Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11779/1/2015 – C8-0008/2016),
– visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0260),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 76 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0041/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla resistenza antimicrobica e sull'uso dei medicinali veterinari
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748) sottolinea il ruolo della prevenzione nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale") e la conseguente prevista riduzione dell'uso di antibiotici nel trattamento degli animali. Oltre a rispettare i requisiti di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti anche a impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmettere tali dati alla Commissione in modo da permettere un loro uso più prudente negli animali e contribuire in tal modo a ridurre il rischio di resistenza antimicrobica.
Dichiarazione della Commissione sulla presentazione di relazioni periodiche sull'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'Unione
La Commissione si impegna a pubblicare periodicamente una relazione relativa all'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'UE in base ai dati ottenuti dagli Stati membri.
Dichiarazione della Commissione sul benessere degli animali
Il regolamento fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e non contiene norme che disciplinino in modo specifico il benessere degli animali nonostante i legami esistenti tra salute e benessere degli animali. L'Unione dispone di un articolato acquis sul benessere degli animali che riguarda numerose specie (polli da carne, galline ovaiole, suini, vitelli) o attività (allevamento, trasporto, macellazione, ricerca, ecc.). La legislazione sul benessere degli animali dovrà naturalmente continuare a essere applicata. La Commissione è impegnata a fondo nel tenere pienamente conto del benessere degli animali in conformità dell'articolo 13 del trattato ed entro i limiti ivi esposti, anche grazie a una piena attuazione e a un adeguato sviluppo della relativa legislazione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0032),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014(2),
– vista la sua decisione del 27 maggio 2015 sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la proposta e sul relativo mandato(3),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0006/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici
Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 marzo 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti
che istituisce un quadro normativo per l'organizzazione dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) I porti possono contribuire alla competitività a lungo termine delle industrie europee sui mercati mondiali, garantendo nel contempo valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell'Unione. Al fine di raccogliere le sfide che si presentano al settore del trasporto marittimo, come le inefficienze nella catena logistica e del trasporto sostenibile, è essenziale che gli interventi enunciati nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" in materia di semplificazione amministrativa siano attuati congiuntamente al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, causa di ritardi nei porti, costituisce un ostacolo di prim'ordine alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Un elevato grado di semplificazione delle procedure doganali può costituire un importante vantaggio economico per un porto in termini di competitività. Onde evitare la concorrenza sleale dei porti e ridurre le formalità doganali che potrebbero nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le autorità portuali adottino un'idonea ed efficace strategia d'intervento basata sui rischi per evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire un efficace monitoraggio periodico di tali procedure e la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale necessità di adottare le misure del caso per contrastare la concorrenza sleale.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.
(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi unicamente ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche.È tuttavia opportuno che il presente regolamento lasci agli Stati membri la possibilità di decidere se applicarlo o meno ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membridovrebbero inoltre avere la possibilità di introdurre deroghe onde evitare oneri amministrativi sproporzionati per i porti marittimi della rete transeuropea ditrasporto globaleilcui traffico annuale non giustifica l'applicazione integrale del presente regolamento. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano rispettate le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.
soppresso
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, alle attrezzature necessarie ai fini della prestazione dei servizi portuali del caso, alla disponibilità del servizio e alla conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima. Detti requisiti minimi dovrebbero tener conto altresì dei requisiti ambientali, come pure degli standard sociali nazionali e dell'onorabilità del prestatore di servizi portuali.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Tutti i prestatori di servizi, in particolare se si tratta di un nuovo operatore di mercato, dovrebbero dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni avvalendosi del personale e delle attrezzature di cui dispone. I prestatori di servizi dovrebbero applicare le disposizioni e le norme pertinenti, incluse la vigente legislazione sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto interessato.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) Nel determinare se un prestatore di servizi soddisfa il requisito dell'onorabilità, lo Stato membro dovrebbe valutare se sussistono validi motivi di dubitare dell'onorabilità del prestatore di servizi portuali, del relativo gestore e di qualunque altro soggetto pertinente che lo Stato membro potrà definire, come condanne o sanzioni inflitte in qualsiasi Stato membro per gravi illeciti o violazioni della normativa dell'Unione e nazionale applicabile, anche nei seguenti settori: diritto della sicurezza sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di sicurezza sul lavoro, diritto in materia di salute e diritto ambientale.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater) Conformemente al regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio1bis e alla sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2007 nella causa C-251/04, Commissione v. Repubblica ellenica1ter, in base alla quale è errato evincere che i servizi di rimorchio possono essere assimilati a un servizio di trasporto marittimo, è possibile, per ragioni di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente, che i requisiti minimi prevedano che le navi utilizzate per le operazioni di rimorchio od ormeggio siano registrate nello Stato membro del porto interessato e battano bandiera dello stesso.
1bis Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).
1ter Sentenza della Corte di giustizia, dell'11 gennaio 2007, nella causa C-251/04, Commissione v. Repubblica ellenica, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Poiché i porti si trovano all'interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l'accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello urbano e nazionale.
soppresso
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Il sistema portuale dell'Unione è estremamente variegato e comprende numerosi modelli differenti di organizzazione dei servizi portuali. Pertanto, l'adozione di un sistema unico non risulterebbe opportuna. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare il numero di prestatori di un servizio portuale, ove le circostanze lo richiedano.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) L'eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell'autorità competente ed essere pienamente giustificata, al finedidare alle parti interessate l'opportunità di formulare le loro osservazioni. Le eventuali limitazioni dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
(11) L'eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell'entedigestione del porto o dell'autorità competente. Le eventuali limitazioni dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Per essere aperta e trasparente la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate.
(12) La procedura di scelta dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici e dovrebbero essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva ../../... [concessione]7, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto.
soppresso
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7 Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Nella sua comunicazione interpretativa del 1° agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"1, la Commissione ha definito un quadro chiaro per le procedure di selezione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e che non sono aggiudicate sotto forma di concessioni.
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1 GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.
(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno, l'accessibilità economica di tali servizi a una determinata categoria di utenti od operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne dovrebbe essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente.
(18) L'ente di gestione del porto o le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti marittimi della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne dovrebbe essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro prestino un servizio portuale in regime di obblighidiservizio pubblico, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti a vigilanza indipendente.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) È opportuno che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11.
(19) È opportuno che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri e dovrebbe tenere pienamente conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, l'autorità competente, in caso di trasferimento del personale, dovrebbe esigere che l'operatore prescelto applichi le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
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11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) In un settore altamente complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali, la qualità dei servizi e la competitività dei porti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che tutti i lavoratori portuali ricevano una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia di formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e tenere conto delle esigenze future del settore alla luce dei cambiamenti tecnologici e logistici derivanti dalle esigenze dei clienti.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter) Il settore portuale europeo è confrontato con una serie di sfide che ne possono condizionare la competitività e la dimensione sociale. Tra tali sfide figurano: l'incremento delle dimensioni delle imbarcazioni, la concorrenza di porti esterni all'Unione, il crescente potere di mercato derivante da alleanze tra compagnie di navigazione, l'esigenza di negoziare tempestivamente nuovi modelli di lavoro e fornire adeguata formazione mirata all'innovazione tecnologica e ridurre l'impatto sociale, i crescenti volumi sempre più raggruppati, la mancanza di investimenti adeguati nelle infrastrutture sulla terraferma, la rimozione delle barriere amministrative nel mercato interno, lo scenario energetico in mutazione e le crescenti pressioni sociali e ambientali. È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, affrontino tali sfide e adottino provvedimenti al fine di salvaguardare la competitività del settore ed evitare condizioni di lavoro precarie nei porti, nonostante le fluttuazioni della domanda di lavoratori portuali.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere tutti i modelli di organizzazione del lavoro portuale che garantiscono impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure. Eventuali adeguamenti necessari dovrebbero essere promossi unicamente mediante negoziati tra le parti sociali, e la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei risultati di tali negoziati.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies) L'automazione e l'innovazione tecnologica offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza e la sicurezza dei porti. Prima di introdurre modifiche rilevanti, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali dovrebbero cooperare al fine di garantire la necessaria formazione e riqualificazione e individuare soluzioni comuni per ridurre gli effetti negativi di tali sviluppi sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro e l'occupabilità.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ../../… [concessione].Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola.Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.
(20) Il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri.Per i tipidicontratti diversi da quelli di concessione, utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) Conformemente alla risoluzione A.960 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ogni settore di pilotaggio richiede esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Considerando che l'OMI riconosce l'adeguatezza di un'amministrazione regionale o locale del pilotaggio, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto alle disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) Il Meccanismo per collegare l'Europa prevede che i porti della rete transeuropea dei trasporti possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del periodo 2014-2020 in corso. Inoltre, la Commissione intende definire un quadro rivisto sugli aiuti di Stato ai porti e, dal momento che la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis stabilisce altresì un nuovo quadro legislativo per i contratti di concessione che interesserà anche i servizi portuali in regime di concessione, è necessario introdurre nel presente regolamento norme rigorose in materia di trasparenza dei flussi finanziari onde evitare situazioni di dumping o di concorrenza sleale tra i porti dell'Unione.
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1bis Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività svolte in quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è opportuno garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
(22) È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività finanziate con fondi pubblici svolte in quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è opportuno garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) I porti marittimi con un fatturato inferiore alla soglia di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione dovrebbero conformarsi agli obblighi di trasparenza previsti all'articolo 12 del presente regolamento in modo proporzionato, senza essere soggetti a oneri amministrativi eccessivi.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter) Per assicurare una concorrenza leale e ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione dovrebbe chiarire per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto del fatto che le infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa, sia marittime che terrestri, che sono accessibili a tutti i potenziali utenti in modo paritario e non discriminatorio, come pure le infrastrutture legate alla prestazione di servizi non economici di interesse generale, presentano una natura non economica in ragione del loro fine pubblico prevalente; tali infrastrutture rientrano nella responsabilità dello Stato di rispondere alle esigenze generali della popolazione.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 22 quater (nuovo)
(22 quater) Inoltre, la Commissione dovrebbe, in maniera tempestiva e in consultazione con il settore, determinare quali investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria)1bis.
_________________
1bis Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.
(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, e i diritti applicati dai prestatori di servizi di pilotaggio, che non sono esposti a un'effettiva concorrenza, presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Per essere efficienti, è opportuno che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.
(24) Il ruolo dell'ente di gestione di un porto è, tra l'altro, quello di agevolare il commercio e fungere da intermediario tra l'industria regionale e gli operatori dei trasporti. Pertanto, ai fini dell'efficienza, è opportuno che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.
(25) È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, che costituisce uno strumento importante per l'ente di gestione del porto. I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare al fine, per esempio, di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) È necessario che siano disponibili strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.
(26) È opportuno garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto. L'ente di gestione del porto dovrebbe coinvolgere gli investitori privati, che realizzano investimenti consistenti nei porti, nella consultazione sostenibile relativa ai piani di sviluppo portuale.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.
(27) Al fine di garantire la presenza di un meccanismo di reclamo indipendente, è opportuno che ogni Stato membro designi uno o più organismi che forniscano vigilanza indipendente. Gli organismi già esistenti, quali le autorità garanti della concorrenza, i tribunali, i ministeri o i dipartimenti all'internodiministeri, dovrebbero poter essere designati a tal fine, laddove non presentino alcun legame con l'ente di gestione del porto.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.
(28) È opportuno che, in caso di controversie o reclami transfrontalieri, i diversi organismi di vigilanza indipendente cooperino tradiloro e si scambino informazioni sul loro operato.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano fortemente il funzionamento dei porti. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione fornisce alle parti sociali un quadro nel cui ambito conseguire risultati riguardo all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro, quali la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'Unione sui carburanti a basso tenore di zolfo nonché l'attrattività del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
soppresso
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
soppresso
__________________
13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis) La Commissione è invitata a presentare una proposta legislativa concernente i Certificati di esenzione dal pilotaggio al fine di incoraggiare il loro utilizzo in tutti gli Stati membri, in modo da migliorare l'efficienza nei porti e, in particolare, stimolare il trasporto marittimo di corto raggio, ove lo condizioni di sicurezza lo consentano. I requisiti specifici, sulla cui base vengono emessi tali certificati, dovrebbero essere definiti dagli Stati membri a seguito di una valutazione dei rischi e dovrebbero tener conto delle condizioni locali. I requisiti dovrebbero essere trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere conseguito meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare un quadro normativo per l'organizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti marittimi della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere conseguito meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. È opportuno proteggere i porti dell'Unione europea da quelli dei paesi terzi, che non sono soggetti agli stessi criteri organizzativi e operativi stabiliti dal presente regolamento.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis) I rapporti di lavoro nel settore portuale influenzano in maniera significativa le attività e il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'UE dovrebbe poter fornire alle parti sociali dell'Unione un quadro per l'eventuale adozione di risultati comuni riguardo alle questioni sociali connesse ai rapporti di lavoro nel settore portuale. La Commissione, ove necessario, dovrebbe agevolare e sostenere i negoziati nonché fornire assistenza tecnica nel loro ambito, rispettando al contempo l'autonomia delle parti sociali. Le parti sociali dell'Unione dovrebbero avere la possibilità, se lo desiderano, di riferire in merito ai progressi compiuti, in modo che la Commissione possa tener conto dei loro risultati in sede di valutazione degli effetti del presente regolamento.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
(a) un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;
a) un quadro normativo definito per l'organizzazione dei servizi portuali;
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
(b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.
b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali di cui al presente regolamento.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
(c) dragaggio;
soppresso
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica anche al dragaggio.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3
3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].
3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.
________________
1bis Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il presente regolamento non pregiudica le strutture portuali che rispettano i principi di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2
2. “servizi di movimentazione merci”, l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;
2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. "autorità competente", ogni organismo pubblico o privato che, per conto di un livello locale, regionale o nazionale, è autorizzato a svolgere ai sensi del diritto o delle regolamentazioni nazionali attività connesse all'organizzazione e alla gestione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto;
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
3. “dragaggio”, la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;
3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso, che comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso e che non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti;
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5
5. “ente di gestione del porto”, qualsiasi organismo pubblico o privato al quale il diritto nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto;
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato che il diritto nazionale autorizza a svolgere, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e, se del caso, di coordinare, eseguire, organizzare o controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto, nonché di amministrare e gestire il traffico portuale e lo sviluppo dell'area portuale;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6
6. “ormeggio”, i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in unavia navigabile di accesso al porto;
6. “ormeggio”, i servizi di ormeggio, disormeggio e spostamento in sicurezza necessari a una nave;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8
8. “pilotaggio”, il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto;
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto;
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9
9. “diritti d'uso dell'infrastruttura portuale”, un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci;
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso al porto, se tali vie navigabili rientrano nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12
12. “contratto di servizio portuale”, un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori;
12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e l'ente di gestione del porto o un'autorità competente, con cui tale organismo o autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16
16. “porto marittimo”, una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;
16. "porto marittimo", una zona delimitata di terra e di mare, gestita dall'ente di gestione del porto e dotata di infrastrutture e strutture che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e del personale;
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17
17. “servizi di rimorchio”, l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto, assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18
18. “via navigabile di accesso al porto”, una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi.
18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, se tale via navigabile rientra nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Capo II – titolo
Accesso al mercato
Organizzazione dei servizi portuali
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 3
Articolo 3
soppresso
Libera prestazione dei servizi
1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo.
2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Libera organizzazione dei servizi portuali
1. Ai fini del presente regolamento, l'organizzazione dei servi portuali di cui al presente capo può essere soggetta a:
a) requisiti minimi imposti ai prestatori di servizi portuali;
b) limitazione del numero di prestatori;
c) obblighi di servizio pubblico;
d) operatori interni;
e) accesso libero e aperto al mercato dei servizi portuali.
