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Procedura : 2015/2254(INL)
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Ciclo del documento : A8-0283/2016

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A8-0283/2016

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PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

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PV 25/10/2016 - 7.9
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Martedì 25 ottobre 2016 - Strasburgo
Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
P8_TA(2016)0409A8-0283/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso,

–  visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE,

–  visti gli articoli del TFUE relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

–  visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la “Carta”),

–  vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E,

–  visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell’Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (in appresso, l'acquis) in particolare i capitoli 23 e 24,

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

–  visti la raccomandazione R(2000)21 del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2000 e i principi di base delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati del 1990, che fanno appello agli Stati affinché garantiscano la libertà e l'indipendenza della professione forense;

–  visto il "memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 maggio 2007,

–  vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

–  vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie,

–  vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi convenzionali delle Nazioni Unite,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell’aprile 2008,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16,

–  vista la 25a relazione semestrale della COSAC dal titolo "Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny" (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare), del 18 maggio 2016,

–  viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: "Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs" (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea),

–  visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti d'informazione esistenti,

–  vista la lettera del 6 marzo 2013 dai ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione,

–  vista la nota della Presidenza italiana del 15 novembre 2014 dal titolo "Garantire il rispetto dello stato di diritto",

–  viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

–  visti il primo e il secondo dialogo sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016,

–  visti gli "orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio", del 19 dicembre 2014,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione),

–  visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media,

–  visto il colloquio annuale della Commissione sui diritti fondamentali,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,

–  visto il codice di buone prassi sulla partecipazione civile nei processi decisionali del Consiglio d'Europa del 1° ottobre 2009,

–  visti il Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 e la relazione della Commissione del 15 luglio 2016 dal titolo "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - Relazione annuale 2015",

–  vista la valutazione dell'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento dell'aprile 2016 dal titolo "Un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali",

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0283/2016),

A.  considerando che l'Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, valori iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del TUE e nei criteri di adesione all'Unione;

B.  considerando che le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché i suoi Stati membri dovrebbero dare l'esempio assolvendo concretamente ai propri obblighi e adoperarsi per plasmare una cultura condivisa dello Stato di diritto quale valore universale nei 28 Stati membri e nelle istituzioni dell'UE, affinché sia applicata in modo uniforme da tutti i soggetti interessati, mentre il pieno rispetto e la promozione di questi principi rappresentano un presupposto fondamentale per la legittimità del progetto europeo nel suo complesso e la condizione essenziale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione;

C.  considerando che, secondo il parere 2/13 della Corte di giustizia europea (in appresso, la Corte di giustizia) del 18 dicembre 2014(1) e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta si collocano al centro della costruzione giuridica dell'Unione e il rispetto di tali diritti costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell'Unione, sicché non possono ammettersi in quest'ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti;

D.  considerando che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i suoi "fondamenti costituzionali" e i valori comuni su cui si fonda;

E.  considerando che lo Stato di diritto costituisce la colonna portante della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'Unione che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri;

F.  considerando che tutti gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i paesi candidati sono tenuti a rispettare, proteggere e promuovere tali principi e valori e hanno il dovere della cooperazione leale;

G.  considerando che conformemente, in particolare, al protocollo 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, al considerando 10 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI(2) e alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (come M.S.S./Belgio e Grecia, sentenza del 21 gennaio 2011) e della Corte di giustizia (come N.S. e M.E., sentenza del 21 dicembre 2011(3) e Aranyosi e Căldăraru, sentenza del 5 aprile 2016(4)), gli Stati membri, compresi i tribunali nazionali, hanno l'obbligo di astenersi dal dare esecuzione alle normative dell'Unione nei confronti di altri Stati membri nel caso in cui sussista un chiaro rischio di violazione grave o di violazione grave e persistente dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tali Stati;

H.  considerando che il rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione è una condizione essenziale per la protezione dei diritti fondamentali e per il rispetto di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale ed è una condizione essenziale per il riconoscimento e la fiducia reciproci che sono fattori importanti in settori quali il mercato interno, la crescita e l'occupazione, la lotta alla discriminazione, l'inclusione sociale, la cooperazione giudiziaria e di polizia, lo spazio Schengen e le politiche in materia di asilo e migrazione e che, di conseguenza, l'erosione dello Stato di diritto, della governance democratica e dei diritti fondamentali costituiscono una grave minaccia alla stabilità dell'Unione, dell'unione monetaria e dello spazio comune di sicurezza e giustizia e alla prosperità dell'Unione;

