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Procedura : 2016/2919(RSP)
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B8-1083/2016

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PV 06/10/2016 - 5.9
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P8_TA(2016)0386

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Giovedì 6 ottobre 2016 - Strasburgo
Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

–  visto il parere formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 19 maggio 2005(2),

–  visto il parere che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio sul granturco geneticamente modificato resistente agli insetti MON 810, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2012(3),

–  visto il parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione in materia di rischio ambientale e delle raccomandazioni in materia di gestione del rischio per la coltivazione del granturco geneticamente modificato resistente agli insetti Bt11 e MON 810, approvato il 6 dicembre 2012 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare(4),

–  visto il parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 28 maggio 2015(5),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(6),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri(7),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 1996 la Syngenta Seeds SAS (ex Novartis Seeds) (in appresso “il notificante”) ha presentato all’autorità francese competente, ai sensi della direttiva del Consiglio 90/220/CEE(8), una notifica (riferimento C/F/96/05.10) concernente l’immissione in commercio di granturco Bt11 geneticamente modificato; che nel 2003 è stato presentato un aggiornamento della notifica ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

B.  considerando che il granturco Bt11 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1Ab, la quale è una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco europea (Ostrinia nubilalis) e alla piralide del granturco mediterranea (Sesamia nonagrioides), e la proteina Pat che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio;

C.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, per le sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento in cui è richiesto il rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, cessare nel 2017;

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 26 quater, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco Bt11 geneticamente modificato è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio); Bulgaria; Danimarca; Germania (eccetto a fini di ricerca); Grecia; Francia; Croazia; Italia; Cipro; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Ungheria; Malta; Paesi Bassi; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda del Nord (Regno Unito); Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito);

E.  considerando che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che dal 95 al 99% circa del polline rilasciato viene depositato entro 50 metri circa dall'origine del polline, anche se correnti ascensionali o folate di vento durante il rilascio del polline possono portarlo ad elevate altitudini nell’atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

F.  considerando che, in un parere del 2005, l’EFSA ha ritenuto che il granturco non avesse progenitori selvatici con i quali poter incrociarsi in Europa, esprimendo quindi all’epoca l'opinione che non fossero previsti effetti ambientali involontari dovuti all'insediamento e alla diffusione;

G.  considerando che il teosinte, progenitore del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genetico potrebbe incrociarsi con il teosinte, inducendolo a produrre tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante di teosinte autoctone; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l’ambiente;

H.  considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione in merito alla presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia;

I.  considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di ogni altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell’EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21;

J.  considerando che, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione sostiene che, per quanto riguarda la mortalità locale, l’EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale “accettabile” (0,5% e 1%); che tuttavia nel suo parere scientifico, approvato il 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline del granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA afferma chiaramente che “qualsiasi livello specifico di protezione utilizzato in questa sede a titolo illustrativo dal gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati va inteso esclusivamente come esempio” e che “ogni soglia applicata in questa sede deve, per forza di cose, essere considerata arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifiche in funzione degli obiettivi in materia di protezione in atto all'interno dell’Unione”;

K.  considerando che, nel suo progetto di decisione d’esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5%, prevedendo nell’allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco Bt11 e un habitat protetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, benché l’EFSA in effetti sostenga chiaramente come fatto consolidato che l'imposizione di una distanza d’isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810 dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello inferiore allo 0,5% anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione;

L.  considerando che, nel parere scientifico approvato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione dei lepidotteri non bersaglio d’interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA sostiene che “attualmente sono disponibili dati insufficienti per consentire di inquadrare la mortalità delle larve connessa al Bt nel contesto della mortalità globale”;

1.  ritiene che il progetto di decisione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE;

2.  ritiene che la valutazione del rischio della coltivazione effettuata dall’EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni in materia di gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

3.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l’obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che mira, nel rispetto del principio precauzionale, al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità e si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Parere del Comitato di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati su una richiesta della Commissione legata alla notifica (riferimento C/F/96/05.10) per l’immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato, destinato all’importazione, all’alimentazione animale e al trattamento e alla coltivazione industriali, a titolo della parte C della direttiva 2001/18/CE, ad opera della Syngenta Seeds, EFSA Journal (2005) 213, 1-33.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; EFSA Journal 2012; parere scientifico che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio relativo al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico che integra le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio derivante dal granturco Bt11 e MON810 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4167 [29 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(8) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).

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