e uomini in un contesto di maggiore longevità e di mutazione demografica, per esempio collegando l'età pensionabile legale alla speranza di vita, innalzando l'età pensionabile effettiva e sviluppando sistemi di risparmio per pensioni integrative.
I sistemi pensionistici dovrebbero essere strutturati in modo tale che ne sia garantita la sostenibilità, la sicurezza e l'adeguatezza per donne e uomini, rafforzando i regimi pensionistici, con l'obiettivo di assicurare un reddito pensionistico dignitoso, almeno al di sopra della soglia di povertà. I sistemi pensionistici dovrebbero prevedere il consolidamento, l'ulteriore sviluppo e il miglioramento dei tre pilastri dei sistemi di risparmio pensionistici. Il collegamento tra età pensionabile e aspettativa di vita non costituisce l'unico strumento con cui affrontare la sfida dell'invecchiamento. Le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero anche, tra l'altro, rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione demografica, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica. Il modo migliore per affrontare la sfida dell'invecchiamento consiste nell'aumentare il tasso di occupazione complessivo, anche sulla base degli investimenti sociali nell'invecchiamento attivo.
Emendamento 44
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 4
Gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualità, l'economicità, l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria, di assistenza a lungo termine e dei servizi sociali, e assicurare condizioni di lavoro dignitose nei relativi settori, salvaguardando al contempo la sostenibilità finanziaria di tali sistemi attraverso un miglioramento dei finanziamenti basati sulla solidarietà.
Emendamento 45
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 4 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno del Fondo sociale europeo e di altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione, migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di promuovere la parità tra donne e uomini e migliorare la pubblica amministrazione.
Emendamento 46
Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 4 ter (nuovo)
Gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, sulla cui base gli Stati membri definiscono i loro obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni iniziali e delle situazioni nazionali, mirano a innalzare al 75% il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni entro il 2020, a ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10%, ad aumentare ad almeno il 40% la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente e a promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, puntando a sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione1bis.
__________________
1bis La popolazione è definita in base al numero di persone a rischio di povertà e di esclusione secondo tre indicatori (rischio di povertà, deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione), lasciando gli Stati membri liberi di definire obiettivi nazionali sulla base degli indicatori più appropriati, tenendo conto delle circostanze e priorità nazionali.

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finlandia
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0210/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 568 esuberi presso la Broadcom Communications Finland, operante nella divisione 46 della NACE Rev. 2 ("Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli")(4), e presso due fornitori o produttori a valle;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 365 000 EUR a norma del regolamento in parola;

2.  rileva che le autorità finlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 30 gennaio 2015 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 2 giugno 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  rammenta che, nel corso degli anni 2000 il numero di addetti presso le società controllate finlandesi operanti in tutti i continenti è aumentato, fino a quando, nell'anno 2004, l'Asia si è affermata quale maggiore datore di lavoro nell'ambito dell'industria elettronica ed elettrotecnica e il numero di addetti in Europa ha iniziato a diminuire; ritiene che gli esuberi presso la Broadcom siano in parte collegati alla tendenza che interessa l'intero settore dell'industria elettronica in Finlandia che è culminata nell'annuncio della Nokia nel 2011 relativo ad esuberi su larga scala; conclude tuttavia che i predetti eventi sono sostanzialmente connessi ad importanti trasformazioni nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;

4.  rileva che gli esuberi aggraveranno ulteriormente i l problema della disoccupazione soprattutto nella regione dell'Ostrobotnia settentrionale (parte della regione NUTS(5) livello 2 FI1A), in cui si sono verificati 424 dei 568 esuberi; osserva che in questa regione il tasso di disoccupazione è costantemente superiore di un paio di punti percentuali rispetto alla media nazionale; rileva che nell'agosto del 2014, mentre a livello nazionale il tasso di disoccupazione era pari al 12,2%, nell'Ostrobotnia settentrionale raggiungeva il 14,1% e nella città più colpita, Oulu, il 16,1%, e che la stessa regione era già stata pesantemente colpita dagli esuberi su larga scala della Nokia verificatisi a partire dal 2011;

5.  ritiene che le indagini sulle imprese e le visite a queste ultime rappresentino azioni in grado non solo di recare vantaggi ai lavoratori licenziati oggetto della domanda in esame, bensì anche di contribuire a sviluppare conoscenze in merito a questioni occupazionali nel settore in parola in caso di futuri esuberi; osserva che tali azioni specifiche costituiscono già il proseguimento di un'analoga misura adottata nel quadro di un'altra domanda di mobilitazione del FEG a favore della Finlandia (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  osserva che ad oggi il settore "Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli" è stato oggetto di un'altra domanda di intervento del FEG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), anch'essa basata sul criterio connesso alla globalizzazione;

7.  rileva con soddisfazione che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità finlandesi hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già l'11 agosto 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

8.  osserva che la Finlandia prevede tre tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) supporto nella transizione verso un nuovo lavoro, ii) supporto all'avvio di un'attività propria e iii) prestazione di istruzione o formazione;

9.  osserva che le autorità prevedono di utilizzare il 17,46% di tutti i costi per indennità e incentivi sotto forma di sussidi all'assunzione (quale componente della retribuzione di ciascun rapporto di lavoro instaurato coi lavoratori interessati) e di indennità per spese di viaggio, pernottamento e trasloco, il che corrisponde alla metà della percentuale massima consentita (35%) dei costi totali di tali misure;

10.  valuta positivamente le procedure seguite dalle autorità finlandesi per consultare i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali nonché le autorità locali e regionali;

11.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

12.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

13.  accoglie con favore la complementarietà degli interventi proposti a titolo del FEG con altre azioni finanziate tramite fondi nazionali ovvero unionali;

14.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

15.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

16.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/1477.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).


Bilancio 2016: mandato per il trilogo
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Risoluzione
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2016 (2015/2074(BUD))
P8_TA(2015)0263A8-0217/2015

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 312 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2016, sezione III – Commissione(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2015 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2016,

–  visto il titolo II, capitolo 8, del suo regolamento,

–  viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0217/2015),

Progetto di bilancio 2016: rispettare gli impegni e le priorità di finanziamento

1.  ricorda che, nella risoluzione sopra menzionata dell'11 marzo 2015, il Parlamento ha posto la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità e lo sviluppo delle imprese e dell'imprenditorialità per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea, assieme alla solidarietà interna ed esterna in un'Europa sicura, al centro delle sue priorità per il bilancio 2016; ribadisce l'importanza che il Parlamento annette al rispetto degli impegni giuridici e politici e rinnova il suo invito alle istituzioni a tener fede alle promesse fatte;

2.  sottolinea, in tale contesto, che il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha fissato massimali per tutte le rubriche, ma ha anche previsto una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi giuridici, nonché strumenti speciali per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per finanziare spese chiaramente identificate al di sopra dei massimali;

3.  si compiace che il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, presentato dalla Commissione, rafforzi le priorità summenzionate e proponga di potenziare il sostegno dell'Unione europea agli investimenti, alla conoscenza, all'occupazione e ai programmi orientati alla crescita, in particolare a un programma a favore della mobilità emblematico come Erasmus+; ritiene che il progetto di bilancio 2016 rappresenti un passo avanti positivo per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide a livello strutturale, in particolare la perdita di competitività; è soddisfatto che, oltre a prevedere gli aumenti giustamente attesi all'interno della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Europa globale), la Commissione affronti la sfida di reagire ai recenti sviluppi, quali le crisi in Ucraina, in Siria e nel Mediterraneo, rispondendo alle esigenze dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di sicurezza e migrazione e dimostrando una forte volontà politica nel settore dell'azione esterna e un impegno finanziario nei confronti di paesi di origine e di transito;

4.  si compiace dell'inclusione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel progetto di bilancio per l'esercizio 2016 e, in particolare, della mobilitazione del margine globale per gli impegni per coprire una parte della spesa necessaria per finanziare gli 8 miliardi di EUR del Fondo di garanzia del FEIS, invece di ricorrere unicamente ai tagli al programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE); sottolinea che il Parlamento ha voluto limitare il più possibile l'impatto su questi due programmi e che l'accordo raggiunto tra i colegislatori ha ridotto ulteriormente questi tagli di un importo complessivo pari a 1 miliardo di EUR, preservando tra l'altro il settore della ricerca fondamentale; si attende che l'accordo definitivo sul FEIS sia incluso quanto prima nel bilancio 2016, mediante una lettera rettificativa;

5.  ricorda, tuttavia, che la decisione sugli stanziamenti annuali da autorizzare per la costituzione del Fondo di garanzia del FEIS sarà adottata solamente dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale; si impegna, in tale contesto, a compensare ulteriormente i tagli riguardanti Orizzonte 2020 e l'MCE, che rimangono consistenti, al fine di consentire a tali programmi di realizzare pienamente gli obiettivi concordati solo due anni fa a seguito dei negoziati sulle rispettive basi giuridiche; intende altresì esaminare attentamente se sia opportuno concentrare i tagli negli esercizi 2016-2018, come proposto dalla Commissione, oppure ripartirli sugli esercizi 2019-2020, per ridurre al minimo l'impatto su questi programmi;

6.  si rammarica che il programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) subisca una riduzione nominale degli stanziamenti d'impegno dal 2015 al 2016; evidenzia che tale riduzione invierebbe un segnale molto negativo in un momento in cui il potenziale delle PMI in quanto imprese innovatrici e creatrici di posti di lavoro è estremamente necessario per stimolare la ripresa dell'Unione europea, ridurre il divario di investimenti e contribuire alla futura prosperità dell'Unione; ricorda che la promozione dell'imprenditorialità, il miglioramento della competitività e dell'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione, incluse le imprese sociali, e il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le PMI che contribuiscono in misura significativa all'economia e alla competitività dell'Europa costituiscono priorità chiaramente condivise da tutte le istituzioni, che hanno giustificato l'anticipo e l'aumento dei finanziamenti per COSME negli ultimi due anni, tenendo conto degli elevati tassi di esecuzione del programma; intende pertanto garantire che tale programma abbia un'evoluzione positiva nel 2016;

7.  ribadisce le proprie preoccupazioni per il finanziamento dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) quale strumento fondamentale per la lotta alla disoccupazione giovanile nell'Unione, che costituisce una priorità assoluta per tutti i responsabili politici europei; prende atto dell'anticipo della dotazione complementare dell'IOG nel 2014 e 2015; si rammarica che non siano proposti nuovi impegni per il 2016; ricorda che il QFP ha previsto un margine globale per gli impegni da rendere disponibile al di sopra dei massimali a partire dal 2016 per conseguire gli obiettivi politici collegati alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile; ricorda che, di conseguenza, il regolamento relativo al Fondo sociale europeo ha previsto che le risorse per l'IOG possano essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio; chiede pertanto che si prosegua l'IOG ricorrendo alle disposizioni in materia di flessibilità previste dal QFP e intende garantire che il bilancio 2016 preveda gli importi necessari;

8.  osserva che, grazie a un accordo tempestivo sulla riprogrammazione degli impegni nell'ambito della gestione concorrente nel QFP 2014-2020, a causa dell'adozione tardiva delle disposizioni e dei programmi pertinenti, la Commissione ha iscritto nel suo progetto di bilancio 2016 (alle rubriche 2 e 3) un importo di 4,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno che non hanno potuto essere utilizzati nel 2014; ricorda che il bilancio rettificativo n. 1/2015 ha già consentito il trasferimento di 16,5 miliardi di EUR dal 2014 al 2015 nell'ambito delle rubriche 1b, 2 e 3; sottolinea che si tratta tuttavia di semplici trasferimenti di stanziamenti già decisi nel 2014, che dovrebbero quindi, a fini di comparazione, essere esclusi da ogni valutazione dell'evoluzione del bilancio 2016 rispetto al bilancio 2015; sottolinea pertanto che i programmi in questione beneficiano di fatto di aumenti degli stanziamenti d'impegno nel progetto di bilancio 2016;

9.  è preoccupato per l'avvio più lento del previsto dei nuovi programmi del QFP 2014-2020, a causa dell'approvazione tardiva delle basi giuridiche e dei programmi operativi nonché della carenza di stanziamenti di pagamento nel 2014; si impegna a esaminare se gli stanziamenti d'impegno e di pagamento richiesti consentiranno realmente ai nuovi programmi di essere pienamente operativi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio ai ritardi nell'attuazione di tali programmi;

10.  constata che il progetto di bilancio dell'UE per il 2016 ammonta a 153,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (inclusi i 4,5 miliardi di EUR provenienti dal bilancio 2014) e a 143,5 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento; sottolinea che, escludendo l'effetto della riprogrammazione nel 2015 e nel 2016, ciò corrisponde a un aumento del 2,4% degli impegni e dell'1,6% dei pagamenti rispetto al bilancio 2015; evidenzia che questi aumenti nel complesso moderati, che seguono l'orientamento indicato dal QFP e tengono conto dell'inflazione, non comportano quasi nessun aumento in termini reali, il che sottolinea l'importanza dell'efficienza e dell'efficacia della spesa;

11.  sottolinea che la Commissione prevede margini di 2,2 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (di cui 1,2 miliardi di EUR nella rubrica 2) e 1,6 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento al di sotto dei massimali del QFP; ricorda che i margini disponibili in impegni e pagamenti come pure i pagamenti non eseguiti confluiscono nei margini globali che potranno essere utilizzati, se necessario, negli esercizi successivi; osserva che il margine globale per gli impegni è reso disponibile per la prima volta e che sarà utilizzato in parte per il FEIS; accoglie con favore, in linea di principio, la proposta di utilizzare lo strumento di flessibilità per finanziare spese chiaramente identificate nel quadro delle nuove iniziative dell'Unione europea nei settori dell'asilo e della migrazione, che non possono essere finanziate entro i massimali della rubrica 3; intende utilizzare una parte dei margini rimanenti e delle pertinenti disposizioni in materia di flessibilità previste dal QFP per rafforzare le priorità cruciali;

Pagamenti: ripristinare la fiducia

12.  ricorda che la carenza di pagamenti, dovuta soprattutto a massimali di pagamento insufficienti e all'iscrizione in bilancio di stanziamenti insufficienti, ha raggiunto livelli senza precedenti nel 2014 e rimane molto accentuata nel 2015; teme che ciò continuerà a compromettere la corretta attuazione dei nuovi programmi del QFP 2014-2020 e a penalizzare i beneficiari, in particolare le autorità locali, regionali e nazionali che sono confrontate a vincoli economici e sociali; pur sostenendo la gestione attiva dei pagamenti da parte della Commissione, è preoccupato per il rinvio degli inviti a presentare proposte, per la riduzione dei prefinanziamenti e per i ritardi nei pagamenti, che potrebbero pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale; ribadisce la propria preoccupazione per i tagli ad hoc dei pagamenti introdotti dal Consiglio in sede di lettura dei bilanci annuali, anche per i programmi per la competitività per la crescita e l'occupazione nella rubrica 1a; chiede alla Commissione di preparare entro il 31 marzo 2016 una relazione riguardante l'incidenza sui beneficiari del ritardo dei pagamenti dell'Unione per il periodo 2013-2015 nonché le conseguenze sull'attuazione dei programmi;

13.  si compiace che il progetto di bilancio dell'UE rispecchi la dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016, concordata tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a seguito di una valutazione condivisa e dell'impegno assunto dalle tre istituzioni a ridurre l'arretrato; ricorda che, a norma dell'articolo 310 TFUE, le entrate e le spese nel bilancio dell'Unione devono risultare in pareggio; osserva che, secondo le stime della Commissione, gli stanziamenti di pagamento richiesti nel progetto di bilancio permetterebbero di ridurre l'arretrato di impegni residui a un livello sostenibile di circa 2 miliardi di EUR; si impegna pertanto a sostenere pienamente la proposta della Commissione e si attende che il Consiglio rispetti i propri impegni al riguardo;

14.  sottolinea che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a evitare in futuro l'accumulo di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio, rispettando e attuando pienamente gli accordi raggiunti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e delle procedure di bilancio annuali; ribadisce la necessità, a tale riguardo, di monitorare attentamente e attivamente l'evoluzione dell'arretrato; ribadisce le propria preoccupazione che le specificità dei cicli di pagamento esercitino un'ulteriore pressione sul livello degli stanziamenti di pagamento, in particolare al termine del QFP; rammenta alla Commissione il suo impegno, assunto nella dichiarazione comune su un piano di pagamento, a sviluppare i suoi strumenti di previsione a medio e lungo termine e a istituire un sistema di allarme preventivo, al fine di presentare queste prime previsioni di pagamento in luglio, affinché l'autorità di bilancio possa adottare decisioni debitamente informate in futuro;

15.  accoglie favorevolmente il fatto che gli stanziamenti di pagamento complessivi sono maggiormente incentrati sull'esecuzione dei nuovi programmi del periodo 2014-2020 piuttosto che sul completamento dei vecchi programmi del periodo 2007-2013; sottolinea, tuttavia, che il livello dei pagamenti nel progetto di bilancio 2016, in particolare per la sottorubrica 1b, è basso rispetto al livello degli impegni, il che comporta il rischio che si accumuli un arretrato analogo di pagamenti in sospeso al termine dell'attuale QFP; si chiede pertanto in quale misura ciò sia in linea con la prospettiva di lungo termine del piano di pagamento;

Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l'occupazione

16.  rileva che, rispetto al 2015, la proposta della Commissione per il 2016 corrisponde a un aumento del 6,1% degli impegni nella sottorubrica 1a, portandoli a 18,6 miliardi di EUR; sottolinea che tale aumento è dovuto in larga misura all'integrazione del FEIS, agli aumenti a favore di Erasmus+ e dell'MCE e, in misura minore, agli aumenti per i programmi Dogane, Fiscalis e lotta antifrode e per il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale; intende prestare una particolare attenzione alla riduzione delle disparità tra apprendimento e istruzione superiore in Europa, segnatamente garantendo un pari accesso alla mobilità;

17.  si rammarica, tuttavia, delle riduzioni degli stanziamenti per i grandi progetti infrastrutturali e per i programmi Orizzonte 2020 e COSME, come pure del rallentamento della realizzazione dei progetti di trasporto del MCE a causa delle riassegnazioni a favore del FEIS; ricorda che la proposta iniziale della Commissione relativa al FEIS avrebbe comportato un taglio di 170 milioni di EUR alla dotazione di Orizzonte 2020 nel 2016 rispetto al 2015, inviando in tal modo un segnale contraddittorio su un programma che è ampiamente riconosciuto come una priorità faro nell'ambito dell'attuale QFP; deplora le ripercussioni sui finanziamenti per la ricerca, inclusi i settori dell'energia, delle PMI, del clima e dell'ambiente, delle scienze sociali e della scienza nella società; si impegna a trovare il modo per compensare maggiormente le riduzioni proposte per questi programmi, prevedendo aumenti durante la procedura di bilancio attraverso l'utilizzo del margine di 200 milioni di EUR ancora disponibile al di sotto del massimale per la sottorubrica 1a; sottolinea che i finanziamenti destinati agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione dovrebbero incentrarsi sui settori in cui è possibile conseguire il maggiore valore aggiunto, come ad esempio il miglioramento dell'efficienza energetica, le TIC, le sovvenzioni per la ricerca di base e le tecnologie a basse emissioni di carbonio e rinnovabili;

18.  ribadisce il proprio sostegno a favore del programma ITER e si impegna a garantire finanziamenti adeguati; è tuttavia preoccupato per il fatto che la revisione del calendario e della programmazione finanziaria di ITER, che dovrebbe essere presentata nel novembre 2015, non consentirà all'autorità di bilancio di tener conto delle nuove informazioni nella procedura di bilancio annuale per il 2016; esorta inoltre ITER e la sua Impresa comune europea "Fusione per l'energia" a presentare tempestivamente le relazioni richieste riguardanti il loro discarico per il 2013 e a dare un seguito alle raccomandazioni del Parlamento a tale riguardo;

19.  sottolinea che l'iscrizione in bilancio di stanziamenti di pagamento insufficienti in passato ha ampliato il divario tra impegni e pagamenti in numerosi programmi all'interno della sottorubrica 1a, contribuendo in tal modo al forte aumento dei RAL rispetto alle altre rubriche; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione ha dovuto ridurre l'importo del prefinanziamento e, aspetto ancora più preoccupante, ha dovuto rinviare i nuovi inviti a presentare proposte e ritardare la firma dei contratti; osserva ad esempio che, nell'ambito di Orizzonte 2020, la Commissione stima che "in una situazione di esecuzione normale senza limiti per gli stanziamenti di pagamento, entro la fine del 2014, sarebbero stati spersi circa 1 miliardo di EUR in più"; valuta positivamente gli sforzi compiuti dalla Commissione per tenere sotto controllo la situazione dei pagamenti, ma ribadisce che non intende in alcun caso permettere che si consideri il rallentamento dei programmi 2014-2020 come un modo per risolvere la carenza di pagamenti;

20.  accoglie pertanto con favore l'aumento dell'11,4% degli stanziamenti di pagamento, che passano a 17,5 miliardi di EUR, rispetto al 2015 e l'aumento del rapporto pagamenti/impegni per il 2016; osserva, in particolare, che per numerosi programmi (Copernicus, Erasmus+, Orizzonte 2020, progetti di trasporto nell'ambito del CEF, sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti) gli stanziamenti di pagamento superano il livello degli stanziamenti d'impegno;

Sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale

21.  prende atto degli importi proposti di 50,8 miliardi di EUR in impegni (vale a dire un aumento del 3,2% rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e di 49,1 miliardi di EUR in pagamenti (vale a dire una riduzione del 4%) per la sottorubrica 1b, che lasciano un piccolo margine di 15,3 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni; ricorda che la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'UE, finalizzata a ridurre le disparità tra le regioni europee rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che strumenti come l'FSE, l'FESR, il Fondo di coesione e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile sono fondamentali per promuovere la convergenza, ridurre il divario di sviluppo e sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili; sottolinea il ruolo chiave della politica di coesione dell'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

22.  sottolinea che il 44% degli stanziamenti di pagamento proposti per il 2016 coprono richieste di pagamento in sospeso per i precedenti periodi di programmazione, lasciando solo 26,8 miliardi di EUR in pagamenti per l'avvio dei nuovi programmi di coesione 2014-2020; ritiene pertanto che gli stanziamenti di pagamento proposti siano appena sufficienti per coprire il fabbisogno in questa sottorubrica;

23.  ricorda che è necessario iscrivere nel bilancio 2016 un importo pari a 21,6 miliardi di EUR per ridurre l'arretrato di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013 da 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014 e 20 miliardi di EUR alla fine del 2015 a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, come descritto nella valutazione della Commissione allegata alla dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016; esorta a evitare in futuro un simile accumulo "anormale" di fatture non pagate per non pregiudicare la credibilità dell'Unione europea;

24.  sottolinea, accanto al suo invito a proseguire l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che è cruciale un'accelerazione efficiente ed efficace della sua attuazione negli Stati membri; incoraggia gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per attivare in via prioritaria i sistemi nazionali di garanzia per i giovani, tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 3/2015; ribadisce che l'aumento del tasso di prefinanziamento al 30%, approvato recentemente e fortemente sostenuto dal Parlamento, è subordinato alla rapida presentazione di richieste di pagamenti intermedi da parte degli Stati membri entro un anno, che dovrebbero concretizzarsi nel 2016; insiste affinché l'aumento del prefinanziamento dell'IOG non si ripercuota negativamente sull'attuazione di altre componenti dell'FSE;

Rubrica 2 – Crescita sostenibile: risorse naturali

25.  prende atto degli importi proposti di 63,1 miliardi di EUR in impegni (vale a dire una diminuzione dello 0,1% rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e di 55,9 miliardi di EUR in pagamenti (vale a dire una riduzione dello 0,2%) per la rubrica 2, che lasciano un margine di 1,2 miliardi di EUR al di sotto del massimale per gli impegni e un margine di 1,1 miliardi di EUR al di sotto del sottomassimale per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); sottolinea che il meccanismo di disciplina finanziaria è applicato unicamente per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo; attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per l'ottobre 2015, che dovrebbe essere basata su informazioni aggiornate relative al finanziamento del FEAGA; sottolinea che i trasferimenti tra i due pilastri della PAC comportano un aumento complessivo dell'importo disponibile per lo sviluppo rurale;

26.  sottolinea che il progetto di bilancio 2016 presenta una diminuzione del fabbisogno di interventi sui mercati agricoli rispetto al bilancio 2015, principalmente a causa dell'impatto nel 2015 delle misure di emergenza connesse all'embargo russo sulle importazioni di determinati prodotti agricoli dall'Unione europea; osserva che, secondo la Commissione, non sono necessarie misure supplementari nel quadro del bilancio 2016; mette in evidenza l'obiettivo di aumentare la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura europea e chiede che siano stanziate risorse per conseguirlo;

