Indice 
Testi approvati
Mercoledì 20 gennaio 2016 - Strasburgo
Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Lettonia *
 Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ***I
 Dispositivi di protezione individuale ***I
 Apparecchi a gas ***I
 Impianti a fune ***I
 Obiezione a un atto delegato: prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
 Sostegno al processo di pace in Colombia

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Lettonia *
PDF 234kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (13060/2015),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0338/2015),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,

–  vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della "decisione di Prüm" e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)(2),

–  vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0370/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0419.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ***I
PDF 235kWORD 77k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0821),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0427/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei Comuni del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0133/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

P8_TC1-COD(2013)0407


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/343.)

(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.


Dispositivi di protezione individuale ***I
PDF 237kWORD 96k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0186),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0110/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0148/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

P8_TC1-COD(2014)0108


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/425.)

(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 76.


Apparecchi a gas ***I
PDF 236kWORD 81k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0258),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0006/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0147/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

P8_TC1-COD(2014)0136


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/426.)

(1) GU C 458 del 19.12.2014, pag. 25.


Impianti a fune ***I
PDF 235kWORD 103k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0187),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0111/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0063/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

P8_TC1-COD(2014)0107


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/424.)

(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 81.


Obiezione a un atto delegato: prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
PDF 340kWORD 70k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)06507),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  visti il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1981(2) e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità, in particolare la risoluzione 63.23 del 21 maggio 2010 che invita gli Stati membri a porre fine all'inappropriata promozione di alimenti per i lattanti e per la prima infanzia e a garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non siano consentite sugli alimenti per i lattanti e per la prima infanzia, tranne ove espressamente previsto dalle pertinenti norme del Codex Alimentarius o dalla legislazione nazionale,

–  vista la posizione assunta dal comitato scientifico consultivo sull'alimentazione (Scientific Advisory Committee on Nutrition – SACN) del governo del Regno Unito il 24 settembre 2007(3),

–  visto l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 609/2013 e il principio di precauzione in esso sancito,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione non ha presentato al Parlamento e al Consiglio la relazione sulle formule per la prima infanzia richiesta dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013, che costituisce un necessario presupposto per le strategie nazionali volte a ridurre l'obesità infantile;

B.  considerando che la parte 3 dell'allegato I del regolamento delegato prevede che il 30% dell'energia fornita dagli alimenti per la prima infanzia possa provenire dallo zucchero (7,5 g di zucchero/100 kcal equivalgono a 30 kcal dallo zucchero su 100 kcal di energia);

C.  considerando che quanto disposto nella parte 3 dell'allegato I è contrario a tutti i consigli per la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)(4) – la quale raccomanda di limitare l'apporto di zuccheri liberi affinché sia inferiore al 10% dell'apporto energetico complessivo, e di ridurlo ulteriormente a meno del 5% dell'apporto energetico complessivo per ottenere ulteriori vantaggi in termini di salute – e dei comitati scientifici degli Stati membri, che raccomandano una significativa riduzione dell'apporto totale di zucchero; che l'introduzione di tali alimenti – soprattutto in così tenera età – contribuisce probabilmente ai crescenti livelli di obesità infantile e può incidere sullo sviluppo delle preferenze di gusto nei bambini; che per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in particolare, i livelli di zuccheri aggiunti dovrebbero essere mantenuti al minimo;

D.  considerando che, a tutt'oggi, la cattiva alimentazione rappresenta in assoluto la causa principale di malattia e morte a livello mondiale, ancor più del fumo, dell'alcool e dell'inattività fisica considerati insieme(5);

E.  considerando che l'OMS raccomanda di integrare il latte materno a partire dai sei mesi di età con una serie di alimenti complementari adeguati, sicuri e ricchi di nutrienti, ai quali non devono essere aggiunti sale e zuccheri(6);

F.  considerando che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità (AMS) nel 1981 ("il codice internazionale") e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'AMS;

G.  considerando che il regolamento (UE) n. 609/2013 è stato approvato prima della pubblicazione, il 5 agosto 2014, del parere scientifico sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(7);

H.  considerando che l'Unione europea ha l'obbligo di promuovere principi, norme e legislazioni di elevata qualità in materia di salute pubblica nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della salute pubblica nonché il dovere di creare un quadro che tuteli la salute in modo efficace;

I.  considerando che i lattanti e i bambini nella prima infanzia costituiscono una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e ad altri contaminanti;

