Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0077/2016),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, per facilitare il reimpiego e il reinserimento dei lavoratori collocati in esubero, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi, e produttori a valle), soprattutto nella regione di livello NUTS 2 del Norrland settentrionale (SE33), e che si prevede la partecipazione alle misure di 500 lavoratori in esubero su 647 ammissibili al contributo del FEG; che di tali lavoratori 470 sono stati collocati in esubero presso Volvo Group Truck Operation EMEA in seguito alle riduzioni che hanno interessato lo stabilimento di Umeå, e altri 177 presso quattro fornitori e produttori a valle (IL Logistics AB, Lemia, Caverion e Isringhausen);
E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
F. considerando che il controllo finanziario delle misure sostenute dal FEG compete agli Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 793 710 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (2 989 518 EUR);
2. osserva che le autorità svedesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 16 settembre 2015 e che la valutazione della Commissione è stata completata il 16 febbraio 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;
3. esprime rammarico per il fatto che la Commissione non sia stata in grado di rispettare il termine ultimo per il completamento della valutazione della presente domanda a causa di una carenza eccezionale di personale; ricorda che nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG a impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG;
4. osserva che la fabbricazione di veicoli commerciali non è più dominata dai fabbricanti europei e nordamericani, a causa di nuovi fabbricanti asiatici di autocarri; rileva che nel 2014 la produzione di autocarri pesanti nell'Unione è diminuita, così come le esportazioni di veicoli commerciali pesanti, autobus e pullman (una diminuzione di 6,3 miliardi di EUR, o -11 %), mentre le importazioni complessive di veicoli commerciali nell'Unione sono aumentate (+10 %); osserva che per l'industria degli autocarri è stato difficile affrontare importanti trasformazioni e l'esigenza di adattarsi diventando nel contempo sempre più globale; che le autorità svedesi sostengono che la parziale delocalizzazione dello stabilimento della Volvo di Umeå è giustificata dalla necessità di aumentare l'efficienza e diminuire i costi al fine di rispondere alla concorrenza mondiale attuale e futura nel quadro del programma di ottimizzazione della Volvo;
5. rileva che gli esuberi rappresentano una sfida nella regione della contea di Västerbotten (di cui Umeå è la capitale), in quanto le offerte di lavoro riguardano settori altamente qualificati e la maggior parte dei lavoratori interessati possiede solo un titolo di istruzione secondaria; constata che la domanda fa riferimento a una recente relazione secondo cui nella regione Västerbotten saranno necessari 40 000 nuovi lavoratori; accoglie con favore le misure a favore dei lavoratori che necessitano di un'istruzione specializzata;
6. invita gli Stati membri ad elaborare, di concerto con le parti sociali, delle strategie intese ad anticipare i previsti cambiamenti del mercato del lavoro e a tutelare i posti di lavoro nell'Unione e le competenze sulla base di valutazioni d'impatto globali in ambito commerciale effettuate dalla Commissione per ogni accordo commerciale;
7. constata che i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) non sono inclusi nella domanda, poiché la regione in questione non soddisfa i requisiti per l'intervento nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
8. valuta positivamente il fatto che le autorità svedesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 30 gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
9. osserva che la Svezia prevede nove tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) valutazione approfondita e pianificazione individuale, ii) varie attività di ricerca di un impiego e coaching, iii) misure per la motivazione e la salute, iv) imprenditorialità e creazione di imprese, v) istruzione e formazione, vi) convalida delle competenze, vii) assistenza per la ricerca di un impiego da parte di fornitori di servizi privati, viii) spese di viaggio e costi correlati, ix) indennità per la ricerca di un impiego;
10. accoglie positivamente le misure a favore della motivazione e della salute dei lavoratori; ritiene che tali azioni siano necessarie per rafforzare la loro motivazione e aiutare i lavoratori la cui salute ha subito ripercussioni per il fatto di essere stati collocati in esubero; apprezza inoltre le misure riguardanti la convalida delle competenze dei partecipanti;
11. prende atto dell'ammontare elevato da spendere in indennità e incentivi; osserva inoltre che il finanziamento di tali azioni è limitato a un importo massimo del 35 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto coordinato di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;
12. attende la risposta della Commissione a conferma del fatto che l'indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale; resta altresì in attesa dell'analisi di complementarità delle misure sostenute dal FEG;
13. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti così come con i soggetti pubblici locali;
14. ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, l'impostazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe anticipare le future prospettive del mercato del lavoro e le qualifiche richieste nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;
15. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale e al potenziale futuro dei settori professionali;
16. chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare un'occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;
17. osserva che le autorità svedesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. osserva che ad oggi il settore della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è stato oggetto di 22 domande di intervento del FEG, inclusa quella in esame, di cui 12 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica globale;
19. invita la Commissione a esaminare con attenzione i casi in cui i fondi FEG sono richiesti per esuberi dovuti a strategie di delocalizzazione delle imprese, a garantire che le imprese abbiano rispettato appieno gli obblighi nei confronti dei lavoratori collocati in esubero, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, e far sì che il FEG sia utilizzato come misura complementare;
20. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
21. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
22. ricorda alla Commissione la sua responsabilità e l'obbligo di fornire in tempo utile informazioni che confermano che la proposta indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale e di fornire un'analisi dettagliata per evidenziare la complementarità delle misure del FEG;
23. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
24. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
25. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/618)
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG)(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), e in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII del 2 dicembre 2013)(3) e, in particolare, il punto 13,
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(4),
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0078/2016),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5% di tale importo (ossia 828 060 EUR nel 2016) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento in parola;
E. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato la necessità di migliorare il valore aggiunto, l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari del FEG quale strumento unionale di sostegno ai lavoratori collocati in esubero;
F. considerando che l'importo proposto di 380 000 EUR corrisponde a circa lo 0,23% del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2016;
1. condivide le misure proposte dalla Commissione in quanto assistenza tecnica per finanziare le spese di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;
2. ricorda l'importanza della creazione di reti e dello scambio di informazioni relative al FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG e i seminari per la creazione di reti sull'attuazione del FEG; si attende che questo scambio di informazioni contribuisca inoltre a relazioni migliori e più particolareggiate sul tasso di successo delle misure sostenute dal FEG negli Stati membri, in particolare in merito al tasso di raggiungimento e di rioccupazione dei beneficiari; sostiene anche tutte le iniziative comprendenti una partecipazione e una consultazione rafforzate delle autorità locali che gestiscono nel quotidiano le misure di sostegno del FEG;
3. accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure di omologazione delle domande e la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC2014), che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione; rileva che la Commissione intende elaborare e perfezionare il modello per le relazioni finali a chiusura dell'esecuzione di ciascun fascicolo FEG quale priorità per il 2016; osserva tuttavia che i costi comportati dalla procedura SFC2014 per il bilancio del FEG permangono relativamente alti;
4. accoglie con favore l'integrazione delle relazioni nel sistema di scambio elettronico dei dati (SFC2014); ritiene che ciò allevierà l'onere amministrativo per gli Stati membri e faciliterà l'uso delle relazioni a fini di valutazione;
5. osserva che la procedura per integrare il FEG nel SFC2014 è in corso da anni e che i pertinenti costi per il FEG sono stati relativamente elevati; osserva che questo livello di costi dovrà essere mantenuto per un altro anno, dopo di che i costi di gestione scenderanno;
6. deplora che la Commissione non abbia presentato i progressi dell'integrazione nel SFC2014 dall'inizio del 2011 al 2014, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 24 giugno 2015 sulla proposta di assistenza tecnica nel 2015; ricorda alla Commissione di illustrare i progressi sopra richiesti, includendo i più recenti sviluppi;
7. è dell'avviso che il sistema SFC2014 potrebbe essere impiegato anche per consentire alla Commissione di raccogliere dati dettagliati sull'impatto dei finanziamenti FEG, in particolare nel caso del tasso di rioccupazione dei lavoratori collocati in esubero che hanno beneficiato di finanziamenti del FEG; insiste sulla sua richiesta di disporre di una migliore valutazione del tipo e della qualità dei posti di lavoro trovati, e delle tendenze a medio e a lungo termine del tasso di reintegrazione nel lavoro raggiunto grazie agli interventi del FEG;
8. accoglie positivamente il fatto che la Commissione intenda investire 70 000 EUR del bilancio disponibile a titolo dell'assistenza tecnica in particolare per migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del sostegno del FEG sui singoli partecipanti; raccomanda che:
—
il bilancio per il monitoraggio e la valutazione sia impiegato per valutare l'impatto a lungo termine sui beneficiari del FEG, l'efficacia e l'efficienza del sostegno sul campo, nonché un'analisi approfondita dei mutamenti economici che portano al collocamento in esubero dei beneficiari del FEG;
—
il coordinatore del FEG e lo Stato membro forniscano dati affidabili e completi sui risultati occupazionali dei beneficiari dodici mesi dopo l'attuazione delle misure; la Commissione dovrebbe aggregare tali dati, compresi i tassi di reimpiego dei beneficiari, e metterli a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
siano registrate e comunicate chiaramente informazioni più dettagliate sulle misure cui i singoli partecipanti hanno avuto accesso per consentire, ad esempio, una più chiara valutazione dei costi-benefici delle diverse misure, soprattutto alla luce dei più elevati costi amministrativi (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG);
—
l'approvazione delle relazioni finali sui fascicoli e la chiusura definitiva di questi ultimi sia associata alla fornitura di informazioni complete sui risultati dei beneficiari (a livello aggregato);
9. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle applicazioni FEG tra cui, in particolare, le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; sottolinea che l'interazione tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner regionali o locali fornitori dovrebbe essere rafforzata e la comunicazione, l'organizzazione del sostegno e i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità) dovrebbero essere esplicitati e concordati tra tutti i partner interessati;
10. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di invitare il Parlamento, in tempi ragionevoli, alle riunioni dei gruppi di esperti e ai seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione(5);
11. invita la Commissione a motivare la decisione di subappaltare a un contraente esterno la valutazione intermedia, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG; chiede che la Commissione decida come procedere sulla base di analisi costi-benefici, chiaramente incentrate sull'obiettività, i risultati, il valore aggiunto, l'occupabilità e l'efficienza;
12. chiede alla Commissione di includere nella valutazione intermedia del FEG tutti gli aspetti relativi all'efficienza in termini di costi di tutti i progetti del FEG, i dati sul sostegno alle indennità dirette e suggerimenti su come migliorare la partecipazione degli Stati membri al FEG e sinergie con misure coperte dal FSE o da programmi nazionali; osserva che tale esercizio dovrebbe essere associato a sforzi volti a creare una base di dati completa sui risultati di tutti gli interventi del FEG; chiede che si svolga una discussione sul risultato della valutazione di medio termine, al fine di accertare se il FEG costituisca lo strumento più efficace per rispondere alle sfide poste dagli esuberi;
13. chiede alla Commissione di includere un'analisi qualitativa e quantitativa del sostegno del FEG ai giovani fino a 25 anni disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione e a prorogare questa misura oltre il dicembre 2017, secondo modalità permanenti e sostenibili, proponendo un nuovo regolamento FEG, soprattutto in vista della realizzazione della garanzia per i giovani e la continua crisi della disoccupazione giovanile;
14. pone l'accento sull'importanza di accrescere la consapevolezza del pubblico sul FEG e la visibilità di quest'ultimo; rammenta agli Stati membri richiedenti il loro ruolo consistente nel pubblicizzare le azioni finanziate dal FEG presso i beneficiari interessati, le autorità, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il pubblico generale, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG;
15. chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare ulteriormente le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di aumentare l'impatto del FEG; osserva, a tale proposito, che il Parlamento sta elaborando una relazione d'iniziativa sulla base della valutazione della Commissione, per fare il punto sul funzionamento del regolamento FEG e sui casi esaminati;
16. apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto della pressione di tempo implicata dalla nuova tabella di marcia, e del potenziale impatto sull'efficacia del trattamento dei fascicoli; invita gli Stati membri a fare maggiormente uso dell'assistenza della Commissione prima di presentare le domande formali;
17. invita gli Stati membri e tutte le istituzioni interessate a difendere l'uso della deroga alle soglie di ammissibilità e a favore delle PMI, la proroga dei periodi di riferimento nonché la possibilità di includere i lavoratori licenziati che forniscono servizi connessi ai lavoratori licenziati dell'impresa di riferimento, contribuendo così a un impiego più efficiente del FEG;
18. chiede agli Stati membri di evidenziare più chiaramente l'addizionalità del finanziamento a titolo del FEG e il suo collegamento con altri fondi e di esaminare le modalità più appropriate per aggiungere valore al FEG, garantire sinergia con altre fonti di finanziamento ed evitare trasferimenti e sovrapposizioni;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/619)
Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016: nuovo strumento per la fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))
– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 41,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione(6),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 adottato dalla Commissione il 9 marzo 2016 (COM(2016)0152),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 adottata dal Consiglio il 16 marzo 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il 17 marzo 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),
– vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0130/2016),
A. considerando che l'attuale afflusso massiccio di rifugiati e migranti in Europa ha determinato una situazione eccezionale, nella quale un gran numero di persone necessita di assistenza umanitaria urgente all'interno dell'Unione; che tale situazione di emergenza ha messo a dura prova la capacità di risposta della maggior parte degli Stati membri interessati; che nell'Unione non esisteva alcuno strumento adeguato per far fronte alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul territorio dell'Unione stessa;
B. considerando che il 2 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio intesa a colmare le lacune esistenti a livello di strumenti disponibili per rispondere alle esigenze umanitarie sul territorio dell'Unione; che il regolamento si basa sull'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale non prevede alcuna partecipazione del Parlamento europeo; che il regolamento (UE) 2016/369 è stato approvato dal Consiglio il 15 marzo 2016;
C. considerando che la Commissione ha successivamente proposto un progetto di bilancio rettificativo per creare la struttura di bilancio di tale strumento e rendere disponibili, tramite una riassegnazione all'interno della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP), 100 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 80,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento per le immediate necessità di finanziamento;
D. considerando che, secondo le stime della Commissione, questo nuovo strumento richiederebbe 300 milioni di EUR nel 2016 (a cui si aggiungerebbero 200 milioni di EUR nel 2017 e 200 milioni di EUR nel 2018), ma che potrebbero sorgere ulteriori esigenze qualora il flusso di migranti e rifugiati restasse al livello attuale;
E. considerando che la Commissione propone altresì di rafforzare l'organico del centro europeo antiterrorismo di Europol e di mettere a disposizione i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento per un importo pari a 2,0 milioni di EUR, da riassegnare a partire dal Fondo sicurezza interna;
1. accoglie con favore la proposta della Commissione di permettere al bilancio dell'Unione di fornire aiuti di emergenza nel territorio dell'Unione per rispondere alle conseguenze umanitarie dell'attuale crisi dei rifugiati; pone l'accento sul peggioramento della situazione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare a causa della risposta non coordinata dei paesi europei, che rende tali aiuti di emergenza ancor più necessari e urgenti; sottolinea la necessità di mostrare solidarietà agli Stati membri che si trovano ad affrontare una tale situazione di emergenza sul loro territorio;
2. prende atto della soluzione proposta con urgenza dalla Commissione; rileva che, dopo la creazione di due fondi fiduciari e di uno strumento per i rifugiati in Turchia, è stato istituito un nuovo meccanismo ad hoc senza una strategia globale per far fronte alla crisi dei rifugiati e senza garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in qualità di colegislatore; fa presente che il nuovo strumento non si fonda su una proposta di regolamento della Commissione nel quadro della procedura legislativa ordinaria; sottolinea che il Parlamento ha sempre agito in modo rapido e costruttivo a sostegno di tutte le iniziative connesse con la crisi dei rifugiati, e continua a farlo anche con la rapida approvazione del presente bilancio rettificativo;
3. ritiene opportuno prevedere un quadro giuridico e di bilancio più sostenibile in modo da consentire la futura mobilitazione degli aiuti umanitari all'interno dell'Unione, quando le circostanze lo richiedano; osserva che i suddetti finanziamenti di emergenza, destinati a rispondere alle crisi e alle situazioni impreviste, dovrebbero, per loro stessa natura, essere oggetto di speciali strumenti ed essere calcolati al di fuori dei massimali del QFP;
4. accoglie con favore l'impegno della Commissione a non sottrarre stanziamenti dal bilancio per gli aiuti umanitari esterni; osserva che la Commissione propone di finanziare la prima rata a titolo del nuovo strumento riassegnando gli stanziamenti provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), che erano già intesi a garantire una ripartizione degli oneri fra gli Stati membri nella gestione dei rifugiati; ritiene che non sia possibile coprire l'intero importo mediante riassegnazioni senza incidere sul funzionamento dell'AMIF, che si troverà inevitabilmente sotto pressione quest'anno e potrebbe aver bisogno di aumenti ulteriori qualora il meccanismo di ricollocazione dovesse diventare pienamente operativo; ritiene pertanto che la dotazione di 100 milioni di EUR costituisca un anticipo degli stanziamenti che dovrà essere compensato in una fase successiva; osserva che la rubrica 3 non dispone di margini ulteriori e che lo strumento di flessibilità è già stato utilizzato integralmente per il 2016; sostiene pertanto la mobilitazione del margine per imprevisti per l'importo rimanente per l'anno in corso non appena necessario e invita la Commissione a presentare una proposta al riguardo; prevede che sarà inevitabile rivedere al rialzo il massimale del QFP per la rubrica 3, al fine di rispondere a tutte le esigenze legate alla crisi dei rifugiati e dei migranti;
5. approva la proposta di aumentare l'organico del centro europeo antiterrorismo di Europol, alla luce dell'attuale situazione della sicurezza nell'Unione europea; osserva che tale incremento si aggiunge a quello già concordato nell'ambito della recente revisione del quadro giuridico di Europol;
6. esorta la Commissione a escludere dall'obiettivo di riduzione del 5% dell'organico tutte le agenzie che operano in senso lato nell'ambito della migrazione e della sicurezza, in quanto registrano una carenza di personale visto l'enorme aumento del carico di lavoro e dei compiti nel corso degli ultimi due anni; invita la Commissione a garantire un equilibrio tra le agenzie competenti in materia di giustizia e affari interni, nel rispetto del loro carico di lavoro e dei loro compiti;
7. conferma la sua volontà di approvare il bilancio rettificativo n. 1/2016 quale presentato dalla Commissione, data l'urgenza della situazione;
8. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016;
9. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0025/2016),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0060/2016),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 15 marzo 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Samo Jereb membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti - Mihails Kozlovs
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Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti (C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0411/2015),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0059/2016),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 15 marzo 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Mihails Kozlovs membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti - Jan Gregor
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Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti (C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0412/2015),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0057/2016),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Jan Gregor membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti - Ladislav Balko
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Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Ladislav Balko a membro della Corte dei conti (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0413/2015),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0055/2016),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ladislav Balko membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti - Janusz Wojciechowski
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Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Janusz Wojciechowski a membro della Corte dei conti (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0414/2015),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0061/2016),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Janusz Wojciechowski membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))
– visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01),
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3),
– vista la conclusione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla revisione paritetica della valutazione del rischio dei pesticidi per quanto concerne la sostanza attiva glifosato(4),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3 del suo regolamento,
A. considerando che, tra tutti gli erbicidi, il glifosato è attualmente il diserbante sistemico che registra il più elevato volume di produzione a livello globale; che negli ultimi 40 anni il suo impiego su scala mondiale ha conosciuto un notevole aumento, pari al 260 % (passando da 3 200 tonnellate nel 1974 a 825 000 tonnellate nel 2014)(5);
B. considerando che il glifosato è un erbicida non selettivo che provoca la morte di tutta la vegetazione erbacea; che il glifosato agisce interferendo con la cosiddetta via dello shikimato, una via che è altresì presente in alghe, batteri e funghi; che, secondo quanto dimostrato, le esposizioni sub-letali di Escherichia coli e Salmonella enterica serovar Typhimurium ai formulati commerciali di glifosato producono un cambiamento a livello della risposta agli antibiotici;
C. considerando che su scala mondiale il glifosato viene impiegato nel 76 % dei casi nel settore agricolo; che il glifosato è altresì ampiamente utilizzato nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel giardinaggio;
D. considerando che il glifosato e/o i suoi residui sono stati individuati nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, nei prodotti non commestibili nonché nell'organismo umano (ad esempio urina e latte materno);
E. considerando che, in generale, la popolazione è esposta alla sostanza soprattutto qualora viva in prossimità di zone ove la sostanza viene nebulizzata, qualora ne faccia un uso domestico o tramite la dieta; che l'esposizione al glifosato è in crescita a causa dell'aumento dei volumi complessivi di utilizzo della sostanza; che gli effetti del glifosato e dei suoi coformulanti più comuni sulla salute umana devono essere regolarmente monitorati;
F. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata soltanto se non è o non è stata classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
G. considerando che nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo" (gruppo 2A) in base a "prove limitate" di effetti cancerogeni sull'uomo (derivanti da casi di esposizione reale ed effettiva), "prove sufficienti" di tumori negli animali da laboratorio (da studi sul glifosato "puro"), nonché "prove solide" di dati meccanicistici riguardanti la cancerogenicità (genotossicità e stress ossidativo) del glifosato "puro" e dei formulati contenenti glifosato;
