Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0465),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0110/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0048/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. invita la Commissione a fornire un'analisi generale della cooperazione amministrativa tra le agenzie dell'Unione europea e dei casi in cui tale cooperazione potrebbe generare sinergie in futuro;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0040),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0023/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 7 luglio 2014(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0120/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione (2015/2635(RSP))
– visti il quadro giuridico stabilito dal trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 21, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 e 52, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6, 8, 9, 10 e 13, nonché la giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei in materia di sicurezza, rispetto della vita privata e libertà di espressione,
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(1) (in appresso "la risoluzione"),
– visto il documento di lavoro, del 19 gennaio 2015, dal titolo "Seguito dato all'inchiesta della commissione LIBE sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione"(2),
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 21 aprile 2015 sulla sorveglianza di massa,
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione (O-000114/2015 – B8-0769/2015 e O-000115/2015 – B8-0770/2015),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, nella risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato le autorità degli Stati Uniti e gli Stati membri dell'Unione a vietare le attività di sorveglianza di massa indiscriminata e il trattamento massiccio dei dati personali dei cittadini, oltre ad aver denunciato le azioni dei servizi di intelligence segnalate che hanno avuto gravi ripercussioni sulla fiducia e sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; che la risoluzione indica la possibile esistenza di altre motivazioni, come ad esempio lo spionaggio politico ed economico, in considerazione della capacità dei programmi di sorveglianza di massa segnalati;
B. considerando che la risoluzione ha varato un "Habeas Corpus digitale europeo – Protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale" corredato di otto azioni specifiche e ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di riferire al Parlamento nell'arco di un anno al fine di valutare in che misura siano state seguite le raccomandazioni formulate;
C. considerando che il documento di lavoro del 19 gennaio 2015 illustra gli sviluppi registrati successivamente all'approvazione della risoluzione, contiene una serie di rivelazioni che lasciano intendere il proseguimento delle presunte attività di sorveglianza elettronica di massa e presenta inoltre lo stato di attuazione della proposta di "Habeas Corpus digitale europeo", mettendo in evidenza la risposta limitata da parte delle istituzioni, degli Stati membri e dei soggetti interessati chiamati a intervenire;
D. considerando che, nella risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE a dar seguito alle raccomandazioni in conformità dell'articolo 265 TFUE ("carenza");
E. considerando che di recente Wikileaks ha rivelato che le comunicazioni degli ultimi tre presidenti francesi, dei ministri del governo francese e dell'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti sono state sottoposte a sorveglianza mirata; che un simile spionaggio strategico e industriale ad opera dell'NSA è stato un fenomeno su vasta scala che si è protratto negli ultimi dieci anni e ha interessato tutte le strutture statali e le più grandi aziende francesi;
F. considerando che, stando alla relazione a cura del relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, la crittografia e l'anonimato garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione nell'era digitale; che la relazione afferma inoltre che eventuali restrizioni alla crittografia o all'anonimato devono essere strettamente limitate in virtù dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e legittimità degli obiettivi;
1. valuta positivamente le inchieste del Bundestag tedesco, del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e del Senato brasiliano, i dibattiti in seno a molti altri parlamenti nazionali nonché l'operato di numerosi attori della società civile, in quanto hanno contribuito ad accrescere il livello di consapevolezza generale circa la sorveglianza elettronica di massa;
2. invita gli Stati membri dell'UE a ritirare ogni imputazione penale nei confronti di Edward Snowden, a offrirgli protezione e, di conseguenza, a evitare la sua estradizione o consegna da parte di terzi, riconoscendo il suo statuto di informatore e di difensore internazionale dei diritti umani;
3. esprime tuttavia profondo rammarico per la generale mancanza di un senso di urgenza e di volontà da parte della maggioranza degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE nell'affrontare seriamente le questioni sollevate nella risoluzione e nel dar seguito alle raccomandazioni concrete ivi contenute; si rammarica altresì profondamente per l'assenza di trasparenza e di dialogo con il Parlamento europeo;
4. esprime preoccupazione per le recenti leggi approvate in alcuni Stati membri che ampliano i poteri di sorveglianza degli organismi di intelligence, tra cui figurano, in Francia, la nuova legge sull'intelligence approvata dall'Assemblea nazionale il 24 giugno 2015, la quale contiene diverse disposizioni che, secondo la Commissione, sollevano importanti questioni giuridiche, nel Regno Unito, l'adozione della legge sulla conservazione dei dati e i poteri investigativi (Data Retention and Investigatory Powers Act) del 2014 e la successiva decisione giudiziale secondo cui taluni articoli della legge sono illegittimi e vanno disapplicati, e, nei Paesi Bassi, le proposte a favore di una nuova normativa intesa ad aggiornare la legge sull'intelligence e la sicurezza del 2002; ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri affinché assicurino che i loro attuali o futuri quadri normativi e meccanismi di controllo che disciplinano le attività delle agenzie di intelligence siano in linea con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e con la pertinente legislazione dell'Unione;
5. valuta positivamente l'inchiesta del Bundestag tedesco sulla sorveglianza di massa; è estremamente preoccupato per le rivelazioni concernenti la sorveglianza di massa delle telecomunicazioni e del traffico Internet in seno all'Unione da parte dell'agenzia tedesca di intelligence esterna BND in cooperazione con l'NSA; ritiene che si tratti di una violazione del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE;
6. chiede al suo Presidente di invitare il Segretario generale del Consiglio d'Europa ad avviare la procedura dell'articolo 52 della CEDU, in base al quale "ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione";
7. ritiene che la risposta della Commissione alla risoluzione sia stata finora assai insufficiente vista la portata delle rivelazioni; invita la Commissione a dare seguito alle richieste avanzate nella risoluzione entro dicembre 2015 al più tardi; si riserva il diritto di presentare un ricorso per carenza o di iscrivere in riserva determinate risorse di bilancio destinate alla Commissione finché non verrà dato un seguito adeguato a tutte le raccomandazioni;
8. sottolinea l'importanza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 che dichiara invalida la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati; ricorda che la Corte ha stabilito che l'ingerenza dello strumento in questione nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata deve essere limitata allo stretto necessario; sottolinea che tale sentenza presenta un aspetto nuovo nella misura in cui la Corte di giustizia fa specifico riferimento a una particolare giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla questione dei "programmi generali di sorveglianza" e ha ormai effettivamente integrato gli stessi principi, provenienti da tale particolare giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel diritto dell'Unione nello stesso ambito; sottolinea pertanto che si può prevedere che la Corte di giustizia applicherà in futuro lo stesso ragionamento nella valutazione della validità, rispetto alla Carta, di altri atti legislativi dell'UE e degli Stati membri nell'ambito dei "programmi generali di sorveglianza";
Pacchetto sulla protezione dei dati
9. accoglie con favore l'avvio di negoziati informali a livello interistituzionale sul progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati nonché l'adozione, da parte del Consiglio, di un orientamento generale sul progetto di direttiva sulla protezione dei dati; ribadisce la propria intenzione di concludere nel 2015 i negoziati concernenti il pacchetto sulla protezione dei dati;
10. rammenta al Consiglio il suo impegno a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in sede di presentazione di emendamenti alle proposte della Commissione; ribadisce in particolare che il livello di protezione offerto non dovrebbe essere inferiore a quello già previsto dalla direttiva 95/46/CE;
11. sottolinea che sia il regolamento sulla protezione dei dati sia la direttiva sulla protezione dei dati sono necessari per tutelare i diritti fondamentali delle persone e che, pertanto, i due atti legislativi devono essere trattati come un pacchetto da adottare contemporaneamente, al fine di garantire che tutte le attività di trattamento dei dati nell'UE offrano un elevato livello di protezione in tutte le circostanze; sottolinea che, in sede di adozione del pacchetto, occorre rispettare l'obiettivo di rafforzare i diritti e le tutele degli individui per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali;
Accordo quadro UE-USA
12. osserva che, dall'approvazione della risoluzione, i negoziati con gli Stati Uniti relativi all'accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini dell'applicazione della legge (nel prosieguo "accordo quadro") sono giunti a conclusione e che il progetto di accordo è stato siglato;
13. si compiace degli sforzi profusi dall'amministrazione statunitense per ripristinare la fiducia attraverso l'accordo quadro e accoglie con particolare favore il fatto che, il 20 ottobre 2015, la Camera dei rappresentanti abbia approvato la legge sul ricorso in sede giudiziaria (Judicial Redress Act) del 2015, ponendo in evidenza i passi sostanziali e positivi compiuti dagli Stati Uniti per venire incontro alle preoccupazioni dell'UE; ritiene che sia di fondamentale importanza garantire nelle medesime circostanze gli stessi diritti a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai cittadini e/o alle persone fisiche dell'UE i cui dati personali vengono trattati nell'Unione e trasferiti negli Stati Uniti, senza operare alcuna discriminazione tra i cittadini europei e quelli statunitensi; invita il Senato degli Stati Uniti ad approvare atti legislativi a garanzia di quanto sopra; evidenzia che l'approvazione, in seno al Congresso degli Stati Uniti, della legge sul ricorso in sede giudiziaria costituisce un presupposto per la conclusione e la firma dell'accordo quadro;
Approdo sicuro (Safe Harbour)
14. ricorda che la risoluzione chiede la sospensione immediata della decisione "Approdo sicuro", dal momento che non prevede un'adeguata protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione;
15. ricorda che ogni accordo internazionale concluso dall'UE prevale sul suo diritto derivato e sottolinea pertanto la necessità di garantire che l'accordo quadro non limiti i diritti e le garanzie degli interessati che si applicano al trasferimento dei dati in conformità del diritto unionale; sollecita, pertanto, la Commissione, a valutare esattamente nel dettaglio il modo in cui l'accordo quadro potrebbe interagire, e quali effetti potrebbe avere, sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, rispettivamente l'attuale decisione quadro del Consiglio, la direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) e la direttiva e il regolamento futuri sulla protezione dei dati; invita la Commissione a presentare al Parlamento, prima di avviare la procedura di ratifica, una relazione di valutazione giuridica in materia;
16. rammenta che la Commissione ha rivolto 13 raccomandazioni agli Stati Uniti nelle comunicazioni del 27 novembre 2013 sul funzionamento del regime "Approdo sicuro" onde garantire un livello di protezione adeguato;
17. si compiace che la sentenza del 6 ottobre 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea dichiari invalida la decisione della Commissione 2000/520/CE che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti; sottolinea che la sentenza ha confermato la posizione di lunga data del Parlamento riguardante l'assenza di un livello adeguato di protezione in virtù di tale strumento; invita la Commissione ad adottare immediatamente le misure necessarie per far sì che tutti i dati personali trasferiti negli Stati Uniti siano soggetti a un livello efficace di protezione, sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'Unione;
18. obietta al fatto che il Parlamento non abbia ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Commissione per quanto concerne lo stato di attuazione delle 13 raccomandazioni, nonostante quest'ultima abbia annunciato l'intenzione procedere in tal senso entro l'estate del 2014; sottolinea che, a seguito della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea di dichiarare invalida la decisione 2000/520/CE, è ormai imperativo che la Commissione fornisca un aggiornamento dettagliato in merito allo stato attuale dei negoziati e all'impatto della sentenza sugli ulteriori negoziati annunciati; chiede alla Commissione di pensare senza indugio ad alternative alla decisione "Approdo sicuro", di riflettere sull'impatto della sentenza su tutti gli altri strumenti previsti ai fini del trasferimento di dati personali negli Stati Uniti e di riferire in merito entro la fine del 2015;
19. esorta la Commissione a valutare l'impatto e le conseguenze sotto il profilo giuridico della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 in relazione alla causa Schrems (C-362/14) nei confronti di eventuali accordi con paesi terzi che consentono il trasferimento di dati personali, come ad esempio il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi UE-USA (TFTP), gli accordi relativi ai codici di prenotazione PNR (Passenger Name Record), l'accordo quadro UE-USA ed altri strumenti di diritto unionale che prevedono la raccolta e il trattamento di dati personali;
Controllo democratico
20. pur rispettando totalmente le piena competenza di cui dispongono i parlamenti nazionali nel controllo dei servizi di intelligence nazionali, invita tutti i parlamenti nazionali che non hanno ancora proceduto in tal senso a valutare attentamente e predisporre un controllo incisivo delle attività di intelligence e a garantire che i comitati o gli organismi di controllo dispongano di sufficienti risorse, competenze tecniche e strumenti giuridici e godano dell'accesso a tutti i documenti del caso per poter esercitare un controllo efficace e indipendente sui servizi di intelligence e sullo scambio di informazioni con altri servizi d'intelligence esteri; ribadisce il proprio impegno a cooperare strettamente con i parlamenti nazionali al fine di assicurare che siano posti in essere meccanismi di controllo efficaci, anche attraverso la condivisione delle migliori prassi e delle norme comuni;
21. intende dare seguito alla conferenza del 28 e 29 maggio 2015 sul controllo democratico dei servizi di intelligence nell'Unione europea, nonché proseguire gli sforzi volti a garantire la condivisione delle migliori prassi in materia di controllo dell'intelligence, in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali; accoglie con favore le osservazioni conclusive congiunte dei copresidenti di detta conferenza, in cui essi esprimono l'intenzione di convocare una conferenza di follow-up a distanza di due anni;
22. ritiene che gli strumenti esistenti per la cooperazione tra gli organismi di controllo, ad esempio la rete europea degli organi nazionali di controllo dell'intelligence (European Network of National Intelligence Reviewers – ENNIR), dovrebbero essere sostenuti e maggiormente utilizzati, eventualmente sfruttando le potenzialità dell'IPEX (InterParliamentary EU information EXchange) per lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali, entro il suo ambito d'azione e secondo le sue capacità tecniche;
23. ribadisce il suo appello per la sospensione del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP);
24. sottolinea che, affinché l'UE e i suoi Stati membri garantiscano la certezza del diritto, è necessaria una definizione comune di "sicurezza nazionale"; rileva che l'assenza di una definizione chiara consente arbitrarietà e violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte degli organismi esecutivi e di intelligence nell'UE;
25. esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre clausole di temporaneità e di proroga nella legislazione che consente la raccolta di dati personali o la sorveglianza dei cittadini europei; sottolinea che siffatte disposizioni rappresentano salvaguardie essenziali per garantire, in una società democratica, che siano periodicamente verificate la necessità e la proporzionalità di uno strumento che è invasivo per la privacy;
Ripristino della fiducia
