Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0001),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0014/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0267/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 27 ottobre 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0368).
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti