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Procedura : 2015/2147(INI)
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Ciclo del documento : A8-0371/2015

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A8-0371/2015

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PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

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PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
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Martedì 19 gennaio 2016 - Strasburgo
Verso un atto per il mercato unico digitale
P8_TA(2016)0009A8-0371/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo "Verso una florida economia basata sui dati" (COM(2014)0442),

–  vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico(1),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea" (COM(2014)0172),

–  visto l'allegato della comunicazione della Commissione dal titolo "Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe" (COM(2013)0685),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 23 aprile 2013, dal titolo "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (Piano d'azione 2012-2015 sul commercio elettronico – Situazione nel 2013)(SWD(2013)0153),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo "L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "L'Atto per il mercato unico: Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Verso un atto per il mercato unico: Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva – 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464),

–  visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE(4),

–  vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010(6),

–  vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico(7) (direttiva ISP),

–  visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)(8),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi(9),

–  vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio(10),

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11),

–  visto il regolamento (UE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio(12),

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(13),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(14),

–  vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati(15),

–  vista la prima valutazione della direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati,

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(16), comprese le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1882/2003,

–  visto l'accordo concluso il 28 settembre 2015 tra la Cina e l'Unione europea sul partenariato 5G e gli accordi connessi,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(17),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea"(18),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE(19),

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale(20),

–  vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private(21),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE(22),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità(23),

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa(24),

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio(25),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2013 sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche(26),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulle pratiche di pubblicità ingannevole(27),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia(28),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale(29),

–  vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori(30),

–  vista la sua risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi(31),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale(32),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea(33),

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale(34),

–  vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo(35),

–  vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(36),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe(37),

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu(38),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti(39),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010 (decisione 2010/48/CE),

–  vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

–  visti gli articoli 9, 12, 14, 16 e 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0371/2015),

A.  considerando che la rapida evoluzione dell'uso di internet e delle comunicazioni mobili ha cambiato il modo in cui i cittadini, le imprese e i loro dipendenti comunicano, accedono alle informazioni e alla conoscenza, innovano, consumano, condividono, partecipano e lavorano; che ciò ha ampliato e cambiato l'economia, facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a 500 milioni di potenziali clienti nell'UE e ai mercati globali nonché offrendo alle persone la possibilità di sviluppare nuove idee imprenditoriali e nuovi modelli di business;

B.  considerando che tutte le politiche e normative dell'Unione in materia di mercato unico digitale dovrebbero offrire nuove opportunità agli utenti e alle imprese e far emergere e far crescere nuovi servizi transfrontalieri online innovativi a prezzi competitivi, eliminare le barriere tra gli Stati membri e favorire l'accesso delle imprese europee, in particolare le PMI e le start-up, al mercato transfrontaliero, fondamentale per la crescita e l'occupazione nell'Unione, ma riconoscendo nel contempo che queste opportunità implicheranno inevitabilmente cambiamenti strutturali e l'adozione di un approccio olistico, che tenga conto della dimensione sociale, così come la necessità di colmare rapidamente il divario di competenze digitali;

C.  considerando che, sebbene il 75 % del valore aggiunto dall'economia digitale provenga dall'industria tradizionale, la trasformazione digitale dell'industria tradizionale rimane debole, con solo l'1,7 % delle imprese dell'UE che fanno pieno uso di tecnologie digitali avanzate e solo il 14 % delle PMI che usano internet come canale di vendita; che l'Europa deve sfruttare il grande potenziale del settore delle TIC per digitalizzare l'industria e rimanere competitiva a livello mondiale;

D.  considerando che la costruzione di un'economia basata sui dati dipende fortemente da un quadro giuridico che incoraggi lo sviluppo, la conservazione, la manutenzione e l'arricchimento delle banche dati, e che sia dunque pratico e favorevole all'innovazione;

E.  considerando che nel 2013 la dimensione di mercato dell'economia collaborative si attestava sui 3,5 miliardi di dollari USA (USD) a livello mondiale, mentre oggi la Commissione prevede un potenziale di crescita che supera i 100 miliardi di USD;

F.  considerando che un livello di protezione, autonomia e soddisfazione dei consumatori elevato e costante implica necessariamente possibilità di scelta, qualità, flessibilità, trasparenza, informazione, interoperabilità e un ambiente online accessibile, sicuro e caratterizzato da un livello elevato di protezione dei dati;

G.  considerando che la creatività e l'innovazione sono i fattori trainanti dell'economia digitale e che è pertanto essenziale assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

H.  considerando che il 44,8 % delle famiglie dell'UE(40) non ha accesso a internet veloce e che le politiche e gli incentivi attuali non sono riusciti a garantire un'infrastruttura digitale adeguata, in particolare nelle zone rurali;

I.  considerando che, come dimostra il quadro di valutazione dell'agenda digitale, le regioni dell'UE presentano livelli di sviluppo molto diversi per quanto riguarda la connettività digitale, il capitale umano, l'uso di internet, l'integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese e i servizi pubblici digitali; che le regioni con un punteggio basso in relazione a questi cinque indicatori rischiano di lasciarsi sfuggire i vantaggi dell'era digitale;

1.INTRODUZIONE: PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN MERCATO UNICO DIGITALE

1.  accoglie con favore la comunicazione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"; è del parere che la realizzazione di un mercato unico digitale, fondato su un insieme di norme comuni, possa promuovere la competitività dell'UE, produrre effetti positivi sulla crescita e l'occupazione, rilanciare il mercato unico e rendere la società più inclusiva grazie alle nuove opportunità offerte ai cittadini e alle imprese, in particolare attraverso lo scambio e la condivisione dell'innovazione; ritiene che l'approccio orizzontale assunto debba ora essere rafforzato in sede di attuazione, anche per quanto concerne la tempestiva adozione delle 16 iniziative, dal momento che i driver digitali toccano tutti i cittadini e tutte le dimensioni della società e dell'economia;

2.  concorda con la Commissione sul fatto che la governance e la realizzazione puntuale del mercato unico digitale sono una responsabilità condivisa del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; incoraggia la Commissione a collaborare con i portatori d'interesse nella società e le forze sociali e a coinvolgerli il più possibile nei processi decisionali;

3.  ritiene che una migliore regolamentazione presupponga l'adozione di un approccio in materia di legislazione che sia digitale per definizione, basato su principi e tecnologicamente neutro; ritiene altresì che, per garantire che vi sia spazio per l'innovazione, sia necessario stabilire, dopo le necessarie consultazioni e valutazioni d'impatto, se la normativa vigente, le iniziative complementari di carattere non normativo e i quadri di attuazione siano idonei allo scopo nell'era digitale, in considerazione delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, al fine di ovviare alla frammentazione giuridica del mercato unico, di ridurre l'onere amministrativo e di promuovere la crescita e l'innovazione;

4.  ritiene che la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ambiente digitale sia essenziale per liberare appieno l'innovazione e la crescita nell'economia digitale; è convinto che il rafforzamento della loro fiducia, attraverso norme sulla protezione dei dati e la sicurezza e un elevato livello di protezione ed empowerment dei consumatori, così come attraverso una normativa aggiornata per le imprese, debba essere alla base della politica pubblica, riconoscendo nel contempo che i modelli di business delle aziende digitali si basano sulla fiducia dei loro clienti;

5.  richiama l'attenzione sul fatto che il commercio elettronico genera annualmente 500 miliardi di euro nell'Unione europea ed è un importante complemento del commercio tradizionale, oltre a offrire maggiori possibilità di scelta ai consumatori, soprattutto nelle zone periferiche, e nuove opportunità alle PMI; invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli con cui si scontra il commercio elettronico per realizzare un vero mercato transfrontaliero del commercio elettronico; ritiene che fra tali ostacoli rientrino la mancanza di interoperabilità e di norme comuni, la mancanza di informazioni adeguate che consentano ai consumatori di decidere con cognizione di causa e l'inadeguatezza dell'accesso a pagamenti transfrontalieri più efficienti;

6.  sostiene il piano della Commissione volto a garantire che la politica di concorrenza dell'Unione si applichi pienamente al mercato unico digitale, dal momento che la concorrenza offre ai consumatori maggiori possibilità di scelta ma assicurerà anche parità di condizioni, e deplora quanto evidenziato attualmente dall'assenza di un quadro europeo in ambito digitale, ossia l'incapacità di conciliare gli interessi dei grandi e piccoli operatori;

7.  sottolinea l'urgente necessità che la Commissione e gli Stati membri promuovano un'economia più dinamica che consenta all'innovazione di fiorire e rimuova gli ostacoli incontrati dalle aziende, in particolare le aziende innovative, le PMI, le start-up e le imprese in fase di espansione (scale-up), affinché esse possano accedere ai mercati in condizioni di parità, attraverso lo sviluppo della pubblica amministrazione elettronica, un quadro normativo e non normativo integrato e adeguato alle esigenze future, l'accesso ai finanziamenti, inclusi nuovi modelli di finanziamento per le start-up, le PMI e le iniziative della società civile dell'Unione, e una strategia di investimento a lungo termine nelle infrastrutture, nelle competenze, nell'inclusione digitale, nella ricerca e nell'innovazione; ricorda che alla base di una politica favorevole all'innovazione che incoraggi la concorrenza e l'innovazione vi dovrebbe essere anche la possibilità per i progetti di accedere a opportunità di finanziamento; invita pertanto la Commissione a garantire che il crowdfunding possa essere effettuato senza soluzione di continuità tra gli Stati membri e incoraggia questi ultimi a introdurre incentivi in proposito;

