Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (2016/2056(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione" (piano d'azione per i servizi finanziari) (COM(1999)0232),
– vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2007 dal titolo "Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al dettaglio (relazione finale)" (COM(2007)0033),
– visto il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2007 sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),
– vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE(1),
– visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001(2),
– visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile" (COM(2011)0941),
– vista la relazione 2014 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sulle buone pratiche per i siti che confrontano i prodotti assicurativi,
– visto il parere destinato alle istituzioni dell'UE su un quadro comune in materia di valutazione del rischio e di trasparenza per gli enti pensionistici aziendali o professionali (Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs), pubblicato nell'aprile 2016 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
– vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010(3),
– vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE(4),
– visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE(5),
– vista la direttiva 2009/65/CE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni(6),
– vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base(7),
– visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati(8),
– vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),
– visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta(9),
– vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(10),
– vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione)(11),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali(12),
– visto il Libro verde della Commissione del 10 dicembre 2015 sui servizi finanziari al dettaglio: Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese (COM(2015)0630,
– vista la risposta dell'ABE al Libro verde della Commissione europea sui servizi finanziari al dettaglio del 21 marzo 2016,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0294/2016),
A. considerando che il mercato dei servizi finanziari al dettaglio a livello di UE è ancora scarsamente sviluppato e fortemente frammentato, ad esempio in termini di basso numero di transazioni transfrontaliere, e che è quindi necessaria un'azione efficiente per sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico e facilitare l'innovazione a beneficio degli utenti finali;
B. considerando che le dinamiche dei mercati dei servizi finanziari al dettaglio, caratterizzate da una combinazione di relativamente forte concentrazione e concorrenza insufficiente, possono dar luogo a una scelta limitata e uno scarso rapporto costi-benefici, nonché a notevoli discrepanze tra gli Stati membri; che le società multinazionali con filiali in diversi Stati membri possono aggirare questi ostacoli più facilmente delle piccole imprese;
C. considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio può essere concepito unicamente se rappresenta un reale valore aggiunto per il consumatore garantendo una concorrenza effettiva, l'accesso e la tutela dei consumatori, in particolare in relazione a prodotti effettivamente necessari per la partecipazione alla vita economica;
D. considerando che l'ulteriore sviluppo del mercato dei servizi finanziari al dettaglio a livello di UE, con un quadro legislativo adeguato che imponga la necessaria tutela dei consumatori, non solo agevolerebbe un'importante e proficua attività transfrontaliera, ma potrebbe anche offrire maggiori possibilità di aumentare la concorrenza a livello nazionale; che un vero mercato interno europeo dei servizi finanziari al dettaglio ha significative potenzialità di fornire ai consumatori servizi e prodotti finanziari migliori, una maggiore scelta e un migliore accesso ai servizi e prodotti finanziari, oltre a prezzi più bassi; che l'impatto della concorrenza sui prezzi sarà diverso a seconda dei settori e dei prodotti;
E. considerando che il Libro verde si concentra principalmente sui servizi finanziari per i cittadini che sono alla ricerca di servizi transfrontalieri; che è importante che, qualora vengano presentate nuove proposte, esse offrano vantaggi a tutti i consumatori dell'UE, al fine di garantire che il mercato dei servizi finanziari al dettaglio funzioni per tutti;
