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Procedura : 2015/2065(INI)
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Ciclo del documento : A8-0173/2016

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A8-0173/2016

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PV 06/06/2016 - 17
CRE 06/06/2016 - 17

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PV 07/06/2016 - 5.13
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P8_TA(2016)0250

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Martedì 7 giugno 2016 - Strasburgo
Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
P8_TA(2016)0250A8-0173/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 luglio 2014 dal titolo "Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese" (COM(2014)0472),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese (COM(2016)0032),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 ottobre 2009 intitolata "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" (COM(2009)0591),

–  visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037),

–  vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(1),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(2),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare(3),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 novembre 2013 relativo al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su " La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per agricoltori e consumatori"(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE(5), in particolare il paragrafo 104,

–  vista la decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare(6),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo(7),

–  visto lo studio "Monitoraggio dell'attuazione dei principi di buone pratiche nei rapporti verticali nella filiera alimentare", redatta da Areté srl per la Commissione (gennaio 2016),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate(8),

–  vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa(9),

–  vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(10),

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, § relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno(11),

–  vista l'indagine del Groceries Code Adjudicator (arbitro del codice dei generi alimentari) del Regno Unito relativa a Tesco plc del 26 gennaio 2016,

–  vista la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(12),

–  visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(13),

–  vista la relazione sui progressi della Supply Chain Initiative del luglio 2015,

–  vista la relazione del 2012 di Consumers International dal titolo "The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?"("Le relazioni tra i supermercati e i fornitori: quali implicazioni per i consumatori?"),

–  visto il quadro universale per i sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) sviluppato dalla FAO,

–  vista la situazione estremamente critica affrontata da agricoltori e cooperative agricole, in particolare nei settori lattiero-caseario, delle carni suine, delle carni bovine, della frutta e verdura e dei cereali,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0173/2016),

A.  considerando che le pratiche commerciali sleali sono un grave problema per molti settori dell'economia; che la relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese (COM(2016)0032) conferma che tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi stadio della filiera alimentare; che il problema è assai evidente nella filiera alimentare, con effetti negativi sull'anello più debole della catena; che il problema è confermato da tutti i soggetti della filiera alimentare e da numerose autorità nazionali garanti della concorrenza; che la Commissione, il Parlamento e il Comitato economico e sociale europeo hanno più volte richiamato l'attenzione su tale problematica;

B.  considerando che le pratiche sleali nella filiera alimentare sono difficili da tradurre in violazioni dell'attuale legislazione in materia di concorrenza, dato che gli strumenti esistenti sono efficaci solo nei confronti di alcune forme di comportamenti anticoncorrenziali;

C.  considerando le dimensioni e l'importanza strategica della filiera alimentare per l'Unione europea; che il settore dà lavoro ad oltre 47 milioni di persone nell'Unione europea, rappresentando circa il 7 % del valore aggiunto lordo su scala UE, e che il valore totale del mercato dell'UE per i prodotti collegati al commercio al dettaglio di generi alimentari è stimato a 1,05 miliardi di euro; che il settore dei servizi al dettaglio produce il 4,3 % del PIL dell'UE e vi opera il 17 % delle PMI dell'Unione(14); che le imprese del settore alimentare e delle bevande sono per il 99,1 % PMI e microimprese;

D.  considerando che il mercato unico ha apportato considerevoli vantaggi per gli operatori della filiera alimentare e che il commercio di generi alimentari acquisisce una dimensione transfrontaliera sempre più significativa e riveste una particolare importanza per il funzionamento del mercato interno; che gli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri dell'Unione europea rappresentano il 20 % della produzione totale di generi alimentari e di bevande dell'UE; che il 70 % del totale delle esportazioni di prodotti alimentari degli Stati membri è destinato ad altri Stati membri dell'Unione europea;

E.  considerando che negli ultimi anni la filiera alimentare da impresa a impresa (B2B) è stata soggetta a cambiamenti strutturali significativi che hanno comportato un alto livello di concentrazione e un'integrazione verticale e transfrontaliera dei soggetti operanti nel settore della produzione, e in particolare nei settori della trasformazione e della distribuzione, nonché a monte della produzione;

F.  considerando i segnali lanciati dai soggetti della filiera alimentare, relativi a pratiche commerciali sleali quali soprattutto:

   ritardi nei pagamenti;
   accesso limitato al mercato;
   modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, anche con effetto retroattivo;
   informazioni non sufficientemente dettagliate o formulate in modo ambiguo in merito alle condizioni contrattuali;
   rifiuto di sottoscrivere contratti scritti;
   risoluzione improvvisa e ingiustificata del contratto;
   trasferimento sleale del rischio commerciale;
   richiesta di pagare beni o servizi privi di valore per una delle parti contrattuali;
   riscossione di pagamenti per servizi fittizi;
   trasferimento dei costi di trasporto e stoccaggio ai fornitori;
   imposizione di promozioni, pagamenti per l'esposizione della merce in vista e altri pagamenti aggiuntivi;
   trasferimento dei costi delle promozioni nei locali commerciali ai fornitori;
   restituzione incondizionata e obbligatoria della merce invenduta;
   pressioni volte a ridurre i prezzi della merce;
   impossibilità per i contraenti di rifornirsi in altri Stati membri (limitazione territoriale delle forniture);