27.  sottolinea che la politica comune della pesca riformata prevede un quadro giuridico ambizioso per far fronte alle sfide della pesca responsabile, anche attraverso la raccolta di dati, e si compiace che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) abbia beneficiato di un riporto di stanziamenti inutilizzati dal 2014 al 2015, e che, escludendo l'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti, gli stanziamenti d'impegno per tale Fondo continuino ad aumentare nel 2016; rileva tuttavia che, per quanto riguarda i pagamenti, l'abbandono graduale del vecchio programma è solo parzialmente compensato dall'avvio del nuovo, con una conseguente riduzione degli stanziamenti nel 2016;

28.  accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti, sia d'impegno che di pagamento, previsti per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima; si compiace dei primi passi dell'approccio ecologico al bilancio dell'Unione europea e sottolinea la necessità di accelerarne il ritmo;

Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza

29.  si compiace che il progetto di bilancio 2016 aumenti il sostegno a favore di tutti i programmi all'interno della rubrica 3, che arriva a 2,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento del 12,6% rispetto al bilancio 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e a 2,3 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento (vale a dire un aumento del 9,7%); sottolinea che tali importi non lasciano alcun margine per ulteriori aumenti o progetti pilota e azioni preparatorie nella rubrica 3; è del parere che, nell'attuale situazione geopolitica, in particolare a causa della crescente pressione dei flussi migratori, sia possibile che il livello dei massimali fissati per quella che è di gran lunga la rubrica più piccola del QFP non sia più attuale e che vada corretto nel contesto della revisione postelettorale del QFP;

30.  accoglie positivamente l'Agenda europea sulla migrazione della Commissione e ribadisce il proprio sostegno al potenziamento delle risorse dell'UE e allo sviluppo di una cultura di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà nei settori dell'asilo, della migrazione e della gestione delle frontiere esterne; esprime apprezzamento, pertanto, per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il Fondo sicurezza interna e per il Fondo asilo, migrazione e integrazione, incluso lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo (CEAS); accoglie con favore la proposta della Commissione di mobilitare 124 milioni di EUR a titolo dello strumento di flessibilità per rispondere alle attuali tendenze migratorie nel Mediterraneo; si chiede se i finanziamenti proposti saranno sufficienti; sottolinea la necessità di un rigoroso controllo sulla destinazione di tali fondi;

31.  sottolinea che, visti l'elevato numero di sbarchi sulle coste meridionali dell'Unione e il crescente ruolo che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) deve svolgere nella gestione dell'asilo, la proposta di aumentare il suo personale di sole 6 unità è chiaramente insufficiente; chiede pertanto un organico e un bilancio adeguati per l'EASO per il 2016, al fine di consentire a tale agenzia di svolgere correttamente le sue funzioni e operazioni;

32.  ritiene che l'incidenza finanziaria e i compiti aggiuntivi delle misure presentate nell'ambito dell'Agenda dell'UE sulla migrazione e dell'Agenda dell'UE sulla sicurezza per quanto riguarda Europol dovrebbero essere valutati dettagliatamente dalla Commissione, onde consentire all'autorità di bilancio di adeguare opportunamente i fabbisogni di risorse umane e finanziarie dell'agenzia; sottolinea il ruolo di Europol nel sostegno transfrontaliero per gli Stati membri e nello scambio di informazioni; evidenzia la necessità di garantire un bilancio e un organico adeguati per l'agenzia nel 2016, al fine di consentirle di svolgere correttamente le sue funzioni e operazioni;

33.  ritiene che le agenzie che operano in questo settore non dovrebbero essere soggette a riduzioni o riassegnazioni del personale e che esse debbano assegnare il loro personale in modo adeguato al fine di far fronte alle loro crescenti responsabilità;

34.  ribadisce altresì il forte sostegno che ha costantemente apportato a un finanziamento sufficiente per i programmi nel settore della cultura e dei media; accoglie pertanto con favore l'aumento della dotazione del programma Europa creativa, incluse le azioni multimedia, rispetto al bilancio 2015, esprimendo invece delle riserve quanto alla divisione amministrativa tra le sezioni cultura e media; sostiene inoltre l'aumento proposto per il programma Europa per i cittadini, trattandosi di un programma essenziale per la partecipazione civica al processo democratico in Europa; ritiene che l'Iniziativa dei cittadini europei (ECI) sia uno strumento fondamentale per la partecipazione democratica nell'Unione europea e invita a migliorarne la visibilità e l'accessibilità; evidenzia il ruolo positivo delle reti paneuropee costituite da media locali e nazionali come EuranetPlus;

35.  sottolinea che la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la tutela dei consumatori e la salute sono questioni di fondamentale interesse per i cittadini europei; esprime pertanto apprezzamento per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il programma Alimenti e mangimi, per il programma Sanità e per il programma per la tutela dei consumatori rispetto al bilancio 2015;

Rubrica 4 – Europa globale

36.  accoglie positivamente l'aumento globale del finanziamento della rubrica 4, che raggiunge 8,9 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento del 5,6% rispetto al bilancio 2015), lasciando un margine di 261,3 milioni di EUR al di sotto del massimale; osserva che ciò dimostra un elevato livello di solidarietà con i paesi terzi; ritiene che il bilancio dell'Unione sia uno strumento utile per aiutare le persone in stato di bisogno e per promuovere i valori europei fondamentali; si compiace che le difficoltà economiche e sociali incontrate dall'Unione europea negli ultimi anni non abbiano distolto la sua attenzione dal resto del mondo; ritiene, tuttavia, che molto probabilmente saranno necessari ulteriori rafforzamenti in determinati settori prioritari, quali lo Strumento europeo di vicinato, inclusa l'assistenza a favore del processo di pace in Medio Oriente, alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), a causa delle attuali crisi umanitarie e politiche nel vicinato e oltre;

37.  accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti di pagamento richiesto dalla Commissione per tutti i programmi della rubrica 4 (vale a dire un aumento del 28,5% per arrivare a 9,5 miliardi di EUR), per cui i pagamenti superano gli impegni in particolare nei settori dello sviluppo, degli aiuti umanitari e dell'assistenza dell'Unione europea alla Palestina e all'UNRWA; ritiene che tali aumenti siano pienamente giustificati dalla necessità di compensare gli effetti della forte carenza di pagamenti registrata in questa rubrica nel 2014 e nel 2015, che ha obbligato la Commissione a ridurre il prefinanziamento e a rinviare gli impegni giuridici; ricorda che nel 2015 hanno dovuto essere pagati 1,7 milioni di EUR di interessi di mora a titolo della rubrica 4; si attende che il divario tra impegni e pagamenti sia progressivamente ridotto e che l'arretrato di impegni residui sia riportato a un livello normale; sottolinea che ciò è indispensabile al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei beneficiari vulnerabili e che l'Unione europea agisca come un partner affidabile nei confronti delle organizzazioni internazionali;

38.  ritiene che gli strumenti di finanziamento esterni forniscano strumenti per affrontare, in modo articolato e oltre ai rispettivi obiettivi, le cause profonde delle sfide poste dalla sicurezza interna e dalle migrazioni, che sono questioni centrali del bilancio del prossimo esercizio, con particolare riferimento alle frontiere meridionali e orientali dell'Unione e più in generale alle regioni interessate da conflitti; mette in evidenza, in particolare, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e lo strumento europeo di vicinato, ma anche le politiche che stanno registrando aumenti più moderati, come gli aiuti umanitari, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita la Commissione a individuare chiaramente i settori che possono contribuire ad affrontare queste sfide attuali e che potrebbero assorbire efficacemente eventuali aumenti; ricorda, a tale riguardo, l'importanza di prestare assistenza per ridurre e infine eliminare la povertà e della necessità di mantenere i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la coesione sociale e le lotta contro le diseguaglianze al centro delle attività di aiuto esterno dell'UE;

39.  sottolinea il notevole aumento dell'importo previsto nel bilancio 2016 per il Fondo di garanzia per le azioni esterne gestito dalla Banca europea per gli investimenti e rileva che ciò è dovuto anche alla concessione di prestiti a titolo dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina;

40.  invita la Commissione e il SEAE a garantire che sia applicato un approccio congiunto nei confronti dei paesi strategici, come l'Ucraina e la Tunisia, che beneficiano di finanziamenti relativamente consistenti provenienti da varie fonti dell'UE; è del parere che l'Unione europea potrebbe acquisire un peso politico ed economico più forte garantendo maggiore coerenza e coordinamento tra i principali attori nell'Unione europea e sul terreno, semplificando e abbreviando le procedure e offrendo un quadro più chiaro della sua azione;

Rubrica 5 – Amministrazione

41.  constata che le spese a titolo della rubrica 5 registrano un aumento del 2,9% rispetto al bilancio 2015, raggiungendo 8 908,7 milioni di EUR, importo che copre globalmente le spese amministrative delle istituzioni (con un aumento del 2,2%) e le spese per le pensioni e le scuole europee (con un aumento del 5,4%); rileva che rimane un margine di 574,3 milioni di EUR al di sotto del massimale; sottolinea che la quota della rubrica 5 nel bilancio dell'UE si mantiene stabile al 5,8%; ricorda, tuttavia, che tale percentuale non tiene conto dell'assistenza tecnica che è inclusa tra le spese operative;

Strumenti speciali

42.  ribadisce che gli strumenti speciali sono cruciali per il pieno rispetto e l'attuazione integrale del QFP e dovrebbero, per loro stessa natura, essere iscritti oltre i limiti dei massimali sia per gli impegni che per i pagamenti, segnatamente ai fini del calcolo del margine globale per i pagamenti; accoglie con favore la proposta parità tra impegni e pagamenti per la Riserva per gli aiuti d'urgenza; osserva che gli importi stanziati per la Riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR), per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nel progetto di bilancio 2016 sono in larga misura stabili o leggermente aumentati;

Progetti pilota – azioni preparatorie

43.  sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) quali strumenti per formulare priorità politiche e introdurre nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione europea, incluse le iniziative mirate a rispecchiare e a seguire i cambiamenti economici, ecologici e sociali nell'Unione europea; prende atto con preoccupazione che la Commissione non ha previsto stanziamenti per il proseguimento di PP e AP di grande successo, specialmente nella rubrica 3; intende procedure all'individuazione di un pacchetto equilibrato di PP e AP; osserva che nella proposta attuale il margine disponibile in alcune rubriche è alquanto limitato, o addirittura inesistente, e intende esaminare modalità per reperire risorse per eventuali PP e AP;

Agenzie decentrate

44.  sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle agenzie decentrate nella definizione delle politiche dell'Unione europea ed è determinato a valutare il fabbisogno in termini di risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie, caso per caso, al fine di garantire stanziamenti e personale sufficienti per ciascuna di esse e in particolare per quelle alle quali sono stati recentemente affidati nuovi compiti o che stanno facendo fronte a un maggiore carico di lavoro a seguito della definizione di priorità politiche o per altri motivi; è particolarmente determinato a dotare le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni delle risorse necessarie per far fronte alle attuali sfide poste delle migrazioni; ribadisce la propria opposizione alla riserva di riassegnazione e auspica di trovare una soluzione durante la procedura di bilancio per bloccare ulteriori tagli al personale nelle agenzie decentrate; ribadisce inoltre la propria intenzione di utilizzare il Gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate per trovare un terreno d'intesa tra le istituzioni sul trattamento delle agenzie in termini di bilancio, anche in vista della conciliazione sul bilancio 2016;

o
o   o

45.  sollecita uno sforzo di bilancio sostenuto inteso a fornire una formazione e una riconversione professionale adeguate nei settori caratterizzati da carenze di manodopera nonché nei settori chiave ad elevato potenziale di creazione di posti di lavoro, come l'economia verde, l'assistenza sanitaria e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe apportare un sostegno adeguato alla promozione dell'inclusione sociale e ad azioni tese a eliminare la povertà e a emancipare quanti versano in condizioni di povertà ed esclusione sociale; ricorda che la questione dell'uguaglianza di genere dovrebbe essere integrata nelle politiche dell'UE e che occorre tenerne conto nella procedura di bilancio; esorta a fornire sostegno finanziario a tutti i programmi intesi a sostenere la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale a favore delle persone che presentano molteplici svantaggi, quali i disoccupati di lungo periodo, i disabili, i membri delle minoranze e le persone inattive e demotivate;

46.  ricorda che, con la piena operatività dei programmi, con l'integrazione di nuove importanti iniziative nei settori degli investimenti e delle migrazioni, con l'opportunità di risolvere le questioni del passato quali i pagamenti e gli strumenti speciali, e con l'attivazione per la prima volta delle disposizioni del nuovo QFP quale il margine globale per gli impegni, la procedura di bilancio 2016 costituirà un banco di prova per l'approccio del Consiglio al piano di pagamento e per la valutazione dell'attuale QFP; ricorda alla Commissione il suo obbligo giuridico di procedere a un riesame del funzionamento del QFP entro la fine del 2016 e di presentare contestualmente una proposta legislativa di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; ricorda che, parallelamente a questo processo, la Commissione dovrebbe altresì valutare nuove iniziative relative alla risorse proprie, sulla base dei risultati del Gruppo di lavoro ad alto livello sulle risorse proprie che dovrebbero essere presentati nel 2016;

47.  prende atto dell'ampio consenso che ha caratterizzato finora l'esame dei progetti di bilancio rettificativo 2015 e i negoziati sul piano di pagamento, dimostrando una volontà comune di rispettare il QFP, di applicare scrupolosamente le basi giuridiche negoziate e di garantire il finanziamento dei nuovi programmi; invita a proseguire nello spirito di collaborazione tra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio dell'UE e auspica che ciò porti un ultima analisi ad affrontare le cause dell'enorme aumento dell'arretrato che sono insite nella procedura di bilancio; si attende che lo stesso spirito prevalga nei negoziati sul bilancio 2016 e nella ricerca di soluzioni per affrontare in futuro sfide nuove e impreviste;

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO I: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DATE PER LA PROCEDURA DI BILANCIO E MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE NEL 2015

"A. In conformità della parte A dell'allegato dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono le seguenti date principali per la procedura di bilancio 2016:

1.  Il 14 luglio sarà convocato un trilogo prima dell'adozione della posizione del Consiglio;

2.  il Consiglio si adopererà per adottare la sua posizione e trasmetterla al Parlamento europeo entro la 38ª settimana (terza settimana di settembre), al fine di agevolare un accordo tempestivo con il Parlamento europeo;

3.  la commissione per i bilanci del Parlamento europeo cercherà di votare emendamenti alla posizione del Consiglio al più tardi entro la fine della 42ª settimana (metà ottobre);

4.  Il 19 ottobre sarà convocato un trilogo prima della lettura del Parlamento europeo;

5.  la plenaria del Parlamento europeo voterà nell'ambito della sua lettura nella 44ª settimana (plenaria del 26-29 ottobre);

6.  il 29 ottobre avrà inizio il periodo di conciliazione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, il termine disponibile per la conciliazione scadrà il 18 novembre 2015;

7.  il comitato di conciliazione si riunirà il 9 novembre presso il Parlamento europeo e il 13 novembre presso il Consiglio e può continuare se del caso; le sessioni del comitato di conciliazione saranno preparate da uno o più triloghi. Un trilogo è previsto per l'11 novembre. Uno o più triloghi supplementari potranno essere convocati durante il periodo di conciliazione di 21 giorni.

B.  Le modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione sono riportate nella parte E dell'allegato del summenzionato accordo interistituzionale."

ALLEGATO II: DICHIARAZIONE COMUNE SU UN PIANO DI PAGAMENTO 2015-2016

"Basandosi sulla dichiarazione comune su un piano di pagamento concordata nel dicembre 2014 nel contesto dell'accordo raggiunto in merito ai bilanci 2014 e 2015, le tre istituzioni hanno valutato congiuntamente la situazione attuale e le prospettive per i pagamenti nel bilancio dell'UE sulla base del documento trasmesso dalla Commissione il 23 marzo 2015.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto:

1.  Situazione attuale

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della valutazione approfondita presentata dalla Commissione negli "Elementi relativi a un piano di pagamento per riportare il bilancio dell'UE alla sostenibilità" (in allegato) come base analitica per individuare le principali cause dell'aumentato livello di impegni residui a fine esercizio e per conseguire l'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate, con particolare riguardo all'esecuzione dei programmi della politica di coesione 2007-2013.

a)  Il vincolo sugli stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci precedenti, combinato al ciclo di esecuzione dei programmi di coesione, ha comportato l'accumulazione progressiva di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio, per un importo senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014. Le istituzioni riconoscono tuttavia che le difficili decisioni prese in relazione ai bilanci 2014 e 2015 hanno largamente stabilizzato tale arretrato.

b)  Inoltre la carenza di pagamenti si è tradotta in un rallentamento nell'esecuzione dei programmi 2014-2020 in altre linee, soprattutto in vista del rispetto degli obblighi contrattuali risultanti da impegni precedenti, evitando così il rischio di interessi di mora, in un periodo in cui ci si aspetta che programmi chiave contribuiscano alla crescita e all'occupazione in Europa e a consolidare il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale.

2.  Prospettive

c)  Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle prospettive per il 2015 e il 2016 presentate dalla Commissione: l'analisi indica che potrebbe essere possibile ridurre l'arretrato di impegni residui a fine esercizio per i programmi di coesione 2007-2013 a un livello pari a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, tenendo in considerazione in particolar modo che i programmi di coesione si stanno avviando alla fase conclusiva e a condizione che nel bilancio 2016 siano autorizzati sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò dovrebbe contribuire a evitare ripercussioni negative e ritardi inutili per l'esecuzione dei programmi 2014-2020.

d)  Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano il loro impegno a eliminare gradualmente l'arretrato insostenibile di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013. Si impegnano a cooperare pienamente al fine di autorizzare nel bilancio 2016 un livello di stanziamenti di pagamento che permetta di raggiungere tale obiettivo. Le loro deliberazioni prenderanno in considerazione le prospettive attuali, che saranno rispecchiate e ulteriormente affinate dalla Commissione nelle sue stime per il progetto di bilancio 2016.

e)  La Commissione continuerà a monitorare da vicino l'andamento dell'arretrato e, se necessario, proporrà misure appropriate volte a garantire una progressione ordinata di stanziamenti di pagamento coerenti con gli stanziamenti di impegno autorizzati.

f)  Le tre istituzioni ricordano il loro impegno di monitorare attivamente lo stato di esecuzione dei pagamenti per tutto il 2015. Nell'ambito del loro regolare scambio di opinioni confermano la loro disponibilità a organizzare apposite riunioni interistituzionali il 26 maggio, il 14 luglio e il 19 ottobre al fine di garantire una procedura di bilancio sostenibile. A tal proposito dette riunioni interistituzionali dovrebbero anche occuparsi delle previsioni a più lungo termine in merito alla prevista evoluzione dei pagamenti fino al termine dell'attuale QFP, per la quale si chiede alla Commissione di presentare, se del caso, scenari alternativi.

g)  Al fine di facilitare il processo di monitoraggio della situazione relativa ai programmi 2007-2013, in luglio e in ottobre la Commissione fornirà relazioni sull'esecuzione del bilancio, sia rispetto alle previsioni mensili per l'anno sia rispetto all'andamento dall'inizio dell'anno precedente a oggi, oltre che sull'evoluzione dell'arretrato di impegni residui nella sottorubrica 1b.

h)  Il Parlamento europeo e il Consiglio, impegnati a evitare un simile arretrato in futuro, invitano la Commissione a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020 e a istituire un sistema di allarme preventivo. Per conseguire tale obiettivo la Commissione si impegna a sviluppare strumenti adeguati per fornire, nel corso della procedura di bilancio, previsioni continue dei pagamenti per (sotto)rubrica, per le (sotto)rubriche 1b, 2 e 5, e per programma, per le (sotto)rubriche 1a, 3 e 4, incentrate sugli anni N e N+1, compresa l'evoluzione delle fatture non pagate e degli importi da liquidare (RAL); tali previsioni saranno aggiornate regolarmente sulla base delle decisioni di bilancio e degli eventuali sviluppi pertinenti che abbiano un impatto sui profili di pagamento dei programmi; le previsioni di pagamento saranno presentate in luglio, nel quadro delle riunioni interistituzionali sui pagamenti previste al punto 36, sottopunto 3, dell'allegato dell'accordo interistituzionale.

i)  Ciò dovrebbe permettere all'autorità di bilancio di prendere, a tempo debito, le decisioni necessarie per evitare l'accumularsi in futuro di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio e al contempo di rispettare e attuare pienamente gli accordi raggiunti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e delle procedure annuali di bilancio."

ALLEGATO ALL'ALLEGATO II: ELEMENTI RELATIVI A UN PIANO DI PAGAMENTO PER RIPORTARE IL BILANCIO DELL'UE ALLA SOSTENIBILITÀ

Indice

Sintesi

1.   Contesto

2.   Situazione alla fine del 2014

2.1.  Esecuzione alla fine del 2014

2.2.  Misure di attenuazione adottate nel 2014

3.   Terminologia

3.1.  Ciclo di progetti

3.2.  Impegni da liquidare (RAL)

3.3.  Vincoli di tesoreria e carenza di stanziamenti di pagamento

3.4.  Arretrato delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio

4.   Rubrica 1b: andamento dell'arretrato e prospettive

4.1.  Esecuzione dei Fondi strutturali 2007-2013

4.2.  Profilo delle richieste di pagamento per il periodo di programmazione 2007-2013

4.3.  Componenti e tipologie di arretrato

4.4.  Prospettive per le richieste di pagamento relative al periodo 2007-2013 che saranno presentate negli anni 2015 e 2016

4.5.  Richieste di pagamento previste nel 2016

4.6.  Sintesi delle informazioni utilizzate per calcolare le richieste di pagamento e gli arretrati

4.7.  Pagamenti alla chiusura

5.   Altre rubriche: prospettive per i programmi del periodo 2007-2013

5.1.  Quadro generale

5.2.  Programmi in gestione concorrente nell'ambito delle rubriche 2 e 3

5.2.1.  Rubrica 2

5.2.2.  Rubrica 3

5.3.  Programmi a gestione diretta nell'ambito delle rubriche 1a e 4

5.3.1.  Rubrica 1a

5.3.2.  Rubrica 4

6.   Prospettive per i programmi del periodo 2014-2020

7.   Conclusioni

Allegato 1: informazioni trasmesse dalla Commissione il 15 dicembre 2014

Allegato 2: rubrica 1b: previsioni più recenti degli Stati membri

Sintesi

Il crescente divario tra gli stanziamenti di pagamento autorizzati e gli impegni contratti in passato dalle istituzioni europee rappresenta uno dei principali sviluppi riguardo all'esecuzione del bilancio dell'UE, in particolare a partire dal 2012 Questo deficit dei pagamenti ha comportato una serie di incidenze negative in diversi ambiti della spesa e, in particolare, a un crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase relativamente ai programmi nell'ambito della politica di coesione (rubrica 1b), arretrato che ha registrato un picco mai raggiunto alla fine del 2014.

Questo crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase è ascrivibile all'intersezione del picco registrato nel ciclo di programmazione 2007-2013 con la riduzione dei massimali del Quadro finanziario pluriennale (QFP), nell'ambito di un generale risanamento delle finanze pubbliche a livello nazionale. Due diversi fattori rivestono pertanto un'importanza fondamentale per comprendere questa evoluzione.

In primo luogo, la crescita ciclica delle richieste di pagamento imputabile a una sostenuta attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, da liquidare nel corso dei primi anni del QFP 2014-2020. Dopo un avvio lento dei programmi nel periodo 2007-2009, imputabile (tra l'altro) anche agli effetti della crisi finanziaria e delle contromisure adottate, il ritmo di esecuzione si è accelerato a partire dal 2012, con una crescita annuale delle richieste di pagamento che hanno raggiunto un picco storico di 61 miliardi di EUR nel 2013, stimolato dei tempi di esecuzione e dalle norme sul disimpegno automatico previste dalla legislazione in materia di politica di coesione(5).

È stato difficile adeguare il bilancio dell'UE a una siffatta impennata delle richieste di pagamento per la politica di coesione del periodo 2007-2013, proprio mentre altri programmi raggiungevano la velocità di crociera e veniva abbassato il massimale per i pagamenti nel 2014, nonché sullo sfondo del continuo risanamento di bilancio negli Stati membri.