8.  ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le esistenti misure sanitarie e di sicurezza; rileva che i telelavoratori e le persone che svolgono il proprio lavoro da casa con il crowdworking potrebbero essere esposti a incidenti; sottolinea che i problemi di salute mentale connessi al lavoro, quali l'esaurimento causato dalla costante accessibilità e dall'erosione dei modelli tradizionali degli orari di lavoro, rappresentano un grave rischio per i lavoratori; invita la Commissione a predisporre la realizzazione di uno studio sugli effetti di ricaduta della digitalizzazione, come la maggiore intensità di lavoro, sul benessere psichico e sulla vita familiare dei lavoratori e sullo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini;

9.  invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a mettere a punto ulteriori iniziative per incoraggiare l'imprenditorialità e in particolare modelli di business innovativi che contribuiscano a un mutamento di mentalità riguardo alla definizione di successo e promuovano una cultura imprenditoriale e dell'innovazione; ritiene inoltre che la diversità e le caratteristiche specifiche dei vari poli nazionali d'innovazione possano essere convertite in un vero e proprio vantaggio competitivo per l'UE sul mercato globale, che tali poli dovrebbero pertanto essere interconnessi e che si dovrebbero potenziare gli ecosistemi innovativi al cui interno cooperano branche ed imprese diverse;

10.  esprime preoccupazione per l'eterogeneità degli approcci nazionali adottati finora dagli Stati membri per regolamentare internet e l'economia collaborativa; esorta la Commissione ad adottare misure, in linea con le competenze dell'Unione, per sostenere l'innovazione e la concorrenza equa, eliminare gli ostacoli al commercio digitale e preservare la coesione economica e sociale così come l'integrità del mercato unico; invita altresì la Commissione a far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta, neutra, sicura, inclusiva e globale di comunicazione, produzione, partecipazione, creazione, diversità culturale e innovazione, nell'interesse dei cittadini, dei consumatori e del successo delle aziende europee nel mondo;

11.  osserva che la rivoluzione digitale tocca ogni aspetto delle nostre società e presenta sfide e opportunità; ritiene che essa abbia il potenziale per rafforzare ulteriormente il ruolo dei cittadini, dei consumatori e degli imprenditori come non è mai stato possibile in passato; invita la Commissione a sviluppare una politica che promuova la partecipazione attiva dei cittadini e consenta loro di approfittare del passaggio al digitale; invita inoltre la Commissione a continuare ad analizzare in che misura la rivoluzione digitale influisce sulla società europea;

12.  invita la Commissione a combattere la frammentazione giuridica potenziando in misura significativa il coordinamento tra le sue varie direzioni generali in fase di elaborazione delle nuove normative e incoraggiando vivamente gli Stati membri ad assicurare la coerenza nel modo in cui essi danno attuazione alla regolamentazione;

13.  sottolinea la necessità che tutte le iniziative sviluppate nel quadro della strategia per il mercato unico digitale rispettino i diritti fondamentali, in particolare le norme sulla protezione dei dati, pur riconoscendo il valore aggiunto di tale strategia per l'economia dell'UE; ricorda l'importanza di una rapida adozione sia del regolamento generale sulla protezione dei dati che della direttiva sulla protezione dei dati, nell'interesse tanto dei soggetti interessati quanto delle imprese; chiede la revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche per garantire la coerenza delle sue disposizioni con il pacchetto sulla protezione dei dati, quando esso entrerà in vigore;

2.UN MIGLIORE ACCESSO AL MERCATO UNICO DIGITALE IN TUTTA EUROPA PER I CONSUMATORI E LE IMPRESE

2.1.Una regolamentazione del commercio elettronico transfrontaliero degna della fiducia di consumatori e imprese

14.  plaude all'impegno della Commissione di adottare una proposta forte in materia di contratti online, che contempli i contenuti digitali acquistati online, e di migliorare la protezione giuridica dei consumatori in questo campo; ritiene che qualsiasi miglioria di questo tipo debba essere mirata e che occorra analizzare attentamente le differenze tra contenuti, da un lato, e beni materiali, dall'altro; sottolinea che, mentre i consumatori che acquistano contenuti su supporto materiale sono protetti dalle leggi a tutela dei consumatori, i diritti dei consumatori che acquistano contenuti digitali online rimangono in gran parte non regolamentati e incerti, segnatamente per quanto riguarda i diritti di garanzia, i contenuti difettosi e le clausole abusive specifiche ai contenuti digitali; sottolinea che l'attuale classificazione che equipara tutti i contenuti digitali a servizi potrebbe destare preoccupazioni, poiché potrebbe non rispondere alle aspettative dei consumatori, in quanto gli abbonamenti a servizi in streaming non sono distinti dagli acquisti di contenuti scaricabili; concorda sul fatto che i consumatori dovrebbero godere di un livello di tutela equivalente e a prova di futuro, indipendentemente dal fatto che l'acquisto di contenuti digitali avvenga online o offline;

15.  ritiene che un approccio pratico e proporzionato consista in un'ulteriore armonizzazione del quadro giuridico che disciplina le transazioni online tra imprese e consumatori per l'acquisto di contenuti digitali e beni materiali, a prescindere dal loro carattere transfrontaliero o interno, mantenendo nel contempo la coerenza delle norme sugli acquisti online e offline, evitando una corsa verso il basso sul piano della regolamentazione, colmando le lacune legislative e basandosi sulla normativa attuale sulla protezione dei consumatori; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in modo neutro dal punto di vista tecnologico, e senza imporre alle imprese costi irragionevoli;

16.  ritiene che le proposte della Commissione su norme contrattuali transfrontaliere per consumatori e imprese dovrebbero evitare il rischio di una disparità crescente tra le norme giuridiche applicabili agli acquisti offline e online; ritiene altresì che il commercio online e offline debba essere disciplinato in modo coerente ed essere trattato in modo uniforme, sulla base dell'attuale, elevato livello di protezione dei consumatori, poiché l'esistenza di norme giuridiche diverse potrebbe essere percepita dai consumatori come una negazione dei loro diritti; insiste sul fatto che qualsiasi nuova proposta dovrebbe rispettare l'articolo 6 del regolamento Roma I e sottolinea che la Commissione ha in programma per il 2016 un REFIT dell'intero acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se le proposte che essa prevede per i beni materiali non debbano essere presentate contestualmente al REFIT;

17.  ritiene che le norme contrattuali relative ai contenuti digitali debbano essere basate su principi in modo da essere neutre sul piano tecnologico e adeguate alle esigenze future; sottolinea inoltre, con riferimento alla proposta della Commissione in quest'ambito, l'importanza di evitare incongruenze e sovrapposizioni rispetto alla legislazione vigente, come pure il rischio di creare, a lungo termine, un divario giuridico ingiustificato fra i contratti online e quelli offline e fra i diversi canali di distribuzione, tenendo conto altresì dell'acquis REFIT in materia di protezione dei consumatori;

18.  sollecita una strategia basata sul concetto di "consumatori attivi" per valutare, in particolare, se il passaggio da un fornitore a un altro sia facilitato nel contesto online e se siano necessari provvedimenti per agevolare tale passaggio, al fine di stimolare la concorrenza nei mercati online; sottolinea, inoltre, la necessità di garantire servizi di commercio elettronico accessibili lungo l'intera catena del valore che comprendano l'accessibilità delle informazioni e dei meccanismi di pagamento e l'assistenza ai clienti;

19.  invita la Commissione a valutare, unitamente ai portatori d'interesse, fattibilità, utilità e potenziali opportunità e debolezze dell'introduzione di un marchio di fiducia UE, differenziato per settori, per le vendite online, basandosi sulle prassi di eccellenza dei sistemi di marchi di fiducia esistenti negli Stati membri, per generare fiducia nei consumatori e qualità, in particolare in relazione alle vendite online transfrontaliere, e porre fine alla possibile confusione creata dai numerosi marchi di fiducia esistenti, valutando in parallelo altre opzioni quali l'autoregolamentazione o l'istituzione di gruppi di portatori d'interesse per definire i principi comuni del servizio clienti;

20.  plaude agli sforzi globalmente profusi dalla Commissione per istituire una piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) a livello di Unione e la invita a lavorare congiuntamente con gli Stati membri per la tempestiva e corretta attuazione del regolamento ODR, in particolare per quanto concerne i servizi di traduzione, e della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR); invita la Commissione e le pertinenti parti interessate a esaminare come migliorare ulteriormente l'accesso alle informazioni sui reclami comuni dei consumatori;

21.  chiede un quadro di esecuzione ambizioso dell'acquis relativo ai consumatori e della direttiva sui servizi; incoraggia la Commissione a fare uso di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la piena e corretta applicazione delle norme esistenti, come pure di procedure di infrazione ove si accerti un'applicazione scorretta o inadeguata della normativa;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per contrastare la vendita online di contenuti e beni illeciti potenziando la cooperazione e lo scambio di informazioni e prassi di eccellenza per contrastare le attività illegali su internet; sottolinea a questo proposito che i contenuti digitali forniti al consumatore dovrebbero essere esenti da qualsiasi diritto di terzi che potrebbe impedirgli di fruire dei contenuti digitali conformemente al contratto;

23.  chiede un'analisi approfondita, mirata e basata su riscontri oggettivi in merito all'opportunità che tutti gli attori della catena di valore, compresi gli intermediari e le piattaforme online, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi, nonché gli intermediari offline quali ad esempio i rivenditori e i rivenditori al dettaglio, adottino misure ragionevoli e adeguate contro i contenuti illegali, i beni contraffatti e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, salvaguardando nel contempo la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e di distribuirle o di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta;

24.  sottolinea che il principio di tolleranza zero nel recepimento della normativa dell'UE deve essere una regola fondamentale per gli Stati membri e l'Unione europea; ritiene tuttavia che le procedure di infrazione debbano costituire sempre l'ultima risorsa ed essere avviate solo dopo vari tentativi di coordinamento e rettifica; sottolinea che è essenziale ridurre la durata di dette procedure;