26. evidenzia che una sana relazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti resta di vitale importanza per entrambe le parti; osserva che le rivelazioni sulla sorveglianza hanno compromesso il sostegno pubblico a favore di tale relazione e sottolinea che occorre adottare provvedimenti per garantire il ripristino della fiducia, specialmente alla luce dell'attuale e urgente necessità di cooperare su tutta una serie di questioni geopolitiche di interesse comune; sottolinea in tale contesto che occorre trovare una soluzione negoziata globale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, nel rispetto dei diritti fondamentali;
27. valuta positivamente le recenti decisioni legislative e giudiziarie adottate negli Stati Uniti per limitare la sorveglianza di massa da parte dell'NSA, quali l'adozione al Congresso dello "USA Freedom Act", senza modifiche e in seguito a un compromesso bipartisan tra le due camere, nonché la sentenza della Corte d'appello del Secondo circuito sul programma dell'NSA di raccolta delle intercettazioni telefoniche; si rammarica, tuttavia, che tali decisioni riguardino principalmente i cittadini e residenti USA, mentre la situazione per i cittadini dell'UE rimane immutata;
28. ritiene che qualsiasi decisione di ricorrere a tecnologie di sorveglianza dovrebbe essere basata su una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità; apprezza i risultati del progetto di ricerca SURVEILLE, che offre una metodologia per valutare le tecnologie di sorveglianza tenendo conto di considerazioni giuridiche, etiche e tecnologiche;
29. evidenzia che l'Unione dovrebbe contribuire all'elaborazione di norme e principi internazionali, a livello di Nazioni Unite, in linea con il Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici, nell'ottica di creare un quadro globale per la protezione dei dati, che preveda, tra l'altro, limiti specifici per la raccolta di dati a fini di sicurezza nazionale;
30. è convinto che solo quando verranno stabilite norme credibili a livello mondiale sarà possibile evitare una "corsa agli armamenti" per la sorveglianza;
Imprese private
31. accoglie con favore le iniziative del settore TIC privato per lo sviluppo di soluzioni di sicurezza crittografica e di servizi Internet che migliorano la privacy; incoraggia il continuo sviluppo di impostazioni di facile utilizzo per le applicazioni che aiutano i clienti a gestire la condivisione delle informazioni scegliendo quali informazioni condividere, con chi e in che modo; osserva che varie società hanno altresì annunciato l'intenzione di applicare la crittografia end-to-end in risposta alle rivelazioni sulla sorveglianza di massa;
32. ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri non devono imporre ai prestatori, per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e "hosting", un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di "sorveglianza attiva" della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a Internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che è vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;
33. valuta positivamente la pubblicazione, da parte delle aziende di informatica e telecomunicazione, di relazioni di trasparenza sulle richieste di dati degli utenti da parte dei governi; invita gli Stati membri a pubblicare statistiche sulle loro richieste alle imprese private di fornire informazioni private degli utenti;
Accordo TFTP
34. si rammarica che la Commissione non abbia tenuto conto della chiara richiesta del Parlamento di sospendere l'accordo TFTP dato che non sono state fornite informazioni precise in merito alla possibilità che qualsiasi altro ente governativo statunitense abbia avuto accesso ai dati SWIFT al di fuori dell'accordo TFTP; intende tenere conto di tale circostanza nel valutare l'opportunità di dare l'approvazione a futuri accordi internazionali;
Altri scambi di dati personali con paesi terzi
35. sottolinea la sua posizione secondo cui tutti gli accordi, i meccanismi e le decisioni di adeguatezza per gli scambi di dati personali con paesi terzi richiedono un rigoroso monitoraggio e azioni immediate di follow-up da parte della Commissione in quanto custode dei trattati;
36. plaude alla dichiarazione UE-USA di Riga, del 3 giugno 2015, sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui i firmatari si impegnano a migliorare l'attuazione dell'accordo USA-UE di mutua assistenza giudiziaria (MLAT), a concluderne il riesame come previsto dall'accordo stesso e a tenere una serie d'incontri per discutere tali questioni con le autorità nazionali competenti; sottolinea che i trattati di mutua assistenza giudiziaria sono lo strumento grazie al quale le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità dei paesi terzi; invita a tale riguardo gli Stati membri e il governo degli Stati Uniti ad attenersi agli impegni di cui sopra per una rapida conclusione del riesame del MLAT Stati Uniti-Unione europea;
37. invita la Commissione a riferire al Parlamento entro la fine del 2015 in merito alle lacune, individuate nei diversi strumenti per i trasferimenti internazionali di dati, in relazione all'accesso da parte dei servizi di contrasto e di intelligence di paesi terzi, nonché in merito agli strumenti atti a colmare tali lacune, onde garantire che i dati personali dell'UE trasferiti in paesi terzi continuino ad essere adeguatamente e opportunamente protetti;
Tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione / maggiore protezione degli informatori e dei giornalisti
38. ritiene che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE siano tuttora in pericolo e che sia stato fatto troppo poco per garantire la loro totale protezione in caso di sorveglianza elettronica di massa; si rammarica per i limitati progressi registrati sul fronte della protezione degli informatori e dei giornalisti;
39. deplora il fatto che numerosi programmi d'intelligence di massa e su vasta scala sembrino essere dettati anche dagli interessi economici delle aziende che li sviluppano e li gestiscono, come è avvenuto in relazione alla fine del programma mirato dell'NSA "Thinthread" e alla sua sostituzione con il programma di sorveglianza su vasta scala "Trailblazer", appaltato alla SAIC nel 2001;
40. ribadisce la propria grave preoccupazione circa il lavoro svolto in seno alla commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, sull'interpretazione dell'articolo 32 della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (Convenzione di Budapest), concernente l'accesso transfrontaliero ai dati informatici memorizzati previo consenso o qualora pubblicamente disponibili; si oppone all'eventuale conclusione di un protocollo aggiuntivo o ad orientamenti volti ad ampliare la portata di tale disposizione al di là dell'attuale regime stabilito dalla Convenzione, che già rappresenta una rilevante eccezione al principio di territorialità, in quanto potrebbe dar luogo al libero accesso a distanza delle autorità di contrasto a server e computer situati in altre giurisdizioni senza il ricorso ad accordi di mutua assistenza giudiziaria (MLA) o ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria istituiti per garantire i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui la protezione dei dati e il giusto processo; sottolinea che l'UE ha esercitato la sua competenza in materia di criminalità informatica e che le prerogative sia della Commissione che del Parlamento andrebbero pertanto rispettate;
41. deplora che la Commissione non abbia risposto alla richiesta del Parlamento di condurre un esame sul programma globale europeo per la protezione degli informatori e la invita a presentare una comunicazione sull'argomento, al più tardi entro il 2016;
42. accoglie con favore la risoluzione adottata il 23 giugno 2015 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo "Migliorare la protezione degli informatori", e, in particolare, il punto 9, sull'importanza della segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti per assicurare il rispetto dei limiti legali imposti alla sorveglianza, e il punto 10, che invita l'UE ad adottare norme per la protezione dei dipendenti che segnalano illeciti valide anche per il personale dei servizi di sicurezza o d'intelligence nazionali e per quelli delle imprese private che operano in questo campo, e a concedere l'asilo, nella misura resa possibile dal diritto nazionale, ai dipendenti autori di tali segnalazioni minacciati di misure di ritorsione nei loro paesi d'origine, a condizione che le loro rivelazioni integrino i requisiti richiesti per la protezione in base ai principi enunciati dall'Assemblea;
43. sottolinea che la sorveglianza di massa minaccia gravemente il segreto professionale delle professioni regolamentate, compresi i medici, i giornalisti e gli avvocati; evidenzia segnatamente il diritto dei cittadini dell'UE di essere protetti contro qualsiasi tipo di sorveglianza delle comunicazioni riservate con i loro avvocati, che violerebbe la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, e la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore; invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla protezione delle comunicazioni riservate nelle professioni soggette al segreto professionale, al più tardi entro la fine del 2016;
44. invita la Commissione a elaborare linee guida per gli Stati membri su come conformare gli strumenti di raccolta di dati personali a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati, compreso quelli di terrorismo, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla conservazione dei dati (cause C-293/12 e C-594/12) e del 6 ottobre 2015 sull’approdo sicuro (causa C 362/14); fa riferimento in particolare ai punti 58 e 59 della sentenza sulla conservazione dei dati e ai punti 93 e 94 della sentenza sull’approdo sicuro, che pongono chiaramente l'esigenza, per la raccolta dei dati, di un approccio mirato piuttosto che di una raccolta indiscriminata;
45. sottolinea il fatto che la giurisprudenza più recente, e in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla conservazione dei dati, stabilisce chiaramente come un obbligo di legge la dimostrazione della necessità e della proporzionalità di eventuali misure che prevedono la raccolta e l'utilizzo dei dati personali che potenzialmente interferiscono con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati; si rammarica del fatto che le considerazioni politiche spesso pregiudicano il rispetto di tali principi giuridici nel processo decisionale; invita la Commissione a garantire, nel quadro del suo programma di miglioramento della regolamentazione, che tutta la legislazione dell’UE sia di qualità elevata, conforme a tutte le norme giuridiche e alla giurisprudenza ed in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; raccomanda che la valutazione d'impatto di tutte le misure di contrasto e di sicurezza che prevedono l'uso e la raccolta di dati personali comprenda sempre una verifica della necessità e della proporzionalità;
Strategia europea per una maggiore indipendenza informatica
46. si rammarica per il fatto che la Commissione non abbia intrapreso azioni per dare seguito alle raccomandazioni dettagliate formulate nella risoluzione e volte a potenziare la sicurezza informatica e la privacy online nell'UE;
47. plaude ai provvedimenti sinora adottati per potenziare la sicurezza informatica in seno al Parlamento, quali illustrati nel piano d'azione sulla sicurezza delle TIC al PE elaborato dalla DG ITEC; chiede che tali sforzi siano costanti e che venga dato un seguito tempestivo e completo alle raccomandazioni contenute nella risoluzione; chiede nuove idee e, se necessario, modifiche di natura legislativa nel settore degli appalti al fine di potenziare la sicurezza informatica delle istituzioni dell'UE; chiede la sostituzione sistematica del software proprietario con un software open-source controllabile e verificabile in tutte le istituzioni dell'UE, l'introduzione di criteri di selezione "open-source" obbligatori in tutte le future procedure d'appalto relative alle TIC nonché la messa a disposizione efficiente di strumenti di crittografia;
48. ribadisce fermamente il suo invito a sviluppare, nel quadro di nuove iniziative come il mercato unico digitale, una strategia europea per una maggiore indipendenza informatica e una maggiore privacy online che promuova l'industria informatica dell'UE;
49. intende formulare ulteriori raccomandazioni sull'argomento in seguito alla conferenza in programma per la fine del 2015 sul tema "Protezione della privacy online attraverso il potenziamento della sicurezza e dell'autonomia dell'Unione nel settore informatico", avvalendosi dei risultati del recente studio STOA sulla sorveglianza di massa degli utenti delle tecnologie informatiche;
Governance democratica e neutrale di Internet
50. valuta positivamente l'intento della Commissione di fare dell'UE un attore di riferimento per la governance di Internet nonché la sua visione di un modello multipartecipativo della governance di Internet, quale ribadito al summit multipartecipativo sul futuro della governance di Internet (NETMundial) tenutosi in Brasile nell'aprile 2014; guarda con interesse ai risultati dei lavori in corso in questo ambito sul piano internazionale, anche nel quadro del Forum sulla governance di Internet;
51. mette in guardia contro la spirale rovinosa in cui viene chiaramente trascinato il diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati personali quando ogni singola informazione sul comportamento umano è considerata potenzialmente utile per contrastare futuri atti criminali, con l'inevitabile risultato di creare una cultura della sorveglianza di massa in cui ogni cittadino è trattato come un potenziale sospetto, e con la conseguente corrosione della fiducia e della coesione sociale;
52. intende tener conto dei risultati della ricerca approfondita svolta dall'Agenzia per i diritti fondamentali sulla tutela dei diritti fondamentali nel contesto della sorveglianza e in particolare sull'attuale situazione giuridica delle persone per quanto riguarda i mezzi di ricorso a loro disposizione in relazione alle pratiche in parola;
Seguito
53. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare a monitorare gli sviluppi in questo settore e il seguito dato alle raccomandazioni contenute nella risoluzione;
o o o
54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
Raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2015/2820(RSP))
– vista la proposta della Commissione, del 17 settembre 2015, relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2015)0462),
– vista la comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2014, sull'analisi annuale della crescita 2015 (COM(2014)0902),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015(1),
– viste le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO), del 9 marzo 2015, sul tema "Analisi annuale della crescita 2015 e relazione comune sull'occupazione: orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali"(2),
– vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(3),
– vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione",
– vista la relazione della Rete europea per la politica sociale (ESPN) dal titolo "Integrated support for the long-term unemployed: A study of national policies – 2015" (Sostegno integrato per i disoccupati di lungo periodo: uno studio sulle politiche nazionali – 2015),
– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (O-000121/2015 – B8-1102/2015),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, a causa della crisi economica e delle sue conseguenze, la disoccupazione di lungo periodo è raddoppiata rispetto al 2007 e rappresenta la metà della disoccupazione totale, colpendo oltre 12 milioni di persone, pari al 5% della popolazione attiva dell'UE; che nel 2014 oltre il 60% dei disoccupati di lungo periodo era senza lavoro da almeno due anni consecutivi;
B. considerando che il tasso di disoccupazione di lungo periodo varia sensibilmente tra gli Stati membri, passando dall'1,5% in Austria al 19,5% in Grecia; che gli Stati membri che presentano i tassi di disoccupazione di lungo periodo più elevati sono l'Italia, il Portogallo, la Slovacchia, la Croazia, la Spagna e la Grecia; che la ripresa economica deve acquisire nuovo slancio, in quanto attualmente non fornisce un impulso sufficiente per consentire una riduzione significativa degli elevati tassi di disoccupazione strutturale;
C. considerando che la mancata registrazione di una gran parte dei disoccupati di lungo periodo e le carenze metodologiche nella raccolta dei dati fanno sì che le statistiche ufficiali sottovalutino la situazione;
D. considerando che la disoccupazione di lungo periodo è spesso causa di povertà, disuguaglianze ed esclusione sociale e si ripercuote in modo sproporzionato sulle persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata sul mercato del lavoro;
E. considerando che la disoccupazione di lungo periodo allontana progressivamente le persone dal mercato del lavoro a causa dell'erosione delle competenze e delle reti professionali nonché della perdita del ritmo di lavoro e può produrre una spirale di disimpegno rispetto alla società, tensioni domestiche e senso di alienazione; che ogni anno un quinto dei disoccupati di lungo periodo si scoraggia e diventa inattivo perché la ricerca di un lavoro resta senza frutti;
F. considerando che le conseguenze della disoccupazione di lungo periodo sono particolarmente gravi nelle famiglie di disoccupati e includono spesso bassi livelli di istruzione, estraniazione dal "mondo del lavoro", aumento dei problemi fisici e mentali, esclusione sociale e, nei casi peggiori, trasmissione della povertà alla generazione successiva;
