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Procedura : 2014/2218(INI)
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Ciclo del documento : A8-0361/2015

Testi presentati :

A8-0361/2015

Discussioni :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

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PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
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P8_TA(2016)0021

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Giovedì 21 gennaio 2016 - Strasburgo
Attività della commissione per le petizioni nel 2014
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 (2014/2218(INI))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'esito delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza del fatto che il Parlamento sia immediatamente informato delle preoccupazioni specifiche dei cittadini o residenti dell'Unione europea, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 228 TFUE,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

–   visti gli articoli 52 e 215, l'articolo 216, paragrafo 8, e l'articolo 218 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0361/2015),

A.  considerando che le petizioni ricevute nel 2014 sono 2 714, il che rappresenta una flessione di quasi il 6% rispetto al 2013, anno in cui il Parlamento ha ricevuto 2 885 petizioni; che 790 petizioni sono state ritenute ricevibili e hanno avuto un seguito, 1 070 petizioni sono state considerate irricevibili, 817 petizioni sono state dichiarate ricevibili e sono state archiviate, e nel caso di 37 petizioni le raccomandazioni sono state contestate; che tali cifre ammontano a quasi il doppio rispetto alle petizioni ricevute nel 2009; che non vi è stato un aumento commisurato del numero di funzionari pubblici incaricati del trattamento di tali petizioni;

B.  considerando che la relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni si prefigge di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2014 nonché di discutere delle possibilità di migliorare le procedure e le relazioni con le altre istituzioni;

C.  considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione europea, il che indica che la maggior parte dei cittadini dell'UE non conosce ancora l'esistenza del diritto di petizione o la sua potenziale utilità quale mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE sulle tematiche che li riguardano e li preoccupano; che, nonostante alcuni cittadini dell'UE siano a conoscenza dell'esistenza della procedura di petizione, vi è ancora molta confusione in merito al campo di attività dell'Unione europea, come dimostra l'elevato numero di petizioni irricevibili pervenute (39,4%);

D.  considerando che è essenziale il corretto trattamento delle petizioni nel corso dell'intera procedura per garantire che si sappia che il diritto di petizione viene rispettato; che i firmatari tendono a essere cittadini impegnati nel miglioramento e nel benessere futuro delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini riguardo al trattamento riservato alle loro petizioni potrebbe determinare la loro opinione futura sul progetto europeo;

E.  considerando che nel 2014 sono state archiviate 1 887 petizioni, di cui 1 070 dichiarate irricevibili; che solo il 29,1% delle petizioni sono state dichiarate ricevibili e hanno avuto un seguito, che il 39,4% sono state dichiarate irricevibili e che il 30,1% sono state dichiarate ricevibili e sono state direttamente archiviate;

F.  considerando che i cittadini dell'UE sono rappresentati dall'unica istituzione dell'UE da essi direttamente eletta, ossia il Parlamento europeo; che il diritto di petizione offre loro la possibilità di richiamare l'attenzione dei rappresentanti che hanno eletto;

G.  considerando che i cittadini dell'UE, e la cultura di servizio verso di essi, devono sempre avere la priorità nel lavoro del Parlamento e, in particolare, della commissione per le petizioni, prima di qualsiasi altra considerazione o criterio di efficienza; che l'attuale livello di risorse umane disponibili all'interno dell'unità che si occupa delle petizioni mette a rischio la realizzazione di questi principi fondamentali;

H.  considerando che, se pienamente rispettato nella sua essenza, il diritto di petizione può rafforzare la comunicazione tra il Parlamento europeo e i cittadini e residenti dell'Unione, qualora vi sia un meccanismo aperto, democratico, inclusivo e trasparente in ogni fase della procedura di petizione, con l'obiettivo di risolvere i problemi concernenti innanzitutto l'applicazione del diritto dell'UE;

I.  considerando che il diritto di petizione è un elemento fondamentale della democrazia partecipativa;

J.  considerando che il diritto di petizione, come il Mediatore europeo, si prefigge di affrontare i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni dell'UE o nazionali nell'attuazione del diritto dell'Unione;

K.  considerando che le petizioni offrono un valido riscontro ai legislatori e agli organismi esecutivi a livello sia dell'UE che nazionale, in modo particolare in merito a eventuali lacune nell'attuazione del diritto dell'Unione; che le petizioni possono costituire un'allerta precoce per gli Stati membri in ritardo nell'attuazione del diritto dell'Unione;

L.  considerando che le petizioni trasmesse alla commissione per le petizioni hanno spesso offerto alle altre commissioni del Parlamento spunti utili e diretti per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti;

M.  considerando che l'obiettivo di assicurare il dovuto rispetto del diritto fondamentale di petizione non è di esclusiva competenza della commissione per le petizioni, ma deve piuttosto essere un impegno condiviso di tutte le commissioni del Parlamento e delle altre istituzioni dell'Unione; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre si attende un riscontro da parte delle altre commissioni parlamentari;

N.  considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe adoperarsi per avvalersi maggiormente delle sue prerogative e degli strumenti generali o specifici che competono alle commissioni, quali le interrogazioni orali e le risoluzioni brevi, in modo da dare visibilità, sulla base delle petizioni ricevute, ai diversi problemi dei cittadini e residenti dell'UE presentandole durante la sessione plenaria di questo Parlamento;