25.  plaude alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori annunciata dalla Commissione; ritiene che l'estensione delle competenze delle autorità di controllo e il rafforzamento della loro cooperazione reciproca siano una condizione indispensabile per l'efficace applicazione delle norme sui consumatori che acquistano online;

2.2.Accessibilità economica e qualità della consegna transfrontaliera dei pacchi

26.  sottolinea che, se è vero che i servizi di consegna pacchi funzionano in maniera soddisfacente per i consumatori di alcuni Stati membri, l'inefficienza di tali servizi, soprattutto per quanto concerne "l'ultimo chilometro", rappresenta in alcuni Stati membri uno dei principali ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero ed è una delle principali ragioni addotte a giustificazione della rinuncia alle transazioni online da parte sia dei consumatori che delle imprese; ritiene che le carenze della consegna dei pacchi in ambito transfrontaliero possano essere risolte solo dalla prospettiva del mercato unico europeo e sottolinea l'importanza della concorrenza in questo settore, nonché la necessità che il settore delle consegne si adegui ai modi di vita moderni e offra modelli di consegna flessibili, quali reti di punti di raccolta, punti di consegna e comparatori dei prezzi;

27.  sottolinea che servizi di consegna accessibili, convenienti, efficienti e di alta qualità sono una condizione essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero florido e sostiene pertanto le misure proposte per migliorare la trasparenza dei prezzi - al fine di rendere i consumatori più consapevoli della struttura dei prezzi -, le informazioni sulle responsabilità in caso di smarrimento o danni, l'interoperabilità e la vigilanza regolamentare, che dovrebbero mirare al buon funzionamento dei mercati di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche mediante la promozione di sistemi transfrontalieri di tracciabilità e localizzazione, prevedendo sufficiente flessibilità per far sì che il mercato della consegna di colli possa evolvere e adattarsi alle innovazioni tecnologiche;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a condividere attivamente le migliori prassi nel settore delle consegne e chiede alla Commissione di riferire la Parlamento europeo in merito alla consultazione pubblica sulla consegna transfrontaliera dei pacchi, presentando anche i risultati dell'autoregolamentazione; plaude alla creazione di un gruppo di lavoro ad hoc sulla consegna transfrontaliera dei pacchi;

29.  invita inoltre la Commissione a proporre, in cooperazione con gli operatori, un piano d'azione globale comprendente linee guida sulle migliori pratiche, a ricercare soluzioni innovative che consentano di migliorare i servizi e ridurre i costi e l'impatto ambientale, nonché a portare avanti l'integrazione del mercato unico dei servizi postali e di consegna pacchi, eliminare gli ostacoli che gli operatori postali incontrano nella consegna transfrontaliera, rafforzare la cooperazione tra l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (ERGP) e proporre, se necessario, una revisione della normativa pertinente;

30.  sottolinea che l'ulteriore armonizzazione, da parte della Commissione, del settore della consegna pacchi non dovrebbe condurre a una riduzione della tutela sociale e a un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti alla consegna dei pacchi, indipendentemente dal loro status occupazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori del settore relativi all'accesso ai sistemi di sicurezza sociale così come il diritto di avviare azioni collettive; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri;

2.3.Prevenzione di geoblocchi ingiustificati

31.  ritiene che siano necessarie azioni ambiziose e mirate per migliorare l'accesso a beni e servizi, ponendo fine in particolare alle pratiche consistenti in geoblocchi ingiustificati e all'ingiusta discriminazione nei prezzi sulla base dell'ubicazione geografica o della cittadinanza, che spesso determinano la costruzione di monopoli e inducono i consumatori a ricorrere a contenuti illegali;

32.  sostiene la Commissione nel suo impegno ad affrontare in modo efficace i geoblocchi ingiustificati integrando l'attuale quadro relativo al commercio elettronico e applicando le disposizioni pertinenti della normativa vigente; ritiene fondamentale concentrarsi sulle relazioni fra imprese che portano a pratiche di geoblocco, quale la distribuzione selettiva ove essa non sia conforme al diritto di concorrenza e alla segmentazione del mercato, nonché sulle misure tecnologiche e sulle pratiche tecniche (quali l'IP tracking o la mancata interoperabilità intenzionale tra sistemi) che danno luogo a limitazioni ingiustificate per quanto concerne l'accesso ai servizi della società dell'informazione prestati a livello transfrontaliero, la conclusione di contratti transfrontalieri per l'acquisto di beni e servizi, ma anche attività connesse quali il pagamento e la consegna, tenendo conto del principio di proporzionalità, in particolare per le piccole e medie imprese;

33.  sottolinea la necessità che tutti i consumatori all'interno dell'Unione siano trattati allo stesso modo dai rivenditori online che operano in uno o più Stati membri, anche in termini di accesso a sconti o ad altre promozioni;

34.  sostiene in particolare la verifica prevista dalla Commissione dell'applicazione pratica dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di analizzare le possibili forme di discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori e degli altri destinatari di servizi in base alla loro nazionalità o al loro paese di residenza; invita la Commissione a individuare e definire sinteticamente i casi di discriminazioni giustificate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, al fine di chiarire che cosa si intende per comportamento discriminatorio ingiustificato da parte di enti privati e di fornire assistenza interpretativa alle autorità responsabili dell'applicazione pratica del suddetto articolo 20, paragrafo 2, come indicato all'articolo 16 della direttiva medesima; invita la Commissione a compiere sforzi concertati per integrare il disposto dell'articolo 20, paragrafo 2, nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004, al fine di utilizzare i poteri investigativi ed esecutivi della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori;

35.  sottolinea che il divieto di geoblocco non dovrebbe mai obbligare un rivenditore a spedire merci dal suo punto vendita online verso un determinato Stato membro, qualora il rivenditore non abbia alcun interesse a commercializzare i suoi prodotti in tutti gli Stati membri e preferisca continuare a operare su piccola scala o vendere esclusivamente a consumatori vicini al suo punto vendita;

36.  sottolinea inoltre l'importanza dell'indagine in corso sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico, al fine di esaminare, tra l'altro, se le restrizioni ingiustificate derivanti dai geoblocchi, come la discriminazione sulla base dell'indirizzo IP, dell'indirizzo postale o del paese di emissione della carta di credito, violino le norme dell'Unione in materia di concorrenza; sottolinea che è importante accrescere la fiducia di consumatori e imprese tenendo conto dei risultati di tale indagine e valutando se sia necessario apportare modifiche mirate al regolamento di esenzione per categoria, anche in relazione agli articoli 4 bis e 4 ter, onde limitare ridirezionamenti indesiderati e restrizioni territoriali;

37.  accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di accrescere la portabilità e l'interoperabilità al fine di stimolare la libera circolazione di contenuti e servizi acquistati legalmente e legalmente disponibili, quale primo passo per porre fine ai geoblocchi ingiustificati, così come l'accessibilità e il funzionamento a livello transfrontaliero degli abbonamenti; sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra il principio di territorialità e le misure intese a eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti;

38.  mette in guardia dal promuovere indiscriminatamente il rilascio di licenze paneuropee obbligatorie, poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dei contenuti resi disponibili agli utenti; sottolinea che il principio di territorialità è un elemento essenziale del regime del diritto d'autore, data l'importanza delle licenze territoriali nell'UE;

2.4.Migliore accesso ai contenuti digitali – Una disciplina moderna e più europea del diritto d'autore

39.  valuta positivamente il fatto che la Commissione si sia impegnata a modernizzare l'attuale quadro relativo al diritto d'autore per adeguarlo all'era digitale; sottolinea che qualsiasi modifica dovrebbe essere mirata ed essere incentrata su una remunerazione equa e adeguata dei creatori e degli altri titolari di diritti, sulla crescita economica, sulla competitività e sul miglioramento della soddisfazione del consumatore, ma anche sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali;

40.  segnala che le attività professionali e i modelli di business che si basano sulla violazione dei diritti d'autore costituiscono una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale;

41.  ritiene che la riforma debba trovare il giusto equilibrio fra tutti gli interessi coinvolti; segnala che il settore creativo presenta specificità proprie e una varietà di sfide che trovano origine, in particolare, nelle diverse tipologie di contenuti e di opere creative e nei modelli di business impiegati, e che lo studio dal titolo "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works" (Impatto della territorialità sul finanziamento delle opere audiovisive) evidenzia l'importante ruolo svolto dalle licenze territoriali per quanto riguarda il rifinanziamento delle opere cinematografiche europee; invita pertanto la Commissione a individuare meglio tali specificità e a tenerne conto;

42.  invita la Commissione ad adoperarsi affinché qualsiasi riforma della direttiva sul diritto d'autore tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto ex post e della risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla direttiva 2001/29/CE e sia basata su dati solidi, tra cui una valutazione del possibile impatto di eventuali modifiche sulla crescita e l'occupazione, sulla diversità culturale e, in particolare, sulla produzione, sul finanziamento e sulla distribuzione delle opere audiovisive;

43.  sottolinea il ruolo decisivo delle eccezioni e delle limitazioni mirate al diritto d'autore nel contribuire alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, nell'incoraggiare la creatività futura e nel rafforzare l'innovazione e la diversità creativa e culturale dell'Europa; ricorda che il Parlamento europeo è favorevole a esaminare l'applicazione di norme minime a tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e la corretta applicazione delle eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE;

44.  sottolinea che l'approccio alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore dovrebbe essere equilibrato, mirato e neutro sotto il profilo del formato, dovrebbe basarsi unicamente su esigenze comprovate e dovrebbe lasciare impregiudicati la diversità culturale dell'UE, il suo finanziamento e l'equa remunerazione degli autori;