G.  considerando che, essendo impossibile arrestare la produzione agricola, una volta iniziata, e data la natura deperibile dei prodotti derivati, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare;

H.  considerando che i produttori lavorano a volte in perdita a causa di negoziati sfavorevoli con gli altri soggetti della filiera alimentare, ad esempio in occasione di ribassi e sconti nei supermercati;

I.  considerando che le pratiche commerciali sleali sono messe in atto laddove vi siano disuguaglianze nelle relazioni commerciali tra i partner nella filiera alimentare, squilibrio che deriva da disparità di potere contrattuale, le quali sono frutto della crescente concentrazione del potere di mercato tra un numero ridotto di gruppi multinazionali, e che dette disparità tendono ad arrecare danni ai piccoli e medi produttori;

J.  considerando che le pratiche commerciali sleali possono avere conseguenze negative per le singole entità della filiera alimentare, in particolare per gli agricoltori e le PMI, con conseguenti ripercussioni sull'intera economia dell'Unione europea nonché sui consumatori finali limitandone la scelta dei prodotti e l'accesso a prodotti nuovi e innovativi; che le pratiche commerciali sleali possono avere un impatto sulla negoziazione dei prezzi tra le imprese, scoraggiare gli scambi transfrontalieri nell'Unione europea ed impedire il corretto funzionamento del mercato interno; considerando, in particolare, che le pratiche sleali possono verificarsi nelle imprese che procedono a tagli degli investimenti e dell'innovazione, anche nei settori della protezione ambientale, delle condizioni di lavoro e del benessere animale, in seguito ad un calo del reddito ed alla mancanza di sicurezza, e possono portare tali imprese ad abbandonare le attività di produzione, trasformazione o negoziazione;

K.  considerando che le pratiche commerciali sleali sono un ostacolo allo sviluppo e al corretto funzionamento del mercato interno e possono gravemente perturbare il buon funzionamento del mercato;

L.  considerando che le pratiche commerciali sleali possono contribuire a impennate dei costi o entrate inferiori alle previsioni per gli imprenditori dal minor potere negoziale nonché a una sovrapproduzione e a uno spreco di generi alimentari;

M.  considerando che i consumatori, a causa delle pratiche commerciali sleali, si trovano di fronte a una potenziale perdita di diversità dei prodotti, del patrimonio culturale e dei punti vendita al dettaglio;

N.  considerando che le PMI e le microimprese, le quali costituiscono oltre il 90 % del tessuto economico europeo, sono particolarmente esposte alle pratiche commerciali sleali e risentono maggiormente dell'impatto di tali pratiche rispetto alle grandi imprese, al punto che per loro diventa più difficile sopravvivere sul mercato, intraprendere nuovi investimenti in prodotti e tecnologie ed innovare, e per le PMI diviene più difficile espandere la propria attività, anche a livello transfrontaliero all'interno del mercato unico; considerando che le PMI sono scoraggiate a impegnarsi in relazioni commerciali per il rischio che siano loro imposte pratiche commerciali sleali;

O.  considerando che le pratiche commerciali sleali non solo vengono attuate nella filiera alimentare, ma altrettanto spesso nella filiera non alimentare come l'industria dell'abbigliamento o l'industria automobilistica;

P.  considerando che molti Stati membri hanno introdotto diverse modalità per combattere le pratiche commerciali sleali, in alcuni casi mediante programmi volontari e basati sull'autoregolamentazione e in altri attraverso regolamentazioni nazionali pertinenti; che ciò ha determinato gravi asimmetrie e differenze tra le regolamentazioni in termini di livello, natura e forma della tutela giuridica nei singoli Stati; che alcuni Stati non hanno adottato alcuna misura al riguardo;

Q.  considerando che alcuni Stati membri che avevano inizialmente affrontato le pratiche commerciali sleali con iniziative volontarie hanno successivamente deciso di affrontare tali pratiche attraverso strumenti normativi;

R.  considerando che le pratiche commerciali sleali sono coperte solo in parte dal diritto della concorrenza;

S.  considerando che la legislazione europea in materia di concorrenza dovrebbe consentire ai consumatori di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, garantendo al tempo stesso che le imprese siano incentivate ad investire e ad innovare, dando loro un'equa opportunità di promuovere i punti di forza dei loro prodotti, senza essere indebitamente allontanate dal mercato da pratiche commerciali sleali;