O.  considerando che ogni petizione deve essere valutata e trattata in modo attento, efficiente, tempestivo, trasparente e individuale e nel rispetto dei diritti di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni; che ogni firmatario ha il diritto di ricevere una risposta in tempi brevi corredata di informazioni circa i motivi relativi all'archiviazione della petizione o circa le misure di seguito, esecuzione e monitoraggio intraprese; che un migliore coordinamento istituzionale con le istituzioni a livello unionale, nazionale e regionale è essenziale per affrontare tempestivamente le questioni sollevate dalle petizioni;

P.  considerando che occorre garantire un trattamento efficace e tempestivo delle petizioni anche nella transizione tra due legislature con il cambio di personale che ne consegue;

Q.  considerando che è soprattutto nell'interesse delle petizioni ricevibili e fondate far sì che i lavori della commissione per le petizioni non siano gravati dal trattamento indebitamente lungo di petizioni irricevibili o infondate;

R.  considerando che il firmatario deve essere debitamente informato in merito ai motivi per cui la petizione è stata dichiarata irricevibile;

S.  considerando che le petizioni sono discusse durante le riunioni della commissione per le petizioni e che i firmatari possono partecipare al dibattito, hanno il diritto di presentare le loro petizioni corredate di informazioni più dettagliate contribuendo in tal modo attivamente ai lavori della commissione, fornendo informazioni aggiuntive ai membri della stessa, alla Commissione europea e ai rappresentanti degli Stati membri eventualmente presenti; che 127 firmatari hanno presenziato e partecipato alle deliberazioni della commissione nel 2014; che tale dato sulla partecipazione diretta continua a essere relativamente modesto e andrebbe incrementato, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza e una pianificazione che consenta ai firmatari di organizzare al meglio la loro presenza in commissione;

T.  considerando che in molte occasioni, dopo il dibattito pubblico durante le riunioni della commissione, le petizioni sono lasciate in sospeso, prevedendo un ulteriore seguito e rimanendo in attesa di riscontri, ossia ulteriori indagini da parte della Commissione europea o delle commissioni parlamentari, oppure di uno scambio concreto con le autorità nazionali o regionali interessate;

U.  considerando che, per riuscire a discutere di un ampio ventaglio di temi e garantire la qualità di ogni dibattito, è necessario allungare i tempi di riunione; che gli incontri dei coordinatori dei gruppi politici sono fondamentali per assicurare una regolare pianificazione e un corretto svolgimento dei lavori della commissione e che pertanto occorre destinare a tali riunioni tempi atti a consentire un processo decisionale democratico;

V.  considerando che le attività della commissione per le petizioni sono basate sulle informazioni inviate per iscritto dai firmatari e sui loro contributi orali e audiovisivi durante le riunioni, integrati dalla consulenza offerta dalla Commissione, dagli Stati membri, dal Mediatore europeo o da altri organi politici rappresentativi;

W.  considerando che le preoccupazioni sollevate dai firmatari devono essere debitamente affrontate in modo approfondito nel corso dell'intera procedura di petizione; che tale procedura può prevedere diverse fasi, tra cui numerosi cicli di riscontri da parte del firmatario e da parte delle istituzioni europee e delle autorità nazionali interessate;

X.  considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, stabiliti in conformità del trattato e del regolamento del Parlamento, precisano che le petizioni devono soddisfare condizioni di ricevibilità formale (articolo 215 del regolamento) ossia devono riferirsi a una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e concernere direttamente il firmatario, il quale deve essere cittadino dell'Unione o risiedervi; che, di conseguenza, un certo numero di petizioni ricevute è dichiarato irricevibile perché non conforme a tali criteri formali; che la decisione sulla ricevibilità risponde piuttosto a tali criteri di natura giuridica e tecnica e non dovrebbe essere determinata da considerazioni di ordine politico; che il portale web delle petizioni dovrebbe essere uno strumento efficace nel fornire le informazioni e gli orientamenti necessari ai firmatari per quanto concerne i criteri di ricevibilità;

Y.  considerando che è stato ormai adottato un trattamento speciale per le petizioni riguardanti i bambini, riconoscendo che qualsiasi ritardo in questi casi rappresenta un danno particolarmente grave per le persone coinvolte;

Z.  considerando che le petizioni possono costituire una forma di controllo, da parte dei cittadini europei, dell'elaborazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione; che ciò consente ai cittadini dell'UE di fungere da preziosa fonte di informazioni sulle richieste riguardanti il diritto dell'Unione e le violazioni dello stesso, soprattutto nei settori dell'ambiente e del mercato interno, del riconoscimento delle qualifiche professionali, della protezione dei consumatori e dei servizi finanziari;

AA.  considerando che la presentazione di una petizione coincide spesso con la simultanea trasmissione di una denuncia alla Commissione che può comportare l'avvio di una procedura d'infrazione o un ricorso in carenza; che le statistiche (cfr. 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2006)0416)) dimostrano che un quarto, o addirittura un terzo, delle petizioni e delle denunce esaminate era collegato a procedure d'infrazione o ha dato luogo a tali procedure; che il coinvolgimento del Parlamento in queste procedure di petizione permette un controllo supplementare rispetto alle attività di indagine delle istituzioni UE di competenza; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre è ancora oggetto di indagine da parte della Commissione;

