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Procedura : 2016/0011(CNS)
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Ciclo del documento : A8-0189/2016

Testi presentati :

A8-0189/2016

Discussioni :

PV 07/06/2016 - 2
CRE 07/06/2016 - 2

Votazioni :

PV 08/06/2016 - 12.13
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P8_TA(2016)0265

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Mercoledì 8 giugno 2016 - Strasburgo
Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale *
P8_TA(2016)0265A8-0189/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0026),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0031/2016),

–  visti i pareri motivati inviati dal parlamento maltese e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0189/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell’equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d’azione per un’imposizione societaria equa ed efficace nell’Unione europea3 (piano d’azione).
(1)  Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili sono generati e il valore è creato. È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell’equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d’azione per un’imposizione societaria equa ed efficace nell’Unione europea3 (piano d’azione) nel quale riconosce che una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) completa, munita di un criterio di ripartizione appropriato ed equo, costituirebbe il vero fattore di cambiamento nella lotta contro le strategie di BEPS artificiali. Alla luce di tali elementi, la Commissione dovrebbe pubblicare quanto prima una proposta ambiziosa relativa a una CCCTB e il legislatore dovrebbe portare a termine il più rapidamente possibile i negoziati su tale proposta cruciale. È opportuno tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB).
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3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento COM(2015)0302 final del 17 giugno 2015.
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento COM(2015)0302 definitivo del 17 giugno 2015.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)   L'Unione ritiene che la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali sia una priorità politica assoluta poiché le pratiche dannose come la pianificazione fiscale aggressiva sono inaccettabili dal punto di vista dell'integrità del mercato interno e della giustizia sociale.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati delle 15 azioni contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pubblicati il 5 ottobre 2015. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l’esigenza di approcci strategici comuni e di un’azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell’iniziativa contro il BEPS. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto unionale.
(2)  La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati delle 15 azioni contro la vera erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pubblicati il 5 ottobre 2015. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l’esigenza di approcci strategici comuni e di un’azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell’iniziativa contro vere e proprie strategie di BEPS, prestando nel contempo un'attenzione adeguata nei confronti della competitività delle imprese che operano nel mercato interno. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell'Unione. In un'Unione caratterizzata da mercati nazionali molto eterogenei, una valutazione d'impatto globale di tutte le misure previste resta fondamentale per garantire che tale linea comune trovi un ampio sostegno tra gli Stati membri.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)   Dato che i paradisi fiscali possono essere classificati come trasparenti dall'OCSE, è opportuno che siano presentate proposte per aumentare la trasparenza dei fondi fiduciari e delle fondazioni.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   È fondamentale dotare le amministrazioni fiscali di risorse idonee per contrastare in maniera efficace il BEPS, migliorando in tal modo la trasparenza relativa alle attività delle grandi multinazionali, in particolare per quanto riguarda gli utili, le imposte versate sugli utili, le sovvenzioni percepite, le agevolazioni fiscali, il numero dei dipendenti e gli attivi detenuti.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)   Per garantire la coerenza in relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, è fondamentale che gli Stati membri applichino nella legislazione pertinente e nei trattati bilaterali in materia fiscale una definizione comune di stabile organizzazione conformemente all'articolo 5 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater)   Per evitare un'attribuzione incoerente degli utili alle stabili organizzazioni, gli Stati membri dovrebbero seguire le norme per l'imputazione degli utili alle stabili organizzazioni conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale e allineare la loro normativa applicabile e i rispettivi trattati bilaterali a tali norme, in sede di riesame delle stesse.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  È necessario stabilire norme contro l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, clausola di switch-over, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l’applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell’imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione.
(5)  È necessario stabilire norme contro l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, misure fondamentali di difesa contro l'utilizzo di giurisdizioni segrete o a bassa imposizione per finalità di BEPS, imposizione in uscita, una definizione chiara di stabile organizzazione, regole precise in materia di prezzi di trasferimento, un quadro per i sistemi di patent box, clausola di switch-over in mancanza di un trattato fiscale rigoroso dagli effetti analoghi con un paese terzo, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l’applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell’imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione. Affinché si pervenga a una corretta applicazione di tali norme, è auspicabile che le autorità fiscali degli Stati membri siano dotate di risorse adeguate. Tuttavia, è altresì necessario stabilire con urgenza un insieme unico di norme per il calcolo degli utili imponibili delle società transfrontaliere nell'Unione, trattando i gruppi societari come un'unica entità ai fini fiscali, allo scopo di rafforzare il mercato interno ed eliminare molte delle carenze dell'attuale quadro regolamentare dell'imposta societaria, che consentono la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi transfrontalieri di società ricorrono sempre più di frequente al trasferimento degli utili, spesso attraverso pagamenti di interessi gonfiati, da giurisdizioni fiscali a imposizione elevata verso paesi che applicano regimi fiscali più vantaggiosi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari netti dei contribuenti (ossia l’importo di cui le spese finanziarie superano le entrate finanziarie). È pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Le entrate finanziarie esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte dei costi finanziari. Solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l’importo degli interessi che può essere dedotto. Per agevolare i contribuenti che presentano rischi ridotti in relazione all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, gli interessi netti dovrebbero essere sempre deducibili fino a un massimale fissato, applicato qualora comporti una deduzione superiore alla percentuale stabilita sulla base dell’EBITDA. Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si dovrebbe prendere in considerazione l’indebitamento complessivo del gruppo ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati degli oneri finanziari netti. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari netti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione o in un paese terzo. Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo campo non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e unionale, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo.
