Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/0157(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0023/2016

Testi presentati :

A8-0023/2016

Discussioni :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Votazioni :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Dichiarazioni di voto
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Testi approvati
PDF 683kWORD 369k
Martedì 8 marzo 2016 - Strasburgo
Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 marzo 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti
che istituisce un quadro normativo per l'organizzazione dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  I porti possono contribuire alla competitività a lungo termine delle industrie europee sui mercati mondiali, garantendo nel contempo valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell'Unione. Al fine di raccogliere le sfide che si presentano al settore del trasporto marittimo, come le inefficienze nella catena logistica e del trasporto sostenibile, è essenziale che gli interventi enunciati nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" in materia di semplificazione amministrativa siano attuati congiuntamente al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, causa di ritardi nei porti, costituisce un ostacolo di prim'ordine alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Un elevato grado di semplificazione delle procedure doganali può costituire un importante vantaggio economico per un porto in termini di competitività. Onde evitare la concorrenza sleale dei porti e ridurre le formalità doganali che potrebbero nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le autorità portuali adottino un'idonea ed efficace strategia d'intervento basata sui rischi per evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire un efficace monitoraggio periodico di tali procedure e la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale necessità di adottare le misure del caso per contrastare la concorrenza sleale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.
(4)  La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi unicamente ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche. È tuttavia opportuno che il presente regolamento lasci agli Stati membri la possibilità di decidere se applicarlo o meno ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di introdurre deroghe onde evitare oneri amministrativi sproporzionati per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale il cui traffico annuale non giustifica l'applicazione integrale del presente regolamento. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano rispettate le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.
soppresso
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.
(7)  Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, alle attrezzature necessarie ai fini della prestazione dei servizi portuali del caso, alla disponibilità del servizio e alla conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima. Detti requisiti minimi dovrebbero tener conto altresì dei requisiti ambientali, come pure degli standard sociali nazionali e dell'onorabilità del prestatore di servizi portuali.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Tutti i prestatori di servizi, in particolare se si tratta di un nuovo operatore di mercato, dovrebbero dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni avvalendosi del personale e delle attrezzature di cui dispone. I prestatori di servizi dovrebbero applicare le disposizioni e le norme pertinenti, incluse la vigente legislazione sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto interessato.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  Nel determinare se un prestatore di servizi soddisfa il requisito dell'onorabilità, lo Stato membro dovrebbe valutare se sussistono validi motivi di dubitare dell'onorabilità del prestatore di servizi portuali, del relativo gestore e di qualunque altro soggetto pertinente che lo Stato membro potrà definire, come condanne o sanzioni inflitte in qualsiasi Stato membro per gravi illeciti o violazioni della normativa dell'Unione e nazionale applicabile, anche nei seguenti settori: diritto della sicurezza sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di sicurezza sul lavoro, diritto in materia di salute e diritto ambientale.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)  Conformemente al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio1bis e alla sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2007 nella causa C-251/04, Commissione v. Repubblica ellenica1ter, in base alla quale è errato evincere che i servizi di rimorchio possono essere assimilati a un servizio di trasporto marittimo, è possibile, per ragioni di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente, che i requisiti minimi prevedano che le navi utilizzate per le operazioni di rimorchio od ormeggio siano registrate nello Stato membro del porto interessato e battano bandiera dello stesso.
1bis Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).
1ter Sentenza della Corte di giustizia, dell'11 gennaio 2007, nella causa C-251/04, Commissione v. Repubblica ellenica, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Poiché i porti si trovano all'interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l'accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello urbano e nazionale.
soppresso
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Il sistema portuale dell'Unione è estremamente variegato e comprende numerosi modelli differenti di organizzazione dei servizi portuali. Pertanto, l'adozione di un sistema unico non risulterebbe opportuna. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare il numero di prestatori di un servizio portuale, ove le circostanze lo richiedano.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  L'eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell'autorità competente ed essere pienamente giustificata, al fine di dare alle parti interessate l'opportunità di formulare le loro osservazioni. Le eventuali limitazioni dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
(11)  L'eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell'ente di gestione del porto o dell'autorità competente. Le eventuali limitazioni dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Per essere aperta e trasparente la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate.
(12)  La procedura di scelta dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici e dovrebbero essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva ../../... [concessione]7, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto.
soppresso
__________________
7 Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Nella sua comunicazione interpretativa del 1° agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"1, la Commissione ha definito un quadro chiaro per le procedure di selezione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e che non sono aggiudicate sotto forma di concessioni.