H. considerando che i criteri utilizzati dalla IARC per il gruppo 2A sono paragonabili a quelli della categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
I. considerando che, ciononostante, nel novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato una valutazione paritetica del glifosato ed è giunta alla conclusione che è improbabile che il glifosato rappresenti una minaccia di cancro per l'uomo e che gli elementi di prova disponibili non ne giustificano la classificazione relativamente al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008;
J. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) …/… della Commissione del XXX che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (in appresso "il progetto di regolamento di esecuzione") propone, in base ad una valutazione scientifica condotta dal BfR e dall'EFSA, di autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 2031, vale a dire per il periodo massimo consentito e per qualsiasi tipo di utilizzo, prevedendo una restrizione per uno dei coformulanti nonché l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di un elenco dei coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari, senza imporre condizioni giuridicamente vincolanti per il suo impiego, dietro mera presentazione di informazioni di conferma sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
K. considerando che lo scopo dichiarato del regolamento (CE) n. 1107/2009 è di "assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola";
L. considerando che nel testo del regolamento (CE) n. 1107/2009 si afferma che le relative disposizioni "si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente"; che il testo afferma inoltre che "in particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente";
M. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, eventuali decisioni in merito all'approvazione/non approvazione/approvazione subordinata a condizioni di una sostanza attiva si basano sulla relazione di esame della Commissione e su "altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002";
N. considerando, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, qualora, "in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio";
O. considerando che le condizioni per poter ricorrere al principio di precauzione quale definito nel regolamento (CE) n. 178/2002 sono chiaramente soddisfatte alla luce della controversia in corso circa le proprietà cancerogene del glifosato;
P. considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva è per un periodo non superiore a quindici anni; che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi intrinsechi all'uso di tali sostanze, tenendo conto, in sede di adozione di qualsiasi decisione in merito al rinnovo dell'approvazione, dell'esperienza maturata attraverso l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, nonché di qualsiasi sviluppo in campo scientifico e tecnologico;
Q. considerando che, nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC, del 18 febbraio 2016, sulle pratiche della Commissione europea in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), il Mediatore europeo ha invitato la Commissione a rivedere il suo approccio alla definizione e all'attuazione di misure di mitigazione (condizioni e restrizioni), al fine di includere ulteriori requisiti volti a garantire che la Commissione non si sottragga alla propria responsabilità di assicurare un'efficace protezione della salute umana e animale e dell'ambiente conferendo agli Stati membri una discrezione pressoché assoluta per quanto riguarda la definizione di misure di mitigazione per sostanze potenzialmente pericolose, dato che le formulazioni standard sono molto vaghe ed è possibile persino mettere in dubbio che esse esigano misure di mitigazione;
R. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcuna misura di mitigazione del rischio che sia giuridicamente vincolante, nonostante in quasi tutti gli usi del glifosato sia stato rilevato un elevato rischio a lungo termine per i vertebrati terresti non bersaglio, compresi mammiferi e uccelli; che l'uso del glifosato quale erbicida non selettivo provoca la morte non solo delle piante indesiderate, bensì di tutte le piante, nonché di alghe, batteri e funghi, generando quindi un impatto inaccettabile sulla biodiversità e sull'ecosistema; che, in quanto tale, il glifosato non è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
S. considerando che diversi Stati membri hanno già adottato misure precauzionali per proteggere la salute pubblica e l'ambiente; che, per conseguire il medesimo livello di protezione in tutti gli Stati membri, occorre stabilire a livello dell'Unione condizioni chiare e giuridicamente vincolanti in merito all'uso di una sostanza attiva nel caso in cui questa venga approvata;
T. considerando che l'EFSA, su richiesta della Commissione, ha tenuto in considerazione nella propria valutazione la relazione pubblicata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha classificato il glifosato quale sostanza probabilmente cancerogena per gli esseri umani; che la valutazione dell'EFSA si è basata su un ampio insieme di prove, compresi una serie di studi non analizzati dalla IARC, e che, secondo l'EFSA, ciò costituisce una delle ragioni per cui sono state raggiunte conclusioni differenti;
U. considerando che il capo unità pesticidi dell'EFSA, responsabile della valutazione, ha definito taluni studi non analizzati dalla IARC come "fondamentali" e "cruciali"; che finora l'EFSA ha rifiutato di rendere pubblici tali studi, in quanto i richiedenti sostengono che la loro divulgazione lederebbe i loro interessi commerciali; che la mancata pubblicazione degli studi rende impossibile un controllo scientifico indipendente; che l'EFSA non ha fornito prove verificabili a dimostrazione del fatto che la divulgazione degli studi potrebbe nuocere all'industria, come previsto invece dall'obbligo giuridico a essa incombente in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
V. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6), le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di interessi commerciali a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; che, alla luce della controversia in corso tra la IARC e l'EFSA su una questione rilevante per il pubblico quale il cancro e dell'importanza globale della decisione in merito alla riapprovazione (eventualmente subordinata a condizioni) o alla mancata riapprovazione del glifosato, vi è indubbiamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali studi;
W. considerando che sussistono non solo serie preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi su un eventuale meccanismo d'azione in relazione alle sue proprietà di interferenza endocrina; che è stato constatato che i formulati a base di glifosato interferiscono a livello endocrino nelle linee cellulari umane e che, in assenza di opportuni criteri scientifici orizzontali, non può essere escluso un meccanismo d'azione endocrino-mediato, che la Commissione intende elaborare, entro l'agosto 2016, norme per definire i disgregatori endocrini;
X. considerando che l'EFSA ha manifestato preoccupazione per il fatto che non è stato possibile escludere un meccanismo d'azione endocrino-mediato, in quanto le lacune nei dati non hanno consentito di completare la valutazione; che, tuttavia, il punto 2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che l'approvazione di una sostanza attiva è subordinata alla presentazione di un fascicolo completo; che ciò è tanto più importante in quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che una sostanza attiva è approvata soltanto se considerata priva di proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
Y. considerando che è inopportuno che la Commissione affronti tale carenza significativa mediante dati di conferma da presentarsi in seguito alla decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto la procedura relativa ai dati di conferma dovrebbe applicarsi unicamente in determinati casi eccezionali di cui al punto 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non dovrebbe riguardare prescrizioni relative ai dati che esistevano al momento della presentazione della domanda;
Z. considerando che nel corso degli ultimi vent'anni sono state raccolte ulteriori prove sugli effetti avversi del glifosato, in particolare sulla probabilità che la sua azione colpisca diverse vie metaboliche dei vertebrati, provocando tra l'altro danni epatorenali e influendo sul bilancio dei nutrienti attraverso la propria azione chelante(7);
AA. considerando che nel luglio 2015 lo Stato membro relatore ha manifestato l'intenzione di presentare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, autorità scientifica competente in materia di classificazione armonizzata delle sostanze chimiche, un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che l'applicazione era attesa per la fine di marzo 2016; che, secondo le previsioni, il processo decisionale durerà diciotto mesi;
AB. considerando che un impiego significativo del glifosato è volto al "disseccamento", ossia all'uccisione della coltura stessa prima del raccolto, in modo da accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta (pratica altrimenti nota come "green burndown"); che detta pratica non solo ha notevoli effetti negativi sulla biodiversità, ma provoca generalmente anche un considerevole aumento dei livelli di residui nel prodotto finale, una volta raccolto, comportando dunque una maggiore esposizione alimentare umana(8); che tale pratica contamina anche la paglia ricavata dalla coltura sottoposta a trattamento, rendendola pertanto inadatta al foraggio per gli animali; che l'impiego di un erbicida non selettivo a tali scopi è inaccettabile sia per quanto concerne la tutela della salute umana sia per l'ambiente;
AC. considerando che l'ampia maggioranza delle colture geneticamente modificate è resistente al glifosato(9); che il 56% del glifosato complessivamente utilizzato nel 2012 era destinato a colture geneticamente modificate resistenti al glifosato stesso(10);
AD. considerando che nel 2015 e nel 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a quattro diversi progetti di atti di esecuzione della Commissione relativi all'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colture geneticamente modificate(11)(12)(13)(14); che tutte le colture in questione erano state geneticamente modificate per renderle resistenti al glifosato; che tre di tali colture erano state geneticamente modificate per renderle altresì resistenti a un secondo erbicida, combinando pertanto resistenze multiple;
AE. considerando che è noto che il diffuso impiego di glifosato su colture resistenti al glifosato negli ultimi vent'anni ha comportato lo sviluppo di erbe infestanti resistenti, in quanto è stato rilevato che il ripetuto utilizzo del glifosato, non sufficientemente alternato all'uso di erbicidi o pratiche diserbanti, favorisce notevolmente lo sviluppo di erbe infestanti resistenti; che, per far fronte a tale evenienza, le imprese delle biotecnologie agricole stanno aggiungendo alle colture ulteriori caratteristiche volte a renderle resistenti agli erbicidi, come dimostrato da tre delle quattro colture geneticamente modificate cui si è opposto il Parlamento europeo, determinando una spirale che potrebbe portare a un aumento della multiresistenza delle erbe infestanti(15); che tale circolo vizioso non è sostenibile;
AF. considerando che alcuni studi hanno rilevato che la difesa integrata basata sulla diversificazione delle colture, regimi di lavorazione del terreno, date di semina e diserbo meccanico può determinare una riduzione dell'impiego di erbicidi, preservando al contempo il rendimento del raccolto, dimostrandosi più sostenibile ed ecocompatibile e generando benefici importanti in termini di biodiversità(16);
AG. considerando che, per quanto concerne alcuni pesticidi, compreso il glifosato, nel 2015 l'EFSA ha rilevato che il numero di determinazioni dei livelli massimi di residui (LMR) dichiarate era significativamente inferiore al numero necessario per trarre conclusioni statisticamente attendibili; che, secondo l'EFSA, i paesi relatori dovrebbero ampliare la portata dei metodi analitici utilizzati per l'applicazione dei LMR al fine di assicurare che i tassi di individuazione e di superamento dei LMR non vengano viziati dallo scarso numero di determinazioni o dalla mancanza di dati relativi a taluni paesi(17);
AH. considerando che nel marzo 2016 è stata rinviata la votazione in seno al comitato permanente per i fitofarmaci sul progetto di regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato;
AI. che il Government Accountability Office (GAO, ossia l'Ufficio per la responsabilità governativa statunitense) ha recentemente formulato una raccomandazione rivolta alla Food and Drug Administration (Agenzia dell'alimentazione e del farmaco statunitense) affinché questa valuti il rischio e divulghi informazioni sui residui di glifosato in relazione alla salute pubblica;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non garantisca un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non applichi il principio di precauzione ed ecceda le competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
2. chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto di regolamento di esecuzione al fine di tenere maggiormente conto dell'utilizzo sostenibile degli erbicidi contenenti glifosato; invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri, nello specifico, di limitare o vietare la vendita di glifosato agli utilizzatori non professionali, e chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione, di concerto con esperti degli Stati membri, al fine di esaminare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali e presentare proposte al riguardo, mettere a punto programmi di formazione e prevedere una procedura di autorizzazione dei professionisti, fornire migliori informazioni sull'uso del glifosato nonché limitare rigorosamente l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato nella fase di pre-raccolto;
3. invita la Commissione a rinnovare l'approvazione del glifosato per sette anni; ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può revocare l'approvazione di una sostanza attiva durante il periodo di autorizzazione sulla base di nuove prove scientifiche che dimostrino che tale sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori sull'elenco di coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari; si compiace del divieto di utilizzo dell'ammina da sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato;
4. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso non professionale del glifosato;
5. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso del glifosato in parchi, giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze;
6. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti;
7. invita la Commissione a rivalutare l'approvazione in attesa della presentazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;
8. invita la Commissione a provvedere in breve tempo a una revisione indipendente della tossicità complessiva e della classificazione del glifosato alla luce di tutte le prove scientifiche disponibili, comprese quelle relative al potenziale cancerogeno della sostanza stessa, nonché delle eventuali proprietà di interferenza endocrina sulla base degli auspicati criteri scientifici orizzontali per i disgregatori endocrini;
9. invita la Commissione e l'EFSA a divulgare immediatamente tutte le prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; invita inoltre la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per agevolare la completa divulgazione dei dati scientifici utilizzati nel contesto del processo di valutazione dell'UE;
10. invita la Commissione a incaricare il suo Ufficio alimentare e veterinario di testare e monitorare i residui di glifosato negli alimenti e nelle bevande prodotti nell'Unione nonché nelle merci importate;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per trovare soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;
12. è del parere che, per garantire fiducia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e tra le stesse, sia importante che la Commissione dia opportunamente seguito alla presente risoluzione;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0040)
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0038).
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).
L'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (2015/2272(INI))
– visti l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 21, in particolare i paragrafi 1, 2, la lettera h) e il paragrafo 3, secondo capoverso, gli articoli 8, 22, 24, 25, 26, l'articolo 42, in particolare il paragrafo 7, e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la strategia europea per la sicurezza del 2003 e la relazione del 2008 sulla sua attuazione,
– vista la relazione del vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) intitolata "L'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso",
– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante intitolata "L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni" (JOIN(2013)0030),
– vista la comunicazione della Commissione, intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dal titolo "Riesame della politica europea di vicinato" (JOIN(2015)0050),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 21 maggio 2015, sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune)(1),
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)(2),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 (EUCO 217/13) e del 25 e 26 giugno 2015 (EUCO 22/15), nonché le conclusioni del Consiglio sulla PSDC del 18 maggio 2015 (8971/15),
– vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa(3),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dal titolo "Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro" (JOIN(2013)0001),
– vista la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2014,
– viste la dottrina strategica 2010 della NATO e la dichiarazione del vertice NATO in Galles del 2014,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia(4),
– visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC(5),
– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre 2015, e l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico,
– vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0069/2016),
A. considerando che molte delle sfide e delle minacce attuali e future per l'UE sono complesse e interconnesse e provengono da attori statali e non statali, tanto dall'interno quanto dall'esterno dei confini comuni; che occorre collegare i contesti locali, regionali e globali; che occorrono una volontà politica e una leadership forti per un'azione comune risoluta da parte dell'UE e dei suoi Stati membri per rispondere proattivamente, collettivamente ed efficacemente a tali sfide, salvaguardare i valori dell'UE e il suo modello sociale e trasformare l'UE in un attore efficace e più strategico e contribuire alla sicurezza globale; che la strategia globale dell'UE sulla politica estera e di sicurezza deve gettare le basi per tale sviluppo, definendo il livello politico di ambizione dell'UE quale attore internazionale;
B. considerando che l'UE deve avere piena consapevolezza del deterioramento nel suo ambiente strategico immediato e delle relative conseguenze a lungo termine; che il moltiplicarsi e la simultaneità delle crisi, che hanno conseguenze sempre più immediate sul territorio dell'UE, implicano che nessuno Stato membro può affrontarle da solo e che, per garantire la propria sicurezza, gli europei dovrebbero assumersi le loro responsabilità collettivamente;
C. considerando che le minacce identificate nella strategia europea per la sicurezza del 2003, ossia terrorismo, armi di distruzione di massa, conflitti regionali, fallimento dello Stato e criminalità organizzata, sono ancora, nella maggior parte dei casi, valide; che l'UE affronta attualmente numerose sfide aggiuntive, gravi e impreviste, come i tentativi di potenze revisioniste di ridisegnare i confini con la forza violando il diritto internazionale e di sfidare l'ordine globale basato su regole, il cambiamento climatico, la lenta crescita economica, gli importanti flussi migratori e dei rifugiati, e la più ingente crisi di rifugiati dalla Seconda guerra mondiale, oltre agli sviluppi tecnologici nel settore spaziale e cibernetico, alla criminalità finanziaria, alla proliferazione nucleare e alla corsa agli armamenti, alle operazioni belliche e alle minacce informatiche e ibride;
D. considerando che l'architettura europea in materia di sicurezza si è basata sull'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); che l'UE svolge un ruolo centrale nell'ambito dell'OSCE;
E. considerando che, alla luce del deterioramento della sicurezza regionale, l'UE deve dare priorità alla stabilizzazione dei paesi limitrofi, senza tuttavia rinunciare ai propri impegni sul piano internazionale; che le crisi sul fronte della sicurezza alle porte dell'UE sono aggravate e influenzate dalle tendenze mondiali, e che, per converso, un'efficace gestione della sicurezza regionale è un presupposto indispensabile ai fini della capacità dell'UE di agire a livello globale;
F. considerando che il 26 giugno 2015, il Consiglio europeo ha affidato all'Alto rappresentante il compito di continuare il processo di riflessione strategica al fine di preparare una strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, in stretta collaborazione con gli Stati membri, da sottoporre al Consiglio europeo entro giugno 2016;
G. considerando che una risposta rapida ed efficiente da parte dell'UE alle minacce richiede una forte solidarietà tra gli Stati membri, il superamento delle barriere e delle mentalità compartimentate all'interno delle istituzioni e presso le rappresentanze estere del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e degli Stati membri, nonché lo stanziamento di risorse di bilancio adeguate e flessibili, per sostenere la realizzazione degli interessi dell'UE; che una strategia europea efficace richiede innanzitutto una volontà politica forte e un sentimento di unità d'intenti condiviso tra gli Stati membri, al fine di creare e utilizzare strumenti realmente europei;
H. considerando che le minacce di varia natura rivolte contro singoli Stati membri devono essere considerate come minacce all'Unione nel suo insieme ed esigono una forte unità e solidarietà tra gli Stati membri e una politica estera e di sicurezza comune coerente;
I. considerando che l'approccio globale e il ricorso coerente e coordinato agli strumenti politici esterni e interni dell'UE dovrebbe essere il fulcro della nuova strategia; che le esportazioni di armi da parte dell'UE non possono essere considerate come facenti parte degli interessi diretti dell'UE in materia di sicurezza e che occorre tenere conto della posizione comune 2008/944/PESC nel contesto dello sviluppo di una strategia globale dell'UE; che l'Unione ha l'obiettivo primario di promuovere i suoi valori contribuendo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile della Terra, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco dei popoli; che tali obiettivi fondamentali non devono essere trascurati quando l'Unione intraprende azioni volte all'attuazione delle proprie politiche interne ed esterne; che anche quando l'Unione agisce per promuovere i propri interessi commerciali deve sempre adoperarsi al fine di assicurare la coerenza delle proprie azioni con il perseguimento dei suoi obiettivi relativi al mantenimento della pace e alla salvaguardia dei diritti umani;
J. considerando che l'UE, in un ambiente internazionale tanto volatile e incerto, deve disporre di un'autonomia strategica che le consenta di garantire la sua sicurezza e di promuovere i suoi interessi e valori;
K. considerando che è necessario porre la sicurezza umana al centro della strategia globale dell'UE e tenere pienamente conto della prospettiva di genere nell'ambito della sicurezza e della risoluzione 1325 delle Nazioni Unite;
L. considerando che l'UE, dopo l'adozione della strategia europea per la sicurezza del 2003, si è posta l'obiettivo di conseguire un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace e su norme di diritto internazionale;
M. considerando che la nuova strategia deve essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
N. considerando che alla futura strategia dovrebbero fare seguito relazioni annuali di attuazione e che essa dovrebbe includere i seguenti obiettivi, da elaborare ulteriormente in forma di "sottostrategie" che stabiliscono disposizioni specifiche per i diversi settori di intervento;
Difendere l'Unione europea
1. constata che l'obiettivo dell'Unione europea è di promuovere la pace, i propri valori e il benessere delle popolazioni, garantendo al contempo la sicurezza dei suoi cittadini e del suo territorio; sottolinea che l'azione esterna dell'Unione è improntata ai principi sanciti all'articolo 21 TUE; evidenzia che l'UE deve pertanto garantire la sua resilienza sia interna che esterna e la sua capacità di anticipare, prevenire e risolvere le sfide e le minacce prevedibili, oltre a essere pronta ad agire rapidamente in presenza di crisi imprevedibili, nonché la sua capacità di riprendersi da vari tipi di attacchi, oltre a tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle materie prime, tenendo conto al contempo degli effetti dei cambiamenti climatici, che devono essere affrontati con urgenza, grazie all'assunzione di un ruolo guida da parte dell'UE nell'azione globale per il clima e nella promozione dello sviluppo sostenibile;
2. ritiene che, per far fronte ad un contesto globale in evoluzione, la strategia dell'UE dovrebbe articolarsi intorno a:
a)
l'identificazione e la definizione di un ordine di priorità nell'affrontare le minacce e le sfide;
b)
la definizione delle risposte da adottare in relazione ad esse;
c)
la determinazione delle risorse da destinarvi;
3. sottolinea che le frontiere di ogni Stato membro sono le frontiere dell'Unione e in quanto tali devono essere difese;
4. è dell'opinione che l'UE, quale attore globale, abbia un ruolo chiave nel sostenere i principi sanciti dal diritto internazionale sui diritti umani, in particolare i principi di universalità e indivisibilità dei diritti umani; ritiene pertanto che i diritti umani debbano essere significativamente integrati nella nuova strategia globale al fine di realizzare pienamente il quadro strategico dell'UE, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia; evidenzia, a tale proposito, la necessità di consultare sempre la società civile dell'UE, degli Stati membri e dei paesi terzi per fare in modo che l'esperienza e le conoscenze dei professionisti e dei difensori dei diritti umani possano informare e rendere più incisiva la politica estera e di sicurezza dell'UE; chiede all'UE e agli Stati membri di assicurare che la politica estera dell'UE adotti un approccio strategico in materia di diritti umani che ponga l'accento su azioni e risultati concreti e dimostri la coerenza dell'impegno assunto dall'UE in merito ai diritti umani nei vari paesi e nelle varie regioni, a prescindere dalle preoccupazioni in materia di sicurezza, politica estera, commercio, energia, aiuti, o da altre questioni;
