Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sui principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9 (2016/2898(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1),
– visto il progetto definitivo di regolamento (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9,
– visti l'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 sugli strumenti finanziari, pubblicato il 24 luglio 2014 dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), il parere sull'omologazione dell'IFRS 9(2) espresso dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), la valutazione dell'IFRS 9 effettuata dall'EFRAG in base al principio della rappresentazione veritiera e corretta e le lettere di osservazioni della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'omologazione dell'IFRS 9,
– viste le modifiche all'IFRS 4 pubblicate dallo IASB il 12 settembre 2016, relative all'applicazione dell'IFRS 9 - Strumenti finanziari contestualmente all'IFRS 4 - Contratti assicurativi (Applying IFRS 9 'Financial Instruments' with IFRS 4 'Insurance Contracts'),
– vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata "Should IFRS standards be more European?" (Gli IFRS dovrebbero essere più europei?),
– vista la dichiarazione dei leader del G20 del 2 aprile 2009,
– vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB)(3),
– viste la lettera in data 8 gennaio 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari alla presidenza del comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), nella quale si sollecitava un'analisi delle implicazioni per la stabilità finanziaria derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 29 febbraio 2016,
– viste la lettera in data 16 giugno 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari al commissario per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, relativa all'omologazione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 15 luglio 2016,
– visti gli studi realizzati per la sua commissione per i problemi economici e monetari sull'IFRS 9 ("IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9", sui criteri di omologazione IFRS in relazione all'IFRS 9, "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", sulla rilevanza dell'IFRS 9 per la stabilità finanziaria e le norme di vigilanza, "Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study", sulle riduzioni di valore dei titoli del governo greco in base all'IAS 39 e all'IFRS 9, ed "Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches", sulla contabilità basata sulla perdita attesa per la riduzione di valore degli strumenti finanziari: gli approcci FASB e IASB IFRS 9),
– vista l'interrogazione alla Commissione sugli International Financial Reporting Standard (principi internazionali d'informativa finanziaria): IFRS 9 (O-000115/2016 – B8‑0721/2016),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la crisi finanziaria mondiale ha portato il G20 e l'UE a occuparsi del ruolo svolto dai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) rispetto alla stabilità finanziaria e alla crescita, in particolare per quanto concerne le norme relative alla rilevazione delle perdite subite nel sistema bancario; che il G20 e la relazione de Larosière hanno messo in evidenza già prima della crisi i principali problemi inerenti ai principi contabili, tra cui la prociclicità collegata al principio del valore di mercato e la contabilizzazione degli utili e delle perdite, la sottovalutazione dell'accumulo dei rischi durante le fasi ascendenti del ciclo economico e l'assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non realizzabili e deteriorati;
B. considerando che l'IFRS 9 - Strumenti finanziari costituisce la principale risposta dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) a taluni aspetti della crisi finanziaria e al suo impatto sul settore bancario; che l'IFRS 9 entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, sostituendo lo IAS 39;
C. considerando che l'EFRAG ha formulato un parere positivo sull'omologazione dell'IFRS 9, con una serie di osservazioni riguardanti l'uso del "valore equo" in presenza di difficoltà del mercato, l'assenza di una base concettuale in relazione all'approccio di accantonamento per perdite su 12 mesi e le disposizioni insoddisfacenti in materia di investimenti a lungo termine; che, a causa delle diverse date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 in materia assicurativa, il parere formulava una riserva circa l'applicabilità del principio al settore assicurativo;
D. considerando che la controversia e il dibattito sugli effetti che la contabilizzazione al valore equo produce sugli investimenti a lungo termine sono accentuati dall'assenza di una valutazione quantitativa d'impatto in proposito;
E. considerando che la rilevazione degli utili non realizzati in base alla contabilizzazione al valore equo potrebbe essere considerata una violazione della direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e della direttiva contabile; che la Commissione sta procedendo a un'analisi comparativa delle prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi;
F. considerando che il principio di prudenza deve essere il principale ispiratore di qualsiasi norma contabile;
G. considerando che il nuovo principio sembra altrettanto complesso del suo predecessore, lo IAS 39, se non addirittura più complesso; che l'obiettivo iniziale era ridurre il livello di complessità;
H. considerando che il nuovo futuro principio relativo ai contratti assicurativi, l'IFRS 17, che sostituisce l'IFRS 4, dovrebbe entrare in vigore dopo il 2020; che sono stati espressi timori circa il fatto che le date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e dell'IFRS 17 non coincidono; che nel settembre 2016 lo IASB ha pubblicato le modifiche definitive all'IFRS 4 prospettando due possibili soluzioni: l'approccio della sovrapposizione e un'esenzione temporanea a livello dell'entità che redige il bilancio;
I. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha esaminato l'IFRS 9 - Strumenti finanziari procedendo a un'audizione pubblica, commissionando quattro studi su tale principio e predisponendo attività di controllo a livello di commissione nonché attività da parte della sua equipe permanente IFRS;
1. osserva che l'IFRS 9 - Strumenti finanziari costituisce una delle principali risposte dello IASB alla crisi finanziaria; rileva che gli sforzi di attuazione sono già in corso;
2. riconosce che l'IFRS 9 rappresenta un miglioramento rispetto all'IAS 39, in quanto il passaggio da un modello di riduzione di valore (impairment) fondato sulla "perdita sostenuta" a un modello fondato sulla "perdita attesa" costituisce una risposta al problema del "troppo poco, troppo tardi" nella procedura di rilevazione delle perdute su crediti; osserva tuttavia che l'IFRS 9 richiede una notevole dose di discernimento nel processo di contabilizzazione; sottolinea che da parte dei revisori contabili vi sono enormi divergenze di opinione e poche indicazioni concrete in proposito; chiede pertanto che le autorità europee di vigilanza, in collaborazione con la Commissione e l'EFRAG, definiscano orientamenti al riguardo, al fine di evitare qualsiasi abuso del margine di discrezionalità;
3. afferma di non essere contrario al regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, ma ricorda le richieste avanzate in relazione all'IFRS 9 nella sua già citata risoluzione del 7 giugno 2016;
4. ricorda che l'approccio "legiferare meglio" richiede una valutazione d'impatto; osserva che, nel caso dell'IFRS 9, non esiste un'adeguata valutazione quantitativa dell'impatto, in parte a causa della mancanza di dati affidabili; sottolinea che è necessario comprendere meglio l'impatto dell'IFRS 9 sul settore bancario, sul settore assicurativo e sui mercati finanziari in generale, ma anche sul comparto finanziario nel suo insieme; sollecita quindi nuovamente lo IASB e l'EFRAG a rafforzare la loro capacità di analisi dell'impatto, in particolare in campo macroeconomico;
5. rinnova la richiesta rivolta dalla sua commissione per i problemi economici e monetari all'ESRB, affinché questi valuti le implicazioni per la stabilità finanziaria dell'introduzione dell'IFRS 9; ricorda che l'ESBR si è impegnato a dar seguito a tale richiesta nel corso del 2017; plaude al fatto che l'ESBR abbia istituito una nuova task force sull'IFRS 9; ricorda le raccomandazioni contenute nella relazione Maystadt concernenti l'estensione del criterio del "bene pubblico", in base alle quali i principi contabili non dovrebbero né compromettere la stabilità finanziaria nell'Unione europea né ostacolare lo sviluppo economico dell'UE;
6. osserva che è importante comprendere pienamente l'interazione tra l'IFRS 9 e gli altri requisiti normativi; valuta positivamente il fatto che l'EBA stia procedendo a una valutazione dell'impatto dell'IFRS 9 sulle banche dell'Unione europea al fine di meglio comprendere le ripercussioni di tale principio sui fondi propri obbligatori, l'interazione con altri requisiti prudenziali e il modo in cui gli istituti si stanno preparando all'applicazione dell'IFRS 9; osserva che le banche che utilizzano il metodo standardizzato sarebbero probabilmente le più colpite da una riduzione del loro capitale primario di classe 1; invita dunque la Commissione a proporre, entro fine 2017, misure adeguate nel quadro prudenziale, quali l'inserimento, nel regolamento sui requisiti patrimoniali, di un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare per tre anni, o fino a che non sarà stata posta in essere una soluzione internazionale adeguata, l'impatto del nuovo modello di impairment, evitando ripercussioni improvvise e ingiustificate sui coefficienti di capitale e i prestiti bancari;
7. prende atto del disallineamento delle date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 relativo al settore assicurativo; osserva che lo IASB ha pubblicato modifiche all'IFRS 4 per tener conto di alcuni dei timori espressi, segnatamente quelli relativi all'uso dell'approccio facoltativo del differimento; invita la Commissione ad affrontare attentamente la questione, in modo soddisfacente e adeguato, con il sostegno dell'EFRAG, garantendo un'effettiva parità di condizioni all'interno dell'UE;
8. sottolinea l'importanza che gli investimenti a lungo termine rivestono per la crescita economica; è preoccupato dal fatto che il trattamento contabile previsto dall'IFRS 9 per taluni strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente come investimenti a lungo termine, in particolare il capitale netto, possa contrastare con l'obiettivo generale di promuovere gli investimenti a lungo termine; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia funzionale alla strategia dell'UE in materia di investimenti a lungo termine e riduca la prociclicità e gli incentivi a un'eccessiva assunzione di rischio; invita la Commissione a presentare una valutazione entro dicembre 2017;
9. plaude all'attuale iniziativa della Commissione volta a comparare le prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia conforme alla direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e alla direttiva contabile, nonché a cooperare, ove necessario, con lo IASB e gli organi di normazione contabile a livello nazionale e di paesi terzi per ottenere il loro sostegno per eventuali modifiche o, in assenza di tale sostegno, prevedere opportune modifiche nel diritto dell'Unione;
10. invita la Commissione, unitamente alle autorità europee di vigilanza (AEV), alla BCE, al comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e all'EFRAG, a monitorare attentamente l'attuazione dell'IFRS 9 nell'Unione europea e a preparare entro giugno 2019 una valutazione d'impatto ex post, presentandola al Parlamento europeo e agendo conformemente alle sue posizioni;
11. invita lo IASB a procedere a un esame post-attuazione dell'IFRS 9 per individuare e valutare gli effetti indesiderati di tale principio, in particolare sugli investimenti a lungo termine;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.