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Procedura : 2013/0027(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0211/2016

Testi presentati :

A8-0211/2016

Discussioni :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Votazioni :

PV 06/07/2016 - 6.3
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Testi approvati :

P8_TA(2016)0303

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Mercoledì 6 luglio 2016 - Strasburgo
Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0048),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0211/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 133.
(2) Testi approvati del 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.

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