____________________
1 GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.
(14)  Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno, l'accessibilità economica di tali servizi a una determinata categoria di utenti od operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne dovrebbe essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente.
(18)  L'ente di gestione del porto o le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti marittimi della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne dovrebbe essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro prestino un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti a vigilanza indipendente.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  È opportuno che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11.
(19)  È opportuno che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri e dovrebbe tenere pienamente conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, l'autorità competente, in caso di trasferimento del personale, dovrebbe esigere che l'operatore prescelto applichi le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
__________________
__________________
11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  In un settore altamente complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali, la qualità dei servizi e la competitività dei porti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che tutti i lavoratori portuali ricevano una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia di formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e tenere conto delle esigenze future del settore alla luce dei cambiamenti tecnologici e logistici derivanti dalle esigenze dei clienti.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  Il settore portuale europeo è confrontato con una serie di sfide che ne possono condizionare la competitività e la dimensione sociale. Tra tali sfide figurano: l'incremento delle dimensioni delle imbarcazioni, la concorrenza di porti esterni all'Unione, il crescente potere di mercato derivante da alleanze tra compagnie di navigazione, l'esigenza di negoziare tempestivamente nuovi modelli di lavoro e fornire adeguata formazione mirata all'innovazione tecnologica e ridurre l'impatto sociale, i crescenti volumi sempre più raggruppati, la mancanza di investimenti adeguati nelle infrastrutture sulla terraferma, la rimozione delle barriere amministrative nel mercato interno, lo scenario energetico in mutazione e le crescenti pressioni sociali e ambientali. È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, affrontino tali sfide e adottino provvedimenti al fine di salvaguardare la competitività del settore ed evitare condizioni di lavoro precarie nei porti, nonostante le fluttuazioni della domanda di lavoratori portuali.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere tutti i modelli di organizzazione del lavoro portuale che garantiscono impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure. Eventuali adeguamenti necessari dovrebbero essere promossi unicamente mediante negoziati tra le parti sociali, e la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei risultati di tali negoziati.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies)  L'automazione e l'innovazione tecnologica offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza e la sicurezza dei porti. Prima di introdurre modifiche rilevanti, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali dovrebbero cooperare al fine di garantire la necessaria formazione e riqualificazione e individuare soluzioni comuni per ridurre gli effetti negativi di tali sviluppi sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro e l'occupabilità.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.
(20)  Il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri. Per i tipi di contratti diversi da quelli di concessione, utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  Conformemente alla risoluzione A.960 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ogni settore di pilotaggio richiede esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Considerando che l'OMI riconosce l'adeguatezza di un'amministrazione regionale o locale del pilotaggio, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto alle disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Il Meccanismo per collegare l'Europa prevede che i porti della rete transeuropea dei trasporti possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del periodo 2014-2020 in corso. Inoltre, la Commissione intende definire un quadro rivisto sugli aiuti di Stato ai porti e, dal momento che la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis stabilisce altresì un nuovo quadro legislativo per i contratti di concessione che interesserà anche i servizi portuali in regime di concessione, è necessario introdurre nel presente regolamento norme rigorose in materia di trasparenza dei flussi finanziari onde evitare situazioni di dumping o di concorrenza sleale tra i porti dell'Unione.
_______________
1bis Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività svolte in quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è opportuno garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
(22)  È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività finanziate con fondi pubblici svolte in quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è opportuno garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  I porti marittimi con un fatturato inferiore alla soglia di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione dovrebbero conformarsi agli obblighi di trasparenza previsti all'articolo 12 del presente regolamento in modo proporzionato, senza essere soggetti a oneri amministrativi eccessivi.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter)  Per assicurare una concorrenza leale e ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione dovrebbe chiarire per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto del fatto che le infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa, sia marittime che terrestri, che sono accessibili a tutti i potenziali utenti in modo paritario e non discriminatorio, come pure le infrastrutture legate alla prestazione di servizi non economici di interesse generale, presentano una natura non economica in ragione del loro fine pubblico prevalente; tali infrastrutture rientrano nella responsabilità dello Stato di rispondere alle esigenze generali della popolazione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)
(22 quater)  Inoltre, la Commissione dovrebbe, in maniera tempestiva e in consultazione con il settore, determinare quali investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria)1bis.
_________________
1bis Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.
(23)  I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, e i diritti applicati dai prestatori di servizi di pilotaggio, che non sono esposti a un'effettiva concorrenza, presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Per essere efficienti, è opportuno che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.
