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 Testo integrale 
Procedura : 2013/0091(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0164/2016

Testi presentati :

A8-0164/2016

Discussioni :

PV 11/05/2016 - 5

Votazioni :

PV 11/05/2016 - 7.2
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Testi approvati :

P8_TA(2016)0215

Testi approvati
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Mercoledì 11 maggio 2016 - Strasburgo
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0164/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 44

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo a livello nazionale e dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

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