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Procedura : 2015/2093(INI)
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Ciclo del documento : A8-0234/2016

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A8-0234/2016

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PV 24/10/2016 - 20
CRE 24/10/2016 - 20

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PV 25/10/2016 - 7.7
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P8_TA(2016)0407

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Martedì 25 ottobre 2016 - Strasburgo
Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa
P8_TA(2016)0407A8-0234/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa" (2015/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che prevede la necessità di adoperarsi per "lo sviluppo sostenibile dell'Europa", anche fornendo un "elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente", e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 43 e 191,

–  visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ("regolamento sul controllo"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare gli articoli 15 e 36,

–  visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca,

–  visto il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

–  visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, in particolare gli articoli 7 e 9,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,

–  vista la sua posizione del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca(1),

–  vista la sua posizione del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio(3),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0234/2016),

A.  considerando che il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario è l'Unione europea;

B.  considerando che i moduli di ispezione dei diversi rapporti di ispezione di cui nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 non sono armonizzati fra loro e utilizzano diverse diciture per gli stessi temi, creando così difficoltà operative nel trasferimento delle informazioni tra le autorità;

C.  considerando che gli ultimi protocolli per lo scambio di dati, che sono indispensabili per l'attuazione dei giornali di pesca elettronici, sono stati completati nel luglio 2010 e che i giornali di pesca elettronici sono obbligatori dal gennaio 2010;

D.  considerando l'iniquità reale e quella percepita dai pescatori per quanto attiene alla regolarità, alla frequenza, alla durata, al rigore, all'accuratezza, all'efficacia e ai metodi dei controlli sulla pesca in Europa, nonché la necessità di un trattamento equo e non discriminatorio;

E.  considerando che l'impegno in materia di controlli sulla pesca deve necessariamente contare sulla partecipazione piena e attiva del settore;

F.  considerando che il sistema di punti penalizza i pescherecci e non gli armatori, i pescatori o le altre persone che intervengono lungo la catena di produzione;

G.  considerando che il settore della pesca è tra i primi ad essere interessato a una gestione sostenibile dei mari e degli oceani;

H.  considerando che, al di là delle possibili varianti regionali, esistono differenze sostanziali fra gli Stati membri a livello dell'applicazione delle normative europee, in particolare di quelle risultanti dal regolamento sul controllo, e che ciascuno Stato membro ha un proprio sistema giuridico distinto nonché strutture amministrative e giudiziarie diverse fra loro, cosa che inevitabilmente si riflette nei regimi di sanzioni amministrative e/o penali applicati in caso di inadempienza alle norme della PCP, e che detti regimi portano a discrepanze tra gli Stati membri e a iniquità;

I.  considerando che sono stati identificati rischi legati al fatto che le autorità nazionali di controllo non sempre hanno accesso a dati utili per ispezionare in modo efficace le navi straniere e che la differenza degli approcci in materia di controlli e sanzioni crea problemi agli Stati membri quando indagano con gli Stati di bandiera sulle violazioni rilevate;

J.  considerando che è necessario rafforzare i controlli sui prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che arrivano nell'UE, nonché garantire in tutti gli Stati membri livelli equivalenti di controllo per tale tipologia di pesca;

K.  considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative sanzioni è di responsabilità degli Stati membri;

L.  considerando che in alcuni Stati membri mancano unità di ispettori specializzati nel settore della pesca;

M.  considerando che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita al fine di promuovere i più elevati standard comuni di controllo nel quadro della PCP, svolge un ruolo efficace nella messa in atto armonizzata del regime di controllo nonostante le risorse limitate di cui dispone;

N.  considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) può contribuire al miglioramento e alla modernizzazione del controllo della pesca, in particolare attraverso le sue linee di bilancio 11 06 62 02 (controllo e applicazione della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI)) e 11 06 64 (EFCA);

O.  considerando l'applicazione del divieto di rigettare in mare le catture accessorie, che nella pratica comporta risultati ingiustamente penalizzanti per gli operatori della pesca, in quanto può infatti verificarsi che, nonostante si avvalgano di mezzi e strumenti consentiti dal diritto dell'UE, e nonostante pongano in essere ogni mezzo per evitare catture accidentali, detti operatori siano sanzionati per il solo fatto che queste catture superano il limite massimo ammissibile dalla legislazione dell'UE e nazionale;