45.  sottolinea che, se da un lato l'estrazione di testi e dati necessita di una maggiore certezza giuridica per consentire ai ricercatori e agli istituti di istruzione un utilizzo maggiore, anche transfrontaliero, del materiale coperto da diritto d'autore, dall'altro lato qualsiasi eccezione a livello europeo all'estrazione di testi e dati dovrebbe applicarsi unicamente se l'utente dispone di un accesso legittimo e dovrebbe essere sviluppata in consultazione con tutti i soggetti interessati, a seguito di una valutazione di impatto basata su riscontri oggettivi;

46.  sottolinea l'importanza di accrescere la chiarezza e la trasparenza del regime del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai prelievi per copie private negli Stati membri che scelgono di applicarli; osserva, a tale proposito, che i cittadini dovrebbero essere informati circa il reale ammontare dei prelievi per copie private, della loro finalità e di come verranno impiegati;

2.5.Alleviare gli oneri e gli ostacoli legati all'IVA nella vendita oltre frontiera

47.  ritiene che, nel dovuto rispetto del competenze nazionali, al fine di evitare distorsioni del mercato, elusione fiscale ed evasione fiscale e di creare un vero mercato unico digitale europeo, è necessario un maggiore coordinamento fiscale, il che richiede, tra l'altro, l'istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società a livello dell'UE;

48.  considera prioritario lo sviluppo di un sistema di IVA online semplificato, uniforme e coerente onde ridurre i costi di conformità per le piccole imprese innovative che operano in Europa; plaude all'introduzione di un mini sportello unico IVA, che costituisce un passo verso la soppressione del regime temporaneo UE dell'IVA; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'assenza di una soglia rende difficile per alcune PMI rispettare il regime attuale; invita pertanto la Commissione a rivedere il regime in modo da renderlo più favorevole alle imprese;

49.  chiede inoltre che sia pienamente rispettato il principio della neutralità fiscale per beni e servizi analoghi, indipendentemente dalla loro natura fisica o digitale; invita la Commissione a presentare, come da impegni assunti e quanto prima, una proposta intesa a consentire agli Stati membri di ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, l'editoria digitale, i libri digitali e le pubblicazioni online, al fine di evitare discriminazioni nel mercato unico;

50.  invita la Commissione a favorire lo scambio di migliori prassi tra le autorità tributarie e i soggetti interessati per elaborare soluzioni appropriate per il pagamento delle imposte nell'economia collaborativa;

51.  plaude all'adozione della revisione della direttiva sui servizi di pagamento; sottolinea che, affinché l'Unione possa promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE, occorre istituire senza indugi un sistema paneuropeo di pagamenti elettronici e in mobilità istantanei disciplinato da norme comuni e assicurare l'attuazione appropriata della revisione della direttiva sui servizi di pagamento;

3.CREARE UN CONTESTO FAVOREVOLE E PARITÀ DI CONDIZIONI PER LE RETI DIGITALI AVANZATE E I SERVIZI INNOVATIVI

3.1.Idoneità delle norme nel settore delle telecomunicazioni

52.   sottolinea che gli investimenti privati nelle reti di comunicazione veloci e ultraveloci sono un requisito per qualsiasi progresso digitale, che va incentivato mediante un quadro normativo stabile dell'UE che consenta a tutti gli operatori di fare investimenti, anche nelle zone rurali e remote; ritiene che un aumento della concorrenza sia stato associato a livelli più elevati di investimenti infrastrutturali, innovazione e scelta e a prezzi più bassi per i consumatori e le imprese; ritiene che esistano poche prove di un legame tra il consolidamento degli operatori e maggiori investimenti e risultati nelle reti; ritiene che ciò debba essere valutato attentamente e che vadano applicate norme di concorrenza, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del mercato, la creazione di oligopoli a livello europeo e un impatto negativo per i consumatori;

53.  sottolinea l'importanza di una corretta attuazione del FEIS per massimizzare gli investimenti puntando su progetti con profili di alto rischio, incoraggiando la ripresa economica, stimolando la crescita, e incentivando gli investimenti privati, tra l'altro microfinanziamenti e capitale di rischio per sostenere le imprese innovative in diverse fasi di finanziamento del loro sviluppo; sottolinea, in caso di disfunzionamento del mercato, l'importanza di sfruttare appieno i fondi pubblici già disponibili per gli investimenti digitali, di consentire sinergie tra i programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, CEF, altri fondi strutturali pertinenti e altri strumenti, compresi progetti con base nelle comunità locali e aiuti pubblici in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato, anche al fine di promuovere reti WLAN pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio si è rivelato indispensabile per l'integrazione regionale, sociale e culturale nonché per l'istruzione;

54.  ricorda l'impegno degli Stati membri di conseguire entro il 2020 la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbps; invita la Commissione a valutare se l'attuale strategia in materia di banda larga per reti mobili e fisse, compresi i relativi obiettivi, tenga conto delle evoluzioni future, e a soddisfare le condizioni di alta connettività per tutti al fine di evitare il divario digitale per le necessità dell'economia basata sui dati e la rapida diffusione della banda larga 5G e ultra-veloce;

55.  sottolinea che lo sviluppo dei servizi digitali, tra cui quelli "over the top" (OTT), ha aumentato la domanda e la concorrenza a vantaggio dei consumatori e la necessità di investimenti in infrastrutture digitali; ritiene che la modernizzazione del quadro delle telecomunicazioni non dovrebbe condurre a inutili oneri normativi, ma assicurare un accesso non discriminatorio alle reti e mettere in atto soluzioni che tengano conto delle evoluzioni future, fondate ove possibile su regole analoghe per servizi analoghi che favoriscano l'innovazione e la concorrenza leale e garantiscano la tutela del consumatore;

56.  sottolinea la necessità di garantire che i diritti degli utenti finali stabiliti nel quadro delle telecomunicazioni siano coerenti e proporzionati e tengano conto delle evoluzioni future e, in seguito all'adozione del pacchetto su un continente connesso, prevedano maggiore facilità di commutazione e trasparenza nei contratti per gli utenti finali; plaude all'imminente revisione della direttiva sul servizio universale in parallelo alla revisione del quadro delle telecomunicazioni, volta ad assicurare che i requisiti in materia di accesso a internet a banda larga ad alta velocità siano idonei al fine di ridurre il divario digitale e di verificare la disponibilità del servizio 112;

57.  sottolinea che il mercato unico digitale europeo dovrebbe facilitare la vita quotidiana del consumatore finale; invita pertanto la Commissione a risolvere il problema del trasferimento transfrontaliero delle telefonate, così che i consumatori possano telefonare ininterrottamente quando attraversano i confini nell'Unione;

58.  plaude alle diverse consultazioni pubbliche in corso avviate di recente dalla DG Connect sull'agenda digitale per l'Europa, segnatamente sulla revisione delle normative dell'UE in materia di telecomunicazioni, sulla necessità di avere una rete internet veloce e di qualità dopo il 2020 e sulle piattaforme online, sul cloud e sui dati, sulla responsabilità degli intermediari e sull'economia collaborativa, ma esorta la Commissione a garantire coerenza tra tutte queste iniziative parallele;

59.   sottolinea che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni a banda larga mobili e senza fili, nonché per la radiodiffusione, ed è una componente essenziale per la competitività futura dell'UE; chiede, quale questione prioritaria, un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro, per evitare ritardi nell'assegnazione di quest'ultimo e per garantire parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato, e chiede altresì, alla luce del rapporto Lamy(41), una strategia a lungo termine sui futuri utilizzi delle varie bande dello spettro, che sono necessari in particolare per la diffusione della rete 5G;

60.  sottolinea che un'attuazione tempestiva e un'applicazione uniforme e trasparente in tutti gli Stati membri delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni, come il pacchetto relativo al continente connesso, rappresentano un pilastro fondamentale per la creazione di un mercato unico digitale, onde garantire l'applicazione rigorosa del principio di neutralità della rete e, in particolare nel quadro di un tempestivo riesame completo, porre fine alle tariffe di roaming per tutti i consumatori europei entro 15 giugno 2017;

61.  invita la Commissione, al fine di integrare ulteriormente il mercato unico digitale, a garantire la presenza di un quadro istituzionale più efficace rafforzando il ruolo, la capacità e le decisioni del BEREC per ottenere un'applicazione coerente del quadro normativo, assicurare il controllo sullo sviluppo del mercato unico e risolvere le controversie transfrontaliere; sottolinea a tale riguardo la necessità di aumentare le risorse finanziarie e umane e di rafforzare ulteriormente di conseguenza la struttura di governo del BEREC;

3.2.Quadro dei media per il XXI secolo

62.  sottolinea la natura composita dei media audiovisivi, che sono risorsa sociale, culturale ed economica; rileva che l'esigenza di una futura regolamentazione europea in materia di media deriva dalla necessità di garantire e promuovere la diversità dei mezzi audiovisivi e di fissare standard elevati per la protezione dei minori e dei consumatori nonché dei dati personali, condizioni eque di concorrenza e una maggiore flessibilità per quanto riguarda le regole quantitative e commerciali attinenti alla comunicazione;

63.  sottolinea che il principio del "paese di origine" sancito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), rappresenta un presupposto sostanziale per la fornitura di contenuti audiovisivi oltre frontiera nella prospettiva di un mercato unico dei servizi; sottolinea, allo stesso tempo, che questo principio non impedisce il raggiungimento degli obiettivi sociali e culturali e non preclude la necessità di adattare il diritto dell'Unione al di là della direttiva sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro, il paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e del pubblico destinatario della pubblicità e il contenuto dovrebbero far parte dei criteri per determinare o contestare il "paese d'origine" di un servizio di media audiovisivo;

