Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea (2015/2325(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti l'articolo 8 e l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), e la raccomandazione generale n. 32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia del 14 novembre 2014,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5, Pechino +10, Pechino +15 e Pechino +20,
– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),
– viste le conclusioni del Consiglio in materia di migrazione del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'impegno ivi espresso a favore dei diritti umani delle donne e delle ragazze,
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla definizione di norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI,
– vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
– vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
– vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),
– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale,
– visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
– viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,
– visto il documento di lavoro congiunto del personale della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 marzo 2015, sull'attuazione della politica europea di vicinato nel 2014 (SWD(2015)0076),
– viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) nn. 1325 e 1820 sulle donne, la pace e la sicurezza,
– vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ riguardante Frontex(1) ,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0024/2016),
A. considerando che un numero crescente e senza precedenti di uomini, donne e bambini richiede protezione internazionale nell'Unione europea, a seguito dei conflitti in corso, dell'instabilità regionale e delle violazioni dei diritti umani, ivi compresa la violenza di genere e lo stupro come arma di guerra;
B. considerando che si registra un elevato grado di disuguaglianza di genere tra i richiedenti asilo in tutta l'Unione europea; che le donne rappresentano in media un terzo delle persone che presentano domanda di asilo; che dall'inizio del 2015 fino al mese di novembre dello stesso anno circa 900 000 persone sono arrivate attraverso il Mediterraneo sulle coste europee e che le donne e i bambini rappresentano circa il 38% del totale; che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato che, nel gennaio 2016, le donne e i bambini rappresentano il 55% di quanti raggiungono la Grecia per richiedere l'asilo nell'UE; che già troppe persone hanno perso la vita nel corso dei loro viaggi della speranza e che molte tra essi sono donne;
C. considerando che le donne e le persone LGBTI subiscono particolari forme di persecuzione basate sul genere, che ancora, troppo spesso, non sono riconosciute nell'ambito delle procedure di asilo;
D. considerando che la risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza non ha conseguito il suo principale obiettivo, vale a dire proteggere le donne e aumentare in modo considerevole la partecipazione di queste ai processi politici e decisionali;
E. considerando che l'UNHCR stima che ogni anno 20 000 donne e ragazze provenienti dai paesi di origine che praticano la mutilazione genitale femminile (MGF) chiedono asilo negli Stati membri dell'UE; che un numero significativo di donne presenta domanda di asilo per paura della mutilazione genitale femminile (MGF);
F. considerando che, secondo le stime dell'UNHCR, il 71% delle donne richiedenti asilo nell'UE provenienti da paesi che praticano la MGF è costituito da donne che sono sopravvissute a tale pratica; che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha fermato l'espulsione delle ragazze che rischiavano di essere sottoposte alla mutilazione genitale e, quindi, di subire danni irreparabili alla propria salute fisica e psicologica;
G. considerando che le donne e le ragazze richiedenti asilo hanno esigenze di protezione e preoccupazioni diverse dagli uomini che impongono che l'attuazione di tutte le politiche e procedure in materia di asilo, inclusa la valutazione delle domande di asilo, tenga conto delle questioni di genere e sia individuale; che le domande di asilo connesse a violenze dovrebbero essere gestite in modo tale da proteggere le donne dal rischio di vittimizzazione secondaria durante la procedura di asilo;
H. considerando che il processo di integrazione e i diritti delle donne e delle ragazze sono compromessi nel momento in cui il loro status giuridico dipende dal loro coniuge;
I. considerando che gli atti pertinenti che costituiscono il regime europeo comune in materia di asilo devono essere recepiti e attuati in conformità della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e altri strumenti pertinenti;
