Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 6 luglio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di energia e clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia e limitare le emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione.
(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito ai prodotti connessi all'energia efficienti e sostenibili e apporta quindi un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.
(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto della rapidità del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione lungo l'intera catena del valore e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) È opportuno escludere i prodotti di seconda mano dal presente regolamento, inclusi tutti i prodotti che sono stati messi in servizio prima di essere messi a disposizione sul mercato per una seconda volta o un'ulteriore volta.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente o indirettamente da altre norme e politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione si applica altresì ai mezzi di trasporto il cui motore non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.
(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore e una maggiore consapevolezza da parte della società avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, riduce la domanda energeticae permette di risparmiare sulle fatture energetiche. Esso contribuisce altresì alla sicurezza energetica, fornisce un incentivo alla ricerca e all'innovazione così come agli investimenti nell'efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sul piano energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Contribuirà inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di clima e ambiente.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.
soppresso
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice esintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere ancheper le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.
(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti, verificabili e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali per conseguire determinate prestazioni, e che quindi presentano costi ridotti legati al ciclo di vita. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sull'efficienza energetica e sul consumo energetico assoluto dei prodotti connessi all'energia. Dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto, denominata "scheda relativa al prodotto" negli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, che può essere messa a disposizione in formato elettronico. L'etichetta dovrebbe essere sintetica, basata su misurazioni e metodi di calcolo adeguati, nonché facilmente riconoscibile e comprensibile. A tal fine la gamma predefinita di colori dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La nota classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Una sua applicazione uniforme a tutti i gruppi di prodotti dovrebbe rafforzare la trasparenza e facilitare la comprensione per i consumatori. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE1bis i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi dovrebbero comunque figurare sull'etichetta in grigio scuro, al fine di mantenere una scala uniforme da A a G per tutti i gruppi di prodotti. In tale contesto, la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta per le restanti classi superiori e dovrebbe applicarsi esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato.
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1bis Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme divendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.
(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche a complemento delle etichette energetiche stampate. Ciò non incide sul dovere del fornitore di dotare ogni unità di prodotto di un'etichetta stampata per il distributore. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del modello di prodotto. Gli atti delegati per determinati gruppi di prodotti potrebbero inoltre stabilire disposizioni alternative relative all'esposizione dell'etichetta nel caso di prodotti dalle dimensioni ridotte e laddove siano esposti prodotti identici in grande quantità.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.
(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica sviluppando e immettendo sul mercato prodotti sempre più efficienti. Parallelamente, essi abbandonano la produzione di prodotti meno efficienti, grazie allo slancio impresso dal diritto dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile. Questo sviluppo tecnologico si traduce in modelli di prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra auspicabile prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti e sui distributori, con particolare attenzione alle piccole imprese. Un simile approccio dovrebbe evitare riscalaggio superflui o inefficienti che danneggerebbero sia i fabbricanti che i consumatori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio, al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. Prima di qualsiasi riscalaggio, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio preparatorio approfondito. A seconda del gruppo di prodotti e sulla base di una valutazione dettagliata del relativo potenziale, l'etichetta riscalata dovrebbe disporre di uno spazio vuoto in cima alla scala per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di modelli di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, è opportuno sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi e ragionevoli e provvedere a che l'aspetto visivo dell'etichetta riscalata sia facilmente distinguibile da quella vecchia, organizzando nel contempo opportune campagne informative per i consumatori che indichino chiaramente che, grazie all'introduzione di una nuova versione, si è ottenuta una migliore classificazione dell'apparecchio.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) L'attuale evoluzione delle etichette, stabilita dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, comporta la necessità di un riscalaggio iniziale delle etichette esistenti, al fine di garantire una scala da A a G omogenea, adeguando tali etichette ai requisiti del presente regolamento.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentite ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.
(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano chiaramente differenziati dall'etichetta di efficienza energetica e che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o eventuali altre caratteristiche oggetto del pertinente atto delegato.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio21. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.
