Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il documento della Banca dei regolamenti internazionali sulle valute digitali del novembre 2015(1),
– vista la pubblicazione della Banca d'Inghilterra sugli aspetti economici delle valute digitali (terzo trimestre 2014)(2),
– visto il parere dell'Autorità bancaria europea sulle valute virtuali del luglio 2014(3),
– vista l'analisi condotta dalla Banca centrale europea sui sistemi di valuta virtuale del febbraio 2015(4),
– visto il piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2 febbraio 2016(5),
– visto lo studio della Commissione sulla portata del divario dell'IVA nell'UE del maggio 2015(6),
– visto lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione sull'agenda digitale per le valute virtuali(7),
– viste le linee guida per un approccio basato sul rischio in materia di valute virtuali pubblicate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2015,
– viste le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016(8),
– visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento ai fini dell'IVA del cambio di una valuta virtuale (C-264/14)(9) e il parere dell'avvocato generale Kokott del 16 luglio 2015(10),
– vista la consultazione dell'ESMA sugli investimenti realizzati con valute virtuali o con la tecnologia di registro distribuito del luglio 2015(11),
– vista la nota informativa del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul mercato, gli aspetti economici e la regolamentazione del bitcoin(12),
– vista la relazione di Europol intitolata "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks" (Cambiamenti del modus operandi negli attentati terroristici dello Stato islamico) del 18 gennaio 2016(13),
– vista la relazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle valute virtuali del giugno 2014(14),
– visto lo studio dell'OCSE intitolato "The Bitcoin Question – currency versus trust-less transfer technology" (La questione del bitcoin – valuta contro tecnologia di trasferimento senza rapporto di fiducia)(15),
– visto il documento di riflessione dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) intitolato "Virtual Currencies and Beyond" (Valute virtuali e oltre) del gennaio 2016(16),
– vista la relazione del capo consigliere scientifico dell'agenzia scientifica governativa del Regno Unito intitolata "Distributed Ledger Technology: beyond block chain" (Tecnologia di registro distribuito: oltre la blockchain), pubblicata nel 2016 (17),
– vista l'audizione della commissione per i problemi economici e monetari sulle valute virtuali del 25 gennaio 2016,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0168/2016),
A. considerando che non è ancora stata stabilita una definizione universalmente valida ma che le valute virtuali sono talvolta definite come denaro digitale e che l'Autorità bancaria europea (ABE) le considera rappresentazioni di valore digitali che non sono né emesse né da una banca centrale o da un ente pubblico né sono necessariamente legate a una valuta a corso legale, ma sono accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente; che le valute virtuali sono basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale(18) che facilitano lo scambio tra pari e dei quali il più noto è finora il bitcoin; che, benché sia stato lanciato nel 2009 e detenga attualmente una quota di mercato quasi del 90 % tra le valute virtuali basate sulla DLT e il valore di mercato dei bitcoin in circolazione ammonti a circa 5 miliardi di EUR(19), esso non ha ancora raggiunto dimensioni sistemiche;
B. considerando che la DLT include banche dati caratterizzate da diversi gradi di fiducia e resilienza e che è in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di transazioni e ha la capacità di rivoluzionare non soltanto il settore delle valute virtuali, ma anche, più in generale, la tecnologia finanziaria – nell'ambito della quale la compensazione e il regolamento potrebbero costituire evidenti applicazioni – nonché altri settori al di là della finanza, in particolare per quanto concerne la dimostrazione dell'identità e della proprietà;
C. considerando che gli investimenti nella DLT sono parte integrante dell'attuale ciclo d'innovazione nell'ambito della tecnologia finanziaria e che ad oggi, tra finanziamenti in capitale di rischio e investimenti delle imprese, ammontano a più di un miliardo di EUR(20);
Opportunità e rischi legati alle valute virtuali e alla DLT nel panorama tecnologico in rapida evoluzione dei pagamenti
1. sottolinea che le valute virtuali e la DLT possono contribuire positivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico, anche nel settore finanziario, mediante:
a)
una riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi per i pagamenti e, in particolare, il trasferimento transfrontaliero di fondi, che probabilmente scenderebbero ben al di sotto dell'1 %, rispetto al tradizionale 2-4 % dei sistemi di pagamento online tradizionali(21) e a una media di oltre il 7 % per il trasferimento delle rimesse transfrontaliere(22), con un conseguente calo, secondo una stima ottimistica, dei costi totali delle rimesse a livello globale fino a 20 miliardi di EUR;
b)
a livello più generale, una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il che può favorire l'inclusione finanziaria e il conseguimento dell'obiettivo "5x5" del G20 e del G8(23);
c)
un potenziamento della resilienza e, in funzione dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, grazie all'architettura decentrata caratteristica della DLT, che può continuare a funzionare in modo affidabile anche qualora parti della sua rete subissero guasti o violazioni;
d)
l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza, senza però l'anonimato totale, in modo da consentire, in una certa misura, la tracciabilità delle transazioni in caso di illeciti e un miglioramento della trasparenza per i partecipanti al mercato in generale;
e)
l'impiego di tali sistemi per sviluppare soluzioni sicure di micropagamento online che rispettino la riservatezza individuale, i quali potrebbero verosimilmente sostituire alcuni degli attuali modelli commerciali online che costituiscono un problema significativo per la riservatezza individuale;
f)
la possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento tradizionali e innovativi, dalle carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego, il che potrebbe favorire alcuni aspetti del commercio elettronico in Europa e approfondire il mercato unico;
2. osserva che i sistemi di valute virtuali e DLT comportano rischi che devono essere adeguatamente affrontati in modo da aumentare la loro affidabilità, anche date le circostanze attuali, vale a dire:
a)
l'assenza di strutture di governance flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali strutture, specialmente in alcune applicazioni della DLT come il bitcoin, che determina incertezza e problemi di tutela dei consumatori o, più in generale, degli utenti, soprattutto in caso di difficoltà non previste dagli ideatori del software originario;
b)
l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, questioni che sono particolarmente problematiche per i consumatori;
c)
la capacità a volte limitata dei regolatori nell'ambito delle nuove tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte ad assicurare il funzionamento corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si sviluppino in misura tale da acquisire un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga;
d)
l'incertezza giuridica che circonda le nuove applicazioni basate sulla DLT;
e)
il consumo energetico di alcune valute virtuali che, secondo le stime della relazione del capo consigliere scientifico del governo del Regno Unito sulla DLT, nel caso del bitcoin è di oltre 1 GW, il che richiede investimenti nella ricerca di forme più efficaci di meccanismi di verifica delle transazioni e la loro promozione;
f)
la mancanza di documenti tecnici sufficientemente trasparenti e di facile consultazione riguardanti il funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati sulla DLT;
g)
le potenziali fonti di instabilità finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una scarsa comprensione delle caratteristiche delle valute virtuali;
h)
le potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto riguarda l'efficacia della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come sostituti della valuta a corso legale ufficiale;
i)
le possibilità di transazioni sul "mercato nero", riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche(24), frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate sulla "pseudonimia" e i "servizi misti" offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di alcune valute virtuali, senza dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere ancora più limitata;
3. suggerisce che, per far fronte a tali rischi, sarà necessario rafforzare la capacità normativa, comprese le competenze tecniche, e sviluppare un quadro giuridico solido che stia al passo con le innovazioni, assicurando una risposta tempestiva e proporzionata nel caso in cui l'utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica;
4. osserva tuttavia che una regolamentazione precoce non può essere adattata a una realtà ancora in evoluzione, dal momento che potrebbe trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o la sicurezza delle monete virtuali;