T.  considerando che la legislazione europea in materia di concorrenza deve consentire al consumatore finale di acquistare beni a un prezzo competitivo, ma deve altresì garantire una concorrenza libera e leale tra le imprese, al fine, in particolare, di incoraggiarle a innovare;

U.  considerando che il "fattore paura" entra in gioco nelle relazioni commerciali, qualora la parte più debole non sia in grado di esercitare efficacemente i propri diritti e sia reticente a denunciare le pratiche commerciali sleali imposte dalla parte più forte, per timore di porre fine alla relazione commerciale tra le parti;

V.  considerando che il funzionamento della filiera alimentare ha un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE, dato che circa il 14 % della spesa delle famiglie è destinato ai prodotti alimentari;

W.  considerando che molti soggetti operano nella filiera alimentare, ivi compresi fabbricanti, venditori al dettaglio, intermediari e produttori, e che le pratiche commerciali sleali possono essere messe in atto a diversi livelli della filiera;

X.  considerando che il "fattore paura" implica che i piccoli fornitori non saranno in grado di utilizzare in maniera efficace il loro diritto, se previsto, di adire un tribunale e che altri meccanismi economici e accessibili come la mediazione di un arbitro indipendente tuteleranno meglio i loro interessi;

Y.  considerando che la Supply Chain Initiative (SCI) presenta importanti limiti che le impediscono di fungere da strumento efficace nella lotta alle pratiche commerciali sleali, quali l'assenza di sanzioni in caso di inadempimento e della possibilità di presentare denunce riservate;

1.  plaude agli sforzi messi in atto fino ad oggi dalla Commissione per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire un maggiore equilibrio di mercato e superare l'attuale frammentazione derivante dai diversi approcci nazionali nell'affrontare le pratiche commerciali sleali nell'UE, ma sottolinea che tali misure non sono sufficienti per contrastare tali pratiche; accoglie con favore la relazione di cui sopra della Commissione del 29 gennaio 2016, nonché lo studio a lungo atteso che accompagna tale relazione sul monitoraggio dell'attuazione dei principi di buone pratiche nei rapporti verticali nella filiera alimentare, ma prende atto delle sue conclusioni che non aprono la strada ad un quadro a livello dell'UE per contrastare le pratiche commerciali nell'Unione europea;

2.  accoglie con favore l'azione intrapresa dal Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e l'istituzione di una piattaforma di esperti sulle pratiche B2B, la quale ha stilato un elenco, una descrizione e una valutazione delle pratiche commerciali che possono essere considerate come gravemente sleali;

3.  si compiace dell'istituzione e dello sviluppo della Supply Chain Initiative, che svolge un ruolo importante nel promuovere il cambiamento culturale e nel migliorare l'etica dell'impresa, ed ha portato all'adozione di una serie di principi in materia di buone prassi nei rapporti verticali nella filiera alimentare e ad un quadro volontario per l'attuazione di tali principi, che solo nel secondo anno di attività conta già oltre un migliaio di aziende partecipanti, soprattutto PMI, provenienti da tutta l'UE; plaude ai progressi compiuti finora e ritiene che gli sforzi per promuovere pratiche commerciali leali nella filiera alimentare possano avere un impatto reale, ma attualmente non possano essere considerati sufficienti per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; sottolinea tuttavia che l'efficacia della SCI, quale riconosciuta sia dalla recente relazione della Commissione sia dalla valutazione esterna, è minata da una vasta gamma di carenze, tra cui punti deboli nella governance, limitazioni in termini di trasparenza, mancanza di misure di esecuzione o sanzioni, assenza di deterrenti efficaci contro le pratiche commerciali sleali, che non consentono alle potenziali vittime di pratiche commerciali sleali di sporgere denunce anonime individuali o inchieste di propria iniziativa da parte di un organismo indipendente, il che porta di conseguenza ad una sottorappresentanza delle PMI e degli agricoltori, in particolare, che possono trovare la SCI inadeguata per tale scopo; raccomanda l'istituzione di simili iniziative nell'ambito della filiera in altri settori non alimentari pertinenti;

4.  si rammarica tuttavia del fatto che alcune delle opzioni di risoluzione delle controversie promosse dalla SCI non siano ancora state messe in pratica, il che significa che la valutazione della loro efficacia si basa su giudizi teorici; è preoccupato per il fatto che non siano stati esaminati casi concreti per valutare il ruolo della SCI nell'affrontare le pratiche commerciali sleali e che non sia stata effettuata un'analisi più dettagliata per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle denunce ricevute e risolte; crede che l'assenza di questo più approfondito livello di valutazione comprometta il giudizio complessivo sull'iniziativa; esprime disappunto per l'affermazione, così come riconosciuto dallo studio summenzionato di Areté che valuta l'efficacia della SCI, secondo cui "i risultati effettivi della SCI sembrano molto modesti se confrontati alle dimensioni reali o percepite e alla gravità del problema delle pratiche commerciali sleali";

