Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione (2016/2695(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 162 e gli articoli da 174 a 190,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1) (di seguito "regolamento recante disposizioni comuni"),
– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),
– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(6),
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(7),
– visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE(8),
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) (A8-0159/2016),
– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),
– vista la pubblicazione della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo "Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del Fondo europeo per gli investimenti strategici",
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti(9),
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema "Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione"(10),
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea(11),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"(12),
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"(13),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2014 dal titolo "Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita" (COM(2014)0339),
– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita",
– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),
– visto il documento di lavoro elaborato nel 2014 dai servizi della Commissione, dal titolo "Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività" (SWD(2014)0205),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020" (COM(2010)0553),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 luglio 2013 dal titolo "Colmare il divario in tema di innovazione",
– visto il parere del Comitato delle regioni del 20 novembre 2014 dal titolo "Misure volte a favorire la creazione di ecosistemi di startup high-tech",
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che la politica di coesione per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 continua a rappresentare il principale strumento dell'UE per gli investimenti nell'economia reale, che interessa tutte le regioni ed è teso ad avvicinare all'UE i suoi cittadini, e costituisce al contempo un'espressione della solidarietà europea, diffondendo la crescita e la prosperità e riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali, che sono state esacerbate dalla crisi economica e finanziaria;
B. considerando che la politica di coesione dovrebbe essere pienamente allineata alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e che essa si basa sull'articolazione dei suoi tre fondi, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), unitamente a un più ampio coordinamento all'interno di un quadro strategico comune (QSC) con i fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, per il settore marittimo e della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
C. considerando che nel regolamento recante disposizioni comuni sono state fissate disposizioni comuni per tutti e cinque i fondi summenzionati, noti come fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), mentre le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea sono oggetto di regolamenti distinti;
D. considerando che la recente riforma della politica di coesione ha introdotto un numero limitato di obiettivi e priorità, creando una convergenza o concentrazione tematica, pur consentendo, al contempo, un certo grado di flessibilità e di adeguamento a talune caratteristiche; che, inoltre, essa ha garantito un principio di partenariato rafforzato e una solida governance multilivello, un approccio ben definito allo sviluppo territoriale, un potenziamento delle sinergie tra i cinque fondi, come pure con altri programmi e iniziative pertinenti (ad esempio Orizzonte 2020, il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, COSME, LIFE, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+ e NER 300), un'ulteriore semplificazione delle norme di attuazione, un efficace sistema di monitoraggio e valutazione, un quadro di riferimento trasparente in materia di efficacia, norme chiare sull'utilizzo degli strumenti finanziari, un valido sistema di gestione e controllo e un'efficace sistema di gestione finanziaria;
E. considerando che il 14 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei fondi SIE alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione nel prossimo decennio, che costituisce di fatto la relazione sull'attuazione fino a questo momento dei fondi SIE, prevista dall'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni, la quale illustra altresì gli esiti dei negoziati con tutti gli Stati membri sugli accordi di partenariato, i programmi operativi e le sfide chiave per ciascun paese;
F. considerando che la logica del rafforzamento delle sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE consiste nel creare interazioni concrete tra strategie d'investimento e interventi, al fine di incidere in maniera significativa sull'economia, combinando investimenti innovativi nelle priorità di specializzazione intelligente con iniziative di ricerca e innovazione di portata mondiale, garantendo in tal modo un maggiore impatto dei fondi;
