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Martedì 19 gennaio 2016 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (Rif. n. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

–  visto che Czesław Adam Siekierski ha rinunciato al diritto di essere ascoltato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

–  visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0004/2016),

A.  considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Czesław Adam Siekierski, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento del limite di velocità consentito in un centro abitato;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.  considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato;

D.  considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Czesław Adam Siekierski vada o meno revocata;

E.  considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto od ovvio con l'esercizio ad opera di Czesław Adam Siekierski dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo;

F.  considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta sia stata presentata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.  decide di revocare l'immunità di Czesław Adam Siekierski;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Czesław Adam Siekierski.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

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