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Procedura : 2016/2664(RSP)
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B8-0987/2016

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PV 15/09/2016 - 11.9
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P8_TA(2016)0356

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Giovedì 15 settembre 2016 - Strasburgo
Obiettivi principali per la 17a riunione della Conferenza delle parti della CITES a Johannesburg
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa) (2016/2664(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la gravità del declino della biodiversità mondiale, circostanza che rappresenta la sesta grande estinzione di massa delle specie,

–  visto il ruolo delle foreste e delle foreste tropicali, che rappresentano la principale riserva mondiale di biodiversità terrestre e un ambiente di vita essenziale per le specie di fauna e flora selvatiche e per le popolazioni autoctone,

–  vista la 17a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa),

–  vista la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche, adottata il 30 luglio 2015,

–  viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli obiettivi chiave per la Conferenza delle parti della CITES che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg, Sud Africa (O-000088/2016 – B8-0711/2016 e O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la CITES, con 181 parti aderenti, ivi compresi l'UE e i suoi 28 Stati membri, rappresenta il più importante accordo globale esistente relativo alla conservazione delle specie selvatiche;

B.  considerando che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie allo stato selvatico;

C.  considerando che, secondo la lista rossa delle specie minacciate compilata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre 23 000 specie, pari a circa il 30% delle 79 837 specie analizzate dalla IUCN, sono minacciate di estinzione;

D.  considerando che la foresta pluviale tropicale ospita dal 50 all'80 % di specie animali e vegetali terrestri; che questi ambienti sono oggi particolarmente minacciati, soprattutto dalla commercializzazione delle specie, in particolare dallo sfruttamento del legno tropicale e del sottosuolo; che la deforestazione e la vendita illegale di legname hanno effetti disastrosi sulla conservazione della flora e della fauna delle superfici forestali;

E.  considerando che la pesca intensiva, la caccia commerciale ma anche lo sfruttamento non regolamentato di microorganismi e delle risorse del sottosuolo sottomarino mettono a rischio la biodiversità marina;

F.  considerando che numerose specie oggetto di caccia da trofeo registrano una drastica diminuzione delle rispettive popolazioni; che gli Stati membri dell'UE hanno dichiarato di aver importato, in un decennio e in qualità di trofei di caccia, circa 117 000 esemplari di specie selvatiche elencate nelle appendici CITES;

G.  considerando che il traffico di specie selvatiche è diventato un reato transnazionale ad opera di gruppi criminali organizzati e ha un notevole impatto negativo sulla biodiversità e sulla sopravvivenza delle popolazioni locali, in quanto nega loro un reddito legale, creando insicurezza e instabilità;

H.  considerando che il commercio illegale di specie selvatiche è diventato il quarto più grande mercato nero, dopo quello della droga, degli esseri umani e delle armi; che Internet ha assunto un ruolo cruciale nel facilitare il traffico di specie selvatiche; che anche i gruppi terroristici fanno ricorso ai suddetti traffici per autofinanziarsi; che i reati legati al traffico di specie selvatiche non vengono puniti in modo abbastanza severo;

I.  considerando che la corruzione riveste un ruolo essenziale nel traffico di specie selvatiche;

J.  considerando che, in base alle informazioni disponibili, esemplari prelevati negli ambienti naturali sarebbero oggetto di riciclaggio attraverso l'uso fraudolento di licenze e dichiarazioni CITES di allevamento in cattività;

K.  considerando che l'UE rappresenta uno dei principali mercati di transito e di destinazione del commercio illegale di specie selvatiche, in particolare di uccelli, tartarughe, rettili e specie vegetali(1) inseriti negli elenchi allegati alla CITES;

L.  considerando che, in Europa e a livello internazionale, un numero crescente di specie esotiche commerciate illegalmente è tenuto come animali da compagnia; che la fuga di tali animali può comportarne la diffusione incontrollata, con ripercussioni sull'ambiente e sulla sicurezza e la salute pubbliche;