(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio21. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, attraverso uno scambio costante di informazioni, in particolare in relazione agli esiti delle valutazioni di conformità dei prodotti e alle relative conseguenze. In aggiunta, è opportuno coinvolgere le autorità doganali degli Stati membri nello scambio di informazioni sui prodotti connessi all'energia importati nell'Unione da paesi terzi. Il gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzato e potenziato dalla Commissione in quanto quadro per la cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato.
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21 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
21 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Al fine di garantire una vigilanza più efficace e una concorrenza leale nel mercato dell'Unione nonché di utilizzare le scarse risorse nella maniera più efficace, le autorità nazionali di vigilanza del mercato dovrebbero monitorare la conformità anche attraverso prove fisiche sui prodotti e ricorrere al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), al fine di scambiare informazioni in merito alle prove sui prodotti in programma o completate e condividere i relativi esiti, evitando così doppioni e gettando le basi per i centri regionali di eccellenza per le prove fisiche. Gli esiti dovrebbero essere condivisi anche quando da una prova non risulta che vi sia stata una violazione.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clientie modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.
(16) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato, per creare un utile strumento per i consumatori, agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le informazioni richieste sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata e mantenuta attiva dalla Commissione. La parte di informazioni destinate ai consumatori dovrebbe essere liberamente accessibile sull'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazionie da altri strumenti di confronto. Un codice dinamico di risposta rapida (QR) o altri strumenti orientati all'utente presenti sull'etichetta stampata dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto all'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti. È opportuno che i fornitori mettano a disposizione sia delle autorità di vigilanza del mercato che della Commissione informazioni supplementari nell'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti. La banca dati dovrebbe essere assoggettata a norme rigorose in materia di protezione dei dati. Qualora le informazioni tecniche siano sensibili, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) La Commissione dovrebbe creare e mantenere attivo un portale online che permetta alle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle informazioni dettagliate relative ai prodotti sui server dei fornitori.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.
(19) È opportuno misurare il consumo energetico assoluto e altri dati in materia di ambiente e prestazioni sui prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento conformemente a norme e metodi armonizzati e avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. Tali metodi e tale ambiente di prova, sia per i fornitori sia per le autorità di vigilanza del mercato, dovrebbero riflettere il più possibile l'utilizzo effettivo di un determinato prodotto da parte del consumatore medio ed essere rigorosi al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o non intenzionale. La classe di efficienza energetica non dovrebbe basarsi esclusivamente sulla configurazione più efficiente dal punto di vista energetico o sulla modalità di funzionamento ecologico, qualora ciò non rifletta il comportamento del consumatore medio. I valori di tolleranza e i parametri opzionali di prova dovrebbero essere stabiliti in modo tale da non determinare variazioni significative dei vantaggi in termini di efficienza che potrebbero alterare la classe di efficienza energetica di un prodotto. Le divergenze consentite tra i risultati prodotti dalle prove e quelli dichiarati dovrebbero limitarsi all'incertezza statistica di misura. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.
(20) Basandosi sull'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro a lungo termine per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica edovrebbe aggiornare periodicamente tale pianodi lavoro. La Commissionedovrebbe informare annualmente il Parlamento europeoe il Consiglio sui progressidel pianodi lavoro.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico dei gruppi di prodotti interessati. Tale analisi dovrebbe anche tenere presenti informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni accurate sulle prestazioni del modello di prodotto connesso all'energia, ad esempio il costo del ciclo di vita, la riparabilità, la connettività, il contenuto di materiale riciclato, la durabilità e le prestazioni ambientali o l'indice sulla prestazione dell'efficienza energetica combinata, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafi 1 e 2
1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energiae di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.
1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia eprevede un'etichetta per tali prodotti che riguarda l'efficienza energetica, il consumo energetico assoluto e altre caratteristiche in materia di ambiente e prestazioni. Esso consente ai clienti di scegliere prodotti più efficienti sotto il profilo energetico al fine di ridurre il loro consumo di energia.