AB.  considerando che le principali tematiche sollevate nelle petizioni riguardano un'ampia gamma di questioni, quali il diritto ambientale (in particolare la gestione delle acque e dei rifiuti, le attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi e grandi progetti infrastrutturali e di assetto territoriale), i diritti fondamentali (segnatamente i diritti dei minori e delle persone con disabilità, di particolare rilievo dato che fino a un quarto dell'elettorato dell'UE dichiara un qualche grado di menomazione o disabilità), la libera circolazione delle persone, la discriminazione, l'immigrazione, l'occupazione, i negoziati sull'accordo sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), il benessere degli animali, l'applicazione della giustizia e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

AC.  considerando che il portale web della commissione per le petizioni è stato inaugurato il 19 novembre 2014, con un anno di ritardo, in sostituzione della piattaforma elettronica per la presentazione delle petizioni precedentemente disponibile sul sito Europarl, ed è stato concepito per promuovere il diritto di petizione e rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita dell'UE; che tale portale, non ancora pienamente operativo, è stato progettato per fornire una soluzione integrata in risposta ai bisogni specifici della procedura di petizione, offrendo uno strumento Internet più adatto alle esigenze dei cittadini dell'Unione che desiderino presentare una petizione, consentendo loro di seguire in tempo reale l'avanzamento delle loro petizioni; che sono state individuate varie carenze, soprattutto per quanto riguarda la funzione di ricerca, che indeboliscono il ruolo del portale come registro pubblico delle petizioni, e che la seconda fase, destinata a colmare tutte le lacune esistenti, avrebbe dovuto già essere conclusa; che il portale può contribuire a migliorare il servizio e la sua visibilità per i cittadini e i membri della commissione, fungendo anche da registro elettronico (previsto dall'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento), consentendo ai cittadini di presentare petizioni e seguirne l'iter nonché di apporre la firma elettronica alle proprie petizioni; che il nuovo portale è inteso ad aumentare la trasparenza e l'interattività della procedura di petizione, garantendo nel contempo una maggiore efficienza amministrativa, a vantaggio dei firmatari, dei deputati e del pubblico in generale; che il portale web dovrebbe costituire lo strumento atto ad aumentare la trasparenza della procedura di petizione, a migliorare l'accesso dei firmatari all'informazione e a sensibilizzare i cittadini sulla capacità e le possibilità della commissione per le petizioni di aiutarli a porre rimedio alla loro situazione; che andrebbe aumentato e ulteriormente stimolato l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per avvicinare le attività della commissione ai cittadini;

AD.  considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno strumento importante per consentire ai cittadini di partecipare al processo decisionale dell'UE e che il suo potenziale deve essere sfruttato appieno; che, al fine di ottenere i migliori risultati in termini di partecipazione dei cittadini, è opportuno migliorare ulteriormente questo strumento, i suoi livelli di rappresentazione e i suoi aspetti pratici, e far sì che venga pienamente rispettato e messo in atto dalle istituzioni dell'UE, in particolare dalla Commissione;

AE.  considerando che la commissione per le petizioni continua a interessarsi attivamente all'applicazione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei ed è consapevole della necessità di un nuovo regolamento volto a eliminarne le numerose lacune, ostacoli e debolezze, e della natura farraginosa del quadro giuridico esistente e dei meccanismi necessari per avviare e monitorare una ICE, con particolare riferimento all'effettiva raccolta delle firme;

AF.  considerando che, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 211/2011, il 1° aprile 2012, la commissione per le petizioni ritiene necessario valutarne l'attuazione per individuare le eventuali debolezze e proporre soluzioni realizzabili per una sua rapida revisione, in modo da migliorarne l'attuazione;

AG.  considerando che l'organizzazione di audizioni pubbliche per le iniziative riuscite è stata un successo e che il coinvolgimento e la partecipazione della commissione per le petizioni, in qualità di commissione associata alle audizioni delle iniziative dei cittadini europei, è stata molto apprezzata dei deputati e dalla società civile; che la commissione per le petizioni sostiene tale processo e mette la sua lunga esperienza acquisita con i cittadini al servizio di questo obiettivo; che per ogni ICE giunta a buon fine sarebbe auspicabile un seguito concreto da parte della Commissione;

AH.  considerando che, a causa del carico di lavoro della commissione per le petizioni e della necessità di potenziare le risorse umane della segreteria di tale commissione, non è stata effettuata alcuna missione conoscitiva per le petizioni in esame nel 2014; che in futuro, nel caso di petizioni che lo richiedano, tali missioni verranno effettuate;

AI.  considerando che nel 2016 si dovrebbe ristabilire il normale numero di missioni conoscitive, dal momento che tali missioni costituiscono una prerogativa specifica della commissione e una componente fondamentale del suo lavoro, che comporta l'interazione con i cittadini e con le autorità degli Stati membri interessati; che i membri di tali delegazioni partecipano su un piano di parità a tutte le attività connesse, compresa la stesura di relazioni;