G. considerando che i periodi di disoccupazione di lungo periodo hanno spesso un impatto negativo a lungo termine sulle prospettive occupazionali, l'avanzamento di carriera, i profili retributivi e le pensioni ("effetti permanenti");
H. considerando che la disoccupazione di lungo periodo ha costi elevatissimi per la società a causa dello spreco delle competenze e dell'aumento della spesa sociale, oltre ai costi non monetari collegati al gran numero di persone che perdono la fiducia in sé e non realizzano il proprio potenziale personale, cui si aggiunge una perdita di coesione sociale;
I. considerando che i livelli costantemente elevati di disoccupazione di lungo periodo stanno pregiudicando gli sforzi intesi al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, vale a dire il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% per le persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni e la riduzione di almeno 20 milioni del numero delle persone che si trovano in una situazione di povertà ed esclusione sociale o che sono esposte a tale rischio;
J. considerando che il mantenimento delle competenze in caso di perdita del lavoro come pure l'istruzione, la formazione e la riqualificazione volte ad anticipare le future esigenze in termini di competenze sono fattori importanti per evitare e combattere la disoccupazione di lungo periodo;
K. considerando che la raccomandazione in esame presenta analogie con la Garanzia per i giovani; che è opportuno trarre insegnamenti dalle prime esperienze maturate nell'attuazione della Garanzia per i giovani;
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proporre una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro; sottolinea che una pubblicazione più tempestiva della proposta e il raggiungimento di un accordo in sede di Consiglio avrebbero potuto evitare in parte la disoccupazione di lungo periodo attualmente registrata; esprime la preoccupazione che una raccomandazione del Consiglio possa non essere sufficiente per porre rapidamente rimedio alla situazione dei disoccupati di lungo periodo e incoraggia gli Stati membri a prendere provvedimenti concreti;
2. appoggia le tre componenti principali della proposta, vale a dire i) intensificare in modo ambizioso la registrazione dei disoccupati di lungo periodo presso i servizi per l'impiego, puntando a una copertura completa, ii) valutare le singole esigenze e potenzialità così come le preferenze lavorative dei disoccupati di lungo periodo prima che siano trascorsi 18 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione, e iii) offrire un "accordo di inserimento lavorativo" personalizzato, equilibrato e comprensibile tra i disoccupati di lungo periodo e i servizi interessati, al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; sottolinea, tuttavia, che la valutazione individuale dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi 12 mesi di disoccupazione, in modo da garantire che l'accordo di inserimento lavorativo sia concluso prima del raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; insiste sul fatto che, se del caso, l'approccio in tre fasi non dovrebbe mancare di integrare nell'intero processo attori non statali quali le ONG del settore sociale che lavorano con i disoccupati di lungo periodo;
3. sottolinea la necessità di rivolgersi a tutti i disoccupati di lungo periodo, compresi quelli non registrati, e non solo alle persone che sono disoccupate da 18 mesi o più; ritiene essenziale che le politiche degli Stati membri destinate a contrastare la disoccupazione di breve periodo (meno di dodici mesi) e la disoccupazione giovanile (tra cui figura la Garanzia per i giovani) siano perfettamente in linea con le politiche volte a lottare contro la disoccupazione di lungo periodo;
4. appoggia l'invito a una stretta cooperazione e a un efficace coordinamento fra tutte le parti interessate ai fini del reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo (comprese, se del caso, le organizzazioni della società civile), nonché alla creazione di sportelli unici che prevedano per la persona disoccupata la presenza di un professionista responsabile del caso ("punto di contatto unico"), senza che questo sforzo di reinserimento professionale sia pregiudicato qualora intervenga un cambiamento nel regime di sussidi per la persona disoccupata;
5. sottolinea la necessità che si segua un approccio individuale che rispetti i diritti esistenti in sede di valutazione delle capacità e delle esigenze dei disoccupati di lungo periodo per quanto riguarda il loro reinserimento nel mercato del lavoro, tenendo anche conto della loro situazione personale generale e di eventuali bisogni correlati; evidenzia che occorre disporre di personale sufficiente e altamente qualificato, in grado di offrire un approccio personalizzato al gruppo eterogeneo di disoccupati di lungo periodo;
6. prende atto della raccomandazione di introdurre un "accordo di inserimento lavorativo", scritto e comprensibile, che enunci i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità delle persone disoccupate e delle autorità rappresentate dal responsabile del caso, definisca in tal modo precise aspettative per tutte le parti interessate e sia giusto nei confronti dei disoccupati nonché rispettoso delle loro qualifiche personali e dei loro diritti in quanto lavoratori; esorta ad aggiornare periodicamente tale accordo;
7. ritiene fondamentale che i programmi di reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo siano orientati alle esigenze del mercato del lavoro nonché elaborati in stretta collaborazione con le parti sociali; invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro, anche in uno spirito di responsabilità sociale d'impresa, a impegnarsi attivamente per offrire opportunità di lavoro ai disoccupati di lungo periodo e, se necessario, a designare tutor che agevolino il reinserimento professionale dei suddetti disoccupati; chiede ai servizi per l'impiego degli Stati membri di assistere le PMI nell'agevolare tali forme di tutoraggio; ricorda che i disoccupati di lungo periodo non necessitano soltanto di un posto di lavoro bensì anche di un'ampia consulenza e preparazione ai fini di un positivo reinserimento nel mercato del lavoro;
8. invita gli Stati membri a integrare i finanziamenti dell'Unione (in particolare quelli a titolo del Fondo sociale europeo) in favore delle politiche nazionali finalizzate a contrastare la disoccupazione di lungo periodo con finanziamenti nazionali adeguati; sottolinea che i vincoli di bilancio cui sono confrontati alcuni Stati membri (in particolare quelli oggetto di programmi di aggiustamento economico) non devono impedire la rapida attuazione della raccomandazione; invita la Commissione a vagliare le possibilità per garantire un rapido accesso ai finanziamenti dell'UE e, ove possibile, a mobilitare risorse aggiuntive, come è avvenuto nel caso dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile; evidenzia che in un certo numero di Stati membri occorre destinare sufficienti finanziamenti al potenziamento delle capacità amministrative dei servizi per l'impiego;
9. chiede, in particolare, il potenziamento delle capacità finanziarie e amministrative dei servizi pubblici per l'impiego, onde assicurare che essi possano svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione della proposta;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in che modo sia possibile sostenere specifici programmi di formazione sul lavoro nonché piani di sviluppo delle imprese e d'investimento che hanno creato posti di lavoro di qualità e sostenibili per i disoccupati di lungo periodo;
11. pone l'accento sul fatto che, ai fini di un'efficace attuazione della raccomandazione, è essenziale una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, a livello nazionale, tra le parti sociali (settoriali), le organizzazioni della società civile in rappresentanza dei disoccupati, le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, i prestatori di servizi sociali e di assistenza sanitaria e gli istituti di istruzione e formazione locali e regionali; ritiene che a tal fine sia altrettanto fondamentale un coinvolgimento attivo dei datori di lavoro in modo da comprendere al meglio i requisiti e le esigenze delle imprese;
12. ricorda la sua posizione sulla decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, nella quale si insiste sulla necessità di adottare misure specifiche volte a tutelare i disoccupati di lungo periodo dall'esclusione sociale e a reinserirli nel mercato del lavoro, rispettando nel contempo i trattati;
13. invita gli Stati membri a tenere conto delle differenze regionali, comprese quelle fra zone urbane e rurali, in sede di definizione dell'approccio nazionale per contrastare la disoccupazione di lungo periodo;
14. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di istituire, attraverso il semestre europeo e il comitato per l'occupazione, una vigilanza multilaterale dell'attuazione della raccomandazione; pone l'accento sulla necessità che tale vigilanza sia accurata e, ove del caso, sia accompagnata da istruzioni all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese degli Stati membri; invita la Commissione a favorire processi di apprendimento reciproco che mettano in contatto gli Stati membri con elevati tassi di disoccupazione di lungo periodo con quelli in grado di reinserire con successo e rapidità i disoccupati (di lungo periodo) nel loro mercato del lavoro;
15. invita i ministri del Lavoro e degli affari sociali a prendere in esame il contributo del Parlamento prima di raggiungere un accordo sulla raccomandazione;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
Uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nel settore dell'aviazione civile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV - Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile (2014/2243(INI))
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2014, dal titolo "Una nuova era per il trasporto aereo - Aprire il mercato del trasporto aereo all'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile" (COM(2014)0207),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 16 e il titolo VI,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare i suoi articoli 7 e 8,
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Una nuova era per il trasporto aereo - Aprire il mercato del trasporto aereo all'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile,
– vista la relazione finale del gruppo direttivo europeo sui sistemi RPAS, dal titolo "Tabella di marcia europea per l'integrazione dei sistemi RPAS nel settore dell'aviazione civile europea",
– vista la dichiarazione di Riga sui sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni), dal titolo "Definire il futuro dell'aviazione",
– vista la relazione della Camera dei Lord, dal titolo "Impiego civile dei droni nell'UE",
– vista la proposta dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dal titolo "schema per le operazioni con droni - un approccio basato sul rischio per le norme sui veicoli aerei senza equipaggio",
– vista la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944,
– visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0261/2015),
A. considerando che, per parecchi decenni, gli appassionati hanno fatto volare modelli di aeromobili radiocomandati di piccole dimensioni; che gli ultimi 15 anni hanno visto una rapida crescita dell'utilizzo dei "sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS)", comunemente più noti come "veicoli aerei senza equipaggio (UAV)" o droni; che in particolare i piccoli sistemi RPAS, progettati per scopi hobbisti e ricreativi, sono diventati sempre più popolari;
B. considerando che questa tecnologia, elaborata essenzialmente per finalità militari, è adesso applicata all'utilizzo commerciale, allargando le frontiere legislative; che oggi i sistemi RPAS utilizzati in un contesto professionale forniscono anche vantaggi significativi per usi civili diversi, il cui valore aggiunto aumenta con la distanza tra l'apparecchio e il pilota remoto (voli oltre la distanza di visibilità); che gli usi dei sistemi RPAS sono ampiamente variati e potranno essere ulteriormente estesi ad altri campi in futuro, ad esempio i controlli di sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture (tracciati ferroviari, dighe e impianti energetici), la valutazione di disastri naturali, operazioni agricole di precisione (ecologicamente responsabili) e la produzione mediatica, la termografia aerea o la consegna di pacchi in regioni isolate; che il rapido sviluppo di nuove applicazioni può essere previsto in un prossimo futuro, a conferma della natura innovativa e dinamica del settore dei sistemi RPAS;
C. considerando che la tecnologia RPAS può sostituire l'intervento umano in ambienti pericolosi;
D. considerando che vi sono due categorie di uso dei sistemi RPAS, segnatamente gli usi professionali e gli usi ricreativi; che le due categorie, intrinsecamente differenti, devono essere disciplinate con requisiti differenti nell'ambito dello stesso quadro regolamentare dell'Unione europea;
E. considerando che, secondo la legislazione unionale vigente, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è, in linea di principio, l'autorità di certificazione per i sistemi RPAS con una massa massima al decollo superiore a 150 kg; che i sistemi RPAS di peso pari o inferiore a150 kg sono soggetti alla giurisdizione nazionale;
F. considerando che norme in materia di sistemi RPAS esistono o sono in corso di sviluppo in Austria, Croazia, Danimarca, Francia(1), Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Repubblica ceca, Spagna e Regno Unito(2); che vi sono scuole di volo autorizzate in Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e che nei Paesi Bassi e nel Regno Unito oltre 500 piloti di sistemi RPAS sono già operativi;
G. considerando che tutte le regole in materia di sistemi RPAS in vigore in Europa sono intese a valutare il rischio dell'operazione in termini di sicurezza; che tali norme sono incentrate sull'operatore, anziché seguire l'approccio basato sul velivolo utilizzato nell'aviazione con equipaggio; che il rischio dipende non solo dal tipo di macchina e dalle sue caratteristiche (peso, velocità, ecc.), ma anche da altri fattori, quali la zona sorvolata, l'altitudine, l'esperienza dell'operatore, lo specifico tipo di operazione e la capacita dell'operatore di gestire circostanze impreviste;
H. considerando che il potenziale di crescita economica in questo settore industriale - dal costruttore all'utente finale - è sterminato, tanto per le grandi imprese quanto per la catena di approvvigionamento composta da migliaia di piccole e medie imprese e imprese innovative neocostituite; che è tassativo mantenere norme di fabbricazione e operative di classe mondiale, promuovendo nel contempo la leadership europea;
I. considerando che, in riconoscimento del celere sviluppo di questo mercato, i sistemi RPAS sono a buon diritto in corso di inclusione nei programmi di aviazione in essere, quali l'impresa comune di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e Orizzonte 2020; che l'industria ha già investito risorse finanziarie rilevanti e sarebbe indotta a investimenti ancora maggiori ove fosse facilitato l'accesso ai finanziamenti per le PMI, che rappresentano una quota maggioritaria nel settore; che finanziamenti supplementari per la ricerca e sviluppo saranno fondamentali per sostenere questo nuovo settore industriale e ai fini di un'integrazione sicura e stabile dei sistemi RPAS nel settore aerospaziale;
J. considerando che, anche in questa fase precoce, gli Stati membri, il settore produttivo e la Commissione hanno tutti riconosciuto la potenzialità di tale mercato e tengono a evidenziare come qualsiasi quadro politico debba consentire la crescita di questo settore europeo, per poter competere a livello mondiale;
K. considerando che tale mercato nascente offre considerevoli opportunità per gli investimenti, per l'innovazione e per la creazione di posti di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento e a vantaggio della società, ma riconoscendo nel contempo che l'interesse dei cittadini deve essere salvaguardato, anche per quanto riguarda questioni specifiche legate alla vita privata, alla protezione dei dati, alle rendicontazione e alla responsabilità civile;
L. considerando che, nonostante il potenziale economico dei sistemi RPAS, il loro sviluppo rappresenterà una delle principali sfide del futuro per quanto concerne la sicurezza dell'industria aeronautica e la sicurezza e protezione di persone e imprese;
M. considerando che compete all'Unione europea sviluppare quanto prima norme specifiche per gli usi civili dei sistemi RPAS;
N. considerando che le norme unionali devono consentire, da un lato, al settore di continuare a innovare e a svilupparsi nelle condizioni migliori e, dall'altro, ai cittadini di avere la sicurezza di una protezione efficace dei beni e delle persone, nonché dei dati personali e della loro vita privata;
La dimensione internazionale
1. osserva che gli Stati Uniti d'America sono considerati da molti come il principale mercato per l'uso di sistemi RPAS, anche se per operazioni militari; sottolinea tuttavia che l'Europa è il leader nel settore civile, con 2 500 operatori (400 nel Regno Unito, 300 in Germania, 1 500 in Francia, 250 in Svezia, ecc.) rispetto ai 2 342 operatori nel resto del mondo, e che dovrebbe fare il massimo per potenziare la sua forte posizione concorrenziale;