2. Il presente regolamento non si applica:
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano;
a) ai prodotti di seconda mano;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci diversi da quelli azionati da un motore fisso.
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 6
(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o fa progettare o fabbricare tale prodotto, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 9
(9) "distributore", il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;
(9) "distributore", il dettagliante o altra persona, fisica o giuridica, che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
(10 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 11
(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;
(11) "prodotto connesso all'energia", in seguito "prodotto", il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio come parti a sé stanti per i clienti e di cui è possibile valutare le prestazioni energetiche e ambientali in maniera indipendente;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 13
(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;
(13) "etichetta", la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, in cui ciascuna classe corrisponde a considerevoli risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico;
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
(13 bis) "gruppo di prodotti", un gruppo di prodotti connessi all'energia aventi la stessa funzionalità principale;
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 17
(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto;
(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 18
(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;
(18) "riscalaggio", l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare gruppo diprodotti;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 19
(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio.
(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio ed è chiaramente distinguibile dalle etichette valide prima del riscalaggio;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)
(19 bis) "apparecchio intelligente", un apparecchio che, utilizzando le tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione e un'ontologia di riferimento standardizzata, può essere attivato per rispondere a stimoli esterni, come ad esempio informazioni sui prezzi, segnali di controllo diretto inviati tramite strumenti senza fili o applicazioni, e/o misurazioni locali, e che può modificare automaticamente i propri modelli di consumo di energia ai fini di un utilizzo più efficiente;
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20
(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto o la durabilità, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.
(20) "informazioni supplementari", tutte le informazioni specificate dal pertinente atto delegato sulle prestazioni funzionali, ambientali ed di efficienza dal punto di vista delle risorse del prodotto connesso all'energia, che si basano su dati quantificabili e verificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono facilmente comprensibili e non inficiano l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo)
(20 bis) "banca dati dei prodotti", una raccolta di dati relativi ai prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati a norma dello stesso, disposti in maniera sistematica e costituita da un'interfaccia pubblica, organizzata come sito internet orientato al consumatore, in cui le informazioni sono individualmente accessibili per via elettronica, e da un'interfaccia sulla conformità, strutturata come una piattaforma elettronica di sostegno alle attività delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato, con requisiti di accessibilità e sicurezzachiaramente specificati.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. I fornitori:
1. I fornitori:
(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;
(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette stampate e di schede informative del prodotto per ciascuna singola unità;
(b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;
(b) forniscono le etichette e le schede informative del prodotto, gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi a richiesta dei distributori;
(b bis) forniscono le etichette attuali, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo di tre mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato;
(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;
(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto, e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;
(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.
(d) inseriscono le informazioni di cui all'allegato I nell'interfaccia pubblica e sulla conformità della banca dati dei prodotti istituita ai sensi dell'articolo 8:
i) per tutti i nuovi modelli, prima d'immettere un'unità del modello sul mercato,
ii) per tutti i modelli immessi sul mercato dopo il 1º gennaio 2014 e ancora forniti, entro 18 mesi da quando la banca dati è pienamente operativa a norma dell'articolo 16;
(d bis) conservano nella banca dati, ai sensi dell'articolo 8, le schede informative del prodotto e la documentazione tecnica per un periodo di almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del prodotto;
(d ter) forniscono le etichette per i gruppi di prodotti in cui i prodotti sono costituiti da diversi sottoinsiemi o componenti, la cui efficienza energetica dipende dalla combinazione specifica di tali componenti;
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. I fornitori:
(a) non immettono sul mercato prodotti progettati in modo tale che le loro prestazioni risultino automaticamente alterate in condizioni di prova, mediante l'hardware o software incorporati nel prodotto, con l'obiettivo di raggiungere un livello più favorevole;
(b) non introducono, una volta che il prodotto è in servizio, modifiche mediante aggiornamenti software che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica originale, come definito dal pertinente atto delegato.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. I distributori:
2. I distributori:
(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;
(a) se il prodotto è in vendita, anche online, espongono in modo visibile e mettono in evidenza l'etichetta, come specificato dal pertinente atto delegato;
(a bis) sostituiscono le etichette esistenti con quelle riscalate, sia nei negozi che online, entro tre settimane dalla data specificata nell'atto delegato pertinente;
(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata:
(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata, la richiedono al fornitore;
i) richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;
ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione;
iii) stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.