AJ.  considerando che la commissione per le petizioni ha responsabilità riguardo al Mediatore europeo, che è l'organo incaricato dell'esame delle denunce dei cittadini dell'UE sulla possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi dell'UE, e in merito al quale la commissione redige anche una relazione annuale basata sulla relazione annuale del Mediatore stesso; che nel 2014 la commissione ha partecipato attivamente e direttamente all'organizzazione dell'elezione del Mediatore europeo in virtù dell'articolo 204 del regolamento del Parlamento; che la rielezione, nel dicembre 2014, di Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo per un mandato di cinque anni si è svolta in modo efficace e trasparente;

AK.  considerando che la commissione per le petizioni fa parte della Rete europea dei difensori civici, la quale comprende anche le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali, ove esse esistono, e che è importante che i parlamenti degli Stati membri nominino commissioni per le petizioni e rafforzino quelle esistenti e che venga migliorata la cooperazione tra di esse;

1.  pone in risalto il lavoro che la commissione per le petizioni deve svolgere per rendere possibile una certa partecipazione dei cittadini e residenti dell'UE alla difesa e promozione dei loro diritti e al controllo della corretta applicazione della normativa dell'UE, dal momento che le loro petizioni permettono di conoscere le preoccupazioni dei cittadini, affinché le loro rimostranze legittime siano risolte entro tempi ragionevoli; sottolinea il fatto che le petizioni ricevibili che richiedono una discussione devono essere dibattute in seno alla commissione entro nove mesi dalla loro presentazione; ribadisce che per affrontare tempestivamente le questioni sollevate dalle petizioni è essenziale migliorare il coordinamento istituzionale con le istituzioni a livello unionale, nazionale e regionale e con gli altri organi;

2.  sottolinea che la commissione per le petizioni (in quanto punto di contatto per i cittadini), il Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini europei possono costituire un insieme di strumenti fondamentali per una maggiore partecipazione politica dei cittadini, ai quali vanno garantiti un accesso adeguato a tali strumenti e il corretto funzionamento di questi ultimi; sottolinea la responsabilità che compete loro quando si tratta di promuovere la cittadinanza europea e rafforzare la visibilità e la credibilità delle istituzioni dell'Unione; sollecita una maggiore presa in considerazione, da parte delle istituzioni UE, del lavoro svolto dal Mediatore europeo; chiede meccanismi aggiuntivi per garantire il coinvolgimento diretto dei cittadini ai processi decisionali delle istituzioni dell'UE;

3.  sottolinea che una maggiore cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali in merito a questioni legate all'applicazione del diritto dell'Unione è indispensabile per operare ai fini del ravvicinamento ai cittadini dell'UE e del rafforzamento della legittimità e della responsabilità del processo decisionale del Parlamento europeo; rileva che la cooperazione è rafforzata dallo scambio proattivo di informazioni a tutti i livelli istituzionali e che ciò è fondamentale per affrontare le questioni sollevate dai firmatari; si rammarica del fatto che in taluni casi le autorità nazionali, regionali e locali non rispondano alle richieste della commissione per le petizioni;

4.  segnala il perdurante arretrato nel trattamento delle petizioni, dovuto alla restrizione dell'organico in forza presso la segreteria della commissione, che si ripercuote chiaramente sui tempi disponibili per trattare le petizioni e, in particolare, stabilirne la ricevibilità; ritiene che tali ritardi non siano accettabili se si mira all'eccellenza del servizio e che non solo compromettano l'effettivo diritto di petizione, ma altresì danneggino la credibilità delle istituzioni dell'UE agli occhi dei cittadini interessati; esorta le competenti istanze politiche e amministrative del Parlamento, in collaborazione con la commissione per i bilanci, a trovare una soluzione adeguata per assicurare che il lavoro della commissione per le petizioni possa essere all'altezza dello spirito dei trattati;

5.  sottolinea la necessità di motivare esaurientemente ai firmatari le ragioni sottese alla decisione di irricevibilità o archiviazione delle loro petizioni in quanto infondate;

6.  invita la commissione per le petizioni e, se del caso, gli organi parlamentari competenti per la modifica del regolamento, a strutturare in modo più chiaro la distinzione tra i criteri per determinare la fondatezza di una petizione e quelli per determinarne l'ammissibilità, e tra la decisione di mantenerla in sospeso o archiviarla, e chiede inoltre di rendere visibile tale struttura ai potenziali firmatari;

7.  sottolinea il ruolo significativo svolto dalla Commissione europea, che presta la propria assistenza per il trattamento dei casi sollevati dai firmatari, e la invita a monitorare in modo proattivo e tempestivo taluni progetti denunciati dai firmatari in cui il diritto dell'Unione è stato violato, o lo sarà in futuro, attraverso la messa in atto della programmazione ufficiale; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a porre rimedio a tali casi di mancato o inadeguato recepimento del diritto dell'Unione denunciati da numerose petizioni presentate al Parlamento; invita inoltre la Commissione a ricorrere con meno esitazioni all'avvio di una procedura di infrazione a tal riguardo; sottolinea la necessità, quando si tratta di avviare una procedura di infrazione, di non dare l'impressione di avere maggiore riguardo nei confronti degli Stati membri più grandi; chiede alla Commissione di tenere regolarmente informata la commissione per le petizioni dell'andamento e dell'esito concreto delle procedure d'infrazione direttamente collegate a una data petizione;