F. considerando che sarebbe auspicabile mantenere aspirazioni elevate nell'abbattere le barriere e frenare le tendenze protezionistiche esistenti che bloccano l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; che un vero mercato unico renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi;
G. considerando che la rapida trasformazione provocata dalla digitalizzazione e dall'innovazione nell'ambito della tecnologia finanziaria non solo ha le potenzialità, se gestita prudentemente, di creare nuovi e spesso migliori prodotti finanziari per i consumatori e contribuire all'inclusione finanziaria, anche mediante la riduzione dei costi di transazione e la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, ma comporta anche sfide cruciali in termini di sicurezza, protezione dei dati, tutela dei consumatori, tassazione, concorrenza leale e stabilità finanziaria, che dovrebbero essere attentamente monitorati al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini;
H. considerando che molti servizi stanno passando a soluzioni online e che è importante garantire che nessuno venga escluso e che venga fornito l'accesso anche tramite canali non digitali, se necessario, al fine di evitare l'esclusione finanziaria;
I. considerando che tutti gli sforzi compiuti verso il rafforzamento del mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbero essere coordinati con le agende del mercato unico digitale, dell'Unione dei mercati dei capitali e della strategia del mercato unico e avere come obiettivo generale il rafforzamento della creazione di occupazione, della crescita sostenibile, della stabilità finanziaria e del ruolo del consumatore nell'economia europea;
J. considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbe apportare benefici alle PMI sia in termini di offerta che di domanda; che, sul fronte dell'offerta, ciò dovrebbe rappresentare un mezzo per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; che, sul fronte della domanda, dovrebbe permettere alle PMI di accedere più facilmente ai mercati transfrontalieri;
K. considerando che il completamento del mercato interno è importante per i consumatori ed è anche fondamentale per fornire alle società europee operanti nell'ambito della tecnologia finanziaria la possibilità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, per competere con gli operatori tradizionali al fine di offrire soluzioni innovative, alla portata del consumatore e per creare posti di lavoro in tutta l'UE;
L. considerando che le microimprese, le piccole e medie imprese e le società a media capitalizzazione costituiscono l'asse portante dell'economia europea e sono portatrici di occupazione e crescita; che ogni legislazione e iniziativa europea deve essere adattata alle specificità di tali imprese;
M. considerando che il completamento del mercato interno europeo è di importanza significativa per i consumatori e le imprese e che nuovi attori innovativi competono con le offerte esistenti;
1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio (la cui definizione comprende le assicurazioni) e l'intenso e proficuo dibattito che ha generato finora; accoglie con favore la consultazione pubblica relativa al Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio che ha fornito l'occasione ai diversi attori interessati ai servizi finanziari al dettaglio di fornire un parere sulla base delle loro specificità e/o dei loro settori d'attività; sottolinea che un approccio unico ai servizi finanziari al dettaglio sarebbe controproducente, considerata la varietà di attori e prodotti interessati;
2. prevede che la digitalizzazione continuerà a creare nuove opportunità per i consumatori, gli investitori, le PMI e le imprese in termini di concorrenza, attività transfrontaliere e innovazione; insiste sul fatto che la digitalizzazione non è di per sé sufficiente a creare un vero mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio; ricorda che molti ostacoli, quali i diversi sistemi fiscali, sociali, giudiziari, sanitari, contrattuali e di protezione dei consumatori, nonché le diverse lingue e culture possono essere superati solo attraverso la digitalizzazione;
3. ritiene che l'iniziativa del Libro verde sia tempestiva, data la necessità di adoperarsi in modo proattivo in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche, onde poter rispondere in modo efficiente e adeguato agli sviluppi in un mercato innovativo e in rapida evoluzione;
4. considera la semplificazione normativa, agevolata dallo scoraggiare prodotti e servizi eccessivamente complessi, un aspetto fondamentale per migliorare la comparabilità dei prodotti tra i mercati degli Stati membri, soprattutto nel settore assicurativo;