(c) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti.
(c) su richiesta, mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti, anche in forma stampata.
Emendamenti 35 e 86 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. Fornitori e distributori:
3. Fornitori e distributori:
(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;
(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale visivi di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;
(b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
(b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente per rettificare i casi di inosservanza, conformemente all'articolo 5;
(c) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi agli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati, se ciò può indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
(c) si astengono, in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, dal fornire o esporre qualsiasi etichetta, marchio, simbolo o iscrizione fuorvianti, fonte di confusione ocontraffatti, relativi al consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.
(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Tutti gli obblighi generali riguardanti le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche alle etichette esistenti, nuove e riscalate.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri non vietano, limitano né ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati.
1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono la migliore classe di efficienza energetica indicata nell'atto delegato applicabile.
3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono che tali incentivi mirino alledue migliori classi popolate di efficienza energetica, come indicato nell'atto delegato applicabile.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscalate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.
4. Gli Stati membri assicurano che l'introduzione e il riscalaggio delle etichette siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica.
La Commissione coordina tali campagne, sostenendo una cooperazione stretta con i fornitori e i distributori e lo scambio di migliori pratiche.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5
5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e proporzionate al vantaggio economico derivante dalla non conformità. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.
2. La Commissione incoraggia e coordina la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica per quanto concerne i prodotti disciplinati dal presente regolamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra loro e la Commissione attraverso il potenziamento del gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.
Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il produttore rispetta il diritto pertinente.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Entro il 1º gennaio 2018 gli Stati membri definiscono e attuano un programma di vigilanza del mercato per monitorare l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento. Gli Stati membri sottopongono a riesame i programmi di vigilanza del mercato almeno ogni tre anni.
Entro il 1º gennaio 2020, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri elaborano una relazione sulla vigilanza del mercato, esaminando le tendenze per quanto riguarda la conformità al presente regolamento e alla direttiva 2009/125/CE.
Gli Stati membri si avvalgono del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), obbligatorio per tutte le autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato effettuano prove fisiche sui prodotti per almeno un gruppo di prodotti all'anno in conformità agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Le autorità di vigilanza del mercato comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le prove fisiche in programma o completate, mediante l'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8.
Si avvalgono di procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, a norma dell'articolo 9, al fine di simulare le condizioni reali di utilizzo ed escludere le manipolazioni o alterazioni intenzionali o involontarie dei risultati delle prove.
2 quater. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sui fornitori per recuperare i costi delle prove fisiche sui prodotti in caso di violazione del presente regolamento.
La Commissione può controllare in modo indipendente la conformità, direttamente o tramite terzi.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, ne danno immediatamente notifica alla Commissione e procedono ad una valutazione del modello di prodotto in questione, alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati, valutando anche se sia consigliabile estendere l'esame ad altri modelli di prodotto. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2
2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il modello di prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento, chiedono al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere conforme, senza indugio, il modello di prodotto , e possono imporre il ritiro del modello di prodotto dal mercato o il richiamo delle unità messe in servizio entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, estendendo tali misure ai modelli equivalenti disponibili sul mercato. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.
3. Attraverso l'ICSMS, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi risultato della valutazione e di qualsiasi misura che hanno chiesto al fornitore di adottare a norma del paragrafo 2.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4
4. Il fornitore assicura che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti dei prodotti connessi all'energia interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.
4. Il fornitore assicura che sia adottata qualsiasi misura restrittiva prevista a norma del paragrafo 2 nei confronti dei modelli di prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5
5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate.