I.  considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato negli Stati membri riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che è pertanto di vitale importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza confini interni;

J.  considerando che l'Unione si basa su una serie comune di valori e i principi fondanti, che la definizione di tali valori e principi, che permettono alla democrazia di prosperare e ai diritti fondamentali di essere tutelati, rappresenta un processo permanente e che, se tali valori e principi possono evolvere nel tempo, essi devono essere protetti e costituire la base delle decisioni politiche, indipendentemente dal mutare delle maggioranze politiche, e resistere alle modifiche provvisorie, ragion per cui una magistratura indipendente e imparziale investita della responsabilità di interpretarli riveste un ruolo cruciale;

K.  considerando che i cittadini e i residenti dell'Unione talvolta non sono sufficientemente consapevoli di tutti i loro diritti in quanto europei; che essi dovrebbero poter essere in grado di plasmare insieme i valori e i principi fondanti dell'Unione e soprattutto di appropriarsene;

L.  considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione deve rispettare l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati e che il rispetto della diversità culturale e delle tradizioni nazionali, all'interno degli Stati membri e tra di essi, non dovrebbe impedire un livello elevato e uniforme di tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; che il principio di uguaglianza e di non discriminazione è un principio universale che rappresenta il filo conduttore di tutte le politiche e attività dell'Unione;

M.  considerando che la salvaguardia dello Stato di diritto e di efficaci sistemi giudiziari indipendenti svolge un ruolo centrale nel creare un ambiente politico positivo, in grado di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, e quindi anche un ambiente favorevole agli investimenti e in grado di fornire una maggiore prevedibilità delle norme e favorire la crescita sostenibile;

N.  considerando che il miglioramento dell'efficacia dei sistemi giudiziari negli Stati membri è un aspetto essenziale dello Stato di diritto ed è fondamentale per garantire un trattamento equo, sanzionare gli abusi dello Stato e prevenire gli arbitri, ed è ritenuto dalla Commissione una componente essenziale per le riforme strutturali nell'ambito del semestre europeo, il ciclo annuale per il coordinamento delle politiche economiche a livello dell'Unione; che la professione legale indipendente è uno dei capisaldi di una società libera e democratica;

O.  considerando che la nota orientativa del Segretario generale dell'ONU dal titolo "UN Approach to the Rule of Law Assistance" (Approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto) raccomanda che lo Stato di diritto comporti una società pubblica e civile che contribuisca a rafforzare lo Stato di diritto e a garantire la responsabilità dei funzionari pubblici e delle istituzioni pubbliche;

P.  considerando che lo studio del Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo “Il costo della non Europa nel settore della criminalità organizzata e della corruzione” stima che l'integrazione degli attuali meccanismi di controllo dell'Unione, come il meccanismo di cooperazione e di verifica, il quadro di valutazione sulla giustizia e le relazioni anti-corruzione, in un più ampio quadro di controllo dello Stato di diritto permetterebbe economie per 70 miliardi di EUR all'anno;

Q.  considerando che la governance democratica e giuridica dell'Unione non ha una base legislativa solida quanto la governance economica, poiché, per far rispettare i propri valori fondanti, l'Unione non applica l'intransigenza e la fermezza che dimostra invece nel garantire l'adeguata attuazione delle norme economiche e fiscali;

R.  considerando che il mancato rispetto delle norme, dei valori e dei principi democratici applicabili da parte di un paese candidato ha l'effetto di ritardare l'adesione all'Unione, finché non vi è una piena conformità con tali norme, mentre il mancato rispetto delle stesse norme da parte di uno Stato membro o istituzione dell'Unione ha scarse conseguenze pratiche;

S.  considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito dell'adesione all'Unione in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4 TUE e che quindi tutti i vecchi Stati membri dovrebbero, pertanto, essere soggetti a valutazione periodica in modo da verificare se le loro legislazioni e prassi sono conformi con i criteri e i valori comuni su cui si fonda l'Unione;

T.  considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che non esiste un quadro giuridico dell'Unione per garantire i loro diritti in quanto minoranza; che l'istituzione di un meccanismo efficace per monitorare i loro diritti nell'Unione riveste la massima importanza; che vi è una differenza tra protezione delle minoranze nazionali e politiche anti-discriminazione; che la parità di trattamento è un diritto elementare di tutti i cittadini e non un privilegio;

U.  considerando che la coerenza e la coesione della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e i diritti fondamentali sono essenziali per la credibilità dell'Unione;

