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Procedura : 2016/0089(NLE)
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Ciclo del documento : A8-0236/2016

Testi presentati :

A8-0236/2016

Discussioni :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

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PV 15/09/2016 - 11.7
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P8_TA(2016)0354

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Giovedì 15 settembre 2016 - Strasburgo
Asilo: misure temporanee a beneficio dell'Italia e della Grecia *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0171),

–  visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0133/2016),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0236/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 2
(2)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che entro tale data, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione presenti una proposta per assegnarli ad altri Stati membri beneficiari confrontati a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.
(2)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, secondo la proporzione stabilita da detta decisione (vale a dire 12 764 richiedenti dall'Italia e 41 236 dalla Grecia), nel territorio di altri Stati membri, a meno che entro tale data, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione presenti una proposta per assegnarli ad altri Stati membri beneficiari confrontati a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 3
(3)   L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.
soppresso
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)   L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2015/1601 prevede la ricollocazione di 54 000 richiedenti. Il concetto di "ricollocazione" è definito all'articolo 2, lettera e), di tale decisione ed è inteso come il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione. La ricollocazione non comprende il reinsediamento o l'ammissione di persone bisognose di protezione internazionale da un paese terzo nel territorio di uno Stato membro.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)   Dovrebbe spettare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 4
(4)  Il 7 marzo i capi di Stato o di governo dell'UE hanno convenuto di fondarsi su una serie di principi per elaborare un accordo con la Turchia, tra cui il principio di "far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti". Tali principi sono stati ulteriormente elaborati nella comunicazione della Commissione sulle prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione, la quale propone di adottare le misure necessarie per trasferire al cosiddetto "programma 1:1" alcuni degli impegni assunti nell'ambito delle decisioni di ricollocazione vigenti, segnatamente la totalità o una parte dei 54 000 posti attualmente non assegnati.
(4)  Il 7 marzo, in una dichiarazione, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno convenuto di fondarsi su una serie di principi per elaborare un accordo con la Turchia, tra cui il principio di "far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti". Tale programma 1:1 dovrebbe essere attuato con l'obiettivo di tutelare i siriani che fuggono da guerre e persecuzioni e nel pieno rispetto del diritto di chiedere asilo e del principio di non respingimento sanciti dal diritto dell'Unione, dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione 2015/1601 in relazione a detti 54 000 richiedenti.
(5)  Si prevede che il reinsediamento su vasta scala, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali siano necessari per alleviare la pressione migratoria sugli Stati membri, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e rendendo non necessari gli ingressi irregolari. Per tale motivo, è opportuna una loro estensione. Ad oggi solo un numero minimo di rifugiati siriani è stato ricollocato nell'Unione. Nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento europeo ha chiesto la creazione di un numero maggiore di vie d'accesso più sicure e legali verso l'Unione per i richiedenti asilo e i rifugiati, compreso un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, l'istituzione di programmi di ammissione umanitaria da parte di tutti gli Stati membri e un maggiore ricorso ai visti umanitari. Tali misure dovrebbero integrare i meccanismi di ricollocazione adottati a norma delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, meccanismi di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.
(6)  I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, meccanismi di patrocinio privato, programmi di borse di studio, accesso all'istruzione, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   La direttiva 2003/86/CE del Consiglio1 bis stabilisce le misure in materia di ricongiungimento familiare da adottare in conformità dell'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare, consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. Il ricongiungimento familiare non è pertanto subordinato ad altre politiche dell'Unione o a misure di solidarietà o di emergenza e dovrebbe essere rispettato e promosso in tutti i casi dagli Stati membri.
___________________
1 bis Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
Emendamento 25
Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   Molti richiedenti protezione internazionale al momento presenti in Grecia e in Italia non possono beneficiare del meccanismo di ricollocazione poiché sono soggetti al regolamento (UE) n. 604/2013. Gli Stati membri devono applicare senza indugio il diritto al ricongiungimento familiare a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e velocizzare il trattamento dei casi vulnerabili affinché queste persone possano ricongiungersi alle loro famiglie il prima possibile.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)  Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non può far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015.
(7)  Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601.
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 8
(8)  Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, gli Stati membri dovrebbero riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma, nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata.