5. Se il fornitore non attua misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del modello di prodotto sul mercato nazionale o per ritirare o richiamare il modello di prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato notificano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri le misure adottate e caricano le informazioni nell'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il prodotto connesso all'energia non conforme, l'origine del prodotto, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al mancato rispetto degli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9 che conferiscono la presunzione di conformità.
6. La notifica di cui al paragrafo 5 comprende tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al mancato rispetto da parte del modello di prodotto degli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9 che conferiscono la presunzione di conformità. In tale caso la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto connesso all'energia interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del modello di prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8
8. Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.
8. Se entro quattro settimane dalla notifica di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9
9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto connesso all'energia siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.
9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del modello di prodotto siano adottate tempestivamente misure restrittive parallele, proporzionate alla rispettiva situazione nazionale specifica, e ne informano di conseguenza la Commissione.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10
10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale.In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.
10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale, ein base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata, inoltre può proporre una misura alternativa appropriata.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11
11. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore.
11. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la notifica immediatamente a loro e al fornitore interessato.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 12
12. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto connesso all'energia non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
12. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il modello di prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati nazionali e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 13
13. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto connesso all'energia è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui al paragrafo 6, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
13. Se una misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del modello di prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui al paragrafo 6, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 13 bis (nuovo)
13 bis. In caso di provata non conformità di un prodotto ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, i clienti hanno il diritto di restituire gratuitamente al distributore il prodotto e di ottenere dal fornitore un rimborso totale del prezzo d'acquisto iniziale.
In cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, i fornitori compiono ogni ragionevole sforzo per contattare i clienti interessati, conformemente alla legislazione applicabile in materia di diritti dei consumatori.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo e paragrafo 1
Etichette e riscalaggio
Procedura relativa all'introduzione e al riscalaggio delle etichette
1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscala le etichette esistenti.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione o il riscalaggio delle etichette.
Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima del 1° gennaio 2017 sono considerate etichette ai fini del presente regolamento.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2
2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.
2. Al fine di garantire una scala A-G omogenea, la Commissione introduce etichette riscalate per i gruppi di prodotti esistenti, ai sensi del paragrafo 1, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità dei requisiti di cui al paragrafo 4.
I gruppi di prodotti coperti dai regolamenti delegati (UE) n. 811/20131 bis e n. 812/20131 ter della Commissione sono rivisti 6 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in vista di un riscalaggio dei prodotti.
Per i gruppi di prodotti coperti dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/20101 quater, n. 1060/20101 quinquies, n. 1061/20101 sexies, n. 1062/20101 septies e n. 874/20121 octies, laddove gli studi preparatori siano conclusi, la Commissione introduce etichette riscalate entro 21 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
__________________
1 bisRegolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).
1 terRegolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).
1 quaterRegolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
1 quinquiesRegolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
1 sexiesRegolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
1 septiesRegolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
1 octiesRegolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3
3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.
3. La Commissione assicura che qualsiasi successivo riscalaggio di etichette nuove o riscalate di cui al paragrafo 2 sia avviato una volta che siano rispettate le seguenti condizioni, che dimostrino il conseguimento di progressi tecnologici appropriati nel gruppo di prodotti pertinente:
(a) il 25 % dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A; oppure
(b) il 50% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientri nelle classi di efficienza energetica più elevata A e B.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione assicura, mediante l'inclusione del gruppo di prodotti nel piano di lavoro ai sensi dell'articolo 11, che:
(a) lo studio preparatorio per il riscalaggio sia completato entro 18 mesi dopo che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate;
(b) il riscalaggio sia completato, mediante la revisione e l'entrata in vigore dell'atto delegato pertinente ai sensi dell'articolo 13, entro tre anni dopo che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4
4. Le etichette sono riscalate periodicamente.
4. La Commissione definisce i requisiti per le etichette nuove o riscalate puntando a una validità prevista di almeno 10 anni.