V.  considerando che vi sono pochi strumenti per garantire la conformità delle decisioni legislative ed esecutive delle istituzioni dell'Unione con i principi e i valori fondanti dell'Unione;

W.  considerando che la Corte di giustizia ha recentemente pronunciato varie sentenze che annullano taluni atti legislativi dell'Unione, decisioni della Commissione o prassi legislative per violazioni della Carta o perché contrarie ai principi sanciti dal trattato in materia di trasparenza e accesso ai documenti, ma che in molti casi le istituzioni dell'Unione non rispettano integralmente la lettera e lo spirito delle sentenze;

X.  considerando che l'adesione dell'Unione alla CEDU è un obbligo sancito dal trattato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

Y.  considerando che la promozione e la protezione della democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la cooperazione politica e legale, la coesione sociale e l'interscambio culturale sono al centro della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione;

Z.  considerando che la necessità di meccanismi più efficaci e vincolanti atti a garantire la piena applicazione dei principi e dei valori del trattato è stata riconosciuta dal Consiglio e dalla Commissione ed è stata messa in atto con la creazione del Dialogo sullo Stato di diritto, da parte della Commissione, del quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto e, da parte del Consiglio;

AA.  considerando che l'Unione dispone di molteplici strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori del trattato, ma manca una risposta efficace e rapida da parte delle sue istituzioni; che gli strumenti esistenti dovrebbero essere fatti rispettare, valutati e integrati nel quadro di un meccanismo per lo Stato di diritto per essere adeguati ed efficaci e non dovrebbero essere percepiti come un accanimento politico, arbitrario e ingiusto nei confronti di alcuni paesi;

AB.  considerando che il numero delle sentenze della Corte di giustizia che citano la Carta è passato da 43 nel 2011 a 210 nel 2014;

AC.  considerando che la coerenza tra le istituzioni e gli Stati membri nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali offrirà vantaggi innegabili, come una riduzione dei costi delle cause giudiziarie, migliore chiarezza per i cittadini dell'Unione e i loro diritti e una maggiore certezza per gli Stati membri in materia di attuazione;

AD.  considerando che alcuni governi degli Stati membri negano che il rispetto dei principi e dei valori dell'Unione sia un obbligo emanante dal trattato o che l'Unione disponga dell'autorità di garantire tale rispetto;

AE.  considerando che nelle situazioni in cui uno Stato membro non garantisce più il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali o in caso di violazione dello Stato di diritto, l'Unione e i suoi Stati membri hanno il dovere di proteggere l'integrità e l'applicazione dei trattati e di proteggere i diritti di tutti coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione;

AF.  considerando che la società civile svolge un ruolo importante nel costruire e rafforzare la democrazia, il controllo e la limitazione del potere dello Stato oltre a promuovere il buon governo, la trasparenza, l'efficacia, l'apertura, la reattività e la responsabilità;

AG.  considerando che il principio di sussidiarietà non può essere invocato per respingere l'azione dell'Unione volta a garantire il rispetto dei principi e dei valori del trattato da parte degli Stati membri;

AH.  considerando che l'azione dell'Unione tesa a garantire il rispetto da parte degli Stati membri e delle istituzioni dei valori su cui è fondata e da cui derivano i diritti degli europei è una condizione essenziale per far parte del progetto europeo;

AI.  considerando che il processo di integrazione europea in corso e i recenti sviluppi in alcuni Stati membri hanno dimostrato come il mancato rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali non sia adeguatamente affrontato e che è necessario rivedere e integrare gli attuali meccanismi e sviluppare un meccanismo efficace per colmare le restanti lacune e garantire che i principi e i valori del trattato siano osservati, protetti e promossi in tutta l'Unione;

AJ.  considerando che dovrebbe essere istituito il nuovo patto dell’Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto dell’Unione DSD) e che il patto dell’Unione DSD debba basarsi su riscontri oggettivi; essere oggettivo e non soggetto a influenze esterne, soprattutto da parte del potere politico, non discriminatorio e valutare in condizioni di parità; rispettare i principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità applicarsi sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione; basarsi su un approccio graduale che comporti una parte preventiva e una parte correttiva;

AK.  considerando che il nuovo patto dell’Unione DSD dovrebbe puntare a offrire un quadro unico, coerente, basato sull'integrazione degli strumenti e dei meccanismi esistenti e in grado di colmare le restanti lacune;

AL.  considerando che l'introduzione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe lasciare impregiudicata la diretta applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE;