8.  invita la Commissione a impegnarsi appieno nella procedura di petizione, in particolare svolgendo indagini approfondite sui casi ricevibili sottoposti alla sua attenzione e infine fornendo tempestivamente per iscritto ai firmatari risposte precise e aggiornate; auspica che tali risposte vengano ulteriormente approfondite durante le discussioni orali su questi temi nelle riunioni pubbliche della commissione per le petizioni; ritiene che, ai fini della credibilità istituzionale, sia opportuno che nell'ambito di tali discussioni la Commissione sia rappresentata da un funzionario di grado adeguato; ritiene che, in qualità di guardiana dei trattati, la Commissione debba entrare maggiormente nel merito dei casi, tenendo conto dello spirito fondamentale della pertinente legislazione dell'Unione;

9.  chiede, per motivi di trasparenza e in uno spirito di leale cooperazione tra le varie istituzioni dell'Unione europea, che la Commissione agevoli l'accesso ai documenti e a tutte le pertinenti informazioni concernenti le procedure EU Pilot, in particolare nei casi attinenti a petizioni ricevute, compresi gli scambi di domande e risposte tra la Commissione e gli Stati membri interessati, quanto meno alla conclusione delle procedure;

10.  sottolinea l'importanza di un monitoraggio proattivo e di una tempestiva azione preventiva da parte della Commissione, quando vi siano prove fondate del fatto che taluni progetti pianificati e pubblicati possano violare il diritto dell'Unione; esprime preoccupazione per l'attuale tendenza in seno alla Commissione a impedire le indagini sul merito di molte petizioni, sulla base di motivazioni puramente procedurali; non concorda con i ripetuti suggerimenti di chiudere molti fascicoli appartenenti a petizioni specifiche in attesa degli esiti dell'esame delle questioni che sollevano e ritiene che ciò non sia in linea con lo spirito del ruolo fondamentale della Commissione di custode dei trattati; chiede ancora maggiore attenzione e un'azione coerente, in particolare nei casi presentati dai firmatari che riguardano eventuali violazioni del diritto dell'Unione da parte della stessa Commissione, ad esempio in relazione all'accesso pubblico ai documenti, come garantito dalla convenzione di Aarhus;

11.  sottolinea l'importanza di assicurare che la Commissione europea risponda in modo dettagliato e proattivo a tutte le petizioni e quanto più velocemente possibile;

12.  chiede che, alla luce del carattere speciale della commissione e dell'importante carico di lavoro dovuto al contatto con le migliaia di cittadini e residenti che presentano petizioni ogni anno, siano incrementate le risorse umane di cui dispone il suo segretariato;

13.  sottolinea la necessità di migliorare la corrispondenza con i cittadini ai fini del trattamento delle loro richieste;

14.  ritiene essenziale rafforzare la collaborazione con i parlamenti nazionali, le loro commissioni competenti e i governi degli Stati membri e incoraggiare le autorità nazionali a recepire e applicare la legislazione dell'UE con assoluta trasparenza; sottolinea l'importanza della collaborazione con la Commissione e gli Stati membri con l'obiettivo di difendere in modo più efficace e trasparente i diritti dei cittadini e plaude alla presenza di rappresentanti di Stati membri alle riunioni; evidenzia la necessità che rappresentanti del Consiglio e della Commissione del più alto grado siano presenti alle riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni nei casi in cui il contenuto delle questioni in discussione richieda il coinvolgimento di tali istituzioni; ribadisce l'invito già rivolto nella sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013(1) di avviare un dialogo strutturato rafforzato con gli Stati membri, in particolare organizzando riunioni regolari con i membri delle commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali;

15.  esorta gli Stati membri dell'UE a normare giuridicamente l'obbligo di istituire commissioni per le petizioni ben funzionanti in seno ai parlamenti nazionali, aumentando in tal modo in maniera considerevole l'efficacia della cooperazione tra la commissione per le petizioni e i parlamenti nazionali;

16.  ritiene essenziale che la commissione rafforzi la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento chiedendo il loro parere sulle petizioni, invitando i loro membri ai dibattiti che riguardano il rispettivo ambito di competenza e associandosi maggiormente ai loro lavori in qualità di commissione per parere riguardo ad alcune relazioni, in particolare per le relazioni che vertono sul corretto recepimento e attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri; chiede alle commissioni competenti di accordare la debita considerazione alle petizioni loro trasmesse e di fornire i riscontri necessari ai fini del loro corretto trattamento;

17.  sottolinea la crescente importanza della commissione per le petizioni in qualità di commissione di controllo, destinata a essere un punto di riferimento per il recepimento e l'attuazione del diritto europeo a livello amministrativo negli Stati membri; ribadisce l'invito di aumentare i dibattiti politici durante le sessioni plenarie e di rendere ancora più incisiva la comunicazione sulle petizioni dei cittadini europei, espresso nella risoluzione summenzionata sulle attività della commissione per le petizioni 2013;

18.  si rammarica che non vi sia un maggior numero di firmatari in grado di presentare direttamente il loro caso alla commissione per le petizioni, in parte a causa della mancanza di tempo nel corso delle riunioni e di risorse umane presso il segretariato della commissione; chiede di migliorare i termini entro i quali i firmatari vengono informati del trattamento delle loro richieste e dell'esame in commissione; si dichiara favorevole a un maggiore utilizzo della videoconferenza o di qualsiasi mezzo che consenta ai firmatari di partecipare attivamente ai lavori della commissione per le petizioni, anche quando non sono fisicamente presenti;

