Indice 
Testi approvati
Martedì 15 dicembre 2015 - Strasburgo
Accordo con la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine ***
 Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti ***
 Memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust *
 Modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria *
 Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos
 Richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda presentata dalla Finlandia - EGF/2015/005 FI/Programmazione informatica
 Marchio UE ***II
 Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ***II
 Regime di controllo e di coercizione applicabile alla pesca nell'Atlantico nordorientale ***I
 Sospensione delle misure commerciali eccezionali per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina ***I
 Cooperazione strategica nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo fra gli Emirati arabi uniti ed Europol *
 Verso un'Unione europea dell'energia
 Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per il 2020
 Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza
 Una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali

Accordo con la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***
PDF 234kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (18079/2013),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18078/2013),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 74, dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0027/2014),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0345/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica ***
PDF 233kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica (07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))
P8_TA(2015)0425A8-0322/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07189/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07111/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0143/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0322/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Commonwealth di Dominica.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ***
PDF 231kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))
P8_TA(2015)0426A8-0329/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07192/2015),

–  visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (07119/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0149/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0329/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Vanuatu.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago ***
PDF 230kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))
P8_TA(2015)0427A8-0323/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (07196/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07129/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0151/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0323/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Trinidad e Tobago.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa ***
PDF 230kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))
P8_TA(2015)0428A8-0320/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07195/2015),

–  visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa (07127/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0146/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0320/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato indipendente di Samoa.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada ***
PDF 230kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada (07190/2015 – C8-0144/2015 – 2015/0057(NLE))
P8_TA(2015)0429A8-0326/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07190/2015),

–  visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada (07113/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0144/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0326/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Grenada.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste ***
PDF 231kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))
P8_TA(2015)0430A8-0327/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07194/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07125/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0147/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0327/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di Timor Leste.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia ***
PDF 230kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia (07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))
P8_TA(2015)0431A8-0321/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (07187/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07107/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8‑0145/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0321/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Santa Lucia.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine ***
PDF 232kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))
P8_TA(2015)0432A8-0325/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07191/2015),

–  visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (07115/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0148/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0325/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Saint Vincent e Grenadine.


Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti ***
PDF 230kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))
P8_TA(2015)0433A8-0324/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07185/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07103/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0124/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0324/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Emirati arabi uniti.


Memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust *
PDF 238kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (11595/2015),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0303/2015),

–  vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 aprile 2015(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0353/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(2) Sentenze della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2015:223, e nella causa C-540/13, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2015:224.


Modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria *
PDF 330kWORD 69k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0447),

–  visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0277/2015),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0357/2015),

A.  considerando che la decisione del Consiglio 2014/335/UE, Euratom(1) dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2016;

B.  considerando che la decisione è accompagnata dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014(2) del Consiglio, che entra in vigore lo stesso giorno della decisione;

C.  considerando che la corrispondente legislazione attualmente in vigore legata alla decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom(3) ha dovuto essere rivista alla fine del 2014 a causa degli importi eccezionalmente elevati delle rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL nel caso di taluni Stati membri;

D.  considerando che anche il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza maturata con le rettifiche del 2014;

E.   considerando che la messa a disposizione e la rettifica dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione non dovrebbero essere oggetto di contrattazioni politiche, ma costituire un processo tecnico volto a far fronte al fabbisogno di tesoreria;

F.  considerando che sinora gli Stati membri hanno versato, in linea di massima, senza ritardi significativi l'importo integrale dei loro contributi al bilancio dell'Unione basati sull'IVA e sull'RNL, anche in periodi di crisi e di forte pressione fiscale;

G.  considerando che, in un'ottica di trasparenza, ogni anno dovrebbero essere presentati al Parlamento una relazione sui calcoli e i dati sottostanti alle rettifiche dei saldi IVA e RNL, come anche le date e gli importi dei contributi trasferiti dagli Stati membri al bilancio dell'Unione;

H.  considerando che la proposta della Commissione contiene altresì modifiche relative alle norme in materia di interessi, nonché a un certo numero di aspetti e chiarimenti più tecnici;

I.  considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza;

1.  sottolinea che è necessario prevedere norme efficaci che garantiscano il versamento tempestivo, da parte degli Stati membri, dei loro contributi al bilancio dell'Unione, onde consentire alla Commissione di gestire con efficacia la propria tesoreria;

2.  è favorevole alla possibilità concessa alla Commissione di chiedere agli Stati membri il pagamento di un terzo dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL nel primo semestre dell'esercizio, per permettere alla Commissione di ridurre in misura maggiore l'arretrato dei pagamenti dell'esercizio precedente a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (e dei Fondi strutturali e di investimento europei) nonché di ridurre gli interessi di mora;

3.  sottolinea in particolare che è necessario procedere all'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari del bilancio dell'Unione; si compiace, a tale riguardo, della modifica proposta all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, che mira non solo a incentivare la tempestività dei pagamenti rendendo più oneroso qualsiasi ritardo di pagamento, ma anche ad assicurare la proporzionalità, fissando il massimale per la maggiorazione del tasso di interesse a 20 punti percentuali;

4.  evidenzia che le modifiche proposte ai metodi applicabili alle rettifiche dei contributi sono volte ad evitare che si riproducano incidenti simili a quello del 2014;

5.  sottolinea che tali rettifiche dei contributi dovrebbero essere gestite quanto più automaticamente possibile per evitare interferenze politiche con le già convenute modalità di finanziamento del bilancio dell'Unione e per ridurre al minimo il margine discrezionale lasciato agli Stati membri quanto alle scadenze per il versamento dei loro contributi addizionali al bilancio dell'Unione risultanti dalle rettifiche RNL;

6.  condivide quindi la proposta della Commissione di modificare i termini temporali di comunicazione e, in particolare, la scadenza per la messa a disposizione delle rettifiche spostandoli dal 1° dicembre all'inizio dell'anno, cosa che renderà più facile alle tesorerie nazionali la gestione del finanziamento di rettifiche eventuali;

7.  appoggia inoltre la proposta della Commissione in base alla quale, per evitare perdite ai danni del bilancio dell'Unione, ciascuno Stato membro assicura che gli importi che ha accreditato sul conto risorse proprie non siano ridotti da interessi negativi o altre spese nel periodo durante il quale devono rimanere su detto conto;

8.  fa osservare che le modalità con cui gli Stati membri gestiscono la loro contabilità nazionale dei contributi al bilancio dell'Unione sono profondamente diverse fra loro e invita la Commissione a elaborare raccomandazioni al riguardo onde consentire un confronto più agevole fra gli Stati membri;

9.  sottolinea che il sistema delle risorse proprie continua ad essere troppo complesso e necessita di essere profondamente riformato in occasione del prossimo quadro finanziario pluriennale; richiama l'attenzione, in questo contesto, sul ruolo chiave svolto dal gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ai fini della presentazione di proposte volte ad ovviare alle carenze del sistema in vigore;

10.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

11.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

12.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

13.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
Articolo 10 ter – paragrafo 5 – comma 3
La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.
La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.

(1) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(3) Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).


Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos
PDF 157kWORD 63k
Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos (2015/2238(IMM))
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, trasmessa il 21 luglio 2015 dalla Procura presso la Corte suprema di Grecia nel quadro di una denuncia dell'Ispettorato del lavoro dell'Attica orientale per mancato pagamento di salari(1) e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

–  visto il fatto che Georgios Kyrtsos ha rinunciato al suo diritto ad essere ascoltato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(2),

–  visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0358/2015),

A.  considerando che la Procura presso la Corte suprema di Grecia ha richiesto la revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'eventuale azione giudiziaria per presunto reato;

B.  considerando che l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante il suo mandato, nessun deputato può essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del Parlamento;

D.  considerando che Georgios Kyrtsos è accusato del mancato pagamento di parte del salario di uno dei suoi ex dipendenti;

E.  considerando che l'accusa è relativa a parte del salario del 2013 di un ex dipendente di due imprese editrici di giornali, delle quali Georgios Kyrtsos era all'epoca il manager, ed è rivolta a Georgios Kyrtsos in quanto ex manager di queste imprese;

F.  considerando che il presunto reato non ha qualsivoglia relazione con il mandato di Georgios Kyrtsos quale deputato al Parlamento europeo ma è piuttosto relativo alla sua precedente posizione di manager di due imprese editrici di giornali;

G.  considerando che il procedimento giudiziario non riguarda alcuna opinione o voto espressi nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo in questione ai fini dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.  considerando che non sussiste alcun motivo per presumere che l'intenzione soggiacente del procedimento sia quella di pregiudicare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), dato che è stato avviato alcuni anni prima dell'inizio del mandato del deputato;

1.  decide di revocare l'immunità di Georgios Kyrtsos;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche.

(1) Riferimento del documento ABM:IB2014/8927.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou
PDF 156kWORD 63k
Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou (2015/2239(IMM))
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou, trasmessa il 7 agosto 2015 dalla Procura della repubblica presso la Corte suprema di Grecia nel quadro di un procedimento penale per diffamazione(1), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

–  preso atto del fatto che Stelios Kouloglou ha rinunciato al diritto di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(2),

–  visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica ,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0356/2015),

A.  considerando che la Procura della repubblica presso la Corte suprema di Grecia ha chiesto la revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un'ipotesi di reato;

B.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede che, durante la legislatura, i membri del Parlamento non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;

D.  considerando che Stelios Kouloglou è accusato di diffamazione di membri del personale penitenziario di Patrasso;

E.  considerando che l'accusa si riferisce a dichiarazioni che Stelios Kouloglou avrebbe fatto alla stampa nel 2010 in merito alla probità di taluni membri del personale del carcere di Patrasso, in un'epoca in cui egli lavorava come giornalista e produceva soprattutto reportage televisivi;

F.  considerando che l'ipotesi di reato non ha palesemente nulla a che fare con la funzione di membro del Parlamento europeo rivestita da Stelios Kouloglou, ma è invece connessa alla sua precedente professione di reporter televisivo;

G.  considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.  considerando che non vi è motivo di sospettare che l'intento sotteso al procedimento penale sia di danneggiare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), dal momento che l'azione penale è stata avviata alcuni anni prima che egli assumesse la sua carica al Parlamento europeo;

I.  considerando che le autorità greche hanno chiesto al Parlamento europeo di rispondere entro il 7 ottobre 2015, poiché altrimenti l'azione penale si sarebbe prescritta, ma che le norme procedurali del Parlamento non consentono di prendere una decisione in un lasso di tempo così breve;

J.  considerando tuttavia che, secondo l'opinione che la commissione giuridica si è formata dopo matura riflessione, alla luce della sentenza n. 1126/1994 della Corte suprema greca il corso della prescrizione è in ogni caso sospeso, per un periodo massimo di tre anni, durante il mandato di deputato al Parlamento europeo di Stelios Kouloglou;

1.  decide di revocare l'immunità di Stelios Kouloglou;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche.

(1) Documento di riferimento ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda presentata dalla Finlandia - EGF/2015/005 FI/Programmazione informatica
PDF 260kWORD 74k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/005 - FI/Computer programming, presentata dalla Finlandia) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0362/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/005 FI/Computer programming per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 1 603 collocamenti in esubero effettuati in 69 imprese operanti nella divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse)(4) in diverse regioni di livello NUTS 2 di tutta la Finlandia; che, secondo le stime, i lavoratori collocati in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure sono 1 200;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 623 200 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60% dei costi totali (4 372 000 EUR) in relazione ai 1 603 lavoratori in esubero;

2.  osserva che le autorità finlandesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 12 giugno 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 6 novembre 2015 e notificata al Parlamento il medesimo giorno; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  rileva che negli ultimi anni la distribuzione di occupazione nel settore delle TIC tra l'Unione e le altre economie è andata mutando a scapito dell'Unione e sottolinea che nel 2014 il settore tecnologico in Finlandia dava lavoro a 276 000 persone, contro un totale di 326 000 lavoratori nel 2008, il che corrisponde ad una diminuzione media annuale del 3% circa (10 000 lavoratori); sottolinea che gli eventi all'origine degli esuberi sono gli sviluppi che hanno interessato Nokia negli ultimi anni, i quali hanno avuto un impatto notevole sul settore delle TIC in Finlandia; rileva che lo sviluppo e la progettazione dei sistemi operativi per i telefoni cellulari Nokia davano lavoro a migliaia di finlandesi ma che queste funzioni sono state ormai delocalizzate in paesi extraeuropei; sottolinea che gli esuberi aggraveranno ulteriormente il problema della disoccupazione nel settore delle TIC nelle regioni colpite da un alto tasso di disoccupazione;

4.  osserva che gli esuberi nel campo delle TIC riguardano in particolar modo la regione di Oulu nell'Ostrobotnia settentrionale, dove il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è da anni un elemento portante dell'economia; si rammarica del fatto che nella primavera del 2015 si contavano circa 1 500 disoccupati in cerca di lavoro nel settore delle TIC nell'Ostrobotnia settentrionale e che, in molti casi, la condizione di disoccupazione si è prolungata in quanto un terzo dei disoccupati con un diploma di istruzione superiore è rimasto senza lavoro per più di un anno;

5.  osserva che, ad oggi, la divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse) è stata oggetto di un'altra domanda di intervento del FEG, collegata alla crisi finanziaria ed economica globale(5); rileva che il volume del comparto, sebbene in crescita a livello globale, è diminuito in Europa a causa della delocalizzazione di imprese e servizi verso Cina, India, Taiwan e altre destinazioni non europee;

6.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità finlandesi hanno deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° agosto 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto, e che, pertanto, i servizi la cui erogazione è già stata avviata saranno ammissibili al sostegno del FEG;

7.  osserva che la Finlandia prevede sette tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) tutoraggio e altre misure preparatorie, ii) servizi per l'occupazione e le imprese, iii) formazione, iv) incentivi all'assunzione, v) sovvenzioni di avvio, vi) incentivi all'imprenditorialità e servizi per i nuovi imprenditori, nonché vii) indennità per spese di viaggio, pernottamento e trasloco;

8.  valuta positivamente le misure a sostegno dell'imprenditorialità, sotto forma di sovvenzioni di avvio, incentivi all'imprenditorialità e servizi per i nuovi imprenditori; ritiene che tali misure saranno più utili se verranno offerte in forma combinata ai partecipanti;

9.  accoglie con favore, in particolare, le misure proposte intese a creare nuove imprese e a promuovere l'imprenditorialità e servizi per i nuovi imprenditori;

10.  sottolinea che gli incentivi all'assunzione dovrebbero, di preferenza, essere forniti ai lavoratori licenziati solo qualora l'impiego offerto ai partecipanti sia conforme agli adeguati requisiti di qualità per quanto attiene al livello di competenza e alla durata del contratto; chiede che si ponga enfasi sulla corrispondenza fra le competenze dei richiedenti lavoro e la posizione sovvenzionata quando si decide di assegnare gli incentivi all'assunzione e si stabilisce la percentuale di spese salariali che essi andranno a coprire;

11.  accoglie con favore il fatto che le autorità finlandesi hanno proposto una grande varietà di misure a favore dei lavoratori licenziati;

12.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali e le autorità regionali;

13.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

14.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

15.  rammenta che lo scopo delle misure finanziate dovrebbe essere quello di aumentare le opportunità dei richiedenti lavoro di trovare in seguito un'occupazione;

16.  osserva che, secondo le stime delle autorità, il 18,31% dei costi sarà utilizzato per indennità e incentivi, il che rimane ben al di sotto del massimo consentito del 35% dei costi totali;

17.  chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;

18.  si attende che la Commissione monitori e valuti l'impiego delle risorse concesse e ricorra a tali informazioni per le domande future al fine di orientare l'utilizzazione del FEG in modo da allinearlo ai principi della programmazione di bilancio basata sui risultati;

19.  osserva che le autorità finlandesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

20.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

21.  chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

22.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2015/005 FI/Computer programming)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/2457.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120)


Marchio UE ***II
PDF 236kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))
P8_TA(2015)0439A8-0354/2015
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0161),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0354/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.


Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ***II
PDF 236kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))
P8_TA(2015)0440A8-0355/2015
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0355/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 372 del 12.11.2013, pag. 42.
(2) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.


Regime di controllo e di coercizione applicabile alla pesca nell'Atlantico nordorientale ***I
PDF 248kWORD 64k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0121),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0076/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 maggio 2015(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0294/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

P8_TC1-COD(2015)0063


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/96.)

(1) GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 81.


Sospensione delle misure commerciali eccezionali per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0386),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0039/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0060/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

P8_TC1-COD(2014)0197


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2423.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare un atto delegato relativamente alla sospensione dell'assistenza per i motivi di cui all'articolo 1, punto 1), del presente regolamento, al fine di assicurare l'adozione tempestiva delle misure riguardanti i Balcani occidentali. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché il settore delle relazioni esterne nel suo insieme.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento europeo informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 30 aprile 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0177).


Cooperazione strategica nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo fra gli Emirati arabi uniti ed Europol *
PDF 237kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione strategica nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo fra gli Emirati arabi uniti ed Europol (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))
P8_TA(2015)0443A8-0351/2015

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (10510/2015),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0275/2015),

–  vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

–  vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2), in particolare gli articoli 5 e 6,

–  vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0351/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  invita la Commissione a valutare, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europol (2013/0091(COD)), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio dell'esito di tale valutazione e, se del caso, formulare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché a Europol.

(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.


Verso un'Unione europea dell'energia
PDF 312kWORD 203k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (2015/2113(INI))
P8_TA(2015)0444A8-0341/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191, 192 e 194,

–  visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080) e i suoi allegati,

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea di sicurezza energetica" e i documenti di lavoro che l'accompagnano (COM(2014)0330),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Resilienza di breve termine del sistema del gas europeo. Preparazione in vista di un'eventuale interruzione delle forniture dall'Est tra l'autunno e l'inverno 2014/2015" (COM(2014)0654),

–  vista la comunicazione della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale dal titolo "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere" (COM(2011)0539),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Attuazione della comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale e delle conclusioni del Consiglio 'Energia' del novembre 2011" (COM(2013)0638),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo "Secondo riesame strategico della politica energetica. Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" (COM(2008)0781),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  viste la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663), i documenti di lavoro che l'accompagnano e la risoluzione del Parlamento del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia(1),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Progressi verso il completamento del mercato interno dell'energia" (COM(2014)0634),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata" (COM(2010)0677),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2014 intitolata "Costi e prezzi dell'energia in Europa" (COM(2014)0021),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo "Per una rinascita industriale europea" (COM(2014)0014),

–  vista la relazione della Commissione del 14 novembre 2012 dal titolo "La situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012" (COM(2012)0652),

–  viste la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571) e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse(2),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia" (COM(2014)0520),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  viste la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885) e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia(3),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde" (SWD(2012)0092),

–  vista la comunicazione della Commissione sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa (COM(2013)0180),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015,

–  visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, nonché la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2013 dal titolo "Visione a lungo termine per le infrastrutture in Europa e al di là dei suoi confini" (COM(2013)0711), che istituisce il primo elenco di progetti d'interesse comune (PIC) nell'ambito delle infrastrutture energetiche dell'Unione,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

–  visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio,

–  visto il terzo pacchetto dell'energia,

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

–  vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia,

–  vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,

–  vista la decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia,

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo(4),

–  vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto(5),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020(6),

–  visto lo studio del Parlamento europeo sulla mappatura del costo della non-Europa 2014-2019,

–  vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030(7),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10% per le interconnessioni elettriche - Preparare la rete elettrica europea per il 2020(8),

–  vista la Carta dell'energia, in particolare i suoi articoli 7 e 20,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0341/2015),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 194 TFUE, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili nonché promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; che la definizione del mix energetico degli Stati membri rimane una competenza nazionale e che, pertanto, i mix energetici restano altamente diversificati;

B.  considerando che la creazione di un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, dovrebbe essere basata sulla transizione verso un sistema energetico sostenibile e lungimirante i cui pilastri fondamentali siano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso ottimale delle risorse energetiche dell'Europa e le infrastrutture intelligenti; che è necessario un quadro normativo stabile e a lungo termine per creare crescita economica e occupazione e per assicurare il ruolo guida dell'UE in tali ambiti;

C.  considerando che una strategia di sicurezza energetica deve includere misure economicamente efficienti per moderare la domanda di energia e interventi altrettanto efficaci per superare le interruzioni gravi e imminenti, nonché meccanismi di solidarietà e coordinamento volti a proteggere e rafforzare le infrastrutture e gli interconnettori per la produzione, la trasmissione intelligente e la distribuzione di energia; che tale infrastruttura deve essere in grado di gestire le fonti rinnovabili variabili ed essere inserita in un mercato interno dell'energia pienamente integrato ed efficiente quale elemento essenziale di un'Unione dell'energia caratterizzata da rotte e approvvigionamenti esterni diversificati;

D.  considerando che il Parlamento ha chiesto per due volte obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedano una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO2, almeno il 30% di energie rinnovabili e il 40% di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali; che gli obiettivi vincolanti a livello nazionale e di UE in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili generano crescita e occupazione, oltre a contribuire ad assicurare la leadership tecnologica dell'UE in questi ambiti;

E.  considerando che le misure per lo sviluppo dell'Unione dell'energia e il conseguimento dei suoi obiettivi climatici ed energetici devono tenere pienamente conto degli effetti sui prezzi dell'energia ed essere incentrate sulle sinergie e sull'ulteriore integrazione del mercato, contribuendo così a ridurre i costi complessivi e a migliorare la competitività dell'economia dell'UE onde ottenere il sostegno necessario dai cittadini e dall'industria; che, in tale contesto, tutte le valutazioni di impatto necessarie devono tenere pienamente conto dei costi nascosti e irrecuperabili presenti e futuri derivanti da uno scenario immutato della politica energetica;

F.  considerando che l'Unione dell'energia dovrebbe costituire un nuovo modello energetico per l'Europa, fondato su basi giuridiche intersettoriali forti e obiettivi solidi; che la governance dell'Unione dell'energia deve essere trasparente; che occorre garantire un quadro stabile e coinvolgere il Parlamento europeo nel processo decisionale, promuovendo allo stesso tempo il ruolo degli enti locali e dei cittadini;

G.  considerando che è fondamentale che l'UE e gli Stati membri riconoscano l'importanza di includere iniziative basate sui consumatori, come le cooperative e i progetti relativi alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica, e che è necessario eliminare le barriere economiche, regolamentari e amministrative per consentire ai cittadini di partecipare attivamente al sistema energetico;

H.  considerando che i cambiamenti climatici, i prezzi non competitivi dell'energia e una dipendenza estremamente elevata da fornitori inaffidabili di paesi terzi minacciano la sostenibilità del sistema energetico dell'Europa;

I.  considerando che l'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente, con un'ambiziosa politica climatica come colonna portante, è quello di garantire la transizione verso un nuovo modello energetico che rafforzi la posizione delle famiglie e delle imprese e consenta di produrre e consumare un'energia sicura, sostenibile, competitiva e accessibile;

J.  considerando che la questione della povertà energetica deve essere risolta nel quadro dell'Unione dell'energia attraverso il rafforzamento della posizione dei consumatori vulnerabili, il miglioramento dell'efficienza energetica per i più vulnerabili e lo sviluppo di misure correttive che mettano l'energia a disposizione delle persone bisognose a costi accessibili;

K.  considerando che la povertà energetica può essere definita come l'incapacità di una famiglia di sostenere un livello adeguato di fornitura di energia tale da garantire livelli di base di comfort e salute, a causa di una combinazione di fattori quali reddito basso, prezzi dell'energia elevati e alloggi di scarsa qualità;

L.  considerando che la visione futura dell'Unione dell'energia deve consistere in uno scenario in cui gli Stati membri riconoscano di dipendere gli uni dagli altri per garantire ai propri cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, sulla base di una reale solidarietà e fiducia, e in cui l'Unione europea parli con un'unica voce negli affari globali; che ogni Stato membro ha pertanto il dovere di dare la priorità all'efficienza energetica e alla riduzione della domanda di energia, per salvaguardare la sicurezza energetica globale dell'UE e dei suoi Stati membri;

M.  considerando che le politiche dell'UE in materia di clima ed energia devono integrarsi vicendevolmente e che i loro obiettivi devono rafforzarsi gli uni con gli altri; che l'Unione dell'energia dovrebbe quindi integrare gli obiettivi europei di reindustrializzazione e crescita e favorire la transizione verso un'economia sostenibile largamente basata sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, il che migliorerà la competitività globale dell'economia europea evitando al contempo e in maniera efficace la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