1.  raccomanda, fino all'eventuale revisione del trattato, la creazione di un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che comprenda tutti i soggetti interessati e chiede, pertanto, alla Commissione di presentare, entro settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (in appresso, "Patto DSD") sotto forma di un accordo interistituzionale che stabilisca le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE e a integrare, allineare e completare i meccanismi esistenti secondo le raccomandazioni dettagliate figuranti nell'allegato e compresa la possibilità di aderire al Patto DSD per tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione che lo desiderano;

2.  invita la Commissione a impegnarsi in un dialogo significativo con la società civile, garantendo che il suo contributo e il suo ruolo siano tenuti presenti nella proposta di accordo interistituzionale;

3.  raccomanda, in particolare, che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprenda elementi preventivi e correttivi e si applichi a tutti gli Stati membri nonché alle tre principali istituzioni dell'Unione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità;

4.  ritiene che, se il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ha come scopo principale di prevenire e correggere le violazioni dei valori dell'Unione, esso dovrebbe altresì prevedere possibili sanzioni che possano fungere da deterrente efficace;

5.  è del parere che le conclusioni e i pareri espressi dalla FRA nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono una buona base per interpretare l'articolo 2 TUE e l’ambito di applicazione dei diritti sanciti dalla Carta;

6.  ricorda alla Commissione che, in quanto custode dei trattati, ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione delle normative dell'Unione e il rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati nel trattato da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione; raccomanda quindi di prendere in considerazione questa funzione della Commissione nel valutare la sua conformità con i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'ambito del ciclo programmatico per la democrazia, per lo Stato di diritto e per i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD);

7.  chiede alla Commissione di riunire, a partire dal 2018, le sue relazioni tematiche annuali in materia e l'esito dei meccanismi di monitoraggio esistenti nonché gli strumenti di valutazione periodica, in modo da presentarli tutti nella stessa giornata e integrarli nel ciclo programmatico DSD;

8.  ritiene importante promuovere un dialogo continuo e adoperarsi per raggiungere un consenso più solido tra l'Unione e i suoi Stati membri, con l'obiettivo di promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, al fine di tutelare i valori comuni sanciti nei trattati e nella Carta in modo pienamente trasparente e obiettivo; è fermamente convinto che i diritti fondamentali e i valori sanciti nella Carta e nei trattati non possano essere oggetto di compromesso;

9.  sottolinea il ruolo fondamentale che il Parlamento e i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nella valutazione dei progressi e nel monitoraggio della conformità nell'ambito dei valori comuni dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE; osserva il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo nel mantenere il necessario dialogo continuo nel quadro del consenso comune in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, tenendo conto dei cambiamenti nella nostra società; ritiene che l'attuazione di questi valori e principi debba altresì poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta;

10.  raccomanda che ogni dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali includa la società civile e ritiene che la partecipazione civica e la forza della società civile debbano essere prese in considerazione come indicatore di democrazia;

11.  invita la Commissione a presentare, entro giugno 2017, un nuovo progetto di accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di ottemperare agli obblighi sanciti nell'articolo 6 TUE, affrontando il parere 2/13 della Corte di giustizia; chiede, inoltre, al Consiglio d'Europa di aprire la Carta sociale europea alla firma di terzi, affinché la Commissione possa avviare negoziati per l'adesione dell'Unione;

12.  invita il Mediatore europeo, tenendo conto delle opinioni della società, a evidenziare e consolidare all'interno di uno specifico capitolo nell'ambito della sua relazione annuale i casi, le raccomandazioni e le decisioni connessi ai diritti fondamentali dei cittadini nonché ai principi della democrazia e dello Stato di diritto; invita la Commissione ad analizzare tali raccomandazioni specifiche;

13.  invita la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare, in linea con l’articolo 47 della Carta, un accesso generalizzato dei cittadini all’assistenza legale per le persone e le organizzazioni che agiscono in giudizio nelle cause relative a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell’Unione, integrando, se del caso, i regimi nazionali e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

14.  accoglie con favore la riforma della Corte di giustizia che prevede un graduale aumento del numero di giudici presso la Corte per gestire il carico di lavoro e ridurre la durata dei procedimenti;