19.  chiede di istituire tempestivamente in seno al Parlamento una rete informale sulle petizioni a cui partecipino i deputati che rappresentano ogni commissione del Parlamento, al fine di garantire un agevole ed efficace coordinamento delle attività connesse alle petizioni, il che consentirà di migliorare l'esercizio del diritto di petizione;

20.  sottolinea l'importante ruolo che altre commissioni devono svolgere, incluso nelle loro riunioni il trattamento di questioni rilevanti presentate nelle petizioni appartenenti alle loro aree di competenza e, qualora pertinente, l'utilizzazione delle petizioni ricevute come fonte di informazioni per i procedimenti legislativi;

21.  deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata adottata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sua applicazione si sia rivelata poco chiara e in una certa misura deludente per molti cittadini; deplora il fatto che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sia ancora stata adottata dall'UE in quanto tale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del trattato sull'Unione europea, e che le procedure in atto in questo senso non siano oggetto di un livello sufficiente di informazione ai cittadini europei; deplora altresì l'interpretazione rigorosa da parte della Commissione dell'articolo 51, che prevede che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; ricorda che la Commissione europea si è spesso dichiarata impossibilitata a intervenire nell'ambito dei diritti fondamentali quando richiesto dalla commissione per le petizioni a motivo dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che le aspettative dei cittadini vanno spesso al di là di quanto non consentano le disposizioni strettamente giuridiche della Carta; chiede alla Commissione di essere più vicina alle aspettative dei cittadini e di trovare un nuovo approccio riguardo all'interpretazione dell'articolo 51;

22.  sottolinea il prezioso lavoro svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; prende debitamente atto, a tal riguardo, delle osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo alla relazione iniziale dell'Unione europea(2); sottolinea che il quadro dell'Unione europea dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, in linea con i requisiti della Convenzione; chiede, a tale proposito, un rafforzamento della capacità della commissione per le petizioni e del suo segretariato, che le consenta di espletare correttamente il proprio ruolo di tutela; chiede di nominare un funzionario incaricato, responsabile del trattamento delle questioni connesse ai disabili; sottolinea la volontà della commissione di collaborare strettamente con le altre commissioni legislative coinvolte nella rete del Parlamento europeo sulle disabilità; prende atto della necessità di ulteriori sforzi e azioni a nome della commissione a tutela delle persone con disabilità, quali ad esempio le azioni intese a promuovere la tempestiva ratifica del trattato di Marrakesh;

23.  sottolinea la preoccupazione da parte dei cittadini riguardo alle negoziazioni dell'accordo sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) cui partecipa la Commissione, come segnalato da numerose petizioni ricevute nel corso del 2014; sottolinea l'importanza che la Commissione europea attui urgentemente le raccomandazioni del Mediatore europeo a tal proposito;

24.  sottolinea il parere emesso dalla commissione sulle raccomandazioni alla Commissione relative ai negoziati riguardanti l'accordo sul TTIP in cui, come segnalato da numerose petizioni ricevute, si rifiuta lo strumento di arbitraggio noto come risoluzione delle controversie investitori-Stati (ISDS) e si deplora il fatto che sia stata rifiutata l'ICE sul TTIP;

25.  si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e li invita a firmare tale Convenzione e a ratificarla quanto prima;

26.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a firmare e a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

27.  invita gli Stati membri a firmare e a ratificare senza ulteriore indugio il trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone con disabilità visive e a quelle con difficoltà ad accedere ai testi a stampa;

28.  constata la notevole attenzione prestata ad alcune petizioni relative al progetto di prospezione e sfruttamento di eventuali riserve di petrolio nelle isole Canarie; riconosce che i firmatari che, per ragioni ambientali, si opponevano al progetto hanno contribuito in modo significativo a chiarire il dibattito; riconosce che le problematiche ambientali rimangono una priorità per i firmatari, evidenziando in tal modo che gli Stati membri continuano a essere carenti in tale ambito; osserva che molte petizioni sono incentrate su tematiche quali la gestione dei rifiuti, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, l'energia nucleare, la fratturazione idraulica e la protezione delle specie animali;

29.  sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che rifiutano l'utilizzo della tecnica della fratturazione idraulica per l'estrazione di gas e petrolio dal sottosuolo e che mettono in evidenza le conseguenze ambientali, economiche e sociali correlate all'uso di tale tecnica;

30.  denuncia in particolare la pratica della frammentazione dei dossier, utilizzata in modo ricorrente nel caso di grandi progetti infrastrutturali o di progetti di trivellazione, alla base di numerose petizioni in materia di ambiente;