5. ritiene che sia essenziale individuare i reali interessi condivisi in materia di politica estera di tutti i 28 Stati membri dell'UE in ogni regione del mondo e in ogni pertinente settore politico; sottolinea inoltre che il solo fatto di dare visibilità a tali interessi condivisi può notevolmente rafforzare l'UE quale attore nell'ambito della politica estera; invita il VP/AR ad affidare al SEAE il compito di effettuare una mappatura di tali interessi specifici e contribuire a definire gli obiettivi strategici e operativi che possano direttamente condurre a risultati concreti;
6. ritiene che gli Stati Uniti siano il partner strategico chiave dell'Unione europea; constata che l'UE e i suoi Stati membri devono essere più uniti e pronti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e difesa territoriale collettive, facendo minore affidamento sugli Stati Uniti, in particolare nel vicinato europeo; sottolinea che l'alleanza transatlantica deve rimanere un pilastro fondamentale in un sistema globale basato sulle regole; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a potenziare le loro capacità di difesa, per essere pronti a rispondere a un ampio spettro di minacce e di rischi civili, militari e ibridi in sinergia con la NATO, e ad avvalersi pienamente delle disposizioni del trattato di Lisbona sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
7. esorta, di conseguenza, l'UE a rafforzare la cooperazione coerente e strutturata nell'ambito della ricerca per la difesa, della base industriale e della difesa informatica attraverso la messa in comune e la condivisione e altri progetti di cooperazione, al fine di utilizzare i bilanci nazionali per la difesa in modo più efficiente, a conseguire l'obiettivo collettivo di dedicare il 2 % della spesa destinata alla difesa al finanziamento della ricerca e ad avviare un programma di ricerca e tecnologia nel settore della difesa, finanziato dall'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); considera che il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa deve essere rafforzato e le sue risorse incrementate per consentirle di intervenire con maggiore efficacia; ritiene anche che gli Stati membri dovrebbero assumersi maggiori responsabilità ai fini della creazione di capacità europee urgentemente necessarie e contribuire all'autonomia strategica dell'UE, aumentare la loro spesa per la ricerca militare attraverso l'AED e rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) e il mercato europeo della difesa; chiede che sia reso più trasparente e responsabile l'utilizzo dei bilanci della sicurezza e della difesa da parte degli Stati membri; invita altresì gli Stati membri a provvedere affinché siano messe a disposizione capacità adeguate per svolgere le missioni di cui all'articolo 43 TUE, ivi comprese le pertinenti missioni di pace delle Nazioni Unite; sottolinea inoltre che è necessario migliorare gli scambi di intelligence e sviluppare una capacità previsionale e di intelligence realmente europea, che preveda la presenza di meccanismi di controllo adeguati;
8. chiede al VP/AR di affrontare la mancanza di chiarezza della clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7 TUE, e di definire le linee guida nonché le modalità della sua attuazione, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere in modo efficace quando viene invocata;
9. critica aspramente la Commissione per non aver portato a termine nei tempi previsti i compiti che le sono stati assegnati dal Consiglio europeo nel 2013 per quanto concerne l'annunciata tabella di marcia per un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, il previsto Libro verde sul controllo delle capacità industriali di difesa e di sicurezza a carattere sensibile, il controllo degli appalti della difesa e della sicurezza e gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo nel settore della difesa;
10. prende atto della decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015; invita il capo dell'Agenzia europea per la difesa e il VP/AR a informare il Parlamento, indicando in che modo questa decisione del Consiglio rifletta la richiesta reiterata del Parlamento di rafforzare l'AED finanziando i costi del personale e di esercizio attraverso il bilancio dell'Unione;
11. ritiene che uno degli obiettivi principali dovrebbe essere la transizione verso unità militari multinazionali raggruppate su base permanente, forze di difesa congiunte e la definizione di un quadro per la politica di difesa comune, che porti, infine, a una Unione europea della difesa; chiede, a tale proposito, l'istituzione di un quartier generale militare permanente dell'UE per migliorare la capacità di gestione militare delle crisi, e garantire la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità delle forze e degli equipaggiamenti; chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione nel campo della difesa a livello collettivo, bilaterale e di raggruppamenti regionali; sostiene l'adozione di un Libro bianco sulla difesa dell'UE, sulla base della strategia globale dell'UE;
12. ritiene che l'attuazione attuale dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe servire da catalizzatore per liberare il potenziale di tutte le disposizioni del trattato relative alla sicurezza e alla difesa;
13. sottolinea l'importanza fondamentale del rafforzamento della cooperazione UE-NATO, che dovrebbe garantire il coordinamento tra le operazioni, e sostiene l'istituzione di capacità europee che rafforzino la NATO nella difesa territoriale e siano in grado di condurre autonomamente operazioni di intervento oltre i confini dell'UE; sottolinea che la PSDC dovrebbe rafforzare il pilastro europeo della NATO e garantire che i membri europei della NATO rispettino realmente gli impegni assunti in tale consesso; suggerisce di combinare i concetti di gruppi tattici dell'UE e di Forza di reazione della NATO; ricorda che i contributi militari dovrebbero essere fondati sul principio della solidarietà tra gli Stati membri dell'UE;
14. sottolinea che i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante della politica estera e di sicurezza dell'UE e devono ispirarsi ai principi sanciti dall'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale; ricorda che è fondamentale garantire coerenza tra le esportazioni di armi e la credibilità dell'UE come sostenitore globale dei diritti umani; è profondamente convinto che una più efficace attuazione degli otto criteri della posizione comune rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo della strategia globale dell'UE;
15. invita gli Stati membri a rispettare la posizione comune sulle esportazioni di armi e a interrompere il commercio di armi con i paesi terzi che non soddisfano i criteri ivi elencati;
16. sostiene un ulteriore approfondimento della governance efficiente di ambiti globali comuni, come i mari, l'aria, lo spazio e il ciberspazio;
17. prende atto del crescente ruolo della tecnologia nelle nostre società e ritiene che la politica dell'UE debba rispondere alla rapida evoluzione dello sviluppo tecnologico; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo fondamentale e legittimante che Internet e le tecnologie possono svolgere nell'ambito dello sviluppo, della democratizzazione e dell'emancipazione dei cittadini in tutto il mondo e sottolinea pertanto quanto sia importante che l'UE si adoperi per promuovere e salvaguardare l'accesso libero e aperto a Internet e per proteggere i diritti digitali;
18. sottolinea che l'impatto delle tecnologie dovrebbe anche riflettersi nella strategia globale e nelle iniziative in materia di sicurezza informatica, e che il miglioramento dei diritti umani deve essere inserito come parte integrante in tutte le politiche e i programmi dell'UE, ove del caso, per favorire la protezione dei diritti umani, la promozione della democrazia, lo Stato di diritto e la buona governance, nonché la risoluzione pacifica dei conflitti;
Stabilizzare il "grande vicinato" dell'Europa
19. ritiene che, per essere più efficace e credibile in quanto attore globale, l'UE dovrebbe assumersi maggiori responsabilità e concentrare l'attenzione sull'esigenza di colmare il vuoto di sicurezza nelle zone limitrofe e nel grande vicinato, e creare condizioni di stabilità e prosperità fondate sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, affrontando necessariamente le cause profonde delle guerre e dei conflitti attuali, dei flussi migratori e della crisi dei rifugiati;
20. è convinto che l'UE dovrebbe impegnarsi più a fondo nelle attività diplomatiche di allentamento della tensione, in special modo nel vicinato meridionale; ritiene che la nuova strategia debba comprendere soluzioni che mostrino in che modo l'UE possa prendere le mosse dal recente accordo nucleare con l'Iran per promuovere un ulteriore rafforzamento della fiducia e altri accordi regionali in materia di sicurezza, che possono anche basarsi sull'esperienza dell'Europa nell'ambito degli assetti regionali di sicurezza, come la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), e degli accordi, come l'Atto finale di Helsinki;
21. è del parere che per costruire la stabilità e la pace, promuovere la sicurezza umana, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la democratizzazione, l'UE debba tenere fede ai suoi impegni di allargamento e d'integrazione, sulla base di politiche destinate a incentivare la crescita economica e società inclusive, e proseguire la cooperazione con paesi strettamente associati nel contesto della politica europea di vicinato (PEV) appena riveduta; ricorda che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i criteri di Copenaghen, che sono saldi e non negoziabili, e i principi di democrazia e rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e delle minoranze e che garantisca lo Stato di diritto, può chiedere di diventare membro dell'Unione; ritiene che l'UE dovrebbe sempre mantenere un impegno coerente e sistematico nei confronti sia del vicinato orientale che di quello meridionale;
22. è d'avviso che l'attuale crisi dei rifugiati richieda un approccio europeo olistico e un'azione urgente e concertata, che utilizzi strumenti sia esterni che interni; chiede una strategia a lungo termine e la gestione sostenibile delle politiche in materia di asilo, migrazione e riammissione sulla base di principi comuni e solidarietà e con la debita considerazione per i diritti umani e la sicurezza degli individui; chiede il rafforzamento del sistema Schengen, della Guardia costiera e di frontiera europea e di Frontex; in tale contesto, chiede alla Commissione di proporre soluzioni efficaci e sostenibili; ritiene che, a tal fine, l'UE dovrebbe promuovere un approccio più pratico e globale per l'assistenza all'Africa, al Medio Oriente e ai paesi e alle regioni fragili ed inclini alla guerra;
23. ritiene che una diplomazia multilaterale inclusiva sotto il coordinamento e la leadership del VP/AR sia uno strumento essenziale per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle crisi sia nel vicinato che a livello globale; sottolinea che occorre rafforzare l'orientamento strategico, la coerenza e le sinergie positive tra le politiche d'azione esterna e le politiche interne, sempre più interconnesse a livello di Unione, all'interno degli Stati membri e tra il SEAE e la Commissione;
Rafforzare la governance globale multilaterale
24. ritiene che l'UE debba essere un attore globale costruttivo e resiliente con un'ottica regionale, dotato dei mezzi civili e militari necessari, e aspirare a essere un organo normativo, che contribuisce all'istituzione e al rafforzamento di una governance globale multilaterale efficiente con l'obiettivo di rafforzare la democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani; sottolinea che la PSDC è una componente cruciale ai fini della prevenzione e della risoluzione delle crisi;
25. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a perseguire un approccio globale/congiunto/integrale nella propria azione esterna e a tenere conto del legame inscindibile tra sicurezza interna ed esterna; a tale proposito, invita l'UE a sviluppare sinergie tra sicurezza, sviluppo, commercio, diritti umani, attività di promozione della democrazia e azione esterna dell'UE e a includere tali politiche nella sua strategia globale; insiste sul necessario perseguimento degli obbiettivi relativi alla non proliferazione, alla promozione della pace e alla salvaguardia dei diritti umani anche quando l'Unione intraprende azioni di tipo commerciale;
26. ricorda il ruolo significativo e crescente che la sicurezza energetica avrà nell’ambito dello sviluppo interno dell’UE e dei suoi rapporti con partner locali, regionali e internazionali; chiede una rapida e completa realizzazione dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia; ritiene che sia nell'interesse strategico dell'UE dotare la Commissione della prerogativa di co-negoziare e co-firmare tutti i contratti relativi alle forniture di energia importata e prodotta da paesi terzi;
27. sottolinea la necessità di una volontà politica negli Stati membri di mostrare maggiore flessibilità in questioni relative alla PSDC per imprimere un forte slancio in quest'ambito; sostiene la costituzione di una formazione del Consiglio dei ministri destinata alla difesa, oltre a riunioni regolari del Consiglio europeo sulla difesa; sollecita gli Stati membri disponibili a stabilire una cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa (PESCO); evidenzia, a tale proposito, la necessità di superare i limiti strutturali legati in particolare alla valutazione dei bisogni, delle capacità (civili e militari) e del finanziamento comune; ritiene che il ricorso alla PESCO e all'articolo 44 TUE costituiscano i canali istituzionali più appropriati per far avanzare realisticamente questa politica comune;
28. sostiene il principio secondo il quale gli Stati membri dell'UE dovrebbero impegnarsi a utilizzare almeno il 2 % del loro PIL per la spesa per la difesa entro il 2024, al fine di conseguire le necessarie e adeguate capacità civili e militari per realizzare gli obiettivi della PESC/PSDC, valorizzando allo stesso tempo le economie di scala mediante la cooperazione e lo sviluppo comune e riducendo le disparità tra gli Stati membri;
29. sottolinea che il rafforzamento della cooperazione con gli attori globali e regionali contro le minacce e le sfide globali è necessario per creare un ordine globale basato su norme; ritiene che la collaborazione bilaterale su questioni settoriali specifiche con gli attori regionali interessati consenta la condivisione dei valori europei e contribuisca alla crescita e allo sviluppo; ricorda che le minacce globali hanno spesso una causa locale e che, conseguentemente, la loro soluzione richiede il coinvolgimento di attori locali; constata che l'istituzione di relazioni più strette con gli attori non statali, con i governi locali e regionali e la società civile è anch'essa cruciale per garantire un approccio generale a sfide globali quali il cambiamento climatico e il terrorismo e che si debba rivedere il modo in cui l'UE forma e definisce i partenariati allo scopo di incrementare il senso di titolarità dei partner e sviluppare ulteriormente un approccio che coinvolga molteplici parti interessate;
30. ritiene che il dialogo con i principali attori a livello mondiale e regionale – Stati, organizzazioni e istituzioni – debba basarsi sui principi fondamentali e gli interessi strategici dell'Unione, il rispetto del diritto internazionale, e obiettivi e interessi comuni ben definiti, tenendo conto del loro peso strategico e del loro potenziale contributo per affrontare le minacce e le sfide globali; è del parere che i progetti di connettività possano svolgere un ruolo cruciale nella costruzione di rapporti forti e stabili con i principali partner dell'Europa;
31. chiede un rafforzamento del dialogo con le autorità e le strutture regionali allo scopo di creare sinergie sostenibili per la pace, la sicurezza, la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, e un potenziamento del sostegno ai paesi soggetti a forti pressioni a motivo di crisi regionali, segnatamente l'impegno a costruire istituzioni stabili e resilienti e una società inclusiva per far leva sugli accordi commerciali e settoriali al fine di promuovere la sicurezza, la stabilità e la prosperità e perseguire strategie regionali a vasto raggio;
32. condanna il fatto che regimi autocratici e repressivi abbiano sempre più successo nella loro capacità di indebolire od ostacolare i diritti umani, lo sviluppo, la democrazia e lo sviluppo di una società civile attiva; sollecita il VP/AR ad occuparsi di questa tendenza globale negativa nel contesto della strategia globale;
33. constata che la prosperità dell'Unione è determinata dalla sua capacità di rimanere innovativa e competitiva nonché di trarre beneficio da un'economia globale ad alta velocità; ritiene che l'UE debba utilizzare tutti i suoi strumenti politici in modo coerente, per creare condizioni esterne favorevoli alla crescita sostenibile dell'economia europea; è d'avviso che l'UE debba essere un attore impegnato e attivo, promuovere il libero ed equo scambio e gli investimenti, garantire i canali commerciali e un maggiore accesso ai mercati di tutto il mondo e tutelare la stabilità del sistema finanziario globale, promuovendo elevati standard di regolamentazione e governance;
34. constata che, per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza, l'UE deve potenziare la cooperazione con un'ONU riformata e disporsi a influenzare e a orientare l'azione nei forum mondiali sulla governance di quei settori in cui risiedono gli interessi strategici e la sicurezza dell'UE, nonché approfondire i partenariati con gli altri attori globali e regionali, rivitalizzare i partenariati strategici trasformandoli in efficaci strumenti di politica estera, compresi i partenariati con gli attori non statali; ritiene che l'UE debba anche rafforzare la diplomazia europea, potenziare le proprie capacità operative per prevenire i conflitti, sostenere la democrazia e la pace, gestire le crisi e costruire alleanze attraverso la mediazione e il dialogo, nonché promuovere e legittimare la società civile; incoraggia l'approfondimento della cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite e tra l'UE e l'UA nelle operazioni di sostegno alla pace; sottolinea che gli approcci in materia di risoluzione dei conflitti dovrebbero essere integrati, nella misura del possibile, nell'ambito di soluzioni multilaterali concordate, tenendo in debita considerazione le molteplici dimensioni interessate da tali interventi con riferimento al mantenimento e rafforzamento della pace, allo sviluppo sostenibile, alla lotta alle cause profonde delle migrazioni e al rispetto dei diritti umani;
35. ricorda il ruolo fondamentale dell'Unione nel settore degli aiuti allo sviluppo, e chiede agli Stati membri di onorare il loro impegno a destinare lo 0,7 % del loro PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo; chiede all'UE di promuovere un approccio più pragmatico agli aiuti favorendo il ricorso al sostegno al bilancio; invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
36. sottolinea che non vi è sviluppo senza sicurezza così come non vi è sicurezza senza sviluppo; evidenzia che la politica di sviluppo dell'Unione europea deve pertanto essere un elemento essenziale della strategia globale dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza;
37. accoglie con favore l'obiettivo della nuova strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza di essere onnicomprensiva, migliorare la coerenza tra le politiche interne ed esterne e rafforzare il coordinamento tra le istituzioni e con gli Stati membri; ricorda l'obbligo ai sensi del trattato di rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e di evitare le contraddizioni tra le politiche per lo sviluppo e le politiche non attinenti allo sviluppo che hanno un impatto sui paesi in via di sviluppo; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a introdurre e consolidare sistemi di coordinamento tra i rispettivi ministeri e l'intero Collegio dei Commissari e a coinvolgere ulteriormente i parlamenti nazionali nell'agenda sulla CPS, ed esorta l'UE a rafforzare un meccanismo di coordinamento per l'identificazione delle possibili implicazioni delle politiche per gli obiettivi di sviluppo, integrando sin dall'inizio gli aspetti dello sviluppo nelle iniziative strategiche e introducendo una misurazione più sistematica degli impatti e dei progressi relativi alla CPS; chiede, a tale riguardo, la creazione di mezzi di ricorso efficaci per le vittime nei casi in cui sia chiaro che le giurisdizioni nazionali non sono in grado di far fronte alle politiche attuate da entità estere;
38. si compiace del fatto che il nesso fra pace e sviluppo sia stato debitamente preso in considerazione nella nuova Agenda 2030 e che, conseguentemente, sia stato introdotto l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 16 sulla pace e la giustizia; invita l'UE e gli Stati membri a considerare prioritarie, tra l'altro, le iniziative connesse con la realizzazione dell'OSS 16 (diritti umani, buon governo, costruzione della pace e della democrazia) e a garantire che questi siano tra i settori focali dei Programmi indicativi nazionali (PIN) nell'ambito della programmazione della cooperazione allo sviluppo;
39. chiede una revisione del consenso europeo sullo sviluppo quale importante contributo a una strategia dell'UE aggiornata, coerente e globale; sottolinea che una tale revisione dovrebbe tenere conto delle nuove sfide globali, occuparsi dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell'UE e ribadire valori fondamentali quali il rispetto dei diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti dei gruppi vulnerabili quali le ragazze, le donne e le persone con disabilità, la democrazia e lo Stato di diritto, ma anche principi chiave di efficacia dello sviluppo, quali la titolarità delle strategie di sviluppo dei paesi partner, la responsabilità rafforzata per quanto riguarda i sistemi nazionali dei paesi partner e la differenziazione sulla base delle necessità, come pure criteri di rendimento basati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile; insiste affinché l'Unione europea faccia tutto il possibile per rafforzare la complementarità fra tutti gli attori dello sviluppo onde sfruttare pienamente il potenziale della politica europea di sviluppo e accelerare così la realizzazione dell'agenda di sviluppo per il 2030;
40. rileva con preoccupazione la crescente insostenibilità del debito, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo; invita la Commissione a rafforzare il principio della responsabilità comune di chi concede e assume prestiti, e a seguire e promuovere efficacemente in tutti i suoi settori politici i principi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) sulla concessione e la sottoscrizione responsabili di prestiti; invita a tale proposito l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo ai lavori delle Nazioni Unite in vista di un meccanismo internazionale per la ristrutturazione del debito sovrano;
41. si rammarica che non esista a tutt'oggi un quadro normativo che stabilisca, per le imprese, obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali, il che consente a taluni Stati e a talune imprese di aggirarli impunemente; invita l'UE e i suoi Stati membri a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) in vista di un trattato internazionale che attribuisca alle imprese transnazionali la loro responsabilità in caso di abusi dei diritti umani e di violazioni delle norme ambientali;
42. sostiene l'idea di una ridefinizione delle relazioni dell'UE con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico tramite la promozione di una politica di parità delle parti, il rispetto dello spazio politico democratico dei governi dei paesi sovrani affinché prendano decisioni strategiche a beneficio delle loro popolazioni, nonché il potenziamento del principio di buon governo e dei diritti umani quali elementi essenziali dell'accordo post-Cotonou, nonché tramite un consolidamento efficace dei legami tra gli obiettivi di sviluppo dell'UE in materia di commercio, sicurezza, cambiamento climatico e migrazione affinché si rafforzino reciprocamente; chiede l'introduzione di poteri di controllo formali in relazione al Fondo europeo di sviluppo, eventualmente per il tramite di un accordo interistituzionale a carattere vincolante a norma dell'articolo 295 del trattato di Lisbona; chiede un partenariato UE-ACP post-2020 equo e ambizioso basato sui principi di titolarità e di rispetto reciproco fra partner con pari diritti e doveri, che sia maggiormente incentrato sulle sfide e sugli interessi comuni e che risulti meglio adattato per apportare un reale cambiamento in funzione degli auspici di entrambe le parti e delle sfide cui devono far fronte; chiede all'Unione europea di promuovere gli strumenti del commercio estero con i paesi ACP, in particolare gli accordi di partenariato economico (APE), per apportare un reale cambiamento alla sicurezza e alla prosperità di entrambe le parti;
43. sottolinea che l'UE deve continuare a sviluppare e intensificare i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico e la resilienza nel suo vicinato e nelle regioni che sono essenziali per gli interessi dell'Unione; ricorda che le piccole e medie imprese sono la principale fonte di occupazione, e che facilitare il loro lavoro è pertanto fondamentale per favorire lo sviluppo economico;
44. invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a stabilire un collegamento chiaro tra la strategia globale dell'UE e la struttura e le priorità del bilancio dell'UE, compreso in materia di risorse proprie potenziate, a stanziare le risorse necessarie per la sua attuazione e ad utilizzare al meglio le dotazioni di bilancio disponibili attraverso una migliore cooperazione e un'azione coordinata negli ambiti della diplomazia, dello sviluppo, del commercio, dell'energia e della difesa;
Coinvolgere l'UE, i parlamenti nazionali e i cittadini europei
45. sottolinea che la strategia globale dovrebbe essere rivista ogni cinque anni, in concomitanza con la formazione del nuovo Parlamento europeo e della nuova Commissione, in modo da consentire di verificare se i suoi obiettivi e le sue priorità sono ancora in linea con le minacce e l'ambiente di sicurezza e consentire al nuovo VP/AR di procedere a una revisione;
46. sottolinea che le azioni dell'UE sono soggette alla supervisione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e che il Parlamento europeo svolge un ruolo cruciale nella valutazione regolare e approfondita dell'azione esterna delle istituzioni dell'UE; ritiene che i parlamenti nazionali potrebbero essere maggiormente coinvolti in questo esercizio di valutazione; ricorda che il Parlamento europeo è un partner fondamentale del VP/AR nel dare forma alle relazioni esterne dell'UE e nell'affrontare le attuali sfide, incluso il monitoraggio delle azioni in materia di politica estera dell'UE; chiede che le relazioni annuali sull'attuazione della strategia siano presentate al Parlamento europeo;
47. è del parere che il Parlamento debba svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ambito degli sforzi dell'UE volti a prevenire i conflitti,
48. sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente i parlamenti nazionali nel processo, attraverso un più accurato controllo congiunto insieme al Parlamento europeo durante le sessioni della conferenza interparlamentare per la PESC/PSDC;
49. esorta con vigore i responsabili politici europei a collaborare con i cittadini, la società civile, l'industria e le autorità locali e regionali riguardo alla necessità e ai vantaggi di offrire un quadro più solido per la sicurezza dell'Europa;
o o o
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.
