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Procedura : 2016/2532(RSP)
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B8-0581/2016

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Giovedì 12 maggio 2016 - Strasburgo
Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio
P8_TA(2016)0222B8-0581/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (2016/2532(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006(5),

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo(6),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'UE costituisce il più grande mercato di prodotti ittici al mondo, alimentato sia dal settore della pesca dell'Unione che dalle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

B.  considerando che i consumatori hanno il diritto di essere informati in maniera comprensibile, anche per quanto riguarda le informazioni costiere e geografiche sulle zone di cattura, e dovrebbero poter fare pieno affidamento sull'intera filiera fornitrice di prodotti della pesca nel mercato dell'UE; che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini dell'Unione da atti fraudolenti; che tutti i prodotti importati devono essere conformi alle norme e agli standard dell'UE;

C.  considerando che la Commissione sta preparando un inventario dettagliato ed esauriente delle informazioni volontarie relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono commercializzati nell'UE; che i risultati della Commissione potrebbero portare alla creazione di una struttura esterna che certifichi informazioni volontarie per prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;

D.  considerando che dal piano di controllo 2015 della Commissione(7), che valuta la frequenza sul mercato di pesce bianco etichettato scorrettamente rispetto alla specie dichiarata, è emerso che le specie dichiarate sono state confermate nel 94 % dei campioni prelevati; che, tuttavia, i livelli di non conformità erano molto elevati per talune specie e che il tasso del 6 % è considerato relativamente basso rispetto a quello di altri studi, più circoscritti, condotti negli Stati membri;

E.  considerando che, in virtù dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1379/2013, la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º gennaio 2015, una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

F.  considerando che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dovrebbe garantire ai produttori una concorrenza leale e un reddito equo per i prodotti della pesca venduti o acquistati nell'UE;

1.  esprime seria preoccupazione e insoddisfazione per i risultati dei vari studi che evidenziano livelli significativi di etichettatura scorretta dei prodotti ittici venduti sul mercato dell'Unione, compreso nei ristoranti delle istituzioni dell'UE; ribadisce che la scorretta etichettatura intenzionale e fraudolenta delle specie ittiche rappresenta una violazione dei regolamenti dell'UE nonché delle norme della politica comune della pesca e può costituire, conformemente al diritto nazionale, un reato;

2.  invita gli Stati membri a rafforzare i controlli nazionali, anche dei prodotti ittici non trasformati destinati al settore della gastronomia e della ristorazione, nell'ottica di contrastare le frodi e individuare la fase, all'interno della catena di approvvigionamento, in cui il pesce è oggetto di etichettatura erronea; è preoccupato per la sostituzione delle specie di alta qualità con specie analoghe di qualità inferiore; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare quali misure potrebbero essere messe in atto per migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; sostiene la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di armonizzare l'applicazione della tracciabilità in tutti gli Stati membri e l’istituzione di una struttura esterna che consenta la certificazione delle informazioni volontarie per prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'UE;

3.  è favorevole a un sistema solido di tracciabilità, dallo sbarco al consumo, che infonda fiducia ai consumatori e, al contempo, riduca la dipendenza degli scambi commerciali dalle importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, rafforzando in tal modo il mercato dell'UE; invita la Commissione, ai fini di una migliore tracciabilità, a sfruttare appieno il potenziale del codice a barre del DNA, che potrebbe contribuire a identificare una specie grazie al sequenziamento del DNA;

4.  accoglie con favore il nuovo quadro dell'OCM ed esorta la Commissione, conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1379/2013, a presentare una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di etichettatura ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; sottolinea la necessità di definire norme minime in materia di etichettatura ecologica; ritiene che gli elementi chiave del sistema di etichettatura debbano garantire la trasparenza, l'indipendenza e la credibilità del processo di certificazione; chiede un'analisi approfondita sui vantaggi della creazione di un’etichettatura a livello di UE;

5.  invita la Commissione a monitorare a intervalli regolari la misura in cui le informazioni richieste figurano sulle etichette; sottolinea che l'etichettatura deve fornire informazioni comprensibili, verificabili e precise; incoraggia gli Stati membri, nel quadro di un'etichettatura facoltativa, a indicare tutte le informazioni disponibili che permettano al consumatore di compiere una scelta informata; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare le campagne di sensibilizzazione relative ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

6.  sottolinea che una solida politica europea in materia di etichettatura nel settore della pesca costituirebbe un elemento fondamentale per dare slancio allo sviluppo economico delle comunità costiere, riconoscere le migliori pratiche dei pescatori e mettere in evidenza la qualità dei prodotti che forniscono ai consumatori;

7.  chiede alla Commissione, nell'ottica di garantire il diritto dei consumatori ad un'informazione corretta, affidabile e comprensibile, di adottare misure intese a correggere la confusione causata dall'attuale obbligo di indicare sull'etichetta le zone e sotto-zone definite dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che si rivela particolarmente problematico nel caso delle catture in talune sotto-zone della zona 27 dove, tra l'altro, la Galizia e il Golfo di Cadice sono etichettati come "Acque portoghesi", il Galles come "Mare d'Irlanda" e la Bretagna come "Golfo di Biscaglia";

8.  richiama l'attenzione sulla necessità di indicare le informazioni sull'origine dei prodotti della pesca in maniera chiara e trasparente;

9.  sottolinea la necessità di garantire che tutte le future etichettature ecologiche a livello dell'Unione e tutti i sistemi di etichettatura e di certificazione ecologica dei prodotti ittici di paesi terzi siano in linea con gli orientamenti della FAO per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare;

10.  ritiene che una eco-etichetta unionale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i cui criteri dovrebbero essere ulteriormente discussi a livello di UE, potrebbe contribuire a rafforzare la tracciabilità e la messa a disposizione di informazioni trasparenti ai consumatori; ritiene che tale etichetta potrebbe essere finanziata a mezzo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

11.  rileva che alcune attuali denominazioni commerciali di pesci variano da uno Stato membro all'altro in ragione delle prassi nazionali, il che potrebbe determinare una certa confusione; si compiace del lavoro svolto dalla Commissione in vista del lancio di un progetto pilota, quale approvato dal Parlamento europeo, volto a istituire una banca dati pubblica che fornirà informazioni sulle denominazioni commerciali in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

12.  incoraggia la Commissione a pubblicizzare in maniera più efficace presso i cittadini la sua azione di tutela delle risorse marine e lotta contro la pesca illegale;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(3) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(4) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(6) Testi approvati, P7_TA(2014)0011.
(7). http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/index_en.htm?subweb=343&lang=en

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