Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2016/0010(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0157/2016

Testi presentati :

A8-0157/2016

Discussioni :

PV 11/05/2016 - 17

Votazioni :

PV 12/05/2016 - 9.4
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2016)0221

Testi approvati
PDF 424kWORD 145k
Giovedì 12 maggio 2016 - Strasburgo
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0025),

–  visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0030/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0157/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall’evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell’Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
(1)  Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale, dall'elusione fiscale e dall’evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell’Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei gruppi di imprese multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno.
(2)  Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che solitamente versano un'aliquota d'imposta effettiva molto più prossima alle aliquote previste per legge rispetto alle imprese multinazionali, con la conseguenza di provocare distorsioni e malfunzionamenti del mercato interno nonché di falsare la concorrenza a danno delle PMI. Per evitare distorsioni della concorrenza, le imprese operanti su scala nazionale non dovrebbero subire svantaggi a causa delle loro dimensioni o dell'assenza di scambi commerciali transfrontalieri. Inoltre, tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza sleale reciproca per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno. A tale riguardo è opportuno sottolineare che è la Commissione ad essere responsabile del buon funzionamento del mercato interno.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Per l'Unione è fondamentale che le norme fiscali siano concepite in modo da non compromettere la crescita o gli investimenti o costituire uno svantaggio competitivo per le società nell'Unione, né aumentare il rischio di doppia imposizione; è altresì essenziale che tali norme siano concepite per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per le società.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Le autorità fiscali dell’Unione necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell’Unione che nei paesi extraunionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.
(3)  Le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento, la liquidazione delle imposte, i crediti d'imposta e le operazioni interne, sia nell’Unione che nei paesi extraunionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa. Anche la Commissione dovrebbe avere accesso alle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle pertinenti norme in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe trattare in maniera riservata tali informazioni e adottare tutte le misure appropriate per proteggerle.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
(4)  Un adeguato livello di informazioni fornite alle autorità fiscali degli Stati membri e scambiate tra queste ultime e la Commissione potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare le tasse dovute nel paese in cui il valore è creato. Inoltre, incrementerebbe la "pressione tra pari" tra gli Stati membri e focalizzerebbe l'attenzione dei mercati finanziari sulla responsabilità fiscale delle imprese multinazionali. Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali, senza ostacolare la competitività dell'Unione, costituisce un elemento essenziale della lotta contro l’erosione della base imponibile e, infine, contro l’elusione fiscale.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l’importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un’indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.
(6)  Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l’importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate, nonché i crediti d'imposta. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un’indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l’Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell’Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all’obbligo di informativa.
(8)  Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l’Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell’Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all’obbligo di informativa. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di far rispettare l'obbligo di informativa delle imprese multinazionali, introducendo, ad esempio, misure per penalizzare le imprese multinazionali in caso di mancata comunicazione.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per mantenere o incrementare il livello di risorse umane, tecniche e finanziarie preposto allo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali e al trattamento dei dati all'interno delle stesse.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri.
(11)  Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri e la comunicazione di tali rendicontazioni alla Commissione. Inoltre, la Commissione dovrebbe utilizzare le rendicontazioni paese per paese per valutare la conformità degli Stati membri alle norme unionali sugli aiuti di Stato, in quanto esiste una dimensione "aiuti di Stato" anche per quanto concerne le pratiche fiscali sleali in materia di tassazione delle imprese.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazione paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.
(12)  Lo scambio automatico obbligatorio della rendicontazione paese per paese tra gli Stati membri e con la Commissione dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, che dovrebbero essere basate su definizioni uniformi e a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’articolo 20, paragrafo 6, e dell’articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(16)  È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN ed è necessario garantire che sia evitata la duplicazione delle norme, che provoca un aumento dei costi amministrativi per gli operatori economici. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’articolo 20, paragrafo 6, e dell’articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  Le rendicontazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi della presente direttiva dovrebbero specificare l'entità dei fascicoli ai sensi dell'articolo 8 bis bis e del punto 1, sezione II, allegato III della presente direttiva e contenere un elenco delle giurisdizioni in cui le Entità Madri Principali di Entità costitutive con base nell'Unione sono residenti, ma in cui non sono state presentate o scambiate rendicontazioni complete.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  Dovrebbe essere possibile evitare lo scambio di informazioni in forza della presente direttiva qualora tale scambio comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale oppure di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater)  È opportuno tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, della relazione della commissione giuridica del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario, nonché della sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20)  Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri e la Commissione in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 1 – paragrafo 1
-1)  L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
1.  La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.
"1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2."
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 2
-a)  l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
(2)  "ufficio centrale di collegamento": l’ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
"2. "ufficio centrale di collegamento": l’ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione nel settore della cooperazione amministrativa;"
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 9 – lettera a
a)  ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
a)  ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro e alla Commissione, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Directive 2011/16/UE
Articolo 4 – paragrafo 6
1 bis)  l'articolo 4, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
6.  Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.
"6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e la Commissione conformemente alle procedure da questo stabilite."
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 6 – paragrafo 2
1 ter)  l'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
2.  La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di questo parere.
"2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente e alla Commissione le ragioni di questo parere."
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
1 quater)  all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
"e bis) rendicontazioni paese per paese."
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 2
2.  L’autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4.
2.  L’autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica il prima possibile, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica inoltre la rendicontazione paese per paese alla Commissione, la quale è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese che è a disposizione dei propri servizi competenti.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 3 – lettera a
a)  informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale;
a)  informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti, le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale, i contributi pubblici ricevuti, il valore delle attività e il costo annuale del mantenimento delle stesse nonché le vendite e gli acquisti effettuati dal Gruppo;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
b bis)  il futuro codice di identificazione fiscale europeo (CIF) del Gruppo di Imprese Multinazionale di cui al piano d'azione 2012 della Commissione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Per aumentare la trasparenza a favore dei cittadini, la Commissione pubblica una sintesi aggregata delle rendicontazioni paese per paese sulla base delle informazioni contenute nel registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. Nel fare ciò, la Commissione rispetta le disposizioni dell'articolo 23 bis in materia di riservatezza.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
2 bis)  la parte introduttiva dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:
1.  L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:
"1. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato e alla Commissione ove ricorra una delle seguenti situazioni:"
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 9 – paragrafo 2
2 ter)  l'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
2.  Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.
"2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili."
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 2
4 bis)  l'articolo 23, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’elusione fiscale, all’evasione fiscale e alla frode fiscale."
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione comunica i relativi risultati al Parlamento europeo e al Consiglio in maniera appropriata, ad esempio mediante una relazione consolidata annuale in cui sono indicati l'esito e l'entità della procedura di comunicazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
5 bis)  all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. La Commissione presenta una relazione consolidata annuale al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante le valutazioni annuali degli Stati membri relative all'efficacia dello scambio automatico di informazioni e ai risultati pratici ottenuti."
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)
5 ter)  all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 ter. Nel caso in cui la valutazione d’impatto della Commissione sulle conseguenze della divulgazione al pubblico delle informazioni paese per paese accerti che non vi sono conseguenze negative per i Gruppi di Imprese Multinazionali, la Commissione propone tempestivamente atti legislativi per rendere le informazioni accessibili al pubblico."
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 24 – paragrafo 1
5 quater)  l'articolo 24, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
1.  L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.
"1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente, nonché alla Commissione."
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 bis (nuovo)
7 bis)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 27 bis
Riesame
La Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva entro ... tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]."
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Allegato – Allegato III – Sezione II – paragrafo 1 – comma 2
Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell’Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.
Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive, preferibilmente quella con il fatturato più elevato, affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell’Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.
Note legali - Informativa sulla privacy