(24)  Il ruolo dell'ente di gestione di un porto è, tra l'altro, quello di agevolare il commercio e fungere da intermediario tra l'industria regionale e gli operatori dei trasporti. Pertanto, ai fini dell'efficienza, è opportuno che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.
(25)  È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, che costituisce uno strumento importante per l'ente di gestione del porto. I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare al fine, per esempio, di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  È necessario che siano disponibili strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.
(26)  È opportuno garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto. L'ente di gestione del porto dovrebbe coinvolgere gli investitori privati, che realizzano investimenti consistenti nei porti, nella consultazione sostenibile relativa ai piani di sviluppo portuale.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.
(27)  Al fine di garantire la presenza di un meccanismo di reclamo indipendente, è opportuno che ogni Stato membro designi uno o più organismi che forniscano vigilanza indipendente. Gli organismi già esistenti, quali le autorità garanti della concorrenza, i tribunali, i ministeri o i dipartimenti all'interno di ministeri, dovrebbero poter essere designati a tal fine, laddove non presentino alcun legame con l'ente di gestione del porto.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.
(28)  È opportuno che, in caso di controversie o reclami transfrontalieri, i diversi organismi di vigilanza indipendente cooperino tra di loro e si scambino informazioni sul loro operato.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano fortemente il funzionamento dei porti. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione fornisce alle parti sociali un quadro nel cui ambito conseguire risultati riguardo all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro, quali la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'Unione sui carburanti a basso tenore di zolfo nonché l'attrattività del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
soppresso
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
soppresso
__________________
13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)  La Commissione è invitata a presentare una proposta legislativa concernente i Certificati di esenzione dal pilotaggio al fine di incoraggiare il loro utilizzo in tutti gli Stati membri, in modo da migliorare l'efficienza nei porti e, in particolare, stimolare il trasporto marittimo di corto raggio, ove lo condizioni di sicurezza lo consentano. I requisiti specifici, sulla cui base vengono emessi tali certificati, dovrebbero essere definiti dagli Stati membri a seguito di una valutazione dei rischi e dovrebbero tener conto delle condizioni locali. I requisiti dovrebbero essere trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere conseguito meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare un quadro normativo per l'organizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti marittimi della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere conseguito meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. È opportuno proteggere i porti dell'Unione europea da quelli dei paesi terzi, che non sono soggetti agli stessi criteri organizzativi e operativi stabiliti dal presente regolamento.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  I rapporti di lavoro nel settore portuale influenzano in maniera significativa le attività e il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'UE dovrebbe poter fornire alle parti sociali dell'Unione un quadro per l'eventuale adozione di risultati comuni riguardo alle questioni sociali connesse ai rapporti di lavoro nel settore portuale. La Commissione, ove necessario, dovrebbe agevolare e sostenere i negoziati nonché fornire assistenza tecnica nel loro ambito, rispettando al contempo l'autonomia delle parti sociali. Le parti sociali dell'Unione dovrebbero avere la possibilità, se lo desiderano, di riferire in merito ai progressi compiuti, in modo che la Commissione possa tener conto dei loro risultati in sede di valutazione degli effetti del presente regolamento.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;
a)  un quadro normativo definito per l'organizzazione dei servizi portuali;
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.
b)  norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali di cui al presente regolamento.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  dragaggio;
soppresso
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica anche al dragaggio.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].
3.  Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.
________________
1bis Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il presente regolamento non pregiudica le strutture portuali che rispettano i principi di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2
2.  “servizi di movimentazione merci”, l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;
2.  "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
2 bis.  "autorità competente", ogni organismo pubblico o privato che, per conto di un livello locale, regionale o nazionale, è autorizzato a svolgere ai sensi del diritto o delle regolamentazioni nazionali attività connesse all'organizzazione e alla gestione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto;
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
3.  “dragaggio”, la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;
3.  "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso, che comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso e che non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti;
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5
5.  “ente di gestione del porto”, qualsiasi organismo pubblico o privato al quale il diritto nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto;
5.  "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato che il diritto nazionale autorizza a svolgere, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e, se del caso, di coordinare, eseguire, organizzare o controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto, nonché di amministrare e gestire il traffico portuale e lo sviluppo dell'area portuale;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6
6.  “ormeggio”, i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;
6.  “ormeggio”, i servizi di ormeggio, disormeggio e spostamento in sicurezza necessari a una nave;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8
8.  “pilotaggio”, il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto;
8.  "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9
9.  “diritti d'uso dell'infrastruttura portuale”, un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci;
9.  "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso al porto, se tali vie navigabili rientrano nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12
12.  “contratto di servizio portuale”, un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori;
12.  "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e l'ente di gestione del porto o un'autorità competente, con cui tale organismo o autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16
16.  “porto marittimo”, una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;
16.  "porto marittimo", una zona delimitata di terra e di mare, gestita dall'ente di gestione del porto e dotata di infrastrutture e strutture che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e del personale;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17
17.  “servizi di rimorchio”, l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;
17.  "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto, assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18
18.  “via navigabile di accesso al porto”, una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi.