M.  considerando che l'Unione e gli Stati membri forniscono alla CITES un considerevole sostegno finanziario e logistico, anche per contrastare il commercio illegale di specie selvatiche in molti paesi terzi;

N.  considerando che le specie oggetto della CITES sono elencate in appendici secondo il loro stato di conservazione e il volume di scambi internazionali: l'appendice I comprende le specie a rischio di estinzione per le quali sono vietati gli scambi commerciali, mentre l'appendice II comprende le specie per le quali è previsto un controllo del commercio finalizzato a evitarne un utilizzo incompatibile con la sopravvivenza delle specie stessa;

O.  considerando che le specie elencate nell'appendice I della CITES sono rigorosamente protette, che è vietato qualsiasi scambio commerciale di tali specie e che l'autorizzazione a vendere gli esemplari o i prodotti confiscati (quali ad esempio avorio, prodotti collegati alle tigri, corni di rinoceronte) comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della CITES;

P.  considerando che è fondamentale adoperarsi per migliorare la trasparenza nei processi decisionali;

1.  valuta positivamente l'adesione dell'UE alla CITES; ritiene che si tratti di un passo fondamentale per garantire che l'Unione possa perseguire appieno gli obiettivi più generali delle sue politiche in materia ambientale e della regolamentazione del commercio internazionale delle specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, nonché promuovere le politiche per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU;

2.  accoglie con favore la partecipazione dell'UE, per la prima volta, in qualità di parte aderente e sostiene le proposte avanzate dall'Unione e dagli Stati membri, in particolare le proposte di risoluzione sulla corruzione e sui trofei di caccia, l'estensione della tutela a titolo della CITES a una serie di specie importate nell'UE, in particolare gli animali da compagnia, nonché la proposta di modifica della risoluzione 13.7 (rev. CoP 14) sul controllo del commercio di oggetti personali e domestici;

3.  sottolinea che l'adesione dell'Unione europea alla CITES ha reso lo status giuridico dell'UE in seno alla CITES più trasparente nei confronti delle terze parti della Convenzione; ritiene che si tratti di un passo logico e necessario per garantire che l'Unione europea sia pienamente in grado di perseguire i suoi obiettivi a norma della sua politica ambientale; rammenta che l'adesione consente alla Commissione di esprimere, per conto dell'Unione, una posizione coerente a livello di UE sulle questioni relative alla CITES e di svolgere un ruolo essenziale nei negoziati durante le conferenze delle parti;

4.  sottolinea che l'Unione europea ha aderito alla CITES nel 2015 ed esprimerà i suoi 28 voti sulle questioni di competenza dell'UE alla CoP della CITES; sostiene, a tale riguardo, le modifiche al regolamento interno della CoP, che riflettono il testo della Convenzione CITES sulle votazioni delle organizzazioni regionali di integrazione economica, conformemente ad altri accordi internazionali in vigore da molti anni, e si oppone al calcolo dei voti dell'Unione europea sulla base del numero degli Stati membri che sono adeguatamente accreditati per la riunione al momento dell'effettiva votazione;

5.  è favorevole al piano d'azione adottato di recente dall'UE contro il traffico di specie selvatiche, volto a prevenire tale traffico affrontandone le cause principali, migliorando l'attuazione e l'applicazione delle regole vigenti e combattendo con maggiore efficacia la criminalità organizzata legata alle specie selvatiche; accoglie con favore l'inclusione nel piano d'azione di uno specifico capitolo sul rafforzamento del partenariato globale dei paesi di origine, consumo e transito contro il traffico di specie selvatiche; esorta altresì l'UE e gli Stati membri ad adottare e attuare il piano d'azione rafforzato, il quale darà prova di un solido impegno da parte dell'Europa a livello di lotta al traffico di specie selvatiche;

