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Procedura : 2015/2233(INI)
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Ciclo del documento : A8-0009/2016

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A8-0009/2016

Discussioni :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

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PV 03/02/2016 - 8.8
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P8_TA(2016)0041

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Mercoledì 3 febbraio 2016 - Strasburgo
Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)
P8_TA(2016)0041A8-0009/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (2015/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)(1), entrato in vigore nel gennaio 1995 in esito ai negoziati dell'Uruguay Round nel quadro dell'OMC,

–  vista la relazione del 21 aprile 2011 del presidente del Consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC, l'Ambasciatore Fernando de Mateo, destinata al comitato per i negoziati commerciali relativamente alla sessione straordinaria dei negoziati sullo scambio di servizi(2),

–  vista la dichiarazione rilasciata dal gruppo "Really good friends of services" (RGF) il 5 luglio 2012(3),

–  viste le direttive di negoziato dell'UE relative a un accordo sugli scambi di servizi (TiSA), adottate dal Consiglio l'8 marzo 2013 e declassificate e rese pubbliche dallo stesso il 10 marzo 2015(4),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi(5),

–  visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla nuova Commissione, dal titolo "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico",

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la relazione iniziale definitiva del 17 luglio 2014 elaborata da Ecorys per la Commissione, dal titolo "Trade Sustainable Impact Assessment in support of negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA)" (Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati per un accordo multilaterale sugli scambi di servizi (TiSA))(6),

–  visti i documenti negoziali presentati da tutte le parti del TiSA, in particolare quelli declassificati e resi pubblici dalla Commissione il 22 luglio 2014, compresa l'offerta iniziale dell'UE(7),

–  vista la dichiarazione del commissario Malmström del 5 febbraio 2015 sulla mobilità dei pazienti nel TiSA(8),

–  vista la dichiarazione congiunta UE-USA del 20 marzo 2015 sui servizi pubblici(9) nel quadro dei negoziati per il TiSA e il TTIP,

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

–  visti l'articolo 39 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla protezione dei dati di carattere personale e l'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti gli articoli 2 e 3 TUE e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che promuovono la parità tra uomini e donne come uno dei valori su cui si fonda l'UE,

–  visti gli articoli 14 e 106 TFUE e il protocollo 26 sui servizi di interesse generale,

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale(10),

–  visto l'articolo 21 TUE,

–  visti gli articoli 207 e 218 TFUE,

–  visto il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo "La dimensione locale e regionale dell'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)" (CDR 2700/2015),

–  visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0009/2016),

A.  considerando che i negoziati sul TiSA dovrebbero portare a un'efficace regolamentazione internazionale e non a una riduzione della regolamentazione interna;

B.  considerando che, sebbene il TiSA, nella sua forma attuale e con le parti negoziali odierne, sia un accordo plurilaterale, occorrerebbe puntare, una volta concluso l'accordo, a ottenere la massa critica necessaria affinché possa diventare un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC;

C.  considerando che ogni accordo commerciale deve garantire maggiori diritti e prezzi più bassi per i consumatori europei, più posti di lavoro e maggiori tutele per i lavoratori; che deve inoltre contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale delle imprese a livello globale e condizioni di parità per le imprese europee; che la politica commerciale dovrebbe contribuire ed essere pienamente coerente con l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;

D.  considerando che ogni accordo commerciale deve essere uno strumento di apertura dei mercati per le nostre imprese all'estero e una rete di sicurezza interna per i cittadini; che il TiSA dovrebbe migliorare l'accesso ai mercati esteri, promuovere le migliori pratiche e dare forma alla globalizzazione facendo sì che questa rifletta i valori, i principi e gli interessi dell'UE e aiuti le imprese dell'Unione a prosperare nell'era delle catene del valore globali; che i diritti dei consumatori e le norme sociali e ambientali non costituiscono barriere al commercio bensì pilastri non negoziabili della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che la politica commerciale dell'UE deve promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dall'articolo 174 TFUE; che la fornitura di servizi nell'UE si basa sui principi dell'accesso universale, della qualità, della sicurezza, dell'accessibilità e della parità di trattamento, che devono essere garantiti in ogni momento in tutte le città e regioni; che l'UE dovrebbe promuovere l'uguaglianza di genere a livello internazionale;

E.  considerando che, nel contesto della globalizzazione, della tendenza all'incorporazione di servizi nella produzione (servicification) e della digitalizzazione delle nostre economie e del commercio internazionale, sono necessarie misure strategiche urgenti per rafforzare le norme internazionali; che il rafforzamento delle norme commerciali internazionali che disciplinano le catene di approvvigionamento globali costituisce un interesse vitale dell'UE; che il sistema commerciale multilaterale resta il quadro più efficace per garantire scambi commerciali aperti ed equi in tutto il mondo;

F.  considerando che il TiSA rappresenta un'opportunità per l'UE di consolidare la sua posizione di maggiore esportatore mondiale di servizi, con il 25% di esportazioni di servizi a livello globale e un'eccedenza commerciale di 170 miliardi di EUR nel 2013; che il valore delle esportazioni di servizi dell'UE è raddoppiato negli ultimi 10 anni fino a raggiungere 728 miliardi di EUR nel 2014; che i servizi impiegano circa il 70% della forza lavoro dell'UE e rappresentano il 40% del valore dei beni esportati dall'Europa; che il 90% dei nuovi posti di lavoro che saranno creati nell'UE tra il 2013 e il 2025 riguarderà il settore dei servizi; che l'accordo in questione potrebbe stimolare la creazione di occupazione nell'UE;

G.  considerando che gli scambi di servizi costituiscono un motore per l'occupazione e la crescita nell'UE, che potrebbero essere rafforzate grazie al TiSA;

H.  considerando che molti mercati importanti, inclusi quelli delle economie emergenti, sono ancora chiusi alle imprese europee; che ostacoli inutili agli scambi di servizi che, in tradotti in equivalenti tariffari ammontano al 15% per il Canada, al 16% per il Giappone, al 25% per la Corea del Sud, al 44% per la Turchia e al 68% per la Cina, continuano a impedire alle imprese europee di sfruttare appieno i benefici della loro competitività; che l'UE, il cui equivalente tariffario delle restrizioni applicate ai servizi è appena del 6%, è sostanzialmente più aperta rispetto alla maggior parte dei suoi partner; che l'UE dovrebbe sfruttare la sua posizione di maggiore importatore ed esportatore di servizi per garantire condizioni di parità mediante il reciproco accesso ai mercati e la concorrenza leale;