5. rileva che è già stata adottata un'ampia gamma di leggi dell'UE rilevanti per il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, quali la direttiva rivista sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II), il regolamento MIF, la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva antiriciclaggio, la direttiva sul credito ipotecario e la direttiva sulla distribuzione assicurativa; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento e l'attuazione di tale legislazione, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;
6. sottolinea l'importanza di promuovere sviluppi positivi nel mercato dei servizi finanziari al dettaglio attraverso la creazione di un ambiente competitivo e il mantenimento di condizioni di parità per tutti i soggetti interessati, tra cui operatori storici e nuovi operatori, con regole quanto più possibile neutre dal punto di vista della tecnologia e del modello commerciale; rileva che un simile approccio è necessario, non da ultimo al fine di favorire la crescita delle start-up e delle PMI nuove e innovatrici;
7. chiede alla Commissione di garantire che allo stesso servizio vengano applicate le stesse regole per evitare di creare distorsioni della concorrenza, in particolare con l'emergere di nuovi fornitori di servizi finanziari al dettaglio; insiste perché tali regole non rappresentino un freno all'innovazione; evidenzia il fatto che la creazione di "punti di contatto" che consentano alle parti interessate di segnalare l'applicazione illegittima delle disposizioni dell'UE in materia di passaporto potrebbe favorire l'integrazione del mercato;
8. osserva che per il primo trimestre del 2016 il finanziamento della tecnologia finanziaria in Europa ammontava a soli 348 milioni di dollari USA (USD), contro 1,8 miliardi di USD in America del Nord e 2,6 miliardi di USD in Cina, il che dimostra la necessità urgente di un rapido cambiamento di mentalità e di un'adeguata risposta normativa agli sviluppi tecnologici affinché l'Europa diventi un mercato di punta per l'innovazione; sottolinea che un vero mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, nel quale è garantita parità di condizioni ai nuovi operatori di mercato, renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi e fornirà ai consumatori una maggiore e migliore scelta, a tassi più bassi; sottolinea che, sebbene le tecnologie rivoluzionarie presentino sfide normative, esse offrono anche grandi opportunità per l'innovazione a beneficio degli utenti finali e uno stimolo alla crescita economica e all'occupazione;
9. sottolinea, in particolare per promuovere la fiducia e la soddisfazione dei consumatori, che l'iniziativa del Libro verde potrà avere successo soltanto se si porrà un forte accento sulla creazione di un mercato UE in cui i consumatori, ben tutelati, abbiano pari opportunità e accesso a prodotti semplici, trasparenti e caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo; riconosce il valore positivo di fornire ai clienti prodotti semplici, sicuri e standardizzati; invita le autorità europee di vigilanza a valutare regolarmente l'impatto delle pratiche di vendita vincolata sui prezzi e sulla concorrenza dei servizi finanziari al dettaglio; chiede alla Commissione di introdurre un inquadramento dei prodotti finanziari semplice e sicuro; chiede, inoltre, alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico armonizzato relativo a opzioni predefinite standardizzate per i prodotti finanziari dell'UE più comunemente utilizzati, seguendo il modello dei conti bancari di base e del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP);
10. sottolinea che le iniziative che derivano dal Libro verde devono rispettare il principio di proporzionalità;
11. ricorda che tutte le iniziative basate sul Libro verde dovrebbero essere compatibili con il rafforzamento della lotta internazionale alla frode fiscale, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, nonché al riciclaggio di denaro, compresi ulteriori sforzi per elaborare un codice fiscale comune;
12. osserva la crescente complessità dei prodotti finanziari al dettaglio; insiste sulla necessità di sviluppare le iniziative e gli strumenti che migliorano la concorrenza e consentono ai consumatori di identificare e confrontare i prodotti semplici, sicuri e sostenibili tra quelli a loro disposizione; sostiene iniziative quali il documento contenente le informazioni chiave per gli investimenti per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP); insiste sulla necessità di adattare questi meccanismi di informazione alla realtà digitale; crede che la sintesi del prospetto dovrebbe essere allineata con il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in modo da consentire agli investitori al dettaglio di valutare adeguatamente i rischi associati ai valori mobiliari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione;