6.  sostiene l'iniziativa promossa dalla Commissione e dagli Stati membri di concordare orientamenti globali sui trofei di caccia nel quadro della CITES, ai fini di un miglior controllo a livello internazionale dell'origine sostenibile dei trofei di caccia delle specie elencate nelle appendici I o II;

7.  chiede all'Unione europea e agli Stati membri di rispettare il principio precauzionale con riferimento alla protezione delle specie in tutte le loro decisioni concernenti i documenti di lavoro e le proposte di inserimento in elenchi (come stabilito nella risoluzione Conf. 9.7 della CITES (Rev. CoP 16)), in particolare per quanto riguarda l'importazione dei trofei di caccia di specie della CITES, tenendo conto in particolare del principio del "chi usa paga", del principio dell'azione preventiva e dell'approccio incentrato sull'ecosistema; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a promuovere l'eliminazione delle esenzioni per le licenze per tutti i trofei di caccia delle specie elencate nella CITES;

8.  chiede che le decisioni nell'ambito della CITES/CoP 17 siano basate sulla scienza, su analisi attente e consultazioni eque con gli Stati interessati dell'area di distribuzione, e siano adottate in cooperazione con le comunità locali; sottolinea che tutti i regolamenti in materia di specie selvatiche dovrebbero favorire l'impegno della popolazione rurale verso la protezione della natura, collegandone i vantaggi con lo stato della biodiversità;

9.  incoraggia le parti della CITES a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e le sinergie tra le convenzioni inerenti alla biodiversità a tutti i livelli pertinenti;

10.  chiede agli Stati membri di offrire cooperazione, coordinamento e un rapido scambio di informazioni fra tutti gli enti pertinenti coinvolti nell'attuazione della Convenzione CITES, in particolare le autorità doganali, le forze di polizia, i veterinari di confine, i servizi di ispezione fitosanitaria e altri organismi;

11.  incoraggia l'UE e gli Stati membri a promuovere e sostenere le iniziative volte ad aumentare la tutela contro gli impatti del commercio internazionale sulle specie per cui l'Unione europea rappresenta un mercato di transito o di destinazione importante;

12.  è preoccupato per il fatto che il confine tra commercio legale e commercio illegale è molto sottile per quanto riguarda la commercializzazione delle specie e dei prodotti da esse derivati e che, a causa degli effetti cumulativi dell'attività umana e del riscaldamento globale, la stragrande maggioranza delle specie selvatiche della flora e della fauna è oggi a rischio di estinzione;

13.  invita l'UE ad adottare immediatamente una normativa volta a ridurre il commercio illegale, rendendo illegale l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto o l'acquisizione di piante o animali selvatici che sono catturati, posseduti, trasportati o venduti in violazione della legge del paese d'origine o di transito;

14.  ribadisce il suo impegno a incoraggiare vivamente tutti gli Stati membri a: vietare le esportazioni di avorio grezzo, come già previsto in Germania, Svezia, Regno Unito e in alcuni Stati degli Stati Uniti; aumentare la loro vigilanza sui certificati di commercializzazione sul loro territorio; combattere più efficacemente la frode, in particolare nelle zone di frontiera; avviare operazioni di distruzione dell'avorio illegale, nonché rafforzare le sanzioni per il commercio di specie protette (in particolare elefanti, rinoceronti, tigri, primati, varietà di legni tropicali);

15.  incoraggia l'UE e i suoi Stati membri e, più in generale, le parti della CITES, oltre ai requisiti di cui agli articoli III, IV e V della Convenzione, a promuovere e sostenere le iniziative volte a migliorare il benessere degli animali vivi elencati nella CITES in fase di commercializzazione; ritiene che tali iniziative debbano includere meccanismi per garantire che ciascun esemplare sia preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento, che la destinazione sia attrezzata adeguatamente per ospitarlo e prendersene cura e che la confisca degli esemplari sia eseguita tenendo in considerazione il loro benessere;