– vista la quarta relazione, del 13 gennaio 2015, sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata nel 2007,
– viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale, adottate dal Consiglio Affari esteri il 22 giugno 2015,
– visti gli impegni annunciati nella riunione ministeriale UE-Asia centrale tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 2013,
– visto il comunicato congiunto della quinta conferenza ad alto livello UE-Asia centrale in materia di cooperazione nel settore energetico e idrico, tenutasi a Milano il 12 e 13 ottobre 2015,
– visti i risultati della riunione dell'OSCE sull'attuazione della dimensione umana, tenutasi a Varsavia dal 21 settembre al 2 ottobre 2015,
– visti il processo di Istanbul sulla sicurezza e la cooperazione regionali per un Afghanistan sicuro e stabile, lanciato in Turchia nel 2011, e la conferenza ministeriale dal titolo "Cuore dell'Asia", tenutasi a Kabul il 14 giugno 2012 finalizzata alla sua attuazione,
– visti il sostegno e la valutazione positiva della commissione per gli affari esteri nei confronti del nuovo rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, Peter Burian, nel corso della sua audizione il 1° giugno 2015,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione, in particolare la risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale(1) e la risoluzione del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(2),
– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013(3), in particolare la parte II vertente sulla relazione speciale n. 13/2013 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE all'Asia centrale",
– visti la sua risoluzione del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive(4), e in particolare il paragrafo 240,
– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo(5),
– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali(6),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25ª sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani(7),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani(8),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia(9),
– vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani(10),
– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 su "Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi"(11),
– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su "Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE"(12),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE(13),
– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 recante le sue raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan(14),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 sul Kazakhstan(15),
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2013 sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan(16),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sul Kirghizistan, legge contro la propaganda omosessuale(17),
– vista la sua posizione del 22 ottobre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan(18),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sulla situazione nel Kirghizistan(19),
– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla situazione nel Kirghizistan(20),
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra(21),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sui diritti umani in Uzbekistan(22),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili(23),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina(24),
– visto il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio Affari esteri il 12 maggio 2014,
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/53/144 "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms" (Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti), meglio conosciuta come "The Declaration on human rights defenders" (Dichiarazione sui difensori dei diritti umani),
– visti i riesami attualmente in corso della strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza e della politica europea di vicinato,
– visto l'articolo 21 TUE,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0051/2016),
A. considerando che la strategia UE-Asia centrale è stata adottata in un contesto di crescente importanza della regione e di maggiore impegno dell'UE nel vicino Afghanistan, di allargamento della politica europea di vicinato alla regione del mar Caspio, di sostegno continuo dell'UE alle riforme e alla modernizzazione delle società post-sovietiche e di interessi dell'Unione in materia di sicurezza energetica; che essa ha altresì individuato le minacce e le sfide in materia di sicurezza che richiedono maggiore cooperazione tra l'Asia centrale e l'UE e i suoi Stati membri; che la strategia è stata attuata per quasi 8 anni;
B. considerando che, nonostante il passato comune, l'Asia centrale è una regione eterogenea con un carattere multietnico e multiconfessionale; considerando la mancanza di fiducia reciproca e la tensione persistente relativamente all'uso e alla condivisione delle risorse naturali, che hanno finora compromesso lo sviluppo di una vera e propria cooperazione regionale;
C. considerando che il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani costituisce una condizione fondamentale per una più profonda cooperazione tra l'UE e i cinque paesi dell'Asia centrale nei settori di interesse reciproco, secondo la definizione stessa del termine "partenariato" contenuta negli accordi di partenariato e di cooperazione; che lo stato complessivo della democrazia e dei diritti umani nella regione rimane, in varia misura, insoddisfacente e preoccupante;
D. considerando che le gravi lacune nello Stato di diritto, in relazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali, ostacolano la possibilità dei paesi dell'Asia centrale di uno sviluppo sostenibile e di un buon governo a scapito delle loro società;
E. considerando che i legami commerciali ed energetici migliorano la relazioni UE-Asia centrale e promuovono valori comuni quali lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani; che il sistema SPG mira a diversificare le economie dell'Asia centrale;
F. considerando che alcuni Stati membri hanno sviluppato e approfondito le relazioni bilaterali con alcuni dei paesi dell'Asia centrale; che l'UE necessita di un approccio uniforme e coerente nei confronti della regione, onde evitare sovrapposizioni e l'invio di segnali contrastanti e confusi;
G. considerando che gli aiuti allo sviluppo dell'UE a favore dell'Asia centrale, segnatamente nel quadro dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), sono stati elevati a 1 miliardo di euro nel periodo 2014-2020, ossia del 56 % rispetto al periodo di programmazione 2007-2013;
H. considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) rappresenta un importante strumento di finanziamento volto a sostenere le organizzazioni della società civile e la democratizzazione;
I. considerando che nella regione va diffondendosi il fanatismo religioso, che si esprime nel sostegno all'IS/Daesh, ad Al Qaeda in Afghanistan e a Hizb-ut-Tahrir, e che molte persone sono partite dalla regione per unirsi alle fila dell'IS/Daesh in Siria e in Iraq;
J. considerando che la regione rappresenta un'importante rotta di transito per gli stupefacenti provenienti dall'Afghanistan e destinati alla Russia e che alcuni gruppi locali sono dediti a tale commercio lucrativo che consente loro, grazie a corruzione e conflitti di interesse, di esercitare una forte influenza politica;
K. considerando che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo stabile, sicuro e sostenibile della regione;
L. considerando che nel giugno 2015 il Consiglio "Affari esteri" ha ribadito il proprio impegno a promuovere i diritti delle donne e ha concluso che l'emancipazione femminile nella regione rappresenta un elemento essenziale ai fini della stabilità a più lungo termine e della buona governance;
M. considerando che i paesi dell'Asia centrale devono migliorare le disposizioni giuridiche e amministrative della loro politica in materia di asilo e che i processi di consultazione regionali, quali il processo di Almaty coordinato dall'UNHCR e dall'OIM, possono contribuirvi;
N. considerando che gli effetti del surriscaldamento climatico sull'Asia centrale sono ancora in buona parte ignoti, ma che già ora risulta chiaro che i problemi nell'approvvigionamento idrico nei paesi a basse altitudini non faranno che peggiorare;
O. considerando che la Russia e la Cina hanno forti legami con la regione e che vi esercitano una forte influenza, ma che l'UE dispone ancora di un ampio margine per migliorare la sua azione e cooperazione con i paesi dell'Asia centrale;
P. considerando che le diverse associazioni di collaborazione regionale, come l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO), l'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (SCO) e l'Unione economica eurasiatica (EEU), annoverano tra i propri membri paesi dell'Asia centrale e sono dominate dalla Russia e/o dalla Cina;
Q. considerando che la regione è stata integrata nell'iniziativa "One Belt, One Road" (Una cintura, una rotta), segnatamente nella "New Silk Road Economic Belt" (Nuova cintura economica della via della seta), rafforzandone l'importanza strategica;
R. considerando che la regione dell'Asia centrale comprende le repubbliche centroasiatiche dell'ex Unione sovietica, ma è anche esposta in modo significativo all'influenza di Russia, Cina, Mongolia, Iran e Afghanistan;
Disposizioni generali sugli impegni dell'UE
1. sottolinea che l'UE ha un forte interesse strategico, politico ed economico a rafforzare le proprie relazioni bilaterali e multilaterali con tutti i paesi dell'Asia centrale sulla base dei valori comuni condivisi sanciti negli accordi di partenariato e di cooperazione in essere tra UE e Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, e nell'accordo – sebbene non ancora in vigore – con il Turkmenistan;
2. ribadisce che l'UE, come indicato nella strategia del 2007, ha un forte interesse in un'Asia centrale prospera, pacifica, democratica, stabile e inclusiva che funzioni come una regione sostenibile sotto il profilo economico e ambientale;
3. osserva che l'approccio strategico finora adottato per strutturare le relazioni con gli Stati dell'Asia centrale ha dato prova di limitata sostenibilità e scarso successo; constata che le relazioni economiche tra l'UE e i paesi oggetto della strategia per l'Asia centrale non hanno conosciuto uno sviluppo significativo, che l'auspicata promozione della cooperazione e integrazione regionali degli Stati centro-asiatici attraverso il trasferimento di esperienze e norme da parte dell'UE ristagna;
4. ritiene che non sia stato ancora registrato alcun progresso importante nei settori descritti nella presente risoluzione, ma auspica che le parti coinvolte – ossia l'Unione e i suoi Stati membri e i cinque Stati dell'Asia centrale – si adoperino seriamente al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai documenti e ai trattati ufficiali, che formano la base giuridica delle relazioni bilaterali e multilaterali dell'Unione con, rispettivamente, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan;
5. accoglie con favore la revisione della strategia UE-Asia centrale effettuata dal SEAE, dalla Commissione e dal Consiglio nel 2015; ritiene tuttavia auspicabile che le priorità, gli obiettivi e i traguardi vengano allineati in modo più specifico agli interessi, alle esigenze e alle condizioni generali degli Stati partner dell'Asia centrale, tenendo conto delle differenze tra i paesi della regione e dell'unicità di ciascuno di essi, e vengano definiti in modo più preciso attraverso piani d'azione individuali e su misura, nonché vengano accompagnati da parametri di riferimento e indicatori con un calendario ragionevole per la loro realizzazione, onde consentire di adattare tali piani d'azione in modo più flessibile alle condizioni generali della regione e nel più breve tempo possibile;
6. concorda sul fatto che la strategia adottata nel 2007 e i settori prioritari a lungo termine ivi definiti (rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, buon governo e democratizzazione, giovani e istruzione, sviluppo economico, commercio e investimenti, energia e trasporti, sostenibilità ambientale e acqua, minacce e sfide comuni in materia di sicurezza, dialogo interculturale) continuino a essere pertinenti e necessari per un impegno europeo concreto nella regione, in linea con gli obiettivi fissati nella strategia dell'Unione; plaude, comunque, all'approccio più mirato della revisione della strategia;
7. prende atto con favore della revisione piuttosto ambiziosa della strategia; è d'accordo con il Consiglio nel definire la regione strategicamente importante e pertanto nel rafforzare l'effettiva collaborazione in materia di relazioni politiche, diplomatiche e commerciali e nel sostenere un'autentica transizione democratica; si compiace, a tale proposito, del fatto che l'assistenza allo sviluppo destinata dall'UE alla regione nel periodo 2014-2020 sia aumentata del 56 % e sia più mirata rispetto al periodo precedente;
8. si compiace del fatto che la revisione sia stata discussa in occasione della riunione ministeriale UE-Asia centrale tenutasi il 21 dicembre 2015 ad Astana; è favorevole allo svolgimento di un vertice UE-Asia centrale finalizzato a promuovere gli obiettivi dell'UE nella regione e a esaminare questioni di interesse e di cooperazione;
9. condivide il parere secondo cui occorrerebbe adottare un approccio differenziato, condizionale e basato su incentivi al fine di conseguire migliori risultati a livello sia bilaterale sia regionale; ritiene che i programmi regionali, come quelli in materia di gestione delle frontiere, di lotta agli stupefacenti e ai traffici illeciti e di trasporti ed energia, dovrebbero essere formulati ad hoc così da poter essere mirati alle parti interessate, compresi paesi della regione allargata, quali Afghanistan, Iran, Mongolia e Azerbaigian;
10. invita a collaborare maggiormente, su base ad hoc, con le repubbliche dell'Asia centrale che desiderano spingersi oltre la strategia UE-Asia centrale;
11. sottolinea che la cooperazione regionale rafforzata migliorerebbe la situazione economica e in termini di sicurezza nella regione; invita il SEAE e la Commissione, considerato che l'Asia centrale ha deboli legami interregionali, a sviluppare progetti che favoriscano tale cooperazione a favore dei paesi interessati a rafforzare tali legami;
12. sottolinea che l'erogazione di finanziamenti dell'UE dovrebbe essere chiaramente basata su incentivi e prestazioni, tenendo conto dei risultati ottenuti rispetto a una serie di parametri di riferimento definiti per ciascun paese e in funzione di progressi misurabili, in particolare in materia di democratizzazione, prevenzione e contrasto della corruzione, elezioni libere e giuste, diritti umani, eliminazione del narcotraffico, rispetto del diritto del lavoro, buon governo, Stato di diritto, sviluppo, sicurezza umana e relazioni di buon vicinato;
13. conviene sul fatto che l'impegno concreto e costruttivo e l'adozione di riforme democratiche e di programmi governativi possono essere considerati indicatori che contribuiscono ai risultati ottenuti in numerosi ambiti; esorta, tuttavia, la Commissione e il SEAE a basare le proprie valutazioni su fatti accertati sul campo;
14. ribadisce la necessità di una maggiore visibilità politica dell'UE nella regione dell'Asia centrale; esorta l'UE e i suoi Stati membri a esprimersi con una sola voce, senza negoziati bilaterali che sovente indeboliscono i requisiti in materia di diritti umani, promuovendo la coerenza e il coordinamento delle politiche estere nella regione, e a introdurre tutti insieme la programmazione congiunta degli aiuti e dei progetti con gli Stati membri al fine di ottenere il massimo livello di impatto e di sinergia; esorta il Consiglio/il SEAE/la Commissione ad adottare un piano d'azione concreto con parametri misurabili che consenta di valutare correttamente i progressi realizzati in futuro; saluta positivamente il più elevato grado di coinvolgimento e di titolarità da parte degli Stati membri nei riguardi dell'attuazione della strategia;
15. plaude al ripristino della carica di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale dopo un vuoto di un anno, e si attende che il nuovo RSUE apporti un contributo importante all'attuazione della strategia per i paesi dell'Asia centrale e alla strutturazione dei rapporti con essi, garantendo la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione e comunicando la posizione dell'UE ai leader politici e alle società dell'Asia centrale;
16. chiede al RSUE di concentrarsi sul rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla promozione della cooperazione regionale, del dialogo e sulla facilitazione della risoluzione pacifica delle controversie in sospeso, sullo sviluppo di contatti non solo con i governi e i parlamenti ma anche con la società civile e i media, sul contributo alla prevenzione dei conflitti e sulla promozione della sicurezza regionale e di una solida gestione dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne le risorse idriche e di idrocarburi; chiede al RSUE di riferire oralmente e per iscritto al Parlamento sulle sfide principali, come previsto dall'articolo 36 del trattato e dal mandato del rappresentante stesso;
17. chiede al SEAE, alla Commissione e al RSUE di rafforzare la presenza dell'UE in Asia centrale, garantendo una maggiore visibilità dell'UE tra la popolazione, la società civile, i media locali, le imprese e le comunità universitarie; esorta il SEAE a bilanciare la diplomazia discreta con una maggiore diplomazia pubblica;
18. chiede al SEAE di fornire un'analisi periodica sull'Asia centrale, che tenga conto dell'eterogeneità del vicinato della regione, comprese le questioni riguardanti l'integrazione dell'Afghanistan e dell'Iran, e che adotti un approccio globale nei confronti del Mar Caspio;
19. invita la Commissione a garantire sinergie, uniformità e coerenza tra le misure prese dalle organizzazioni internazionali quali l'OSCE, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (ONUDC), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e i diversi strumenti finanziari esterni dell'UE utilizzati nella regione, come lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (ISP), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo Strumento di partenariato (PI), nonché a intensificare il coordinamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI);
20. invita l'UE a collaborare ai progetti di assistenza e di sviluppo promossi dagli Stati Uniti riguardanti l'ambiente, l'istruzione e la politica climatica, al fine di migliorare l'efficienza e raggiungere insieme un pubblico più ampio;
21. chiede una più stretta cooperazione tra l'UE e l'OSCE sull'Asia centrale, in particolare nei settori dei diritti umani, della democratizzazione e della sicurezza, con l'obiettivo di unire e integrare, se del caso, i loro sforzi nella regione;
22. incoraggia le delegazioni dell'UE in Asia centrale a sfruttare al massimo le loro potenzialità nel contribuire all'attuazione della strategia dell'UE, in particolare per quanto concerne il sostegno e l'impegno nei confronti della società civile;
23. sostiene la costante cooperazione interparlamentare e sottolinea il ruolo della sua delegazione permanente per le relazioni con la regione nel monitorare l'attuazione degli accordi di partenariato e cooperazione (APC) con i paesi della regione;
Democratizzazione, diritti umani e Stato di diritto
24. esorta il Consiglio, il SEAE e la Commissione ad attribuire grande importanza, mediante un impegno proattivo, alla promozione e al rafforzamento della democrazia, all'attuazione dei diritti civili, politici e umani, inclusi i diritti sociali codificati nel patto sociale delle Nazioni Unite, al consolidamento dello Stato di diritto, al buon governo e ai buoni atti amministrativi nei paesi centro-asiatici, onde creare le premesse per la sicurezza e la stabilità, la creazione di società aperte nei paesi in questione e, come risultato, fornire le migliori pratiche per affrontare le sfide e le pressioni interne ed esterne sul piano politico, economico e della sicurezza;
25. sottolinea che il rispetto dei diritti umani e della democrazia deve essere al centro della strategia dell'Unione europea nel quadro della cooperazione prevista negli APC, il che comporta l'applicazione della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia; deplora che gli obblighi giuridici di difesa della democrazia e dello Stato di diritto contenuti negli APC non siano stati attuati correttamente, fatta eccezione per alcuni progressi realizzati in Kirghizistan;
26. si rammarica del fatto che il rispetto complessivo per i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali non sia ancora sufficiente; deplora che la situazione complessiva dei diritti umani rimanga preoccupante, ma sottolinea tuttavia che in alcuni paesi della regione si sono avuti sviluppi positivi ancorché limitati, tra cui riforme legislative, maggiori sforzi tesi a impedire la tortura e iniziative finalizzate a eliminare il lavoro minorile e il lavoro forzato;
27. sottolinea il valore aggiunto e l'ulteriore potenziale della piattaforma per lo Stato di diritto, coordinata dalla Germania e dalla Francia con il sostegno attivo della Finlandia e della Lettonia, nell'organizzazione di diversi eventi correlati al diritto costituzionale e amministrativo e alla formazione dei giudici; incoraggia gli altri Stati membri a svolgere un ruolo maggiormente proattivo in tal senso; insiste, tuttavia, affinché la piattaforma sia potenziata per includere una reale democratizzazione e le questioni relative ai diritti umani; chiede il pieno coinvolgimento e una più stretta collaborazione con la società civile in relazione a tale piattaforma; invita le ambasciate dell'UE e degli Stati membri a sostenere i partner non governativi realmente indipendenti;
28. richiama l'attenzione sulle discrepanze esistenti tra l'adozione delle leggi e la loro attuazione concreta, risultanti in una scorretta valutazione dei progressi realizzati; esorta il SEAE/la Commissione a valutare i progressi in termini di risultati concreti anziché di valutazioni basate su normative o dichiarazioni;
29. raccomanda che l'UE adatti la propria politica dei diritti umani e gli strumenti di finanziamento esterno, mantenendo come filo conduttore una riforma democratica coerente a lungo termine;
30. condanna fermamente il perdurare delle persecuzioni di difensori dei diritti umani, di esponenti politici dell'opposizione e di giornalisti in Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakhstan e Kirghizistan, e chiede al SEAE di intervenire con tutti i mezzi a sua disposizione per agire tempestivamente in loro difesa;
31. condanna gli attacchi contro i rappresentanti dell'opposizione in esilio da parte di alcuni regimi dell'Asia centrale, compresi gli omicidi e l'abuso delle procedure di estradizione attraverso l'Interpol; esorta gli Stati membri a garantire una migliore protezione e a evitare la loro deportazione conformemente al principio di non respingimento, che proibisce di consegnare quanti sono realmente vittime di persecuzioni ai loro persecutori;
32. esorta al riguardo il SEAE a pronunciare dichiarazioni di inequivocabile condanna delle misure repressive adottate dai regimi dell'Asia centrale in nome della salvaguardia della sicurezza pubblica, pur riconoscendo le legittime preoccupazioni relative alla sicurezza;
33. esorta il Consiglio il SEAE e la Commissione, nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle relazioni, a sollecitare i partner centro-asiatici a ratificare quanto prima lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e ad approvare e attuare le norme fondamentali e altre norme dell'ILO ancora in sospeso;
34. comprende il rischio per la sicurezza posto dal ritorno dei combattenti stranieri che hanno combattuto nelle fila di Daesh, ma esprime profonda preoccupazione per la tendenza sempre più marcata ad attuare misure repressive nei confronti della società civile con il pretesto della sicurezza e della stabilità, il che a suo avviso non costituisce in nessun caso una risposta adeguata a questa minaccia, ivi incluse le denunce dubbie per attività terroristiche o le accuse vaghe di incitamento all'odio sociale, l'adozione delle cosiddette leggi sugli agenti stranieri, che stigmatizzano e limitano le attività delle ONG legittime che ricevono finanziamenti esteri, e il maggiore utilizzo di tecnologie di monitoraggio, sorveglianza, censura e filtraggio; ricorda ai paesi partner che una democrazia perfettamente funzionante deve rispettare la libertà di espressione e la pluralità dei media; sottolinea, a tale proposito, che la soppressione della libertà di espressione non contribuisce in alcun modo alla stabilità interna duratura; sottolinea che gli strumenti pertinenti dell'UE, come l'organizzazione di seminari periodici con il vasto pubblico e maggiori scambi, dovrebbero contribuire al rafforzamento della posizione dei cittadini e che molte delle comunità interessate sono attualmente più inclini a fare affidamento sui rapporti tra gruppi e clan o reti regionali controllati dall'élite al potere;
35. invita i paesi della regione a non considerare la presenza delle ONG internazionali come una minaccia, ma come un arricchimento per la società, nonché ad assicurare a tali organizzazioni un accesso incondizionato agli istituti penitenziari per migliorare la trasparenza nell'esecuzione delle pene, soprattutto con riferimento alla collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e della Croce rossa internazionale;
36. esprime preoccupazione per il numero crescente di leggi nei paesi nella regione che limitano la libertà dei mezzi d'informazione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, e colpiscono i finanziamenti a favore della società civile (leggi sugli agenti stranieri) e la comunità LGBTI (leggi sulla propaganda LGBTI); ritiene che a tal riguardo l'UE dovrebbe includere tra le sue priorità, oltre alle libertà citate, anche la promozione della libertà di religione e credo e dei diritti delle donne, dei minori e delle minoranze;