13. ricorda i recenti sviluppi relativi al quadro normativo per il settore bancario, in particolare la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e la direttiva sul sistema di garanzia dei depositi; ricorda che il nuovo regime di risoluzione introdotto ha prodotto alcuni strumenti offerti agli investitori al dettaglio che comportano un rischio più elevato di perdita; insiste sulla necessità di informare pienamente i consumatori circa l'impatto delle nuove norme, soprattutto se i loro depositi o investimenti sono a rischio di bail-in; chiede alla Commissione di esaminare l'applicazione corretta da parte degli Stati membri della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; sottolinea che la vendita di alcuni strumenti che possono essere soggetti a bail-in agli investitori al dettaglio è molto problematica in termini di protezione adeguata dei consumatori e di garanzia dell'attuabilità pratica di un bail-in e invita la Commissione a esaminare le opzioni per limitare tale pratica;
14. ritiene che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio possa essere preso in considerazione unicamente se i consumatori beneficeranno di una protezione giuridica equivalente in tutta l'UE; ritiene sia necessario aggiornare e promuovere la rete di risoluzione delle controversie finanziarie FIN-NET;
15. osserva che la mancanza di un sistema di garanzia assicurativa in alcuni Stati membri ha le potenzialità di minare la fiducia dei consumatori e invita la Commissione a valutare una legislazione per imporre la copertura del sistema di garanzia assicurativa;
16. sottolinea che la prospettiva dell'inclusione finanziaria dovrebbe essere sempre tenuta presente e che occorre adottare misure volte a garantire che tutti i consumatori abbiano pari accesso almeno ai servizi finanziari più essenziali anche attraverso canali non digitali al fine di evitare l'esclusione finanziaria;
17. ritiene che i cambiamenti strutturali che si verificano nel settore finanziario (dall'emergere delle società tecnologiche finanziarie alle fusioni e alle acquisizioni), che potrebbero ridurre il numero di dipendenti e di filiali, debbano essere effettuati in modo tale da non indebolire la qualità dei servizi forniti alle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani e le persone che vivono in zone rurali o scarsamente popolate;
18. sottolinea l'importanza dell'istruzione finanziaria quale strumento per proteggere e responsabilizzare i consumatori; chiede di ampliare e agevolare l'accesso all'istruzione finanziaria indipendente e insiste sulla necessità di sensibilizzare i consumatori circa le opportunità d'investimento;
19. osserva che la digitalizzazione può portare benefici agli investitori al dettaglio, quali una più facile comparabilità dei prodotti, un accesso migliore e più agevole agli investimenti transfrontalieri e una conseguente concorrenza più equa tra i fornitori, nonché processi di registrazione e di pagamento più rapidi e facili e conseguenti costi di transazione inferiori, ma può anche porre sfide che non possono essere ignorate, come garantire la conformità con i requisiti di conoscenza della clientela, di antiriciclaggio e di protezione dei dati e rischi quali la vulnerabilità dei sistemi centralizzati agli attacchi informatici; chiede di individuare e monitorare le tendenze emergenti e attuali dei mercati finanziari e i vantaggi e rischi che ne derivano, utilizzando come parametro di riferimento il loro probabile impatto sugli investitori al dettaglio;
20. osserva che i dati finanziari e non dei consumatori, raccolti da diverse fonti, vengono utilizzati sempre più dai fornitori di servizi finanziari per vari scopi, in particolare nei settori del credito e delle assicurazioni; sottolinea che l'utilizzo dei dati personali e dei megadati da parte dei fornitori di servizi finanziari deve essere conforme alla legislazione sulla protezione dei dati dell'UE, deve essere strettamente limitato a quanto necessario per fornire il servizio e recare vantaggi ai consumatori; occorre, in questo contesto, esaminare da vicino la demutualizzazione del rischio nelle assicurazioni innescata dai megadati;