16.  è preoccupato per l'impatto che la speculazione sull'estinzione o l'acquisto di prodotti nella speranza che le specie interessate siano presto estinte potrebbero avere sulla protezione della fauna selvatica in pericolo; invita le parti e il Segretariato della CITES a condurre ulteriori ricerche sul ruolo determinante che i prodotti e le tecnologie emergenti a livello finanziario, quali il bitcoin, potrebbero svolgere;

17.  riconosce che gli osservatori della CITES svolgono un ruolo importante nel mettere a disposizione competenze sulle specie e sul commercio, nonché nell'offrire alle parti sostegno alla creazione di capacità;

Trasparenza del processo decisionale

18.  ritiene che la trasparenza del processo decisionale in seno alle istituzioni internazionali competenti in materia ambientale costituisca un elemento chiave per il loro effettivo funzionamento; accoglie con favore tutti gli sforzi volontari e procedurali tesi ad aumentare la trasparenza nella governance della CITES; si oppone fermamente al ricorso a votazioni segrete quale pratica generale nell'ambito della CITES;

19.  valuta positivamente la decisione della COP 16 di prevedere l'obbligo per i membri del comitato Animali e del comitato Piante di dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse; riconosce tuttavia che tale obbligo si basa solo su un'autovalutazione dei membri; si rammarica per il fatto che finora i membri di tali comitati non abbiano fornito alcuna dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interessi finanziari;

20.  esorta il Segretariato della CITES ad analizzare la possibilità di istituire un comitato di revisione indipendente o di estendere il mandato del comitato permanente in modo da includere un gruppo di revisione indipendente, allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;

21.  è del parere che la trasparenza sia una componente essenziale di qualsiasi processo di finanziamento, nonché un requisito di buona governance; sostiene pertanto la risoluzione proposta dall'UE sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati(2);

Relazioni

22.  ritiene che la tracciabilità sia essenziale per scambi legali e sostenibili, siano essi di natura commerciale o non commerciale, e che sia fondamentale per l'impegno dell'UE nella lotta alla corruzione, al commercio illegale di specie selvatiche e al bracconaggio, riconosciuto come quarto mercato criminale del pianeta; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che tutte le parti introducano un sistema di autorizzazioni elettroniche, trasparenti e condivise tra le parti aderenti; riconosce, tuttavia, le criticità a livello tecnico che alcune parti si trovano ad affrontare e promuove il sostegno a favore dello sviluppo di capacità per consentire a tutte le parti di introdurre tale sistema di autorizzazioni elettroniche;

23.  accoglie con favore la decisione della CoP 16 concernente le relazioni periodiche delle parti della CITES sul commercio illegale; ritiene che il nuovo formato della relazione annuale sul commercio illegale, quale incluso nella notifica n. 2016/007 della CITES, rappresenti un passo significativo verso una migliore comprensione del traffico di specie selvatiche, e incoraggia le parti della CITES a riferire nel dettaglio e con regolarità in merito al commercio illegale, utilizzando il formato previsto;

24.  accoglie con favore le iniziative del settore privato, come quelle intraprese dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) sul trasporto merci informatizzato per e da parte della catena di approvvigionamento del trasporto aereo di merci; è convinto che la diffusione di tali iniziative di tracciabilità, in particolare nel settore dei trasporti, sia uno strumento importante nella raccolta di informazioni;

25.  sottolinea l'importanza del processo di rilascio delle autorizzazioni nell'efficace raccolta di dati e, quindi, il ruolo chiave svolto dalle autorità di gestione; ribadisce che le autorità di rilascio delle autorizzazioni devono essere indipendenti, a norma dell'articolo VI della CITES;

Traffico di specie selvatiche e corruzione

26.  richiama l'attenzione sui casi di corruzione caratterizzati dal rilascio fraudolento e deliberato di autorizzazioni da parte di esponenti delle autorità competenti; invita il Segretariato della CITES e il comitato permanente a trattare tali casi con urgenza e in via prioritaria;