(6)  Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi transfrontalieri di società ricorrono sempre più di frequente al trasferimento degli utili, spesso attraverso pagamenti di interessi gonfiati, da giurisdizioni fiscali a imposizione elevata verso paesi che applicano regimi fiscali più vantaggiosi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare vere e proprie pratiche di BEPS in quanto limitala deducibilità degli oneri finanziari netti dei contribuenti (ossia l’importo di cui le spese finanziarie superano le entrate finanziarie). Per quanto riguarda i costi relativi agli interessi è pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Le entrate finanziarie esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte dei costi finanziari. Solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l’importo degli interessi che può essere dedotto. Per agevolare i contribuenti che presentano rischi ridotti in relazione all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, gli interessi netti dovrebbero essere sempre deducibili fino a un massimale fissato, applicato qualora comporti una deduzione superiore alla percentuale stabilita sulla base dell’EBITDA. Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si dovrebbe prendere in considerazione l’indebitamento complessivo del gruppo ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati degli oneri finanziari netti. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari netti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione o in un paese terzo. È generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, eventualmente con un approccio più adeguato alle loro esigenze.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   In caso di finanziamento di progetti infrastrutturali a lungo termine di interesse pubblico mediante la concessione di prestiti a terzi e qualora il debito sia superiore alla soglia di esenzione stabilita dalla presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri abbiano la possibilità di concedere deroghe, a determinate condizioni, per i prestiti a favore di terzi destinati al finanziamento di progetti di infrastrutture pubbliche, in quanto in tali casi sarebbe controproducente l'applicazione delle disposizioni proposte in materia di limiti sugli interessi.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   Il trasferimento degli utili verso giurisdizioni segrete o a bassa imposizione rappresenta un particolare rischio per il gettito fiscale degli Stati membri nonché per il trattamento equo e non discriminatorio tra imprese che eludono le imposte e imprese adempienti sotto il profilo fiscale, sia grandi che piccole. In aggiunta alle misure di applicazione generale proposte nella presente direttiva per tutte le giurisdizioni, è fondamentale scoraggiare le giurisdizioni segrete e a bassa imposizione dal basare il loro regime di imposta sulle società e il rispettivo quadro normativo sulla custodia degli utili derivanti da elusione fiscale senza nel contempo attuare adeguatamente le norme globali in materia di buona governance fiscale, quali lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, o dal praticare l'inadempimento tacito attraverso l'applicazione non corretta delle leggi fiscali e degli accordi internazionali, pur avendo assunto impegni politici in tal senso. Pertanto si propongono misure specifiche volte a utilizzare la presente direttiva come strumento per garantire che le giurisdizioni segrete o a bassa imposizione rispettino gli sforzi internazionali a favore della trasparenza e dell'equità in materia fiscale.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Troppo spesso le società multinazionali si adoperano per trasferire i loro utili nei paradisi fiscali senza versare alcuna imposta o versando imposte estremamente esigue. La nozione di stabile organizzazione intende offrire una definizione precisa e vincolante dei criteri che dovranno essere soddisfatti per stabilire se una società multinazionale è ubicata in un determinato paese. Tale aspetto obbligherà le società multinazionali a versare le rispettive imposte in maniera equa.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)   Il termine "prezzi di trasferimento" si riferisce alle condizioni e alle modalità concernenti le transazioni effettuate all'interno di un'impresa multinazionale, comprese le società figlie e le società di comodo i cui utili sono imputati a una società madre multinazionale. Si tratta di prezzi praticati tra imprese associate situate in paesi diversi per le rispettive operazioni infragruppo, come il trasferimento di beni e servizi. Poiché i prezzi sono fissati dai soggetti associati non indipendenti all'interno della stessa impresa multinazionale, è possibile che non rispecchino il prezzo di mercato. L'Unione deve garantire che gli utili imponibili delle imprese multinazionali non siano trasferiti al di fuori della giurisdizione dello Stato membro interessato e che la base imponibile dichiarata dalle imprese multinazionali nel loro paese rispecchi l'attività economica ivi esercitata. Nell'interesse dei contribuenti è fondamentale limitare i rischi di una doppia non imposizione che può scaturire da una differenza tra due paesi in ordine alla determinazione della remunerazione in condizioni di libera concorrenza delle loro operazioni internazionali con imprese associate. Tale sistema non esclude il ricorso a una serie di manovre artificiose, in particolare per quanto concerne i prodotti per i quali non esiste un prezzo di mercato (ad esempio per i canoni o i servizi alle imprese).