I.  considerando che gli ostacoli non tariffari, che rappresentano in media oltre il 50% del costo dei servizi transfrontalieri, colpiscono in modo sproporzionato le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano un terzo dei fornitori di servizi esportati dell'UE e spesso non dispongono delle risorse umane e finanziarie necessarie per farvi fronte; che l'eliminazione degli ostacoli superflui faciliterebbe l'internazionalizzazione delle PMI, a condizione che tali ostacoli possano essere eliminati senza compromettere gli obiettivi di politica pubblica soggiacenti; che occorrerebbe mantenere le misure necessarie per raggiungere i legittimi obiettivi di politica pubblica;

J.  considerando che la globalizzazione delle catene del valore aumenta il contenuto di importazione tanto della produzione interna quanto delle esportazioni; che gli scambi di beni e servizi sono interconnessi e che sono necessarie norme globali per disciplinare dette catene di approvvigionamento; che, nel contesto delle catene del valore globali, sono ancora più necessarie norme fondamentali vincolanti a livello internazionale, per evitare un'ulteriore corsa al ribasso, nonché il dumping sociale e ambientale;

K.  considerando che la fiducia dei cittadini nella politica commerciale dell'UE deve essere sostenuta garantendo non solo risultati vantaggiosi in termini di occupazione e creazione di ricchezza per i cittadini e le imprese, ma anche assicurando il massimo livello di trasparenza, impegno e responsabilità, mantenendo un dialogo costante con le parti sociali, la società civile, gli enti locali e regionali e ogni altro attore pertinente e stabilendo orientamenti chiari per i negoziati;

L.  considerando che la maggior parte degli impegni nell'agenda dell'UE si riferisce alla legislazione nazionale degli Stati membri; che l'attuazione degli impegni incide in particolare sulle amministrazioni regionali e locali;

M.  considerando che la protezione dei dati non è un onere economico, ma una fonte di crescita economica; che è essenziale ripristinare la fiducia nel mondo digitale; che i flussi di dati sono indispensabili per gli scambi di servizi ma non dovrebbero mai compromettere l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e diritto alla vita privata;

N.  considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi, ha chiesto alla Commissione di "dare seguito alle proprie intenzioni di elaborare una valutazione d'impatto sulla sostenibilità";

O.  considerando che il TiSA comporterà spostamenti di persone fisiche tra i paesi firmatari dell'accordo e che, a tale proposito, tutti i cittadini europei devono essere trattati allo stesso modo in termini di accesso al territorio delle altre parti dell'accordo;

P.  considerando che il Parlamento, mediante la procedura di approvazione, ha l'ultima parola sugli accordi commerciali e che i suoi deputati decideranno se approvare o respingere il TiSA solo una volta che i negoziati saranno conclusi; che in taluni Stati membri la ratifica può richiedere l'approvazione da parte di parlamenti regionali e/o assemblee parlamentari che rappresentano il livello regionale;

Q.  considerando che il Parlamento si riserva il diritto di esprimere il proprio parere dopo aver consultato qualsiasi proposta di testo e progetto futuri relativi al TiSA;

1.  rivolge alla Commissione, nel quadro degli attuali negoziati sull'accordo sugli scambi di servizi, le seguenti raccomandazioni:

   a) per quanto riguarda il contesto e l'ambito di applicazione:
   i. considerare i negoziati sul TiSA come il primo passo verso rinnovate ambizioni a livello di OMC al fine di rilanciare i negoziati per una riforma del GATS;
   ii. ribadire il suo sostegno a un negoziato ambizioso, completo ed equilibrato, che dovrebbe realizzare il potenziale non ancora sviluppato di un mercato dei servizi più integrato a livello mondiale, evitando nel contempo il dumping sociale, ambientale ed economico e garantendo il pieno rispetto dell'acquis dell'UE; dare forma alla globalizzazione e regolamentarla nonché rafforzare le norme internazionali, garantendo giuridicamente il diritto di regolamentare e perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica, come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente; assicurare un maggiore accesso al mercato per i fornitori di servizi europei, incluse le PMI, in settori di interesse chiave, prevedendo nel contempo eccezioni specifiche per i settori sensibili, inclusi tutti i servizi pubblici; garantire che tali negoziati contribuiscano in modo equo e significativo alla creazione di occupazione e alla crescita inclusiva e stabilire norme ambiziose in materia di scambi di servizi per il XXI secolo; rispettare i modelli politici, sociali e culturali dell'UE e degli Stati membri e i principi fondamentali sanciti dai trattati dell'UE, inclusi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come l'uguaglianza di genere; promuovere e proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto a livello globale;
   iii. puntare alla multilateralizzazione e opporsi a qualsiasi disposizione o allegato che la impedisca, che sia incompatibile con il GATS e che non consenta una futura integrazione nel sistema dell'OMC; accettare nuove parti, a condizione che queste accettino le norme e il livello di ambizioni già concordati; incoraggiare una partecipazione più ampia ai colloqui negoziali; prendere atto che i maggiori ostacoli e il potenziale di crescita più elevato per quanto riguarda gli scambi di servizi si registrano nei paesi BRICS e MINT; riconoscere l'importanza di tali paesi per l'UE quali destinazioni delle sue esportazioni con una classe media in ascesa, quali fonti di input intermedi e centri chiave delle catene del valore globali; spianare la strada alla partecipazione di economie emergenti, dinamiche e impegnate e ribadire il suo sostegno alla richiesta della Cina di prendere parte ai negoziati; ottenere l'impegno di tutti i partecipanti al TiSA a multilateralizzare i risultati dei negoziati; garantire che venga accordata particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e includere il TiSA nelle disposizioni dell'articolo IV del GATS;
   iv. prendere atto del fatto che, secondo la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), nei paesi in via di sviluppo il settore dei servizi rappresenta circa il 51% del PIL e che le esportazioni di servizi dai paesi africani sono in aumento; riconoscere che gli scambi, compresi gli scambi di servizi, potrebbero, a determinate condizioni, stimolare una crescita inclusiva, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e la creazione di posti di lavoro dignitosi, nonché incoraggiare l'innovazione agevolando lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di tecnologie e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, anche attraverso gli investimenti esteri; ribadire quindi che il fatto di consentire ai paesi in via di sviluppo di ottenere un accesso equo ai mercati mondiali dei servizi può rafforzare la loro integrazione economica e il loro adeguamento alla globalizzazione;
   v. riconoscere che, poiché i negoziati sono condotti su base preferenziale, i vantaggi dell'accordo TiSA saranno limitati alle sue parti fino a quando non sarà multilateralizzato; respingere l'applicazione della clausola del trattamento della nazione più favorita (NPF) ai paesi che non partecipano al TiSA fino a quando l'accordo non sarà multilateralizzato; respingere, come nel GATS, l'inclusione di accordi di libero scambio nella clausola NPF;
   vi. rilanciare le discussioni sui servizi nel quadro del ciclo di Doha per lo sviluppo;
   vii. garantire le sinergie e la coerenza tra gli accordi bilaterali, plurilaterali e multilaterali attualmente in corso di negoziazione, nonché con l'evoluzione del mercato unico, specialmente per quanto riguarda il mercato unico digitale; assicurare la coerenza tra le politiche interne e le politiche esterne dell'UE e promuovere un approccio integrato agli affari esteri; rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e incoraggiare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati nel settembre 2015;
   viii. proporre garanzie specifiche per i turisti, tra l'altro al fine di rendere trasparenti le tariffe del roaming internazionale e le tariffe applicate alle chiamate e ai messaggi internazionali, in modo da limitare le tariffe eccessive addebitate ai consumatori che utilizzano le loro carte di credito al di fuori dell'Europa, nonché tutelare il diritto dell'UE e degli Stati membri di emettere avvisi di sicurezza sulle destinazioni turistiche;
   ix. includere una clausola di revisione che istituisca un meccanismo in grado di consentire a una parte di recedere dall'accordo, oppure di sospendere o revocare gli impegni sulla liberalizzazione di un servizio, soprattutto in caso di violazioni delle norme del lavoro e sociali;
   x. pubblicare senza ulteriori indugi la valutazione d'impatto della sostenibilità e aggiornarla di conseguenza una volta conclusi i negoziati, tenendo conto, in particolare, dell'impatto del TiSA sui cittadini, sugli enti locali e regionali, sui paesi in via di sviluppo che non partecipano ai negoziati nonché sulla situazione sociale e occupazionale nell'UE; effettuare una valutazione dettagliata e tempestiva degli effetti del GATS sull'economia europea dalla sua entrata in vigore; coinvolgere appieno le parti sociali e la società civile nel completamento della valutazione d'impatto della sostenibilità; chiedere ai servizi di ricerca del Parlamento di pubblicare uno studio completo e informativo sull'ambito di applicazione e il potenziale impatto dei negoziati sul TiSA, anche in una prospettiva di genere, e sulla necessità di affrontare fenomeni quali il cosiddetto "soffitto di cristallo" e il divario di retribuzione tra uomini e donne; verificare il rispetto dei diritti fondamentali affinché il Parlamento possa decidere con cognizione di causa se approvare o meno il TiSA;
   xi. garantire che i meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati non possano essere "importati" da altri trattati bilaterali in materia di investimenti in virtù di clausole NPF;
   b) per quanto riguarda l'accesso al mercato:
   i. escludere i servizi pubblici e i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dell'accordo e adottare un approccio cauto ai servizi culturali, fatti salvi gli impegni dell'UE nel quadro del GATS; chiedere impegni ambiziosi da parte di tutte le parti e di tutti i settori e livelli di governo, in particolare l'ulteriore apertura dei mercati esteri per quanto riguarda gli appalti pubblici, le telecomunicazioni, i trasporti e i servizi finanziari e professionali;
   ii. garantire la reciprocità a tutti i livelli; sostenere l'utilizzo di disposizioni orizzontali in materia di impegni quale mezzo per stabilire un livello comune di ambizioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi ai sensi degli articoli XVI e XVII del GATS, e prendere atto del fatto che tali requisiti minimi definirebbero parametri chiari per i paesi interessati a partecipare; garantire, in conformità dell'articolo IV del GATS, flessibilità ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati al momento di sottoscrivere il livello di ambizione dell'accordo; garantire che l'accordo miri a creare le condizioni per una concorrenza equa nel settore dei servizi e aprire nuovi mercati ai fornitori di servizi dell'UE;