27.  sottolinea che la corruzione può essere individuata in ogni punto della catena del commercio di specie selvatiche e colpisce i paesi di origine, di transito e di destinazione, danneggiando l'efficacia, la corretta attuazione e il successo finale della Convenzione CITES; ritiene pertanto essenziale introdurre misure anticorruzione solide ed efficaci nella lotta al traffico di specie selvatiche;

28.  esprime profonda preoccupazione per l'uso volontariamente illecito dei codici sorgente per il commercio illegale di esemplari prelevati negli ambienti naturali, tramite il ricorso fraudolento ai codici di esemplari allevati in cattività per le specie della CITES; invita la COP 17 ad adottare un solido sistema di registrazione, controllo e certificazione degli scambi per le specie in cattività o di allevamento, sia nei paesi di origine che nell'UE, in modo da impedire simili abusi;

29.  esorta le parti della CITES a elaborare linee guida supplementari e a sostenere lo sviluppo di tecniche e metodologie aggiuntive per distinguere le specie derivanti da strutture di produzione in cattività da quelle selvatiche;

30.  condanna l'elevato livello di attività illecite, in violazione della Convenzione, ad opera di gruppi e di reti della criminalità organizzata, che spesso ricorrono alla corruzione per facilitare il traffico di specie selvatiche e vanificano gli sforzi intesi a far rispettare la legge;

31.  esorta le parti che non hanno ancora firmato o ratificato la Convezione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale e la Convezione delle Nazioni Unite contro la corruzione a farlo senza indugio;

32.  accoglie con favore l'impegno internazionale assunto a norma della risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (luglio 2015), riguardante anche la lotta alla corruzione (articolo 10)(3);

33.  sostiene le iniziative dell'UE e degli Stati membri a favore di un impegno più risoluto nella lotta globale alla corruzione a norma della CITES; incoraggia le parti della CITES a sostenere la proposta di risoluzione dell'Unione contro le attività che agevolano la corruzione condotte in violazione della Convenzione;

Esecuzione

34.  chiede l'applicazione piena e senza indugio delle sanzioni previste dalla CITES nei confronti delle parti che non rispettano gli elementi chiave della Convenzione e invita in particolare l'Unione e gli Stati membri a sfruttare gli strumenti disponibili per incoraggiare le parti a rispettare la Convenzione CITES e gli altri accordi internazionali intesi a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità;

35.  sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale congiunta fra tutti gli attori della catena di applicazione della legge, al fine di potenziare le capacità di contrasto a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; accoglie con favore il loro contributo e chiede un impegno ancora più grande; sottolinea l'importanza della costituzione di procure speciali e di unità specializzate di polizia per lottare più efficacemente contro il traffico illecito di specie selvatiche; sottolinea l'importanza delle operazioni congiunte di applicazione della legge condotte a livello internazionale sotto l'egida dell'ICCWC(4) e si congratula a tal proposito per l'esito positivo dell'operazione COBRA III(5); valuta positivamente il sostegno offerto dall'UE all'ICCWC;

36.  riconosce l'aumento del commercio illegale via Internet di specie selvatiche e dei relativi prodotti, e invita le parti della CITES a comunicare con le autorità di contrasto e con le unità specializzate nella lotta alla criminalità informatica, come pure con il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche, al fine di individuare le migliori pratiche ed elaborare misure interne per contrastare il commercio illegale in rete;

37.  invita le parti ad adottare e attuare politiche chiare ed efficaci per scoraggiare il consumo di prodotti derivati da specie selvatiche vulnerabili, a sensibilizzare i consumatori sulle ripercussioni dei loro consumi sulle specie selvatiche e a informarli sul pericolo rappresentato dalle reti del traffico illecito;