Emendamento 101/rev
Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)   I regimi fiscali connessi alla proprietà intellettuale, ai brevetti e al settore "ricerca e sviluppo" (R&S) sono ampiamente usati in tutta l'Unione. Tuttavia, da numerosi studi della Commissione è emerso chiaramente che il nesso tra patent box e promozione di R&S è spesso arbitrario. L'OCSE ha elaborato il "nexus approach" modificato nel tentativo di regolamentare il sistema dei patent box. Tale metodo garantisce che, nell'ambito del sistema dei patent box, possano beneficiare di un'aliquota d'imposta favorevole soltanto i redditi connessi direttamente alle spese di ricerca e sviluppo. Tuttavia, per gli Stati membri è già evidente la difficoltà di applicare le nozioni di "nexus" e "sostanza economica" ai loro regimi fiscalmente favorevoli all'innovazione (innovation boxes). Qualora entro gennaio 2017 gli Stati membri non abbiano ancora applicato in maniera integrale e omogenea il "nexus approach" modificato per eliminare gli attuali regimi dannosi in materia di patent box, è opportuno che la Commissione presenti una nuova proposta legislativa vincolante a norma dell'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di anticipare al 30 giugno 2017 l'abolizione dei vecchi regimi dannosi, riducendo il periodo in cui si applica clausola di anteriorità. La CCCTB dovrebbe eliminare il problema del trasferimento degli utili attraverso la pianificazione fiscale per quanto concerne la proprietà intellettuale.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)
(7 quinquies)   L'imposizione in uscita non dovrebbe essere applicata se le attività trasferite sono attività materiali che generano reddito attivo. I trasferimenti di tali attività sono una componente imprescindibile dell'effettiva assegnazione di risorse da parte di un'impresa e non sono finalizzati principalmente all'ottimizzazione fiscale e all'elusione fiscale, ragion per cui dovrebbero essere esonerati da tali disposizioni.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati membri tendono sempre più a esentare i redditi esteri dall’imposizione nello Stato di residenza. L’effetto negativo involontario di questo approccio è tuttavia quello di incoraggiare situazioni in cui redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione entrano nel mercato interno e quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’Unione sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto unionale. Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. È pertanto necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi esteri, ad esempio le distribuzioni di utili, i proventi della cessione di azioni e gli utili delle stabili organizzazioni che sono esenti da imposta nell’Unione e sono originari di paesi terzi. Tali redditi dovrebbero essere imponibili nell’Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese terzo. Considerando che la clausola di switch-over non richiede il controllo sull’entità soggetta a bassa imposizione e che quindi la contabilità obbligatoria dell’entità può non essere accessibile, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva può risultare molto complicato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare l’aliquota d’imposta legale quando applicano la clausola di switch-over. Gli Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.
(8)  Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati membri tendono sempre più a esentare i redditi esteri dall’imposizione nello Stato di residenza. L’effetto negativo involontario di questo approccio è tuttavia quello di incoraggiare situazioni in cui redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione entrano nel mercato interno e quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’Unione sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto unionale. Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. È pertanto necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi esteri, ad esempio le distribuzioni di utili, i proventi della cessione di azioni e gli utili delle stabili organizzazioni che sono esenti da imposta nell’Unione. Tali redditi dovrebbero essere imponibili nell’Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese di origine e in mancanza di un trattato fiscale efficace dagli effetti analoghi con tale paese. Gli Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione l'applicazione di norme generali antiabuso dovrebbe essere limitata alle costruzioni "di puro artificio" (non genuine); in caso contrario, il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.
(9)  Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione l'applicazione di norme generali antiabuso dovrebbe essere applicata alle costruzioni poste in essere con la finalità principale o avendo fra le finalità principali quella di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o lo scopo delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili, senza privare il contribuente di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Una costruzione o una serie di costruzioni possono essere considerate non genuine nella misura in cui conducono a una tassazione disomogenea di alcuni tipi di reddito, come quelli generati da brevetti.