64.  ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme di media audiovisivi online e interfacce utenti, dovrebbero essere soggetti alla direttiva SMA qualora si tratti di un servizio di media audiovisivo; sottolinea l'importanza di disporre di norme volte a migliorare la reperibilità di contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà dei media, il pluralismo e la ricerca indipendente, nonché di garantire il principio di non discriminazione, salvaguardando la diversità linguistica e culturale; sottolinea che, onde garantire l'idea della reperibilità del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche volte a preservare la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dell'informazione, delle opinioni e dei media, la tutela dei minori, dei giovani o delle minoranze e la protezione dei consumatori in generale; chiede misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi siano resi accessibili alle persone vulnerabili; esorta la Commissione a stimolare l'offerta legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti;

65.  esorta la Commissione a tenere conto del cambiamento nelle abitudini di visione e delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi, allineando i servizi lineari e non lineari e stabilendo requisiti minimi a livello europeo per tutti i servizi di media audiovisivi, nell'intento di garantirne l'applicazione uniforme, tranne quando tali contenuti rappresentino un completamento indispensabile di contenuti o servizi diversi da quelli audiovisivi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare il concetto di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1 della direttiva SMA in modo che, mentre gli Stati membri mantengono un adeguato livello di flessibilità, si tenga maggiormente conto degli effetti specifici e potenziali dei servizi sul piano sociopolitico, in particolare della loro rilevanza per la formazione dell'opinione pubblica e la diversità di opinione, nonché della questione della responsabilità editoriale;

66.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con equità ed efficacia il divieto di qualsiasi servizio di media audiovisivo nell'UE che violi la dignità umana e istighi all'odio o al razzismo;

67.  sottolinea che l'adeguamento della direttiva SMA dovrebbe ridurre la regolamentazione e rafforzare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, creando un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle emittenti, grazie ad un approccio normativo orizzontale e intermediale, con quelli di altri operatori del mercato; ritiene che occorra considerare prioritario il principio della chiara riconoscibilità e distinzione tra pubblicità e contenuti dei programmi rispetto al principio della separazione tra pubblicità e programmi in tutte le modalità mediatiche; chiede alla Commissione di valutare se risulti tuttora utile e pertinente il rispetto del criterio esposto nel punto 6.7 della sua comunicazione sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva;

68.  ritiene che la ratio giuridica contenuta nella direttiva 93/83/CEE possa, previa ulteriore valutazione, migliorare l'accesso transfrontaliero a contenuti e servizi online legali nel mercato unico digitale, senza mettere in discussione i principi della libertà contrattuale, una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti e il carattere territoriale dei diritti esclusivi;

3.3.Idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari

3.3.1.Ruolo delle piattaforme online

69.  esorta la Commissione a esaminare se i potenziali problemi legati alle piattaforme online possano essere risolti mediante una corretta e piena attuazione della legislazione esistente e l'effettiva applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza, al fine di garantire condizioni di parità e una concorrenza leale ed effettiva tra le piattaforme online e per evitare la creazione di monopoli; invita la Commissione, per quanto riguarda le piattaforme online, a mantenere una politica favorevole all'innovazione che faciliti l'accesso al mercato e promuova l'innovazione; ritiene che le priorità dovrebbero essere la trasparenza, la non discriminazione, la facilitazione del passaggio tra piattaforme o tra servizi online che mettano il consumatore in grado di scegliere, l'accesso alle piattaforme, nonché l'individuazione e la rimozione degli ostacoli alla nascita e al potenziamento di piattaforme;

70.  constata inoltre che le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico sono state successivamente rafforzate dalla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, dalla direttiva sui diritti dei consumatori e da altre componenti dell'acquis dei consumatori e che tali direttive devono essere attuate correttamente e applicarsi tanto agli operatori commerciali che utilizzano piattaforme online quanto agli operatori nei mercati tradizionali; invita la Commissione a lavorare con tutte le parti interessate e con il Parlamento per introdurre orientamenti chiave sull'applicabilità dell'acquis dei consumatori ai commercianti che utilizzano le piattaforme online e, se del caso, ad aiutare le autorità degli Stati membri deputate alla tutela dei consumatori ad applicare adeguatamente il diritto dei consumatori;

71.  apprezza l'iniziativa della Commissione di analizzare il ruolo delle piattaforme online nell'economia digitale quale parte della prossima strategia per il mercato unico digitale, in quanto ciò inciderà su numerose proposte legislative nel prossimo futuro; ritiene che l'analisi dovrebbe servire a identificare i problemi confermati e ben definiti all'interno di specifici ambiti di attività e le eventuali lacune in termini di tutela dei consumatori, nonché a distinguere tra servizi online e fornitori di servizi online; sottolinea che le piattaforme che si occupano di beni culturali, in particolare i media audiovisivi, devono essere trattate secondo modalità specifiche conformi alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

72.  invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo nel primo trimestre del 2016 in merito ai risultati delle pertinenti consultazioni e ad assicurare un'impostazione coerente nelle prossime revisioni legislative; mette in guardia contro la creazione di distorsioni del mercato o barriere di accesso al mercato per i servizi online dovute all'introduzione di nuovi obblighi di sovvenzioni incrociate a favore di particolari modelli di business tradizionali;

73.  sottolinea che la responsabilità limitata degli intermediari è essenziale per la protezione dell'apertura di internet, i diritti fondamentali, la certezza del diritto e l'innovazione; riconosce a tal riguardo che le disposizioni sulla responsabilità dei prestatori intermedi contenute nella direttiva sul commercio elettronico tengono conto delle evoluzioni future e sono tecnologicamente neutrali;

74.  richiama l'attenzione sul fatto che, per beneficiare di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione, non appena venga informato o si renda conto di attività illecite, deve agire immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni in questione; chiede alla Commissione di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, al fine di evitare qualsiasi privatizzazione delle attività di contrasto e garantire che siano prese misure adeguate e ragionevoli contro la vendita di contenuti e beni illeciti;

75.  ritiene che, alla luce della rapida evoluzione dei mercati e della diversità delle piattaforme, che vanno da piattaforme senza fini di lucro a piattaforme da impresa a impresa e riguardano diversi servizi e settori e una grande varietà di attori, non esista una chiara definizione di piattaforme e che un'impostazione unica per tutti potrebbe ostacolare seriamente l'innovazione e porre le imprese europee in una situazione di svantaggio competitivo nell'economia globale;

76.  ritiene che taluni intermediari online e talune piattaforme online generino il proprio reddito grazie a opere e contenuti culturali, ma reputa possibile che tale reddito non sia sempre condiviso con i creatori; invita la Commissione a valutare alternative basate su riscontri oggettivi per affrontare qualsiasi mancanza di trasparenza e a prendere in considerazione modalità di trasferimento di valore dai contenuti ai servizi che consentano agli autori, agli esecutori e ai titolari di diritti di essere equamente remunerati per l'utilizzo delle loro opere su internet, senza ostacolare l'innovazione;

3.3.2.Nuove opportunità offerte dall'economia collaborativa

77.  accoglie con favore l'aumento della concorrenza e della scelta dei consumatori derivante dall'economia collaborativa, così come le opportunità in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica, competitività, un mercato del lavoro più inclusivo e un'economia dell'UE più circolare attraverso un uso più efficace delle risorse, delle competenze e di altri mezzi; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore sviluppo dell'economia collaborativa identificando le barriere artificiali e la pertinente legislazione che ne ostacola la crescita;

78.  esorta la Commissione ad analizzare, nel contesto dell'economia collaborativa, come trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il conferimento di poteri a questi ultimi e, ove sia necessario un chiarimento, a garantire l'adeguatezza del quadro normativo relativo ai consumatori nella sfera digitale, anche in casi di eventuali abusi, e a determinare altresì dove siano sufficienti o più efficaci misure correttive ex-post;

79.  rileva che è nell'interesse delle stesse aziende che utilizzano questi nuovi modelli di business basati sulla reputazione e la fiducia adottare misure per scoraggiare attività illecite fornendo nel contempo nuovi dispositivi di sicurezza dei consumatori;

80.  esorta la Commissione a istituire un gruppo di parti interessate incaricato della promozione delle migliori pratiche nel settore dell'economia collaborativa;

81.  invita gli Stati membri a garantire che le politiche occupazionali e sociali siano adatte a stimolare l'innovazione digitale, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia collaborativa e il relativo potenziale di creazione di forme più flessibili di lavoro, individuando nuove forme di occupazione e valutando la necessità di modernizzare la legislazione sociale e del lavoro in modo che i diritti lavorativi e i sistemi di protezione sociale esistenti possano essere mantenuti anche nel mondo del lavoro digitale; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri; chiede alla Commissione di individuare e facilitare gli scambi di migliori pratiche nell'Unione europea in questi settori e a livello internazionale;

3.3.3.Contrasto ai contenuti illeciti su internet

82.  invita la Commissione a promuovere politiche e un quadro giuridico volti a contrastare la criminalità informatica e i contenuti e materiali illeciti su internet, tra cui l'incitamento all'odio, che siano compatibili con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, con la vigente legislazione dell'UE o dello Stato membro e con i principi di necessità, proporzionalità, rispetto delle garanzie processuali e Stato di diritto; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario:

   offrire strumenti coerenti ed efficaci di contrasto per le autorità di contrasto e i servizi di polizia europei e nazionali;
   fornire orientamenti chiari su come contrastare i contenuti online illeciti, compresi i discorsi di incitamento all'odio;
   sostenere partenariati pubblico-privato e il dialogo tra i soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione dell'UE;
   chiarire il ruolo degli intermediari e delle piattaforme online per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   garantire che l'istituzione all'interno di Europol dell'unità UE addetta alle segnalazioni su internet (UE IRU) si fondi su una base giuridica adeguata alle sue attività;
   assicurare misure speciali per combattere lo sfruttamento sessuale online dei minori e una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati per garantire i diritti e la tutela dei minori su internet e incoraggiare le iniziative intese a rendere internet un ambiente sicuro per i bambini, e
   collaborare con le parti interessate nel promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione;