38.  invita le parti a sostenere lo sviluppo di mezzi di sussistenza per le comunità locali insediate in prossimità degli habitat selvatici interessati e a coinvolgere tali comunità nella lotta contro il bracconaggio e nella promozione dell'informazione sugli effetti del commercio delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione;

39.  chiede la prosecuzione dell'impegno internazionale inteso ad agevolare la creazione di capacità a lungo termine, migliorare lo scambio di informazioni e intelligence e coordinare gli sforzi a livello di applicazione della legge delle autorità di governo;

40.  chiede alle parti di garantire l'avvio di efficaci procedimenti penali nei confronti di chi commette reati legati alle specie selvatiche, nonché di assicurare che i responsabili ricevano una punizione proporzionale alla gravità degli atti compiuti;

Finanziamenti

41.  sottolinea la necessità di un aumento dei finanziamenti messi a disposizione per la conservazione delle specie selvatiche e i programmi di creazione di capacità;

42.  sottolinea la necessità di destinare risorse adeguate al Segretariato della CITES, in particolare alla luce delle maggiori responsabilità e del carico di lavoro aggiuntivo; ribadisce altresì la necessità del versamento tempestivo dei contributi finanziari promessi dalle parti della CITES;

43.  incoraggia le parti a considerare un aumento del bilancio di base della CITES affinché rispecchi l'inflazione e assicuri il corretto funzionamento della Convenzione;

44.  incoraggia l'ampliamento dei finanziamenti dei partenariati pubblico-privati a favore dei programmi di creazione di capacità ad altri ambiti del quadro della Convezione CITES, come pure dei finanziamenti diretti, al fine di promuovere l'attuazione della Convenzione;

45.  accoglie con favore i finanziamenti forniti dall'UE alla Convenzione CITES attraverso il Fondo europeo di sviluppo e incoraggia l'Unione a continuare a fornire e assicurare un sostegno finanziario mirato e, anche a lungo termine, a continuare a sostenere gli aiuti finanziari specifici e mirati;

Modifica alle appendici della CITES

46.  è pienamente favorevole alle proposte concernenti l'inserimento negli elenchi presentate dall'UE e dagli Stati membri;

47.  esorta tutte le parti della CITES e tutti i partecipanti alla COP 17 a rispettare i criteri stabiliti nella Convenzione ai fini dell'inclusione delle specie nelle appendici nonché ad adottare un approccio precauzionale per assicurare una protezione efficace ed elevata delle specie a rischio; osserva che la credibilità della CITES dipende dalla sua capacità di modificare gli elenchi in risposta alle tendenze negative e positive e accoglie pertanto con favore la possibilità di declassare le specie esclusivamente laddove necessario, secondo criteri scientifici consolidati, a riprova del corretto funzionamento degli elenchi della CITES;

Commercio di avorio ed elefanti africani

48.  rileva che, essendo le uccisioni illegali raddoppiate e i sequestri di avorio triplicati nell'ultimo decennio, la crisi che colpisce gli elefanti africani (Loxondonta africana) in conseguenza del bracconaggio per il commercio di avorio continua a essere devastante e sta portando al declino della popolazione in tutta l'Africa, oltre a costituire una minaccia per la sopravvivenza di milioni di persone, dato che il commercio illegale di avorio danneggia lo sviluppo economico, promuove la criminalità organizzata e la corruzione, alimenta i conflitti e mette in pericolo la sicurezza regionale e nazionale, costituendo una fonte di finanziamento per i gruppi di miliziani; esorta pertanto l'UE e i suoi Stati membri a favorire proposte che rafforzino la protezione degli elefanti africani e riducano il commercio illegale di avorio;

49.  accoglie con favore la proposta presentata da Benin, Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Ciad, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka e Uganda e appoggiata dalla Coalizione per l'elefante africano, che mira a inserire tutte le popolazioni di elefanti africani nell'appendice I, il che semplificherebbe l'attuazione del divieto di commercio internazionale di avorio e invierebbe un messaggio chiaro al mondo circa la volontà a livello globale di scongiurare l'estinzione degli elefanti africani;