37. invita le autorità a compiere ulteriori sforzi per proteggere le minoranze etniche e religiose e le persone LGBTI nelle società dell'Asia centrale, per porre fine alle discriminazioni nei loro confronti e per far valere i diritti delle persone vulnerabili, in particolare le persone con disabilità;
38. ricorda che la tutela e la promozione dei diritti dei minori costituiscono uno degli obiettivi fondamentali dell'UE e invita le autorità a sostenerne l'attuazione nel rispetto del diritto internazionale e delle norme internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;
39. accoglie positivamente l'istituzione dei dialoghi sui diritti umani con tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale; segnala, tuttavia, la mancanza di trasparenza del processo, e chiede al vicepresidente/alto rappresentante di rivedere il ruolo, il mandato, gli obiettivi e il monitoraggio dei dialoghi sui diritti umani con i paesi della regione, e in particolare di coinvolgere tutte le parti interessate, inclusi i movimenti politici del riformismo islamico che si oppongono all'estremismo, e di introdurre meccanismi di monitoraggio sistematico dei diritti umani, nonché piani di emergenza qualora l'efficacia di tali meccanismi si rivelasse gravemente lacunosa; osserva che i dialoghi sui diritti umani sono importanti strumenti di impegno da parte dell'UE con i paesi dell'Asia centrale, consentendo di attuare strategie intelligenti, e che pertanto dovrebbero essere utilizzati in modo adeguato; chiede che tali dialoghi siano parte integrante di un impegno globale nell'ambito dei diritti umani nella regione; chiede a tale riguardo che le preoccupazioni concernenti i diritti umani siano sollevate e trasmesse a tutti i livelli, anche presso i capi di Stato e di governo; esorta l'UE a sollevare singoli casi concreti in modo coerente e pubblico;
40. sottolinea l'importanza del meccanismo della revisione periodica universale del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite al fine di implementare significativamente la tutela dei diritti umani, il processo di democratizzazione e lo Stato di diritto in Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakhstan e Kirghizistan;
41. ricorda ai governi dell'Asia centrale i loro impegni nell'ambito della dimensione umana dell'OSCE;
42. plaude alle dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, che ha lanciato un monito contro la contrazione dello spazio democratico durante la sua visita nella regione del mese di giugno 2015;
43. rileva che non esiste di fatto nessun coordinamento tra le azioni dell'UE e degli USA nell'Asia centrale; incoraggia l'istituzione di legami di cooperazione più pratici; ritiene che un'azione congiunta possa essere utile soprattutto in settori quali la sicurezza umana e la promozione dei diritti umani;
Diritti delle donne e uguaglianza di genere
44. riconosce che sebbene Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan siano confrontati a sfide specifiche per quanto concerne il miglioramento dei diritti umani, la regione si trova ad affrontare sfide comuni quanto all'approccio ai diritti delle donne e alla parità di genere e alla loro promozione;
45. osserva che, nonostante tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale abbiano ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), la loro cultura rimane di tipo patriarcale e a predominanza maschile, che in molti settori, tra cui l'accesso all'istruzione superiore, ad alcuni segmenti del mercato del lavoro e alla tutela giuridica e ai diritti, permangono gravi disparità tra uomini e donne, e che la violenza contro le donne è ancora un fenomeno diffuso in molte parti dell'Asia centrale e assume forme molteplici, tra cui la violenza domestica, il matrimonio per rapimento, la tratta di esseri umani, il matrimonio precoce e la violenza fisica; invita i cinque paesi a dare piena attuazione alla convenzione CEDAW; ribadisce che il sostegno fornito dall'Unione europea deve includere misure specifiche volte a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne;
46. osserva che le donne rivestono a pieno titolo un ruolo cruciale nella produzione agricola e nell'allevamento in tutti i paesi dell'Asia centrale e che la percentuale media delle donne che lavorano nel settore agricolo è pari al 58 %(25); invita tutti i paesi dell'Asia centrale a incoraggiare l'occupazione e l'imprenditoria femminile, segnatamente nelle zone rurali; chiede che i diritti economici e sociali e l'emancipazione di donne e bambine siano promossi e monitorati in quanto obiettivi centrali delle relazioni dell'UE con la regione;
47. riconosce le misure adottate dai singoli paesi dell'Asia centrale per migliorare l'uguaglianza di genere, quali le modifiche agli articoli 154 e 155 del codice penale del Kirghizistan, entrate in vigore nel febbraio 2014 e volte a inasprire la pena per l'usanza ampiamente diffusa del matrimonio per rapimento; rileva tuttavia che la tutela dei diritti delle donne e la promozione della parità di genere continuano ad essere problematiche in tutta la regione; chiede alla Commissione di continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale nello sviluppo dei loro programmi a favore dei diritti delle donne, al fine di sviluppare e raggiungere la parità di genere e di garantire a tutti, compresi i soggetti più vulnerabili, il pieno godimento dei diritti umani;
48. accoglie con favore la strategia sulla parità di genere del Kazakhstan e le 45 misure in ambito politico, sociale ed economico in essa contenute; invita la Commissione a continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale nello sviluppo dei loro programmi a favore dei diritti delle donne e sollecita un'attuazione più efficace della suddetta strategia; deplora la mancanza di una rappresentanza femminile negli organi pubblici decisionali kazaki, sebbene per le istituzioni politiche la legge prescriva una quota del 30%;
49. invita il SEAE, nel quadro della revisione della sua strategia per l'Asia centrale e in linea con le sue priorità 2016-2020 e con i progressi già compiuti dai paesi centro-asiatici, a predisporre un piano d'azione esaustivo in materia di parità di genere, che contempli azioni concrete volte a migliorare i diritti e le condizioni di vita delle donne; ritiene opportuno incoraggiare ciascun paese dell'Asia centrale ad adottare una legislazione che vieti esplicitamente qualsiasi forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, inclusa la violenza sessuale, fisica, fisiologica ed economica che impedisce loro di lavorare o di accedere ai conti bancari, alle carte di credito o ai mezzi di trasporto, tra le altre tattiche di isolamento; sottolinea che la sicurezza finanziaria è l'indicatore principale per determinare se una vittima di violenza domestica riuscirà a liberarsi e a sottrarsi a ulteriori violenze; invita i paesi dell'Asia centrale a considerare la violenza contro le donne un reato, a condurre indagini appropriate su tutti i casi segnalati e a porre in essere misure volte a garantire protezione, assistenza e accesso alla giustizia alle vittime, unitamente a meccanismi che assicurino l'applicazione della legge; osserva che il settore delle agenzie matrimoniali è relativamente importante in Asia centrale e invita i paesi della regione a valutare l'opportunità di disciplinare tali agenzie per tutelare al meglio dal rischio di sfruttamento le donne vulnerabili; invita i paesi dell'Asia centrale a organizzare campagne educative sul diritto a vivere senza violenza nonché iniziative di sensibilizzazione, rivolte all'intera società e in particolare ai leader religiosi, sull'assoluta necessità di ottenere il consenso di entrambi i partner durante la cerimonia nuziale;
50. rileva che vi è uno scollamento tra legge e realtà e che, sebbene alcuni paesi dispongano di un codice giuridico che garantisce pari diritti quanto alla ripartizione della proprietà, sussiste tuttora una discriminazione a favore degli eredi maschi; è preoccupato per il fatto che la mancata registrazione legale dei matrimoni in Tajikistan pone le donne in una posizione particolarmente vulnerabile dopo il divorzio poiché, in base ai dati OCSE, ciò fa sì che, nell'80 % dei casi di divorzio, alle donne non vengano riconosciuti diritti di proprietà né gli alimenti per i figli;
51. esorta l'UE a sostenere le organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti umani e nella promozione della parità di genere nei paesi dell'Asia centrale, nonché a cooperare attivamente con le organizzazioni internazionali operanti nel campo della parità di genere quali l'OIL, l'OCSE e l'ONU, al fine di creare sinergie funzionali all'emancipazione femminile;
52. constata che, per quanto riguarda gli incarichi ministeriali, le donne sono scarsamente rappresentate, con una percentuale che, nel 2015, risultava pari al 15 % di tali incarichi in Kirghizistan e al 5,7 % in Turkmenistan(26); incoraggia i paesi dell'Asia centrale e la Commissione a prestare attenzione anche alla partecipazione delle donne al processo decisionale, in particolare nella sfera politica, e raccomanda l'introduzione di un sistema di quote quale strumento per promuovere la partecipazione delle donne, in primo luogo in quanto candidate;
53. invita i paesi dell'Asia centrale a promuovere la parità di accesso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione al fine di assicurare che il potenziale delle donne sia utilizzato per stimolare la crescita nelle economie locali e globali;
54. raccomanda di sensibilizzare e formare il personale giudiziario alle tematiche di genere e richiama l'attenzione sulla necessità di punire gli autori di violenze di genere;
55. sottolinea la necessità di organizzare corsi di formazione sulla violenza contro le donne e la tratta di esseri umani destinate alle forze di contrasto, ai pubblici ministeri e al personale giudiziario, nonché di istituire centri e case rifugio per le vittime, che offrano loro un sostegno psicologico e giuridico;
56. sottolinea l'importanza di finanziare adeguatamente le istituzioni e gli organi preposti all'applicazione delle politiche in materia di parità di genere, nonché di garantire autonomia e finanziamenti alle organizzazioni della società civile impegnate a favore dei diritti delle donne;
Istruzione e giovani - scambi interpersonali
57. sottolinea che l'istruzione è uno dei settori chiave in cui l'UE deve incentrare la propria azione a lungo termine in Asia centrale; ritiene che l'istruzione sia un pilastro di integrazione fondamentale e un fattore di sviluppo democratico, economico e sociale per tutti i paesi dell'Asia centrale; sostiene il lavoro svolto dalla piattaforma dell'istruzione dell'Asia centrale attraverso programmi istituzionali ed educativi che forniscono sostegno tecnico e dialogo nel quadro di seminari (come Bishkek 2014); accoglie con favore, in questo contesto, l'iniziativa della Lettonia di organizzare la prima riunione ministeriale UE-Asia centrale in materia di istruzione e l'impegno della Lettonia e della Polonia di guidare il programma regionale sull'istruzione, a seguito di una deludente riluttanza a lungo termine da parte di alcuni Stati membri in tal senso; invita l'UE e i suoi Stati membri a contribuire attivamente alla realizzazione dei rispettivi obiettivi proposti durante la presidenza lettone nella prima metà del 2015; considera gli investimenti nell'istruzione inclusiva e di qualità il modo più efficace per migliorare gradualmente la situazione socio-economica della regione;
58. incoraggia la Commissione ad affrontare le carenze individuate a livello della piattaforma dell'istruzione dell'Asia centrale, come l'equità dell'accesso all'istruzione, i problemi connessi alla "fuga dei cervelli" e la formazione dei gruppi svantaggiati e vulnerabili quali le ragazze, i bambini con disabilità e i minori appartenenti a minoranze;
59. esorta l'UE a dedicare maggiore attenzione alla promozione della qualità dell'istruzione tra i giovani nei paesi dell'Asia centrale, dati gli effetti positivi in termini di inclusione sociale, coesione sociale e stabilità nonché ai fini della costruzione di società democratiche sostenibili, in quanto forma migliore di prevenzione contro l'estremismo violento e la radicalizzazione tra i giovani della regione; ritiene che ciò costituisca una priorità, data la sfida del "boom demografico giovanile", laddove coloro di età pari o inferiore a 14 anni costituiscono il 25-35 % della popolazione; chiede che sia prestata maggiore attenzione ai progetti transfrontalieri per la riconciliazione interculturale e lo sviluppo nella Valle di Fergana;
60. accoglie con favore l'aumento delle iscrizioni scolastiche a livello primario e secondario, rilevando l’importanza di continuare in tale direzione; si compiace che il numero di donne e di uomini che hanno completato la scuola primaria e secondaria sia quasi identico; sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione professionale e universitaria, in particolare in Uzbekistan e in Tagikistan, dove sussiste ancora un notevole divario tra il numero di uomini e donne iscritti nell’istruzione terziaria;
61. sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione professionale e all'istruzione universitaria, anche facendo in modo che un maggior numero di esse intraprenda studi superiori in campo scientifico e tecnologico, ed esorta il rappresentante speciale dell'Unione europea a incoraggiare incentivi in proposito; ritiene che l'UE dovrebbe intensificare la sua azione in questo campo, ad esempio mediante l'organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti e la fornitura di materiale didattico; chiede che si adottino misure per modernizzare il settore dell'istruzione pubblica, promuovere gli scambi accademici internazionali e garantire la partecipazione delle donne su un livello di parità; ritiene che occorra mettere a punto programmi di formazione sulla parità di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione;
62. ritiene che il ruolo positivo dell'UE nella regione dovrebbe essere promosso attraverso l'istruzione e i contatti interpersonali; ricorda l'importanza dei programmi di scambio internazionale dell'UE, quali Erasmus +, Erasmus Mundus ed Erasmus Tempus, nella promozione della mobilità positiva, del dialogo interculturale tra l'UE e l'Asia centrale e nel fornire opportunità di responsabilizzazione agli studenti che beneficiano di tali programmi, avvicinando in tal modo le due culture; plaude al fatto che l'UE abbia stanziato 115 milioni di euro a favore del programma di cooperazione in materia scolastica Erasmus + nella regione; invita tutte le pertinenti parti interessate a livello dell'UE e degli Stati membri a valutare e rafforzare gli attuali meccanismi concernenti i programmi di studio/le borse di studio e gli scambi di giovani professionisti tra l'UE e la regione dell'Asia centrale, in particolare nel settore della tecnologia e delle scienze applicate;
63. si compiace del fatto che tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale abbiano seguito da vicino il processo di Bologna attuando molte riforme nazionali negli ultimi anni;
64. invita la Commissione a promuovere la partecipazione degli scienziati, degli istituti e delle imprese dell'Asia centrale nei progetti di ricerca collaborativa e di innovazione finanziati nel quadro del programma Orizzonte 2020;
Integrazione economica, scambi commerciali e sviluppo sostenibile
65. osserva le caratteristiche comuni derivanti dalla storia più antica, in particolare quelle legate alla via della seta, alla colonizzazione da parte delle tribù turche e all'avvento dell'Islam; osserva inoltre che i cinque paesi della regione hanno raggiunto stadi diversi di sviluppo: il Kazakhstan sta emergendo come un soggetto di primaria importanza nella regione e le sue relazioni con l'UE avanzano costantemente, il Kirghizistan e il Tagikistan sono molto più poveri, ma sono relativamente aperti e presentano un certo livello di coinvolgimento della società civile; osserva altresì che si stanno anche sviluppando i rapporti dell'UE con l'Uzbekistan, mentre il Turkmenistan resta il paese più chiuso della regione, privo di una società civile indipendente vera e propria;
66. evidenzia altresì la notevole diversità esistente nella regione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di risorse naturali, quali combustibili fossili e terre coltivabili, e i livelli attuali di sviluppo umano ed economico dei vari paesi, in parte dipendenti dalla disparità nella ripartizione di dette risorse; sottolinea l'importanza di tener conto, da un lato, delle differenze culturali presenti all'interno della regione e, dall'altro, dell'interdipendenza tra i paesi della regione;
67. riconosce il possibile impatto positivo di un nuovo impulso alla cooperazione economica tra l'UE e l'Asia centrale nell'ambito della modernizzazione e della democratizzazione nella regione;
68. ritiene che la diversificazione economica della regione offra valore aggiunto in termini di sviluppo, stabilità e sicurezza regionali, tenendo conto degli equilibri sociali, economici e ambientali; reputa essenziale modernizzare e sviluppare infrastrutture sostenibili nel campo dei trasporti interni e dell'energia, soprattutto nelle zone rurali, migliorare l'accesso ad internet ad alta velocità e favorire lo sviluppo della connettività interregionale; ritiene che il risanamento ambientale e lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere elementi altrettanto prioritari per lo sviluppo della regione, e sottolinea l'importanza degli scambi commerciali per la loro promozione; è favorevole al potenziamento del sostegno dell'UE per la gestione delle risorse nei paesi dell'Asia centrale e per la promozione della cooperazione transfrontaliera tra di essi;
69. è preoccupato per il ristagno e la disomogeneità dello sviluppo economico, l'assenza di trasparenza statale e la conseguente corruzione, il malgoverno, la debolezza del quadro istituzionale, la mancanza di rispetto per lo Stato di diritto e lo scarso coinvolgimento della società civile, aspetti che promuovono il clientelismo e aggravano i problemi di corruzione e assenza di efficienza statale;
70. sottolinea la crescente importanza delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Asia centrale, laddove l'UE rappresenta oggi il primo partner commerciale della regione; evidenzia la necessità di assicurare che l'UE intensifichi ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento con i paesi dell'Asia centrale; segnala, al riguardo, che i paesi dell'Asia centrale devono profondere maggiori sforzi per contrastare la corruzione e promuovere un ambiente stabile in modo da attirare investimenti esteri;
71. è del parere che le relazioni economiche e commerciali con i paesi dell'Asia centrale debbano crescere di pari passo e mai a scapito dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda a tal fine l'importanza di attivare le disposizioni contemplate nelle pertinenti clausole degli accordi commerciali stipulati dall'UE qualora l'altra parte contraente violi i diritti umani;
72. sottolinea che lo sviluppo economico inclusivo e sostenibile è tra le priorità chiave della strategia; sottolinea che è necessario che i paesi dell'Asia centrale promuovano politiche attive volte a ridurre la povertà e a contrastare l'esclusione sociale; rileva il profondo impatto negativo che il rallentamento economico in Russia e in Cina, le attuali tensioni geopolitiche e il conflitto in Ucraina hanno sulla regione; sottolinea, al riguardo, che il peggioramento delle tendenze economiche in conseguenza della riduzione dei prezzi delle materie prime, della svalutazione del rublo e del calo delle rimesse dei migranti in Russia, molti dei quali stanno tornando nei loro paesi di origine senza lavoro, pongono sfide socio-economiche serie per la regione; osserva che, in questo contesto, il tasso di crescita della regione dopo il 2014 dovrebbe risultare pressoché dimezzato rispetto al tasso medio dei dieci anni precedenti;
73. esorta la Commissione a sviluppare programmi volti a favorire il reinserimento sociale e occupazionale dei rimpatriati dall'estero e un dialogo più forte in materia di migrazione e di mobilità;
74. sottolinea la necessità di una strategia UE-Asia centrale che non si basi su interessi geostrategici, ma che sia concepita per sviluppare una società partecipativa e democratica, caratterizzata dalla libertà di associazione per i sindacati e da una società civile attiva, nonché per promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, soprattutto nelle aree rurali;
75. sottolinea che, nonostante la rapida crescita economica degli ultimi anni, la regione si trova ad affrontare elevati tassi di povertà, una marcata disparità di reddito e una diminuzione dell'aspettativa di vita, soprattutto nelle aree rurali dove vive l'80-90 % della popolazione; evidenzia che il processo di privatizzazione nel corso della transizione economica ha tralasciato, in larga misura, le regioni montagnose; pone in rilievo che tale situazione si ripercuote particolarmente sulle donne in dette regioni, poiché molti uomini si spostano nelle città in cerca di occupazione, lasciando alle donne l'intero onere dei compiti agricoli e delle responsabilità familiari;
76. sottolinea l'importanza di rendere la strategia coerente con gli impegni globali, in particolare con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 in occasione del vertice sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
77. incoraggia a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nel programma di sviluppo dell'UE nella regione; ribadisce che l'integrazione degli OSS si tradurrà in uno sviluppo globale maggiormente sostenibile nella regione dell'Asia centrale;
78. sottolinea l'importanza di assicurare che l'UE colga l'opportunità della cooperazione allo sviluppo per promuovere il rispetto dei diritti umani e conseguire gli OSS, in modo da incrementare il livello degli scambi e degli investimenti in tutti i paesi della regione e potenziare il ruolo e il coinvolgimento delle parti sociali nella società civile;
79. ritiene che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere erogati soltanto ai paesi realmente impegnati a favore della riduzione della povertà, dell'equità, del progresso socio-economico sostenibile e del rispetto dei diritti umani, e ritiene altresì che tali paesi debbano dimostrare di disporre di politiche anticorruzione efficaci, consentendo all'UE di monitorare l'attuazione delle azioni corrispondenti; mette in discussione, a tale riguardo, la logica e il rapporto costo/efficacia degli aiuti concessi al Turkmenistan e all'Uzbekistan; chiede che tale politica sia rivista in caso di miglioramenti; incoraggia l'alto rappresentante/vicepresidente a promuovere progressi in questo ambito; si rammarica del fatto che, a causa degli elevati livelli di corruzione e della burocrazia inefficace, la capacità di assorbimento degli aiuti sia molto bassa e le sue implicazioni positive siano molto limitate;
80. osserva che l'attuale revisione è stata deliberatamente scissa dall'esercizio di programmazione 2014-2020 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo dell'Asia centrale concluso nel 2014, in modo da evitare confusioni o sovrapposizioni mantenendo al contempo la coerenza dell'azione dell'UE nella regione;
81. lancia un appello affinché l'assistenza allo sviluppo si incentri sullo sviluppo rurale e sull'agricoltura sostenibile, in particolare per allontanarsi dalle monocolture quali la coltura del cotone;
82. invita l'UE a monitorare l'efficacia della sua assistenza tecnica e finanziaria a favore della riforma del settore pubblico nei paesi dell'Asia centrale;
83. invita a coordinare le politiche di sviluppo dell'UE e le attività degli Stati membri nella regione; sollecita una stretta cooperazione in materia di politiche per lo sviluppo con gli Stati Uniti nel quadro del nostro partenariato per uno sviluppo sostenibile; invita altresì alla cooperazione con la Cina e la Russia ai fini dello sviluppo della regione dell'Asia centrale;
84. tiene conto della risolutezza della Cina nella regione e del cambiamento del suo ruolo da partner commerciale esterno a mediatore per la governance economica regionale, compresa la fornitura regionale di beni collettivi;
85. ritiene che le sinergie tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'iniziativa della Cina "One Belt One Road " saranno uno strumento importante per favorire lo sviluppo economico e sociale nella regione;
86. osserva altresì che due paesi, vale a dire il Kazakhstan e il Kirghizistan, hanno aderito alla nuova Unione economica eurasiatica avviata dalla Russia;
87. auspica una stretta cooperazione dell'UE con i fondi e le agenzie delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale;
88. prende atto del continuo sostegno finanziario settoriale in Kirghizistan e Tagikistan, e invita la Commissione e il SEAE a definire e applicare condizioni solide e obiettivamente verificabili per i programmi di sostegno al bilancio continui, in particolare; prende atto tuttavia che ciò deve essere accompagnato da criteri più rigidi, tra cui un vigoroso programma di riforme ed efficaci misure anti-corruzione; sottolinea che il sostegno al bilancio dell'UE non dovrebbe essere utilizzato per il finanziamento diretto dei servizi pubblici di base (ad esempio l'istruzione elementare e secondaria, l'assistenza sanitaria di base e le infrastrutture di base), che è una responsabilità primaria delle autorità; ritiene, piuttosto, che gli aiuti dell'UE dovrebbero essere collegati alle prestazioni delle autorità in questo senso e che il sostegno al bilancio dell'UE dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di servizi pubblici avanzati in settori quali la ricerca, l'innovazione, l'istruzione universitaria, le infrastrutture innovative, ecc.