5.  prende atto dell'istituzione di piatteforme nazionali SCI di organizzazioni e imprese nella filiera alimentare, al fine di stimolare il dialogo tra le parti, promuovere l'introduzione e lo scambio di pratiche commerciali eque e cercare di porre termine alle pratiche commerciali sleali, ma si interroga sulla loro reale efficacia; sottolinea, tuttavia, che alcune piatteforme nazionali non hanno ottenuto risultati positivi rispetto a tali obiettivi e che, come nel caso della Finlandia, gli agricoltori hanno abbandonato la piattaforma; si ripromette di incentivare e stimolare gli Stati membri ad approfondire con appositi strumenti eventuali denunce o non conformità segnalate da tali piatteforme nazionali;

6.  ritiene che i principi di buone prassi e l'elenco di esempi di prassi eque e sleali nelle relazioni verticali nell'ambito della filiera alimentare debbano essere ampliati e applicati in maniera efficace;

7.  accoglie con favore lo studio della Commissione attualmente in corso sulla scelta e sull'innovazione nel settore della vendita al dettaglio; ritiene che tale esercizio sarebbe determinante per chiarire l'evoluzione e i fattori che hanno spinto verso la scelta e l'innovazione a livello di mercato globale;

8.  si compiace dello sviluppo di meccanismi alternativi e informali di ricorso e risoluzione delle controversie, in particolare attraverso la mediazione e accordi amichevoli;

9.  rileva che, laddove esistano pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, tali pratiche sono contrarie ai principi fondamentali del diritto;

10.  condanna le pratiche che sfruttano gli squilibri nel potere contrattuale tra gli operatori economici ed hanno un effetto negativo sulla libertà di contrattazione;

11.  sottolinea che le pratiche commerciali sleali, se imposte da parti con una posizione contrattuale più forte, hanno un impatto negativo lungo tutta la filiera alimentare, inclusa l'occupazione, a scapito della scelta dei consumatori e della qualità, varietà e innovatività dei prodotti messi a disposizione; pone l'accento sul fatto che le pratiche commerciali sleali possono ostacolare la competitività delle imprese e gli investimenti e indurre le società a risparmiare, a scapito di salari, condizioni di lavoro o qualità delle materie prime;

12.  ribadisce che una concorrenza libera e leale, relazioni equilibrate tra tutti i soggetti, la libertà di contrattazione e una solida ed efficace applicazione della legislazione pertinente – consentendo di tutelare tutti i soggetti economici nell'ambito della filiera alimentare, indipendentemente dalla posizione geografica – sono di fondamentale importanza al fine di assicurare il corretto funzionamento della filiera alimentare e garantire la sicurezza degli alimenti;

13.  sottolinea la necessità di costruire una fiducia reciproca tra i partner della filiera, sulla base dei principi di libertà di contrattazione e una relazione reciprocamente vantaggiosa; sottolinea la responsabilità sociale d'impresa della parte contraente maggiore di limitare il proprio vantaggio durante i negoziati e di collaborare con la parte più debole verso una soluzione positiva per entrambe le parti;

14.  accoglie con favore il riconoscimento della Commissione nel suo Libro verde del 31 gennaio 2013 secondo cui non vi può essere una reale libertà contrattuale ove esistono netti squilibri tra le due parti;

15.  riconosce che le pratiche commerciali sleali derivano principalmente dagli squilibri di reddito e di potere nella filiera alimentare e sottolinea che tali squilibri devono essere affrontati con urgenza al fine di migliorare la situazione degli agricoltori nel settore alimentare; rileva che la vendita al di sotto del costo di produzione e il grave abuso di prodotti agricoli di base quali "articoli civetta" – come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, la frutta e gli ortaggi – da parte della grande distribuzione rappresentano una minaccia alla sostenibilità di lungo termine della produzione dell'UE di tali prodotti; accoglie con favore gli sforzi intesi ad aiutare gli agricoltori a competere sulla base del valore dei loro prodotti, come ad esempio l'iniziativa "Tierwohl" in Germania;

16.  evidenzia che le pratiche commerciali sleali hanno gravi conseguenze negative per gli agricoltori, come ad esempio profitti più bassi, costi più elevati del previsto, sovrapproduzione o sprechi alimentari e difficoltà nella programmazione finanziaria; evidenzia che tali conseguenze negative limitano da ultimo la scelta del consumatore;

