Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sugli acidi grassi trans (TFA) (2016/2637(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare l'articolo 30, paragrafo 7(1),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 dicembre 2015, riguardante i grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione (COM(2015)0619),
– vista la relazione del Centro comune di ricerca intitolata "Trans fatty acids in Europe: where do we stand? A synthesis of the evidence: 2003-2013" (Acidi grassi trans in Europa: qual è la situazione attuale? Una sintesi delle prove raccolte: 2003-2013),
– visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2009, che forniva raccomandazioni in merito all'assunzione alimentare di acidi grassi trans (TFA – trans fatty acids),
– viste le pubblicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), intitolate "The effectiveness of policies for reducing dietary trans fat: a systematic review of the evidence"(2) (L'efficacia delle politiche ai fini della riduzione del consumo di acidi grassi trans: un esame sistematico dei dati), "Eliminating trans fats in Europe – A policy brief"(3) (Eliminazione degli acidi grassi trans in Europa – analisi delle politiche) e "Effect of trans-fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins: a systematic review and meta-regression analysis"(4) (Effetto dell'assunzione di acidi grassi trans sui lipidi nel sangue e sulle lipoproteine: un esame sistematico e analisi di meta-regressione),
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sui TFA(O-000105/2016 – B8-1801/2016 e O-000106/2016 – B8-1802/2016),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i TFA sono un particolare tipo di grassi insaturi;
B. considerando che i TFA, nonostante siano presenti naturalmente negli alimenti ottenuti da ruminanti, quali i prodotti lattiero-caseari e la carne, e in alcune piante e prodotti di origine vegetale (porri, piselli, lattuga, olio di colza), si trovano principalmente negli oli vegetali parzialmente idrogenati di produzione industriale (gli oli vegetali che sono modificati tramite l'aggiunta di atomi di idrogeno e che sono utilizzati per friggere e per cuocere al forno e negli alimenti trasformati per prolungarne la durata di conservazione);
C. considerando che, di conseguenza, l'assunzione di TFA è legata soprattutto al consumo di oli parzialmente idrogenati di produzione industriale, utilizzati dall'industria alimentare in un'ampia gamma di prodotti alimentari e bevande (negli alimenti sia preconfezionati che non preconfezionati, come gli alimenti venduti sfusi e quelli serviti nei servizi di catering e di ristorazione);
D. considerando che nel 2010 l'EFSA ha concluso che i TFA derivati dai ruminanti hanno effetti simili a quelli contenuti nei prodotti industriali;
E. considerando che il grasso dei ruminanti contiene tra il 3 e il 6 % di TFA;
F. considerando che il consumo umano di TFA naturali derivati dai ruminanti è generalmente basso e che l'OMS indica che è improbabile che tali TFA naturali rappresentino un rischio per la salute nelle attuali diete reali, considerato il livello di assunzione relativamente ridotto;
G. considerando che la presente risoluzione concerne esclusivamente gli acidi grassi di produzione industriale;
H. considerando che molti ristoranti e fast-food utilizzano i TFA per friggere gli alimenti in quanto sono poco costosi e possono essere utilizzati più volte nelle friggitrici commerciali;
I. considerando che durante la preparazione di alcuni alimenti (ad esempio biscotti, torte, spuntini salati e alimenti fritti) vengono aggiunti o si formano ulteriori TFA;
J. considerando che il consumo frequente di oli vegetali parzialmente idrogenati di produzione industriale è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari (più di qualsiasi altro fattore a lungo termine), infertilità, endometriosi, calcoli biliari, morbo di Alzheimer, diabete, obesità e alcuni tipi di tumore;
K. considerando che le autorità europee dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per contrastare le cause dell'obesità;
L. considerando che un'elevata assunzione di TFA aggrava il rischio di sviluppare cardiopatie coronariche (più di qualsiasi altro nutriente in base al rispettivo numero di calorie) e che tali patologie, secondo una stima prudente, causano ogni anno circa 660 000 decessi nell'Unione europea (UE), ovvero circa il 14 % della mortalità complessiva;