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)   Gli Stati membri dovrebbero attuare disposizioni più dettagliate atte a precisare cosa si intende per costruzioni non genuine e altre attività in ambito fiscale che sono passibili di sanzioni. È opportuno che le sanzioni siano stabilite con chiarezza onde evitare incertezza giuridica e creare un forte incentivo alla piena osservanza della normativa fiscale.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater)   Gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema di sanzioni previsto dal diritto nazionale e informarne la Commissione.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 9 quinquies (nuovo)
(9 quinquies)   Onde evitare la creazione di società a destinazione specifica, come le società fittizie o le società di comodo, con un trattamento fiscale agevolato, le imprese dovrebbero corrispondere alle definizioni di stabile organizzazione e di sostanza economica minima di cui all'articolo 2.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 9 sexies (nuovo)
(9 sexies)   Dovrebbe essere vietato l'utilizzo di società fittizie da parte di contribuenti che operano nell'Unione. I contribuenti dovrebbero comunicare alle autorità fiscali elementi di prova che dimostrino la sostanza economica per ciascuna entità appartenente al loro gruppo nell'ambito dell'obbligo annuale di rendicontazione paese per paese.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 9 septies (nuovo)
(9 septies)   Per migliorare gli attuali meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di tassazione nell'Unione, concentrandosi non solo sui casi di doppia imposizione ma anche sui casi di doppia non imposizione, è opportuno introdurre entro gennaio 2017 un meccanismo di risoluzione delle controversie con norme più chiare e tempi più stretti.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 9 octies (nuovo)
(9 octies)   La corretta identificazione dei contribuenti è fondamentale per uno scambio di informazioni efficace tra le amministrazioni fiscali. La creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF) armonizzato e comune costituirebbe il mezzo migliore per tale identificazione. Esso consentirebbe a terzi di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i codici d'identificazione fiscale nei rapporti transfrontalieri e fungere da base per un efficace scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. La Commissione dovrebbe altresì adoperarsi attivamente per sviluppare un codice identificativo simile a livello globale, come ad esempio il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici (LEI) del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione o essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che nell’Unione. Al fine di rispettare le libertà fondamentali, l’impatto della normativa all’interno dell’Unione dovrebbe essere limitato alle costruzioni che comportano un trasferimento artificiale di utili dallo Stato membro della società madre alla società controllata estera. In tal caso gli importi dei redditi attribuiti alla società madre dovrebbero essere adeguati sulla base del principio di libera concorrenza, in modo che lo Stato della società madre tassi soltanto gli importi dei redditi della società controllata estera che non sono conformi a tale principio. Le norme sulle società controllate estere dovrebbero escludere dal loro campo di applicazione le imprese finanziarie fiscalmente residenti nell’Unione, comprese le stabili organizzazioni di tali imprese situate nell’Unione. Il campo di applicazione legittimo delle norme sulle società controllate estere all’interno dell’Unione dovrebbe infatti essere limitato a situazioni artificiali prive di sostanza economica, il che comporterebbe che i settori finanziario ed assicurativo, fortemente regolamentati, non sarebbero probabilmente interessati da tali norme.
(10)  Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione o essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che nell’Unione. L’impatto della normativa all’interno dell’Unione dovrebbe riguardare tutte le costruzioni di cui uno dei principali obiettivi consiste in un trasferimento artificiale di utili dallo Stato membro della società madre alla società controllata estera. In tal caso gli importi dei redditi attribuiti alla società madre dovrebbero essere adeguati sulla base del principio di libera concorrenza, in modo che lo Stato della società madre tassi soltanto gli importi dei redditi della società controllata estera che non sono conformi a tale principio. È opportuno evitare sovrapposizioni tra le norme sulle società controllate estere e la clausola di switch-over.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Per evitare tale risultato è necessario stabilire norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento dovrebbe fornire una qualificazione giuridica dello strumento ibrido o dell’entità ibrida e l’altra giurisdizione dovrebbe accettare tale qualificazione. Anche se gli Stati membri, nell’ambito del gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)”, hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride4 e delle stabili organizzazioni ibride5 all’interno dell’Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti. Occorre infine limitare il campo di applicazione di tali norme ai disallineamenti da ibridi tra Stati membri. I disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi devono essere oggetto di ulteriore esame.
(11)  I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Per evitare tale risultato è necessario stabilire norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento dovrebbe fornire una qualificazione giuridica dello strumento ibrido o dell’entità ibrida e l’altra giurisdizione dovrebbe accettare tale qualificazione. Ove si verifichi un siffatto disallineamento tra uno Stato membro e un paese terzo, lo Stato membro dovrebbe garantire l'idonea tassazione di tali operazioni. Anche se gli Stati membri, nell’ambito del gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)”, hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride4 e delle stabili organizzazioni ibride5 all’interno dell’Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti.