N.  considerando che l'UE importa oltre la metà di tutta l'energia che consuma, che la sua dipendenza dalle importazioni è particolarmente elevata per il petrolio grezzo (oltre il 90%), il gas naturale (66%) e il carbon fossile (72%) e che nel 2013 la fattura totale delle importazioni è stata superiore a 400 miliardi di euro; che il parco immobiliare dell'UE è responsabile per circa il 40% dei consumi energetici finali dell'Unione e per il consumo di circa il 60% delle importazioni di gas dell'UE, e che la riduzione della sua domanda energetica rappresenta pertanto un fattore importante ai fini del raggiungimento dell'indipendenza energetica;

O.  considerando che il prezzo globale del petrolio è diminuito considerevolmente, il che offre all'UE la possibilità di compiere notevoli passi avanti nella trasformazione del panorama energetico europeo, attraverso investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sfruttamento del potenziale di efficienza energetica degli edifici e dell'industria e lo sviluppo di infrastrutture intelligenti; che il denaro speso per importare combustibili fossili contribuisce in misura esigua agli investimenti, all'occupazione e alla crescita nell'Unione e che il riorientamento di tali somme verso investimenti nazionali stimolerebbe la crescita e creerebbe posti di lavoro di qualità e altamente qualificati a livello locale;

P.  considerando che molti paesi dipendono fortemente da un unico fornitore, il che potrebbe esporli al rischio di interruzioni dell'approvvigionamento;

Q.  considerando che l'UE dipende in forte misura dalle importazioni di energia dalla Russia, che si è dimostrata un partner inaffidabile e utilizza le sue fonti energetiche come arma politica;

R.  considerando che lo sviluppo e l'attuazione di una strategia relativa alle risorse strategiche, in particolare il petrolio e il gas naturale, sono diventati un aspetto importante della politica estera della Russia per sottoporre altri paesi a pressioni politiche; che ciò si è verificato nel caso di molti dei suoi paesi vicini e di vari Stati membri dell'Unione europea;

S.  considerando che l'uso del petrolio e del gas naturale per ragioni di politica estera e per destabilizzare altri paesi mina la crescita economica e, aspetto ancora più pericoloso, la stabilità democratica in Europa e l'indipendenza degli Stati sovrani;

T.  considerando che la sicurezza energetica europea deve essere sviluppata in modo da difendere sia la sicurezza dell'Europa che la sovranità dei suoi paesi, in cui rientrano gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale;

U.  considerando che una politica per la sicurezza energetica deve rispondere alla necessità di un approvvigionamento stabile da diverse fonti energetiche, fornendo all'economia europea l'energia necessaria per i trasporti, il settore industriale e l'edilizia residenziale, in modo da sostenere la competitività e la politica climatica, e deve al tempo stesso ridurre al minimo la dipendenza da coloro che intendono utilizzare deliberatamente le risorse energetiche per le proprie finalità politiche, allo scopo di influire sugli sviluppi politici in altri paesi;

V.  considerando che nessuno Stato membro dovrebbe essere soggetto a condizioni contrattuali incompatibili al diritto dell'UE che sfruttano la sua debolezza sul mercato dell'energia fondata solo su fattori geografici e storici;

W.  considerando che le controversie sul gas del 2006 e 2009 tra la Russia e l'Ucraina in quanto paese di transito hanno causato gravi carenze in molti Stati membri dell'UE; che le interruzioni registrate dimostrano che le misure adottate finora non sono state sufficienti per eliminare la dipendenza dell'Europa dal gas russo;

X.  considerando che la valutazione e la verifica ex post di tutti gli accordi relativi all'energia in termini di conformità al diritto dell'UE è già possibile, tra le altre cose, grazie alla normativa sulla concorrenza e l'energia; che le insufficienti verifiche ex ante della conformità a livello nazionale e dell'UE si traducono in gravi distorsioni del mercato; che la Commissione ha riconosciuto tali lacune e si è impegnata a rafforzare le disposizioni in materia di valutazione ex ante dei contratti commerciali di fornitura del gas;

Y.  considerando che, solo nel settore dell'energia dell'UE, dovranno essere investiti mille miliardi di euro entro il 2020 e che per ogni euro non investito nelle infrastrutture energetiche prima del 2020, occorreranno 4,3 euro dopo il 2020 per raggiungere i medesimi obiettivi, facendo gravare in tal modo un onere eccessivo sulle generazioni future;

Z.  considerando che l'Unione deve consentire il finanziamento di tali investimenti mobilitando tutte le risorse esistenti, pubbliche (fondi strutturali e la Banca europea per gli investimenti (BEI)) e private, facendovi convogliare i risparmi delle famiglie e le capacità degli investitori a lungo termine (fondi pensione e assicurazioni) e creando una nuova capacità finanziaria dell'Unione;

AA.  considerando che i prezzi dell'elettricità dell'industria dell'UE, al lordo delle esenzioni fiscali per le industrie ad alta intensità energetica, sono più del doppio rispetto a quelli di Stati Uniti e Russia, superano del 20% i prezzi della Cina ma sono inferiori del 20% a quelli del Giappone;

AB.  considerando che l'industria europea soffre ancora di uno svantaggio competitivo significativo riguardo ai prezzi del gas, principalmente per l'inclusione dell'indice dei prezzi del petrolio nei contratti a lungo termine con la Russia;

AC.  considerando che la differenza di prezzo con altre economie può avere un impatto negativo sulla competitività dell'industria europea, specialmente sulle industrie ad alta intensità energetica;

AD.  considerando che prezzi dell'energia competitivi sono essenziali per raggiungere gli obiettivi dell'UE di reindustrializzazione del 20% entro il 2020;

AE.  considerando che le imprese dell'UE del settore delle energie rinnovabili, molte delle quali sono PMI, danno lavoro a 1,2 milioni di persone in Europa e possiedono il 40% di tutti i brevetti per le tecnologie rinnovabili a livello mondiale, il che rende l'UE un leader globale; che questa posizione di leadership deve essere mantenuta in futuro attraverso una solida strategia dell'UE nel settore delle energie rinnovabili;

AF.  considerando che, nonostante la sua posizione dominante a livello globale in termini di investimenti nell'energia rinnovabile, le prospettive energetiche mondiali per il 2014 prevedono un incremento del 37% della domanda globale di energia e del 15% della domanda globale di carbone entro il 2040; che nell'UE, le proiezioni evidenziano un aumento significativamente inferiore grazie al grande successo dei miglioramenti dell'efficienza energetica;

AG.  considerando che la perdita di benessere dovuta all'inefficienza del mercato del gas dell'UE supera gli 11 miliardi di euro annui, a causa, tra l'altro, della mancanza di infrastrutture e di un basso livello di liquidità e trasparenza del mercato;

AH.  considerando che un mercato unico dell'energia maggiormente integrato a livello economico e fisico potrebbe apportare miglioramenti significativi in termini di efficienza;

AI.  considerando che il mercato al dettaglio dell'energia dell'UE non funziona correttamente, poiché in molti Stati membri i consumatori hanno una scelta troppo limitata di fornitori; che i problemi di concentrazione del mercato dovrebbero essere affrontati dalla politica di concorrenza dell'UE in modo da permettere ai consumatori di cambiare fornitore, aumentando così la concorrenza e riducendo i prezzi; che occorre prestare attenzione al rischio che i cittadini meno informati, i quali sono meno propensi a confrontare e cambiare fornitori, restino vincolati a tariffe obsolete e non competitive;

AJ.  considerando che la piena attuazione di un mercato europeo integrato dell'energia per il gas e l'elettricità riveste la massima importanza per la sicurezza energetica e per compiere passi in avanti verso l'Unione dell'energia; che la Commissione ha la responsabilità di garantire che tutti gli Stati membri attuino e rispettino tutte le parti del terzo pacchetto Energia, che intende realizzare un mercato integrato per l'elettricità e il gas;

AK.  considerando che il raggiungimento dell'obiettivo del 10% di interconnessione, la garanzia di una migliore capacità di trasmissione transfrontaliera dell'elettricità e del gas e l'ulteriore rafforzamento della rete esistente aumenteranno la sicurezza energetica, consentiranno una migliore integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e bilanceranno la domanda e l'offerta tra gli Stati membri, favorendo nel contempo la convergenza dei prezzi a vantaggio dei consumatori;

AL.  considerando che la convergenza e l'ottimizzazione dei costi dovrebbero altresì approfondire la cooperazione regionale tra gli Stati membri;

AM.  considerando che la Comunità dell'energia è uno strumento per espandere il mercato interno dell'energia ai paesi vicini dell'UE, contribuendo in tal modo alla creazione di uno spazio paneuropeo dell'energia basato su principi comuni e sullo Stato di diritto;

AN.  considerando che l'Unione dell'energia riflette i molteplici inviti del Parlamento europeo a istituire una comunità dell'energia paneuropea, basata su un mercato comune dell'energia forte, sul coordinamento degli acquisti di energia al di fuori dell'UE e sul finanziamento comune, a livello europeo, della ricerca e dell'innovazione nell'ambito delle nuove tecnologie energetiche sostenibili;

AO.  considerando che la dimensione esterna della politica energetica dell'UE ha bisogno di maggiore coerenza e che il suo potenziale di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione non è stato ancora pienamente sfruttato;

AP.  considerando che i 33 progetti infrastrutturali identificati nella strategia europea in materia di sicurezza energetica dovrebbero essere integrati da una maggiore attenzione alla modernizzazione delle reti di distribuzione dell'elettricità e alla transizione dal carbone e dal gas alle biomasse per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;

AQ.  considerando che è riconosciuto che la cattura e lo stoccaggio del carbonio possono apportare un contributo decisivo alla lotta contro i cambiamenti climatici e contribuire, nello specifico, a ridurre il costo della transizione verso un mercato dell'energia decarbonizzato e un'economia a basse emissioni di carbonio;

AR.  considerando che la diversificazione della fornitura, il completamento del mercato interno dell'energia, il miglioramento dell'efficienza e dei risparmi energetici, l'ulteriore sviluppo delle risorse energetiche europee, incluse le energie rinnovabili, e le attività di ricerca e sviluppo sono i fattori trainanti dell'Unione dell'energia;

AS.  considerando che lo sfruttamento delle fonti endogene convenzionali di petrolio e gas nel pieno rispetto dell'acquis dell'UE, sia nelle zone di produzione tradizionali (ad esempio il Mare del Nord) che nelle zone scoperte di recente (ad esempio il Mediterraneo orientale e il Mar Nero), dovrebbe essere valorizzato e sostenuto;

AT.  considerando che le fonti endogene di energia devono sempre essere sostenibili e sicure;

AU.  considerando che l'UE aspira a incrementare del 20% il contributo dell'industria al suo PIL entro il 2020, e che un'energia a prezzi competitivi come pure un aumento della produttività energetica saranno indispensabili per realizzare tale ambizione;

Dimensioni dell'Unione dell'energia

1.  plaude alla comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"; prende atto dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia delineati dalla Commissione; insiste sul fatto che le politiche attuate nel quadro di tali pilastri devono sempre contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la decarbonizzazione e la sostenibilità a lungo termine dell'economia nonché l'offerta di prezzi dell'energia accessibili e competitivi;

2.  ribadisce che l'energia è un bene sociale pubblico e che, di conseguenza, l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione alla questione della povertà energetica e promuovere misure concrete per risolvere il problema; insiste, pertanto, sulla necessità che l'Unione dell'energia assicuri pari accesso all'energia per tutti, contribuisca all'accessibilità dei prezzi dell'energia a vantaggio dei consumatori, promuova i collegamenti e le infrastrutture energetiche che svolgono un ruolo strategico a beneficio dei cittadini e rafforzi la regolamentazione;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tutte le proposte legislative rientranti nel quadro dell'Unione dell'energia seguano la procedura legislativa ordinaria, coinvolgendo pertanto a pieno titolo il Parlamento europeo e garantendo un efficace controllo democratico; si attende che il quadro di governance post-2020 per l'Unione dell'energia sia ambizioso, affidabile, trasparente e democratico, coinvolga pienamente il Parlamento europeo e garantisca il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e di energia per il 2030, in particolare attraverso l'attuazione, l'applicazione e l'aggiornamento completi della vigente legislazione in materia di clima ed energia; chiede alla Commissione, lasciando impregiudicati altri obblighi di notifica, di presentare ogni anno una relazione sull'attuazione dell'Unione dell'energia che contenga informazioni dettagliate sull'applicazione della legislazione in materia di energia e sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi per il 2020 e il 2030 nonché di mettere a punto e aggiornare una serie di indicatori chiave da includere nella relazione per consentire la valutazione dei progressi sul fronte dell'Unione dell'energia; osserva che tali indicatori potrebbero contemplare, tra l'altro, la capacità di interconnessione, l'integrazione del mercato, la riduzione delle importazioni di energia, il grado di diversificazione, i prezzi e costi dell'energia, lo sviluppo di una generazione di energia di proprietà locale e delle comunità e i livelli di povertà e vulnerabilità energetiche; prende atto delle conclusioni del Consiglio "energia" del 26 novembre 2015 sul sistema di governance dell'Unione dell'energia e invita la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa che tenga in conto le conclusioni del Consiglio e le posizioni del Parlamento quali esposte nella presente relazione; condivide le conclusioni del Consiglio secondo cui i piani d'azione nazionali in materia di clima ed energia relativi al periodo dal 2021 al 2030 non dovrebbero puntare soltanto a realizzare gli obiettivi del 2030, ma inserirsi anche in una prospettiva a lungo termine, segnatamente agli obiettivi definiti dall'UE di ridurre dell'80-95% le emissioni nel 2050 rispetto ai livelli del 1990;

4.  invita gli Stati membri a sviluppare strategie energetiche a lungo termine alla luce dell'obiettivo a lungo termine di conseguire una riduzione dei gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050, obiettivo che dovrebbe essere accompagnato da sforzi analoghi da parte dei principali responsabili dell'inquinamento a livello mondiale;

5.  riconosce l'inalienabilità delle decisioni assunte con referendum nazionali in ambito energetico;

6.  sottolinea che l'Unione dell'energia dovrebbe adottare un approccio globale che si concentri su aspetti quali la realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente integrato, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'utilizzo ottimale delle risorse energetiche dell'Unione, il contenimento della domanda di energia, la riduzione dei gas a effetto serra basata essenzialmente su fonti energetiche rinnovabili e su un mercato europeo del CO2, nonché la ricerca e l'innovazione volte a raggiungere una posizione di leadership nel campo delle tecnologie energetiche; sottolinea che i cittadini dovrebbero essere al centro dell'Unione dell'energia e poter disporre di fonti energetiche sicure, sostenibili ed economicamente accessibili;

7.  prende atto del basso profilo del Consiglio europeo nei confronti degli obiettivi climatici ed energetici fissati per il 2030, in particolare perché a favore di una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra del 40%, di un aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico europeo fino al 27% e di un incremento dell'efficienza energetica del 27%; ribadisce che il Parlamento ha sollecitato più volte obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedano una riduzione di almeno il 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno il 30% di energie rinnovabili e il 40% di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali;

Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi attivamente per rendere i costi e i prezzi dell'energia importata maggiormente sostenibili e competitivi per le imprese e i cittadini europei attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento (fonti energetiche, fornitori e rotte); invita la Commissione, a tal fine, a promuovere la costruzione dei pertinenti corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche, come specificato nell'allegato I del regolamento sulle reti transeuropee dell'energia (TEN-E) e nella parte II dell'allegato I del regolamento che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, rivolgendo una particolare attenzione agli Stati membri in cui si registra un'elevata dipendenza; invita la Commissione ad attribuire priorità alle attuali capacità interne, ivi comprese le risorse energetiche europee;

9.  riconosce che i progetti attualmente inclusi nell'elenco dei progetti di interesse comune (PIC) non sono sufficienti per conseguire l'obiettivo europeo riguardante l'interconnessione tra la penisola iberica e l'Europa continentale; esorta il Gruppo regionale TEN-E e la Commissione a individuare ulteriori progetti da includere nel prossimo elenco PIC del 2015, onde aumentare sensibilmente la capacità fra Spagna e Francia;

10.  sottolinea che la presenza di infrastrutture ben sviluppate e completamente integrate che consentano una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti e flussi transfrontalieri è fondamentale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, sia in condizioni normali che in situazioni di emergenza, e per la distribuzione di energia da fonti concorrenziali ai consumatori dell'Unione europea e della Comunità dell'energia;

11.  sottolinea che le consistenti riserve di gas nei paesi nordafricani e le recenti scoperte nel Mediterraneo orientale offrono alla regione mediterranea l'opportunità di diventare un fulcro dinamico di una rete di gasdotti per il trasporto del gas in Europa; chiede la realizzazione di un hub gasiero mediterraneo con maggiori capacità di GNL; sottolinea che l'UE dovrebbe sfruttare le opportunità offerte da tali riserve di gas in modo da potenziare la propria sicurezza energetica;

12.  sottolinea che tutti i progetti infrastrutturali dell'UE volti a diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le rotte di approvvigionamento devono essere pienamente in linea con la legislazione UE in materia di clima ed energia e gli obiettivi e le priorità a lungo termine pertinenti, ivi compresa la sicurezza energetica dell'UE, come pure garantire nel contempo un elevato ed efficiente utilizzo delle infrastrutture energetiche e delle vie di transito verso l'UE già esistenti; invita la Commissione a considerare progetti ammissibili gli investimenti volti a moderare la domanda di energia, ad esempio nel settore dell'edilizia;

13.  sottolinea che i fornitori di energia dei paesi terzi devono rispettare l'acquis dell'Unione, in particolare il diritto dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, quando operano sul mercato comune, e invita la Commissione ad attuare il diritto dell'UE con tutti i mezzi disponibili, così da garantire la libera circolazione dell'energia nell'UE e prevenire distorsioni sul mercato interno;

14.  sottolinea che è fondamentale, per l'Unione europea, porre fine all'esclusione di Stati membri e regioni dal mercato interno dell'energia, come dimostrato dalle prove di stress del gas effettuate dalla Commissione; invita la Commissione, a tale riguardo, a svolgere periodicamente predette prove; è del parere che l'UE debba, in via prioritaria, aiutare i paesi più vulnerabili a diversificare le loro fonti energetiche e le loro rotte di approvvigionamento; invita gli Stati membri e la Commissione, a tale proposito, ad attuare senza indugio le raccomandazioni delle prove di stress sul sistema del gas; raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di effettuare "prove di stress dell'energia elettrica", al fine di ottenere una visione d'insieme circa la resilienza dell'intero mercato dell'energia; sottolinea che tali prove di stress dovrebbero analizzare, nello specifico, lo stato, la capacità e la resistenza dell'intera rete di trasmissione nazionale così come il grado di interconnessione e capacità transfrontaliera, e che le successive raccomandazioni basate su tali prove di stress devono contenere valutazioni d'impatto complete sul modo in cui i piani nazionali e gli obiettivi dell'Unione rispondono a eventuali punti d'azione da esse derivanti;

15.  constata che, nel contesto della futura Unione dell'energia, la sicurezza sul piano quantitativo e qualitativo dell'approvvigionamento energetico e la competitività rientrano tra le questioni più urgenti che rendono necessario un miglioramento, da parte degli Stati membri, del coordinamento e della cooperazione a livello di Unione con i paesi vicini in sede di sviluppo delle rispettive politiche energetiche; invita la Commissione, in tal senso, a valutare in che modo l'attuale architettura delle misure nazionali preventive e di risposta alle emergenze possa essere migliorata sia a livello regionale che dell'UE;

16.  ritiene che i meccanismi nazionali di regolazione della capacità debbano costituire una misura di ultima istanza, dopo aver considerato tutte le altre possibilità, ivi compresa una maggiore interconnessione con i paesi vicini, interventi sul fronte della domanda e altre forme di integrazione del mercato regionale;

17.  ritiene che nel contesto dell'Unione dell'energia sia necessario negoziare con una sola voce con i paesi terzi; invita la Commissione ad analizzare la possibile struttura e l'adeguatezza di un meccanismo di acquisto collettivo e il relativo impatto sul funzionamento del mercato interno del gas e sulle imprese interessate, nonché il relativo contributo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; osserva che, in presenza di diversi modelli riguardanti i meccanismi di acquisto collettivo, occorre compiere ulteriori sforzi per stabilire il modello migliore basato sul mercato applicabile alle regioni dell'UE e ai fornitori interessati, nonché le condizioni in cui è possibile avviare un meccanismo di acquisto collettivo; è del parere che il coordinamento delle varie posizioni e l'acquisto collettivo di gas debbano iniziare a livello regionale; raccomanda nel frattempo che la Commissione e il segretariato della Comunità dell'energia sostengano rispettivamente gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia che intendono negoziare contratti di fornitura dell'energia su base volontaria conformemente all'acquis dell'UE relativo al mercato interno, alla legislazione dell'Unione sulla concorrenza e alle norme dell'OMC e che garantiscono la tutela delle informazioni sensibili sul piano commerciale; sottolinea che i contratti di fornitura dell'energia devono essere basati sui prezzi di mercato e sulla concorrenza;

18.  invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a istituire un quadro globale per la dimensione esterna dell'Unione dell'energia, con una particolare attenzione per la promozione dei partenariati strategici con i paesi terzi di produzione e di transito, in particolare con il vicinato europeo e per quanto riguarda le politiche di allargamento, sulla base di valori comuni condivisi e tenendo conto dello stato attuale della cooperazione regionale; è del parere che occorra considerare ed esaminare i precedenti e i nuovi partenariati strategici, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione riguardo a petrolio e gas naturale, efficienza energetica e fonti rinnovabili, commercio e interconnessioni dell'Unione dell'energia con le infrastrutture energetiche esterne;

19.  sottolinea che un'autentica politica energetica esterna comune dell'UE dovrebbe andare di pari passo con la sua politica estera e di sicurezza comune; esorta, a tale riguardo, ad attuare un migliore coordinamento tra il VP/AR e i commissari pertinenti al fine di assicurare la coerenza delle politiche esterne in materia di sicurezza energetica dell'Unione; invita pertanto la Commissione a creare un gruppo più solido sotto la guida del VP/AR con la posizione di un responsabile per il coordinamento di dette politiche;

20.  invita la Commissione a creare un gruppo di riflessione ad alto livello sulla sicurezza energetica, sulla politica estera e sull'Unione dell'energia con una forte rappresentanza e partecipazione del Parlamento europeo e degli attori sociali, al fine di sviluppare scenari credibili di domanda, offerta e di cooperazione a lungo termine con i partner esterni, in particolare nel campo dello sviluppo delle capacità e degli scambi di tecnologia in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica e della relazione tra energia e diritti umani;

21.  esprime preoccupazione per la proposta di raddoppiare la capacità del gasdotto Nordstream e per gli effetti che ciò potrebbe avere sulla sicurezza energetica e sulla diversificazione dell'approvvigionamento nonché sul principio di solidarietà tra Stati membri; evidenzia che, nel quadro dei colloqui trilaterali in corso tra UE, Ucraina e Russia, è necessario garantire un approvvigionamento energetico a lungo termine verso l'Ucraina e attraverso il paese;

22.  sottolinea che il miglioramento dell'efficienza energetica nell'Unione può ridurre il rischio di dipendenza, rafforzando in tal modo la posizione negoziale dell'UE sulle questioni relative all'energia;

23.  sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza negli accordi energetici, che potrebbe essere ottenuta rafforzando il ruolo della Commissione nei negoziati nel settore dell'energia riguardanti uno o più Stati membri e paesi terzi, in particolare imponendo la partecipazione della Commissione a tutti i negoziati in qualità di osservatore al fine di rafforzare la posizione dei singoli Stati membri nei confronti dei fornitori di paesi terzi coinvolti nei negoziati, in modo da ridurre i rischi di abuso di posizione dominante da parte di un fornitore; osserva inoltre che la Commissione dovrebbe realizzare valutazioni ex ante ed ex post, nel pieno rispetto delle informazioni sensibili sul piano commerciale, ed elaborare un elenco sia positivo che negativo delle clausole degli accordi, come il divieto di esportazione, le clausole di destinazione o "take or pay", l'indicizzazione del prezzo del gas al prezzo del petrolio o le clausole che vietano a terzi di subordinare l'approvvigionamento energetico alla garanzia di un accesso preferenziale alle infrastrutture di trasporto dell'energia nell'Unione; ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, al momento di concludere nuovi accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, al fine di permettere a quest'ultima di valutare la situazione relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento a livello di Unione; invita la Commissione a prevedere, nella revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, norme rigorose in materia di valutazione ex-ante dei contratti commerciali di fornitura di gas;