J. considerando che il trattamento di donne e ragazze richiedenti asilo in tutti gli Stati membri differisce enormemente e permangono carenze molto significative;
K. considerando che le donne rifugiate e richiedenti asilo sono spesso vittime di discriminazioni multiple e sono più vulnerabili alla violenza sessuale e di genere nei loro paesi di origine, transito e destinazione; che le donne e le ragazze non accompagnate, le donne responsabili della famiglia, le gestanti, le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili;
L. considerando che le donne rifugiate non devono solo affrontare minacce alla propria sicurezza personale, come lunghe e pericolose giornate di cammino verso l'esilio, molestie, indifferenza delle autorità e spesso abusi sessuali e violenze, anche una volta raggiunto un luogo apparentemente sicuro, con la stigmatizzazione sociale che spesso questo comporta, ma anche farsi carico della sicurezza fisica, del benessere e della sopravvivenza della propria famiglia;
M. considerando che molti rifugiati giunti in Europa vivono in condizioni precarie in campi o in strada, e che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili;
N. considerando che le reti criminali traggono vantaggio dalla mancanza di una via d'accesso sicura all'UE per i richiedenti asilo e i rifugiati, dall'instabilità e dai conflitti regionali nonché dalla vulnerabilità delle donne e delle ragazze che cercano di fuggire, al fine di sfruttarle ricorrendo alla tratta e allo sfruttamento sessuale;
O. considerando che le donne oggetto di violenza e tratta sono maggiormente esposte al rischio di malattie trasmissibili sessualmente;
P. considerando che l'UNHCR ha riferito casi di violenza e abuso, ivi compresa la violenza sessuale, nei confronti delle donne e dei bambini rifugiati, durante il viaggio e anche nei centri di accoglienza sovraffollati nell'Unione europea;
Q. considerando che le donne e le ragazze che cercano rifugio nell'UE spesso fuggono da regimi oppressivi nei confronti delle donne, che non riconoscono l'uguaglianza tra donne e uomini, tollerano la violenza contro le donne, gli abusi e i matrimoni tra minori, precoci e forzati;
R. considerando che molto spesso gli spazi degli hub destinati all'accoglienza non hanno al loro interno spazi adatti al mantenimento e alla cura dei figli da parte delle madri ivi ospitate e che le strutture di assistenza legale non forniscono un adeguato supporto nell'informazione e nella ricerca dei legami familiari;
S. considerando che le esigenze primarie per la prevenzione della violenza di genere, quali servizi igienici, docce e posti letto separati, non sono soddisfatte né nei centri di accoglienza né nelle strutture di transito dell'Unione europea;
T. considerando che le ragazze che fuggono dal conflitto e dalla persecuzione sono esposte a un rischio maggiore di matrimonio di minori, precoce e forzato, stupro, violenza sessuale e fisica e prostituzione;
U. considerando che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i bambini a rischi maggiori;
V. considerando che, sebbene costituisca un diritto umano essenziale, il ricongiungimento familiare è sistematicamente rinviato e persino violato, e che le donne e i bambini sono le prime vittime della negazione o del rinvio dell'applicazione di tale diritto;
W. considerando che le donne spesso sono costrette ad accettare lavori in nero e a condizioni degradanti pur di restare nel paese di approdo;
X. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino ha sottolineato la necessità di aumentare la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la necessità delle donne rifugiate, sfollate e migranti di partecipare in maniera adeguata alle decisioni che le riguardano;
Y. considerando che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il numero 5, si propone di realizzare la parità di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne entro il 2030;
1. ritiene che, per migliorare la sicurezza e la protezione delle donne e delle ragazze rifugiate, debbano essere messe a disposizione di coloro che fuggono dal conflitto e dalla persecuzione vie d'accesso sicure e legali verso l'UE, tenendo conto della questione di genere; sottolinea, in particolare, che un numero maggiore di Stati membri dovrebbe partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE; ritiene che la legislazione e le politiche in materia di migrazione irregolare non debbano ostacolare l'accesso alle procedure di asilo dell'UE; sottolinea che il diritto di asilo è sancito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. sottolinea la necessità urgente di aprire vie di accesso all'asilo che siano immediate, legali e sicure per contrastare le reti di traffico di esseri umani e per consentire sempre più a donne, minori, anziani e disabili di cercare rifugio senza dover rischiare la vita; esprime profonda preoccupazione per i decessi, respingimenti e gravi violazioni dei diritti umani alle frontiere esterne dell'UE; ritiene che responsabilità, costi e benefici debbano essere condivisi tra tutti i 28 Stati membri e non solamente tra i paesi di primo approdo; deplora la mancanza di solidarietà tra gli Stati membri;