Effettivamente, il secondo fattore chiave che spiega tale evoluzione è rappresentato dalla sostanziale riduzione dei massimali per i pagamenti nel nuovo QFP, che risulta particolarmente marcata (8 miliardi di EUR) nel 2014. La conseguente penuria di stanziamenti di pagamento incide non soltanto sulla politica di coesione (rubrica 1b) ma anche su altri ambiti di spesa e, in particolare, sui settori della crescita e dell'occupazione (rubrica 1a), dell'Europa globale (rubrica 4) e della sicurezza (rubrica 3).

Per raccogliere tale sfida la Commissione ha predisposto misure intese a garantire una gestione attiva degli scarsi stanziamenti di pagamento, vale a dire: velocizzazione degli interventi mirati al recupero degli importi versati indebitamente; limitazione degli importi inattivi su conti fiduciari; riduzione delle quote di prefinanziamento; impiego ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; rinvio degli inviti a presentare proposte/appalti e delle relative procedure di aggiudicazione dei contratti, nonché maggiore priorità ai paesi che beneficiano di assistenza finanziaria.

Inoltre, l'autorità di bilancio è stata tempestivamente informata delle diverse sfide ed evoluzioni e sono stati proposti vari bilanci rettificativi per incrementare gli stanziamenti di pagamento autorizzati.

Nonostante l'incremento degli stanziamenti di pagamento tramite bilanci rettificativi autorizzati dal Parlamento e dal Consiglio(6) e malgrado la gestione attiva degli stanziamenti di pagamento disponibili da parte della Commissione, l'arretrato delle richieste di pagamento inevase ha continuato a lievitare, raggiungendo per la sola politica di coesione del periodo 2007-2013 l'importo di 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014(7).

Grazie alle misure di attenuazione adottate dalla Commissione, l'accumulo dell'arretrato è stato per lo più contenuto in altri ambiti d'intervento gestiti direttamente dalla Commissione. La maggior parte degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2014 sono stati utilizzati per onorare gli obblighi contrattuali derivanti dal precedente periodo di programmazione e ridurre quindi al minimo le penalità di mora, la cui entità si è comunque quintuplicata annualmente, raggiungendo l'importo di 3 milioni di EUR(8). Se da un lato tali misure hanno evitato incidenze finanziarie negative più gravi sul bilancio dell'UE, dall'altro esse hanno comportato il riporto al 2015 di diverse scadenze di pagamento, incidendo sulle aspettative legittime degli interessati che potrebbero aver dovuto posporre l'avvio dei loro progetti e/o accrescere temporaneamente la loro quota di cofinanziamento.

Si sta approssimando la fase di chiusura dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2007-2013. Nel 2014 l'entità totale delle richieste di pagamento pervenute è diminuita a 53 miliardi di EUR (contro i 61 miliardi di EUR del 2013). Nelle loro ultime previsioni (che risalgono al gennaio 2015) gli Stati membri prevedono di presentare richieste di pagamento pari a circa 48 miliardi di EUR nel 2015 e a 18 miliardi di EUR nel 2016. Tuttavia, tali cifre non possono essere prese alla lettera, dal momento che nel 2015-2016 il massimale delle richieste di pagamento che possono essere liquidate sarà fissato al 95% dell'intera dotazione finanziaria del programma, come previsto dalla legislazione in vigore(9). La Commissione stima a circa 35 miliardi di EUR le richieste di pagamento liquidabili nel 2015 e a 3,5 miliardi di EUR quelle relative al 2016.

Il bilancio 2015 autorizza quasi 40 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento per la politica di coesione nel periodo 2007-2013. Tale dotazione coprirà sia l'arretrato dei pagamenti (24,7 miliardi di EUR, che assorbono il 62% del bilancio per la politica di coesione 2007-2013) sia le nuove richieste di pagamento pervenute in tempo per essere liquidate (stimate a 35 miliardi di EUR). Di conseguenza, alla fine del 2015 è prevista una riduzione dell'arretrato a un importo di 20 miliardi di EUR.

La Commissione calcola attualmente che sarà necessario un importo di 23,5 miliardi di EUR per coprire le restanti richieste di pagamento prima della chiusura e ridurre gradualmente l'arretrato. Affinché ciò avvenga nel contesto della corretta attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020, la Commissione determinerà con maggiore precisione gli stanziamenti di pagamento per la rubrica 1b nel suo progetto di bilancio 2016.

Esercizio 2015 per la politica di coesione (in mld di EUR)

Stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio 2015

(1)

39,5

—  di cui arretrato a fine 2014

(2)

24,7

—  di cui previsioni per il 2015 limitate alla soglia del 95%

(3)

~35

Arretrato previsto alla fine del 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20

Esercizio 2016 per la politica di coesione (in mld di EUR)

Arretrato previsto alla fine del 2015

(1)

~20

Numero massimo delle restanti richieste di pagamento previste nel 2016 prima della chiusura

(2)

~3,5

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel bilancio 2016

(3)=(1)+(2)

~23,5

Analogamente, l'entità degli stanziamenti di pagamento da proporre per gli altri settori d'intervento nel bilancio 2016 dovrebbe permettere di far fronte agli obblighi derivanti da impegni pregressi e ridurre al minimo gli interessi di mora, ma anche di garantire un adeguato grado di esecuzione e di aggiudicazione dei contratti relativi ai programmi 2014-2020.

La natura pluriennale di una quota consistente del bilancio dell'UE spiega il lasso temporale che intercorre tra il momento in cui l'impegno è registrato e l'effettivo esborso a fronte di tale impegno. L'accumulo di un volume strutturale di impegni da liquidare (noti come "RAL", che è l'acronimo francese dell'espressione "reste à liquider") è pertanto un fenomeno normale e previsto. Dato il termine legale per la liquidazione delle richieste di pagamento da parte della Commissione(10), la concentrazione a fine anno delle richieste legate al requisito di evitare il disimpegno ed eventuali interruzioni, si considera "normale" la presenza di una certa quantità di richieste di pagamento non liquidate a fine anno. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il crescente volume dell'arretrato ha raggiunto livelli "anormali"(11), che vincolano una quota sostanziale e sempre maggiore del bilancio per l'esercizio successivo e non sono sostenibili in termini di sana gestione finanziaria.

La Commissione considera che circa la metà dell'arretrato delle richieste di pagamento inevase nell'ambito della politica di coesione alla fine del 2013 e del 2014 risultava "anormale", vale a dire ascrivibile alla penuria di stanziamenti di pagamento autorizzati in bilancio, il che ha provocato un "effetto valanga". Con l'approssimarsi della fase di chiusura dei programmi, nel 2015 e 2016 il livello di pagamenti necessari sarà inferiore e l'arretrato diminuirà automaticamente. Anche il livello delle interruzioni e sospensioni dovrebbe diminuire man mano che i programmi si avviano alla conclusione. Poiché nel 2016 l'importo degli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 dovrebbe ammontare a circa 21,5 miliardi di EUR, alla fine del 2016 l'arretrato dovrebbe attestarsi sui 2 miliardi di EUR.

Programmi della politica di coesione 2007-2013: andamento delle richieste di pagamento inevase a fine anno per il periodo 2007-2016

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La necessità di ridurre gradualmente l'arretrato "anormale" accumulatosi è stata riconosciuta da ambo i rami dell'autorità di bilancio – il Consiglio e il Parlamento europeo – i quali hanno deciso di comune accordo, nell'ambito dei negoziati sul bilancio 2015, di "ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP" e di impegnarsi "ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale".

Il presente documento fornisce una base concreta per un'intesa comune dei due rami dell'autorità di bilancio, che dovrebbero impegnarsi ad adottare decisioni in grado di consentire, entro la fine del 2016, la graduale riduzione dell'arretrato "anormale" delle fatture non pagate relative ai programmi 2007-2013.

Il piano di pagamento in questione offre altresì l'occasione di trarre alcuni insegnamenti per la futura gestione di bilancio:

1.  l'accordo sul bilancio rettificativo n. 2/2014(12) alla fine del 2014 è stato determinante per stabilizzare a grandi linee l'arretrato delle richieste di pagamento inevase a un livello che è possibile ridurre gradualmente entro un biennio; Le istituzioni si sono assunte le proprie responsabilità tenuto conto della difficilissima situazione di bilancio in diversi Stati membri;

2.  Le misure di gestione attiva di bilancio adottate dalla Commissione si sono rivelate indispensabili per ovviare alla carenza di stanziamenti di pagamento in numerosi settori d'intervento. Tali misure dovranno essere mantenute fintantoché risulteranno necessarie per evitare interruzioni sproporzionate per i beneficiari e/o il pagamento di interessi di mora;

3.  nonostante la presenza di un ciclo ricorrente nell'attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione, le fluttuazioni tra valori massimi e minimi possono essere attenuate attuando quanto prima i programmi in una fase precoce del periodo di programmazione. Ciò è particolarmente auspicabile nell'attuale situazione economica caratterizzata da un acuto fabbisogno di investimenti per rilanciare la ripresa economica e la competitività;

4.  le richieste di pagamento devono essere presentate regolarmente: gli Stati membri dovrebbero evitare inutili ritardi amministrativi alla trasmissione delle loro richieste di pagamento nel corso dell'intero anno. La regolare presentazione delle richieste di pagamento migliora la gestione del bilancio e contribuisce a ridurre al minimo l'arretrato di fine anno;

5.  per contro, l'iscrizione in bilancio di sufficienti stanziamenti di pagamento costituisce una premessa necessaria per una corretta esecuzione del bilancio ed evitare l'accumulo di livelli insostenibili di richieste di pagamento inevase a fine anno. Oltre a ciò, occorrerà applicare la "flessibilità massima e specifica", evocata nelle conclusioni del Consiglio europeo e nella dichiarazione del Presidente Barroso nel febbraio del 2013, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici dell'Unione. Inoltre, le decisioni dell'autorità di bilancio dovrebbero garantire, nella misura del possibile, un andamento regolare dei pagamenti per l'intera durata del QFP;

6.  occorre potenziare le capacità di previsione: oltre alle diverse analisi già fornite(13), la Commissione migliorerà ulteriormente le proprie previsioni a medio e a lungo termine al fine di individuare sul nascere, nella misura del possibile, eventuali problemi. In particolare, informerà i due rami dell'autorità di bilancio non appena dovesse individuare eventuali sviluppi nell'attuazione dei programmi relativi al periodo 2014-2020 che mettono a rischio il regolare profilo dei pagamenti.

1.  Contesto

Dal 2011 la Commissione si vede confrontata a un crescente volume di richieste di pagamento inevase a fine anno, pur avendo utilizzato appieno i massimali di pagamento nel 2013 e nel 2014 e malgrado il ricorso al margine per imprevisti per i pagamenti nel 2014. Sebbene gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel corso dei bilanci annuali siano stati pressoché interamente utilizzati, l'arretrato accumulatosi a fine anno delle richieste di pagamento inevase per la politica di coesione (rubrica 1b) e per determinati programmi di altre rubriche (quali ad esempio la rubrica 4 "Europa globale") è cresciuto costantemente.

La Commissione ha accolto l'invito del Parlamento e del Consiglio di monitorare la situazione nel corso dell'intero anno e nel corso gli ultimi anni si sono svolte riunioni interistituzionali ad hoc per uno scambio di valutazioni della situazione. Dal 2011 la Commissione è stata costretta a presentare progetti di bilanci rettificativi (PBR) intesi a incrementare sostanzialmente il livello degli stanziamenti di pagamento per rimediare alla penuria di risorse. Il livello iniziale inferiore degli stanziamenti di pagamento autorizzati ha comportato il ricorso a ricorrenti PBR e ha reso ancora più complesso il processo decisionale relativo al progetto di bilancio, che dovrebbe essere il tema principale della conciliazione. I bilanci rettificativi sono stati votati tardi, complicando così ulteriormente la gestione del processo di pagamento.

A fronte di livelli costantemente maggiori di stanziamenti d'impegno, il diagramma in appresso illustra bilanci e massimali sempre più limitati per i pagamenti annuali e mostra una graduale riduzione del divario tra massimale di pagamento e gli stanziamenti approvati, culminata nella necessità di ricorso al margine per imprevisti nel 2014.

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Nel dicembre 2014, nel quadro dell'accordo raggiunto sui bilanci 2014 e 2015, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione congiunta:

"Le istituzioni convengono sull'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP.

Al fine di raggiungere tale obiettivo:

—  la Commissione conviene di presentare, insieme alle conclusioni comuni sul bilancio 2015, previsioni quanto più aggiornate sul livello di fatture non pagate a fine 2014; la Commissione aggiornerà tali dati e fornirà scenari alternativi nel marzo 2015, quando sarà disponibile un quadro globale del livello di fatture non pagate a fine 2014 per i principali settori d'intervento;

—  alla luce di quanto sopra, le tre istituzioni si adopereranno per concordare un livello-obiettivo massimo di fatture non pagate a fine esercizio che possa essere considerato sostenibile;

—  su tale base e nel rispetto del regolamento QFP, delle dotazioni finanziarie concordate per i programmi nonché di ogni altro accordo vincolante, le tre istituzioni si impegneranno ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Tale piano sarà concordato dalle tre istituzioni a tempo debito, prima della presentazione del progetto di bilancio 2016. Dato il livello eccezionalmente elevato di fatture non pagate, le tre istituzioni convengono di prendere in esame ogni possibile mezzo per ridurre il livello di tali fatture.

Ogni anno, la Commissione conviene di corredare il suo progetto di bilancio di un documento che valuti il livello di fatture non pagate e che spieghi in che modo il progetto di bilancio consentirà la riduzione di tale livello e in quale misura. Questo documento annuale farà il punto dei progressi compiuti fino a quel momento e proporrà adeguamenti al piano in linea con i dati aggiornati."

Facendo immediatamente seguito alla dichiarazione congiunta, il 15 dicembre 2014 la Commissione ha presentato previsioni aggiornate del livello delle richieste di pagamento inevase entro la fine del 2014, che figurano nell'allegato 1.

Il presente documento fornisce un quadro generale dello stato di esecuzione alla fine del 2014, con particolare riferimento all'arretrato dei programmi 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione, al fine di ridurlo a un livello convenuto entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale nel 2016. Il documento verte altresì sull'andamento dell'arretrato di altre rubriche, nonostante la gravità di tale problema sia alquanto meno grave, in termini assoluti, rispetto alla rubrica 1b: alla fine del 2014 l'arretrato delle richieste di pagamento inevase in altre rubriche ammontava a circa 1,8 miliardi di EUR.

2.  Situazione alla fine del 2014

1.  Esecuzione alla fine del 2014

Alla fine del 2014 l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento (al netto dei riporti) ammontava a 134,6 miliardi di EUR (pari al 99% degli stanziamenti definitivi autorizzati nel bilancio 2014). La sottoesecuzione dei pagamenti, pari a 32 milioni di EUR (inclusi i riporti), è la più bassa mai registrata, rispetto ai 107 milioni di EUR del 2013 e ai 66 milioni di EUR del 2012. Un livello di esecuzione così elevato, malgrado la tardiva adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, conferma i rigidi vincoli imposti agli stanziamenti di pagamento, segnatamente per il completamento dei programmi 2007-2013. In molti casi le relative linee di bilancio sono state rafforzate anche grazie agli stanziamenti originariamente intesi a coprire il prefinanziamento di programmi appena adottati per il periodo 2014-2020.

Nel corso del 2014 gli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 relativi alla politica di coesione sono stati incrementati di 4,6 miliardi di EUR, di cui 2,5 miliardi di EUR a titolo del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, 0,6 miliardi di EUR mediante uno storno di fine esercizio(14) e 1,5 miliardi di EUR derivanti da trasferimenti interni a titolo dei programmi 2014-2020. Tali fondi supplementari hanno contribuito a stabilizzare, alla fine del 2014, l'arretrato dei programmi 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione.

Una quota sostanziale di stanziamenti d'impegno inutilizzati è stata riportata o riprogrammata al 2015 e ciò non solo per la politica di coesione ma anche per i programmi nell'ambito dello sviluppo rurale (rubrica 2) e dei fondi "Migrazione" e "Sicurezza" (rubrica 3). Di conseguenza, a fine 2014 l'importo degli stanziamenti da liquidare (RAL) è sceso a 189 miliardi di EUR, pari a una riduzione di 32 miliardi di EUR rispetto ai RAL riscontrati a fine 2013. Tuttavia, si tratta di una diminuzione piuttosto artificiale in quanto ascrivibile per lo più alla sottoesecuzione degli stanziamenti d'impegno per i programmi 2014-2020 riportati e riprogrammati al 2015 e ad esercizi successivi, allorché il problema si ripresenterà. Se tutti gli stanziamenti per i nuovi programmi fossero stati impegnati nel 2014, i RAL sarebbero rimasti molto più prossimi al livello del 2013 (224 miliardi di EUR).

Il diagramma in appresso mostra l'andamento del livello dei RAL sul periodo 2007-2014 e la proiezione per lo stesso livello alla fine del 2015, per il bilancio nel suo insieme e per i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 3, nonché gli altri programmi/le altre rubriche. Come si evince da diagramma, il livello complessivo dei RAL alla fine del 2015 dovrebbe ritornare a un livello analogo a quello della fine del 2013. Ciò nondimeno, il diagramma mostra altresì la distinzione tra i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 3, per i quali si prevede una diminuzione dei RAL rispetto al 2013, e gli altri programmi/le altre rubriche per cui alla fine del 2015 è invece previsto un aumento dei RAL.

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2.  Misure di attenuazione adottate nel 2014

Il 28 maggio 2014 la Commissione ha presentato il suo progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, in cui chiedeva stanziamenti di pagamento supplementari per il 2014. Dopo un lungo processo di adozione, il PBR n. 3/2014 è stato finalmente approvato il 17 dicembre 2014. In attesa dell'adozione del bilancio rettificativo, nel corso dell'esercizio 2014 la Commissione ha posto in essere una serie di misure di attenuazione al fine di onorare gli obblighi giuridici derivanti da impegni pregressi, avviando nel contempo una nuova generazione di programmi sullo sfondo di una situazione di bilancio straordinariamente rigida.

Per poter attuare le politiche stabilite con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, la Commissione ha seguito una strategia di gestione attiva del bilancio, tenendo presenti tre principi fondamentali:

—  ridurre al minimo le incidenze finanziarie per il bilancio dell'UE degli interessi di mora e delle potenziali passività;

—  massimizzare l'attuazione dei programmi;

—  ridurre al minimo le incidenze potenzialmente negative delle decisioni per soggetti terzi e per l'economia nel suo insieme.

Di conseguenza, tra le misure intese a garantire una gestione attiva degli esigui stanziamenti di pagamento rientravano le seguenti: recupero proattivo degli importi indebiti; limitazione degli importi inattivi sui conti fiduciari; riduzione delle quote di prefinanziamento; impiego ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; rinvio degli inviti a presentare proposte/appalti delle relative procedure di aggiudicazione dei contratti.

Queste misure di attenuazione hanno aiutato la Commissione a mantenere il proprio status di investitore di prima classe e la propria immagine di partner affidabile e sicuro. La Commissione è riuscita a ridurre al minimo, nella misura del possibile, gli effetti negativi della carenza di stanziamenti di pagamento, ad esempio per quanto riguarda la limitazione dell'entità degli interessi di mora. Nonostante sia pressoché quintuplicato rispetto al 2013, l'importo degli interessi pagati alla fine del 2014 resta limitato (3 milioni di EUR). L'incremento relativamente maggiore per le rubriche 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e 4 (Europa globale), come risulta dalla tabella in appresso, testimonia della pressione sugli stanziamenti di pagamento.

Interessi di mora pagati (in EUR)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rubrica 1a

294 855

157 950

173 748

329 615

137 906

243 748

1 047 488

Rubrica 1b

1 440

5 324

6 220

11 255

31 726

71 620

103 960

Rubrica 2

27 819

1 807

9 576

15 713

61 879

30 991

61 985

Rubrica 3

13 417

59 852

48 673

50 397

29 375

13 060

7 252

Rubrica 4

250 204

178 468

257 818

1 266 425

335 820

247 786

1 797 825

Rubrica 5

43 915

442 678

237 367

60 825

142 254

46 187

8 614

Totale

631 651

846 079

733 403

1 734 230

738 960

653 392

3 027 124

L'importo degli interessi di mora per la politica di coesione (rubrica 1B) non è significativo, dal momento che la gestione concorrente non solo costituisce il grosso della rubriche in questione ma non comporta neanche interessi di mora. Tuttavia, in termini di credibilità, il mancato rispetto delle scadenze regolamentari per le politiche in regime di gestione concorrente risulta alquanto deleterio.

3.  Terminologia

La presente sezione spiega le diverse definizioni utilizzate nel documento.

3.  Ciclo di progetti

Prima di approvare un programma operativo o un progetto, la Commissione accantona gli stanziamenti necessari creando un impegno su una linea di bilancio per un determinato importo. Questa operazione consuma una parte degli stanziamenti d'impegno autorizzati.

La firma del contratto relativo al progetto o l'approvazione del programma operativo comporta molto spesso un certo livello di prefinanziamento, grazie al quale il beneficiario può avviare il progetto senza la necessità di prendere denaro a prestito. Completate le tappe stabilite, il beneficiario può presentare richieste di pagamenti intermedi e ottenere il rimborso delle spese sostenute per il programma.

Tuttavia, nel caso di programmi di vasta portata in ambiti come la ricerca (Orizzonte 2020), i Fondi strutturali, il Fondo europeo per la pesca e lo sviluppo rurale, una volta raggiunto un determinato stato di avanzamento, le richieste di pagamenti intermedi non si traducono più in pagamenti effettivi dal momento che sono coperte dal prefinanziamento. Inoltre, una quota dei fondi totali impegnati per il progetto o il programma è versata soltanto alla sua chiusura, allorché la Commissione avrà verificato che tutti i lavori sono stati eseguiti in base all'accordo iniziale. Se così non è, si procede a un disimpegno parziale dei fondi e, in taluni casi, la Commissione può anche emanare ordini di riscossione per recuperare i pagamenti indebiti.

4.  Impegni da liquidare (RAL)

Gli impegni da liquidare sono comunemente denominati "RAL", dall'acronimo francese per "Reste à Liquider". Si tratta della parte di un impegno che non è stata utilizzata per un pagamento in un dato momento. Nell'ambito dei progetti pluriennali gli impegni sono contratti all'inizio del progetto con un prefinanziamento limitato mentre i pagamenti intermedi sono effettuati successivamente, allorché il progetto è in fase di attuazione, e il pagamento finale avviene alla chiusura del progetto/programma.

Una quota sostanziale del bilancio dell'UE è destinata a investimenti la cui esecuzione avviene su diversi anni. La differenza tra gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio annuale determina la variazione del livello complessivo dei RAL. Il normale andamento di questi ultimi è determinato, a sua volta, dalla velocità di accumulo degli impegni e dal ritmo di attuazione dei programmi. Tuttavia, i RAL crescono ulteriormente se in bilancio sono iscritti stanziamenti di pagamento insufficienti, a prescindere dal ritmo di attuazione. Quest'ultimo caso comporta la crescita del livello delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio.

Il rapporto tra i RAL e gli impegni dell'esercizio costituisce un buon indicatore per confrontare l'entità dei RAL di determinati programmi e la loro dotazione finanziaria. Ad esempio, i programmi e le azioni a carattere annuale, come l'Erasmus e gli aiuti umanitari, hanno un rapporto RAL/impegni inferiore a uno, il che indica che la maggior parte degli impegni è liquidata nel giro di un anno. I programmi nell'ambito della politica di coesione presentano invece di norma un rapporto RAL/impegni compreso tra 2½ e 3, che rispecchia l'impatto delle regole sul disimpegno automatico previste dalla legislazione (le cosiddette regole "N+2" / "N+3"; cfr. la sezione 4.1 in appresso). Alcuni programmi nell'ambito della rubrica 4 presentano un rapporto ancora superiore in ragione del complesso ciclo di negoziati legati alla loro attuazione. Nelle sue richieste di pagamento la Commissione tiene conto di tali indicatori.

5.  Vincoli di tesoreria e carenza di stanziamenti di pagamento

Le disponibilità finanziarie della Commissione dipendono per lo più dagli importi che pervengono mensilmente dagli Stati membri in base alle norme sulle risorse proprie. La Commissione non può prendere denaro a prestito per far fronte ai problemi di liquidità: questi ultimi possono comportare ritardi temporanei nel versamento ai beneficiari dei fondi UE anche se nel bilancio per l'esercizio in corso sono stati autorizzati sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò può verificarsi, di norma nella prima metà dell'anno, perché l'entità delle richieste di pagamento inevase alla fine dell'esercizio precedente e di quelle da liquidare nei primi mesi dell'esercizio in corso (ad esempio, per il Fondo europeo agricolo di garanzia) è superiore all'afflusso massimo mensile di risorse proprie messe a disposizione della Commissione. Man mano che l'arretrato dell'esercizio precedente diminuisce e l'afflusso mensile di risorse prosegue nel corso dell'anno, i limiti di tesoreria non sono più vincolanti nei successivi mesi dell'anno.