24.  sottolinea che è opportuno informare la Commissione su tutti i futuri accordi intergovernativi sull'energia con i paesi terzi, in linea con la decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, prima della loro firma, così da garantire che siano conformi alla legislazione dell'Unione, segnatamente al terzo pacchetto dell'energia, e non minaccino la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE; sottolinea che una discussione e una consultazione di questo tipo devono fungere da strumento per rafforzare il potere negoziale degli Stati membri e delle imprese dell'Unione, nel pieno rispetto delle informazioni sensibili sul piano commerciale; ritiene che tali discussioni e consultazioni non dovrebbero pregiudicare in alcun modo la sostanza e il contenuto di tali accordi, bensì garantire che questi ultimi siano conformi a tutte le pertinenti normative dell'Unione e siano confacenti agli interessi delle imprese e degli Stati membri interessati; invita la Commissione a rivedere la decisione n. 994/2012/UE allo scopo di rafforzare di conseguenza il meccanismo d'informazione e potenziare il ruolo della Commissione;

25.  invita la Commissione a elaborare progetti di modelli di contratto e orientamenti, incluso un elenco indicativo delle clausole abusive, affinché servano da riferimento per le autorità competenti e le imprese nelle loro attività contrattuali; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione sul meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo agli accordi intergovernativi con i paesi terzi nel settore dell'energia, allo scopo di aumentare la trasparenza e far leva sul loro potere negoziale nei confronti dei paesi terzi, garantendo in tal modo energia più conveniente per i consumatori europei; esorta inoltre la Commissione a continuare a pubblicare le valutazioni trimestrali delle condizioni contrattuali, quali ad esempio i prezzi medi all'importazione;

26.  sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità e rafforzare la posizione negoziale delle imprese dell'UE nei confronti dei fornitori esterni, occorre rendere più trasparenti, aggregare e, a cadenza regolare, rendere note alle autorità competenti le caratteristiche chiave dei contratti, così da raccogliere tutte le informazioni necessarie cui possono fare eventualmente ricorso le autorità competenti e le imprese nei loro negoziati futuri, proteggendo al contempo la riservatezza delle informazioni sensibili; ritiene che ciò potrebbe contribuire a garantire una reale concorrenza nei contratti del settore dell'energia, evitare abusi di posizione dominante da parte dei paesi terzi e assicurare il rispetto del diritto UE in materia di concorrenza;

27.  invita la Commissione a sviluppare azioni concrete per ridurre la dipendenza, a monitorare il grado di diversificazione delle importazioni energetiche e a pubblicare regolarmente relazioni sui progressi compiuti al riguardo;

28.  sottolinea che è essenziale aumentare la partecipazione dell'industria e della tecnologia europee nell'ambito dell'intera catena di produzione di energia, il che comprende non solo le materie prime, ma anche la produzione, la raffinazione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione, poiché si tratta di elementi essenziali per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia;

29.  ritiene che la diversità nei mix energetici degli Stati membri, sulla base delle rispettive potenzialità, dell'ambiente, dell'ubicazione geografica, delle esperienze, delle conoscenze e dei costi e fabbisogni economici, pur contribuendo agli obiettivi comuni delle strategie e politiche in materia di energia e clima, costituisca un punto di forza per l'UE nel suo insieme, in quanto tale diversità rafforza la sua resilienza alle perturbazioni dell'approvvigionamento, consente di compiere scelte energetiche ottimali sotto il profilo dei costi e favorisce lo sviluppo di tecnologie diverse che possono competere sul mercato, riducendo in tal modo i costi dell'energia; insiste tuttavia sul fatto che la diversità nazionale non deve rappresentare un ostacolo al mercato unico e che gli Stati membri devono rispettare pienamente le norme sugli aiuti di Stato, effettuare investimenti adeguati nelle loro infrastrutture nazionali di trasmissione e garantire elevati livelli di interconnessione e di resilienza nei loro sistemi energetici nazionali, al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza energetica e di mercato dell'Unione;

30.  ritiene che l'Unione possa accrescere la sua sicurezza energetica e ridurre la sua dipendenza da determinati fornitori e combustibili potenziando l'efficienza energetica e utilizzando al meglio le fonti di energia europee, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica, ambiente e clima così come con la legislazione in materia di salute e sicurezza, tenendo conto delle specificità degli Stati membri in relazione al mix energetico, evitando inutili oneri normativi e rispettando il principio di proporzionalità; sottolinea che in via di principio nessun combustibile o nessuna tecnologia che contribuisca alla sicurezza energetica e agli obiettivi climatici dovrebbe subire discriminazioni;

31.  invita la Commissione a facilitare l'efficace utilizzo degli attuali regimi di finanziamento dell'UE, incluso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in modo da attrarre investimenti nei progetti chiave di infrastrutture energetiche, nella ricerca e innovazione nel campo dell'efficienza energetica, nelle fonti rinnovabili e nello sviluppo delle capacità interne dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi per il 2030 in materia di clima ed energia, sulla base di un approccio costi-benefici che sia tecnologicamente neutrale e dia priorità all'internalizzazione dei costi esterni;

32.  chiede la rapida mobilitazione delle risorse per il finanziamento di PIC per realizzare le infrastrutture necessarie e assicurare un approvvigionamento energetico regolare e affidabile che non sia soggetto a forme di pressione politica dall'esterno dell'UE;

33.  sottolinea che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) deve fungere da meccanismo inteso a trasformare gli investimenti nelle infrastrutture in una classe di attività completamente liquida, con obbligazioni che possano essere aggregate e negoziate sui mercati europei e mondiali; rileva inoltre che gli investitori istituzionali, quali le assicurazioni o i fondi pensionistici, che per natura sono propensi a effettuare investimenti a lungo termine in attività reali, sarebbero attratti solo da prodotti di investimento standardizzati e da una riserva di progetti validi in grado di garantire solide motivazioni economiche;

34.  invita la Commissione, e in particolare la DG Commercio, a preservare l'obiettivo di prevedere un capitolo distinto sull'energia nel partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), al fine di eliminare gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio per quanto concerne sia il gas naturale liquefatto (GNL) che il petrolio greggio ed eliminare le misure protezionistiche ingiustificate, il che potrebbe concorrere allo sviluppo di un contesto più competitivo per le imprese europee attraverso una riduzione della discrepanza nei costi energetici su entrambe le sponde dell'Atlantico; invita a tale proposito la Commissione a garantire che il capitolo sull'energia comprenda anche disposizioni intese a rafforzare la cooperazione tra i programmi di ricerca nel settore energetico dell'UE e degli Stati Uniti finanziati a livello statale, con particolare riferimento al programma statunitense ARPA-E;

35.  ricorda che la politica commerciale dell'UE dovrebbe mirare ad aumentare la sicurezza energetica in linea con l'articolo 194 TFUE, a diversificare il mix energetico europeo e a ridurre la dipendenza dalle importazioni da un unico fornitore esterno o da un unico punto di rifornimento, nel rispetto della pertinente ripartizione delle competenze stabilita dal trattato;

36.  invita la Commissione a garantire un monitoraggio più rigoroso del comportamento anticoncorrenziale e delle misure antidumping per tutelare le industrie energetiche europee dalle importazioni sleali da paesi terzi;

37.  deplora il fatto che le discussioni sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale siano in fase di stallo al Consiglio, sebbene il Parlamento abbia espresso un forte sostegno a favore di misure più rigorose contro le importazioni sleali da paesi terzi;

38.  invita il Consiglio a proseguire la modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale al fine di garantire che le industrie manifatturiere europee che producono turbine, pannelli solari, acciaio di alta qualità e materiali da costruzione possano beneficiare pienamente della transizione energetica;

39.  sottolinea l'importanza delle disposizioni negli accordi commerciali relative alla cooperazione tecnologica e ai servizi nel campo dell'efficienza energetica e della produzione decentralizzata di energie rinnovabili, compresa la manutenzione e lo sviluppo di software; sottolinea che la decarbonizzazione è un obiettivo comune dell'UE e di molti paesi, regioni e città partner;

40.  chiede alla Commissione di incoraggiare, attraverso strumenti commerciali internazionali, i paesi in via di sviluppo a diversificare la loro produzione di energia e a promuovere la produzione di energia solare, in particolare nel vicinato meridionale dell'UE;

41.  accoglie con favore i negoziati per un'iniziativa sui beni ecocompatibili tra l'UE e altri 13 membri dell'OMC riguardante prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono alla crescita verde, alla tutela ambientale, all'azione per il clima e allo sviluppo sostenibile e chiede che i negoziati vengano portati a termine entro la fine del 2015 durante la conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi;

42.  sottolinea che i negoziati per un accordo sui beni ecocompatibili devono basarsi su una definizione di beni ecocompatibili che sia coerente con le politiche dell'UE e non in contraddizione con le misure di aiuto ai paesi in via di sviluppo adottate nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);

43.  invita la Commissione a continuare a sollecitare la creazione di un sistema di scambio di energia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, alla luce degli sviluppi attuali e futuri nel campo della ricerca, dell'innovazione e della concessione di licenze in relazione ai sistemi di linee elettriche, quali per esempio i collegamenti ad alta tensione, con l'obiettivo di sviluppare una rete globale di condivisione dell'energia rinnovabile;

44.  sottolinea che una Comunità dell'energia rafforzata deve essere il cardine della politica energetica esterna dell'Unione e invita la Commissione a presentare proposte concrete sulla base della relazione del gruppo di riflessione ad alto livello per la riforma della Comunità dell'energia;

45.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività della Comunità dell'energia, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, onde aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, anche mediante una migliore attuazione ed applicazione del diritto dell'UE, come ad esempio gli obiettivi per il 2020 e il 2030, in particolare attraverso una migliore governance, lo snellimento delle procedure e un migliore utilizzo degli strumenti informatici volti a ridurre gli oneri amministrativi, migliorando le sue istituzioni, anche attraverso la creazione di un'Assemblea parlamentare della Comunità dell'energia, e attuando progetti infrastrutturali fondamentali, quali gli interconnettori bidirezionali transfrontalieri, onde garantire una migliore integrazione con il mercato dell'energia dell'UE e la sicurezza dei meccanismi di approvvigionamento, senza ricorrere alla creazione di mercati di capacità nazionali che compromettano l'efficacia del mercato interno dell'energia;

46.  sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione euromediterranea riguardo a gas, energia elettrica, efficienza energetica ed energie rinnovabili; chiede alla Commissione di accelerare la creazione della piattaforma euromediterranea del gas;

Un mercato europeo dell'energia pienamente integrato

47.  ritiene che il futuro dell'Unione europea debba contemplare la libera circolazione dell'energia in tutti i paesi dell'UE della Comunità dell'energia;

48.  sottolinea che il pilastro della futura Unione dell'energia deve essere un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso, che garantisca una fornitura di energia sicura, equamente distribuita, responsabile sotto il profilo sociale e ambientale, efficiente, competitiva, accessibile e sostenibile attraverso reti di trasmissione pienamente funzionanti, sicure e resilienti, nonché una riduzione della domanda energetica, così da consentire alle imprese e ai consumatori dell'UE di accedere al gas, all'elettricità e ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento in un modo che sia il più possibile sostenibile, efficiente, democratico ed economicamente vantaggioso; reputa pertanto necessario l'ulteriore ampliamento dei segmenti di mercato esistenti; ritiene fondamentale favorire l'integrazione dei "prosumatori" (produttori-consumatori) nel mercato e nella rete dell'UE; mette in luce le carenze sostanziali riscontrate all'interno delle comunità rurali in tutta l'UE in ragione della scarsa connettività energetica;

49.  riconosce che in Europa non esiste attualmente un mercato unico dell'energia e che la frammentazione che ne deriva all'interno dei mercati dell'energia dell'UE è profondamente dannosa per la competitività e la sicurezza energetica dell'Europa;

50.  ricorda che i mercati dell'energia si distinguono dai mercati finanziari per i beni materiali sottostanti, con i quali il rischio sistemico nel settore dell'energia è eliminato; ritiene necessario, in tal senso, attuare il regolamento finanziario, che interessa anche il settore dell'energia, in modo tale da non alterare lo sviluppo di un mercato interno dell'energia ben funzionante;

51.  sottolinea che, al fine di valutare la reale efficienza e l'efficacia economica, è necessario considerare i costi diretti ed esterni delle diverse fonti energetiche, nonché l'impatto di tutti i tipi di interventi pubblici sulla loro posizione concorrenziale relativa;

52.  ritiene che questi meccanismi basati sul mercato debbano essere integrati da meccanismi di sicurezza dell'approvvigionamento e di solidarietà tangibili e ambiziosi, come ad esempio una gestione più efficiente delle crisi a livello regionale e dell'UE, l'adozione di ambiziose misure di risparmio energetico, un utilizzo ottimale delle infrastrutture di stoccaggio di GNL e gas, principalmente ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento su scala regionale, e reputa che il tutto dovrà trovare riscontro nella legislazione dell'UE, incluso il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, il quale va rivisto il prima possibile;

53.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la piena attuazione e applicazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia di aiuti di Stato, energia, ambiente e clima; chiede in particolare una valutazione dell'attuazione del terzo pacchetto dell'energia e dei benefici prodotti per i consumatori; chiede l'eliminazione delle deroghe al terzo pacchetto dell'energia e una rapida adozione e attuazione dei codici e orientamenti della rete europea;

54.  invita la Commissione ad assegnare maggiori risorse finanziarie all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e sottolinea che l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad assumere personale aggiuntivo per consentire la piena ed efficace attuazione del monitoraggio dei mercati dell'energia – onde garantire l'integrità e la trasparenza nel commercio dell'energia e la conformità al regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (REMIT) – come prerequisito per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia dell'UE; osserva che le competenze dell'ACER dovrebbero essere rafforzate rispetto alla Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l'elettricità (ENTSO-E) e alla Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per il gas (ENTSO-G) e agli altri organi che assolvono funzioni essenziali dell'UE, per garantire che possa adempiere ai suoi compiti specificati nella pertinente legislazione dell'UE, e ritiene che l'Agenzia dovrebbe impegnarsi con le associazioni che rappresentano gli operatori dei sistemi di distribuzione, le organizzazioni dei consumatori e gli altri gruppi della società civile;

55.  ribadisce l'importanza della separazione della proprietà come proposto nel terzo pacchetto dell'energia; invita la Commissione a valutare in che misura le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) applicano le condizioni descritte nei pareri espressi dalla Commissione sulla certificazione degli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO);

56.  deplora il fatto che l'ENTSO-E e l'ENTSO-G dipendano eccessivamente dalla linea di bilancio dei TSO nazionali, il che minaccia la loro capacità di agire come attori europei;

57.  invita la Commissione ad aumentare la regolamentazione e la sorveglianza delle attività commerciali delle borse elettriche e degli hub di gas;

58.  sottolinea che, al fine di rafforzare la nostra solidarietà energetica in caso di emergenza e la nostra resistenza alle interruzioni nell'approvvigionamento, sia il gas sia l'energia elettrica devono essere esportabili in ogni momento; osserva, in tal senso, che gli attuali sistemi di trasmissione transfrontaliera sono spesso inficiati dalle decisioni degli operatori di trasmissione nazionali; invita pertanto l'ACER a prestare maggiore attenzione a tale aspetto nella sua relazione annuale sul monitoraggio del mercato;

59.  sottolinea che un mercato interno dell'energia pienamente funzionante non sarà completato mentre sono presenti Stati membri i cui sistemi elettrici dipendono da un operatore di un paese terzo e sottolinea l'importanza e la necessità di garantire un funzionamento sincronizzato dei paesi baltici all'interno delle reti continentali europee entro il 2025;

60.  sottolinea che un futuro modello, adeguatamente progettato, del mercato dell'elettricità nell'UE costituisce una necessità urgente e deve mirare alla promozione degli investimenti necessari a garantire l'approvvigionamento nel lungo termine e a un'integrazione delle fonti rinnovabili maggiormente basata sul mercato e ottimizzata dal punto di vista della sicurezza della rete, tenendo pienamente conto nel contempo della natura mutevole dell'offerta e della domanda di energia, ivi comprese la maggiore diffusione della micro-generazione, la tecnologia di gestione della domanda e la quota crescente di energia rinnovabile; osserva, a tale proposito, la necessità di introdurre norme comuni per le reti intelligenti, quale elemento fondamentale per garantire un approvvigionamento stabile e un libero flusso di energia attraverso le frontiere, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica; sottolinea inoltre il ruolo che lo sviluppo di reti energetiche più intelligenti e di nuovi impianti di stoccaggio dell'energia può svolgere nell'aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili su scala europea e nel garantire che tali infrastrutture siano sviluppate congiuntamente ai poli regionali delle fonti energetiche rinnovabili;

61.  invita gli Stati membri e la Commissione, nonché le parti contraenti della Comunità dell'energia e il segretariato della Comunità dell'energia, a concentrare i loro sforzi sulla promozione dei PIC e dei progetti di interesse della Comunità dell'energia (PICE), al fine di pervenire a una rete paneuropea dell'elettricità e del gas capace di trasmettere elettricità e gas negli Stati membri dell'UE da molteplici fonti; è del parere che la rete elettrica dovrebbe essere in grado di deviare l'energia dalle aree con eccedenze alle aree con forniture insufficienti, così da consentire al mercato di rispondere istantaneamente alle carenze dell'approvvigionamento ovunque si verifichino, compensare i cicli circadiani e stagionali, integrare le fonti rinnovabili, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere il mercato europeo dell'energia; reputa che occorra prevedere processi più rapidi di approvazione e autorizzazione dei progetti e il potenziamento delle linee esistenti; sottolinea inoltre che tale impegno deve essere incentrato in particolare sulla risoluzione dei problemi derivanti dalle isole energetiche;

62.  accoglie con favore la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10% per le interconnessioni elettriche - Preparare la rete elettrica europea per il 2020;

63.  ribadisce il proprio impegno a conseguire l'obiettivo del 10% di interconnettività, al fine di completare il mercato interno dell'energia nell'UE, e accoglie con favore la proposta del Consiglio europeo di un livello minimo di interconnessione elettrica tra gli Stati membri pari al 15% entro il 2030; riconosce l'importanza di raggiungere un obiettivo quantitativo di interconnettività assicurando la disponibilità delle infrastrutture nazionali e transfrontaliere esistenti, onde garantire un uso efficace delle fonti energetiche europee e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;

64.  sottolinea l'importanza di garantire un quadro normativo solido, stabile e prevedibile che consenta di assumere impegni a lungo termine e che sia necessario per realizzare nuovi investimenti a favore delle infrastrutture energetiche; invita la Commissione a ridurre i tempi che i progetti devono rispettare per essere considerati progetti di interesse comune (PIC); sottolinea che la diffusione delle reti di distribuzione intelligenti deve essere agevolata attraverso procedure di autorizzazione accelerate, il sostegno politico e quadri normativi adattati agli operatori delle reti, che riconoscano le mutevoli esigenze di investimento e incentivino gli investimenti nelle TIC e nell'automazione su un piano di parità con l'ampliamento delle reti tradizionali;

65.  sottolinea che l'Unione dell'energia dovrebbe anche contribuire a un'"Unione per gli investimenti energetici", finalizzata a garantire che gli investimenti necessari a rivitalizzare l'economia europea nei prossimi anni, superiori a 1 000 miliardi di EUR, provengano da investitori pubblici e privati; osserva che tale "Unione per gli investimenti energetici" dovrebbe offrire opportunità sia per i grandi investitori che per i singoli consumatori e i cittadini privati; osserva che, per creare un ambiente che agevoli e utilizzi al meglio i finanziamenti privati, è fondamentale la certezza dell'investitore; insiste sul fatto che un quadro stabile può essere raggiunto solo mediante un forte sistema di governance che garantisca condizioni di parità e condizioni normative stabili e stimoli la fiducia nel settore privato;

66.  sottolinea che l'attuazione di progetti per le infrastrutture strategiche contribuirà agli aspetti di medio e lungo termine della sicurezza energetica e sarà pienamente conforme agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE nel lungo periodo e alla legislazione ambientale dell'Unione e ad altra normativa pertinente;

67.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione gli investimenti a favore degli interconnettori minori di gas ed elettricità che collegano le regioni vicine con la stessa serietà con cui prendono in considerazione gli investimenti nei PIC di maggiori dimensioni; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le autorità regionali nello sviluppo di detti interconnettori;

68.  rileva l'importanza di integrare la pianificazione della domanda e dell'offerta di energia a livello del mercato interno europeo dell'energia, dando la priorità alla riduzione della domanda e a soluzioni decentrate, onde conseguire la sicurezza di approvvigionamento ottimale in termini di costi ed evitare investimenti in infrastrutture superflui o sovradimensionati nonché costi non recuperabili;

69.  ritiene che, alla luce dell'ampio fabbisogno di investimenti per reti di distribuzione sempre più vecchie e inadeguate e del fatto che la maggior parte delle fonti energetiche rinnovabili è collegata a livello delle reti di distribuzione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di avviare iniziative specifiche, compresi gli strumenti finanziari, per promuovere gli investimenti dei gestori delle reti di distribuzione; raccomanda fermamente agli Stati membri di dare priorità a detti investimenti;

70.  invita la Commissione a chiarire in che modo intende impiegare il piano di investimenti da 315 miliardi di EUR, associato agli altri fondi esistenti, per ottimizzare il potenziale in termini di leva del FEIS e finanziare le infrastrutture e i progetti necessari per il completamento dell'Unione dell'energia;

71.  ritiene che la cooperazione regionale rafforzata e il coordinamento delle politiche costituiscano un passo essenziale verso la più ampia integrazione del mercato dell'energia a livello dell'UE; sostiene pertanto gli approcci regionali sia tra gli Stati membri sia con le parti contraenti della Comunità dell'energia, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e velocizzare l'integrazione del mercato, anche con l'ulteriore sviluppo di hub regionali volti a rafforzare la liquidità del mercato, soprattutto nella regione dell'Europa centro-orientale; sottolinea che tali meccanismi di cooperazione potrebbero semplificare la cooperazione a livello politico e del mercato dell'energia e agevolare le decisioni comuni in merito a investimenti essenziali nelle infrastrutture del gas nelle regioni; ritiene che si potrebbero sviluppare conoscenze e informazioni comuni su questioni quali gli impianti di stoccaggio dell'energia e le procedure di gara per il gas naturale liquefatto (GNL) e gli interconnettori; riconosce l'importante ruolo delle borse elettriche nella promozione del commercio dell'energia liquido, trasparente e sicuro; sottolinea il potenziale relativo ai progetti transfrontalieri come strumento per le soluzioni a livello dell'UE;

72.  sostiene l'integrazione dei sistemi energetici dei paesi candidati e potenzialmente candidati attraverso un approccio regionale all'interno della futura Unione europea dell'energia;

73.  sottolinea che una maggiore cooperazione regionale può contribuire a rafforzare la sicurezza energetica, migliorare la pianificazione delle infrastrutture, garantire l'ottimizzazione dei costi dell'integrazione delle rinnovabili e ridurre i costi per i consumatori;

74.  accoglie con favore l'importanza attribuita dalla Commissione alla cooperazione regionale rafforzata; chiede che la Commissione esamini e determini la scala ottimale di collaborazione nel settore delle reti (e dei mercati) dell'elettricità e del gas nell'UE; rileva che, in alcuni casi, gli Stati membri sono nella posizione ideale per stabilire le esigenze dei loro territori, mentre in altri una collaborazione a livello unionale offre un chiaro valore aggiunto; sottolinea tuttavia che in determinati casi è stato constatato che, attraverso un'ampia cooperazione a livello regionale sulle sfide condivise, i gruppi di Stati membri hanno conseguito risultati più rapidamente, per esempio nel Forum pentalaterale dell'energia; concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi regionali esistenti possano essere un modello per l'UE nel suo complesso;

75.  invita la Commissione a presentare una struttura di governance della cooperazione macroregionale di mercato in cui anche il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali abbiamo un ruolo da svolgere; rileva che tale sistema di governance regionale deve fondarsi sulle attuali realtà geografiche e di mercato in modo da ottenere la massima ottimizzazione dei costi, in particolare i) il piano d'interconnessione dei mercati energetici del Baltico (BEIMP), ii) le iniziative di coordinamento dell'Europa sudorientale, iii) un forum pentalaterale allargato, iv) l'iniziativa della rete offshore dei paesi del Mare del Nord; sottolinea che il ruolo dell'ACER dovrebbe in tale contesto essere rafforzato;

76.  invita la Commissione a elaborare studi sull'ottimizzazione dei costi che valutino e quantifichino i benefici della cooperazione regionale nelle regioni summenzionate; ritiene che, sulla base di detti studi, la Commissione e gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare e attuare congiuntamente piani per l'istituzione di tali macroregioni;

77.  invita la Commissione a incoraggiare e sostenere i progetti di cooperazione regionale tra i gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, che sono fondamentali ai fini di un'energia sicura, competitiva e sostenibile, offrendo sostegno alla produzione locale di energia, soprattutto quella da fonti rinnovabili, come pure per affrontare i cambiamenti tecnologici (reti intelligenti, contatori intelligenti ecc.) e le nuove modalità di produzione e consumo (veicoli elettrici ecc.);

