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 Testo integrale 
Procedura : 2013/0081(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0166/2016

Testi presentati :

A8-0166/2016

Discussioni :

PV 11/05/2016 - 6

Votazioni :

PV 11/05/2016 - 7.3
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Testi approvati :

P8_TA(2016)0216

Testi approvati
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Mercoledì 11 maggio 2016 - Strasburgo
Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0166/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.
(3) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sui motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.

Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione regolare.

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