J.  considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo(8);

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

Obesità

2.  ritiene che il regolamento delegato non contenga sufficienti misure per proteggere i lattanti e i bambini nella prima infanzia dall'obesità e che sia necessario ridurre sostanzialmente il livello massimo di zucchero consentito in linea con le raccomandazioni dell'OMS;

Tecnologie emergenti

3.  ritiene che, in linea con il principio di precauzione, le tecnologie emergenti quali le tecnologie OGM e le nanotecnologie, i cui rischi a lungo termine non sono conosciuti, debbano essere vietate per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia;

Etichettatura

4.  è del parere che, considerando le raccomandazioni di salute pubblica globali, comprese la risoluzione 63.23 e la strategia globale per l'alimentazione del lattante e del bambino dell'AMS, nonché l'impatto globale delle esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi, l'etichettatura e la commercializzazione degli alimenti per la prima infanzia dovrebbero indicare chiaramente che tali prodotti non sono adeguati ai lattanti al di sotto dei sei mesi di età e non dovrebbero compromettere la raccomandazione relativa all'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita; ritiene pertanto che l'etichettatura e la commercializzazione dovrebbero essere rivedute in linea con le raccomandazioni dell'AMS relative agli alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia;

Trasparenza

5.  ritiene che, ai fini della trasparenza e del rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo decisionale dell'UE, sia opportuno rendere pubblico l'elenco delle "riunioni bilaterali" (specificando le date e i partecipanti) che la Commissione ha tenuto con le parti interessate durante il processo di elaborazione del regolamento delegato;

o
o   o

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

7.  invita la Commissione a presentare un nuovo atto delegato che prenda in considerazione sia le risultanze dell'analisi dell'EFSA concernente le prescrizioni in materia di composizione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia sia i dati scientifici concernenti le conseguenze dello zucchero aggiunto e l'introduzione precoce di alimenti in relazione alle raccomandazioni per l'alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Cambiamenti nella salute in Inghilterra, con un'analisi per regioni inglesi e aree di povertà, 1990–2013: un'analisi sistematica per lo studio "Impatto globale delle patologie 2013"), Lancet 2015, 386:2257–2274, pubblicazione online il 15 settembre 2015.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Sostegno al processo di pace in Colombia
PDF 166kWORD 70k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul sostegno al processo di pace in Colombia (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni a favore della pace e dei diritti umani in Colombia,

–  visti i particolari rapporti che legano l'Unione europea e la Colombia, soprattutto l'accordo commerciale multilaterale tra la Colombia e il Perù, da un lato, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Bruxelles il 26 luglio 2012, come pure l'accordo di esenzione dal visto tra l'Unione europea e la Colombia, firmato il 2 dicembre 2015,

–  visti il punto 44 del messaggio della delegazione del PE all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) al II vertice CELAC-UE svoltosi a Bruxelles sulla fine del conflitto interno fra il governo della Colombia e le FARC, e la dichiarazione di Bruxelles adottata l'11 giugno 2015 al termine del II vertice UE-CELAC,

–  viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione, Federica Mogherini, sull'accordo di giustizia di transizione in Colombia, del 24 settembre 2015, come pure la sua dichiarazione del 1° ottobre 2015 con cui Eamon Gilmore viene nominato inviato speciale dell'Unione per il processo di pace in Colombia,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che esiste tra l'Unione europea e la Colombia un quadro di stretta cooperazione politica, economica e commerciale, istituito con il memorandum d'intesa del novembre 2009 e l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, il cui fine ultimo non è solo quello di potenziare le relazioni economiche e commerciali tra le parti, ma anche di rafforzare la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e il benessere dei cittadini;

B.  considerando che questa stretta relazione si estende agli ambiti di collaborazione internazionale su questioni multilaterali di reciproco interesse, come la lotta per la pace e contro il terrorismo e il traffico di stupefacenti;

C.  considerando che il conflitto armato interno in Colombia dura ormai da oltre cinquant'anni, ha causato grandi sofferenze alla popolazione, sia in seguito ad attacchi terroristici che ad azioni di gruppi paramilitari e ha provocato, tra l'altro, omicidi, sparizioni forzate, sequestri, violenze sessuali, abusi contro minori, sfollamenti interni ed esterni della popolazione e scoppio di mine antiuomo;