2. osserva che il Giappone dispone di numerosi operatori di sistemi RPAS e di due decenni di esperienza, soprattutto nelle operazioni agricole di precisione mediante sistemi RPAS, come l'irrorazione delle colture; ricorda che il Giappone è stato il primo paese a consentire l'utilizzo di tecnologie RPAS nelle attività agricole a metà degli anni novanta e che il numero di operatori si è moltiplicato nel giro di pochi anni;
3. osserva che Israele ha un'industria manifatturiera molto attiva, incentrata però su sistemi RPAS a finalità militari; sottolinea che un servizio integrato di navigazione aerea civile-militare rende ora più semplice l'integrazione di sistemi RPAS nello spazio aereo israeliano;
4. osserva che l'Australia, la Cina (dove sono fabbricati molti dei sistemi RPAS di più piccole dimensioni) e Sud Africa sono tra gli altri 50 paesi che stanno attualmente sviluppando sistemi RPAS;
5. sottolinea che la dimensione mondiale dei sistemi RPAS deve essere riconosciuta e invita la Commissione a tenere pienamente conto di questo aspetto;
La situazione negli Stati membri dell'UE
6. sottolinea che tutti gli Stati membri svolgono attività nel campo dei sistemi RPAS, che si tratti di produzione o di attività operative;
7. sottolinea che, eccetto in caso di concessione di una deroga, le attività operative sono legali solo ove sia in vigore una legislazione nazionale in materia; ricorda che ciò si basa sulla norma dell'ICAO secondo la quale tutte le operazioni effettuate da veicoli aerei senza equipaggio devono ottenere un'autorizzazione specifica(3);
8. osserva che la mancanza di regolamentazione armonizzata a livello di UE comporta il rischio che sia impedito lo sviluppo di un mercato europeo dei sistemi RPAS, visto che le autorizzazioni nazionali in genere non formano oggetto di reciproco riconoscimento negli altri Stati membri;
Le problematiche principali
9. ritiene che il settore dei sistemi RPAS necessiti urgentemente di regole europee e mondiali, al fine di garantire uno sviluppo dei sistemi RPAS a livello transfrontaliero; ritiene necessarie norme unionali chiare al fine di assicurare investimenti e lo sviluppo di un settore RPAS europeo competitivo; sottolinea che, se non si agisce prontamente, vi è il rischio che il potenziale economico e gli effetti positivi dei sistemi RPAS non si realizzino pienamente;
10. ricorda l'importanza economica di tale settore e sottolinea la necessità di politiche che tutelino la vita privata e garantiscano la protezione dei dati e la sicurezza, proporzionate al loro scopo, senza imporre oneri sproporzionati a carico delle PMI;
11. ritiene che norme unionali chiare, efficaci, sicure e di rapida introduzione potrebbero far avanzare il dibattito sull'elaborazione di norme mondiali sull'impiego dei droni;
12. ritiene che dette future norme unionali debbano distinguere nettamente tra uso professionale e uso ricreativo dei sistemi RPAS;
13. sottolinea che la protezione e la sicurezza sono di primaria importanza per ogni tipo di operazione con sistemi RPAS e le relative regole e che le stesse devono essere commisurate ai rischi; ritiene che le future norme unionali dovranno essere adattate ai rischi specifici legati ai voli oltre la distanza di visibilità, senza per altro scoraggiarne il ricorso;
14. sottolinea che anche il tema della protezione dei dati e della privacy è centrale per promuovere un ampio sostegno dell'opinione pubblica all'impiego civile di RPAS e quindi per facilitare la crescita e l'integrazione sicura dei sistemi RPAS nell'aviazione civile, nel rigoroso rispetto della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, del diritto alla protezione della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto alla protezione dei dati personali sancito all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nello sviluppo di una politica dell'UE in materia di RPAS, le garanzie di privacy e di protezione dei dati siano incorporate rispettando i principi di necessità e proporzionalità; chiede pertanto alla Commissione di promuovere l'elaborazione di norme su concetti di "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e "privacy by default" (impostazioni automatiche di tutela della vita privata);
15. condivide e sostiene pienamente i cinque principi essenziali definiti nella dichiarazione di Riga per lo sviluppo futuro dei sistemi RPAS:
–
i sistemi RPAS devono essere trattati come nuovi tipi di aeromobili, con norme proporzionate in funzione del rischio di ciascuna operazione;
–
devono essere sviluppate norme unionali per la fornitura sicura di servizi RPAS, in modo da permettere all'industria di investire;
–
occorre sviluppare tecnologia e norme al fine di consentire la piena integrazione dei sistemi RPAS nello spazio aereo europeo;
–
l'accettazione da parte dei cittadini è fondamentale per la crescita dei servizi RPAS;
–
l'operatore di un sistema RPAS è responsabile dell'utilizzo di quest'ultimo;
16. sottolinea che nel breve termine, da un punto di vista di gestione del traffico aereo, sono già in atto procedure operative per consentire ai sistemi RPAS di volare al di fuori delle aree specifiche e soggette a restrizioni; ricorda che molti sistemi RPAS ad uso civile e militare volano utilizzando corridoi ad hoc, aumentando i criteri di separazione normalmente utilizzati per gli aeromobili con equipaggio;
17. sottolinea l'importanza dei voli oltre la distanza di visibilità ai fini dello sviluppo del settore; ritiene che le norme unionali dovrebbero favorire tale modalità operativa;
18. riconosce che l'impatto dei sistemi RPAS sul traffico con equipaggio è limitato, visto il ridotto rapporto RPAS/aeromobili con equipaggio; osserva tuttavia che le pressioni sulla gestione del traffico aereo potrebbero aumentare a causa del benvenuto aumento di sistemi RPAS ad uso sportivo e ricreativo i quali, in alcune circostanze, possono costituire un rischio per la sicurezza aerea, e chiede che le autorità competenti prendano in considerazione questo fattore anche nelle future norme unionali al fine di assicurare la continuità di un livello efficiente dei servizi di gestione del traffico aereo attraverso gli Stati Membri;
19. sottolinea il fatto che, a lungo termine, soluzioni tecniche e normative dovrebbero preferibilmente consentire ai sistemi RPAS di utilizzare lo spazio aereo a fianco degli altri utenti dello spazio aereo, senza imporre ai sistemi RPAS nuovi requisiti di attrezzatura; osserva che vi è un gran numero di piccoli sistemi RPAS che operano al di sotto di 500 piedi, assieme ad aeromobili con equipaggio; sottolinea che, anche se i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) non forniscono servizi di controllo del traffico aereo (ATC) a queste altitudini, essi hanno la responsabilità di fornire informazioni sufficienti affinché entrambi i tipi di aeromobili possano coesistere nello stesso spazio aereo; osserva che EUROCONTROL sta assistendo gli Stati nel conseguire una comprensione comune delle problematiche in gioco e nel muovere verso l'armonizzazione per quanto possibile;
20. ritiene essenziale la questione dell'identificazione dei droni, a prescindere dalle loro dimensioni; sottolinea che occorre individuare soluzioni tenendo in conto l'uso ricreativo o commerciale dei droni;
Le soluzioni per il futuro
21. ritiene che un quadro normativo europeo e mondiale chiaro, armonizzato e proporzionato debba essere sviluppato su una base di rischio valutato, evitando regolamentazioni sproporzionate per le imprese che scoraggerebbero gli investimenti e l'innovazione nel settore dei RPAS ma, nel contempo, proteggendo adeguatamente i cittadini e creando posti di lavoro sostenibili e innovativi; ritiene che una valutazione approfondita dei rischi dovrebbe basarsi sullo schema operativo definito dall'EASA e dovrebbe tenere in conto le caratteristiche dei sistemi RPAS (peso, ambito operativo, velocità) e la natura dell'uso (ricreativo o professionale); ritiene che detto quadro debba collocarsi in una prospettiva a lungo termine, tenendo in conto i possibili sviluppi ed evoluzioni futuri di dette tecnologie:
22. sostiene l'intenzione della Commissione di sopprimere la soglia di 150 kg e di sostituirla con norme unionali coerenti e globali che consentano alle autorità competenti, agli organi o alle associazioni qualificati di procedere alle convalide e alle attività di sorveglianza; ritiene che la proporzionalità delle norme dovrebbe avere per complemento la necessaria flessibilità nei processi e procedure;
23. ritiene che l'evoluzione delle competenze dell'EASA in materia di sistemi RPAS andrà considerata nel bilancio dell'agenzia cosicché essa possa svolgere i compiti che le sono assegnati;
24. invita la Commissione a garantire che, nello sviluppo di una politica dell'UE in materia di RPAS, le garanzie di privacy e di protezione dei dati vengano incorporate elaborando, come requisito minimo, valutazioni di impatto e di rispetto obbligatorio della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
25. esprime preoccupazione per il potenziale utilizzo illegale e non sicuro degli RPAS (ad esempio la trasformazione di RPAS da strumenti civili ad armi destinate a scopi militari o altro, o l'uso di RPAS per disturbare i sistemi di comunicazione o di navigazione); invita la Commissione a sostenere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per garantire la sicurezza e la privacy nel funzionamento dei sistemi RPAS, anche mediante i fondi di Orizzonte 2020 orientati principalmente alla ricerca e allo sviluppo di sistemi, tecnologie, ecc., che possano essere utilizzati per potenziare il rispetto della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e per sostenere lo sviluppo di tecnologie quali ad esempio i sistemi anticollisione "detect and avoid", il geo-fencing, o sistemi per evitare attività di disturbo e dirottamento, nonché il rispetto della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
26. sollecita tecnologie innovative nel settore dei sistemi RPAS, in quanto hanno un potenziale enorme in termini di creazione di posti di lavoro, in particolare verdi, dato che comprendono una vasta gamma di profili professionali; invita a sviluppare ed esplorare il grande potenziale rappresentato dal coinvolgimento delle PMI in servizi di produzione di componenti e materiali speciali; sottolinea la necessità di organizzare e promuovere centri di qualificazione e formazione;
27. ritiene che le norme a livello unionale e nazionale dovrebbero chiaramente indicare le disposizioni applicabili ai sistemi RPAS in relazione al mercato interno e al commercio internazionale (produzione, vendita, acquisto, commercio e uso dei sistemi RPAS) nonché ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati; ritiene inoltre che tali norme dovrebbero concorrere alla corretta applicazione della legislazione in materia di privacy, di protezione dei dati e di ogni altro settore giuridico attinente ai diversi rischi e responsabilità associati alle operazioni con RPAS quali il diritto penale, la proprietà intellettuale, la legislazione relativa all'aviazione e il diritto ambientale; sottolinea la necessità di garantire che ogni persona che usa sistemi RPAS sia sensibilizzata alle regole basilari applicabili all'utilizzo degli RPAS e che tali regole siano precisate in una nota destinata agli acquirenti;
28. ritiene che l'industria, le autorità di regolamentazione e gli operatori commerciali debbano lavorare insieme per garantire certezza giuridica propizia agli investimenti e per evitare di trovarsi in una situazione del tipo "l'uovo e la gallina", nella quale l'industria esita a investire nello sviluppo delle tecnologie necessarie non sapendo con certezza come queste saranno disciplinate, mentre i legislatori sono riluttanti a elaborare norme sino a quando l'industria non presenti le tecnologie per le quali chiede l'autorizzazione; sottolinea che le PMI dovrebbero essere effettivamente coinvolte in detto processo di standardizzazione;
29. ritiene che un approccio basato sul rischio in linea con la dichiarazione di Riga e il concetto operativo definito dall'EASA siano una solida base per garantire il funzionamento sicuro dei sistemi RPAS e che i requisiti regolamentari europei dovranno essere elaborati secondo un approccio caso per caso oppure per tipo/classe, a seconda dei casi, e garantire un elevato livello di sicurezza e di interoperabilità; ritiene che, per garantire il successo dei fabbricanti e degli operatori di sistemi RPAS, è di vitale importanza che i requisiti di normalizzazione dell'organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (EUROCAE) siano convalidati dall'organismo di regolamentazione competente;
30. ritiene che le future norme dell'UE e mondiali in materia di sistemi RPAS dovrebbero affrontare le problematiche connesse ai temi seguenti:
–
idoneità alla navigazione aerea;
–
specifiche di certificazione;
–
impieghi commerciali e ricreativi;
–
identità del drone e del proprietario/dell'operatore;
–
autorizzazione delle organizzazioni di addestramento per i piloti;
–
formazione dei piloti e concessione di licenze;
–
operazioni;
–
responsabilità e assicurazioni;
–
protezione dei dati e della vita privata;
–
"geo-fencing"
–
zone di divieto di sorvolo;
31. invita gli Stati membri a garantire che la formazione offerta agli utilizzatori professionali e ai proprietari di RPAS includa corsi specifici sulla protezione dei dati e la privacy, e che gli utilizzatori professionali di RPAS siano soggetti a un riconoscimento reciproco tra Stati membri onde eliminare eventuali restrizioni al mercato;
32. sottolinea che i sistemi RPAS capaci di volare oltre la distanza di visibilità ottica devono essere dotati di una tecnologia "detect and avoid" per rilevare gli aeromobili che utilizzano lo stesso spazio aereo, garantendo che i sistemi RPAS non mettano a repentaglio la sicurezza degli aeromobili con equipaggio, e tenere inoltre conto delle aree densamente popolate, delle zone di divieto di sorvolo quali gli aeroporti, impianti nucleari e chimici e altre importanti infrastrutture; invita pertanto la Commissione a predisporre i bilanci necessari in materia di ricerca e sviluppo tramite l'impresa comune SESAR;
33. invita la Commissione, le agenzie e le imprese interessate a potenziare i loro programmi di ricerca e sviluppo; ritiene che, viste le ricadute economiche previste nel settore, l'UE debba favorire l'affermarsi di tecnologie europee, segnatamente tramite Orizzonte 2020; chiede che si tengano in conto nel programmi di ricerca lo sviluppo di tecnologie per l'individuazione e la cattura di droni;
34. ricorda che il programma europeo GNSS EGNOS per potenziare il segnale GPS è stato certificato per l'aviazione civile nel 2011 e che nei prossimi anni Galileo entrerà gradualmente nella fase operativa; ritiene al riguardo che un sistema di gestione del traffico aereo e le applicazioni per RPAS basate sui programmi europei GNSS daranno un contributo positivo al funzionamento sicuro dei RPAS;
35. rileva che in linea con un approccio basato sul rischio i sistemi RPAS dovrebbero essere dotati di un chip di identità e registrati per assicurare tracciabilità, rendicontazione e applicazione corretta delle norme di responsabilità civile;
36. sostiene il concetto operativo per i droni elaborato dall'EASA, in cui sono definite tre categorie diverse di RPAS e le norme corrispondenti;
37. osserva che il potenziamento della legislazione in materia di RPAS è essenziale ai fini della positiva integrazione dei sistemi RPAS nello spazio aereo europeo;
38. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare mezzi sufficienti all'attuazione della legislazione in materia di RPAS;
39. sottolinea che l'organizzazione che raggruppa le autorità per la regolamentazione in materia di sistemi senza equipaggio (JARUS) è un organismo ad appartenenza volontaria che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 22 Stati membri e non membri dell'UE, nonché organismi ed enti regolamentari; ricorda che JARUS è presieduto da un rappresentante dell'EASA, l'agenzia che si occuperà della futura regolamentazione dei sistemi RPAS; ricorda che lo scopo di JARUS è quello di elaborare i requisiti tecnici, di sicurezza e di funzionamento per la certificazione e l'integrazione sicura di sistemi RPAS grandi e piccoli nello spazio aereo e negli aeroporti;
40. ritiene che JARUS potrebbe garantire che le future norme unionali siano coordinate con le disposizioni internazionali di altri paesi, attraverso un processo di riconoscimento reciproco;
41. ritiene che le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati dovrebbero lavorare insieme al fine di condividere informazioni e prassi eccellenti e assicurare la conformità con gli orientamenti e le normative esistenti in materia di protezione dei dati, quali la direttiva 95/46/CE;
42. sottolinea il fatto che l'utilizzo di sistemi RPAS da parte dei servizi di contrasto e di intelligence deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali alla privacy, alla protezione dei dati, alla libera circolazione e alla libertà di espressione, e che occorre affrontare i rischi potenziali associati all'utilizzo degli RPAS da parte dei servizi summenzionati, sia nell'ambito del controllo di persone e gruppi sia nel monitoraggio di aree pubbliche, ad esempio i confini;
43. ritiene che le autorità di protezione dei dati degli Stati membri dovrebbero condividere un orientamento specifico in materia di protezione dei dati per i sistemi RPAS commerciali esistenti e invita gli Stati membri ad attuare con attenzione la normativa sulla protezione dei dati, in modo da rispondere appieno alle preoccupazioni dei cittadini in materia di privacy senza portare a oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori di sistemi RPAS;