78.  invita la Commissione a favorire scambi di opinioni su progetti nel settore dell'energia tra le diverse realtà territoriali europee (regioni, enti locali, città ecc.), allo scopo di informare e coinvolgere i rappresentanti eletti e i cittadini;

79.  chiede lo sviluppo di mercati regionali del gas e dell'energia ben integrati e competitivi, che garantiscano l'adeguatezza e la flessibilità del sistema energetico nell'intera Unione; chiede che la Commissione agisca in maniera incisiva e trasparente contro tutte le istanze di protezionismo, i comportamenti anticoncorrenziali e gli ostacoli all'ingresso e all'uscita del mercato; sottolinea l'importanza di garantire quadri normativi nazionali stabili, di far fronte alle barriere amministrative e di semplificare le procedure amministrative nazionali, anche per garantire condizioni di parità per i progetti che sono basati sui cittadini;

80.  rileva che, al fine di garantire l'equilibrio ottimale del mercato interno, sono necessari investimenti non solo a favore degli interconnettori ma anche, tra le altre cose, delle reti nazionali, delle centrali elettriche a combustibili fossili dotate della tecnologia di cattura del carbonio, di nuove centrali nucleari (negli Stati membri che lo desiderano) quali fonti fondamentali del carico di base a basse emissioni di carbonio, della capacità di stoccaggio (come i terminali GNL), delle reti intelligenti e della generazione flessibile, così da far fronte a una maggiore generazione rinnovabile e distribuita;

81.  sottolinea la necessità di creare un quadro legislativo che dia potere ai consumatori e li renda operatori attivi del mercato in qualità di investitori, produttori e parti interessate, sviluppando una tariffazione dinamica e aprendo i mercati alle fonti incentrate sulla domanda e sull'offerta; constata che il coinvolgimento dei cittadini può essere rafforzato anche attraverso: la partecipazione finanziaria dei consumatori; le cooperative dell'energia, la micro-generazione e lo stoccaggio; l'autoconsumo; la decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico; l'introduzione di sistemi energetici di reti intelligenti, compresi i contatori intelligenti; una maggiore concorrenza sui mercati al dettaglio; la piena trasparenza; la flessibilità dei prezzi e delle scelte dei consumatori;

82.  sottolinea la necessità di premiare i produttori-consumatori che forniscono capacità di stoccaggio alla rete e di incoraggiarli a consumare la propria produzione di elettricità verde senza essere penalizzati; constata che tali iniziative potrebbero contribuire a un mercato interno dell'energia maggiormente competitivo e ben funzionante, che, a sua volta, potrebbe contribuire a rafforzare la resilienza delle comunità locali, creare posti di lavoro e benessere sul territorio, ridurre il costo complessivo dell'energia per i consumatori e concorrere alla risoluzione di gravi problemi sociali, come la povertà energetica e i consumatori vulnerabili; chiede alla Commissione di mettere insieme le valutazioni d'impatto e le migliori pratiche delle misure adottate a livello nazionale per contrastare la povertà energetica e di assicurare che tali migliori pratiche siano centralizzate e promosse da uno specifico organismo europeo; sottolinea che occorre adottare misure adeguate per garantire la protezione dei dati dei consumatori che partecipano direttamente al mercato;

83.  invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare lo sviluppo e l'espansione ulteriori delle fonti energetiche rinnovabili locali e regionali, delle reti di distribuzione locali e regionali e delle reti di teleriscaldamento, attraverso politiche che affrontino le barriere esistenti e contribuiscano a generare una trasformazione del mercato; invita la Commissione a proporre orientamenti in materia di autoconsumo energetico per promuoverne l'utilizzo e tutelare i diritti dei consumatori;

84.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'autoconsumo e la microgenerazione attraverso regimi di sostegno alle energie rinnovabili rivolti ai consumatori più vulnerabili;

85.  invita la Commissione a integrare gli operatori locali nella politica dell'UE in materia di energia e a presentare una proposta intesa a istituire centri di sviluppo delle capacità e consulenza decentrati per preparare e sostenere le autorità locali affinché trattino con i fornitori di energia su un piano di parità, nonché per sostenere lo sviluppo della produzione locale di energia attraverso cooperative, imprese locali e autorità comunali;

86.  sottolinea la necessità di individuare le migliori pratiche a livello locale e promuovere la loro diffusione in tutta l'Unione, di migliorare il coordinamento tra misure locali e politiche europee, nonché affrontare le questioni che influenzano l'accettazione a livello locale dei progetti legati all'energia; propone di istituire un "Forum europeo dei territori";

87.  ritiene che tutti i consumatori dell'UE dovrebbero beneficiare allo stesso modo di un mercato unico del gas e dell'elettricità; sottolinea in tal senso che gli attuali differenziali di prezzo tra i mercati nazionali, derivanti dall'assenza di integrazione dei mercati e di interconnessioni, non devono essere più tollerati; esorta la Commissione a proporre rapidamente misure per conseguire una maggiore convergenza dei prezzi e integrazione dei mercati nell'Unione;

88.  sottolinea l'impatto positivo che l'integrazione dei mercati ha avuto sui prezzi all'ingrosso, e da ultimo su quelli al dettaglio, nel settore dell'energia elettrica; ritiene che il riesame della struttura del mercato dell'elettricità debba garantire un migliore collegamento tra i mercati all'ingrosso e quelli al dettaglio, contribuisca a rimuovere le barriere nei mercati al dettaglio e all'ingrosso e a garantire le scelte tra i fornitori di energia per i consumatori;

89.  ritiene che, nell'ambito di qualsiasi riesame dei mercati al dettaglio dell'energia, sia opportuno considerare seriamente misure aggiuntive a tutela dei consumatori, per esempio incoraggiando e promuovendo regimi di passaggio collettivi, richiedendo che le bollette energetiche includano confronti con i concorrenti sulla base di modelli di consumo storici, chiedendo ai fornitori di concedere automaticamente ai loro clienti la tariffa più vantaggiosa tra quelle disponibili e garantendo un intervallo limitato e facilmente confrontabile di tariffe standardizzate;

90.  invita la Commissione, nel definire la sua tabella di marcia per la graduale soppressione dei prezzi regolamentati, a mantenere la possibilità di regolamentare i prezzi e uniformare le strutture tariffarie se ciò è inteso a limitare le rendite di monopolio o gli utili a cascata che perturbano il mercato, al fine di tutelare i consumatori vulnerabili o agevolare il confronto delle tariffe dei fornitori concorrenti;

91.  invita la Commissione a monitorare l'andamento dei prezzi finali dell'energia in Europa, ivi comprese tasse, imposte, sovvenzioni e qualsiasi altro costo nascosto, in modo da identificare le azioni che possano aiutare a ridurre tali prezzi;

Efficienza energetica per contenere la domanda

92.  ricorda le risoluzioni del Parlamento del 5 febbraio 2014, del 26 novembre 2014 e del 14 ottobre 2015, nelle quali sollecita tre obiettivi vincolanti sull'energia e il clima per il 2030, in particolare l'obiettivo del 40% per l'efficienza energetica; sottolinea che gli obiettivi dell'UE per l'efficienza energetica dopo il 2020 dovrebbero essere vincolanti e attuati tramite singoli obiettivi nazionali; sollecita la Commissione a sviluppare scenari diversificati in materia di efficienza energetica, al livello fissato dal Parlamento al 40%; sollecita il Consiglio a rivedere verso l'alto l'obiettivo fissato per tutta l'UE di almeno il 27%, in linea con l'obiettivo approvato dal Parlamento;

93.  osserva che miglioramenti ambiziosi e conseguibili dell'efficienza energetica, perseguiti nell'interesse della coesione, della solidarietà e dell'efficacia sotto il profilo dei costi, potrebbero favorire la sicurezza energetica, la competitività, l'occupazione e la crescita, contribuire a mantenere bassa la spesa dei consumatori e partecipare alla lotta contro la povertà energetica e al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici;

94.  invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto; osserva che, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, l'efficienza energetica è il "primo combustibile" e rappresenta il miglior rendimento sugli investimenti rispetto a ogni altra risorsa energetica; sottolinea che i miglioramenti dell'efficienza energetica, in particolare la riduzione delle perdite di energia negli edifici, comportano l'effetto fondamentale di ridurre le importazioni di energia dell'UE dai paesi terzi, dato che il 61% del gas importato dall'UE è utilizzato nell'edilizia, principalmente per il riscaldamento; invita a tale proposito a considerare l'efficienza energetica e i progetti infrastrutturali quali investimenti chiave di importanza analoga a quella degli investimenti nelle nuove capacità di generazione;

95.  sottolinea che i miglioramenti dell'efficienza energetica riducono le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese e diminuiscono in modo significativo la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti dai paesi terzi; pone l'accento sull'effettiva possibilità di creare due milioni di posti di lavoro grazie a misure di efficienza energetica entro il 2020, in particolare nel settore dell'edilizia, che rappresenta il 40% della domanda totale di energia dell'UE; sottolinea che i miglioramenti dell'efficienza energetica sono complementari alla diversificazione dell'approvvigionamento;

96.  invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli esistenti alle misure di efficienza energetica, nonché a sviluppare un reale mercato dell'efficienza energetica per promuovere il trasferimento delle migliori pratiche e garantire la disponibilità di prodotti e soluzioni in tutta l'UE, allo scopo di costruire un vero mercato unico dei prodotti e dei servizi per l'efficienza energetica;

97.  sottolinea che è necessario incrementare sia la portata e la velocità della ristrutturazione degli edifici sia il ricorso alle fonti sostenibili di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, attraverso i giusti incentivi volti a ridurre la domanda energetica; raccomanda di continuare a perfezionare gli standard in materia di efficienza energetica degli edifici, promuovendo e prendendo in considerazione l'innovazione tecnica, in particolare il ricorso all'elaborazione di modelli informatici degli edifici e alle simulazioni dell'impatto sul ciclo di vita dei prodotti dell'edilizia negli appalti pubblici; raccomanda, altresì, di continuare a sostenere la costruzione di edifici a impatto energetico vicino allo zero quale passo fondamentale per garantire l'indipendenza energetica e un sistema energetico sostenibile e sicuro;

98.  evidenzia che, nel discutere la questione dell'efficienza energetica nell'UE, è necessario riconoscere e tenere in debito conto gli investimenti a favore dei miglioramenti dell'efficienza energetica realizzati finora dal settore industriale;

99.  ritiene che il settore industriale abbia bisogno di ricevere segnali chiari da parte dei responsabili politici per realizzare gli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi energetici dell'UE; sottolinea pertanto la necessità di obiettivi ambiziosi e di un quadro normativo che promuova l'innovazione senza creare inutili oneri amministrativi, onde favorire al meglio l'efficienza energetica in un contesto nazionale;

100.  è del parere che l'obiettivo dell'efficienza energetica debba essere perseguito parallelamente agli obiettivi in materia di energia e clima e che debba rafforzare la competitività dell'economia dell'UE dinanzi ai suoi principali partner commerciali;

101.  sottolinea che è necessaria una revisione dell'attuale legislazione sull'efficienza energetica, incluse la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia e la direttiva sull'efficienza energetica, assieme a un'adeguata attuazione di tale legislazione da parte degli Stati membri, per agevolare il conseguimento degli obiettivi nazionali e integrare le politiche già esistenti e inserite nel quadro per il 2020 sull'energia e il clima; invita la Commissione a rivedere la legislazione dell'UE in materia di efficienza energetica come indicato nell'allegato alla strategia quadro per l'Unione dell'energia;

102.  sottolinea il ruolo dell'etichetta energetica dell'UE nel responsabilizzare i consumatori e fornire loro informazioni precise, pertinenti e comparabili sull'efficienza energetica dei prodotti relativi all'energia; pone l'accento sulla necessità di rivedere l'etichetta energetica per agevolare ancora di più scelte dei consumatori efficienti dal punto di vista energetico e incentivare la produzione di prodotti ad alta efficienza energetica;

103.  sottolinea il successo e l'ulteriore potenziale della progettazione ecocompatibile in termini di miglioramento dell'efficienza energetica e consumo energetico dei prodotti, con una conseguente diminuzione dei costi e dei consumi energetici delle famiglie e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; invita la Commissione a introdurre misure di attuazione aggiuntive, tenendo conto del più ampio programma di efficienza delle risorse, e a rivedere le misure in vigore per garantirne l'adeguatezza;

104.  riconosce il ruolo fondamentale delle autorità locali, delle imprese e dei cittadini nel garantire l'indipendenza energetica incrementando l'efficienza energetica mediante una migliore pianificazione urbana, lo sviluppo di tecnologie Internet e TIC in ambito energetico, la diffusione di reti intelligenti, la gestione dell'energia incentrata sulla domanda, la cogenerazione, la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e applicazioni di pompe di calore, l'autoconsumo e la creazione, la modernizzazione e l'ampliamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento; sottolinea la necessità di incoraggiare le iniziative incentrate sui cittadini, quali i progetti sulle energie rinnovabili a livello di cooperativa o di comunità, di rafforzare il legame tra i cittadini e le società di servizi energetici, promuovere il ricorso a modelli di viaggio più attivi e sostenibili, sviluppare e attuare le soluzioni "Città intelligenti" e realizzare un'infrastruttura di distribuzione lungimirante per sostenere la mobilità urbana ecologica e promuovere la ristrutturazione e l'isolamento degli edifici, compreso l'isolamento uniforme; propone di riunire tutti i partner della governance multilivello in una interfaccia operativa e di coinvolgere attivamente il Patto dei sindaci;

105.  reputa assolutamente prioritario sviluppare strumenti, mezzi e modelli innovativi di finanziamento per mobilitare i fondi pubblici e dinamizzare gli investimenti privati a livello locale, nazionale, regionale ed europeo, allo scopo di promuovere gli investimenti nei settori chiave dell'efficienza energetica, quali la ristrutturazione degli edifici, prestando la dovuta attenzione alle caratteristiche specifiche degli investimenti a lungo termine; sottolinea a tale proposito il ruolo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del FEIS (gestito dalla BEI) e ribadisce la necessità di coinvolgere a pieno titolo le banche di promozione nazionali; riconosce la necessità di affiancare a tali strumenti un'assistenza tecnica mirata; sottolinea la necessità di garantire l'efficacia sotto il profilo dei costi dei sistemi di efficienza energetica nell'edilizia pubblica; invita la Commissione a tenere conto di tutte queste considerazioni in fase di elaborazione dell'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti";

106.  ritiene che sia opportuno orientare meglio i vari fondi europei che finanziano i miglioramenti dell'efficienza energetica e ridefinirne le priorità ,al fine di realizzare miglioramenti tra i consumatori vulnerabili e a basso reddito e affrontare la questione degli incentivi suddivisi tra il proprietario e l'inquilino di un edificio o tra proprietari;

107.  invita la Commissione a identificare, in consultazione con i pertinenti settori industriali e con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale, le migliori pratiche per il finanziamento dell'efficienza energetica dentro e fuori dall'UE e, quindi, a includere fondi e meccanismi innovativi di finanziamento nella BERS, nella BEI e in altri fondi dell'UE;

108.  sottolinea che lo sviluppo di una nuova cultura energetica è essenziale per il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica e cambiamento climatico; invita gli Stati membri a sensibilizzare le giovani generazioni mediante appositi moduli formativi a livello scolastico, al fine di creare un nuovo comportamento dei consumatori di energia;

Verso un'economia sostenibile

109.  ricorda che l'accordo conseguito dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014 sul "Quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" include l'impegno a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra del 40% almeno rispetto ai livelli del 1990, il che rappresenta la base per sviluppare la dimensione della decarbonizzazione dell'Unione dell'energia; osserva che tale decisione costituisce anche il contributo più ambizioso ai negoziati internazionali sul clima in vista della conclusione di un accordo vincolante alla 21ª Conferenza (COP 21) delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà a Parigi nel dicembre 2015;

110.  sottolinea la necessità di conseguire un accordo esaustivo, ambizioso e vincolante durante la COP 21, che contenga solide garanzie per mantenere l'aumento medio globale della temperatura al di sotto dei 2 °C, rispetto ai livelli preindustriali, unitamente a un solido sistema mondiale comune di trasparenza e rendicontabilità, che includa il monitoraggio, obblighi di notifica e un regime di conformità efficace ed efficiente; ritiene che il regime internazionale post 2020 in materia di clima dovrebbe prevedere altresì disposizioni che consentano una maggiore ambizione, sostengano sforzi di attenuazione efficaci in termini di costi e offrano la possibilità di preservare l'integrità dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di un forte impegno a ridurre le emissioni da parte dei principali responsabili dell'inquinamento a livello mondiale; pone l'accento sul ruolo fondamentale che la diplomazia dell'UE è chiamata a svolgere per quanto riguarda il clima e l'energia;

111.  ricorda che il fatto di contenere l'aumento della temperatura globale entro una media di 2 °C non garantisce che si eviteranno significative ripercussioni climatiche negative; evidenzia che per mantenere il pianeta su una traiettoria di riduzione delle emissioni ispirata all'efficacia dei costi e compatibile con l'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore ai 2° C resta necessario eliminare progressivamente le emissioni globali di carbonio entro il 2050 o poco dopo;

112.  ritiene che lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili sia fondamentale per l'Unione dell'energia, tenuto conto dei costi energetici; sottolinea il ruolo cruciale delle rinnovabili nell'UE per il conseguimento della sicurezza energetica e dell'indipendenza politica ed economica mediante la riduzione del fabbisogno di importazioni di energia; sottolinea il ruolo fondamentale delle rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria e la creazione di posti di lavoro e crescita; è del parere che le fonti rinnovabili forniscano un'energia sicura, sostenibile, competitiva ed economicamente accessibile e svolgano un ruolo importante affinché l'Europa ottenga una posizione di supremazia nell'economia verde e nello sviluppo di nuove industrie e tecnologie; sottolinea che, in tal senso, l'attuale struttura del mercato dell'energia dovrebbe essere migliorata integrando pienamente le energie rinnovabili nel mercato; richiama l'attenzione sul fatto che i costi di produzione di tali energie si sono ridotti in modo significativo negli ultimi anni; sottolinea l'importanza di sviluppare infrastrutture transfrontaliere e promuovere la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di reti energetiche più intelligenti, nuove soluzioni per lo stoccaggio dell'energia e tecnologie di generazione flessibili ai fini dell'integrazione delle rinnovabili;

113.  accoglie con favore l'impegno della Commissione di portare l'Unione europea al primo posto al mondo nel campo delle energie rinnovabili; esorta la Commissione a presentare una strategia operativa e funzionale a tal fine; invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare la trasparenza, la coerenza, la stabilità e la continuità dei quadri normativi in materia di energie rinnovabili ed evitare modifiche retroattive nelle condizioni economiche degli investimenti, onde rafforzare la fiducia degli investitori e contribuire alla diffusione efficiente in termini di costi delle energie rinnovabili nelle regioni dell'UE; sottolinea l'esigenza di un migliore coordinamento dei regimi di sostegno in linea con gli orientamenti della Commissione sui regimi di sostegno alle energie rinnovabili, al fine di evitare possibili distorsioni del mercato e salvaguardare gli efficaci aiuti alle rinnovabili; sottolinea che per ridurre le emissioni di gas a effetto serra è fondamentale creare condizioni di mercato favorevoli agli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture intelligenti; sottolinea che l'Unione dell'energia dovrebbe perfezionare gli strumenti fondati sul mercato per la promozione delle fonti energetiche europee quale mezzo per garantire che la transizione energetica avvenga nel modo più vantaggioso in termini di costi e più rispettoso dell'ambiente;

114.  sottolinea che l'UE deve garantire condizioni di parità interne per quanto riguarda i sistemi nazionali di sovvenzione e aiuto statale, che non potenzino in modo sleale la posizione dominante sul mercato di talune tecnologie e di taluni operatori, nell'ottica di trasformare i sistemi energetici; si compiace in tal senso della relazione della Commissione del 10 ottobre 2014 sulle sovvenzioni e i costi dell'energia dell'UE, e invita la Commissione ad aggiornare annualmente tale relazione così da identificare meglio i settori e le aree che necessitano di fondi aggiuntivi e i settori che presentano distorsioni del mercato dovute all'erogazione delle sovvenzioni;

115.  sottolinea l'esigenza di porre fine alle sovvenzioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente, che devono essere identificati ed eliminati urgentemente, dato che essi rappresentano uno spreco di risorse pubbliche già scarse, che vengono utilizzate prima a sostegno di pratiche inquinanti e poi per gli interventi di bonifica;

116.  sottolinea che la transizione a un'economia competitiva e sostenibile a basse emissioni di carbonio offre importanti opportunità in termini di nuovi posti di lavoro, innovazione, crescita e minori costi dell'energia per famiglie e imprese; riconosce tuttavia che tali opportunità possono essere concretizzate soltanto mediante una forte cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, le autorità locali e regionali, i cittadini e il settore industriale, in modo da ottenere gli incentivi e i quadri normativi più efficaci; osserva che, se adeguatamente gestita, la decarbonizzazione non dovrebbe comportare un aumento dei costi dell'energia, la povertà energetica, la deindustrializzazione dell'economia europea o l'aumento della disoccupazione; insiste pertanto sulla necessità di coinvolgere attivamente le parti sociali nel rispondere all'impatto sociale della transizione verso un'Unione dell'energia sostenibile; sottolinea che le politiche dell'UE devono essere valide per tutta l'Unione e, allo stesso tempo, essere fondate sul mercato e neutre dal punto di vista tecnologico, nonché tenere conto di tutte le pertinenti normative e dei pertinenti obiettivi dell'UE e raggiungerli con i minori costi possibili per la società;

117.  ricorda che l'industria fotovoltaica deve essere al centro della politica industriale europea per soddisfare la domanda di un mercato globale in crescita, in un contesto in cui la maggior parte delle celle e dei moduli fotovoltaici è attualmente prodotta al di fuori dell'Unione europea, per lo più in Cina; ribadisce l'esigenza che l'UE partecipi a questo nuovo ciclo di investimenti per mantenere la propria posizione dominante nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, dei macchinari e in determinati altri segmenti, come gli invertitori e il balance of system (BOS), e che assuma nuovamente la leadership nella produzione di attrezzature (celle e moduli); ritiene che l'UE debba fissare l'obiettivo di poter soddisfare almeno il 20% della domanda del proprio mercato con celle e moduli prodotti nel mercato interno entro il 2020;

118.  riconosce i vantaggi derivanti dall'aumento dell'energia rinnovabile nel mercato dell'energia termica, in particolare negli edifici; sottolinea la maggiore flessibilità delle infrastrutture e dello stoccaggio termici nell'agevolare l'integrazione delle fonti rinnovabili intermittenti tramite lo stoccaggio dell'energia sotto forma di calore; ribadisce che la sicurezza energetica può essere incrementata attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che sono un mezzo ideale per integrare energia termica sostenibile nelle città su vasta scala, in quanto sono in grado di erogare simultaneamente il calore proveniente da più fonti e non sono intrinsecamente dipendenti da una fonte unica;

119.  invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri impongano livelli minimi di produzione in materia di energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o ristrutturati e che i progetti riguardanti le energie rinnovabili beneficino di procedure amministrative e allacciamenti alla rete rapidi, in particolare applicando gli articoli 13, paragrafo 4, e 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE; invita la Commissione ad aumentare il numero di edifici dotati di sistemi energetici rinnovabili nel quadro della revisione della relativa legislazione esistente, a imporre sportelli unici per le procedure amministrative riguardanti i progetti di energia rinnovabile su piccola scala e procedure di notifica semplici per gli impianti di energia rinnovabile la cui produzione sia destinata unicamente all'autoconsumo e a creare un quadro per gli accordi innovativi in materia di allacciamento alla rete e per il commercio di servizi di rete a livello di distribuzione;

120.  invita la Commissione ad adottare una strategia dell'UE per il riscaldamento e il raffreddamento che identifichi tutte le azioni e le sinergie necessarie in ambito residenziale, commerciale e industriale per ridurre tale dipendenza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE, ottenendo un risparmio energetico, rafforzando la competitività dell'economia europea, stimolando la crescita e la creazione di posti di lavoro e promuovendo l'innovazione di sistema; sottolinea che tale strategia per il riscaldamento e il raffreddamento dovrebbe affrontare tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia;

121.  sottolinea che l'energia idrica rappresenta un'importante fonte energetica, autoctona, rinnovabile e sicura, che contribuisce per l'11% alla produzione complessiva europea di energia elettrica; che l'energia idrica continuerà pertanto a svolgere un ruolo importante nella produzione e nello stoccaggio di energia elettrica e fornirà un contributo importante per la decarbonizzazione dell'economia europea e per la riduzione della dipendenza dell'UE da fonti energetiche esterne;