1. ribadisce che i legami tra la politica di coesione e altre politiche, programmi di finanziamento e iniziative dell'UE (Orizzonte 2020, Meccanismo per collegare l'Europa, mercato unico digitale, sviluppo rurale, Unione dell'energia, Unione dell'innovazione e iniziative faro di Europa 2020) sono stati rafforzati nell'ambito del quadro strategico comune introdotto dal regolamento recante disposizioni comuni, il quale pertanto contribuisce in modo sostanziale al rafforzamento del mercato unico e al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso tutti i suoi strumenti e obiettivi, compresi l'agenda urbana, l'agenda territoriale, gli investimenti nelle PMI, le strategie per la crescita e la specializzazione intelligenti, i potenziali investimenti pubblici per la diffusione di soluzioni innovative in settori quali, tra l'altro, l'ambiente, l'energia, la sanità, il clima, la digitalizzazione e i trasporti;
2. sottolinea che le sinergie menzionate in precedenza sono integrate già a partire dalla fase di pianificazione strategica e richiedono quindi, sin dall'inizio, scelte e pianificazioni strategiche da parte delle regioni e degli Stati membri, al fine di identificare e creare opportunità, ad esempio per la promozione dell'eccellenza nei settori di specializzazione intelligente; fa notare che, nel caso di Orizzonte 2020, ciò consiste nell'accrescere la consapevolezza, fornire informazioni (soprattutto sui risultati della ricerca emersi dai progetti del 7° PQ e di Orizzonte 2020), intraprendere campagne di comunicazione, rendere le reti esistenti accessibili ai nuovi operatori e mettere il più possibile in collegamento i punti di contatto nazionali con i responsabili politici e le autorità di gestione dei fondi SIE a livello nazionale e regionale;
3. sottolinea che l'elaborazione di strategie di specializzazione intelligente attraverso il coinvolgimento delle autorità di gestione nazionali o regionali e delle parti interessate, quali università e altri istituti d'istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale rappresenta un obbligo per tutte le regioni e gli Stati membri che intendono investire le risorse a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale in ricerca e innovazione; rammenta che la metodologia della specializzazione intelligente dovrebbe continuare a essere un modello per la politica di coesione dopo il 2020, dal momento che le strategie di specializzazione intelligente dovrebbero includere iniziative a monte (creazione di capacità e miglioramento dei sistemi nazionali/regionali di ricerca e innovazione) e a valle (utilizzo dei risultati della ricerca, sostegno all'innovazione e accesso al mercato) nell'ambito di Orizzonte 2020, il che a sua volta stimola la cooperazione a livello dell'UE per colmare il divario in termini di innovazione in Europa e rafforzare la competitività globale dell'Unione, investendo nel contempo nella creazione di legami tra i soggetti più all'avanguardia e gli altri nel contesto degli obiettivi "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione";
4. ritiene opportuno rafforzare ulteriormente l'approccio orientato ai risultati della politica di coesione; sottolinea l'urgente necessità di potenziare le sinergie con le altre politiche europee a favore della competitività, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle energie rinnovabili e delle piccole e medie imprese, nell'ottica di aumentare il tasso di sfruttamento dei risultati del settore della ricerca e dello sviluppo dell'UE, creare nuovi posti di lavoro di alta qualità, mantenere quelli esistenti e promuovere l'economia verde;
5. osserva che, nel periodo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione consente agli strumenti finanziari di svolgere un importante ruolo complementare e rammenta che tali strumenti, in quanto integrativi delle sovvenzioni, esercitano un effetto leva che è in grado di aumentare l'impatto dei finanziamenti per incrementare il livello di innovazione nel mercato, ad esempio attraverso l'efficienza energetica, e che può contribuire a un migliore tasso di assorbimento fornendo il cofinanziamento necessario, in particolare negli Stati membri e nelle regioni che presentano una limitata capacità di cofinanziamento nazionale; sottolinea tuttavia che le sovvenzioni continuano a essere indispensabili per determinati progetti, come quelli nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e quelli che si concentrano principalmente sulle sfide della società; ricorda che le sovvenzioni e gli strumenti finanziari non finanziano lo stesso tipo di attività e che tali diverse forme di sostegno si rivolgono a tipi diversi di beneficiari e progetti; evidenzia l'importanza di continuare a garantire il sovvenzionamento dei futuri programmi dell'UE; mette in risalto che è necessario mantenere, in futuro, il giusto equilibrio tra sovvenzioni e strumenti finanziari; rammenta la necessità di rafforzare ulteriormente la responsabilità, la trasparenza e l'approccio orientato ai risultati degli strumenti finanziari;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare costantemente attenzione alle esigenze delle PMI nella progettazione e nell'attuazione dei fondi SIE e di Orizzonte 2020, come pure alle sinergie tra di essi; chiede alla Commissione di predisporre inviti coordinati a presentare proposte allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti plurifondo; chiede altresì una valutazione approfondita dei pertinenti programmi per le PMI, quali COSME, lo strumento per le PMI previsto da Orizzonte 2020 e la componente del FEIS relativa alle PMI, dal punto di vista sia della dotazione di bilancio sia del tasso di successo dei progetti, come pure degli oneri amministrativi e della facilità di attuazione;