17.  mette in discussione il fermo sostegno della Commissione nei confronti della SCI nella relazione, in considerazione dei limiti che essa presenta; ribadisce la riluttanza degli agricoltori a partecipare a causa della mancanza di fiducia, delle restrizioni alle denunce anonime, dell'assenza di poteri di regolamentazione, dell'incapacità di applicare sanzioni considerevoli, dell'assenza di meccanismi adeguati per contrastare le pratiche commerciali sleali ben documentate nonché dei timori circa gli squilibri a livello della natura dei meccanismi di controllo del rispetto delle norme, i quali non sono stati presi adeguatamente in considerazione; esprime rammarico per la riluttanza della Commissione ad assicurare l'anonimato e sanzioni appropriate;

18.  ritiene che la SCI e altri sistemi volontari a livello nazionale e di Unione europea (codici di buone pratiche, meccanismi volontari di risoluzione delle controversie) dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e promossi in aggiunta a meccanismi di controllo solidi ed efficaci a livello degli Stati membri, assicurando l'anonimato dei reclami e la definizione di sanzioni dissuasive, unitamente ad un coordinamento a livello di UE; incoraggia i produttori e gli operatori economici, ivi comprese le organizzazioni degli agricoltori, a partecipare a tali iniziative; ritiene che tali iniziative debbano restare a disposizione di tutti i fornitori che non sono preoccupati per il loro anonimato e possano evolvere efficacemente in una piattaforma educativa e di condivisione delle migliori prassi; rileva che la Commissione, nella sua recente relazione, afferma che la SCI deve essere migliorata, in particolare per tenere conto delle denunce riservate e per quanto riguarda il conferimento di poteri di indagine e sanzionatori a organismi indipendenti;

19.  chiede alla Commissione di adottare misure per garantire meccanismi di applicazione efficaci, tra cui lo sviluppo e il coordinamento di una rete di autorità reciprocamente riconosciute a livello dell'UE; sottolinea, in tale contesto, il Groceries Code Adjudicator (arbitro del codice dei generi alimentari) del Regno Unito come possibile modello da seguire a livello dell'UE, creando così un vero e proprio deterrente contro le pratiche commerciali sleali e contribuendo a eliminare il "fattore paura";

20.  accoglie con favore la recente misura adottata dalla SCI per consentire alle PMI e alle microimprese di aderire a una procedura semplificata; nota che il numero di PMI che hanno aderito è aumentato; osserva tuttavia che la SCI deve essere ulteriormente rafforzata attraverso una serie di azioni, identificate dalla Commissione nella sua relazione del 29 gennaio 2016, i cui progressi dovrebbero essere monitorati dalla Commissione al fine di:

   intensificare gli sforzi per pubblicizzare e migliorare la sensibilizzazione sulla SCI, soprattutto tra le PMI;
   garantire l'imparzialità della struttura di governance, ad esempio istituendo un presidente indipendente che non appartenga a specifici gruppi di soggetti interessati;
   consentire alle presunte vittime di pratiche commerciali sleali di presentare denunce in via riservata;
   migliorare le procedure interne al fine di verificare che i singoli operatori rispettino i propri impegni e di monitorare l'insorgenza e la composizione delle controversie bilaterali in modo riservato;

21.  rileva l'osservazione della Commissione secondo cui i rappresentanti degli agricoltori hanno deciso di non aderire alla SCI, in quanto, a loro avviso, non garantisce una riservatezza sufficiente per i denuncianti ed è priva di poteri legislativi per le indagini indipendenti e sanzioni significative nonché di meccanismi per combattere le pratiche commerciali sleali ben documentate, ed in quanto le loro preoccupazioni per gli squilibri nella natura dei meccanismi di applicazione non sono state adeguatamente prese in considerazione; ritiene che la partecipazione degli agricoltori sia fondamentale e che il fatto che essa sia diminuita non sia dovuto alla mancanza di consapevolezza, bensì alla mancanza di fiducia nelle attuali procedure e nella governance della SCI; propone pertanto di migliorare il funzionamento della SCI, tra l'altro tramite una governance indipendente, la riservatezza e l'anonimato nonché un'applicazione e deterrenti efficaci, in modo da aumentare innanzitutto l'interesse, il sostegno e quindi la partecipazione degli agricoltori;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare e incoraggiare l'adesione dei produttori alle organizzazioni del settore (OP e AOP) al fine di aumentare il loro potere contrattuale e la loro posizione nella catena di approvvigionamento alimentare;

23.  riconosce tuttavia che i programmi volontari basati sulla autoregolamentazione possono offrire un mezzo economicamente vantaggioso per garantire un comportamento leale sul mercato, risolvere le controversie e porre fine alle pratiche commerciali sleali, se associati a meccanismi di controllo indipendenti ed efficaci; sottolinea tuttavia che finora tali programmi hanno conseguito risultati limitati a causa della mancanza di un'attuazione efficace, della sottorappresentanza degli agricoltori, di strutture di governance imparziali, di conflitti d'interessi tra le parti interessate, di meccanismi di risoluzione delle controversie che non sono in grado di rispecchiare il "fattore-paura" dei fornitori e del fatto che non si applicano all'intera filiera alimentare; invita la Commissione a continuare a sostenere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri;

