Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (2015/2326(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la 32a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2014) (COM(2015)0329),
– vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),
– vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,
– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,
– vista la propria risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)(1),
– visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A8-0262/2016),
A. considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale di "custode" dei trattati svolto dalla Commissione;
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come sancisce l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, e si applica alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);
C. considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputi che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, e può adire la Corte di giustizia qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa;
D. considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la condivisione delle informazioni su tutte le procedure d'infrazione basate su lettere di messa in mora, ma non considera la procedura informale "EU Pilot", che precede l'avvio della procedure formale d'infrazione;
E. considerando che la Commissione si appella all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e al principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per far valere l'obbligo di riservatezza della Commissione nei confronti degli Stati membri durante le procedure "EU Pilot";
F. considerando che le procedure "EU Pilot" dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE se possibile in una fase più precoce, al fine di non dover ricorrere alla procedura formale d'infrazione;
G. considerando che nel 2014 la Commissione ha ricevuto 3 715 denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che la Spagna (553), l'Italia (475) e la Germania (276) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;
H. considerando che nel 2014 la Commissione ha aperto 893 nuove procedure di infrazione e la Grecia (89), l'Italia (89) e la Spagna (86) sono gli Stati membri che contano il maggior numero di procedimenti aperti;
I. considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni; che l'articolo 298 TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;
1. ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17 TUE, ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, il quale comprende la CDFUE (articolo 6, paragrafo 1, TUE), le cui disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;
2. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri, ma sottolinea che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione quando producono diritto derivato dell'UE;
3. sottolinea il ruolo essenziale della Commissione nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e nel presentare la sua relazione annuale al Parlamento e al Consiglio; invita la Commissione a continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di diversi strumenti volti a migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione negli Stati membri e a fornire, nella sua prossima relazione annuale, dati sull'attuazione dei regolamenti dell'UE, oltre ai dati sull'attuazione delle direttive dell'UE;
4. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri e sottolinea che questi ultimi, in sede di attuazione del diritto dell'UE, devono anche rispettare appieno i valori e i diritti fondamentali sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; rammenta che spetta alla Commissione controllare e valutare l'attuazione del diritto dell'UE; invita ripetutamente, a tal fine, gli Stati membri a utilizzare sistematicamente le tavole di concordanza, pur sottolineando che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione allorché producono diritto derivato dell'UE; si rammenta che è necessario utilizzare le proprie relazioni di esecuzione relative alla legislazione settoriale;
5. riconosce che anche il Parlamento ha un ruolo decisivo da svolgere a tal riguardo, esercitando un controllo politico sulle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando risoluzioni parlamentari in materia; suggerisce che potrebbe contribuire ulteriormente a un tempestivo e accurato recepimento della legislazione dell'UE condividendo l'esperienza acquisita nel processo decisionale legislativo attraverso i contatti già stabiliti con i parlamenti nazionali;
6. prende atto che gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a un recepimento tempestivo e corretto del diritto dell'Unione europea nella legislazione nazionale e a un quadro legislativo interno chiaro, al fine di evitare violazioni del diritto dell'UE e apportare ai cittadini e alle imprese i benefici sperati, resi possibili da un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'UE;
7. sottolinea l'importante ruolo delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti interessati nella formulazione della legislazione e nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; prende atto del fatto che la Commissione ha riconosciuto il ruolo delle parti interessate avviando, nel 2014, nuovi strumenti che agevolano tale processo; incoraggia le parti interessate a rimanere vigili sulla questione anche in futuro;