I problemi di liquidità all'inizio dell'anno sono acuiti dalla carenza di stanziamenti di pagamento dal momento che la richiesta mensile di finanziamenti si basa sulle entrate previste nel bilancio autorizzato così com'è, prima dell'adozione dei bilanci rettificativi che incrementano il volume dei pagamenti, che di norma avviene verso la fine dell'anno.

In base alla data precisa di adozione (cioè prima o dopo il 16 novembre dell'esercizio in questione), la corrispondente richiesta supplementare di risorse proprie a copertura degli ulteriori stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci rettificativi adottati a fine anno può tradursi nella disponibilità di liquidità soltanto all'inizio dell'esercizio successivo, il che può comportare problemi nell'esecuzione dei bilanci rettificativi nello stesso anno.

6.  Arretrato delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio

Alla fine di ogni esercizio si riscontra un arretrato delle richieste di pagamento inevase, vale a dire richieste di pagamento inviate dai beneficiari dei fondi UE e che devono essere liquidate entro un dato termine (di norma, inferiore ai due mesi) ma che non sono ancora state pagate(15). Ciò si verifica per una delle tre seguenti ragioni:

a)  interruzioni/sospensioni in corso: i pagamenti sono stati interrotti/sospesi per taluni beneficiari/programmi. Le interruzioni dei pagamenti sono di norma interventi formali a breve termine mediante i quali la Commissione ritarda il pagamento in attesa delle informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di gestione e di controllo;

b)  tempistica: le richieste di pagamento sono state trasmesse negli ultimissimi giorni dell'anno e non è possibile trattarle prima della fine dell'anno per mancanza di tempo;

c)  mancanza di crediti: gli stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente linea di bilancio si sono esauriti.

Una parte dell'arretrato è considerata "normale" (cfr. le lettere a) e b)). L'accumulo dell'arretrato "anormale" di richieste di pagamento inevase, per lo più nell'ambito della politica di coesione, è ascrivibile alla carenza di stanziamenti di pagamento (lettera c)), cui si aggiunge l'incidenza dei vincoli di tesoreria all'inizio dell'anno (cfr. la precedente sezione 3.3). La sezione 4 illustra nei dettagli il caso della politica di coesione.

4.  Rubrica 1b: andamento dell'arretrato e prospettive

Il presente capitolo esamina il caso specifico della politica di coesione (rubrica 1b), delineando, in primo luogo, le principali caratteristiche dei Fondi strutturali e spiegando come le attuali difficoltà derivano da determinati eventi passati o legati alla normativa, per poi esaminare com'è possibile definire un arretrato "normale" e fornire un'analisi dettagliata della situazione alla fine del 2014.

7.  Esecuzione dei Fondi strutturali 2007-2013

Fondi strutturali 2007-2013: principali caratteristiche

I progetti finanziati a titolo della rubrica 1b sono organizzati in programmi operativi, i quali sono proposti dagli Stati membri e negoziati e adottati dalla Commissione all'inizio del periodo per l'intera durata dello stesso. Ciascun programma operativo è attuato in regime di gestione concorrente mediante singoli progetti: ciò significa che l'esecuzione dei fondi spetta agli Stati membri. La Commissione partecipa ai comitati di monitoraggio, in cui svolge un ruolo consultivo per la selezione dei progetti e controlla l'attuazione degli stessi mediante relazioni annuali di attuazione.

I programmi sono cofinanziati dal bilancio dell'UE, il che significa che la Commissione non ne copre l'intero costo. Gli Stati membri devono reperire fondi complementari per finanziare parte dei programmi.

Una volta adottato un programma, l'Unione europea ha contratto un obbligo giuridico per l'intero periodo. La Commissione ha impegnato automaticamente gli stanziamenti su base annuale prima della fine di aprile, per il periodo 2007-2013, in base al piano di finanziamento del programma e non all'effettiva attuazione dei progetti del programma. Sebbene i pagamenti dell'UE non possano mai superare gli impegni di bilancio dell'Unione, le spese sono ammissibili dall'inizio del periodo (cioè anche prima dell'adozione del programma) fino alla fine del periodo di ammissibilità.

In seguito all'approvazione del programma, la Commissione eroga il prefinanziamento: si tratta di pagamenti effettuati automaticamente agli Stati membri e restano a sua disposizione fino alla loro liquidazione nella fase di chiusura.

Mentre procede l'attuazione dei diversi progetti, gli Stati membri presentano richieste di pagamenti intermedi tramite la loro autorità di certificazione. Le richieste di pagamenti intermedi sono evase dalla Commissione in base al tasso di cofinanziamento in vigore, purché non se ne decida l'interruzione o la sospensione.

Il meccanismo funziona fintantoché l'importo totale di prefinanziamento versato dalla Commissione e le richieste di pagamenti intermedi presentate dagli Stati membri a titolo dei programmi non raggiungono il 95% dell'importo della dotazione dei programmi. Una volta raggiunta tale soglia lo Stato membro può ancora trasmettere le sue richieste di pagamento, le quali però si utilizzano di norma per liquidare gli eventuali prefinanziamento in sospeso. Il resto sarà saldato alla chiusura del programma. Gli Stati membri devono giustificare le spese ammissibili per coprire l'importo del prefinanziamento ricevuto all'inizio del periodo e l'importo trattenuto per la chiusura (il 5% della dotazione totale).

Al termine del periodo di ammissibilità, è previsto un termine di 15 mesi per preparare e presentare alla Commissione i documenti di chiusura e chiedere il saldo del pagamento finale. Prima che possa essere effettuato il pagamento finale, la Commissione esamina il pacchetto di chiusura (cioè la dichiarazione di chiusura, la relazione finale di attuazione e la richiesta finale). Poiché tale documentazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, la decisione sulla chiusura (e sui relativi pagamenti finali) verrà adottata tra il 2017 e il 2019.

In base all'esito di tale processo, il 5% trattenuto per la chiusura è utilizzato per pagare le richieste di pagamento inevase. In caso contrario la Commissione non versa l'intero importo alla chiusura e l'importo non versato sarà disimpegnato. Se le rettifiche sono superiori al 5%, la Commissione procederà al recupero dell'importo indebitamente versato.

La regola N+2/N+3

La regola N+2/N+3, originariamente introdotta per il periodo di programmazione 2000-2006, prevede che l'impegno contratto nell'anno N debba essere coperto dal medesimo importo di prefinanziamento e dalle richieste di pagamenti intermedi entro il 31 dicembre dell'anno N+2 (regola N+2). Ad esempio, un impegno contratto nel 2012 deve essere pienamente coperto dalle richieste di pagamento entro il 31 dicembre 2014. L'importo non coperto è disimpegnato, il che significa che lo Stato membro perde il finanziamento. Ad oggi, tuttavia, non si sono registrati disimpegni significativi in ragione della regola N+2/N+3 da quando esistono i Fondi strutturali.

La regola in questione è stata introdotta per garantire disciplina finanziaria nella gestione dei fondi dell'UE. Poiché gli impegni sono effettuati automaticamente una volta approvato un programma, la regola obbliga gli Stati membri ad attuare i progetti in maniera dinamica e a evitare problemi alla fine del ciclo. La regola garantisce altresì un profilo dei pagamenti più omogeneo, obbligando gli Stati membri a presentare richieste di pagamento a intervalli regolari. Tuttavia, come illustrato nel prossimo capitolo, un "ammorbidimento" della regola, in particolare sulla scia della crisi finanziaria del 2008, ne ha ridotto l'effetto regolatore.

La regola N+2/N+3 è alla base dell'accumulo di fine anno delle richieste di pagamento: gli Stati membri devono inviare le loro richieste di pagamento entro la mezzanotte del 31 dicembre mediante un apposito sistema informatico. Sebbene siano legalmente tenuti a inviare le loro richieste di pagamento periodicamente nel corso dell'anno(16), l'esperienza degli anni passati rivela che molti Stati membri attendono fino alle ultime settimane per effettuare invii massicci.

8.  Profilo delle richieste di pagamento per il periodo di programmazione 2007-2013

Principali elementi del ciclo di pagamento

All'inizio del periodo vengono versati ingenti importi di prefinanziamento, cui fa seguito, per diversi anni, un livello relativamente basso di pagamenti intermedi man mano che vengono create le strutture dei programmi e prende avvio l'attuazione dei progetti. Poiché la regola N+2/N+3 non inizia a produrre i propri effetti prima della fine del terzo anno del periodo di programmazione, non vi è alcuna pressione a presentare le richieste fin dall'inizio. Inoltre, il prefinanziamento copre ancora una quota consistente degli impegni contratti all'inizio del periodo di programmazione. Circa 2-3 anni prima della fine del periodo di programmazione, il livello annuale dei pagamenti intermedi inizia ad aumentare man mano che i programmi arrivano a maturità e le richieste di pagamento raggiungono la velocità di crociera. Si rileva un picco alla fine del periodo/all'inizio del successivo periodo di programmazione, seguito da un calo a un livello prossimo allo zero negli anni successivi, allorché i programmi raggiungono la soglia del 95%. Come indicato in precedenza, i pagamenti alla chiusura sono effettuati durante un periodo compreso tra uno e tre anni dopo la fine del periodo di ammissibilità.

Deroghe

Tre cambiamenti intervenuti durante il quadro legislativo applicabile al periodo di programmazione 2007-2013 hanno amplificato il carattere ciclico del livello dei pagamenti intermedi:

1.  il passaggio dalla regola N+3 a quella N+2. Nell'ambito del compromesso generale alla base del QSP 2007-2013, i nuovi Stati membri come pure la Grecia e il Portogallo erano soggetti alla regola N+3 per la tranche di impegni 2007-2010 e, successivamente, alla regola N+2 fino alla fine del periodo. Ciò significa che entro la fine del 2013 gli Stati membri in questione hanno dovuto coprire due tranche di impegni: la tranche del 2010 e quella del 2011. Ovviamente, gli Stati membri non hanno necessariamente atteso fino al termine di disimpegno per attuare i programmi e presentare le loro richieste di pagamento, ragion per cui non vi è stato un raddoppio delle richieste di pagamento nel 2013. Tuttavia, questa regola ha incrementato nettamente il picco del 2013 con un effetto di ricaduta sugli anni successivi a causa dell'accumulo di un crescente arretrato;

2.  gli Stati membri hanno dovuto effettuare una verifica della conformità dei loro sistemi di controllo per i fondi. I risultati di tale verifica dovevano essere approvati dalla Commissione. È stato possibile inviare le richieste di pagamenti intermedi ma la Commissione ha potuto rimborsarle soltanto dopo aver approvato la valutazione della conformità. Se la maggior parte dei programmi è stata adottata nel 2007, la presentazione delle richieste (o quantomeno il loro rimborso da parte della Commissione) è stata invece ritardata, tanto che nel 2008 non è stato effettuato pressoché nessun pagamento intermedio;

3.  In risposta alla crisi finanziaria, gli Stati membri hanno chiesto con veemenza di neutralizzare la tranche degli impegni del 2007 riguardo alla regola N+2/N+3. La richiesta è stata accolta dalla Commissione ma, invece di posporre di un anno la soglia di disimpegno della trance del 2007, la regola N+2/N+3 è stata ulteriormente indebolita da una votazione unanime in seno al Consiglio di suddividere l'obbligo relativo alla trance del 2007 in sei sesti sull'intero periodo. In virtù di questa cosiddetta "Greek rule" (disposizione greca) è stato possibile presentare un numero inferiore di richieste di pagamento all'inizio del periodo, cui ha fatto seguito un aumento di tali richieste alla fine del periodo.

Oltre a ciò, sempre in risposta alla crisi finanziaria, il periodo di ammissibilità delle spese per i programmi 2000-2006 è stato prorogato dalla fine del 2008 al 2009 (modificando la decisione della Commissione che approvava il programma), ragion per cui gli Stati membri hanno continuato a incentrarsi sull'attuazione dei programmi 2000-2006. Di conseguenza, l'attuazione dei programmi 2007-2013 e la presentazione delle relative richieste di pagamenti intermedi 2007-2013 hanno subito un ritardo.

Raffronto dei programmi per il periodo 2000-2006 e 2007-2013

Laddove il periodo di programmazione 2007-2013 ha visto il passaggio dalla regola N+3 a quella N+2 alla fine del quarto anno, al periodo di programmazione 2000-2006 si è applicata soltanto la regola N+2, quantunque con alcuni adeguamenti del 2004 in ragione dell'adesione di 10 Stati membri.

Il diagramma in appresso confronta i pagamenti intermedi cumulativi per il periodo 2000-2006, effettuati nel periodo 2001-2007 in percentuale della valutazione complessiva, con i pagamenti intermedi cumulativi per i programmi 2007-2013 effettuati dal 2008 al 2014, anche in questo caso in percentuale della valutazione complessiva.

Grafico 1: andamento annuale dei pagamenti intermedi cumulativi (con un intervallo di un anno): 2000-2006 (UE-15) rispetto al periodo 2007-2013 (percentuale della dotazione totale escluso il prefinanziamento)

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Come si evince dal diagramma, i pagamenti cumulativi per i programmi 2007-2013 restano costantemente al di sotto del livello rilevato nel periodo 2000-2006, sebbene tendano a recuperare a fine periodo. Il ritardo accusato dai programmi 2007-2013 è imputabile alla combinazione dei fattori illustrati in precedenza: spiega la sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento e del massimale dei pagamenti all'inizio del periodo, dal momento che il profilo di pagamento per i programmi 2000-2006 era stato utilizzato come riferimento per la fissazione dei massimali.

Tuttavia, allorché le richieste di pagamento hanno iniziato a recuperare in un secondo momento, i pagamenti sono stati seriamente limitati dal livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati e/o dal massimale dei pagamenti, il che ha prodotto l'accumulo dell'arretrato.

Andamento dell'arretrato 2007-2014

Il diagramma in appresso(17) illustra l'andamento dell'arretrato per i programmi 2007-2013 nel corso del periodo 2007-2016.

Grafico 2: programmi relativi alla politica di coesione 2007-2013: andamento delle richieste di pagamento inevase a fine anno (in mld di EUR)

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Come si evince dal grafico, l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ha iniziato a lievitare nel 2011, allorché ha raggiunto un importo di 11 miliardi di EUR, per poi toccare un picco di 24,7 miliardi di EUR nel 2014. Come illustrato in seguito, le proiezioni indicano un volume ancora elevato dell'arretrato alla fine del 2015, prima di ritornare a un livello "normale" e sostenibile alla fine del 2016.

9.  Componenti e tipologie di arretrato

Nel corso dell'anno la Commissione riceve le seguenti richieste di pagamento relative ai Fondi strutturali:

a)  richieste di pagamento ammissibili coperte dai pagamenti nel corso dell'anno;

b)  richieste di pagamento già coperte dal prefinanziamento all'inizio del periodo di programmazione, per le quali non fanno pertanto seguito ulteriori pagamenti;

c)  le richieste di pagamento che possono essere pagate soltanto dopo la chiusura devono attendere fintantoché la Commissione e il beneficiario non hanno trovato un accordo sulla chiusura;

d)  richieste di pagamento non liquidate in quanto trasmesse negli ultimissimi giorni dell'anno, per cui non è stato possibile trattarle prima della fine dell'anno stesso;

e)  richieste di pagamento interrotte/sospese per taluni beneficiari. Le sospensioni o interruzioni dei pagamenti sono di norma interventi formali a breve termine mediante i quali la Commissione ritarda il pagamento in attesa delle informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di gestione e di controllo;

f)  richieste di pagamento non liquidate a fine anno in quanto si sono esauriti gli stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente linea di bilancio.

Le ultime quattro categorie (dalla lettera c) alla lettera f)) permangono richieste di pagamento inevase a fine anno ma nell'arretrato rientrano anche le richieste di pagamento inevase per le ragioni esposte alle lettere d) e f). Un certo volume di richieste di pagamento inevase a fine anno si considera "normale" allorché queste corrispondono alle ragioni esposte alle lettere d) ed e). L'arretrato "anormale" include unicamente le richieste di pagamento inevase per le ragioni di cui alla lettera f).

Il grafico in appresso illustra il flusso delle richieste di pagamento per la rubrica 1b, dal momento della presentazione da parte degli Stati membri, passando per l'identificazione di "richieste di pagamento liquidabili", fino all'arretrato considerato "normale" e "anormale".

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Concentrazione delle richieste di pagamento a fine anno e termini di pagamento

Nel mese di dicembre si rileva una concentrazione elevata di richieste di pagamento inviate dagli Stati membri, che oscilla tra il 27% e il 35% del totale annuale per il periodo 2011-2014. Per ciascuna richiesta di pagamento pervenuta, la Commissione deve effettuare una serie di controlli prima di procedere al versamento. Quanto maggiore è il numero di richieste di pagamento pervenute nelle ultime settimane dell'anno, tanto maggiore è il rischio che esse non siano liquidate prima della fine dell'anno,

ragion per cui la Commissione incoraggia periodicamente gli Stati membri a inviare le loro richieste di pagamento con maggiore regolarità nel corso dell'anno.

Il diagramma in appresso illustra l'andamento delle richieste di pagamento per i programmi 2007-2013 presentate tra il 2007 e il 2014.

Grafico 3 bis: andamento mensile delle richieste cumulative di pagamenti intermedi presentate per il periodo 2007-2013 (in % del totale)

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Il diagramma precedente illustra chiaramente un'impennata ricorrente delle richieste di pagamento a fine anno.

Grafico 3 ter: concentrazione delle richieste di pagamento presentate durante gli ultimi due mesi dell'anno (% delle richieste ricevute nei mesi di novembre e dicembre) tra il 2011 e il 2014

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I grafici mostrano che un numero sempre maggiore di richiesta di pagamento sono pervenute a fine anno a causa della crescente pressione della regola N+ 2. Poiché la regola N+3 è stata soppressa nel 2013, la quasi totalità degli Stati membri (salvo la Romania, la Slovacchia e la Croazia) ha applicato la regola N+2. Tale soppressione ha inciso notevolmente sul volume delle richieste di pagamento pervenute nell'esercizio in questione. Il numero di richieste di pagamento che arrivano troppo tardi per poter essere liquidate nel corso dell'esercizio dipende dall'entità totale delle richieste di pagamento pervenute nell'anno e dal suo profilo nel corso dello stesso.

Impatto delle interruzioni e sospensioni

Per tutelare il bilancio dell'UE, la Commissione utilizza una serie di meccanismi preventivi prima di presentare i pagamenti agli Stati membri, quando è a conoscenza di potenziali carenze. Questi meccanismi sono particolarmente utili per migliorare i sistemi di controllo negli Stati membri, riducendo così la necessità di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

Di conseguenza, alcuni pagamenti richiesti non sono immediatamente esigibili, dal momento che sono stati interrotti ovvero sospesi dalla Commissione in attesa di una serie di miglioramenti dei sistemi di controllo. Sebbene in ultima analisi la maggior parte di queste richieste non venga respinta, i pagamenti non possono essere effettuati immediatamente.

A norma del regolamento(18), la Commissione può:

—  interrompere i termini di pagamento per un periodo massimo di sei mesi per i programmi del periodo 2007-2013 qualora vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro interessato, oppure qualora i servizi della Commissione debbano effettuare verifiche supplementari essendo venuti a conoscenza che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata sono connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate;

—  sospendere la totalità o una parte di un pagamento intermedio a uno Stato membro per i programmi del periodo 2007-2013 se vi sono prove di gravi carenze del sistema di gestione e di controllo del programma e lo Stato membro non ha adottato le necessarie misure correttive, o se le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata, oppure se uno Stato membro ha gravemente violato i suoi obblighi di gestione e di controllo. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può imporre una rettifica finanziaria.

Stima dell'arretrato "normale"

Come illustrato in precedenza, con arretrato "normale" si intende il totale delle richieste interrotte o sospese e delle richieste pervenute troppo tardi per essere evase nel corso dell'anno. Le richieste ricevute gli ultimi dieci giorni di calendario dell'anno possono essere considerate richieste pervenute troppo tardi per essere evase, in quanto la Commissione deve disporre di una sufficiente garanzia che sia possibile eseguire pienamente gli stanziamenti disponibili in bilancio. Tuttavia, talune richieste interrotte o sospese rientrano anche fra le richieste pervenute troppo tardi per essere evase e non vanno pertanto conteggiate due volte.

Di conseguenza, l'arretrato "normale" aumenterà con il numero complessivo di richieste pervenute nel corso dell'esercizio e la concentrazione relativa negli ultimi giorni dell'anno.

Per quanto concerne il periodo 2010-2014, il grafico in appresso fornisce una panoramica delle richieste di pagamento ricevute, dell'arretrato a fine anno e delle richieste pervenute troppo tardi per essere evase o sospese.

Grafico 4 Rubrica 1b: richieste, arretrato, sospensioni nel periodo 2010-2014

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Negli ultimi tre anni (2012-2014), l'arretrato "normale" (vale a dire le richieste di pagamento ricevute gli ultimi dieci giorni dell'anno o le richieste di pagamento interrotte ovvero sospese anche se pervenute prima degli ultimi dieci giorni) può essere stimato a circa la metà del valore dell'arretrato complessivo raggiunto alla fine di ogni anno. L'altra metà è legata alla carenza di stanziamenti di pagamento autorizzati in bilancio, circostanza che ha creato un "effetto valanga"(19).

Con il calo delle richieste di pagamento attese nel 2015 e 2016, la prevista riduzione dei casi di interruzione/sospensione e l'assenza di pressioni dovute alla regola "N+2" alla fine del 2015(20), anche l'arretrato "normale" dovrebbe diminuire drasticamente.

10.  Prospettive per le richieste di pagamento relative al periodo 2007-2013 che saranno presentate negli anni 2015 e 2016

Stime per il 2015 e il 2016 sulla base delle previsioni degli Stati membri

Il regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2007-2013(21) prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno N, una previsione delle loro probabili richieste di pagamenti intermedi per l'anno N e l'anno N+1. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno concordato di aggiornare tali informazioni nel settembre dell'anno N, al fine di valutare in modo più preciso il livello crescente di richieste di pagamento inevase (arretrato) e la notevole concentrazione di richieste di pagamento presentate negli ultimi mesi dell'anno.

Tuttavia, il nuovo regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2014-2020(22) prescrive agli Stati membri di comunicare una previsione delle richieste di pagamenti intermedi per l'anno N e N+1 entro il 31 gennaio dell'anno N (con un aggiornamento entro il 31 luglio). Questo nuovo termine è stato applicato dagli Stati membri nel 2015 su base volontaria per i programmi del periodo 2007-2013, a seguito di una richiesta della Commissione confermata nel dicembre 2014. Stando ai dati ricevuti il 3 marzo 2015 dalla Commissione, gli Stati membri prevedono di presentare nel 2015 richieste di pagamento per un totale di circa 48 miliardi di EUR (si tratta di pagamenti esigibili e non esigibili) e nel 2016 richieste per un valore di 18 miliardi di EUR(23).

Come illustrato in precedenza, non tutte le richieste di pagamento si traducono direttamente in pagamenti, in quanto occorre tener conto del "massimale del 95%" per i pagamenti di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n.1083/2006(24). Poiché un numero sempre maggiore di programmi raggiunge il "massimale del 95%", la rettifica sarà molto più significativa nel 2015 e negli anni successivi. Di conseguenza, le cifre effettive concernenti le richieste di pagamento attese sono inferiori rispetto a quelle previste dagli Stati membri, giacché le richieste al di sopra del massimale del 95% sono prese in esame solo al momento della chiusura. Secondo queste previsioni basate sull'applicazione del massimale, la Commissione si aspetta di ricevere nel 2015 richieste di pagamenti esigibili per un importo complessivo di circa 35 miliardi di EUR. Il dato corrispondente per il 2016 equivale a circa 3 miliardi di EUR. L'importo per il 2016 sarà più preciso (e potrebbe essere leggermente più elevato) una volta che gli Stati membri presenteranno i dati mancanti o rivedranno quelli trasmessi in relazione ad alcuni programmi operativi.

L'allegato 2 fornisce maggiori dettagli sulle previsioni degli Stati membri relative alle richieste di pagamento che saranno presentate nel 2015 e nel 2016 per i programmi di coesione del periodo 2007-2013.