24.  prende atto dell'esistenza di una normativa europea contro le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (direttiva 2005/29/CE), ma ricorda l'assenza di una normativa europea intesa a contrastare le pratiche sleali tra i diversi operatori della filiera agroalimentare;

25.  sottolinea che una seria analisi delle pratiche commerciali sleali deve partire dal nuovo paradigma economico emerso negli ultimi anni: la grande distribuzione organizzata (GDO), dove l'accesso ai punti vendita diventa una variabile competitiva critica sotto il controllo dei supermercati; sottolinea che alcune autorità della concorrenza hanno identificato specifiche pratiche che trasferiscono eccessivi rischi ai fornitori e che potrebbero minarne la competitività; sottolinea che dette autorità hanno inoltre concluso che le "private label" introducono una dimensione di concorrenza orizzontale nei confronti delle marche industriali che non era stata considerata in maniera sufficiente;

26.  sottolinea che le azioni intese a contrastare le pratiche commerciali sleali contribuiranno a garantire un corretto funzionamento del mercato interno ed a sviluppare gli scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi; evidenzia che la natura frammentata dei mercati e le disparità tra le normative nazionali in materia di pratiche commerciali sleali espongono gli operatori della filiera alimentare ad una serie di condizioni di mercato disparate e possono condurre alla pratica della ricerca del forum più vantaggioso ("forum shopping") che, a sua volta, può determinare incertezza normativa;

27.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare appieno e in modo coerente la legislazione in materia di concorrenza, le norme sulla concorrenza sleale e le norme antitrust e, segnatamente, di comminare rigorose sanzioni per gli abusi di posizione dominante praticati nella filiera alimentare;

28.  ritiene fondamentale garantire che il diritto UE della concorrenza tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura e sia al servizio del benessere dei produttori e dei consumatori, che svolgono un ruolo importante nella catena di approvvigionamento; ritiene che il diritto UE della concorrenza debba creare le condizioni per un mercato maggiormente efficiente che consenta al consumatore di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, assicurando nel contempo che i produttori primari siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato attraverso pratiche commerciali sleali;

29.  osserva che, se da un lato i prodotti a marchio privato possono generare più valore e assicurare ai consumatori una maggiore scelta così come prodotti del "commercio equo", dall'altro lato possono rappresentare una questione strategica a medio-lungo termine, poiché introducono una dimensione di concorrenza orizzontale nei confronti delle marche industriali che non era mai stata considerata prima e che può conferire una posizione sleale e anticoncorrenziale ai venditori al dettaglio, che diventano sia clienti sia concorrenti; richiama l'attenzione sull'esistenza di una "soglia di rischio" al di là della quale la penetrazione nel mercato dei prodotti a marchio privato, in una determinata categoria di prodotto, potrebbe trasformare i loro attuali effetti positivi in effetti negativi e scoraggiare l'innovazione di molte imprese; insiste pertanto sul fatto che la questione dei prodotti a marchio privato esige particolare attenzione da parte della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza, specie per quanto riguarda la necessità di valutare le potenziali conseguenze di lungo termine sulla filiera alimentare e sulla posizione degli agricoltori all'interno di tale filiera, tenendo presente che le abitudini dei consumatori negli Stati membri variano;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare appieno e in modo coerente la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, affinché i creditori siano pagati entro sessanta giorni dalle imprese, per non incorrere in pagamenti di interessi e nel pagamento di costi di recupero ragionevoli del creditore;

31.  invita la Commissione a presentare una o più proposte relative ad un quadro a livello di UE che definisca i principi generali e tenga nel debito conto le circostanze nazionali e le migliori prassi per contrastare le pratiche commerciali sleali in tutta la filiera alimentare al fine di consentire ai mercati di funzionare in modo corretto nonché di mantenere relazioni trasparenti tra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari;

32.  è fermamente convinto che la definizione di pratiche commerciali sleali, indicata dalla Commissione e dai soggetti interessati nel documento "Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice" (relazioni verticali nella filiera alimentare: principi di buone prassi), del 29 novembre 2011(15), dovrebbe essere tenuta nel debito conto, insieme ad un elenco aperto di pratiche commerciali sleali, al momento di presentare una proposta relativa ad un quadro a livello UE;

33.  suggerisce inoltre che l'anonimato e la riservatezza siano incorporati in tutte le iniziative legislative future in questo settore;