   iii. escludere dagli impegni dell'UE la fornitura di nuovi servizi non inseriti nel sistema di classificazione pertinente, mantenendo la possibilità di includerli in un secondo momento;
   iv. respingere l'applicazione delle clausole "standstill" e "ratchet" a tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale e respingerne l'applicazione a settori sensibili quali i servizi pubblici e culturali, gli appalti pubblici, la modalità 4, i trasporti e i servizi finanziari; prevedere sufficiente flessibilità per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale; conservare il diritto dell'UE e degli Stati membri di modificare l'elenco degli impegni conformemente al GATS;
   v. assumere impegni limitati nella modalità 1, soprattutto in materia di servizi digitali e finanziari e trasporti su strada, al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e il dumping sociale; assumere tuttavia impegni ambiziosi e riconoscere gli interessi offensivi nei settori dei servizi di telecomunicazioni via satellite, dei servizi marittimi e delle riassicurazioni; riconoscere che tali impegni possono essere fruttuosi solo in un ambiente opportunamente regolamentato; garantire che il diritto dell'Unione sia pienamente rispettato e applicato ai fornitori esteri quando un'impresa fornisce un servizio ai consumatori europei dall'estero e includere disposizioni che assicurino un accesso agevole ai mezzi di ricorso per i consumatori; individuare, allo stesso tempo, le sfide cui sono confrontati i consumatori che si rivolgono a prestatori di servizi situati in paesi terzi, fornire orientamenti ai consumatori circa il loro diritto di ricorso in tali circostanze e proporre misure concrete, ove necessario;
   vi. adottare un approccio ambizioso nella modalità 3, mirando a eliminare gli ostacoli dei paesi terzi alla presenza commerciale e allo stabilimento, come, ad esempio, i limiti alla presenza di capitali stranieri e i requisiti per le joint venture, che hanno un'importanza cruciale in termini di crescita dei servizi offerti attraverso le modalità 1 e 4, mantenendo al contempo il livello attuale di riserve dell'UE;
   vii. tenere conto del fatto che l'UE ha un interesse offensivo nella mobilità esterna di professionisti altamente qualificati; astenersi dal sottoscrivere nuovi impegni oltre il GATS per quanto riguarda la mobilità interna fino a quando le altre parti non avranno migliorato in modo sostanziale le loro offerte; riconoscere che la clausola relativa al lavoro mantiene l'obbligo giuridico per i prestatori di servizi stranieri di rispettare la normativa sociale e del lavoro dell'UE e degli Stati membri, nonché i contratti collettivi; assumere impegni ambiziosi in relazione alla modalità 4 per i casi che sono alla base degli impegni della modalità 3; mantenere la capacità di realizzare esami delle necessità economiche e del mercato del lavoro presso i prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti;
   viii. rispettare il diritto sovrano degli Stati membri di scegliere quali settori aprire alla concorrenza estera e in quale misura, mediante limitazioni ed esenzioni; astenersi dal fare pressioni sugli Stati membri affinché non esercitino appieno tale diritto;
   ix. escludere dall'ambito di applicazione dell'accordo, conformemente agli articoli 14 e 106 TFUE e al protocollo 26, gli attuali e futuri servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale (tra cui, ma non esclusivamente, l'acqua, la sanità, i servizi sociali, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione, la gestione dei rifiuti e i trasporti pubblici); garantire che le autorità dell'UE, nazionali e locali conservino il pieno diritto di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura concernente l'aggiudicazione, l'organizzazione, il finanziamento e la fornitura di servizi pubblici; applicare tale esclusione a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi pubblici; garantire che i sistemi di previdenza sociale siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo; respingere la proposta relativa all'allegato sulla mobilità dei pazienti, osteggiata dalla maggior parte dei partecipanti al TiSA; riconoscere il forte attaccamento dei cittadini europei a servizi pubblici di qualità, che sono vettori di coesione sociale e territoriale;
   x. respingere l'introduzione di restrizioni al finanziamento incrociato tra imprese del medesimo ente territoriale, nella misura in cui tali restrizioni vadano oltre quelle previste dal diritto dell'Unione e del diritto degli Stati membri;
   xi. mirare a introdurre, fatto salvo il GATS, una clausola di riferimento inequivocabile che potrebbe essere inclusa in tutti gli accordi commerciali e dovrebbe garantire che la clausola relativa ai servizi pubblici si applichi a tutte le modalità di fornitura, a tutti i servizi considerati servizi pubblici dalle autorità europee, nazionali o regionali in qualsiasi settore e indipendentemente dallo stato di monopolio del servizio;
   xii. garantire, conformemente all'articolo 167, paragrafo 4, TFUE e alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, mediante una clausola orizzontale e giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, che le parti conservino il loro diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla protezione o alla promozione della diversità linguistica e culturale, indipendentemente dalle tecnologie o dalle piattaforme di distribuzione utilizzate sia online che offline;
   c) per quanto riguarda le norme in materia di economia digitale:
   i. garantire flussi di dati transfrontalieri nel rispetto del diritto universale alla vita privata;
   ii. adottare un approccio prudente nei negoziati sui capitoli relativi alla protezione dei dati e della vita privata;
   iii. riconoscere che la protezione dei dati e il diritto alla vita privata non sono ostacoli agli scambi, ma diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscere che un livello elevato di fiducia è essenziale per sviluppare un'economia fondata sui dati; garantire il pieno rispetto di questo diritto fondamentale, tenendo debitamente conto dei recenti sviluppi nell'economia digitale e nel pieno rispetto della sentenza della Corte di giustizia europea riguardo all'accordo Safe Harbour; inserire una disposizione orizzontale, autonoma, globale, inequivocabile e giuridicamente vincolante, basata sull'articolo XIV del GATS, che escluda totalmente dall'ambito di applicazione dell'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TiSA; applicare tali disposizioni a tutti gli altri allegati del TiSA; sostenere formalmente e senza indugio tali proposte nell'allegato sull'e-commerce del TiSA; sostenere le proposte volte a garantire che i quadri giuridici nazionali per la protezione delle informazioni personali degli utenti siano applicati su base non discriminatoria; applicare le disposizioni in materia di protezione dei dati sancite dall'allegato sull'e-commerce a tutti gli altri allegati del TiSA, anche a quello relativo ai servizi finanziari;
   iv. assicurare che la circolazione di dati personali dei cittadini europei a livello mondiale avvenga nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione e sicurezza dei dati vigenti in Europa; garantire che i cittadini mantengano il controllo dei propri dati; respingere, di conseguenza, ogni disposizione universale sui flussi di dati che non contenga alcun riferimento al necessario rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;
   v. opporsi immediatamente e formalmente alle proposte degli Stati Uniti relative alla circolazione delle informazioni;
   vi. considerare il fatto che un quadro giuridico chiaramente definito e convenuto di comune accordo garantisce un rapido scambio di informazioni, laddove necessario, per far fronte alle minacce alla sicurezza; garantire che l'articolo XIV bis del GATS sia ripreso nel testo principale del TiSA; garantire che le clausole di sicurezza nazionale si basino su criteri di necessità appropriati; respingere tuttavia con fermezza ogni estensione dell'ambito di applicazione dell'esenzione relativa alla sicurezza nazionale sancita dall'articolo XIV bis del GATS nonché eventuali backdoor nelle tecnologie; opporsi immediatamente e formalmente a tali proposte nel TiSA;
