Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14958/2/2015 – C8-0131/2016),
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 76 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0166/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sui motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f)
Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.
Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione regolare.