50.  invita l'UE e tutte le parti a mantenere la moratoria attuale e ad opporsi pertanto alle proposte di Namibia e Zimbabwe in materia di commercio di avorio, volte ad eliminare le restrizioni al commercio legate alle annotazioni degli elenchi di cui all'appendice II delle popolazioni di elefanti di tali territori;

51.  prende atto del fallimento dei tentativi della CITES di ridurre il bracconaggio e il commercio illegale attraverso le vendite legali di avorio, come pure del notevole aumento del traffico di avorio; chiede che le parti interessate nel quadro del processo del piano d'azione nazionale sull'avorio compiano sforzi ulteriori; sostiene le misure finalizzate alla gestione e alla distruzione delle scorte di avorio;

52.  ricorda l'invito, formulato nella sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche(6) e rivolto a tutti i 28 Stati membri, a introdurre moratorie su tutte le importazioni e le esportazioni commerciali nonché le vendite e gli acquisti nazionali di zanne, avorio grezzo e prodotti derivati dall'avorio, fino a quando le popolazioni di elefanti selvatici non saranno più minacciate dal bracconaggio; rileva che Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Austria, Svezia, Repubblica ceca, Slovacchia e Danimarca hanno già deciso di non concedere alcuna licenza di esportazione per l'avorio grezzo pre-Convenzione; incoraggia, pertanto, l'UE e i suoi Stati membri a vietare l'esportazione e l'importazione di avorio e a proibire tutte le vendite e gli acquisti commerciali di avorio in tutta l'UE;

Rinoceronte bianco

53.  deplora la proposta formulata dallo Swaziland di legalizzare il commercio del corno di rinoceronte della popolazione di rinoceronti bianchi (Ceratotherium simum simum) presenti nel paese, che faciliterebbe il riciclaggio nel commercio legale dei corni di rinoceronte provenienti dalla caccia di frodo, vanificando tutti gli sforzi attuali di riduzione della domanda e i divieti nazionali al commercio sui mercati al consumo, e potrebbe alimentare il bracconaggio a scapito delle popolazioni di rinoceronti in Africa e Asia; esorta l'UE e tutte le parti ad opporsi a tale proposta e invita pertanto lo Swaziland a ritirarla;

Leone africano

54.  rileva che, mentre le popolazioni di leone africano (Panthera leo) hanno presumibilmente subito un calo drammatico del 43 % in 21 anni e sono recentemente scomparse da 12 Stati africani, il commercio internazionale di prodotti derivati dai leoni è notevolmente aumentato; esorta l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta di Niger, Ciad, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria, Ruanda e Togo di trasferire tutte le popolazioni di leone africano nell'appendice I della CITES;

Pangolini

55.  osserva che i pangolini sono i mammiferi maggiormente oggetto di commercio illegale in tutto il mondo, sia per la loro carne che per le loro squame utilizzate nella medicina tradizionale, il che minaccia di estinzione tutte le otto specie di pangolino (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); accoglie pertanto con favore le varie proposte intese a trasferire le specie di pangolino africano e asiatico nell'appendice I della CITES;

Tigri e altri grandi felini asiatici

56.  esorta l'UE e tutte le parti a favorire l'adozione delle decisioni proposte dal comitato permanente della CITES, che stabiliscono rigide condizioni per l'allevamento di tigri e il commercio di prodotti e di esemplari di tigre allevati in cattività, così come la proposta formulata dall'India di incoraggiare la parti a condividere immagini di prodotti e di esemplari di tigre sequestrati, che potrebbero aiutare le agenzie preposte all'applicazione della legge a identificare tali animali grazie al loro manto unico e caratteristico; invita l'UE a valutare la possibilità di stanziare fondi per l'attuazione di tali decisioni e chiede la chiusura degli allevamenti di tigri e che nel corso della COP 17 delle parti della CITES si metta fine al commercio di parti e prodotti di tigri allevate in cattività;