21. sottolinea che l'accesso al denaro contante tramite sportelli automatici è un servizio essenziale che dovrebbe essere agevolato, esente da pratiche discriminatorie e abusive e che, di conseguenza, non dovrebbe essere soggetto a costi eccessivi;
22. sottolinea la necessità di una maggiore fiducia dei consumatori nei servizi finanziari, poiché essa si attesta ancora a livelli bassi, segnatamente per quanto concerne i prodotti finanziari con elevati rischi di cambio, e invita la Commissione ad assicurare che le misure esistenti volte a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e la consapevolezza siano pienamente attuate e che siano introdotte ulteriori misure, ove necessario, al fine di consentire ai consumatori di adottare decisioni informate, di aumentare la trasparenza di tali prodotti e di eliminare gli ostacoli ed eventuali costi ingiustificati cui devono far fronte i consumatori per cambiare operatore o per rinunciare a un prodotto; sottolinea che il prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) e i moduli concernenti le informazioni europee di base relative al credito ai consumatori dovrebbero essere sistematicamente forniti ai consumatori prima di qualsiasi contratto quale parte integrante del preventivo di credito, mutuo o ipoteca;
23. nota che i dipendenti a diretto contatto con il pubblico presso le istituzioni finanziarie e i fornitori di servizi finanziari svolgono un ruolo decisivo nell'offrire i servizi al dettaglio a tutti i settori della società e ai consumatori nell'UE; sottolinea che tali dipendenti devono, in linea di principio, ricevere la formazione e avere il tempo necessari per poter essere d'aiuto ai loro clienti in modo accurato, e non devono essere soggetti a obiettivi di vendita o incentivi che possano distorcerne la consulenza, e devono agire sempre nell'interesse del cliente, nel rispetto delle disposizioni della direttiva MiFID II in vigore in materia di tutela dei consumatori;
24. sottolinea che l'accesso a una consulenza conveniente e indipendente è fondamentale per adottare decisioni di investimento con conoscenza di causa; evidenzia il fatto che un miglioramento della consulenza richiede in particolare un'offerta più ampia di prodotti di investimento al dettaglio standardizzati, documenti informativi efficaci per gli investitori in merito ai prodotti complessi e semplici;
25. osserva che manca attualmente un'offerta di consulenza finanziaria accessibile e mirata, di portata più ristretta rispetto alla consulenza corretta sugli investimenti regolamentata dalla MiFID, nonostante la domanda esistente; prende atto delle riflessioni svolte e delle iniziative intraprese in alcuni Stati membri sulla creazione di un servizio intermedio di questo genere; invita la Commissione, gli Stati membri e gli operatori del mercato a individuare, studiare e seguire le buone prassi e le iniziative in tal senso;
26. sottolinea le carenze nell'attuazione nazionale della direttiva MiFID II, che hanno portato in molti casi a obblighi di comunicazione con grande dispendio di lavoro ed energie per gli intermediari, senza migliorare effettivamente la tutela dei consumatori e andando oltre la stessa MiFID II; chiede che vengano tratti insegnamenti da questa esperienza;
27. sottolinea che l'attività bancaria al dettaglio svolge un ruolo decisivo nella corretta trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato, in particolare ai consumatori; sottolinea l'importanza di un ambiente di politica monetaria adeguato al fine di promuovere il risparmio a lungo termine dei consumatori;
28. sottolinea che, affinché il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio sia efficace e dinamico, non dovrebbero esserci inutili o inique differenze tra gli Stati membri della zona euro e gli Stati membri che non vi appartengono;
29. ritiene che l'adozione della moneta unica da parte degli Stati membri senza deroga aumenterà l'efficienza e la coerenza del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio;
30. osserva che la capacità a livello di UE per la raccolta e l'analisi dei dati in tale ambito dovrà probabilmente essere rafforzata; rileva che, prima di poter avviare il processo legislativo, sarà necessario fornire un'ampia e adeguata base empirica ad alcune delle idee più promettenti del Libro verde; sottolinea che le metodologie e le ipotesi di tale lavoro empirico devono essere comunicate adeguatamente, utilizzando appieno il risultato del lavoro di controllo delle autorità europee di vigilanza definito nel regolamento dell'ABE, al fine di individuare i benefici e i rischi delle diverse innovazioni e le eventuali azioni legislative necessarie per trovare il giusto equilibrio tra di essi;