122.  invita a rivolgere particolare attenzione alle fonti rinnovabili marine, in linea con la comunicazione della Commissione sull'economia blu, quale settore industriale dalle grandi potenzialità, pur essendo meno consolidato rispetto ad altri settori in materia di energie rinnovabili;

123.  osserva che l'integrazione di una quota maggiore di biogas prodotto internamente potrebbe contribuire positivamente alla sicurezza energetica; sottolinea in questo contesto la necessità di mantenere a tal fine le esistenti infrastrutture per il gas;

124.  rileva che la biomassa da silvicoltura sostenibile potrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici relativi al quadro 2030;

125.  osserva che l'attuale politica dell'UE in materia di biocarburanti è stata ampiamente criticata per non aver tenuto conto delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, le quali possono manifestarsi nel passaggio dalla produzione agricola all'abbandono dei terreni, sia all'interno che all'esterno dell'UE;

126.  ritiene che un approccio sostenibile per soddisfare gli obiettivi di sicurezza energetica dell'UE non dovrebbe ampliare ulteriormente l'uso dei biocarburanti coltivati su terreni e che il miglioramento dell'efficienza dei carburanti dei veicoli, la riduzione della domanda di trasporto e degli allevamenti intensivi, l'aumento dell'uso di biocarburanti da rifiuti e residui che non provocano ulteriori cambi di destinazione d'uso del suolo rappresentino opzioni migliori;

127.  attende con interesse la realizzazione, insistendo sul loro sostegno, di progetti e investimenti che capitalizzino sul carbonio da rifiuti come prodotto di base per i prodotti chimici a basso tenore di carbonio e i biocombustibili avanzati (ad esempio utilizzando microbi che crescono sui gas di scarico ricchi di carbonio e sono trasformati in combustibili e prodotti chimici che sostituiscano quelli ottenuti da risorse fossili (o biocarburanti di prima generazione)), riducendo così le emissioni e le sostanze inquinanti provenienti da processi industriali come la produzione di acciaio;

128.  sottolinea che in una vera economia circolare i rifiuti devono essere reintrodotti nell'economia come materia prima, al fine di conservare il valore aggiunto nel prodotto il più a lungo possibile, pertanto la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rivestono una priorità molto maggiore rispetto all'incenerimento; evidenzia il fatto che numerosi Stati membri registrano già un eccesso di capacità produttiva negli impianti di incenerimento; sottolinea l'esigenza di una migliore pianificazione e condivisione delle informazioni nonché la necessità di evitare gli effetti di immobilizzo (lock-in); invita la Commissione a tenere conto del legame tra l'Unione dell'energia e l'economia circolare;

129.  ricorda che l'industria e le PMI europee sono fondamentali per l'economia europea e riconosce che la competitività industriale e le PMI europee trarrebbero benefici significativi da una riduzione dei costi dell'energia;

130.  sottolinea che l'innovazione e la modernizzazione, finalizzate a ottenere processi industriali più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, contribuiscono a rafforzare la competitività dell'industria dell'UE; richiama l'attenzione sull'innovazione nel campo delle tecnologie per la produzione di calore da fonti rinnovabili, che consentirebbero di diminuire le importazioni, ridurre i costi e migliorare le prestazioni del sistema nell'ottica di affrontare la domanda di calore ad alta temperatura nell'ambito dei settori industriali; sottolinea che la grande sfida del rinnovamento e della modernizzazione del parco immobiliare europeo crea un mercato per materiali, dispositivi ed attrezzature da costruzione ad elevate prestazioni, offrendo in questo modo a fabbricanti e installatori europei del settore edilizio un'importante occasione per innovare e creare posti di lavoro che non possono essere delocalizzati;

131.  osserva che gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in materia di clima ed energia relativi al 2030 devono essere integrati nella politica industriale degli Stati membri tenendo conto della necessità di reindustrializzazione; ritiene che il quadro normativo dell'UE e gli obiettivi delle sue politiche in materia di clima ed energia debbano essere coerenti e prevedere un approccio più flessibile e orientato al mercato, nell'ottica di garantire la resilienza dell'Unione dell'energia, includendo gli obiettivi strategici in materia di clima per il 2030 come pure i traguardi in termini di reindustrializzazione al fine di integrare la politica industriale degli Stati membri;

132.  sottolinea che il ricorso efficace alla ricerca e all'innovazione tecnologica promuove la leadership dell'industria europea e rafforza il vantaggio competitivo e la redditività commerciale delle imprese e delle industrie europee, crea posti di lavoro e contribuisce nel contempo al raggiungimento dei principali obiettivi della politica energetica e climatica dell'UE, tra cui: la riduzione della domanda di energia; la sicurezza dell'approvvigionamento; la competitività e lo sviluppo sostenibile della produzione, della distribuzione, del trasporto e del consumo di energia; la lotta contro la povertà energetica; gli obiettivi dell'UE riguardanti le emissioni di gas serra, le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica; e l'impiego nel miglior modo possibile delle fonti energetiche europee;

133.  invita la Commissione a salvaguardare la competitività delle industrie ad alta intensità energetica e a garantire la sicurezza della programmazione a lungo termine per gli investimenti industriali, rispecchiando l'aspirazione della Commissione di innalzare il contributo dell'industria al PIL portandolo a ben il 20% entro il 2020;

134.  sottolinea il ruolo chiave del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) come strumento efficiente sul piano dei costi e basato sul mercato per decarbonizzare il sistema energetico europeo e conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 e oltre; evidenzia che, oltre alla riserva stabilizzatrice del mercato, occorre attuare una riforma strutturale post 2020 del sistema ETS, per tenere conto dell'obiettivo di riduzione di CO2 per il 2030 e per includere, fintantoché non saranno intrapresi sforzi comparabili in altre importanti economie, misure concrete e maggiormente armonizzate a livello dell'UE in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

135.  invita la Commissione a esaminare ulteriormente la questione dei costi indiretti del carbonio e il loro impatto sui prezzi dell'elettricità negli Stati membri e la quota di prezzo ad essi attribuibile;

136.  sottolinea che gli introiti del sistema ETS dovrebbero essere utilizzati in particolare per sostenere l'innovazione a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica e altre misure di riduzione del CO2;

137.  riconosce che l'energia e le tecnologie efficienti dell'Europa, come la cogenerazione, contribuirebbero in maniera fondamentale alla sicurezza energetica dell'UE e al raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra; ritiene, a tale proposito, che l'Unione dell'energia debba riflettere il diritto degli Stati membri di utilizzare tutte le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili a loro disposizione;

138.  riconosce che il mix energetico è innanzitutto di competenza degli Stati membri, ma prende tuttavia atto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica riguardo alla fratturazione idraulica e alle conseguenze che tale tecnologia potrebbe comportare per il clima, l'ambiente e la salute pubblica nonché per il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'UE in materia di decarbonizzazione; riconosce, inoltre, che le limitate potenzialità dei combustibili non convenzionali nel contribuire a soddisfare la futura domanda energetica dell'UE, unitamente agli elevati costi di investimento e sfruttamento e ai ridotti prezzi del petrolio registrati attualmente a livello mondiale, portano a chiedersi se la fratturazione idraulica possa essere una tecnologia praticabile nell'Unione europea; ritiene che le preoccupazioni dell'opinione pubblica debbano essere tenute in debita considerazione e che qualsiasi attività di fratturazione idraulica debba rispettare le più elevate norme in materia di clima, ambiente e salute pubblica; chiede agli Stati membri che intendono praticare la fratturazione idraulica di rispettare la raccomandazione formulata nel 2014 dalla Commissione in merito ai principi minimi applicabili alla esplorazione e alla produzione di idrocarburi (tra cui il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume;

139.  invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti attivamente lo smantellamento degli impianti di produzione di energia obsoleti, più inquinanti o non sicuri, mirando altresì a ridurre l'attuale eccesso di capacità produttiva del mercato;

140.  invita la Commissione a migliorare le condizioni per il ricorso alla cattura e allo stoccaggio del carbonio; è del parere che la cattura e lo stoccaggio del carbonio possano contribuire alla transizione verso un mercato energetico a basse emissioni e che possano svolgere un ruolo importante nel conciliare gli obiettivi divergenti dell'Unione dell'energia relativi a un approvvigionamento energetico sicuro e diversificato che al contempo consenta di ottenere le riduzioni necessarie nelle emissioni di gas a effetto serra in modo da conseguire gli obiettivi della tabella di marcia dell'UE per il 2050;

141.  ritiene che le tecnologie di decarbonizzazione, come quelle di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU), dovranno essere ulteriormente sviluppate e perfezionate attraverso notevoli sforzi di ricerca e innovazione, per garantire che possano essere utilizzate per attenuare o addirittura annullare l'impronta ambientale dei combustibili fossili, che rappresentano ancora oltre il 40% della produzione energetica attuale dell'UE e che in futuro resteranno probabilmente un'importante fonte di energia;

142.  invita la Commissione a istituire il fondo per l'innovazione NER400, che dovrebbe sostenere i progetti dimostrativi a basse emissioni di carbonio, sulla base del programma NER300 in materia di CCS e rinnovabili, estendendone tuttavia l'ambito di applicazione all'innovazione a basse emissioni di carbonio nei settori industriali;

143.  osserva che l'energia nucleare ha fornito il 27% del mix energetico per la produzione di energia elettrica nell'UE e oltre la metà di tutta l'energia a basse emissioni nell'UE nel 2014, che 130 centrali nucleari su 132 nell'UE dovranno essere smantellate entro il 2050 lasciando un vuoto importante nel mix energetico per la produzione energetica di base a basse emissioni di carbonio nell'UE; riconosce che mentre alcuni Stati membri hanno deciso di abbandonare l'energia nucleare, altri mirano a sviluppare nuovi progetti in materia di energia nucleare al fine di conseguire i rispettivi obiettivi energetici e climatici nazionali e dell'UE, e invita la Commissione ad assicurare che l'UE fornisca un quadro per consentire agli Stati membri che intendono portare avanti nuovi progetti in materia di energia nucleare di agire in tal senso, nel rispetto delle norme UE in materia di mercato interno e concorrenza;

144.  osserva che l'energia nucleare è uno degli elementi più importanti del sistema energetico europeo, che assicura emissioni di CO2 più basse limitando nel contempo la dipendenza dalle importazioni, assicurando una produzione stabile di elettricità che può essere utilizzata nel mercato interno e fornendo una base solida a un sistema energetico in cui le rinnovabili possono essere introdotte gradualmente;

145.  invita gli Stati membri che stanno abbandonando gradualmente l'energia nucleare ad assicurare che sia sostituita da una modalità di produzione energetica in grado di apportare un contributo adeguato all'approvvigionamento energetico e di contribuire alla stabilizzazione del sistema comune di produzione e distribuzione;

146.  ritiene, sebbene spetti agli Stati membri determinare il proprio mix energetico, e sebbene ciascuno Stato membro debba decidere in modo sovrano come procedere alla decarbonizzazione della propria economica, che a livello dell'UE sia necessario un coordinamento delle politiche e dello sviluppo tecnologico per soddisfare gli obiettivi dell'Europa e degli Stati membri in materia di clima ed energia; riconosce che in alcuni settori le politiche a livello dell'UE sono le più efficaci e che in altri ambiti sono essenziali una forte collaborazione e uno stretto coordinamento tra gli Stati membri; che per garantire tale coordinamento occorre un processo di governance solido e affidabile;

147.  invita la Commissione a presentare proposte per l'istituzione di un fondo di modernizzazione, che dovrebbe disporre di criteri e orientamenti rigorosi per garantire che i finanziamenti siano destinati a progetti di reale ammodernamento energetico, i quali dovranno essere selezionati sulla base di un approccio tecnologicamente neutrale e in funzione della loro dimostrabile conformità con il conseguimento degli obiettivi per il 2030 dell'UE in materia di gas a effetto serra;

148.  sottolinea che la BEI dovrebbe essere coinvolta nella definizione dei summenzionati criteri e orientamenti per il fondo di modernizzazione;

149.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che lo sviluppo dell'Unione dell'energia assicuri la protezione dell'ambiente e del clima, il miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione della dipendenza energetica dall'esterno, la biodiversità, l'occupazione e la competitività dell'industria europea fondata sull'innovazione e sulla leadership in ambito tecnologico;

150.  sottolinea che l'energia deve essere economicamente accessibile a tutti i cittadini dell'UE; ritiene che evitando consumi inutili attraverso misure di miglioramento dell'efficienza, migliori interconnessioni, una maggiore integrazione del mercato e investimenti nell'energia sostenibile, in particolare nel settore edilizio, molte famiglie potranno avere accesso a parità di condizioni ad un mercato energetico unico, sostenibile, competitivo e sicuro e sfuggire alla povertà energetica, che nel 2012 ha colpito un cittadino dell'UE su quattro; invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla povertà energetica in Europa, accompagnata da un piano d'azione per farvi fronte, che contenga una definizione e gli indicatori della povertà energetica;

Verso un settore dei trasporti efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato

151.  stima che i trasporti rappresentino oltre il 30% del consumo finale di energia in Europa e che il 94% di essi dipenda da prodotti petroliferi; ritiene pertanto che un sistema energetico più pulito, chiaramente legato alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, debba essere il cardine di una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, unitamente a una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici; sottolinea che abbinare le misure per promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, e sviluppare tecnologie energetiche innovative, è di fondamentale importanza nell'ambito degli sforzi intesi a conseguire un mix energetico sostenibile sul piano ambientale per i sistemi europei dei trasporti; ritiene opportuno incoraggiare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile diversificate, compreso il gas naturale liquefatto per i veicoli commerciali pesanti e il settore marittimo; esorta la Commissione a presentare proposte per eliminare, se del caso, i sussidi fiscali che hanno un impatto nocivo sull'ambiente; incoraggia a sostenere la ricerca e l'innovazione finalizzate a individuare soluzioni tecnologicamente più efficaci in materia di mobilità, nonché soluzioni sul fronte delle tecnologie e delle politiche di sostegno;

152.  rileva che la decarbonizzazione del settore dei trasporti implica l'integrazione di misure in vari settori strategici nel campo dell'energia, dei trasporti, del commercio, come anche nella ricerca e nell'innovazione; sottolinea l'importanza di adottare approcci transfrontalieri coerenti per impedire la frammentazione nazionale e la necessità di stabilire norme e requisiti di interoperabilità che consentano alle aziende europee di sfruttare le opportunità del mercato;

153.  osserva che il miglioramento dei livelli di prestazione dei veicoli e del consumo di carburante è cruciale sia per ridurre la dipendenza dell'UE dal petrolio sia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e invita pertanto il settore industriale, gli Stati membri e la Commissione a proseguire e accelerare gli sforzi in questo settore, provvedendo a che, alla luce dei recenti scandali, le prove di emissione siano non solo accurate, ma riflettano pure le condizioni reali di guida; chiede alla Commissione di rivedere le norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni per il periodo successivo al 2020; osserva, tuttavia, che la soluzione a lungo termine per ridurre le emissioni nei trasporti e assicurare la riduzione del fabbisogno energetico e la diversificazione dell'approvvigionamento risiede nei combustibili alternativi, nell'elettrificazione mediante elettricità rinnovabile e nella promozione di sistemi di trasporto più sostenibili;

154.  sostiene un pacchetto globale per il trasporto stradale che promuova un quadro più efficace per la tariffazione dell'infrastruttura e la presentazione di soluzioni di trasporto intelligente interoperabile; sottolinea che l'efficienza energetica può essere migliorata supportando la digitalizzazione e l'uso di sistemi di trasporto intelligenti, nonché sviluppando servizi di trasporto innovativi; chiede una strategia di ricerca e innovazione lungimirante nel settore dei trasporti; sostiene lo sviluppo di piani di mobilità urbana e rurale sostenibili al fine di ridurre l'inquinamento dovuto al traffico, la congestione stradale, il rumore e gli incidenti stradali; ritiene che tali piani debbano puntare all'eliminazione delle disuguaglianze per quanto riguarda gli utenti disabili e i costi;

155.  accoglie con favore la transizione verso modi di trasporto e itinerari di trasporto più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico, quali il trasporto ferroviario, quello marittimo a corto raggio, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo, rendendoli più competitivi ed efficienti in termini di riduzione delle emissioni di CO2; sottolinea a questo proposito l'importanza dell'intermodalità;

156.  invita la Commissione a presentare una strategia globale per il trasporto stradale, nell'ambito della decarbonizzazione del settore dei trasporti, e a sostenere l'intensificazione degli sforzi finalizzati allo sviluppo e alla diffusione della mobilità elettrica nel trasporto stradale;

157.  evidenzia che l'impiego dei veicoli elettrici comporterà un pesante onere in termini di produzione di energia elettrica e chiede che si proceda ad una valutazione per stabilire in che misura la capacità degli impianti di generazione esistenti sarà in grado di rispondere alla domanda;

158.  invita la Commissione a rivedere il sistema di etichettatura delle autovetture in relazione al consumo di carburante e CO2 per garantire che ai consumatori siano fornite informazioni più precise, pertinenti e comparabili in materia di emissioni di CO2 e consumo di carburante, in modo tale da orientare la scelta del consumatore verso le automobili che sono più efficienti sotto il profilo energetico e incentivare quindi i produttori a migliorare l'efficienza energetica dei loro veicoli e ad aumentare la sicurezza energetica;

159.  insiste affinché la Commissione acceleri l'introduzione di un ciclo di prova rivisto, per garantire che le emissioni di CO2 e di altri inquinanti provenienti dai veicoli riflettano le emissioni in condizioni reali di guida;

160.  invita la Commissione ad accelerare l'integrazione delle tecnologie di punta nei sistemi ferroviari innovativi portando avanti l'iniziativa "Shift to Rail", che può svolgere un ruolo fondamentale nel trasporto pubblico pulito;

161.  ricorda che il trasporto internazionale è ancora escluso dagli impegni vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pur registrando, in termini di traffico, un elevato tasso di crescita; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sugli obiettivi di riduzione di gas a effetto serra per il trasporto marittimo internazionale, a meno che misure vincolanti non vengano concordate in seno all'Organizzazione marittima internazionale (OMI) prima della fine del 2016;

162.  sottolinea l'esigenza di un maggiore coordinamento delle strategie di decarbonizzazione nel settore dei trasporti, del riscaldamento, del raffreddamento e della produzione energetica; invita la Commissione a presentare piani globali per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, del riscaldamento e del raffreddamento, considerando, fra l'altro, che l'energia pulita ed economica prodotta da varie fonti energetiche rinnovabili, se disponibile in abbondanza, potrebbe essere utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e per il funzionamento di dispositivi di riscaldamento e raffreddamento;

163.  sottolinea la necessità di destinare in via prioritaria i finanziamenti a titolo del FEIS ai progetti di trasporto che consentono una transizione tecnologica verso un sistema di trasporti pulito e sostenibile; che gli altri strumenti di sostegno finanziario disponibili a livello UE dovrebbero dare priorità agli investimenti nelle infrastrutture per l'intermodalità, il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo e la navigazione interna;

164.  incoraggia la Commissione a includere nelle sue attività di armonizzazione in materia di criteri di certificazione per il turismo sostenibile un criterio relativo all'utilizzo delle energie rinnovabili, e un altro relativo alla riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi dell'UE;

Ricerca, innovazione e competitività

165.  invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi di ricerca su un uso migliore delle risorse energetiche europee e sulla riduzione del loro impatto ambientale, nell'ottica di garantire una crescita economica sostenibile, la creazione di posti di lavoro, la competitività industriale e, in particolare, gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di clima ed energia;

166.  sottolinea, a questo proposito, la necessità di sfruttare appieno tutte le possibilità di finanziamento dell'UE che consentono di promuovere le tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, le reti intelligenti, la produzione decentrata, la produzione flessibile, lo stoccaggio dell'elettricità e l'elettrificazione del sistema dei trasporti; invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi in materia di ricerca e a promuovere la presentazione di tali tecnologie per soddisfare i suoi obiettivi per il 2020 e il 2030 e gli obiettivi più a lungo termine, nonché per migliorare la sua sicurezza energetica e agevolare la ripresa economica; si attende che la revisione intermedia del programma di ricerca Orizzonte 2020 rispecchi tali priorità; ricorda che la sfida energetica di Orizzonte 2020 è concepita per sostenere la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo, le cui priorità principali rientrino nel quadro dell'efficienza energetica, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e delle città e comunità intelligenti; che almeno l'85% della dotazione della sfida energetica di Orizzonte 2020 deve essere destinato al settore dei combustibili non fossili, in cui almeno il 15% della dotazione complessiva della sfida energetica deve essere utilizzato per attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica;

167.  ritiene che un maggiore sforzo nello sviluppo di tali tecnologie possa apportare vantaggi significativi e a lungo termine in termini di decarbonizzazione efficiente sotto il profilo dei costi, minori costi di generazione e minore domanda di energia, rafforzando in tal modo la competitività industriale;

168.  prende atto della leadership tecnologica europea in settori chiave come le turbine eoliche, i cavi elettrici, lo sviluppo e i servizi in materia di reti elettriche e i sistemi di trasporto urbano; deplora che tale leadership sia minacciata e invita la Commissione ad adottare misure urgenti per mantenere tale supremazia;

169.  sollecita la Commissione a sviluppare un'iniziativa sulla leadership mondiale dell'UE concernente la tecnologia e l'innovazione in materia di energie rinnovabili e a basso tenore di carbonio, compresi l'energia del moto ondoso, il fotovoltaico galleggiante e i biocarburanti prodotti dalle alghe, rilanciando a livello pubblico e privato la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in tali ambiti;

170.  invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare l'interazione e il coordinamento dei programmi di ricerca nazionali ed europei, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle TIC e dell'edilizia, per garantire che venga data la priorità alle sfide comuni come l'incremento dell'efficienza energetica, senza concentrarsi unicamente sul settore del riscaldamento ma anche sul raffreddamento, promuovendo le energie rinnovabili su piccola scala, riducendo le emissioni di gas a effetto serra, nonché aumentando la sicurezza energetica, sviluppando nuove fonti energetiche rinnovabili e massimizzando l'immissione nel mercato delle nuove tecnologie;

171.  sottolinea il valore aggiunto dell'integrazione delle TIC nel sistema energetico e invita la Commissione a introdurre norme comuni per le reti intelligenti a livello di sistemi di trasmissione, ad assicurare un approvvigionamento stabile e il libero flusso transfrontaliero di energia, contribuendo alla sicurezza energetica, e a garantire, a livello di sistema di distribuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento per le comunità locali, le città e le regioni; sottolinea, a tale proposito, il ruolo che lo sviluppo delle reti energetiche intelligenti e delle nuove infrastrutture per l'immagazzinamento dell'energia può svolgere per l'aumento delle fonti energetiche rinnovabili;

172.  riconosce che i contatori intelligenti offrono un contributo significativo ai servizi delle reti di distribuzione; sottolinea che i consumatori restano i proprietari ultimi dei propri dati e che i dati trasmessi ai gestori delle reti di distribuzione e ad altri operatori di mercato devono essere resi anonimi onde rispettare appieno il diritto alla riservatezza;

173.  è del parere che l'ulteriore sviluppo di un mercato interno dell'energia sia intrinsecamente associato al mercato unico digitale; invita la Commissione a promuovere il legame tra l'Unione dell'energia e il mercato unico digitale massimizzando l'accesso dei consumatori ai servizi energetici mediante l'uso delle piattaforme digitali e attraverso lo sviluppo di un mercato interno dell'energia più competitivo, trasparente e integrato nell'economia digitale;

174.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture energetiche strategiche, che forniscono servizi cruciali per i consumatori, in particolare alla luce degli sviluppi della produzione industriale e al ruolo sempre più rilevante delle TIC nel settore energetico; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di adottare e attuare tempestivamente la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS) onde mantenere elevati i livelli di sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto concerne le infrastrutture critiche;

175.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero darsi la priorità, nel quadro di Orizzonte 2020, di ridurre i costi delle tecnologie energetiche sostenibili, sicure e meno mature, specialmente quelle che contribuiscono alla riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra e al conseguimento degli obiettivi dell'UE per il 2030; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un quadro giuridico e strategico chiaro come pure opportunità di finanziamento per le iniziative di R&S e i progetti di diffusione che aiutano l'Unione europea a raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima, energia e ambiente, e a rafforzare la competitività economica; accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, di un piano strategico rivisto per le tecnologie energetiche; sottolinea che la R&S e l'innovazione dovrebbero concentrarsi sull'integrazione di sistema delle diverse soluzioni disponibili o in fase di sviluppo, piuttosto che su singoli settori e tecnologie separati gli uni dalle altre;

176.  riconosce che i progressi sul fronte delle innovazioni eco-compatibili ed efficaci in termini di costi, come pure in termini di R&S, sono anch'essi essenziali per la competitività futura dell'UE, ivi inclusa l'industria europea;

177.  invita la Commissione a fornire una mappatura esplicita dei diversi fondi e strumenti di finanziamento, come ad esempio il programma InvestEU, il Meccanismo per collegare l'Europa (PIC), i fondi per la ricerca e lo sviluppo, i fondi strutturali e d'investimento, gli strumenti per il finanziamento delle reti intelligenti (ERA-Net Plus), il programma Orizzonte 2020 (H2020), la BEI, il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), il Meccanismo per collegare l'Europa relativo all'energia (CEF-E), NER 300, il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) e Eurogia+, e a chiarire le norme di ammissibilità per ognuno di questi programmi;

Realizzare l'Unione dell'energia: cittadini e città

178.  ricorda l'impegno assunto da 6 000 città europee per svolgere un ruolo guida nella transizione energetica, in particolare attraverso il Patto dei sindaci; esorta la Commissione a mobilitare pienamente tale rete e altre iniziative come le Città e comunità intelligenti e le Città dell'energia, e fornire loro le risorse finanziarie e umane necessarie per l'ulteriore sviluppo; ritiene che i contraenti del Patto dei sindaci debbano avere priorità di accesso ai finanziamenti europei;

179.  sottolinea che le strategie relative all'istruzione/alla formazione attiva e alle competenze sono fondamentali per la transizione verso un'economia sostenibile e caratterizzata da un uso efficiente delle risorse; invita gli Stati membri a definire programmi mirati di istruzione e formazione dei cittadini e a promuovere l'istruzione a livello di comunità locali per ridurre la domanda energetica e produrre energia rinnovabile; sottolinea che il successo dell'Unione dell'energia richiede, da una parte, la parità di accesso all'istruzione e alla formazione iniziale e permanente quale strumento essenziale per rispondere alle diverse circostanze e aspirazioni dei cittadini e, dall'altra, alle esigenze del mercato del lavoro; ricorda che sono indispensabili programmi di formazione e riqualificazione che consentano ai lavoratori di sfruttare appieno le potenzialità offerte dallo sviluppo delle energie rinnovabili in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili e locali;

o
o   o

180.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti contraenti della Comunità dell'energia.