P.  considerando che le tecniche e le attrezzature utilizzate per la pesca sono cambiate e si sono evolute, e che per raggiungere l'efficienza occorre aggiornare anche i sistemi e le tecniche impiegati per i controlli; che, a tal fine, si potrebbe fare ricorso al FEAMP;

Q.  considerando che l'obbligo di sbarco è un elemento chiave per quanto riguarda il controllo e merita, pertanto, un'attenzione particolare da parte del legislatore e delle autorità preposte ai controlli;

R.  considerando che le tecnologie di localizzazione a distanza a basso costo, quale il sistema di identificazione automatica (AIS), rendono possibili i controlli su base volontaria, agevolano il monitoraggio e aumentano la sicurezza dei pescatori;

S.  considerando che la pesca INN e il commercio del pesce catturato nei bacini illegali, non dichiarati e non regolamentati costituiscono attività criminali globali;

T.  considerando il ruolo strutturante che le aste svolgono per il settore ittico, e il loro ruolo centrale nel controllo del pesce sbarcato;

U.  considerando che gli Stati membri dispongono di ordinamenti giuridici diversi e che le prove raccolte devono essere ammissibili e utilizzabili nell'ambito di questi diversi sistemi, che sono propri a ogni Stato membro che avvia un procedimento giudiziario;

V.  considerando che i migliori alleati nell'attuazione del regolamento "controllo" sono pescatori adeguatamente formati e incoraggiati, che comprendono i vantaggi dei controlli e contribuiscono attivamente al loro rispetto;

I – Ciò che frena l'armonizzazione

1.  sottolinea l'importanza di assicurare un controllo efficace delle attività di pesca, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e mantenere condizioni di parità tra le flotte dell'UE; invita gli Stati membri ad assicurare un'efficace attuazione del regolamento "controllo";

2.  sottolinea che l'ambiziosa lotta dell'UE contro la pesca INN in tutto il mondo dovrebbe essere accompagnata da un'efficace applicazione del regolamento "controllo" nelle nostre proprie acque;

3.  sottolinea le diversità a livello del campo di applicazione dei controlli e dei luoghi in cui questi ultimi vengono eseguiti, nonché il risultante carattere discriminatorio dei controlli sulla pesca, in quanto se alcuni Stati membri organizzano controlli dal peschereccio alla tavola, altri controllano unicamente determinati anelli della catena escludendo, ad esempio, la parte trasporto delle catture o la ristorazione;

4.  riconosce il miglioramento significativo del regime di controllo reso possibile dall'attuale regolamento "controllo", in combinazione con il regolamento contro la pesca INN, per quanto concerne il consolidamento di numerosi regolamenti in precedenza distinti, l'introduzione della possibilità di utilizzare le nuove tecnologie, le fasi preliminari all'armonizzazione delle sanzioni, il chiarimento del ruolo della Commissione e degli Stati membri, il miglioramento della tracciabilità e altri progressi;

5.  ricorda che l'accettazione delle norme da parte dei pescatori risente di alcune variabili, ad esempio se l'impatto dell'attuazione è considerato equo, se le normative imposte sono percepite come pregnanti e se esiste una compatibilità tra il regolamento e i modelli e le pratiche di pesca tradizionali;

6.  ritiene necessario chiarire, organizzare e disciplinare l'attività di pesca nelle varie zone marittime;

7.  rileva le differenze a livello dell'organizzazione dei controlli, che taluni Stati membri segmentano fra amministrazioni diverse e che altri fanno eseguire da un solo corpo amministrativo, nonché a livello degli strumenti, dei dispositivi e dei mezzi umani, logistici e finanziari utilizzati per eseguire i controlli stessi; rileva inoltre che tali circostanze rendono difficile garantire la trasparenza nella gestione e nell'accesso alle informazioni;

8.  sottolinea che l'efficacia dei controlli varia anche in funzione dell'enorme diversità delle aree di pesca dell'UE, che comprendono zone ristrette e limitate, le cui risorse alieutiche sono condivise essenzialmente da Stati membri confinanti, e zone di pesca molto estese e remote; mette in evidenza le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche (RUP), le cui vastissime zone economiche esclusive (ZEE) di tipo prevalentemente oceanico, coniugate con il tipo di risorse alieutiche sfruttate (nella maggior parte dei casi, specie di profondità e grandi migratori pelagici) e con la scarsità di risorse alternative, giustificano chiaramente un rafforzamento delle azioni di controllo in dette regioni, che dipendono fortemente dalla pesca e sono estremamente vulnerabili all'azione devastante di flotte notoriamente inadempienti rispetto alle norme della PCP;