31. invita la Commissione a trattare la questione della vendita fraudolenta di prodotti e servizi finanziari; in particolare, invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle nuove norme ai sensi della direttiva MiFID II, che vietano le commissioni per i consulenti finanziari indipendenti e limitano il loro utilizzo per i consulenti non indipendenti, e sulla base di tale monitoraggio la invita a valutare la necessità di rafforzare tali restrizioni;
Priorità a breve termine
32. sottolinea che occorre rafforzare l'applicazione della legislazione nazionale e dell'UE in materia finanziaria e dei consumatori e che un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio richiede una legislazione di tutela dei consumatori di livello elevato e la sua applicazione coerente e rigorosa in tutti gli Stati membri; ricorda, tuttavia, che il volume dei servizi finanziari al dettaglio è aumentato negli ultimi anni, al fine di migliorare la stabilità prudenziale, rafforzare la protezione dei consumatori e ristabilire la fiducia nel settore; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dovrebbero intensificare le loro attività su questioni riguardanti i consumatori e gli investitori al dettaglio e che le agenzie competenti in diversi Stati membri dovrebbero iniziare a lavorare più attivamente e con competenza in questo settore; chiede alle autorità di vigilanza degli Stati membri di scambiare le migliori prassi al fine di garantire una concorrenza leale nell'applicazione delle legislazioni relative ai servizi finanziari al dettaglio, facendo rispettare nel contempo la legislazione in materia di protezione dei consumatori;
33. invita la Commissione, nell'ambito della procedura collegata al previsto Libro bianco sul finanziamento e la governance delle autorità europee di vigilanza, a occuparsi in particolare di garantire che le autorità ottengano i modelli di finanziamento e gli incarichi necessari ad assumere un ruolo più attivo e orientato ai consumatori nel mercato dei servizi finanziari al dettaglio, assicurando al contempo la stabilità finanziaria;
34. accoglie con favore l'impegno della Commissione nell'incoraggiare il finanziamento a favore di investimenti sostenibili ed ecologici ed esorta la Commissione, consolidando le consultazioni passate e coinvolgendo da vicino il Parlamento europeo, a svolgere un ruolo più proattivo nell'utilizzo dell'Unione dei mercati dei capitali, nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di Parigi, per sostenere il crescente mercato degli investimenti sostenibili e responsabili (ISR) attraverso la promozione di investimenti sostenibili, mediante la fornitura di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci e standardizzate utilizzando società quotate in borsa e criteri per gli intermediari finanziari, nonché l'adeguata applicazione di tali criteri nei sistemi di gestione degli investimenti e nelle norme in materia di divulgazione, partendo da disposizioni simili promosse con successo dal Parlamento nella recente revisione della direttiva EPAP; esorta inoltre la Commissione a promuovere "servizi di rating" ESG come pure un quadro coerente per il mercato delle obbligazioni verdi, sulla base di uno studio della Commissione e del lavoro svolto in seno al gruppo di studio del G20 sulla "finanza verde";
35. chiede alla Commissione di intensificare la propria attività contro la discriminazione in base alla residenza nel mercato europeo sui servizi finanziari al dettaglio e, se necessario, di integrare le proposte generali previste per porre fine ai geoblocchi ingiustificati con ulteriori iniziative legislative rivolte in modo specifico al settore finanziario, tenendo presente che il prezzo di alcuni prodotti e servizi è correlato a una serie di fattori (normativi o geografici) che variano da uno Stato membro all'altro;
36. esorta la Commissione, anche sulla base della struttura della direttiva sui conti di pagamento (PAD) e dell'analisi del settore assicurativo effettuata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, a istituire un portale UE di confronto ben organizzato e di facile utilizzo, che copra la maggior parte o tutte le parti del mercato dei servizi finanziari al dettaglio; sottolinea che gli strumenti di confronto devono essere precisi e pertinenti per i consumatori e non devono concentrarsi solo sui prezzi dei prodotti, ma anche sulla loro qualità, tenendo conto del fatto che possono essere confrontati soltanto prodotti simili;