   vii. riconoscere che l'innovazione digitale è un motore della crescita economica e della produttività in tutti i settori dell'economia; riconoscere che i flussi di dati sono un motore fondamentale dell'economia dei servizi, un elemento essenziale della catena del valore globale delle tradizionali imprese manifatturiere nonché un fattore critico per lo sviluppo del mercato unico digitale; adoperarsi pertanto a favore di un divieto globale dei requisiti di localizzazione forzata dei dati e garantire che il TiSA contenga norme resistenti al tempo e impedisca la frammentazione del mondo digitale; prendere in considerazione il fatto che i requisiti di localizzazione forzata, che costringono i prestatori di servizi ad utilizzare infrastrutture locali o a prevedere una presenza locale quale condizione per la prestazione di servizi, scoraggiano gli investimenti diretti esteri da e verso una parte dell'accordo; adoperarsi dunque per arginare tali pratiche nella misura del possibile all'interno e all'esterno dell'Europa e, al contempo, prevedere le necessarie esenzioni sulla base delle finalità pubbliche legittime come la tutela dei consumatori e la protezione dei diritti fondamentali;
   viii. garantire che le disposizioni dell'accordo finale siano coerenti con la legislazione vigente e futura a livello di UE, compresi il regolamento per un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva e-privacy (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e le sedici misure contenute nella comunicazione sul mercato unico digitale; salvaguardare la neutralità della rete e una rete Internet aperta; garantire che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori dell'Unione solo se le disposizioni sui trasferimenti dei paesi terzi contenute nella legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati vengono rispettate; assicurare in particolare che l'UE mantenga la sua capacità di sospendere il trasferimento di dati personali dall'UE verso paesi terzi, qualora le norme del paese terzo interessato non soddisfino gli standard di adeguatezza dell'Unione, le imprese non utilizzino vie alternative, come norme vincolanti d'impresa o clausole contrattuali standard, e qualora le deroghe di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE non siano applicabili; prevenire le pratiche di geoblocco e difendere il principio di una governance aperta di Internet; cooperare con le parti nell'ambito delle sedi adeguate al fine di adottare norme sufficientemente rigorose in materia di protezione dei dati;
   ix. promuovere una concorrenza basata sulle regole nel settore delle telecomunicazioni a vantaggio dei prestatori di servizi e dei consumatori; far fronte alle persistenti asimmetrie normative che riguardano il settore delle telecomunicazioni, impedendo alle parti di imporre limitazioni alla presenza di capitali stranieri, stabilendo norme favorevoli alla concorrenza in materia di accesso all'ingrosso alle reti degli operatori storici, prevedendo norme chiare e non discriminatorie per la concessione delle licenze, assicurando un accesso effettivo alle infrastrutture dell'ultimo miglio nei mercati di esportazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione dell'UE, garantendo l'indipendenza delle autorità di regolamentazione e sostenendo una definizione ampia dei servizi di telecomunicazione che copra tutti i tipi di rete; garantire parità di condizioni per tutti gli operatori e provvedere a che le imprese di mercati oligopolistici di paesi terzi non approfittino della frammentazione del mercato dell'UE; assicurare che le parti del TiSA rispettino il principio di un accesso aperto e non discriminatorio alla rete Internet per i prestatori di servizi e i consumatori; garantire che gli operatori dell'UE nei paesi aderenti al TiSA beneficino di un accesso equo e simmetrico al mercato dei servizi di telecomunicazione, libero da qualsiasi ostacolo non tariffario e interno, compresi i requisiti regolamentari, l'asimmetria delle norme, le imposizioni o restrizioni tecnologiche;
   x. sostenere fermamente le disposizioni relative ai servizi di roaming internazionale ed estenderle alle chiamate e ai messaggi internazionali; aumentare le informazioni disponibili al pubblico in materia di tariffe al dettaglio nel breve termine e sostenere i massimali nel lungo termine al fine di abbassare i prezzi; garantire che il TiSA non crei ostacoli agli accordi bilaterali in questo campo; promuovere la protezione dei consumatori online, in particolare rispetto a messaggi elettronici commerciali non richiesti;
   xi. prevedere una cooperazione efficace in materia di tassazione dell'economia digitale, sulla stregua dei lavori della piattaforma della Commissione sulla buona governance fiscale, e assicurare, nello specifico, un nesso tra imposizione fiscale e attività economica reale delle imprese del settore;
   d) per quanto riguarda le norme sulla mobilità:
   i. garantire che nulla impedisca all'UE e agli Stati membri di mantenere, migliorare e applicare le norme sociali e del lavoro, i contratti collettivi nonché la legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio dell'UE o di uno Stato membro, comprese le misure necessarie a garantire la regolare circolazione delle persone fisiche attraverso i propri confini, come ad esempio l'ammissione o le condizioni di ammissione all'ingresso; assicurare, conformemente alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, che le condizioni minime di lavoro e di occupazione del paese ospitante siano applicabili a qualunque prestatore di servizi che entra nell'UE, oggi come in futuro; garantire che tutti i lavoratori in arrivo in Europa, indipendentemente dal loro paese di origine, godano degli stessi diritti del lavoro dei cittadini del paese ospitante e che sia rispettato il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro; garantire che le parti del TiSA ratifichino e applichino concretamente le otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); invitare tutte le parti a ratificare e attuare le norme principali dell'OIL e a promuovere altre convenzioni dell'OIL e risoluzioni dell'ONU pertinenti; garantire che il diritto del lavoro e i contratti collettivi dell'UE e degli Stati membri siano rispettati sul territorio dell'Unione; rafforzare il meccanismo di controllo e di applicazione dell'UE onde prevenire le violazioni; esortare gli Stati membri a incrementare le risorse disponibili agli ispettorati del lavoro; raccogliere e presentare urgentemente informazioni dettagliate sul numero e il tipo di prestatori di servizi che attualmente operano nell'UE nel quadro della modalità 4, compresa la durata del loro soggiorno; garantire, in futuro, una maggiore efficacia dell'accesso transfrontaliero ai dati all'interno dell'UE; includere una clausola di sicurezza che impedisca alle imprese di aggirare o pregiudicare il diritto di promuovere azioni sindacali, attraverso il ricorso a lavoratori di paesi terzi, durante le trattative sui contratti collettivi e le vertenze di lavoro, e consentire ai partecipanti al TiSA di applicare le eventuali tutele necessarie qualora siano esercitate pressioni sui salari nazionali, i diritti dei lavoratori nazionali siano messi a repentaglio o si riscontri la violazione di altre norme concordate, in linea con i limiti stabiliti all'articolo X del GATS; incoraggiare l'insieme delle parti firmatarie a rispettare i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;
