Decisione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Giorgos Grammatikakis, trasmessa in data 1° aprile 2016 dal procuratore aggiunto presso la Corte suprema della Repubblica ellenica in relazione all'azione proposta dal pubblico ministero di Rethymnos, per il reato di abuso di fiducia nell'esercizio delle sue funzioni, commesso in concorso con altri a Rethymnos, Creta, nel periodo 2000-2002 (fascicolo ABM AB05/1956), e comunicata in seduta plenaria il 27 aprile 2016,
– visto che Giorgos Grammatikakis ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visti l'articolo 62 della Costituzione greca, l'articolo 54 del codice di procedura civile greco e l'articolo 83 del regolamento del Parlamento ellenico,
– visto il decreto n. 5181/18.11.2015 del procuratore della Corte di appello di Creta,
– vista la relazione del 7 aprile 2015 sulla comparsa dell'on. Giorgos Grammatikakis, unitamente agli argomenti della difesa e ai documenti giustificativi,
– vista la sentenza n. 104/2015 del Consiglio di appello di Creta,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0279/2016),
A. considerando che il procuratore aggiunto presso la Corte suprema della Repubblica ellenica ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giorgos Grammatikakis in relazione al perseguimento di un presunto reato;
B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione greca, nessun deputato può, durante la legislatura, essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in altra maniera della sua libertà personale senza l'autorizzazione del parlamento;
D. considerando che le autorità elleniche intendono agire nei confronti di Giorgos Grammatikakis, unitamente ad altri, per inosservanza di taluni obblighi di legge;
E. considerando che l'azione proposta si riferisce a una discussione svoltasi l'8 marzo 1996 in merito alla possibilità di concludere una nuova polizza privata di assicurazione collettiva – oltre alla polizza assicurativa obbligatoria – per tutti i dipendenti dell'Università di Creta, nonché a presunti pagamenti illeciti effettuati in successione durante il periodo 2000-2002;
F. considerando che un precedente procedimento sullo stesso caso, che riguardava il periodo dal 2000 in poi, si è concluso con il proscioglimento di tutti gli imputati;
G. considerando che l'azione proposta è manifestamente irrelata allo status di deputato al Parlamento europeo di Giorgos Grammatikakis, in quanto si riferisce al suo precedente incarico di Presidente del Senato accademico dell'Università di Creta;
H. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
I. considerando che la procedura proposta è stata estesa onde coprire il periodo dal 1996 al 2000 e include l'ultima riunione del Senato accademico dell'Università di Creta con Giorgos Grammatikakis in veste di rettore, in cui fu discussa la questione senza adottare alcuna decisione; che non vi è motivo di presumere che l'azione proposta sia ispirata all'intenzione di danneggiare politicamente il deputato;
J. considerando che la procedura proposta è stata permanentemente respinta per vari membri coimputati del Senato accademico dell'Università di Creta e del comitato ELKE, essendo scaduto il periodo di prescrizione di quindici anni per i presunti reati, mentre altri sono stati definitivamente prosciolti da ogni imputazione da parte del tribunale nel maggio 2016;
K. sorpreso per il fatto che la richiesta d'immunità sia sollecitata a circa vent'anni dagli eventi e che il sistema giudiziario ellenico non sia stato in grado di procedere nei confronti di Giorgos Grammatikakis durante tale periodo e intenda farlo ora che è deputato al Parlamento europeo;
L. considerando che un sistema giudiziario che si muove lentamente non sarà mai veramente giusto in quanto le persone interessate non sono le stesse di venti anni prima; che, per essere degna di tale nome, la giustizia deve essere esercitata a tempo debito;
1. decide di revocare l'immunità di Giorgos Grammatikakis, come richiesto dallo stesso Giorgos Grammatikakis, al fine di porre termine a questo lungo procedimento giudiziario;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità elleniche e a Giorgos Grammatikakis.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.