M. considerando che l'EFSA raccomanda di "limitare il più possibile l'assunzione di TFA in una dieta adeguata sotto il profilo nutrizionale"(5);
N. considerando che l'OMS raccomanda, più nel dettaglio, di limitare il consumo di TFA a meno dell'1 % dell'apporto calorico giornaliero(6);
O. considerando che nel giugno 2015 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha stabilito che di norma gli oli parzialmente idrogenati non sono considerati privi di rischio per l'uso alimentare umano;
P. considerando che, nonostante la limitata disponibilità di dati a livello di UE, un recente studio che sintetizza i dati di nove paesi dell'Unione ha concluso che l'assunzione giornaliera media di TFA è inferiore all'1 % dell'apporto calorico giornaliero, ma sono stati registrati livelli di assunzione più elevati in determinati gruppi della popolazione di alcuni degli Stati membri esaminati(7);
Q. considerando che un'analisi dei dati più recenti disponibili pubblicamente conferma che, nonostante sia stata segnalata una riduzione dei TFA in determinati prodotti alimentari, in alcuni mercati alimentari dell'UE diversi alimenti presentano ancora livelli elevati di TFA, ossia un livello superiore a 2 g di TFA per 100 g di grassi (ad esempio, biscotti o popcorn, con circa 40-50 g di TFA/100 g di grassi, e prodotti alimentari non preconfezionati, quali prodotti da forno);
R. considerando che studi internazionali dimostrano che le politiche finalizzate a limitare il tenore di TFA negli alimenti comportano una riduzione dei livelli di TFA senza aumentare il tenore totale di grassi; che tali politiche sono realizzabili e attuabili ed è probabile che abbiano un effetto positivo sulla salute pubblica;
S. considerando che nell'UE, purtroppo, solo un consumatore su tre ha conoscenze in materia di TFA, il che dimostra come le misure di etichettatura non siano riuscite a essere efficaci e che occorre avviare azioni di sensibilizzazione attraverso il sistema educativo e campagne di comunicazione;
T. considerando che la legislazione dell'UE non prevede disposizioni in merito al tenore di TFA negli alimenti né richiede un'etichettatura corrispondente;
U. considerando che in Austria, Danimarca, Lettonia e Ungheria è in vigore una normativa che limita il tenore di TFA negli alimenti, mentre la maggior parte degli altri Stati membri hanno optato per misure volontarie, quali l'autoregolamentazione, raccomandazioni alimentari o criteri di composizione per prodotti tradizionali specifici;
V. considerando che è dimostrato che l'introduzione di limiti legali per i TFA industriali da parte della Danimarca, che nel 2003 ha stabilito un limite nazionale del 2 % per quanto concerne il tenore di grassi trans negli oli e nei grassi, ha portato a risultati positivi, riducendo considerevolmente i decessi causati da malattie cardiovascolari(8);
W. considerando che l'unico modo in cui i consumatori possono individuare i prodotti che potrebbero contenere TFA è verificare la presenza di oli parzialmente idrogenati nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari preconfezionati; che, in base alle norme attuali dell'UE, i consumatori potrebbero avere difficoltà a comprendere la differenza tra oli idrogenati (che non contengono TFA ma solo acidi grassi saturi) e oli parzialmente idrogenati (che contengono TFA e altri acidi grassi), dal momento che il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che tali informazioni siano indicate nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari preconfezionati;
X. considerando che studi recenti hanno dimostrato che le persone con uno status socioeconomico più elevato seguono un regime alimentare più salutare rispetto alle persone con uno status socioeconomico inferiore e che tale divario si sta ampliando con l'aumento delle disuguaglianze sociali;
Y. considerando che, in particolare, i TFA sono tendenzialmente utilizzati nei prodotti alimentari più economici e che, poiché le persone con un reddito inferiore sono maggiormente esposte al consumo di alimenti più economici con un tenore di TFA più elevato, vi è un maggiore rischio di accentuare le disuguaglianze in ambito sanitario;
Z. considerando che dovrebbero essere adottate decisioni appropriate a livello di UE per ridurre l'assunzione di TFA industriali;
AA. considerando che le organizzazioni sanitarie, le associazioni di consumatori, le associazioni di professionisti sanitari e le industrie alimentari hanno esortato(9) la Commissione a presentare una proposta legislativa che limiti la quantità di TFA industriali presenti negli alimenti a un livello simile a quello fissato dalle autorità danesi (vale a dire 2 g di TFA per 100 g di grassi);