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4 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 16553/14, FISC 225, dell’11.12.2014.
4 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 16553/14, FISC 225, dell’11.12.2014.
5 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 9620/15, FISC 60, dell’11.6.2015.
5 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 9620/15, FISC 60, dell’11.6.2015.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   È opportuno stabilire una definizione a livello di Unione e una "lista nera" esaustiva per i paradisi fiscali e i paesi, inclusi quelli dell'Unione, che falsano la concorrenza mediante la concessione di condizioni fiscali favorevoli. La lista nera dovrebbe essere integrata da un elenco di sanzioni nei confronti delle giurisdizioni non collaborative e degli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   Una delle principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni fiscali è l'impossibilità di accedere per tempo debito a informazioni esaustive e pertinenti sulle strategie di pianificazione fiscale delle imprese multinazionali. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili in modo che le autorità tributarie possano reagire rapidamente ai rischi in ambito fiscale, valutando tali rischi con maggiore efficacia, concentrandosi sulle operazioni di controllo ed evidenziando le necessarie modifiche alla normativa in vigore.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e l’azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l’attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L’interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello dell’Unione in quanto gran parte dell’inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.
(14)  Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e l’azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l’attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L’interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello dell’Unione in quanto gran parte dell’inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi. Tuttavia una revisione del quadro giuridico in materia fiscale per affrontare le pratiche di erosione della base imponibile mediante provvedimenti normativi permetterebbe di ottenere un risultato migliore nel garantire condizioni eque nel mercato interno.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)   La Commissione dovrebbe effettuare un'analisi dei costi e dei benefici e valutare le possibili conseguenze di un'imposta ingente sul rimpatrio dei capitali provenienti da paesi terzi a bassa imposizione.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter)   Tutti gli accordi commerciali e gli accordi di partenariato economico di cui l'Unione è parte dovrebbero includere disposizioni sulla promozione della buona governance in materia fiscale ai fini di una maggiore trasparenza e della lotta alle pratiche fiscali dannose.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  È opportuno che la Commissione valuti l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenti al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,
(15)  È opportuno che la Commissione ponga in essere un meccanismo di monitoraggio specifico per garantire la corretta attuazione della presente direttiva e un'interpretazione omogenea delle sue misure da parte degli Stati membri. È altresì opportuno che valuti l'attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare al Parlamento europeo e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis)   "contribuente", un'entità societaria che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
4 bis)   "costi dei canoni", i costi imputabili ai compensi di qualsiasi natura versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software, eventuali brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico oppure per qualsiasi altro attivo immateriale; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
4 ter)   "giurisdizione segreta o a bassa imposizione", qualsiasi giurisdizione che dal 31 dicembre 2016 soddisfi uno dei seguenti criteri:
a)  mancanza di uno scambio automatico di informazioni con tutti i firmatari dell'accordo multilaterale sull'autorità competente, conformemente allo standard dell'OCSE pubblicato il 21 luglio 2014, dal titolo "Standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali";
b)   mancanza di un registro recante i beneficiari effettivi finali di società, trust e strutture giuridiche equivalenti adempienti almeno alle norme minime definite nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis;
c)   esistenza di disposizioni legislative o amministrative o pratiche che concedono un trattamento fiscale favorevole alle imprese indipendentemente dal fatto se effettuano una vera attività economica o hanno una presenza economica significativa nel paese in questione;
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1bis Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis)   "stabile organizzazione", una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività; tale definizione si applica anche nei casi in cui si ritiene che le società che svolgono attività digitali interamente dematerializzate abbiano una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza significativa nell'economia di tale Stato membro;
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
7 ter)   "paradiso fiscale", una giurisdizione contraddistinta da uno o più dei seguenti criteri:
a)   imposizione assente o soltanto nominale per i non residenti;
b)   esistenza di leggi o pratiche amministrative che impediscono l'efficace scambio di informazioni in materia fiscale con altre giurisdizioni;
c)   esistenza di disposizioni legislative o amministrative che impediscono la trasparenza fiscale o assenza dell'obbligo di esercitare un'attività economica sostanziale;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 quater (nuovo)
7 quater)   "sostanza economica minima", gli elementi, anche nell'ambito dell'economia digitale, che consentono di definire un'impresa sulla base di criteri fattuali come l'esistenza di risorse umane e materiali della struttura, la sua autonomia di gestione, la sua realtà giuridica e, se del caso, la natura dei suoi attivi;
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
7 quinquies)   "codice di identificazione fiscale europeo" o "CIF", un codice secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale;
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 sexies (nuovo)
7 sexies)   "prezzi di trasferimento", i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici o attivi immateriali o fornisce servizi a imprese associate;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 septies (nuovo)
