Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) (2015/3034(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 7,
– visti l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative(1),
– vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51,
– vista la dichiarazione rilasciata dal presidente della Repubblica francese di fronte al Congresso francese il 16 novembre 2015, in cui ha affermato che la Francia è in guerra,
– viste le conclusioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Consiglio europeo nelle riunioni del 19 e 20 dicembre 2013 e del 25 e 26 giugno 2015,
– visto l'esito della riunione del Consiglio "Affari esteri" (ministri della Difesa) del 17 novembre 2015,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 13 novembre 2015 Parigi è stata colpita da una serie di attacchi terroristici in cui hanno perso la vita almeno 130 persone di oltre 26 paesi, e che gli Stati membri dell'UE hanno subito dal 2004 diversi attentati terroristici che hanno causato centinaia di morti e in cui sono rimaste ferite diverse migliaia di persone;
B. considerando che, a seguito degli attacchi terroristici sferrati a Parigi il 13 novembre 2015, il governo francese ha ufficialmente invocato la clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE;
C. considerando che la solidarietà, l'aiuto e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, anche mediante il ricorso a mezzi dell'Unione, sono tra i fondamenti dell'Unione europea;
D. considerando che, a seguito dell'invocazione della clausola di difesa reciproca da parte della Francia, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a prestare aiuto e assistenza alla Francia con tutti i mezzi in loro potere, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; che è preferibile prevenire i conflitti e gli attacchi anziché affrontarne le conseguenze;
E. considerando che la lotta al terrorismo internazionale rientra tra le priorità dell'Unione e che l'applicazione del principio di solidarietà richiede interventi tanto all'interno quanto all'esterno del suo territorio; che le dimensioni interna ed esterna della sicurezza dell'UE sono necessariamente e strettamente collegate; che serve una strategia comune dell'Unione;
F. considerando che l'architettura della sicurezza e della difesa prevista dai trattati non è stata ancora pienamente realizzata; che spetta agli Stati membri conseguire progressi nel settore della sicurezza e della difesa dell'Unione;
G. considerando che l'UE deve rafforzare la propria collaborazione con l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) per garantire una maggiore compatibilità delle politiche in materia di sicurezza e di difesa stabilite nell'ambito dei due quadri, in particolare nel caso in cui uno Stato membro sia vittima di un'aggressione armata sul proprio territorio, ivi inclusi gli attacchi terroristici;
H. considerando che le istituzioni dell'UE devono essere più attive nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai trattati a tale riguardo, incluse quelle concernenti il particolare ruolo della NATO nella sicurezza e nella difesa europea e transatlantica; che le istituzioni dell'UE devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi profusi per dare piena attuazione a tali disposizioni;
I. considerando che l'articolo 42, paragrafo 6, TUE concernente la cooperazione strutturata permanente dovrebbe essere attivato tra gli Stati membri che desiderino instaurare fra loro una stretta collaborazione;
J. considerando che l'UE ha adottato una strategia antiterrorismo basata sia su strumenti comunitari sia su risorse intergovernative nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC); che tale strategia propone che le azioni dell'UE siano strutturate attorno a quattro obiettivi, ossia protezione, prevenzione, perseguimento e risposta;
K. considerando che la risposta dell'UE al terrorismo prevede la promozione della democrazia, del dialogo e della buona governance per contrastare le cause profonde dell'estremismo violento;
1. condanna con la massima fermezza gli agghiaccianti attentati terroristici perpetrati da Daesh; esprime il suo più profondo cordoglio, solidarietà e condoglianze a tutte le vittime degli attentati terroristici e alle loro famiglie;
2. riconosce e valuta positivamente il sostegno unanime fornito alla Francia da tutti gli Stati membri dell'Unione; accoglie con favore la disponibilità di tutti gli Stati membri a fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari;
3. ricorda che è la prima volta che la clausola di difesa reciproca viene invocata; ritiene che il caso attuale debba fungere da catalizzatore per avviare discussioni politiche approfondite sulla natura pluridimensionale della sicurezza e della difesa europee;
4. prende atto con soddisfazione dei contributi supplementari in termini di capacità messi a disposizione nella lotta contro il terrorismo; invita tutti gli Stati membri a mantenere il loro sostegno incondizionato e duraturo e a continuare a fornire i propri contributi per tutto il tempo necessario; prende atto del ruolo di catalizzatore svolto dalla Francia in questo sforzo comune e incoraggia le istituzioni competenti dell'UE a fornire e mantenere il necessario sostegno;
5. ritiene che l'invocazione delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà previste dai trattati costituisca innanzitutto una questione politica; sottolinea che, dopo l'invocazione di tali clausole, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sono le sedi in cui si deve svolgere il dibattito politico;