(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0344.
(2) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0088.
(4) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 28.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0444.
(6) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 42.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0094.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0445.


Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per il 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10% per le interconnessioni elettriche - Preparare la rete elettrica europea per il 2020 (2015/2108(INI))
P8_TA(2015)0445A8-0330/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica" (COM(2015)0082),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 marzo 2002,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,

–  visto il piano decennale di sviluppo della rete elaborato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E)

–  vista la dichiarazione di Madrid del vertice riguardante le interconnessioni energetiche tra Spagna, Francia, Portogallo, la Commissione europea e la BEI, del 4 marzo 2015,

–  visto il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,

–  visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0330/2015),

I vantaggi dell'interconnessione

1.  accoglie con favore la comunicazione e la strategia della Commissione, che costituiscono un positivo passo avanti verso il conseguimento dell'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica e il miglioramento del funzionamento del mercato interno dell'elettricità nell'UE;

2.  riconosce che le energie rinnovabili, una maggiore efficienza energetica e un mix energetico sostenibile che conducano a risparmi di energia, nonché un mercato interno dell'energia che consenta a quest'ultima di circolare liberamente sono mezzi importanti per realizzare un sistema energetico stabile, sicuro, indipendente, inclusivo, trasparente e competitivo nell'UE, in grado di creare posti di lavoro di alta qualità e ricchezza nell'ambito di un'economia sostenibile e orientata al futuro; sottolinea che per sviluppare tale sistema sono necessari un maggior grado di interconnettività elettrica, reti intelligenti e un nuovo assetto del mercato; ritiene che creare un siffatto sistema e porre fine all'esistenza di isole energetiche debba essere una priorità strategica fondamentale dell'Unione dell'energia;

3.  riconosce che l'interconnessione elettrica costituisce uno dei presupposti fondamentali per completare un mercato interno integrato dell'elettricità dell'UE che, se ben definito, contribuirà a conseguire gli obiettivi relativi al clima, incluso quello dell'UE di diventare leader nel settore delle energie rinnovabili, a migliorare la posizione geopolitica dell'UE grazie all'aumento della sicurezza e dell'indipendenza energetiche, come pure a ridurre l'isolamento energetico e la possibilità di perturbazioni dei sistemi di energia; sottolinea che anche gli interconnettori elettrici devono essere affrontati, progettati e costruiti mediante una cooperazione regionale forte e coordinata, nel rispetto sia delle competenze delle autorità nazionali per quanto concerne la definizione del mix energetico sia degli obiettivi a lungo termine dell'UE in campo climatico ed energetico;

4.  sottolinea che i benefici di un aumento sostanziale dell'interconnettività della rete europea vanno ben oltre la dimensione economica e geopolitica: si tratta di un principio strategico che dovrebbe portare a una rete più resiliente e solida, in grado di rispondere meglio a tutte le forme di perturbazione e cambiamento, e che consente alla crescente quota di energia proveniente da fonti rinnovabili di mescolarsi in modo efficiente nella rete europea;

5.  ricorda che le TIC svolgono un ruolo sempre maggiore nelle reti dell'energia elettrica e che pertanto la sicurezza dei sistemi elettrici è più vulnerabile per quanto riguarda le minacce informatiche; chiede alla Commissione di valutare i rischi relativi alla sicurezza dei sistemi elettrici e, qualora necessario, di elaborare un piano d'azione per farvi fronte;

6.  evidenzia che un mercato interno dell'elettricità pienamente integrato agevolerebbe il commercio e i servizi di bilanciamento nell'ambito dell'elettricità, aumenterebbe la sicurezza e ridurrebbe la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei cittadini e della competitività dell'industria e delle imprese europee nell'economia globale, dal momento che si stima che i consumatori europei potrebbero risparmiare dai 12 ai 40 miliardi di EUR all'anno entro il 2030;

7.  osserva che, secondo la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), gli investimenti nei necessari progetti di interconnessione di importanza paneuropea potrebbero ammontare a 150 miliardi di EUR entro il 2030, e prende atto con interesse che, mediante simili investimenti nell'interconnessione, i prezzi dell'elettricità potrebbero subire una riduzione pari ad almeno 2 EUR/MWh e che tali investimenti consentirebbero all'Europa di coprire gran parte del proprio fabbisogno elettrico grazie a fonti di energia rinnovabili; ricorda che tutti i consumatori dell'UE devono poter beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica; chiede alle istituzioni competenti di controllare che i nuclei familiari, le PMI e altri consumatori al dettaglio traggano vantaggi concreti, che non dovrebbero limitarsi ai prezzi all'ingrosso;

8.  sottolinea che nella graduale soppressione dei prezzi dell'energia regolamentati per i consumatori si dovrebbe tener conto del reale livello di concorrenza sul mercato; rileva inoltre che la strategia dell'Unione dell'energia dovrebbe garantire che i consumatori abbiano accesso a prezzi dell'energia ragionevoli, sicuri e sostenibili;

Obiettivo del 10% di interconnessione elettrica

9.  riconosce che l'obiettivo del 10%, da conseguire entro il 2020, è significativo e costituisce un passo importante nella direzione giusta; deplora il fatto che dodici Stati membri, situati perlopiù alla periferia dell'UE, non abbiano raggiunto l'obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica e siano quindi ampiamente isolati dal mercato interno dell'energia elettrica; sottolinea pertanto che occorre un maggiore impegno affinché gli Stati membri il cui basso livello di connettività ostacola il completamento del mercato interno dell'energia siano coadiuvati nel conseguimento di tale obiettivo; ritiene tuttavia che, di per sé, l'obiettivo del 10% non rispecchi sempre la situazione del mercato e non sia stato stabilito sulla base di dati scientifici; ricorda che l'obiettivo del 10% era stato fissato inizialmente nel 2002 sulla base della capacità installata di generazione elettrica allora esistente; riconosce che l'obiettivo del 10%, per quanto importante, non descrive né la quantità dei flussi di energia elettrica tra paesi né la qualità, per quanto riguarda, ad esempio, la disponibilità delle infrastrutture di interconnessione esistenti o delle infrastrutture nazionali esistenti tra gli interconnettori; ritiene, pertanto, che un unico obiettivo di interconnessione che si basa sulla capacità installata di generazione elettrica non sia di per sé adeguato per tutti gli Stati membri; è quindi convinto che occorra stabilire, a medio termine e sicuramente entro il 2030, obiettivi di interconnessione complementari, ambiziosi, basati su dati concreti e concordati dalle regioni; ritiene che tali obiettivi debbano essere fissati sulla base di diversi parametri; invita la Commissione ad avviare quanto prima la discussione tecnica su tali parametri; sottolinea che, oltre all'obiettivo quantitativo, il libero accesso e la disponibilità degli interconnettori sono altresì essenziali per superare le barriere che ancora ostacolano il funzionamento del mercato europeo dell'elettricità; esorta la Commissione, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) e i regolatori nazionali a garantire la trasparenza e un attento monitoraggio dell'accessibilità degli interconnettori onde evitare strozzature che impediscono il funzionamento del mercato dell'elettricità e garantire il funzionamento dei sistemi elettrici;

10.  osserva che la limitata capacità di trasmissione, ad esempio nell'area operativa Nord Pool Spot, comporta differenze di prezzo a livello regionale, nonostante il fatto che l'obiettivo di interconnessione tra paesi sia superato di un margine significativo;

Approccio integrato

11.  osserva che la frequente congestione delle reti di trasmissione può essere associata alle linee transfrontaliere ma può essere altresì dovuta alla debolezza e all'obsolescenza delle reti interne e alla disponibilità limitata delle reti nazionali; sottolinea che è essenziale rafforzare le reti nazionali per poter sfruttare appieno la capacità delle interconnessioni; insiste che, al momento di valutare la necessità di rafforzamenti o estensioni delle connessioni transfrontaliere e di quelle nazionali, occorre adottare un approccio integrato, al fine di utilizzare al meglio le linee di interconnessione esistenti e la capacità delle infrastrutture nazionali esistenti;

12.  evidenzia il ruolo della Commissione nel quadro del terzo pacchetto energia quale custode di un mercato elettrico disaggregato e accessibile nonché facilitatrice di un sistema energetico decentralizzato, nel quale gli Stati membri consentono ai piccoli fornitori, in particolare ai produttori-consumatori che utilizzano energie rinnovabili, di accedere alla rete seguendo norme di mercato eque e le migliori pratiche di autoconsumo;

13.  constata che il contesto energetico si fa sempre più decentralizzato vista la crescente importanza dei produttori-consumatori di energia; osserva pertanto l'importanza di una rete intelligente di trasmissione e distribuzione adeguatamente progettata; sottolinea il ruolo sempre più importante e cruciale dei gestori dei sistemi di distribuzione (GSD) quali facilitatori del mercato, dal momento che una vasta maggioranza degli impianti di energia rinnovabile è collegata alle reti di distribuzione; sottolinea a tale riguardo che, per cercare di eliminare le strozzature nella rete, è necessario effettuare una valutazione approfondita per definire quale combinazione di azioni, tra cui la costruzione di nuove linee di trasmissione, lo sviluppo di reti intelligenti locali o l'integrazione di efficienza e flessibilità nel sistema, sia l'opzione che meglio si addice alla situazione specifica;

14.  sottolinea che i benefici dell'incremento del livello di interconnessione non possono essere conseguiti senza un elevato livello di accoppiamento dei mercati e dei gestori dei sistemi di trasmissione; invita la Commissione ad adoperarsi al massimo per evitare che l'accoppiamento avvenga tra gruppi di Stati membri e per promuovere un accoppiamento a livello UE che includa tutti gli Stati membri e i paesi limitrofi, in particolare quelli coinvolti nella politica europea di vicinato (PEV);

15.  ricorda che i progetti di interesse comune (PIC) sono valutati dai gruppi regionali istituiti dalla Commissione e formati da rappresentanti degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione nonché da gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e da promotori dei progetti, dall'ENTSO-E, dall'ACER, dalla Commissione e da altri soggetti chiave;

16.  sottolinea che l'elenco di PIC deve essere elaborato in modo più trasparente e responsabile; osserva che l'ENTSO-E, i gestori dei sistemi di trasmissione e i promotori dei progetti svolgono un ruolo predominante nello sviluppo di un metodo armonizzato per l'analisi costi/benefici, nell'elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete e dei codici di rete e nella valutazione dei costi e benefici di ciascun progetto; ricorda la necessità di realizzare valutazioni esaustive, che comprendano anche gli effetti economici, sociali e ambientali; chiede alla Commissione, in tale contesto, di garantire che tali valutazioni siano effettuate da esperti qualificati e pienamente indipendenti dai promotori dei progetti; sottolinea la necessità di ottimizzare l'intero processo promuovendo un maggiore impegno da parte del Parlamento e di altri soggetti interessati, inclusi i rappresentanti della società civile; chiede alla Commissione, all'ACER e ai regolatori nazionali di adoperarsi in maniera più proattiva per garantire un processo di consultazione più neutrale, trasparente, tracciabile e inclusivo; chiede alla Commissione di valutare le situazioni in cui l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) possa essere un importante parametro per la concessione di fondi dell'UE a sostegno dei progetti;

17.  invita la Commissione a illustrare più chiaramente il processo di classificazione dei PIC; ricorda che, per essere presi in considerazione, i PIC dovrebbero essere inclusi nei piani decennali di sviluppo della rete, ma che la decisione finale sul finanziamento spetta alla Commissione, che applica i propri criteri di valutazione per la selezione dei progetti; chiede alla Commissione di motivare esplicitamente tali criteri;

18.  invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento sulla realizzazione dei PIC e sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo del 10 % nel contesto del bilancio annuale previsto dal quadro strategico per l'Unione dell'energia;

Procedura di concessione delle autorizzazioni

19.  sottolinea che la lunga procedura di concessione delle autorizzazioni costituisce una sfida significativa per le nuove linee ad alta tensione in Europa; invita gli Stati membri a facilitare l'introduzione di procedure più celeri, mantenendo nel contempo un adeguato livello di garanzie nell'interesse generale, anche con efficaci consultazioni pubbliche;

20.  ricorda che i progetti inseriti nell'elenco dei PIC beneficiano di un trattamento normativo preferenziale, di una programmazione accelerata, di un limite vincolante di 3 anni e mezzo per la concessione di autorizzazioni nonché di procedure di valutazione ambientale più rapide, e possono altresì essere ammessi a beneficiare di ulteriori finanziamenti a titolo del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); chiede alla Commissione di valutare le modalità di attuazione e il rispetto della programmazione accelerata in tutti gli Stati membri;

21.  riconosce che la consapevolezza e il sostegno dei cittadini sono essenziali per garantire la rapida attuazione dei progetti di interconnessione; riconosce che i processi trasparenti e inclusivi e le norme ambientali più rigorose non devono essere compromessi nell'ambito della costruzione di nuove linee elettriche; chiede ai promotori dei progetti di utilizzare le migliori tecniche disponibili (MTD) per i nuovi interconnettori, al fine di accrescere la coerenza tra i progetti di investimento nelle reti, la sostenibilità ambientale e l'accettazione a livello locale;

22.  sottolinea che l'attuazione dell'approccio dello "sportello unico" contribuisce ad accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni; ricorda che il regolamento sulle reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) prevede che ogni Stato membro nomini un'autorità nazionale competente con il compito di agevolare, accelerare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale; accoglie positivamente, a tale proposito, la valutazione relativa all'approccio dello "sportello unico" da parte della Commissione europea, la cui attuazione è prevista nel 2017, e incoraggia la Commissione a esaminare in tale quadro il potenziale di uno "sportello unico" a livello dell'UE;

Ruolo dell'ACER

23.  prende atto della carenza di personale e di risorse dell'ACER; chiede all'autorità di bilancio dell'UE di fornire all'agenzia le risorse necessarie, e in particolare personale proprio in numero sufficiente, per consentirle di svolgere in modo adeguato e tempestivo i compiti che la normativa le affida; chiede un rafforzamento del ruolo dell'ACER, soprattutto rispetto all'ENTSO-E e per quanto concerne il potenziamento del coordinamento e dell'arbitrato tra le autorità nazionali di regolamentazione così come del coordinamento delle questioni transfrontaliere in materia di regolamentazione;

24.  sottolinea che è importante che i regolatori nazionali dell'energia dispongano di personale qualificato, con le necessarie competenze, specializzazione e indipendenza; chiede alla Commissione di svolgere, non oltre la fine del 2016, una verifica indipendente delle risorse a disposizione di tutti i regolatori nazionali dell'energia e del livello di indipendenza da essi conseguito finora, anche elaborando raccomandazioni su come migliorare la situazione;

25.  prende atto della persistente mancanza di trasparenza relativamente al calcolo delle capacità transfrontaliere messe a disposizione del mercato e alla frequenza, alla portata e alle motivazioni delle riduzioni di interconnettori; dubita, a tal proposito, che si affrontino in maniera completa la maggior parte delle riduzioni significative; chiede alla Commissione di attribuire all'ACER competenze e poteri adeguati per raccogliere le informazioni necessarie sulle singole capacità di trasmissione transfrontaliera, in modo che l'agenzia possa esercitare efficacemente le proprie responsabilità di controllo; chiede che tali informazioni siano fornite all'ACER unitamente alle necessarie informazioni contestuali relative alla conformazione e al funzionamento della rete nazionale; accoglie con favore a tale riguardo il rapido completamento dei codici di rete per l'energia elettrica; prende atto delle intenzioni della Commissione di ampliare il mandato, l'ambito di competenza e i poteri dell'ACER e delle sue riflessioni in merito alle possibili ripercussioni di tale aspetto, presentate nella sua recente comunicazione "Un new deal per i consumatori di energia"; invita la Commissione a presentare suggerimenti concreti a tale riguardo, onde promuovere la realizzazione di un vero mercato interno dell'energia; osserva che qualsiasi nuova responsabilità attribuita all'ACER dovrebbe essere accompagnata dalle risorse adeguate;

Strumenti finanziari

26.  osserva che secondo le stime della Commissione sono necessari 35 miliardi di EUR in finanziamenti per raggiungere l'obiettivo del 10% entro il 2020 in tutti gli Stati membri; ricorda che secondo il regolamento MCE ((UE) n. 1316/2013) la maggior parte dell'assistenza finanziaria a titolo della dotazione finanziaria energetica del Meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere messa a disposizione per i progetti nel settore dell'elettricità e insiste affinché la Commissione tenga debitamente conto di tale aspetto; appoggia la raccomandazione della Commissione sulla necessità di concentrare il Meccanismo per collegare l'Europa su pochi progetti strategici; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai progetti che affrontano le lacune più gravi presenti nel mercato integrato UE dell'elettricità e la mancanza di una sufficiente interconnettività; ritiene che si debbano continuare a prevedere adeguati finanziamenti UE anche oltre il 2020 per sostenere la costruzione di progetti di connessione elettrica non commercialmente validi necessari a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza del funzionamento dei sistemi elettrici; sottolinea l'importanza della BEI per il sostegno agli investitori nell'ambito di progetti di infrastrutture elettriche commercialmente validi; prende atto dell'istituzione del FEIS e incoraggia la Commissione a far sì che il fondo possa efficacemente attrarre investimenti nell'interconnessione elettrica;

27.  esorta inoltre la Commissione a: 1) incoraggiare gli investimenti nelle migliori tecniche disponibili, che possono essere più costose ma offrono vantaggi finanziari considerevoli lungo l'intero ciclo di vita e consentono di risparmiare tempo e di avere un ruolo trainante dal punto di vista tecnologico nel lungo periodo; 2) procedere a una revisione delle norme finanziarie allo scopo di snellire i meccanismi esistenti; e 3) rafforzare gli incentivi per ulteriori investimenti nella rete, anche incoraggiando il reinvestimento degli utili provenienti dalle tariffe di congestione in infrastrutture e tecnologie di rafforzamento della rete, compresi altri interconnettori;

Cooperazione regionale

Regione del Baltico

28.  osserva che, secondo le previsioni, gli interconnettori in programma consentiranno agli Stati baltici di raggiungere l'obiettivo del 10% entro la fine del 2015; esprime preoccupazione per il fatto che le reti degli Stati baltici sono ancora sincronizzate con il sistema elettrico russo e dipendono da esso, il che costituisce un ostacolo a un mercato europeo dell'elettricità che sia veramente integrato e che funzioni correttamente; chiede una tempestiva sincronizzazione delle reti elettriche degli Stati baltici con la rete europea continentale, onde garantire la piena integrazione nel mercato interno dell'elettricità dell'UE, un approvvigionamento di elettricità più sicuro e un funzionamento sicuro del sistema; chiede agli Stati membri interessati di adottare le misure necessarie per avviare una procedura formale per l'estensione della rete europea continentale sincrona verso gli Stati baltici e chiede all'ENTSO-E di lanciare tale procedura; invita la Commissione a sostenere e monitorare l'attuazione di detto progetto; pone in evidenza il mercato nordico comune dell'energia quale esempio di migliore prassi per la cooperazione tra Stati membri volta a creare e sviluppare il mercato interno dell'energia elettrica; riconosce l'importanza di una maggiore interconnettività tra la Polonia e il mercato nordico dell'elettricità affinché la Polonia possa raggiungere l'obiettivo del 10%; si compiace della firma del protocollo d'intesa sul piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) rafforzato; sottolinea che occorre proseguire la cooperazione regionale mediante il BEMIP e rafforzare ulteriormente la solidarietà tra Stati membri nell'attuazione dei PIC;

Regione del Mare del Nord

29.  riconosce che l'energia eolica offshore nella regione del Mare del Nord ha il potenziale per fornire oltre l'8% dell'approvvigionamento elettrico europeo entro il 2030; osserva, inoltre, che il coordinamento della progettazione e della realizzazione di un'infrastruttura di rete offshore regionale, l'accesso al mercato e la condivisione delle riserve nella regione del Mare del Nord potrebbero consentire un risparmio sui costi annuali compreso tra 5 e 13 miliardi di EUR entro il 2030, grazie a una maggiore integrazione del mercato regionale; invita la Commissione e gli Stati membri interessati a sostenere queste potenzialità ai fini dello sviluppo della struttura di governance del 2030 e della successiva pianificazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare forte sostegno politico e appoggio per la rete offshore nel Mare del Nord, quale passo fondamentale verso la realizzazione di un'effettiva Unione dell'energia; esorta le prossime presidenze del Consiglio a elaborare e concordare un quadro giuridico durante la presidenza olandese del 2016, sotto forma di accordo intergovernativo tra gli Stati membri interessati che definisca una strategia condivisa sull'elettricità per la regione del Mare del Nord;

Europa centro-occidentale

30.  sottolinea che il mercato dell'elettricità condiviso tra l'Austria e la Germania promuove l'attuazione di un mercato europeo integrato dell'energia elettrica; riconosce che la zona di offerta comune, introdotta nel 2002, significa medesimi prezzi dell'elettricità all'ingrosso nei due paesi, e garantisce un commercio di energia elettrica illimitato e una sicurezza di approvvigionamento vicina al 100%; osserva che la zona di offerta austro-tedesca è l'unica zona relativamente grande in Europa condivisa tra due paesi; rileva che le zone di offerta di maggiori dimensioni sostengono le caratteristiche necessarie per un mercato dell'elettricità liquido e ben funzionante, che si traduce in una riduzione dei costi commerciali, in segnali di prezzo resilienti per le decisioni d'investimento e in una maggiore concorrenza; chiede il tempestivo sviluppo di reti per consentire l'integrazione delle energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire la stabilità delle reti, in particolare nella Germania meridionale; chiede che sia mantenuto questo modello di successo e che sia ampliata la zona di offerta;

Europa centrale e sud-orientale

31.  sottolinea che l'Europa centrale e sud-orientale dispone di un grande potenziale in termini di fonti rinnovabili, in gran parte non sfruttato; osserva che la cooperazione e il coordinamento nell'ambito della progettazione e della realizzazione a lungo termine di un'infrastruttura di rete regionale per l'Europa centrale e sud-orientale devono spingersi oltre l'UE e includere i paesi dei Balcani occidentali esterni all'UE e la Turchia; chiede che sia creata una nuova piattaforma nel contesto della quale tutte le principali parti interessate della regione possano discutere e fornire sostegno politico a progetti comuni concepiti per sfruttare pienamente il potenziale della regione in termini di elettricità; ritiene che il gruppo ad alto livello dell'UE sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale, istituito nel febbraio 2015, potrebbe diventare tale piattaforma, purché il suo mandato venga ampliato includendo il settore dell'elettricità e la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e sud-orientale esterni all'UE; ritiene che la piattaforma consentirebbe alla Commissione di svolgere un ruolo di guida e fornire sostegno politico;