89. accoglie con favore l'incremento dell'assistenza macro-finanziaria e chiede che lo strumento in questione sia impiegato secondo rigorosi criteri costi-benefici e sulla base di analisi d'impatto precise e attente agli effetti di ricaduta; sottolinea, alla luce dei punti salienti delle relazioni sui progressi registrati nella strategia, l'importanza della partecipazione degli Stati membri nell'attuazione dell'assistenza dell'UE al fine di conseguire un impatto maggiore e risultati migliori;
90. accoglie con favore la richiesta da parte del Kirghizistan di applicare le disposizioni GSP+ e auspica che il Tagikistan e l'Uzbekistan possano seguirne l'esempio;
91. ritiene importante che tutti i paesi dell'Asia centrale rispettino le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e aderiscano all'OMC;
92. riconosce, in linea con le conclusioni dell'OCSE, la particolare importanza dei programmi volti a collegare gli investimenti diretti esteri e le PMI (business linkage programmes –BLP), quali strumenti di diversificazione e di massimizzazione degli effetti indiretti degli investimenti che consentono ai paesi dell'Asia centrale di collegare più strettamente gli investimenti diretti esteri alle rispettive economie nazionali, rafforzando la loro competitività e, allo stesso tempo, assicurando l'accesso ai mercati internazionali, al finanziamento, alle tecnologie e alle capacità di gestione; invita a tale proposito i governi degli Stati dell'Asia centrale ad avviare siffatti programmi e ad aumentare la partecipazione delle parti interessate ai BLP già esistenti; sottolinea che, al fine di garantire che la produzione locale risponda agli standard internazionali di qualità, devono essere messe in atto misure complementari, quali l'offerta di programmi di formazione che aiutino le PMI a modernizzare le competenze del proprio personale o l'assistenza alle PMI affinché adottino gli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale;
93. pone l'accento sul fatto che per garantire uno sviluppo economico sostenibile nella regione è essenziale approfondire l'integrazione regionale, aumentare gli scambi intraregionali, puntare sulla rete di trasporti e sui servizi logistici, migliorare il contesto economico e legislativo, nonché il quadro normativo, in particolare per le PMI;
94. ricorda i numerosi casi di tubercolosi infettiva nella regione dell'Asia centrale; sottolinea l'importanza della continuità della somministrazione della terapia anti-tubercolosi nei paesi emergenti che non beneficiano più dell'aiuto bilaterale dell'UE, in considerazione dello sviluppo di resistenze ai medicinali in certi ceppi di tubercolosi;
Energia, ambiente, acqua e trasporti
95. sottolinea la necessità di un dialogo più intenso sullo sviluppo delle infrastrutture, comprese le reti dell'energia e dei trasporti, nonché le connessioni Internet di elevata capacità;
96. riconosce che la cooperazione energetica è un settore prioritario nelle relazioni tra UE e Asia centrale; considera la regione come una potenziale fonte di sicurezza energetica supplementare per l'UE, in particolare per quanto concerne le potenzialità di una maggiore cooperazione con il Kazakhstan e il Turkmenistan; ricorda che è importante che l'UE disponga di un approvvigionamento energetico sicuro, stabile e a prezzi accessibili, conformemente alla sua Unione per l'energia e anche alla luce della sua importanza per la sicurezza globale dell'Unione; sottolinea, di conseguenza, che è necessario che l'approvvigionamento energetico e la diversificazione siano un elemento chiave della strategia UE-Asia centrale, e invita l'UE a intensificare gli sforzi verso l'integrazione del mercato dell'energia, che rappresenta un interesse reciproco per realizzare la diversificazione energetica; invita a tale proposito a moltiplicare gli sforzi per realizzare l'obiettivo di espandere il corridoio Sud all'Asia centrale e il gasdotto Trans-Caspio; sottolinea, tuttavia, che gli accordi e i dialoghi in ambito energetico devono essere accompagnati da elementi importanti in materia di diritti umani;
97. prende atto del sostegno dell'UE nei confronti dei progetti energetici che potrebbero ampliare il corridoio meridionale del gas anche attraverso le rotte transcaspiche ed eventualmente iraniane; invita, tuttavia, l'UE a condurre studi di fattibilità completi di tali progetti, comprese le valutazioni di impatto ambientale e sociale;
98. sostiene la promozione, da parte dell'UE, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'integrazione dei mercati energetici in Asia Centrale con quelli dei paesi vicini nonché dell'UE;
99. ribadisce la sua opinione secondo cui il reinvestimento degli utili derivanti dalle risorse naturali è fondamentale per uno sviluppo socio-economico sostenibile;
100. incoraggia a migliorare il coordinamento e a rinvigorire gli sforzi nell'ambito della fondamentale piattaforma regionale per l'acqua e l'ambiente, guidata dall'Italia e dalla Romania;
101. invoca un ruolo proattivo maggiore da parte dell'UE in termini di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale; sottolinea in tale contesto l'importanza dei principi di sostenibilità ambientale durante l'estrazione e la lavorazione delle risorse naturali nella regione promossi dall'iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI); constata che solo il Kazakhstan e il Kirghizistan si conformano all'iniziativa EITI nella regione, mentre lo status di candidato del Tagikistan è stato temporaneamente sospeso nel 2015;
102. osserva con preoccupazione che, oltre ai crescenti effetti dei cambiamenti climatici, persiste una molteplicità di problemi ambientali allarmanti ereditati dal periodo sovietico, come quelli relativi a una contaminazione nucleare non monitorata e continua negli ultimi decenni e all'urgente azione di bonifica dei siti di sperimentazione nucleare, alle attività industriali ed estrattive, allo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, al degrado del suolo e dell'ecosistema, all'inquinamento atmosferico, alla desertificazione e, soprattutto, al perdurare di una catastrofica politica di gestione delle risorse idriche; esorta la Commissione, a tal proposito, a intensificare l'assistenza tecnica, a prestare assistenza nella mobilitazione delle risorse e a mettere a disposizione il know-how e le migliori pratiche europei per affrontare tali problemi;
103. esorta l'UE a continuare a fornire assistenza finanziaria e tecnica che tenga conto delle questioni sanitarie, umanitarie, ambientali, economiche e in materia di sensibilizzazione relative alla conseguenze dei test nucleari effettuati dall'URSS presso il sito di sperimentazione nucleare di Semipalatinsk (SNTS), nel Nord-Est del Kazakhstan, vicino alla città di Semey (precedentemente conosciuto come Semipalatinsk);
104. accoglie con favore e incoraggia ulteriori sforzi in termini di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici ed esorta i paesi dell'Asia centrale a contribuire in modo costruttivo al buon esito della conferenza di Parigi 2015 sul clima;
105. invita l'UE a intensificare ulteriormente i propri programmi di prevenzione delle catastrofi e di costruzione della resilienza nell'Asia centrale in quanto regione particolarmente soggetta a catastrofi naturali, con minacce gravi in termini di catastrofi ambientali e cambiamenti climatici;
106. manifesta profonda preoccupazione per la massiccia moria di mandrie di antilopi saiga del Kazakhstan nel mese di maggio 2015; esorta l'UE a contribuire con azioni in ambito di ricerca e ambiente alla prevenzione di eventuali casi futuri;
107. invita l'UE ad adoperarsi ulteriormente nella promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Asia centrale in materia di gestione delle risorse idriche;
108. incoraggia l'UE a considerare prioritaria e a mobilitare ulteriormente la sua "diplomazia dell'acqua" allo scopo di favorire una migliore gestione transfrontaliera delle risorse idriche e fare opera di mediazione nella risoluzione delle controversie, anche per quanto riguarda la promozione di un quadro aperto ed efficace, in particolare nel caso della diga di Rogun; esorta a tale proposito l'UE a stimolare e accelerare una maggiore adesione alle convezioni internazionali e ai principi giuridici in materia di risorse idriche condivise;
109. invita i paesi della regione, qualora ancora non l'abbiano fatto, a procedere alla firma e alla ratifica delle Convenzioni delle Nazioni Unite di Espoo e di Aarhus sui conflitti idrici e a coinvolgere la società civile nell'applicazione di tali Convenzioni;
110. chiede un rinnovato impegno per far fronte alle conseguenze drammatiche della catastrofe ambientale del prosciugamento del lago d'Aral; esorta la Commissione a incrementare il suo sostegno a favore del Fondo internazionale per il salvataggio del lago d'Aral e invita il SEAE a includere questa problematica tra le priorità nei suoi rapporti regolari con l'Uzbekistan;
111. ricorda che la costruzione di un sistema di infrastruttura stradale e ferroviaria strategica, moderna e interoperabile lungo tutta la via della seta costituisce un interesse vitale per la Cina, l'UE e la Russia e che l'adeguata integrazione di questa regione attraverso un'infrastruttura moderna e affidabile rappresenterebbe un'importante opportunità, non solo per una maggiore integrazione economica regionale ma anche per la promozione della mobilità dei cittadini e degli scambi multiculturali, il che, a sua volta, creerebbe un clima migliore per far progredire lo Stato di diritto e la democrazia;
112. ribadisce che l'UE è pronta a offrire la propria esperienza e il proprio know-how per promuovere l'adozione e l'applicazione di norme in materia di sicurezza e ambiente per tutti i modi di trasporto e per agevolare i collegamenti lungo il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia centrale; sostiene in particolare i continui sforzi dell'UE volti a sviluppare un trasporto aereo e marittimo sicuro in Asia centrale;
113. incoraggia un ulteriore coordinamento dell'UE con la politica dei trasporti della Cina nella regione;
Cooperazione regionale, sfide in materia di sicurezza e gestione delle frontiere
114. incoraggia l'UE a intensificare il dialogo sull'Asia centrale con le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, nonché con i vicini dei paesi dell'Asia centrale e gli altri Stati attivi nella regione;
115. incoraggia l'UE a migliorare la connettività individuando, insieme ai paesi dell'Asia centrale, ambiti ove sia possibile instaurare una cooperazione più intensa, segnatamente per quanto riguarda i trasporti e l'energia; sottolinea che occorre dare la priorità all'integrazione dei paesi dell'Asia centrale tra loro nonché sui mercati e nei corridoi internazionali;
116. ritiene che l'Unione, in sinergia con gli Stati membri, debba continuare a promuovere politiche specifiche finalizzate all'integrazione regionale e alla creazione di fiducia, ma anche premiare attraverso una cooperazione rafforzata i progressi realizzati da singoli paesi o da gruppi di paesi dell'Asia centrale; ritiene che l'azione dell'UE debba essere mirata e attenta alle necessità e specificità dei singoli paesi; insiste sulla necessità di approfondire iniziative di dialogo politico, promuovendo azioni atte a creare fiducia fra i paesi della regione;
117. considera il consolidamento dell'integrazione economica regionale un elemento importante per la stabilità regionale e la costruzione della pace;
118. sottolinea l'importanza della cooperazione con l'OSCE e le Nazioni Unite in tutti i settori strategici;
119. esorta l'UE a coinvolgere, su base ad hoc, anche la Mongolia in determinati aspetti della strategia dell'Unione per l'Asia centrale;
120. riconosce che le principali minacce e sfide individuate nella strategia per l'Asia centrale rimangono pertinenti;
121. ritiene che l'UE dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale, in particolare per quanto concerne le problematiche e le sfide comuni, e che l'interesse comune dovrebbe prevalere sull'eterogeneità dei paesi interessati;
122. osserva che le questioni etniche irrisolte, l'assenza di prospettive di un trasferimento ordinato di poteri e la governance non inclusiva nei paesi dell'Asia centrale sono fonti di potenziale instabilità ed estremismo, e che, di conseguenza, gli interessi fondamentali dell'UE, perseguiti nel quadro della strategia per l'Asia centrale, sono seriamente messi in discussione;
123. sostiene l'obiettivo a lungo termine dell'UE di trasformare il nascente dialogo ad alto livello in materia di sicurezza tra l'UE e l'Asia centrale in un autentico forum di cooperazione finalizzato ad affrontare le sfide di sicurezza comuni nella regione e al di là delle sue frontiere, quali gli effetti di ricaduta della guerra in Afghanistan, tra cui la minaccia dello Stato islamico, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, l'estremismo violento e il terrorismo, nonché i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN); sottolinea l'importanza e l'impatto positivo dei programmi di cooperazione regionale, tra cui quelli intesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la sicurezza dei confini quali il programma per la gestione delle frontiere in Asia Centrale (BOMCA) e il programma d'azione in materia di droga per l'Asia centrale (CADAP); ritiene che nell'ambito del dialogo occorra prestare attenzione alla sicurezza umana anziché alla mera sicurezza dello Stato; ribadisce la determinazione dell'UE a sviluppare ulteriormente i dialoghi regionali e bilaterali in materia di sicurezza con i paesi dell'Asia centrale, garantendo un maggiore coinvolgimento dell'Afghanistan in cooperazione con i partner regionali interessati, in particolare il centro regionale di diplomazia preventiva dell'ONU per l'Asia centrale (UNRCCA);
124. prende atto dell'adozione del programma CADAP per il periodo 2014-2020; manifesta tuttavia preoccupazione per i livelli record di coltivazione di oppio e di traffico della sostanza dall'Afghanistan attraverso l'Asia centrale; chiede al SEAE/alla Commissione di affrontare la questione relativa al coinvolgimento della criminalità organizzata e di gruppi ristretti nel traffico di stupefacenti, e di contrastare gli effetti negativi sulla salute pubblica nella regione;
125. raccomanda nuovamente di porre i programmi BOMCA e CADAP sotto l'egida dell'ISP anziché del DCI;
126. esorta l'UE a portare avanti i programmi di sostegno regionale finanziati dall'ISP volti a prevenire i conflitti e a costruire la pace, compresa la promozione della riconciliazione tra comunità e interetnica, nonché a demarcare i confini in Asia centrale;
127. plaude al progetto "Cooperazione transfrontaliera per la pace e lo sviluppo sostenibili" patrocinato dalla Svizzera e dall'UNDP, volto a creare un ambiente più favorevole alla pace e allo sviluppo sostenibili nelle zone transfrontaliere tra il Kirghizistan e il Tagikistan;
128. sottolinea il ruolo dell'UNRCCA, che ha sede ad Ashgabat dal 2007, e quello dell'OSCE nella prevenzione dei conflitti nella regione;
129. invita l'UE ad appoggiare le iniziative dell'UNRCCA e, sotto l'egida di tale Centro, a dedicare attenzione alle questioni idriche e ad avviare un dialogo tra i cinque paesi finalizzato a contrastare l'inquinamento transfrontaliero;
130. chiede alla Commissione di tenere conto delle conseguenze negative che i problemi relativi all'accesso alle riserve idriche possono avere sulla stabilità e sulla sicurezza in Asia centrale, nonché di seguire da vicino tutti gli sviluppi;
131. constata con preoccupazione che la relazione annuale 2015 sulla tratta degli esseri umani(27), a cura delle autorità statunitensi, ha inserito il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lista di controllo, il che significa che il numero di vittime della tratta di esseri umani è in aumento; invita il coordinatore anti-tratta dell'UE a sostenere il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lotta contro la tratta di esseri umani, la quale costituisce un affronto alla dignità umana e comporta spesso terrore psicologico e violenza fisica e va pertanto eradicata; chiede che gli Stati membri richiamino l'attenzione su questa importante tematica nei loro rapporti con tali paesi;
132. sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'UE e i paesi dell'Asia centrale nella prevenzione e nella lotta al terrorismo; manifesta profonda preoccupazione per le attività dell'organizzazione estremista Stato Islamico (IS), che recluta un numero crescente di cittadini dell'Asia centrale, spinti in parte dall'emarginazione politica e dalle fosche prospettive economiche, affinché si rechino in Medio Oriente per combattere o comunque sostenere IS, Al-Nusra e altre organizzazioni terroristiche ed estremiste; riconosce che, qualora una percentuale significativa di cittadini dell'Asia centrale radicalizzati dovesse ritornare nei paesi di origine, la sicurezza e la stabilità in tutta l'Asia centrale, l'Afghanistan, l'Iran, la Russia, la Cina e l'India rischiano di essere messe a repentaglio;
133. incoraggia l'UE a far fronte, insieme ai governi dell'Asia centrale, alle sfide comuni del reclutamento di combattenti e sostenitori da parte dell'IS, concentrandosi sui fallimenti politici e amministrativi, ad esempio promuovendo la libertà religiosa, pur salvaguardando le costituzioni laiche e rivedendo le leggi e le politiche discriminatorie, attuando programmi di sensibilizzazione per uomini e donne, concentrandosi sull'occupazione dei giovani svantaggiati, dando la priorità alla riforma della polizia e garantendo un migliore coordinamento dei servizi di sicurezza, nonché traendo insegnamento dalle esperienze europee o asiatiche in materia di recupero e di reinserimento dei radicali islamici;
