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Procedura : 2013/0119(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0156/2016

Testi presentati :

A8-0156/2016

Discussioni :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Votazioni :

PV 09/06/2016 - 4.4
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Testi approvati :

P8_TA(2016)0277

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Giovedì 9 giugno 2016 - Strasburgo
Promuovere la libera circolazione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0228),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti gli articoli 76 e 39 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0156/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.
(2) Testi approvati del 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

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