34.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero, laddove ciò non sia già stato fatto, istituire o riconoscere autorità pubbliche od organismi preposti al tal fine, per esempio un arbitro, a livello nazionale responsabili dell'applicazione delle misure, per contrastare le pratiche sleali nella filiera alimentare; è del parere che tali autorità pubbliche possano agevolare il controllo del rispetto delle norme, per esempio disponendo della facoltà di aprire e condurre indagini di propria iniziativa o sulla base di informazioni informali o denunce trattate in via confidenziale (superando così il "fattore paura") e possano svolgere il ruolo di intermediario tra le parti interessate; sottolinea la necessità del riconoscimento reciproco e della cooperazione a livello UE tra le autorità nazionali al fine di garantire la condivisione delle informazioni rilevanti, in particolare in materia di buone prassi, e le esperienze sulle nuove forme di pratiche commerciali sleali, agendo nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

35.  invita la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate, a seguito della relazione della Commissione, ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni di agricoltori (incluse le OP e le AOP) nella sfera degli organismi nazionali di controllo che disciplinano la filiera alimentare, garantendo soprattutto l'anonimato delle denunce e un sistema sanzionatorio efficace;

36.  ritiene che sia necessaria una normativa quadro a livello di Unione europea per contrastare le pratiche commerciali sleali e garantire agli agricoltori e ai consumatori europei la possibilità di beneficiare di condizioni di vendita e di acquisto eque;

37.  sottolinea che tale normativa quadro europea non deve abbassare il livello di protezione nei paesi che si sono già dotati di una legislazione nazionale in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali tra imprese;

38.  invita gli Stati membri che non dispongono di un'autorità competente incaricata a prendere in considerazione l'istituzione di tale autorità e conferirle la facoltà di vigilare e applicare le misure necessarie per affrontare le pratiche commerciali sleali;

39.  sottolinea che le autorità di applicazione dovrebbero disporre di una gamma di differenti misure di applicazione e sanzioni per consentire, a seconda della gravità della situazione specifica, una certa flessibilità di risposta; ritiene che tali misure e sanzioni dovrebbero avere un effetto deterrente al fine di modificare i comportamenti;

40.  ricorda che tutti gli Stati membri dispongono già di quadri normativi per affrontare le pratiche commerciali sleali; prende atto della recente azione normativa intrapresa da alcuni Stati membri, che hanno introdotto disposizioni a complemento del diritto nazionale in materia di concorrenza, ampliato l'ambito di applicazione delle direttive sulle pratiche commerciali sleali, estendendone le relative disposizioni al fine di coprire le relazioni B2B, ed istituito autorità indipendenti incaricate dell'applicazione della legge; nota tuttavia che i diversi approcci adottati a tale proposito dagli Stati membri interessati hanno prodotto diversi gradi e tipi di protezione nei confronti delle pratiche commerciali sleali;

41.  nota che, nell'adottare misure intese a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, occorre tenere nel debito conto le caratteristiche specifiche di ciascun mercato ed i requisiti specifici ad esso applicabili, le diverse situazioni e gli approcci nei singoli Stati membri, il grado di consolidamento o frammentazione dei mercati individuali e altri fattori significativi, valorizzando altresì le azioni già intraprese da alcuni Stati membri e che si stanno rivelando efficaci; è del parere che eventuali sforzi normativi in tal senso dovrebbero garantire che vi sia una discrezionalità relativamente ampia, per adeguare le misure da adottare in base alle caratteristiche specifiche di ciascun mercato, onde evitare di adottare un approccio unico, e dovrebbero basarsi sul principio generale di migliorare l'applicazione coinvolgendo le pertinenti autorità pubbliche accanto al concetto di applicazione a livello privato, contribuendo altresì a migliorare il livello di cooperazione basso e frammentato che esiste tra i diversi organismi nazionali di controllo e ad affrontare le sfide transfrontaliere in materia di pratiche commerciali sleali;

42.  sottolinea che l'esistente cooperazione frammentata e scarsamente sviluppata all'interno di diversi organismi nazionali di controllo non è sufficiente per affrontare le sfide transfrontaliere in materia di pratiche commerciali sleali;

43.  invita la Commissione a valutare l'efficacia e l'impatto delle misure normative e non normative, prestando la dovuta attenzione a tutte le possibili implicazioni per i diversi soggetti interessati e per il benessere dei consumatori, nonché del mix di politiche indicato nelle risposte al summenzionato studio Areté, ossia una combinazione tra iniziative volontarie e applicazione pubblica (33 % delle risposte totali) e una legislazione specifica a livello dell'UE (32 %);