37. invita la Commissione, anche con riferimento alla PAD, a rilevare le norme, le prassi e le non-prassi che si applicano al trasferimento di conto a livello nazionale e transfrontaliero nelle pertinenti parti del mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio, nonché a presentare una strategia coerente e globale per facilitare le operazioni di passaggio transfrontaliero a livello di UE per i consumatori;
38. esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le strutture di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) legate al mercato dei servizi finanziari al dettaglio verificando che gli organi ADR siano realmente indipendenti, assicurando che a questi organi aderiscano tutti gli attori presenti sul mercato e adottando misure volte a garantire che la rete FIN-NET diventi più efficiente e meglio conosciuta dai consumatori; esorta inoltre la Commissione, in base alla valutazione prevista dell'attuazione della raccomandazione sul ricorso collettivo, a esaminare la possibilità di introdurre un sistema europeo di ricorso collettivo;
39. chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente le pratiche fonte di confusione e talvolta ingannevoli che i consumatori devono affrontare al momento di effettuare i pagamenti tramite carta e i prelievi di contante presso un distributore automatico che comportano un cambio di valuta, e di presentare una soluzione coerente che consenta, anche in pratica, ai consumatori di capire e di controllare la situazione pienamente, compresi anche i pagamenti relativi al mercato digitale;
40. ricorda alla Commissione che persiste la pratica di annullare l'utilizzo di carte di pagamento quando il proprietario si trasferisce in un altro Stato membro e chiede che vengano adottate misure in questo ambito, tra cui la segnalazione alle autorità nazionali;
41. invita la Commissione a promuovere il riconoscimento reciproco e l'interoperabilità delle tecniche di identificazione digitale, senza compromettere il livello di sicurezza dei sistemi esistenti né la capacità di soddisfare i requisiti del quadro UE antiriciclaggio; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri, lavorando con attenzione sull'attuazione del regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) e della nuova legislazione antiriciclaggio, a istituire tra l'altro – cosa che dovrebbe essere interamente fattibile – un clima generale in cui solidi requisiti in materia di sicurezza siano combinati a procedure eque e semplici per l'identificazione dei consumatori conformemente ai principi di protezione dei dati personali; esorta, inoltre, la Commissione e gli Stati membri a individuare ed eliminare gli ostacoli normativi alla sottoscrizione di servizi finanziari per mezzo della firma elettronica e ad agevolare la gestione digitale transfrontaliera a livello di UE;
42. sottolinea che l'impatto di trasformazione potenziale della tecnologia dei registri condivisi richiede lo sviluppo di una capacità di regolamentazione in modo da individuare tempestivamente i rischi sistemici potenziali e le sfide per la tutela dei consumatori; invita pertanto la Commissione a creare una task force orizzontale per controllare da vicino i rischi e contribuire a risolverli in modo tempestivo;
43. invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a elaborare un piano di realizzazione di una rete coordinata di "sportelli unici" nazionali, sulla base degli sportelli unici europei esistenti, che possa aiutare le imprese al dettaglio che intendono fare un uso migliore delle opportunità commerciali transfrontaliere;
44. insiste sulla necessità di incoraggiare i fornitori di servizi finanziari al dettaglio a finanziare progetti legati all'innovazione e all'ambiente; sottolinea che potrebbe essere studiato un approccio simile al fattore suppletivo per le PMI;
45. invita la Commissione a dare seguito alla proposta dell'EIOPA su un quadro comune per la valutazione del rischio e la trasparenza per gli EPAP al fine di promuovere un sistema valido nell'ambito del secondo pilastro in tutta l'Unione, la comparabilità dei regimi e contribuire a una migliore comprensione dei benefici e dei rischi per i consumatori da parte delle autorità di regolamentazione, delle autorità di vigilanza e degli stessi consumatori;
46. chiede alla Commissione di esaminare nuovi approcci che potrebbero portare a una maggiore flessibilità normativa per le imprese, al fine di sperimentare le loro attività e permettere loro di innovare, garantendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza;