44. raccomanda vivamente che le discussioni in corso fra l'UE e i responsabili delle politiche nazionali e le autorità di regolamentazione, l'industria, le PMI e gli operatori commerciali siano aperte e che sia avviato un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini e di altri soggetti interessati, come le ONG (comprese le organizzazioni per i diritti civili), e le autorità di contrasto, per prendere atto delle preoccupazioni legate all'uso degli RPAS e affrontarle, per quanto concerne la protezione dei diritti fondamentali e le responsabilità e le sfide che i diversi attori devono affrontare nella salvaguardia di tali diritti e nella tutela della sicurezza dei cittadini;
45. è del parere che il Parlamento europeo debba definire il proprio parere prima che la Commissione approvi il pacchetto sull'aviazione, rispondendo in tal modo alla richiesta di orientamenti chiari lanciata dal settore produttivo;
46. sottolinea la necessità di un quadro giuridico chiaro basato sui criteri pertinenti riguardanti l'uso di fotocamere, videocamere e sensori, in particolare nell'ambito di RPAS commerciali e privati, in grado di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati, nonché la sicurezza dei cittadini, tenendo conto che la dimensione sempre più contenuta dei componenti degli RPAS consentirà di ottenere dispositivi non rilevabili e più facilmente trasportabili;
47. chiede alle commissioni TRAN e LIBE di organizzare un'audizione congiunta invitando rappresentanti dell'industria, degli organismi nazionali per la tutela della vita privata, del Garante europeo della protezione dei dati, della Commissione e delle ONG che operano nel campo dei diritti fondamentali;
48. invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un meccanismo di segnalazione periodica che tenga conto dello sviluppo tecnico nonché di quello delle politiche e delle migliori pratiche a livello nazionale, in grado di occuparsi anche degli incidenti dei sistemi RPAS, e a presentare una panoramica e una valutazione degli approcci regolamentari a livello di Stati membri, in modo da consentirne un raffronto e individuare le migliori pratiche;
o o o
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo(1),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo" (COM(2014)0086),
– visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Sicurezza dei servizi di ricettività turistica" (COM(2014)0464),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(2),
– vista la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità(3),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 195,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0258/2015),
A. considerando che le misure adottate a livello dell'UE in base all'articolo 195 TFUE devono essere complementari alle azioni degli Stati membri nel settore del turismo, escludendo qualsiasi armonizzazione delle legislazioni;
B. considerando che il turismo è uno degli ambiti dell'economia europea con il maggior potenziale di crescita e che, includendo i settori dell'indotto, genera oltre il 10% del PIL dell'UE; che il turismo è anche il motore di una solida occupazione, in quanto impiega direttamente 13 milioni di lavoratori che corrispondono ad almeno il 12% dei posti di lavoro nell'UE;
C. considerando che l'Europa è la meta turistica numero uno al mondo, con una quota di mercato pari al 52%; che, secondo le statistiche, la maggior parte dei viaggi all'estero intrapresi dai residenti dell'UE continua ad essere effettuata all'interno dell'UE, e che il numero di arrivi di turisti internazionali nell'UE è destinato ad aumentare di 140 milioni l'anno sino al 2025;
D. considerando che il turismo rappresenta una delle principali attività socioeconomiche dell'UE, con un impatto di vasta portata sulla crescita economica, sull'occupazione e sugli sviluppi sociali; che potrebbe, quindi, essere determinante per far fronte all'attuale crisi economica e occupazionale;
E. considerando che il turismo marittimo e costiero è la principale attività marittima in Europa e che esso rappresenta oltre un terzo dell'economia marittima, incidendo direttamente su molti altri settori dell'economia dell'UE e dando lavoro a 3,2 milioni di persone, per la maggior parte di età compresa tra i 16 e i 35 anni; che, inoltre, questo settore è stato una leva per la crescita e la creazione di posti di lavoro, soprattutto nelle regioni atlantiche e mediterranee;
F. considerando che le priorità della politica del turismo contribuiscono ad almeno tre priorità della Commissione Juncker, vale a dire la crescita sostenibile e l'occupazione, il mercato unico digitale connesso e un mercato interno più profondo e più equo;
G. considerando che le azioni annunciate nella comunicazione della Commissione del 2010 intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale" perseguono l'ambizioso obiettivo di mantenere la posizione dominante dell'Europa nel panorama turistico mondiale;
H. considerando che il turismo non dispone di una linea dedicata nel bilancio UE, e che le azioni in tale ambito sono ripartite tra diversi fondi, progetti pilota e azioni preparatorie;
I. considerando che l'industria del turismo in Europa si trova ad affrontare una serie di nuove sfide, tra cui la digitalizzazione dei canali di distribuzione, lo sviluppo della nuova economia del consumo collaborativo, la crescente concorrenza delle mete emergenti e meno costose di paesi terzi, il cambiamento del comportamento dei consumatori, il passaggio a un'economia dell'esperienza, la richiesta di servizi di qualità per la clientela, la necessità di attrarre e trattenere personale qualificato, i cambiamenti demografici e la stagionalità;
J. considerando che i responsabili della politica del turismo possono far fronte a sfide quali i cambiamenti demografici e la stagionalità del turismo sviluppando prodotti e servizi che soddisfino le specifiche esigenze del crescente numero di anziani in grado di viaggiare durante la bassa stagione;
K. considerando che le PMI del settore turistico attraversano notevoli difficoltà a causa dei pesanti oneri normativi;
L. considerando che la promozione dell'Europa mediante una campagna di posizionamento come destinazione turistica e una strategia di marchio funge da importante strumento per rafforzarne l'immagine, il prestigio e la competitività quale insieme di mete turistiche sostenibili e di elevata qualità, consente alle destinazioni europee di distinguersi da altre mete internazionali e contribuisce ad attirare turisti internazionali, in particolare dai mercati terzi emergenti;
M. considerando che i conflitti vicino alle frontiere dell'UE, come in Ucraina e in Medio Oriente, unitamente alle minacce terroristiche, hanno un impatto negativo sul settore del turismo e necessitano, quindi, di misure di contrasto a livello sia nazionale sia europeo;
N. considerando che il turismo sostenibile, accessibile e responsabile in armonia con la natura, il paesaggio e le destinazioni urbane, basato sull'efficienza delle risorse, la mobilità sostenibile e la protezione climatica, concorre a preservare l'ambiente locale, in particolare nelle zone montane, costiere e insulari, e a conseguire risultati duraturi in termini di crescita regionale, soddisfa le esigenze di qualità sempre maggiori dei turisti e contribuisce alla competitività delle imprese;
O. considerando che il turismo culturale europeo svolge un ruolo importante nella promozione della ricca diversità culturale europea, rafforza l'identità europea e incentiva gli scambi interculturali e la comprensione multiculturale;
P. considerando che le regioni svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'attuazione di politiche inerenti al turismo a livello regionale;
Q. considerando che l'economia del consumo collaborativo rappresenta una transizione verso nuovi modelli commerciali risultante dalle nuove tecnologie in rapida evoluzione, e che molti soggetti attivi nell'economia del consumo collaborativo operano nel settore dei servizi turistici;
R. considerando che, nonostante le informazioni siano sparse e sia quindi difficile arrivare a una solida conclusione, è molto probabile che l'impatto economico del consumo collaborativo abbia un effetto positivo sulla crescita e sul benessere economici;
S. considerando che la fornitura di servizi di alta qualità e la protezione dei diritti dei consumatori dovrebbero essere le massime priorità di tutti i fornitori di servizi legati al turismo, inclusi quelli che lavorano nel settore del consumo collaborativo e che si avvalgono delle tecnologie Internet più moderne;
T. considerando che il settore dei viaggi e del turismo è uno dei comparti maggiormente interessati dalla digitalizzazione, e che ciò apre una serie di opportunità per le agenzie di viaggio non solo in Europa ma anche a livello globale;
Il quadro d'azione della Commissione
1. invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi definiti nella suddetta comunicazione del 2010 e all'utilizzo delle dotazioni di bilancio a titolo dei Fondi strutturali e dei programmi UE pertinenti, con particolare riferimento al programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), nonché ai rispettivi progetti pilota e alle azioni preparatorie, sotto forma di un esame fattuale contenente una valutazione dell'efficacia delle azioni volte a promuovere il turismo e a consolidare la competitività del settore turistico dell'UE;
2. si attende che la Commissione provveda a che in futuro permanga la possibilità di stanziare risorse a titolo di vari fondi che promuovono la creazione di un ambiente favorevole per le imprese operanti nel settore turistico dell'UE;
3. esorta vivamente la Commissione a valutare la possibilità di creare una sezione dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo quadro finanziario pluriennale, in quanto il turismo dovrebbe essere meglio riconosciuto come un'attività economica distinta in termini di bilancio e di interventi, anziché essere finanziato dai bilanci di altri settori politici;
4. ricorda che in taluni Stati membri i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono ancora la principale fonte di finanziamento esterno per le attività intese a stimolare il turismo; esorta pertanto la Commissione europea a garantire una maggiore trasparenza sull'uso dei Fondi strutturali da parte delle amministrazioni locali;
5. invita la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le autorità responsabili del turismo, unitamente alle imprese, in particolare le PMI, a sfruttare al massimo le nuove opportunità di finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, specialmente attraverso le banche d'investimento nazionali e regionali, così che l'azione dell'UE a favore del turismo compia un salto di qualità;
6. esorta la Commissione a incentivare lo sviluppo di scenari pilota relativi al turismo nel quadro del programma Orizzonte 2020;
7. invita la Commissione a tradurre gli orientamenti in materia di sostegno finanziario nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni relative ai possibili finanziamenti, segnatamente per le PMI, in quanto l'accesso ai finanziamenti rappresenta uno degli ostacoli che caratterizzano il settore;
8. invita la Commissione a nominare degli esperti indipendenti che valutino l'impatto sul turismo di altre politiche dell'UE e analizzino le minacce reali e potenziali per il turismo dovute ai conflitti nei paesi e nelle regioni limitrofe all'UE, e a riferire al Parlamento al riguardo, proponendo misure volte a incrementare l'impatto positivo e a ridurre quello negativo sul turismo;
9. si attende che la Commissione presenti una rassegna di dati aggiornati, sulla base del nuovo regolamento sulle statistiche del turismo;
10. osserva che è necessario un ulteriore sforzo per sviluppare un approccio integrato al turismo, garantendo che gli interessi e le esigenze di tale settore siano presi in considerazione nella formulazione e nell'attuazione delle altre politiche dell'UE (ad esempio, la politica dei trasporti e la politica rurale);
11. invita la Commissione a presentare una nuova strategia sul turismo dell'UE, che andrà a sostituire o ad aggiornare la comunicazione del 2010;
12. si attende che la Commissione presenti dettagliate misure di esecuzione relative alla nuova serie di azioni comuni in occasione del prossimo Forum europeo del turismo;
13. raccomanda vivamente che la Commissione trasferisca risorse umane sufficienti verso i servizi preposti alla politica del turismo, alla luce dell'importanza del turismo quale fattore essenziale per la crescita economica e l'occupazione in Europa; deplora che al tema del turismo non venga data sufficiente visibilità nel nuovo sito web della DG GROW; raccomanda altresì che quest'ultimo diventi multilingue;
14. sottolinea l'importanza del coordinamento tra i servizi e i dipartimenti della Commissione;
15. esorta la Commissione a valutare l'opportunità di ridurre il carico normativo sproporzionato, che ha un impatto negativo sulla competitività delle PMI nel settore del turismo; invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre e a non aumentare il carico normativo esistente;
16. ricorda alla Commissione che il turismo è un settore chiave dell'economia europea e che è pertanto necessario migliorare significativamente il coordinamento tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali e le istituzioni finanziarie, nonché creare sinergie tra i settori del turismo pubblico e privato; invita la Commissione a impegnarsi nella ricerca di un meccanismo che consenta un coordinamento e una cooperazione efficaci in tale comparto;
17. ritiene che l'UE debba mettere a punto, nel quadro della politica di cooperazione e di buon vicinato, azioni di cooperazione per lo sviluppo del turismo nei paesi terzi, onde consentire uno sviluppo equilibrato delle loro economie che contribuisca anche a ridurre le tensioni nell'area del vicinato e a migliorare l'attrattiva della regione e l'afflusso di turisti nella stessa;
18. ritiene che la proclamazione di un Anno europeo del turismo contribuirebbe a promuovere la diversità del turismo europeo e a incrementare il prestigio dei diversi soggetti attivi nel settore del turismo; chiede alla Commissione di prendere in considerazione tale iniziativa;
19. invita la Commissione a presentare un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi della creazione di un'agenzia europea del turismo;
Marchio e promozione comune dell'Europa come destinazione turistica
20. incoraggia vivamente la Commissione, in cooperazione con la commissione europea del turismo (CET) che riunisce le organizzazioni turistiche nazionali, a portare avanti e a intensificare la promozione dell'Europa quale prima destinazione turistica mondiale nell'ambito di un approccio comune a livello europeo; chiede in particolare che venga attuata la strategia a lungo termine "Destinazione Europa 2020", lanciata nel febbraio 2014 dalla Commissione e dalla CET, che prevede una serie di azioni di marketing, sviluppo del marchio e promozione dell'Europa come destinazione turistica;
21. chiede nello specifico la creazione di un marchio "destinazione/i Europa", volto a completare e a valorizzare le attività promozionali delle organizzazioni turistiche operanti a livello nazionale, regionale, transfrontaliero e locale, e dell'industria del turismo europeo, a vantaggio della visibilità e della competitività delle destinazioni turistiche europee, soprattutto sui mercati di lungo raggio; sottolinea che il marchio "destinazione/i Europa" necessita di un approccio inclusivo che comporti vantaggi sia per le mete europee consolidate sia per quelle meno conosciute, preservando nel contempo la naturale specificità delle varie regioni europee che vivono di un proprio marchio territoriale, e che esso deve rispettare appieno le competenze degli Stati membri a norma dell'articolo 195 TFUE;
22. riconosce la necessità di definire chiaramente obiettivi comuni e di analizzare il potenziale e il valore aggiunto del marchio "destinazione/i Europa", sulla base delle esigenze e dei requisiti specifici espressi dagli Stati membri; è del parere che, per ottenere tali risultati, occorra procedere ulteriormente ad approfondite consultazioni con l'industria, le organizzazioni turistiche e le autorità regionali e locali; raccomanda l'elaborazione di una guida al marchio che specifichi le modalità promozionali convenute;
23. raccomanda di esaminare in che modo il settore privato possa essere coinvolto nella strategia di marketing del marchio "destinazione/i Europa" e come possa contribuire finanziariamente allo sviluppo e agli obiettivi della strategia; sottolinea l'importanza dei partenariati pubblico-privato e suggerisce pertanto l'elaborazione di un programma di partenariato pubblico-privato speciale per il turismo (SPOT); invita gli Stati membri a coinvolgere nel processo le rispettive autorità regionali e locali e a cooperare costruttivamente con l'industria allo scopo di conseguire tali obiettivi;
24. invita a rafforzare il marchio "destinazione/i Europa" quale meta di vacanze più accogliente al mondo per famiglie, bambini e tutte le generazioni;
25. ritiene fondamentale che il marchio "destinazione/i Europa" abbia, tra i suoi elementi chiave, la sicurezza del turista; invita in tal senso le autorità degli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, ad attuare strategie (incluse campagne di informazione per i turisti) intese a offrire ai turisti un'esperienza che sia quanto più sicura possibile nelle destinazioni turistiche europee;