Stima della Commissione in base all'esecuzione

Alla fine del 2014, l'ammontare complessivo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati era pari a 266,1 miliardi di EUR. La dotazione finanziaria complessiva dei programmi nel quadro della politica di coesione 2007-2013 ammonta a 347,3 miliardi di EUR. Tenendo presenti i disimpegni effettuati finora e il rischio di disimpegno derivante dell'applicazione della regola N+2/N+3 alla fine del 2014, ancora in attesa di conferma (un importo massimo complessivo di circa 0,9 miliardi di EUR dall'inizio del periodo), l'importo massimo ancora da pagare è pari a circa 80,3 miliardi di EUR. Tuttavia, il 5% degli importi di ciascun programma deve essere versato solo al momento della chiusura (17,3 miliardi di EUR).

Di conseguenza, il livello previsto di richieste di pagamenti intermedi ancora da evadere nel 2015 o negli anni successivi ammonta a circa 63 miliardi di EUR, vale a dire il 18% della dotazione complessiva, cifra che comprende l'arretrato a fine 2014 (24,7 miliardi di EUR). Il livello massimo di nuove richieste di pagamenti esigibili per il 2015 o gli anni successivi, prima della chiusura, ammonta a 38,3 miliardi di EUR. Se nel 2015 dovessero pervenire richieste di pagamento per un importo massimo di 35 miliardi di EUR, le restanti richieste per un valore massimo di 3,5 miliardi di EUR verrebbero ricevute nel 2016.

Arretrato stimato alla fine del 2015 in base alle previsioni rettificate degli Stati membri

Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 ammonta a 39,5 miliardi di EUR. Predetto importo comprende sia l'arretrato precedente al 2015 (24,7 miliardi di EUR) sia le nuove richieste di pagamento (di importo stimato a 35 miliardi di EUR). Di conseguenza, l'arretrato previsto alla fine del 2015 ammonterebbe a 20 miliardi di EUR, di cui almeno la metà, ossia circa 10 miliardi di EUR, continuerebbe ad essere considerato "arretrato anormale".

in milioni di EUR

Arretrato a fine 2014 (rettificato)

Previsioni degli Stati membri per le richieste del 2015 sottoposte a rettifica in base alla soglia del 95%

Stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015

Arretrato previsto a fine 2015

24,7

~35

39,5

~20

11.  Richieste di pagamento previste nel 2016

Come indicato sopra, l'arretrato alla fine del 2015 dovrebbe essere pari a circa 20 miliardi di EUR, a condizione che le previsioni degli Stati membri si dimostrino esatte. Inoltre, prima della chiusura dei programmi si attendono richieste di pagamenti esigibili per un importo massimo di 3,5 miliardi di EUR. Dato il numero relativamente limitato di richieste di pagamento e visto che non vi sarà più alcuna pressione dovuta alla regola "N+2", non vi è alcun motivo per ritenere che un gran numero di tali richieste arriverà troppo tardi per essere evaso nel 2016.

La Commissione perfezionerà la sua richiesta nel progetto di bilancio 2016, tenendo conto dell'arretrato "normale" alla fine del 2016. Questo arretrato "normale" – che contempla la presentazione tardiva delle richieste di pagamento e le restanti interruzioni/sospensioni – sarebbe comunque molto basso rispetto agli anni precedenti, dal momento che anche il numero di nuove richieste di pagamento che dovrebbero pervenire nel 2016 è alquanto modesto e la Commissione si aspetta dagli Stati membri una correzione delle carenze riscontrate e la presentazione di richieste "corrette". Ciò potrebbe essere nell'ordine di 2 miliardi di EUR. L'arretrato "normale" a fine 2016 dovrà pertanto essere coperto nel bilancio 2017. L'importo da inserire nel bilancio 2016 sarebbe quindi pari a circa 21,5 miliardi di EUR.

12.  Sintesi delle informazioni utilizzate per calcolare le richieste di pagamento e gli arretrati

La tabella seguente riassume le informazioni riguardanti la dotazione del programma, l'uso previsto degli stanziamenti disponibili nel bilancio 2015 e il numero massimo di richieste di pagamento previste per il 2016.

Pagamenti intermedi residui per il periodo 2015-2017 (miliardi di EUR)

Dotazione finanziaria del programma

(1)

347,3

—  di cui prefinanziamenti e pagamenti intermedi effettuati fino a fine 2014

(2)

266,1

—  di cui riservati per chiusura (5%) e disimpegni effettuati

(3)

18,2

Importo massimo di pagamenti intermedi esigibili (2015-2017)

(4)=(1)-(2)-(3)

~63,0

—  di cui arretrati a fine 2014 (richieste di pagamento inevase)

(5)

24,7

—  di cui importo massimo di pagamenti intermedi esigibili nel periodo 2015-2017

(6)=(4)-(5)

38,3

Bilancio esercizio 2015, miliardi di EUR

Stanziamenti disponibili nel bilancio 2015

(1)

39,5

—  di cui arretrati a fine 2014

(2)

24,7

—  di cui previsioni per il 2015 sottoposte a rettifica in base alla soglia del 95%

(3)

~35

Arretrato previsto a fine 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20

Bilancio esercizio 2016, miliardi di EUR

Arretrato previsto a fine 2015

(1)

~20

Importo massimo delle rimanenti richieste di pagamento attese nel 2016 prima della chiusura

(2)

~3,5

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel bilancio 2016

(3)=(1)+(2)

~23,5

13.  Pagamenti alla chiusura

La chiusura dei Fondi strutturali ha una propria dinamica di pagamento. Ogni Stato membro trasmette i documenti di chiusura per ciascun programma entro il 31 marzo 2017. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricezione, a condizione che tutte le informazioni siano state presentate nel documento di chiusura iniziale(25). Di norma, i pagamenti per la chiusura verranno effettuati solo dopo il 2016. L'importo totale riservato alla chiusura (5% della dotazione globale) è pari a 17,3 miliardi di EUR, ma il livello dei pagamenti sarà influenzato dalla qualità dell'attuazione del programma durante l'intero periodo. Eventuali disimpegni alla chiusura nell'ambito della politica di coesione possono ridurre il fabbisogno di pagamenti.

Per dare una stima indicativa, nel periodo 2000-2006 la percentuale di disimpegni alla chiusura è stata pari al 2,6% della dotazione complessiva per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (FSE) e allo 0,9 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tuttavia, per l'FSE, vi sono ancora circa 0,5 miliardi di EUR di RAL (impegni residui) connessi a casi problematici caratterizzati da irregolarità, e, di conseguenza, la Commissione stima che, per quanto concerne il Fondo in parola, la percentuale definitiva di disimpegni alla chiusura sarà di circa il 3%. La Commissione non esclude che i disimpegni alla chiusura possano essere superiori rispetto al periodo passato, ragion per cui la suddetta stima va ritenuta un'indicazione prudente.

Le richieste di chiusura non sono prese in esame durante l'analisi della riduzione della parte normale dell'arretrato, dal momento che la maggior parte di esse saranno evase nel periodo 2017-2019 o negli anni successivi, e comunque non tutte si tradurranno in pagamenti poiché si dovrà risolvere la questione degli importi indebitamente erogati prima che venga effettuato il pagamento finale.

5.  Altre rubriche: prospettive per i programmi del periodo 2007-2013

14.  Quadro generale

Dopo aver analizzato dettagliatamente nella sezione 4 il caso specifico della politica di coesione (rubrica 1b), la presente sezione esamina la situazione in altre rubriche, che può essere sintetizzata nel modo seguente:

—  gli stanziamenti per il Fondo europeo agricolo di garanzia (rubrica 2) non sono dissociati, per cui gli impegni e i pagamenti sono iscritti a bilancio allo stesso livello. Di conseguenza, non si registra alcun arretrato a fine anno;

—  il Fondo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca (rubrica 2) e i Fondi per asilo, migrazione, frontiere e sicurezza (rubrica 3) sono in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, analogamente a quanto avviene per la politica di coesione. Per quanto concerne lo sviluppo rurale non si è ancora registrato alcun arretrato, mentre non si può dire lo stesso per gli altri fondi;

—  la maggior parte degli altri programmi (rubriche 1a e 4) sono gestiti dalla Commissione. In considerazione delle carenze di stanziamenti di pagamento, molti di questi programmi sono stati sottoposti alle misure di mitigazione che la Commissione ha messo in atto nel corso del 2014 (e in alcuni casi già nel 2013), misure che vanno dalla riduzione del prefinanziamento (tenendo debitamente conto del tipo di partner esecutivi, destinatari e beneficiari e della relativa solidità finanziaria), al rinvio dei pagamenti finali o dei pagamenti a sostegno del bilancio, astenendosi dall'assumersi nuovi impegni e ritardando la stipula dei contratti. La maggior parte di queste misure di mitigazione, tuttavia, ritarda soltanto la data dell'esborso, ma gli impegni restano comunque da onorare.

La tabella in appresso offre una panoramica dell'andamento degli arretrati nell'ambito delle rubriche 1a e 4. Mentre l'arretrato nella rubrica 4 presenta una chiara tendenza al rialzo, raggiungendo nel 2014 il livello più alto degli ultimi anni, l'andamento della rubrica 1a risulta meno chiaro.

Arretrato a fine anno (milioni di EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rubrica 1a

1 679

507

291

628

604

567

551

541

Rubrica 4

172

178

284

226

387

367

389

630

15.  Programmi in gestione concorrente nell'ambito delle rubriche 2 e 3

15.1.  Rubrica 2

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

Non vi è alcun arretrato per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in quanto si basa su stanziamenti non dissociati.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Finora, per quanto attiene allo sviluppo rurale, non si è registrato alcun arretrato: la Commissione è sempre stata in grado di evadere in tempo tutte le richieste di pagamento. Tenuto conto delle dimensioni del programma di sviluppo rurale e della regola del 95% che viene applicata, il livello massimo di pagamenti intermedi che potrebbero essere ancora eseguiti prima della chiusura corrisponde a circa 8,7 miliardi di EUR per il periodo 2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 per i programmi 2007-2013 ammontano a 5,9 miliardi di EUR. L'importo restante di 2,8 miliardi di EUR dovrebbe essere versato nel 2016, a seguito della presentazione, da parte degli Stati membri, dell'ultima dichiarazione trimestrale, attesa per gennaio 2016.

L'importo complessivo riservato alla chiusura è di circa 4,8 miliardi di EUR. L'importo effettivo da versare dipenderà dai disimpegni. A titolo illustrativo, se si applica il tasso di disimpegni dell'1,5% registrato nel corso del precedente periodo di chiusura (2000-2006), si dovrebbero disimpegnare circa 1,5 miliardi di EUR. I pagamenti di chiusura dovrebbero essere eseguiti tra il 2016 e il 2019.

Fondo europeo per la pesca (FEP)

Le modalità di gestione del FEP sono simili a quelle della politica di coesione (rubrica 1b). Tuttavia, poiché non si applica la regola "N+3", il FEP non ha riscontrato il problema specifico della trasformazione della regola "N+3" nella regola "N+2" tra la quota d'impegno del 2010 e quella del 2011. Inoltre, non si è applicata la "disposizione greca", sebbene l'avvio dei programmi abbia subito leggeri ritardi dovuti a obblighi relativi ai sistemi di gestione e di controllo. Ciononostante, negli ultimi anni l'arretrato del FEP è stato alquanto notevole. All'inizio del 2014, il livello dell'arretrato ha raggiunto il livello degli stanziamenti di pagamento votati per i programmi 2007-2013.

Per quanto riguarda le tempistiche delle richieste di pagamento nel corso dell'anno, nell'intero periodo 2010-2014 due terzi delle richieste annuali di pagamento sono state ricevute nei mesi di novembre e dicembre. Il grafico che segue indica il livello degli arretrati dal 2011 al 2014 per i programmi del FEP nel periodo 2007-2013, unitamente agli stanziamenti di pagamento iniziali dell'anno successivo.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000011.png

La ragione principale alla base della riduzione dell'arretrato del FEP a fine 2014 è da ricondursi alla ridistribuzione di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili nel capitolo di bilancio (compresi tutti gli stanziamenti di pagamento per la gestione concorrente del FEAMP – a causa del ritardo nell'adozione della nuova base giuridica) e agli aumenti ottenuti con il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 (adottato quale bilancio rettificativo n. 2/2014) e lo storno di fine anno.

Il livello più elevato dei pagamenti autorizzati nel bilancio 2015 dovrebbe permettere di ridurre l'arretrato e farlo giungere al suo livello normale di circa 0,1 miliardi di EUR.

15.2.  Rubrica 3

Politiche in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza

Le politiche comuni in materia di asilo e immigrazione nel periodo 2007-2013 hanno trovato attuazione principalmente attraverso il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (SOLID). Questo programma si componeva di quattro strumenti: Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi.

Il seguente grafico mostra il crescente livello di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i programmi in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000012.png

I RAL sono aumentati, passando da 150 milioni di EUR all'inizio del 2007 a 2,6 miliardi di EUR nel 2014, nonostante un disimpegno di 300 milioni di EUR nel periodo 2007-2014. Restano da pagare circa 1,9 miliardi di EUR per i programmi 2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati per i programmi nell'ambito del bilancio 2015 sono leggermente superiori ai 600 milioni di EUR e comprendono gli stanziamenti per i versamenti di prefinanziamenti iniziali e annuali per i nuovi programmi del periodo 2014-2020.

Tenendo conto dell'importo che sarà versato alla chiusura (stimato a circa un miliardo di EUR) e del fatto che nel 2013 e 2014 non è stato possibile versare il secondo prefinanziamento a causa della mancanza di stanziamenti di pagamento, il fabbisogno di pagamenti per portare l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ad un livello normale a fine 2016 dovrebbe, secondo le stime, ammontare a circa 235 milioni di EUR.

16.  Programmi a gestione diretta nell'ambito delle rubriche 1a e 4

16.1.  Rubrica 1a

La presente sezione fornisce una panoramica della situazione relativa ai pagamenti per i programmi nell'ambito della rubrica 1a a fine 2014.

Richieste di pagamento inevase a fine anno

Il grafico in appresso indica l'andamento delle richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i principali programmi nell'ambito della rubrica 1a.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000013.png

L'elevato livello di richieste di pagamento inevase a fine 2007 è principalmente dovuto al ciclo progettuale del 6º programma quadro di ricerca (6º PQ) e al numero particolarmente alto di impegni in sospeso in tale data. In aggiunta, i contratti di ricerca prevedevano la produzione di certificati di audit prima di saldare le dichiarazioni di spesa.

Le misure di mitigazione adottate dalla Commissione nel 2014 (si veda la sezione 2.2) per affrontare la carenza di stanziamenti di pagamento hanno impedito l'aumento delle richieste di pagamento inevase a fine 2014. Tra le misure figuravano la riduzione del livello di prefinanziamento e la proroga della firma di nuovi contratti/convenzioni di sovvenzione, spostando così parte dei pagamenti all'anno successivo. Anche se hanno contenuto il livello di richieste di pagamento inevase, tali misure hanno comportato come conseguente effetto collaterale il rallentamento dell'attuazione dei programmi 2014-2020. In alcuni casi, è stato necessario adottare misure più drastiche per dare priorità ai pagamenti destinati ai beneficiari più vulnerabili.

Andamento degli impegni residui (RAL)

Il livello sostanzialmente stabile di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i programmi della rubrica 1a è in netto contrasto con la chiara tendenza al rialzo del livello degli impegni residui (RAL), come indicato nel grafico seguente:

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000014.png

In larga misura, l'aumento dei RAL nella rubrica 1a deriva dal crescente divario tra gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la ricerca, vale a dire il più grande programma di spesa della rubrica. La situazione è illustrata nel seguente grafico, che indica l'andamento calante del rapporto tra pagamenti e impegni.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000015.png

Per fornire esempio di come i progetti vengono attuati nell'ambito della rubrica 1a, di seguito viene descritto il ciclo progettuale per i programmi di ricerca.

Ciclo progettuale nel campo della ricerca

I programmi di ricerca sono attuati tramite programmi di lavoro pluriennali che prevedono inviti a presentare proposte, appalti pubblici, studi, gruppi di esperti, partecipazioni a organizzazioni internazionali, seminari e workshop, attività di valutazione e monitoraggio. Circa il 90% dei programmi di ricerca sono connessi a inviti a presentare proposte, mentre il restante 10 % è legato ad altre attività.

Il programma di lavoro annuale per l'anno N viene adottato dalla Commissione a metà dell'anno N-1. A partire dalla seconda metà dell'anno N-1, vengono pubblicati gli inviti a presentare proposte. Nella maggior parte dei casi la presentazione delle proposte si svolge solitamente entro tre mesi dalla pubblicazione dell'invito. Gli impegni globali vengono assunti dopo l'adozione del programma di lavoro nel corso dell'anno N e, al più tardi, prima delle negoziazioni contrattuali (generalmente alla scadenza dell'invito). Alla valutazione delle proposte (tre mesi) e alla loro selezione (uno-due mesi) seguono la negoziazione contrattuale (da uno a sei mesi) e la firma (massimo alcuni mesi). La Commissione/l'agenzia esecutiva ha a disposizione otto mesi tra la scadenza dell'invito e la firma della sovvenzione (i cosiddetti "tempi per la concessione delle sovvenzioni"), cinque dei quali per informare i richiedenti sull'esito della valutazione scientifica e tre per la preparazione della convenzione di sovvenzione. Una volta che viene assunto l'impegno individuale e il contratto è firmato, il prefinanziamento dovrebbe essere versato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo o dieci giorni prima della data di inizio dell'azione, qualora quest'ultima data sia successiva. In seguito alle misure strutturali adottate nel 2014 dalle DG del settore ricerca, in molti casi il prefinanziamento dell'impegno relativo all'anno N viene attualmente versato nell'anno N+1 invece che nell'anno N. I pagamenti intermedi si basano su rendiconti finanziari e sono legati a relazioni periodiche, che vengono di norma presentate ogni 18 mesi. Il pagamento finale pari al 10% è effettuato dopo l'approvazione della relazione finale.

Per tutte le altre azioni previste nel programma di lavoro, gli impegni accantonati vengono assunti nell'anno N e i pagamenti anticipati avvengono nel medesimo anno. Il resto viene versato nell'anno N+1.

Carenza di pagamenti nel settore della ricerca: conseguenze pratiche

Al fine di gestire la carenza di stanziamenti di pagamento nell'ambito dei programmi di ricerca, nel 2014 è stato stornato un importo complessivo di 236,5 milioni di EUR dalle linee di "Orizzonte 2020" relative al periodo 2014-2020 al fine di rafforzare le linee di completamento relative al periodo 2007-2013 e riguardanti gli stessi programmi, posticipando al 2015 il prefinanziamento degli inviti a presentare proposte a titolo di Orizzonte 2020 pubblicati nel 2014. Una circostanza del genere, che non si è verificata negli anni precedenti, comporta un ritardo nell'attuazione dei nuovi programmi.

La ricerca richiede tempo e rifiutarsi di firmare contratti e di erogare finanziamenti non è una prassi coerente con l'obiettivo inteso a potenziare le attività di ricerca a sostegno della crescita economica. L'aumento del livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati per Orizzonte 2020 nel bilancio 2015 dovrebbe consentire un recupero parziale di questo importante programma.

Erasmus+

Erasmus+ rappresenta un buon esempio di programma annuale il cui livello dei pagamenti segue da vicino quello degli impegni, dato che il ciclo di vita della maggior parte delle azioni è legato al calendario accademico.

A causa della carenza di pagamenti, tuttavia, l'aumento degli stanziamenti di pagamento nel 2014 non ha coinciso con l'aumento degli stanziamenti d'impegno, circostanza destinata a protrarsi nel periodo 2014-2020. Questa carenza di pagamenti nel 2014 può essere riscontrata anche nel rapporto tra pagamenti e impegni indicato nel grafico seguente.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000016.png

Di conseguenza, nel 2014 non è stato possibile versare parte del secondo prefinanziamento alle agenzie nazionali, le quali dovrebbero finanziare le azioni di mobilità. Sebbene si preveda un leggero miglioramento della situazione, nel 2015 Erasmus+ dovrebbe ancora trovarsi di fronte a vincoli analoghi.

Trasporti ed energia

Il grafico che segue illustra il divario crescente tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti nei settori dei trasporti e dell'energia.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000017.png

Gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 saranno sufficienti per coprire l'importo del primo prefinanziamento dei progetti del periodo 2014-2020 e per far fronte, in parte, ai RAL del periodo 2007-2013, che, stando alle stime, ammontano a oltre 2 miliardi di EUR.

Piano europeo di ripresa economica (EERP)

Rispetto all'elevato livello di impegni nel 2009 e 2010, l'esecuzione dei pagamenti per questo programma è iniziata lentamente giacché i progetti dell'EERP sono principalmente di natura infrastrutturale e su vasta scala.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000018.png

Nel 2014, in particolare, gli stanziamenti di pagamento non sono stati sufficienti a coprire tutte le richieste di pagamento ricevute nel corso dell'anno, nemmeno dopo l'adozione tardiva del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 che ha fornito stanziamenti di pagamento aggiuntivi. Alla fine del 2014 i RAL ammontavano ancora a due miliardi di EUR, ossia la metà dell'importo inizialmente impegnato per il piano europeo di ripresa economica. Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel 2015 è pari a 407 milioni di EUR, cifra che dovrebbe coprire il fabbisogno stimato per l'anno in questione.

16.2.  Rubrica 4

Il grafico in appresso indica il livello, dal 2007 a questa parte, degli impegni residui (RAL) relativamente ai programmi nel quadro della rubrica 4.

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000019.png

La rubrica 4 comprende gli strumenti a breve termine di risposta alle crisi, quelli a più lungo termine che ricorrono a una programmazione pluriennale, nonché gli strumenti ad hoc quali prestiti e sovvenzioni macrofinanziari. Tre grandi strumenti (strumento di assistenza pre-adesione II (IPA), strumento europeo di vicinato (ENI) e strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)) che ricorrono alla programmazione pluriennale rappresentano il 73% delle spese di questa rubrica. Il sostegno ai paesi terzi, che viene finanziato nell'ambito di questi programmi, ha di solito un ciclo di vita di circa 6-8 anni. Gli strumenti di risposta alle crisi (aiuti umanitari, strumento inteso a contribuire a stabilità e pace, politica estera e di sicurezza comune) e l'assistenza macrofinanziaria hanno invece cicli di pagamento molto più brevi che vanno dai 12 ai 18 mesi.

Dal 2013 la maggior parte degli strumenti della rubrica 4 è stata caratterizzata da gravi carenze di stanziamenti di pagamento, che hanno colpito in primo luogo gli strumenti umanitari e quelli connessi alle crisi con cicli di attuazione a esborso rapido, e, di conseguenza, hanno interessato anche strumenti quali quello per la cooperazione allo sviluppo e quello europeo di vicinato, i cui pagamenti sono prevalentemente legati a contratti e impegni esistenti. La situazione è peggiorata nel 2014, a causa delle riduzione generale dei pagamenti disponibili rispetto al 2013. Per alcuni di questi programmi, il rafforzamento tramite il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 (e altre azioni quali gli storni)(26) è avvenuto molto tardi e non è stato sufficiente per coprire l'arretrato residuo.

Le misure messe in atto (si veda la sezione 2.2) potrebbero mitigare solo in parte gli effetti della carenza di pagamenti grazie a un rinvio della data dell'esborso, ma gli impegni assunti in passato restano comunque da onorare.

Richieste di pagamento inevase a fine anno

Nel complesso, le richieste di pagamento inevase a fine 2014 per la rubrica 4 sono aumentate notevolmente. Ciò è dovuto principalmente a un forte aumento delle richieste e alla mancanza dei relativi stanziamenti di pagamento, come è successo con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) (circostanza illustrata nel grafico seguente).

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000020.png

D'altro canto, gli incrementi degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2013 e 2014 hanno permesso di correggere il livello delle richieste di pagamento inevase per gli aiuti umanitari(27):

20150708-P8_TA(2015)0263_IT-p0000021.png

Come indicato sopra, i RAL nell'ambito della rubrica 4 e, nello specifico, dei tre grandi strumenti a lungo termine, hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi cinque anni, in linea con i livelli di impegno del precedente QFP. I programmi inizialmente impegnati nel 2010, ad esempio, sono stati formalizzati con il paese terzo beneficiario nel corso del 2011, mentre i contratti sono stati conclusi entro il 2014. Ne consegue che molti di questi programmi di vasta portata, impegnati in un momento in cui gli impegni erano in rapido aumento, devono ora essere pagati. Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 dovrebbe ridurre il divario creatosi, il che dovrebbe contribuire a stabilizzare la situazione, anche se quest'ultima continuerà a essere tesa e sia il divario che i RAL dovrebbero continuare ad aumentare in relazione a molti strumenti come quello per la cooperazione allo sviluppo.