7 septies)   "patent box", un sistema per calcolare il reddito derivante dalla proprietà intellettuale (PI) che soddisfa i requisiti per beneficiare di agevolazioni fiscali attraverso l'instaurazione di un nesso tra le spese ammissibili effettuate al momento della creazione degli attivi di PI (espresse in proporzione delle spese globali connesse alla creazione degli attivi di PI) e il reddito derivante da tali attivi di PI; tale sistema limita gli attivi di PI ai brevetti o ai beni immateriali aventi una funzione equivalente e contribuisce alla definizione di "spese ammissibili", di "spese globali" e di "redditi derivanti da attivi di PI";
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 octies (nuovo)
7 octies)   "società fittizia", ogni tipo di entità giuridica priva di sostanza economica e creata per fini meramente fiscali;
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 nonies (nuovo)
7 nonies)   "persona o impresa associata a un contribuente", una situazione in cui la prima persona detiene una partecipazione superiore al 25% nella seconda o in cui una terza persona detiene una partecipazione superiore al 25% in entrambe;
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 decies (nuovo)
7 decies)   "disallineamento da ibrido", qualsiasi situazione tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata, quale definita nell'ambito del vigente regime di imposizione delle imprese, in un altro Stato membro o in un paese terzo, in cui i seguenti risultati sono imputabili alle differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità:
a)   lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite, sia in un altro Stato membro o paese terzo ("doppia deduzione"); oppure
b)   a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro o nel paese terzo in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell'altro Stato membro o paese terzo ("deduzione senza inclusione");
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l’imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.
2.  Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 20 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 2 000 000 EUR, se superiore. L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l’imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Gli Stati membri possono esentare dall'ambito di applicazione del paragrafo 2 gli oneri finanziari eccedenti sostenuti su prestiti a terzi, utilizzati per finanziare un progetto di infrastrutture pubbliche di una durata minima di dieci anni e che uno Stato membro o l'Unione consideri di interesse pubblico generale.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  L’EBITDA di un esercizio fiscale che non è completamente assorbito dagli oneri finanziari sostenuti dal contribuente nel medesimo esercizio fiscale o in quelli precedenti può essere riportato agli esercizi fiscali successivi.
4.  L’EBITDA di un esercizio fiscale che non è completamente assorbito dagli oneri finanziari sostenuti dal contribuente nel medesimo esercizio fiscale o in quelli precedenti può essere riportato agli esercizi fiscali successivi per un periodo di cinque anni.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5
5.  Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell’esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al 30 per cento dell’EBITDA negli esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.
5.  Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell’esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al 20 % dell’EBITDA nei cinque esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie.
6.  I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie. La Commissione deve riesaminare l'ambito di applicazione del presente articolo se e allorché sarà raggiunto un accordo a livello di OCSE nonché all'atto di determinare se l'accordo OCSE in questione può essere attuato a livello di Unione.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Stabile organizzazione
1.   Si ritiene che una sede fissa di affari utilizzata o gestita da un contribuente costituisca una stabile organizzazione se lo stesso contribuente o una persona con un forte legame esercita attività commerciali nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato membro e:
a)   tale luogo o l'altro luogo costituiscono una stabile organizzazione per il contribuente o la persona con un forte legame in virtù del presente articolo, oppure
b)   l'attività globale risultante dalla combinazione delle attività esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con entrambi i luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività commerciali esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con entrambi i luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione commerciale coerente.
2.   Se una persona agisce in uno Stato per conto di un contribuente e, così facendo, conclude abitualmente contratti o svolge abitualmente il ruolo principale che conduce alla conclusione di contratti che sono sistematicamente conclusi senza alcuna modifica sostanziale da parte del contribuente, e tali contratti sono:
a)   conclusi a nome del contribuente,
b)   destinati alla cessione di beni appartenenti a tale contribuente, o che il contribuente ha il diritto di utilizzare, ovvero che sono destinati alla concessione del diritto d'uso di tali beni, oppure
c)   destinati alla prestazione di servizi da parte di tale contribuente, si ritiene che il contribuente abbia una stabile organizzazione in tale Stato per tutte le attività che tale persona esercita per il contribuente, a meno che le attività di tale persona abbiano carattere ausiliario o preparatorio in modo tale che, se esercitate in una sede fissa di affari, non fanno di questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi del presente paragrafo.
3.   Gli Stati membri allineano a tale definizione la loro legislazione applicabile e i trattati bilaterali contro la doppia imposizione.
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo ai concetti di carattere preparatorio o ausiliario.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Utili imputabili alla stabile organizzazione
1.   Gli utili che in uno Stato membro sono imputabili alla stabile organizzazione di cui all'articolo 4 bis includono anche gli utili che essa potrebbe prevedibilmente realizzare, soprattutto nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, se queste fossero entità separate e indipendenti che esercitano la stessa attività e a condizioni analoghe, tenendo conto degli attivi e dei rischi della stabile organizzazione interessata.
