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Procedura : 2016/2108(IMM)
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A8-0301/2016

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PV 25/10/2016 - 5.5
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Martedì 25 ottobre 2016 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
P8_TA(2016)0395A8-0301/2016

Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  viste le due richieste di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen trasmesse il 14 marzo 2016 dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi, nel quadro di due procedimenti per incitamento all'odio razziale pendenti davanti ai giudici istruttori del Tribunale di Parigi (2211/15/21 e 2226/15/9) ed entrambi relativi al medesimo fatto, le quali richieste di revoca dell'immunità sono state comunicate in Aula l'8 giugno 2016,

–  avendo ascoltato Jean-Marie Le Pen a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0301/2016),

Α.  considerando che due giudici istruttori del Tribunale di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen in relazione a un presunto reato;

Β.  considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, "nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni" né può, senza autorizzazione parlamentare, "essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà";

D.  considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

E.  considerando che tale disposizione è volta a garantire ai membri del Parlamento europeo, per principio, il diritto alla libera espressione delle opinioni, ma che tale diritto non può rappresentare una licenza di calunnia, diffamazione, incitamento all'odio o affermazioni infamanti, o di qualsiasi altra dichiarazione che violi l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

F.  considerando che le disposizioni sull'immunità parlamentare vanno interpretate alla luce dei valori, degli obiettivi e dei principi dei trattati europei;

G.  considerando che, nel caso di un deputato al Parlamento europeo, l'insindacabilità delle opinioni copre non soltanto le opinioni da lui espresse in riunioni o sedute ufficiali del Parlamento, ma anche dichiarazioni fatte in altre sedi, ad esempio nei media, purché esista "un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari";

H.  considerando che Jean-Marie Le Pen è accusato di aver pubblicamente incitato all'odio razziale in un video pubblicato su Internet il 6 giugno 2014;

I.  considerando che non sussiste alcun nesso fra la dichiarazione controversa e le funzioni parlamentari di Jean-Marie Le Pen e che pertanto egli non ha agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo,

J.  considerando che non sussiste alcun elemento per sospettare un fumus persecutionis, vale a dire un tentativo di ostacolare il lavoro parlamentare di Jean-Marie Le Pen;

1.  decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

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