2. Nell'organizzare i servizi portuali secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, sono rispettate le condizioni stabilite al presente capo.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
1. Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico come previsto dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può esigere dai prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti:
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai seguenti aspetti:
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;
b) le attrezzature necessarie per garantire in modo continuativo il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità tecnica e finanziaria di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti, su tutti i punti di attracco e senza interruzioni durante il giorno e la notte e tutto l'anno;
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;
c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) la conformità al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e lavoro dello Stato membro del porto interessato, compresi i termini dei contratti collettivi di lavoro;
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
d ter) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata dallo Stato membro.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. L'applicazione del presente regolamento non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello dei requisiti minimi per la prestazione di servizi portuali già imposti dagli Stati membri o dalle autorità competenti.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4
4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.
4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il ...* o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.
__________________
* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Al fine di assicurare la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente, lo Stato membro o l'autorità competente può richiedere che le navi utilizzate per le operazioni di rimorchio od ormeggio siano registrate nello Stato membro del porto interessato e battano bandiera dello stesso;
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. L'ente di gestione del porto assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente.
1. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4,e lo fa entro un arco di tempo ragionevole e comunque non superiore a quattro mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso e dei documenti necessari. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
-1. Nei casi di cui all'articolo 9 del presente regolamento, se l'ente di gestione del porto non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il presente articolo non si applica.
________________
1 bis Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:
1. Fatti salvi i diversi modelli esistenti di organizzazione dei servizi portuali, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;
a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale per la prestazione dei servizi portuali e che tale limitazione è, laddove applicabile, conforme alle decisioni o ai piani definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) la carenza di spazi litorali laddove ciò rappresenti un elemento essenziale della capacità di fornire il servizio portuale interessato in modo sicuro ed efficace;
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
a ter) l'impossibilità, a causa delle caratteristiche del traffico portuale, per più prestatori di servizi portuali di operare in condizioni economicamente soddisfacenti nel porto;
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)
a quater) la necessità di garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale;
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Eventuali limitazioni dei prestatori di un servizio portuale si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L'ente di gestione del porto comunica a tutte le parti interessate le informazioni necessarie concernenti l'organizzazione della procedura di selezione e il termine di presentazione della domanda, nonché tutti i requisiti e i criteri di aggiudicazione corrispondenti. Il termine di presentazione della domanda è sufficientemente lungo da consentire alle parti interessate di eseguire una valutazione significativa e di preparare la loro domanda; in circostanze normali il limite minimo è pari a 30 giorni;
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4
4. Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due.
4. Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di tali misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una delle ragioni di cui al paragrafo 1 giustifichi la limitazione ad un unico prestatore.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 7
Articolo 7
soppresso
Procedura per limitare il numero di prestatori di servizi portuali
1. Eventuali limitazioni al numero di prestatori di un servizio portuale in conformità all'articolo 6 si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente.
2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva …./…. [concessione].
3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva …/… [concessione].
4. Il prestatore o i prestatori selezionati e l'ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.
5. Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva …./…. [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.
7. Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva …/… [concessione]15, la direttiva …/… [utilità pubbliche]16e la direttiva …/… [appalti pubblici]17
__________________
15Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011)0897 definitivo.
16Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).
17Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri possono decidere di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire quanto segue:
1. Gli Stati membri designano l'autorità competente sul loro territorio, ad esempio l'ente di gestione del porto, autorizzata ad attuare obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;
b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti, ove opportuno su base paritaria;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
c ter) la fornitura di servizi di trasporto adeguati per il pubblico e la coesione territoriale.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'imposizione di siffatti obblighi di servizio pubblico sul loro territorio. L'ente di gestione del porto può essere designato autorità competente.
soppresso
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4
4. Se l'autorità competente designata in conformità al paragrafo 3 è differente dall'ente di gestione del porto, essa esercita le competenze di cui agli articoli 6 e 7 per quanto riguarda la limitazione del numero di prestatori di servizi portuali sulla base degli obblighi di servizio pubblico.
4. Se l'autorità competente designata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è differente dall'ente di gestione del porto, essa esercita le competenze di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la limitazione del numero di prestatori di servizi portuali sulla base degli obblighi di servizio pubblico.
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5
5. Un'autorità competente che decida di imporre obblighi di servizio pubblico in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento notifica tali obblighi alla Commissione.
5. Uno Stato membro che decida di imporre obblighi di servizio pubblico in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento notifica tali obblighi alla Commissione.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6
6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.
6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali o applicare l'articolo 9. L'azione collettiva sindacale svolta in conformità alla legislazione nazionale del rispettivo Stato membro e/o agli accordi vigenti tra le parti sociali non è considerata un'interruzione di servizi portuali che giustifichi l'adozione di misure di emergenza.
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1
1. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
1. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna, purché l'articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio interessato. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto.
2. Si considera che l'ente di gestione del porto o l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto di cui trattasi.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. L'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.
3. Nei casi di cui all'articolo 8, l'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
2. Fatte salve le normative nazionali e dell'Unione che prevedano accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.
2. Fatte salve le normative nazionali e dell'Unione, compresi gli accordi collettivi rappresentativi tra le parti sociali, l'autorità competente esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro basate sugli standard sociali nazionali, regionali o locali vincolanti. Nell'eventualità di un trasferimento del personale a seguito del cambio del prestatore di servizi, al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali sono concessi gli stessi diritti che avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.
3. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente esige da tutti i prestatori di servizi portuali il rispetto di tutti gli standard sociali e del lavoro stabiliti nel diritto dell'Unione e/o nazionale, come pure dei contratti collettivi applicabili conformemente alle consuetudini e alle tradizioni nazionali. Se nell'ambito della fornitura dei pertinenti servizi portuali ha luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Formazione e protezione sul luogo di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché i suoi dipendenti ricevano la formazione necessaria per acquisire una solida conoscenza delle condizioni in cui è condotto il loro lavoro e siano adeguatamente formati per affrontare i rischi che il lavoro può comportare.
2. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione è invitato a sviluppare linee guida per la definizione dei requisiti di formazione onde prevenire gli incidenti e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute per i lavoratori. I requisiti di formazione sono regolarmente aggiornati onde ridurre in modo continuativo il verificarsi di infortuni sul lavoro.
3. Le parti sociali sono invitate a elaborare modelli che assicurino un equilibrio tra la fluttuazione della domanda di lavoro portuale e la flessibilità richiesta dalle operazioni portuali, da un lato, e la continuità e la tutela dell'occupazione, dall'altro.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 11
Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.
Il presente capo, fatta eccezione per l'articolo 10 bis, e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci, ai servizi passeggeri e al pilotaggio.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle sue altre attività in modo che:
2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio mantiene la contabilità relativa a tali servizi o investimenti finanziati con fondi pubblici separata dalla contabilità relativa alle sue altre attività in modo che:
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
L'ente di gestione del porto o l'associazione dei porti che svolge in proprio servizi di dragaggio e riceve a tal fine finanziamenti pubblici non svolge servizi di dragaggio in altri Stati membri.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3
3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche, i dividendi versati e gli utili trattenuti o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.
3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4
4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo indipendente di vigilanza di cui all'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5
5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo indipendente di vigilanza competente eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.
5. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo ai loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 in caso di oneri amministrativi sproporzionati, purché gli eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino pienamente trasparenti nel sistema di contabilità. Qualora gli Stati membri decidano in tal senso, lo comunicano alla Commissione prima che la decisione abbia effetto.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1
1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.
1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno soggetto a un obbligo di servizio pubblico, i diritti per i servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza nonché i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono, per quanto possibile, le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3
3. Su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente, di cui all'articolo 17, informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.
3. In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3
3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4
4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alla strategia economica e alla politica di pianificazione territoriale del porto relative, tra l'altro, a talune categorie di utilizzatori, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale variazione sono equi, non discriminatori per quanto riguarda la nazionalità e rispettano le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. L'ente di gestione del porto può tenere conto dei costi esterni in sede di fissazione dei diritti. L'ente di gestione del porto può modificare i diritti d'uso dell'infrastruttura in conformità alle pratiche commerciali.
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5
5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.
soppresso
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6
6. L'ente di gestione del porto informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, compresi i costi e i ricavi totali utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.
6. L'ente di gestione del porto informa in modo trasparente gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri. L'ente di gestione del porto non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 7
7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.
7. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo designato a norma dell'articolo 17 e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo nonché informazioni sul livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".
soppresso
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2
2. Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.
2. L'ente di gestione del porto garantisce la presenza di meccanismi adeguati per la consultazione degli utenti del porto, compresi gli operatori dei trasporti interconnessi interessati. L'ente consulta gli utenti del porto in caso di modifiche sostanziali dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. I prestatori di servizi portuali forniscono agli utenti del porto informazioni adeguate in merito alla struttura dei diritti dei servizi portuali e ai criteri utilizzati per la loro determinazione. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, gli operatori interni che prestano servizi nell'ambito di un obbligo di servizio pubblico e i prestatori di servizi portuali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), consultano con cadenza annuale gli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione meccanismi adeguati per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.
È possibile imporre gli obblighi di cui al presente paragrafo agli enti, compresi quelli aventi composizione distinta, già istituiti all'interno del porto.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:
1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le pertinenti parti interessate che operano nell'area portuale, come pure le amministrazioni pubbliche responsabili della pianificazione dell'infrastruttura di trasporto, ove opportuno, in merito ai seguenti aspetti:
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) le conseguenze della pianificazione e delle decisioni riguardanti la gestione territoriale in termini di prestazioni ambientali;
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
c ter) le misure volte a garantire e migliorare la sicurezza nell'area portuale, comprese la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali, e le informazioni in merito all'accesso alla formazione per i lavoratori portuali.
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo
Organismo indipendente di vigilanza
Vigilanza indipendente
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano in vigore meccanismi efficaci per gestire i reclami per tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro. A tale scopo, gli Stati membri designano uno o più organismi.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2
2. L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.
2. La vigilanza indipendente è effettuata in modo da escludere i conflitti di interessi ed è giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono che sussista un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla gestione dei reclami e le attività associate a tali proprietà o controllo. La vigilanza indipendente è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d'impresa.
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3
3. L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo, compresa l'indicazione degli enti autorizzati a gestire i reclami di cui all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 7.
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4
4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.
4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente lo Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri interessati cooperano tra loro e si scambiano informazioni sul proprio operato.
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5
5. L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.
5. In caso di presentazione di un reclamo formale da parte di un soggetto che abbia un legittimo interesse, il pertinente organismo di vigilanza indipendente ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie.
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6
6. L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 7
7. Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.
soppresso
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 8
8. Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.
8. Le decisioni del pertinente organismo di vigilanza indipendente hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 9
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1° luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione i meccanismi e le procedure posti in essere per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro ...* e provvedono a dare immediata notifica di ogni eventuale modifica successiva degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco dei pertinenti organismi.
__________________
*24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 18
Articolo 18
soppresso
Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza
1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.
2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.
4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.
5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o dall'organismo indipendente di vigilanza. L'organo di appello può essere un tribunale.
1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o da un organismo designato a norma dell'articolo 17. L'organo di appello può essere un tribunale.
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.
__________________
*24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 21
Articolo 21
soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 22
Articolo 22
soppresso
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 23
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti.
Aifini della valutazione del funzionamento e degli effetti del presente regolamento vengono presentate relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro ...* la Commissione presenta una prima relazione e, successivamente, relazioni periodiche a cadenza triennale corredate, se del caso, di proposte pertinenti. Le relazioni della Commissione tengono conto degli eventuali progressi realizzati dal comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione.
________________
* quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.
Esso si applica a decorrere da ...*.