A tal fine, la Commissione garantisce che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta.
Per i gruppi di prodotti per i quali lo studio preparatorio di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), indichi rapidi sviluppi tecnologici, nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurano modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5
5. Quando un'etichetta è riscalata:
5. Se, in forza di una misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli inseriti nelle classi di efficienza energetica F e G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione devono essere indicate sull'etichetta in grigio come specificato nel pertinente atto delegato. La scala cromatica standard dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, è mantenuta per le restanti classi superiori. Le modifiche si applicano alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato.
(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscalate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);
(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate nella settimana successiva alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data.
I distributori sono autorizzati a vendere prodotti connessi all'energia senza un'etichetta o un'etichetta riscalata, solo se un'etichetta (riscalata) non è mai stata prodotta per un determinato prodotto e il fornitore di tale prodotto non è più attivo sul mercato.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6
6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.
soppresso
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 8
Banca dati dei prodotti
Banca dati dei prodotti
La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.
1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti, che consiste di due interfacce distinte, una pubblica e una sulla conformità.
L'interfaccia pubblica contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 1, nel rispetto dei requisiti funzionali di cui all'allegato I, punto 3.
L'interfaccia sulla conformità contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nel rispetto dei requisiti funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
2. Quando inseriscono informazioni nella banca dati dei prodotti, i fornitori hanno accesso alle informazioni da essi inserite e il diritto di modificarle. Qualsiasi modifica è datata e chiaramente visibile per le autorità di vigilanza del mercato.
I dati contenuti nell'interfaccia sulla conformità sono utilizzati soltanto a fini legati all'attuazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso e il loro utilizzo involontario è vietato.
I fornitori sono autorizzati a conservare nella documentazione tecnica sui propri server, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i risultati delle prove o la documentazione simile relativa alla valutazione della conformità, come stabilito all'allegato I, punto 2, lettera a), corrispondenti alle prove eseguite dagli stessi fornitori e accessibili esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione.
La creazione della banca dati segue criteri che consentono la riduzione al minimo dell'onere amministrativo per i fornitori e gli altri gli utenti della banca dati, la facilità d'uso e l'efficacia sul piano dei costi.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
3. La Commissione, con il sostegno delle autorità di vigilanza del mercato e dei fornitori, presta particolare attenzione al processo di transizione fino alla piena attuazione dell'interfaccia pubblica e dell'interfaccia sulla conformità.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli operativi relativi all'istituzione della banca dati dei prodotti.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.
2. Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il modello di prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.
2 bis. Le norme armonizzate tendono a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di verifica standard e lasciando impregiudicata la comparabilità nell'ambito del gruppo di prodotti.
2 ter. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1
La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
1. La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'introduzione o il riscalaggio delle etichette di cui all'articolo 7, nonché la creazione della banca dati di cui all'articolo 8, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri, comprese le autorità di vigilanza del mercato, e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori nonché la partecipazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce a tale scopo le parti elencate al paragrafo 1. Il forum può coincidere, integralmente o parzialmente, con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. I verbali delle riunioni del forum di consultazione sono pubblicati sull'interfaccia pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
Se opportuno, prima di adottare atti delegati la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con i consumatori, per accertare che comprendano correttamente le etichette.
3. Se opportuno, prima di adottare atti delegati ai sensi del presente regolamento, la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con gruppi rappresentativi di consumatori dell'Unione, per accertare che comprendano correttamente le etichette.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.
1. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 13 per integrare il presente regolamento, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, al fine di stabilire un piano di lavoro a lungo termine che è reso pubblico, anche mediante l'interfaccia pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8.
2. La Commissione organizza il piano di lavoro in sezioni che contengono le priorità per l'introduzione delle etichette di efficienza energetica nei nuovi gruppi di prodotti nonché per il riscalaggio delle etichette dei gruppi di prodotti.
La Commissione provvede affinché il piano disponga delle risorse necessarie e ne garantisce la coerenza.
Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.
