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Mercoledì 26 ottobre 2016 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'Estonia) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ("regolamento FEG")(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0314/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che l'Estonia ha presentato la domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2; considerando che l'Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2 e che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in esubero su 1 550 ammissibili al contributo del FEG;

E.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro;

F.  considerando che, a causa delle recenti turbolenze sui mercati petroliferi mondiali, del calo generale della posizione dell'Europa nel quadro degli scambi commerciali internazionali di concimi (a vantaggio dei produttori cinesi) e delle regioni che dispongono di gas a basso costo al di fuori dell'Europa, Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS hanno chiuso una serie di impianti o ridotto la produzione, il che ha comportato la risoluzione collettiva dei contratti di lavoro;

G.  considerando che l'Estonia ha deciso di unire gli esuberi in una sola domanda regionale, in quanto tali esuberi sono avvenuti nello stesso luogo e nello stesso periodo e hanno coinvolto lavoratori con situazioni molto simili;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 131 358 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 885 597 EUR) destinati a servizi personalizzati consistenti nel sostegno a studi formali, nel pagamento delle spese di formazione, nel rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, nella formazione sul mercato del lavoro, nell'esperienza professionale, nella consulenza sulla gestione dei debiti, nella consulenza psicologica, in assegni di studio per partecipare a studi formali, nonché in indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone;

2.  valuta positivamente la primissima domanda di intervento del FEG presentata dall'Estonia; reputa che il FEG possa rappresentare uno strumento particolarmente prezioso per aiutare i lavoratori provenienti da paesi caratterizzati da un'economia piccola e più vulnerabile nell'Unione;

3.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 6 luglio 2016, della domanda completa da parte delle autorità estoni, entro il quale doveva completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 28 settembre 2016, e ha notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno;

4.  rileva che l'Unione ha progressivamente perso il primato nelle vendite di sostanze chimiche a livello mondiale a favore della Cina, che ha aumentato la propria quota dal 9% a quasi il 35% nello stesso periodo; rammenta che la produzione di concimi minerali è ad alta intensità energetica (i prezzi del gas costituiscono fino all'80% dei costi di produzione totali); osserva che, a causa del calo dei prezzi del petrolio, le esportazioni estoni di combustibili minerali sono diminuite del 25 % durante i primi due mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; constata che un'elevata concentrazione di industrie in Estonia è dipendente dai prezzi del petrolio e del gas;

5.  osserva che, secondo le previsioni, i collocamenti in esubero avranno notevoli ripercussioni sull'economia e sull'occupazione a livello locale e regionale;

6.  si compiace che l'Estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola domanda regionale visto che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, il che permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i lavoratori collocati in esubero in entrambi i settori;

7.  si compiace che sia stata progettata una strategia di sviluppo regionale, illustrata nel piano d'azione 2015-2020 per Ida-Virumaa(4), dove si indicano come settori di potenziale crescita la logistica e il turismo; riconosce che sono stati avviati progetti infrastrutturali al fine di stimolare la crescita e costituire una base per diversificare la struttura economica;

8.  ritiene che il numero relativamente basso di lavoratori in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure (800 su 1 550) può trovare spiegazione nel desiderio di rivolgersi ai lavoratori più vulnerabili sul mercato del lavoro e nel fatto che alcuni dei lavoratori avevano dichiarato di non essere disponibili a partecipare alle misure previste dall'Estonia; prende atto del fatto che tra i beneficiari interessati si registra una percentuale relativamente elevata di cittadini non-UE (63,3%);

9.  osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una formazione in lingua estone, esperienze professionali e consulenza; rileva che l'Estonia ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni;

10.  osserva che l'Estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e presenta grandi potenzialità per agevolarlo, il che è in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG;

11.  accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

12.  constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG, in particolare attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, rappresentano una quota piuttosto elevata dei costi totali (7,7 %);

13.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

14.  rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al limite massimo di 35 % stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;

15.  rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta della prima domanda di intervento del FEG da parte dell'Estonia;

16.  osserva che le autorità estoni confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

17.  osserva che le azioni sono state elaborate in linea con le esigenze individuate nella strategia di sviluppo regionale in Estonia e che sono compatibili con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

18.  chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4)https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'Estonia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/2099.)

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