9.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente il regolamento "controllo", onde avere una visione chiara di quali elementi debbano essere migliorati in occasione della prossima revisione e in tal modo garantire anche per il futuro un regolamento che sia funzionale e di agevole applicazione;

10.  osserva una differenza di approccio tra i controlli basati sulla valutazione dei rischi e i controlli aleatori dell'attività di pesca e dei circuiti di commercializzazione del pescato;

11.  rileva che l'attuale complessità delle misure tecniche e l'elevato numero di disposizioni – che possono essere addirittura contraddittorie e che includono molteplici deroghe ed eccezioni – disseminate in una serie di testi giuridici diversi, rendono difficile non solo la comprensione, ma anche il controllo e l'attuazione;

12.  rammenta che la maggior parte dei controlli aleatori viene effettuata al momento dello sbarco, mentre le ispezioni in mare rivelano un tasso apparente di infrazione superiore rispetto a quelle effettuate a terra, in quanto si basano su una valutazione del rischio;

13.  ricorda che, poiché l'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento fondamentale per la pesca, il regolamento omnibus (UE) 2015/812 concede un termine di adeguamento di due anni prima che le violazioni dell'obbligo di sbarco siano considerate infrazioni gravi; chiede che tale termine sia prolungato ove necessario;

14.  osserva che gli Stati membri, e talvolta anche le regioni, recepiscono la normativa in maniera diversa, a causa del numero elevato di disposizioni facoltative contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; sottolinea le difficoltà di applicazione concreta di alcune delle sue disposizioni, che sia per via dell'inadeguatezza delle norme rispetto alla realtà, ad esempio a causa delle caratteristiche del settore della pesca (flotta, attrezzi da pesca, aree di pesca e specie bersaglio), che variano considerevolmente tra i bacini marini, gli Stati membri e le attività di pesca, o per via delle contraddizioni, che possono portare a interpretazioni diverse da parte degli ispettori;

15.  constata che il livello di infrazione varia da uno Stato membro all'altro e che la stessa infrazione può comportare una sanzione di natura amministrativa o di natura penale; è convinto che la licenza di pesca a punti, con sottrazione di punti in caso di inadempienza, è uno strumento europeo pertinente per inquadrare le infrazioni gravi, ma che in assenza della necessaria armonizzazione può peggiorare una situazione già iniqua fra i vari operatori degli Stati membri; chiede di ridurre dette discrepanze a livello delle sanzioni;

16.  osserva che la mancanza di fiducia e di trasparenza tra gli Stati membri è una delle principali cause della mancata condivisione dei dati relativi alla normativa; invita a superare tale situazione, al fine di garantire e dimostrare la presenza di condizioni di parità per tutti i pescatori;

17.  ricorda che l'EFCA vigila sull'applicazione di norme comuni in materia di controllo, ispezione e sorveglianza, e agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri tramite piani di impiego congiunti; ricorda che è importante rafforzare il mandato dell'EFCA al fine di predisporre azioni operative congiunte di controllo della pesca che consentano di coordinare efficacemente l'attività delle molteplici autorità locali, regionali e nazionali, nonché delle agenzie dell'UE che svolgono funzioni di guardia costiera a livello dell'Unione; chiede che l'EFCA intensifichi il suo impegno in tal senso;

18.  vede nell'introduzione da parte dell'EFCA di una base per la formazione ("core curriculum") degli ispettori della pesca un elemento essenziale per la standardizzazione della formazione e delle procedure di controllo, e chiede che tutti gli Stati membri vi facciano ricorso; constata che gli Stati membri non hanno, se non su base volontaria, lo stesso sistema di riferimento per la formazione, il che significa che il contenuto dei diplomi, l'assunzione e le missioni sono diversi;