18.  "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, se tale via navigabile rientra nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Capo II – titolo
Accesso al mercato
Organizzazione dei servizi portuali
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3
Articolo 3
soppresso
Libera prestazione dei servizi
1.  La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo.
2.  I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Libera organizzazione dei servizi portuali
1.  Ai fini del presente regolamento, l'organizzazione dei servi portuali di cui al presente capo può essere soggetta a:
a)  requisiti minimi imposti ai prestatori di servizi portuali;
b)  limitazione del numero di prestatori;
c)  obblighi di servizio pubblico;
d)  operatori interni;
e)  accesso libero e aperto al mercato dei servizi portuali.
2.  Nell'organizzare i servizi portuali secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, sono rispettate le condizioni stabilite al presente capo.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
1.  Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico come previsto dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può esigere dai prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti:
2.  I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai seguenti aspetti:
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;
b)  le attrezzature necessarie per garantire in modo continuativo il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità tecnica e finanziaria di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti, su tutti i punti di attracco e senza interruzioni durante il giorno e la notte e tutto l'anno;
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
c)  la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;
c)  la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis)  la conformità al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e lavoro dello Stato membro del porto interessato, compresi i termini dei contratti collettivi di lavoro;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
d ter)  la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata dallo Stato membro.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  L'applicazione del presente regolamento non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello dei requisiti minimi per la prestazione di servizi portuali già imposti dagli Stati membri o dalle autorità competenti.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.
4.  Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
5.  Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.
5.  Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il ...* o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.
__________________
* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Al fine di assicurare la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente, lo Stato membro o l'autorità competente può richiedere che le navi utilizzate per le operazioni di rimorchio od ormeggio siano registrate nello Stato membro del porto interessato e battano bandiera dello stesso;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  L'ente di gestione del porto assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente.
1.  L'ente di gestione del porto o l'autorità competente assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2.  L'ente di gestione del porto o l'autorità competente concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4, e lo fa entro un arco di tempo ragionevole e comunque non superiore a quattro mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso e dei documenti necessari. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Nei casi di cui all'articolo 9 del presente regolamento, se l'ente di gestione del porto non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il presente articolo non si applica.
________________
1 bis Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:
1.  Fatti salvi i diversi modelli esistenti di organizzazione dei servizi portuali, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
a)  la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;
a)  la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale per la prestazione dei servizi portuali e che tale limitazione è, laddove applicabile, conforme alle decisioni o ai piani definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  la carenza di spazi litorali laddove ciò rappresenti un elemento essenziale della capacità di fornire il servizio portuale interessato in modo sicuro ed efficace;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
a ter)  l'impossibilità, a causa delle caratteristiche del traffico portuale, per più prestatori di servizi portuali di operare in condizioni economicamente soddisfacenti nel porto;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)
a quater)  la necessità di garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Eventuali limitazioni dei prestatori di un servizio portuale si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L'ente di gestione del porto comunica a tutte le parti interessate le informazioni necessarie concernenti l'organizzazione della procedura di selezione e il termine di presentazione della domanda, nonché tutti i requisiti e i criteri di aggiudicazione corrispondenti. Il termine di presentazione della domanda è sufficientemente lungo da consentire alle parti interessate di eseguire una valutazione significativa e di preparare la loro domanda; in circostanze normali il limite minimo è pari a 30 giorni;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due.
4.  Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di tali misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una delle ragioni di cui al paragrafo 1 giustifichi la limitazione ad un unico prestatore.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
soppresso
Procedura per limitare il numero di prestatori di servizi portuali
1.  Eventuali limitazioni al numero di prestatori di un servizio portuale in conformità all'articolo 6 si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente.
2.  Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva …./…. [concessione].
3.  La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva …/… [concessione].
4.  Il prestatore o i prestatori selezionati e l'ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.
5.  Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva …./…. [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.
6.  I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.
7.  Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva …/… [concessione]15, la direttiva …/… [utilità pubbliche]16 e la direttiva …/… [appalti pubblici]17
__________________
15 Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011)0897 definitivo.