Specie di animali da compagnia commercializzate

57.  osserva che il mercato di animali domestici esotici è in crescita a livello internazionale e nell'UE, e che sono state presentate numerose proposte per creare un elenco di rettili, anfibi, uccelli, pesci e mammiferi minacciati dal commercio internazionale per il mercato degli animali da compagnia; invita le parti a sostenere queste proposte per garantire una maggiore protezione alle specie minacciate dallo sfruttamento per il mercato degli animali da compagnia;

58.  chiede agli Stati membri di istituire un elenco positivo di animali esotici che possono essere detenuti come animali da compagnia;

Agar e palissandro

59.  riconosce che il disboscamento illegale è uno dei reati più distruttivi della fauna selvatica, poiché minaccia non solo i singoli esemplari ma gli interi habitat, e prende atto del continuo aumento della domanda di palissandro (Dalbergia spp.) sui mercati asiatici; esorta l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta avanzata da Argentina, Brasile, Guatemala e Kenya affinché il genere Dalbergia sia inserito nell'appendice II della CITES, ad eccezione delle specie incluse nell'appendice I, in quanto ciò rappresenterà un contributo fondamentale agli sforzi intesi a fermare il commercio non sostenibile di palissandro;

60.  rileva che le attuali eccezioni ai requisiti della CITES potrebbero consentire l'esportazione delle polveri resinose di legno di agar (Aquilaria spp e Gyrinops spp.) come polveri esauste e l'imballaggio di altri prodotti per la vendita al dettaglio prima dell'esportazione, eludendo i regolamenti in materia di importazioni; invita pertanto l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta degli Stati Uniti d'America di modificare l'annotazione al fine di evitare scappatoie nel commercio di questo legno aromatico particolarmente prezioso;

Altre specie

61.  esorta l'UE e tutte le parti a:

   sostenere la proposta del Perù di modificare l'annotazione all'appendice II per la vigogna (Vicugna vicugna), in quanto ciò rafforzerà i requisiti di etichettatura per il commercio internazionale di tale specie;
   sostenere l'inserimento del nautilus (Nautilidae spp.) nell'appendice II come proposto da Isole Figi, India, Palau e Stati Uniti d'America, dato che il commercio internazionale di conchiglie a spirale di nautilus come gioielli e decorazioni rappresenta una grave minaccia per queste specie biologicamente vulnerabili;
   opporsi alla proposta del Canada di trasferire il falco pellegrino (Falco peregrinus) dall'appendice I all'appendice II, in quanto ciò potrebbe aggravare il notevole commercio illegale della specie in questione;

62.  rammenta che il pesce cardinale di Banggai (Pterapogon kauderni) figura nell'elenco di specie minacciate di estinzione della IUCN e che una quota ingente di esemplari della specie è andata perduta, tra cui alcune intere popolazioni, a causa del persistere della domanda elevata per l'acquariofilia, i cui mercati di destinazione principali sono l'Unione europea e gli Stati Uniti; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a sostenere l'inserimento del pesce cardinale di Banggai nell'appendice I anziché nell'appendice II;

63.  osserva che il commercio internazionale di corallo grezzo e lavorato si è esteso e che la domanda di coralli preziosi da parte del mercato è aumentata, minacciando la sostenibilità di tali prodotti; esorta l'Unione europea e tutte le parti a favorire l'adozione della relazione sui coralli preziosi nel commercio internazionale presentata dagli Stati Uniti;

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64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti della CITES e al Segretariato della CITIES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche che comprende INTERPOL, il Segretariato della CITES, l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la Banca mondiale.
(5) Operazione congiunta delle autorità di polizia e doganali, condotta nel maggio 2015.
(6) Testi approvati, P7_TA(2014)0031.

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