Utilizzo della DLT al di là dell'ambito dei pagamenti
5. osserva che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore potrebbe modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, il quale è coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore;
6. segnala che, attualmente, la compensazione, il regolamento e altri processi di gestione post negoziazione costano al settore finanziario globale ben oltre 50 miliardi di EUR all'anno(25) e che in tale ambito e in quello dei processi di riconciliazione bancaria l'impiego della DLT potrebbe consentire grandi innovazioni in termini di efficienza, rapidità e resilienza, creando però, al contempo, nuove sfide dal punto di vista della regolamentazione;
7. sottolinea che, a tale proposito, alcuni operatori del settore privato hanno avviato diverse iniziative e invita le autorità competenti, a livello europeo e nazionale, a monitorare tali iniziative;
8. sottolinea inoltre che la DLT potrebbe essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra il governo e i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti;
9. riconosce le potenzialità ancora inespresse della DLT ben oltre il settore finanziario, compreso il crypto-equity crowdfunding (modalità di finanziamento collettivo), i servizi di mediazione delle controversie, in particolare nei settori finanziario e giuridico, e le potenzialità dei "contratti intelligenti" combinati con le firme digitali, le applicazioni che permettono una più elevata protezione dei dati e le sinergie con lo sviluppo dell'Internet degli oggetti;
10. richiama l'attenzione sulle dinamiche generate dalle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nel contesto imprenditoriale, nonché sul loro potenziale nei processi di trasformazione dell'economia reale a lungo termine;
11. riconosce le potenzialità della DLT per aiutare i governi a ridurre il riciclaggio di denaro, la frode e la corruzione;
12. incoraggia gli enti pubblici a sperimentare i sistemi basati sulla DLT, dopo aver condotto valutazioni d'impatto appropriate, al fine di migliorare la prestazione di servizi ai cittadini e le soluzioni di amministrazione digitale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati; incoraggia gli enti pubblici a evitare effetti "lock-in" che potrebbero essere associati all'utilizzo di sistemi proprietari basati sulla DLT; riconosce specificamente le potenzialità della DLT per migliorare i sistemi dei registri catastali;
13. raccomanda che gli enti pubblici e le autorità competenti incaricate di analizzare grandi quantità di dati prendano in esame l'utilizzo di strumenti di supervisione e notifica in tempo reale basati sulla DLT nell'ambito di un'agenda "RegTech" (tecnologia applicata alla regolamentazione) nel settore finanziario e non solo, anche al fine di ridurre il notevole divario dell'IVA nell'Unione(26);
Regolamentazione intelligente per promuovere l'innovazione e tutelare l'integrità
14. invita ad adottare un approccio normativo proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o aggiungere costi superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT;
15. richiama l'attenzione sulle analogie tra la tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), consistente in un insieme di nodi che partecipano a un sistema e condividono una banca dati comune, e il World Wide Web, definito come un insieme globale di risorse, unite tra loro in modo logico attraverso collegamenti ipertestuali; sottolinea che sia la DLT sia il WWW si basano su Internet, un sistema globale di reti interconnesse di elaboratori centrali, personal computer e computer senza fili;
16. ricorda che, nonostante i tentativi di promuovere un approccio che coinvolga tutte le parti interessate, Internet è ancora governato dalla National Telecommunications and Information Administration, un'agenzia del dipartimento del commercio degli Stati Uniti preposta alle telecomunicazioni e all'informazione;
17. accoglie con favore la creazione di una coalizione dinamica sulle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nell'ambito del forum sulla governance di Internet e invita la Commissione a promuovere una governance inclusiva e condivisa della DLT, al fine di evitare i problemi incontrati in passato nello sviluppo di Internet;
18. segnala che le normative chiave dell'UE quali i regolamenti EMIR e CSDR, la direttiva SFD, la direttiva MiFID/il regolamento MiFIR e le direttive OICVM e GEFIA potrebbero rappresentare un quadro normativo di riferimento in funzione delle attività svolte, indipendentemente dalla tecnologia di base, anche quando le valute virtuali e le applicazioni basate sulla DLT accedono a nuovi mercati e ampliano le loro attività; osserva tuttavia che potrebbe essere necessaria una legislazione più specifica;