6.  Prospettive per i programmi del periodo 2014-2020

Il bilancio per il 2016 dovrà prevedere stanziamenti di pagamento sufficienti non solo per eliminare gradualmente il livello anormale di richieste di pagamento inevase derivanti da impegni relativi ai programmi 2007-2013, ma anche per i programmi 2014-2020 nell'ambito delle rubriche 1a e 4, la cui attuazione è stata ostacolata dalla carenza di stanziamenti di pagamento. Il bilancio 2016 deve includere anche gli stanziamenti di pagamento necessari per altri fondi, come ad esempio quello per lo sviluppo rurale (rubrica 2), nell'ottica di evitare l'insorgere di un nuovo arretrato.

La Commissione valuterà nel progetto di bilancio per il 2016 il fabbisogno di pagamenti nel 2016 relativamente ai programmi del periodo 2014-2020.

7.  Conclusioni

Negli ultimi anni, e in particolare nel 2014, il livello degli stanziamenti di pagamento è stato insufficiente per coprire le richieste di pagamento in arrivo. Ciò ha portato a sua volta ad un aumento dell'arretrato di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno, in particolare per i programmi 2007-2013 della politica di coesione. La Commissione ha adottato una serie di misure di mitigazione per ridurre al minimo gli effetti negativi della carenza di stanziamenti di pagamento, rispettando, per quanto possibile, gli obblighi derivanti dagli impegni passati. Tuttavia, come effetto collaterale, si sono registrati ostacoli all'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020.

Gli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 dovrebbero comportare una riduzione dell'arretrato di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-2013. La Commissione ha individuato il livello di pagamenti necessario per eliminare entro la fine del 2016 il livello anormale di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-2013. Nel progetto di bilancio 2016, la Commissione proporrà il livello di stanziamenti di pagamento necessario a tale scopo.

La Commissione ritiene che, su tale base, le tre istituzioni possano impegnarsi ad attuare un piano inteso a ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 ad un livello sostenibile entro la fine del 2016.

Allegato 1: informazioni trasmesse dalla Commissione il 15 dicembre 2014

Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha illustrato l'arretrato previsto a fine 2014 e 2015 per i programmi di coesione 2007-2013. Si veda di seguito il grafico riassuntivo:

2010

2011

2012

2013

2014 (*)

2015 (*)

Arretrato di fatture non pagate a fine anno (milioni di EUR)

6,1

10,8

16,2

23,4

fino a 25 (1)

19 (2)

(*) Stime della Commissione basate sulle previsioni rettificate degli Stati membri

(1)  Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato in via definitiva.

(2) Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato in via definitiva e degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015.

Inoltre, la Commissione ha fornito una descrizione dettagliata dell'arretrato previsto a fine 2014 e 2015 per i programmi di coesione 2007-2013. Come indicato nella tabella di seguito, il livello complessivo di richieste di pagamento effettivamente pervenute entro la fine del 2014 è stato inferiore di circa 1,5 miliardi di EUR rispetto alle previsioni degli Stati membri e superiore di circa 2,5 miliardi di EUR rispetto al segmento superiore previsto dalla Commissione.

ARRETRATO PREVISTO A FINE 2014

miliardi di EUR

(1)

Richieste di pagamento ricevute entro la fine del 2013 e non evase entro fine 2013 (arretrato)

23,4

(2)

Richieste di pagamento ricevute entro fine novembre 2014

31,4

(3)  = (1) + (2)

Richieste di pagamento avanzate entro fine novembre e da evadere nel 2014

54,8

(4)

Livello autorizzato di stanziamenti di pagamento (con bilancio rettificativo n. 3/2014)

49,4

(5)  = (3) – (4)

Arretrato a fine novembre 2014 per cui è stato richiesto il pagamento entro la fine del 2014

5,4

Previsione

Effettiva realizzazione

Previsioni degli Stati membri concernenti le richieste di pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014

23

21,5

Previsioni della Commissione concernenti le richieste di pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014

18 - 19

21,5

Previsione dell'arretrato di fatture non pagate a fine 2014: fino a 25 miliardi di EUR.

La Commissione ha infine presentato, per ogni paese, le stime degli Stati membri concernenti le richieste di pagamento da presentare per la politica di coesione nel 2014 (54,33 miliardi di EUR), le richieste di pagamento trasmesse entro il 31 ottobre 2014 (31,36 miliardi di EUR) e, di conseguenza, le richieste di pagamento da presentare a novembre e dicembre (22,97 miliardi di EUR).

La Commissione ha aggiunto che, in considerazione dei tassi di errore medi riscontrati nelle previsioni "generali" degli Stati membri degli ultimi anni e del massimale del 95% dei pagamenti prima della chiusura di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le richieste in arrivo a dicembre ammonteranno, secondo le sue stime, a 18-19 miliardi di EUR. Il dato è in linea con le tabelle di cui sopra.

Allegato 2: rubrica 1b: previsioni più recenti degli Stati membri

Il presente allegato presenta le previsioni più recenti degli Stati membri concernenti la presentazione, nel 2015 e 2016, delle richieste di pagamento per i programmi di coesione nel periodo 2007-2013, operando una distinzione tra le previsioni generali (elencate per ciascuno Stato membro) e le previsioni basate sull'applicazione del massimale (si veda la spiegazione alla sezione 4.4).

Previsioni degli Stati membri (miliardi di EUR)

Periodo

2007-2013

2015*

2016

Previsioni generali

Previsioni generali

AT

Austria

0,09

0,00

BE

Belgio

0,24

0,06

BG

Bulgaria

1,35

0,00

CY

Cipro

0,06

0,00

CZ

Repubblica ceca

4,01

3,75

DE

Germania

2,43

0,95

DK

Danimarca

0,04

0,03

EE

Estonia

0,09

0,00

ES

Spagna

4,65

1,74

FI

Finlandia

0,21

0,02

FR

Francia

1,92

0,34

GR

Grecia

0,75

0,00

HR

Croazia

0,22

0,31

HU

Ungheria

3,86

1,24

IE

Irlanda

0,03

0,01

IT

Italia

5,07

1,44

LT

Lituania

0,09

0,00

LU

Lussemburgo

0,01

0,00

LV

Lettonia

0,54

0,09

MT

Malta

0,14

0,04

NL

Paesi Bassi

0,21

0,10

PL

Polonia

8,92

3,99

PT

Portogallo

0,52

0,06

RO

Romania

6,64

2,81

SE

Svezia

0,11

0,00

SI

Slovenia

0,38

0,18

SK

Slovacchia

2,68

0,64

UK

Regno Unito

1,52

0,25

CB

Cooperazione territoriale

1,16

0,25

TOTALE

 

47,93

18,32

PREVISIONI COMPLESSIVE BASATE SULL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE***

34,74

2,95**

* I dati delle previsioni per il 2015 sono calcolati - per quanto concerne i programmi operativi rispetto ai quali gli Stati membri non hanno trasmetto alcuna previsione a gennaio 2015 - utilizzando le relative previsioni trasmesse a settembre 2014.

** L'importo massimo erogabile nel 2016 ammonta a 3,5 miliardi di EUR, di cui tre miliardi sono già stati confermati in questa fase dagli Stati membri.

*** Con applicazione del massimale s'intende l'applicazione della regola del 95%, che prevede l'esecuzione dei pagamenti intermedi prima della chiusura solo a condizione che l'importo dei pagamenti sia inferiore al 95% della dotazione dei programmi.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0061.
(5) Ciò deriva dalla cosiddetta regola "N+2" / "N+3" in virtù della quale i pagamenti devono essere effettuati entro due (N+2) o tre (N+ 3) anni dal momento in cui sono stati contratti i relativi impegni. Alla fine del 2013 le due norme sul disimpegno si applicavano contemporaneamente.
(6) L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento supplementari autorizzati mediante bilanci rettificativi è ammontato a 6,7 miliardi di EUR nel 2012, a 11,6 miliardi di EUR nel 2013 e a 3,5 miliardi di EUR nel 2014.
(7) L'arretrato delle richieste di pagamento inevase per i programmi relativi alla politica di coesione del periodo 2007-2013 è aumentato a fine anno da 11 miliardi di EUR nel 2011 a 16 miliardi di EUR nel 2012, a 23,4 miliardi di EUR nel 2013 e a 24,7 miliardi di EUR nel 2014.
(8) Va rilevato che per le politiche in regime di gestione concorrente, come ad esempio la politica di coesione (in cui la Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri), non si applicano gli interessi di mora.
(9) Il restante 5% sarà pagato alla chiusura del programma, prevista nel 2017-2019, una volta che la Commissione avrà verificato che il programma è stato attuato correttamente e che non sono necessarie rettifiche.
(10) La legislazione che disciplina la politica di coesione prevede un termine regolamentare di 60 giorni.
(11) La definizione di arretrato normale e anormale figura alle sezioni 3.4 e 4.3.
(12) Il bilancio rettificativo n. 2/2014 è stato originariamente presentato come progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014.
(13) Relazioni mensili sui pagamenti intermedi e sulle richieste di pagamento in sospeso, Meccanismo di allerta per le previsioni di bilancio (semestrale)
(14) DEC 54/2014
(15) Gli importi non liquidati derivanti dalla riduzione dei tassi di finanziamento a un tasso inferiore al minimo legale/normale non sono inclusi nell'attuale definizione di "richieste di pagamento inevase": tuttavia, per diversi programmi, si è proceduto a una riduzione dei tassi di prefinanziamento nel 2014 (in alcuni casi fin dal 2013) allo scopo di rinviare i pagamenti a una data successiva.
(16) L'articolo 87 del regolamento n. 1083/2006 recita: "… si accerta che le domande di pagamenti intermedi […] siano raggruppate […], nella misura del possibile, tre volte all'anno."
(17) Identico a quello che figura nella sintesi.
(18) Rispettivamente articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n.1083/2006 per il periodo di programmazione 2007-2013.
(19) A causa dei vincoli dei flussi di cassa nei primi mesi dell'anno (cfr. punto 3.3 sopra), una parte dell'arretrato potrebbe non essere pagata entro le scadenze regolamentari all'inizio dell'anno.
(20) A eccezione di Croazia, Romania e Slovacchia.
(21) Articolo 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(22) Articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(23) Le previsioni presentate dagli Stati membri a gennaio 2015 non contemplavano tutti i programmi operativi. Per i predetti casi la Commissione ha utilizzato le previsioni ricevute lo scorso settembre. L'estrapolazione delle previsioni mancanti degli Stati membri non è possibile per il 2016, poiché quelle presentate nel settembre 2014 riguardavano soltanto il 2014 e il 2015 (e non ancora il 2016). Ciò significa che le previsioni per il 2016 comprendono solo i programmi operativi rispetto ai quali gli Stati membri hanno trasmesso informazioni e potrebbero essere riviste al rialzo qualora vengano trasmesse le informazioni mancanti.
(24) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio stabilisce che il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione non supera il 95% del contributo settennale dei Fondi al programma operativo; il rimanente 5% sarà versato solo alla chiusura del programma operativo.
(25) Articolo 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(26) +406 milioni di EUR (aumento netto degli stanziamenti di pagamento) per gli aiuti umanitari, +30 milioni di EUR per lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e di +250 milioni di EUR per lo strumento europeo di vicinato.
(27) Il grafico non riflette tuttavia l'impatto della riduzione del livello di prefinanziamento.


Iniziativa a favore dell'occupazione verde: sfruttare le potenzialità occupazionali dell'economia verde
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (2014/2238(INI))
P8_TA(2015)0264A8-0204/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro" (COM(2014)0446),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione verde per le PMI" (COM(2014)0440),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti " (COM(2014)0398),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Exploiting the employment potential of green growth" (Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde) (SWD(2012)0092),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2010 sulle politiche dell'occupazione per un'economia competitiva, a bassa emissione di CO2, efficiente sotto il profilo delle risorse e verde,

–  vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione,

–  visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo "Piano d'azione verde per le PMI e Iniziativa per favorire l'occupazione verde",

–  visto lo studio del 2014 dell'OCSE e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale intitolato "Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies" (Competenze e posti di lavoro verdi, studio dell'OCSE sulla crescita verde),

–  vista la relazione dell'Osservatorio europeo dell'occupazione, dell'aprile 2013, dal titolo "Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe 2013" (Promozione di posti di lavoro verdi durante la crisi: un manuale delle migliori pratiche in Europa per il 2013),

–  vista la relazione del 2011 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dal titolo "Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21 country studies" (Competenze per lavori verdi, una panoramica globale: relazione di sintesi basata su 21 studi per paese),

–  vista la relazione del 2010 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dal titolo "Skills for green jobs – European synthesis report" (Competenze per lavori verdi - relazione di sintesi a livello europeo),

–  viste le relazioni di Eurofound dal titolo "Le relazioni industriali e la sostenibilità: il ruolo delle parti sociali nella trasformazione verso un'economia verde" (2011), "Rendere più ecologica l'economia europea: risposte e iniziative degli Stati membri e delle parti sociali" (2009) e "Verso un'industria verde nell'Unione europea: previsione e gestione degli effetti dell'ecologizzazione sulla quantità e la qualità dei posti di lavoro" (2013),

–  visto il documento di lavoro del CFE-LEED dell'OCSE, dell'8 febbraio 2010, dal titolo "Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change" (Posti di lavoro e competenze verdi: implicazioni della lotta al cambiamento climatico sul mercato locale dell'occupazione),

–  vista la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di "lavoro verde" quale impiego dignitoso che contribuisce a preservare o ripristinare la qualità dell'ambiente, sia che si tratti del settore dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi o dell'amministrazione,

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione - occupazione e crescita mediante la politica ambientale(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile(3),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0204/2015),

A.  considerando che tendenze globali come l'uso non efficiente delle risorse, la pressione insostenibile sull'ambiente e i cambiamenti climatici si avvicinano a limiti oltre i quali non è possibile scongiurare conseguenze irreversibili sulle società e l'ambiente naturale e che la crescita costante dell'esclusione e delle disuguaglianze sociali rappresenta una sfida per le società;

B.  considerando che nella sua relazione del 2015 l'Agenzia europea dell'ambiente ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle misure attuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità, riduzione dell'impiego di combustibili fossili, lotta ai cambiamenti climatici e prevenzione del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

C.  considerando che la mancanza di una risposta programmatica coerente per affrontare tali sfide comuni rischia di lasciare inutilizzata una parte significativa del potenziale della transizione verde e socialmente inclusiva di creare posti di lavoro sostenibili;

D.  considerando che, in risposta a tali minacce, si assiste alla nascita di nuovi settori, al cambiamento di molti altri e al declino di altri ancora, come quelli fortemente inquinanti; che è necessario concentrare l'attenzione sull'innovazione e sulle modalità per ridurre l'inquinamento; che, con riferimento ad alcuni settori in declino, occorre prestare particolare attenzione ai lavoratori per quanto riguarda la riqualificazione e un'occupazione alternativa; che gli investimenti nei settori resi prioritari dall'agenda sui lavori verdi della Commissione, compresi il riciclo, la biodiversità, l'efficienza energetica, la qualità dell'aria e tutte le tecnologie legate alle energie rinnovabili, come l'energia rinnovabile offshore, sono in grado di favorire notevolmente la creazione di occupazione anche nelle zone meno densamente popolate;

E.  considerando che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, il settore dei beni e dei servizi verdi è cresciuto di oltre il 50% tra il 2000 e il 2011, generando più di 1,3 milioni di posti di lavoro, e che, stando ai calcoli della Commissione, l'economia basata sulle energie rinnovabili porterà alla creazione in Europa di 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020; che una politica dell'UE ambiziosa e coerente, gli investimenti nelle energie rinnovabili, la gestione delle foreste, l'agricoltura sostenibile e la tutela del suolo (per prevenire e contrastare l'instabilità idrogeologica) sono in grado di favorire in modo significativo la creazione di posti di lavoro;

F.  considerando che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è sancito dal trattato di Lisbona e che il suo conseguimento implica che le questioni ambientali siano trattate alla stregua di quelle economiche e sociali;

G.  considerando che la strategia Europa 2020 per la promozione di economie intelligenti, sostenibili e inclusive riconosce il ruolo fondamentale della transizione verso economie verdi e socialmente eque;

H.  considerando che le rigidità del mercato del lavoro ostacolano la creazione di occupazione, mentre un mercato del lavoro dell'UE competitivo può contribuire a raggiungere gli obiettivi occupazionali di Europa 2020;

I.  considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono assunti l'impegno, in occasione della conferenza prevista dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Cancún del 2010, di garantire una giusta transizione della forza lavoro, che crei posti di lavoro dignitosi e di qualità; che una giusta transizione generale verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale deve essere ben gestita affinché possa contribuire all'obiettivo di creare occupazione sostenibile e a lungo termine per tutti, compresi, a titolo esemplificativo, i posti di lavoro altamente qualificati, nonché generare inclusione sociale e portare all'eliminazione della povertà;

J.  considerando che i cinque pilastri di una giusta transizione includono la consultazione/voce dell'Unione, gli investimenti in lavori verdi e dignitosi, le competenze verdi, il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, la tutela sociale dei lavoratori e delle comunità impegnati in prima linea nella transizione da un'economia ad alte emissioni a una a basse emissioni di carbonio;

K.  considerando che la partecipazione dei lavoratori alla transizione è essenziale per rafforzare la consapevolezza ambientale e la comprensione dell'importanza dell'efficienza delle risorse e per ridurre l'impatto sull'ambiente;

L.  considerando che le possibilità di espandere l'occupazione verde sono ostacolate dalla carenza o dal mix errato di competenze dovuti a vari fattori, tra cui le differenze dei programmi di studio legati alla sostenibilità, le lacune individuate in settori particolari, la mancanza di studenti con le necessarie competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nelle discipline informatiche, nonché la concentrazione di genere piuttosto che la parità di genere in determinati settori;

M.  considerando che, come dimostrato, gli investimenti nell'efficienza energetica e delle risorse, lo sviluppo di una catena di approvvigionamento mediante una chiara strategia industriale e lo spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre fonti sono in grado di avere un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro;

N.  considerando che l'Europa è chiamata a competere in un contesto globale e che costi energetici accessibili, il completamento del mercato interno dell'UE e un migliore contesto per gli investimenti sono determinanti ai fini della crescita sostenibile e della creazione di occupazione;

O.  considerando che determinati settori, come la riqualificazione energetica degli edifici, sono legati a siti specifici e non possono essere trasferiti all'estero o delocalizzati;

P.  considerando che l'incertezza e la mancanza di coerenza nella direzione programmatica e l'assenza di obiettivi chiari ostacolano gli investimenti, lo sviluppo delle competenze, la ricerca e lo sviluppo e compromettono, di conseguenza, la formazione di opportunità occupazionali;

Q.  considerando che una maggiore consapevolezza, da parte della società, dell'importanza dell'economia verde rafforzerebbe le opportunità occupazionali;

R.  considerando che obiettivi chiari e definiti di medio e lungo termine, compresi quelli dell'UE in materia di efficienza energetica e inquinamento, possono essere importanti fattori di cambiamento e che anche il regolamento dell'UE svolge un ruolo essenziale in proposito; che investimenti mirati, anche nello sviluppo all'interno dell'Unione di catene di approvvigionamento che portino alla creazione di posti di lavoro, dovrebbero derivare da un chiaro quadro di riferimento strategico ed essere coerenti con esso;

S.  considerando che il settore pubblico e le autorità locali e regionali possono svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione verso un'economia verde e creare mercati del lavoro inclusivi;

T.  considerando che iniziative come Ecolabel, EMAS, GPP e simili contribuiscono a generare posti di lavoro verdi;

U.  considerando che le micro-imprese e le piccole e medie imprese sono una delle principali fonti di occupazione nell'UE, essendo responsabili di ben oltre l'80% dei posti di lavoro totali e avendo svolto un ruolo guida in molti settori "verdi", ma possono incontrare particolari difficoltà nel prevedere le competenze necessarie e sfruttare pienamente il potenziale occupazionale;

V.  considerando che gli orientamenti integrati sono un aspetto chiave del coordinamento delle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri, rappresentano la base delle raccomandazioni specifiche per paese e dovrebbero sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, anche attraverso la promozione della creazione di posti di lavoro di qualità, inclusi i lavori verdi;

W.  considerando che anche le donne devono trarre vantaggio dalla creazione di posti di lavoro verdi dignitosi e che occorre infrangere il cosiddetto "soffitto di vetro";

X.  considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla crisi e dalle politiche di austerità e che i posti di lavoro verdi hanno dimostrato di avere una maggiore resistenza alle crisi rispetto ad altri;

Y.  considerando che i settori a basse emissioni di carbonio tendono a registrare una maggiore produttività e che le relative quote salariali sono diminuite di meno rispetto alle prime 15 industrie ad alte emissioni;

Z.  considerando che, secondo i dati di Eurobarometro sui lavori verdi nelle PMI, il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e la diminuzione del consumo di materie prime sono diventate misure convenienti dal punto di vista economico;

Verso un'economia verde – Opportunità per il mercato del lavoro

1.  sottolinea che una transizione verso società ed economie sostenibili, compresi modelli di produzione e consumo sostenibili, è potenzialmente in grado sia di creare nuova occupazione di qualità che di trasformare quella esistente in posti di lavoro verdi in quasi tutti i settori e lungo l'intera catena del valore, dalla ricerca alla produzione, alla distribuzione e alla manutenzione, nonché nei nuovi settori verdi ad alta tecnologia come le energie rinnovabili, in quelli tradizionali come il settore manifatturiero e l'edilizia, oppure nel settore dell'agricoltura e della pesca o in quello dei servizi, come il turismo, la ristorazione, i trasporti e l'istruzione; sottolinea nel contempo che, oltre a creare un numero elevato di posti di lavoro, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica contribuiscono a mantenere la competitività economica e industriale dell'Europa e a ridurne la dipendenza energetica;

2.  evidenzia che due terzi dei servizi offerti dalla natura, tra cui terreni fertili, acqua potabile e aria pulita, sono in declino e che il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità si avvicinano a limiti oltre i quali non è possibile scongiurare conseguenze irreversibili sulle società e l'ambiente naturale;

3.  sottolinea che una crescita economica continua è possibile solo se si tiene conto dei limiti dell'ambiente; evidenzia, in questo contesto, che un'economia verde e circolare è in grado di fornire soluzioni per l'ambiente, l'economia e la società in generale;

4.  pone l'accento sul fatto che la piena attuazione della legislazione in materia di ambiente e il miglioramento dell'integrazione ambientale e della coerenza programmatica fra le diverse politiche settoriali dell'UE sono essenziali per sfruttare appieno il potenziale dell'economia verde e creare quindi posti di lavoro verdi;

5.  ricorda che, nella sua relazione del 2015, l'Agenzia europea dell'ambiente ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle misure attuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità, riduzione dell'impiego di combustibili fossili, lotta ai cambiamenti climatici e prevenzione del loro impatto sulla salute umana e la qualità dell'ambiente;

6.  segnala che la transizione presenta grandi potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro locali che non possono essere delocalizzati, in ambiti che non possono essere trasferiti all'estero e in settori colpiti dalla crisi come quello dell'edilizia; osserva che è chiaramente dimostrato che la transizione verde produrrà, nel complesso, un impatto positivo sull'occupazione, a riprova del fatto che le attività economiche sostenibili, come il risparmio energetico e l'agricoltura biologica, sono caratterizzate da un largo impiego di manodopera rispetto a quelle che vanno a sostituire e potrebbero permettere alle regioni di diventare più autosufficienti;

7.  ritiene opportuno adottare una definizione condivisa di "lavoro verde", che richiami quella dell'OIL e della conferenza internazionale degli statistici;

Giusta transizione e creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità

8.  accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui la ristrutturazione dovrebbe essere gestita in un modo socialmente responsabile, tenendo conto nel contempo dell'esigenza delle imprese di innovarsi e ristrutturarsi;

9.  ritiene essenziale offrire agli attuali lavoratori opportunità adeguate per acquisire le nuove competenze richieste dall'economia circolare, onde sfruttare al massimo il potenziale occupazionale netto dell'economia verde;

10.  invita gli Stati membri a incoraggiare politiche intese a mettere in sicurezza e riqualificare gli edifici pubblici per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi;

