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Martedì 2 febbraio 2016 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz
P8_TA(2016)0030A8-0015/2016

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (N. rif. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), e comunicata in Aula il 29 ottobre 2015,

–  visto che Robert Jarosław Iwaszkiewicz ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0015/2016),

A.  considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo devono beneficiare, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.  considerando che gli articoli 105, paragrafo 2, e 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non è soggetto alla responsabilità penale senza l'autorizzazione rispettivamente del Sejm o del Senato;

D.  considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz vada o meno revocata;

E.  considerando che Robert Jarosław Iwaszkiewicz è accusato di mancato rispetto del limite di velocità in una zona urbana;

F.  considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto od ovvio con l'esercizio da parte di Robert Jarosław Iwaszkiewicz dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo;

G.  considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la richiesta sia stata effettuata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.  decide di revocare l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

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