16 Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).
17 Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri possono decidere di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire quanto segue:
1.  Gli Stati membri designano l'autorità competente sul loro territorio, ad esempio l'ente di gestione del porto, autorizzata ad attuare obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
b)  la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;
b)  la disponibilità del servizio per tutti gli utenti, ove opportuno su base paritaria;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
c ter)  la fornitura di servizi di trasporto adeguati per il pubblico e la coesione territoriale.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'imposizione di siffatti obblighi di servizio pubblico sul loro territorio. L'ente di gestione del porto può essere designato autorità competente.
soppresso
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Se l'autorità competente designata in conformità al paragrafo 3 è differente dall'ente di gestione del porto, essa esercita le competenze di cui agli articoli 6 e 7 per quanto riguarda la limitazione del numero di prestatori di servizi portuali sulla base degli obblighi di servizio pubblico.
4.  Se l'autorità competente designata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è differente dall'ente di gestione del porto, essa esercita le competenze di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la limitazione del numero di prestatori di servizi portuali sulla base degli obblighi di servizio pubblico.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
5.  Un'autorità competente che decida di imporre obblighi di servizio pubblico in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento notifica tali obblighi alla Commissione.
5.  Uno Stato membro che decida di imporre obblighi di servizio pubblico in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento notifica tali obblighi alla Commissione.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
6.  In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.
6.  In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali o applicare l'articolo 9. L'azione collettiva sindacale svolta in conformità alla legislazione nazionale del rispettivo Stato membro e/o agli accordi vigenti tra le parti sociali non è considerata un'interruzione di servizi portuali che giustifichi l'adozione di misure di emergenza.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
1.  L'ente di gestione del porto o l'autorità competente può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna, purché l'articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio interessato. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto.
2.  Si considera che l'ente di gestione del porto o l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto di cui trattasi.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  L'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.
3.  Nei casi di cui all'articolo 8, l'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Fatte salve le normative nazionali e dell'Unione che prevedano accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.
2.  Fatte salve le normative nazionali e dell'Unione, compresi gli accordi collettivi rappresentativi tra le parti sociali, l'autorità competente esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro basate sugli standard sociali nazionali, regionali o locali vincolanti. Nell'eventualità di un trasferimento del personale a seguito del cambio del prestatore di servizi, al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali sono concessi gli stessi diritti che avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.
3.  L'ente di gestione del porto o l'autorità competente esige da tutti i prestatori di servizi portuali il rispetto di tutti gli standard sociali e del lavoro stabiliti nel diritto dell'Unione e/o nazionale, come pure dei contratti collettivi applicabili conformemente alle consuetudini e alle tradizioni nazionali. Se nell'ambito della fornitura dei pertinenti servizi portuali ha luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Formazione e protezione sul luogo di lavoro
1.  Il datore di lavoro provvede affinché i suoi dipendenti ricevano la formazione necessaria per acquisire una solida conoscenza delle condizioni in cui è condotto il loro lavoro e siano adeguatamente formati per affrontare i rischi che il lavoro può comportare.
2.  Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione è invitato a sviluppare linee guida per la definizione dei requisiti di formazione onde prevenire gli incidenti e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute per i lavoratori. I requisiti di formazione sono regolarmente aggiornati onde ridurre in modo continuativo il verificarsi di infortuni sul lavoro.
3.  Le parti sociali sono invitate a elaborare modelli che assicurino un equilibrio tra la fluttuazione della domanda di lavoro portuale e la flessibilità richiesta dalle operazioni portuali, da un lato, e la continuità e la tutela dell'occupazione, dall'altro.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 11
Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.
Il presente capo, fatta eccezione per l'articolo 10 bis, e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci, ai servizi passeggeri e al pilotaggio.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle sue altre attività in modo che:
2.  L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio mantiene la contabilità relativa a tali servizi o investimenti finanziati con fondi pubblici separata dalla contabilità relativa alle sue altre attività in modo che:
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
L'ente di gestione del porto o l'associazione dei porti che svolge in proprio servizi di dragaggio e riceve a tal fine finanziamenti pubblici non svolge servizi di dragaggio in altri Stati membri.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche, i dividendi versati e gli utili trattenuti o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.
3.  I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
4.  L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo indipendente di vigilanza di cui all'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
4.  L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo indipendente di vigilanza competente eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.