47. chiede alla Commissione di presentare una proposta sulla creazione di un "conto di risparmio dell'UE" al fine di sbloccare il finanziamento a lungo termine e sostenere la transizione ecologica in Europa;
48. esorta la Commissione a chiarire l'uso delle disposizioni d'interesse generale, che attualmente potrebbero venire utilizzate indirettamente dagli Stati membri per bloccare l'entrata di nuovi prodotti nel loro mercato, e per conferire alle autorità europee di vigilanza il potere di diventare un mediatore attivo tra gli Stati membri nel caso in cui vi siano interpretazioni contrastanti circa il loro utilizzo;
Considerazioni a lungo termine
49. invita la Commissione a esaminare ulteriormente la fattibilità, la pertinenza, i vantaggi e i costi che comporterebbe l'eliminazione degli ostacoli esistenti nei confronti della fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, garantendo in tal modo la portabilità nazionale e transfrontaliera in diverse parti del mercato dei servizi finanziari al dettaglio, ad esempio per quanto riguarda i prodotti pensionistici personali e assicurativi;
50. sottolinea che la direttiva sui mutui ipotecari è attualmente in fase di recepimento o in corso di attuazione negli Stati membri; esorta la Commissione a monitorare attentamente il suo recepimento e la sua attuazione e ad analizzare l'impatto di tale legislazione sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio; ricorda che permangono notevoli ostacoli alla creazione di un mercato unico più forte per i mutui ipotecari e i crediti al consumo; incoraggia pertanto la Commissione a progredire, garantendo al tempo stesso la stabilità finanziaria, trovando un equilibrio tra le preoccupazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati da un lato e un migliore accesso transfrontaliero a banche dati relative ai crediti meglio coordinate dall'altro, garantendo che non si ripetano gli incidenti legati al credito in cui i consumatori sono stati esposti irragionevolmente a rischi di cambio;
51. chiede alla Commissione di analizzare insieme agli Stati membri l'attuazione e l'impatto delle legislazioni europee sui servizi finanziari al dettaglio; invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare un esame approfondito delle barriere giuridiche e degli ostacoli persistenti alle attività transfrontaliere e alla realizzazione di un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio; sottolinea che tale esame dovrà tenere conto delle specificità delle PMI;
52. invita la Commissione a esaminare i dati necessari ai finanziatori per valutare l'affidabilità creditizia dei loro clienti e, sulla base di questa analisi, a introdurre proposte volte a disciplinare questo processo di valutazione; invita la Commissione a esaminare ulteriormente le attuali pratiche delle agenzie di informazione creditizia in relazione alla raccolta, al trattamento e alla commercializzazione di dati dei consumatori per garantire che siano adeguati e non rechino pregiudizio ai diritti dei consumatori; invita la Commissione a considerare l'adozione di azioni in questo ambito, se necessario;
53. chiede agli Stati membri di garantire che le comunicazioni e le vendite digitali inerenti ai servizi finanziari al dettaglio siano disponibili in forme accessibili alle persone con disabilità, anche attraverso siti internet e file scaricabili; sostiene la piena inclusione di tutti i servizi finanziari al dettaglio nell'ambito di applicazione della direttiva sui requisiti in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi ("atto europeo sull'accessibilità");
54. accoglie con favore gli sforzi per una maggiore trasparenza nella determinazione dei prezzi dei servizi di noleggio auto, tra cui la vendita di assicurazioni accessorie e altre commissioni; sottolinea che tutte le commissioni o i diritti, obbligatori o opzionali, inerenti al noleggio di un veicolo dovrebbero essere visibili ai consumatori sul sito internet della compagnia di autonoleggio o su un sito di confronto in modo chiaro ed evidente; ricorda alla Commissione che è necessario applicare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e plaude alla recente adozione di nuovi orientamenti d'attuazione alla luce dei cambiamenti tecnologici;
55. ricorda il lavoro svolto nell'ambito del regolamento sulle agenzie di rating del credito; invita la Commissione a rivedere l'impatto di tale normativa in relazione ai prodotti venduti ai consumatori al dettaglio;
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56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.