2.   Se uno Stato membro rettifica gli utili imputabili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 e li tassa di conseguenza, gli utili e le imposte in altri Stati membri dovrebbero anch'essi essere rettificati di conseguenza al fine di evitare la doppia imposizione.
3.   Nell'ambito dell'azione 7 dell'OCSE relativa alla BEPS, l'OCSE sta riesaminando le norme di cui all'articolo 7 del suo modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale che verte sugli utili imputabili alle stabili organizzazioni e, una volta aggiornate le norme in questione, gli Stati membri adeguano la loro legislazione applicabile di conseguenza.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 4 quater (nuovo)
Articolo 4 quater
Giurisdizioni segrete o a bassa imposizione
1.   Gli Stati membri possono imporre una ritenuta alla fonte sui pagamenti effettuati da un'entità di uno Stato membro a favore di un'entità situata in una giurisdizione segreta o con un basso livello di imposizione.
2.   I pagamenti che non sono destinati direttamente a un'entità situata in una giurisdizione segreta o a bassa imposizione, ma per i quali è ragionevolmente lecito ritenere che siano destinati indirettamente a un'entità situata in una giurisdizione segreta o a bassa imposizione, ad esempio per il tramite di semplici intermediari in altre giurisdizioni, sono anch'essi coperti dal paragrafo 1.
3.   A tempo debito, gli Stati membri aggiornano gli eventuali accordi sulla doppia imposizione che attualmente precludono l'applicazione di una ritenuta alla fonte di tale livello, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo giuridico a questa misura di difesa collettiva.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell’uscita, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:
1.  Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
a)  un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;
a)  un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi in ragione del trasferimento;
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
b)  un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;
b)  un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi trasferiti in ragione del trasferimento;
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d
d)  un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione al di fuori di uno Stato membro.
d)  un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi trasferiti in ragione del trasferimento.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7
7.  Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi di natura temporanea quando gli attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell’autore del trasferimento.
7.  Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi di natura temporanea quando gli attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento, né ai trasferimenti di attività materiali trasferite per generare reddito a partire da attività economiche attive. Per beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve provare alle sue autorità fiscali che il reddito di fonte estera deriva da un'attività economica attiva, per esempio mediante un certificato delle autorità fiscali estere.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Prezzo di trasferimento
1.   In conformità degli orientamenti dell'OCSE pubblicati il 18 agosto 2010 dal titolo "Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinati alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali", gli utili che sarebbero stati realizzati da un'impresa, ma che non hanno potuto esserlo a causa delle condizioni che seguono, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e sottoposti a imposizione di conseguenza:
a)   un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato; oppure
b)   le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato; e
c)   nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni concordate o imposte, che differiscono da quelle che sarebbero concordate fra imprese indipendenti.
2.   Allorché uno Stato include tra gli utili di un'impresa dello Stato in questione – e sottopone a imposizione di conseguenza – degli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato è stata sottoosta a imposizione in tale altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che l'impresa del primo Stato avrebbe realizzato se le condizioni tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero esistite fra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguamento opportuno dell'entità dell'imposta che è stata riscossa sugli utili in questione. Nel determinare tale adeguamento, si tiene debitamente conto delle altre disposizioni della presente direttiva e, se necessario, le autorità competenti degli Stati si consultano.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell'aliquota legale che sarebbe stata applicata nell'ambito del regime dell'imposta sulle società vigente nello Stato membro del contribuente. In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.
1.  Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri non derivanti da attività d'impresa che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al 15 per cento. In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. Per beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve dimostrare alle proprie autorità fiscali che il reddito estero deriva da un'attività d'impresa, sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuitile.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili sono ignorate ai fini del calcolo dell’imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.
1.  Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine che, essendo state poste in essere con lo scopo principale o avendo fra gli scopi principali quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili, non sono genuine tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti e sono ignorate ai fini del calcolo dell’imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica in conformità al diritto nazionale.
3.  Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica di cui all'articolo 2 in conformità al diritto nazionale.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, in particolare per il personale addetto al controllo fiscale, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione transfrontaliera in ambito di frode fiscale ed elusione fiscale, e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva.
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.   La Commissione istituisce al suo interno un'unità di controllo e monitoraggio per l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), quale strumento incisivo contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, incaricato di valutare l'attuazione della presente direttiva nonché di altri atti legislativi futuri in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, e di fornire consulenza in merito, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale unità di controllo e monitoraggio in materia di BEPS presenta al Parlamento europeo una relazione al riguardo.