134. ritiene che la cooperazione internazionale, anche con la Russia e la Cina, sia fondamentale per far fronte alla crescente minaccia di radicalizzazione islamista in Asia centrale; invita tutte le parti internazionali influenti nella regione a incoraggiare gli Stati dell'Asia centrale affinché effettuino uno sforzo concertato per coordinare meglio la cooperazione tra i loro servizi di sicurezza, anche per quanto concerne la condivisione dei dati di intelligence; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere coerente con i loro impegni internazionali in materia di diritti umani;
135. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della sicurezza nel Nord dell'Afghanistan e per le possibili ripercussioni sulla stabilità militare e politica della regione; plaude ai miglioramenti in termini di coerenza tra, rispettivamente, le strategie dell'UE per l'Afghanistan e l'Asia centrale; evidenzia tuttavia la necessità di collegare maggiormente l'approccio dell'UE nei confronti dell'Asia centrale all'Afghanistan e di adeguare le politiche esistenti alla strategia per l'Afghanistan post-2014; incoraggia il coinvolgimento dell'Afghanistan nei programmi volti alla stabilità e alla sicurezza nella regione; incoraggia i governi degli Stati dell'Asia centrale ad assumere un ruolo più proattivo e ad avviare una cooperazione più ampia nell'interesse della stabilità in Afghanistan; sottolinea la necessità di coordinare a livello regionale le strategie in materia di sicurezza umana, lotta al terrorismo, immigrazione e lotta al traffico di stupefacenti;
136. invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a dare la priorità, nelle loro relazioni con gli Stati dell'Asia centrale, alla riforma del settore della sicurezza, inclusi maggiori finanziamenti e una migliore formazione, promuovendo la libertà religiosa nel quadro delle costituzioni laiche, gli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo e gli sforzi volti a recuperare gli ex jihadisti, in quanto si tratta di elementi che fanno parte di una strategia globale intesa a far fronte alla minaccia dell'estremismo islamico; si rammarica che, nonostante l'urgente necessità di una riforma del settore della sicurezza (SSR) nei paesi dell'Asia centrale, l'UE non sia riuscita a inserire tale riforma nella sua strategia; accoglie con favore, in tale contesto, i progressi ottenuti in Kazakhstan quale punto di partenza per una riforma a livello regionale; invita l'UE a sviluppare specifici programmi per la riforma del settore della sicurezza in Kirghizistan, ed eventualmente in Tagikistan, che si concentrino sullo Stato di diritto e sulle norme in materia di diritti umani nel settore della giustizia penale e della polizia civile;
137. riconosce che le cinque repubbliche centro-asiatiche proseguono con la realizzazione della zona denuclearizzata in Asia centrale;
138. chiede agli Stati membri di interpretare e attuare in maniera più uniforme così come di rispettare rigorosamente gli otto criteri sanciti nella posizione comune dell'UE del 2008 relativa al controllo delle esportazioni di armi; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per il fatto che talune imprese europee eludano tale posizione comune a seguito della conclusione di accordi bilaterali da parte di alcuni Stati membri;
139. chiede agli Stati membri di fermare l'esportazione di sistemi di sorveglianza intrusiva pronti all'uso verso i paesi della regione se sussistono ragioni sufficienti per ritenere che tali sistemi potrebbero essere utilizzati contro giornalisti, personalità politiche o difensori dei diritti umani; invita la Commissione a rivedere il sistema europeo di controllo delle esportazioni per evitare che tali sistemi intrusivi cadano nelle mani sbagliate;
Questioni specifiche per paese
140. precisa che i successivi paragrafi, relativi ai singoli paesi, trattano esclusivamente le questioni prioritarie e non hanno pertanto carattere esaustivo;
Kazakhstan
141. sottolinea che l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche dovrebbe basarsi su valori condivisi; osserva che il Kazakhstan è il primo partner dell'Asia centrale con cui l'UE ha negoziato e firmato un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (EPCA); si aspetta, a seguito della messa a punto di tale accordo, un impegno attivo e concreto da parte del Kazakhstan sul fronte delle riforme politiche e democratiche, impegno derivante dagli obblighi e impegni assunti a livello internazionale; riconosce che il programma "100 passi" rappresenta un tentativo di avviare riforme urgenti nel paese;
142. mette in rilievo, a tale proposito, le raccomandazioni del Parlamento europeo, del 22 novembre 2012, sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan, che sono fondamentali per l'approvazione del Parlamento europeo in riferimento alla conclusione del nuovo EPCA e per la futura cooperazione UE-Kazakhstan;
143. è profondamente preoccupato per il crescente peggioramento della situazione nei settori della libertà dei mezzi d'informazione, della libertà di espressione e della libertà di associazione e riunione; ribadisce e sottolinea che i progressi concreti e tangibili nell'ambito delle riforme politiche sono stati collegati all'avanzamento dei negoziati sul nuovo EPCA; invita il Kazakhstan a compiere ogni sforzo per garantire che la sua legislazione sia in linea con gli standard del Consiglio d'Europa e garantisca la piena attuazione delle libertà fondamentali, senza restrizioni autoimposte; invita le autorità kazake ad adottare misure concrete ed efficaci volte ad attuare le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di riunione pacifica e di associazione nel rapporto finale sulla sua missione in Kazakhstan del gennaio 2015; incoraggia il Kazakhstan, a tale proposito, a rivedere e modificare i suoi nuovi codici penali per quanto riguarda le sanzioni penali per la diffamazione, in quanto minano le libertà fondamentali; manifesta profonda preoccupazione per la legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto compromette l'indipendenza e mette persino in discussione l'esistenza stessa delle ONG in Kazakhstan, e ne chiede la revisione;
144. ricorda al Kazakhstan gli impegni da esso assunti nel quadro dell'OSCE per quanto riguarda le riforme democratiche ed esorta il paese a essere all'altezza delle sue ambizioni di politica estera – in quanto membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per il periodo 2013-2015, paese che nel 2017 ospiterà l'Esposizione universale e candidato ad un seggio non permanente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2017-2018 – adottando importanti riforme politiche interne;
145. sottolinea che, in base alle conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione dell'OSCE/ODIHR in occasione delle elezioni del 20 marzo 2016, il Kazakhstan ha ancora molta strada da fare per rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, sebbene si siano registrati taluni progressi; incoraggia le autorità kazake ad adottare le misure necessarie per dare piena attuazione a tutte le raccomandazioni OSCE/ODIHR;
146. chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici, compreso il leader del partito di opposizione Alga!, Vladimir Kozlov;
147. riconosce il ruolo positivo svolto dal Kazakhstan nell'ospitare e agevolare i negoziati E3+3 – Iran 2013 sul programma nucleare iraniano, il contributo del paese alle iniziative mondiali in materia di sicurezza nucleare, tra cui il fatto di ospitare la nuova banca internazionale del combustibile nucleare, gestita dall'AIEA e operativa a partire dal 2017, il ruolo sperimentale di mediazione nell'ambito della crisi tra Russia e Ucraina e il contributo fornito alle consultazioni tra l'opposizione siriana;
148. si compiace che nel 2015 il Kazakhstan abbia raggiunto la fase finale del processo di adesione all'OMC;
Kirghizistan
149. si rammarica per i regressi del Kirghizistan, il paese della regione in cui l'UE ha riposto le maggiori aspettative per quanto concerne la concretizzazione delle ambizioni democratiche;
150. elogia il Kirghizistan per i progressi dimostrati nelle recenti elezioni politiche; riconosce che le elezioni si sono svolte in modo pacifico e sono state caratterizzate da un maggiore livello di trasparenza; accoglie con favore le conclusioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE sulle elezioni politiche tenutesi in Kirghizistan il 4 ottobre 2015, che hanno evidenziato una vasta gamma di scelte a disposizione degli elettori e una campagna elettorale competitiva; manifesta tuttavia preoccupazione per la registrazione obbligatoria dei dati biometrici quale condizione preliminare per il voto, con conseguenti problemi significativi per il carattere inclusivo delle liste elettorali; evidenzia che, nonostante i primi segnali incoraggianti mostrati dal Kirghizistan nel perseguimento di riforme democratiche e nel passaggio a un vero sistema multipartitico, occorre un ulteriore impegno per sviluppare una democrazia parlamentare pienamente funzionante, in quanto si tratta di uno dei paesi pilota del sostegno dell'UE alla democrazia;
151. si compiace che il Kirghizistan abbia ritirato il progetto di legge restrittiva sugli "agenti stranieri" e sulle persone LGBTI e chiede di respingere tutte le leggi che discriminino le persone LGBTI e prendano di mira la società civile;
152. plaude al buon esito dell'elezione del Kirghizistan nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2016-2018 e invita il paese a sfruttare in modo costruttivo la sua prossima condizione di membro per affrontare le questioni relative ai diritti umani;
153. esorta la Commissione/il SEAE ad assistere il Kirghizistan nel rendere giustizia alle vittime degli scontri etnici del 2010;
Tagikistan
154. esorta il Tagikistan a rispettare gli impegni internazionali in materia di diritti umani e a proteggere la libertà di riunione e l'indipendenza della professione forense; richiama l'attenzione sulla situazione problematica dei media dopo la firma, da parte del presidente, di un nuovo regolamento in base al quale tutte le informazioni sugli eventi ufficiali saranno trasmesse attraverso l'agenzia di informazione di Stato, limitando in tal modo l'accesso ad altri media; invita il Tagikistan ad astenersi da indebite interferenze nel lavoro delle ONG e a non attuare la normativa in materia di finanziamento delle ONG approvata di recente;
155. esprime preoccupazione per la decisione di mettere al bando il Partito della rinascita islamica del Tagikistan, manifestazione di una tendenza inquietante volta a sopprimere forze politiche legittime e a mettere a tacere le voci critiche in nome delle preoccupazioni in materia di sicurezza; invita le autorità tagike a rispettare gli impegni dell'accordo di pace del 1997 e ad adottare le misure necessarie a garantire la libertà di espressione, il pluralismo e un contesto politico libero e aperto;
156. prende atto delle conclusioni della missione di osservazione elettorale OSCE/ODIHR in occasione delle elezioni politiche in Tagikistan del 1° marzo 2015, secondo cui le elezioni "hanno avuto luogo in uno spazio politico limitato e non hanno garantito parità di condizioni ai candidati";
157. continua a manifestare preoccupazione per l'inefficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE nel paese; esorta il SEAE/la Commissione a dare la priorità ai programmi finalizzati alla prevenzione della tortura nei centri di detenzione e alla libertà dei media in Tagikistan;
158. si compiace dell'adesione del Tagikistan all'OMC, avvenuta nel marzo 2013;
Turkmenistan
159. sottolinea che il Turkmenistan è firmatario della maggior parte dei principali accordi internazionali ed è pertanto soggetto all'obbligo di rispettare e proteggere i diritti umani in tutte le circostanze; esprime la propria disponibilità ad aumentare il sostegno dell'UE nel campo dei principi democratici e dei diritti umani, in particolare attraverso un pieno utilizzo dell'EIDHR e di altri strumenti per sostenere il processo di riforma nel paese;
160. deplora che, nel periodo di osservazione, la situazione sul fronte dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali non sia pressoché cambiata nonostante alcuni sforzi legislativi in ambito politico, giudiziario, economico, sociale ed educativo; ritiene che la nuova legislazione dovrebbe essere sottoposta al riesame di esperti internazionali alla luce degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
161. chiede al VP/AR e alla Commissione di prendere contatti con le autorità turkmene e di chiedere loro di adottare misure concrete tese a migliorare la situazione dei diritti umani e lo Stato di diritto, come previsto dall'articolo 21 TUE; chiede inoltre di continuare a sollevare a tutti i livelli le preoccupazioni in materia di diritti umani, oltre che nell'ambito dell'attuale dialogo sui diritti umani; ribadisce la sua richiesta al SEAE di potenziare quanto prima l'ufficio di collegamento di Ashgabat, trasformandolo in una delegazione dell'UE a pieno titolo in Turkmenistan, finalizzata, tra l'altro, all'interazione con la società civile e al monitoraggio della situazione dei diritti umani;
162. sottolinea l'importanza di un continuo dialogo sui diritti umani, con particolare riguardo alla continua pressione per liberare le persone detenute per motivi politici e alle informazioni sul destino dei prigionieri scomparsi;
163. riconosce che l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione (APC) con il Turkmenistan contribuirà a sviluppare il pieno potenziale derivante dal consolidamento delle relazioni;
164. invita il VP/AR a onorare l'accordo raggiunto con il suo predecessore relativamente al meccanismo di monitoraggio, consentendo al Parlamento di essere adeguatamente informato dal SEAE circa l'attuazione dell'APC, una volta entrato in vigore;
165. accoglie con favore l'impegno rafforzato di recente dal Turkmenistan con l'UE nei settori di interesse comune; prende atto della presenza del paese alla riunione sull'attuazione della dimensione umana dell'OSCE del 2015 e della presenza turkmena ad alto livello alla 15a riunione annuale del comitato misto nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi di ottobre 2015;
166. invita il Turkmenistan a interrompere l'attuale campagna volta a rimuovere le antenne paraboliche e a bloccare l'accesso ad alcuni siti Internet, nonché a porre fine alle intimidazioni e vessazioni ai danni di giornalisti indipendenti e di attivisti della società civile;
Uzbekistan
167. deplora che in Uzbekistan l'UE non persegua in maniera effettiva l'obiettivo della democratizzazione e ribadisce l'auspicio che l'Unione persegua attivamente tale obiettivo nel paese; constata il rifiuto del governo uzbeko di intraprendere riforme significative; incoraggia il VP/AR a elaborare una politica di impegno europeo decisivo, condizionato e coerente nei confronti dell'Uzbekistan;
168. deplora la violazione sistematica e abituale dei diritti e delle libertà fondamentali, nonostante l'adozione di leggi migliori al riguardo e la ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani; esorta le autorità uzbeke a compiere passi significativi per affrontare appieno le preoccupazioni e attuare efficacemente tutte le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, del comitato contro la tortura e del comitato dei diritti umani;
169. insiste affinché le autorità uzbeke rilascino tutti coloro che sono stati imprigionati come rappresaglia per l'esercizio pacifico della libertà di espressione, associazione e riunione e sottolinea la necessità di prevenire i casi di tortura in carcere e indagare su di essi; manifesta preoccupazione per l'estensione arbitraria delle pene detentive; invita le autorità uzbeke a consentire alle ONG indipendenti che si occupano di diritti umani di lavorare senza ostacoli;
170. si compiace che il paese abbia registrato alcuni progressi per quanto concerne l'eliminazione del lavoro minorile e, nello specifico, valuta positivamente il divieto in tal senso imposto dal governo; ricorda l'importanza di un controllo indipendente e obiettivo dell'attuazione di tale divieto; ribadisce la necessità di abolire i lavori forzati durante la raccolta annuale del cotone e incoraggia allo stesso tempo un ulteriore impegno, da parte del governo, affinché continui ad adoperarsi concretamente, ad esempio con un piano d'azione, al fine di eliminare il lavoro forzato, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL e della Banca mondiale;
171. ricorda che il Parlamento ha deciso di non prendere in considerazione l'approvazione del protocollo dell'APC tra UE e Uzbekistan che estende le disposizioni dell'accordo al commercio bilaterale dei tessili fintantoché non venga confermato che sono state attuate riforme concrete e che esse hanno prodotto risultati sostanziali, tali da garantire altresì che, oltre al lavoro minorile, in Uzbekistan sia effettivamente in via di eliminazione anche la pratica del lavoro forzato;
172. ritiene, al riguardo, che una parte degli aiuti allo sviluppo erogati in passato dall'UE all'Uzbekistan, tra cui quelli finalizzati al rafforzamento delle capacità del suo parlamento, sia stata male indirizzata e dovrebbe essere riorientata verso settori più importanti quali lo sviluppo rurale o la gestione ambientale e idrica;
173. esprime profonda preoccupazione per le attività del Movimento islamico dell'Uzbekistan, che ha giurato fedeltà allo Stato islamico nell'agosto 2015 e ha reclutato migliaia di jihadisti in Asia centrale;
o o o
174. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale e ai governi e parlamenti di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.
– vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1° febbraio 2016, con la quale l'epidemia del virus Zika è stata dichiarata un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale,
– vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE(1),
– visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020(2),
– vista l'interrogazione alla Commissione sull'epidemia del virus Zika (O-000030/2016 – B8-0119/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 1° febbraio 2016 l'OMS ha dichiarato l'epidemia del virus Zika un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
B. considerando che il virus Zika è un virus emergente trasmesso dalle zanzare che è stato isolato per la prima volta nel 1947 nei macachi rhesus della foresta Zika, in Uganda, attraverso una rete di monitoraggio della febbre gialla silvestre;
C. considerando che focolai sporadici di infezioni da virus Zika sono stati registrati in due regioni facenti parte dell'Unione europea, la Martinica e la Guyana francese, nonché in Africa, nelle Americhe, in Asia e nella regione del Pacifico, e che nell'Unione europea sono stati segnalati casi di infezione, in particolare nei territori d'oltremare della Guadalupa e di Saint-Martin;
D. considerando che nel 2007 il virus ha fatto per la prima volta la sua comparsa al di fuori delle regioni endemiche conosciute, causando un'epidemia nelle isole Yap, negli Stati federati di Micronesia, cui hanno fatto seguito una vasta epidemia nella Polinesia francese nel 2013-2014 e la successiva diffusione del virus in vari paesi dell'Oceania, tra cui la Nuova Caledonia e le Isole Cook; che, mentre si riteneva in generale che il virus causasse nell'uomo solo patologie lievi, l'epidemia in Polinesia ha rivelato che esso è in grado di provocare complicazioni neurologiche, come la sindrome di Guillain–Barré e la meningoencefalite;
E. considerando che, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nella maggior parte dei casi (80 % circa) l'infezione resta asintomatica;
F. considerando che la maggiore epidemia di Zika virus si è registrata in Brasile, segnatamente nel nordest del paese;
G. considerando che nel novembre 2015 il ministero brasiliano della Salute ha proclamato lo stato di emergenza pubblica a causa dell'insolito aumento del numero di neonati affetti da microcefalia registrato nel 2015 nello Stato di Pernambuco; che questa impennata del numero di casi riguarda principalmente le forme più gravi di microcefalia, ma che secondo alcune relazioni la prevalenza di forme meno gravi di tale patologia era eccezionalmente elevata anche pochi anni prima l'epidemia di Zika scoppiata nel 2015;
H. considerando che il ciclo di vita delle zanzare dipende dal clima, dall'habitat e dalla biodiversità e che la diffusione delle zanzare è favorita da fattori antropici come il cambiamento climatico, gli habitat acquatici artificiali, la deforestazione, l'urbanizzazione e la mancanza di strutture igienico-sanitarie, i rifiuti urbani, i conflitti e i viaggi;
I. considerando che l'epidemia del virus Zika ha messo a nudo le disparità esistenti nei paesi interessati, anche per quanto riguarda i sistemi sanitari pubblici e le condizioni di vita, e colpisce soprattutto gli strati più poveri della società, che spesso vivono accanto a fonti di acqua all'aria aperta e sono mal preparati a prevenire e combattere la malattia; che le donne continuano a rappresentare la maggioranza della popolazione povera mondiale e che sono particolarmente a rischio, in quanto è ad esse che, all'interno delle famiglie, incombe la responsabilità primaria dell'alimentazione, della disponibilità di acqua pulita, dell'igiene e della crescita di eventuali figli affetti da sindromi associate alla microcefalia, compito, questo, che potrebbe richiedere risorse finanziarie supplementari, soprattutto in mancanza di strutture di sostegno adeguate o abbordabili;
J. considerando che in vari paesi europei sono stati segnalati casi di infezione da virus Zika di importazione; che l'11 febbraio 2016 l'ECDC ha riportato un caso di microcefalia in una donna incinta in Slovenia, che durante la gravidanza aveva contratto un'infezione simile a quella del virus Zika mentre si trovava in Brasile;
K. considerando che alla data del 9 febbraio 2016 non erano stati segnalati casi di trasmissione autoctona del virus Zika sul continente europeo, mentre sono stati segnalati alcuni casi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;
L. considerando che la comparsa del virus è stata associata a una concentrazione di casi di microcefalia e di altre patologie neurologiche, tra cui la sindrome di Guillain-Barré; che il 1° febbraio 2016 l'OMS ha dichiarato che esiste il forte sospetto, sebbene non ancora scientificamente provato, di un nesso causale tra l'infezione da Zika virus in gravidanza e la microcefalia;
M. considerando che, in base a un corpus crescente di ricerche preliminari, vi è consenso scientifico nel ritenere che il virus Zika sia una delle cause di microcefalia(3), una condizione che danneggia le cellule fetali che formano il cervello(4) per cui i bambini che ne sono affetti nascono con una scatola cranica insolitamente piccola e presentano spesso ritardi nello sviluppo cerebrale, che esso sembri in grado di danneggiare il feto nel corso dell'intera gravidanza(5) e che sia inoltre all'origine della sindrome di Guillain-Barré; che l'incertezza sulla salute del nascituro, così come l'incertezza circa i meccanismi di trasmissione, pone le donne e le ragazze, in particolare le donne incinte e le loro famiglie, in una posizione incredibilmente difficile, soprattutto per quanto riguarda la loro salute e le ripercussioni a lungo termine per le famiglie, e che tali incertezze non dovrebbero in alcun caso essere utilizzate per rinviare decisioni e interventi urgenti, necessari per risolvere la crisi;
N. considerando che la microcefalia ha potenzialmente molte cause, ma che la sua origine rimane spesso sconosciuta; che, in mancanza di un trattamento specifico per tale patologia, è importante disporre di equipe multidisciplinari per esaminare e assistere i neonati e i bambini affetti da microcefalia, che un intervento precoce, con programmi di stimolazione e di gioco, può avere un impatto positivo sullo sviluppo dei bambini e che la consulenza e il sostegno alle famiglie sono altresì estremamente importanti;
O. considerando che ricercatori argentini e brasiliani hanno associato la concentrazione di casi di microcefalia in Brasile al piriproxifene, un larvicida utilizzato nel 2014 nelle riserve di acqua potabile delle zone colpite del Brasile; che, alla luce di tale possibilità, il governo locale del Rio Grande do Sul, nella parte meridionale del Brasile, ha sospeso l'utilizzo di questo larvicida a partire dal 13 febbraio 2016, contro il parere del ministero della Salute e conformemente al principio di precauzione;
P. considerando che la microcefalia è stata esclusa in più di 700 dei 4 783 casi segnalati dall'ottobre 2015;
Q. considerando che solo 17 dei 404 bambini affetti da microcefalia confermata sono risultati positivi al virus Zika;
R. considerando che l'epidemia del virus Zika interessa i territori europei d'oltremare sin dal 2013;
S. considerando che vi è il rischio che nell'estate del 2016 si verifichi in Europa una trasmissione autoctona tramite vettori;
T. considerando che attualmente non è disponibile un vaccino o un trattamento specifico, ma che una società indiana, la Bharat Biotech, ha annunciato il 3 febbraio 2016 che sta sviluppando due possibili vaccini, un vaccino ricombinante e un vaccino inattivato che ha raggiunto la fase della sperimentazione preclinica sugli animali;
U. considerando che il virus Zika può essere trasmesso sessualmente(6),(7) e che l'OMS ha dichiarato che la trasmissione sessuale è "relativamente comune(8)";
V. considerando che sono stati segnalati anche casi di trasmissione del virus tramite trasfusione di sangue;
W. considerando che vi è il rischio concreto di una diffusione transfrontaliera dell'infezione da virus Zika riconducibile agli spostamenti di viaggiatori infetti e al commercio mondiale;
1. riconosce che la trasmissione del virus Zika all'uomo avviene prevalentemente attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes infetta, principalmente la zanzara Aedes aegypti nelle regioni tropicali, la stessa zanzara che è anche il vettore di dengue, chikungunya e febbre gialla;
2. rileva che, secondo la valutazione dell'ECDC, non essendo disponibili né un vaccino né una cura, e dal momento che le zanzare che trasmettono il virus Zika pungono sia al chiuso che all'aperto, prevalentemente durante il giorno, la prevenzione si basa attualmente su misure di protezione personali, come indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi impregnati di permetrina (soprattutto durante le ore in cui la zanzara che è vettore del virus Zika è più attiva) e dormire o riposare in ambienti protetti o dotati di aria condizionata, o utilizzare altrimenti zanzariere;
3. sottolinea l'importanza di definire piani di comunicazione al livello più opportuno per sensibilizzare la popolazione e promuovere un comportamento adeguato per evitare le punture di zanzara;
4. plaude al costante monitoraggio della situazione da parte dell'ECDC; invita l'ECDC ad aggiornare periodicamente le sue valutazioni del rischio e i bollettini epidemiologici; ritiene che l'ECDC debba istituire una commissione di esperti sulle malattie tropicali trasmissibili per coordinare e monitorare efficacemente tutte le misure da porre in essere nell'Unione europea;
5. valuta positivamente la decisione della Commissione di stanziare 10 milioni di EUR per la ricerca sul virus Zika e raccomanda di concentrarsi sui casi di gravi malformazioni cerebrali congenite in America latina e sul loro sospetto collegamento con l'infezione da virus Zika; si domanda, tuttavia, se questo importo sia commisurato alla considerevole sfida scientifica rappresentata dal tentativo di contribuire alla comprensione dell'infezione da virus Zika e delle sue complicanze neurologiche e di sviluppare test diagnostici e cure in proposito;
6. osserva che il virus Zika è stato rilevato in 28 paesi e che le sue conseguenze possono cambiare la vita delle persone, in particolare nel caso delle donne giovani e povere, la maggior parte delle quali vive nelle regioni meno sviluppate di tali paesi; sottolinea che, in vista della probabile ulteriore diffusione dell'infezione, è necessario che la comunità internazionale metta rapidamente in pratica gli insegnamenti tratti dalla crisi dell'Ebola dello scorso anno;
7. sottolinea che la ricerca dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle misure preventive, intese a impedire la diffusione del virus, e sulle cure; chiede che l'attività di ricerca sul virus Zika si sviluppi su tre fronti: studio del forte sospetto di un legame tra il virus Zika e le malformazioni cerebrali congenite, sviluppo di cure e vaccini e messa a punto di test per una diagnosi rapida ed efficace;
8. sottolinea la necessità di ulteriori ricerche sul possibile collegamento tra la microcefalia e il larvicida piriproxifene, dal momento che non vi sono dati scientifici che escludano tale collegamento;
9. sottolinea che la ricerca non dovrebbe trascurare altre cause possibili e complementari della microcefalia;
10. evidenzia che esistono ulteriori possibilità di finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 e del 7° PQ per la ricerca sullo sviluppo dei vaccini per la malaria e le malattie infettive dimenticate, tra cui il virus Zika;
11. invita la Commissione a garantire che, qualora siano investiti fondi pubblici dell'UE nella ricerca, i risultati di tale ricerca non siano soggetti a diritti di proprietà intellettuale e che i prodotti sviluppati in tale contesto abbiano prezzi accessibili per i pazienti;
12. sollecita la Commissione a proporre misure specifiche per le regioni europee già colpite dal virus Zika nell'ottica di eliminare tutti i possibili vettori di trasmissione in tali regioni, di fornire assistenza alle persone contagiate, in particolare alle donne incinte, e di evitare una trasmissione più ampia del virus in dette regioni e in altre parti del continente europeo;
13. invita la Commissione a proporre un piano d'azione volto a prevenire la diffusione del virus in Europa e a fornire assistenza agli Stati membri e ai paesi terzi impegnati a contrastare l'epidemia nelle regioni più colpite (segnatamente i Caraibi e l'America centrale e meridionale); osserva che tale piano d'azione dovrebbe prevedere la distribuzione gratuita e mirata di sufficienti barriere meccaniche, tra cui reti (per evitare le punture di zanzara) e preservativi (per evitare la trasmissione sessuale); invita la Commissione a mettere a punto un protocollo di gestione per i cittadini che per il loro contesto epidemiologico rischiano di essere portatori dell'infezione da virus Zika, con l'obiettivo di interrompere efficacemente la catena della trasmissione per via sessuale ed ematica grazie all'individuazione precoce del virus;
14. sottolinea la necessità di un approccio che tenga conto della dimensione di genere al momento di discutere i finanziamenti e di valutare le esigenze dei laboratori, in considerazione delle difficoltà legate alla sperimentazione e allo sviluppo di vaccini sicuri, efficaci, a prezzi accessibili e che possano essere somministrati alle donne incinte, che sono spesso escluse dalle prime fasi della sperimentazione clinica; esorta i donatori finanziari a restare realisti in merito ai costi previsti per lo sviluppo di tali vaccini, in particolare al momento di assegnare i finanziamenti dell'UE per la ricerca, e ad attribuire la massima priorità alla sicurezza di donne e ragazze;
15. sottolinea che il virus Zika ha messo in luce le debolezze che caratterizzano sia la risposta dei sistemi sanitari pubblici, in particolare al livello dell'assistenza primaria, sia la fornitura di servizi per la salute riproduttiva e i relativi diritti di donne e ragazze nei paesi colpiti, segnatamente per quanto concerne le informazioni e l'assistenza sanitaria durante e dopo la gravidanza nonché la prevenzione e l'interruzione delle gravidanze, e rileva che i funzionari governativi di questi paesi hanno consigliato alle donne di rimandare le gravidanze fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni sul virus Zika;
16. riconosce la necessità di rafforzare la capacità dei laboratori di confermare i possibili casi di infezione da virus Zika nei paesi UE/SEE per distinguere le infezioni causate da tale virus da altre infezioni arbovirali (ad esempio dengue e chikungunya); invita gli Stati membri e la Commissione a coordinare le attività di ricerca tra i laboratori che studiano il virus Zika e a promuovere la creazione di tali laboratori negli Stati membri in cui non esistono ancora;
17. sollecita l'UE e gli Stati membri a proporre strategie che contribuiscano a mettere in collegamento i produttori di vaccini, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché altre agenzie per la sanità pubblica e altri fornitori di servizi sanitari a livello nazionale e statale, nell'ottica di promuovere uno scambio di dati e analisi statistiche;
18. pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare le ostetriche, i pediatri e i neurologi affinché verifichino l'eventuale infezione da virus Zika nei pazienti che si sono recati in Brasile e in altri paesi colpiti dopo il 2014 come pure in quelli affetti da malformazioni congenite del sistema nervoso centrale, microcefalia e sindrome di Guillain-Barré (GBS);
19. rileva con preoccupazione che in molti dei paesi colpiti la gravidanza non è semplicemente una scelta, in particolare nei paesi in cui persistono tassi elevati di violenza sessuale; invita l'UE ad aiutare i paesi colpiti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di base, inclusi le cure prenatali e postnatali e i test diagnostici per il virus Zika, e sollecita l'Unione a fornire assistenza ai governi dei paesi colpiti nella fornitura di un pacchetto completo comprendente informazioni e assistenza sanitaria in relazione alla salute sessuale e riproduttiva, tra cui le possibilità di pianificazione familiare, ponendo l'accento sull'accesso a diversi metodi contraccettivi di elevata qualità per tutte le donne e le ragazze e sulla possibilità di abortire in modo sicuro per combattere l'incremento degli aborti praticati in condizioni di rischio registrato dall'inizio dell'epidemia; chiede, in questo contesto, l'avvio del necessario dialogo in materia di contraccezione e diritti delle donne e delle ragazze con i paesi partner;
20. sottolinea che, al 10 febbraio 2016, 25 paesi UE/SEE, gli Stati Uniti e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno consigliato alle donne incinte e alle donne intenzionate a iniziare una gravidanza di rimandare i viaggi nelle zone colpite dal virus Zika;
21. osserva che allo stato attuale non esistono profilassi, cure o vaccini contro l'infezione da virus Zika e vi è il rischio che durante la stagione estiva 2016 l'infezione si diffonda in Europa tramite vettori locali; invita pertanto la Commissione a valutare immediatamente gli insetticidi in termini di effetti sulla salute umana ed efficacia contro le zanzare che agiscono da vettori dell'infezione; invita inoltre la Commissione a coordinare un insieme di orientamenti sulla prevenzione, che le autorità nazionali metteranno in pratica durante l'estate;
22. rileva che è stato pubblicato un algoritmo di controllo per le donne incinte che rientrano da una zona in cui sono stati registrati casi di trasmissione del virus Zika; sottolinea tuttavia che le autorità sanitarie non hanno ancora affrontato le questioni della prolungata presenza del virus Zika nello sperma e della trasmissione documentata del virus attraverso i rapporti sessuali, che possono avere implicazioni per i viaggiatori maschi che rientrano dalle regioni in cui sono stati registrati casi di trasmissione; ritiene, in considerazione del fatto che l'infezione è spesso asintomatica, che si dovrebbe consigliare ai viaggiatori maschi che si sono recati in una regione con casi di trasmissione del virus di utilizzare il preservativo fino a quando non saranno disponibili dati certi sulla portata di questa modalità di trasmissione;
23. invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce delle raccomandazioni dell'OMS sulla prevenzione nei paesi europei, a rafforzare sensibilmente il monitoraggio delle specie di zanzare invasive e a potenziare le misure di controllo delle zanzare eliminando i siti di riproduzione (come le acque stagnanti) e prevedendo lo spargimento di insetticidi in caso di epidemia, nonché a migliorare i tassi di disinfezione dei carichi, dei portacarichi, della cabina e dei compartimenti passeggeri degli aerei che provengono dai paesi colpiti dal virus;
24. sollecita le ambasciate dell'UE e degli Stati membri a fornire informazioni e assistenza ai cittadini dell'Unione che vivono o viaggiano nelle zone colpite;
25. invita le compagnie aeree dell'UE e dei paesi terzi a provvedere alla debita e opportuna disinfezione degli aerei provenienti dalle zone colpite;
26. invita l'UE a consultare gli Stati membri e i paesi terzi (amministrazioni nazionali, regionali e locali) che hanno maturato esperienza in termini di monitoraggio, sensibilizzazione, prevenzione e/o contrasto della zanzara Aedes, tra cui il governo regionale di Madera e il comune di Funchal, che hanno oltre dieci anni di esperienza al riguardo, nonché le regioni ultraperiferiche e i territori d'oltremare francesi, che dispongono di un'esperienza di lunga data in relazione alle malattie emergenti trasmesse da vettori e in particolare al virus Zika, nell'ottica di mettere a punto una strategia dell'Unione per combattere tale virus;
27. pone l'accento sulla necessità di un approccio coordinato a livello dell'UE e internazionale nella lotta contro tale epidemia; valuta positivamente, in questo contesto, l'istituzione di un Corpo medico europeo e ritiene che esso potrà fornire un contributo importante nella mobilitazione del personale e del materiale medico e di sanità pubblica per combattere il virus Zika, se necessario; invita inoltre la Commissione a definire urgentemente una strategia dell'UE orizzontale in materia di sanità globale volta a realizzare il nuovo quadro di sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi;
28. chiede alla Commissione di contribuire al monitoraggio della diffusione del virus Zika anche nei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con altri partner, nonché di integrare risposte adeguate in termini di sviluppo delle capacità sanitarie, formazione del personale sanitario, sorveglianza epidemiologica, educazione e mobilitazione della comunità e controllo delle popolazioni di zanzare nei programmi di sviluppo esistenti specifici per paese, in collaborazione con i paesi colpiti;
29. pone l'accento sulla necessità che qualsiasi proposta si basi su un ampio ventaglio di studi epidemiologici riguardanti non solo gli effetti del virus Zika, ma anche altre cause di tali effetti;
30. invita gli Stati membri a sensibilizzare i medici e i centri di medicina di viaggio in merito all'evoluzione dell'epidemia del virus Zika e alle misure di controllo dei vettori stabilite dalle autorità delle zone colpite, in modo che possano includere l'infezione da virus Zika nelle loro diagnosi differenziali per i residenti e i viaggiatori provenienti da tali zone e prepararsi in caso fosse necessario mettere in quarantena i viaggiatori che potrebbero aver contratto il virus, onde evitare la trasmissione autoctona; chiede alle autorità sanitarie nazionali di organizzare una campagna di informazione coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie con l'obiettivo di informare e rassicurare i cittadini europei e di evitare allarmismi ingiustificati;
31. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la vigilanza in materia di individuazione precoce dei casi di infezione di virus Zika da importazione nell'UE, ivi inclusi i paesi e i territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, segnatamente in presenza di vettori o potenziali vettori, al fine di ridurre il rischio di trasmissione autoctona; riconosce inoltre che esiste il rischio, sebbene sia probabilmente ridotto e di natura stagionale, di un'importazione del virus Zika verso regioni a clima temperato in cui sono presenti le zanzare Aedes (tra cui regioni del Nord America e dell'Europa), con la conseguente possibilità di trasmissione autoctona;
32. sottolinea che l'accesso a un'ampia gamma di servizi sanitari à fondamentale nella lotta contro l'infezione da virus Zika;
33. sostiene gli appelli lanciati dalle Nazioni Unite(9) affinché siano abrogate le leggi e le politiche che limitano l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in violazione delle norme internazionali e ribadisce la volontà di garantire che le azioni in materia di sanità pubblica rispettino i diritti umani, in particolare in relazione alla salute e ai diritti ivi connessi;
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Organizzazione mondiale della sanità.
– visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la comunicazione della Commissione, del 11 marzo 2014, relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
– vista la propria discussione del 19 gennaio 2016 sulla situazione in Polonia,
– visto il parere della commissione di Venezia del 12 marzo 2016 sulle modifiche del 22 dicembre 2015 alla legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale della Polonia,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani costituiscono obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri, e vanno pertanto osservati;
B. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sul rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni a tutti gli Stati membri che devono essere rispettati dall'Unione, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche;
C. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE, l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati e la loro identità nazionale;
D. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 TUE, in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati;
E. considerando che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione assicura l'applicazione dei trattati;
F. considerando che lo Stato di diritto è il caposaldo della democrazia ed è uno dei principi fondanti dell'Unione, che poggia sulla presunzione e la fiducia reciproca che gli Stati membri si rispettino la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali e nella CEDU;
G. considerando che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è essenziale per lo Stato di diritto e per garantire la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini in Europa;
H. considerando che il Tribunale costituzionale è stato istituito quale uno degli elementi fondamentali a garanzia del bilanciamento dei poteri della democrazia costituzionale e dello Stato di diritto in Polonia;
I. considerando che i recenti avvenimenti in Polonia, in particolare la controversia politica e giuridica sulla composizione del Tribunale costituzionale e alle nuove norme che ne disciplinano il funzionamento (relative, tra le altre cose, all'esame delle cause e all'ordine delle stesse, all'aumento del quorum di presenza e delle maggioranze necessarie per l'adozione di decisioni in seno al Tribunale), hanno destato inquietudine riguardo alla capacità del Tribunale costituzionale di difendere la Costituzione e di garantire la legalità;
J. considerando che la commissione di Venezia ha affermato chiaramente che il Tribunale costituzionale non può svolgere il proprio ruolo di garante della supremazia della Costituzione polacca, in ragione della mancata pubblicazione del verdetto del Tribunale del 9 marzo 2016, che non può pertanto entrare in vigore, il che pregiudica lo Stato di diritto; considerando l'ammonimento della commissione di Venezia, secondo cui paralizzando il Tribunale costituzionale, si compromettono la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto;
K. considerando che le misure adottate dal governo polacco e dal Presidente della Repubblica di Polonia riguardo al Tribunale costituzionale rappresentano un rischio per la democrazia costituzionale;
L. considerando che, a seguito del dibattito orientativo del 13 gennaio 2016, la Commissione ha deciso di avviare il dialogo strutturato nell'ambito del quadro per lo Stato di diritto, inviando una lettera al governo polacco al fine di chiarire la situazione nel paese;
M. considerando che la Commissione, in quanto custode dei trattati, procederà ora a raccogliere ed esaminare tutte le informazioni del caso e a valutare se sussistono chiare indicazioni di una minaccia sistemica per lo Stato di diritto;
N. considerando che il quadro per lo Stato di diritto è inteso a far fronte alle minacce allo Stato di diritto che sono di natura sistemica, in particolare nelle situazioni che non possono essere risolte efficacemente mediante procedure di infrazione e laddove le "salvaguardie dello Stato di diritto" esistenti a livello nazionale non sembrano più in grado di affrontare efficacemente tali minacce;
O. considerando che l'attuale costituzione polacca, adottata nel 1997, garantisce la separazione dei poteri, il pluralismo politico, la libertà di stampa e di espressione e il diritto all'informazione;
P. considerando che, oltre alla crisi costituzionale, vi sono altre questioni che destano grave preoccupazione nel Parlamento europeo nella misura in cui possono costituire violazioni del diritto europeo e dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle donne; che azioni siffatte da parte del governo polacco devono essere attentamente monitorate dalle istituzioni europee;
1. reputa fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori comuni europei enunciati all'articolo 2 TUE;
2. ritiene che tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettare appieno il diritto dell'UE nelle loro prassi legislative e amministrative e che ogni legislazione, compreso il diritto primario di ciascuno Stato membro e di ciascun paese candidato, debba rispecchiare i valori europei fondamentali, vale a dire i principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, e aderirvi;
3. è seriamente preoccupato per il fatto che l'effettiva paralisi del Tribunale costituzionale della Polonia rappresenta un pericolo per la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto;
4. esorta il governo polacco a rispettare, pubblicare e attuare pienamente e senza ulteriori indugi la sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016, nonché ad attuare le sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015;
5. invita il governo polacco a dare piena attuazione alle raccomandazioni della commissione di Venezia; condivide il parere della commissione di Venezia secondo cui la costituzione polacca e le norme europee e internazionali richiedono che le sentenze di un Tribunale costituzionale siano rispettate;
6. accoglie con favore la recente visita del vicepresidente della Commissione Timmermans in Polonia e la sua dichiarazione, rilasciata nel corso della riunione della Commissione del 6 aprile 2016, sull'avvio di un dialogo per trovare una via d'uscita dall'attuale situazione sulla base del pieno rispetto del quadro costituzionale, il che comporta la pubblicazione e l'attuazione delle sentenze del Tribunale costituzionale; condivide i suoi timori per la possibilità che coesistano due sistemi giuridici paralleli, il che condurrebbe all'incertezza giuridica;
7. sostiene la decisione della Commissione di avviare un dialogo strutturato nell'ambito del quadro per lo Stato di diritto, che dovrebbe accertare se esista una minaccia sistemica ai valori democratici e allo Stato di diritto in Polonia; accoglie con favore la rassicurazione fornita dalla Commissione sul fatto che il dialogo con le autorità polacche sarà condotto in modo imparziale e collaborativo e sulla base di elementi concreti e invita la Commissione, qualora nel corso del dialogo strutturato il governo polacco non rispettasse le raccomandazioni della commissione di Venezia, ad attivare la seconda fase della procedura relativa allo Stato di diritto formulando una "raccomandazione sullo Stato di diritto", nonché a offrire sostegno alla Polonia nell'approntamento di soluzioni per rafforzare lo Stato di diritto;
8. sottolinea, tuttavia, che tutte le misure da adottare devono rispettare le competenze dell'UE e degli Stati membri quali stabilite nei trattati, come pure il principio di sussidiarietà;
9. invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente e strettamente informato circa le proprie valutazioni, i progressi compiuti e le azioni intraprese;
10. esprime l'auspicio che il dialogo strutturato tra il governo polacco e la Commissione porti anche alla revisione di altre decisioni del governo polacco che hanno destato preoccupazioni quanto alla loro legalità e al loro potenziale impatto sui diritti fondamentali;
11. si attende che la Commissione vigili su tutti gli Stati membri nello stesso modo per quanto riguarda il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, evitando così disparità di trattamento, e riferisca al Parlamento in merito;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente della Repubblica di Polonia.