1. ricorda che la questione dei TFA è una priorità per il Parlamento europeo e ribadisce la sua preoccupazione in merito ai rischi posti dai TFA per la salute umana;
2. sottolinea il fatto che, alla luce della conclusione raggiunta nel 2015 in virtù della quale i TFA non sono generalmente riconosciuti sicuri, gli Stati Uniti hanno già annunciato che i produttori alimentari dovranno eliminare gli oli parzialmente idrogenati dai prodotti venduti sul mercato nazionale a partire da metà 2018;
3. ricorda che è dimostrato che limitare i TFA può apportare rapidi e significativi benefici per la salute; sottolinea, in tale contesto, l'esito positivo dell'esperienza in Danimarca, dove nel 2003 è stato introdotto un limite nazionale del 2 % relativo ai TFA presenti negli oli e nei grassi;
4. evidenzia che la maggior parte della popolazione dell'UE, soprattutto le persone più vulnerabili, non dispongono di informazioni sui TFA e sulle conseguenze per la salute derivanti dalla loro assunzione, il che impedisce ai consumatori di compiere scelte consapevoli;
5. manifesta preoccupazione per il fatto che i gruppi vulnerabili, inclusi i cittadini con uno status socioeconomico o un'istruzione inferiori, e i bambini sono più inclini a consumare alimenti con un tenore di TFA più elevato;
6. riconosce che tutte le attuali strategie per la riduzione dei TFA sembrano essere associate a riduzioni significative dei livelli di TFA negli alimenti e deplora la mancanza di un approccio armonizzato dell'UE in materia di TFA; sottolinea che le azioni individuali degli Stati membri creeranno un mosaico di regolamentazioni, potenzialmente in grado di avere effetti sulla salute differenti da uno Stato membro all'altro e, inoltre, di ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico e l'innovazione dell'industria alimentare;
7. ritiene, pertanto, che non sia opportuno agire solo a livello nazionale e che sia necessaria un'azione da parte dell'UE al fine di ridurre l'assunzione media di TFA in modo significativo;
8. sottolinea che, secondo l'OMS(10), una politica di etichettatura dei grassi trans potrebbe rivelarsi l'opzione più costosa da attuare efficacemente, mentre l'impatto finanziario dei divieti sui grassi trans è stato minimo nei paesi che hanno applicato tali divieti, in ragione dei bassi costi di attuazione e di monitoraggio;
9. ritiene che la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito agli effetti negativi dei TFA sulla salute renda l'etichettatura obbligatoria dei TFA uno strumento importante ma incompleto, rispetto ai limiti vincolanti, per tentare di ridurre l'assunzione di TFA da parte dei cittadini europei;
10. osserva, a tale proposito, che una strategia di etichettatura dei TFA interessa solo taluni alimenti, trascurando, invece, gli alimenti non preconfezionati o quelli serviti nella ristorazione;
11. invita la Commissione a introdurre quanto prima un limite legale dell'UE relativo al tenore di TFA industriali (sia come ingredienti, sia come prodotti finali) in tutti i prodotti alimentari al fine di ridurne l'assunzione da parte dell'intera popolazione;
12. chiede che tale proposta sia presentata entro due anni;
13. chiede, inoltre, che tale proposta sia accompagnata da una valutazione d'impatto che esamini i costi di riformulazione industriale da sostenere in caso di introduzione di un limite obbligatorio e il potenziale riversamento di tali costi sui consumatori;
14. prende atto, a tale riguardo, dell'annuncio della Commissione di volere condurre una valutazione d'impatto approfondita al fine di esaminare i costi e benefici delle diverse soglie possibili e invita la Commissione a tenere conto in modo particolare dell'impatto sulle PMI;
15. invita il settore dell'industria alimentare a privilegiare soluzioni alternative che rispettino le norme sanitarie e ambientali, come l'uso di oli migliorati, nuovi procedimenti di modificazione dei grassi o la combinazione di sostituti dei TFA (fibre, cellulose, amidi, miscele proteiche, ecc.);
16. invita inoltre la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di migliorare l'alfabetizzazione nutrizionale, incoraggiare i consumatori e consentire loro di compiere scelte alimentari più salutari e impegnarsi con l'industria per favorire una riformulazione in chiave salutare dei prodotti;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.