8. riconosce l'impatto dell'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; apprezza l'importanza attribuita nella relazione annuale della Commissione alle petizioni presentate dai cittadini, dalle imprese e dalle organizzazioni della società civile, in quanto diritto fondamentale sancito nel trattato di Lisbona e importante elemento di cittadinanza europea, nonché importante strumento secondario per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE e individuarne le possibili lacune attraverso l'espressione diretta delle opinioni ed esperienze dei cittadini, che si aggiunge allo strumento primario di espressione democratica, tuttora rappresentato dalle elezioni e dai referendum;
9. ritiene che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione possa causare l'impossibilità degli Stati membri di ottemperarvi, il che fornisce un tacito avallo a ritardarne l'applicazione; invita le istituzioni europee a concordare calendari più adeguati per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene che la Commissione debba fornire relazioni, riesami e revisioni legislative entro le date convenute con i colegislatori e come stabilito nelle legislazioni pertinenti;
10. si compiace del fatto che il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" contenga disposizioni mirate a migliorare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e incoraggia ad attuare una cooperazione più strutturata al riguardo; sostiene l'invito, formulato nell'accordo, a identificare meglio le misure nazionali che non sono strettamente legate alla legislazione dell'Unione (il cosiddetto "gold-plating" o sovraregolamentazione); sottolinea l'importanza di migliorare il recepimento e la necessità che gli Stati membri diano notifica, con relativa chiara indicazione, delle misure nazionali introdotte a integrazione delle disposizioni contenute nelle direttive europee; sottolinea che, in sede di applicazione del diritto dell'UE, gli Stati membri dovrebbero evitare di aggiungervi oneri superflui, dato che ciò genera fraintendimenti sull'attività legislativa dell'UE e fomenta un euroscetticismo ingiustificato tra i cittadini; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sulla prerogativa degli Stati membri di adottare, a livello nazionale, norme sociali e ambientali più elevate rispetto a quelle concordate a livello dell'UE;
11. sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell'esame del rispetto del diritto dell'UE da parte dei paesi candidati all'adesione e dei paesi titolari di accordi di associazione con l'Unione europea; propone, in tal senso, che sia prestata a tali paesi un'assistenza adeguata sotto forma di collaborazione continua con i rispettivi parlamenti nazionali per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione del diritto dell'UE;
12. propone che il Parlamento elabori vere e proprie relazioni, e non semplici risoluzioni, su tutti i paesi candidati, in risposta alle relazioni annuali sullo stato di avanzamento pubblicate dalla Commissione, in modo da offrire a tutte le commissioni interessate la possibilità di esprimere pareri pertinenti; ritiene che la Commissione dovrebbe altresì pubblicare relazioni sullo stato di avanzamento per tutti i paesi del vicinato europeo che hanno firmato accordi di associazione, in modo da consentire al Parlamento di effettuare una valutazione seria e sistematica dei progressi compiuti da tali paesi nell'attuazione dell'acquis dell'UE relativo al programma di adesione;
13. accoglie con favore la 32ª relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea e prende atto che l'ambiente, i trasporti nonché il mercato interno e i servizi sono stati i tre settori in cui il maggior numero di casi di infrazione del 2013 risultavano ancora aperti nel 2014; rileva altresì che nel 2014 l'ambiente, la salute, la protezione dei consumatori, la mobilità e i trasporti sono stati ancora una volta i settori politici in cui è stata avviata la maggior parte delle nuove procedure di infrazione; esorta la Commissione, al fine di garantire la trasparenza interistituzionale, ad agevolare l'accesso del Parlamento europeo ai fascicoli relativi ai casi di violazione del diritto dell'Unione;
14. osserva che, secondo la relazione annuale, il numero delle procedure d'infrazione formali è diminuito negli ultimi cinque anni e che, secondo la Commissione, ciò è dovuto all'efficacia del dialogo strutturato con gli Stati membri nell'ambito di "EU Pilot"; ritiene tuttavia che la diminuzione rilevata negli ultimi anni e quella prevista per gli anni a venire siano principalmente dovute al numero sempre minore di nuove proposte legislative della Commissione; segnala, che la Commissione non effettua procedure "EU Pilot" in caso di ritardi nel recepimento delle direttive;
15. ricorda che la valutazione ex post non esonera la Commissione dall'obbligo di monitorare in modo efficace e tempestivo l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE e osserva che il Parlamento potrebbe contribuire al riesame dell'attuazione della legislazione esercitando il proprio potere di controllo sulla Commissione;
