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Procedura : 2015/2863(DEA)
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B8-0067/2016

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Mercoledì 20 gennaio 2016 - Strasburgo
Obiezione a un atto delegato: prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)06507),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  visti il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1981(2) e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità, in particolare la risoluzione 63.23 del 21 maggio 2010 che invita gli Stati membri a porre fine all'inappropriata promozione di alimenti per i lattanti e per la prima infanzia e a garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non siano consentite sugli alimenti per i lattanti e per la prima infanzia, tranne ove espressamente previsto dalle pertinenti norme del Codex Alimentarius o dalla legislazione nazionale,

–  vista la posizione assunta dal comitato scientifico consultivo sull'alimentazione (Scientific Advisory Committee on Nutrition – SACN) del governo del Regno Unito il 24 settembre 2007(3),

–  visto l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 609/2013 e il principio di precauzione in esso sancito,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione non ha presentato al Parlamento e al Consiglio la relazione sulle formule per la prima infanzia richiesta dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013, che costituisce un necessario presupposto per le strategie nazionali volte a ridurre l'obesità infantile;

B.  considerando che la parte 3 dell'allegato I del regolamento delegato prevede che il 30% dell'energia fornita dagli alimenti per la prima infanzia possa provenire dallo zucchero (7,5 g di zucchero/100 kcal equivalgono a 30 kcal dallo zucchero su 100 kcal di energia);

C.  considerando che quanto disposto nella parte 3 dell'allegato I è contrario a tutti i consigli per la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)(4) – la quale raccomanda di limitare l'apporto di zuccheri liberi affinché sia inferiore al 10% dell'apporto energetico complessivo, e di ridurlo ulteriormente a meno del 5% dell'apporto energetico complessivo per ottenere ulteriori vantaggi in termini di salute – e dei comitati scientifici degli Stati membri, che raccomandano una significativa riduzione dell'apporto totale di zucchero; che l'introduzione di tali alimenti – soprattutto in così tenera età – contribuisce probabilmente ai crescenti livelli di obesità infantile e può incidere sullo sviluppo delle preferenze di gusto nei bambini; che per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in particolare, i livelli di zuccheri aggiunti dovrebbero essere mantenuti al minimo;

D.  considerando che, a tutt'oggi, la cattiva alimentazione rappresenta in assoluto la causa principale di malattia e morte a livello mondiale, ancor più del fumo, dell'alcool e dell'inattività fisica considerati insieme(5);

E.  considerando che l'OMS raccomanda di integrare il latte materno a partire dai sei mesi di età con una serie di alimenti complementari adeguati, sicuri e ricchi di nutrienti, ai quali non devono essere aggiunti sale e zuccheri(6);

F.  considerando che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità (AMS) nel 1981 ("il codice internazionale") e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'AMS;

G.  considerando che il regolamento (UE) n. 609/2013 è stato approvato prima della pubblicazione, il 5 agosto 2014, del parere scientifico sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(7);

H.  considerando che l'Unione europea ha l'obbligo di promuovere principi, norme e legislazioni di elevata qualità in materia di salute pubblica nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della salute pubblica nonché il dovere di creare un quadro che tuteli la salute in modo efficace;

I.  considerando che i lattanti e i bambini nella prima infanzia costituiscono una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e ad altri contaminanti;

J.  considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo(8);

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

Obesità

2.  ritiene che il regolamento delegato non contenga sufficienti misure per proteggere i lattanti e i bambini nella prima infanzia dall'obesità e che sia necessario ridurre sostanzialmente il livello massimo di zucchero consentito in linea con le raccomandazioni dell'OMS;

Tecnologie emergenti

3.  ritiene che, in linea con il principio di precauzione, le tecnologie emergenti quali le tecnologie OGM e le nanotecnologie, i cui rischi a lungo termine non sono conosciuti, debbano essere vietate per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia;

Etichettatura

4.  è del parere che, considerando le raccomandazioni di salute pubblica globali, comprese la risoluzione 63.23 e la strategia globale per l'alimentazione del lattante e del bambino dell'AMS, nonché l'impatto globale delle esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi, l'etichettatura e la commercializzazione degli alimenti per la prima infanzia dovrebbero indicare chiaramente che tali prodotti non sono adeguati ai lattanti al di sotto dei sei mesi di età e non dovrebbero compromettere la raccomandazione relativa all'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita; ritiene pertanto che l'etichettatura e la commercializzazione dovrebbero essere rivedute in linea con le raccomandazioni dell'AMS relative agli alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia;

Trasparenza

5.  ritiene che, ai fini della trasparenza e del rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo decisionale dell'UE, sia opportuno rendere pubblico l'elenco delle "riunioni bilaterali" (specificando le date e i partecipanti) che la Commissione ha tenuto con le parti interessate durante il processo di elaborazione del regolamento delegato;

o
o   o

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

7.  invita la Commissione a presentare un nuovo atto delegato che prenda in considerazione sia le risultanze dell'analisi dell'EFSA concernente le prescrizioni in materia di composizione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia sia i dati scientifici concernenti le conseguenze dello zucchero aggiunto e l'introduzione precoce di alimenti in relazione alle raccomandazioni per l'alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Cambiamenti nella salute in Inghilterra, con un'analisi per regioni inglesi e aree di povertà, 1990–2013: un'analisi sistematica per lo studio "Impatto globale delle patologie 2013"), Lancet 2015, 386:2257–2274, pubblicazione online il 15 settembre 2015.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

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