32.  osserva che l'elevata dipendenza dell'Europa centrale e sud-orientale dalle importazioni di energia significa che è fondamentale aumentare la capacità transfrontaliera di energia elettrica, il che contribuirebbe a garantire la sicurezza di approvvigionamento della regione e, nel lungo periodo, a ridurre le bollette dell'energia elettrica dei cittadini;

33.  raccomanda alla Commissione di valutare pienamente le prospettive di nuove interconnessioni elettriche nella regione del Mediterraneo e tra il mercato dell'Europa meridionale e quello dell'Africa settentrionale, allo scopo di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e sviluppare le energie rinnovabili in entrambe le regioni;

Penisola iberica

34.  sottolinea l'importanza di aumentare significativamente l'interconnessione tra la Spagna e la Francia per sostenere le fonti rinnovabili nella regione e consentire alla Penisola iberica di partecipare appieno al mercato interno dell'elettricità; ritiene che la dichiarazione di Madrid, firmata il 4 marzo 2015, e l'istituzione di un gruppo ad alto livello sulle interconnessioni per l'Europa sud-occidentale, costituiscano passi importanti verso un aumento dell'interconnettività nella regione; riconosce che la capacità di interconnessione esistente tra la Penisola iberica e l'Europa continentale è eccessivamente ridotta e che i progetti inclusi nel primo elenco dei PIC non erano sufficienti a conseguire l'obiettivo di interconnessione entro il 2020; invita i paesi della regione a sostenere lo sviluppo delle loro considerevoli potenzialità in materia di energie rinnovabili e ad agevolare l'accesso del settore al mercato europeo integrato;

35.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a condurre uno studio sui vantaggi derivanti dall'interconnessione della Penisola iberica con la Francia, il Regno Unito, l'Italia e i paesi della sponda sud del Mediterraneo;

Oltre il 2020

36.  osserva che il sistema energetico europeo si è evoluto dal 2002, quando era stato originariamente fissato l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica, e che, in particolare, si è assistito a uno sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in tutto il continente; raccomanda, in questo contesto, che l'obiettivo del 15% entro il 2030 basato sulla capacità installata non resti isolato e sia attentamente e approfonditamente valutato onde garantire la sua adeguatezza allo scopo nonché la sua pertinenza e la sua realizzabilità; chiede alla Commissione, pertanto, di valutare l'introduzione di obiettivi regionali complementari e di individuare parametri qualitativi e quantitativi migliori, quali flussi commerciali, valori di picco e strozzature, che evidenzino quale sia il livello di interconnessione necessario;

37.  sottolinea l'esigenza di fissare un obiettivo futuro di interconnessione elettrica a partire dagli obiettivi climatici di lungo termine dell'UE e dal sistema energetico sostenibile che l'UE sta perseguendo; osserva, a tale proposito, che il livello di interconnessione necessario dipenderà da una serie di parametri, fra cui: a) l'attuazione nelle politiche nazionali e dell'UE del principio dell'"efficienza energetica al primo posto" e di maggiori interventi sul fronte della domanda; b) lo sviluppo della produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e delle corrispondenti reti intelligenti; c) le decisioni nazionali in materia di mix energetico, tenendo conto degli obiettivi climatici ed energetici di lungo termine dell'UE; d) la messa a punto di tecnologie di stoccaggio dell'energia, anche a livello domestico e comunale; e) se del caso, l'impiego delle migliori tecniche disponibili; f) il riconoscimento dei cittadini quali "produttori-consumatori" nel sistema energetico e g) la creazione di chiari incentivi per gli investimenti nelle reti;

o
o   o

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza (2015/2042(INI))
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2013 (COM(2014)0639),

–  vista la valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza, del 5 maggio 2015(1),

–   visto lo studio sulle imperfezioni nel settore della microfinanza e sulle opzioni per correggerle tramite uno strumento finanziario dell'UE(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale(3) (il "regolamento EaSI"),

–  vista la decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale(4) ("lo strumento") (in appresso, la "decisione"),

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione(5),

–   vista l'analisi approfondita a cura del Servizio Ricerca del Parlamento europeo intitolata European Progress Microfinance Facility – Interim evaluation (valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza)(6), del maggio 2015,

–  vista la relazione speciale n. 8/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Il sostegno finanziario dell'UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?",

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0331/2015),

A.  considerando che la microfinanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e può aiutare le persone a uscire dalla povertà e dalla disoccupazione, conferire loro dignità e rafforzare la coesione all'interno delle comunità migliorando l'inclusione sociale e riducendo al minimo le differenze sociali;

B.  considerando che l'obiettivo dello strumento è accrescere l'accesso ai microfinanziamenti e la loro disponibilità per quanti hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro o hanno difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro, come pure per le persone a rischio di esclusione sociale o per quelle vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per quanto riguarda l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la loro microimpresa, compresa un'attività autonoma; che l'obiettivo dello strumento è anche accrescere l'accesso ai microfinanziamenti e la disponibilità di questi ultimi per le microimprese e l'economia sociale;

C.  considerando che lo strumento si propone di migliorare la capacità degli intermediari al fine di accrescere il numero di operazioni potenziali, così da generare occupazione mediante la creazione di posti di lavoro di qualità, la crescita e l'inclusione sociale a livello locale;

D.  considerando che la situazione finanziaria delle mutuatarie appare peggiore di quella dei mutuatari e che la percentuale di donne disoccupate o a rischio di povertà risulta più elevata(7); che il rapporto tra imprenditrici e imprenditori che hanno beneficiato dello strumento è di appena 36 a 64 e che si tratta di un risultato ancora insufficiente in termini di equilibrio di genere;

E.  considerando che la marginalizzazione e la discriminazione multipla subite da alcuni gruppi di donne acuiscono ulteriormente il loro svantaggio economico e le loro difficoltà di accesso ai finanziamenti; che l'inserimento delle donne colpite dall'esclusione dovrebbe essere prioritario;

F.  considerando che il numero di donne che partecipano al mercato del lavoro e costituiscono anche il principale sostegno economico delle rispettive famiglie è in costante aumento; che la percentuale di genitori soli è più elevata tra le donne che tra gli uomini; che un numero maggiore di donne dovrebbe beneficiare di microfinanziamenti;

G.  considerando che l'economia sociale comprende le cooperative, le mutue, le associazioni senza scopo di lucro, le fondazioni e le imprese sociali, che nell'Unione europea contribuiscono all'occupazione, alla coesione sociale, allo sviluppo regionale e rurale, alla tutela ambientale, alla protezione dei consumatori, allo sviluppo agricolo, allo sviluppo dei paesi terzi nonché alle politiche di sicurezza sociale;

H.  considerando che, a seguito della crisi economica e finanziaria, i livelli di povertà ed esclusione sociale sono aumentati, unitamente alla disoccupazione di lungo periodo, alla disoccupazione giovanile e alle disuguaglianze sociali;

I.  considerando che lo strumento migliora le condizioni alle quali i mutuatari possono ottenere prestiti e consente di ottenere finanziamenti a persone che altrimenti non vi potrebbero accedere; che dello strumento hanno beneficiato intermediari di microfinanza di 22 Stati membri; che l'obiettivo globale dello strumento è quello di erogare, entro il 2020, un importo stimato di 500 milioni di EUR mediante 46 000 microprestiti;

J.  considerando che il tasso di rimborso da parte dei mutuatari è stimato al 95 %; che lo strumento ha permesso alle persone di entrare o rientrare nel mercato del lavoro o di avviare attività in proprio e aiutato i lavoratori autonomi a salvaguardare o espandere le loro microimprese, in termini di posti di lavoro conservati, nuove assunzioni e fatturato; che lo strumento ha raggiunto zone periferiche dell'Unione e dato impulso all'attività economica;

K.  considerando che resta difficile valutare l'impatto sulle minoranze, dal momento che la maggior parte degli intermediari di microfinanza non è specificamente impegnata in attività destinate ad accrescere il numero di beneficiari appartenenti a minoranze; che i beneficiari di microprestiti non si considerano necessariamente come appartenenti a categorie emarginate o temono discriminazioni qualora sia resa nota la loro origine etnica;

L.  considerando che il 60 % delle persone per le quali esistono dati era disoccupato o inattivo al momento della domanda di microprestito; che l'84 % dei beneficiari apparteneva alla fascia di età compresa fra 25 e 54 anni e che il 36 % degli imprenditori registrati che hanno beneficiato di prestiti erano donne;

M.  considerando che lo strumento dovrebbe essere analizzato anche sotto il profilo qualitativo, e non solo quantitativo; che sebbene sia più facile analizzare lo strumento in termini di efficienza economica, occorre analizzarne anche l'efficacia per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo dell'inclusione sociale, così come dovrebbero essere esaminati la qualità e l'impatto indiretto dei posti di lavoro creati;

N.  considerando che l'obiettivo di un rapporto di 40 a 60 tra imprenditrici e imprenditori è stato quasi raggiunto e che tale rapporto è significativamente superiore alla media dell'Unione;

O.  considerando che i servizi per lo sviluppo dell'imprenditoria (quali formazione e tutoraggio) sono fondamentali per il successo e la sostenibilità di una microimpresa;

P.  considerando che fra le lacune dello strumento individuate rientra il mancato finanziamento delle imprese dell'economia sociale;

Q.  considerando che, stando agli elementi disponibili, la microfinanza potrebbe essere uno degli strumenti in grado di aiutare le imprese a passare dall'economia sommersa allo status di attività economiche dichiarate;

R.  considerando che una maggiore comunicazione al pubblico dei dati relativi all'erogazione di microprestiti da parte degli intermediari di microfinanza è il modo migliore per promuovere un uso più efficiente dei fondi pubblici; che una maggiore pubblicità dei dati rende più agevole confrontare le prestazioni degli intermediari di microfinanza;

S.  considerando che esiste un potenziale di sinergie tra lo strumento e il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri fondi dell'UE, il che permette di evitare sovrapposizioni indesiderate;

T.  considerando che l'articolo 6 del regolamento finanziario stabilisce che "la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza";

U.  considerando che lo strumento beneficia di finanziamenti da parte dell'Unione e del contributo finanziario della Banca europea per gli investimenti, entrambi gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI); che sono altresì previsti finanziamenti supplementari da parte di investitori privati;

V.  considerando che tale strumento è ancora poco noto ai possibili beneficiari;

Estensione dell'accesso alla microfinanza

1.  sottolinea l'importanza, in tempi di crisi finanziaria, di disporre di uno strumento finanziario come quello in esame per creare nuove imprese, promuovere l'occupazione e garantire che disoccupati, persone svantaggiate e microimprese abbiano accesso al finanziamento, attenuando nel contempo il rischio per gli intermediari di microfinanza;

2.  osserva che l'impatto in termini di creazione di occupazione è stato inferiore alle aspettative iniziali, pur riconoscendo che, in assenza del microcredito, molti dei beneficiari sarebbero stati completamente esclusi dal mercato del credito; ritiene che questo risultato inferiore alle aspettative quanto alla creazione di occupazione sia parzialmente dovuto al fatto che l'attuazione dello strumento ha coinciso con una profonda crisi economica, che ha inciso sia sul mercato creditizio sia sull'occupazione; osserva tuttavia che lo strumento ha contribuito in modo sostanziale alla salvaguardia di posti di lavoro; tiene conto del fatto che il nuovo programma EaSI, più flessibile, prenderà in considerazione questo aspetto;

3.  deplora il numero elevato di domande di microfinanziamento respinte (sono state respinte circa 2 000 domande, in parte a causa dell'eccessivo indebitamento delle persone e delle imprese interessate) e le lacune tuttora significative del mercato della microfinanza, nonostante l'aumento del numero di beneficiari di microcredito; invita la Commissione a effettuare uno studio più dettagliato dei motivi di tali rifiuti, cercando anche possibili soluzioni al riguardo;

4.  sottolinea l'importanza dello strumento, soprattutto in tempi di crisi, in quanto consente a disoccupati e persone svantaggiate di accedere ai finanziamenti; evidenzia che, soprattutto nel contesto dell'attuale crisi in materia di migrazione e asilo, il microfinanziamento può costituire un sostegno fondamentale per i profughi e i migranti che si affacciano al mercato del lavoro dell'Unione;

5.  invita gli Stati membri a istituire punti di contatto per promuovere la conoscenza dello strumento tra i potenziali beneficiari e i cittadini in generale;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a frutto l'esperienza maturata finora per fare opera di sensibilizzazione riguardo all'esistenza dello strumento, ai vantaggi che esso offre e alle modalità di accesso, soprattutto nelle regioni periferiche e presso le varie comunità, in particolare quelle delle minoranze, o presso le organizzazioni che si occupano di persone con disabilità;

7.  osserva che nel 2013 le azioni finanziate mediante lo strumento includevano prestiti privilegiati e garanzie; osserva inoltre che alcuni degli intermediari di microfinanza beneficiano sia di garanzie che di prestiti, ma che questi due strumenti coprono sempre portafogli distinti;

8.  chiede che lo strumento tenga conto del valore aggiunto dei progetti in regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, ad esempio le regioni a scarsa densità di popolazione o soggette a spopolamento, poiché ciò non solo promuoverà la creazione di posti di lavoro, ma contribuirà anche a stabilizzare i livelli di popolazione;

9.  si compiace del fatto che la Commissione e il FEI abbiano reso operativo il pilastro "microfinanza e imprenditoria sociale" (MF/IS) del programma EaSI, in modo da garantire ai beneficiari l'accesso ai finanziamenti; si attende che EaSI riuscirà ad ovviare alle carenze dello strumento;

10.  invita la Commissione a valutare l'adeguatezza dell'attuale definizione di microcredito al fine di garantire che i futuri strumenti finanziari rispondano alle esigenze del mercato e dei beneficiari nonché agli obiettivi di cui all'articolo 2 della decisione;

11.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a raccogliere informazioni sulle caratteristiche delle microimprese, le loro esigenze e i loro tassi di sopravvivenza, ad analizzare tali informazioni e a proporre, se del caso, adeguamenti del regolamento EaSI in occasione della valutazione intermedia; accoglie con favore il fatto che il saldo residuo e i rientri disponibili alla chiusura dello strumento confluiranno nella dotazione del pilastro MF/IS di EaSI, aumentando così il numero delle garanzie e degli strumenti finanziati offerti ai micromutuatari;

12.  si compiace del fatto che tutti e sette gli strumenti finanziari dello strumento finora esaminati abbiano attratto finanziamenti privati aggiuntivi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, secondo la relazione della Corte dei Conti, per quanto riguarda le garanzie i valori obiettivo per i coefficienti di leva siano stati raggiunti soltanto in un caso su sette e in due casi non siano stati conseguiti;

13.  accoglie positivamente la maggiore flessibilità del nuovo programma nell'ambito di EaSI nel rispondere all'evoluzione delle esigenze per quanto riguarda la riassegnazione di fondi tra gli assi del programma; invita la Commissione a evitare doppi finanziamenti sviluppando sinergie chiare e trasparenti tra EaSI e altri programmi e iniziative dell'Unione;

14.  invita la Commissione a garantire una maggiore pubblicità e informazione sullo strumento e sulle modalità di accesso al medesimo;

15.  invita la Commissione ad ampliare l'ambito geografico dello strumento, in modo da raggiungere ogni Stato membro; sottolinea la necessità di allargarne l'ambito di applicazione settoriale, andando oltre l'agricoltura e il commercio;

Capacità di raggiungere i gruppi bersaglio e relazioni sull'impatto sociale

16.  deplora il fatto che, a causa della mancanza di una rendicontazione ben definita sulla situazione sociale, l'impatto sociale dello strumento non sia stato misurato in modo più preciso, in termini di creazione di posti di lavoro, sostenibilità delle imprese e impatto sulle minoranze; invita dunque la Commissione ad attenersi empiricamente alle norme per la valutazione dei risultati in campo sociale, così da garantire il massimo impatto sociale, anche per quanto riguarda gli obiettivi della strategia Europa 2020, e a valutare se sia necessario precisare ulteriormente la definizione dei gruppi bersaglio, incluse le persone con disabilità;

17.  osserva che lo strumento ha iniziato a operare come progetto pilota; osserva inoltre che sono state identificate carenze in termini di capacità di raggiungere gruppi vulnerabili quali i migranti e le persone con disabilità; ritiene, tuttavia, che si sia tenuto conto delle esperienze fatte e che alcune delle carenze siano già state superate nel nuovo programma EaSI; accoglie con favore il fatto che la valutazione strategica sia stata condotta conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020;

18.  invita il FEI a cooperare con gli intermediari di microfinanza, esigendo che essi applichino il codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e privilegiando quegli intermediari che hanno dimostrato la propria capacità e volontà di cooperare con le organizzazioni che forniscono ulteriore sostegno ai beneficiari finali; invita altresì il FEI a imporre l'applicazione, negli accordi con gli intermediari di microfinanza, di disposizioni che richiedano a questi ultimi di cooperare più strettamente con le organizzazioni che rappresentano categorie vulnerabili, al fine di raggiungere più efficacemente i gruppi bersaglio;

19.  invita la Commissione a migliorare i metodi per valutare, dopo il rimborso del microcredito, la redditività delle imprese e il loro impatto sulla comunità in cui sono inserite;

20.  invita la Commissione e il FEI a migliorare la presentazione di relazioni sui beneficiari e sugli intermediari di microfinanza, pur riconoscendo che occorre trovare un equilibrio in modo da non caricare di oneri eccessivi gli intermediari; sottolinea che le informazioni necessarie per una relazione appropriata sono fornite sia dagli intermediari di microfinanza, sia dai micromutuatari al momento di richiedere un prestito;

21.  ritiene deplorevole che le informazioni sull'utilizzo dei prestiti e delle garanzie a titolo dello strumento siano frammentarie e incomplete e che manchino informazioni dettagliate sullo status occupazionale dei destinatari finali, anche se la Corte dei Conti ha rilevato che la rendicontazione è in linea con quanto prescritto dalla decisione;

22.  invita il FEI ad assicurare che gli intermediari di microfinanza pubblichino informazioni sul numero e sull'importo dei microcrediti forniti, nonché sul tipo di beneficiari finali;

23.  invita la Commissione a perseguire la parità tra uomini e donne in termini di accesso alla microfinanza e a prevedere in futuro la stessa percentuale obiettivo per imprenditori e imprenditrici; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli intermediari di microfinanza a mettere in atto strategie ad hoc destinate alle donne e al sostegno all'imprenditoria femminile, tra l'altro attraverso la cooperazione con le associazioni e organizzazioni pertinenti;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la visibilità e l'informazione riguardo alle possibilità di finanziamento a titolo di questo strumento, anche mediante campagne di sensibilizzazione, lo scambio di prassi di eccellenza tra imprenditrici e seminari e formazioni specificamente rivolti alle donne, ai fini di un migliore equilibrio di genere nell'accesso alla microfinanza;

25.  invita la Commissione a tenere conto dei benefici della microfinanza per le donne, tra cui la creazione di posti di lavoro sostenibili; invita la Commissione a facilitare gli scambi di opinioni e la condivisione delle buone prassi tra le imprenditrici;

26.  riconosce l'importanza dell'obiettivo perseguito quanto al rapporto tra imprenditrici e imprenditori; ritiene tuttavia che il successo dello strumento non dovrebbe essere misurato solo in termini di obiettivi generali, ma anche in funzione della sua capacità di consentire ai microimprenditori e alle PMI di far decollare i propri progetti e di contribuire alla crescita economica e alla coesione sociale;

27.  esorta la Commissione a concentrare i propri sforzi sul miglioramento dell'accesso alla microfinanza per i clienti che ne sarebbero potenzialmente esclusi, quali migranti, profughi, disoccupati di lunga durata, giovani, persone a basso reddito, lavoratori poco qualificati e persone con disabilità, che attualmente non beneficiano a sufficienza dello strumento;

28.  invita la Commissione a considerare i profughi e i richiedenti asilo come gruppo bersaglio;

29.  invita la Commissione a moltiplicare le iniziative e i fondi a disposizione per la concessione di microcrediti alle start-up innovative a conduzione giovanile, al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile e un'elevata innovazione tecnologica, scientifica e sociale in un periodo di crisi economica e di difficoltà di accesso al credito; sottolinea altresì la necessità che gli Stati membri si adoperino per ridurre gli adempimenti burocratici imposti agli imprenditori per accedere ai fondi messi a loro disposizione dall'Unione;

Sostegno all'economia sociale

30.  si rammarica che lo strumento non abbia finanziato un numero significativo di imprese dell'economia sociale; accoglie pertanto con favore il fatto che una determinata percentuale del bilancio EaSI è destinata al finanziamento di tali imprese;

31.  incoraggia la Commissione a seguire da vicino questa novità e a incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi informazioni, conoscenze e prassi di eccellenza in proposito, provvedendo a che gli intermediari di microfinanza presentino appropriate relazioni e spronandoli a sostenere progetti ad alto impatto sociale presso i loro clienti potenziali;

32.  invita la Commissione a valutare e, se necessario, rivedere il massimale fissato per i prestiti alle imprese sociali nell'ambito del programma EaSI, in modo da fornire loro, in misura sufficiente, i mezzi necessari per il loro sviluppo positivo e rispondere così alle esigenze del mercato;

33.  sottolinea l'importanza di incorporare una prospettiva di genere nei programmi di finanziamento; ritiene che le valutazioni dell'impatto di genere e il bilancio di genere siano utili al fine di valutare e migliorare l'incidenza che le priorità di investimento, la ripartizione delle risorse finanziarie e le specifiche dei programmi di finanziamento hanno sulle donne; pone l'accento sull'esigenza di raccogliere sistematicamente e di analizzare periodicamente dati disaggregati per genere;

Servizi di tutoraggio e formazione e complementarità con gli altri strumenti

34.  accoglie con favore la possibilità, nell'ambito del programma EaSI, di finanziamenti per il potenziamento delle capacità degli intermediari di microfinanza e l'assistenza tecnica ai medesimi, allo scopo di migliorare il loro livello di professionalità, la fornitura di servizi e la raccolta e il trattamento di dati per permettere un migliore feedback sullo strumento;

35.  incoraggia la Commissione a collegare gli strumenti di microfinanza alla formazione imprenditoriale di base, in modo da assicurare la redditività economica dell'impresa e la finalità del prestito;

36.  deplora il fatto che i servizi per lo sviluppo dell'imprenditoria, compresi il tutoraggio e la formazione, non possano essere finanziati direttamente nell'ambito di EaSI, e invita la Commissione a studiare future vie di finanziamento mediante nuovi strumenti apposito in partenariato con fondi nazionali o dell'Unione europea;

37.  osserva che il FSE dovrebbe fornire finanziamenti chiave per la creazione di imprese, la microfinanza sostenibile e l'imprenditoria sociale, accompagnandoli con programmi di orientamento e di formazione; deplora che tutto ciò non sia finanziato direttamente da EaSI;

38.  raccomanda che la Commissione e gli Stati membri sviluppino la loro cooperazione strategica con le organizzazioni e istituzioni locali e regionali per quanto concerne EaSI, il FSE e altri eventuali programmi nazionali, promuovendone la cooperazione con gli intermediari di microfinanza e i beneficiari finali, al fine di migliorare l'assistenza fornita ai micromutuatari in termini di formazione, tutoraggio e sostegno generale per il miglioramento della redditività delle imprese;

39.  plaude alla possibilità di utilizzare i fondi FSE per il pilastro MF/IS di EaSI e invita la Commissione e il FEI a informare meglio gli intermediari di microfinanza in merito a tale possibilità ai sensi dell'articolo 38 del regolamento recante disposizioni comuni(8);

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le microimprese possano ottenere finanziamenti a titolo del FEIS;

Intermediari di microfinanza

41.  incoraggia la Commissione a coordinare il sostegno a titolo del FSE e di EaSI al fine di migliorare la complementarità tra i due programmi per quanto riguarda gli strumenti di microfinanza, concentrandosi tra l'altro sulla cooperazione tra gli intermediari di microfinanza e i centri di sostegno alle imprese cofinanziati dal FSE;

42.  valuta positivamente il processo di selezione degli intermediari di microcredito, che è conforme alle norme e procedure del FEI, e ribadisce la richiesta del Parlamento volta a far sì che tali intermediari rispettino i principi del prestito responsabile e della prevenzione dell'indebitamento eccessivo di persone e imprese;

43.  raccomanda di rendere più semplice la procedura di accesso allo strumento e più flessibili e di più agevole comprensione gli accordi tra gli intermediari di microfinanza e il FEI, il che consentirebbe agli intermediari più piccoli di fare rapidamente pieno uso degli strumenti finanziari e delle strutture del FEI;