19.  osserva che i pescatori sono formati e informati in maniera diversa nei vari Stati membri e che non è stato predisposto alcuno strumento di semplificazione e di agevolazione dell'accesso concernente l'obiettivo e il contenuto del regolamento "controllo"; ritiene che questa situazione comporti una mancanza di consapevolezza che scoraggia fortemente l'applicazione armonizzata della legislazione, che è invece auspicabile; esorta vivamente ad attuare tali strumenti quanto prima;

20.  constata che, sebbene il consumatore sia diventato, negli anni, più consapevole delle origini e dell'identificazione di ciò che acquista, grazie anche a una capillare azione di sensibilizzazione della Commissione, lo stesso consumatore non è messo in grado di ottenere informazioni appropriate sui prodotti ittici che vengono serviti al ristorante, mancando l'obbligatorietà in quest'ultimo anello della catena commerciale;

21.  sottolinea che l'uso delle nuove tecnologie di monitoraggio e di trasmissione dell'informazione e di comunicazione in tempo reale è essenziale per migliorare la sorveglianza marittima; chiede che gli strumenti utilizzati dagli Stati membri siano resi tecnicamente compatibili, e che la condivisione solo parziale delle basi di dati relative al controllo come anche le divergenze e la perdita di efficacia che ne risultano siano scoraggiate;

22.  fa osservare che manca una valutazione della reale inapplicabilità di alcune norme a causa dei differenti livelli tecnologici delle imbarcazioni, della logistica a terra e dell'organizzazione della filiera nei diversi porti;

23.  sottolinea il ruolo svolto dal FEAMP, in particolare tramite il suo bilancio destinato al controllo degli obiettivi della PCP, che ammonta a 580 milioni di EUR per il periodo 2014-2020;

24.  sottolinea che occorre assicurare l'uniformità del mercato unico e un rispetto dei requisiti in materia di controlli che sia equivalente nei vari Stati membri, senza che la qualità dei controlli interni ed esterni differisca fra di essi o dipenda dalla frontiera dell'UE attraverso la quale arrivano i prodotti;

II – Proposte volte a rimediare alla situazione

25.  è favorevole alla semplificazione e al miglioramento della legislazione dell'Unione, come anche alla riduzione degli oneri amministrativi in vista del conseguimento dell'obiettivo "legiferare meglio", segnatamente attraverso una revisione limitata e mirata del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio prevista e auspicata al più tardi per il 2017, mantenendo nel contempo norme efficaci atte a prevenire, rilevare e punire le infrazioni alla PCP, e concentrandosi in primo luogo su una migliore attuazione delle norme nei vari Stati membri, in particolare tramite la ricerca di una maggiore armonizzazione, a condizione che tale semplificazione sia basata sul solido quadro di controllo attuale e non determini un indebolimento delle norme più rigorose in materia di protezione ambientale, sindacale o sociale;

26.  ritiene che la regionalizzazione prevista dalla nuova PCP debba essere inquadrata da un sistema di controllo solido e armonizzato; è fermamente contrario a qualsiasi indebolimento del regolamento "controllo" e ritiene che gli Stati membri possano già applicare la flessibilità prevista dal quadro esistente;

27.  chiede che a tale revisione le istituzioni europee e il settore della pesca procedano di concerto, in particolare il settore della pesca costiera, artigianale e tradizionale la cui protezione e promozione dovrebbero essere l'obiettivo di ogni nuova normativa;

28.  sottolinea la necessità di tenere discussioni con le varie autorità nazionali, regionali e delle regioni ultraperiferiche in sede di elaborazione o di revisione degli strumenti giuridici;

29.  ricorda che una più stretta cooperazione tra gli Stati membri potrebbe condurre a un'ulteriore armonizzazione dei controlli; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del gruppo di esperti sul rispetto degli obblighi previsti nel quadro del regime di controllo della pesca dell'Unione;

30.  ricorda alla Commissione la necessità di creare un ambiente giuridico e operativo prima di attuare norme vincolanti, evitando così situazioni paradossali;

31.  ritiene che la Commissione debba garantire un recepimento uniforme e corretto, e verificare le condizioni di applicazione della legislazione esistente, ad esempio fissando una percentuale minima di partite soggette a verifica da parte di ciascuno Stato membro; ritiene inoltre che le procedure di controllo debbano essere trasparenti, equilibrate e standardizzate, consentendo agli Stati membri di godere di condizioni di parità nel controllo dei loro pescatori, e che le norme relative ai controlli dovrebbero essere più semplici, nonché più complete e coerenti;