83.  saluta con favore il piano d'azione della Commissione per modernizzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale online con riferimento alla violazione su scala commerciale; ritiene che l'applicazione del diritto d'autore, quale previsto dalla direttiva 2004/48/CE, sia estremamente importante e che il diritto d'autore e i diritti connessi siano efficaci soltanto nella misura in cui lo sono le misure di applicazione messe in atto per la loro tutela;

84.  sottolinea che l'UE fa fronte a un numero considerevole di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sottolinea il ruolo dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel fornire dati affidabili e analisi obiettive riguardo agli effetti delle violazioni per gli attori economici; chiede un approccio efficace, sostenibile, proporzionato e modernizzato al rispetto, all'applicazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online, con particolare riferimento alla violazione su scala commerciale;

85.  osserva che, in alcuni casi, le violazioni del diritto d'autore possono scaturire dalla difficoltà di trovare i contenuti desiderati in versione legalmente disponibile; invita pertanto a sviluppare un'offerta legale più ampia e di facile utilizzo e a promuoverla presso il pubblico;

86.  è favorevole all'approccio "follow the money", che consiste nel seguire la traccia dei soldi, e incoraggia gli attori della filiera a intraprendere azioni coordinate e proporzionate per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, basandosi sulla prassi degli accordi volontari; sottolinea che la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe promuovere la consapevolezza e il dovere di diligenza lungo la filiera e incoraggiare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, nonché una migliore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; insiste sul fatto che tutte le misure dovrebbero essere giustificate, coordinate e proporzionate e prevedere per le parti lese la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso efficaci e di facile utilizzo; reputa necessario sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

3.4.Aumentare fiducia e sicurezza nelle reti, nelle industrie, nei servizi e nelle infrastrutture digitali nonché nella gestione dei dati personali

87.  ritiene, al fine di garantire la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali, nelle tecnologie basate sui dati, nelle TI e nei sistemi di pagamento, nelle infrastrutture critiche e nelle reti online, che siano necessari maggiori risorse nonché una cooperazione tra il settore europeo della sicurezza informatica, i settori pubblico e privato, segnatamente mediante la cooperazione nel settore della ricerca, compreso il programma Orizzonte 2020, e i partenariati pubblico-privato; è favorevole alla condivisione delle migliori prassi degli Stati membri nei PPP in questo settore;

88.  chiede un impegno volto ad incrementare la resilienza contro gli attacchi informatici, con un ruolo potenziato soprattutto dell'ENISA, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di sicurezza di base tra gli utenti, in particolare le PMI, di garantire che le imprese dispongano di livelli di base di sicurezza quali la cifratura da punto a punto dei dati e delle comunicazioni e aggiornamenti del software, e di incoraggiare il ricorso al concetto di sicurezza sin dalla progettazione;

89.  ritiene che i fornitori di software dovrebbero promuovere maggiormente presso gli utenti i vantaggi in termini di sicurezza del software open source e degli aggiornamenti del software relativi alla sicurezza; invita la Commissione a valutare l'opportunità di un programma di divulgazione delle vulnerabilità coordinato a livello di UE, che comprenda la correzione delle vulnerabilità dei software note, come rimedio contro l'abuso delle vulnerabilità dei software e le violazioni della sicurezza e dei dati personali;

90.  è d'avviso che sia indispensabile adottare tempestivamente una direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) adeguata affinché l'UE disponga di un approccio coordinato in materia di sicurezza informatica; ritiene che un livello più ambizioso di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi UE interessati, e lo scambio di migliori prassi, siano essenziali per un'ulteriore digitalizzazione del settore, garantendo al contempo la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente la protezione dei dati;

91.  sottolinea che la rapida crescita del numero di attacchi contro le reti e gli atti di criminalità informatica richiedono una risposta armonizzata dell'UE e dei suoi Stati membri, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e delle informazioni; ritiene che garantire la sicurezza in internet comporti la protezione delle reti e delle infrastrutture critiche, garantendo la capacità degli organi di contrasto di lottare contro la criminalità, compresi il terrorismo, la radicalizzazione violenta e l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori online, e l'utilizzo dei dati che sono strettamente necessari per combattere la criminalità online e offline; sottolinea che la sicurezza, così definita, insieme alla tutela dei diritti fondamentali nel ciberspazio, è fondamentale per rafforzare la fiducia nei servizi digitali ed è quindi una base necessaria per la creazione di un mercato unico digitale competitivo;

92.  ricorda che strumenti come la cifratura sono utili a cittadini e imprese come mezzo per garantire la privacy e almeno un livello base di sicurezza delle comunicazioni; condanna il fatto che possa essere utilizzata anche per scopi criminali;

93.  accoglie con favore l'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol che contribuisce ad avere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici; chiede una proposta legislativa per rafforzare il mandato dell'EC3 e chiede un rapido recepimento della direttiva 2013/40/UE, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

94.  osserva che le rivelazioni concernenti una sorveglianza elettronica di massa hanno evidenziato la necessità di riconquistare la fiducia dei cittadini nella privacy, nella protezione e nella sicurezza dei servizi digitali, e sottolinea, a tale proposito, la necessità di una rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali nel trattamento dei dati personali per scopi commerciali o di applicazione della legge; ricorda, in tale contesto, l'importanza degli strumenti esistenti, come i trattati di mutua assistenza giudiziaria (MLAT, Mutual Legal Assistance Treaties), che rispettano lo Stato di diritto e riducono il rischio di accessi non autorizzati a dati archiviati in territorio estero;

95.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), gli "Stati membri non impongono ai prestatori", per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e "hosting", "un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di "sorveglianza attiva" della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che dovrebbe essere vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;

4.MASSIMIZZARE IL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA DIGITALE

96.  ritiene che, alla luce dell'importanza centrale dell'industria europea e del fatto che l'economia digitale cresce molto più velocemente rispetto al resto dell'economia, la trasformazione digitale dell'industria sia essenziale per la competitività dell'economia europea e la transizione energetica, anche se potrà essere ultimata con successo soltanto se le imprese europee ne comprenderanno il significato in termini di maggiore efficienza e accesso a potenzialità non ancora sfruttate, con catene di valore più integrate e interconnesse, in grado di rispondere rapidamente e con flessibilità alle esigenze dei consumatori;

97.  invita la Commissione a sviluppare senza indugi un piano di trasformazione digitale, che preveda la modernizzazione della legislazione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti d'investimento nella ricerca e sviluppo e nelle infrastrutture, al fine di sostenere la digitalizzazione dell'industria in tutti i settori, da quello manifatturiero, a quelli dell'energia, dei trasporti e del commercio al dettaglio, incoraggiando l'adozione di tecnologie digitali e di connettività da punto a punto nelle catene di valore, nonché servizi e modelli commerciali innovativi;

98.  ritiene che il quadro normativo dovrebbe permettere alle industrie di cogliere e anticipare i cambiamenti al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla convergenza regionale;

99.  chiede inoltre che sia riservata un'attenzione particolare alle PMI, e, in particolare, all'eventuale riesame dello "Small Business Act", poiché la loro trasformazione digitale è fondamentale per la competitività e la creazione di occupazione nell'economia e per una più stretta cooperazione fra le imprese già consolidate e le start-up, che potrebbe portare ad un modello industriale più sostenibile e competitivo e all'emergere di leader mondiali;

100.  ribadisce l'importanza dei sistemi europei di navigazione satellitare, in particolare Galileo e EGNOS, per lo sviluppo del mercato unico digitale, per quanto concerne l'indicazione delle coordinate e la marcatura temporale dei dati nelle applicazioni dei megadati e dell'internet delle cose;

4.1.Costruire un'economia basata sui dati

101.  ritiene che un'economia basata sui dati sia determinante ai fini della crescita economica; sottolinea le opportunità che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come i megadati, le nuvole informatiche, l'internet delle cose, la stampa 3D e altre tecnologie basate sui dati, possono offrire all'economia e alla società, soprattutto se integrate con altri settori quali l'energia, i trasporti e la logistica, i servizi finanziari, l'istruzione, il commercio al dettaglio, l'industria manifatturiera, la ricerca o i servizi sanitari e di emergenza, e se utilizzate dalle amministrazioni pubbliche ai fini dello sviluppo di città intelligenti, di una migliore gestione delle risorse e di una maggiore tutela dell'ambiente; evidenzia in particolare le opportunità offerte dalla digitalizzazione del settore energetico, con contatori intelligenti, reti intelligenti e piattaforme di dati, per una produzione energetica più efficiente e flessibile; rileva l'importanza dei partenariati pubblico-privato e si compiace delle iniziative della Commissione al riguardo;

102.  chiede alla Commissione di valutare la possibilità di rendere accessibile e gratuita, in formato digitale, la ricerca scientifica finanziata almeno per il 50% da fondi pubblici, entro un termine ragionevole che non interferirà con i benefici economici e sociali, tra cui l'impiego delle case editrici in materia;

103.  invita la Commissione a procedere, entro marzo 2016, ad un riesame ampio e trasparente dei megadati, con la partecipazione di tutti gli esperti del settore, compresi i ricercatori, la società civile e i settori pubblico e privato, con l'obiettivo di anticipare le esigenze in termini di tecnologie relative ai megadati e di infrastrutture informatiche, in particolare i supercomuter europei, anche per quanto riguarda la creazione di condizioni più propizie alla crescita e all'innovazione in questo settore, nel quadro regolamentare vigente e in ambito non regolamentare, e di massimizzare le opportunità e affrontare potenziali rischi e sfide in materia di rafforzamento della fiducia, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la sicurezza e la protezione dei dati;