D.  considerando che, dopo la firma, in data 26 agosto 2012, del documento "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" (Accordo generale per la fine del conflitto e la costruzione di una pace stabile e duratura), il 19 novembre 2012 all'Avana (Cuba) il governo della Colombia e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) si sono seduti al tavolo delle trattative, realizzando il desiderio di tutto il popolo colombiano di vivere in pace e riconoscendo che lo Stato ha il dovere di promuovere i diritti umani su tutto il suo territorio e che uno sviluppo economico e sociale equo garantisce la pace e rappresenta una condizione necessaria per la crescita inclusiva e sostenibile del paese;

E.  considerando che, in varie fasi, i negoziatori sono riusciti a trovare all'Avana un accordo su una nuova campagna colombiana e una riforma rurale integrale, sulla partecipazione politica e l'apertura democratica per costruire la pace e sulla soluzione al problema delle droghe illecite;

F.  considerando che il 23 settembre 2015 il governo della Colombia e le FARC hanno annunciato la conclusione di un accordo sulla creazione di una giurisdizione speciale per la pace a norma del diritto internazionale che soddisfi i diritti delle vittime e contribuisca alla costruzione di una pace stabile e duratura; che a tal fine le parti hanno deciso di porre in essere un sistema integrale di verità, giustizia, riparazione e non reiterazione, che comprende la creazione di una commissione per il chiarimento della verità, la convivenza e la non reiterazione, come pure accordi in materia di riparazione per le vittime;

G.  considerando che lo scorso 15 dicembre 2015 il governo della Colombia e le FARC hanno annunciato la conclusione di un accordo sulle vittime del conflitto e la creazione delle istituzioni previste nell'accordo del 23 settembre 2015;

H.  considerando che il governo della Colombia, la sua camera legislativa e il popolo colombiano, in virtù della loro sovranità, definiscono i parametri della suddetta giurisdizione speciale per la pace, che avrà il compito essenziale di porre fine all'impunità, ottenere la verità e perseguire e punire i responsabili dei reati commessi durante il conflitto, in particolare i più gravi e rappresentativi, garantendone la non reiterazione e contribuendo anche al risarcimento delle vittime;

I.  considerando che la fine di questo conflitto interno, che in oltre cinquant'anni ha provocato milioni di vittime, e il conseguimento di una pace stabile e duratura in Colombia sono priorità in primo luogo per la Colombia ma anche per l'Unione europea e per la comunità internazionale, come dimostrato dalle numerose dichiarazioni di sostegno al processo di pace rilasciate da vari paesi e organismi regionali e internazionali, compresa la stessa Unione europea;

1.  accoglie con soddisfazione e sostiene gli accordi finora raggiunti tra il governo della Colombia e le FARC per conseguire la pace nel paese, e pone l'accento sugli accordi in materia di riforma rurale integrale, partecipazione politica e apertura democratica per costruire la pace, soluzione del problema delle droghe illecite e creazione di una giurisdizione speciale per la pace, che comprende l'istituzione di una commissione per il chiarimento della verità, la convivenza e la non reiterazione nonché dell'unità speciale per la ricerca di persone considerate scomparse nel contesto e a causa del conflitto e dell'unità di indagine e smantellamento delle organizzazioni criminali;

2.  riconosce lo sforzo politico, il realismo e la perseveranza di cui hanno dato prova sia il governo della Colombia che le FARC nell'avvicinare le rispettive posizioni divergenti, creando progressivamente uno spazio di impegno che ha consentito di compiere progressi nel conseguimento di una pace stabile e duratura e promuovere così un accordo unico nella storia, che pone le vittime in primo piano e si prefigge come priorità la verità, la giustizia senza impunità, la reale riparazione dei danni subiti e la non reiterazione; riconosce al contempo l'importante ruolo svolto dalle associazioni delle vittime, dalle ONG e dalla società civile nella conclusione di tali accordi;

3.  esorta l'Esercito di liberazione nazionale (ELN) affinché, senza ulteriori indugi, si impegni in modo fermo e risoluto a favore della pace in Colombia, e chiede che sia avviato con il governo colombiano un processo negoziale parallelo che possa svilupparsi con modalità analoghe;

4.  esprime l'auspicio che i negoziati si concludano con la massima sollecitudine possibile, in modo da segnare la conclusione definitiva del conflitto e una tappa fondamentale nella storia moderna della Colombia, ed esorta a tal fine le parti, tutte le forze politiche colombiane e la società colombiana nel suo complesso a contribuire positivamente alla fine della violenza;