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*24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0023/2016).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0724),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0283/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 13 marzo 2015(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0313/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio
Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la frode
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2015/2128(INI))
– visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
– visti la relazione della Commissione del 31 luglio 2015 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2014" (COM(2015)0386) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 e SWD(2015)0156),
– vista la relazione annuale 2014 dell'OLAF,
– vista la relazione di attività 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014, corredata delle risposte delle istituzioni,
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2015 dal titolo "Tutela del bilancio dell'UE fino alla fine del 2014" (COM(2015)0503),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 16 settembre 2015, dal titolo "Lotta alla corruzione nell'UE: rispondere alle preoccupazioni delle imprese e della società civile" (CCMI/132),
– vista la relazione della Commissione del 3 febbraio 2014 dal titolo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038),
– visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE(1),
– vista la proposta della Commissione del 17 luglio 2013 di un regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(2),
– vista la proposta della Commissione dell'11 luglio 2012 concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3),
– viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(4), la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione(5) e la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(6),
– vista la relazione 2015 sul divario dell'IVA commissionata dalla Commissione europea,
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea sugli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione,
– vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-105/14 - Taricco e altri,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0026/2016),
A. considerando che gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'attuazione di circa l'80% del bilancio dell'Unione; che gli Stati membri sono i principali responsabili per la riscossione delle risorse proprie, in particolare sotto forma di IVA e dazi doganali;
B. considerando che una sana spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione europea al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto, efficiente ed efficace; che tale sana gestione finanziaria dovrebbe essere combinata con un approccio "uso ottimale di ogni euro";
C. considerando che la realizzazione di buone prestazioni implica apporti, realizzazioni, risultati ed effetti che sono periodicamente valutati attraverso controlli delle prestazioni;
D. considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri determina un contesto difficile in cui superare le irregolarità e combattere le frodi e che pertanto occorre che la Commissione si attivi per moltiplicare ulteriormente gli sforzi affinché la lotta alle frodi e alla corruzione trovi effettiva applicazione e conduca a risultati maggiormente tangibili e più soddisfacenti;
E. considerando che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha la responsabilità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione indagando su frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita; che il suo comitato di vigilanza è stato istituito per rafforzare e garantire l'indipendenza dell'OLAF attraverso il monitoraggio periodico dell'attuazione della sua funzione investigativa; che, in particolare, il comitato di vigilanza sorveglia gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;
F. considerando che la corruzione colpisce tutti gli Stati membri e costa all'economia dell'UE circa 120 miliardi di EUR l'anno, come indicato nella prima relazione della Commissione sulla politica dell'Unione in materia di lotta alla corruzione, pubblicata nel febbraio 2014;
G. considerando che la corruzione può contribuire a finanziare le attività delle reti di criminalità organizzata o del terrorismo in Europa; che la corruzione compromette inoltre la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici;
H. considerando che, oltre al presupposto di civiltà fondato su principi etici connaturati allo Stato di diritto, la lotta contro la frode e la corruzione contribuisce alla competitività dell'Unione nell'economia globale;
1. prende atto della relazione della Commissione dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2014"; chiede alla Commissione, nelle sue relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di rispondere alle domande formulate dal Parlamento in modo più rapido;
Individuazione e notifica delle irregolarità
2. constata che il totale delle irregolarità segnalate ammonta a un importo pari a circa 3,24 miliardi di EUR; sottolinea che l'impatto finanziario complessivo delle irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2014 è maggiore del 36% rispetto al 2013, mentre il numero di tali irregolarità è aumentato del 48%; sottolinea che 2,27 miliardi di EUR delle irregolarità rilevate riguardano la spesa e rappresentano l'1,8% del totale dei pagamenti;
3. sottolinea che, su un totale di 16 473 irregolarità segnalate alla Commissione nel 2014, 1 649 erano di natura fraudolenta, per un importo di 538,2 miliardi di EUR; rileva che le irregolarità di natura fraudolenta legate alla spesa ammontavano a 362 milioni di EUR, pari allo 0,26% del totale dei pagamenti e che quelle legate alle entrate ammontavano a 176,2 milioni di EUR, pari allo 0,88% dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali (RPT) riscosse nel 2014;
4. sottolinea che l'impatto finanziario complessivo delle irregolarità non fraudolente segnalate nel 2014 è maggiore del 47% rispetto al 2013, mentre il loro numero è diminuito del 5%; constata altresì che le irregolarità di natura non fraudolenta legate alla spesa riguardavano l'1,54% del totale dei pagamenti e che quelle legate alle entrate interessavano il 3,66% dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali (RPT) riscosse nel 2014;
5. esorta la Commissione ad assumersi la piena responsabilità per il recupero degli importi indebitamente versati a carico del bilancio unionale, nonché per una migliore riscossione delle risorse proprie, e a definire principi di rendicontazione uniformi in tutti gli Stati membri al fine di raccogliere dati adeguati, comparabili e precisi;
6. segnala che le irregolarità non fraudolente sono spesso riconducibili a una conoscenza insufficiente di norme e requisiti complessi; è del parere che la semplificazione delle norme e delle procedure da parte degli Stati membri e della Commissione ridurrà il numero di tali irregolarità; ritiene che la lotta alle irregolarità, comprese quelle fraudolente, presupponga la sensibilizzazione di tutti gli organi istituzionali a livello europeo, nazionale, regionale e locale e dell'opinione pubblica in generale; rileva l'importanza cruciale di instaurare una cultura della lotta alle frodi e della loro prevenzione all'interno di tutte le istituzioni e di tutti gli organi coinvolti nell'esecuzione dei fondi e invita gli Stati membri a incentivare lo scambio di buone prassi;
7. ricorda che, al fine di riportare le finanze su una base più sostenibile, gli Stati membri sono attualmente impegnati in un'opera di risanamento e rigore di bilancio, e ritiene fermamente che tutte le risorse disponibili vadano destinate a investimenti negli Stati membri con l'obiettivo di stimolare una crescita economica sostenibile; è d'avviso che occorra adottare tutte le misure del caso per prevenire e bloccare ogni attività fraudolenta nell'ambito della politica commerciale e dei relativi stanziamenti, grazie alla combinazione di tutti gli strumenti politici pertinenti (ad esempio, le indagini penali, lo sviluppo di modelli di analisi affidabili e gli sforzi per ovviare alle carenze e alle lacune connesse a una politica insufficiente della Commissione); invita gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire che le risorse a titolo del bilancio dell'Unione siano impiegate correttamente per progetti che contribuiscono alla crescita e all'occupazione in Europa, e per riscuotere le obbligazioni doganali a seguito della scoperta di frodi; evidenzia, più in generale, che la lotta al commercio illecito e ai flussi finanziari illeciti deve continuare a essere una massima priorità per l'Unione e gli Stati membri;
8. plaude all'adozione da parte della Commissione di una strategia pluriennale di lotta contro la frode che contribuisce a correggere le differenze significative nel numero di irregolarità segnalate da ciascuno Stato membro;
Entrate – risorse proprie
9. osserva con preoccupazione che, nel 2014, la quantità di RPT colpite da frodi è stata più alta del 191% rispetto al 2013 e che nel 2014 la somma colpita da irregolarità non fraudolente è stata più alta del 146% rispetto all'anno precedente;
10. esprime preoccupazione per il fatto che, con il 24%, il tasso medio di recupero RPT per Stato membro, per irregolarità sia fraudolente sia non fraudolente per il 2014 registra il suo punto storicamente più basso; sollecita gli Stati membri a recuperare più rapidamente gli importi dovuti ed esorta in particolare gli Stati membri che devono ancora recuperare le somme più elevate a migliorare il loro processo di recupero;
11. esprime preoccupazione per il divario dell'IVA e la perdita stimata nella riscossione dell'IVA che, nel 2013, è stata pari a 168 miliardi di EUR; sottolinea il fatto che, in 13 dei 26 Stati membri presi in esame nel 2014, la perdita media stimata in termini di IVA è stata superiore al 15,2%; ricorda che la Commissione non ha accesso allo scambio di informazioni tra gli Stati membri in vista di prevenire e combattere le frodi cosiddette "carosello"; invita tutti gli Stati membri a partecipare a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni al fine di contribuire a combattere le frodi; ribadisce che alla Commissione spetta la competenza di controllare e sorvegliare le misure adottate dagli Stati membri; invita la Commissione a fare pieno uso dei suoi poteri esecutivi al fine di controllare e aiutare gli Stati membri nella loro lotta contro l'elusione fiscale e le frodi in materia di IVA; prende atto del fatto che, dal 2013, la Commissione utilizza il meccanismo di reazione rapida per occuparsi di frodi dell'IVA su vasta scala e improvvise;
12. incoraggia la Commissione a sviluppare un meccanismo in grado di motivare le imprese a versare regolarmente le imposte invece di eluderle;
13. constata che il numero di centri di coordinamento sostenuti da Eurojust ed Europol è in crescita; accoglie con favore i risultati delle operazioni transfrontaliere Vertigo 2 e 3 e la cooperazione efficiente tra autorità di contrasto e giudiziarie di Germania, Polonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Spagna, Repubblica ceca e Svizzera, che ha consentito di neutralizzare reti criminali responsabili di frodi pari a circa 320 milioni di EUR di gettito fiscale, compresa l'IVA;
14. esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la relativa riscossione delle imposte che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che sono le autorità doganali degli Stati membri a effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni e sottolinea che la Corte dei conti ha riscontrato che la qualità di tali controlli varia tra uno Stato membro e l'altro; invita la Commissione ad aggiornare nuovamente la Guida all'audit doganale, pubblicata nel 2014, per eliminare le carenze individuate dalla Corte dei conti, quali, ad esempio, questioni relative al trattamento delle importazioni sdoganate in altri Stati membri;
Spese
15. rileva con preoccupazione che il numero di irregolarità legate alla spesa notificate come fraudolente nel 2014 è diminuito solo del 4% dopo un aumento del 76% nel 2013; sollecita le autorità competenti ad adottare tutte le misure necessarie per diminuire il numero di irregolarità fraudolente, sebbene non a scapito delle norme di controllo;
16. esprime preoccupazione per il costante aumento del numero di irregolarità non fraudolente segnalate relative ai fondi dell'Unione gestiti direttamente, in termini sia di numero di casi che di importi in questione; è sorpreso del fatto che, nel 2014, il numero di irregolarità fraudolente segnalate sia quadruplicato rispetto al precedente esercizio e chiede alla Commissione di fornire spiegazioni dettagliate e di avviare le azioni necessarie per contrastare tale tendenza;
17. è preoccupato quindi per il fatto che nel 2014 il settore dello sviluppo rurale ha registrato il numero più elevato di irregolarità fraudolente, con l'aumento maggiore rispetto al 2013; ricorda che circa il 71% del totale delle irregolarità fraudolente notificate per le risorse naturali (agricoltura, sviluppo rurale e pesca) riguarda l'Ungheria, l'Italia, la Polonia e la Romania;
18. riconosce che il tasso di recupero degli Stati membri per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è inferiore alla media generale e che, alla fine del 2014, era stata recuperata meno della metà delle irregolarità rilevate nel 2009; sottolinea le notevoli differenze tra le capacità degli Stati membri di recuperare le somme relative ai pagamenti irregolari rilevati nell'ambito della politica agricola comune e sollecita Bulgaria, Francia, Grecia e Slovacchia a migliorare significativamente i loro risultati; riconosce che il meccanismo di compensazione (norma del 50/50) fornisce un forte incentivo agli Stati membri per recuperare presso i beneficiari i pagamenti indebiti nell'ambito del FEAGA quanto più rapidamente possibile; deplora che il 2014 sia stato il terzo anno consecutivo caratterizzato da una crescita dei casi di irregolarità fraudolente in relazione al FEAGA e il quarto anno consecutivo caratterizzato da una crescita del numero di casi fraudolenti segnalati nell'ambito dello sviluppo rurale; sottolinea la necessità di un più rapido recupero dei fondi;
19. rileva che le irregolarità collegate alla politica comune della pesca nel 2014 sono tornate ad un livello paragonabile al 2012 dopo un picco di un anno nel 2013; constata che la categoria di irregolarità più frequentemente rilevata nel periodo 2010-2014 è stata quella della "non ammissibilità agli aiuti dell'azione/progetto", seguita dalle "violazioni delle norme sugli appalti pubblici";
20. rileva che, rispetto al periodo di programmazione 2007-2013 della politica di coesione, il numero di irregolarità segnalate come fraudolente è diminuito del 5% nel 2014 rispetto al 2013, con 306 casi segnalati; è seriamente preoccupato per l'aumento superiore a 115 milioni di EUR (76%) degli importi interessati da irregolarità fraudolente nel 2014 rispetto al 2013, dovuto principalmente ad un forte aumento (660%) degli importi interessati nell'ambito del fondo di coesione; prende atto del fatto che su 74 casi di frodi accertate nella politica di coesione tra il 2008 e il 2014, 61 (82%) sono stati segnalati da tre Stati membri, ovvero Germania (42 casi), Polonia (11 casi) e Slovenia (8 casi); esprime preoccupazione per il fatto che 14 Stati membri abbiano un rapporto di frodi pari allo 0% per tale periodi, il che potrebbe far sorgere interrogativi circa l'efficienza dei loro sistemi di controllo;
21. è altresì preoccupato per il fatto che il tempo complessivo che intercorre nell'ambito della coesione tra il verificarsi di un'irregolarità, la sua individuazione e la sua segnalazione finale alla Commissione è aumentato a 3 anni e 4 mesi; rammenta che, una volta individuata l'irregolarità, prendono avvio ulteriori procedure (ordini di riscossione, indagini OLAF, ecc.); esorta la Commissione a lavorare con gli Stati membri per migliorare l'efficienza della loro individuazione e segnalazione;
22. accoglie con favore il calo complessivo delle irregolarità segnalate in materia di assistenza preadesione (APA); deplora la sempre crescente tendenza in materia di irregolarità registrate nello strumento di preadesione (SPA) dal 2010, sia in termini di cifre che del numero di casi, che vede la Turchia come principale responsabile di questo sviluppo negativo e invita la Commissione ad adoperarsi al meglio per migliorare la situazione, in particolare tenendo conto del previsto rafforzamento della cooperazione tra UE e Turchia;
Problemi individuati e misure necessarie
Migliore segnalazione
23. constata con preoccupazione che, nonostante i numerosi inviti del Parlamento per la definizione di principi di segnalazione uniforme in tutti gli Stati membri, la situazione resta molto insoddisfacente ed esistono ancora differenze significative nel numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate da ogni Stato membro; ritiene che questo problema crei un quadro distorto della reale situazione circa il livello delle violazioni e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; esorta la Commissione a impegnarsi seriamente per risolvere il problema dei diversi approcci da parte degli Stati membri per l'individuazione delle irregolarità e delle interpretazioni non omogenee nell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione;
24. accoglie con favore l'impegno della Commissione a pubblicare ogni sei mesi una relazione anticorruzione dell'Unione e attende di leggere la prossima relazione nei primi mesi del 2016; chiede alla Commissione di aggiungere un capitolo sui risultati delle istituzioni dell'Unione europea nella lotta contro la corruzione, con ulteriori analisi effettuate a livello di istituzioni dell'Unione sulle politiche attuate, al fine di identificare fattori essenziali specifici, ambiti vulnerabili e fattori di rischio che possono condurre alla corruzione;
25. invita la Commissione ad armonizzare il quadro per la segnalazione dei "sospetti casi di frode" e a istituire norme sulla segnalazione di tutte le azioni giudiziarie intraprese dagli Stati membri riguardo al potenziale utilizzo fraudolento delle risorse dell'Unione, esigendo che la segnalazione indichi in modo specifico le azioni giudiziarie adottate sulla base delle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF;
26. invita la Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutarne le politiche anticorruzione; è preoccupato per il grado di attendibilità e qualità dei dati provenienti dagli Stati membri; invita pertanto la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire l'offerta di dati completi, accurati e attendibili, senza dimenticare l'obiettivo della completa attuazione del meccanismo di audit unico; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri;
27. invita la Commissione a fornire agli Stati membri, in sede di valutazione annuale dei risultati ottenuti nella lotta contro la corruzione, indicazioni precise per agevolare una progressiva e continua implementazione degli obblighi assunti da ciascuno Stato in materia di anti-corruzione;
28. rinnova l'invito alla Commissione affinché presenti rapidamente una proposta legislativa concernente il livello minimo di protezione per gli informatori nell'UE; invita le istituzioni europee a modificare lo statuto per garantire che questo non solo obblighi formalmente i funzionari a segnalare le irregolarità, ma preveda altresì una protezione adeguata per gli informatori; invita le istituzioni europee che non lo hanno fatto e altri organismi ad applicare senza indugi l'articolo 22 quater dello Statuto; chiede fermamente che tutte le istituzioni dell'UE adottino norme interne in merito alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e ai loro obblighi, incentrati sulla protezione dei segnalanti; ritiene che tali norme vadano estese in maniera esplicita agli informatori che segnalano casi di frode in relazione ad accordi internazionali, ivi compresi accordi commerciali;
29. sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni e della trasparenza delle attività di lobbismo, nonché dell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione per sostenere il lavoro di organizzazioni indipendenti in tale ambito;
30. ritiene che il livello di trasparenza potrebbe aumentare grazie alla creazione di una "impronta legislativa" per l'attività di lobbying nell'Unione, con l'obiettivo di passare da un registro unionale volontario a uno obbligatorio per tutte le attività di lobbying rispetto a qualsiasi istituzione dell'Unione;
31. esorta la Commissione a mantenere la propria politica rigorosa sulle interruzioni e sospensioni dei pagamenti, in conformità della pertinente base giuridica; si compiace del fatto che la Commissione abbia adottato una nuova decisione sul sistema di allarme rapido (SAR); attende con interesse la creazione di un sistema globale di diagnosi precoce e di esclusione che verrà proposto dalla Commissione; invita la Commissione, inoltre, a provvedere a una migliore informazione degli Stati membri e delle autorità locali circa l'attuazione della sua politica, tenendo presente che questo processo non dovrebbe essere compromesso da considerazioni politiche;
32. chiede pertanto di applicare in modo trasversale l'articolo 325 TFUE a tutte le politiche dell'Unione e non solo di reagire alle frodi, ma anche di prevenirle; chiede di rispettare l'articolo 325 TFUE, segnatamente il paragrafo 5 sulle relazioni annuali, che ad oggi hanno un anno di ritardo; chiede di semplificare in particolare l'utilizzo delle sovvenzioni europee nel quadro della politica di coesione; chiede di seguire le procedure dettate dalle convenzioni e di ratifica degli accordi tra l'Unione e i paesi e gli organismi terzi in materia di lotta contro la frode a livello regionale e internazionale; chiede di dare seguito alle raccomandazioni per un piano d'azione di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(7), in particolare per quanto riguarda la raccomandazione 130 (visibilità delle misure adottate dagli Stati membri per lottare contro la frode e la criminalità organizzata) e il paragrafo 131 (piano d'azione generale per il periodo 2014-2019 di contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro – punti da i) a xxi)); chiede che siano presentati i primi risultati dell'attuazione della direttiva sulla falsificazione monetaria; chiede inoltre di fornire più ampie informazioni sugli strumenti di lotta contro la corruzione usati dall'OLAF e sul coordinamento delle procedure attuate dagli Stati membri per il recupero degli importi percepiti in modo fraudolento;
33. chiede che l'Unione europea presenti domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa;
34. si compiace del fatto che nel 2014 fossero in vigore 48 accordi concernenti l'assistenza amministrativa reciproca in 71 paesi, e che siano in corso negoziati con altri 49 paesi, tra cui importanti partner commerciali quali Stati Uniti e Giappone, e chiede che il Parlamento europeo sia costantemente tenuto informato dell'evoluzione di tali negoziati; sottolinea che, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e combattere efficacemente la frode, occorre innanzitutto garantire che la legislazione vigente sia effettivamente applicata e che tutte le parti rispettino i relativi impegni internazionali, comprese le pertinenti clausole antifrode e anticorruzione che prevedono sanzioni; incoraggia la Commissione a continuare a cooperare con altri paesi sulla questione relativa alle misure antifrode e a mettere a punto nuovi accordi di cooperazione amministrativa; invita la Commissione a continuare a includere disposizioni antifrode e anticorruzione in tutti gli accordi internazionali dell'Unione, in modo da preparare il terreno per una cooperazione rafforzata nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e altre forme di commercio illegale o illecito;
35. si compiace del ruolo fondamentale svolto dal programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) dell'Unione nell'incoraggiare le riforme da parte dei paesi con cui l'Unione vanta i legami commerciali più stretti; chiede che la Commissione continui a riferire al Parlamento e agli Stati membri, onde garantire che tutti i fondi siano spesi in piena conformità con il regolamento di base e secondo modalità compatibili con la coesione regionale e la promozione della stabilità regionale, limitando in tal modo il rischio di un utilizzo improprio dei crediti rimborsabili; chiede una valutazione a lungo termine degli effetti che i programmi di AMF comportano per la lotta alla corruzione e alla frode nei paesi beneficiari.