32.  punta su un rafforzamento dei controlli per evitare l'importazione di pesce proveniente dalla pesca INN mediante la creazione, tra l'altro, di squadre di intelligence nazionali dotate di ispettori specializzati nel settore della pesca e con eccellenti capacità di individuazione dei rischi, nonché sulla fissazione di una percentuale minima di partite da sottoporre a verifica;

33.  ritiene che sia necessario raccogliere, gestire e utilizzare dati di buona qualità per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, al fine di controllare e valutare l'efficacia dell'applicazione di detto obbligo, nonché allineare la raccolta dei dati ai requisiti risultanti dalla PCP rivista;

34.  invita gli Stati membri e le loro rispettive autorità di controllo della pesca marittima a costituire squadre di ispettori specializzati nel settore della pesca; appoggia e chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di ispettori, metodi di controllo e dati, la condivisione delle analisi dei rischi e informazioni condivise sulle quote di navi battenti bandiera;

35.  ricorda che l'attuazione del regolamento "controllo" è di competenza degli Stati membri; invita questi ultimi a conformarsi ai propri obblighi e a collaborare strettamente tra loro al fine di scambiare buone pratiche e dati, nonché consentire l'interoperabilità dei sistemi di controllo;

36.  ritiene che un'applicazione uniforme e prevedibile delle diverse tipologie di ispezioni possibili, mediante una definizione, un'armonizzazione e una spiegazione complete di tali ispezioni, potrebbe contribuire a fornire la necessaria parità di condizioni fra tutte le attività di pesca dell'UE;

37.  sottolinea che in alcune regioni la gestione dei bacini è condivisa con paesi terzi e chiede che la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi sia intensificata;

38.  ritiene che sia necessario un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione;

39.  chiede che l'EFCA e gli istituti di formazione negli Stati membri attuino un programma di istruzione europeo uniforme per gli ispettori del settore della pesca basato su un programma curricolare comune e norme standardizzate, in parte finanziato dal FEAMP;

40.  chiede che la base comune per la formazione elaborata dall'EFCA sia tradotta e diffusa in modo estensivo, ad esempio mediante formazioni sull'applicazione destinate alle autorità nazionali, con l'aiuto del FEAMP; propone che tale manuale sia accompagnato da esempi di buone pratiche applicate dagli ispettori;

41.  evidenzia l'importanza di valutare e certificare le iniziative di formazione sui controlli offerte da terzi;

42.  propone di migliorare la formazione e l'informazione destinate ai pescatori, che potrebbero essere integrate nelle loro organizzazioni professionali e nei gruppi di azione costiera (GAC) al fine di migliorare la loro comprensione dell'obiettivo e dell'interesse comune delle norme, e promuovere così una cultura della comprensione e il loro rispetto; raccomanda a tal fine una concertazione effettiva con i comitati consultivi; propone la creazione di basi di dati online per documenti e informazioni che sono pertinenti per la pesca (compreso il sistema di punti di penalità), nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, rendendo le norme accessibili e comprensibili per tutti; chiede alla Commissione di fare il punto dei corsi di formazione esistenti per i futuri pescatori in Europa e di trasmettere le proprie conclusioni mediante una comunicazione;

43.  suggerisce di valutare l'idea di un registro elettronico dell'EFCA (sportello unico EFCA), che disponga di modelli elettronici pronti per la stampa, per le ispezioni e la centralizzazione dei rapporti di ispezione; osserva che il registro elettronico dell'EFCA potrebbe anche essere utilizzato per ricevere e centralizzare i certificati di cattura rilasciati dagli Stati membri e dai paesi terzi;

44.  propone di migliorare i sistemi di comunicazione pubblica utilizzati dalle agenzie di controllo, e sottolinea che è importante divulgare periodicamente il lavoro svolto e i risultati ottenuti, e fornire su base permanente informazioni sulle norme applicate alle risorse ittiche, per quanto riguarda, ad esempio, le dimensioni minime e i fermi temporanei e spaziali;