26. sottolinea la necessità di accrescere la consapevolezza politica del fatto che la promozione dell'Europa nei paesi terzi costituisce uno strumento di marketing finalizzato all'aumento del numero di turisti in entrata, e che essa apporta di conseguenza vantaggi economici non solo alle destinazioni meno conosciute e ai paesi che attraversano difficoltà economiche, ma anche all'UE nel suo complesso; ritiene che una politica rigida in materia di visti freni l'afflusso di turisti provenienti da paesi terzi; si compiace delle misure presentate dalla Commissione nel 2014 nell'ottica di rilasciare nuovi visti turistici e di agevolare il transito dei turisti nell'area Schengen; esorta a tal fine il Consiglio a pervenire rapidamente a un accordo con il Parlamento europeo affinché l'UE possa beneficiare di un afflusso più consistente di turisti provenienti da determinati paesi terzi che hanno potenzialmente un grande interesse a visitare l'UE;
27. ricorda che l'UE dovrebbe iniziare a investire, in modo da essere pronta a sfruttare il potenziale dei paesi terzi altamente popolati con un'economia emergente, in particolare i paesi BRIC, nei quali il numero di turisti in uscita è in aumento; segnala la necessità di adottare iniziative finalizzate alla promozione del turismo e di introdurre una maggiore flessibilità e coerenza nel regime dei visti turistici e negli attraversamenti delle frontiere; sottolinea che lo sviluppo di un maggior numero di piattaforme per i visti turistici, associato a un approccio prudente per quanto riguarda la semplificazione del codice dei visti, è un fattore importante per incrementare il numero di turisti provenienti da paesi extraeuropei e rafforzare la visibilità delle destinazioni turistiche europee; mette in evidenza il potenziale dei visti di circolazione per gruppi di turisti che sono già stati in un paese e l'importanza di attuare più accordi di esenzione dal visto onde sfruttare appieno gli arrivi di turisti internazionali; ritiene opportuno, nel rispetto del diritto e del dovere degli Stati membri di controllare l'accesso alle rispettive frontiere, che le istituzioni europee e gli Stati membri elaborino, nel quadro della politica comune in materia di visti, una strategia a lungo termine per un migliore coordinamento e la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti;
Prodotti turistici paneuropei e transnazionali
28. è del parere che i soggetti interessati del settore pubblico e privato debbano intensificare gli sforzi per elaborare nuovi prodotti turistici europei transnazionali, tenendo pienamente conto del ruolo delle strategie macroregionali nel loro sviluppo; osserva che le macroregioni, quali la macroregione adriatico-ionica, offrono basi naturali, culturali e storiche peculiari per lo sviluppo di tali prodotti; invita i soggetti interessati pubblici e privati della strategia macroregionale dell'UE per le regioni del Baltico, del Danubio, adriatico-ionica e alpina a elaborare, ciascuno nel proprio settore, strategie comuni per lo sviluppo del turismo;
29. è fautore della cooperazione internazionale nella creazione di itinerari tematici transnazionali (a livello di un numero maggiore di paesi europei), allo scopo di amplificare gli elementi esperienziali che motivano le visite verso determinate destinazioni (definite a livello statale), incrementare la mobilità dei vacanzieri, far aumentare la spesa media e ampliare la piattaforma promozionale (in particolare per quanto concerne i visitatori provenienti dai mercati a lungo raggio);
30. sottolinea l'incremento della concorrenza internazionale con l'emergere di destinazioni al di fuori dell'Europa; ritiene fondamentale, per questo motivo, favorire una maggiore cooperazione tra le destinazioni europee attraverso cluster turistici e reti a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e all'interno dei bacini marittimi;
31. riconosce l'importanza dei prodotti turistici transnazionali per la promozione della coesione territoriale; è pertanto convinto dell'opportunità di sostenere tramite adeguati incentivi le iniziative realizzate nell'ambito di quadri di cooperazione istituzionalizzati;
32. invita gli Stati membri a promuovere nuovi percorsi turistici tramite la riqualificazione di aree in disuso, strade, ferrovie, sentieri abbandonati e vecchi tragitti;
33. invita la Commissione e i membri della CET a sostenere l'attuale mandato di quest'ultima al fine di coadiuvare lo sviluppo e la promozione di prodotti e servizi turistici transnazionali e paneuropei mirati, nonché il turismo costiero e marittimo, tramite un portale "Visiteurope.com" all'avanguardia, ottimizzato e pienamente accessibile; invita la Commissione a rendere disponibile il portale "Visiteurope.com" anche su tutti i dispositivi mobili e portatili d'uso comune attraverso una specifica applicazione (app);
34. invita altresì la Commissione a rafforzare la propria cooperazione con il Consiglio d'Europa, con la CET e l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite e gli altri partner internazionali per incrementare lo sviluppo dei prodotti turistici paneuropei e transnazionali;
35. sottolinea, tenendo conto del fatto che i consumatori di oggi tendono a cercare un'esperienza turistica, anziché una semplice destinazione, che una strategia di marketing di successo per la promozione dei prodotti turistici europei deve corrispondere alle esigenze dei diversi segmenti e mercati di viaggio nei paesi terzi;
36. sottolinea la necessità che gli agenti di viaggio e gli operatori turistici promuovano il numero di emergenza europeo 112 sui pertinenti siti web e i biglietti elettronici, così come nelle principali destinazioni turistiche dell'UE;
37. accoglie con favore l'iniziativa "Calypso – Turismo per tutti", che consente ad anziani, giovani, persone a basso reddito e disabili di andare in vacanza al di fuori dell'alta stagione; sottolinea che l'iniziativa ha il potenziale di risolvere il problema della stagionalità, segnatamente nelle mete meno conosciute;
38. ritiene, tuttavia, che per contrastare la stagionalità in Europa occorra concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di prodotti turistici mirati che offrano ai viaggiatori una particolare esperienza turistica e soddisfino le loro esigenze specifiche; invita la Commissione, di conseguenza, a incoraggiare e sostenere gli Stati membri e l'industria del turismo affinché sviluppino prodotti maggiormente diversificati e mirati, incentrati su determinate tematiche quali il patrimonio rurale, culturale e industriale, la storia, la religione, la salute, le esperienze termali e di benessere, lo sport, l'enogastronomia, la musica e l'arte quali forme di turismo alternativo che contribuiscono ad apportare valore aggiunto all'area interessata diversificandone l'economia e riducendo la dipendenza dell'occupazione dalla stagionalità; esorta gli Stati membri, a tale scopo, a fare un uso appropriato dei fondi dell'UE e invita la Commissione a estendere di conseguenza gli obiettivi di intervento nell'ambito del programma COSME; ritiene che gli eventi sportivi, musicali e artistici abbiano enormi potenzialità di mobilitare turisti dall'Europa e dall'estero;
39. mette in evidenza che la diversità e il multiculturalismo dell'Europa offrono un grande potenziale per lo sviluppo del turismo a tema e consentono la promozione coordinata del turismo sostenibile e alternativo e degli scambi culturali; è fautore delle iniziative volte a collegare tra loro i siti turistici per creare prodotti e itinerari turistici a tema, su scala europea, nazionale, regionale e locale, sfruttando la complementarietà e le peculiarità dei diversi siti turistici europei al fine di offrire la migliore esperienza possibile ai turisti;
40. sottolinea la necessità di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale dell'Europa, utilizzando la lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO come una proposta commerciale unica, ma anche includendo siti potenzialmente meno conosciuti o non facilmente raggiungibili, in particolare alla luce del fatto che il turismo culturale rappresenta circa il 40% del turismo europeo e contribuisce pertanto in modo sostanziale alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione sociale e allo sviluppo locale, regionale, urbano e rurale, riducendo nel contempo l'impatto della stagionalità; pone l'accento, al riguardo, sul ruolo chiave svolto dal mecenatismo, che contribuisce alla conservazione del patrimonio europeo e aiuta gli Stati membri a sostenerne i costi;
41. sottolinea che la promozione di eventi culturali a vari livelli potrebbe accrescere l'attrattiva delle destinazioni turistiche e suggerisce in tal senso di valutare la possibilità di creare un calendario europeo di eventi da pubblicare sul portale "Visiteurope.com", nell'ottica di migliorare i servizi di informazione per i turisti;
42. invita le organizzazioni turistiche nazionali a fornire un'adeguata visibilità online alle iniziative e premi che danno risalto al patrimonio europeo e a incentivare le iniziative e le attività promozionali collegate (ad esempio il marchio del patrimonio europeo e gli itinerari culturali europei);
43. ribadisce l'importanza di tutelare e preservare il patrimonio culturale dai possibili effetti nocivi dei cambiamenti strutturali causati dal turismo e dai rischi che comporta il turismo di massa, in particolare durante l'alta stagione; antepone la qualità dei lavori svolti al loro costo; sottolinea a tale proposito il ruolo che il mecenatismo può svolgere per contribuire alla conservazione del patrimonio europeo e compensare la diminuzione delle risorse pubbliche stanziate a tal fine;
44. chiede alla Commissione e agli Stati membri di realizzare le azioni volte a proteggere i momenti e siti europei in pericolo, allo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e incoraggiare così il turismo culturale;
45. sottolinea l'importante ruolo esercitato dal turismo culturale europeo quale strumento di crescita personale e di conoscenza, in particolare tra i giovani, quale mezzo per promuovere la ricchezza, nazionale e locale, della diversità e del patrimonio culturale europei e contribuire all'apprendimento interculturale, nonché come occasione per stabilire contatti, rafforzare l'identità europea ed esprimere valori europei;
46. sottolinea il potenziale del turismo culturale ai fini della riduzione della povertà; chiede, a tal proposito, la promozione delle industrie creative degli Stati membri e del turismo rurale, nell'ottica di promuovere la straordinaria ricchezza culturale dell'Europa e lottare contro la povertà e la disoccupazione;
47. sottolinea che sarebbe opportuno facilitare l'acquisto congiunto di documenti di viaggio e di biglietti nella prospettiva di sostenere le manifestazioni culturali;
48. sottolinea che la varietà delle lingue europee – ufficiali, coufficiali, minoritarie e meno conosciute – costituisce il fondamento su cui si basa il patrimonio culturale dell'Europa ed è la chiave di un turismo sostenibile e responsabile;
49. prende atto delle opportunità offerte da importanti eventi e siti storici, come la coalizione dei "Sites of Conscience", per affrontare le sfide contemporanee attraverso un'interpretazione sensibile e programmi educativi; è fautore dell'uso del patrimonio e del turismo culturali per promuovere il dialogo interculturale e avvicinare tra loro i popoli d'Europa;
50. sottolinea il potenziale del turismo sportivo, che in futuro potrebbe diventare uno dei settori più dinamici per la crescita del comparto europeo dei viaggi, e chiede l'introduzione di apposite politiche per incentivarne e sostenerne lo sviluppo; ricorda l'importanza delle attività sportive ai fini dell'attrattiva turistica delle regioni europee; pone l'accento sulle opportunità offerte dagli spostamenti di atleti e spettatori alla vigilia e nel corso degli eventi sportivi, che possono richiamare turisti anche nelle regioni più periferiche; sottolinea che le potenzialità del turismo sportivo non sono ancora adeguatamente sfruttate;
Qualità
51. è convinto che il turismo europeo necessiti di una transizione da un modello di crescita quantitativa a un modello qualitativo che si traduca in uno sviluppo costante e sostenibile, e che occorra in realtà costruire un'industria del turismo che consenta la creazione di posti di lavoro più qualificati e adeguatamente retribuiti; ritiene che la diversificazione economica del turismo nelle aree rurali e costiere offra la possibilità di creare nuovi posti di lavoro sostenibili;
52. prende atto della diversità degli standard di qualità dei servizi turistici e ritiene che gli standard di qualità siano importanti in quanto strumento che offre agli operatori pari condizioni e accresce la trasparenza per i consumatori, rafforzando in tal modo la fiducia di tutte le parti coinvolte; chiede a tutti i soggetti interessati di far avanzare il dibattito sul modo in cui l'UE può promuovere standard di qualità concordati per i servizi turistici;
53. invita la Commissione a istituire un marchio europeo per il turismo di qualità che premi gli sforzi rigorosi compiuti dai professionisti del settore a sostegno della qualità dei servizi turistici sulla base del massimo rispetto per il patrimonio culturale e naturale, migliorando la qualità dell'occupazione nel turismo, incrementando l'accessibilità per tutti e promuovendo le tradizioni culturali delle comunità locali;
54. invita la Commissione a rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità dei prodotti tramite la tutela della dicitura "made in";
55. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le associazioni turistiche e a definire congiuntamente un sistema comune europeo per la classificazione delle infrastrutture turistiche (alberghi, ristoranti ecc.); ritiene che l'iniziativa di "Hotelstars Union" volta ad armonizzare progressivamente i sistemi di classificazione delle strutture ricettive in Europa debba essere promossa ulteriormente, permettendo così di meglio comparare le offerte di alloggi in Europa e contribuendo all'utilizzo di criteri comuni di qualità dei servizi;
56. ritiene che il mantenimento di standard di sicurezza nel settore dei servizi turistici nell'UE sia un elemento essenziale della buona qualità; plaude pertanto al Libro verde della Commissione dal titolo "Sicurezza dei servizi di ricettività turistica"; prende atto del contributo di molti gruppi di consumatori, organizzazioni per la sicurezza antincendio e organizzazioni del settore turistico che sostengono l'azione a livello dell'UE in materia di sicurezza del turismo; invita dunque la Commissione a presentare proposte di norme minime di sicurezza del turismo nell'UE, in particolare nel settore della sicurezza antincendio e della sicurezza contro il monossido di carbonio negli alloggi per vacanze; mette in rilievo la necessità di una raccolta sistematica di dati sulla sicurezza degli alloggi;
57. sottolinea che i servizi turistici di alta qualità sono garantiti se associati a una formazione adeguata e a condizioni di lavoro dignitose e che è controproducente ignorare o intaccare le competenze necessarie e le conquiste sociali nel settore;
58. è del parere che investire nella formazione e nell'istruzione sia essenziale per garantire servizi di qualità in un settore che impiega soprattutto giovani di età generalmente compresa tra i 16 e i 35 anni; esorta vivamente la Commissione a collaborare con gli enti privati e altri organismi pubblici nella messa a punto di programmi di formazione e tirocinio durante la bassa stagione, al fine di rendere il settore più attraente e meno stagionale; ritiene che tali formazioni dovrebbero porre l'accento su qualifiche più elevate e sullo sviluppo di competenze trasversali per migliorare le prospettive di lavoro nell'intero settore; invita pertanto la Commissione a sostenere gli sforzi del settore turistico volti a migliorare le abilità e le competenze dei datori di lavoro e dei lavoratori onde anticipare le prossime tendenze e le future necessità in termini di competenze; è del parere che sia opportuno migliorare le statistiche sull'occupazione nel settore turistico;
59. invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere l'industria del turismo, colmando le lacune di competenze e aumentando la rilevanza per il mercato dell'istruzione e della formazione professionale; propone che la Commissione pubblichi e distribuisca una guida sulle migliori pratiche e sull'offerta formativa nell'UE, che agevoli il conseguimento di una professionalità più elevata e una maggiore mobilità volontaria tra i professionisti dell'UE;
60. sottolinea l'importanza di migliorare il riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali nel settore del turismo, al fine di consentire ai lavoratori di identificare le migliori prospettive di carriera e incoraggiarne così la mobilità;
61. accoglie con favore gli strumenti di mobilità e progetti di cooperazione quali le alleanze della conoscenza e le alleanze delle abilità settoriali nell'ambito di Erasmus+, quali strumenti efficaci per consentire agli addetti del settore turistico che partecipano ad attività di istruzione e formazione, a tutti i livelli, di scambiare le migliori prassi, migliorare le proprie competenze linguistiche e acquisire conoscenze pratiche nel campo del turismo culturale; esprime tuttavia preoccupazione dinanzi allo scarso interesse che i giovani nutrono per i percorsi professionali in taluni comparti del turismo; sottolinea i vantaggi del sistema d'istruzione "duale" nel settore del turismo e l'importanza di abbinare apprendimento ed esperienza pratica, migliorando così sia la conoscenza teorica che le competenze pratiche; invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a sfruttare appieno le opportunità offerte dal Fondo sociale europeo e da altri fondi unionali, nazionali, regionali e locali per promuovere la formazione professionale.