3. insiste sull'importanza che le donne rifugiate siano registrate individualmente e ricevano la documentazione necessaria per garantirne la sicurezza individuale, la libertà di circolazione e l'accesso ai servizi di prima necessità, come chiede l'UNHCR;
4. sottolinea che i comitati di coordinamento e qualsiasi altra forma di rappresentanza dei rifugiati, nelle aree urbane, nelle aree rurali o nei campi profughi, anche nelle zone di rimpatrio, dovrebbero rispettare il principio della parità di genere, onde assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne rifugiate e richiedenti asilo;
5. ribadisce il suo appello affinché tutti gli Stati membri e l'Unione europea firmino e ratifichino la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (convenzione di Istanbul);
6. invita tutti gli Stati membri, di concerto con l'UE, ad assicurare che le donne vittime di violenze di genere ricevano consulenza specialistica in materia di traumi e assistenza psicosociale, con un coinvolgimento diretto di donne qualificate e specializzate in materia, in tutte le fasi della procedura di asilo;
7. esprime profonda preoccupazione per le informazioni secondo le quali le donne e i bambini ricorrono al sesso di sopravvivenza al fine di pagare i trafficanti per continuare il loro viaggio in cerca di asilo nell'UE; ribadisce che vie di accesso sicure e legali verso l'Europa sono fondamentali per prevenire efficacemente tale situazione;
8. invita l'UE a integrare la prospettiva di genere nell'istituzione del meccanismo per le denunce, presso l'ufficio del responsabile Frontex dei diritti fondamentali e ad affrontare le violazioni dei diritti umani commesse da Frontex, dagli Stati membri e dai funzionari di paesi terzi nell'ambito della cooperazione con Frontex, così come recentemente deliberato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla Relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ su Frontex;
9. richiede misure mirate a garantire una completa integrazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo, scongiurandone ogni forma di sfruttamento, abuso, violenza e tratta;
10. sottolinea che tutte le politiche e le misure dell'UE in materia di migrazione e asilo dovrebbero tenere conto del genere nelle fasi di ideazione, attuazione e valutazione;
La dimensione di genere nella determinazione dello status di rifugiato
11. chiede di adottare un nuovo insieme completo di orientamenti in materia di genere a livello dell'UE nell'ambito delle più ampie riforme della politica in materia di asilo e migrazione che tenga pienamente conto della dimensione sociale, culturale e politica della persecuzione e che includa anche misure di accoglienza e di integrazione;
12. sottolinea che anche nei paesi considerati sicuri le donne possono essere vittime di persecuzioni di genere, mentre le persone LGBTI possono subire abusi, e di conseguenza hanno diritto di presentare una legittima richiesta di protezione; invita gli Stati membri ad adottare procedure di asilo e a profondere sforzi per elaborare programmi di formazione sensibili alle esigenze delle donne con identità multiple emarginate, tra cui le donne LGBTI; esorta tutti gli Stati membri a lottare contro gli stereotipi dannosi sui comportamenti e le caratteristiche delle donne LGBTI e ad applicare integralmente la Carta dei diritti fondamentali dell'UE in relazione alle loro domande di asilo; sottolinea la necessità di centri di accoglienza sensibili alle persone LGBTI in tutti gli Stati membri; sottolinea che le violenze contro le persone LGBTI sono frequenti nei centri di accoglienza;
13. sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non a titolo esclusivo, lo stupro e la violenza sessuale, la MGF, i matrimoni forzati, la violenza domestica e i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione di genere autorizzata dallo Stato rappresentano una forma di persecuzione e dovrebbero essere una valida ragione per richiedere asilo nell'UE e che ciò dovrebbe essere riflesso nei nuovi orientamenti in materia di genere;
14. invita la Commissione a raccogliere accurate statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale al fine di aggiungere maggiori categorie di dati disaggregati per genere, in particolare in relazione alle fasi della procedura di asilo dopo l'adozione di una decisione iniziale;
