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A8-0272/2016

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Martedì 4 ottobre 2016 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica), soprattutto nelle regioni di livello NUTS 2 di Stoccolma (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) e Västsverige (SE23), e che si prevede la partecipazione alle misure di 918 lavoratori in esubero su 1556 ammissibili al contributo del FEG;

E.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

F.  considerando che la società Ericsson, chiamata ad affrontare contemporaneamente una crescita stagnante e una concorrenza più serrata con i produttori asiatici, ha gradualmente ridotto la produzione di hardware per le telecomunicazioni in un processo iniziato vent'anni fa;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 957 918 EUR a norma del regolamento in questione, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali, pari a 6 596 531 EUR, e aiuterà 918 beneficiari a reinserirsi nel mondo del lavoro;

2.  osserva che la Svezia ha presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 31 marzo 2016 e che, a seguito delle informazioni supplementari fornite dal paese, la valutazione della Commissione è stata completata il 5 settembre 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno, nel rispetto, pertanto, del termine di dodici settimane dal ricevimento della domanda completa;

3.  osserva che i settori dell'informatica e delle telecomunicazioni sono dominati dai produttori asiatici, divenuti una destinazione di esternalizzazione; sottolinea che Ericsson ha gradualmente ridotto il personale in Svezia (da 21 178 addetti nel 2005 a 17 858 nel 2014), ampliandosi enormemente all'estero nello stesso periodo (da 56 055 addetti nel 2005 a 118 055 nel 2014);

4.  sottolinea che nelle regioni colpite vi è il problema che un gruppo relativamente numeroso di lavoratori anziani con profili simili è stato collocato in esubero nello stesso momento, e che la maggior parte di essi, in particolare quelli di Kista (la città con il numero di esuberi più elevato), non possiede le competenze richieste dal mercato del lavoro locale;

5.  accoglie con favore la decisione della Svezia di concentrare la potenziale assistenza del FEG sui siti di Kista, Katrineholm e Kumla, dove si verificano i problemi maggiori, offrendo al contempo un aiuto personalizzato anche ai lavoratori collocati in esubero in altri siti;

6.  ricorda la diversità dei dipendenti, impiegati così come operai, colpiti dagli esuberi; nutre preoccupazione per il fatto che, per quanto riguarda alcuni lavoratori, il problema è un mercato del lavoro caratterizzato da una domanda piuttosto bassa nelle industrie manifatturiere tradizionali; riconosce le opportunità per questi lavoratori nei settori dei servizi pubblici o privati, che richiederebbero comunque enormi sforzi di riqualificazione;

7.  prende atto della valutazione della Arbetsförmedlingen (servizio pubblico svedese per l'impiego), secondo cui per gli operai potrebbero profilarsi potenziali opportunità nel settore dei servizi pubblici o privati, a condizione che siano loro destinati ingenti sforzi di riqualificazione professionale;

8.  riconosce che gli impiegati colpiti sono per lo più ingegneri che, in alcuni casi, sono specializzati in nicchie specifiche di Ericsson, ma accoglie con favore il fatto che il servizio pubblico svedese per l'impiego abbia la certezza che un pacchetto personalizzato di programmi di formazione e di coaching permetterà alla maggior parte di questi lavoratori in esubero di trovare nuovi posti di lavoro di elevata qualità;

9.  osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG e destinati ai lavoratori collocati in esubero comprendono: consulenze professionali e di carriera; misure in materia di lavoro protetto e assistito e di riabilitazione; istruzione e formazione; e indennità per la ricerca di un impiego; plaude al fatto che, nelle azioni di coaching motivazionale e pianificazione della carriera, sarà dedicata un'attenzione particolare ai partecipanti di età superiore ai 50 anni;

10.  osserva che i costi delle misure a sostegno del reddito rappresenteranno il 33,92 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto di misure personalizzate, cifra vicina al limite massimo di 35 % stabilito nel regolamento, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; ritiene che questa percentuale relativamente elevata sia giustificata in considerazione della quota significativa di lavoratori più anziani interessati, e del fatto che sarà offerto un sostegno individuale ai partecipanti con difficoltà di apprendimento;

11.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e i soggetti pubblici locali, tenendo conto del fatto che il 22 % dei lavoratori sono donne e il 78 % uomini;

12.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

13.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

14.  accoglie con favore l'impegno delle autorità svedesi a intraprendere uno sforzo speciale per eliminare le tradizionali barriere di genere e motivare, ad esempio, i beneficiari di sesso maschile a trovare un impiego nel settore dell'assistenza sanitaria, come anche il contributo delle misure ai 16 obiettivi di qualità ambientale della Svezia;

15.  chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare un'occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;

16.  rileva che le autorità svedesi hanno confermato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

17.  osserva che il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica è stato oggetto di altre 14 domande di intervento del FEG, 11 delle quali riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 3 alla crisi economica e finanziaria mondiale;

18.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficienza del trattamento dei fascicoli;

20.  chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi interessati dal FEG;

21.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/1858.)

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