6. si dichiara preoccupato per il fatto che la gestione bilaterale dell'aiuto e dell'assistenza previsti dalla clausola di difesa reciproca, come in questo caso, non sarà possibile per tutti gli Stati membri; invita pertanto il Consiglio europeo a promuovere l'ulteriore sviluppo della clausola di difesa reciproca e a rafforzare il ruolo delle pertinenti istituzioni dell'UE nell'agevolare tale processo;
7. rammenta il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, formulato nelle sue precedenti risoluzioni, affinché proponga dispositivi e orientamenti pratici per garantire una reazione efficace nel caso in cui uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca, come pure un'analisi del ruolo delle istituzioni dell'UE qualora sia invocata la clausola stessa; deplora tuttavia che, nel momento in cui la clausola di difesa reciproca è stata attivata per la prima volta, non fossero disponibili analisi e orientamenti, il che ha dato luogo alla situazione attuale in cui si rivela necessario adottare misure ad hoc e prevedere una gestione e una cooperazione ad hoc;
8. ritiene che la definizione di dispositivi e orientamenti pratici per la futura attivazione della clausola di difesa reciproca continui a costituire una priorità urgente; sottolinea che, nell'elaborazione di tali orientamenti, si dovrebbe tener conto degli insegnamenti tratti dalla prima attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7;
9. invita il Consiglio e gli Stati membri a elaborare e ad adottare con urgenza un quadro strategico che contribuisca a orientare l'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e preveda una cornice temporale, una clausola di revisione e meccanismi di monitoraggio; crede fermamente che tutte le azioni di natura nazionale, bilaterale o multilaterale intraprese a seguito dell'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, debbano essere notificate al Consiglio e contestualmente rese pubbliche;
10. rileva che, in base alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE, sarebbe possibile mettere tutti i pertinenti mezzi dell'UE a disposizione della Francia e degli altri Stati membri direttamente impegnati nella lotta al terrorismo; ricorda che l'articolo 222 TFUE è espressamente concepito per affrontare le conseguenze degli attacchi terroristici in Europa e fa fronte alle carenze in termini di cooperazione e coordinamento tra le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge in Europa;
11. è convinto, alla luce delle capacità esistenti a livello di Stati membri e dell'Unione, che l'UE necessiti di quartieri generali civili-militari permanenti sul piano strategico e operativo, e che tale struttura debba essere incaricata della pianificazione di emergenza strategica e operativa, tra l'altro per quanto concerne la difesa collettiva, come previsto all'articolo 42, paragrafi 2 e 7, TUE, nonché della sua futura applicazione in stretta collaborazione con le pertinenti strutture della NATO;
12. ritiene che l'attuale attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe fungere da catalizzatore per sfruttare il potenziale di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di difesa previste dal trattato, che dovrebbero altresì essere applicate; ricorda in questo contesto l'importanza della piena e corretta applicazione del pacchetto difesa, comprendente la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari;
13. invita tutti i paesi europei a continuare a offrire il loro sostegno alla lotta contro il terrorismo e a seguire una linea rigorosa sia al loro interno che all'esterno;
14. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i principali responsabili degli attacchi di Parigi sarebbero cittadini di paesi dell'UE nati e vissuti nell'Unione, e chiede pertanto l'adozione di misure adeguate per controllare il movimento di armi, esplosivi e di sospetti terroristi;
15. esorta gli Stati membri a instaurare uno scambio d'informazioni e una cooperazione operativa strutturati tra gli organismi preposti alla gestione delle frontiere, la polizia e altre autorità di contrasto, nonché a procedere alla condivisione dei dati di intelligence assicurando l'interconnessione delle banche dati nazionali, sfruttando appieno i quadri esistenti, quali la piattaforma protetta per lo scambio di informazioni e di dati di intelligence di Europol (SIENA), e ottimizzando il ricorso ad altre piattaforme e servizi di Europol;
16. insiste su un approccio d'insieme alla deradicalizzazione, compresi sforzi a livello nazionale rivolti ai giovani, alla prevenzione dell'estremismo violento e alla lotta contro il terrorismo, che punti a rafforzare la coesione sociale, la prevenzione della criminalità, le operazioni di polizia e le attività di sicurezza mirate sulla base di un singolo sospetto o di una minaccia concreta identificata da persone e non da macchine; sottolinea inoltre la necessità di rendere più rigorose le norme sull'acquisto e la detenzione di armi e le norme in materia di esportazione delle stesse come pure di potenziare la lotta al traffico illegale di armi;
17. chiede una politica estera comune dell'UE sul futuro della Siria e del Medio Oriente in generale, in coordinamento con tutti gli attori pertinenti; ritiene che tale politica dovrebbe essere parte integrante della futura strategia globale dell'UE;
18. considera l'attivazione della clausola di reciproca assistenza un'opportunità unica per stabilire le basi di una Unione europea della difesa forte e sostenibile; è del parere che solo con una capacità di sicurezza e di difesa autonoma l'UE sarà in grado di affrontare le enormi minacce e sfide alla sicurezza interna ed esterna e a far loro fronte;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti e al segretario alla Difesa degli Stati Uniti.