15.  raccomanda che il gruppo di esperti su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, ("gruppo di esperti DSD"), previsto dall'accordo interistituzionale, effettui anche una valutazione sull'accesso alla giustizia a livello europeo, compresi aspetti quali l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e dei tribunali, una professione legale indipendente, norme giuridiche certe, la durata e il costo dei contenziosi, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di assistenza legale come pure l'esistenza dei fondi necessari per tale sistema, l'attuazione delle sentenze, la portata del controllo giurisdizionale e dei ricorsi disponibili per i cittadini e le opzioni per i ricorsi collettivi transfrontalieri; ritiene in questo contesto che si debba prestare attenzione all'articolo 298, paragrafo 1, TFUE e al diritto dei cittadini dell'Unione di godere di un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

16.  invita la Commissione a collaborare con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini e ai residenti dell'Unione di appropriarsi pienamente dei propri diritti derivanti dal trattato e dalla Carta (ad esempio, libertà di espressione, libertà di assemblea e diritto di voto) e che informi in particolare i cittadini dei loro diritti in materia di ricorso in sede giudiziaria e azione legale nei casi relativi alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell'Unione;

17.  chiede che sia istituita una sovvenzione per organizzare l'erogazione di fondi a supporto degli attori locali che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'Unione;

18.  ricorda che, se l'Unione stabilisce requisiti sul rispetto della protezione e la promozione dei diritti umani nei suoi accordi internazionali, deve allo stesso modo garantire che le istituzioni e tutti gli Stati membri rispettino lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

19.   raccomanda inoltre che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali preveda un monitoraggio periodico sulla compatibilità degli accordi internazionali ratificati dagli Stati membri e dall'Unione recanti disposizioni di diritto primario e di diritto derivato;

20.  ritiene, inoltre, che, qualora sarà presa in considerazione in futuro una revisione del trattato, si potrebbero prevedere le seguenti modifiche:

   rendere l'articolo 2 TUE e la Carta una base giuridica per le misure legislative da adottare a norma della procedura legislativa ordinaria;
   consentire ai giudici nazionali, ai sensi dell'articolo 2 TUE e della Carta, di sottoporre alla Corte di giustizia controversie sulla legittimità delle azioni degli Stati membri;
   rivedere l'articolo 7 TUE allo scopo di rendere pertinenti e applicabili le sanzioni contro gli Stati membri indicando chiaramente i diritti (oltre al diritto di voto in Consiglio) che possono essere sospesi per gli Stati membri inadempienti, ad esempio sanzioni pecuniarie o la sospensione dei finanziamenti dell'Unione;
   consentire a un terzo dei deputati al Parlamento di impugnare un atto legislativo dell'Unione dinanzi alla Corte di giustizia dopo la sua adozione e prima della sua attuazione;
   consentire alle persone fisiche e a quelle giuridiche direttamente e individualmente interessate da un'azione di promuovere ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per presunte violazioni della Carta da parte delle istituzioni dell'Unione o di uno Stato membro, modificando gli articoli 258 e 259 TFUE;
   sopprimere l’articolo 51 della Carta e trasformare la Carta in una Carta dei diritti dell’Unione;
   rivedere il requisito dell'unanimità nei settori relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali, come l'uguaglianza e la non discriminazione;

21.  conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

22.  ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione dovrebbero essere coperte mediante gli attuali stanziamenti di bilancio; sottolinea che per l'Unione e i suoi Stati membri, come pure per i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte potrebbero portare a notevoli risparmi in termini di costi e di tempi, potrebbero favorire la fiducia e il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle azioni degli Stati membri e dell'Unione e potrebbero pertanto essere vantaggiose sotto il profilo economico e sociale;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Comitato delle regioni affinché le trasmettano ai parlamenti e agli enti sub-nazionali.

(1) ECLI:EU:C:2014:2454.
(2) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2011:865.
(4) ECLI:EU:C:2016:198.


ALLEGATO

Raccomandazioni dettagliate per un progetto di accordo interistituzionale sulle misure concernenti le procedure di monitoraggio e seguito della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE

PROGETTO DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE

PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DEMOCRAZIA, LO STATO DI DIRITTO E I DIRITTI FONDAMENTALI

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea:

visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso,

visti in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE,

visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E sulla non discriminazione,

visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme UE a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (l'acquis), in particolare i capitoli 23 e 24,