44.  è convinto che la consapevolezza dei consumatori in merito ai prodotti agricoli sia fondamentale per affrontare i problemi derivanti dagli squilibri nella filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali; invita tutti i soggetti coinvolti nella gestione della filiera alimentare ad accrescere la trasparenza nella catena dell'approvvigionamento alimentare nel suo complesso e a incrementare le informazioni fornite ai consumatori attraverso programmi più adeguati di etichettatura e di certificazione dei prodotti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte consapevoli riguardo ai prodotti disponibili e di agire di conseguenza;

45.  invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a promuovere iniziative mediante le quali i consumatori siano informati sui pericoli del dumping sui prezzi per la produzione primaria e sostiene espressamente le campagne di sensibilizzazione in tal senso nelle scuole e nei centri di formazione;

46.  osserva che, dal 2009 a questa parte, il Parlamento europeo ha approvato cinque risoluzioni sui problemi nella catena di vendita al dettaglio nell'UE, di cui tre incentrate in particolare sugli squilibri e sugli abusi all'interno della filiera alimentare; osserva inoltre che, nello stesso arco di tempo, la Commissione europea ha elaborato tre comunicazioni e un Libro verde e ha commissionato due relazioni finali su questioni analoghe; dichiara pertanto che un'ulteriore analisi dello stato della filiera alimentare non farà che ritardare l'urgente necessità di intervenire al fine di aiutare gli agricoltori a contrastare le pratiche commerciali sleali;

47.  esorta tutte le parti della filiera alimentare a considerare i contratti standard e anche i contratti di nuova generazione in cui i rischi e i benefici sono condivisi;

48.  riconosce che la riforma della politica agricola comune (PAC) e la nuova organizzazione comune di mercato unica hanno introdotto una serie di provvedimenti volti ad affrontare lo squilibrio di potere contrattuale tra gli agricoltori, il commercio al dettaglio, il commercio all'ingrosso e le PMI nella filiera alimentare, in particolare sostenendo la creazione e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori (OP); sottolinea l'importanza della cooperazione sul versante dell'offerta;

49.  osserva che il regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede l'istituzione di organizzazioni di produttori, è sostenuto da incentivi finanziari a titolo del secondo pilastro della PAC; sottolinea che il quadro giuridico estende la sfera di contrattazione collettiva (in alcuni settori) e dei contratti di fornitura (in tutti i settori) alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni (AOP) e alle organizzazioni interprofessionali e introduce altresì esenzioni temporanee da determinate norme in materia di concorrenza in periodi di gravi squilibri di mercato, con le dovute salvaguardie;

50.  esorta la Commissione a promuovere con forza un simile approccio al fine di incrementare il potere contrattuale dei produttori primari e di incoraggiare i produttori ad aderire alle OP e alle AOP; mette in evidenza, in particolare, la vulnerabilità delle aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare, che hanno il potenziale di creare e sostenere l'occupazione nelle regioni isolate, remote e montane;

51.  ritiene che la creazione e il rafforzamento di organizzazioni di produttori debbano andare di pari passo con il rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori nella filiera alimentare, dando a questi ultimi, nello specifico, il diritto di negoziare collettivamente i propri contratti;

52.  chiede una maggiore trasparenza e informazione all'interno della catena di approvvigionamento e un rafforzamento degli organismi e degli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato quali lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e l'Osservatorio del mercato del latte, nell'ottica di fornire agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori dati di mercato precisi e aggiornati;

53.  è del parere che i prezzi all'interno della filiera alimentare dovrebbero rispecchiare meglio il valore aggiunto dei produttori primari; chiede, di conseguenza, che il processo di formazione dei prezzi al dettaglio sia il più trasparente possibile;

54.  sottolinea che in diversi Stati membri gli agricoltori hanno raggiunto una forte posizione all'interno della filiera alimentare istituendo cooperative in grado di garantire che il valore aggiunto nella fase di trasformazione venga restituito agli agricoltori; reputa fondamentale che tali cooperative non siano gravate da costi aggiuntivi derivanti da una burocrazia obbligatoria e costosa;

55.  esorta i produttori e i trasformatori a collaborare investendo nell'innovazione e incrementando il valore aggiunto dei loro prodotti;

56.  ricorda alla Commissione che nel dicembre 2013 il Parlamento ha approvato una relazione di iniziativa in cui si invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un sistema indipendente di controllo delle norme che tenga conto del "fattore paura" tra i produttori primari; esorta la Commissione a prendere in considerazione tale aspetto nella sua relazione;

57.  ritiene che le organizzazioni professionali potrebbero fungere da piattaforma atta a consentire ai produttori primari di presentare senza timori denuncia dinnanzi a un'autorità competente in caso di presunte pratiche commerciali sleali;

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.
(2) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(3) GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 11.
(4) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 44.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0004.
(6) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.
(7) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.
(8) Testi approvati, P7_TA(2013)0580.
(9) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(10) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
(11) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(13) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.
(14) Eurostat, 2010.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf

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