36. rinnova il proprio appello alle Corti dei conti di tutti gli Stati membri affinché rendano pubbliche le dichiarazioni nazionali che documentano l'utilizzo dei fondi dell'Unione;
37. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, ai rispettivi livelli, banche dati interconnesse sulle irregolarità nell'ambito della politica di coesione, ivi comprese le irregolarità collegate agli appalti pubblici, in quanto tali banche dati possono fornire una base per un'analisi significativa ed esaustiva della frequenza, della gravità e delle cause delle irregolarità, nonché degli importi interessati dalle irregolarità fraudolente; sottolinea la necessità che gli Stati membri provvedano affinché siano trasmessi alla Commissione dati accurati e comparabili con modalità adeguate e tempestive, evitando un incremento sproporzionato degli oneri amministrativi;
Migliori controlli
38. sottolinea la natura complessa delle irregolarità; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare un'azione decisa contro le irregolarità fraudolente; ritiene opportuno contrastare le irregolarità non fraudolente mediante misure amministrative, e in particolare, attraverso requisiti più trasparenti e semplici, maggiore assistenza tecnica agli Stati membri da parte della Commissione e scambi rafforzati delle buone prassi e degli insegnamenti appresi; ritiene indispensabile armonizzare la metodologia di calcolo dei tassi di errore a livello unionale e degli Stati membri;
39. accoglie con favore il fatto che i "controlli comunitari" ex ante ed ex post stiano individuando sempre più casi di irregolarità e ritiene quindi che tali controlli vadano ulteriormente promossi;
40. invita le autorità competenti degli Stati membri a porre in essere controlli migliori e a utilizzare tutte le informazioni disponibili per evitare errori e pagamenti irregolari riguardo ai fondi dell'Unione;
41. incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di vigilanza attraverso l'audit, le attività di controllo e di ispezione, i piani d'azione correttivi e le lettere di avvertimento; invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi e a sfruttare il loro potenziale per rilevare e correggere gli errori prima di chiedere il rimborso alla Commissione; sottolinea a tale riguardo il valore particolare che riveste l'azione preventiva al fine di evitare erogazioni, in quanto elimina la necessità di intraprendere successivamente un'azione di recupero dei fondi sottratti;
42. Reitera il suo invito alla Commissione a elaborare un sistema di scambio d'informazione tra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
43. si compiace del fatto che tutti i servizi della Commissione abbiano sviluppato e attuato le proprie strategie antifrode nel 2014; invita le agenzie, le agenzie esecutive e le imprese comuni dell'Unione a fare altrettanto; sottolinea il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nella lotta alle frodi; accoglie con favore l'adozione di strategie nazionali antifrode da parte di Bulgaria, Grecia, Croazia, Malta e Slovacchia e invita le agenzie, le agenzie esecutive e le imprese comuni dell'UE a fare altrettanto; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle SNAF;
44. auspica altresì il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sulle modalità di gestione dei fondi; chiede che il personale delle autorità coinvolte nella gestione dei fondi, in particolare quello degli AFCOS, segua una formazione completa affinché tali autorità sviluppino proprie strategie nazionali di lotta contro la frode;
45. accoglie con favore i risultati positivi del primo riepilogo annuale del programma Hercule III; esprime preoccupazione per il fatto che il bilancio previsto possa essere insufficiente; richiede ulteriori informazioni basate sulle prestazioni, in particolare sul contributo delle 55 conferenze e sessioni di formazione all'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
46. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, gli Stati "adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari"; è del parere che tale disposizione non venga rispettata nell'Unione; ritiene che la Commissione dovrebbe sviluppare una politica orizzontale sulla lotta contro la frode e la corruzione; sottolinea che la Commissione è altresì responsabile di un uso efficace dei finanziamenti e la invita a definire requisiti interni di risultato;
47. ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dei cittadini dell'Unione nelle fasi di programmazione e controllo, tramite strumenti informativi di facile accesso, soprattutto nei casi di finanziamento di grandi infrastrutture; invita la Commissione a valutare l'idea di un bilancio partecipativo al fine di coinvolgere i cittadini nel monitoraggio della spesa dei fondi europei e a creare uno sportello elettronico di segnalazione delle frodi accessibile;
48. segnala che la definizione, la classificazione, l'accertamento e il censimento delle irregolarità continuano a variare tra gli Stati membri come pure al loro interno, principalmente a causa delle divergenze nelle definizioni di irregolarità; reputa necessaria una maggiore armonizzazione e accoglie positivamente, al riguardo, il regolamento delegato della Commissione dell'8 luglio 2015 sulla notifica delle irregolarità, che integra il regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione e gli Stati membri a delineare strategie coerenti per il trattamento delle irregolarità e per la lotta contro le frodi nella politica di coesione; pone in rilievo le misure preventive e correttive adottate dalla Commissione allo scopo di prevenire le irregolarità fraudolente, compresa la sospensione di 193 pagamenti nell'ambito della politica di coesione;
49. ricorda che il regolamento recante disposizioni comuni prevede che le autorità di gestione adottino misure efficaci e proporzionate per la lotta antifrode, che dovrebbero essere integrate nelle strategie nazionali antifrode; sollecita la Commissione a rafforzare l'azione preventiva; plaude, in tale contesto, alla creazione di un sistema di individuazione precoce dei rischi e chiede in particolare che siano potenziate le capacità tecniche e amministrative delle autorità di gestione, al fine di garantire sistemi di controllo più rigorosi in grado di ridurre i rischi di frode e di migliorare la capacità di individuazione, anche nelle regioni meno sviluppate, senza imporre un eccessivo onere finanziario e amministrativo; sottolinea che la prevenzione dovrebbe comportare un'opera di costante formazione e supporto del personale responsabile della gestione e nel controllo dei fondi in seno alle autorità competenti, come pure lo scambio di informazioni e delle migliori prassi; ricorda il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali e delle parti interessate nel contrastare la frode, garantire la trasparenza e prevenire i conflitti di interesse;
50. apprezza la decisione della Commissione di condurre nel 2018 una valutazione intermedia per verificare se la nuova architettura normativa della politica di coesione prevenga e riduca ulteriormente il rischio di irregolarità, comprese quelle fraudolente, e attende con interesse la presentazione di informazioni dettagliate circa l'impatto delle nuove normative sugli strumenti di gestione e controllo, per quanto concerne sia il rischio di irregolarità e frodi, sia l'attuazione globale della politica;
51. chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di migliorare la trasparenza dei dati sui controlli fornendo informazioni più dettagliate sugli Stati membri con le migliori e le peggiori prestazioni in ciascun ambito politico e settore, al fine di consentire agli attori di identificare gli ambiti in cui occorre maggiore aiuto e definire le azioni pertinenti di conseguenza;
Direttiva PIF e regolamento che istituisce la Procura europea
52. accoglie con favore la dichiarazione della Commissione nella sua relazione annuale sulla protezione degli interessi finanziari (PIF) dell'Unione relativa al 2014, secondo la quale sia la direttiva PIF sia il regolamento concernente l'istituzione di una Procura europea (regolamento EPPO) "consentirebbe[ro] di completare e consolidare il quadro giuridico e rafforzerebbe[ro] notevolmente la lotta contro la frode"; ribadisce la propria convinzione circa l'urgente necessità di adottare quanto prima la direttiva PIF, che dovrebbe includere l'IVA nel suo ambito di applicazione e definire chiaramente le infrazioni PIF, le norme di minima per le pene detentive massime applicabili e le norme di minima in materia di prescrizione; ricorda la causa Taricco, nell'ambito della quale la Corte di giustizia richiama l'attenzione sul fatto che le frodi in materia di IVA rientrano in effetti nella definizione di frode PIF contenuta nella convenzione PIF del 1995;
53. sottolinea che anche il regolamento che istituisce la Procura europea dovrebbe essere adottato rapidamente e chiede che il Consiglio spieghi i motivi alla base del ritardo registrato nei negoziati;
Appalti pubblici
54. rileva che il livello di irregolarità derivanti dall'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici continua a essere elevato; invita gli Stati membri a recepire rapidamente nel diritto nazionale la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici(8), che rende obbligatori gli appalti elettronici e introduce obblighi in materia di comunicazione e monitoraggio per reprimere le frodi appalti e altre gravi irregolarità; invita la Commissione a rendere obbligatoria la pubblicazione di tutta la documentazione relativa ai beneficiari e in particolare ai subappaltatori;
55. chiede alla Commissione di applicare rigorosamente le misure riguardanti il potere discrezionale e l'esclusione negli appalti pubblici, svolgendo in ciascun caso verifiche appropriate riguardo ai precedenti, e di applicare criteri di esclusione al fine di escludere le imprese in caso di conflitto d'interessi, condizione essenziale per tutelare la credibilità delle istituzioni;
56. sottolinea che il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici è stata una significativa fonte di errore per il periodo di programmazione 2007-2013, compresa l'elusione delle norme sugli appalti pubblici attraverso il frazionamento dei contratti in appalti più piccoli per non superare le soglie e l'utilizzo di procedure non appropriate; sottolinea che le nuove direttive sugli appalti pubblici devono essere applicate entro aprile 2016; sottolinea che la riduzione dell'incidenza delle irregolarità esige una corretta applicazione delle direttive da parte degli Stati membri; chiede pertanto alla Commissione di definire orientamenti per la corretta attuazione delle direttive; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle direttive; ritiene che le condizionalità ex ante abbiano il potenziale per migliorare gli appalti pubblici; sottolinea la necessità di norme trasparenti e accessibili;
57. esprime preoccupazione per la mancanza di piena trasparenza riguardo al finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali; invita la Commissione a valutare la presentazione di una proposta intesa a rendere obbligatoria la pubblicazione di tutti i resoconti finanziari e i progetti relativi alle grandi opere pubbliche, compresa la documentazione relativa ai subappaltatori;
58. chiede alla Commissione di rendere pubblici tutti i documenti attinenti al progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Lione-Torino e ai relativi finanziamenti;
59. invita la Commissione a sviluppare una banca dati sulle irregolarità, in grado di fornire una base per un'analisi significativa e completa della frequenza, della gravità e delle cause degli errori in materia di appalti pubblici; invita le autorità competenti degli Stati membri a sviluppare e ad analizzare le proprie banche dati sulle irregolarità, comprese quelle registrate in materia di appalti pubblici, e a collaborare con la Commissione per fornire tali dati in una forma e in un momento che faciliti il lavoro della Commissione;
60. mette in discussione la natura non fraudolenta del numero crescente di errori gravi commessi nell'ambito delle procedure degli appalti pubblici e chiede alla Commissione di mantenersi particolarmente vigile in merito, non solo avviando un dialogo con gli Stati membri al fine della migliore applicazione delle direttive nuove ed esistenti in materia di appalti pubblici, ma anche presentando i casi pertinenti all'OLAF per un ulteriore esame;
61. ricorda che in situazioni di emergenza quale l'utilizzo dei fondi per i rifugiati si verificano spesso deroghe alle normali procedure di appalto, ricorrendo all'accesso diretto ai fondi; si rammarica che per tali motivi si siano spesso verificati abusi; invita la Commissione a vigilare più efficacemente sull'utilizzo di tali deroghe e sulla pratica diffusa di parcellizzazione degli appalti al fine di non superare le soglie che consentono di evitare le regolari procedure di appalto;
62. prende atto che, nella relazione speciale n. 10/2015 dal titolo "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", la Corte dei conti analizza le procedure correlate agli appalti pubblici; rileva che l'inosservanza delle normative in materia di appalti pubblici dà luogo a errori, i quali possono comportare ritardi nell'attuazione e rettifiche finanziarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire entro la fine del 2016 il pieno rispetto delle condizionalità ex-ante concernenti l'effettiva attuazione del diritto in materia di appalti pubblici; invita gli Stati membri a provvedere a un recepimento adeguato e rapido del pacchetto delle direttive concernenti gli appalti pubblici del 2014;
63. sollecita gli Stati membri e la Commissione a sfruttare appieno le opportunità offerte dalla tecnologia informatica negli appalti pubblici, ivi compresi gli strumenti informatici per gli appalti elettronici, lo scambio di buone prassi e la valutazione preventiva del rischio; esprime apprezzamento per lo strumento informatico di allerta in caso di frode, Arachne, sviluppato dalla Commissione e inteso a individuare i progetti più rischiosi sulla base di una serie di indicatori di rischio, e invita gli Stati membri a utilizzare tale strumento;
Bilancio basato sulle prestazioni e approccio "ottimizzazione della spesa"
64. sottolinea l'importanza di dare l'esempio e accoglie con entusiasmo l'approccio interistituzionale per l'attuazione di un bilancio basato sulle prestazioni; invita la Commissione ad adottare la progettazione, la realizzazione e la fase di controllo del quadro finanziario pluriennale in base al principio di bilancio basato sulle prestazioni;
65. rileva l'importanza di misure aggiuntive e costanti per evitare irregolarità fraudolente, ma ribadisce anche il suo invito all'adozione di una nuova metodologia incentrata sulle prestazioni invece che sulla valutazione formalistica dei programmi, in linea con il principio di un bilancio dell'Unione incentrato sui risultati; invita la Commissione a rafforzare le proprie attività in relazione all'applicazione degli indicatori di efficienza ed efficacia e a non concentrare l'attenzione esclusivamente sul tasso di errore; chiede altresì alla Commissione di non occuparsi solo delle tre categorie principali - economia, efficienza ed efficacia – ma di iniziare a rivolgere l'attenzione anche al nuovo trittico (ecologia, eguaglianza e etica);
66. chiede l'inclusione obbligatoria di una valutazione ex ante del valore aggiunto ambientale, economico e sociale nella procedura di selezione dei progetti da finanziare, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, e che i risultati di tali valutazioni nonché i parametri utilizzati siano resi pubblici e pienamente accessibili;
67. constata che l'attività di segnalazione nell'ambito delle prestazioni è ancora scarsa e che occorre valutare periodicamente i parametri degli apporti (mezzi finanziari, umani, materiali, organizzativi o regolamentari necessari all'attuazione del programma), le realizzazioni (i prodotti del programma), i risultati (gli effetti immediati del programma) e gli effetti (i cambiamenti a lungo termine nella società);
68. accoglie con favore la creazione di una rete di punti di contatto nazionali degli Stati membri e l'integrazione degli obiettivi della lotta alla corruzione nel processo di governance economica del semestre europeo;
69. esorta la Commissione a pubblicare senza indugio la valutazione concernente tutti gli accordi con le imprese del settore del tabacco, allo scopo di accertarne l'efficienza in termini di lotta contro frodi e contraffazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e a valutare l'opportunità di rinnovare accordi di questo tipo.