   ii. ricordare che gli impegni della modalità 4 devono applicarsi soltanto alla circolazione di professionisti altamente qualificati, vale a dire persone con una laurea o titolo equivalente ovvero che svolgono un lavoro manageriale di alto livello, per uno scopo specifico, per un periodo di tempo limitato e a precise condizioni stabilite dalla legislazione nazionale del paese in cui si presta il servizio e da un contratto che rispetti tale legislazione nazionale; chiedere, in tale contesto, che l'articolo 16 della direttiva sui servizi (2006/123/CE) sia rispettato e applicato; respingere le modifiche sostanziali alle regole della modalità 4 quali definite nel GATS e valutare una revisione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
   iii. riconoscere che l'allegato sulla modalità 4 costituisce un interesse offensivo per l'Europa, dato che i professionisti dell'UE sono ben istruiti e mobili e che le imprese dell'Unione hanno sempre più spesso bisogno delle competenze specifiche di professionisti stranieri in Europa e del proprio personale al di fuori dell'Europa, allo scopo di sostenere lo stabilimento di nuove attività economiche; assicurare che tale mobilità sia vantaggiosa non solo per le imprese ma anche per i lavoratori europei;
   iv. opporsi a qualsiasi disposizione in materia di visti e altre procedure di ingresso, ad eccezione di quelle volte ad aumentare la trasparenza e a semplificare le procedure amministrative; garantire che il TiSA non si applichi alle misure che riguardano le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure relative alla cittadinanza, alla residenza o all'occupazione su base permanente; stabilire tutele adeguate per garantire che i prestatori di servizi temporanei rientrino nel loro paese d'origine;
   v. mirare a vietare orizzontalmente l'obbligo di stabilire una presenza commerciale o di essere residente quale condizione per la prestazione di servizi professionali; limitare l'ambito di applicazione dell'allegato sui servizi professionali all'elenco degli impegni assunti da ciascuna parte;
   vi. adoperarsi per creare un quadro per il riconoscimento reciproco della formazione, dei livelli accademici e delle qualifiche professionali, in particolare nel settore dell'architettura e della contabilità e nel settore giuridico, garantendo nel contempo la competenza del fornitore e, di conseguenza, la qualità dei servizi forniti in linea con le direttive dell'UE sulle qualifiche professionali nonché evitando un riconoscimento automatico e quantitativo dei titoli universitari;
   vii. chiedere di definire chiaramente i lavoratori contemplati dall'allegato relativo alla modalità 4;
   e) per quanto riguarda le norme sui servizi finanziari:
   i. raggiungere un accordo che contenga un allegato, ambizioso ma equilibrato, che disciplini la fornitura di tutte le tipologie di servizi finanziari, in particolare dei servizi bancari e assicurativi, che vada oltre l'allegato del GATS sui servizi finanziari e che promuova una crescita sostenibile a lungo termine in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020; mirare a rafforzare la stabilità del sistema finanziario e dei singoli istituti finanziari, garantendo assoluta coerenza con il contesto normativo post-crisi, nonché assicurando una concorrenza leale tra i prestatori di servizi finanziari; raggiungere un accordo che apporti valore ai consumatori europei e li tuteli, sotto forma di una convergenza verso l'alto della regolamentazione finanziaria e di una gamma più ampia di servizi finanziari; mirare a garantire un'adeguata protezione dei consumatori, inclusi la protezione dei dati e il diritto alla vita privata, nonché la fornitura di informazioni corrette e comprensibili, il che è indispensabile per ridurre l'asimmetria dell'informazione;
   ii. impegnare le parti del TiSA ad attuare e applicare le norme internazionali per la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario, come quelle approvate dal G20, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dal Comitato per la stabilità finanziaria, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e dall'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo; adoperarsi affinché nel TiSA siano ripresi gli elementi chiave dell'intesa dell'OMC sui servizi finanziari, migliorando nel contempo il testo dell'intesa per conformarlo ai rigorosi orientamenti politici attuali dell'Unione in tali ambiti; garantire che il TiSA contribuisca ad attenuare la doppia imposizione e non faciliti in alcun modo la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva o il riciclaggio di denaro ovvero non crei lacune che possano favorire tali pratiche; adoperarsi per pervenire a impegni approfonditi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato, da parte dei paesi che attualmente non hanno accordi commerciali bilaterali con l'UE, quali l'Australia, la Nuova Zelanda, Hong Kong e Taiwan, o che hanno assunto impegni molti limitati a livello dell'OMC, come il Cile e la Turchia, oppure che hanno assunto impegni bilaterali alquanto modesti nel campo dei servizi finanziari, come il Messico;
   iii. includere nel TiSA misure prudenziali, ispirandosi a quelle contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), preservando il diritto sovrano di una parte di discostarsi dai suoi impegni commerciali e di adottare qualunque misura ritenga necessaria per regolamentare il suo settore finanziario e bancario per ragioni prudenziali e di vigilanza, al fine di garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario di detta parte;
   iv. garantire che, nel settore dei servizi finanziari, non verranno assunti nuovi impegni suscettibili di compromettere la normativa dell'Unione in materia finanziaria obbligando l'UE a fare marcia indietro rispetto al proprio quadro regolamentare rafforzato per il settore finanziario o impedendole di utilizzare lo strumento normativo per contrastare un'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari; garantire che nulla nell'accordo in questione limiterà la capacità delle autorità di regolamentazione dell'UE di autorizzare o vietare prodotti finanziari nuovi o già esistenti in conformità del suo quadro normativo;
   v. sottolineare la necessità di aumentare l'accesso ai servizi finanziari a livello mondiale, data la loro importanza per la crescita e l'economia, ma escludere dagli impegni dell'UE i servizi finanziari transfrontalieri, inclusa la gestione del portafoglio, fino a quando non si realizzerà una convergenza delle regolamentazioni finanziarie al massimo livello, tranne in casi limitatissimi e debitamente giustificati, per esempio i servizi riassicurativi forniti nel quadro delle relazioni tra imprese; prendere in considerazione, in particolare, il fatto che sono necessarie norme e procedure chiare e solide per autorizzare le imprese stabilite nei paesi terzi a fornire tali servizi nell'UE e che, se del caso, è altrettanto necessario che l'UE riconosca esplicitamente che il paese di origine di tali imprese dispone di un quadro normativo e di vigilanza applicabile ed equivalente a quello dell'Unione, al fine di garantire che nell'Unione non possa operare alcuna entità non sottoposta a vigilanza e che vi sia parità di condizioni tra le imprese dell'UE e quelle estere, a prescindere dalla giurisdizione dove sono state istituite; intervenire immediatamente, parallelamente al TiSA, per ridurre il divario tra le varie modalità in base alle quali i paesi riconoscono attualmente l'equivalenza dei regimi di regolamentazione e vigilanza delle altre giurisdizioni, divario che è all'origine dell'attuale frammentazione dei mercati mondiali dei servizi finanziari, raggiungendo un accordo sul fatto che una decisione di equivalenza dovrebbe essere il risultato di una valutazione trasparente volta a stabilire se le norme di ciascuna giurisdizione permettano di raggiungere gli stessi obiettivi, come pure sul fatto che, sebbene tale decisione dovrebbe essere il frutto di dialoghi bilaterali precoci e frequenti, essa può anche essere unilaterale quando il riconoscimento reciproco non è possibile;
   vi. chiedere una valutazione d'impatto ex ante approfondita e indipendente per analizzare le ripercussioni economiche e sociali di un'ulteriore liberalizzazione finanziaria nell'ambito del TiSA;