15. esorta la Commissione a elaborare orientamenti interpretativi sulla MGF che tengano pienamente conto degli orientamenti dell'UNHCR in materia di persecuzione legata al genere e della nota di orientamento sulla MGF e che definiscano chiaramente gli obblighi degli Stati membri prestando particolare attenzione all'identificazione dei richiedenti asilo più vulnerabili e alla comunicazione con loro; sottolinea che le donne che sono sopravvissute alla MGF possono avere difficoltà a parlare di questo trauma; esorta gli Stati membri ad adottare misure volte ad assicurare che tutte le forme di violenza sulle donne, ivi compresa la mutilazione genitale femminile, possano essere riconosciute come forma di persecuzione e le vittime possano, pertanto, avvalersi della protezione offerta dalla Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, ottemperando così all'articolo 60 della Convenzione di Istanbul;
16. invita gli Stati membri a garantire che le procedure di asilo alle frontiere siano conformi agli orientamenti dell'UNHCR in materia di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda la persecuzione di genere e agli orientamenti dell'UNHCR in materia di domande di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere, che illustrano chiaramente gli obblighi degli Stati membri;
17. chiede alla Commissione, date le circostanze illustrate, di migliorare il finanziamento e la copertura dei programmi Daphne e Odysseus e di valutare l'opportunità di rivedere tali programmi per adeguarli al contesto attuale e proteggere le donne rifugiate;
18. osserva la proposta della Commissione di istituire un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri; invita ad adottare tutte le misure utili affinché detto approccio sia coerente con il principio di non respingimento e i diritti delle donne, dei bambini e di altri gruppi vulnerabili non siano minati; chiede inoltre l'applicazione della differenziazione di genere; ritiene che un elenco di paesi di origine sicuri non debba mai dar luogo a un trattamento procedurale meno favorevole per le donne le cui domande di asilo sono fondate sulla paura o sull'esperienza della violenza di genere; sottolinea la necessità di evitare che siano prese decisioni affrettate che non tengono debitamente conto del pericolo, anche di morte, cui vanno incontro le donne vittime di violenze di genere nel caso in cui la domanda sia respinta e siano costrette a fare ritorno al proprio paese;
19. chiede approcci più obiettivi e attenti alle questioni di genere alla valutazione della credibilità in tutti gli Stati membri e il potenziamento della formazione sulla valutazione della credibilità per i responsabili politici che includa una dimensione di genere; sottolinea che le valutazioni della credibilità non possono mai essere completamente accurate, e che non dovrebbero costituire la base su cui respingere una domanda di asilo; raccomanda che in sede di esame delle domande di asilo presentate dalle donne siano tenuti in considerazione i loro profili culturali, sociali e psicologici, compresi il contesto culturale di provenienza, l'istruzione, i traumi subiti, la paura, la vergogna e/o le disuguaglianze tra donne e uomini;
20. invita gli Stati membri a motivare le decisioni positive in materia di asilo al fine di rendere disponibili i dati utili sulla valutazione della violenza di genere e di garantire trasparenza circa i motivi di cui alla convenzione in base ai quali sono state concesse le richieste di asilo;
21. invita gli Stati membri a fornire alle donne informazioni sulla procedura di asilo, sui diritti e sulle prestazioni specifiche per le donne che chiedono asilo; sottolinea il diritto delle donne a presentare una domanda di asilo indipendente dal coniuge come chiave per l'emancipazione femminile e il principio di non respingimento; esorta gli Stati membri a informare tutte le donne del loro diritto a presentare una domanda di asilo indipendente, consentendo così alle donne di poter richiedere e mantenere lo status di rifugiate o di richiedente asilo indipendentemente dalla situazione di altri componenti della propria famiglia;
22. invita gli Stati membri a recepire integralmente le direttive 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
23. ritiene che si debba intervenire prontamente sul piano degli aiuti umanitari ogniqualvolta ci sia un sospetto di violenza di genere, considerata la altissima esposizione a forme di violenza fisica e morale su soggetti vulnerabili come le donne o i bambini, in tragitti migratori illegali in cui è negato ogni tipo di diritto;
