Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0452),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0333/2016),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0326/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) Il ruolo dei veicoli, dei conti e delle aziende con sede in paradisi fiscali e giurisdizioni non cooperative è emerso come denominatore comune di un vasto insieme di operazioni, generalmente scoperte a posteriori, che occultano pratiche di frode fiscale, fuga di capitali e riciclaggio di denaro. Tale fatto in sé giustifica un'azione politica e diplomatica volta a eliminare i centri offshore a livello globale.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La direttiva 2011/16/UE11, modificata dalla direttiva 2014/107/UE12 si applica dal 1° gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1º gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso "lo standard globale") in seno all'Unione. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.
(1) La direttiva 2011/16/UE11, modificata dalla direttiva 2014/107/UE12del Consiglio si applica dal 1° gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1º gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso "lo standard globale") in seno all'Unione. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto, allo scopo di combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
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11 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
11 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
12 Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
12 Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) La lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, anche in relazione al riciclaggio di denaro, è una priorità assoluta dell'Unione.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni in materia di antiriciclaggio. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie applicano correttamente la direttiva 2011/16/UE identificando e segnalando correttamente i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.
(3) Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere in maniera rapida e completa alle informazioni in materia di antiriciclaggio e disporre di organici numericamente e qualitativamente in grado di assolvere a tale compito così come della capacità di scambiarsi tali informazioni.Tale accesso dovrebbe essere il risultato di uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio. In assenza di tale accesso e di idonei organici, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie applicano correttamente la direttiva 2011/16/UE identificando e segnalando correttamente i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Il nesso ravvisato tra evasione fiscale, elusione fiscale e riciclaggio di denaro richiede il maggior ricorso possibile alle sinergie che derivano dalla cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale tra le diverse autorità coinvolte nella lotta contro tali reati e abusi. Aspetti quali la trasparenza sulla titolarità effettiva o la portata dell’assoggettamento di entità quali quelle relative alle professioni legali alla disciplina antiriciclaggio nei paesi terzi, sono essenziali per rafforzare la capacità delle autorità dell'Unione di contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) Le rivelazioni emerse grazie a Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers e Bahamas Leaks hanno confermato la necessità assoluta di una maggiore trasparenza fiscale nonché di un coordinamento e una cooperazione più stretti tra giurisdizioni.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale è internazionalmente riconosciuto, a livello di G20, di OCSE e di Unione, come lo strumento più efficace per conseguire la trasparenza fiscale internazionale. Nella sua comunicazione del 5 luglio 2016, su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali1bis, la Commissione afferma che occorre "assolutamente estendere ulteriormente la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali al fine di coprire le informazioni sulla titolarità effettiva" e che "lo scambio automatico di informazioni sulla titolarità effettiva potrebbe potenzialmente essere integrato nel quadro delle trasparenze fiscali vincolanti già in atto nell'UE." Inoltre, tutti gli Stati membri stanno già partecipando ad un progetto pilota di scambio di informazioni sulla titolarità effettiva finale di imprese e trust.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) È pertanto necessario garantire alle autorità fiscali l'accesso alle informazioni, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE.
(4) Le norme dell'Unione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro hanno accolto, nel tempo, le modifiche dei principi internazionali, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri e rispondere alle sfide che si pongono a livello mondiale, soprattutto a causa dei legami tra riciclaggio del denaro, finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata, evasione ed elusione fiscale. È pertanto necessario garantire alle autorità fiscali l'accesso diretto e agevolato alle informazioni, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa di cui a detta direttiva e integrare se del caso tali informazioni negli scambi automatici tra Stati membri nonché fornire accesso alla Commissione, su base riservata.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Inoltre, è importante che le autorità fiscali dispongano di adeguati sistemi ICT in grado di risalire alle attività di riciclaggio sin dalle prime fasi. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero disporre di risorse ICT e di personale adeguate per poter far fronte alla grande mole di informazioni in materia di antiriciclaggio oggetto di scambio tra gli Stati membri.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Inoltre, considerando che il potenziamento dello scambio di informazioni e le fughe di notizie hanno incrementato lo scambio spontaneo e la disponibilità di informazioni, è molto importante che gli Stati membri indaghino su ogni possibile illecito e intervengano al riguardo.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) Dal momento che, in molti casi, sono di natura transfrontaliera, le informazioni in materia di antiriciclaggio dovrebbero essere incluse, se del caso, nello scambio automatico tra gli Stati membri ed essere rese disponibili su richiesta alla Commissione nel quadro della sua facoltà di applicare le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, data la complessità e la necessità di verificare l'affidabilità di tali informazioni, ad esempio per quanto riguarda i dati sulla titolarità effettiva, le autorità fiscali dovrebbero collaborare nelle inchieste transfrontaliere.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) È indispensabile uno scambio automatico, obbligatorio e costante di informazioni in materia fiscale tra le varie autorità competenti, al fine di assicurare la massima trasparenza e disporre di uno strumento di base per prevenire e contrastare ogni tipo di comportamento fraudolento.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 4 septies (nuovo)
(4 septies) Visto il carattere globale delle attività antiriciclaggio, la cooperazione internazionale risulta fondamentale per contrastarle efficacemente.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e il suo effettivo monitoraggio in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e il suo effettivo monitoraggio in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno ai fini della lotta alla frode fiscale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) L'adeguata verifica della clientela svolta da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE è già iniziata e i primi scambi devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita entro il 1º gennaio 2017.
(7) L'adeguata verifica della clientela svolta da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE è già iniziata e i primi scambi devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita entro il 1º gennaio 2018.
-1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.
“1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali, nonché ai servizi di cambio di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.”;
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis (nuovo)
-1 bis)è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 8 bis
Le autorità fiscali di ciascuno Stato membro effettuano lo scambio automatico, entro tre mesi dopo la loro raccolta, dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 22 della presente direttiva con ogni altro Stato membro, a condizione che il titolare effettivo di una società o, nel caso di un trust, il disponente, uno dei fiduciari, il garante (se del caso), un beneficiario, o qualsiasi altra persona che esercita un controllo effettivo sul trust o, infine, il titolare di un conto di cui all'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849, sia contribuente di tale Stato membro. Alla Commissione dovrebbe essere consentito l'accesso per l'espletamento delle sue missioni, su base riservata.";
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 Direttiva 2011/16/UE Articolo 22 – paragrafo 1 bis
“(1 bis) Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
“ 1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai registri centrali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40, 44e48 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale accesso è il risultato di uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio. Gli Stati membri, inoltre, garantiscono l'accesso a tali informazioni includendole in un registro pubblico centralizzato di società, trust e altre strutture analoghe o equivalenti per natura o finalità.
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* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.).
* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.);
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/16/UE Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 bis) all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:
“1 ter.Ai fini di un utilizzo efficace dei dati oggetto di scambio, gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni scambiate e ottenute siano oggetto di indagini tempestive, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state ottenute dalle autorità su richiesta, mediante uno scambio di informazioni spontaneo da parte di un altro Stato membro ovvero attraverso fughe di notizie pubbliche. Qualora uno Stato membro non proceda ad effettuare tali indagini entro i tempi previsti dalla legislazione nazionale, ne comunica pubblicamente i motivi alla Commissione.";
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.