44.  deplora che numerose domande di intervento dello strumento non fossero complete e che il FEI non abbia potuto approvarle; invita la Commissione a valutare i motivi alla base di tale dato negativo (ad esempio mancanza di informazioni o scarsa accessibilità, ovvero oneri burocratici da semplificare); invita la Commissione ad agire con rapidità per risolvere il problema;

45.  invita la Commissione a garantire una maggiore pubblicità e informazione sullo strumento e sulle modalità di accesso nonché a semplificare la procedura e a rendere più flessibili e di più agevole comprensione gli accordi tra gli intermediari di microfinanza e il FEI, consentendo agli intermediari più piccoli di accedere più rapidamente al mercato;

46.  invita la Commissione e il FEI a valutare il modo migliore per permettere a un pubblico più vasto di beneficiare dello strumento, andando oltre quanto imposto attualmente agli intermediari di microfinanza;

47.  incoraggia la Commissione a rafforzare la cooperazione tra gli intermediari di microfinanza e le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari, al di là della pubblicità dei prodotti o dell'individuazione di nuovi clienti;

48.  invita gli Stati membri a sviluppare il settore della microfinanza, per permetterne l'espansione necessaria a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, e ad avvalersi dello strumento, studiando possibilità affinché gli intermediari non bancari possano accedere al mercato del microcredito senza dipendere da una banca partner;

49.  incoraggia la Commissione a intensificare il dialogo con gli attori della microfinanza (intermediari di microfinanza, banche e istituti non bancari, reti come la rete europea di microfinanza), così come con i portatori d'interesse attualmente non coinvolti, sui temi dell'accessibilità, dell'uso e della concezione dei prodotti da offrire nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione;

50.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a facilitare lo scambio di prassi di eccellenza tra gli intermediari di microfinanza di diversi Stati membri;

51.  invita la Commissione e il FEI a garantire che il pilastro MF/IS di EaSI continui a promuovere la diffusione del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e la sua integrazione nei contratti con gli intermediari di microfinanza;

52.  ritiene che la relazione della Commissione sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2013 sia molto generica e poco dettagliata per quanto riguarda l'attuazione;

53.  incoraggia la Commissione ad assicurare che lo strumento, così come il programma EaSI, continuino a contribuire al valore aggiunto e alla visibilità dell'Unione europea;

o
o   o

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/it/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.
(4) GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1.
(5) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/ EPRS_IDA(2015)547555_EN.pdf
(7) Valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza.
(8) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


Una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 su una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali (2015/2092(INI))
P8_TA(2015)0447A8-0328/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43,

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10,

–  visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0328/2015),

A.  considerando che la sostenibilità degli stock ittici è la conditio sine qua non per il futuro del settore della pesca;

B.  considerando che dal 2009 vi sono stati ben pochi progressi dei fascicoli legislativi concernenti le misure tecniche e i piani pluriennali, poiché, da un lato, le proposte della Commissione relative ai piani pluriennali sono state fonte di frizioni tra le istituzioni europee in merito alle loro rispettive competenze nel processo decisionale a norma dell'articolo 43 TFUE, e, dall'altro, vi sono state difficoltà legate all'allineamento della normativa sulle misure tecniche al trattato di Lisbona;

C.  considerando che fra gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca (PCP) rientrano la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (RMS) grazie a un approccio basato sugli ecosistemi e la selettività; che le misure tecniche e i piani pluriennali sono tra gli strumenti principali per realizzare tali obiettivi;

D.  considerando che tra le modifiche principali introdotte con la riforma della PCP del 2013 figurano anche l'obbligo di sbarco e la regionalizzazione;

E.  considerando che la complessità e l'eterogeneità delle misure tecniche, nonché il fatto che tali misure sono stabilite in molti regolamenti distinti, hanno contribuito a renderne difficile l'attuazione per i pescatori, il che rischia di creare sfiducia tra questi ultimi;

F.  considerando che il principio di regionalizzazione comprende la consultazione dei consigli consultivi al fine di avvicinare le parti interessate al processo decisionale e di valutare meglio i possibili impatti socioeconomici delle decisioni;

G.  considerando che la complessità delle misure tecniche e le difficoltà di applicarle, unitamente all'assenza di risultati positivi concreti della PCP e alla mancanza di incentivi, hanno contribuito a generare sfiducia tra i pescatori;

H.  considerando che la revisione delle misure tecniche, secondo i migliori pareri scientifici disponibili e applicando un approccio basato sugli ecosistemi, deve essere finalizzata a migliorare la sostenibilità ambientale delle risorse alieutiche e marine in una maniera che sia compatibile con la redditività socioeconomica del settore;

I.  considerando che il conseguimento degli obiettivi della nuova PCP richiede, tra le altre cose, di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e delle pratiche di pesca;

J.  considerando che le attuali innovazioni che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca sono spesso ostacolate dalla legislazione;

K.  considerando che l'obbligo di sbarco comporta una modifica sostanziale dell'approccio alla gestione della pesca, in particolare della pesca demersale, e quindi dell'impostazione delle misure tecniche relative ad aspetti chiave come la composizione delle catture e le dimensioni delle maglie;

L.  considerando che è necessario porre particolare enfasi sull'importanza della pesca artigianale per la sostenibilità delle comunità costiere, ed in particolare per il ruolo delle donne e dei giovani; che la PCP invoca un regime differenziato per la pesca su piccola scala in Europa;

M.  considerando la necessità di definire in maniera generale il concetto di pesca artigianale, visto il suo ruolo nel processo di recupero della salute dei nostri mari e nella conservazione di mestieri e pratiche tradizionali sostenibili dal punto di vista ambientale;

N.  considerando che è necessario definire mediante un regolamento quadro, adottato con la procedura legislativa ordinaria secondo il trattato di Lisbona, i principi di base comuni a tutti i bacini marittimi, al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi della PCP nell'UE, di garantire parità di condizioni tra gli operatori e di agevolare l'applicazione e il monitoraggio delle misure tecniche;

O.  considerando che non è sempre necessaria la procedura legislativa ordinaria nel caso di misure prese a livello regionale o soggette a frequenti modifiche, o che si basano su norme e obiettivi decisi dai colegislatori, ma che tale procedura deve essere applicata per l'adozione di disposizioni che sono comuni a tutti i bacini marittimi nonché per misure contenute in specifici regolamenti o di cui è improbabile una modifica nel prossimo futuro;

P.  considerando che la regionalizzazione deve garantire l'adeguamento delle misure tecniche alle esigenze specifiche di ciascuna attività di pesca e di ciascun bacino, assicurando flessibilità e permettendo una risposta rapida nel caso di situazioni di emergenza; che la regionalizzazione deve semplificare le misure tecniche e facilitarne la comprensione, l'attuazione e l'esecuzione; che l'adozione di misure tecniche su base regionale deve seguire il modello concordato dai colegislatori, quale stabilito nel quadro della riforma della PCP;

Q.  considerando che la regionalizzazione può contribuire a rendere più semplici e più comprensibili le norme, che sarebbero pertanto recepite positivamente dal settore della pesca e da altri soggetti interessati, in particolare se associati al processo della loro adozione;

R.  considerando che la regionalizzazione non deve portare a una rinazionalizzazione, essendo ciò incompatibile con la PCP, per la quale l'Unione ha competenza esclusiva, dato il carattere comune delle risorse;

S.  considerando che l'adozione di misure tecniche su base regionale deve seguire il modello stabilito dai colegislatori nel quadro della nuova PCP, consistente nell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati che rispettino le norme e gli obiettivi decisi dai colegislatori o, se gli Stati membri interessati non presentano una raccomandazione comune entro il termine stabilito, su iniziativa della Commissione stessa; che tuttavia il Parlamento conserva il diritto di sollevare obiezioni agli atti delegati a norma del trattato di Lisbona;

T.  considerando che la revisione del quadro delle misure tecniche dovrebbe offrire l'opportunità di continuare a riflettere sulla regionalizzazione e di prendere in considerazione delle alternative agli atti delegati;

U.  considerando che alcune proposte di regolamenti specifici contenenti misure tecniche (reti derivanti, catture accidentali di cetacei, pesca in acque profonde) hanno suscitato controversie; che alcune proposte – come quella relativa alla pesca in acque profonde nell'Atlantico nordorientale – sono bloccate da più di tre anni; che anche il fascicolo relativo alla pesca con reti derivanti è in fase di stallo; che alcune disposizioni specifiche concernenti misure tecniche sono state bocciate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

V.  considerando che le misure tecniche dovrebbero tener conto del fenomeno della pesca illegale, che spesso si sostanzia in un uso illegale degli attrezzi da pesca, e dovrebbero delineare una soluzione effettiva al problema della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

W.  considerando che le misure tecniche applicabili a ciascun bacino di pesca dell'UE non rispondono sempre alle esigenze delle attività innovative e delle varie attività di pesca locali; che, alla luce di questo, i pescatori hanno bisogno di una serie di misure tecniche basate su un approccio regionale, che corrispondano alle diverse condizioni di ciascun bacino marittimo; che è fondamentale gestire gli stock ittici in modo sostenibile e che, al riguardo, sono importanti la semplificazione della normativa e la sua adattabilità alle diverse realtà sul campo; che è altresì necessario prendere in debita considerazione il fatto che i bacini di pesca sono in comune con paesi terzi, i quali seguono norme di conservazione molto diverse da quelle dell'Europa;

X.  considerando che nelle acque europee, e in particolare modo nel Mediterraneo, è indispensabile che gli Stati membri predispongano le misure necessarie e cooperino affinché vengano identificati i cittadini responsabili di pesca INN, garantendo che siano inflitte le sanzioni previste e inaspriti i controlli a bordo e a terra;

Y.  considerando che i piani pluriennali adottati tra il 2002 e il 2009 non hanno avuto tutti la medesima efficacia; che i nuovi piani pluriennali saranno adottati in conformità delle nuove norme della PCP;

Z.  considerando che i negoziati con i paesi terzi devono costituire una parte degli sforzi volti a conseguire la sostenibilità;

AA.  considerando che la riforma della PCP ha introdotto l'obbligo di sbarco delle catture e ha previsto flessibilità, deroghe e sostegno finanziario nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

AB.  considerando che per l'applicazione del divieto di rigetto nella pesca multispecifica sono prevedibili difficoltà per quanto riguarda le "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata);

AC.  considerando che, con il trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è colegislatore in materia di pesca, tranne che per i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti;

AD.  considerando che, a seguito del blocco delle proposte in Consiglio, dal 2009 non è stato adottato alcun piano pluriennale;

AE.  considerando che, a livello di task force interistituzionale sui piani pluriennali, i colegislatori hanno riconosciuto l'importanza di impegnarsi congiuntamente alla ricerca di soluzioni pragmatiche per tali piani, pur tenendo presenti le opinioni divergenti sull'interpretazione delle disposizioni del quadro giuridico;

AF.  considerando che i piani pluriennali devono costituire un quadro solido e duraturo per la gestione dell'attività di pesca, basandosi sui pareri scientifici e socioeconomici migliori e più recenti, e devono essere sufficientemente flessibili per adeguarsi all'evoluzione degli stock e alle decisioni annuali sulla concessione di possibilità di pesca;

AG.  considerando che sono stati identificati, come elementi comuni dei futuri piani pluriennali, il limite del rendimento massimo sostenibile corredato di un calendario per conseguirlo, valori di riferimento precauzionali ai fini dell'attivazione delle misure di salvaguardia, una biomassa minima di riferimento, un meccanismo per tener conto di impreviste evoluzioni dei migliori pareri scientifici disponibili e una clausola di revisione;

AH.  considerando che i piani pluriennali devono contenere un obiettivo generale che sia raggiungibile mediante misure di gestione e che poggi su pareri scientifici; che tali piani devono includere rendimenti stabili a lungo termine conformi ai migliori pareri scientifici disponibili, il che deve trovare riscontro nelle decisioni sulle possibilità di pesca adottate ogni anno dal Consiglio; che tali decisioni annuali devono essere strettamente limitate alla concessione delle possibilità di pesca;

AI.  considerando che la sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 nelle cause C-103/12, Parlamento contro Consiglio, e C-165/12, Commissione contro Consiglio, relativa alla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, istituisce un precedente poiché chiarisce contenuto e limiti dei due diversi fondamenti giuridici contenuti nell'articolo 43 TFUE; che l'articolo 43, paragrafo 3, può costituire la base giuridica unicamente per la concessione delle possibilità di pesca nell'ambito dei regolamenti su TAC e contingenti;

AJ.  considerando che la Corte di giustizia ha pronunciato il 1° dicembre 2015 la sentenza nelle cause riunite C-124/13 e C-125/13, Parlamento e Commissione contro Consiglio, concernenti il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio che modifica il piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco; che in tale causa la Corte conferma, come sostenuto dal Parlamento, che detto regolamento, dati la sua finalità e il suo contenuto, avrebbe dovuto essere adottato sul fondamento dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, mediante la procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento è colegislatore, perché comporta delle scelte politiche aventi un impatto sul piano pluriennale e pertanto necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP;

AK.  considerando che, in mancanza di piani pluriennali, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono essere modificate nell'ambito dei piani di rigetto adottati dalla Commissione, mediante atti delegati, sulla base delle raccomandazioni degli Stati membri interessati o, se gli Stati membri interessati non presentano una raccomandazione comune entro il termine stabilito, su iniziativa della Commissione stessa; considerando l'importanza sia di assicurare la protezione del novellame che di seguire i pareri scientifici nell'adottare decisioni sulle taglie minime di riferimento per la conservazione;

AL.  considerando che i piani di rigetto avranno un ruolo fondamentale, poiché la modifica delle taglie minime di riferimento per la conservazione può determinare trasformazioni nelle tecniche di pesca, con conseguenti mutamenti anche a livello della mortalità per pesca e della biomassa riproduttiva, ossia a livello dei due obiettivi quantificabili dei piani pluriennali; che la modifica delle taglie minime tramite atti delegati equivarrebbe a modificare dall'esterno i parametri principali dei piani pluriennali;

AM.  considerando che era volontà dei legislatori che detti atti delegati avessero carattere temporaneo e che la loro validità non dovesse in alcun caso superare i tre anni;

AN.  considerando che, per la stessa specie, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono variare da una zona all'altra per tener conto delle caratteristiche specifiche delle specie e delle attività di pesca; considerando altresì che, nella misura del possibile, è auspicabile adottare decisioni orizzontali per tutte le zone, onde agevolare i compiti di controllo;

1.  ritiene che, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi della PCP, le future misure tecniche dovrebbero essere più semplici, al fine di eliminare contraddizioni e/o ridondanze, inserirsi in un quadro giuridico chiaramente strutturato ed essere concepite sulla base di solidi dati scientifici soggetti a revisione paritetica;

2.  reputa necessario stilare un elenco completo di tutte le misure tecniche attualmente in vigore, sotto forma di un quadro sinottico, per ottenere una migliore visione d'insieme in merito alle possibili semplificazioni e soppressioni in relazione alle misure tecniche future;

3.  ritiene necessaria una revisione delle misure tecniche intesa ad attuare gli obiettivi della PCP, a migliorare la selettività, a ridurre al minimo i rigetti e l'impatto della pesca sull'ambiente, a semplificare la normativa attuale e ad aumentare la loro base scientifica;

4.  reputa che le misure tecniche debbano adattarsi alle peculiarità di ogni attività di pesca e di ogni regione, il che permetterà di garantire un maggiore rispetto delle norme da parte del settore interessato;

5.  ritiene che la semplificazione e la regionalizzazione delle misure tecniche dovrebbero essere sempre coerenti con il vero obiettivo del regolamento sulle misure tecniche, che consiste nella riduzione al minimo delle catture accidentali e degli impatti sull'ambiente marino;

6.  ritiene che, per agevolare l'attuazione delle norme della PCP e per migliorare l'accettazione e il rispetto delle norme della PCP da parte del settore della pesca e di altri attori, sia necessario coinvolgere maggiormente i pescatori nel processo decisionale, in particolare in seno ai consigli consultivi, e offrire loro incentivi quali il sostegno attraverso il FEAMP e altri strumenti a favore dell'innovazione, della formazione, della dotazione e dell'uso di attrezzi da pesca più selettivi;

7.  ritiene che il nuovo quadro legislativo agevolerà l'ulteriore utilizzo di attrezzi da pesca innovativi che hanno dimostrato sul piano scientifico di aumentare la selettività e simultaneamente di avere un impatto ridotto sull'ambiente;

8.  ritiene che l'innovazione e la ricerca debbano essere favorite per un'attuazione efficace della PCP, in particolare per quanto riguarda lo sbarco dei rigetti, al fine di migliorare la selettività e modernizzare le tecniche di pesca e di controllo;

9.  è del parere che l'utilizzo sostenibile di attrezzi da pesca innovativi, la cui maggiore selettività sia dimostrata da ricerche scientifiche indipendenti, dovrebbe essere consentito senza restrizioni e senza inutili limitazioni quantitative e debba essere regolamentato e sostenuto economicamente per consentire una maggiore ricerca;

10.  ritiene necessario mantenere la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni comuni a tutti i bacini marittimi, ivi compresa la definizione di norme e obiettivi per le misure tecniche, tra cui quelle contenute in regolamentazioni specifiche, o per le misure tecniche che non saranno oggetto di modifiche in un prevedibile futuro, ed è dell'avviso che non sia sempre necessario ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di portata regionale o suscettibili di frequenti modifiche; ritiene che tali misure dovrebbero essere valutate periodicamente al fine di assicurare che restino pertinenti; reputa che l'utilizzo oculato di atti delegati permetta di rispondere a quest'esigenza di flessibilità e di reattività; ricorda tuttavia che ai sensi del trattato il Parlamento mantiene il diritto di muovere obiezioni agli atti delegati;

11.  raccomanda di definire un chiaro quadro europeo generale per le misure tecniche, che definisca un numero limitato di grandi principi trasversali; ritiene che tutte le norme non applicabili alla maggior parte delle acque europee non dovrebbero figurare in tale quadro generale ma rientrare invece nell'ambito della regionalizzazione;

12.  ritiene che qualsiasi misura adottata a livello regionale dovrebbe conformarsi al regolamento quadro sulle misure tecniche ed essere coerente con gli obiettivi della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE;

13.  ritiene che le norme relative a misure tecniche dovrebbero essere stabilite attraverso l'uso appropriato del processo di regionalizzazione e basarsi su principi e definizioni centralizzati comuni, ivi compresi obiettivi e norme comuni da applicare in tutta l'UE, tra cui un elenco di specie e attrezzi da pesca vietati, un insieme di norme specifiche per i bacini marittimi più grandi e un numero di regolamentazioni tecniche specifiche, tutti da adottare mediante procedura legislativa ordinaria; osserva che la regionalizzazione riguarderebbe le norme applicabili a livello regionale o soggette a modifiche frequenti o da sottoporre a riesame periodico;

14.  sottolinea che è necessario garantire la leggibilità del nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche mediante un significativo sforzo di chiarificazione; chiede pertanto la preventiva abrogazione dei vigenti regolamenti sulle misure tecniche, in particolare i regolamenti (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, per porre fine alla proliferazione di regolamentazioni;

15.  ricorda che, per quanto concerne gli atti delegati, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, gli Stati membri possono, entro un termine di tempo fissato dal regolamento sulle misure tecniche, presentare delle raccomandazioni alla Commissione, la quale non può adottare nessun atto prima della scadenza di detto termine;

16.  ritiene necessario valutare l'opportunità, l'efficacia e le implicazioni socioeconomiche per le flotte di pesca dell'Unione e per le comunità locali di regolamenti specifici relativi a misure tecniche, rispettando nel contempo gli obiettivi della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

17.  ritiene che le misure tecniche dovrebbero contenere disposizioni specifiche sull'uso di taluni strumenti di pesca per la tutela di specie e habitat marini vulnerabili;

18.  ritiene che le misure tecniche dovrebbero garantire che gli attrezzi di pesca distruttivi e non selettivi non vengano utilizzati e che viga un divieto generalizzato dell'uso di sostanze esplosive e velenose;

19.  segnala l'urgente necessità di definire un insieme coerente di misure tecniche per ciascuno dei bacini, tenendo conto delle peculiarità di ciascuno di essi, qualora le decisioni dell'Unione possano avere un impatto significativo sulla ricostituzione degli stock ittici e sulla protezione degli ecosistemi nonché sulla gestione sostenibile degli stock ittici condivisi;

20.  ritiene che, stante l'obbligo di sbarco, in vigore dal 1° gennaio 2015 e da applicare progressivamente agli stock ittici entro il 2019, la normativa sulle misure tecniche debba essere sufficientemente flessibile da adattarsi in tempo reale all'evoluzione delle attività di pesca e offrire maggiori opportunità al settore della pesca di attuare nella pratica le innovazioni relative ai metodi di pesca selettivi;

21.  ritiene che l'obbligo di sbarco costituisca un cambiamento fondamentale per la pesca e che sia quindi necessario adottare misure tecniche per consentirne l'applicazione e favorire una pesca più selettiva; raccomanda a tal fine le tre misure seguenti:

   adattamento sostanziale, o anche abrogazione, delle norme sulla composizione delle catture;
   maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle maglie;
   possibilità di avere diversi tipi attrezzi a bordo;

22.  prende atto delle difficoltà generate dalla coesistenza dei calibri di commercializzazione introdotti dal regolamento (CE) n. 2406/96 e delle dimensioni minime di cattura e ne chiede l'armonizzazione nel nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche;

23.  ritiene che una revisione delle misure tecniche dovrebbe tenere conto del loro impatto sulla conservazione delle risorse biologiche, sull'ambiente marino e sui costi operativi e sulla redditività dell'attività di pesca in termini socio-occupazionali;

24.  reputa che l'obiettivo di conservazione perseguito dal regolamento quadro sulle misure tecniche potrebbe essere conseguito in modo più efficace mediante azioni intese a migliorare la gestione dell'offerta e della domanda con l'assistenza delle organizzazioni di produttori;

25.  ritiene che la pesca artigianale accidentale nelle acque interne degli Stati membri e delle regioni non debba rientrare nei TAC;

26.  ritiene che i piani pluriennali svolgano un ruolo fondamentale nella PCP per quanto concerne la conservazione delle risorse ittiche, poiché rappresentano lo strumento più adeguato per adottare e applicare misure tecniche specifiche relative a diversi tipi di pesca;

27.  reputa necessario che i colegislatori continuino a impegnarsi per pervenire a un'intesa sui piani pluriennali per quanto concerne le competenze istituzionali a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sulla base della pertinente giurisprudenza;

28.  ritiene che i piani pluriennali dovrebbero costituire un quadro solido e duraturo per la gestione delle attività di pesca e basarsi sui pareri scientifici e socioeconomici migliori e più recenti disponibili, accreditati da pari, adeguandosi all'evoluzione degli stock e garantendo flessibilità per l'adozione delle decisioni annuali del Consiglio sulla ripartizione delle possibilità di pesca; reputa altresì che tali decisioni annuali non dovrebbero andare oltre lo stretto ambito della ripartizione delle possibilità di pesca e dovrebbero evitare per quanto possibile grandi fluttuazioni a livello delle possibilità;

29.  sostiene che devono essere realizzati progressi relativamente ai futuri piani pluriennali per la ricostituzione e il mantenimento degli stock al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, includendovi un calendario predeterminato, un valore di riferimento per la conservazione per l'attivazione delle misure di salvaguardia, un meccanismo che permetta di tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici e una clausola di revisione;

30.  osserva che, per evitare problemi conseguenti all'obbligo di sbarco nelle attività di pesca multispecifiche, è necessario migliorare la selettività e ridurre al minimo le catture accidentali; ritiene auspicabile trovare modi per ricorrere alla possibilità di adottare misure di flessibilità e di utilizzare la gamma di valori della mortalità per pesca, quale stabilita dalla comunità scientifica, in sede di determinazione dei TAC;

31.  riafferma la necessità di accrescere il coinvolgimento delle parti interessate nella definizione e nello sviluppo dei piani pluriennali tramite i consigli consultivi, nonché in tutte le decisioni relative alla regionalizzazione;

32.  ritiene che il Parlamento dovrebbe esaminare con particolare attenzione gli atti delegati relativi ai piani di rigetto e riservarsi il diritto di muovere obiezioni qualora lo ritenga necessario;

33.  ritiene che la validità temporanea degli atti delegati relativi ai piani di rigetto, incluse le modifiche delle taglie minime di riferimento per la conservazione, non dovrebbe in alcun caso superare i tre anni e che essi dovrebbero essere sostituiti, se necessario, da piani pluriennali, i quali vanno pertanto adottati il più rapidamente possibile;

34.  è del parere che le decisioni sulle taglie minime di riferimento per la conservazione per ogni specie nel quadro della regionalizzazione dovrebbero basarsi su pareri scientifici; sottolinea la necessità di evitare irregolarità o frodi nella commercializzazione che potrebbero compromettere il funzionamento del mercato interno;

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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