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016,

visto il "Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 maggio 2007,

vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: "Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs" (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea) ,

visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell'aprile 2008,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16,

vista la 25a relazione semestrale della COSAC: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare) del 18 maggio 2016,

vista la lettera del 6 marzo 2013 dei ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione,

visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti di informazione esistenti,

vista la nota della Presidenza italiana dal titolo "Garantire il rispetto dello stato di diritto nell'Unione europea" del 15 novembre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in data 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

visti gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, del 19 dicembre 2014,

visti il primo e il secondo dialogo del Consiglio sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016,

visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, ivi compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione),

vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto",

visto il convegno annuale sui diritti fondamentali della Commissione,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(1),

vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014)(2),

(1)  considerando che vi è la necessità di un meccanismo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che sia obiettivo, si basi sui dati, sia applicato in modo giusto ed equo a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni dell'Unione e comprenda sia la dimensione preventiva sia quella correttiva;

(2)  considerando che lo scopo primario di tale meccanismo dovrebbe essere evitare le violazioni e il mancato rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e, al contempo, fornire gli strumenti necessari affinché il braccio preventivo e il braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE, nonché gli altri strumenti previsti dai trattati, siano resi operativi nella pratica;

(3)  considerando che si dovrebbe evitare l'inutile creazione di nuove strutture o la duplicazione ed è preferibile, invece, integrare e incorporare gli strumenti esistenti;

(4)  considerando che l'elaborazione di definizioni, norme e parametri relativi alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali non è una decisione una tantum, ma un processo permanente e interattivo che si basa sulla consultazione e il dibattito pubblico di ampia portata, il riesame periodico e la condivisione delle migliori prassi;

(5)  considerando che un meccanismo può essere efficace soltanto se dispone di un ampio sostegno da parte dei cittadini dell'Unione e li rende responsabili del processo;

(6)  considerando che spetta principalmente agli Stati membri garantire il rispetto delle norme comuni, ma che, qualora essi manchino di farlo, l'Unione è tenuta a intervenire per proteggere i suoi fondamenti costituzionali e far sì che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta siano garantiti a tutti i cittadini e i residenti dell'Unione, su tutto il territorio dell'Unione;

(7)  considerando che è importante che tutti i livelli di governo collaborino strettamente sulla base delle loro competenze e responsabilità al fine di individuare precocemente eventuali minacce sistemiche allo Stato di diritto e di migliorare la salvaguardia dello Stato di diritto;

(8)  considerando che esistono diversi strumenti per affrontare il rischio di una grave violazione dei valori dell'Unione, ma che è necessario elaborare parametri di riferimento obiettivi e chiari affinché tali strumenti siano sufficientemente rigorosi e dissuasivi per impedire violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che l'Unione non dispone di meccanismi giuridicamente vincolanti per monitorare regolarmente il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'UE da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione;

(9)  considerando che, conformemente all'articolo 295 TFUE, il presente accordo interistituzionale stabilisce disposizioni volte unicamente a facilitare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tali istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste; che il presente accordo interistituzionale lascia impregiudicate le prerogative della Corte di giustizia per quanto concerne l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I valori essenziali e i principi fondanti dell'Unione, ossia la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sono sostenuti in tutta l'Unione mediante un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che include la definizione, l'elaborazione, il monitoraggio e l'attuazione di tali valori e principi e che è rivolto sia agli Stati membri sia alle istituzioni dell'Unione.

Articolo 2

Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DSD) consiste in quanto segue:

–  una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che comprendono le relazioni della FRA, del Consiglio d'Europa e di altre autorità competenti in materia;

–  una discussione interparlamentare annuale sulla base della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

–  misure per rimediare a eventuali rischi e violazioni, come previsto dai trattati, ivi inclusa l'attivazione del braccio preventivo o del braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE;

–  un ciclo programmatico per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD) in seno alle istituzioni dell'Unione.

Articolo 3

Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è ampliato onde integrare il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio in un singolo strumento a livello dell'Unione.

Articolo 4

La relazione europea DSD sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è elaborata dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD) di cui all'articolo 8. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. La relazione è resa pubblica.

La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprende una parte generale e le raccomandazioni specifiche per paese.

Qualora la Commissione non adotti a tempo debito la relazione europea DSD, incluse le raccomandazioni specifiche per paese, la commissione competente del Parlamento europeo può chiedere formalmente alla Commissione di fornire spiegazioni per il ritardo e di procedere tempestivamente all'adozione, al fine di non ritardare ulteriormente lo svolgimento del processo.

Articolo 5

La relazione europea DSD incorpora e integra gli strumenti vigenti, tra cui il quadro di valutazione della giustizia, l'Osservatorio del pluralismo dei media, la relazione sulla lotta alla corruzione e le procedure di valutazione tra pari sulla base dell'articolo 70 TFUE e sostituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania.