24. sottolinea che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei trafficanti; invita pertanto gli Stati membri a potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia, anche con organismi quali Europol, Frontex, Eurojust e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), al fine di combattere efficacemente il traffico e la tratta di migranti;
25. sottolinea che occorre fornire servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti durante le selezioni e i colloqui relativi alla procedura di asilo, onde assicurare l'equa possibilità di presentare una domanda di asilo;
Le necessità delle donne nelle procedure di asilo
26. esorta gli Stati membri a informare debitamente le donne richiedenti asilo dei loro diritti, in particolare il diritto di avvalersi di una persona incaricata di condurre il colloquio e di un'interprete di sesso femminile, inclusa la possibilità che il colloquio personale avvenga non in presenza di terzi; esorta gli Stati membri ad offrire una formazione completa e obbligatoria alle persone incaricate di condurre il colloquio e agli interpreti in materia di violenza sessuale, trauma e memoria; esorta gli Stati membri ad assicurare che tali diritti siano rispettati; esorta gli Stati membri a conformarsi all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo;
27. osserva con preoccupazione che molti di coloro che gestiscono le domande di asilo nell'UE non conoscono la MGF; invita gli Stati membri a lavorare a livello nazionale con le proprie autorità responsabili in materia di asilo per definire procedure migliori al fine di sostenere e assistere le donne e le ragazze che hanno subito o rischiano di subire la MGF;
28. esorta gli Stati membri a fornire informazioni aggiornate e accessibili in merito alla procedura di asilo e ai diritti e benefici specifici delle donne richiedenti asilo;
29. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro, e a stanziare con urgenza risorse aggiuntive per la prestazione di assistenza sanitaria;
30. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire alle donne protezione e assistenza durante il soggiorno nei campi profughi, nonché presso i controlli alle frontiere e naturalmente dopo l'ingresso nell'UE;
31. esorta tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nonché ad applicare l'articolo 59 della stessa, che impone alle parti di adottare le misure necessarie per sospendere le procedure di espulsione nei confronti delle donne migranti il cui status di residente dipende da quello del coniuge e/o concedere loro un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio;
32. chiede che alle donne migranti e richiedenti asilo sia accordato uno status giuridico indipendente da quello del coniuge, onde evitare lo sfruttamento, ridurre la vulnerabilità e conseguire una maggiore equità;
33. sottolinea che le donne e le ragazze migranti sprovviste di documenti dovrebbero poter esercitare appieno i loro diritti fondamentali e che occorre creare dei canali per la migrazione legale;
34. sottolinea la necessità di procedure di ricongiungimento familiare per riconoscere diritti individuali alle donne e alle ragazze che si ricongiungono alle loro famiglie nell'UE, in modo da evitare che esse siano costrette a dipendere da una relazione potenzialmente violenta con un familiare di sesso maschile per poter accedere alla sanità, all'istruzione o al lavoro;
35. condanna fermamente il ricorso a violenze sessuali contro le donne come arma di guerra; ritiene che si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze migranti vittime di abusi nei conflitti assicurando l'accesso all'assistenza medica e psicologica;
36. accoglie con favore la creazione di un nuovo modulo di formazione in materia di genere, identità di genere e orientamento sessuale da parte dell'EASO; invita a integrare pienamente la dimensione di genere e il bilancio di genere nei lavori dell'EASO attraverso punti di contatto sulle questioni di genere e un collegamento formale con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); sollecita informazioni sui paesi d'origine, compresa la situazione delle donne, de jure e de facto, e la persecuzione o la minaccia di persecuzione alle donne, ad opera di attori non statali;
37. invita tutti gli Stati membri a utilizzare appieno il regolamento di Dublino affinché i membri della famiglia possano restare insieme e le loro domande di asilo siano esaminate dalle stesse autorità;
Accoglienza e trattenimento
38. chiede che sia posta fine a tutte le detenzioni di minori nell'UE e che i genitori abbiano la possibilità di vivere con i propri figli in strutture appropriate e adeguate alle loro necessità, in attesa della decisione in merito alla loro domanda di asilo;