(8)  Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, gli Stati membri dovrebbero riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia, sulla forma di ammissione utilizzata e sul tipo di programma a titolo del quale ha avuto luogo.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Il reinsediamento non dovrebbe avvenire a scapito della ricollocazione, poiché entrambi sono importanti strumenti di solidarietà. La ricollocazione è una forma di solidarietà interna fra gli Stati membri, mentre il reinsediamento e l'ammissione umanitaria o altri tipi di ammissione sono una forma di solidarietà esterna con i paesi terzi che ospitano la maggior parte dei rifugiati.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)   Per quanto riguarda l'attuale numero di richiedenti asilo in Grecia e il numero crescente di richiedenti asilo che arrivano in Italia, si prevede che la necessità di luoghi di ricollocazione di emergenza rimarrà elevata.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater)   Secondo i recenti dati dell'UNHCR, al momento in Grecia si trovano 53 859 persone in cerca di protezione internazionale. Si tratta per la maggior parte di siriani (45%), iracheni (22%) e afghani (21%). Nonostante la diminuzione del numero di arrivi e data la natura politica della dichiarazione resa il 18 marzo 2016 dai capi di Stato o di governo dell'UE sulla cooperazione con la Turchia, non è affatto possibile stabilire se l'attuale calo degli arrivi dei richiedenti asilo in Grecia continuerà. D'altro canto, i rifugiati potrebbero decidere di intraprendere nuove rotte, come la rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia, dove l'UNHCR segnala un aumento del 42,5% del numero dei migranti che giungono attraverso la Libia, rispetto allo stesso periodo del 2015. Si può quindi prevedere che il fabbisogno di posti per la ricollocazione rimarrà elevato.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies)   Nella sua comunicazione "Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" del 16 marzo 2016, la Commissione ha indicato che l'attuazione della decisione (UE) 2015/1601 presenta molte lacune. La risposta degli Stati membri al bando generale dell'EASO, che chiedeva 374 esperti, è chiaramente insufficiente data la situazione critica affrontata da Italia e Grecia. Malgrado l'aumento del numero di minori non accompagnati tra i richiedenti asilo e i rifugiati che possono beneficiare della ricollocazione, solo un numero molto limitato di essi è stato ricollocato, nonostante le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione prevedano il trattamento prioritario dei casi di richiedenti vulnerabili. Alcuni Stati membri non hanno finora reso disponibili posti di ricollocazione. Solo 18 Stati membri si sono impegnati a ricollocare richiedenti dalla Grecia e 19 Stati membri si sono impegnati a farlo dall'Italia. Fra tali Stati membri, alcuni hanno assunto soltanto impegni molto limitati rispetto alla loro quota totale.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 8 sexies (nuovo)
(8 sexies)   La Commissione ha avviato procedure di infrazione contro l'Italia e la Grecia sull'attuazione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e contro la Grecia in relazione alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. Non sono state tuttavia avviate azioni legali nei confronti degli Stati membri che non rispettano gli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601.
_________________
1 bis Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
1 ter Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 8 septies (nuovo)
(8 septies)   Gli Stati membri di ricollocazione devono rispettare pienamente i loro obblighi a norma delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, al fine di ridurre la pressione sugli Stati membri in prima linea. Gli Stati membri di ricollocazione dovrebbero incrementare in modo veloce e sostanziale gli sforzi intesi a far fronte all'urgente situazione umanitaria in Grecia e prevenire il deterioramento della situazione in Italia. Ad oggi gli Stati membri hanno messo a disposizione solo il 7 % del numero dei posti di ricollocazione. Al 5 giugno 2016 erano state di fatto ricollocate soltanto 793 persone dall'Italia e 2 033 dalla Grecia. Nella sua prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento del 16 marzo 2016, la Commissione aveva sottolineato che gli Stati membri sono tenuti a conseguire un tasso mensile di ricollocazione pari ad almeno 5 680 persone, al fine di adempiere ai loro obblighi di ricollocazione entro due anni.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 8 octies (nuovo)
(8 octies)   Anche gli afghani dovrebbero essere ammissibili alla ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601. Nel 2015 il numero di domande di asilo presentate da cittadini afghani nell'Unione ha raggiunto un livello senza precedenti, pari a circa 180 000, il che ha reso gli afghani il secondo gruppo di richiedenti asilo nell'Unione in tale anno. Nella maggior parte dei casi essi giungono in Grecia. Molti di loro sono minori non accompagnati. Hanno particolari esigenze di protezione a cui la Grecia, dato il perdurare delle pressioni sul sistema di asilo, non è in grado di rispondere. Il deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, che ha registrato un numero senza precedenti di attentati terroristici e vittime civili nel 2015, si è tradotto in un aumento significativo del tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo afghani nell'Unione: dal 43% nel 2014 al 66% nel 2015, in base ai dati Eurostat.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 14
(14)  Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
(14)  La presente decisione entra in vigore immediatamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Emendamento 19
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1601
Articolo 3 – paragrafo 2
-1.   All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.
"2. Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo richiedenti di nazionalità siriana, irachena, eritrea o afghana oppure quelli appartenenti a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.".
Emendamento 20
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1
Decisone (UE) 2015/1601
Articolo 4 – paragrafo 3 bis
All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
soppresso
"3 bis. Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ammissione da parte di Stati membri nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015, comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.
L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.
Gli Stati membri riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata."
Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1601
Articolo 5 – paragrafo 2
1 bis.   All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.
"2. Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno un terzo dei loro posti per la ricollocazione entro il 31 dicembre 2016.".
Emendamento 22
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1601
Articolo 5 – paragrafo 4
1 ter.   All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
"4. A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Se lo Stato membro di ricollocazione non approva la ricollocazione entro due settimane, si considera che tale Stato membro abbia dato la sua approvazione.".
Emendamento 23
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1601
Articolo 5 – paragrafo 10
1 quater.   All'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
10.  La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.
"10. La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2. Il termine può essere prorogato per un periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.".
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