62. invita gli Stati membri a investire nella formazione di qualità delle guide turistiche e a favorire un approccio multilinguistico per una migliore valorizzazione dei siti di interesse da parte dei turisti stranieri; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a definire standard europei di qualità per le guide turistiche, prevedendo il rispetto di requisiti minimi di formazione;
63. invita la Commissione a condurre uno studio sull'impatto che le imposte e le tasse sui prodotti e sui servizi turistici a livello locale, regionale, nazionale ed europeo esercitano sulla competitività dell'Europa come destinazione turistica; invita gli Stati membri a riconoscere l'importanza di ridurre le aliquote IVA sui servizi di viaggio e di turismo per contribuire a sviluppare le economie locali e a sostenere la crescita e l'occupazione, nonché di aiutare l'Europa a rimanere competitiva sul mercato globale;
Sfruttare appieno il potenziale del turismo costiero e marittimo
64. riconosce l'importanza che riveste per le zone costiere e insulari la Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (in linea con la Strategia per la crescita blu e la Strategia Europa 2020), che presenta una serie di risposte comuni alle numerose sfide cui si deve far fronte;
65. esorta con forza la Commissione a presentare un piano d'azione volto ad accompagnare le 14 azioni descritte nella soprammenzionata Strategia per il turismo costiero e marittimo, con obiettivi e calendari concreti, e a riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti in relazione a tali azioni;
66. invita la Commissione a condurre un seminario annuale, con la partecipazione degli Stati membri costieri e marittimi e delle rispettive regioni, al fine di promuovere un dialogo paneuropeo e agevolare la condivisione delle migliori prassi e l'attuazione di una strategia di lungo termine;
67. ricorda l'importanza della connettività e dell'accessibilità, e osserva che esse differiscono in funzione dell'alta o della bassa stagione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole, che dipendono in larga misura dal trasporto marittimo e aereo; sottolinea altresì l'importanza di mettere a punto piani regionali che promuovano la mobilità tra le destinazioni; chiede alla Commissione che l'azione 12 della soprammenzionata Strategia per il turismo costiero e marittimo tenga anche conto dell'efficacia degli aiuti di Stato nelle regioni costiere e marittime;
68. incoraggia con fermezza la Commissione nonché gli Stati membri e i soggetti interessati nel settore del turismo nautico e marittimo a valutare la necessità di creare strategie intelligenti e innovative quale soluzione per contrastare la stagionalità, che siano adeguate ai periodi di alta e bassa stagione e che tengano conto dei vari gruppi obiettivo; invita i soggetti interessati ad adoperarsi per creare esperienze, prodotti e servizi complementari integrati con i prodotti locali, segnatamente legati alla cultura e al patrimonio marittimi, agli sport acquatici, alla nautica da diporto, all'osservazione della vita e della natura marine, alle attività balneari, alla pesca artigianale, all'alimentazione e alla salute;
69. sottolinea l'importanza del turismo da crociera per la crescita del settore del turismo in Europa; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare le risorse necessarie e le infrastrutture portuali e nautiche esistenti, nonché a standardizzare la raccolta differenziata e il riciclaggio, al fine di creare azioni di pianificazione innovative per tali settori sviluppando il concetto di città portuale intelligente;
70. sottolinea che una pianificazione comune e un'azione congiunta sono necessarie sia per l'accettazione del turismo tra la popolazione sia per il suo sviluppo sostenibile;
Turismo sostenibile, responsabile e sociale
71. invita la Commissione a continuare a promuovere un turismo sostenibile, responsabile ed ecologico, in cooperazione con partner strategici quali la CET e altri soggetti interessati, sviluppando nuovi prodotti specifici e promuovendo quelli esistenti, e propone la creazione di una piattaforma web di portata europea, pienamente accessibile, che riunisca in una banca dati consultabile tramite il portale "Visiteurope.com" le informazioni esistenti su prodotti certificati, nuove forme di turismo, destinazioni e itinerari, nonché su servizi specifici quali mezzi di trasporto e guide turistiche;
72. ritiene che si debbano destinare (co)finanziamenti maggiori a progetti turistici sostenibili nel quadro del programma COSME;
73. sollecita la Commissione a finalizzare la Carta europea del turismo sostenibile e responsabile nonché a continuare a sostenere economicamente importanti iniziative e reti quali le Destinazioni europee di eccellenza (EDEN) e gli itinerari culturali europei;
74. incoraggia le organizzazioni turistiche nazionali, sulla base di norme proposte dalla Commissione, a creare un portale unico a livello nazionale dedicato al turismo sostenibile e responsabile, al fine di consentire ai clienti di effettuare una scelta informata tra destinazioni e prodotti mirati nazionali e transnazionali;
75. sottolinea l'importanza di garantire lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e accessibile, nell'ambito del quale l'idea di "destinazione intelligente" dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo delle destinazioni, e che dovrebbe combinare gli aspetti della sostenibilità, del turismo esperienziale e dell'uso adeguato delle risorse naturali con le nuove tecnologie, inclusi gli aspetti dell'accessibilità fisica e in termini di comunicazione; è convinto che le reti di informazione sui progetti in materia di turismo dolce offrano buone opportunità di sostenere le PMI, lo sviluppo locale sostenibile, posti di lavoro sostenibili ed economie stabili;
76. invita la Commissione a condurre uno studio sui certificati di sostenibilità per i servizi del turismo dolce, tra cui un'analisi degli strumenti volontari che indichi quali di essi hanno avuto successo;
77. invita a promuovere e sviluppare ulteriormente le offerte rivolte a bambini e famiglie nel settore del turismo, ad esempio attraverso la creazione di un marchio europeo per il turismo a misura di famiglia;
78. sottolinea l'importanza di incentivare programmi per consentire la riqualificazione di vecchie strutture alberghiere secondo criteri di turismo eco-sostenibile;
79. sottolinea il ruolo cruciale svolto dal turismo europeo nella rivitalizzazione delle aree rurali e urbane, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile locale e regionale;
80. chiede lo sviluppo di servizi turistici sostenibili in quelle località che, pur avendo un forte potenziale culturale e turistico, hanno subito danni di immagine a seguito della maggiore messa in evidenza e dello sviluppo di altri settori, compreso quello industriale;
81. sottolinea l'importanza di tenere presente che l'attività turistica non dovrebbe incidere negativamente sulla vita quotidiana dei residenti e che, al contrario, è necessario integrare positivamente e partecipativamente la popolazione residente nel fenomeno del turismo;
82. evidenzia che il patrimonio naturale e culturale e la protezione della biodiversità rappresentano una risorsa preziosa per il settore turistico e sostiene pertanto gli Stati membri, le autorità regionali e le imprese turistiche nella promozione dell'ecoturismo e nel rispetto della legislazione ambientale dell'UE in sede di adozione e di esecuzione di progetti infrastrutturali; invita gli Stati membri a integrare le iniziative in materia di patrimonio naturale nelle loro strategie turistiche nazionali e regionali;
83. sottolinea l'importanza del turismo sostenibile e responsabile per la tutela e la promozione del patrimonio naturale e culturale regionale; è convinto, quindi, che è opportuno sostenere e promuovere, mediante misure adeguate, i prodotti turistici regionali e i soggiorni di breve durata;
84. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare reti di itinerari verdi che comprendano aree rurali, boschive e siti naturali minori integrando le reti infrastrutturali di trasporto esistenti con nuove soluzioni ecosostenibili;
85. sottolinea che il turismo sostenibile legato alla pesca può offrire un contributo importante all'economia delle zone rurali d'Europa; osserva che questa forma di turismo può continuare a esistere soltanto se le specie ittiche minacciate delle acque interne europee vengono gestite in modo più sostenibile;
86. osserva che il turismo rurale è una delle forme più elementari di turismo alternativo nell'UE e invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a sostenere azioni volte a fornire incentivi a favore dell'ulteriore sviluppo delle infrastrutture e dell'accessibilità di questo settore;
87. invita la Commissione a mettere maggiormente in risalto i territori e le specialità locali, incoraggiandone la promozione e garantendo la protezione di prodotti locali quali le indicazioni geografiche protette agricole e non agricole (IGP);
88. ritiene che regioni sensibili come quelle insulari, costiere e montane, e in particolare le regioni remote e ultraperiferiche, spesso dipendano fortemente dal settore turistico e che siano le prime a essere colpite dai cambiamenti climatici; è pertanto convinto che la protezione del clima debba rappresentare una priorità ed essere maggiormente integrata nelle politiche dei trasporti e del turismo a livello europeo, nazionale e regionale, tra l'altro mettendo l'accento sull'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, i trasporti sostenibili e la gestione dei rifiuti; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto per stabilire in che misura i cambiamenti climatici influenzino il turismo in queste regioni sensibili – sotto il profilo economico, ambientale e sociale – e quale sarà la loro influenza in futuro;
89. sottolinea la necessità di promuovere le potenzialità turistiche delle aree remote rurali, insulari, costiere e montane, incoraggia lo sviluppo del turismo marittimo e marino sostenibile nell'UE e invita gli Stati membri a sviluppare infrastrutture sostenibili e a migliorare la connettività transfrontaliera quale mezzo per valorizzare la loro attrattiva e accessibilità;
90. sottolinea che le isole hanno i loro problemi, soprattutto in termini di collegamenti tra le isole minori e la terraferma, e invita la Commissione a proporre misure volte a stimolare gli investimenti in tale settore;
91. ritiene che l'introduzione di "controlli ambientali" volontari per il miglioramento della qualità ambientale in ambito turistico sia un contributo importante del settore e raccomanda di premiare le aziende che dimostrano particolare impegno;
92. invita le autorità e gli operatori responsabili a intensificare gli sforzi sul piano nazionale, regionale e locale per promuovere gli itinerari di turismo dolce, quali le reti europee di percorsi a cavallo, cammini percorribili a piedi, itinerari di pellegrinaggio o piste ciclabili, in combinazione con tutti i servizi ferroviari transfrontalieri, compresi i treni ad alta velocità e i treni notturni; ricorda che occorre prendere sempre in considerazione anche l'interoperabilità con le altre modalità di trasporto; raccomanda di eliminare il sovrapprezzo del biglietto nelle tratte transfrontaliere, che rappresenta una delle barriere a un maggiore utilizzo delle ferrovie da parte dei turisti nelle aree di confine;
93. riconosce che il turismo urbano sostenibile è un'attività in rapida crescita e che la politica in materia di mobilità e di trasporti nei centri turistici delle città dovrebbe essere efficiente, sostenibile e generare situazioni vantaggiose sia per i visitatori sia per gli abitanti locali;
94. sostiene lo sviluppo di forme integrate di trasporto multimodale per i turisti, mediante la creazione di biglietti che permettano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto a seconda delle differenti esigenze; sottolinea che i progressi a livello dei servizi di biglietteria integrata sarebbero un forte incentivo per il turismo transfrontaliero;
95. sottolinea che i veicoli elettrici rappresentano una soluzione sempre più attraente in termini di nuova mobilità flessibile per il turismo sia rurale che urbano, e che tale opzione di mobilità dovrebbe essere offerta con maggiore frequenza nelle località turistiche;
96. sottolinea l'importanza di agevolare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici da parte degli utenti della bicicletta;
97. esorta la Commissione a valutare la possibilità di trasformare il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS) in uno strumento dell'UE volto ad aiutare le destinazioni turistiche a controllare, gestire, valutare e migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità;
98. invita gli Stati membri a trasferire all'estero le esperienze positive in termini di gestione del turismo sostenibile nel quadro della collaborazione internazionale;
99. è del parere che la piena accessibilità e la convenienza economica del turismo siano parte integrante della sostenibilità del settore; afferma che il principio del "turismo per tutti" consente e autorizza le persone, in particolare quelle con esigenze particolari (ad esempio, le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i giovani, gli anziani, le famiglie a basso reddito e quelle con figli), a godere dei loro diritti di cittadini, e che di conseguenza deve essere il punto di riferimento per qualsiasi azione legata al turismo a livello nazionale, regionale, locale o europeo; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie nello sviluppo di concetti turistici per gli anziani e per le persone con disabilità specifiche;
100. raccomanda agli Stati membri di sviluppare un sistema di identificazione uniforme e trasparente a livello europeo per le opzioni accessibili e di realizzare le relative piattaforme Internet; invita la Commissione a presentare suggerimenti in tal senso;
101. raccomanda agli Stati membri di introdurre l'accessibilità quale criterio di ammissibilità nel quadro dei programmi di sviluppo economico del settore turistico;
102. sottolinea che la fiducia dei consumatori nelle imprese che forniscono servizi nel settore del turismo implica altresì che le imprese mettano a loro disposizione strumenti di risoluzione delle controversie semplici, efficaci e rapidi, e proteggano i dati personali e finanziari dei consumatori;
103. è dell'avviso che, al fine di rendere accessibile il turismo in Europa, le compagnie aeree debbano porre fine alla pratica distorta e spesso diffusa di assegnare maggiori spazi alle classi business piuttosto che a quelle economy;
104. sottolinea il contributo della società civile alla promozione di nuove forme di turismo, attraverso i social network, le organizzazioni di volontari, le associazioni culturali e sportive, i gruppi d'azione civica e le organizzazioni che rappresentano i giovani, le donne e le comunità di espatriati;
105. chiede un maggior riconoscimento del ruolo essenziale svolto dal volontariato nello sviluppo e nella promozione del settore turistico attraverso il volontariato culturale;
106. esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione e a sostenere le potenzialità dell'economia sociale in termini di sviluppo del turismo sostenibile e responsabile;
107. ritiene che il turismo rivesta un importante valore sociale per i giovani, i lavoratori e i pensionati, e invita gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'UE per lo sviluppo del turismo sanitario e ricreativo;
108. sottolinea che la perdurante crisi dell'immigrazione in Europa colpisce soprattutto le zone costiere, dove il turismo rappresenta un elemento importante per il reddito degli abitanti; invita la Commissione a elaborare una relazione sull'impatto che l'afflusso incontrollato di migranti verso l'Unione europea ha sul settore del turismo;
Economia del consumo collaborativo
109. accoglie con favore le opportunità offerte dal consumo collaborativo per le start-up e le imprese innovative nel settore del turismo; riconosce la complementarità di questi servizi con le altre offerte turistiche per quanto concerne la loro ubicazione e le persone a cui si rivolgono;
110. ricorda che l'economia collaborativa, o consumo collaborativo, è un nuovo modello socioeconomico decollato grazie alla rivoluzione tecnologica, con Internet che mette in comunicazione le persone attraverso piattaforme online su cui le transazioni di beni e servizi possono essere condotte in modo sicuro e trasparente;
111. evidenzia che l'attuale legislazione non è adatta all'economia del consumo collaborativo e che per questa ragione i governi locali e nazionali hanno iniziato a esaminare siffatte piattaforme online cercando di regolamentarne gli effetti, spesso applicando misure sproporzionate, che sono alquanto disparate all'interno dell'Unione; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri nell'analisi delle migliori iniziative da prendere a livello europeo, nazionale, regionale e locale; raccomanda di considerare l'introduzione di un quadro normativo appropriato nell'ambito della strategia globale per il mercato unico digitale dell'UE;