39. sottolinea che il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere evitato, ed utilizzato soltanto se persegue una finalità legittima e se ritenuto necessario e proporzionato per ogni singolo caso, e che non può mai essere giustificato per le persone di età inferiore ai 18 anni; considera che il rispetto del diritto di richiedere asilo implica la creazione di strutture di accoglienza aperte e umane per i richiedenti asilo, compreso un trattamento sicuro, dignitoso e conforme ai diritti umani; sottolinea la necessità di elaborare alternative al trattenimento, inclusi approcci incentrati sul coinvolgimento che soddisfino le esigenze dei gruppi vulnerabili;
40. sottolinea che molte donne richiedenti asilo e rifugiate sono state vittime di forme estreme di violenza e che il trattenimento può aggravare il loro trauma; sottolinea che il trattenimento dei richiedenti asilo per mere ragioni di opportunità amministrativa viola il diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; chiede di porre immediatamente fine, in tutti gli Stati membri, al trattenimento di minori, donne incinte e che allattano e vittime sopravvissute allo stupro e alla violenza sessuale, e che sia predisposto un sostegno psicologico adeguato;
41. esorta tutti gli Stati membri a ridurre i limiti massimi alla durata del trattenimento prima dell'allontanamento al di sotto del limite previsto dalla direttiva sul rimpatrio; ritiene che il trattenimento prolungato danneggi in modo sproporzionato i gruppi vulnerabili;
42. esorta a far sì che le donne richiedenti asilo soggette a trattenimento che hanno subito abusi sessuali ricevano assistenza e consulenza medica, anche nel caso in cui si verifichi una conseguente gravidanza, compresa la necessaria assistenza sanitaria fisica e mentale, il sostegno e l'assistenza legale; chiede che la Commissione e gli Stati membri adottino misure immediate per garantire che le condizioni di accoglienza, transito e trattenimento siano sicure, umane e adeguate, con alloggi e servizi igienici separati per donne e famiglie; osserva che la consegna di appropriati kit igienici di base a tutte le donne e ragazze deve essere pratica comune nei programmi di assistenza;
43. insiste sul fatto che la partecipazione diretta e indiretta delle donne rifugiate alla gestione del processo di distribuzione di alimenti e di articoli non alimentari assicurerà che questi siano distribuiti e controllati direttamente dalle donne adulte della famiglia, assicurando così che siano distribuiti equamente tra i membri;
44. invita la Commissione e gli Stati Membri a dotare gli hub destinati all'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo di adeguati spazi adatti al mantenimento e alla cura dei propri figli;
45. chiede agli Stati membri di attuare o potenziare meccanismi di controllo dei centri d'accoglienza sovraffollati all'interno dell'Unione, nei quali non vigono necessariamente i parametri minimi per mitigare la violenza di genere, al fine di evitare che le vessazioni a scapito di donne e bambini proseguano anche nel paese di arrivo;
46. sottolinea che nell'ambito delle procedure di accoglienza si dovrebbe dare priorità alle esigenze delle persone vulnerabili come le donne e le ragazze che hanno subito violenze, in particolare le ragazze non accompagnate;
47. evidenzia l'importanza di dotare le strutture di accoglienza di una adeguata assistenza legale per le donne al fine di garantire loro un valido supporto in termini di informazione e di ricerca dei legami familiari;
48. invita la Commissione e gli Stati Membri a porre in essere misure volte a impedire matrimoni forzati a cui donne e ragazze vengono costrette una volta ottenuto lo status di rifugiati da uomini che sperano di assicurarsi un accesso sicuro e che altrimenti non ne avrebbero diritto;
49. sottolinea l'urgente necessità di avviare indagini indipendenti su tutte le accuse, comprese quelle di abuso sessuale e di violenza basata sul genere nei luoghi di trattenimento dei migranti o alle frontiere, e di concedere l'accesso ai giornalisti e alle organizzazioni pertinenti della società civile;
50. ritiene che, in caso di trattenimento di donne richiedenti asilo, sia necessario disporre di strutture e materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche specifiche delle donne, occorra promuovere il ricorso a guardie e sorveglianti donne, e tutto il personale preposto a lavorare con le donne trattenute dovrebbe ricevere una formazione in merito alle esigenze di genere specifiche e ai diritti umani delle donne;