104.  chiede lo sviluppo di un approccio europeo adeguato alle esigenze future e neutro sotto il profilo tecnologico e un'ulteriore integrazione del mercato unico relativo all'internet delle cose e all'internet industriale, con una strategia trasparente in materia di definizione delle norme e interoperabilità, e il rafforzamento della fiducia in tali tecnologie attraverso la sicurezza, la trasparenza e il rispetto della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; accoglie con favore l'iniziativa per il "libero flusso dei dati" che, previa valutazione globale, dovrebbe chiarire le norme relative all'uso, all'accesso e alla proprietà dei dati, tenendo conto delle preoccupazioni riguardanti l'impatto dei requisiti di localizzazione dei dati sul funzionamento del mercato unico, nonché facilitare il passaggio da un fornitore di servizi a un altro per evitare la dipendenza da un fornitore particolare e distorsioni del mercato;

105.  ritiene opportuno che le amministrazioni pubbliche abbiano dati amministrativi aperti come impostazione predefinita; esorta a compiere progressi sull'entità e la cadenza del rilascio di informazioni come dati aperti, sull'individuazione di una serie di dati chiave da mettere a disposizione, nonché sulla promozione del riutilizzo dei dati aperti in forma aperta, a motivo del loro valore per lo sviluppo di servizi innovativi, tra cui soluzioni transfrontaliere, trasparenza, e vantaggi per l'economia e la società;

106.  riconosce la crescente preoccupazione dei consumatori dell'UE circa l'uso e la protezione dei dati personali da parte di fornitori di servizi online, poiché ciò è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori nell’economia digitale; sottolinea l'importante ruolo svolto dai consumatori attivi nel promuovere la concorrenza; sottolinea pertanto l'importanza di informare meglio i consumatori circa l'utilizzo dei loro dati, in particolare nel caso di servizi prestati in cambio di dati, e del loro diritto alla portabilità dei dati; esorta la Commissione a specificare le norme in materia di controllo e portabilità dei dati conformemente al principio fondamentale secondo cui i cittadini dovrebbero avere il controllo sui propri dati;

107.  ritiene che il rispetto della normativa sulla protezione dei dati ed efficaci garanzie in materia di vita privata e sicurezza come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni speciali in materia di minori come consumatori vulnerabili, siano fondamentali per costruire la fiducia dei cittadini e dei consumatori nel settore dell'economia basata sui dati; sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza del ruolo dei dati e del significato della condivisione dei dati per i consumatori, per quanto riguarda i loro diritti fondamentali nell'ambito dell'economia, e di stabilire norme sulla proprietà dei dati e il controllo dei cittadini sui propri dati personali; sottolinea il ruolo della personalizzazione dei servizi e prodotti che dovrebbero essere sviluppati nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati; chiede la promozione della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che potrebbe anche avere un impatto positivo sull'innovazione e la crescita economica; sottolinea la necessità di garantire un approccio non discriminatorio a tutti i trattamenti dei dati; sottolinea l'importanza di un approccio basato sul rischio che consenta di evitare oneri amministrativi superflui e garantisca la certezza del diritto, in particolare per le PMI e le start-up, nonché il controllo democratico e un costante monitoraggio da parte delle autorità pubbliche; sottolinea che i dati personali hanno bisogno di una protezione speciale e riconosce che mettere in atto misure di salvaguardia supplementari, come la pseudonimia o l'anonimizzazione, può migliorare la protezione ove i dati personali vengano utilizzati dalle applicazioni dei big data e dai fornitori di servizi online;

108.  nota che la valutazione della Commissione sulla direttiva sulle banche dati considera tale direttiva un impedimento allo sviluppo di un'economia europea basata sui dati; invita la Commissione a dare seguito alle opzioni di politica possibili per l'abolizione della direttiva 96/9/CE;

4.2.Promuovere la competitività attraverso l'interoperabilità e la normalizzazione

109.  ritiene che il piano di standardizzazione delle TIC e la revisione del quadro di interoperabilità, compresi i mandati conferiti dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, dovrebbero far parte di una strategia digitale europea volta a creare economie di scala, risparmi di bilancio e una maggiore competitività per le imprese europee, nonché ad aumentare l'interoperabilità intersettoriale e transfrontaliera di beni e servizi mediante una più rapida definizione, in modo aperto e competitivo, di norme globali volontarie, orientate al mercato che siano agevoli da attuare da parte delle PMI; incoraggia la Commissione a garantire che i processi di standardizzazione coinvolgano tutte le pertinenti parti interessate, attraggano le migliori tecnologie e contribuiscano ad evitare il rischio che si vengano a creare situazioni di monopolio o catene del valore chiuse, in particolare per le PMI e le imprese in fase di avviamento, e a promuovere attivamente le norme europee a livello internazionale, alla luce della natura globale delle iniziative di normazione nel settore delle TIC;

110.  esorta la Commissione e il Consiglio ad aumentare la quota di software aperti e liberi e il loro riutilizzo fra le pubbliche amministrazioni e al loro interno, come soluzione per accrescere l'interoperabilità;

111.  nota che la Commissione si sta attualmente consultando con i pertinenti soggetti interessati per l'istituzione di una piattaforma interoperabile all'interno di un veicolo, normalizzata, sicura e ad accesso aperto per eventuali futuri servizi o applicazioni, come richiesto dal Parlamento nel regolamento sull'e-Call; invita la Commissione ad assicurare che detta piattaforma non limiti l'innovazione, la libera concorrenza e la scelta del consumatore;

112.  invita la Commissione, tenendo in considerazione la rapida innovazione del settore dei trasporti, a sviluppare una strategia coordinata per la connettività nel settore dei trasporti e, in particolare, a creare un quadro normativo per i veicoli collegati onde garantire la loro interoperabilità con diversi servizi, tra cui la diagnosi e la manutenzione a distanza, e applicazioni, al fine di mantenere una concorrenza leale e soddisfare una forte esigenza di prodotti conformi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, come anche a garantire la sicurezza fisica dei passeggeri; reputa necessari i partenariati tra il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni al fine di garantire che i veicoli collegati e le relative infrastrutture siano sviluppati sulla base di norme comuni in tutta Europa;

4.3.Una società elettronica inclusiva

113.  rileva che internet e le TIC incidono notevolmente sull'emancipazione delle donne e delle ragazze; riconosce che la partecipazione femminile nel settore digitale dell'UE ha un impatto positivo sul PIL europeo; riconosce il potenziale significativo delle donne innovatrici e imprenditrici e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'ambito della trasformazione digitale; pone in evidenza la necessità di superare gli stereotipi di genere, e sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione;

114.  riconosce il potenziale del mercato unico digitale al fine di garantire l'accessibilità e la partecipazione a tutti i cittadini, comprese le persone con esigenze particolari, gli anziani, le minoranze e altri cittadini appartenenti a gruppi vulnerabili, per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'economia digitale, compresi i prodotti e i servizi protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi, in particolare sviluppando una società elettronica inclusiva e garantendo che tutti i programmi di governo e di pubblica amministrazione in rete siano pienamente accessibili; manifesta profonda inquietudine per l'assenza di progressi sul fronte della ratifica del trattato di Marrakech e ne sollecita la ratifica quanto prima possibile; sottolinea, a tale proposito, l'urgenza di una rapida adozione della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici;

4.3.1.Competenze e abilità digitali

115.  richiama l'attenzione sul fatto che l'asimmetria tra l'offerta e la domanda di competenze costituisce un problema per lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Unione e invita la Commissione a elaborare con urgenza una strategia in materia di competenze in grado di contrastare tale carenza; esorta la Commissione ad utilizzare le risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per sostenere le associazioni (movimenti di base) che insegnano le competenze digitali ai giovani svantaggiati; invita gli Stati membri a fornire assistenza mettendo a disposizione le strutture necessarie;

116.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e di internet per tutti i cittadini dell'UE, in particolare le categorie vulnerabili, attraverso iniziative e azioni coordinate nonché a investire nella creazione di reti europee per la trasmissione delle competenze mediatiche; sottolinea che la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione in modo indipendente e critico, e la capacità di gestire il sovraccarico di informazioni rappresentano un compito di apprendimento permanente per tutte le generazioni, soggetto ad una continua evoluzione al fine di consentire a tutte le generazioni di gestire in maniera adeguata e autonoma il sovraccarico di informazioni; rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in termini di formazione, perfezionamento professionale e apprendimento permanente;

117.  incoraggia gli Stati membri ad integrare l'acquisizione di competenze digitali nei programmi scolastici, a migliorare le necessarie apparecchiature tecniche e a promuovere la cooperazione tra le università e gli istituti tecnici, allo scopo di sviluppare programmi di studio comuni di e-learning riconosciuti nell'ambito del sistema ECTS; sottolinea che i programmi d'istruzione e formazione devono mirare allo sviluppo di un approccio critico nei confronti dell'utilizzo e della approfondita conoscenza dei nuovi media e dei dispositivi e delle interfacce digitali e dell'informazione, in modo che le persone possano essere utenti attivi e non semplicemente utenti finali; sottolinea l'importanza di un'adeguata formazione degli insegnanti nelle competenze digitali, negli approcci pedagogici efficienti per l'insegnamento di tali competenze, compresa l'efficacia dell'apprendimento digitale basato sul gioco, e nel loro utilizzo come supporto ai processi di apprendimento in generale, promuovendo l'interesse nella matematica, nelle tecnologie informatiche, nelle scienze e nelle tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire la ricerca sugli effetti dei media digitali sulle capacità cognitive;