112. sottolinea che prima dell'adozione di misure di regolamentazione va innanzitutto analizzata la risposta all'espansione dell'economia collaborativa; ritiene, tuttavia, che qualsiasi azione da parte delle autorità pubbliche debba essere proporzionata e flessibile onde consentire un quadro normativo che garantisca condizioni paritarie alle imprese e, in particolare, un contesto imprenditoriale positivo favorevole alle PMI e all'innovazione nel settore; ritiene inoltre che, nell'interesse della protezione del consumatore, la regolamentazione in materia di sicurezza e di salute applicabile al settore del turismo tradizionale dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici offerti su base commerciale nell'ambito del consumo collaborativo;
113. sottolinea che le attività dei fornitori devono essere correttamente classificate, così da operare un chiara distinzione tra la collaborazione ad hoc o permanente e i servizi professionali alle imprese, ai quali andrebbero applicate norme pertinenti;
114. sottolinea altresì che le piattaforme devono essere pienamente accessibili e che, consultando i siti, i consumatori devono ricevere un'informazione corretta e non fuorviante, e la protezione dei dati che li riguardano deve essere tutelata; sottolinea l'importanza di un sistema di riesame praticabile e trasparente, nonché l'importanza di far sì che i consumatori non siano penalizzati dai fornitori di servizi per il fatto di aver lasciato recensioni negative;
115. evidenzia che le imprese del settore tecnologico che fungono da intermediarie devono informare i rispettivi fornitori dei loro obblighi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti dei consumatori, e presentare in modo accurato e comprensibile tutte le commissioni e i costi occulti legati alla gestione dell'impresa, come anche il modo in cui operare in piena conformità con le leggi locali, specialmente per quanto attiene al diritto tributario e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei consumatori, nonché alle condizioni di lavoro applicabili ai fornitori di servizi turistici;
116. invita la Commissione a valutare l'impatto economico e sociale del consumo collaborativo e le sue implicazioni per l'industria del turismo, i consumatori, le imprese del settore tecnologico e le pubbliche amministrazioni, e a riferire al Parlamento in merito ai risultati delle iniziative che ha intrapreso sino a quel momento, compresi i lavori della task force istituita dalla DG GROW;
Digitalizzazione
117. invita la Commissione a definire, d'intesa con l'industria e le associazioni turistiche, una tabella di marcia intelligente che preveda iniziative incentrate sul contesto più ampio dell'innovazione (processo, TIC e ricerca) e sulle competenze necessarie al fine di incoraggiare le imprese del settore dei viaggi e del turismo ad adottare strumenti digitali e a utilizzarli in modo più efficace; è del parere che la Commissione potrebbe fare uno sforzo concentrato per diffondere le migliori prassi al riguardo;
118. accoglie con favore la piattaforma per il turismo digitale della Commissione e i suoi obiettivi che prevedono: i) il rafforzamento delle capacità d'innovazione e della digitalizzazione delle PMI legate al turismo per dinamizzare il settore, e ii) la raccolta di proposte in vista dell'adeguamento e della definizione di politiche sostenibili, competitive e orientate al consumatore finalizzate a sviluppare ulteriormente il settore del turismo; incoraggia il ricorso a tecnologie innovative, la condivisione delle migliori prassi e l'approfondimento della cooperazione a livello regionale, al fine di rendere il settore europeo del turismo più attraente e competitivo; ritiene che la promozione dell'apprendimento online e il crescente impiego delle tecnologie digitali stimolerebbero il conseguimento di tale obiettivo;
119. è consapevole del fatto che le PMI (la maggior parte delle quali è rappresentata da microimprese) e le start-up operanti nel settore del turismo affrontano notevoli difficoltà nel promuovere i loro servizi all'estero e nell'adattarsi a condizioni di mercato in rapida evoluzione; osserva che nuovi strumenti informatici come il "Tourism Business Portal" sviluppato dalla Commissione e i seminari web possono aiutarle a sfruttare le opportunità della digitalizzazione; sottolinea che la messa a disposizione del "Tourism Business Portal" in tutte le lingue degli Stati membri promuoverebbe ulteriormente i vantaggi territoriali di tali azioni; incoraggia l'adozione di iniziative analoghe a livello locale, regionale e nazionale;
120. invita la Commissione a continuare a promuovere la collaborazione tra i soggetti interessati, pubblici e privati, del settore dei viaggi e del turismo al fine di agevolare la ricerca e l'adozione di soluzioni digitali da parte delle imprese europee; evidenzia in particolare la necessità di un migliore coordinamento tra le amministrazioni pubbliche del turismo a livello nazionale, regionale e locale, i tour operator, il settore ricettivo e le imprese digitali;
121. invita la Commissione ad aiutare il settore a predisporre strumenti che consentano di monitorare la destinazione dei visitatori, di conoscere il profilo degli stessi e di tracciare la loro mobilità, così che si possano conoscere i loro interessi e sviluppare prodotti adeguati, nonché creare gli strumenti che offrano destinazioni "à la carte" e il monitoraggio delle reti, al fine di conoscere il parere di chi visita l'Europa;
122. si aspetta che la Commissione presenti una relazione globale comprensiva di una valutazione dello stato attuale della digitalizzazione sul mercato del turismo dell'UE, con lo scopo di individuare e di raccogliere le sfide e le opportunità per il pubblico e per gli attori privati a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che una relazione di questo tipo dovrebbe includere raccomandazioni appropriate volte a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per tutti gli attori nonché a proteggere i consumatori offrendo trasparenza, neutralità e accessibilità;
123. constata l'espansione delle compravendite di servizi turistici su Internet concluse direttamente dall'utente e i potenziali rischi che tale pratica comporta per i consumatori, che spesso ignorano quali siano i loro diritti e la legislazione applicabile; chiede alla Commissione di perseguire in maniera rigorosa i possibili abusi in questo settore, segnatamente in relazione agli acquisti combinati con diversi fornitori di servizi (il biglietto aereo con il noleggio dell'auto, ad esempio) e di adattare e sviluppare, durante la prossima revisione della direttiva sui viaggi "tutto compreso", queste nuove forme di compravendita di servizi;
124. accoglie positivamente la recente conclusione dei negoziati di trilogo su una revisione della direttiva sui viaggi "tutto compreso"; chiede che essa sia recepita e applicata in modo rapido ed efficace al fine di trasformare il settore e proteggere i consumatori nel contesto digitale;
125. invita la Commissione a riorientare i finanziamenti e i programmi allo scopo di migliorare il sostegno alla digitalizzazione delle imprese europee operanti nel turismo;
126. invita la Commissione a garantire che i fornitori di servizi abbiano un accesso equo e paritario ai dati pertinenti messi a disposizione dagli operatori di viaggio e trasporti, nella prospettiva di agevolare la creazione di servizi digitali di informazione e biglietteria per gli spostamenti multimodali; rileva l'importanza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) nel fornire dati precisi e in tempo reale relativamente al traffico e alla mobilità per lo sviluppo di servizi integrati di mobilità che potrebbero giovare allo sviluppo del turismo europeo;
127. invita gli Stati membri a identificare e sostenere iniziative a livello di Unione che favoriscano l'uso di infrastrutture digitali e l'interoperabilità tra diverse piattaforme; invita gli Stati membri, in tale contesto, a fornire l'accesso gratuito al Wi-Fi nelle zone turistiche e ad abolire, in base alla decisione adottata, i costi dei servizi di roaming entro il 15 giugno 2017 nonché il blocco geografico;
128. invita gli Stati membri e le autorità locali a dotare tutte le stazioni e piattaforme di arrivo, partenza e scambio sia di uffici informativi con personale competente che possano fornire indicazioni su principali mete, modalità di trasporto e strutture turistiche, che di sistemi digitali di informazione multilingua con accesso gratuito e libero alle reti Wi-Fi, fruibili anche da persone con disabilità;
129. sottolinea che i viaggiatori continuano a confrontarsi con prezzi, requisiti e condizioni diversi quando prenotano pernottamenti o mezzi di trasporto online; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"; invita la Commissione ad adottare una proposta di ampio respiro volta a porre fine all'ingiustificato blocco geografico all'accesso a beni, servizi e migliori tassi disponibili sulla base della posizione geografica o del paese di residenza;
130. sollecita gli Stati membri a incoraggiare a titolo prioritario l'accesso a reti a banda larga ad alta velocità in zone turistiche remote e ultraperiferiche, come le isole e le zone costiere, montane e rurali, al fine di favorire la crescita delle imprese turistiche e di ridurre il divario digitale nell'UE;
131. invita gli Stati membri e gli operatori interessati, in tutti i comparti turistici e in particolare nell'ambito della digitalizzazione, a elaborare misure efficaci contro la carenza di lavoratori qualificati nel settore;
132. teme che molti dei vantaggi economici della distribuzione online non siano sfruttati appieno in Europa; è del parere che i governi europei dovrebbero adoperarsi maggiormente per valorizzare lo spirito imprenditoriale e, in particolare, le soluzioni orientate alla tecnologia in Europa;
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133. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'assegnazione da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (2015/2857(RSP))
– visto il nuovo punto all'ordine del giorno sul tracking in volo della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), organizzata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015,
– visto il documento di lavoro intitolato "Aircraft Tracking and Localisation Options" (Soluzioni di tracking e localizzazione di velivoli), presentato dall'UE alla riunione multidisciplinare in materia di tracking globale dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), svoltasi il 12 e 13 maggio 2014,
– viste le raccomandazioni formulate in occasione della citata riunione multidisciplinare in materia di tracking globale dell'ICAO,
– visto il parere n. 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea intitolato "Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices" (Modifica dei requisiti per i registratori di volo e i dispositivi di localizzazione subacquea),
– viste le raccomandazioni in materia di sicurezza emanate da varie autorità investigative per la sicurezza nazionali nell'ottica di rafforzare la sicurezza, agevolando la raccolta di informazioni a fini di indagini per la sicurezza dell'aviazione civile e migliorando l'efficienza e l'utilizzabilità dei registratori di volo nonché la localizzazione di un aeromobile dopo un incidente in acqua(1),
– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori dei dati di volo, i dispositivi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei(2),
– vista l'interrogazione rivolta alla Commissione e riguardante l'assegnazione da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (O-000118/2015 – B8-1101/2015),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le tragedie in cui sono rimasti coinvolti il volo Air France AF447 (1° giugno 2009) e il volo della Malaysia Airlines MH370 (8 marzo 2014) hanno evidenziato la necessità di porre in essere nuovi sistemi per stabilire la posizione di un aeromobile di trasporto pubblico in qualsiasi momento, anche in luoghi remoti;
B. considerando che i sistemi di sorveglianza globale in materia di gestione del traffico aereo (ATM) faciliteranno la localizzazione di un aeromobile in caso di comportamento anomalo, emergenza o incidente;
C. considerando che, alla luce delle tragedie dei voli AF447 e MH370, tali sistemi non dovrebbero essere interessati da una perdita di energia elettrica normale a bordo né offrire alcuna possibilità di essere disabilitati durante il volo;
D. considerando che tali sistemi miglioreranno l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio, nonché delle indagini, dato che gli attuali sistemi di monitoraggio dei voli coprono solo parzialmente la sfera terrestre;
E. considerando che tali sistemi potrebbero rappresentare anche uno strumento importante per incrementare l'efficienza e la capacità dei sistemi ATM, migliorando nel contempo significativamente la sicurezza dell'aviazione e riducendo i costi delle infrastrutture;
F. considerando che, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e le parti interessate, la Commissione ha iniziato a studiare varie possibilità tecniche, sulla base delle loro prestazioni, e ha proposto norme in materia di monitoraggio degli aeromobili attuabili gradualmente;
G. considerando che appaiono estremamente promettenti le varie possibilità attualmente operative e/o allo studio (ad esempio, l'Automatic Dependent Surveillance – Contract (ADS-C) (sorveglianza dipendente automatica — contratto), l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), l'High Frequency Data Link (collegamento dati ad alta frequenza)), nonché la tecnologia concernente l'Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) (sorveglianza dipendente automatica — diffusione), sostenute dalle comunicazioni satellitari;
H. considerando che la tecnologia ADS-B può fungere da ausilio alla sorveglianza tramite sistemi ATM al di fuori delle zone più densamente popolate, dove la copertura radar è limitata, impossibile o estremamente costosa (inclusi gli oceani e le aree disabitate della superficie terrestre);
I. considerando che la tecnologia ADS-B supportata da satellite si basa sulle comunicazioni tra un aeromobile e una costellazione di satelliti per fornire una capacità di sorveglianza ai fornitori di servizi di navigazione aerea, e che per tale finalità può richiedere l'assegnazione di uno spettro radio specifico protetto da interferenze;
J. considerando che la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), prevista per novembre 2015 e organizzata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), è la sede per stabilire quali servizi radio sono assegnati a bande specifiche dello spettro radio;
K. considerando che è necessario intervenire per garantire che lo sviluppo della tecnologia ADS-B non sia ostacolato da una mancata assegnazione tempestiva di una banda appropriata dello spettro radio;
1. appoggia l'azione della Commissione volta al rapido sviluppo di un sistema efficiente di monitoraggio globale dei voli in grado di mettere in condizione i fornitori di servizi di navigazione aerea di stabilire la posizione di un aeromobile di trasporto pubblico in qualsiasi momento, anche in luoghi remoti;
2. sottolinea che un tale sistema dovrebbe rimanere efficace anche in caso di perdita di energia elettrica normale a bordo e non dovrebbe offrire alcuna possibilità di essere disabilitato durante il volo;
3. ritiene che lo sviluppo di un siffatto sistema dovrebbe essere conseguito attraverso una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate (ovvero industria, compagnie aeree, fornitori di servizi di navigazione aerea, servizi di sicurezza e salvataggio, autorità investigative per la sicurezza e organizzazioni internazionali);
4. osserva che la tecnologia satellitare ADS-B, basata sulle comunicazioni tra aeromobili e satelliti, costituisce una delle possibilità promettenti per lo sviluppo di un sistema globale di sorveglianza ATM;
5. sottolinea che in sede di attuazione della tecnologia ADS-B è fondamentale prendere in considerazione le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e garantire l'interoperabilità tra le tecnologie alternative per evitare violazioni in termini di sicurezza attiva e passiva;
6. osserva che lo sviluppo di una tecnologia ADS-B supportata da satellite può richiedere l'assegnazione di una banda appropriata dello spettro radio per evitare qualsiasi interferenza;
7. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie – in vista della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), che si terrà a Ginevra nel novembre 2015 – per quanto concerne l'assegnazione della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di un sistema satellitare di monitoraggio globale dei voli;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.