19. accoglie positivamente i suggerimenti della Commissione quanto all'inclusione delle piattaforme di cambio delle valute virtuali nella direttiva antiriciclaggio (AMLD), al fine di eliminare l'anonimato associato a tali piattaforme; auspica che qualsiasi proposta al riguardo sia mirata, giustificata da un'analisi completa dei rischi associati alle valute virtuali e basata su una valutazione d'impatto approfondita;
20. raccomanda alla Commissione di eseguire una valutazione globale approfondita sulle valute virtuali e, sulla base di tale valutazione, prevedere, se del caso, una revisione della normativa UE in materia di pagamenti, comprese la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sulla moneta elettronica, alla luce delle nuove possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche, tra cui le valute virtuali e la DLT, al fine di rafforzare ulteriormente la competitività e ridurre i costi di transazione, anche grazie a una maggiore interoperabilità ed eventualmente alla promozione di un portafoglio elettronico universale e non proprietario;
21. osserva che diverse valute virtuali locali sono state create in Europa anche in risposta alle crisi finanziarie e ai relativi problemi di contrazione del credito; raccomanda di usare estrema cautela nella definizione delle valute virtuali in qualsiasi proposta legislativa futura, al fine di tenere debitamente conto dell'esistenza di "valute locali" di natura non lucrativa, spesso caratterizzate da una fungibilità limitata e in grado di apportare notevoli vantaggi in termini sociali e ambientali, nonché di evitare una regolamentazione sproporzionata in tale ambito, purché la tassazione non sia evitata né elusa;
22. chiede la creazione di una task force orizzontale sulla DLT, guidata dalla Commissione e composta da esperti tecnici ed esperti di regolamentazione, al fine di:
i)
fornire le competenze tecniche e normative necessarie nei vari settori delle pertinenti applicazioni basate sulla DLT, riunire le parti interessate e sostenere gli attori pubblici competenti, a livello di UE e degli Stati membri, negli sforzi volti a monitorare l'utilizzo della DLT a livello europeo e mondiale;
ii)
favorire la sensibilizzazione e analizzare i benefici e i rischi – anche per gli utenti finali – delle applicazioni basate sulla DLT al fine di sfruttare al massimo il loro potenziale, anche attraverso l'identificazione di un nucleo di caratteristiche dei sistemi DLT favorevoli all'interesse generale, come norme aperte non proprietarie, e l'identificazione delle norme emergenti relative alle migliori pratiche;
iii)
sostenere una risposta tempestiva, fondata e proporzionata alle nuove opportunità e sfide legate all'introduzione di importanti applicazioni basate sulla DLT, anche attraverso una tabella di marcia delle misure che dovranno essere adottate a livello di UE e degli Stati membri, che includerebbe una valutazione della regolamentazione europea esistente al fine di aggiornarla in risposta all'utilizzo significativo e sistematico della DLT, affrontando, se del caso, anche le questioni relative alla protezione dei consumatori e le questioni di natura sistemica;
iv)
elaborare prove di stress per tutti gli aspetti pertinenti delle valute virtuali e degli altri sistemi basati sulla DLT che raggiungono un livello di utilizzo che conferisce loro un'importanza sistemica per la stabilità;
23. sottolinea che, nell'uso delle valute virtuali, la consapevolezza dei consumatori, la trasparenza e la fiducia sono importanti; invita la Commissione a elaborare orientamenti, in collaborazione con gli Stati membri e il settore delle valute virtuali, con l'obiettivo di garantire che agli utenti attuali e futuri delle valute virtuali siano fornite informazioni corrette, chiare e complete, per consentire loro di compiere scelte pienamente informate e accrescere in tal modo la trasparenza dei sistemi di valute virtuali riguardo al modo in cui sono organizzati e gestiti e alle caratteristiche che li distinguono, in termini di protezione dei consumatori, dai sistemi di pagamento regolamentati e sottoposti a vigilanza;
o o o
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Pur sussistendo la possibilità che le valute virtuali siano utilizzate per finanziare attività terroristiche, recentemente (il 18 gennaio 2016) Europol ha sottolineato che, benché informazioni provenienti da terzi suggeriscano che le valute anonime quali il bitcoin sono utilizzate da terroristi per finanziare le loro attività, ciò non è stato confermato dalle autorità di contrasto.