   vii. riconoscere che gli interventi di ri-regolamentazione a seguito della crisi finanziaria non si sono ancora conclusi, anche per quanto concerne le prescrizioni relative a talune forme giuridiche, le scissioni (quale, ad esempio, la separazione bancaria), la modifica delle attività o il ridimensionamento;
   f) per quanto riguarda le norme sulla logistica:
   i. perseguire un risultato ambizioso ma equilibrato per il settore dei trasporti, che è fondamentale per lo sviluppo sostenibile di catene del valore globali; aumentare la velocità, l'affidabilità, la sicurezza e l'interoperabilità dei servizi di trasporto, a vantaggio dei clienti commerciali, dei singoli utenti e dei lavoratori; garantire la coerenza con la politica dell'UE sul clima; tenere presente l'importanza dei servizi di trasporto e consegna per l'economia e l'occupazione europea, dal momento che gli armatori europei controllano il 40 % della flotta mercantile mondiale, che il settore dell'aviazione garantisce più di 5 milioni di posti di lavoro, che all'industria ferroviaria europea è riconducibile oltre la metà della produzione mondiale di attrezzature e servizi ferroviari e che il trasporto su strada continua a essere rilevante per la logistica nell'UE; riconoscere pertanto le potenzialità dei servizi di trasporto ai fini della riduzione del livello di disoccupazione in Europa; garantire che i negoziati tengano conto della natura in rapida evoluzione del settore dei trasporti e della crescente importanza dei modi di trasporto dell'economia collaborativa nella vita quotidiana dei cittadini europei; esigere dalle imprese estere il pieno rispetto degli standard normativi vigenti nell'UE quando forniscono servizi di trasporto e consegna nel territorio dell'Unione;
   ii. adoperarsi per migliorare l'accesso ai mercati esteri e ridurre le prassi normative anticoncorrenziali – soprattutto quelle che sono dannose per l'ambiente e diminuiscono l'efficienza dei servizi di trasporto – nonché le restrizioni imposte dai paesi terzi in relazione alla proprietà estera, garantendo legalmente, al contempo, il diritto delle autorità pubbliche di regolamentare i trasporti e assicurare il trasporto pubblico; affrontare, in particolare negli allegati sul trasporto marittimo e aereo, la questione delle restrizioni nel settore del cabotaggio ed evitare che i vettori ritornino vuoti dai rispettivi paesi ospitanti;
   iii. proporre disposizioni volte a rafforzar i diritti dei passeggeri, in particolare nell'allegato sui trasporti aerei ma anche in relazione a tutti i modi di trasporto, affinché anche i consumatori ottengano benefici dall'accordo in parola;
   iv. mantenere i diritti degli Stati membri relativamente alla normativa nazionale e agli accordi bilaterali o multilaterali, vigenti o futuri, in materia di trasporto su strada, comprese i requisiti applicabili ai permessi di transito; escludere dall'ambito di applicazione dell'allegato relativo al trasporto su strada qualsiasi disposizione che agevoli l'ingresso e il soggiorno dei conducenti professionisti; respingere qualsiasi richiesta di assumere impegni in relazione alla modalità 4 nel settore del trasporto su strada;
   v. garantire la coerenza con le norme internazionali, come quelle approvate dall'Organizzazione marittima internazionale e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, considerarle come norme minime e opporsi a qualsiasi abbassamento di tali parametri di riferimento internazionali; perseguire, come obiettivo a lungo termine, l'adozione di norme vincolanti per il commercio internazionale nei settori del trasporto marittimo e aereo; garantire l'applicazione di tutte le convenzioni dell'OIL riguardanti i settori della logistica e dei trasporti, quale, ad esempio, la Convenzione sul lavoro marittimo; sottolineare che la legislazione dell'UE e degli Stati membri è vantaggiosa per i lavoratori, anche in termini di sicurezza, nonché per i consumatori e per l'ambiente; evidenziare che tutti coloro che erogano servizi nell'UE, siano essi prestatori stranieri o interni, sono tenuti a rispettarla; riconoscere che la qualità dei servizi è intrinsecamente connessa alla qualità dell'occupazione e ai quadri normativi in essere;
   vi. trovare il giusto equilibrio fra la liberalizzazione del settore postale competitivo, essenziale per l'ulteriore sviluppo dei servizi e dell'economia digitale, e la protezione del servizio postale universale, che svolge un ruolo cruciale nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale; evitare pertanto sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali e accrescere l'accesso ai mercati dei paesi terzi, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi di servizio universale definiti da ciascuna parte;
   vii. ricordare il ruolo cruciale svolto dal trasporto marittimo nell'economia mondiale, sia come settore di per sé sia come elemento facilitatore del commercio internazionale; promuovere un testo chiaro contenente impegni forti volti ad assicurare l'accesso ai porti e ai mercati nonché il trattamento nazionale dei servizi di trasporto marittimo internazionale;
   g) per quanto riguarda le norme sulla regolamentazione interna e sulla trasparenza:
   i. garantire giuridicamente il diritto delle autorità europee, nazionali e locali di regolamentare nell'interesse pubblico in un modo che non risulti più restrittivo del GATS e senza il vincolo delle verifiche della necessità; garantire che le disposizioni degli allegati non siano più restrittive dei principi sanciti dall'articolo VI del GATS o dal diritto dell'Unione;
   ii. riconoscere che le parti negoziali aderiscono allo Stato di diritto e dispongono di un sistema giudiziario indipendente, che prevede possibilità di ricorso atte a garantire i diritti degli investitori e dei cittadini;
   iii. promuovere la buona governance e la trasparenza e incoraggiare le buone prassi nei processi amministrativi, normativi e legislativi, favorendo l'adozione generalizzata di misure che rafforzino l'indipendenza dei decisori, aumentino la trasparenza e la responsabilità democratica delle decisioni e riducano gli oneri burocratici; sottolineare che la protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente, la sicurezza e i diritti dei lavoratori devono essere al centro degli sforzi di regolamentazione; garantire che qualunque modifica dei livelli di tutela regolamentare dell'UE punti sempre al rialzo e mai al ribasso;
   iv. garantire che il servizio universale non subisca alcun pregiudizio onde assicurare, ad esempio, che gli abitanti delle regioni periferiche, frontaliere, montane o insulari godano della stessa qualità dei servizi rispetto agli abitanti degli agglomerati urbani e non debbano sostenere limitazioni della qualità dei servizi né oneri finanziari maggiori;
   v. riconoscere che, conformemente alle disposizioni del GATS, un allegato sulla regolamentazione interna dovrebbe impedire che le parti introducano ostacoli commerciali dissimulati e impongano oneri superflui alle imprese straniere, in particolare quando queste ultime richiedono diversi tipi di licenze; garantire che la regolamentazione interna continui a rispondere a obiettivi di interesse pubblico;
   vi. assicurare che le regole concordate si applichino soltanto alle misure attinenti al commercio, come le prescrizioni e procedure in materia di qualifiche e concessione di licenze, e solo nei settori nei quali una parte ha assunto impegni;
   vii. richiedere e pubblicare un parere giuridico prima della votazione del Parlamento sull'accordo finale, allo scopo di valutare attentamente i due allegati sulla regolamentazione interna e la trasparenza alla luce del diritto dell'UE, e valutare se gli obblighi giuridici enunciati in tali allegati siano già rispettati nell'UE;
   viii. definire chiaramente i principi di trasparenza e obiettività del processo legislativo in modo da garantire che tali concetti non si trasformino in disposizioni generiche;