5.  In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo ai loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 in caso di oneri amministrativi sproporzionati, purché gli eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino pienamente trasparenti nel sistema di contabilità. Qualora gli Stati membri decidano in tal senso, lo comunicano alla Commissione prima che la decisione abbia effetto.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.
1.  I diritti per i servizi forniti da un operatore interno soggetto a un obbligo di servizio pubblico, i diritti per i servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza nonché i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono, per quanto possibile, le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  Su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente, di cui all'articolo 17, informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.
3.  In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
3.  Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.
4.  Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alla strategia economica e alla politica di pianificazione territoriale del porto relative, tra l'altro, a talune categorie di utilizzatori, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale variazione sono equi, non discriminatori per quanto riguarda la nazionalità e rispettano le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. L'ente di gestione del porto può tenere conto dei costi esterni in sede di fissazione dei diritti. L'ente di gestione del porto può modificare i diritti d'uso dell'infrastruttura in conformità alle pratiche commerciali.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
5.  Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.
soppresso
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  L'ente di gestione del porto informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, compresi i costi e i ricavi totali utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.
6.  L'ente di gestione del porto informa in modo trasparente gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri. L'ente di gestione del porto non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7
7.  Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.
7.  In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo nonché informazioni sul livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.  L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".
soppresso
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.
2.  L'ente di gestione del porto garantisce la presenza di meccanismi adeguati per la consultazione degli utenti del porto, compresi gli operatori dei trasporti interconnessi interessati. L'ente consulta gli utenti del porto in caso di modifiche sostanziali dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. I prestatori di servizi portuali forniscono agli utenti del porto informazioni adeguate in merito alla struttura dei diritti dei servizi portuali e ai criteri utilizzati per la loro determinazione. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, gli operatori interni che prestano servizi nell'ambito di un obbligo di servizio pubblico e i prestatori di servizi portuali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), consultano con cadenza annuale gli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione meccanismi adeguati per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.
È possibile imporre gli obblighi di cui al presente paragrafo agli enti, compresi quelli aventi composizione distinta, già istituiti all'interno del porto.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:
1.  L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le pertinenti parti interessate che operano nell'area portuale, come pure le amministrazioni pubbliche responsabili della pianificazione dell'infrastruttura di trasporto, ove opportuno, in merito ai seguenti aspetti:
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  le conseguenze della pianificazione e delle decisioni riguardanti la gestione territoriale in termini di prestazioni ambientali;
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
c ter)  le misure volte a garantire e migliorare la sicurezza nell'area portuale, comprese la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali, e le informazioni in merito all'accesso alla formazione per i lavoratori portuali.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo
Organismo indipendente di vigilanza
Vigilanza indipendente
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano in vigore meccanismi efficaci per gestire i reclami per tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro. A tale scopo, gli Stati membri designano uno o più organismi.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.
2.  La vigilanza indipendente è effettuata in modo da escludere i conflitti di interessi ed è giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono che sussista un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla gestione dei reclami e le attività associate a tali proprietà o controllo. La vigilanza indipendente è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d'impresa.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.
3.  Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo, compresa l'indicazione degli enti autorizzati a gestire i reclami di cui all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 7.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
4.  Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.
4.  Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente lo Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri interessati cooperano tra loro e si scambiano informazioni sul proprio operato.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
5.  L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.
5.  In caso di presentazione di un reclamo formale da parte di un soggetto che abbia un legittimo interesse, il pertinente organismo di vigilanza indipendente ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6
6.  L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
7.  Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.
soppresso
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8
8.  Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.
8.  Le decisioni del pertinente organismo di vigilanza indipendente hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9
9.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1° luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.
9.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i meccanismi e le procedure posti in essere per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro ...* e provvedono a dare immediata notifica di ogni eventuale modifica successiva degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco dei pertinenti organismi.
__________________
* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18
soppresso
Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza
1.  Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.
2.  Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.
4.  Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.
5.  Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o dall'organismo indipendente di vigilanza. L'organo di appello può essere un tribunale.
1.  Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o da un organismo designato a norma dell'articolo 17. L'organo di appello può essere un tribunale.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.
__________________
* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21
soppresso
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 23
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti.
Ai fini della valutazione del funzionamento e degli effetti del presente regolamento vengono presentate relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro ...* la Commissione presenta una prima relazione e, successivamente, relazioni periodiche a cadenza triennale corredate, se del caso, di proposte pertinenti. Le relazioni della Commissione tengono conto degli eventuali progressi realizzati dal comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione.
________________
* quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.
Esso si applica a decorrere da ...*.
__________________
* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0023/2016).

Note legali - Informativa sulla privacy