Articolo 6

L'elaborazione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali si avvale di diverse fonti e degli strumenti vigenti per la valutazione, la segnalazione e il monitoraggio delle attività degli Stati membri, tra cui i seguenti:

–  i contributi delle autorità competenti degli Stati membri in materia di rispetto della democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

–  la FRA, in particolare lo strumento EFRIS;

–  altre agenzie specializzate dell'Unione, in particolare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ed Eurostat;

–  esperti, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni della società civile, associazioni professionali e di categoria, ad esempio di giudici, avvocati e giornalisti;

–  gli attuali indici e parametri di riferimento elaborati da organizzazioni internazionali e ONG;

–  il Consiglio d'Europa, in particolare la Commissione di Venezia, il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, e la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ);

–  organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

–  la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre corti, tribunali e organi previsti dai trattati a livello internazionale;

–  tutte le risoluzioni o gli altri contributi pertinenti del Parlamento europeo, ivi compresa la sua relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione;

–  i contributi delle istituzioni dell'Unione.

Tutti i contributi delle fonti di cui al presente articolo, come pure il progetto di relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali elaborato dal gruppo di esperti, ivi incluse le raccomandazioni per paese, sono resi pubblici sul sito web della Commissione.

Articolo 7

La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è presentata in un formato armonizzato, è accompagnata da raccomandazioni specifiche per paese ed è elaborata prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

–  la separazione dei poteri;

–  la natura imparziale dello Stato;

–  la reversibilità delle decisioni politiche dopo le elezioni;

–  l’esistenza di controlli ed equilibri istituzionali atti a garantire che l'imparzialità dello Stato non venga messa in discussione;

–  la continuità dello Stato e delle istituzioni, basata sull'immutabilità della Costituzione;

–  la libertà e il pluralismo dei media;

–  la libertà di espressione e la libertà di riunione;

–  la promozione dello spazio civico e i meccanismi efficaci per il dialogo civile;

–  il diritto alla partecipazione democratica attiva e passiva nell'ambito delle elezioni e democrazia partecipativa;

–  l’integrità e l’assenza di corruzione;

–  la trasparenza e la responsabilità;

–  la legalità;

–  la certezza giuridica;

–  la prevenzione dell'abuso o dello sviamento di potere;

–  l’uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione;

–  l’accesso alla giustizia: indipendenza e imparzialità, giusto processo, giustizia costituzionale (ove applicabile), una professione legale indipendente;

–  gli aspetti particolarmente problematici legati allo Stato di diritto: corruzione, conflitto di interessi, raccolta di dati personali e sorveglianza;

–  i titoli da I a VI della Carta;

–  la CEDU e i relativi protocolli.

Articolo 8

La valutazione della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è realizzata da un gruppo rappresentativo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD), che si occupa anche di elaborare i progetti di raccomandazioni specifiche per paese, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa dei dati e delle informazioni disponibili.

8.1.  Il gruppo di esperti DSD è composto dai seguenti membri:

–  un esperto indipendente designato dal parlamento nazionale di ogni Stato membro che sia un giudice qualificato delle corti costituzionali o supreme, attualmente non in servizio;

–  altri dieci esperti nominati dal Parlamento europeo a maggioranza di due terzi, a partire da un elenco di esperti nominati dai seguenti organismi:

i)  la federazione All European Academies (ALLEA);

ii)  la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI);

iii)  il Consiglio d'Europa (compresi la Commissione di Venezia, il GRECO e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa);

iv)  la CEPEJ e il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE);

v)  le Nazioni Unite, l'OSCE e l'OCSE.

8.2.  Il gruppo di esperti DSD elegge un presidente tra i suoi membri.

8.3.  Allo scopo di agevolare lo sviluppo del progetto di relazione europea DSD e dei progetti di raccomandazioni per paese, la Commissione provvede a che il gruppo di esperti disponga di una segreteria, che ne consente l'efficiente funzionamento, in particolare mediante la raccolta di fonti di informazioni e dati che devono essere oggetto di esame e valutazione, nonché fornendo un sostegno amministrativo durante il processo di elaborazione.

Articolo 9

Il gruppo di esperti DSD valuta ciascuno Stato membro per quanto attiene agli aspetti di cui all'articolo 7 e individua gli eventuali rischi e infrazioni. Ciascun membro del gruppo di esperti effettua l'analisi in modo anonimo e indipendente, onde salvaguardare l'indipendenza del gruppo di esperti e l'obiettività della relazione europea DSD. I membri del gruppo di esperti possono, tuttavia, consultarsi a vicenda per discutere dei metodi e delle norme concordati.