La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro, previa consultazione del forum consultivo. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati su base annua in merito ai programmi relativi al piano e ricevono notifica formale in merito a qualsiasi modifica apportata allo stesso.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per determinati gruppi di prodotti connessi all'energia ("determinati gruppi di prodotti"), conformemente all'articolo 13.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento definendo i requisiti relativi alle etichette per determinati gruppi di prodotti connessi all'energia ("determinati gruppi di prodotti").
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Gli atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:
2. Gli atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:
(a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
(a) in base alla diffusione effettiva sul mercato dell'Unione, vi è un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
(b) i gruppi di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
(b) nell'ambito del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti hanno livelli di efficienza energetica notevolmente differenti;
(c) non vi sono significative ripercussioni negative per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti.
(c) non vi sono significative ripercussioni negative per quanto riguarda l'accessibilità economica, il costo del ciclo di vita e la funzionalità del prodotto dalla prospettiva dell'utente.
Emendamenti 73 e 98 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3
3. Gli atti delegati relativi a determinati gruppi di prodotti precisano in particolare:
3. Gli atti delegati relativi a determinati gruppi di prodotti precisano in particolare, per il gruppo di prodotti interessato:
(a) i determinati gruppi di prodotti che rientrano nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11), e che sono oggetto dell'atto;
(a) i prodotti connessi all'energia che sono oggetto dell'atto;
(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;
(b) la grafica, le dimensioni e il contenuto dell'etichetta, che deve in ogni caso essere chiara e leggibile, deve tenere conto delle esigenze degli utenti ipovedenti e deve contenere, in una posizione ben visibile, le seguenti informazioni stabilite in conformità dell'atto delegato pertinente:
i) una scala da A a G che indichi la classe di efficienza energetica del modello di prodotto corrispondente che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti;
ii) il consumo di energia assoluto in kWh, indicato per anno o per qualsiasi periodo di tempo pertinente.
(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;
(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;
(c bis) se opportuno, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti con funzioni di connettività (ad esempio, gli apparecchi intelligenti);
(d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online;
(d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, se non viene causato alcun danno a quest'ultimo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online;
(e) se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;
(e) se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;
(f) le modalità di fornitura dell'etichetta e delle informazioni tecniche nella vendita a distanza;
(f) le modalità di fornitura dell'etichetta e delle informazioni tecniche nella vendita a distanza;
(g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;
(g) i contenuti necessari e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica;
(h) che nel verificare la conformità ai requisiti si applicano solo le tolleranze indicate nell'atto delegato o negli atti delegati;
(h) che nel verificare la conformità ai requisiti si applicano solo le tolleranze indicate nell'atto delegato o negli atti delegati;
(i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;
(i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;
(j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;
(j) se del caso, l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;
(k) le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;
(k) le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo, quali stabiliti all'articolo 9, per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica o parametro equivalente e i gradi da A a G che definiscono le classi di efficienza energetica;
(l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;
(l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;
(m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;
(m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;
(n) se e come le classi di efficienza energetica, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sui contatori intelligenti o sulla visualizzazione interattiva del prodotto;
(n) se e come le classi di efficienza energetica, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sui contatori intelligenti o sulla visualizzazione interattiva del prodotto;
(o) la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato.
(o) la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato;
In merito al contenuto dell'etichetta di cui al primo comma, lettera b), i gradi da A a G della classificazione corrispondono ad un risparmio considerevole di costi e di energia dal punto di vista del cliente.
Il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), può assumere la forma di un sito web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore.
Il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), può assumere la forma di un sito web, un codice dinamico di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore che colleghi l'interfaccia pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8.
L'introduzione di un'etichetta su un prodotto che rientra in un atto delegato non ha conseguenze negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell'utente.
La scheda informativa del prodotto di cui al primo comma, lettera g), fornisce link diretti all'interfaccia pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8 e viene messa a disposizione dei clienti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nei mercati nazionali in cui il modello di prodotto corrispondente è stato reso disponibile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli operativi relativi all'istituzione della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori.