45.  sottolinea la necessità di potenziare il ruolo dell'EFCA, in particolare il suo bilancio, le sue competenze e le sue risorse umane; suggerisce di rivedere le condizioni di intervento dell'Agenzia di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e, in particolare, di dotarla dell'iniziativa di intervento sulle risorse ittiche che sono sovrasfruttate e che non hanno raggiunto il rendimento massimo sostenibile (MSY);

46.  sottolinea l'importanza di rafforzare e intensificare i controlli, in particolare negli Stati membri che sinora hanno mostrato di attuare in misura inadeguata il regolamento "controllo", al fine di combattere la pesca illegale, rispettare le norme della PCP e rafforzare la qualità dei dati raccolti;

47.  ricorda quanto sia importante disporre della capacità di condividere i dati in tempo reale, in particolare durante le operazioni di controllo eseguite dall'Agenzia in collaborazione con gli Stati membri e da questa coordinate attraverso piani di impiego congiunti;

48.  sottolinea che è importante rafforzare la presenza dell'EFCA accanto agli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche;

49.  propone che almeno due rappresentanti del Parlamento europeo integrino il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, di cui fanno già parte sei rappresentanti della Commissione e un rappresentante per ciascuno Stato membro; propone altresì che tale rappresentanza sia paritetica (con un numero uguale di donne e di uomini) e sia designata dalla commissione per la pesca del Parlamento tra i propri membri;

50.  raccomanda di estendere i controlli – ad esempio ampliando il monitoraggio – a tutta la catena di produzione e di attribuire responsabilità di controllo in mare a un solo corpo amministrativo, onde evitare la sovrapposizione dei controlli e il relativo spreco di mezzi umani, logistici e finanziari, che danno origine a confusione e a una pressione inutile sui vari operatori del settore della pesca; chiede inoltre una collaborazione formale tra le istituzioni degli Stati membri, di modo che l'intera catena di produzione ittica possa essere efficacemente controllata;

51.  chiede alla Commissione di valutare se sia opportuno legare i punti di penalità alle licenze di pesca; sottolinea che questo sistema comporta il trasferimento dei punti con la licenza in caso di vendita della nave, il che può ridurre in alcuni casi il valore delle navi impedendone così l'eventuale rimessa in vendita, ad esempio a giovani pescatori che intendono inserirsi nel settore;

52.  raccomanda l'avvio di azioni specifiche volte a un consumo più consapevole e responsabile nei ristoranti, non escludendo l'obbligatorietà per il ristoratore di fornire le informazioni minime sui prodotti, consentendo nello stesso tempo un controllo indiretto da parte del consumatore;

53.  propone un'ispezione a livello di comunità autonoma o regione per le acque interne, un'ispezione dello Stato per la pesca marittima sino alle 12 miglia nautiche e un'ispezione garantita dall'UE per le altre acque marittime;

54.  ritiene che i controlli basati sulla valutazione dei rischi dovrebbero fare riferimento a un elenco di criteri minimi trasparenti, concreti e misurabili, definiti a livello europeo;

55.  chiede l'armonizzazione delle sanzioni pur mantenendole a un livello proporzionato e non discriminatorio, che risulti dissuasivo; preferisce le sanzioni economiche, comprese le sospensioni temporanee dell'attività, a quelle penali, ma considera d'altro canto che, come prevede l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si dovrebbero prediligere incentivi per i pescatori che adempiono alle norme della PCP, onde prevenire le violazioni;

56.  ricorda che sono gli Stati membri ad essere responsabili delle sanzioni e che l'Unione europea non ha la capacità giuridica di imporre un'armonizzazione attraverso il regolamento (CE) n. 1224/2009; sottolinea, tuttavia, l'importanza del sistema a punti per inquadrare le sanzioni e invita gli Stati membri a prendere l'iniziativa di un'ampia armonizzazione delle sanzioni, segnatamente penali, per porre fine alle iniquità esistenti;

57.  ritiene che il sistema delle catture accessorie determini di fatto una responsabilità oggettiva e assoluta per gli operatori della pesca, i quali sono tenuti a rispondere pur avendo operato nel pieno rispetto del diritto e aver posto in essere la massima diligenza per evitare catture accidentali;

58.  afferma che i principi generali del diritto dell'Unione europea sono incompatibili con un sistema in cui un soggetto viene chiamato a rispondere oggettivamente di un fatto che non ha posto in essere né con dolo, né con colpa;

