Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11779/1/2015 – C8-0008/2016),
– visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0260),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 76 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0041/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla resistenza antimicrobica e sull'uso dei medicinali veterinari
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748) sottolinea il ruolo della prevenzione nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale") e la conseguente prevista riduzione dell'uso di antibiotici nel trattamento degli animali. Oltre a rispettare i requisiti di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti anche a impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmettere tali dati alla Commissione in modo da permettere un loro uso più prudente negli animali e contribuire in tal modo a ridurre il rischio di resistenza antimicrobica.
Dichiarazione della Commissione sulla presentazione di relazioni periodiche sull'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'Unione
La Commissione si impegna a pubblicare periodicamente una relazione relativa all'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'UE in base ai dati ottenuti dagli Stati membri.
Dichiarazione della Commissione sul benessere degli animali
Il regolamento fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e non contiene norme che disciplinino in modo specifico il benessere degli animali nonostante i legami esistenti tra salute e benessere degli animali. L'Unione dispone di un articolato acquis sul benessere degli animali che riguarda numerose specie (polli da carne, galline ovaiole, suini, vitelli) o attività (allevamento, trasporto, macellazione, ricerca, ecc.). La legislazione sul benessere degli animali dovrà naturalmente continuare a essere applicata. La Commissione è impegnata a fondo nel tenere pienamente conto del benessere degli animali in conformità dell'articolo 13 del trattato ed entro i limiti ivi esposti, anche grazie a una piena attuazione e a un adeguato sviluppo della relativa legislazione.