16. constata che l'aumento del numero di nuovi casi "EU Pilot" durante il periodo in esame, così come il calo del numero dei procedimenti d'infrazione aperti, indicano – secondo la relazione annuale – che il sistema "EU Pilot" si è dimostrato valido e ha prodotto un effetto positivo, promuovendo un'applicazione più efficace del diritto dell'UE; ribadisce tuttavia che l'applicazione del diritto dell'UE non è sufficientemente trasparente, né è soggetta a un vero controllo da parte degli autori delle denunce e delle parti interessate, e si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste, il Parlamento non abbia ancora un accesso adeguato alle informazioni sulla procedura "EU Pilot" e sui casi pendenti; chiede alla Commissione, a tale proposito, di assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne le informazioni relative alla procedura "EU Pilot" e ai casi pendenti;
17. è del parere che le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto dell'Unione dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto del ripetersi degli inadempimenti nello stesso ambito, e che i diritti giuridici degli Stati membri debbano essere rispettati;
18. ricorda che, in un'Unione europea fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini dell'UE devono di diritto essere, per primi, messi in condizioni di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo (anche tramite Internet) se e quali norme nazionali siano state adottate mediante il recepimento del diritto dell'UE e quali autorità nazionali siano responsabili della loro corretta attuazione;
19. invita la Commissione a collegare tutti i diversi portali, punti di accesso e siti web di informazione in un unico portale in grado di fornire ai cittadini un accesso agevole ai moduli di denuncia online e a informazioni di facile fruizione sulle procedure di infrazione; chiede inoltre alla Commissione di includere nella sua prossima relazione di controllo informazioni più dettagliate sull'utilizzo di questi portali;
20. ricorda il dovere reciproco di leale cooperazione tra la Commissione e il Parlamento; chiede pertanto una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, in modo da consentire la trasmissione di informazioni sulle procedure "EU Pilot" sotto forma di documento (riservato) destinato alla commissione competente del Parlamento europeo per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione;
21. ricorda che, nella risoluzione del 15 gennaio 2013(2), il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 298 TFUE, ma che, malgrado il fatto che la risoluzione sia stata adottata a larghissima maggioranza (572 voti a favore, 16 contrari e 12 astensioni), alla richiesta del Parlamento non ha fatto seguito una proposta della Commissione; invita la Commissione a riesaminare la risoluzione del Parlamento, al fine di formulare una proposta di atto legislativo concernente il diritto in materia di procedimenti amministrativi;
22. deplora, più in particolare, che non sia stato dato alcun seguito alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo – al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;
23. ricorda, in tale contesto, che la commissione giuridica ha istituito un nuovo gruppo di lavoro sul diritto amministrativo, il quale ha deciso di elaborare un vero e proprio progetto di regolamento in materia di procedimenti amministrativi dell'amministrazione dell'Unione come "fonte d'ispirazione" per la Commissione, non per mettere in discussione il diritto d'iniziativa della Commissione, ma per dimostrare che l'adozione di un tale regolamento sarebbe non solo utile, ma anche fattibile;
24. ritiene che tale progetto di regolamento non abbia l'intento di sostituire la vigente legislazione dell'UE, ma piuttosto di integrarla qualora insorgano lacune o problemi legati all'interpretazione, come pure di apportare maggiore accessibilità, chiarezza e coerenza all'interpretazione delle norme esistenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari;
25. invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;
26. ricorda che le istituzioni dell'Unione europea, anche quando agiscono in veste di membri di gruppi di prestatori internazionali ("troike"), sono vincolate dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
27. invita la Commissione a fare del rispetto del diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento, che ha il dovere (a) di chiamare la Commissione a rendere conto a livello politico del suo operato e (b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato, al fine di migliorare costantemente la propria attività legislativa;
28. sostiene la creazione di un processo all'interno del Parlamento volto a controllare l'applicazione del diritto europeo negli Stati membri, che sia in grado di analizzare la questione della non conformità con modalità specifiche per paese e che tenga conto del fatto che le commissioni permanenti competenti in seno al Parlamento controllano l'applicazione del diritto dell'Unione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti nazionali.