31.  riconosce le preoccupazioni dei firmatari dinanzi alle presunte ingiustizie verificatesi durante le procedure amministrative e giudiziarie relative alla separazione e al divorzio di genitori in cui vengono sollevate questioni relative alla custodia dei figli minorenni e alle adozioni forzate in alcuni Stati membri; osserva in tale contesto che, in alcuni Stati membri e nel caso delle coppie costituite da persone di cittadinanza diversa, esiste una possibile discriminazione fondata sulla nazionalità a favore del coniuge dello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti e a danno del coniuge non cittadino di detto Stato, con gravi ripercussioni, spesso molto negative e drammatiche, sui diritti dei bambini; sottolinea che ha ricevuto notifica di casi che coinvolgono vari Stati membri (Germania, in particolare con riferimento all'attività dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, Danimarca) e la Norvegia e, a tale proposito, accoglie con favore la prossima revisione del regolamento Bruxelles II bis, prevista per il 2016; sottolinea che, nel 2015, è stato istituito un nuovo gruppo di lavoro in seno alla commissione per le petizioni, incaricato di rispondere rapidamente e in modo coerente a tali preoccupazioni, che ha effettuato una visita conoscitiva nel Regno Unito allo scopo di indagare sulle denunce di questa natura in situ;

32.  sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che criticano duramente e mettono in guardia sulle conseguenze delle politiche sull'immigrazione, il commercio e sulle politiche esterne dell'UE in termini di rispetto delle disposizioni atte a garantire i diritti umani delle persone migranti; sottolinea il dovere per tutte le agenzie, gli organi e le istituzioni dell'UE, compreso Frontex, di garantire in qualsiasi momento il rispetto dei diritti umani e l'ottemperanza alla Carta dei diritti fondamentali nel suo ambito di applicazione nei rispettivi ambiti di applicazione;

33.  si compiace del dialogo sociale nel "Forum europeo per i diritti dei minori", che dal 2007 viene organizzato ogni anno su iniziativa della Commissione e il cui obiettivo e la promozione dei diritti dei minori nel quadro delle misure interne ed esterne dell'Unione; ricorda che fra i partecipanti a tale dialogo figurano i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, rappresentanti dei diritti dell'infanzia, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e parecchie ONG;

34.  rileva la varietà di aree tematiche che costituiscono oggetto delle petizioni presentate dai cittadini, quali i diritti fondamentali, i diritti umani, i diritti delle persone con disabilità, il mercato interno, il diritto ambientale, i rapporti di lavoro, le politiche sull'immigrazione, gli accordi commerciali, le questioni di sanità pubblica, il benessere dell'infanzia, i trasporti, i diritti degli animali e la discriminazione; chiede alla commissione per le petizioni un'ulteriore specializzazione nell'ambito delle sue attività sulle principali politiche a cui i firmatari fanno riferimento; chiede di destinare maggiori risorse al segretariato della commissione per le petizioni, affinché sia in grado di affrontare nel suo complesso questa gamma intensa ed estesa di petizioni;

35.  ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento estremamente importante per esaminare le problematiche sollevate dai firmatari; desidera attirare l'attenzione sulle audizioni pubbliche organizzate con la commissione per l'ambiente in risposta all'ICE su "L'acqua, un diritto umano" e con la commissione giuridica nel quadro dell'ICE dal titolo "Uno di noi"; ritiene che l'ICE costituisca uno strumento atto a promuovere la democrazia transnazionale, partecipativa e rappresentativa che, una volta approvato un nuovo regolamento, può consentire una partecipazione più diretta dei cittadini nel definire, sollevare e dare priorità alle politiche e alle questioni legislative europee che devono essere affrontate; ribadisce il proprio impegno a partecipare in modo proattivo all'organizzazione di audizioni pubbliche che garantiscano il buon esito delle iniziative; si impegna ad accordare la priorità, a livello istituzionale, alla garanzia di un processo partecipativo efficace e di un adeguato seguito legislativo, ove opportuno; si compiace delle funzioni di accessibilità per le persone con disabilità previste, quali il lettore dello schermo a sintesi vocale;

36.  deplora la risposta della Commissione alle poche ICE andate a buon fine e si rammarica dello scarso seguito dato all'unico strumento di democrazia transnazionale dell'Unione europea;

37.  richiama l'attenzione sulle diverse risoluzioni approvate nel 2014, come la risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione "Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro"(3), che ha suscitato dibattiti sull'armonizzazione dei diritti pensionistici e sul diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini; attira l'attenzione sulla sua relazione annuale della commissione riguardante le attività della commissione nel 2013 (A7-0131/2014), e sulla sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo 2013(4), in particolare relativamente all'accordo sul TTIP;

38.  si compiace della decisione della Commissione di proseguire, nel 2014, le attività avviate nel 2013 dell'"Anno europeo della cittadinanza", al fine di porre maggiormente l'accento sulle elezioni europee (che si sono svolte dal 22 al 25 maggio 2014); si compiace della volontà della Commissione di informare i cittadini riguardo agli strumenti a loro disposizione per partecipare al processo decisionale europeo, nonché della volontà di fornire, in tale occasione, informazioni e consigli ai cittadini europei in merito ai loro diritti e agli strumenti democratici di cui dispongono per farli valere; sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle elezioni europee, dato che in molti Stati membri l'affluenza alle urne, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, è stata inferiore al 50% in molti Stati membri;

39.  sottolinea l'importanza di garantire che la commissione per le petizioni disponga di un portale Internet pienamente operativo che permetta di fatto ai firmatari di registrarsi, presentare una petizione, caricare i documenti di accompagnamento, sostenere le petizioni ricevibili e ricevere informazioni sullo stato della propria petizione nonché essere avvisati dei cambi di stato della petizione tramite messaggi di posta elettronica automatici, poter entrare direttamente in contatto con funzionari delle istituzioni UE per informazioni chiare e dirette sullo stato di avanzamento della materia di interesse; si rammarica del mancato rispetto dei termini previsti per la sua realizzazione e del fatto che molte funzionalità attese rimangono incomplete; esorta gli organi amministrativi competenti ad accelerare l'adozione dei provvedimenti necessari per concludere l'attuazione delle restanti fasi del progetto e correggere eventuali carenze riscontrate; sottolinea la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per migliorare la trasparenza della procedura di petizione;