11.  invita gli Stati membri e la Commissione, ove del caso, a impegnarsi a favore di una tabella di marcia verso una giusta transizione, al fine di perseguire obiettivi ambiziosi in materia ambientale, promuovendo i seguenti aspetti: protezione sociale e remunerazione adeguate, occupazione a lungo termine e condizioni di lavoro sane e sicure, investimenti pubblici a favore dell'istruzione, della formazione e della qualificazione, rispetto dei diritti dei lavoratori e rafforzamento del diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione per quanto riguarda le questioni legate allo sviluppo sostenibile ed efficace rappresentazione dei lavoratori; invita gli Stati membri a perseguire tali obiettivi;

12.  rammenta che la revisione della strategia dell'UE in materia di salute e sicurezza dovrebbe tenere conto dei rischi specifici nei nuovi settori, ove del caso;

13.  sottolinea che la capacità di anticipare i cambiamenti nell'occupazione richiede una gestione proattiva della trasformazione e una migliore raccolta di dati di elevata qualità sulle esigenze presenti e future del mercato del lavoro, che veda il coinvolgimento degli istituti d'istruzione superiore europei, e che è essenziale una pianificazione a lungo termine per garantire un'efficace transizione e un aumento dell'occupazione; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dalle autorità locali e regionali nella transizione verso un'economia più verde nell'ambito dell'istruzione, delle infrastrutture, del sostegno alle imprese locali e della creazione di occupazione stabile con remunerazioni disciplinate da contratti collettivi o da altri strumenti consentiti a norma della legislazione nazionale; sostiene che il dialogo sociale è un elemento essenziale della gestione della trasformazione; invita la Commissione, gli Stati membri, i governi regionali e locali e le parti sociali ad assumersi le proprie responsabilità e ad affrontare tale sfida collettivamente, tenendo conto del principio di sussidiarietà;

14.  osserva che il ruolo delle parti sociali nella transizione verso un'occupazione verde è andato gradualmente aumentando negli ultimi anni, ma ricorda che occorre compiere ulteriori sforzi per instaurare un dialogo sociale duraturo e sostenibile che contribuisca a far fronte alle sfide poste dal passaggio a un'economia competitiva, a basse emissioni di carbonio e più efficiente in termini di gestione delle risorse;

15.  sottolinea l'importanza dei governi nazionali nel promuovere il dialogo sociale settoriale, in particolare nelle nuove industrie verdi emergenti e nell'assicurare il coinvolgimento delle PMI;

16.  sottolinea che alcune regioni si trovano a dover affrontare più sfide di altre a causa della concentrazione geografica di industrie inquinanti ad alta intensità energetica e di risorse o di livelli più elevati di povertà o disoccupazione; chiede agli Stati membri e ai governi regionali e locali sostenuti dall'Unione europea di collaborare con le parti sociali e di attuare collettivamente tabelle di marcia per una giusta transizione, compresi i meccanismi di solidarietà per una transizione socialmente equa e verde delle proprie economie locali e regionali, fornendo nel contempo sostegno alle comunità e ai lavoratori colpiti dal cambiamento, nonché riducendo l'insicurezza dovuta al trasferimento dei posti di lavoro e assicurando che la richiesta di nuove competenze professionali sia soddisfatta;

17.  sottolinea che le autorità locali possono svolgere un ruolo essenziale nel promuovere la crescita occupazionale nell'economia verde e la creazione di posti di lavoro più dignitosi e inclusivi attraverso:

   gli investimenti verdi,
   la leva degli appalti pubblici, incluso l'utilizzo di clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici,
   la creazione di partenariati, anche con gli istituti di formazione, per meglio soddisfare la richiesta di competenze professionali sul mercato del lavoro locale,
   il sostegno alle PMI verdi e alla trasformazione in PMI più verdi,
   la creazione di programmi di occupazione verde inclusivi in grado di garantire che anche i gruppi vulnerabili possano trarre vantaggio dall'economia verde;

18.  richiama l'attenzione sull'importanza dimostrata dell'impegno dei dirigenti e dei lavoratori per assicurare la loro fondamentale partecipazione nella realizzazione di tali cambiamenti attraverso un partenariato sociale; raccomanda la partecipazione dei "rappresentanti verdi" dei sindacati affinché collaborino con i datori di lavoro per rendere più ecologica l'economia e aumentare la sostenibilità nei luoghi di lavoro; invita gli Stati membri a fornire un sostegno mirato alle iniziative congiunte lavoratore-datore di lavoro per rendere più ecologiche le industrie;

19.  ritiene che debbano essere sviluppati progetti pilota a sostegno di alcuni di questi obiettivi;

20.  accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione di ricorrere a programmi mirati di mobilità nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per promuovere la mobilità delle persone in cerca di lavoro;

Competenze per l'occupazione verde

21.  accoglie con favore gli strumenti per lo sviluppo delle competenze e la previsione di quelle richieste, quali proposti dalla Commissione; evidenzia che lo sviluppo delle competenze dovrebbe favorire l'aumento delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, particolarmente utili in un'economia; sottolinea tuttavia che sono necessari azioni e investimenti più ambiziosi; ritiene che per prevedere le future richieste in termini di competenze è necessario coinvolgere pienamente a ogni livello tutti i soggetti interessati del mercato del lavoro;

22.  invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione per istituire una banca dati che elenchi i corsi di formazione e le offerte di impiego legate all'occupazione verde, allo scopo di migliorare la qualità delle informazioni, la consulenza e l'orientamento disponibili a livello di opportunità professionali e competenze necessarie per trarre vantaggio dalle possibilità lavorative offerte da un'economia sempre più ecologica;

23.  invita la Commissione a garantire che la raccolta dei dati sia effettuata in tutti i settori verdi, compresi quelli attualmente trascurati, quali i trasporti pubblici e il commercio al dettaglio; chiede altresì alla Commissione, nell'assistere gli istituti nazionali di statistica e i servizi pubblici per l'impiego (SPI) e nel promuovere il ricorso a strumenti di modellazione quantitativa, di integrare una prospettiva di parità di genere nella raccolta dei dati su tutti i settori dell'occupazione verde;

24.  chiede alla Commissione di includere una prospettiva di genere nello sviluppo di nuove attività di raccolta, disaggregazione e analisi dei dati, come il lavoro svolto con lo strumento econometrico FIDELIO o con soggetti interessati quale la conferenza internazionale degli statistici del lavoro;

25.  sottolinea l'esigenza di rivolgere maggiore attenzione alla necessità di colmare le lacune in termini di competenze, promuovendo il loro sviluppo;

26.  invita la Commissione a contribuire allo sviluppo delle competenze aggiornando le qualifiche e i relativi programmi di studio e di formazione a livello dell'Unione;

27.  invita la Commissione a promuovere un maggiore utilizzo dei sistemi di classificazione, come ad esempio ESCO, per individuare le carenze in termini di competenze;

28.  sottolinea l'importanza di un miglioramento delle sinergie fra sistemi d'istruzione e nuovi posti di lavoro verdi emergenti, attraverso un coordinamento più efficace tra gli istituti d'istruzione e le associazioni dei datori di lavoro e altre organizzazioni competenti;

29.  invita gli Stati membri, i governi regionali e le autorità locali ad adottare e attuare, in collaborazione con le parti sociali e i formatori, strategie per lo sviluppo e la previsione delle competenze con l'obiettivo di migliorare quelle generiche, settoriali e specifiche dell'occupazione; sottolinea altresì l'importanza di partenariati e rapporti di fiducia tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le parti sociali e le autorità;

30.  osserva che tali strategie dovrebbero includere una valutazione approfondita del tipo e del livello di lavori verdi da creare, nonché delle competenze e conoscenze necessarie, onde prevedere e individuare competenze mancanti, programmi di formazione professionale mirati e programmi di formazione continua incentrati sulla ricerca della giusta corrispondenza fra competenze e opportunità professionali, onde aumentare l'occupazione; sottolinea la necessità di includere attivamente nelle strategie sia i lavoratori in esubero sia quelli scarsamente qualificati che rischiano di essere esclusi dal mercato del lavoro, assicurando che abbiano accesso a programmi di specializzazione mirati, accessibili e gratuiti;

31.  osserva che, secondo il CEDEFOP, adeguare i programmi di studio e includere la consapevolezza ambientale, con un riferimento allo sviluppo sostenibile e all'efficienza delle imprese, sono soluzioni migliori rispetto a proporre nuovi programmi di formazione;

32.  incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a integrare lo sviluppo sostenibile e le competenze e le capacità ambientali nei sistemi di formazione e di istruzione, in particolare rafforzando i sistemi di IPF (istruzione e formazione professionale) e incoraggiando i centri di ricerca a elaborare tecnologie, progetti e brevetti per prodotti verdi, in collaborazione con le nuove imprese verdi; favorisce lo scambio di idee fra centri di ricerca e reti di imprese e professionisti; ricorda l'importanza delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e la necessità di assicurare che un numero sempre maggiore di donne studi queste discipline;

33.  sollecita una strategia ambiziosa mirata a creare posti di lavoro sostenibili, anche per affrontare la discrepanza tra le competenze e le richieste con particolare attenzione per le competenze richieste da un'economia verde;

34.  invita gli Stati membri a sfruttare lo sviluppo di questo settore per creare apprendistati altamente qualificati, al fine di fornire ai giovani competenze e formazione specifiche e contribuire a far fronte agli elevati livelli di disoccupazione giovanile;

35.  invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto durante la fase di transizione all'economia verde anche dell'esigenza di una migliore partecipazione delle donne e delle ragazze all'accesso alla formazione continua, in particolare nei settori in cui è elevato il potenziale di creazione di posti di lavoro verdi, quali scienze, ricerca, ingegneria, tecnologia digitale e nuove tecnologie, con l'obiettivo di rafforzare la posizione sociale delle donne, rimuovere gli stereotipi di genere e garantire posti di lavoro pienamente corrispondenti alle esigenze e alle competenze specifiche delle donne;

36.  invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a includere sistematicamente la prospettiva dell'uguaglianza di genere nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche per la creazione di posti di lavoro verdi a tutti i livelli, allo scopo di assicurare che vengano garantite pari opportunità, tenendo conto delle difficoltà da superare per creare posti di lavoro verdi nelle zone rurali; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad adoperarsi maggiormente per consentire la piena partecipazione delle donne all'elaborazione delle politiche, al processo decisionale e all'attuazione di una strategia per l'occupazione verde che includa le competenze verdi;

37.  chiede alla Commissione di aprire un dibattito pubblico promuovendo il concetto di "educazione allo sviluppo sostenibile", con particolare attenzione all'istruzione delle ragazze e delle donne; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere politiche che incoraggino una maggiore partecipazione delle donne allo studio delle discipline STEM e di quelle imprenditoriali, e a collegare l'agenda per i posti di lavoro verdi all'emancipazione delle donne attraverso gli studi; chiede misure che incoraggino la partecipazione delle donne all'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovano le opportunità di apprendimento permanente nei settori verdi;

38.  invita la Commissione ad adottare una strategia Europa 2015-2020 per la parità di genere che tenga conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 per il tasso di occupazione nella prospettiva di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

39.  sottolinea la necessità di un'azione mirata da parte delle autorità e dei servizi pubblici, che dovrebbe coinvolgere tutti gli attori del mercato del lavoro, incluse le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per colmare tale lacuna di competenze; chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di predisporre meccanismi per formare il personale dei servizi e delle autorità occupazionali affinché integrino le competenze per l'occupazione verde nelle politiche del mercato del lavoro ed elaborino strumenti per la valutazione degli effetti di tale formazione; sottolinea quanto sia importante che gli istituti d'istruzione europei compiano maggiori sforzi nell'adottare programmi uniformi che soddisfino le esigenze di un'economia più verde e del mercato del lavoro in generale;

40.  invita gli Stati membri a istituire un contesto normativo che incoraggi l'innovazione nell'economia verde;

Coerenza politica per sviluppare pienamente il potenziale di occupazione delle economie sostenibili

41.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare quadri di riferimento normativi, fiscali e finanziari ambiziosi, a lungo termine e integrati per investimenti sostenibili e per incoraggiare l'innovazione, sfruttando così appieno il potenziale di occupazione di tali cambiamenti; segnala che devono essere elaborate politiche in un quadro di scenari di lungo termine che comprendano obiettivi nonché indicatori per misurare i progressi nel conseguimento di tali obiettivi;

42.  sottolinea che il coordinamento tra la Commissione e i ministeri competenti a livello nazionale è importante per creare un quadro onnicomprensivo e unitario per il cambiamento, in modo da dedicare l'attenzione necessaria agli effetti distributivi della transizione;

43.  osserva che il successo o il fallimento dell'Iniziativa per favorire l'occupazione verde dipende dal livello di ambizione degli obiettivi vincolanti della Commissione in relazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e dagli investimenti nelle tecnologie per le fonti rinnovabili e i programmi di efficienza energetica intrapresi dagli Stati membri;

44.  sottolinea che la Commissione e gli Stati membri possiedono le competenze necessarie per elaborare politiche coerenti che promuovano la produzione di energie rinnovabili e la crescente efficienza energetica al fine di stimolare lo sviluppo locale e la creazione di posti di lavoro locali; sottolinea che gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica diventeranno la principale fonte di occupazione in Europa negli anni a venire;

45.  ricorda che l'autonomia energetica a livello territoriale rimane uno degli obiettivi a lungo termine delle politiche economiche ed energetiche dell'Unione europea; sottolinea inoltre che è assolutamente necessario tenere conto della dimensione territoriale degli investimenti, poiché essa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione europea in materia di coesione territoriale e di una buona sinergia tra le zone rurali e quelle urbane;

46.  plaude in tal senso all'inclusione da parte della Commissione di posti di lavoro dignitosi nel mandato negoziale dell'UE per il vertice COP 21 di Parigi, sulla base dell'accordo di Cancun del 2010 e successive iniziative; invita la Commissione ad assicurare che un'agenda di "transizione giusta" resti come elemento della sua posizione negoziale;

47.  invita l'UE e gli Stati membri a definire obiettivi vincolanti di risparmio ed efficienza energetici e a sostenere i certificati bianchi in quanto strumento per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dell'UE; sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente e a far rispettare la direttiva sull'efficienza energetica nonché a continuare a impegnarsi per raggiungere quantomeno gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti per il 2030;

48.  sostiene gli impegni dell'UE a ricercare una transizione equa e globale verso un'economia verde inclusiva in collaborazione con altri partner internazionali;

49.  invita gli Stati membri a rispettare pienamente e ad attuare le nuove disposizioni della normativa riveduta dell'UE sugli appalti pubblici e a valutare l'opportunità di introdurre criteri ambientali e sociali nelle proprie politiche per le gare d'appalto pubbliche al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro nell'economia verde; sottolinea che sussistono ancora incertezze giuridiche da chiarire riguardo al ricorso a clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici;

50.  invita la Commissione ad attivarsi a favore di una rinnovata attività di riparazione che creerebbe nuovi posti di lavoro per loro stessa natura ecologici;

51.  invita gli Stati membri a sostenere il contributo dei servizi pubblici ad una giusta transizione verso un'economia sostenibile, in particolare assicurando proattivamente che i servizi come le comunicazioni, l'energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche siano forniti in maniera sostenibile;

52.  condanna fermamente il ritiro del pacchetto legislativo sull'economia circolare, le cui disposizioni avrebbero contribuito alla creazione di 180 000 posti di lavoro nell'UE solo nel settore della gestione dei rifiuti; invita pertanto la Commissione a onorare, nel rispetto della competenze degli Stati membri, il suo impegno volto a proporre al più presto una revisione della normativa sui rifiuti finalizzata alla riduzione a monte, alla definizione di nuovi obiettivi di riciclaggio e alla ridefinizione dei criteri di calcolo del materiale effettivamente riciclato;

53.  invita, altresì, la Commissione a valutare l'introduzione di criteri volti a incentivare le imprese che hanno un ciclo di smaltimenti dei rifiuti virtuoso e sostenibile per l'ambiente;

54.  riconosce che il collegamento della produzione agricola sostenibile con il monitoraggio e la protezione della biodiversità nelle aziende agricole e successivamente il ricorso all'etichettatura intelligente dei prodotti agricoli per indicarne l'impatto ambientale, al fine di stimolare la domanda di prodotti rispettosi della biodiversità da parte dei consumatori, presentano un notevole potenziale per l'occupazione verde nelle aree rurali dell'UE;

55.  osserva che la gestione sostenibile delle foreste presenta un effettivo potenziale in termini di creazione di posti di lavoro oltre a contribuire attivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione della biodiversità;

56.  chiede alla Commissione di impiegare il semestre dell'UE e la revisione della strategia Europa 2020 per sostenere la creazione di posti di lavoro verdi; invita la Commissione a elaborare raccomandazioni specifiche per paese atte a dare un contributo a una maggiore occupazione e un'impronta ecologica minore e chiede altresì che siano realizzati studi dettagliati e indipendenti sui benefici e i costi dello spostamento del carico fiscale (ad esempio, dal lavoro alle imposte ambientali) e sollecita la cancellazione progressiva di sovvenzioni entro il 2020;

57.  sottolinea che dette raccomandazioni potrebbero comprendere una conversione dal lavoro ad altre fonti e che detto spostamento fiscale dovrebbe essere mirato a modificare i comportamenti inquinanti, ma non deve comportare ripercussioni sui sistemi previdenziali o incidere in modo sproporzionato sulle persone a basso reddito;

58.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette dannose per l'ambiente, incluse quelle a favore dei combustibili fossili; invita la Commissione a mettere a punto modelli che possano essere attuati dagli Stati membri e permettano di spostare la tassazione dal lavoro all'inquinamento ambientale, nonché a tenere conto dell'impatto ambientale dei beni e dei servizi in linea con il principio "chi inquina paga"; chiede alla Commissione di rivolgere agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese che possano contribuire agli sforzi volti a promuovere l'occupazione verde e a ridurre l'impronta ecologica; invita inoltre la Commissione a integrare attivamente nel semestre europeo le considerazioni in materia di ambiente e clima, al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro verdi;

59.  invita gli Stati membri a introdurre esenzioni fiscali e/o sussidi mirati a favore delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto ambientale, incluso un ridotto tenore complessivo di carbonio;

60.  invita la Commissione e gli Stati membri a una maggiore coerenza e coesione delle politiche e al rafforzamento degli impegni politici al massimo livello in relazione ad altri aspetti collegati, quali la tassazione delle transazioni finanziarie e la lotta alla frode e all'evasione fiscale;

61.  invita la Commissione a rinnovare il proprio impegno a favore della strategia Europa 2020 e a pubblicare la sua revisione intermedia senza indugi e in ogni caso entro il 2015; invita la Commissione a confermare gli obiettivi del semestre europeo, tenendo in conto il quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici e il riesame della strategia Europa 2020; invita la Commissione a proporre obiettivi sociali e ambientali più ambiziosi per il 2030 e il 2050; sottolinea che un monitoraggio accurato, metodologicamente fondato e condiviso dei posti di lavoro verdi potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a valutare l'efficacia delle proprie politiche in materia ambientale e occupazionale e a rafforzare gli strumenti sviluppati a livello europeo per verificare i progressi e monitorare gli orientamenti a favore dell'occupazione nel contesto della strategia Europa 2020.

62.  pone l'accento sulle opportunità offerte dal pacchetto Clima ed energia 2030 in termini di creazione di posti di lavoro e sul ruolo futuro della legislazione ambientale nel conseguire gli obiettivi ambientali a lungo termine dell'UE e nel creare occupazione e crescita verde;

63.  invita la Commissione a considerare l'innovazione come pietra angolare dell'industria europea e a sviluppare strategie attive atte ad assicurare che la transizione sociale sia ben gestita e che i benefici siano condivisi in tutta Europa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la nascita di nuove catene d'approvvigionamento e reti industriali per l'utilizzo efficiente delle risorse, beni e servizi, attraverso una politica industriale sostenibile e incentivi per la trasformazione del mercato;

64.  pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri preparino le proprie economie in vista di un futuro efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia e a basse emissioni di carbonio, tenendo conto allo stesso tempo del possibile rischio di rilocalizzazione dei posti di lavoro e delle emissioni di CO2 a causa dell'impatto delle politiche climatiche;

65.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzate la cooperazione internazionale nel settore del coordinamento della politica ambientale globale al fine di prevenire il trasferimento della produzione industriale al di fuori dall'UE e la rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

66.  invita la Commissione a presentare quanto prima la proposta di riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) tenendo conto della necessità di proteggere le industrie esposte a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

67.  chiede alla Commissione di tenere conto dell'occupazione verde nell'attuazione dell'Unione dell'energia;

Investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili

68.  sottolinea l'esigenza di attuare la giusta combinazione di interventi sulla domanda e l'offerta, combinando la creazione di posti di lavoro con politiche attive per il mercato del lavoro, specifiche per le esigenze dei diversi mercati locali;

69.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, anche nel contesto del Fondo europeo per gli investimenti strategici, investimenti di qualità volti a creare benefici sociali come posti di lavoro di qualità sostenibili, la parità di genere, l'istruzione di qualità e l'innovazione per promuovere la transizione verde e contrastare la povertà energetica; invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare gli investimenti in settori con un impatto positivo sul mercato del lavoro al fine di creare posti di lavoro sostenibili con copertura previdenziale e contrastare la disoccupazione; sottolinea che i progetti finanziati devono contribuire alla strategia Europa 2020 in modo quantificabile; sottolinea, in tale contesto, che la creazione di posti di lavoro nei settori verdi ha continuato a registrare un saldo positivo durante il periodo di recessione;

70.  sottolinea il fatto che investire nell'efficienza energetica può promuovere la creazione di posti di lavoro locali e lo sviluppo economico locale e ridurre la povertà energetica e inoltre che garantire l'efficienza energetica per gli edifici è il modo più efficiente dal punto di vista dei costi per offrire soluzioni a lungo termine per la povertà energetica, che colpisce circa 125 milioni di cittadini in Europa e un importante elemento atto a garantire un uso più efficiente dell'energia europea e la creazione di posti di lavoro; ribadisce che in detto contesto occorre assolutamente provvedere alla sicurezza degli edifici; invita la Commissione a presentare quanto prima la sua iniziativa di "finanziamento intelligente per gli edifici intelligenti";

71.  raccomanda di considerare gli obiettivi di investimento nell'ambito climatico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica come importanti principi guida dell'azione politica;

72.  invita a non sostenere attività che hanno impatti ambientali e sociali negativi, poiché minano la coerenza politica necessaria per massimizzare il potenziale occupazionale dei posti di lavoro verdi;

73.  raccomanda che gli investimenti di qualità in servizi pubblici chiave come le comunicazioni, i servizi energetici, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche siano mirati al fine di sostenere procedure per gli appalti pubblici sostenibili e l'integrazione delle competenze verdi;

74.  invita gli Stati membri a utilizzare appieno le possibilità offerte dal quadro di riferimento giuridico per i Fondi strutturali e d'investimento europei e altre fonti di finanziamento dell'UE al fine di promuovere progetti sostenibili che favoriscano l'occupazione verde e a rendere i finanziamenti e gli strumenti finanziari dell'UE quanto più facilmente accessibili per le autorità locali, con norme chiare e dirette e soglie minime di finanziamento raggiungibili;

75.  invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di sfruttare la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) successiva alle elezioni del 2016 quale opportunità per promuovere la transizione più verde delle nostre economie;

76.  osserva che è disponibile il sostegno del FES per l'economia verde e la crescita dell'occupazione e incoraggia i governi nazionali e i relativi servizi nazionali a considerare un utilizzo più attivo di questi finanziamenti per promuovere la creazione di posti di lavoro verdi economicamente giustificati e sostenibili;

77.  osserva che alcuni Stati membri hanno compiuto notevoli progressi nel rendere più ecologica l'economia e sollecita l'Unione e gli Stati membri a intensificare lo scambio di idee, conoscenze, esperienze e pratiche migliori in materia e a garantire una transizione armoniosa;

78.  invita gli Stati membri e il settore privato a utilizzare strumenti quali Ecodesign, Ecolabel, EMAS e gli appalti verdi (GPP), in quanto permettono di sostenere l'economia verde e possono pertanto concorrere alla creazione di posti di lavoro verdi; invita la Commissione a fornire una serie di strumenti di orientamento onde creare condizioni di mercato favorevoli alla piena adozione di questi strumenti volontari;

79.  invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'attuazione di sistemi di gestione ambientale e di audit ambientale sulla base delle norme europee (ISO 14000);

Piccole e medie imprese (PMI)

80.  sostiene gli obiettivi del piano d'azione verde per le PMI e le azioni dirette alle PMI, inclusa l'istituzione di un centro di eccellenza per l'efficienza energetica che fornisca consulenza e assistenza alle PMI che cercano di migliorare le proprie prestazioni in termini di efficienza delle risorse, per sostenere l'imprenditoria verde, per sfruttare le opportunità di catene del valore verdi e per favorire l'accesso al mercato per le PMI e le microimprese verdi; ritiene che le attività di sensibilizzazione e l'assistenza tecnica siano fondamentali per consentire alle PMI di partecipare attivamente all'economia circolare;

81.  ricorda che le PMI hanno un potenziale enorme in termini di creazione di occupazione, in particolare per i giovani, e di promozione di un sistema duale di formazione professionale e apprendistato;

82.  riconosce la potenzialità del FEIS nell'agevolare lo sviluppo di attività a elevato grado di innovazione ambientale e sociale da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

83.  ricorda che i dati Eurobarometro sui lavori verdi nelle PMI dimostrano che il risparmio energetico come pure la riduzione dei rifiuti e delle materie prime sono diventati economicamente vantaggiosi;

84.  invita la Commissione a promuovere nuovi modelli economici, come le imprese cooperative, per migliorare l'efficienza dei processi di produzione e distribuzione, adottare soluzioni innovative per risparmiare risorse e offrire prodotti e servizi maggiormente sostenibili;

85.  rileva che le PMI possono creare crescita e occupazione soltanto qualora opportunità di incentivazione favorevoli siano disponibili attraverso l'economia verde;

86.  invita la Commissione ad assicurare che gli incentivi verdi per le PMI abbiano un utile impatto laddove sono più necessari;

87.  osserva che le PMI e le microimprese sono fattori essenziali per la creazione di posti di lavoro in Europa; sottolinea che le PMI e le microimprese si trovano ad affrontare particolari sfide al momento di sfruttare le opportunità di occupazione di una transizione verde, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e alla formazione nonché per colmare le lacune di competenze; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni ambiziose per fornire supporto al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro verdi nelle PMI e le microimprese, tra cui informazioni mirate, sensibilizzazione, assistenza tecnica e accesso ai finanziamenti e a misure per la formazione;

88.  sottolinea che una catena del valore più verde, che preveda la rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e la progettazione ecocompatibile, può offrire notevoli opportunità commerciali per molte PMI;

o
o   o

89.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0584.
(2) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.
(3) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.


