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Procedura : 2016/0811(CNS)
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A8-0342/2016

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PV 22/11/2016 - 5.1
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P8_TA(2016)0428

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Martedì 22 novembre 2016 - Strasburgo
Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol *
P8_TA(2016)0428A8-0342/2016

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (10345/2016),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0267/2016),

–  vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol)(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

–  vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2), in particolare gli articoli 5 e 6,

–  vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0342/2016),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  invita la Commissione a valutare, dopo la data di applicazione del nuovo regolamento Europol(4), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizzi ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.
(4) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)

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