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
b)  nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell'aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente;
b)  nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 15 per cento; ; tale aliquota è rivista ogni anno in funzione dell'evoluzione economica del commercio mondiale;
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
c)  oltre il 50 per cento dei redditi ottenuti dall’entità rientra in una delle seguenti categorie:
c)  oltre il 25 % dei redditi ottenuti dall’entità rientra in una delle seguenti categorie:
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)
vii bis)   redditi da beni scambiati con il contribuente o le sue imprese consociate ad eccezione dei beni standardizzati di questo tipo che sono scambiati regolarmente fra parti indipendenti e per i quali esistono prezzi pubblicamente osservabili.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Gli Stati membri non applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora la costituzione dell'entità sia interamente fittizia o nella misura in cui l'entità realizza, nel corso della sua attività, costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.
2.  Gli Stati membri applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora il contribuente possa comprovare che la società controllata estera è stata costituita per valide ragioni economiche e svolge un'attività economica sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuitile. Nel caso specifico delle compagnie di assicurazione, il fatto che una società madre riassicuri i propri rischi attraverso le sue stesse controllate si considera una costruzione non genuina.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
Disallineamenti da ibridi
Disallineamenti da ibridi tra gli Stati membri
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri aggiornano i rispettivi accordi sulla doppia imposizione con i paesi terzi o negoziano collettivamente accordi equivalenti per rendere le disposizioni del presente articolo applicabili alle relazioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Disallineamenti da ibridi in cui sono coinvolti paesi terzi
Qualora un disallineamento da ibridi tra uno Stato membro e un paese terzo comporti una doppia deduzione, lo Stato membro rifiuta la deduzione di tale pagamento, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.
Qualora un disallineamento da ibridi tra uno Stato membro e un paese terzo comporti una deduzione senza inclusione, lo Stato membro rifiuta la deduzione o la mancata inclusione di tale pagamento, a seconda dei casi, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 10 ter (nuovo)
Articolo 10 ter
Aliquota effettiva
La Commissione sviluppa un metodo comune per il calcolo dell'aliquota effettiva in ciascuno Stato membro in modo da consentire l'elaborazione di una tabella comparativa delle aliquote effettive in tutti gli Stati membri.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 10 quater (nuovo)
Articolo 10 quater
Misure contro gli abusi dei trattati fiscali
1.   Gli Stati membri modificano i propri trattati fiscali bilaterali per includervi le seguenti disposizioni:
a)   una clausola per garantire che entrambe le parti dei trattati si impegnino a favore del pagamento delle imposte laddove sussistono attività economiche ed è creato valore;
b)   un addendum per specificare che l'obiettivo di trattati bilaterali, al di là di evitare la doppia imposizione, è la lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
c)   una clausola per una norma generale antielusione basata su un test per la verifica delle finalità principali, quale definita nella raccomandazione della Commissione (UE) 2016/136 del 28 gennaio 2016 relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali 1bis;
d)   una definizione di stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.
2.   La Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2017, una proposta relativa a un "approccio europeo ai trattati fiscali", allo scopo di istituire un modello europeo di trattato fiscale che in ultima istanza potrebbe sostituire le migliaia di accordi bilaterali conclusi da ciascuno Stato membro.
3.   Gli Stati membri si astengono dal firmare trattati bilaterali con giurisdizioni che non rispettano le norme minime dei principi di buona governance in materia fiscale concordati a livello di Unione e ne denunciano la firma.
1bis GU L 25 del 2.2.2016, pag. 67.
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 10 quinquies (nuovo)
Articolo 10 quinquies
Buona governance in materia fiscale
La Commissione include disposizioni sulla promozione della buona governance in materia fiscale, allo scopo di aumentare la trasparenza e di lottare contro le pratiche fiscali dannose, negli accordi commerciali internazionali e negli accordi di partenariato economico di cui l'Unione è parte firmataria.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 10 sexies (nuovo)
Articolo 10 sexies
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo
Riesame
Riesame e monitoraggio
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.
1.  La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l’attuazione della presente direttiva.
2.  Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La Commissione istituisce un meccanismo specifico di monitoraggio per garantire il pieno e adeguato recepimento della presente direttiva e la corretta interpretazione di tutte le definizioni fornite e delle azioni richieste dagli Stati membri, onde disporre di un approccio europeo coordinato nella lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Numero di identificazione fiscale europeo
La Commissione presenta una proposta legislativa relativa a un numero di identificazione fiscale del contribuente europeo, armonizzato e comune, entro il 31 dicembre 2016, allo scopo di rendere lo scambio automatico delle informazioni fiscali più efficiente e affidabile in seno all'Unione.
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale
Per garantire la piena trasparenza e la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva del Consiglio2011/16/UE1 bis.
_______________
1 bis Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
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