Elusione ed evasione fiscale quali sfide nei paesi in via di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (2015/2058(INI))
P8_TA(2015)0265A8-0184/2015

Il Parlamento europeo,

–  visti la dichiarazione di Monterrey (2002), la conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo (2008), la dichiarazione di Parigi (2005) e il piano d'azione di Accra (2008),

–  viste le risoluzioni 68/204 e 68/279 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015,

–  visto il lavoro del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale(1),

–  visto il Modello di convenzione contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite(2),

–  vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo "Fiscalità e sviluppo: cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria" (COM(2010)0163),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2015 intitolata "Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015" (COM(2015)0044),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2015 sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2015)0136),

–  vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali(4),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria(5),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria(6),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nel settore pubblico e privato: l'impatto sui diritti dell'uomo nei paesi terzi(7),

–  vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015(9),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(10),

–  visto l'articolo 208 TFUE che stabilisce l'eliminazione della povertà quale obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0184/2015),

A.  considerando che i flussi finanziari illeciti (ossia tutti i flussi finanziari privati non registrati che riguardano capitale guadagnato, trasferito o utilizzato illegalmente) derivano in generale da attività di evasione ed elusione fiscali, come l'abuso nella determinazione dei prezzi di trasferimento, e contrastano con il principio secondo cui le imposte dovrebbero essere versate nel luogo in cui sono generati gli utili, e che tutti i maggiori testi e conferenze internazionali sul finanziamento dello sviluppo considerano l'evasione e l'elusione fiscali uno dei principali ostacoli alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo sviluppo;

B.  considerando che, secondo la relazione 2014 di Global Financial Integrity, gli investimenti esteri diretti e l'aiuto pubblico allo sviluppo tra il 2003 e il 2012 rappresentano insieme poco meno dei flussi illeciti; che i flussi finanziari illeciti ammontano a circa dieci volte il valore degli aiuti economici ricevuti dai paesi in via di sviluppo e che dovrebbero essere destinati a eliminare la povertà e a creare benessere e sviluppo sostenibile, e che tali flussi rappresentano una fuga illecita annua di capitali dai paesi in via di sviluppo pari a circa 1 000 miliardi di USD;

C.  considerando che le entrate pubbliche generate dalle industrie estrattive sono essenziali ai fini delle strategie di sviluppo di molti paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati, ma che il potenziale offerto da tali industrie per aumentare il gettito fiscale non è nel complesso opportunamente sfruttato, a causa dell'inadeguatezza delle norme fiscali o delle difficoltà incontrate nel farle rispettare, dal momento che gli accordi tra i governi dei paesi in via di sviluppo e le imprese estrattive sono solitamente creati ad hoc e negoziati in assenza di trasparenza e di orientamenti chiari;

D.  considerando che la presenza di ampi settori informali nelle economie dei paesi in via di sviluppo rende quasi impossibile una tassazione diffusa, e che nei paesi in cui una grande percentuale della popolazione vive in povertà una parte considerevole del PIL non è tassabile;

E.  considerando che regimi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti garantiscono ai governi entrate finanziarie fondamentali per poter garantire ai cittadini il diritto ai servizi pubblici di base, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione per tutti, e che politiche fiscali ridistributive contribuiscono ad attenuare l'effetto delle crescenti diseguaglianze su coloro che si trovano in maggiore difficoltà;

F.  considerando che, secondo l'UNCTAD, circa il 30 % degli stock di investimenti transfrontalieri delle imprese è transitato per paesi intermedi ("conduit"), prima di raggiungere la propria destinazione in qualità di attività produttiva;

G.  considerando che le entrate provenienti dalle imposte sulle società costituiscono una quota significativa delle entrate nazionali dei paesi in via di sviluppo, che risentono pertanto in maniera particolare dell'elusione fiscale delle imprese, e che negli ultimi anni tali paesi hanno costantemente abbassato le aliquote fiscali;

H.  considerando che i paradisi fiscali e le giurisdizioni in cui vige il segreto bancario, che consentono di mantenere private le informazioni bancarie o finanziarie, uniti ai regimi "zero tasse" per attrarre capitali e redditi che sarebbero dovuti essere assoggettati a tassazione in altri paesi generano una concorrenza fiscale dannosa, compromettono l'equità del sistema tributario e distorcono il commercio e gli investimenti, a danno soprattutto dei paesi in via di sviluppo, con una perdita stimata di 189 miliardi di USD di entrate fiscali annue;

I.  considerando che l'imposizione fiscale può essere una fonte affidabile e sostenibile di finanziamento per i paesi in via di sviluppo e ha il vantaggio di essere più stabile rispetto ai meccanismi tradizionali di finanziamento dello sviluppo, come i prestiti agevolati, solo se il regime impositivo è equo, bilanciato, efficiente e trasparente, l'amministrazione fiscale è efficace ed efficiente e promuove l'osservanza degli obblighi fiscali e le entrate pubbliche sono utilizzate in modo trasparente e responsabile;

J.  considerando che i potenziali benefici derivanti da un'imposizione e da politiche fiscali efficaci e trasparenti vanno oltre l'incremento delle risorse disponibili per lo sviluppo e hanno un effetto positivo diretto sulla buona governance e sulla creazione dello Stato, grazie al rafforzamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e del contratto sociale tra governo e cittadini, al fine di creare un collegamento reciproco fra imposte, servizi pubblici e privati e tentativi di promozione della stabilità dei bilanci pubblici, favorendo l'indipendenza a lungo termine dagli aiuti esteri e consentendo ai paesi in via di sviluppo di essere reattivi e responsabili verso gli obiettivi nazionali, nonché di assumersi la responsabilità delle loro scelte politiche;

K.  considerando che la necessità di aumentare le entrate nazionali è divenuta più pressante a causa della crisi economica e finanziaria;

L.  considerando che l'ammontare delle risorse raccolte dai paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione delle entrate nazionali è cresciuto costantemente e che sono stati realizzati importanti progressi in questo ambito grazie all'aiuto dei donatori internazionali;

M.  considerando che i paesi in via di sviluppo devono affrontare notevoli vincoli di natura politica, amministrativa e tecnica per quanto concerne l'aumento del gettito fiscale a causa di insufficienti risorse umane e finanziarie per la riscossione delle tasse, di una capacità amministrativa non adatta a gestire la complessità della riscossione delle imposte sulle società transnazionali, della carenza di capacità e di un'infrastruttura per la riscossione delle tasse, dell'esodo del personale qualificato dalle amministrazioni fiscali, della corruzione, della mancanza di legittimità del sistema politico, della mancata partecipazione alla cooperazione internazionale in materia fiscale, nonché di una distribuzione iniqua degli utili e di una cattiva governance fiscale;

N.  considerando che l'attuale contesto globale caratterizzato dalla liberalizzazione degli scambi e dall'eliminazione progressiva delle barriere commerciali degli ultimi anni ha incrementato la quantità di merci scambiate a livello transfrontaliero, ma ha anche reso più difficile per i paesi in via di sviluppo che dipendono in larga misura dalle imposte sul commercio, in particolare quelli meno sviluppati, rimediare alla diminuzione di tali imposte e passare ad altre tipologie di risorse interne, in particolare a un mix impositivo ben equilibrato;

O.  considerando che negli ultimi anni si è assistito a un aumento del numero di convenzioni fiscali sottoscritte dai paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo e che sono state impiegate per ridurre il carico fiscale nei trasferimenti finanziari transfrontalieri, riducendo al minimo le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi in via di sviluppo e fornendo alle imprese multinazionali varie possibilità per evitare la tassazione; che da una recente valutazione d'impatto condotta dal governo olandese è emerso che il sistema fiscale dei Paesi Bassi ha facilitato l'elusione della ritenuta d'acconto, determinando una perdita dei ricavi da dividendi e interessi assoggettati a ritenuta d'acconto nei paesi in via di sviluppo pari a 150-550 milioni di EUR l'anno(11);

P.  considerando che, in termini comparativi, i paesi in via di sviluppo realizzano ricavi significativamente inferiori rispetto alle economie avanzate (con un rapporto pressione fiscale/PIL compreso tra il 10-20 %, contro il 30-40 % delle economie OCSE) e sono caratterizzati da una base imponibile estremamente ridotta; che esiste un notevole potenziale per l'ampliamento delle basi imponibili e per l'aumento del gettito fiscale al fine di fornire i mezzi necessari per le responsabilità essenziali di governo;

Q.  considerando che i paesi in via di sviluppo tentano di attrarre investimenti soprattutto offrendo diversi incentivi ed esenzioni fiscali che non sono né trasparenti né basati su un'adeguata analisi costi-benefici, e spesso non riescono ad attrarre investimenti concreti e sostenibili, pongono le economie in via di sviluppo in competizione le une contro le altre per offrire i trattamenti fiscali più favorevoli e ottengono risultati sfavorevoli in termini di sistemi tributari efficienti ed efficaci, provocando una concorrenza fiscale dannosa;

R.  considerando che gli Stati membri si sono già impegnati a destinare lo 0,7 % delle loro RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo e che l'ammontare dell'aiuto a favore della mobilitazione delle risorse interne è ancora molto ridotto (pari a meno dell'1 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo totale del 2011), e che solo lo 0,1 % circa (ossia 118,4 milioni di USD) del suddetto aiuto è stato destinato nel 2012 alla creazione di capacità in materia fiscale;

S.  considerando che molti paesi in via di sviluppo non riescono a raggiungere nemmeno il livello fiscale minimo necessario a finanziare il loro funzionamento di base, i loro servizi pubblici e gli sforzi per ridurre la povertà;

T.  considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e gli istituti finanziari degli Stati membri forniscono aiuti alle imprese private dei paesi in via di sviluppo in modo diretto attraverso la concessione di prestiti, oppure indiretto, sostenendo intermediari finanziari, quali banche commerciali e fondi di investimento privati, che a loro volta concedono prestiti alle imprese o investono in esse;

U.  considerando che è auspicabile che i paesi in via di sviluppo godano di una migliore rappresentazione nelle strutture e nelle procedure della cooperazione fiscale internazionale, in modo da partecipare su un piano di parità alla formulazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;

V.  considerando che il Comitato di esperti sulla cooperazione internazionale in materia fiscale è un organo sussidiario del Consiglio economico e sociale e dedica particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione;

W.  considerando che un sufficiente livello di finanze pubbliche può essere determinante per promuovere società più eque che rifiutino la discriminazione tra uomini e donne e garantiscano un sostegno specifico ai minori e alle altre categorie vulnerabili;

1.  invita la Commissione a proporre rapidamente un piano d'azione ambizioso, sotto forma di comunicazione, per sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscali e per aiutarli a istituire sistemi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti, tenendo conto del lavoro intrapreso dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE in previsione della conferenza sul finanziamento allo sviluppo di Addis Abeba (Etiopia) in programma dal 13 al 16 luglio 2015, e dell'impatto delle convenzioni fiscali internazionali sui paesi in via di sviluppo;

2.  insiste sul fatto che la mobilitazione efficace delle risorse nazionali e il rafforzamento dei sistemi tributari saranno un fattore indispensabile per realizzare il quadro post 2015 che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio, il che rappresenta una strategia sostenibile per superare la dipendenza dagli aiuti esteri nel lungo termine, e pone l'accento sul fatto che la presenza di sistemi fiscali efficienti ed equi è essenziale per eliminare la povertà, contrastare le disuguaglianze e promuovere il buon governo e il consolidamento dello Stato; rammenta che alcune attività economiche transnazionali hanno avuto conseguenze negative sulla capacità dei paesi di generare entrate pubbliche nazionali e di scegliere la propria struttura impositiva, mentre l'aumento della mobilità del capitale, unita al ricorso ai paradisi fiscali, ha alterato notevolmente le condizioni della tassazione; esprime preoccupazione anche per il livello di corruzione e per la mancanza di trasparenza nella pubblica amministrazione, che impediscono di utilizzare le entrate fiscali in investimenti per il consolidamento dello Stato, i servizi pubblici o le infrastrutture pubbliche;

3.  osserva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo la percentuale di entrate fiscali rispetto al PIL rimane bassa, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e delle imprese; sottolinea che ciò rappresenta una considerevole perdita finanziaria per tali paesi, in quanto incoraggia la corruzione e nuoce alla politica di sviluppo dell'UE, e che l'adozione di misure adeguate a livello nazionale, unionale e internazionale contro tali pratiche dovrebbe essere prioritaria per l'Unione e i suoi Stati membri e tenere conto delle esigenze e delle limitazioni di accesso alle entrate fiscali dei paesi in via di sviluppo; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel trainare gli sforzi internazionali intesi a contrastare i paradisi fiscali, la frode e l'evasione fiscali, fornendo il buon esempio, e dovrebbe cooperare con i paesi in via di sviluppo per opporsi alle pratiche aggressive di elusione fiscale adottate da talune imprese transnazionali e cercare modalità con cui aiutare tali paesi a resistere alle pressioni per la partecipazione alla concorrenza fiscale;

Piano d'azione per la lotta all'evasione e all'elusione fiscali nei paesi in via di sviluppo

4.  esorta la Commissione ad adottare provvedimenti concreti ed efficaci per sostenere i paesi in via di sviluppo e le strutture regionali in materia di amministrazione tributaria, come il Forum africano di amministrazione fiscale e il Centro interamericano delle amministrazioni tributarie, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali, nell'elaborazione di politiche fiscali eque, bilanciate, efficienti e trasparenti, nella promozione di riforme amministrative e nell'aumento della quota, in termini di aiuto e sviluppo, dell'assistenza finanziaria e tecnica alle amministrazioni tributarie nazionali dei paesi in via di sviluppo; sostiene che è opportuno fornire tale assistenza per rafforzare l'apparato giudiziario e le agenzie anticorruzione dei suddetti paesi; chiede che siano riunite le competenze nel settore pubblico degli Stati membri e dei paesi beneficiari con l'obiettivo di migliorare le attività di cooperazione, producendo nel contempo risultati preliminari concreti per i paesi beneficiari; sostiene l'organizzazione di seminari, sessioni formative, missioni di esperti, visite di studio e attività di consulenza;

5.  invita la Commissione ad assegnare alla buona governance fiscale e a una riscossione delle imposte equa, bilanciata, efficiente e trasparente un posto di primo piano nell'agenda del suo dialogo programmatico (in materia di politica, sviluppo e commercio) e in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo con i paesi partner, migliorando la titolarità e la responsabilità nazionale attraverso la promozione di un contesto in cui i parlamenti nazionali siano in grado di contribuire in modo significativo all'elaborazione e al controllo dei bilanci nazionali, anche per quanto concerne le entrate nazionali e le questioni fiscali, e favorendo il ruolo della società civile nel controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale, anche attraverso l'istituzione di efficaci sistemi di tutela degli informatori e delle fonti giornalistiche;

6.  chiede con urgenza che siano rese disponibili in formati aperti le informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altre istituzioni, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro, finanziare attività illecite o terroristiche, nascondere l'identità di individui corrotti e di criminali e occultare la sottrazione di fondi pubblici e profitti derivanti da traffici illeciti e dall'evasione fiscale illegale; ritiene inoltre che tutti i paesi dovrebbero come minimo adottare e attuare pienamente le raccomandazioni antiriciclaggio del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

7.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad applicare il principio in base al quale le società multinazionali quotate o non quotate di tutti i paesi e settori, in particolare quelle che si occupano dell'estrazione di risorse naturali, sono tenute ad adottare la norma della rendicontazione paese per paese, che le obbliga a pubblicare nelle loro relazioni annuali e paese per paese, per ciascun territorio in cui operano, le ragioni sociali di tutte le controllate, i relativi risultati finanziari, le informazioni fiscali pertinenti, i beni e il numero di dipendenti, come pure a garantire che tali informazioni siano a disposizione del pubblico e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi escludendo le micro-imprese; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva contabile; ricorda che la trasparenza pubblica è un elemento fondamentale per correggere l'attuale sistema fiscale e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica; invita l'OCSE a raccomandare che il modello di rendicontazione paese per paese proposto sia pubblicato da tutte le società multinazionali, onde garantire che le amministrazioni finanziarie di tutti i paesi abbiano accesso a informazioni complete che consentano loro di valutare i rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento e stabilire il modo più efficace per impiegare le risorse di audit; sottolinea che le esenzioni e i vantaggi fiscali riconosciuti agli investitori stranieri in virtù delle convenzioni fiscali bilaterali offrono alle imprese multinazionali un vantaggio competitivo ingiusto rispetto alle imprese nazionali, in particolare le PMI;

8.  chiede la revisione delle condizioni e delle normative fiscali in base alle quali operano le industrie estrattive; invita l'UE a potenziare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo a favore dell'obiettivo di assoggettare a un'adeguata tassazione l'estrazione delle risorse naturali, di rafforzare la posizione negoziale dei governi dei paesi ospitanti onde ottenere un migliore rendimento dal loro patrimonio di risorse naturali e di stimolare la diversificazione della loro economia; sostiene l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e l'ampliamento della sua portata anche alle aziende di produzione e alle imprese che commerciano materie prime;

9.  accoglie con favore l'adozione di un meccanismo di scambio automatico delle informazioni, quale strumento fondamentale per migliorare la trasparenza e la cooperazione a livello globale nella lotta all'elusione e all'evasione fiscali; riconosce tuttavia che è necessario fornire sostegno continuo a livello finanziario, di competenze tecniche e di tempo affinché i paesi in via di sviluppo possano sviluppare la capacità necessaria per inviare ed elaborare le informazioni; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che il nuovo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali comprenda un periodo di transizione per i paesi in via di sviluppo, riconoscendo che, nel rendere tale standard reciproco, si possono di fatto escludere i paesi che non dispongono delle risorse e della capacità necessari per creare un'infrastruttura per la raccolta, la gestione e la condivisione delle informazioni richieste; ritiene inoltre auspicabile prevedere una norma unica sulla riservatezza;

10.  chiede che si giunga entro la fine del 2015 a una definizione condivisa a livello internazionale di paradisi fiscali, a sanzioni per gli operatori che vi fanno ricorso e a una lista nera di paesi, compresi quelli nell'UE, che non lottano contro l'evasione fiscale o che la accettano; invita l'Unione a sostenere la riconversione economica di quei paesi in via di sviluppo che sono paradisi fiscali; chiede agli Stati membri che hanno dipendenze e territori che non fanno parte dell'Unione di collaborare con le amministrazioni di tali aree affinché siano adottati i principi della trasparenza fiscale, nonché di provvedere affinché nessuno di essi funga da paradiso fiscale;

11.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire che, durante i negoziati sulle convenzioni in materia fiscale e di investimento con i paesi in via di sviluppo, gli utili o i profitti derivanti dalle attività transfrontaliere siano sottoposti a tassazione nello Stato della fonte in cui si ricava o si crea valore; sottolinea, al riguardo, che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura un'equa distribuzione dei diritti fiscali tra lo Stato della fonte e quello di residenza; evidenzia che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE;

12.  esorta la Commissione e tutti gli Stati membri, sulla base dell'esempio fornito da alcuni di essi, a condurre valutazioni d'impatto delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo e a condividere le "buone pratiche", onde rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e migliorare le pratiche esistenti, nonché a tenere in debito conto le ricadute negative sui paesi in via di sviluppo e le esigenze particolari di tali paesi; accoglie con favore la revisione del piano d'azione sull'evasione e l'elusione fiscali, condotta dalla Commissione e che sarà illustrata nel 2015, ed esorta gli Stati membri a concordare senza indugio una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

13.  sostiene fermamente l'insieme delle iniziative internazionali esistenti per riformare il sistema globale, compresa l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, ponendo particolare enfasi su una maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle strutture e alle procedure della cooperazione fiscale internazionale; esorta l'Unione e gli Stati membri a garantire che il comitato fiscale delle Nazioni Unite si trasformi in un vero e proprio organismo internazionale, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari nell'ambito del Consiglio economico e sociale dell'ONU, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali; sottolinea che è opportuno prevedere sanzioni sia per le giurisdizioni non cooperative che per gli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali;

14.  sottolinea che livelli sufficienti di finanze pubbliche possono contribuire a ristabilire l'equilibrio nella disparità fra uomini e donne e offrono strumenti utili a garantire un migliore sostegno ai minori e ai gruppi vulnerabili della società, e riconosce che sebbene l'evasione fiscale abbia conseguenze sul benessere degli individui, essa è particolarmente dannosa per le famiglie povere e a basso reddito, dove le donne sono spesso sottorappresentate;

15.  osserva con preoccupazione che molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole rispetto a taluni investitori diretti esteri; ritiene che le società dovrebbero essere tenute ad assumersi impegni precisi in termini di ricaduta positiva dei loro investimenti sullo sviluppo socioeconomico locale e/o nazionale del paese ospitante; invita la Commissione, il Consiglio e i governi partner ad assicurare che gli incentivi fiscali non costituiscano opportunità aggiuntive di elusione fiscale; sottolinea che gli incentivi dovrebbero essere più trasparenti e, idealmente, orientati alla promozione degli investimenti nello sviluppo sostenibile;

16.  invita la BEI, la BERS e gli istituti per il finanziamento allo sviluppo degli Stati membri a controllare e garantire che le imprese o le altre entità giuridiche che ricevono sostegno non partecipino all'evasione e all'elusione fiscali mediante l'interazione con intermediari finanziari presenti in centri offshore e paradisi fiscali oppure agevolando i flussi illeciti di capitale, nonché a potenziare le loro politiche in materia di trasparenza, pubblicando tutte le loro relazioni e indagini; chiede alla BEI di applicare la dovuta diligenza, esigendo una relazione annuale paese per paese, tracciando i beneficiari effettivi e controllando la determinazione dei prezzi di trasferimento al fine di garantire la trasparenza degli investimenti e di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali;

o
o   o

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.un.org/esa/ffd/tax/
(2) http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm
(3) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0205.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.
(6) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.
(7) Testi approvati, P7_TA(2013)0394.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0163.
(9) Testi approvati, P8_TA(2014)0059.
(10) Testi approvati, P7_TA(2014)0251.
(11) "Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries" (Aspetti di valutazione nel finanziamento allo sviluppo - Analisi degli effetti della politica olandese in materia di imposta sulle società sui paesi in via di sviluppo), studio commissionato dal Policy and Operations Evaluation Department (IOB) del ministero per gli Affari esteri dei Paesi Bassi, novembre 2013.

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