I metodi di valutazione sono sottoposti a un riesame su base annuale da parte del gruppo di esperti e, ove necessario, sono oggetto di ulteriore elaborazione, definizione, integrazione e modifica di comune accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, previa consultazione con i parlamenti nazionali, gli esperti e la società civile.

Articolo 10

L'adozione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali da parte della Commissione avvia la discussione interparlamentare e la discussione in seno al Consiglio, destinate a tenere conto dei risultati della relazione europea DSD e delle raccomandazioni specifiche per paese, attraverso le seguenti fasi:

–  il Parlamento europeo organizza una discussione interparlamentare sulla base della relazione europea DSD e approva una risoluzione. Tale discussione deve essere organizzata in modo da assicurare la definizione dei parametri e degli obiettivi da raggiungere nonché fornire gli strumenti per valutare i cambiamenti da un anno all'altro nell'ambito del consenso esistente in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Occorre accelerare le procedure necessarie per creare tali strumenti, che non solo consentano di monitorare in modo immediato ed efficace i cambiamenti annuali, bensì assicurino anche la conformità con gli impegni assunti da tutte le parti interessate;

–  la discussione interparlamentare annuale rientra in un dialogo pluriennale strutturato tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e i parlamenti nazionali e coinvolge altresì la società civile, la FRA e il Consiglio d'Europa;

–  il Consiglio tiene una discussione annuale, prendendo le mosse dal suo dialogo sullo Stato di diritto, sulla base della relazione europea DSD, e adotta conclusioni che invitano i parlamenti nazionali a fornire una risposta alla relazione europea, alle proposte o alle riforme in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

–  sulla base della relazione europea DSD, la Commissione può decidere di avviare una procedura di "infrazione sistemica" a norma dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 258 TFUE, raggruppando diversi casi di infrazione;

–  sulla base della relazione europea DSD, dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione può decidere di presentare una proposta di valutazione dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle politiche dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 70 TFUE.

10.1  Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro ottempera a tutti gli aspetti di cui all'articolo 7 non sono necessarie ulteriori azioni.

10.2  Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro non adempie a uno o più aspetti tra quelli elencati all'articolo 7, la Commissione procede senza indugio ad avviare un dialogo con lo Stato membro in questione, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese.

10.2.1  Se la raccomandazione specifica per paese su uno Stato membro include una valutazione del gruppo di esperti in base alla quale esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE e vi sono motivi sufficienti per invocare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, senza indugio, svolgono ciascuno una discussione sulla questione e adottano una decisione motivata, che è resa pubblica.

10.3.  Sulla base della relazione europea DSD, se le raccomandazioni specifiche per paese su uno Stato membro includono una valutazione del gruppo di esperti in base alla quale esiste una violazione grave e persistente – ossia che aumenta o rimane invariata nell'arco di almeno due anni – dei valori di cui all'articolo 2 TUE e vi sono motivi sufficienti per invocare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, senza indugio, svolgono ciascuno una discussione sulla questione e ogni istituzione adotta una decisione motivata, che è resa pubblica.

Articolo 11

I diritti fondamentali sono inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative della Commissione, conformemente al punto 25 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Il gruppo di esperti DSD, di cui all'articolo 8, valuta il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 12

Si istituisce un gruppo di lavoro interistituzionale sulla valutazione d'impatto (gruppo di lavoro) allo scopo di migliorare la cooperazione interistituzionale sulle valutazioni d'impatto e creare una cultura di rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. Il gruppo consulta gli esperti nazionali già nella fase iniziale in modo da essere in grado di prevedere meglio i problemi relativi all'attuazione negli Stati membri e contribuire a superare le differenze di interpretazione e comprensione tra le diverse istituzioni dell'Unione per quanto riguarda l'impatto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto sugli atti legislativi dell'Unione. Il gruppo di lavoro si basa sugli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, sulla strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sugli orientamenti operativi della Commissione per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione, sullo strumento n. 24 dello strumentario (toolbox) per legiferare meglio, nonché sull'articolo 38 del regolamento del Parlamento europeo, al fine di assicurare il rispetto e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Articolo 13

Le prossime relazioni annuali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relative all'applicazione e al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'Unione sono presentate insieme al ciclo programmatico annuale DSD della relazione europea DSD:

–  relazione annuale sull'applicazione della Carta;

–  relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione;

–  relazione annuale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ….

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

Per la Commissione europea

Il Presidente

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0173
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0286.
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

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