40.  chiede un approccio comune da parte del Parlamento, dei parlamenti nazionali e delle autorità ai livelli subordinati negli Stati membri, con i competenti organismi di ricorso, al fine di far comprendere chiaramente ai cittadini a quale livello e istanza possono inviare le proprie petizioni;

41.  chiede un'efficace valutazione del personale del segretariato della commissione per le petizioni, incentrata sul garantire l'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi dato il forte accumulo di petizioni e i crescenti ritardi nel loro trattamento; ritiene che il fatto di riservare un adeguato trattamento e la dovuta attenzione alle petizioni dichiarate ricevibili, con l'invio di riscontri equanimi ai firmatari, siano fondamentali per rafforzare i legami tra la società civile e le istituzioni europee;

42.  sottolinea la necessità di garantire un'opera di informazione più costruttiva per i cittadini tramite il portale web della commissione per le petizioni, organizzando seminari di formazione negli Stati membri;

43.  riconosce l'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, che individua e risolve regolarmente problemi associati all'attuazione della normativa in materia di mercato interno; esorta la Commissione a rafforzare tale strumento, a permettere l'accesso a tutte le informazioni disponibili tramite SOLVIT ai membri della commissione per le petizioni e a tenerli informati nei casi relativi alle petizioni registrate;

44.  sottolinea che è necessario rafforzare la collaborazione della commissione per le petizioni con le altre istituzioni e organi dell'UE, nonché con le autorità nazionali degli Stati membri; ritiene che sia essenziale promuovere il dialogo e la cooperazione sistematica con gli Stati membri, segnatamente con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali; raccomanda che tutti i parlamenti degli Stati membri che non l'hanno ancora fatto costituiscano commissioni per le petizioni; ritiene che la visita alla commissione, il 2 dicembre 2014, di una delegazione della commissione per le petizioni del parlamento scozzese sia stata un esempio di tale collaborazione e che un simile partenariato consentirà lo scambio delle migliori prassi, la messa in comune delle esperienze nonché una trasmissione sistematica ed efficiente delle petizioni agli organismi competenti;

45.  sottolinea che la stretta cooperazione con gli Stati membri è essenziale per le attività della commissione per le petizioni; incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo proattivo nella risposta alle petizioni legate all'applicazione e al rispetto del diritto dell'Unione e attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione di loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni; sottolinea la presenza, alla riunione del 10 febbraio 2014, di rappresentanti del governo greco in occasione della presentazione della relazione sulla missione conoscitiva in Grecia (dal 18 al 20 settembre 2013) riguardante la gestione dei rifiuti;

46.  ricorda che le missioni conoscitive sono uno dei più importanti strumenti investigativi della commissione per le petizioni, come previsto nel regolamento, nonostante nel 2014 non ne siano state effettuate; ritiene necessario che l'iter delle petizioni, oggetto di indagine durante le missioni conoscitive, non subisca una fase di arresto neanche nel periodo compreso fra le elezioni europee e la nuova costituzione del Parlamento e invita le commissioni del Parlamento ad adottare i provvedimenti opportuni; sottolinea la necessità che le missioni conoscitive si traducano in chiare raccomandazioni incentrate sulla risoluzione dei problemi dei firmatari; auspica che a partire dal 2016 riprenda la regolare attività della commissione per le petizioni per quanto concerne le missioni conoscitive;

47.  chiede alla Grecia di prendere atto delle raccomandazioni formulate nella relazione della missione conoscitiva, adottata dalla commissione nel febbraio 2014, sulla raccolta dei rifiuti e l'ubicazione delle discariche nel paese; invita la Commissione a controllare attentamente l'impiego che viene fatto dei fondi stanziati per la raccolta dei rifiuti; chiede agli Stati membri di rispettare le direttive dell'Unione in materia di riciclaggio dei rifiuti;

48.  attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione dei rappresentanti degli Stati membri alle riunioni della commissione per le petizioni; si compiace della presenza di rappresentanti delle autorità pubbliche dello Stato membro interessato, della loro partecipazione e collaborazione attiva; incoraggia tutti gli Stati membri a prendere parte attiva alla procedura di petizione;

49.  sottolinea l'importanza della cooperazione con il Mediatore europeo e della partecipazione del Parlamento europeo alla Rete europea dei difensori civici; plaude agli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i regolari contributi del Mediatore alle attività della commissione nel corso dell'anno;

50.  esprime l'auspicio di migliorare la cooperazione con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali e regionali dei diversi Stati membri, ove presenti; si impegna a offrire assistenza per la creazione di tali commissioni nei restanti Stati membri che lo desiderino;

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o organi competenti analoghi.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0204.
(2) Adottata dalla commissione delle Nazioni Unite durante la sua 14a sessione (17 agosto -4 settembre 2015); Cfr. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0233.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0009.

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