7. osserva che le sinergie con le altre politiche e gli altri strumenti devono essere ulteriormente rafforzate per ottenere il massimo impatto dagli investimenti; ricorda, a tale riguardo, il progetto pilota del bilancio dell'UE "scala verso l'eccellenza" (S2E), che continua a fornire sostegno alle regioni di tredici Stati membri nello sviluppo e nello sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE; chiede che agli Stati membri sia concessa flessibilità in modo da poter utilizzare il marchio di eccellenza; mette inoltre in risalto l'importanza di identificare ambiti di specializzazione correlati in altre regioni e in altri Stati membri, nell'ottica di instaurare una collaborazione con essi, essere maggiormente preparati a cogliere le opportunità offerte dai progetti multinazionali e creare legami a livello internazionale;
8. rammenta che, a causa dei vincoli di bilancio imposti a Orizzonte 2020, vi è il rischio che i progetti considerati eccellenti non ricevano fondi; pone l'accento sulla necessità di sbloccare finanziamenti alternativi, ad esempio concedendo sovvenzioni a titolo dei fondi SIE ai progetti di Orizzonte 2020 ritenuti eccellenti, con l'aiuto del marchio di eccellenza;
9. osserva che l'attuazione di parti considerevoli del bilancio di Orizzonte 2020 sarà delegata ai partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato, il che offrirà l'opportunità di utilizzare i meccanismi di governance dei partenariati pubblico-privato per ottimizzare le sinergie con le iniziative e i programmi di specializzazione intelligente (RIS3), definendo i piani di lavoro annuali;
10. sottolinea che il FEIS deve svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto ai fondi SIE e ad altri programmi dell'UE, come Orizzonte 2020, e alle attività regolari della Banca europea per gli investimenti; rileva che, di conseguenza, il FEIS si rivolge a tipi di progetti diversi da quelli potenzialmente destinatari dei 2,2 miliardi di EUR a titolo di Orizzonte 2020; sottolinea la necessità di assicurare la piena coerenza e le sinergie fra tutti gli strumenti dell'UE, al fine di conseguire gli obiettivi generali della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra di loro o tra i diversi livelli di attuazione strategica, integrando al contempo i fondi e i programmi nazionali e regionali; rammenta che il riesame della strategia Europa 2020 deve stabilire quali sono gli strumenti necessari, impiegare tutte le risorse disponibili in maniera efficace e conseguire i risultati attesi per quanto riguarda gli obiettivi strategici generali, dal momento che la quantità, la qualità e l'impatto degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione dovrebbero essere incrementati attraverso l'uso coordinato degli strumenti della politica di coesione e di Orizzonte 2020;
11. invita la Commissione a monitorare in modo sistematico le sinergie tra i fondi e a pubblicare una comunicazione al riguardo, in particolare sulle sinergie tra Orizzonte 2020 e RIS3, nell'ottica di diffondere gli esempi di buone pratiche e accrescere il loro impatto in vista del riesame della strategia Europa 2020; rammenta che tale sistema non dovrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi;
12. pone in risalto i lavori preparatori della Commissione in merito all'eventuale istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative nel settore dell'innovazione all'interno dell'Unione europea; rileva che l'obiettivo principale del Consiglio europeo per l'innovazione dovrebbe essere quello di contribuire a ridurre gli ostacoli alla commercializzazione in Europa e a colmare il divario in termini di innovazione; sottolinea che tale Consiglio dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti interessati ed essere caratterizzato da consultazioni e processi decisionali trasparenti e rapidi ed evitare sovrapposizioni; sottolinea inoltre che il bilancio di Orizzonte 2020 dovrebbe essere riportato ai livelli precedenti alla creazione del FEIS;
13. pone l'accento sul legame tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE in termini di sicurezza (necessità di disporre dello stesso livello di infrastruttura TIC in tutta l'UE); è favorevole all'armonizzazione delle strutture di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; chiede inoltre la creazione di un collegamento tra i fondi in termini di procedure di audit e invita la Commissione a mettere a punto un approccio chiaro, coerente e coordinato per il periodo successivo al 2020, prestando particolare attenzione alle procedure amministrative e di controllo, alla proporzionalità e alla responsabilità;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi nazionali e regionali degli Stati membri.