51. è del parere che le donne richiedenti asilo soggette a trattenimento che denunciano abusi debbano ricevere immediatamente protezione, sostegno e assistenza, e le loro denunce debbano essere esaminate da autorità competenti e indipendenti, nel pieno rispetto del principio di riservatezza, anche nel caso in cui le donne siano trattenute insieme al coniuge/partner o altri parenti; ritiene che le misure di protezione debbano tener conto in particolare del rischio di ritorsione;
52. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a collaborare con la società civile e le organizzazioni per i diritti umani per alleviare la terribile situazione dei rifugiati che sopravvivono in condizioni precarie, e in particolare le donne e le ragazze vulnerabili;
Inclusione e integrazione sociali
53. invita gli Stati membri a elaborare e attuare misure specifiche, per esempio in materia di lezioni di lingue, programmi di alfabetizzazione, apprendimento permanente e formazione di base, per agevolare la partecipazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo al mercato del lavoro; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a garantire il diritto delle ragazze rifugiate di accedere all'istruzione obbligatoria; sottolinea l'importanza dell'istruzione informale e non formale e degli scambi culturali ai fini dell'inclusione e dell'emancipazione delle giovani donne e delle ragazze; sottolinea l'importanza di ampliare l'accesso all'istruzione superiore per le donne rifugiate; chiede procedure solide e trasparenti per il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero;
54. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizioni fondi e altre risorse a favore delle organizzazioni della società civile e per i diritti umani che forniscono assistenza, promuovono l'inclusione e monitorano la situazione dei rifugiati e richiedenti asilo nell'UE, occupandosi in particolare degli ostacoli e delle vulnerabilità che le donne e le ragazze devono affrontare;
55. invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che le leader rifugiate perseguitate nel proprio paese di origine possano esercitare in sicurezza la propria attività politica e sociale per i diritti delle donne e per la parità di genere all'interno dell'UE;
56. sottolinea l'importanza fondamentale dell'accessibilità e della qualità dell'assistenza all'infanzia e ad altre persone non autosufficienti nel consentire l'emancipazione economica e sociale delle donne rifugiate;
57. invita gli Stati membri a utilizzare i Fondi strutturali e d'investimento, oltre al Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, per promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, con particolare attenzione all'assistenza all'infanzia;
58. chiede procedure di ricongiungimento familiare più rapide e più efficienti e la raccolta di dati disaggregati per genere in merito alle decisioni relative al ricongiungimento familiare; sottolinea l'importanza del diritto all'assistenza legale nei casi di ricongiungimento familiare;
59. ritiene che il riconoscimento reciproco delle decisioni positive in materia di asilo consenta migliori opportunità in termini di posti di lavoro, integrazione e ricongiungimento familiare;
60. sottolinea che i paesi ospitanti dovrebbero garantire il pieno accesso al diritto all'istruzione pubblica gratuita di qualità, ai servizi sanitari, con particolare riferimento alla salute sessuale e riproduttiva, nonché a un'occupazione che sia consona alle esigenze e alle competenze delle donne rifugiate e a un alloggio che soddisfi le esigenze delle donne e delle ragazze rifugiate; sottolinea che le politiche di sicurezza sociale sono essenziali per l'integrazione;
61. chiede programmi completi e adeguatamente finanziati per soddisfare le trascurate esigenze sanitarie a breve e a lungo termine delle donne rifugiate, compresa la consulenza psicosociale e in materia di traumi;
62. sottolinea l'importante ruolo positivo svolto dalle imprese sociali e da modelli d'impresa alternativi quali le mutue e cooperative ai fini dell'emancipazione economica delle donne rifugiate e della loro integrazione nel mercato del lavoro, nonché in ambito sociale e culturale;
63. incoraggia lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull'impegno delle organizzazioni di base operanti a livello di comunità e la partecipazione diretta dei rifugiati nel rappresentare le posizioni delle donne rifugiate e richiedenti asilo presso i responsabili politici;
64. ritiene che gli enti regionali e locali svolgano un ruolo fondamentale nell'inserimento delle donne rifugiate e richiedenti asilo in particolare per quel che riguarda il loro inserimento nel mondo del lavoro; incoraggia inoltre tali enti a favorire il dialogo e il confronto tra le donne rifugiate e le donne autoctone;
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65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'UNHCR.