Onde garantire un'adeguata tutela delle informazioni riservate e della documentazione tecnica, tali atti delegati specificano quali informazioni devono essere inserite nella banca dati dei prodotti e quali informazioni devono essere disponibili su richiesta delle autorità nazionali e della Commissione.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati che completano il presente regolamento e degli atti che sviluppano la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate che soddisfano i pertinenti metodi di misurazione e di calcolo, ai sensi dell'articolo 9, e li rende pubblici.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni.
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi agli articoli 7 e 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1
Entro otto anni dall'entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.
Entro ... [sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e dei relativi atti delegati nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti dal punto di vista energetico, tenendo conto di criteri quali l'impatto sulle imprese, il consumo di energia, le emissioni di gas a effetto serra, le attività di vigilanza del mercato ed i costi legati all'istituzione e al mantenimento della banca dati.
L'esercizio di valutazione eseguito ai sensi del paragrafo 1 fa un uso esplicito delle relazioni annuali di follow-up concernenti l'applicazione e la vigilanza del mercato, previste all'articolo 5.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3
Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica non appena l'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 sia pienamente operativa e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2018.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Allegato I – titolo e punto 1
Informazioni da includere nella banca dati dei prodotti
Informazioni da includere nella banca dati dei prodotti, oltre ai requisiti funzionali
1. Informazioni liberamente accessibili:
1. Informazioni da includere nell'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti
(a) nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
(a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
(a bis) recapiti per contattare le autorità di vigilanza degli Stati membri;
(b) identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;
(b) identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;
(c) etichetta in formato elettronico;
(c) etichetta in formato elettronico;
(d) classe o classi e altri parametri che figurano sull’etichetta;
(d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri dell'etichetta;
(e) scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
(e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico;
(e bis) le campagne di informazione a carattere educativo degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
(e ter) il piano di lavoro della Commissione di cui all'articolo 11;
(e quater) i verbali del forum consultivo;
(e quinquies) l'inventario degli atti delegati e le norme standardizzate applicabili.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2
2. Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione:
2. Informazioni da includere nell'interfaccia sulla conformità della banca dati:
(a) documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;
(a) risultati delle prove o documentazione simile relativa alla valutazione della conformità, che permetta di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato, tra cui il metodo di prova e le serie di misurazioni;
(b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;
(b) misure provvisorie adottate nel quadro della vigilanza del mercato correlate al presente regolamento;
(c) nome e indirizzo del fornitore;
(c) la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c):
(c bis) recapiti diretti per contattare le autorità di vigilanza degli Stati membri e il coordinamento della Commissione;
(c ter) l'esito dei controlli di conformità degli Stati membri e della Commissione e, se del caso, le azioni correttive e le misure restrittive adottate dalle autorità di vigilanza del mercato di cui agli articoli 5 e 6.
(d) coordinate di un rappresentante del fornitore.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Requisiti funzionali per l'interfaccia pubblica della banca dati:
(a) ogni modello di prodotto è organizzato come singola registrazione;
(b) consente ai consumatori di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascuna categoria di prodotto, confrontare le caratteristiche del modello e scegliere i prodotti maggiormente efficienti sul piano energetico;
(c) genera l'etichetta energetica di ciascun prodotto come un unico file stampabile e consultabile, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, che coprono tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
(d) le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
(e) le registrazioni ridondanti sono evitate in modo automatico;
(f) è istituito un ufficio di assistenza o punto di contatto per i clienti, cui è fatto chiaro riferimento sull'interfaccia.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 ter (nuovo)
2 ter. Requisiti funzionali per l'interfaccia sulla conformità della banca dati:
(a) sono garantite disposizioni rigorose in materia di sicurezza per la tutela delle informazioni riservate;
(b) i diritti di accesso si basano sul principio della necessità di conoscere;
(c) è fornito un link al sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato (ICSMS).
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0213/2016).