70. sottolinea il ruolo della Corte dei conti, delle istituzioni superiori di controllo (ISC), della Commissione e delle autorità di gestione nel controllare la regolarità e i risultati della spesa pubblica; invita la Corte dei conti e la Commissione a migliorare ulteriormente la loro cooperazione con gli ISC degli Stati membri, al fine di ampliare la portata e la proporzione dei fondi e dei progetti sottoposti ad audit;
Il contrabbando di tabacco e le merci contraffatte
71. esprime preoccupazione per quanto rilevato dal Mediatore europeo(9), secondo cui, con l'eccezione della DG Salute, la Commissione non stava pienamente applicando le norme e le linee guida dell'OMS dell'ONU in materia di trasparenza e lobby del tabacco; è del parere, pertanto, che siano state compromesse la credibilità e la serietà della Commissione;
72. esorta tutte le istituzioni competenti dell'Unione ad attuare l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, in conformità con le raccomandazioni contenute nelle relative linee guida; esorta la Commissione a pubblicare immediatamente i suoi accordi di valutazione con le industrie del tabacco e una valutazione d'impatto sull'attuazione della Convenzione quadro sul controllo del tabacco; chiede alla Commissione di assicurare la piena trasparenza sugli accordi concernenti il tabacco e gli eventuali rinnovi degli stessi e sollecita gli Stati membri a riferire periodicamente sulle spese sostenute in relazione ai fondi ricevuti a seguito di tali accordi;
73. accoglie con favore i risultati positivi di numerose operazioni doganali congiunte (ODC) che hanno visto la collaborazione di OLAF e degli Stati membri con vari servizi di paesi terzi e hanno determinato il sequestro, tra l'altro, di 1,2 milioni di prodotti contraffatti, tra cui profumi, ricambi auto, dispositivi elettronici e 130 milioni di sigarette; sottolinea che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno dei bilanci dell'Unione e degli Stati membri e che, secondo le stime, per il solo contrabbando di sigarette, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno; ricorda che il traffico di merce contraffatta infligge danni sia alle entrate dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sia alle imprese europee;
74. esprime forte preoccupazione per il crescente fenomeno del contrabbando, della tratta e di altre forme di commercio illegale e illecito, che incidono non solo sulla riscossione dei dazi doganali da parte degli Stati membri e, di conseguenza, sul bilancio dell'Unione, ma sono anche strettamente connessi alla criminalità organizzata internazionale, alle minacce per i consumatori e agli effetti nefasti sul funzionamento del mercato unico, e compromettono quindi la parità di condizioni per tutte le imprese concorrenti, in particolare le PMI; chiede pertanto un maggiore coordinamento tra l'OLAF, le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato al fine non solo di lottare contro detti problemi, ma anche di contrastare il commercio di prodotti che violano le norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale;
75. sottolinea l'importanza di operare una distinzione tra i medicinali generici regolari e i farmaci contraffatti fraudolenti onde evitare di interrompere la produzione e il commercio legittimo dei medicinali generici, e invita nuovamente tutti gli Stati membri che hanno firmato ma non ancora ratificato il protocollo delle Nazioni Unite sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco a completare quanto prima la procedura di ratifica;
Indagini e ruolo dell'OLAF
76. prende atto del ruolo dell'OLAF, nell'ambito di varie ODC, nella prevenzione di perdite per il bilancio dell'Unione e chiede all'OLAF di inserire nelle sue future relazioni annuali maggiori informazioni e cifre concrete riguardo al suo contributo alla tutela delle entrate del bilancio dell'Unione;
77. accoglie con favore le riunioni interistituzionali annuali tra Consiglio, Commissione, Parlamento, OLAF e il suo comitato di vigilanza; insiste sulla necessità di una presidenza di turno tra le tre istituzioni europee; invita la Commissione a sostenere l'iniziativa del Parlamento e sollecita il Consiglio a riconsiderare la sua posizione negativa al riguardo;
78. rinnova il proprio appello relativo alla relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea(10), affinché le questioni in sospeso tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza siano rapidamente risolte; ribadisce che né l'OLAF né il suo comitato di vigilanza possono adempiere in modo efficace ai loro obblighi legali nelle condizioni di cooperazione limitata che si registrano attualmente; rileva con preoccupazione la mancanza di progressi e ritiene pertanto inaccettabile la situazione attuale; invita la Commissione a svolgere appieno il suo ruolo ed a lavorare attivamente su una soluzione a lungo termine da mettere in atto senza indugio;
79. è del parere che il comitato di vigilanza dovrebbe, per una questione di coerenza con il suo mandato, disporre di personale autonomo, distaccato dall'amministrazione di OLAF, e godere di autonomia finanziaria; invita OLAF a concedere al comitato di vigilanza l'accesso ai documenti che quest'ultimo reputi necessari a svolgere il proprio compito in conformità del suo mandato; esorta la Commissione ad avanzare una proposta di modifica in tal senso del regolamento OLAF;
80. constata un'incongruenza tra le informazioni raccolte dall'OLAF da fonti pubbliche e private negli Stati membri riguardo alle frodi (relazione OLAF 2014) e l'estrema disomogeneità dei livelli di recupero finanziario raccomandati dall'OLAF agli Stati membri; invita la Commissione a sostenere iniziative intese ad aumentare il tasso di recupero nei casi di frode.
81. esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza di tutte le richieste delle procure nazionali di revocare l'immunità del personale dell'OLAF, compreso il suo direttore generale;
82. accoglie con favore la dimostrata efficacia delle indagini sull'origine svolte dell'OLAF per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure tariffarie preferenziali e invita gli Stati membri a tenere conto dei risultati di tali indagini e ad adottare tutte le misure necessarie e opportune in conformità alle disposizioni della normativa doganale dell'UE; chiede alla Commissione, al fine di evitare perdite per il bilancio dell'Unione dovute all'importazione di merci non aventi diritto al trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dei regimi di scambio preferenziale (RSP), di continuare a verificare che gli Stati membri migliorino l'efficacia dei loro sistemi di gestione del rischio e delle strategie di controllo sulla base delle comunicazioni di assistenza reciproca; chiede altresì alla Commissione di dare seguito all'impegno da essa assunto di effettuare valutazioni ex post sugli RSP aventi un importante impatto economico, sociale e ambientale, prevedendo un sistema d'informazione periodica da parte dei paesi beneficiari in materia di gestione e controllo dell'origine preferenziale;
83. rileva che il perseguimento generale di reati, quali frode, corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, costituisca una conditio sine qua non per l'efficace funzionamento dell'Unione europea; sottolinea la necessità di dare un seguito sistematico alle raccomandazioni dell'OLAF; è del parere che il seguito dato alle suddette raccomandazioni esiga diritti procedurali per l'OLAF nelle legislazioni nazionali affinché tali raccomandazioni siano rispettate e prese in considerazione dalle autorità nazionali;
84. chiede alla Commissione di chiarire i motivi principali per cui gli Stati membri non stanno dando seguito ai presunti casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come sottoposti loro da OLAF;
o o o
85. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al comitato di vigilanza dell'OLAF.
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e il documento finale della conferenza di revisione di Pechino +20,
– viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo,
– visti il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione, del 21 settembre 2015, dal titolo "Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182) e le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,
– visto l'articolo 3 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini",
– visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo "Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne" (COM(2010)0078),
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– visto il rapporto di ricerca della Commissione dal titolo "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015" (Valutazione dei punti di forza e di debolezza della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015),
– vista la strategia sull'uguaglianza di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa,
– visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo "Advancing women in political decision-making – Way forward" (Favorire i progressi per le donne nel processo decisionale politico - la via da seguire), pubblicato nel 2015,
– viste le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'EIGE sul tema "Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice" (Parlamenti sensibili alla prospettiva di genere: un'analisi globale delle buone prassi), pubblicato nel 2011,
– viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009(1), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010(2), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011(3), nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(4),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo(5),
– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni(6),
– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni(7),
– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'UE e nel consolidamento della pace/dello Stato(8),
– vista la sua relazione del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico – qualità e parità(9),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(10),
– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015(11),
– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 dal titolo "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie" (COM(1996)0067), in cui si impegna a "promuovere la parità delle donne e degli uomini nell'insieme delle azioni e delle politiche e a tutti i livelli", precisando di fatto il principio dell'integrazione della dimensione di genere,
– visto lo studio dal titolo "Evaluation of the Strategy for Equality between women and men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action" (Valutazione della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 quale contributo al raggiungimento degli obiettivi della Piattaforma d'azione di Pechino), pubblicato nel 2014 dall'unità tematica C del Parlamento europeo,
– visto lo studio dal titolo "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e nelle delegazioni del Parlamento europeo), pubblicato nel 2014 dall'unità tematica C del Parlamento europeo,
– visto lo studio dal titolo "The EU Budget for Gender Equality" (Il bilancio dell'UE per l'uguaglianza di genere), pubblicato nel 2015 dall'unità tematica D del Parlamento europeo,
– vista la nota dal titolo "Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies" (Indicazioni sullo sviluppo dell'uguaglianza di genere e sulle politiche relative all'emancipazione femminile), pubblicata da UN Women nel maggio 2014,
– visto il documento dal titolo "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?" (Progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere nell'UE: bersaglio mancato?), pubblicato nel 2014 dalla European Policy Institutes Network,
– vista la relazione annuale 2014 sulle risorse umane, pubblicata dalla Direzione generale del Personale del Parlamento europeo,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0034/2016),
A. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fissa l'integrazione della dimensione di genere come un principio orizzontale e l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che il principio dell'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione;
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali prevede disposizioni specifiche sul principio orizzontale dell'uguaglianza di genere e che l'articolo 6 TUE riconosce alla Carta il medesimo valore giuridico dei trattati;
C. considerando che l'uguaglianza di genere è un elemento centrale della protezione dei diritti umani, il funzionamento della democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e la crescita economica, l'inclusione sociale e la sostenibilità;
D. considerando che i progressi verso il raggiungimento dell'uguaglianza di genere nell'UE sono in fase di stallo e che a questo ritmo non ne verranno realizzati altri per diverso tempo;
E. considerando che, nell'impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019, la Commissione ha affermato di voler continuare le azioni per l'integrazione della dimensione di genere, anche attraverso attività di valutazione e controllo; che la Commissione ha declassato a documento di lavoro dei propri servizi il suo impegno strategico a favore dell'uguaglianza di genere dopo il 2015;
F. considerando che il quinto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è il raggiungimento della parità di genere entro il 2030;
G. considerando che l'integrazione della dimensione di genere significa "l'integrazione in ogni aspetto delle politiche dell'UE (preparazione, progettazione, attuazione, controllo e valutazione delle politiche, misure giuridiche e programmi di spesa) al fine di realizzare l'uguaglianza tra donne e uomini"(12);
H. considerando che l'integrazione della dimensione di genere deve includere i diritti, le prospettive e il benessere delle persone LGBTIQ e delle persone di qualsiasi identità di genere;
I. considerando che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere uno strumento proattivo e reattivo per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
J. considerando che l'integrazione della dimensione di genere non è un obiettivo politico in sé, ma un mezzo essenziale per raggiungere l'uguaglianza di genere, sempre in combinazione con altre azioni e politiche specifiche mirate a far progredire l'uguaglianza di genere;
K. considerando che la commissione responsabile ha, tra le sue competenze, quella di contribuire all'attuazione e allo sviluppo ulteriore dell'integrazione della dimensione di genere in tutti gli ambiti politici;
L. considerando che la maggioranza delle commissioni parlamentari dà generalmente importanza all'integrazione della dimensione di genere (ad esempio nei loro lavori legislativi, nei rapporti di lavoro con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e nell'elaborazione di piani di azione sull'uguaglianza), mentre altre commissioni mostrano un interesse scarso o nullo per la questione;
M. considerando che, dalla precedente legislatura, la commissione competente ha sviluppato la prassi di proporre contributi mirati alle relazioni delle altre commissioni mediante "emendamenti sull'integrazione della dimensione di genere" (GMA); che secondo uno studio pubblicato nel 2014(13), l'85 % dei GMA presentati tra luglio 2011 e febbraio 2013 è stato inserito nelle relazioni definitive delle commissioni competenti per il merito; che sono necessari ulteriori dati successivi al febbraio 2013 per una valutazione aggiornata dello stato dell'integrazione della prospettiva di genere al Parlamento;
N. considerando che, a seguito della risoluzione sull'integrazione della dimensione di genere del 2003, ogni commissione parlamentare nomina uno dei suoi membri come responsabile per l'integrazione della dimensione di genere, creando in tal modo una "rete per l'integrazione della dimensione di genere"; che le successive risoluzioni sull'argomento hanno chiesto il continuo sviluppo di tale rete e l'istituzione di una rete analoga per le delegazioni interparlamentari; che la rete è sostenuta da una rete a livello di personale nelle segreterie delle commissioni;
O. considerando che i membri della rete hanno completato un questionario per valutare lo stato di avanzamento dell'integrazione della dimensione di genere nei rispettivi settori tematici;
P. considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP) è accompagnato da una dichiarazione congiunta delle tre istituzioni, che hanno concordato che "le procedure del bilancio annuale applicate al QFP 2014-2020 integreranno, ove opportuno, elementi relativi alla dimensione di genere, tenendo conto delle modalità con cui il quadro finanziario globale dell'Unione contribuisce a una maggiore uguaglianza di genere (e garantisce l'integrazione della dimensione di genere)"; che, nonostante ciò, l'impegno effettivo a proseguire l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione delle donne deve essere sostenuto, dato che le politiche esistenti sono state attuate soltanto in misura modesta e le risorse di bilancio stanziate specificamente per le questioni di genere sono insufficienti;
Q. considerando che nessuna istituzione dell'Unione ha applicato con coerenza il bilancio di genere;
R. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è stato istituito per contribuire alla promozione dell'uguaglianza di genere e rafforzarla, anche mediante l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE e nelle politiche nazionali che ne risultano; che l'EIGE ha sviluppato una piattaforma per l'integrazione della dimensione di genere e un glossario e un dizionario specialistico sull'uguaglianza di genere, per sostenere i responsabili politici, il personale delle istituzioni dell'UE e gli enti governativi nell'integrazione della prospettiva di genere nel loro lavoro;
S. considerando che per l'integrazione della dimensione di genere occorre sia integrare una prospettiva di genere nel contenuto delle varie politiche che affrontare la questione della rappresentanza delle donne, degli uomini e delle persone di qualsiasi identità di genere nel determinato settore politico; che entrambe le dimensioni devono essere tenute in considerazione in tutte le fasi del processo di definizione delle politiche;
T. considerando che tutte le politiche interne ed esterne dell'UE dovrebbero essere concepite per favorire allo stesso modo i ragazzi e le ragazze e gli uomini e le donne, nonché tutte le altre identità di genere;
U. considerando che l'attuazione dell'integrazione della prospettiva di genere è indicata come una delle principali lacune riscontrate nella valutazione della Commissione della strategia per l'uguaglianza di genere 2010-2015;
V. considerando che un Parlamento sensibile alle tematiche di genere può svolgere un ruolo cruciale nel correggere gli squilibri di genere, promuovere parità di partecipazione economica, sociale e politica per le donne e gli uomini e ampliare il quadro politico per l'uguaglianza di genere;
W. considerando che la formazione all'integrazione della dimensione di genere per i deputati e il personale del Parlamento, in particolare per le funzioni dirigenziali, è essenziale per promuovere una prospettiva di genere in tutti gli ambiti e tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche;
X. considerando che si stanno stanziando fondi e risorse umane insufficienti per ottenere progressi reali per l'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento;
Y. considerando che la raccolta sistematica e periodica di dati e statistiche disaggregati per genere in sede di valutazione dell'impatto delle politiche e nel quadro del processo di definizione delle stesse è indispensabile per l'analisi dei progressi compiuti nell'ambito dell'uguaglianza di genere; che occorre svolgere un maggior numero di ricerche qualitative all'interno del Parlamento per determinare la portata e l'impatto degli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere sui risultati delle politiche, sulle risoluzioni e sui testi legislativi;
Z. considerando che la rappresentanza delle donne nelle posizioni chiave del processo decisionale a livello politico e amministrativo, anche in seno ai gruppi politici del Parlamento, rimane bassa; che le donne tendono a presiedere le commissioni che sono meno connesse all'allocazione delle risorse e al processo decisionale economico; che per migliorare la qualità delle decisioni adottate, il Parlamento deve garantire che l'attribuzione dei posti di responsabilità sia equamente suddivisa tra uomini e donne; che gli uomini devono impegnarsi per promuovere l'uguaglianza di genere in tutti gli ambiti e a tutti i livelli e che i deputati di sesso maschile devono essere incoraggiati a occuparsi dell'integrazione della dimensione di genere nel loro lavoro;
AA. considerando che il Parlamento dispone di una struttura organizzativa per promuovere l'integrazione della dimensione di genere nelle sue attività e che tale struttura deve essere coordinata meglio, rinforzata e ampliata, sulla spinta di una rinnovata volontà politica e amministrativa, al fine di conseguire un grado maggiore di integrazione della prospettiva di genere;
AB. considerando che è necessaria una maggiore cooperazione interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione in materia di integrazione della dimensione di genere, onde garantire la possibilità di introdurre prospettive di genere in tutte le fasi del ciclo politico, il che agevolerebbe il lavoro dello stesso Parlamento in materia;
AC. considerando che è importante il contributo di soggetti esterni, quali le organizzazioni della società civile, le organizzazioni di base per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, le istituzioni internazionali, il mondo universitario e i parlamenti nazionali, ai fini del miglioramento dei processi in materia di integrazione della dimensione di genere al Parlamento e della promozione di scambi reciproci per promuovere le migliori prassi;
AD. considerando che la risoluzione del Parlamento sull'integrazione della dimensione di genere, adottata nel 2007, chiedeva di effettuare una valutazione ogni due anni sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento;
