Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2016/2656(DEA)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B8-0515/2016

Testi presentati :

B8-0515/2016

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P8_TA(2016)0205

Testi approvati
PDF 240kWORD 64k
Martedì 10 maggio 2016 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi
P8_TA(2016)0205B8-0515/2016

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (C(2016)2002 – 2016/2656(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)2002),

–  vista la lettera dell'11 marzo 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera del 21 aprile 2016 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(1), in particolare gli articoli 278 e 279 e l'articolo 284, paragrafo 5,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 28 aprile 2016,

A.  considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/341(2), si è riscontrato che alcuni formulari, nella parte relativa alle semplificazioni, sono stati erroneamente omessi dall'allegato 12, il che avrà un impatto molto negativo per le autorità doganali e gli operatori economici se non verranno aggiunti prima del 1º maggio 2016, data in cui le disposizioni pertinenti del codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione diventeranno applicabili;

B.  considerando che in merito allo stesso allegato 12, nella parte relativa alle semplificazioni, alcuni errori sono stati rilevati anche per quanto riguarda la terminologia utilizzata nei formulari e che, se tali errori non vengono corretti, incideranno sulla chiarezza giuridica e sulla conformità con il codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione;

C.  considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/341 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza al fine di includere nell'allegato 12, nella parte riguardante le semplificazioni, i formulari che mancano e, nella stessa parte di tale allegato, sostituire i formulari esistenti;

D.  considerando che, al fine di garantire che l'Unione doganale funzioni senza intoppi e che non vi siano interruzioni dei flussi di scambi, il regolamento delegato deve applicarsi a decorrere dal 1º maggio 2016;

E.  considerando che il regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di controllo da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra istituzione hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che, ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo di controllo consiste in due mesi a decorrere dalla data di notifica, vale a dire sino al 9 giugno 2016, e che tale periodo può essere prorogato di altri due mesi;

F.  considerando che tuttavia, per motivi di urgenza, l'11 marzo 2016 la Commissione ha chiesto al Parlamento una conferma anticipata entro il 1° maggio 2016 riguardo al regolamento delegato;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

Note legali - Informativa sulla privacy