59.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una sanzione armonizzata di livello minimo, applicabile alle violazioni gravi e/o ai comportamenti illeciti reiterati;

60.  caldeggia l'imposizione di sanzioni più severe nel caso di pesca INN;

61.  chiede di creare meccanismi che pongano l'accento sui buoni esempi, al fine di migliorare il rispetto delle norme;

62.  ritiene che l'interpretazione di alcune disposizioni – che danno luogo a una sanzione per superamento del limite di catture accessorie senza neanche prendere in considerazione l'assenza di dolo o di colpa nell'aver praticato condotte lecite – sia in chiaro contrasto con i principi fondamenti dell'Unione europea, garantiti a livello primario dall'articolo 6 TUE;

63.  chiede alla Commissione di stabilire linee guida se non criteri applicativi ed interpretativi per evitare disparità di trattamento tra uno Stato membro e un altro, soprattutto nel caso di catture accidentali e in considerazione del fatto che l'imbarcazione, dando prova della buona fede e totale accidentalità della cattura, pratichi l'istituto dell'autodenuncia;

64.  è del parere che aiutare gli attori a investire in tecnologie e attrezzature moderne, compatibili fra Stati membri e facilmente aggiornabili renderà i controlli più equi, equilibrati ed efficaci;

65.  incoraggia l'istituzione di meccanismi di finanziamento per incrementare l'utilizzo delle tecnologie a basso costo, onde rendere possibili i controlli su base volontaria e rafforzare il monitoraggio e la sicurezza dei pescatori, soprattutto nel caso della piccola pesca artigianale;

66.  sottolinea l'importanza delle tecnologie elettroniche (sistemi di comunicazione e di monitoraggio elettronici), che rappresentano uno strumento potenzialmente efficace sotto il profilo dei costi per ampliare l'osservazione delle attività in mare;

67.  si dichiara contrario a qualsiasi sistema obbligatorio di videosorveglianza a bordo;

68.  richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'uso delle nuove tecnologie di osservazione della Terra, ad esempio i satelliti Sentinel, sarebbe utile per il controllo della pesca;

69.  raccomanda di effettuare controlli equivalenti sui prodotti ittici importati, sulla pesca a piedi e ricreativa, come anche sulla flotta UE che pesca in acque esterne all'Unione e su quella dei paesi terzi operante in acque unionali, così da garantire un livello di accesso equivalente per tutto il mercato europeo; propone di rendere obbligatorio lo scambio di dati in relazione alla pesca INN;

70.  sostiene che le risorse di bilancio disponibili, segnatamente a titolo del FEAMP, dovrebbero essere realistiche, coerenti e sufficienti per realizzare gli obiettivi dei controlli;

71.  raccomanda di assicurare la continuità, segnatamente attraverso la concessione di finanziamenti del FEAMP, delle aste strutturanti per i territori, in quanto contribuiscono alla trasparenza e alla tracciabilità e agevolano il controllo della pesca;

72.  è favorevole a includere nella revisione del regolamento "controllo" l'impatto della pesca ricreativa;

73.  chiede la messa a punto di un sistema di monitoraggio, trasmissione delle informazioni e analisi dei dati, compatibile in tutta l'Unione; chiede inoltre che spetti alla Commissione stabilire il quadro per lo scambio di dati e informazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati; sottolinea che un quadro trasparente per lo scambio di dati e informazioni è fondamentale per accertare se esistano condizioni di parità;

74.  sottolinea che l'attuazione dell'obbligo di sbarco deve essere accompagnata da un'adeguata flessibilità per quanto concerne il suo controllo, in quanto bisognerebbe tenere conto delle trasformazioni fondamentali che tale obbligo impone alla pesca, in particolare nel caso della pesca multispecifica; ribadisce che è importante applicare le sanzioni e il sistema di punti progressivamente in caso di infrazioni gravi legate al mancato rispetto dell'obbligo di sbarco, in conformità del regolamento (UE) 2015/812 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;

75.  sottolinea che è necessario a disposizione delle parti interessate e del pubblico, nel pieno rispetto della vita privata dei soggetti coinvolti, le informazioni riguardanti il modo e la misura in cui gli Stati membri sanzionano i diversi tipi di infrazione, e l'applicazione coerente delle sanzioni, indipendentemente dalla bandiera della nave;

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76.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0083.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0307.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0222.

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