Valutazione generale del quadro istituzionale esistente
1. è del parere che, per integrare una prospettiva di genere nel processo politico, si dovrebbero prendere in considerazione diversi aspetti: il contenuto della politica e la rappresentanza di genere nell'amministrazione e nel processo decisionale; rileva altresì che è indispensabile disporre di dati chiari circa le incidenze delle politiche ai fini del continuo miglioramento dell'uguaglianza di genere;
2. constata che nella struttura organizzativa del Parlamento, vari organi si occupano dello sviluppo e dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere sia a livello politico che a livello di vita lavorativa:
–
il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità, responsabile della promozione della piena parità tra donne e uomini in tutti gli aspetti della vita lavorativa del segretariato del Parlamento;
–
la commissione responsabile di azioni specifiche finalizzate all'integrazione della prospettiva di genere nel lavoro delle commissioni e delle delegazioni;
–
la rete responsabile dell'integrazione della dimensione di genere;
–
i servizi responsabili della corretta attuazione di una rappresentanza di genere equilibrata in tutte le posizioni dell'organigramma;
3. si rammarica che le attività di tali diversi organi responsabili dell'integrazione della dimensione di genere non siano coordinate o integrate all'interno del Parlamento o con le altre istituzioni (non esiste alcun meccanismo di collaborazione interistituzionale per l'integrazione della dimensione di genere); si impegna a istituire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti in tale quadro istituzionale, sulla base di specifici meccanismi come il controllo e i riscontri sui risultati ottenuti;
4. ribadisce il suo impegno ad adottare e attuare periodicamente un piano politico per l'integrazione della dimensione di genere all'interno del Parlamento, con l'obiettivo globale di promuovere l'uguaglianza di genere attraverso l'inserimento efficace della prospettiva di genere nelle politiche e attività, comprese le strutture decisionali e l'amministrazione;
5. chiede il continuo sviluppo della rete sull'integrazione della dimensione di genere, che rappresenta le commissioni ma anche le delegazioni interparlamentari, e il suo pieno coinvolgimento nel controllo regolare dello stato di avanzamento dell'integrazione della dimensione di genere nei vari settori; rileva la necessità di una maggiore e attiva partecipazione dei deputati alla rete e chiede che i deputati supplenti siano aggiunti alla rete per accrescere la partecipazione, come nel caso delle commissioni e delle delegazioni;
6. sottolinea che, secondo il summenzionato studio del 2014 sull'argomento, lo strumento più efficace per includere una prospettiva di genere nel processo politico è stato il ricorso a procedure che prevedessero la cooperazione con altre commissioni; sottolinea la necessità che le altre commissioni sostengano i lavori relativi all'integrazione della dimensione di genere e la sua attuazione nelle loro attività;
7. invita i servizi responsabili a continuare a lavorare a misure specifiche per promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; si rammarica del fatto che tra i funzionari del Parlamento europeo, le donne continuino a essere in maggioranza nel gruppo di funzioni degli assistenti (AST); chiede un'analisi annuale dello stato di avanzamento dell'uguaglianza di genere all'interno del Parlamento, sulla base di dati disaggregati per genere, a tutti i livelli del personale e degli organi politici, compresi gli assistenti parlamentari, e di rendere pubblica tale relazione;
8. chiede che siano affrontate le barriere strutturali e venga creato un contesto favorevole alla partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali a tutti i livelli, quali le misure volte alla conciliazione tra vita professionale e vita privata e misure di azione positiva, grazie alle quali il numero delle persone del genere sottorappresentato possa essere aumentato nelle posizioni in cui vi è una preponderanza di donne o di uomini; chiede che i partiti politici riconoscano le proprie responsabilità nella promozione delle donne, poiché il potere di assunzione, selezione e nomina dei candidati è nelle loro mani;
9. deplora il fatto che gli obiettivi per l'equilibrio di genere a livello direttivo superiore e intermedio approvati dall'Ufficio di presidenza nel 2006 (relazione Kaufmann) non siano stati raggiunti entro la scadenza del 2009 e neppure fino a questo momento; constata che tali obiettivi sono stati successivamente confermati dal gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità per gli anni seguenti; insiste affinché siano adottate misure efficaci, correttive e di ampio respiro per conseguire nel più breve tempo possibile tali obiettivi in materia di uguaglianza di genere;
10. constata che il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità è responsabile dell'adozione di un piano d'azione per la promozione dell'uguaglianza di genere e della diversità in Parlamento e si occupa di assicurarne l'attuazione; invita il gruppo di alto livello, con il sostegno dei servizi competenti, a presentare una tabella di marcia globale sull'uguaglianza di genere che indichi come portare la rappresentanza femminile nelle posizioni direttive a livello superiore e intermedio al 40 % entro il 2020; invita la Direzione generale del Personale e i gruppi politici a valutare la possibilità di proporre sia un uomo che una donna ai posti di capo unità quando diventano vacanti;
11. raccomanda che il relatore permanente sull'integrazione della dimensione di genere, una volta creato il posto, collabori con il gruppo di alto livello per garantire il conseguimento degli obiettivi di integrazione della prospettiva di genere sia per il Segretariato che per il personale del Parlamento;
12. invita i gruppi politici a valutare di proporre sia un uomo sia una donna alla presidenza delle commissioni e dei gruppi;
13. rileva che, nella misura del possibile, è auspicabile un'equa rappresentanza di genere in ciascuna commissione; invita i gruppi politici a prendere in considerazione la possibilità di nominare, in maniera coordinata, deputati del genere sottorappresentato in ciascuna commissione; chiede ai gruppi politici di nominare lo stesso numero di deputati di sesso maschile e femminile come membri titolari e supplenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, onde incoraggiare la partecipazione degli uomini alle politiche in materia di uguaglianza di genere;
Strumenti per l'integrazione della dimensione di genere
14. sottolinea che la prassi di utilizzare emendamenti sull'integrazione della dimensione di genere si è dimostrata più efficace dei pareri, dato che gli emendamenti sono più concisi, possono essere presentati rapidamente e riguardano questioni essenziali, specifiche e circoscritte; ribadisce il suo invito alla commissione competente affinché inserisca nel regolamento tale prassi degli emendamenti sull'integrazione della dimensione di genere, tenuto conto del ruolo specifico che la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere riveste nell'integrazione della dimensione di genere quale principio orizzontale; chiede una più stretta cooperazione tra le commissioni e un efficace coordinamento tra la rete per l'integrazione della prospettiva di genere e la commissione competente a livello sia politico che amministrativo al fine di integrare effettivamente la dimensione di genere nelle relazioni; pone in evidenza l'importanza del ruolo svolto da membri della rete in seno a ciascuna commissione nel facilitare un efficace apporto della commissione competente mediante emendamenti GMA e pareri e chiede un coordinamento efficace tra i membri competenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i membri della rete nella procedura degli emendamenti GMA; ribadisce la necessità di uno stretto coordinamento tra la commissione competente e le commissioni competenti per il merito per quanto riguarda gli emendamenti GMA e i pareri, onde garantire una programmazione e una pianificazione ottimali in vista della loro effettiva integrazione nella relazione della commissione competente per il merito;
15. si rammarica del fatto che, nonostante la dichiarazione interistituzionale sull'integrazione della dimensione di genere allegata al QFP, finora non sono state adottate misure relative al bilancio di genere; sottolinea, a tale proposito, la necessità di monitorare da vicino le modalità di attuazione dei principi della dichiarazione congiunta riguardo alle procedure del bilancio annuale e chiede che alla commissione competente sia affidato un ruolo formale nella revisione del QFP;
16. sottolinea che il bilancio di genere, che si concretizza in una pianificazione, programmazione e stesura di bilancio che contribuiscono al rafforzamento dell'uguaglianza di genere e alla realizzazione dei diritti della donna, è uno degli strumenti utilizzati dai responsabili politici per affrontare i divari di genere; deplora il fatto che le attività di bilancio di genere abbiano rivelato che la prospettiva di genere è lungi dall'essere tenuta in considerazione in tutte le politiche, a tutti i livelli e in ogni fase del processo di definizione delle politiche; rileva che, in tale contesto, assume un'importanza cruciale lo sviluppo di capacità interne in materia di bilancio di genere al fine di potenziare il ruolo di controllo del Parlamento europeo al riguardo; osserva che le incidenze delle decisioni di spesa e di entrate si ripercuotono in maniera del tutto diversa sulle donne e sugli uomini e sottolinea che i membri delle commissioni competenti dovrebbero tener conto di tali effetti diversi nella compilazione dei bilanci; sottolinea che il bilancio di genere promuove la rendicontabilità e la trasparenza per quanto riguarda l'impegno del Parlamento a favore dell'uguaglianza di genere;
17. prende atto del fatto che la Commissione si è impegnata a portare avanti l'integrazione della dimensione di genere attraverso l'inserimento di considerazioni in materia di uguaglianza di genere nelle valutazioni d'impatto, in linea con i principi di una migliore regolamentazione, e sta valutando la preparazione di una relazione sull'integrazione della dimensione di genere nella Commissione nel 2017;
18. ribadisce la necessità di uno stanziamento sufficiente di risorse anche a livello del Parlamento, per sviluppare valutazioni di impatto di genere e un'analisi basata sul genere; invita la Commissione a procedere a una valutazione sistematica dell'impatto di genere di ogni nuova proposta legislativa o d'intervento sulla base della sua valutazione approfondita del suo impatto sui diritti fondamentali e al fine di garantire che l'Unione difenda i diritti delle donne; sottolinea la necessità che siffatte analisi e i metodi di raccolta dei dati impiegati tengano conto delle esperienze delle persone LGBTIQ; sottolinea che le commissioni devono essere incoraggiate ad avvalersi delle competenze interne e di quelle esterne di altre istituzioni e altri organismi del settore pubblico e privato impegnati nella promozione dell'integrazione della dimensione di genere;
19. invita l'EIGE a presentare regolarmente informazioni a ogni commissione per mettere in luce la prospettiva di genere in ogni ambito del processo di definizione delle politiche e a mettere a disposizione i dati e gli strumenti che ha sviluppato, come la piattaforma per l'integrazione della dimensione di genere, nel quadro delle attività più ampie di rafforzamento delle capacità, rivolte anche al personale e agli assistenti parlamentari; invita il Servizio di ricerca a svolgere periodiche ricerche qualitative e quantitative approfondite sui progressi dell'integrazione delle prospettive di genere al Parlamento e sul funzionamento della struttura organizzativa ad essa preposta;
20. deplora che attualmente l'EIGE non disponga delle risorse necessarie per espletare tutto il lavoro che gli viene richiesto e sottolinea che occorre garantire che la dotazione dell'EIGE sia modificata conformemente al suo ampio mandato;
21. constata che, nelle risposte ai questionari sulla situazione dell'integrazione della prospettiva di genere in seno alle commissioni parlamentari, sono stati indicati strumenti specifici ritenuti efficaci ai fini dell'integrazione di una prospettiva di genere nelle attività delle commissioni, tra cui:
–
distribuzione dei documenti principali e inclusione di questioni relative all'uguaglianza di genere nel mandato relativo agli studi commissionati;
–
maggiore attenzione all'utilizzo di una terminologia e di definizioni specifiche in relazione alle problematiche dell'uguaglianza di genere;
–
promozione di una valutazione ex ante ed ex post dei progetti di proposte legislative e di futuri accordi;
–
attività di formazione e sensibilizzazione per i deputati, il personale, i consulenti politici e gli assistenti;
e raccomanda vivamente di proseguire lo sviluppo e l'attuazione di tali strumenti nel lavoro del Parlamento;
22. ricorda che le valutazioni e i programmi in materia di integrazione della dimensione di genere richiedono altresì l'adozione di efficaci misure di follow-up al fine di valutare l'efficacia e gli eventuali problemi di ciascuna azione; sottolinea l'importanza di attuare misure correttive, ove necessario, e di sviluppare l'integrazione della prospettiva di genere qualora si riscontri una mancanza di progressi dopo l'attuazione di tali misure;
23. raccomanda che la Direzione generale della Comunicazione del Parlamento includa una prospettiva di genere più accentuata nelle sue relazioni sull'elaborazione delle politiche da parte del Parlamento;
24. esprime il suo pieno sostegno allo sviluppo di una formazione mirata e periodica sull'integrazione della dimensione di genere, dotata di risorse adeguate e realizzata su misura in base alle esigenze specifiche del Parlamento, rivolta a tutto il personale del Parlamento che lavora nelle unità tematiche e che preveda moduli di formazione più approfonditi per i quadri intermedi e superiori, in particolare i capi unità; chiede che siano disponibili corsi di formazione all'integrazione della prospettiva di genere per i deputati, gli assistenti parlamentari e il personale dei gruppi politici; chiede che siano organizzati corsi di formazione dedicati alla leadership femminile e che sia offerta alle donne la possibilità di acquisire esperienza in posizioni dirigenziali; raccomanda che le sessioni di formazione includano informazioni sulle forme molteplici e intersettoriali di discriminazione; pone in evidenza la necessità di garantire che tutti i servizi dell'Istituzione siano consapevoli della loro responsabilità nell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere, tra cui quelli preposti alle risorse umane, alla sicurezza e agli impianti; propone l'introduzione di orientamenti specifici nel campo delle risorse umane che integrino efficacemente la dimensione di genere, onde migliorare il benessere di tutto il personale, comprese le persone LGBTIQ, sul luogo di lavoro;
Integrazione della dimensione di genere nei lavori delle commissioni
25. chiede nuovamente di tenere fede all'impegno di elaborare una relazione biennale sull'integrazione della dimensione di genere nelle attività del Parlamento; è consapevole del ruolo svolto dalla rete sull'integrazione della dimensione di genere nel valutare lo stato di avanzamento dell'integrazione della dimensione di genere in ciascun settore politico e raccomanda di utilizzare il questionario come base affinché la relazione summenzionata diventi un metodo di monitoraggio annuale;
26. constata che, nelle risposte ai questionari, i membri della rete hanno indicato in genere che, nel loro specifico ambito politico, le esigenze di genere erano tenute in considerazione in varie attività come relazioni, emendamenti sull'uguaglianza di genere, studi, audizioni, missioni e scambi di opinioni;
27. accoglie con favore le iniziative specifiche adottate in tale ambito da numerose commissioni parlamentari; si rammarica del fatto che una vasta maggioranza delle commissioni non abbia né adottato, né discusso un piano d'azione sull'uguaglianza di genere per la loro attività; sottolinea quanto sia importante per gli organi competenti lavorare con tutte le commissioni e delegazioni per condividere le migliori pratiche, anche attraverso la rete sull'integrazione della dimensione di genere, e mettere a punto una procedura chiara da integrare nel regolamento del Parlamento sull'adozione di un piano d'azione sulla parità di genere da parte di ciascuna commissione e delegazione; raccomanda che ciascuna commissione organizzi ogni due anni un'audizione sull'integrazione della dimensione di genere nel proprio settore tematico, che coincida con la redazione della relazione sull'integrazione della dimensione di genere;
28. sottolinea la necessità di valutare in maniera approfondita il funzionamento della rete per l'integrazione della dimensione di genere e di identificare il modo per garantire un più stretto coinvolgimento e una maggiore consapevolezza tra i membri della rete; raccomanda che i membri titolari e supplenti della rete per l'integrazione della dimensione di genere siano persone impegnate a favore dell'uguaglianza di genere, ma sottolinea che non devono necessariamente essere membri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in quanto ciò permetterebbe a un maggior numero di deputati di occuparsi di questioni inerenti all'integrazione della prospettiva di genere; raccomanda contatti e scambi regolari tra la commissione competente e la rete;
29. raccomanda che la rete per l'integrazione della dimensione di genere sia co-presieduta dalla commissione competente e da un altro membro della rete, quest'ultimo nominato a rotazione tra le diverse commissioni, per mettere in evidenza che l'integrazione della dimensione di genere coinvolge tutte le commissioni;
30. è del parere che occorra creare un organo di monitoraggio interno incaricato di dar seguito e procedere alla valutazione ex post dell'attuazione di strumenti e azioni; chiede che siano formulate specifiche descrizioni delle mansioni per il personale responsabile dell'integrazione della dimensione di genere in seno alle commissioni; invita le autorità competenti a valutare ogni due anni i progressi dell'integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e nelle delegazioni;
Cooperazione interistituzionale a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere
31. ritiene che relazioni interistituzionali più solide miglioreranno l'equilibrio di genere nel processo di definizione delle politiche dell'UE; constata che finora non è ancora stata istituita una cooperazione strutturata nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere con altri partner istituzionali, come la Commissione, il Consiglio e l'EIGE; invita la Commissione a proporre un quadro idoneo per l'istituzione della cooperazione interistituzionale nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e coinvolgendo inoltre altri soggetti interessati in questo settore;
32. invita la Commissione a dare seguito ai risultati della consultazione pubblica e alle posizioni del Parlamento e del Consiglio attraverso l'adozione immediata di una comunicazione su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna che affronti le problematiche dell'uguaglianza di genere conformemente con l'agenda internazionale;
33. raccomanda al Mediatore europeo di fornire ogni anno al gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati relativi alle denunce di cattiva amministrazione presentate in merito all'uguaglianza di genere nel Parlamento, nel pieno rispetto della decisione del Parlamento europeo sui regolamenti e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore;
34. ritiene che lo scambio di migliori prassi con altre organizzazioni migliorerà le capacità e l'efficacia del Parlamento nell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere; chiede che lo scambio delle migliori prassi sia organizzato a tutti i livelli con altre istituzioni e organizzazioni come UN Women, il Consiglio d'Europa, le istituzioni dell'UE e i soggetti interessati coinvolti nella promozione dell'uguaglianza di genere, come gli organismi per l'uguaglianza di genere, le parti sociali e le ONG; incoraggia la partecipazione agli specifici programmi per il rafforzamento delle capacità di altre organizzazioni internazionali e l'ottenimento del loro sostegno per l'organizzazione di programmi di integrazione della dimensione di genere realizzati su misura;
35. chiede che la Direzione generale del Personale proceda a uno scambio di migliori prassi e di assistenza tecnica in materia di uguaglianza di genere e diversità, ad esempio con il Congresso degli Stati Uniti ed organismi nazionali per l'uguaglianza, incentrato sulla promozione delle minoranze razziali ed etniche sottorappresentate nelle procedure di assunzione a breve termine e nei concorsi dell'EPSO; chiede che sia posto l'accento sui tirocinanti e sulla messa in atto di iniziative e programmi che promuovano tirocini per i giovani, in particolare le donne, appartenenti ai gruppi razziali ed etnici sottorappresentati;
36. sottolinea la necessità di un dialogo aperto e continuo con i parlamenti nazionali, per instaurare regolari scambi di opinioni e nuove tecniche e riferire in merito alle valutazioni dell'impatto delle politiche, al fine di promuovere un'impostazione comune e l'ulteriore sviluppo di migliori prassi in grado di favorire i progressi nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere; raccomanda di organizzare riunioni interparlamentari periodiche sull'integrazione della dimensione di genere;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
"Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e nelle delegazioni del Parlamento europeo), unità tematica C del Parlamento europeo.
La situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea (2015/2325(INI))
– visti l'articolo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti l'articolo 8 e l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), e la raccomandazione generale n. 32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia del 14 novembre 2014,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5, Pechino +10, Pechino +15 e Pechino +20,
– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),
– viste le conclusioni del Consiglio in materia di migrazione del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'impegno ivi espresso a favore dei diritti umani delle donne e delle ragazze,
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla definizione di norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI,
– vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
– vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
– vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),
– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale,
– visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
– viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,
– visto il documento di lavoro congiunto del personale della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 marzo 2015, sull'attuazione della politica europea di vicinato nel 2014 (SWD(2015)0076),
– viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) nn. 1325 e 1820 sulle donne, la pace e la sicurezza,
– vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ riguardante Frontex(1) ,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0024/2016),
A. considerando che un numero crescente e senza precedenti di uomini, donne e bambini richiede protezione internazionale nell'Unione europea, a seguito dei conflitti in corso, dell'instabilità regionale e delle violazioni dei diritti umani, ivi compresa la violenza di genere e lo stupro come arma di guerra;
B. considerando che si registra un elevato grado di disuguaglianza di genere tra i richiedenti asilo in tutta l'Unione europea; che le donne rappresentano in media un terzo delle persone che presentano domanda di asilo; che dall'inizio del 2015 fino al mese di novembre dello stesso anno circa 900 000 persone sono arrivate attraverso il Mediterraneo sulle coste europee e che le donne e i bambini rappresentano circa il 38% del totale; che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato che, nel gennaio 2016, le donne e i bambini rappresentano il 55% di quanti raggiungono la Grecia per richiedere l'asilo nell'UE; che già troppe persone hanno perso la vita nel corso dei loro viaggi della speranza e che molte tra essi sono donne;
C. considerando che le donne e le persone LGBTI subiscono particolari forme di persecuzione basate sul genere, che ancora, troppo spesso, non sono riconosciute nell'ambito delle procedure di asilo;
D. considerando che la risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza non ha conseguito il suo principale obiettivo, vale a dire proteggere le donne e aumentare in modo considerevole la partecipazione di queste ai processi politici e decisionali;
E. considerando che l'UNHCR stima che ogni anno 20 000 donne e ragazze provenienti dai paesi di origine che praticano la mutilazione genitale femminile (MGF) chiedono asilo negli Stati membri dell'UE; che un numero significativo di donne presenta domanda di asilo per paura della mutilazione genitale femminile (MGF);
F. considerando che, secondo le stime dell'UNHCR, il 71% delle donne richiedenti asilo nell'UE provenienti da paesi che praticano la MGF è costituito da donne che sono sopravvissute a tale pratica; che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha fermato l'espulsione delle ragazze che rischiavano di essere sottoposte alla mutilazione genitale e, quindi, di subire danni irreparabili alla propria salute fisica e psicologica;
G. considerando che le donne e le ragazze richiedenti asilo hanno esigenze di protezione e preoccupazioni diverse dagli uomini che impongono che l'attuazione di tutte le politiche e procedure in materia di asilo, inclusa la valutazione delle domande di asilo, tenga conto delle questioni di genere e sia individuale; che le domande di asilo connesse a violenze dovrebbero essere gestite in modo tale da proteggere le donne dal rischio di vittimizzazione secondaria durante la procedura di asilo;
H. considerando che il processo di integrazione e i diritti delle donne e delle ragazze sono compromessi nel momento in cui il loro status giuridico dipende dal loro coniuge;
I. considerando che gli atti pertinenti che costituiscono il regime europeo comune in materia di asilo devono essere recepiti e attuati in conformità della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e altri strumenti pertinenti;
J. considerando che il trattamento di donne e ragazze richiedenti asilo in tutti gli Stati membri differisce enormemente e permangono carenze molto significative;
K. considerando che le donne rifugiate e richiedenti asilo sono spesso vittime di discriminazioni multiple e sono più vulnerabili alla violenza sessuale e di genere nei loro paesi di origine, transito e destinazione; che le donne e le ragazze non accompagnate, le donne responsabili della famiglia, le gestanti, le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili;
L. considerando che le donne rifugiate non devono solo affrontare minacce alla propria sicurezza personale, come lunghe e pericolose giornate di cammino verso l'esilio, molestie, indifferenza delle autorità e spesso abusi sessuali e violenze, anche una volta raggiunto un luogo apparentemente sicuro, con la stigmatizzazione sociale che spesso questo comporta, ma anche farsi carico della sicurezza fisica, del benessere e della sopravvivenza della propria famiglia;
M. considerando che molti rifugiati giunti in Europa vivono in condizioni precarie in campi o in strada, e che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili;
N. considerando che le reti criminali traggono vantaggio dalla mancanza di una via d'accesso sicura all'UE per i richiedenti asilo e i rifugiati, dall'instabilità e dai conflitti regionali nonché dalla vulnerabilità delle donne e delle ragazze che cercano di fuggire, al fine di sfruttarle ricorrendo alla tratta e allo sfruttamento sessuale;
O. considerando che le donne oggetto di violenza e tratta sono maggiormente esposte al rischio di malattie trasmissibili sessualmente;
P. considerando che l'UNHCR ha riferito casi di violenza e abuso, ivi compresa la violenza sessuale, nei confronti delle donne e dei bambini rifugiati, durante il viaggio e anche nei centri di accoglienza sovraffollati nell'Unione europea;
Q. considerando che le donne e le ragazze che cercano rifugio nell'UE spesso fuggono da regimi oppressivi nei confronti delle donne, che non riconoscono l'uguaglianza tra donne e uomini, tollerano la violenza contro le donne, gli abusi e i matrimoni tra minori, precoci e forzati;
R. considerando che molto spesso gli spazi degli hub destinati all'accoglienza non hanno al loro interno spazi adatti al mantenimento e alla cura dei figli da parte delle madri ivi ospitate e che le strutture di assistenza legale non forniscono un adeguato supporto nell'informazione e nella ricerca dei legami familiari;
S. considerando che le esigenze primarie per la prevenzione della violenza di genere, quali servizi igienici, docce e posti letto separati, non sono soddisfatte né nei centri di accoglienza né nelle strutture di transito dell'Unione europea;
T. considerando che le ragazze che fuggono dal conflitto e dalla persecuzione sono esposte a un rischio maggiore di matrimonio di minori, precoce e forzato, stupro, violenza sessuale e fisica e prostituzione;
U. considerando che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i bambini a rischi maggiori;
V. considerando che, sebbene costituisca un diritto umano essenziale, il ricongiungimento familiare è sistematicamente rinviato e persino violato, e che le donne e i bambini sono le prime vittime della negazione o del rinvio dell'applicazione di tale diritto;
W. considerando che le donne spesso sono costrette ad accettare lavori in nero e a condizioni degradanti pur di restare nel paese di approdo;
X. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino ha sottolineato la necessità di aumentare la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la necessità delle donne rifugiate, sfollate e migranti di partecipare in maniera adeguata alle decisioni che le riguardano;
Y. considerando che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il numero 5, si propone di realizzare la parità di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne entro il 2030;
1. ritiene che, per migliorare la sicurezza e la protezione delle donne e delle ragazze rifugiate, debbano essere messe a disposizione di coloro che fuggono dal conflitto e dalla persecuzione vie d'accesso sicure e legali verso l'UE, tenendo conto della questione di genere; sottolinea, in particolare, che un numero maggiore di Stati membri dovrebbe partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE; ritiene che la legislazione e le politiche in materia di migrazione irregolare non debbano ostacolare l'accesso alle procedure di asilo dell'UE; sottolinea che il diritto di asilo è sancito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. sottolinea la necessità urgente di aprire vie di accesso all'asilo che siano immediate, legali e sicure per contrastare le reti di traffico di esseri umani e per consentire sempre più a donne, minori, anziani e disabili di cercare rifugio senza dover rischiare la vita; esprime profonda preoccupazione per i decessi, respingimenti e gravi violazioni dei diritti umani alle frontiere esterne dell'UE; ritiene che responsabilità, costi e benefici debbano essere condivisi tra tutti i 28 Stati membri e non solamente tra i paesi di primo approdo; deplora la mancanza di solidarietà tra gli Stati membri;
3. insiste sull'importanza che le donne rifugiate siano registrate individualmente e ricevano la documentazione necessaria per garantirne la sicurezza individuale, la libertà di circolazione e l'accesso ai servizi di prima necessità, come chiede l'UNHCR;
4. sottolinea che i comitati di coordinamento e qualsiasi altra forma di rappresentanza dei rifugiati, nelle aree urbane, nelle aree rurali o nei campi profughi, anche nelle zone di rimpatrio, dovrebbero rispettare il principio della parità di genere, onde assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne rifugiate e richiedenti asilo;
5. ribadisce il suo appello affinché tutti gli Stati membri e l'Unione europea firmino e ratifichino la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (convenzione di Istanbul);
6. invita tutti gli Stati membri, di concerto con l'UE, ad assicurare che le donne vittime di violenze di genere ricevano consulenza specialistica in materia di traumi e assistenza psicosociale, con un coinvolgimento diretto di donne qualificate e specializzate in materia, in tutte le fasi della procedura di asilo;
7. esprime profonda preoccupazione per le informazioni secondo le quali le donne e i bambini ricorrono al sesso di sopravvivenza al fine di pagare i trafficanti per continuare il loro viaggio in cerca di asilo nell'UE; ribadisce che vie di accesso sicure e legali verso l'Europa sono fondamentali per prevenire efficacemente tale situazione;
8. invita l'UE a integrare la prospettiva di genere nell'istituzione del meccanismo per le denunce, presso l'ufficio del responsabile Frontex dei diritti fondamentali e ad affrontare le violazioni dei diritti umani commesse da Frontex, dagli Stati membri e dai funzionari di paesi terzi nell'ambito della cooperazione con Frontex, così come recentemente deliberato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla Relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ su Frontex;
9. richiede misure mirate a garantire una completa integrazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo, scongiurandone ogni forma di sfruttamento, abuso, violenza e tratta;
10. sottolinea che tutte le politiche e le misure dell'UE in materia di migrazione e asilo dovrebbero tenere conto del genere nelle fasi di ideazione, attuazione e valutazione;
La dimensione di genere nella determinazione dello status di rifugiato
11. chiede di adottare un nuovo insieme completo di orientamenti in materia di genere a livello dell'UE nell'ambito delle più ampie riforme della politica in materia di asilo e migrazione che tenga pienamente conto della dimensione sociale, culturale e politica della persecuzione e che includa anche misure di accoglienza e di integrazione;
12. sottolinea che anche nei paesi considerati sicuri le donne possono essere vittime di persecuzioni di genere, mentre le persone LGBTI possono subire abusi, e di conseguenza hanno diritto di presentare una legittima richiesta di protezione; invita gli Stati membri ad adottare procedure di asilo e a profondere sforzi per elaborare programmi di formazione sensibili alle esigenze delle donne con identità multiple emarginate, tra cui le donne LGBTI; esorta tutti gli Stati membri a lottare contro gli stereotipi dannosi sui comportamenti e le caratteristiche delle donne LGBTI e ad applicare integralmente la Carta dei diritti fondamentali dell'UE in relazione alle loro domande di asilo; sottolinea la necessità di centri di accoglienza sensibili alle persone LGBTI in tutti gli Stati membri; sottolinea che le violenze contro le persone LGBTI sono frequenti nei centri di accoglienza;
13. sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non a titolo esclusivo, lo stupro e la violenza sessuale, la MGF, i matrimoni forzati, la violenza domestica e i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione di genere autorizzata dallo Stato rappresentano una forma di persecuzione e dovrebbero essere una valida ragione per richiedere asilo nell'UE e che ciò dovrebbe essere riflesso nei nuovi orientamenti in materia di genere;
14. invita la Commissione a raccogliere accurate statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale al fine di aggiungere maggiori categorie di dati disaggregati per genere, in particolare in relazione alle fasi della procedura di asilo dopo l'adozione di una decisione iniziale;
15. esorta la Commissione a elaborare orientamenti interpretativi sulla MGF che tengano pienamente conto degli orientamenti dell'UNHCR in materia di persecuzione legata al genere e della nota di orientamento sulla MGF e che definiscano chiaramente gli obblighi degli Stati membri prestando particolare attenzione all'identificazione dei richiedenti asilo più vulnerabili e alla comunicazione con loro; sottolinea che le donne che sono sopravvissute alla MGF possono avere difficoltà a parlare di questo trauma; esorta gli Stati membri ad adottare misure volte ad assicurare che tutte le forme di violenza sulle donne, ivi compresa la mutilazione genitale femminile, possano essere riconosciute come forma di persecuzione e le vittime possano, pertanto, avvalersi della protezione offerta dalla Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, ottemperando così all'articolo 60 della Convenzione di Istanbul;
16. invita gli Stati membri a garantire che le procedure di asilo alle frontiere siano conformi agli orientamenti dell'UNHCR in materia di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda la persecuzione di genere e agli orientamenti dell'UNHCR in materia di domande di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere, che illustrano chiaramente gli obblighi degli Stati membri;
17. chiede alla Commissione, date le circostanze illustrate, di migliorare il finanziamento e la copertura dei programmi Daphne e Odysseus e di valutare l'opportunità di rivedere tali programmi per adeguarli al contesto attuale e proteggere le donne rifugiate;
18. osserva la proposta della Commissione di istituire un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri; invita ad adottare tutte le misure utili affinché detto approccio sia coerente con il principio di non respingimento e i diritti delle donne, dei bambini e di altri gruppi vulnerabili non siano minati; chiede inoltre l'applicazione della differenziazione di genere; ritiene che un elenco di paesi di origine sicuri non debba mai dar luogo a un trattamento procedurale meno favorevole per le donne le cui domande di asilo sono fondate sulla paura o sull'esperienza della violenza di genere; sottolinea la necessità di evitare che siano prese decisioni affrettate che non tengono debitamente conto del pericolo, anche di morte, cui vanno incontro le donne vittime di violenze di genere nel caso in cui la domanda sia respinta e siano costrette a fare ritorno al proprio paese;