   ix. rendere pubblicamente accessibili online le informazioni sulla regolamentazione relativa al commercio e sul modo in cui è gestita, anche nel caso delle norme applicabili a livello sub-federale; porre l'accento sulle norme che disciplinano la concessione di licenze e autorizzazioni; promuovere specificamente la creazione di un meccanismo di informazione online sotto forma di sportello unico per le PMI e coinvolgere le PMI nella sua progettazione;
   x. garantire che i diritti amministrativi imposti alle imprese straniere siano equi e non discriminatori, che esistano mezzi di ricorso adeguati, accessibili in condizioni di parità ai fornitori nazionali ed esteri, per presentare una denuncia presso i tribunali nazionali e che le sentenze siano pronunciate entro un termine ragionevole;
   xi. mantenere la prassi dell'UE di procedere a consultazioni pubbliche prima della presentazione di proposte legislative; garantire che i risultati di tali consultazioni siano rigorosamente rispettati nel corso dei negoziati;
   xii. respingere qualsiasi proposta volta a introdurre l'obbligo di sottoporre le proposte legislative a terzi prima della loro pubblicazione; tenere presente che i soggetti interessati hanno diversi livelli di accesso alle risorse e alle competenze e garantire che l'introduzione di un processo di consultazione delle parti interessate su base volontaria nell'ambito del TiSA non finisca per favorire le organizzazioni che ricevono maggiori finanziamenti;
   h) per quanto riguarda le norme contenute in altre discipline regolamentari:
   i. riconoscere che il TiSA rappresenta un'opportunità per garantire una concorrenza secondo le norme e non una concorrenza per le norme;
   ii. garantire che gli impegni reciprocamente concordati siano rispettati nella pratica, consentire efficaci misure di ritorsione e disincentivare la violazione gli impegni; includere pertanto nell'accordo un meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati, da utilizzare fino a quando l'accordo stesso non verrà multilateralizzato e non sarà disponibile il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC; rivedere il regolamento (UE) n. 654/2014 relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali, così da garantire che l'UE possa adottare misure di ritorsione nel settore dei servizi;
   iii. difendere l'inserimento di un allegato normativo sugli appalti pubblici nell'ottica di ottimizzare la partecipazione delle imprese europee alle gare d'appalto estere, mantenendo al contempo i criteri dell'UE, inclusi quelli sociali e ambientali, nonché le procedure dell'Unione nelle gare d'appalto europee, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, i criteri di ammissibilità basati sul miglior rapporto qualità-prezzo e le soglie al di sotto delle quali gli impegni non sono applicabili; superare la mancanza di trasparenza e le barriere d'ingresso al mercato per quanto riguarda le gare d'appalto non europee e denunciare a tutti i livelli di governo la mancanza di reciprocità in tale settore, come dimostra il trattamento preferenziale accordato alle imprese nazionali in diversi paesi, prevedendo allo stesso tempo la possibilità di optare per gli impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale ai fini della multilateralizzazione; incoraggiare la ratifica e l'attuazione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e della sua revisione del 2011 da parte di quei soggetti che non hanno ancora provveduto in tal senso; invitare l'Unione europea a dotarsi di un "European Business Act", basato sul modello dell'"American Business Act" e atto a favorire lo sviluppo economico delle PMI e dell'industria europea;
   iv. provvedere affinché i prestatori di servizi dell'UE di piccole e medie dimensioni siano tutelati dalle pratiche commerciali sleali dei prestatori di servizi di paesi terzi;
   v. ridurre gli ostacoli superflui agli scambi di servizi relativi all'energia e all'ambiente, in primis quelli riguardanti lo sviluppo e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e delle tecnologie ecocompatibili, mantenendo al contempo la possibilità di formulare riserve quanto all'accesso al mercato e al trattamento nazionale per tutte le modalità di fornitura in questo campo, dato che in questi due settori viene venduto insieme ai prodotti un numero sempre maggiore di servizi, come l'installazione, la gestione e la manutenzione; prendere atto del riconoscimento esplicito della sovranità di ciascuna parte sulle risorse energetiche, in linea con le disposizioni del trattato, e garantire giuridicamente, mediante un rafforzamento delle disposizioni equivalenti a quelle del GATS, il diritto dell'UE di regolamentare, in particolare in modo da realizzare gli obiettivi europei in materia di sostenibilità, clima, sicurezza e accessibilità economica;
   vi. garantire che i prossimi impegni in materia di appalti non vadano oltre la normativa locale o nazionale di ciascuna parte;
   i) per quanto riguarda la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:
   i. garantire il massimo livello di trasparenza, dialogo e rendicontabilità;
   ii. informare pienamente e immediatamente il Parlamento europeo in tutte le fasi negoziali; garantire che tutti i deputati al Parlamento europeo ricevano tutti i documenti negoziali relativi al TiSA nonché i documenti interni della Commissione, quali le sintesi dettagliate dei cicli negoziali e le valutazioni approfondite delle offerte delle parti del TiSA, purché sia garantita la dovuta riservatezza; in linea con la politica dell'OMC, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sui documenti riservati e i limiti sanciti dall'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, rendere i documenti negoziali pubblicamente disponibili, a eccezione di quelli da classificare, con una chiara motivazione caso per caso;
   iii. valutare positivamente i notevoli sforzi a favore della trasparenza nei confronti dei cittadini profusi dopo le elezioni europee del 2014, compresa la pubblicazione delle offerte di accesso al mercato dell'UE e del mandato conferito dal Consiglio; compiere ulteriori sforzi al riguardo, mettendo a disposizione sul sito web Europa, per ciascuna parte dell'accordo, schede informative chiare e comprensibili e pubblicando resoconti fattuali per ogni ciclo di negoziazione; incoraggiare i partner negoziali ad accrescere la trasparenza, di modo che il TiSA non sia negoziato in condizioni meno trasparenti rispetto a quelle previste sotto l'egida dell'OMC;
   iv. garantire un dialogo serio e continuo delle istituzioni dell'UE con tutti i soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; chiedere che tale impegno si intensifichi con l'avanzare dei negoziati, in modo da tenere adeguatamente conto delle aspettative della società civile europea, delle parti sociali e degli altri portatori di interesse, anche nel quadro del dialogo con la società civile; sottolineare che gli Stati membri, che stabiliscono le direttive di negoziato, sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale in tale ambito;
   v. incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere e consultare i rispettivi parlamenti nazionali nonché gli enti locali e regionali e a mantenerli adeguatamente informati sui negoziati in corso;
   vi. invitare i rappresentanti delle autorità locali e regionali, rappresentati a livello UE dal Comitato delle regioni, ai dialoghi organizzati dalla Commissione all'inizio e alla fine di ogni ciclo negoziale;

2.  chiede che la Commissione tenga pienamente conto della presente risoluzione e che vi risponda entro sei mesi dalla sua approvazione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di tutte le parti del TiSA.

(1) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
(2) TN/S/36
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0325.
(6) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(7) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
(10) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.

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