5.  ribadisce che la violenza non è un metodo legittimo di lotta politica e invita quanti hanno espresso questo convincimento ad accogliere la democrazia con tutte le conseguenze ed esigenze annesse, a cominciare dall'abbandono definitivo delle armi e dalla difesa delle proprie idee e aspirazioni attraverso norme democratiche e lo Stato di diritto;

6.  riconosce il ruolo importante svolto finora da Cuba e dalla Norvegia in quanto paesi garanti, nonché dal Cile e dal Venezuela in qualità di paesi che hanno accompagnato il processo di pace, e rivolge un ringraziamento a Papa Francesco per la collaborazione al riguardo;

7.  accoglie con soddisfazione la decisione del 1º ottobre 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, di nominare Eamon Gilmore, ex vice primo ministro ed ex ministro degli Affari esteri e del commercio della Repubblica di Irlanda, in qualità di inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Colombia, e valuta positivamente anche il ruolo di supervisore della situazione dei diritti umani dopo la firma degli accordi di pace che l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia è chiamato a svolgere;

8.  ribadisce la sua disponibilità a fornire tutta l'assistenza possibile per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace definitivo e rinnova, a tal fine, il suo invito agli Stati membri dell'UE a istituire un fondo fiduciario per accompagnare la fase post-conflitto, a cui possano partecipare le comunità e le organizzazioni della società civile e che tenga conto delle priorità espresse dalle vittime in materia di verità, giustizia, riparazione e garanzia di non reiterazione;

9.  sottolinea l'importanza di far sì che la costruzione della pace comporti anche un impegno deciso a favore della lotta contro le disuguaglianze e la povertà, che comprenda soluzioni eque per le persone e le comunità sfollate dai loro territori, l'accesso a un posto di lavoro dignitoso e il riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro nell'intera Colombia; ritiene opportuno fornire un sostegno particolare a determinati gruppi che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze del conflitto, come gli afro-colombiani e gli indigeni;

10.  è convinto che l'istituzione di una sottocommissione per il genere, che garantisca l'integrazione della prospettiva di genere nei negoziati, nonché la partecipazione delle vittime di violenza sessuale e delle organizzazioni a difesa dei diritti delle donne ai dialoghi di pace non abbiano precedenti e dovrebbero costituire una fonte d'ispirazione per altri processi di pace nel mondo;

11.  prende atto con soddisfazione dell'esclusione dall'amnistia o indulto dei reati di lesa umanità, genocidio e crimini di guerra gravi nonché delle violazioni dei diritti umani, in conformità del diritto penale e umanitario internazionale e degli strumenti e delle norme internazionali applicabili ai diritti umani;

12.  reputa indispensabile che le pene imposte agli autori dei reati contribuiscano all'obiettivo di risarcire le vittime e alla riconciliazione sociale e politica;

13.  riconosce gli sforzi profusi dalle istituzioni colombiane nel progredire verso la garanzia totale e permanente dei diritti umani e chiede loro di adoperarsi maggiormente per sradicare del tutto la sottocultura della violenza in un paese in cui cinquant'anni di conflitto hanno talvolta dato luogo a risposte al di fuori della legalità e a comportamenti contrari allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani da parte di certe istituzioni; rammenta in proposito allo Stato colombiano la propria responsabilità nell'assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani e dei sindacalisti e invita le organizzazioni civiche in parola a collaborare per il ripristino di una convivenza all'insegna della riconciliazione nel paese;

14.  valuta positivamente il fatto che le forze armate colombiane abbiano annunciato la futura revisione della dottrina militare della Colombia al fine di prepararsi a reagire in modo efficace e flessibile alle nuove sfide nella fase post-conflitto, fungendo nel contempo da garanti degli accordi di pace; ritiene parimenti che il recente annuncio da parte delle FARC di voler sospendere l'addestramento militare per dedicarsi d'ora in poi alla formazione politica e culturale nell'ambito del processo inteso a porre fine al conflitto armato costituisca un incoraggiante passo avanti nella giusta direzione;

15.  raccomanda alla sua delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina e alla sua delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana di monitorare e, se possibile, sostenere gli accordi di pace;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza di turno dell'Unione europea, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché al governo e al Congresso della Repubblica di Colombia.

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