19. chiede approcci più obiettivi e attenti alle questioni di genere alla valutazione della credibilità in tutti gli Stati membri e il potenziamento della formazione sulla valutazione della credibilità per i responsabili politici che includa una dimensione di genere; sottolinea che le valutazioni della credibilità non possono mai essere completamente accurate, e che non dovrebbero costituire la base su cui respingere una domanda di asilo; raccomanda che in sede di esame delle domande di asilo presentate dalle donne siano tenuti in considerazione i loro profili culturali, sociali e psicologici, compresi il contesto culturale di provenienza, l'istruzione, i traumi subiti, la paura, la vergogna e/o le disuguaglianze tra donne e uomini;
20. invita gli Stati membri a motivare le decisioni positive in materia di asilo al fine di rendere disponibili i dati utili sulla valutazione della violenza di genere e di garantire trasparenza circa i motivi di cui alla convenzione in base ai quali sono state concesse le richieste di asilo;
21. invita gli Stati membri a fornire alle donne informazioni sulla procedura di asilo, sui diritti e sulle prestazioni specifiche per le donne che chiedono asilo; sottolinea il diritto delle donne a presentare una domanda di asilo indipendente dal coniuge come chiave per l'emancipazione femminile e il principio di non respingimento; esorta gli Stati membri a informare tutte le donne del loro diritto a presentare una domanda di asilo indipendente, consentendo così alle donne di poter richiedere e mantenere lo status di rifugiate o di richiedente asilo indipendentemente dalla situazione di altri componenti della propria famiglia;
22. invita gli Stati membri a recepire integralmente le direttive 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
23. ritiene che si debba intervenire prontamente sul piano degli aiuti umanitari ogniqualvolta ci sia un sospetto di violenza di genere, considerata la altissima esposizione a forme di violenza fisica e morale su soggetti vulnerabili come le donne o i bambini, in tragitti migratori illegali in cui è negato ogni tipo di diritto;
24. sottolinea che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei trafficanti; invita pertanto gli Stati membri a potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia, anche con organismi quali Europol, Frontex, Eurojust e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), al fine di combattere efficacemente il traffico e la tratta di migranti;
25. sottolinea che occorre fornire servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti durante le selezioni e i colloqui relativi alla procedura di asilo, onde assicurare l'equa possibilità di presentare una domanda di asilo;
Le necessità delle donne nelle procedure di asilo
26. esorta gli Stati membri a informare debitamente le donne richiedenti asilo dei loro diritti, in particolare il diritto di avvalersi di una persona incaricata di condurre il colloquio e di un'interprete di sesso femminile, inclusa la possibilità che il colloquio personale avvenga non in presenza di terzi; esorta gli Stati membri ad offrire una formazione completa e obbligatoria alle persone incaricate di condurre il colloquio e agli interpreti in materia di violenza sessuale, trauma e memoria; esorta gli Stati membri ad assicurare che tali diritti siano rispettati; esorta gli Stati membri a conformarsi all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo;
27. osserva con preoccupazione che molti di coloro che gestiscono le domande di asilo nell'UE non conoscono la MGF; invita gli Stati membri a lavorare a livello nazionale con le proprie autorità responsabili in materia di asilo per definire procedure migliori al fine di sostenere e assistere le donne e le ragazze che hanno subito o rischiano di subire la MGF;
28. esorta gli Stati membri a fornire informazioni aggiornate e accessibili in merito alla procedura di asilo e ai diritti e benefici specifici delle donne richiedenti asilo;
29. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro, e a stanziare con urgenza risorse aggiuntive per la prestazione di assistenza sanitaria;
30. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire alle donne protezione e assistenza durante il soggiorno nei campi profughi, nonché presso i controlli alle frontiere e naturalmente dopo l'ingresso nell'UE;
31. esorta tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nonché ad applicare l'articolo 59 della stessa, che impone alle parti di adottare le misure necessarie per sospendere le procedure di espulsione nei confronti delle donne migranti il cui status di residente dipende da quello del coniuge e/o concedere loro un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio;
32. chiede che alle donne migranti e richiedenti asilo sia accordato uno status giuridico indipendente da quello del coniuge, onde evitare lo sfruttamento, ridurre la vulnerabilità e conseguire una maggiore equità;
33. sottolinea che le donne e le ragazze migranti sprovviste di documenti dovrebbero poter esercitare appieno i loro diritti fondamentali e che occorre creare dei canali per la migrazione legale;
34. sottolinea la necessità di procedure di ricongiungimento familiare per riconoscere diritti individuali alle donne e alle ragazze che si ricongiungono alle loro famiglie nell'UE, in modo da evitare che esse siano costrette a dipendere da una relazione potenzialmente violenta con un familiare di sesso maschile per poter accedere alla sanità, all'istruzione o al lavoro;
35. condanna fermamente il ricorso a violenze sessuali contro le donne come arma di guerra; ritiene che si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze migranti vittime di abusi nei conflitti assicurando l'accesso all'assistenza medica e psicologica;
36. accoglie con favore la creazione di un nuovo modulo di formazione in materia di genere, identità di genere e orientamento sessuale da parte dell'EASO; invita a integrare pienamente la dimensione di genere e il bilancio di genere nei lavori dell'EASO attraverso punti di contatto sulle questioni di genere e un collegamento formale con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); sollecita informazioni sui paesi d'origine, compresa la situazione delle donne, de jure e de facto, e la persecuzione o la minaccia di persecuzione alle donne, ad opera di attori non statali;
37. invita tutti gli Stati membri a utilizzare appieno il regolamento di Dublino affinché i membri della famiglia possano restare insieme e le loro domande di asilo siano esaminate dalle stesse autorità;
Accoglienza e trattenimento
38. chiede che sia posta fine a tutte le detenzioni di minori nell'UE e che i genitori abbiano la possibilità di vivere con i propri figli in strutture appropriate e adeguate alle loro necessità, in attesa della decisione in merito alla loro domanda di asilo;
39. sottolinea che il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere evitato, ed utilizzato soltanto se persegue una finalità legittima e se ritenuto necessario e proporzionato per ogni singolo caso, e che non può mai essere giustificato per le persone di età inferiore ai 18 anni; considera che il rispetto del diritto di richiedere asilo implica la creazione di strutture di accoglienza aperte e umane per i richiedenti asilo, compreso un trattamento sicuro, dignitoso e conforme ai diritti umani; sottolinea la necessità di elaborare alternative al trattenimento, inclusi approcci incentrati sul coinvolgimento che soddisfino le esigenze dei gruppi vulnerabili;
40. sottolinea che molte donne richiedenti asilo e rifugiate sono state vittime di forme estreme di violenza e che il trattenimento può aggravare il loro trauma; sottolinea che il trattenimento dei richiedenti asilo per mere ragioni di opportunità amministrativa viola il diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; chiede di porre immediatamente fine, in tutti gli Stati membri, al trattenimento di minori, donne incinte e che allattano e vittime sopravvissute allo stupro e alla violenza sessuale, e che sia predisposto un sostegno psicologico adeguato;
41. esorta tutti gli Stati membri a ridurre i limiti massimi alla durata del trattenimento prima dell'allontanamento al di sotto del limite previsto dalla direttiva sul rimpatrio; ritiene che il trattenimento prolungato danneggi in modo sproporzionato i gruppi vulnerabili;
42. esorta a far sì che le donne richiedenti asilo soggette a trattenimento che hanno subito abusi sessuali ricevano assistenza e consulenza medica, anche nel caso in cui si verifichi una conseguente gravidanza, compresa la necessaria assistenza sanitaria fisica e mentale, il sostegno e l'assistenza legale; chiede che la Commissione e gli Stati membri adottino misure immediate per garantire che le condizioni di accoglienza, transito e trattenimento siano sicure, umane e adeguate, con alloggi e servizi igienici separati per donne e famiglie; osserva che la consegna di appropriati kit igienici di base a tutte le donne e ragazze deve essere pratica comune nei programmi di assistenza;
43. insiste sul fatto che la partecipazione diretta e indiretta delle donne rifugiate alla gestione del processo di distribuzione di alimenti e di articoli non alimentari assicurerà che questi siano distribuiti e controllati direttamente dalle donne adulte della famiglia, assicurando così che siano distribuiti equamente tra i membri;
44. invita la Commissione e gli Stati Membri a dotare gli hub destinati all'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo di adeguati spazi adatti al mantenimento e alla cura dei propri figli;
45. chiede agli Stati membri di attuare o potenziare meccanismi di controllo dei centri d'accoglienza sovraffollati all'interno dell'Unione, nei quali non vigono necessariamente i parametri minimi per mitigare la violenza di genere, al fine di evitare che le vessazioni a scapito di donne e bambini proseguano anche nel paese di arrivo;
46. sottolinea che nell'ambito delle procedure di accoglienza si dovrebbe dare priorità alle esigenze delle persone vulnerabili come le donne e le ragazze che hanno subito violenze, in particolare le ragazze non accompagnate;
47. evidenzia l'importanza di dotare le strutture di accoglienza di una adeguata assistenza legale per le donne al fine di garantire loro un valido supporto in termini di informazione e di ricerca dei legami familiari;
48. invita la Commissione e gli Stati Membri a porre in essere misure volte a impedire matrimoni forzati a cui donne e ragazze vengono costrette una volta ottenuto lo status di rifugiati da uomini che sperano di assicurarsi un accesso sicuro e che altrimenti non ne avrebbero diritto;
49. sottolinea l'urgente necessità di avviare indagini indipendenti su tutte le accuse, comprese quelle di abuso sessuale e di violenza basata sul genere nei luoghi di trattenimento dei migranti o alle frontiere, e di concedere l'accesso ai giornalisti e alle organizzazioni pertinenti della società civile;
50. ritiene che, in caso di trattenimento di donne richiedenti asilo, sia necessario disporre di strutture e materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche specifiche delle donne, occorra promuovere il ricorso a guardie e sorveglianti donne, e tutto il personale preposto a lavorare con le donne trattenute dovrebbe ricevere una formazione in merito alle esigenze di genere specifiche e ai diritti umani delle donne;
51. è del parere che le donne richiedenti asilo soggette a trattenimento che denunciano abusi debbano ricevere immediatamente protezione, sostegno e assistenza, e le loro denunce debbano essere esaminate da autorità competenti e indipendenti, nel pieno rispetto del principio di riservatezza, anche nel caso in cui le donne siano trattenute insieme al coniuge/partner o altri parenti; ritiene che le misure di protezione debbano tener conto in particolare del rischio di ritorsione;
52. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a collaborare con la società civile e le organizzazioni per i diritti umani per alleviare la terribile situazione dei rifugiati che sopravvivono in condizioni precarie, e in particolare le donne e le ragazze vulnerabili;
Inclusione e integrazione sociali
53. invita gli Stati membri a elaborare e attuare misure specifiche, per esempio in materia di lezioni di lingue, programmi di alfabetizzazione, apprendimento permanente e formazione di base, per agevolare la partecipazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo al mercato del lavoro; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a garantire il diritto delle ragazze rifugiate di accedere all'istruzione obbligatoria; sottolinea l'importanza dell'istruzione informale e non formale e degli scambi culturali ai fini dell'inclusione e dell'emancipazione delle giovani donne e delle ragazze; sottolinea l'importanza di ampliare l'accesso all'istruzione superiore per le donne rifugiate; chiede procedure solide e trasparenti per il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero;
54. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizioni fondi e altre risorse a favore delle organizzazioni della società civile e per i diritti umani che forniscono assistenza, promuovono l'inclusione e monitorano la situazione dei rifugiati e richiedenti asilo nell'UE, occupandosi in particolare degli ostacoli e delle vulnerabilità che le donne e le ragazze devono affrontare;
55. invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che le leader rifugiate perseguitate nel proprio paese di origine possano esercitare in sicurezza la propria attività politica e sociale per i diritti delle donne e per la parità di genere all'interno dell'UE;
56. sottolinea l'importanza fondamentale dell'accessibilità e della qualità dell'assistenza all'infanzia e ad altre persone non autosufficienti nel consentire l'emancipazione economica e sociale delle donne rifugiate;
57. invita gli Stati membri a utilizzare i Fondi strutturali e d'investimento, oltre al Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, per promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, con particolare attenzione all'assistenza all'infanzia;
58. chiede procedure di ricongiungimento familiare più rapide e più efficienti e la raccolta di dati disaggregati per genere in merito alle decisioni relative al ricongiungimento familiare; sottolinea l'importanza del diritto all'assistenza legale nei casi di ricongiungimento familiare;
59. ritiene che il riconoscimento reciproco delle decisioni positive in materia di asilo consenta migliori opportunità in termini di posti di lavoro, integrazione e ricongiungimento familiare;
60. sottolinea che i paesi ospitanti dovrebbero garantire il pieno accesso al diritto all'istruzione pubblica gratuita di qualità, ai servizi sanitari, con particolare riferimento alla salute sessuale e riproduttiva, nonché a un'occupazione che sia consona alle esigenze e alle competenze delle donne rifugiate e a un alloggio che soddisfi le esigenze delle donne e delle ragazze rifugiate; sottolinea che le politiche di sicurezza sociale sono essenziali per l'integrazione;
61. chiede programmi completi e adeguatamente finanziati per soddisfare le trascurate esigenze sanitarie a breve e a lungo termine delle donne rifugiate, compresa la consulenza psicosociale e in materia di traumi;
62. sottolinea l'importante ruolo positivo svolto dalle imprese sociali e da modelli d'impresa alternativi quali le mutue e cooperative ai fini dell'emancipazione economica delle donne rifugiate e della loro integrazione nel mercato del lavoro, nonché in ambito sociale e culturale;
63. incoraggia lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull'impegno delle organizzazioni di base operanti a livello di comunità e la partecipazione diretta dei rifugiati nel rappresentare le posizioni delle donne rifugiate e richiedenti asilo presso i responsabili politici;
64. ritiene che gli enti regionali e locali svolgano un ruolo fondamentale nell'inserimento delle donne rifugiate e richiedenti asilo in particolare per quel che riguarda il loro inserimento nel mondo del lavoro; incoraggia inoltre tali enti a favorire il dialogo e il confronto tra le donne rifugiate e le donne autoctone;
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65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'UNHCR.