118.  osserva che occorrono investimenti pubblici e privati e nuove opportunità di finanziamento a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro, in particolare i lavoratori meno qualificati, delle giuste competenze per l'economia digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, insieme al settore privato, corsi di formazione online facilmente accessibili, standardizzati e certificati e programmi di formazione innovativi e accessibili in materia di competenze digitali, per insegnare ai partecipanti le competenze digitali di base; incoraggia gli Stati membri a rendere tali corsi online parte integrante della Garanzia per i giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a gettare le basi per un reciproco riconoscimento delle competenze e delle qualifiche digitali mettendo a punto un sistema europeo di certificazione o di classificazione, ricalcando l'esempio del quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue; sottolinea che la diversità culturale in Europa, nonché il multilinguismo, traggono giovamento dall'accesso transfrontaliero ai contenuti;

119.  si compiace della grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale a livello europeo, incoraggia le imprese ad aderirvi ed esorta la Commissione e gli Stati membri a facilitare la partecipazione attiva delle PMI; accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso tecnologie cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in materia di protezione dei dati; ritiene che l'impiego di dette tecnologie richieda particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze bibliotecarie, dell'archiviazione e della documentazione; chiede che siano insegnate e utilizzate oltre i confini territoriali e linguistici, nell'istruzione e nella formazione come pure all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme digitali di lavoro e di comunicazione collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore sviluppo di licenze CC, e che siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici; prende atto a tale riguardo del ruolo fondamentale della formazione duale;

120.  osserva che occorrono investimenti pubblici e privati a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro dell'UE, compresa la "manodopera digitale" impiegata in forme di occupazione atipiche, delle giuste competenze per l'economia digitale; osserva che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti minimi che garantiscono ai lavoratori di usufruire di congedi di studio retribuiti, quale misura intesa a migliorare l'accesso dei lavoratori all'istruzione e alla formazione;

4.3.2.Pubblica amministrazione in rete

121.  ritiene che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica sia una priorità per l'innovazione, in quanto produce un effetto leva su tutti i settori dell'economia e rafforza l'efficienza, l'interoperabilità e la trasparenza, riduce i costi e gli oneri amministrativi, consente una migliore cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e offre servizi migliori, di più agevole utilizzo e personalizzati per tutti i cittadini e le imprese in vista delle opportunità offerte dalle innovazioni sociali digitali; esorta la Commissione a dare l'esempio nel campo della pubblica amministrazione in rete e a mettere a punto, insieme agli Stati membri, un piano d'azione ambizioso e globale in materia di pubblica amministrazione in rete; ritiene che questo piano d'azione dovrebbe essere basato sulle esigenze degli utenti e sulle migliori pratiche, compresi parametri di riferimento relativi ai progressi, un approccio settoriale in fasi successive per applicare alla pubblica amministrazione il principio "una tantum", in base al quale le autorità pubbliche non dovrebbero mai chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite a un'altra autorità pubblica, garantendo al contempo la tutela della vita privata dei cittadini e un elevato livello di protezione dei dati, in conformità delle disposizioni e dei principi del pacchetto di riforma della protezione dei dati dell'UE e pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali, nonché un elevato livello di sicurezza in merito a tali iniziative; è d'avviso che esso dovrebbe altresì garantire la piena diffusione, a livello transfrontaliero, dell'identificazione e della firma elettroniche ad alta crittografia, in particolare grazie alla tempestiva attuazione del regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) e ad una maggiore disponibilità di servizi pubblici online; sottolinea che è importante che i cittadini e le imprese dispongano di registri commerciali interconnessi;

122.  chiede che venga istituito e reso operante in tutta l'UE uno sportello digitale unico completo pienamente accessibile, basato su iniziative e reti esistenti, ai fini di un procedimento digitale unico da punto a punto per le imprese, che copra tutti gli aspetti, quali la costituzione d'impresa online, come anche i nomi di dominio, lo scambio di informazioni sulla conformità, il riconoscimento delle fatture elettroniche, le dichiarazioni fiscali, un regime IVA online semplificato, informazioni online sulla conformità di prodotto, l'assunzione di risorse e il distacco dei lavoratori, i diritti dei consumatori, l'accesso alle reti di consumatori e di imprese, le procedure di notifica e i meccanismi di risoluzione delle controversie;

123.  invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli sportelli unici, come stabilito dalla direttiva sui servizi, e a prendere tutte le misure necessarie per garantire il loro funzionamento efficiente, sfruttandone tutto il potenziale;

124.  esprime preoccupazione per la frammentarietà delle infrastrutture relative alle nuvole informatiche per i ricercatori e le università; invita la Commissione, in collaborazione con tutte le principali parti interessate, ad elaborare un piano d'azione che conduca alla costituzione di una nuvola informatica europea unica e aperta per la scienza entro la fine del 2016, che dovrebbe integrare senza soluzione di continuità reti esistenti, dati e sistemi informatici a prestazione elevata e servizi per le infrastrutture elettroniche attraverso i vari campi scientifici, operando in un quadro di politiche, standard e investimenti condivisi; ritiene che ciò dovrebbe servire da stimolo per lo sviluppo di nuvole informatiche in settori al di là di quello scientifico, per centri di innovazione caratterizzati da migliore interconnessione, per ecosistemi di start-up, per una migliore cooperazione tra università e industria nella commercializzazione della tecnologia, in conformità delle pertinenti norme di riservatezza, nonché per agevolare il coordinamento e la cooperazione internazionali in questo settore;

125.  invita la Commissione e gli Stati membri a rinnovare il loro impegno a favore degli obiettivi di ricerca e innovazione della strategia UE 2020, in quanto elementi costitutivi di un mercato unico digitale competitivo, crescita economica e creazione di posti di lavoro, con un approccio globale alla scienza aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti e al trasferimento aperto di dati e conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe includere un quadro giuridico riveduto per l'estrazione di testi e dati per scopi di ricerca scientifica, il maggiore ricorso a software gratuiti e con codice sorgente aperto (open source), in particolare nel campo dell'istruzione e delle pubbliche amministrazioni, e un accesso più agevole per le PMI e le nuove imprese a finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel settore delle TIC; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di tutte le iniziative pertinenti, dai partenariati pubblico-privato e i poli di innovazione ai parchi scientifici e tecnologici europei, in particolare nelle regioni europee meno industrializzate, e dei programmi di accelerazione per le nuove imprese e le piattaforme tecnologiche congiunte, nonché una possibilità di licenza efficace dei brevetti essenziali, entro i limiti del diritto UE in materia di concorrenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione delle licenze, al fine di preservare gli incentivi in materia di R&S e normazione e favorire l'innovazione;

126.  esorta la Commissione a concentrarsi sull'attuazione delle disposizioni in materia di appalti elettronici, nonché sul documento di gara unico europeo (passaporto per gli appalti pubblici), al fine di facilitare benefici economici generali come anche l'accesso al mercato dell'UE per tutti gli operatori economici, nel rispetto di tutti i criteri di selezione, di esclusione e di aggiudicazione; sottolinea l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare i motivi principali della loro decisione di non suddividere gli appalti in lotti conformemente alla normativa vigente, al fine di favorire l'accesso delle imprese innovative e delle PMI ai mercati degli appalti;

4.4.Dimensione internazionale

127.  sottolinea l'importanza di una struttura di governance di internet del tutto indipendente per fare in modo che internet rimanga un modello trasparente e inclusivo di governance multilaterale, in base al principio di internet come piattaforma unica, aperta, libera e stabile; reputa essenziale sfruttare il ritardo nella transizione della gestione di ICAAN per questo scopo; ritiene fermamente che la dimensione globale di internet debba essere presa in considerazione in tutte le politiche dell'UE pertinenti e chiede al SEAE di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione nello sviluppo di una politica esterna coerente, di fare in modo di rappresentare l'UE nelle piattaforme di gestione di internet e far sentire maggiormente la sua voce nei consessi globali, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme, la preparazione alla diffusione della tecnologia 5G e la cibersicurezza;

128.  riconosce la natura globale dell'economia dei dati; rammenta che la creazione del mercato unico digitale dipende dal libero flusso di dati all'interno e all'esterno dell'Unione europea; chiede pertanto, che l'UE e i suoi Stati membri adottino provvedimenti in collaborazione con i paesi terzi al fine di garantire elevati standard di protezione dei dati e la sicurezza dei trasferimenti internazionali di dati, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e della giurisprudenza unionale esistente, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale;

o
o   o

129.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
(3) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(4) GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14.
(5) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.
(6) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
(7) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
(8) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
(9) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(10) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.
(11) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(12) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(13) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(14) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(15) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(16) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(17) Testi approvati, P8_TA(2015)0273.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0220.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0051.
(20) Testi approvati, P8_TA(2014)0071.
(21) Testi approvati, P7_TA(2014)0179.
(22) Testi approvati, P7_TA(2014)0067.
(23) Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
(24) Testi approvati, P7_TA(2013)0535.
(25) Testi approvati, P7_TA(2013)0536.
(26) Testi approvati, P7_TA(2013)0454.
(27) Testi approvati, P7_TA(2013)0436.
(28) Testi approvati, P7_TA(2013)0377.
(29) Testi approvati, P7_TA(2013)0327.
(30) Testi approvati, P7_TA(2013)0239.
(31) Testi approvati, P7_TA(2013)0215.
(32) GU C 434 del 23.12.2015, pag. 2.
(33) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.
(34) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 22.
(35) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 64.
(36) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.
(37) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.
(38) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.
(39) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.
(40) Eurostat, 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
(41) Rapporto sui risultati dei lavori del gruppo ad alto livello sull'utilizzo futuro della banda UHF.

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